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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 30 luglio 2013

TESTO AGGIORNATO AL 31 LUGLIO 2013

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 30 luglio 2013.

  Angelino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baretta, Berretta, Biancofiore, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Kyenge, La Russa, Legnini, Letta, Lorenzin, Lupi, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Moretto, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Sani, Santelli, Sereni, Speranza, Tinagli, Valeria Valente, Vezzali, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baretta, Berretta, Biancofiore, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Kyenge, La Russa, Legnini, Letta, Lorenzin, Lupi, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Moretto, Orlando, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Sani, Santelli, Sereni, Speranza, Tinagli, Valeria Valente, Vezzali, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 29 luglio 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   VACCARO: «Benefìci fiscali in favore di soggetti che intendono conseguire un titolo di studio universitario in Italia o che vi rientrano dopo avere conseguito analogo titolo, nonché proroga dell'efficacia della legge 30 dicembre 2010, n. 238, in materia di incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia, e modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di permesso di soggiorno in Italia per motivi di studio» (1437);
   DANIELE FARINA e AIELLO: «Modifiche all'articolo 21-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite dei detenuti a figli affetti da handicap in situazione di gravità» (1438);
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MIGLIORE ed altri: «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» (1439);
   NASTRI: «Attribuzione al Genio militare di funzioni di concorso alla ricognizione e alla prevenzione del dissesto idrogeologico nel territorio nazionale» (1440);
   NASTRI: «Disposizioni per il riconoscimento della pensione privilegiata in favore dei militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che hanno contratto invalidità totale a seguito della vaccinazione antitubercolare effettuata durante il servizio» (1441);
   DAMBRUOSO: «Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati» (1442).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  ANTEZZA ed altri: «Modifiche all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e all'articolo 20 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di valutazione dell'impatto di genere della legislazione» (930) Parere delle Commissioni V e XI.

   II Commissione (Giustizia):
  BOLOGNESI ed altri: «Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio» (559) Parere della I Commissione.

   III Commissione (Affari esteri):
  MIGLIORE ed altri: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C. 169 su popoli indigeni e tribali, fatta a Ginevra il 27 giugno 1989» (777) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII, X, XI, XII e XIII.

   VI Commissione (Finanze):
  GALAN ed altri: «Introduzione dell'articolo 10-bis e modifica all'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle erogazioni liberali a sostegno delle manifestazioni culturali» (1354) Parere delle Commissioni I, V, VII, X e XI;
  GITTI: «Misure fiscali per favorire le operazioni di capitalizzazione e di finanziamento a sostegno delle piccole e medie imprese» (1361) Parere delle Commissioni I, V, X e XIV.

   XI Commissione (Lavoro):
  MONGIELLO: «Norme per la tutela dei lavoratori da molestie morali e violenze psicologiche nell'attività lavorativa» (436) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, X e XII;
  SALTAMARTINI: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di sostegno alla maternità, di utilizzazione del congedo parentale e di obbligatorietà del congedo di paternità» (643) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XII e XIII;
  CARUSO ed altri: «Modifiche agli articoli 154 e 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernenti il regime dei contratti e la retribuzione del personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero» (649) Parere delle Commissioni I, III, V e VII;
  CARUSO ed altri: «Disposizioni per la stabilizzazione del personale a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero» (650) Parere delle Commissioni I, III, V, VII e XII.

   XII Commissione (Affari sociali):
  SALTAMARTINI: «Disposizioni per il riconoscimento e la tutela della famiglia» (644) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV;
  CARUSO: «Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale» (654) Parere delle Commissioni I e V.

   XIII Commissione (Agricoltura):
  CARRA ed altri: «Introduzione dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, concernente la figura dell'agromeccanico professionale» (527) Parere delle Commissioni I, II, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV.

   Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa):
  CIRIELLI e RAMPELLI: «Modifiche all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, concernente il trasferimento del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia» (1048) Parere delle Commissioni V e XI.

   Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):
  SBROLLINI ed altri: «Disposizioni per il contrasto della violenza e delle discriminazioni per motivazioni riferite al sesso o all'orientamento sessuale nonché per la promozione della soggettività femminile» (1241) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, X, XI e XIV.

   Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro):
  CIRIELLI ed altri: «Delega al Governo per l'adozione di uno “statuto partecipativo” delle imprese finalizzato alla partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati dell'impresa» (53) Parere delle Commissioni I, II, V, X, XII e XIV.

Adesione di deputati ad una proposta di modificazione al Regolamento.

  La proposta di modificazione al regolamento, Doc. II, n. 4: «Articoli 24, 128, 129, 130, 134, 135, 136, 137, 138, 138-bis, 139, 139-bis: modifica della disciplina degli atti di sindacato ispettivo», presentata dal deputato Rosato (annunziata nella seduta del 9 luglio 2013), è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Luciano Agostini, Antezza, Arlotti, Biondelli, Bobba, Bonaccorsi, Braga, Bruno Bossio, Capone, Cardinale, Carra, Carrescia, Casati, Cenni, Censore, Chaouki, Cirielli, Cominelli, Covello, Marco Di Maio, D'Incecco, Ferro, Fiano, Fitzgerald Nissoli, Carlo Galli, Garavini, Ghizzoni, Ginoble, Gozi, Grassi, Gregori, Tino Iannuzzi, Iori, Madia, Magorno, Malpezzi, Manfredi, Marchi, Mariano, Melilli, Mogherini, Moretti, Oliaro, Pastorelli, Quartapelle Procopio, Rigoni, Rostan, Rubinato, Sanga, Vazio e Zardini.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 25 luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione, approvata dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte stessa il 19 luglio 2013, sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio-aprile 2013 (Doc. XLVIII, n. 3).
  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

  La Corte dei conti – Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali, con lettera in data 24 luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 3/2013 del 31 maggio 2013, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente irregolarità e frodi nel FEAGA/FEASR, gestite da AGEA con riguardo alle regioni Campania e Sicilia.
  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissioni dal Ministro della difesa.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 25 luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dalla Lega navale italiana (LNI) nell'anno 2012, corredata dal bilancio di previsione per l'anno 2013 nonché dalla pianta organica e dal conto consuntivo per l'anno 2012.
  Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 25 luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dall'Unione italiana tiro a segno (UITS) nell'anno 2012, corredata dal bilancio di previsione per l'anno 2013 nonché dalla pianta organica e dal conto consuntivo per l'anno 2012.
  Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa).

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 25 luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA) nell'anno 2012, corredata dal bilancio di previsione per l'anno 2013 e dal conto consuntivo per l'anno 2012.
  Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa).

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 25 luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dall'Unione nazionale ufficiali congedo d'Italia (UNUCI) nell'anno 2012, corredata dal bilancio di previsione per l'anno 2013 nonché dalla pianta organica e dal conto consuntivo per l'anno 2012.
  Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa).

Trasmissione di una delibera dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 30 luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la delibera CIPE n. 11/2013 dell'8 marzo 2013, concernente «Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443 del 2001). Interventi di adeguamento tecnologico e infrastrutturale per l'incremento delle prestazioni e dell'affidabilità della linea Battipaglia-Reggio Calabria. Approvazione progetto definitivo», che è trasmessa alla V Commissione (Bilancio), alla IX Commissione (Trasporti) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 29 luglio 2013, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamentari allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla realizzazione delle applicazioni di telerilevamento e all'utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione a tal fine nel quadro del regolamento (CE) n.  78 del 2008 (COM(2013) 553 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

  Il presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 23 luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute della Commissione relative ai mesi di maggio e giugno 2013.
  Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal consiglio regionale dell'Emilia-Romagna.

  La presidente del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 24 luglio 2013, ha trasmesso il testo di una risoluzione concernente l'esame di sussidiarietà e osservazioni sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su una cooperazione rafforzata fra i servizi pubblici per l'impiego (SPI) (COM(2013)430 final).
  Questo documento è trasmesso alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 783 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 2013, N. 63, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 19 MAGGIO 2010, SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA NELL'EDILIZIA PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE D'INFRAZIONE AVVIATE DALLA COMMISSIONE EUROPEA, NONCHÉ ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COESIONE SOCIALE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1310-A)

A.C. 1310-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sull'emendamento 19.600 delle Commissioni.

A.C. 1310-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE

  Sull'emendamento 19.600:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 1310-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 15.

  Al comma 1, dopo le parole: ed incentivi selettivi di carattere strutturale aggiungere le seguenti: da emanarsi entro il 31 dicembre 2013.
15. 301. Allasia, Realacci, Basso.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo le parole: l'adeguamento antisismico aggiungere le seguenti:, la rimozione dei materiali contenenti amianto
15. 300. Segoni, Busto, De Rosa, Daga, Mannino, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 1, dopo le parole: l'adeguamento antisismico aggiungere le seguenti:, gli interventi di sostituzione di coperture in eternit e in amianto anche attraverso l'installazione di impianti integrati di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
15. 8. Gianluca Pini, Allasia.

ART. 15-bis.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e per individuare idonee forme di pubblicità di tali informazioni.
15-bis. 301. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.
(Approvato)

ART. 16.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sopprimere le parole:
di mobili e di.
   all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg».
16. 22. De Rosa, Crippa, Prodani, Barbanti, Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Pisano, Ruocco, Petraroli, Da Villa, Pesco.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

  Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Agli oneri aggiuntivi conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, stimati in 150 milioni di euro per l'anno 2014, e 300 milioni dal 2015, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 3-ter.
  3-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi complessivamente non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2014 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
16. 1. Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarrelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagno, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 30 giugno 2014.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1.1. Ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 64,1 milioni di euro l'anno 2014, 172,4 milioni di euro per l'anno 2015, 115,7 milioni di euro per l'anno 2016, 115,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 86,8 milioni di euro per l'anno 2024, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
16. 3. Busin, Allasia.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 30 giugno 2014.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e0) Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
16. 4. Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarrelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagno, Zaratti.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: inclusa la detrazione prevista dal comma 2 e fino al 31 dicembre 2014 solo interventi per ristrutturazione edilizia.

  Conseguentemente, all'articolo 21 dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
   a) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 centesimi»;
   b) all'ultimo periodo le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma».
16. 5. Pesco, Alberti, Prodani, Barbanti, Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli immobili abusivi e a quelli per i quali non risulta effettuato il pagamento dell'IMU.
16. 20. Busin, Allasia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. La violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente, comporta la perdita del beneficio di cui al comma 1 e l'integrale restituzione delle somme già godute.
16. 21. Busin, Allasia.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1.1. Per gli interventi relativi alla installazione di sistemi di accumulo a batterie dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, la detrazione di imposta di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è pari al 65 per cento senza limiti di spesa per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2014.
  1.2. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dal comma 1.1. valutati in 20 milioni di euro l'anno 2014, in 50 milioni di euro per l'anno 2015, in 35 milioni di euro per l'anno 2016, in 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e in 20 milioni di euro per l'anno 2024, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
16. 14. Allasia, Busin.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1.1. Nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali, verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2010 e nei giorni dal 16 al 20 maggio 2013, la detrazione di imposta di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è pari al 65 per cento senza limiti di spesa per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2014.
  1.2. Ai fini della copertura degli oneri determinati dal comma 1.1, valutati in 129 milioni di euro per l'anno 2014, 344 milioni di euro per l'anno 2015, 232 milioni di euro per l'anno 2016, 232 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 174 milioni di euro per l'anno 2024, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
16. 15. Busin, Allasia.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1.1. Nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, la detrazione di imposta di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è pari al 65 per cento senza limiti di spesa per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2014.
  1.2. Ai fini della copertura degli oneri determinati dal comma 1.1, valutati in 129 milioni di euro per l'anno 2014, 344 milioni di euro per l'anno 2015, 232 milioni di euro per l'anno 2016, 232 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 174 milioni di euro per l'anno 2024, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
16. 16. Busin, Allasia.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1.1. In favore di soggetti portatori di handicap, ai sensi degli articoli 3 e 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione di imposta relativa ad interventi di cui alla lettera e), comma 1, dell'articolo 16-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è pari al 75 per cento per le spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2014. La disposizione di cui al precedente periodo non preclude l'accesso alla detrazione di cui al successivo comma 2, che è in ogni caso calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 30.000 euro.
  1.2. Ai fini della copertura degli oneri determinati dal comma 1.1. valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2014, 200 milioni di euro per l'anno 2015, 150 milioni di euro per l'anno 2016, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 100 milioni di euro per il l'anno 2024, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
16. 17. Busin, Allasia.

  Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:
  1-bis. La detrazione spettante ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2014, nella misura del 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese documentate, sostenute relativamente agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A copertura degli oneri di cui al comma 1-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 15 milioni di euro per il 2014, e 50 milioni dal 2015 al 2024.
16. 13. Paglia, Ferrara, Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarrelli, Pellegrino, Lavagno, Zaratti, Nardi.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. La detrazione spettante ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2014, nella misura del 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese documentate, sostenute relativamente agli interventi di bonifica dall'amianto di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A copertura degli oneri di cui al comma 1-ter, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 10 milioni di euro per il 2014, e 30 milioni di euro dal 2015 al 2024.
16. 12. Lavagno, Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarrelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Zaratti.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: per l'acquisto di mobili, aggiungere le seguenti: prodotti da aziende che appartengono alla filiera del made in Italy.
16. 23. Allasia, Busin.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché delle spese per l'acquisto di impianti, a componentistica principale di provenienza europea (made in UE), per il trattamento domestico dell'acqua potabile, rispondenti ai requisiti del decreto ministeriale n. 25 del 7 febbraio 2012, permanentemente connessi con la rete idrica, e che possono essere integrati con sistemi di refrigerazione ed immissione e dosaggio di CO2 alimentare.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 2, aggiungere in fine le parole: per l'acquisto di mobili e a 2.000 euro per gli impianti di naturizzazione domiciliare dell'acqua;
   all'articolo 21 dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A copertura degli ulteriori oneri di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 15 milioni di euro dal 2014.
16. 24. Zaratti, Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarrelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagno.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Il contribuente opera irrevocabilmente la scelta della ripartizione della detrazione, in cinque o dieci quote annuali costanti e di pari importo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui la spesa è stata sostenuta. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
16. 25. Busin, Allasia.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. La detrazione spettante ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2014, per le spese documentate, sostenute relativamente agli interventi di adeguamento, miglioramento, riparazione o interventi locali di cui al punto 8.4 delle norme tecniche per le costruzioni, approvate con decreto ministeriale 14 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 2008, n. 29, per le quali il prodotto dei parametri di definizione dell'azione sismica, definiti al punto 3.2.3 delle stesse norme tecniche, valutati per un periodo di ritorno pari a 475 anni, assuma un valore uguale o maggiore a 0,25g, da effettuarsi su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, nella misura del 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
  2-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-bis, pari a 0,57 milioni di euro per l'anno 2013, a 3,99 milioni di euro per l'anno 2014, a 14,43 milioni di euro per l'anno 2015, a 14,79 milioni di euro per l'anno 2016, a 12,69 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 e a 10,32 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Ministeri di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
16. 26. Latronico.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per le spese documentate, sostenute nel periodo dal 1o gennaio 2013 al 30 giugno 2014, per l'acquisto di mobili ignifughi finalizzati all'arredo di strutture utilizzate dalla pubblica amministrazione e aperte al pubblico, che usufruiscono della detrazione di imposta di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, spetta una detrazione dell'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro per unità immobiliare. La detrazione di cui al presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
  2-ter. Ai fini della copertura degli oneri determinati dal comma 2-bis, valutati in 84 milioni di euro per l'anno 2014, 84 milioni di euro per l'anno 2015, 70 milioni di euro per l'anno 2016, 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 52 milioni di euro per l'anno 2024, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
16. 27. Busin, Allasia.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per le spese documentate, sostenute nel periodo dal 1o gennaio 2013 al 30 giugno 2014, per l'acquisto di mobili ignifughi finalizzati all'arredo di strutture ricettive alberghiere, che usufruiscono della detrazione di imposta di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, spetta una detrazione dell'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro per unità immobiliare. La detrazione di cui al presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
  2-ter. Ai fini della copertura degli oneri determinati al comma 2-bis, valutati in 84 milioni di euro per l'anno 2014, 84 milioni di euro per l'anno 2015, 70 milioni di euro per l'anno 2016, 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 52 milioni di euro per l'anno 2024, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
16. 28. Busin, Allasia.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge e fino al 30 giugno 2014 da coppie che hanno contratto matrimonio dal 1o gennaio 2013, per l'acquisto di mobili destinati all'arredo di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, spetta una detrazione dell'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per un'unica unità immobiliare. La detrazione di cui al presente comma è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente comma non è cumulabile con quella di cui al comma 2.
  2-ter. Ai fini della copertura degli oneri determinati dal comma 2-bis, valutati in 84 milioni di euro per l'anno 2014, 84 milioni di euro per l'anno 2015, 70 milioni di euro per l'anno 2016, 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 52 milioni di euro per l'anno 2024, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
16. 29. Allasia, Busin.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «96.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «150.000 euro».
  2-ter. A copertura dell'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 54 milioni di euro, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
16. 32. Allasia, Busin.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
  Art. 16.1. – 1. I contribuenti di età superiore a 65 anni che usufruiscono delle agevolazioni di cui a gli articoli 14 e 16, ripartiscono la detrazione in cinque quote annuali di pari importo.
  2. A copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014 e a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, a decorrere dal 1o gennaio 2014 le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
16. 0300. Fedriga, Busin.

ART. 16-bis.

  Al comma 1, dopo le parole: credito agevolato aggiungere le seguenti: e un accordo per la concessione di finanziamenti a condizioni agevolate.
16-bis. 300. Busin.

ART. 19.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 21:
   al comma 3, lettera a), sostituire le parole: dagli articoli 14, 16, 19 e 20 con le seguenti: dagli articoli 14, 16 e 20;
   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
19. 7. Ragosta, Paglia, Lavagno, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.
(Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali).

  1. Alla lettera c) del primo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione e superiore al dieci per cento del prezzo dell'intera confezione» sono sostituite dalle seguenti: «in ogni caso».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prodotti editoriali consegnati o spediti a partire dal 1 gennaio 2014.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e1) ai relativi maggiori oneri pari a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti per il 2013 e per il 2014 dalle misure di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, appositamente accantonate in un fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
19. 1. Allasia, Busin.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.
(Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali).

  1. Al sesto periodo della lettera c) dell'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è superiore al dieci per cento del prezzo dell'intera confezione» sono sostituite dalle seguenti «in ogni caso».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prodotti editoriali consegnati o spediti a partire dal 1o gennaio 2014.
  3. Agli oneri derivati dall'applicazione del presente articolo pari a 125 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 si provvede secondo quanto previsto dal comma 4.
  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementale di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
19. 15. Ragosta, Paglia, Lavagno, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli.

  All'articolo 19, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) l'ottavo periodo è abrogato.
19. 600. Le Commissioni.
(Approvato)

ART. 20.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione, in ogni caso di distributori automatici collocati nelle micro e piccole imprese, individuate ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2005, n. 238.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 3, valutati in 125 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2024, a decorrere dall'anno 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili;
20. 202. Gianluca Pini.

ART. 21.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata a decorrere dall'anno 2013 fino a 4 miliardi di euro. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo nonché secondo quanto disposto dai successivi commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies.
  1-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 23 per cento».
  1-ter. Le aliquote di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono incrementate rispettivamente di 15 punti percentuali.
  1-quater. Nell'ambito della Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, sono soppressi i contributi autorizzati, qualora non corrispondano ad impegni già assunti, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 552, Tabella E, per la prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, nonché i contributi autorizzati, di cui alla medesima Tabella E, per interventi a favore del settore aeronautico. Sono altresì soppressi i contributi autorizzati, sotto forma di spesa per investimenti, per la prosecuzione del citato programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM previsti dalla Tabella 11 del Ministero della difesa allegata al disegno di legge di bilancio 2013.
  1-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0.5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
  1-sexies. Sono soppressi a decorrere dal 1o gennaio 2013:
   a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
   c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   f) gli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.

  1-septies. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
21. 1. Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 48 milioni con le seguenti: 47,8 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e-bis), sostituire le parole: 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2023 e a 32,7 milioni di euro per l'anno 2024.
21. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 1310-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    nel settore edilizio, la legislazione europea promuove la ristrutturazione di edifici all'insegna dell'efficienza energetica e la costruzione di edifici a energia quasi zero;
    il Consiglio europeo del 22 maggio 2013, dedicato ai temi dell'energia e della fiscalità, ha, tra l'altro, ribadito la necessità di assicurare la piena applicazione della direttiva sull'efficienza energetica degli edifici (2010/31/UE);
    l'edilizia, infatti, è considerata, con i trasporti, dalla Commissione europea il settore con maggiori potenzialità di risparmio energetico;
    il tema dell'efficienza energetica degli immobili è affrontato a più riprese e sotto varie angolazioni dalla Commissione europea e come risulta dalla relazione sul sostegno finanziario all'efficienza energetica negli edifici (COM(2013)225), presentato nell'aprile di quest'anno, quasi il 40 per cento del consumo energetico finale (e il 36 per cento delle emissioni di gas serra) è imputabile a case, uffici, negozi e altri edifici. Dal documento di lavoro che accompagna la Comunicazione (SWD(2013)143), rispetto al 1990, il consumo di energia nel settore edilizio è cresciuto in media di circa per cento l'anno. A tale crescita il settore non residenziale ha contribuito per l'1,5 per cento e il settore residenziale per circa lo 0,6 per cento;
    tale andamento è caratterizzato da due principali tendenze: un significativo aumento dell'uso del gas e dell'elettricità (pari a circa il 50 per cento) e una forte riduzione dell'uso dei combustibili solidi e del petrolio (di circa, rispettivamente, il 75 per cento e il 27 per cento). Le forti differenze tra gli Stati membri in termini di emissioni di CO2 sono riconducibili principalmente al mix energetico e alle condizioni climatiche e, in misura minore, al ricorso alle energie rinnovabili, al teleriscaldamento e alla cogenerazione;
    sempre nel campo dell'edilizia si sente sempre più spesso di cappotti termici, in ambito di classificazione energetica degli edifici;
    in Italia infatti, è obbligatorio già dal 1o luglio 2009 l'attestato di certificazione energetica nel caso di edifici di nuova costruzione;
    la certificazione energetica degli edifici assegna gli edifici a delle classi tenendo presente sia l'isolamento termico sia la qualità degli impianti di riscaldamento;
    il cappotto termico dunque riveste un ruolo di straordinaria importanza per l'attribuzione della classe energetica in quanto va ad influenzare in maniera decisiva il grado di isolamento termico dell'edificio;
    il cappotto termico serve in sostanza per isolare termicamente l'interno dell'abitazione dall'esterno, per evitare che il calore prodotto all'interno venga disperso invano, vengono così applicati sull'intera superficie dell'edificio, pannelli isolanti di vario materiale, coperti poi da un collante e da uno strato protettivo e di finitura realizzato con particolari intonaci. Questo al fine di sfruttare l'inerzia termica dell'edificio; valorizzare l'edificio; eliminare i ponti termici; proteggere le strutture dagli sbalzi termici; diminuire i consumi di combustibile; aumentare i comfort abitativi;
    il provvedimento in esame contiene disposizioni finalizzate a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento del rendimento energetico degli stessi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, anche normative, finalizzate a consentire la possibilità di derogare alla normativa vigente in materia di distanze e di altezze anche stabilita dai piani regolatori comunali, per gli edifici esistenti che necessitano di interventi sul cappotto termico o anche di cordolo antisismico.
9/1310-A/1Nardi, Lacquaniti, Lavagno, Paglia, Ragosta, Ferrara, Matarrelli.


   La Camera,
   premesso che:
    nel settore edilizio, la legislazione europea promuove la ristrutturazione di edifici all'insegna dell'efficienza energetica e la costruzione di edifici a energia quasi zero;
    il Consiglio europeo del 22 maggio 2013, dedicato ai temi dell'energia e della fiscalità, ha, tra l'altro, ribadito la necessità di assicurare la piena applicazione della direttiva sull'efficienza energetica degli edifici (2010/31/UE);
    l'edilizia, infatti, è considerata, con i trasporti, dalla Commissione europea il settore con maggiori potenzialità di risparmio energetico;
    il tema dell'efficienza energetica degli immobili è affrontato a più riprese e sotto varie angolazioni dalla Commissione europea e come risulta dalla relazione sul sostegno finanziario all'efficienza energetica negli edifici (COM(2013)225), presentato nell'aprile di quest'anno, quasi il 40 per cento del consumo energetico finale (e il 36 per cento delle emissioni di gas serra) è imputabile a case, uffici, negozi e altri edifici. Dal documento di lavoro che accompagna la Comunicazione (SWD(2013)143), rispetto al 1990, il consumo di energia nel settore edilizio è cresciuto in media di circa per cento l'anno. A tale crescita il settore non residenziale ha contribuito per l'1,5 per cento e il settore residenziale per circa lo 0,6 per cento;
    tale andamento è caratterizzato da due principali tendenze: un significativo aumento dell'uso del gas e dell'elettricità (pari a circa il 50 per cento) e una forte riduzione dell'uso dei combustibili solidi e del petrolio (di circa, rispettivamente, il 75 per cento e il 27 per cento). Le forti differenze tra gli Stati membri in termini di emissioni di CO2 sono riconducibili principalmente al mix energetico e alle condizioni climatiche e, in misura minore, al ricorso alle energie rinnovabili, al teleriscaldamento e alla cogenerazione;
    sempre nel campo dell'edilizia si sente sempre più spesso di cappotti termici, in ambito di classificazione energetica degli edifici;
    in Italia infatti, è obbligatorio già dal 1o luglio 2009 l'attestato di certificazione energetica nel caso di edifici di nuova costruzione;
    la certificazione energetica degli edifici assegna gli edifici a delle classi tenendo presente sia l'isolamento termico sia la qualità degli impianti di riscaldamento;
    il cappotto termico dunque riveste un ruolo di straordinaria importanza per l'attribuzione della classe energetica in quanto va ad influenzare in maniera decisiva il grado di isolamento termico dell'edificio;
    il cappotto termico serve in sostanza per isolare termicamente l'interno dell'abitazione dall'esterno, per evitare che il calore prodotto all'interno venga disperso invano, vengono così applicati sull'intera superficie dell'edificio, pannelli isolanti di vario materiale, coperti poi da un collante e da uno strato protettivo e di finitura realizzato con particolari intonaci. Questo al fine di sfruttare l'inerzia termica dell'edificio; valorizzare l'edificio; eliminare i ponti termici; proteggere le strutture dagli sbalzi termici; diminuire i consumi di combustibile; aumentare i comfort abitativi;
    il provvedimento in esame contiene disposizioni finalizzate a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento del rendimento energetico degli stessi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, anche normative, finalizzate a estendere la possibilità di derogare alla normativa vigente in materia di distanze e di altezze anche stabilita dai piani regolatori comunali, per gli edifici esistenti che necessitano di interventi sul cappotto termico o anche di cordolo antisismico.
9/1310-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta).  Nardi, Lacquaniti, Lavagno, Paglia, Ragosta, Ferrara, Matarrelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il tema dell'energia insieme a quello dello sviluppo sostenibile, sono e dovranno essere sempre più al centro delle grandi scelte strategiche di politica economica ed industriale che il nostro Paese, anche in virtù di accordi sottoscritti in sede europea, dovrà inevitabilmente adottare nel prossimo futuro;
    infatti l'impegno che in nostro Paese ha assunto a livello europeo, per la riduzione entro il 2020 del 20 per cento del consumo energetico e del 20 per cento delle emissioni di gas a effetto serra, impone efficaci azioni conseguenti, attraverso un serio programma di efficientamento e risparmio energetico, a cominciare dal settore dell'edilizia, e specificatamente dell'edilizia residenziale, per consentire la necessaria riduzione dei consumi finali di energia primaria, e l'abbattimento di milioni di tonnellate di CO2 l'anno;
    in Italia oltre il 35 per cento dei consumi di energia totale dipende dal settore residenziale e, di questi, almeno il 70 per cento sono relativi al riscaldamento. Ciò corrisponde all'emissione in atmosfera di circa 380 mila tonnellate di gas inquinanti, facendo divenire il riscaldamento il secondo fattore di importanza, dopo il traffico veicolare, nell'inquinamento urbano;
    per sottolineare la rilevanza energetico-ambientale nel settore edilizio, si sottolinea come attualmente dei circa 190 milioni di Tep (tonnellate di petrolio equivalente) consumate annualmente in Italia, 28 milioni sono destinati agli usi residenziali degli abitanti;
    oggi le abitazioni italiane consumano 120-150 kWh/m2 all'anno, un livello ancora troppo alto che tuttavia con le attuali tecnologie e con le dovute accortezze costruttive, senza extra costi, potrebbe essere ridotto – secondo stime dell'Enea – addirittura del 45-50 per cento. Peraltro va ricordato come nel nostro Paese, oltre il 70 per cento dell'edilizia residenziale nelle aree urbane risale a periodi in cui la normativa e le modalità costruttive, i materiali utilizzati, non tenevano in considerazione né l’«efficienza energetica», né il «risparmio energetico». Per gran parte di questo patrimonio vi è quindi la necessità d'interventi urgenti di manutenzione straordinaria sia sulle strutture che sugli impianti;
    la detrazione del 55 per cento è stata finora prorogata di anno in anno dai governi che si sono avvicendati, che si sono però sempre opposti alle richieste di una sua messa a regime definitiva, e questo nonostante che nello stesso «Programma nazionale di Riforma» (PNR), presentato dal Governo Berlusconi con il «Documento di economia e finanza 2011», viene sottolineato come le detrazioni fiscali del 55 per cento per la riqualificazione energetica degli edifici, «si siano rivelate di particolare efficacia non solo in termini di risparmio energetico ma anche in termini di emersione del lavoro e di maggiori entrate tributarie»;
    il cosiddetto Ecobonus, in vigore dal 2007, costituisce il più generoso sistema di incentivi mai messo in campo per promuovere l'efficienza energetica e lo sviluppo economico sostenibile nel sistema immobiliare italiano;
    il decreto-legge 201/2011 (c.d. Salva Italia), all'articolo 4, prevedeva una proroga fino a tutto il 2012 dell'ecobonus, prevedendo però che dall'anno 2013 detta detrazione fiscale fosse del 36 per cento, equiparandola quindi all'aliquota attualmente vigente per gli interventi di ristrutturazione edilizia, con un consistente ed evidente «annacquamento» e depotenziamento dell'incentivo finalizzato al risparmio e all'efficienza energetica;
    successivamente gli ultimi provvedimenti governativi in tema di «ecobonus» hanno provveduto a prorogare contestualmente le detrazioni delle spese per ristrutturazioni edilizie e quelle per l'efficientamento energetico degli impianti;
    le prime, come nelle intenzioni del suo originario proponente, il governo Prodi, sono finalizzate a disincentivare pratiche di evasione fiscale, a favorire l'emersione di attività sommerse e a promuovere lo smobilizzo di capitali privati verso l'edilizia, settore particolarmente toccato dalla crisi economica, mentre le seconde promuovere il risparmio e l'efficientamento energetico, con ciò contribuendo a limitare lo storico deficit energetico nazionale, che tanto pesa anche in termini di competitività di sistema;
    è del tutto evidente che con riferimento a quest'ultimo obiettivo, essendo quello dell'efficientamento energetico e della riqualificazione energetica degli edifici e degli impianti di riscaldamento un vero e proprio interesse strategico nazionale, tutte le disposizioni agevolative relative, dettate nell'ambito di un piano energetico nazionale, dovrebbero avere una vigenza normativa per un arco temporale più lungo dell'attuale e pari almeno a 5 anni rinnovabili ed un regime premiale incentivante,

impegna il Governo

   a stabilire, con futuri interventi normativi, tempi di vigenza del regime agevolativo del c.d. ecobonus per un arco temporale più lungo pari almeno a 5 anni rinnovabili, a prevedere una percentuale di detrazione superiore di almeno 15 punti rispetto a quella riconosciuta per le ristrutturazioni edilizie, a contemplare diverse soglie premianti rapportate al livello di efficientamento energetico certificato ed effettivamente raggiunto, soprattutto per quegli edifici che dovessero raggiungere l'obiettivo della totale autosufficienza del ciclo di produzione e consumo;
   ad emanare provvedimenti di carattere normativo che mirino a dare un decisivo impulso alla riqualificazione energetica di tutta l'edilizia residenziale, vincolando i proprietari a realizzare nell'arco di dieci anni sull'intero sistema involucro dell'immobile o del condominio, interventi minimi di riqualificazione energetica finalizzati ad un sensibile aumento della percentuale di indice di prestazione energetica (EP), come richiesta dalle vigenti norme, e ad un miglioramento dei valori di trasmittanza dei componenti opachi e trasparenti, rendimenti che devono essere documentati dall'attestato di certificazione energetica (ACE).
9/1310-A/2Paglia, Lavagno, Ragosta.


   La Camera,
   premesso che:
    il tema dell'energia insieme a quello dello sviluppo sostenibile, sono e dovranno essere sempre più al centro delle grandi scelte strategiche di politica economica ed industriale che il nostro Paese, anche in virtù di accordi sottoscritti in sede europea, dovrà inevitabilmente adottare nel prossimo futuro;
    infatti l'impegno che in nostro Paese ha assunto a livello europeo, per la riduzione entro il 2020 del 20 per cento del consumo energetico e del 20 per cento delle emissioni di gas a effetto serra, impone efficaci azioni conseguenti, attraverso un serio programma di efficientamento e risparmio energetico, a cominciare dal settore dell'edilizia, e specificatamente dell'edilizia residenziale, per consentire la necessaria riduzione dei consumi finali di energia primaria, e l'abbattimento di milioni di tonnellate di CO2 l'anno;
    in Italia oltre il 35 per cento dei consumi di energia totale dipende dal settore residenziale e, di questi, almeno il 70 per cento sono relativi al riscaldamento. Ciò corrisponde all'emissione in atmosfera di circa 380 mila tonnellate di gas inquinanti, facendo divenire il riscaldamento il secondo fattore di importanza, dopo il traffico veicolare, nell'inquinamento urbano;
    per sottolineare la rilevanza energetico-ambientale nel settore edilizio, si sottolinea come attualmente dei circa 190 milioni di Tep (tonnellate di petrolio equivalente) consumate annualmente in Italia, 28 milioni sono destinati agli usi residenziali degli abitanti;
    oggi le abitazioni italiane consumano 120-150 kWh/m2 all'anno, un livello ancora troppo alto che tuttavia con le attuali tecnologie e con le dovute accortezze costruttive, senza extra costi, potrebbe essere ridotto – secondo stime dell'Enea – addirittura del 45-50 per cento. Peraltro va ricordato come nel nostro Paese, oltre il 70 per cento dell'edilizia residenziale nelle aree urbane risale a periodi in cui la normativa e le modalità costruttive, i materiali utilizzati, non tenevano in considerazione né l’«efficienza energetica», né il «risparmio energetico». Per gran parte di questo patrimonio vi è quindi la necessità d'interventi urgenti di manutenzione straordinaria sia sulle strutture che sugli impianti;
    la detrazione del 55 per cento è stata finora prorogata di anno in anno dai governi che si sono avvicendati, che si sono però sempre opposti alle richieste di una sua messa a regime definitiva, e questo nonostante che nello stesso «Programma nazionale di Riforma» (PNR), presentato dal Governo Berlusconi con il «Documento di economia e finanza 2011», viene sottolineato come le detrazioni fiscali del 55 per cento per la riqualificazione energetica degli edifici, «si siano rivelate di particolare efficacia non solo in termini di risparmio energetico ma anche in termini di emersione del lavoro e di maggiori entrate tributarie»;
    il cosiddetto Ecobonus, in vigore dal 2007, costituisce il più generoso sistema di incentivi mai messo in campo per promuovere l'efficienza energetica e lo sviluppo economico sostenibile nel sistema immobiliare italiano;
    il decreto-legge 201/2011 (c.d. Salva Italia), all'articolo 4, prevedeva una proroga fino a tutto il 2012 dell'ecobonus, prevedendo però che dall'anno 2013 detta detrazione fiscale fosse del 36 per cento, equiparandola quindi all'aliquota attualmente vigente per gli interventi di ristrutturazione edilizia, con un consistente ed evidente «annacquamento» e depotenziamento dell'incentivo finalizzato al risparmio e all'efficienza energetica;
    successivamente gli ultimi provvedimenti governativi in tema di «ecobonus» hanno provveduto a prorogare contestualmente le detrazioni delle spese per ristrutturazioni edilizie e quelle per l'efficientamento energetico degli impianti;
    le prime, come nelle intenzioni del suo originario proponente, il governo Prodi, sono finalizzate a disincentivare pratiche di evasione fiscale, a favorire l'emersione di attività sommerse e a promuovere lo smobilizzo di capitali privati verso l'edilizia, settore particolarmente toccato dalla crisi economica, mentre le seconde promuovere il risparmio e l'efficientamento energetico, con ciò contribuendo a limitare lo storico deficit energetico nazionale, che tanto pesa anche in termini di competitività di sistema;
    è del tutto evidente che con riferimento a quest'ultimo obiettivo, essendo quello dell'efficientamento energetico e della riqualificazione energetica degli edifici e degli impianti di riscaldamento un vero e proprio interesse strategico nazionale, tutte le disposizioni agevolative relative, dettate nell'ambito di un piano energetico nazionale, dovrebbero avere una vigenza normativa per un arco temporale più lungo dell'attuale e pari almeno a 5 anni rinnovabili ed un regime premiale incentivante,

impegna il Governo

   a valutare, con futuri interventi normativi, ai sensi dell'articolo 15 e compatibilmente con i vincoli di bilancio, tempi di vigenza del regime agevolativo del c.d. ecobonus per un arco temporale più lungo pari almeno a 5 anni rinnovabili, a prevedere una percentuale di detrazione superiore di almeno 15 punti rispetto a quella riconosciuta per le ristrutturazioni edilizie, a contemplare diverse soglie premianti rapportate al livello di efficientamento energetico certificato ed effettivamente raggiunto, soprattutto per quegli edifici che dovessero raggiungere l'obiettivo della totale autosufficienza del ciclo di produzione e consumo;
   ad emanare provvedimenti di carattere normativo che mirino a dare un decisivo impulso alla riqualificazione energetica di tutta l'edilizia residenziale, vincolando i proprietari a realizzare nell'arco di dieci anni sull'intero sistema involucro dell'immobile o del condominio, interventi minimi di riqualificazione energetica finalizzati ad un sensibile aumento della percentuale di indice di prestazione energetica (EP), come richiesta dalle vigenti norme, e ad un miglioramento dei valori di trasmittanza dei componenti opachi e trasparenti, rendimenti che devono essere documentati dall'attestato di certificazione energetica (ACE).
9/1310-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta).  Paglia, Lavagno, Ragosta.


   La Camera,
   premesso che:
    gli impianti per la naturizzazione domiciliare dell'acqua consentono la riduzione drastica dei costi energetici per il contenimento dei rifiuti, consistenti soprattutto in bottiglie di plastica, con un conseguente miglioramento della qualità della vita;
    il decreto in esame, che incentiva interventi finalizzati alla sostenibilità ambientale, presenta una vistosa carenza, relativamente alle risorse idriche, disattendendo così tre obiettivi fondamentali: la valorizzazione dell'acqua di rete; la riduzione dei rifiuti e delle emissioni di CO2; il risparmio per le famiglie, ed anche per le Pubbliche amministrazioni sui costi di smaltimento;
    non a caso diverse Regioni in questi anni, nell'ambito di provvedimenti per le fonti rinnovabili e per il risparmio e la diversificazione energetica negli edifici, hanno stanziato contributi ed agevolazioni per interventi di risparmio e recupero della risorsa idrica (sistemi di flussaggio per i servizi igienici, cassette dotate di doppio tasto, impianti di recupero delle acque piovane), ed interventi per la valorizzazione dell'acqua di rete e la riduzione dei rifiuti attraverso l'installazione di impianti di trattamento dell'acqua ad uso alimentare a norma di legge;
    la previsione, tra le spese fiscalmente detraibili, anche di quelle per l'acquisto di impianti per la naturizzazione domiciliare dell'acqua comporterebbe degli indubbi vantaggi, in primis per le famiglie e per tutti quei lavoratori come tecnici e artigiani addetti alla installazione e manutenzione, ma anche per i produttori di tecnologie per il trattamento dell'acqua, ed infine l'ambiente e la sostenibilità;
    altro risultato derivato sarebbe quello di favorire una migliore fruizione dell'acqua del rubinetto, di diminuire gli sprechi dell'acqua potabile, di ridurre la produzione dei rifiuti e le emissioni di anidride carbonica di promuovere tra i cittadini stili di vita di responsabilità e di eco-sostenibilità,

impegna il Governo

ad emanare un provvedimento normativo che includa tra le spese fiscalmente detraibili anche quelle sostenute per l'acquisto di impianti, a componentistica principale di provenienza europea (made in UE), per il trattamento domestico dell'acqua potabile, rispondenti ai requisiti del decreto ministeriale n. 25 del 7 febbraio 2012, permanentemente connessi con la rete idrica, e che possono essere integrati con sistemi di refrigerazione ed immissione e dosaggio di CO2 alimentare.
9/1310-A/3Zaratti, Zan, Paglia, Lavagno, Ragosta, Pellegrino.


   La Camera,
   premesso che:
    per gli impianti a fonte rinnovabile, in particolare non programmabili, come eolico e fotovoltaico, è indispensabile incentivare la «raccolta» integrale della producibilità rinnovabile, da effettuarsi anche con sistemi di accumulo/stoccaggio dell'energia elettrica prodotta e non immettibile in rete;
    ciò consente di sfruttare tutto il potenziale della fonte energetica, migliorare la gestione dell'energia prodotta, e per immagazzinare la produzione degli impianti stessi;
    i sistemi di accumulo collegati a fonti rinnovabili, centrali per il modello energetico verso cui stiamo andando, rappresentano il futuro per l'energia rinnovabile e consentono di costruire una rete ramificata che permette ad ogni edificio di essere autonomo non solo dal punto di vista dell'efficienza ma anche della stessa produzione di energia;
    i sistemi di accumulo associati a impianti a fonti rinnovabili non programmabili installati per esempio all'interno del sistema edilizio, oltre a rimuovere i problemi che essi pongono all'esercizio delle reti elettriche, massimizzano il contributo che possono dare alla compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno del sistema;
    questi vantaggi sono la conferma del position paper prodotto dalla Commissione europea per il Consiglio europeo del 22 maggio 2013 sui problemi all'ordine del giorno del Consiglio in materia energetica, là dove si afferma testualmente: «Esistono misure per offrire flessibilità al sistema al fine di risolvere eventuali problemi di adeguatezza che sono economicamente più sostenibili e proteggono o addirittura rafforzano il mercato interno dell'energia. Queste misure comprendono investimenti in infrastrutture transfrontaliere (più ampia è la rete, più facile risulterà il bilanciamento delle fonti di energia rinnovabili), l'orientamento della domanda (demand response) e lo stoccaggio»,

impegna il Governo

a incentivare, nell'ambito delle politiche finalizzate alla maggiore crescita delle fonti energetiche rinnovabili, i sistemi di accumulo/stoccaggio dell'energia elettrica prodotta.
9/1310-A/4Zan, Paglia, Zaratti, Lacquaniti, Lavagno, Matarrelli, Pellegrino, Ferrara, Ragosta.


   La Camera,
   premesso che:
    per gli impianti a fonte rinnovabile, in particolare non programmabili, come eolico e fotovoltaico, è indispensabile incentivare la «raccolta» integrale della producibilità rinnovabile, da effettuarsi anche con sistemi di accumulo/stoccaggio dell'energia elettrica prodotta e non immettibile in rete;
    ciò consente di sfruttare tutto il potenziale della fonte energetica, migliorare la gestione dell'energia prodotta, e per immagazzinare la produzione degli impianti stessi;
    i sistemi di accumulo collegati a fonti rinnovabili, centrali per il modello energetico verso cui stiamo andando, rappresentano il futuro per l'energia rinnovabile e consentono di costruire una rete ramificata che permette ad ogni edificio di essere autonomo non solo dal punto di vista dell'efficienza ma anche della stessa produzione di energia;
    i sistemi di accumulo associati a impianti a fonti rinnovabili non programmabili installati per esempio all'interno del sistema edilizio, oltre a rimuovere i problemi che essi pongono all'esercizio delle reti elettriche, massimizzano il contributo che possono dare alla compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno del sistema;
    questi vantaggi sono la conferma del position paper prodotto dalla Commissione europea per il Consiglio europeo del 22 maggio 2013 sui problemi all'ordine del giorno del Consiglio in materia energetica, là dove si afferma testualmente: «Esistono misure per offrire flessibilità al sistema al fine di risolvere eventuali problemi di adeguatezza che sono economicamente più sostenibili e proteggono o addirittura rafforzano il mercato interno dell'energia. Queste misure comprendono investimenti in infrastrutture transfrontaliere (più ampia è la rete, più facile risulterà il bilanciamento delle fonti di energia rinnovabili), l'orientamento della domanda (demand response) e lo stoccaggio»,

impegna il Governo

a stimolare nell'ambito delle politiche finalizzate alla maggiore crescita delle fonti energetiche rinnovabili, la realizzazione in modo efficiente di sistemi di accumulo/stoccaggio dell'energia elettrica prodotta.
9/1310-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta).  Zan, Paglia, Zaratti, Lacquaniti, Lavagno, Matarrelli, Pellegrino, Ferrara, Ragosta.


   La Camera,
   premesso che:
    il cosiddetto Quinto Conto Energia, è stato approvato con il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 5 luglio 2012 recante «Attuazione dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici»;
    detto Conto energia sarebbe rimasto in vigore fino a un mese dopo il raggiungimento dei 6,7 miliardi di euro, quale soglia massima per gli incentivi concessi al fotovoltaico;
    in base a quanto stabilito dal decreto interministeriale 5 luglio 2012, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG), a seguito della comunicazione da parte del GSE, con la delibera 250/2013/R/efr, ha indicato nel 6 giugno 2013 la data di raggiungimento della suddetta soglia di 6,7 miliardi di euro. Il Quinto Conto Energia è stato quindi «chiuso» il 6 luglio 2013 e con esso anche tutti i suoi precedenti conti energia;
    esso prevedeva, tra l'altro, un «bonus amianto» da riconoscere agli impianti fotovoltaici installati su edifici in sostituzione di coperture con totale rimozione dell'eternit o dell'amianto; ricordiamo che l'amianto è un materiale cancerogeno, molto utilizzato in passato per realizzare tetti di fabbricati e capannoni. Nonostante il suo noto potenziale nocivo, in pochi hanno provveduto a rimuoverlo e smaltirlo a causa degli alti costi da sostenere;
    il suddetto «bonus amianto», ha quindi consentito di incentivare la sostituzione delle vecchie coperture in amianto, con un ritorno economico e con indiscutibili benefici per la salute;
    il problema dello smaltimento dell'amianto è stato quindi efficacemente affrontato con un bonus previsto per l'installazione di impianti fotovoltaici con contestuale sostituzione di coperture in amianto (circa 19 km quadrati a fine 2012). Con la conclusione del Quinto conto energia questa bonifica ha termine;
    si stima che applicando la detrazione fiscale del 50 per cento spalmata su 10 anni, attualmente prevista per le ristrutturazioni edilizie, in un anno si riuscirebbe a bonificare una superficie pari a 1,88 km quadrati (201 MW, pari ad un mercato da 300 Milioni di euro con 800 addetti tra operatori fotovoltaici e coperturisti amianto),

impegna il Governo

a prevedere, con proprie iniziative legislative, adeguati incentivi fiscali per privati e imprese, per interventi finalizzati alla sostituzione delle coperture eternit con impianti fotovoltaici.
9/1310-A/5Lavagno, Zaratti, Lacquaniti, Matarrelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Zan, Ragosta.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 in esame reca disposizioni finalizzate a recepire la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, nonché la proroga delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione degli edifici;
    in particolare, l'articolo 16, al comma 1, proroga dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 il termine di scadenza dell'innalzamento della percentuale di detrazione IRPEF dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese di ristrutturazione edilizia;
    il comma 2 dell'articolo citato dispone l'estensione della detrazione del 50 per cento è stata alle ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge) per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, (per i forni la classe A), finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali;
    al provvedimento il Governo attribuisce una attribuisce una rilevanza particolare in quanto elemento fondante della strategia di rilancio dell'economia sulla quale punta l'Esecutivo per cercare di risvegliare il sistema-Italia dall'apatia, con particolare attenzione al rilancio del settore dell'edilizia, e delle filiere produttive ad esso collegate, pesantemente colpiti dalla perdurante recessione in atto;
    come è noto il comparto dell'edilizia è composto in massima parte da aziende di piccole dimensioni, in particolare aziende artigiane che si rivolgono al mercato locale e che sono in grado di sviluppare un know how tecnologico e produttivo innovativo tale da consentirgli uno sviluppo di un mercato di nicchia fortemente specializzato su una determinata lavorazione;
    la coesistenza di queste aziende con le imprese di grandi dimensioni è però fondamentale per rendere completa la struttura dell'offerta del settore poiché esse risultano complementari sotto numerosi aspetti: l'investimento in ricerca e sviluppo, in tecnologie e nuovi prodotti, la disponibilità di elevati capitali per affrontare grandi progetti da un lato e la flessibilità, la specializzazione e talvolta l'esclusività artigiana dall'altro, rappresentano aspetti fondamentali che devono coesistere e cooperare all'interno della struttura dell'offerta e che servono per renderla completa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tempestive iniziative, anche di natura normativa, per la definizione di incentivi finalizzati alla ripresa del settore edilizio ed in particolare per l'artigianato locale e per le piccole e medie imprese in modo da favorire e sostenere l'uso di materiali tipici locali da utilizzare nelle ristrutturazioni.
9/1310-A/6Minardo.


   La Camera,
   premesso che:
    al fine di favorire la prosecuzione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, opportunamente, l'articolo 14 dispone, al comma 1, del provvedimento in oggetto dispone che la detrazione dall'imposta sul reddito per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica sugli edifici di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006, competa nella misura del 65 per cento per le spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013;
    questo tipo di interventi, alla stregua delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie, si sono rivelati una lungimirante scelta di politica industriale, con evidenti e positive ricadute in termini occupazionali, attraverso la valorizzazione del patrimonio immobiliare abitativo esistente, oltre che, ovviamente, un importante investimento in campo energetico e ambientale;
    appare opportuno favorire gli investimenti dei cittadini anche attraverso un sistema di regole e procedure quanto mai semplificato e coerente con l'obbiettivo di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici adibiti ad abitazione civile;
    a tal riguardo, l'interpretazione e la prassi adottata dall'Enea, esplicitata nelle pagine dei sito dell'ente dedicate alle FAQ (domande più frequenti), al numero 37, in cui si esplicita che «Si ritiene che non sia possibile» riconoscere il credito di imposta qualora l'edificio su cui si stanno realizzando le opere di riqualificazione energetica non fosse precedentemente dotato di un impianto di riscaldamento funzionante, appare incoerente con la ratio delle norma istitutiva di detta agevolazione fiscale e contraria all'interesse generale di vedere realizzati, sempre più, interventi che assicurino prestazioni energetiche di massima efficienza;
    tale interpretazione finisce per scoraggiare i comportamenti «virtuosi» dei cittadini intenzionati a realizzare opere di ristrutturazione volte al conseguimento di riqualificazione energetica degli edifici, quali gli interventi sugli involucri (strutture opache orizzontali e verticali, infissi, ecc) che comportano un significativo miglioramento delle prestazioni energetiche sia nel periodo invernale sia in quello estivo

impegno il Governo

ad adottare ogni misura utile, anche attraverso l'adozione di appositi indirizzi, volta a chiarire che ogni intervento finalizzato al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici abitativi, purché rispetti i requisiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 e successive modificazioni, ha diritto al credito di imposta disposto ai sensi dell'articolo 1, commi da 344 a 347 della legge n. 296 del 2006, indipendentemente dalla preesistenza di un impianto di riscaldamento funzionante.
9/1310-A/7Madia.


   La Camera,
   premesso che:
    al fine di favorire la prosecuzione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, opportunamente, l'articolo 14 dispone, al comma 1, del provvedimento in oggetto dispone che la detrazione dall'imposta sul reddito per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica sugli edifici di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006, competa nella misura del 65 per cento per le spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013;
    questo tipo di interventi, alla stregua delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie, si sono rivelati una lungimirante scelta di politica industriale, con evidenti e positive ricadute in termini occupazionali, attraverso la valorizzazione del patrimonio immobiliare abitativo esistente, oltre che, ovviamente, un importante investimento in campo energetico e ambientale;
    appare opportuno favorire gli investimenti dei cittadini anche attraverso un sistema di regole e procedure quanto mai semplificato e coerente con l'obbiettivo di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici adibiti ad abitazione civile;
    a tal riguardo, l'interpretazione e la prassi adottata dall'Enea, esplicitata nelle pagine dei sito dell'ente dedicate alle FAQ (domande più frequenti), al numero 37, in cui si esplicita che «Si ritiene che non sia possibile» riconoscere il credito di imposta qualora l'edificio su cui si stanno realizzando le opere di riqualificazione energetica non fosse precedentemente dotato di un impianto di riscaldamento funzionante, appare incoerente con la ratio delle norma istitutiva di detta agevolazione fiscale e contraria all'interesse generale di vedere realizzati, sempre più, interventi che assicurino prestazioni energetiche di massima efficienza;
    tale interpretazione finisce per scoraggiare i comportamenti «virtuosi» dei cittadini intenzionati a realizzare opere di ristrutturazione volte al conseguimento di riqualificazione energetica degli edifici, quali gli interventi sugli involucri (strutture opache orizzontali e verticali, infissi, ecc) che comportano un significativo miglioramento delle prestazioni energetiche sia nel periodo invernale sia in quello estivo,

impegna il Governo

ad adottare ogni misura utile, anche attraverso l'adozione di appositi indirizzi, volta a chiarire che ogni intervento finalizzato al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici abitativi, purché rispetti i requisiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 e successive modificazioni, ha diritto al credito di imposta disposto ai sensi dell'articolo 1, commi da 344 a 347 della legge n. 296 del 2006, in caso di assenza di impianto di riscaldamento.
9/1310-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta).  Madia.


   La Camera,
   premesso che:
    nel provvedimento in esame «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale» all'articolo 15, comma 1-bis, si rimarca «l'opportunità di agevolare ulteriori interventi» «per la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici»;
    con il termine amianto si comprende un gruppo di sei minerali silicatici che si ritrovano naturalmente nelle rocce ed, a causa della loro aspetto sono considerati tra i materiali naturali più pericolosi per l'essere umano;
    la loro pericolosità consiste, come riconosciuto dalle autorità sanitarie e da ricerche medico-scientifiche, nella capacità di rilasciare fibre potenzialmente inalabili che penetrando nella profondità dei polmoni possono provocare gravi malattie come asbestosi, mesiotelioma a carcinoma polmonare;
    fino agli anni novanta purtroppo i materiali amiantiferi hanno avuto un grande utilizzo nell'industria perché la loro struttura fibrosa resiste al fuoco e al calore, all'azione di agenti chimici e biologici, all'abrasione e all'usura, hanno un'alta resistenza meccanica ed un'alta flessibilità, presentano proprietà fonoassorbenti e termoisolanti e si legano facilmente con materiali da costruzione (calce, gesso, cemento) e con alcuni polimeri (gomma, PVC). Per anni sono stati considerati materiali versatili a basso costo, e sono stati utilizzati per la preparazione di materiali quali cemento-amianto, termo e fono isolanti, tessili per l'edilizia sia pubblica che privata;
    solo a seguito di ricerche medico-scientifiche ed al crescente insorgere di patologie polmonari gravi, riscontrate già a partire degli anni ottanta, a carico dei lavoratori del settore con alta esposizione alle fibre di amianto, la comunità tutta ha iniziato a ritenere l'utilizzo e l'esposizione – professionale e non – alle fibre di amianto un grave pericolo per la salute umana ed a considerare l'amianto un contaminante ambientale;
    sulla base di queste considerazioni, oltre alla legge numero 257 del 1992, ha vietato nel nostro paese l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, sono stati emanati alcuni decreti e circolari applicative con l'obiettivo di gestire il potenziale pericolo derivato dalla presenza di amianto negli edifici, manufatti e coperture;
    le metodologie di bonifica tradizionali da materiali amiantiferi, previste dalla legge n. 257 del 1992 e dal relativo decreto ministeriale 6 settembre 1994, comportano interventi specializzati, che molto spesso per l'alto costo richiesto non vengono effettuati con tempismo e consistono in: (i) rimozione dei materiali di amianto e loro conferimento in discariche speciali, (ii) incapsulamento e (iii) confinamento. La messa in sicurezza dei rifiuti derivanti dalla rimozione (i) è sempre più problematica per diversi motivi tra cui la difficoltà a rendere sostenibile per l'ambiente la creazione di nuove discariche dedicate e le difficoltà economiche che i gestori di discariche dovrebbero sopportare per l'adeguamento alla nuova normativa;
    il decreto del 29 luglio 2004 n. 248 ha introdotto ulteriori possibilità di recupero dei rifiuti contenenti amianto definendo i trattamenti e i processi che conducono alla totale trasformazione cristallochimica dell'amianto (i.e. pirolisi, carbonatazione). Tali trattamenti, se adeguatamente realizzati, permettono di evitare il conferimento in discarica e il riutilizzo del prodotto trattato;
    secondo quanto denunciato dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) nel 2002, dalle associazioni ambientaliste e dalla Associazione italiana esposti amianto sono più di 32 milioni le tonnellate di amianto nel paese (per un totale di 8 milioni di metri cubi) ed oltre 34 mila i siti da bonificare;
    sempre secondo quanto dichiarato dalle associazioni ambientaliste e dalla «Associazione Italiana Esposti Amianto», la bonifica dei siti contaminati «procede lentamente» tanto che «ai ritmi attuali dovremmo convivere con l'amianto almeno fino al 2100»;
    nel novembre 2012 si è svolta a Venezia la seconda Conferenza governativa nazionale sull'amianto, nel corso della quale sono stati indicati gli obiettivi da perseguire in questa nuova e ultima fase della lotta per la completa eliminazione della fibra killer dall'Italia;
    l'allora Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Corrado Clini, nel corso della conferenza governativa, parlò di 40mila siti censiti in Italia con rilevanti tracce di amianto, di questi almeno 400 importanti dal punto di vista della contaminazione; 2 miliardi e mezzo di metri quadrati di coperture ancora da bonificare e quasi 16mila mesoteliomi maligni rilevati in Italia tra il 1993 e il 2008;
    secondo l'ufficio internazionale del lavoro, sono circa 120.000 i decessi causati nel mondo ogni anno da tumori provocati dall'esposizione all'amianto e sono circa 4.000 quelli risultanti in Italia;
    nei prossimi decenni, stante il lungo periodo di latenza della malattia, che può anche superare i 30 anni, si avrà, anche in Italia, un ulteriore forte incremento dei decessi provocati dall'amianto, incremento che raggiungerà l'apice tra il 2015 e il 2025 (e, secondo alcuni esperti, addirittura nel 2040);
    il 14 marzo 2013 il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione sulle minacce per la salute legate all'amianto e sulle prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente; si tratta di un importante atto del Parlamento europeo a favore del riciclo del rifiuto amianto; nella risoluzione si afferma che il conferimento dei rifiuti di amianto in discarica non è il sistema più sicuro per eliminare definitivamente il rilascio di fibre di amianto nell'ambiente, in particolare nell'aria e nelle acque di falda;
    nel mese di aprile 2013 è stato presentato il Piano nazionale amianto. In tale documento si rimarca il rischio di mesotelioma dovuto anche all'attività non professionale come ad esempio «l'esposizione ambientale o paraoccupazionale»;
    proprio per avviare concrete politiche di smaltimento il decreto-legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge numero 134 del 2012, all'articolo 11, ha introdotto la possibilità di detrarre del 50 per cento gli oneri per le opere di ristrutturazione e di efficientamento energetico che riguardano anche la bonifica dell'amianto. Tale detrazione copre un tetto massimo di spesa fino a 96.000 euro;
    la detrazione del 50 per cento per la bonifica amianto è attiva dal 23 giugno 2012 e terminerà il 30 giugno 2013;
    alla luce di quanto esposto in premessa appare evidente la necessità di prorogare, se non stabilizzare, tale detrazione soprattutto per promuovere ed incentivare la bonifica degli edifici dall'amianto, sia con metodologie tradizionali che con nuovi metodi di trasformazione definitiva dell'amianto (tramite pirolisi o carbonatazione) e tutelare la salute pubblica;
    il 15 maggio 2013 la Commissione ambiente della Camera dei Deputati ha approvato un documento che promuove politiche di incentivazione per gli investimenti in edilizia di qualità: in particolare la risoluzione (numero 8-00001) che impegna il Governo, tra l'altro, a rafforzare le politiche ambientali e a favorire l'edilizia di qualità ed energeticamente efficiente attraverso iniziative dirette alla riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare, in particolare assumendo iniziative dirette a dare stabilità, se non ad incrementare, all'agevolazione fiscale del 55 per cento per l'efficientamento energetico degli edifici, in scadenza il 10 luglio 2013 (secondo quanto dispone l'articolo 11 del decreto-legge numero 83 del 2012);
    esponenti del Governo hanno già manifestato la necessità di prorogare gli incentivi previsti dall'articolo 11 del decreto-legge numero 134 del 2012, sia l'articolo 11 del decreto-legge numero, 83 del 2012;
    va inoltre segnalato come le politiche di incentivazione per gli investimenti in edilizia di qualità hanno rappresentato un importante volano per la ripresa economica ed occupazionale del nostro paese, aggravata dalla recessione ancora in atto,

impegna il Governo

a stabilizzare nel primo provvedimento utile, coerentemente con quanto riportato nell'articolo all'articolo 15, comma 1-bis del decreto-legge in esame, l'agevolazione fiscale per le opere di ristrutturazione e di efficientamento energetico che riguardano la bonifica dell'amianto (introdotta dall'articolo 11 della legge n. 134 del 2012), sia con metodi tradizionali che con trasformazione definitiva dell'amianto (tramite pirolisi o carbonatazione), in scadenza il 30 giugno 2013; al fine di tutelare la salute dei cittadini e promuovere politiche efficaci per l'edilizia di qualità capaci di dare impulso all'economia ed all'occupazione del settore.
9/1310-A/8Dallai.


   La Camera,
   premesso che:
    nel provvedimento in esame «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale» all'articolo 15, comma 1-bis, si rimarca «l'opportunità di agevolare ulteriori interventi» «per la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici»;
    con il termine amianto si comprende un gruppo di sei minerali silicatici che si ritrovano naturalmente nelle rocce ed, a causa della loro aspetto sono considerati tra i materiali naturali più pericolosi per l'essere umano;
    la loro pericolosità consiste, come riconosciuto dalle autorità sanitarie e da ricerche medico-scientifiche, nella capacità di rilasciare fibre potenzialmente inalabili che penetrando nella profondità dei polmoni possono provocare gravi malattie come asbestosi, mesiotelioma a carcinoma polmonare;
    fino agli anni novanta purtroppo i materiali amiantiferi hanno avuto un grande utilizzo nell'industria perché la loro struttura fibrosa resiste al fuoco e al calore, all'azione di agenti chimici e biologici, all'abrasione e all'usura, hanno un'alta resistenza meccanica ed un'alta flessibilità, presentano proprietà fonoassorbenti e termoisolanti e si legano facilmente con materiali da costruzione (calce, gesso, cemento) e con alcuni polimeri (gomma, PVC). Per anni sono stati considerati materiali versatili a basso costo, e sono stati utilizzati per la preparazione di materiali quali cemento-amianto, termo e fono isolanti, tessili per l'edilizia sia pubblica che privata;
    solo a seguito di ricerche medico-scientifiche ed al crescente insorgere di patologie polmonari gravi, riscontrate già a partire degli anni ottanta, a carico dei lavoratori del settore con alta esposizione alle fibre di amianto, la comunità tutta ha iniziato a ritenere l'utilizzo e l'esposizione – professionale e non – alle fibre di amianto un grave pericolo per la salute umana ed a considerare l'amianto un contaminante ambientale;
    sulla base di queste considerazioni, oltre alla legge numero 257 del 1992, ha vietato nel nostro paese l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, sono stati emanati alcuni decreti e circolari applicative con l'obiettivo di gestire il potenziale pericolo derivato dalla presenza di amianto negli edifici, manufatti e coperture;
    le metodologie di bonifica tradizionali da materiali amiantiferi, previste dalla legge n. 257 del 1992 e dal relativo decreto ministeriale 6 settembre 1994, comportano interventi specializzati, che molto spesso per l'alto costo richiesto non vengono effettuati con tempismo e consistono in: (i) rimozione dei materiali di amianto e loro conferimento in discariche speciali, (ii) incapsulamento e (iii) confinamento. La messa in sicurezza dei rifiuti derivanti dalla rimozione (i) è sempre più problematica per diversi motivi tra cui la difficoltà a rendere sostenibile per l'ambiente la creazione di nuove discariche dedicate e le difficoltà economiche che i gestori di discariche dovrebbero sopportare per l'adeguamento alla nuova normativa;
    il decreto del 29 luglio 2004 n. 248 ha introdotto ulteriori possibilità di recupero dei rifiuti contenenti amianto definendo i trattamenti e i processi che conducono alla totale trasformazione cristallochimica dell'amianto (i.e. pirolisi, carbonatazione). Tali trattamenti, se adeguatamente realizzati, permettono di evitare il conferimento in discarica e il riutilizzo del prodotto trattato;
    secondo quanto denunciato dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) nel 2002, dalle associazioni ambientaliste e dalla Associazione italiana esposti amianto sono più di 32 milioni le tonnellate di amianto nel paese (per un totale di 8 milioni di metri cubi) ed oltre 34 mila i siti da bonificare;
    sempre secondo quanto dichiarato dalle associazioni ambientaliste e dalla «Associazione Italiana Esposti Amianto», la bonifica dei siti contaminati «procede lentamente» tanto che «ai ritmi attuali dovremmo convivere con l'amianto almeno fino al 2100»;
    nel novembre 2012 si è svolta a Venezia la seconda Conferenza governativa nazionale sull'amianto, nel corso della quale sono stati indicati gli obiettivi da perseguire in questa nuova e ultima fase della lotta per la completa eliminazione della fibra killer dall'Italia;
    l'allora Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Corrado Clini, nel corso della conferenza governativa, parlò di 40mila siti censiti in Italia con rilevanti tracce di amianto, di questi almeno 400 importanti dal punto di vista della contaminazione; 2 miliardi e mezzo di metri quadrati di coperture ancora da bonificare e quasi 16mila mesoteliomi maligni rilevati in Italia tra il 1993 e il 2008;
    secondo l'ufficio internazionale del lavoro, sono circa 120.000 i decessi causati nel mondo ogni anno da tumori provocati dall'esposizione all'amianto e sono circa 4.000 quelli risultanti in Italia;
    nei prossimi decenni, stante il lungo periodo di latenza della malattia, che può anche superare i 30 anni, si avrà, anche in Italia, un ulteriore forte incremento dei decessi provocati dall'amianto, incremento che raggiungerà l'apice tra il 2015 e il 2025 (e, secondo alcuni esperti, addirittura nel 2040);
    il 14 marzo 2013 il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione sulle minacce per la salute legate all'amianto e sulle prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente; si tratta di un importante atto del Parlamento europeo a favore del riciclo del rifiuto amianto; nella risoluzione si afferma che il conferimento dei rifiuti di amianto in discarica non è il sistema più sicuro per eliminare definitivamente il rilascio di fibre di amianto nell'ambiente, in particolare nell'aria e nelle acque di falda;
    nel mese di aprile 2013 è stato presentato il Piano nazionale amianto. In tale documento si rimarca il rischio di mesotelioma dovuto anche all'attività non professionale come ad esempio «l'esposizione ambientale o paraoccupazionale»;
    proprio per avviare concrete politiche di smaltimento il decreto-legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge numero 134 del 2012, all'articolo 11, ha introdotto la possibilità di detrarre del 50 per cento gli oneri per le opere di ristrutturazione e di efficientamento energetico che riguardano anche la bonifica dell'amianto. Tale detrazione copre un tetto massimo di spesa fino a 96.000 euro;
    la detrazione del 50 per cento per la bonifica amianto è attiva dal 23 giugno 2012 e terminerà il 30 giugno 2013;
    alla luce di quanto esposto in premessa appare evidente la necessità di prorogare, se non stabilizzare, tale detrazione soprattutto per promuovere ed incentivare la bonifica degli edifici dall'amianto, sia con metodologie tradizionali che con nuovi metodi di trasformazione definitiva dell'amianto (tramite pirolisi o carbonatazione) e tutelare la salute pubblica;
    il 15 maggio 2013 la Commissione ambiente della Camera dei Deputati ha approvato un documento che promuove politiche di incentivazione per gli investimenti in edilizia di qualità: in particolare la risoluzione (numero 8-00001) che impegna il Governo, tra l'altro, a rafforzare le politiche ambientali e a favorire l'edilizia di qualità ed energeticamente efficiente attraverso iniziative dirette alla riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare, in particolare assumendo iniziative dirette a dare stabilità, se non ad incrementare, all'agevolazione fiscale del 55 per cento per l'efficientamento energetico degli edifici, in scadenza il 10 luglio 2013 (secondo quanto dispone l'articolo 11 del decreto-legge numero 83 del 2012);
    esponenti del Governo hanno già manifestato la necessità di prorogare gli incentivi previsti dall'articolo 11 del decreto-legge numero 134 del 2012, sia l'articolo 11 del decreto-legge numero, 83 del 2012;
    va inoltre segnalato come le politiche di incentivazione per gli investimenti in edilizia di qualità hanno rappresentato un importante volano per la ripresa economica ed occupazionale del nostro paese, aggravata dalla recessione ancora in atto,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di stabilizzare nel primo provvedimento utile, coerentemente con quanto riportato nell'articolo all'articolo 15, comma 1-bis del decreto-legge in esame, l'agevolazione fiscale per le opere di ristrutturazione e di efficientamento energetico che riguardano la bonifica dell'amianto (introdotta dall'articolo 11 della legge n. 134 del 2012), sia con metodi tradizionali che con trasformazione definitiva dell'amianto.
9/1310-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta).  Dallai.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto d'urgenza in esame prevede detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica nella misura del 65 per cento (articolo 3.4, comma 1) per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2013;
    il provvedimento stabilisce anche la proroga, fino alla fine dell'anno, delle detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia nella misura del 50 per cento (articolo 16, comma 1);
    tra queste ultime rientrano le spese per gli impianti fotovoltaici, che sfruttano il sole per produrre energia elettrica, riducendo fortemente l'impatto ambientale e l'inquinamento;
    alla scadenza del 31 dicembre 2013, la detrazione per gli interventi di ristrutturazione torneranno al 36 per cento, con un tetto massimo di 48 mila euro;
    l'11 luglio c. a. il ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi ha dichiarato, durante l'assemblea nazionale dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), che il governo intende rendere stabili – dal primo gennaio 2014 – gli incentivi al recupero edilizio al 50 per cento e gli ecobonus al 65 per cento inserendoli nella legge di Stabilità;
    il Paese sta vivendo una grave crisi economica e occupazionale, non può quindi aspettare i tempi di decisioni politiche ordinarie,

impegna il Governo

a stabilizzare immediatamente gli incentivi edilizi e gli ecobonus come preannunciato, valutando l'opportunità di inserire le detrazioni per il fotovoltaico nella quota del 65 per cento.
9/1310-A/9Rizzetto.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto d'urgenza in esame prevede all'articolo 16, comma 2, una detrazione del 50 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici «di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica» finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo complessivo non superiore a 10mila euro da ripartire in dieci quote annuali;
    da anni l'obsolescenza programmata dei beni di consumo, cioè la definizione da parte dell'industria del ciclo vitale di un prodotto in modo da renderne la vita utile limitata a un periodo prefissato, è diventata una caratteristica di vendita in gran parte delle società occidentali;
    le industrie del secolo scorso basavano la propria politica commerciale sull'affidabilità e sulla durata dei propri prodotti, mentre adesso progettano macchine che «devono» rompersi subito dopo la cessazione della garanzia, secondo un'ottica dell'usa e getta che avvantaggia solo i produttori e che incrementa l'emergenza ambientale dei rifiuti, la cui gestione e smaltimento rappresentano un serio problema per governi e amministrazioni locali;
    il nostro ordinamento giuridico prevede due forme di garanzia, quella legale e quella commerciale, che hanno una natura completamente diversa;
    la garanzia legale, infatti, copre i difetti di conformità o i vizi o la mancanza di qualità promesse dal produttore, riguardando quindi un problema che il bene ha presentato fin dall'origine;
    la garanzia commerciale, invece, è fissata dal produttore e riguarda il buon funzionamento del bene e che non deve presentare vizi per effetto dell'uso protratto nel tempo;
    l'obsolescenza programmata è chiaramente legata alla garanzia legale che nel nostro Paese, ai sensi dell'articolo 1519-sexies del Codice civile, è fissata in due anni dalla consegna del bene,

impegna il Governo

ad adottare misure urgenti per elevare la garanzia legale a cinque anni dalla consegna per gli elettrodomestici e i beni di piccole dimensioni e a dieci anni per quelli di grandi dimensioni, in modo da contrastare l'obsolescenza programmata che non comporta nessun vantaggio al consumatore.
9/1310-A/10Prodani, Crippa.


   La Camera,
   premesso che:
    le misure di incentivazione per le ristrutturazioni edilizie rappresentano una grande opportunità per il gancio del settore edile;
    i centri storici dei comuni del Mezzogiorno sono spesso disabitati a causa del progressivo spopolamento legato alla carenza di lavoro e alla conseguente emigrazione;
    molto spesso le case dei centro storici nei piccoli comuni del Mezzogiorno sono di proprietà di persone che abitano da tempo lontano dalla propria terra di origine e che la tassazione diventa sempre più rilevante considerato che sulle seconde case le aliquote sono molto elevate;
    la volontà di vendere si scontra con le oggettive difficoltà di un mercato immobiliare fermo per via della crisi;
    questa situazione accentua i rischi di degrado dei centri storici e di conseguente depauperamento del patrimonio edilizio,

impegna il Governo

a valutare, in uno dei prossimi provvedimenti e comunque non oltre la prossima legge di stabilità, la possibilità di varare un piano straordinario per i centri storici dei Mezzogiorno puntando ad incentivare maggiormente le riqualificazioni edilizie accorciandone i tempi di restituzione e aumentando l'importo complessivo dell'investimento detraibile con l'obiettivo di riqualificare il patrimonio urbanistico dei piccoli centri e dare ossigeno al settore edile locale.
9/1310-A/11Battaglia, Burtone, Antezza, Biondelli, Amoddio.


   La Camera,
   premesso che:
    le misure di incentivazione per le ristrutturazioni edilizie rappresentano una grande opportunità per il gancio del settore edile;
    i centri storici dei comuni del Mezzogiorno sono spesso disabitati a causa del progressivo spopolamento legato alla carenza di lavoro e alla conseguente emigrazione;
    molto spesso le case dei centro storici nei piccoli comuni del Mezzogiorno sono di proprietà di persone che abitano da tempo lontano dalla propria terra di origine e che la tassazione diventa sempre più rilevante considerato che sulle seconde case le aliquote sono molto elevate;
    la volontà di vendere si scontra con le oggettive difficoltà di un mercato immobiliare fermo per via della crisi;
    questa situazione accentua i rischi di degrado dei centri storici e di conseguente depauperamento del patrimonio edilizio,

impegna il Governo

a valutare, in uno dei prossimi provvedimenti, la possibilità di varare un piano straordinario per i centri storici del Mezzogiorno che utilizzi anche risorse comunitarie puntando ad incentivare maggiormente le riqualificazioni edilizie accorciandone i tempi di restituzione e aumentando l'importo complessivo dell'investimento detraibile con l'obiettivo di riqualificare il patrimonio urbanistico dei piccoli centri e dare ossigeno al settore edile locale.
9/1310-A/11. (Testo modificato nel corso della seduta).  Battaglia, Burtone, Antezza, Biondelli, Amoddio.


   La Camera,
   premesso che:
    le misure contenute all'interno del presente decreto-legge costituiscono un importante impulso per l'economia sostenibile;
    gli eco bonus possono rappresentare anche una opportunità per rilanciare in questa fase una domanda interna per i beni per i quali è prevista la misura, come caldaie, condizionatori, mobili;
    in questi anni di crisi sono purtroppo aumentate le famiglie in difficoltà;
    il ricorso agli ammortizzatori sociali spesso in deroga fanno si che molte famiglie si trovino nella condizione di risultare incapienti dal punto di vista fiscale;
    di fronte alla necessità di procedere a misure di ristrutturazione edilizia queste famiglie possono trovarsi nella impossibilità di poter beneficiare di questi incentivi proprio perché incapienti;
    per questi nuclei si tratta quindi di una beffa oltre di un danno considerata la preclusione a poter accedere a tali misure,

impegna il Governo, ed in particolare il Ministero dell'economia e delle finanze

a prevedere, tramite una apposita circolare dell'Agenzia delle entrate, anche per i cosiddetti incapienti una misura forfettaria di rimborso per poter consentire anche a questi nuclei la possibilità di accedere ai benefici previsti dal presente decreto-legge.
9/1310-A/12Burtone, Battaglia, Antezza, Biondelli, Amoddio.


   La Camera,
   premesso che:
    le misure contenute all'interno del presente decreto-legge costituiscono un importante impulso per l'economia sostenibile;
    gli eco bonus possono rappresentare anche una opportunità per rilanciare in questa fase una domanda interna per i beni per i quali è prevista la misura, come caldaie, condizionatori, mobili;
    in questi anni di crisi sono purtroppo aumentate le famiglie in difficoltà;
    il ricorso agli ammortizzatori sociali spesso in deroga fanno si che molte famiglie si trovino nella condizione di risultare incapienti dal punto di vista fiscale;
    di fronte alla necessità di procedere a misure di ristrutturazione edilizia queste famiglie possono trovarsi nella impossibilità di poter beneficiare di questi incentivi proprio perché incapienti;
    per questi nuclei si tratta quindi di una beffa oltre di un danno considerata la preclusione a poter accedere a tali misure,

impegna il Governo, ed in particolare il Ministero dell'economia e delle Finanze

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, anche per i cosiddetti incapienti una misura forfettaria di rimborso per poter consentire anche a questi nuclei la possibilità di accedere ai benefici previsti dal presente decreto-legge.
9/1310-A/12. (Testo modificato nel corso della seduta).  Burtone, Battaglia, Antezza, Biondelli, Amoddio.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti sul risparmio energetico nell'edilizia, all'esame dell'Aula, reca una serie di norme volte ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento e del Consiglio europeo sulla prestazione energetica nell'edilizia, sia pubblica che privata;
    nel decreto-legge sono state inserite anche altre disposizioni, all'articolo 18, recanti abrogazioni di norme in vigore, tra le quali risulta anche la parziale soppressione del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»;
    gli edifici sono responsabili del 40 per cento del consumo globale di energia nell'Unione europea e il settore è in espansione e il consumo energetico è destinato ad aumentare, la riduzione del consumo energetico e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'edilizia costituiscono pertanto misure importanti necessarie per ridurre la dipendenza energetica dell'Europa e le emissioni di gas a effetto serra;
    per adeguare la legislazione nazionale in materia di uso dell'energia da fonti rinnovabili alla nuova direttiva 2010/31/UE, che si sta recependo con il decreto-legge all'esame del Parlamento, è necessario modificare anche i punti 7 e 8 dell'Allegato 3 del decreto legislativo n. 28 del 2011, che altrimenti sono in conflitto con quanto si stabilisce con l'attuale normativa che si sta recependo, in quanto non si lascia la libertà di scelta per poter valutare in modo autonomo la pianificazione del risparmio energetico del proprio edificio e per poter raggiungere così le prestazioni degli edifici a «consumo quasi zero», dove per edifici a energia quasi zero si intendono gli edifici ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all'allegato 1 e inoltre con fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo;
    attraverso la soppressione del punto 7 e l'aggiunta iniziale al punto 8 dell'inciso che prevede un possibilità alternativa agli obblighi di integrazione previsti ai punti precedenti dell'allegato 3 del suddetto decreto legislativo, si semplificherebbe l'applicazione della norma senza variare l'intenzione del legislatore di ridurre l'emissione di CO2 degli edifici e di rendere gli edifici più sostenibili e meno energivori;
    con la modifica proposta si consentirebbe di poter decidere di investire principalmente sul miglioramento dell'involucro edilizio, ottimizzando successivamente in modo più accurato l'eventuale integrazione delle fonti rinnovabili, con il risultato finale comunque garantito con riguardo alla prestazione dell'edificio, mentre con l'attuale normativa l'edificio può essere meno prestazionale, ma si può sopperire alla mancata efficienza con le fonti da energia rinnovabile;
    il miglioramento dell'involucro edilizio risulta essere un intervento permanente, che ottiene il massimo risultato in riferimento al risparmio energetico, mentre l'impiantistica sarebbe costantemente in fase di aggiornamento tecnologico,

impegna il Governo

a modificare i punti 7 e 8 dell'Allegato 3 del decreto legislativo n. 28 del 2011 nel senso indicato in premessa in modo da adeguare completamente la normativa nazionale alla direttiva 2010/31/UE che si sta recependo con il decreto-legge in esame e consentire così interventi di potenziamento dell'involucro dell'edificio senza utilizzare fonti rinnovabili, raggiungendo comunque gli stessi livelli di prestazione energetica degli edifici previsti dalla legislazione attualmente vigente.
9/1310-A/13Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Malisani.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti sul risparmio energetico nell'edilizia, all'esame dell'Aula, reca una serie di norme volte ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento e del Consiglio europeo sulla prestazione energetica nell'edilizia, sia pubblica che privata;
    nel decreto-legge sono state inserite anche altre disposizioni, all'articolo 18, recanti abrogazioni di norme in vigore, tra le quali risulta anche la parziale soppressione del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»;
    gli edifici sono responsabili del 40 per cento del consumo globale di energia nell'Unione europea e il settore è in espansione e il consumo energetico è destinato ad aumentare, la riduzione del consumo energetico e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'edilizia costituiscono pertanto misure importanti necessarie per ridurre la dipendenza energetica dell'Europa e le emissioni di gas a effetto serra;
    per adeguare la legislazione nazionale in materia di uso dell'energia da fonti rinnovabili alla nuova direttiva 2010/31/UE, che si sta recependo con il decreto-legge all'esame del Parlamento, è necessario modificare anche i punti 7 e 8 dell'Allegato 3 del decreto legislativo n. 28 del 2011, che altrimenti sono in conflitto con quanto si stabilisce con l'attuale normativa che si sta recependo, in quanto non si lascia la libertà di scelta per poter valutare in modo autonomo la pianificazione del risparmio energetico del proprio edificio e per poter raggiungere così le prestazioni degli edifici a «consumo quasi zero», dove per edifici a energia quasi zero si intendono gli edifici ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all'allegato 1 e inoltre con fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo;
    attraverso la soppressione del punto 7 e l'aggiunta iniziale al punto 8 dell'inciso che prevede un possibilità alternativa agli obblighi di integrazione previsti ai punti precedenti dell'allegato 3 del suddetto decreto legislativo, si semplificherebbe l'applicazione della norma senza variare l'intenzione del legislatore di ridurre l'emissione di CO2 degli edifici e di rendere gli edifici più sostenibili e meno energivori;
    con la modifica proposta si consentirebbe di poter decidere di investire principalmente sul miglioramento dell'involucro edilizio, ottimizzando successivamente in modo più accurato l'eventuale integrazione delle fonti rinnovabili, con il risultato finale comunque garantito con riguardo alla prestazione dell'edificio, mentre con l'attuale normativa l'edificio può essere meno prestazionale, ma si può sopperire alla mancata efficienza con le fonti da energia rinnovabile;
    il miglioramento dell'involucro edilizio risulta essere un intervento permanente, che ottiene il massimo risultato in riferimento al risparmio energetico, mentre l'impiantistica sarebbe costantemente in fase di aggiornamento tecnologico,

impegna il Governo

a valutare l'esigenza di modificare i punti 7 e 8 dell'Allegato 3 del decreto legislativo n. 28 del 2011 nel senso indicato in premessa in modo da adeguare completamente la normativa nazionale alla direttiva 2010/31/UE che si sta recependo con il decreto-legge in esame e consentire così interventi di potenziamento dell'involucro dell'edificio senza utilizzare fonti rinnovabili, raggiungendo comunque gli stessi livelli di prestazione energetica degli edifici previsti dalla legislazione attualmente vigente.
9/1310-A/13. (Testo modificato nel corso della seduta).  Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Malisani.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 recante disposizioni urgenti sul risparmio energetico nell'edilizia, all'esame dell'Aula, reca una serie di norme volte ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento e del Consiglio europeo sulla prestazione energetica nell'edilizia, sia pubblica che privata;
    l'articolo 14, comma 2, stabilisce che la detrazione del 65 per cento, con riferimento agli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, si applichi alle spese sostenute dall'entrata in vigore del provvedimento fino al 30 giugno 2014;
    in occasione della pubblicazione del decreto-legge in esame è stato sollevato che non è chiaro cosa significhino gli interventi «che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio» di cui all'articolo 14, comma 2, l'inciso potendosi riferire ai lavori eseguiti all'interno di tutte le abitazioni – come l'installazione delle valvole termostatiche, per le quali è oltretutto l'amministratore a pagare la ditta – o anche ai lavori eseguiti solo su alcune abitazioni con benefici per tutti – come ad esempio la coibentazione del lastrico solare di proprietà esclusiva –;

impegna il Governo

a chiarire cosa si intenda per interventi «che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio» al fine di consentire ai cittadini di pianificare al meglio le spese ed evitare di creare confusione in merito alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme sulle detrazioni fiscali per l'efficienza energetica degli edifici, eventualmente sopprimendo l'inciso in questione per finalità esemplificative.
9/1310-A/14Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 recante disposizioni urgenti sul risparmio energetico nell'edilizia, all'esame dell'Aula, reca una serie di norme volte ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento e del Consiglio europeo sulla prestazione energetica nell'edilizia, sia pubblica che privata;
    l'articolo 14, comma 2, stabilisce che la detrazione del 65 per cento, con riferimento agli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, si applichi alle spese sostenute dall'entrata in vigore del provvedimento fino al 30 giugno 2014;
    in occasione della pubblicazione del decreto-legge in esame è stato sollevato che non è chiaro cosa significhino gli interventi «che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio» di cui all'articolo 14, comma 2, l'inciso potendosi riferire ai lavori eseguiti all'interno di tutte le abitazioni – come l'installazione delle valvole termostatiche, per le quali è oltretutto l'amministratore a pagare la ditta – o anche ai lavori eseguiti solo su alcune abitazioni con benefici per tutti – come ad esempio la coibentazione del lastrico solare di proprietà esclusiva –;

impegna il Governo

a chiarire cosa si intenda per interventi «che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio» al fine di consentire ai cittadini di pianificare al meglio le spese ed evitare di creare confusione in merito alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme sulle detrazioni fiscali per l'efficienza energetica degli edifici.
9/1310-A/14. (Testo modificato nel corso della seduta).  Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 recante disposizioni urgenti sul risparmio energetico nell'edilizia, all'esame dell'Aula, reca una serie di norme volte ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento e del Consiglio europeo sulla prestazione energetica nell'edilizia, sia pubblica che privata;
    nel decreto-legge sono state inserite anche altre disposizioni in materia di proroga delle detrazioni fiscali del 55 per cento delle spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici, che sono state contestualmente innalzate al 65 per cento per gli interventi effettuati dal 6 giugno 2013, data di entrata in vigore del presente provvedimento, al 31 dicembre 2013;
    la norma che ha introdotto tale agevolazione è contenuta nei commi da 344 a 349 dell'articolo unico della Legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), che poi successivamente è stata più volte modificata e prorogata;
    l'ENEA, sul proprio sito Internet, sembra escludere le detrazioni fiscali di cui in particolare al comma 344 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 per gli interventi che comportino l'aumento di cubatura, con ciò precludendo la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali nel caso di ristrutturazioni edilizie senza demolizioni, nemmeno per la parte preesistente dell'edificio,

impegna il Governo

a interpretare l'articolo 1, comma 344, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) nel senso di includere l'ipotesi di ristrutturazione senza demolizione, anche in caso di aumento di cubatura, tra le tipologie di fattispecie ammesse a godere della detrazione, per la parte preesistente dell'edificio, per la riqualificazione energetica globale dell'edificio.
9/1310-A/15. (Nuova formulazione)Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 16 del decreto in esame proroga fino al 31 dicembre 2013, la detrazione del 50 per cento per le ristrutturazioni edilizie, su un limite massimo di spesa (per unità immobiliare) pari ad euro 96.000, prevista dal decreto-legge n. 83 del 2012 (Decreto Crescita) fino al 30 giugno 2013;
    lo stesso articolo 16 riconosce ai contribuenti che fruiscono di tale agevolazione fiscale un'ulteriore detrazione per le spese documentate per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;
    la grave recessione economica degli ultimi anni ha colpito soprattutto il settore edilizio, volano essenziale per il rilancio dell'economia reale;
    in edilizia, il mercato del recupero e del rinnovo ha rappresentato, negli anni della crisi, l'unico sbocco per le imprese del settore: si sono realizzati, anche grazie agli incentivi in questione, negli ultimi 15 anni, circa 128 miliardi di euro di investimenti, di cui 60 miliardi concentrati negli anni della crisi;
    l'acquisto dei mobili finalizzato all'arredo degli immobili oggetto di ristrutturazione, contribuirebbe, in maniera significativa, ad incrementare i consumi in un settore prioritario del Made in Italy, la cui domanda interna è in crisi da oltre 15 anni ed ha subito un drammatico crollo a seguito della grave recessione economica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di:
   prorogare per tutto il 2014 l'aumento al 50 per cento delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia;
   introdurre a regime, nell'ambito della detrazione Irpef delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, l'acquisto dei mobili finalizzati all'arredo degli immobili oggetto di ristrutturazione.
9/1310-A/16Vignali.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 16 del decreto in esame proroga fino al 31 dicembre 2013, la detrazione del 50 per cento per le ristrutturazioni edilizie, su un limite massimo di spesa (per unità immobiliare) pari ad euro 96.000, prevista dal decreto-legge n. 83 del 2012 (Decreto Crescita) fino al 30 giugno 2013;
    lo stesso articolo 16 riconosce ai contribuenti che fruiscono di tale agevolazione fiscale un'ulteriore detrazione per le spese documentate per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;
    la grave recessione economica degli ultimi anni ha colpito soprattutto il settore edilizio, volano essenziale per il rilancio dell'economia reale;
    in edilizia, il mercato del recupero e del rinnovo ha rappresentato, negli anni della crisi, l'unico sbocco per le imprese del settore: si sono realizzati, anche grazie agli incentivi in questione, negli ultimi 15 anni, circa 128 miliardi di euro di investimenti, di cui 60 miliardi concentrati negli anni della crisi;
    l'acquisto dei mobili finalizzato all'arredo degli immobili oggetto di ristrutturazione, contribuirebbe, in maniera significativa, ad incrementare i consumi in un settore prioritario del Made in Italy, la cui domanda interna è in crisi da oltre 15 anni ed ha subito un drammatico crollo a seguito della grave recessione economica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di:
   prorogare per tutto il 2014 l'aumento al 50 per cento delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia;
   introdurre a regime, nell'ambito della detrazione Irpef delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, l'acquisto dei mobili finalizzati all'arredo degli immobili oggetto di ristrutturazione.
9/1310-A/16. (Testo modificato nel corso della seduta).  Vignali.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 14 del decreto-legge in esame reca disposizioni relative alle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica negli edifici, originariamente introdotte con la legge 296/2006, legge finanziaria 2007, e in seguito più volte modificate;
    in particolare, la norma dispone, in primo luogo, che la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, si applichi nella misura del 65 per cento, in luogo del 55 per cento precedentemente previsto, e che sia prorogata alle spese sostenute sino al 31 dicembre 2013;
    attraverso alcune proposte emendative approvate al Senato tra gli interventi di riqualificazione energetica sono stati ricompresi anche quelli relativi alla sostituzione di impianti di riscaldamento e degli scaldaacqua;
    le agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici sono concesse per gli interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, attraverso la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il miglioramento termico dell'edificio, l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
    in secondo luogo, la norma dispone che la medesima detrazione d'imposta concessa in favore delle iniziative private di riqualificazione energetica si applichi anche alle parti comuni degli edifici condominiali, o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, sino al 30 giugno 2014, di fatto incentivando la riqualificazione energetica di interi stabili condominiali attraverso una maggiorazione dell'incentivo fiscale per un periodo di tempo più lungo;
    l'efficienza energetica negli usi finali ha ottenuto, nel nostro Paese, buoni risultati anche grazie a programmi di sostegno riconfermati negli anni, ed ha fornito sia un contributo al raggiungimento degli obiettivi che l'Italia si è impegnata a rispettare in materia di riduzione delle emissioni climalteranti, sia un importante supporto per lo sviluppo delle imprese che operano nelle numerose attività connesse al settore,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere il limite temporale del 30 giugno 2014, già previsto in favore degli interventi in ambito condominiale, a tutte le tipologie d'intervento finalizzate alla riqualificazione energetica degli edifici.
9/1310-A/17Rampelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 14 del decreto-legge in esame reca disposizioni relative alle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica negli edifici, originariamente introdotte con la legge 296/2006, legge finanziaria 2007, e in seguito più volte modificate;
    in particolare, la norma dispone, in primo luogo, che la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, si applichi nella misura del 65 per cento, in luogo del 55 per cento precedentemente previsto, e che sia prorogata alle spese sostenute sino al 31 dicembre 2013;
    attraverso alcune proposte emendative approvate al Senato tra gli interventi di riqualificazione energetica sono stati ricompresi anche quelli relativi alla sostituzione di impianti di riscaldamento e degli scaldaacqua;
    le agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici sono concesse per gli interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, attraverso la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il miglioramento termico dell'edificio, l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
    in secondo luogo, la norma dispone che la medesima detrazione d'imposta concessa in favore delle iniziative private di riqualificazione energetica si applichi anche alle parti comuni degli edifici condominiali, o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, sino al 30 giugno 2014, di fatto incentivando la riqualificazione energetica di interi stabili condominiali attraverso una maggiorazione dell'incentivo fiscale per un periodo di tempo più lungo;
    l'efficienza energetica negli usi finali ha ottenuto, nel nostro Paese, buoni risultati anche grazie a programmi di sostegno riconfermati negli anni, ed ha fornito sia un contributo al raggiungimento degli obiettivi che l'Italia si è impegnata a rispettare in materia di riduzione delle emissioni climalteranti, sia un importante supporto per lo sviluppo delle imprese che operano nelle numerose attività connesse al settore,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di bilancio e in attuazione dell'articolo 15, di estendere il limite temporale del 30 giugno 2014, già previsto in favore degli interventi in ambito condominiale, a tutte le tipologie d'intervento finalizzate alla riqualificazione energetica degli edifici.
9/1310-A/17. (Testo modificato nel corso della seduta).  Rampelli.


   La Camera,
   premesso che:
    con decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nel nostro ordinamento è stata recepita la Direttiva europea materia 2002/91/UE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
    tale Direttiva, in sede europea, è stata modificata dalla Direttiva 2010/31/UE, che impone agli Stati Membri che i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari siano definiti in un'ottica di raggiungimento dei livelli ottimali di costo;
    la direttiva 31, approvata ben tre anni fa, avrebbe dovuto essere recepita nel nostro ordinamento entro il 9 luglio 2012, e il suo mancato recepimento ha dato luogo all'avvio di una procedura d'infrazione, a seguito della quale si interviene ora con il recepimento attraverso l'emanazione di un apposito provvedimento legislativo d'urgenza;
    la Direttiva 2010/31/UE nel promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici all'interno dell'Unione, ha la precisa finalità di istituire un quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari;
    il testo europeo contiene, inoltre, la previsione di redigere entro l'aprile del 2014, a cura del Ministero dello Sviluppo economico, un elenco delle misure finanziarie atte a favorire l'efficienza energetica negli edifici e la transizione verso gli edifici a energia quasi zero;
    alla produzione e all'aie dell'energia sono elementi sempre più centrali nelle strategie complessive di sviluppo sia in ambito comunitario, che nazionale e regionale. In tale contesto, il risparmio energetico può essere considerato una considerevole fonte di energia rinnovabile con azioni applicabili su larga scala e da una fascia ampia di soggetti;
    gli interventi di efficientamento degli edifici dovranno stimolare e sostenere un ripensamento delle stesse modalità di pianificazione e gestione urbanistica della città, considerato che circa il 70 per cento dell'energia è consumata in contesti urbani, in cui l'edificio diventa il nucleo di un progetto più ampio di riqualificazione del territorio,

impegna il Governo

ad inserire nell'ambito della programmazione dei fondi europei una linea d'intervento che preveda il sostegno finanziario ad opere finalizzate alla riqualificazione energetica degli edifici di proprietà pubblica, e degli edifici che rivestono il carattere di interesse pubblico in quanto destinati a far fronte al fabbisogno di edilizia residenziale sociale e all’housing sociale.
9/1310-A/18Taglialatela.


   La Camera,
   premesso che:
    gli investimenti in edilizia di qualità, in risparmio energetico, in fonti rinnovabili, in innovazione e ricerca e, più in generale, in interventi di green economy sono un importante volano per la ripresa dell'economia italiana dalla grave e prolungata crisi economica in atto, perché consentono di coniugare l'obiettivo di maggiore competitività e di modernizzazione del Paese con un modello di sviluppo sostenibile per l'ambiente e la società, vicino alle esigenze delle persone, delle comunità e dei territori;
    l'Italia ha siglato accordi internazionali, con il protocollo di Kyoto, e con l'Unione europea nell'ambito del pacchetto «clima-energia» vincolanti per l'avvio di una transizione verso una economia a basso contenuto di carbonio attraverso un approccio integrato che preveda politiche energetiche e politiche per la lotta ai cambiamenti climatici; in tale contesto il contenimento delle emissioni di anidride carbonica per ridurre il rischio di mutamenti climatici è uno degli impegni più importanti e vincolanti per l'Italia;
    la stessa Unione Europea prevede che entro la prossima primavera tutti i Paesi membri debbano presentare iniziative volte a ridurre i consumo energetici negli edifici esistenti, che sono pari ad oltre un terzo dei consumi energetici totali. Mentre è previsto per le nuove costruzioni pubbliche e private tra il 2019 e il 2021 l'adozione di standard costruttivi che garantiscano l'azzeramento dei consumi;
    il perseguimento dell'efficientamento energetico è stato attuato anche mediante un sistema di incentivi fiscali efficaci e semplici per il cittadino, finalizzati a facilitare la realizzazione di interventi per l'efficienza energetica. Tra questi, particolare rilievo, hanno le agevolazioni fiscali del 55 per cento per interventi di riqualificazione energetica che hanno avuto un enorme successo. Secondo un'indagine del Cresme-Enea, già un anno fa il volume complessivo di interventi connessi a tale strumento è stato pari a 1.400.000, per un totale di 17 miliardi di euro di investimento complessivi, ed ha interessato soprattutto piccole e medie imprese nell'edilizia e nell'indotto. Da rilevare il forte impatto occupazionale derivante dalla misura del 55 per cento che negli scorsi anni ha contribuito ad attivare ogni anno oltre 50 mila posti di lavoro nei settori coinvolti, soprattutto piccole e medie imprese nell'edilizia e nell'indotto: dalle fonti rinnovabili alla domotica, dagli infissi ai materiali avanzati. Si sono così favorite un'importante innovazione e una spinta di tutto il comparto verso la qualità;
    di imprese e sono stati persi oltre 500.000 posti di lavoro. In assenza di misure di stimolo per il settore, inoltre, il declino continuerà nel 2013 e nel 2014;
    nel contesto giuridico nazionale, le agevolazioni fiscali del 55 per cento, oggi 65 per cento, per interventi di riqualificazione energetica rappresentano una delle misure più importanti di green economy attuate con rilevanti e significativi risultati anche per quel che riguarda i risparmi nella emissione di CO2, contribuendo così ad alleggerire la bolletta energetica delle famiglie. Infatti, tra una casa costruita con materiali innovativi secondo criteri di efficienza energetica e una casa costruita con tecniche vetuste e materiali di scarsa qualità esiste un risparmio medio di circa 1500 euro all'anno;
    in definitiva, come ormai confermato dalle varie indagini al riguardo, in primo luogo quella citata del Cresme-Enea, l'incentivo fiscale del 55 per cento è una delle misure anticicliche di gran lunga più efficaci attivate negli ultimi anni con effetti decisamente positivi sul bilancio del nostro Paese;
    le incentivazioni hanno però riguardato solo il patrimonio edilizio privato. Occorrerebbe pertanto, anche tramite il supporto tecnico dell'ENEA, trovare soluzioni nuove per ampliare la platea dei soggetti fruitori ed estendere la riqualificazione agli interi edifici e agli interventi di consolidamento antisismico; il Cresme ha stimato che l'estensione della platea dei beneficiari ai beni strumentali potrebbe produrre un incremento del 40-50 per cento di tali investimenti; inoltre, come è noto, gran parte del patrimonio edilizio italiano è di qualità scadente e lontano dagli standard antisismici indispensabili nel nostro Paese. Sono soprattutto gli edifici pubblici a registrare un insufficiente standard di sicurezza e di qualità: oltre la metà delle scuole italiane è stata costruita prima del 1974, anno dell'entrata in vigore della normativa antisismica;
    la Camera e, in particolare la Commissione ambiente e territorio, sia nella XV che nella XVI legislatura si è occupata del tema, con pareri e atti, tutti approvati pressoché all'unanimità per stabilizzare la misura del 55 per cento e per renderla applicabile a maggiori tipologie di intervento; in particolare, nella seduta del 18 gennaio 2012, il Governo ha accolto ed è stata conseguentemente approvata una risoluzione in merito alla stabilizzazione del credito d'imposta del 55 per cento per le misure di efficienza energetica degli edifici e alla loro estensione agli interventi di consolidamento antisismico;
    nella XVII legislatura, lo scorso 15 maggio, la Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici ha approvato ancora una volta all'unanimità una risoluzione che impegna il Governo a dare stabilità alla sopraddetta misura e prevedendo anche una sua estensione al consolidamento antisismico;
    nella «Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra» allegata al documento di economia e finanza 2013 (DEF) «l'incentivazione del risparmio energetico negli edifici esistenti attraverso la detrazione fiscale del 55 per cento» è indicata tra gli interventi ritenuti fondamentali «al fine di porre il Paese su un giusto percorso emissivo rispetto agli obiettivi annuali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il periodo 2013-2020»;
    l'articolo 14 del decreto-legge 63/2013, nel testo trasmesso dal Senato, (C. 1310) prevede l'innalzamento della detrazione d'imposta dalla misura del 55 per cento a quella del 65 per cento per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge) fino al 31 dicembre 2013, stabilendo altresì, con riferimento agli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, che la detrazione del 65 per cento si applichi alle spese sostenute dall'entrata in vigore del provvedimento sino al 30 giugno 2014;
    durante l'esame alla Camera, a seguito dell'approvazione di un emendamento sostenuto dalla maggioranza dei membri della Commissione Ambiente, il suddetto testo dell'articolo 14 è stato modificato inserendo la previsione della detrazione d'imposta nella misura del 65 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2013 relative anche a interventi di consolidamento antisismico su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;
    la qualità dell'ambiente nel quale le persone e le famiglie vivono è fortemente influenzata dalle condizioni strutturali e funzionali degli edifici: lo ha dimostrato il recentissimo terremoto nelle Marche del luglio 2013 che a fronte di una scossa di alta intensità non ha prodotto alcuna vittima grazie ad un patrimonio edilizio in quella zona ben costruito e soddisfacente le vigenti norme antisismiche. Inoltre, particolare attenzione va dedicata alle fasce sociali più disagiate quali le persone diversamente abili, gli anziani e le giovani coppie;
    in più occasioni, anche in sede di audizione parlamentare, i Ministri Maurizio Lupi e Andrea Orlando si sono impegnati per la stabilizzazione della misura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di:
   presentare, all'immediata ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva, iniziative volte a dare stabilità all'ecobonus;
    rafforzare le politiche a favore dell'edilizia di qualità ed energeticamente efficiente, attraverso iniziative dirette alla riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare e garantendo in ogni caso un effettivo vantaggio agli interventi volti a tal fine;
   ampliare i soggetti fruitori del beneficio fiscale, includendo l'edilizia residenziale pubblica;
   garantire l'estensione degli interventi al consolidamento antisismico del patrimonio edilizio esistente, compresi gli interi edifici, rendendo obbligatoria la certificazione antisismica degli edifici pubblici e privati e i relativi controlli strutturali periodici;
   assumere ogni iniziativa di competenza utile, anche nel quadro della revisione dei vincoli di bilancio e quindi del patto di stabilità, affinché sia consentito agli enti locali che abbiano risorse da investire, di realizzare interventi di manutenzione e messa in sicurezza del territorio, di riduzione del rischio idrogeologico, di efficientamento energetico degli edifici e di messa in sicurezza antisismica degli edifici pubblici, a partire dalle scuole e dagli ospedali, escludendo tali spese dal computo del patto di stabilità interno.
9/1310-A/19Realacci, Mariani, Borghi, Latronico, De Rosa, Zan, Bratti, Zardini, Mariastella Bianchi, Pastorelli, Causin, Tino Iannuzzi, Carrescia, Braga, Cominelli, Gadda, Zolezzi, Mazzoli, Zaratti, Basso, Bargero, Baruffi, Bazoli, Benamati.


   La Camera,
   premesso che:
    gli investimenti in edilizia di qualità, in risparmio energetico, in fonti rinnovabili, in innovazione e ricerca e, più in generale, in interventi di green economy sono un importante volano per la ripresa dell'economia italiana dalla grave e prolungata crisi economica in atto, perché consentono di coniugare l'obiettivo di maggiore competitività e di modernizzazione del Paese con un modello di sviluppo sostenibile per l'ambiente e la società, vicino alle esigenze delle persone, delle comunità e dei territori;
    l'Italia ha siglato accordi internazionali, con il protocollo di Kyoto, e con l'Unione europea nell'ambito del pacchetto «clima-energia» vincolanti per l'avvio di una transizione verso una economia a basso contenuto di carbonio attraverso un approccio integrato che preveda politiche energetiche e politiche per la lotta ai cambiamenti climatici; in tale contesto il contenimento delle emissioni di anidride carbonica per ridurre il rischio di mutamenti climatici è uno degli impegni più importanti e vincolanti per l'Italia;
    la stessa Unione Europea prevede che entro la prossima primavera tutti i Paesi membri debbano presentare iniziative volte a ridurre i consumo energetici negli edifici esistenti, che sono pari ad oltre un terzo dei consumi energetici totali. Mentre è previsto per le nuove costruzioni pubbliche e private tra il 2019 e il 2021 l'adozione di standard costruttivi che garantiscano l'azzeramento dei consumi;
    il perseguimento dell'efficientamento energetico è stato attuato anche mediante un sistema di incentivi fiscali efficaci e semplici per il cittadino, finalizzati a facilitare la realizzazione di interventi per l'efficienza energetica. Tra questi, particolare rilievo, hanno le agevolazioni fiscali del 55 per cento per interventi di riqualificazione energetica che hanno avuto un enorme successo. Secondo un'indagine del Cresme-Enea, già un anno fa il volume complessivo di interventi connessi a tale strumento è stato pari a 1.400.000, per un totale di 17 miliardi di euro di investimento complessivi, ed ha interessato soprattutto piccole e medie imprese nell'edilizia e nell'indotto. Da rilevare il forte impatto occupazionale derivante dalla misura del 55 per cento che negli scorsi anni ha contribuito ad attivare ogni anno oltre 50 mila posti di lavoro nei settori coinvolti, soprattutto piccole e medie imprese nell'edilizia e nell'indotto: dalle fonti rinnovabili alla domotica, dagli infissi ai materiali avanzati. Si sono così favorite un'importante innovazione e una spinta di tutto il comparto verso la qualità;
    di imprese e sono stati persi oltre 500.000 posti di lavoro. In assenza di misure di stimolo per il settore, inoltre, il declino continuerà nel 2013 e nel 2014;
    nel contesto giuridico nazionale, le agevolazioni fiscali del 55 per cento, oggi 65 per cento, per interventi di riqualificazione energetica rappresentano una delle misure più importanti di green economy attuate con rilevanti e significativi risultati anche per quel che riguarda i risparmi nella emissione di CO2, contribuendo così ad alleggerire la bolletta energetica delle famiglie. Infatti, tra una casa costruita con materiali innovativi secondo criteri di efficienza energetica e una casa costruita con tecniche vetuste e materiali di scarsa qualità esiste un risparmio medio di circa 1500 euro all'anno;
    in definitiva, come ormai confermato dalle varie indagini al riguardo, in primo luogo quella citata del Cresme-Enea, l'incentivo fiscale del 55 per cento è una delle misure anticicliche di gran lunga più efficaci attivate negli ultimi anni con effetti decisamente positivi sul bilancio del nostro Paese;
    le incentivazioni hanno però riguardato solo il patrimonio edilizio privato. Occorrerebbe pertanto, anche tramite il supporto tecnico dell'ENEA, trovare soluzioni nuove per ampliare la platea dei soggetti fruitori ed estendere la riqualificazione agli interi edifici e agli interventi di consolidamento antisismico; il Cresme ha stimato che l'estensione della platea dei beneficiari ai beni strumentali potrebbe produrre un incremento del 40-50 per cento di tali investimenti; inoltre, come è noto, gran parte del patrimonio edilizio italiano è di qualità scadente e lontano dagli standard antisismici indispensabili nel nostro Paese. Sono soprattutto gli edifici pubblici a registrare un insufficiente standard di sicurezza e di qualità: oltre la metà delle scuole italiane è stata costruita prima del 1974, anno dell'entrata in vigore della normativa antisismica;
    la Camera e, in particolare la Commissione ambiente e territorio, sia nella XV che nella XVI legislatura si è occupata del tema, con pareri e atti, tutti approvati pressoché all'unanimità per stabilizzare la misura del 55 per cento e per renderla applicabile a maggiori tipologie di intervento; in particolare, nella seduta del 18 gennaio 2012, il Governo ha accolto ed è stata conseguentemente approvata una risoluzione in merito alla stabilizzazione del credito d'imposta del 55 per cento per le misure di efficienza energetica degli edifici e alla loro estensione agli interventi di consolidamento antisismico;
    nella XVII legislatura, lo scorso 15 maggio, la Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici ha approvato ancora una volta all'unanimità una risoluzione che impegna il Governo a dare stabilità alla sopraddetta misura e prevedendo anche una sua estensione al consolidamento antisismico;
    nella «Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra» allegata al documento di economia e finanza 2013 (DEF) «l'incentivazione del risparmio energetico negli edifici esistenti attraverso la detrazione fiscale del 55 per cento» è indicata tra gli interventi ritenuti fondamentali «al fine di porre il Paese su un giusto percorso emissivo rispetto agli obiettivi annuali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il periodo 2013-2020»;
    l'articolo 14 del decreto-legge 63/2013, nel testo trasmesso dal Senato, (C. 1310) prevede l'innalzamento della detrazione d'imposta dalla misura del 55 per cento a quella del 65 per cento per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge) fino al 31 dicembre 2013, stabilendo altresì, con riferimento agli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, che la detrazione del 65 per cento si applichi alle spese sostenute dall'entrata in vigore del provvedimento sino al 30 giugno 2014;
    durante l'esame alla Camera, a seguito dell'approvazione di un emendamento sostenuto dalla maggioranza dei membri della Commissione Ambiente, il suddetto testo dell'articolo 14 è stato modificato inserendo la previsione della detrazione d'imposta nella misura del 65 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2013 relative anche a interventi di consolidamento antisismico su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;
    la qualità dell'ambiente nel quale le persone e le famiglie vivono è fortemente influenzata dalle condizioni strutturali e funzionali degli edifici: lo ha dimostrato il recentissimo terremoto nelle Marche del luglio 2013 che a fronte di una scossa di alta intensità non ha prodotto alcuna vittima grazie ad un patrimonio edilizio in quella zona ben costruito e soddisfacente le vigenti norme antisismiche. Inoltre, particolare attenzione va dedicata alle fasce sociali più disagiate quali le persone diversamente abili, gli anziani e le giovani coppie;
    in più occasioni, anche in sede di audizione parlamentare, i Ministri Maurizio Lupi e Andrea Orlando si sono impegnati per la stabilizzazione della misura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di:
   presentare, all'immediata ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva, iniziative volte a dare stabilità all'ecobonus;
    rafforzare le politiche a favore dell'edilizia di qualità ed energeticamente efficiente, attraverso iniziative dirette alla riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare e garantendo in ogni caso un effettivo vantaggio agli interventi volti a tal fine;
   ampliare i soggetti fruitori del beneficio fiscale, includendo l'edilizia residenziale pubblica;
   garantire l'estensione degli interventi al consolidamento antisismico del patrimonio edilizio esistente, compresi gli interi edifici, rendendo obbligatoria la certificazione antisismica degli edifici pubblici e privati e i relativi controlli strutturali periodici;
   assumere ogni iniziativa di competenza utile, anche nel quadro della revisione dei vincoli di bilancio e quindi del patto di stabilità, affinché sia consentito agli enti locali che abbiano risorse da investire, di realizzare interventi di manutenzione e messa in sicurezza del territorio, di riduzione del rischio idrogeologico, di efficientamento energetico degli edifici e di messa in sicurezza antisismica degli edifici pubblici, a partire dalle scuole e dagli ospedali, escludendo tali spese dal computo del patto di stabilità interno.
9/1310-A/19. (Testo modificato nel corso della seduta).  Realacci, Mariani, Borghi, Latronico, De Rosa, Zan, Bratti, Zardini, Mariastella Bianchi, Pastorelli, Causin, Tino Iannuzzi, Carrescia, Braga, Cominelli, Gadda, Zolezzi, Mazzoli, Zaratti, Basso, Bargero, Baruffi, Bazoli, Benamati.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 1-bis, dell'articolo 16, inserito nel corso dell'esame in sede referente alla Camera nel testo del decreto, ricomprende tra gli interventi ammessi alla detrazione del 65 per cento quelli relativi all'adozione di misure antisismiche già beneficiari della detrazione a regime del 36 per cento, e fino al 31 dicembre 2013 del 50 per cento sugli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, che detta criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e per le normative tecniche che si applicano alle costruzioni in zona sismica;
    gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche a cui il presente decreto concede il maggior beneficio fiscale della detrazione al 65 per cento dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (ossia dal 6 giugno 2013) al 31 dicembre 2013, sono quelli previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR) e, in particolare, le opere per la messa in sicurezza statica sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione; gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
    il decreto al nostro esame riconosce pertanto la necessità di intervenire – con assoluta priorità ed urgenza – e con la misura massima dell'agevolazione di cui all'articolo 16 – sugli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003;
    rilevata altresì l'esigenza – indifferibile – di mettere in sicurezza con interventi antisismici gli ospedali e gli edifici scolastici delle suddette zone sismiche ad alta pericolosità;

impegna il Governo

nell'ambito delle complessive misure per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico, a valutare la possibilità di intervenire prioritariamente sull'adeguamento antisismico degli edifici scolastici e degli ospedali, ricadenti nelle zone a più elevato rischio sismico e, tra questi, in particolare, sugli edifici scolastici e sugli ospedali delle zone colpite da eventi sismici nell'ultimo quinquennio.
9/1310-A/20Mariani, Realacci, Bratti, Borghi, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Zardini, Basso, Bargero, Baruffi, Bazoli.


   La Camera,
   premesso che:
    il settore dell'edilizia residenziale pubblica versa in una forte crisi dovuta non solo alla crisi economica e dunque all'impoverimento sempre crescente della famiglie, ma anche all'assenza da lungo tempo di finanziamenti dedicati;
    per rilanciare il settore dell'edilizia residenziale pubblica è necessario un Piano che evidenzi le possibilità di intervento negli alloggi e stimoli gli enti gestori del patrimonio di edilizia residenziale pubblica ad assumere anche un ruolo che vada al di là della semplice gestione e manutenzione degli edifici/alloggi e che sia orientato ai servizi collegati alla propria attività,

impegna il Governo

a predisporre un Piano nazionale di riqualificazione integrata per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica finalizzato al raggiungimento di una maggiore efficienza energetica e all'adeguamento antisismico nell'ottica di una sostenibilità ambientale economica e sociale e che dia specifici indirizzi ai gestori dell'edilizia pubblica per aumentare il potenziale di risposta alle domande del mercato.
9/1310-A/21Mariastella Bianchi, Basso, Bargero, Baruffi, Bazoli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame ha opportunamente esteso l'agevolazione del 65 per cento anche agli interventi di adeguamento sismico degli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità del territorio nazionale;
    tale misura agevolativa del 65 per cento non può che essere considerata aggiuntiva e non alternativa rispetto alla generale misura agevolativa del 50 per cento prevista per tutti gli interventi di adeguamento sismico degli edifici siti su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla zona sismica nella quale gli edifici oggetto di intervento di adeguamento antisismico ricadono;
    il riferimento all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 deve intendersi unicamente come riferimento all'atto normativo «iniziale» con il quale sono stati emanati i criteri di nuova classificazione sismica del territorio nazionale, restando ovviamente inteso che è in capo alle regioni, nel rispetto dei criteri dettati dalla normativa nazionale, la competenza e il compito di procedere, nel corso del tempo, all'individuazione delle zone sismiche e alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi dei comuni rientranti delle medesime zone;
    infine, che nelle more dell'aggiornamento di tali elenchi, deve senz'altro ritenersi ricompreso nelle zone sismiche ad alta pericolosità del territorio nazionale anche il territorio di quei comuni che, pur non essendo ancora classificati come ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2, sono stati tuttavia ricompresi negli elenchi dei comuni colpiti da eventi sismici per i quali il Consiglio dei Ministri abbia dichiarato, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato d'emergenza;

impegna il Governo:

   a chiarire in via interpretativa, se del caso adottando immediatamente specifiche circolari applicative, che la misura agevolativa del 65 per cento è da considerarsi aggiuntiva e non alternativa rispetto alla generale misura agevolativa del 50 per cento prevista per gli interventi di adeguamento sismico degli edifici siti su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla zona sismica nella quale gli edifici oggetto di intervento di adeguamento antisismico ricadono;
   ad adottare tempestivamente ulteriori iniziative normative volte ad estendere la misura agevolativa del 65 per cento per gli interventi di adeguamento sismico degli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità anche agli interventi di adeguamento antisismico degli edifici ricadenti nel territorio dei comuni che, pur non essendo ancora ricompresi nelle zone sismiche 1 e 2, sono stati ricompresi negli elenchi dei comuni colpiti da eventi sismici per i quali il Consiglio dei Ministri abbia dichiarato, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato d'emergenza.
9/1310-A/22Bratti, Ghizzoni, Antezza, Biondelli, Amoddio, Carra, Lenzi, Realacci, Benamati, Marchi, Baruffi, Pellegrino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame ha opportunamente esteso l'agevolazione del 65 per cento anche agli interventi di adeguamento sismico degli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità del territorio nazionale;
    tale misura agevolativa del 65 per cento non può che essere considerata aggiuntiva e non alternativa rispetto alla generale misura agevolativa del 50 per cento prevista per tutti gli interventi di adeguamento sismico degli edifici siti su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla zona sismica nella quale gli edifici oggetto di intervento di adeguamento antisismico ricadono;
    il riferimento all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 deve intendersi unicamente come riferimento all'atto normativo «iniziale» con il quale sono stati emanati i criteri di nuova classificazione sismica del territorio nazionale, restando ovviamente inteso che è in capo alle regioni, nel rispetto dei criteri dettati dalla normativa nazionale, la competenza e il compito di procedere, nel corso del tempo, all'individuazione delle zone sismiche e alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi dei comuni rientranti delle medesime zone;
    infine, che nelle more dell'aggiornamento di tali elenchi, deve senz'altro ritenersi ricompreso nelle zone sismiche ad alta pericolosità del territorio nazionale anche il territorio di quei comuni che, pur non essendo ancora classificati come ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2, sono stati tuttavia ricompresi negli elenchi dei comuni colpiti da eventi sismici per i quali il Consiglio dei Ministri abbia dichiarato, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato d'emergenza;

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente ulteriori iniziative normative volte ad estendere la misura agevolativa del 65 per cento per gli interventi di adeguamento sismico degli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità anche agli interventi di adeguamento antisismico degli edifici ricadenti nel territorio dei comuni che, pur non essendo ancora ricompresi nelle zone sismiche 1 e 2, sono stati ricompresi negli elenchi dei comuni colpiti da eventi sismici per i quali il Consiglio dei Ministri abbia dichiarato, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato d'emergenza.
9/1310-A/22. (Testo modificato nel corso della seduta).  Bratti, Ghizzoni, Antezza, Biondelli, Amoddio, Carra, Lenzi, Realacci, Benamati, Marchi, Baruffi, Pellegrino.


   La Camera,
   premesso che:
    il 40 per cento dei consumi energetici in Europa è causato dal settore residenziale, di cui circa 25 milioni sono alloggi sociali che per almeno il 60 per cento secondo il Cecodhas (comitato europeo di coordinamento dell'alloggio sociale), necessitano di interventi di riqualificazione energetica. Risulta quindi evidente l'importanza di questo ambito nell'ottica della riduzione delle emissioni di CO2 e del risparmio energetico;
    l'Italia ha un alto tasso di obsolescenza del patrimonio residenziale pubblico, considerato che circa un terzo degli edifici risale a prima della seconda guerra mondiale e la restante parte nella seconda metà del XX secolo, e comunque in gran parte prima dell'entrata in vigore della legge 373/1976 per il contenimento dei consumi energetici per uso termico negli edifici, con un fabbisogno manutentivo non adeguatamente coperto dalle risorse stanziate;
    secondo i dati di Federcasa, circa un milione di italiani, pari al 23 per cento di coloro che sono in affitto, vivono in case a canone sociale di proprietà pubblica. Si tratta di famiglie con redditi bassi e con scarse risorse economiche che vi accedono proprio in virtù di condizioni famigliari difficili;
    le risorse pubbliche disponibili per la gestione di questi alloggi e la loro manutenzione ordinaria e straordinaria sono sempre più scarse e derivano ormai, in molte Regioni, esauriti i fondi GESCAL, dai canoni pagati dagli inquilini, che risultano del tutto inadeguati a coprire i costi di manutenzione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;
    questa situazione sta producendo un progressivo degrado degli edifici, con conseguenti e significativi disagi per chi vi abita, oltre che una svalutazione del patrimonio pubblico. Senza un aiuto dello Stato, le Regioni non possono far fronte a tale situazione;
    ormai da diversi anni non vengono più finanziati i contratti di quartiere e sono progressivamente ridotti i trasferimenti per l'edilizia residenziale pubblica e il progressivo degrado degli edifici sta portando a livelli di consumi energetici sempre più alti che ricadono sui residenti, oltre che sull'ambiente, definendo costi spesso superiori agli stessi canoni e quindi spesso insostenibili; tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di assumere tutti gli strumenti possibili, a partire dalle agevolazioni fiscali, per incrementare gli interventi di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
   a rendere disponibili i fondi residui e inutilizzati previsti nel bilancio del Ministero delle infrastrutture per l'edilizia residenziale pubblica prioritariamente per la ristrutturazione degli alloggi pubblici inagibili.
9/1310-A/23Tentori, Braga, Antezza, Biondelli, Amoddio.


   La Camera,
   premesso che:
    il 40 per cento dei consumi energetici in Europa è causato dal settore residenziale, di cui circa 25 milioni sono alloggi sociali che per almeno il 60 per cento secondo il Cecodhas (comitato europeo di coordinamento dell'alloggio sociale), necessitano di interventi di riqualificazione energetica. Risulta quindi evidente l'importanza di questo ambito nell'ottica della riduzione delle emissioni di CO2 e del risparmio energetico;
    l'Italia ha un alto tasso di obsolescenza del patrimonio residenziale pubblico, considerato che circa un terzo degli edifici risale a prima della seconda guerra mondiale e la restante parte nella seconda metà del XX secolo, e comunque in gran parte prima dell'entrata in vigore della legge 373/1976 per il contenimento dei consumi energetici per uso termico negli edifici, con un fabbisogno manutentivo non adeguatamente coperto dalle risorse stanziate;
    secondo i dati di Federcasa, circa un milione di italiani, pari al 23 per cento di coloro che sono in affitto, vivono in case a canone sociale di proprietà pubblica. Si tratta di famiglie con redditi bassi e con scarse risorse economiche che vi accedono proprio in virtù di condizioni famigliari difficili;
    le risorse pubbliche disponibili per la gestione di questi alloggi e la loro manutenzione ordinaria e straordinaria sono sempre più scarse e derivano ormai, in molte Regioni, esauriti i fondi GESCAL, dai canoni pagati dagli inquilini, che risultano del tutto inadeguati a coprire i costi di manutenzione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;
    questa situazione sta producendo un progressivo degrado degli edifici, con conseguenti e significativi disagi per chi vi abita, oltre che una svalutazione del patrimonio pubblico. Senza un aiuto dello Stato, le Regioni non possono far fronte a tale situazione;
    ormai da diversi anni non vengono più finanziati i contratti di quartiere e sono progressivamente ridotti i trasferimenti per l'edilizia residenziale pubblica e il progressivo degrado degli edifici sta portando a livelli di consumi energetici sempre più alti che ricadono sui residenti, oltre che sull'ambiente, definendo costi spesso superiori agli stessi canoni e quindi spesso insostenibili; tutto ciò premesso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere tutti gli strumenti possibili, a partire dalle agevolazioni fiscali, per incrementare gli interventi di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
9/1310-A/23. (Testo modificato nel corso della seduta).  Tentori, Braga, Antezza, Biondelli, Amoddio.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 1-bis dell'articolo 16 estende la detrazione d'imposta pari al 65 per cento di cui al precedente articolo 14 e prevista per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici, anche alle spese sostenute per l'adeguamento antisismico;
    la suddetta detrazione, fino ad un massimo di spesa di 96.000 euro, viene riconosciuta fino al 31 dicembre 2013, per le costruzioni adibite a prima casa e ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, zone 1 e 2, di cui all'Opcm n. 3274 del 2003;
    con la suddetta l'ordinanza i comuni italiani sono stati classificati in 4 categorie principali, in base al loro rischio sismico, calcolato a sua volta in base al PGA (Peak Ground Acceleration, ovvero picco di accelerazione al suolo), e per frequenza ed intensità degli eventi, classificazione soggetta a continuo aggiornamento legato all'evolversi del quadro delle calamità;
    tra esse la zona 1 è quella di pericolosità più elevata, potendosi verificare all'interno di essa eventi molto forti, anche di tipo catastrofico, così come a rischio alto risulta anche la zona 2 (e zona 3S della Toscana), dove gli eventi sismici, seppur di intensità minore, possono creare gravissimi danni;
    la zona 3, in cui peraltro sono ricompresi numerosi comuni dell'Emilia Romagna già interessati dagli eventi sismici del maggio del 2012, secondo la suddetta classificazione sarebbe caratterizzata da una bassa sismicità che però in particolari contesti geologici può vedere amplificati i propri effetti, come avvenuto nel caso del terremoto di Tuscania del 1971, comune classificato in tale zona;
    la detrazione delle spese di cui al citato articolo 16 del provvedimento non è riconosciuta per l'adeguamento antisismico di immobili ricadenti in zona 3, e che invece sono stati gravemente danneggiati dagli eventi sismici verificatisi in Emilia Romagna,

impegna il Governo

a prevedere, con futuri provvedimenti normativi, l'estensione dei benefici di cui al suddetto articolo 16 del provvedimento, anche per i proprietari di immobili ricadenti su territori interessati negli ultimi 30 anni da eventi sismici, anche se non classificati come zona 1 ad alta sismicità e zona 2 a media sismicità.
9/1310-A/24Melilla, Paglia.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 1-bis dell'articolo 16 estende la detrazione d'imposta pari al 65 per cento di cui al precedente articolo 14 e prevista per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici, anche alle spese sostenute per l'adeguamento antisismico;
    la suddetta detrazione, fino ad un massimo di spesa di 96.000 euro, viene riconosciuta fino al 31 dicembre 2013, per le costruzioni adibite a prima casa e ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, zone 1 e 2, di cui all'Opcm n. 3274 del 2003;
    con la suddetta l'ordinanza i comuni italiani sono stati classificati in 4 categorie principali, in base al loro rischio sismico, calcolato a sua volta in base al PGA (Peak Ground Acceleration, ovvero picco di accelerazione al suolo), e per frequenza ed intensità degli eventi, classificazione soggetta a continuo aggiornamento legato all'evolversi del quadro delle calamità;
    tra esse la zona 1 è quella di pericolosità più elevata, potendosi verificare all'interno di essa eventi molto forti, anche di tipo catastrofico, così come a rischio alto risulta anche la zona 2 (e zona 3S della Toscana), dove gli eventi sismici, seppur di intensità minore, possono creare gravissimi danni;
    la zona 3, in cui peraltro sono ricompresi numerosi comuni dell'Emilia Romagna già interessati dagli eventi sismici del maggio del 2012, secondo la suddetta classificazione sarebbe caratterizzata da una bassa sismicità che però in particolari contesti geologici può vedere amplificati i propri effetti, come avvenuto nel caso del terremoto di Tuscania del 1971, comune classificato in tale zona;
    la detrazione delle spese di cui al citato articolo 16 del provvedimento non è riconosciuta per l'adeguamento antisismico di immobili ricadenti in zona 3, e che invece sono stati gravemente danneggiati dagli eventi sismici verificatisi in Emilia Romagna,

impegna il Governo

a prevedere, compatibilmente con la disciplina comunitaria, con futuri provvedimenti normativi, l'estensione dei benefici di cui al suddetto articolo 16 del provvedimento, anche per i proprietari di immobili ricadenti su territori interessati negli ultimi 30 anni da eventi sismici, anche se non classificati come zona 1 ad alta sismicità e zona 2 a media sismicità.
9/1310-A/24. (Testo modificato nel corso della seduta).  Melilla, Paglia.


   La Camera
   premesso che:
    l'estensione agevolativa del 65 per cento per le misure relative agli interventi di adeguamento sismico riguardano gli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n 3274 del 20 marzo 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive,

impegna il Governo

ad estendere, nel primo provvedimento utile, tali interventi di adeguamento sismico per le costruzioni site nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, così come da decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, integrato dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
9/1310-A/25Ghizzoni, Bratti, Lenzi, Marchi, Benamati, Baruffi, Carra, Realacci.


   La Camera
   premesso che:
    l'estensione agevolativa del 65 per cento per le misure relative agli interventi di adeguamento sismico riguardano gli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n 3274 del 20 marzo 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive,

impegna il Governo

ad estendere tali interventi di adeguamento sismico per le costruzioni site nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, così come da decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, integrato dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
9/1310-A/25. (Testo modificato nel corso della seduta).  Ghizzoni, Bratti, Lenzi, Marchi, Benamati, Baruffi, Carra, Realacci.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 20 del decreto-legge prevede, a fini di copertura finanziaria delle misure contenute nel provvedimento, l'aumento dell'aliquota IVA dal 4 al 10 per cento sulle operazioni di somministrazione di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici;
    l'aumento dell'IVA si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014;
    la somministrazione di alimenti e bevande effettuata mediante distributori automatici, che sono collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività, si basa su convenzioni o contratti tra il soggetto che presta il servizio e il soggetto che è proprietario o gestisce la struttura in cui i distributori automatici sono collocati;
    in tali convenzioni e contratti è fissato il prezzo unitario degli alimenti o bevande che sono somministrati;
    i prezzi in questione dovranno essere rivisti dal 1o gennaio 2014 in applicazione della maggiore IVA dovuta sulla base del citato articolo 20, tenendo conto altresì degli arrotondamenti che risultano necessari sulla base del meccanismo di funzionamento dei distributori automatici mediante monete;
    per quanto concerne le convenzioni o contratti che sono già stati stipulati e si estendono anche per periodi successivi al 1o gennaio 2014, la revisione dei prezzi per adeguarli all'aumento dell'IVA, per quanto imposta dalla disposizione di legge, potrebbe dare luogo a contenziosi, che costituirebbero un pesante ostacolo per il normale svolgimento della propria attività per le imprese del settore;
    al fino di evitare l'insorgere dei contenzioso, sarebbe assolutamente opportuno che, mediante disposizioni di rango legislativo, o, in difetto di tali disposizioni, in via interpretativa, con apposita circolare, il Governo chiarisse le modalità di applicazione dell'aumento dell'IVA previsto dall'articolo 20 del decreto-legge in esame, con riferimento ai contratti di somministrazioni di alimenti e bevande mediante distributori automatici stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative e, in particolare, ad adottare un'apposita circolare che chiarisca le modalità di applicazione dell'aumento dell'IVA previsto dall'articolo 20 del decreto-legge in esame, precisando che, per quanto concerne i contratti di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici stipulati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i prezzi unitari di alimenti e bevande in essi stabiliti sono rivisti, con decorrenza dal 1o gennaio 2014, dal soggetto che presta il servizio di somministrazione, per adeguarli all'aumento dell'IVA.
9/1310-A/26Milanato.


   La Camera,
   premesso che:
    la crisi che ha colpito alcuni settori strategici dell'economia italiana tra cui il manifatturiero, impone la necessità di adottare iniziative a tutela dei prodotti italiani di qualità e di sostegno alle imprese;
    molte piccole e medie imprese della filiera del «made in Italy» sono oggi seriamente minacciate dalla sleale concorrenza proveniente dai paesi del sud-est asiatico, dove i metodi di produzione sono difficilmente controllabili e la qualità dei prodotti non è sempre garantita;
    l'industria del legno, che raccoglie decine di migliaia piccole e medie imprese, attraversa una fase di profonda crisi, sia dal lato della flessione delle esportazioni sia da quello della contrazione dei consumi nazionali;
    il settore, oltre a risentire dei fenomeni di contraffazione, è fortemente influenzato dagli effetti prodotti dalla crisi economica internazionale, che ha colpito in modo particolare l'edilizia e i consumi di beni durevoli;
    un'azione di sostegno alle imprese di settore che appartengono alla filiera del «made in Italy» potrebbe giocare un ruolo cruciale in vista della ripresa economica, permettendo di proteggere l'industria nazionale del legno-mobile dal rischio di una crescente emorragia di posti di lavoro e di perdita di competenze e di relazioni di filiera;
    la filiera del mobile-arredo dà lavoro a circa 410 mila persone, con un fatturato di oltre 32 miliardi di euro e la crisi rischia oggi di togliere competitività ad un settore che è strategico per la crescita dell'economia italiana,

impegna il Governo

ad adottare iniziative in favore del comparto del mobile-arredo, tutelando le imprese della filiera del «made in Italy» attraverso la realizzazione di misure che possano in primo luogo favorire gli acquisti di prodotti nazionali di qualità.
9/1310-A/27Caon, Allasia.


   La Camera,
   premesso che:
    la crisi che ha colpito alcuni settori strategici dell'economia italiana tra cui il manifatturiero, impone la necessità di adottare iniziative a tutela dei prodotti italiani di qualità e di sostegno alle imprese;
    molte piccole e medie imprese della filiera del «made in Italy» sono oggi seriamente minacciate dalla sleale concorrenza proveniente dai paesi del sud-est asiatico, dove i metodi di produzione sono difficilmente controllabili e la qualità dei prodotti non è sempre garantita;
    l'industria del legno, che raccoglie decine di migliaia piccole e medie imprese, attraversa una fase di profonda crisi, sia dal lato della flessione delle esportazioni sia da quello della contrazione dei consumi nazionali;
    il settore, oltre a risentire dei fenomeni di contraffazione, è fortemente influenzato dagli effetti prodotti dalla crisi economica internazionale, che ha colpito in modo particolare l'edilizia e i consumi di beni durevoli;
    un'azione di sostegno alle imprese di settore che appartengono alla filiera del «made in Italy» potrebbe giocare un ruolo cruciale in vista della ripresa economica, permettendo di proteggere l'industria nazionale del legno-mobile dal rischio di una crescente emorragia di posti di lavoro e di perdita di competenze e di relazioni di filiera;
    la filiera del mobile-arredo dà lavoro a circa 410 mila persone, con un fatturato di oltre 32 miliardi di euro e la crisi rischia oggi di togliere competitività ad un settore che è strategico per la crescita dell'economia italiana,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative in favore del comparto del mobile-arredo, tutelando le imprese della filiera del «made in Italy» attraverso la realizzazione di misure che possano in primo luogo favorire gli acquisti di prodotti nazionali di qualità.
9/1310-A/27. (Testo modificato nel corso della seduta).  Caon, Allasia.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 2, dell'articolo 16, del presente decreto-legge, prevede forme di agevolazione fiscale per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo di immobili che, ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 16, sono oggetto di ristrutturazione;
    il comparto del mobile-arredo è strategico per l'industria manifatturiera italiana, raccogliendo decine di migliaia di piccole e medie imprese che, orientate sempre più verso l'innovazione e la qualità dei prodotti, hanno raggiunto oggi eccellenti livelli di competitività;
    l'attuale crisi dell'industria del legno, particolarmente profonda sia dal lato della flessione delle esportazioni sia da quello della contrazione dei consumi nazionali, non dipende quindi dalla mancanza di capacità delle aziende, ma dalla gravità e dalla complessità della crisi economica internazionale, che ha colpito in modo particolare l'edilizia e i consumi di beni durevoli;
    il perdurare della crisi ha comportato un forte deterioramento del potere di acquisto delle famiglie italiane, tanto da portare molte di esse ad intaccare i propri risparmi, oltre a limitare sempre più le spese, con gravi ripercussioni sulla domanda interna;
    si calcola che per l'anno 2013, i rincari dei prezzi e delle tariffe su beni e servizi peseranno per circa ulteriori 1.500 euro annui a famiglia, comportando un'ulteriore contrazione dei consumi ed aggravando di conseguenza la già drammatica crisi economica in atto nel Paese;
    l'attuale congiuntura economica ha reso difficile se non impossibile per molte famiglie l'acquisto di un immobile. Oltre alle enormi difficoltà che si incontrano nell'acquisto di un immobile si deve tener conto anche dei problemi legati alla necessità di ristrutturare e arredare gli immobili acquistati per renderli abitabili;
    è necessaria un'azione a sostegno del comparto del mobile-arredo che aiuti sia le imprese di settore ad uscire dalla crisi sia le famiglie nel sostenere le spese necessarie all'acquisto di mobili da destinare all'arredo della propria abitazione,

impegna il Governo

ad assumere iniziative normative volte a prevedere forme di agevolazione fiscale per l'acquisto di mobili, da parte di famiglie che hanno legalmente contratto matrimonio, da destinare all'arredo di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.
9/1310-A/28Marcolin, Matteo Bragantini.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 14, 15 e 16, del presente decreto-legge prorogano, al 31 dicembre 2013, il regime di detrazione fiscale sia per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, innalzando la percentuale dal 55 per cento al 65 per cento, sia per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili;
    i risultati fino ad oggi ottenuti con l'adozione di tali forme di agevolazione sono stati molto importanti, rappresentando un valido strumento di supporto alla crescita e allo sviluppo delle imprese che operano in numerose attività connesse ai settori interessati;
    secondo un'indagine del Cresme-Enea, lo scorso anno il volume complessivo di interventi connessi alle agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici è stato pari a 1.400.000, per un totale di 17 miliardi di euro di investimento complessivi ed ha interessato sopratutto piccole e medie imprese nell'edilizia e nell'indotto;
    dal punto di vista occupazionale, il regime delle detrazioni fiscali del 55 per cento, ha contribuito a creare ogni anno 55 mila posti di lavoro nei settori interessati, con particolare riferimento a quello dell'edilizia;
    i positivi effetti delle detrazioni ricadono su tutto il sistema economico del Paese in quanto le stesse non solo rappresentano un importante sostegno al rilancio dei consumi ma contribuiscono anche all'emersione del sommerso in settori ritenuti strategici per la ripresa economica, come quello edile;
    il lavoro sommerso sottrae ogni anno ingenti risorse all'economia regolare; è quindi necessario intensificare i controlli sulla regolarità delle obbligazioni contributive previste dalla vigente normativa,

impegna il Governo

ad intensificare i controlli ai fini della verifica della congruità della somma dichiarata dai soggetti beneficiari delle detrazioni fiscali di cui al presente decreto-legge con il reale valore di mercato degli interventi realizzati, al fine di evitare forme di elusione dei regolari pagamenti.
9/1310-A/29Busin, Allasia.


   La Camera,
   premesso che:
    se da un lato gli articoli 14, 15 e 16 del provvedimento in esame prevedono detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e acquisto di mobili, dall'altro lato non vengono disciplinate in modo chiaro le forme di controllo tese ad accertare i requisiti di regolarità di costruzione degli immobili beneficiari, né di sanzione nel caso in cui venga constatata una condizione di abusivismo edilizio;
    il fenomeno dell'abusivismo edilizio rappresenta un danno per l'economia, il paesaggio, la cultura e la legalità del nostro Paese e deve essere contrastato con ogni azione possibile,

impegna il Governo

a disciplinare, anche attraverso lo strumento regolamentare, le forme di accertamento e controllo atte a far emergere eventuali irregolarità e le relative sanzioni,
9/1310-A/30Attaguile, Busin.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene interventi finalizzati ad una crescente esigenza di favorire la riqualificazione e l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano;
    all'interno del provvedimento, vengono destinate specifiche risorse per l'incremento di tali interventi anche negli edifici pubblici;
    la difficile situazione economica che il Paese sta attraversando si associa negli enti locali anche alla complessità dovuta al rispetto dei vincoli imposti dal Patto di stabilità interno, rallentando il pagamento da parte degli enti stessi verso le aziende che realizzano le opere pubbliche, impedendo così agli enti medesimi di poter investire ulteriori risorse per la realizzazione di nuove opere;
    l'eventuale sforamento da parte dei comuni dei vincoli imposti dal Patto causerebbe per gli enti una serie di sanzioni estremamente gravose;
    tra le maggiori e le indifferibili spese che oggi i comuni sostengono, vi rientrano quelle relative alla realizzazione di opere legate alle energie rinnovabili le quali rappresentano per l'ente una modalità di investimento orientata alla sostenibilità ambientale coniugata alla necessità di realizzare opere pubblicamente utili e necessarie,

impegna il Governo

a considerare la necessità di escludere le spese in conto capitale sostenute dai comuni nel computo dei vincoli imposti in termini di Patto di stabilità per le risorse impiegate dai comuni stessi a favore della realizzazione di opere e sistemi tecnologici finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica negli edifici di proprietà pubblica.
9/1310-A/31Caparini, Busin.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene interventi finalizzati ad una crescente esigenza di favorire la riqualificazione e l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano;
    all'interno del provvedimento, vengono destinate specifiche risorse per l'incremento di tali interventi anche negli edifici pubblici;
    il rispetto dei vincoli imposti dal Patto di stabilità negli enti locali, e nei comuni in particolare, diventa sempre più di difficile attuazione per gli enti locali, sia per una oggettiva difficoltà dovuta alla grave situazione economico-finanziaria, sia per il fatto che la modalità con la quale si chiede agli enti periferici di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica non appare di facile attuazione, e l'eventuale sforamento da parte dei comuni dei vincoli imposti dal Patto causerebbe per gli enti una serie di sanzioni estremamente gravose;
    tra le maggiori e le indifferibili spese che oggi i comuni sostengono, vi rientrano quelle relative alla realizzazione di opere legate alle energie rinnovabili le quali rappresentano per l'ente una modalità di investimento orientata alla necessità di realizzare opere pubblicamente utili e necessarie,

impegna il Governo

a considerare la necessità di escludere le spese in conto capitale sostenute dai comuni nel computo dei vincoli imposti in termini di Patto di stabilità per le risorse impiegate dai comuni stessi per gli interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica sull'illuminazione pubblica anche in un'ottica del miglioramento dell'illuminazione per la sicurezza stradale, della riduzione dell'inquinamento luminoso.
9/1310-A/32Rondini, Busin.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene interventi finalizzati ad una crescente esigenza di favorire la riqualificazione e l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano;
    all'interno del provvedimento, vengono destinate specifiche risorse per l'incremento di tali interventi anche negli edifici pubblici;
    il rispetto dei vincoli imposti dal Patto di stabilità negli enti locali, e nei comuni in particolare, diventa sempre più di difficile attuazione per gli enti locali, sia per una oggettiva difficoltà dovuta alla grave situazione economico-finanziaria, sia per il fatto che la modalità con la quale si chiede agli enti periferici di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica non appare di facile attuazione, e l'eventuale sforamento da parte dei comuni dei vincoli imposti dal Patto causerebbe per gli enti una serie di sanzioni estremamente gravose;
    tra le maggiori e le indifferibili spese che oggi i comuni sostengono, vi rientrano quelle relative alla realizzazione di opere legate alle energie rinnovabili le quali rappresentano per l'ente una modalità di investimento orientata alla necessità di realizzare opere pubblicamente utili e necessarie,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di escludere le spese in conto capitale sostenute dai comuni nel computo dei vincoli imposti in termini di Patto di stabilità per le risorse impiegate dai comuni stessi per gli interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica sull'illuminazione pubblica anche in un'ottica del miglioramento dell'illuminazione per la sicurezza stradale, della riduzione dell'inquinamento luminoso.
9/1310-A/32. (Testo modificato nel corso della seduta).  Rondini, Busin.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene interventi finalizzati ad una crescente esigenza di favorire la riqualificazione e l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano;
    all'interno dello stesso provvedimento, alcune disposizioni precisano come quanto previsto dalla norma trovi applicazione nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale;
    un consolidamento del quadro normativo garantirebbe senza dubbio una maggiore semplicità nell'applicazione delle disposizioni e uno sviluppo economico del settore immobiliare maggiore, tanto più importante in un momento di crisi economica come quello attuale,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti indirizzati ad una rapida stabilizzazione normativa di apposite misure finalizzate a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento del loro rendimento energetico
9/1310-A/33Matteo Bragantini, Allasia.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo 3 marzo 2011, n, 28, all'articolo 11, ha introdotto l'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti;
    solo una quota parte dell'energia elettrica prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili è istantaneamente autoconsumata, in quanto l'energia prodotta in eccesso rispetto alla domanda dei carichi viene immessa in rete;
    per migliorare la gestione dell'autoconsumo si potrebbero utilizzare sistemi di accumulo di energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con particolare riferimento alla fonte solare;
    l'installazione di un sistema di accumulo a batterie negli edifici permetterebbe infatti di immagazzinare l'energia prodotta in eccesso rispetto alla domanda oraria dei carichi e di utilizzarla in diversi momenti del giorno in base alle necessità dell'utenza, limitando i prelievi dalla rete;
    si stima che entro il 2020 i sistemi fotovoltaici saranno quasi tutti abbinati a sistemi di accumulo individuale, generando un mercato molto rilevante nel quale l'Italia è all'avanguardia con numerose aziende leader, indiscusse anche a livello europeo;
    il sostegno allo sviluppo delle aziende di settore, consentirebbe di generare nuova occupazione, con ricadute importanti sulla crescita del sistema produttivo del Paese,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di sostegno allo sviluppo di sistemi di accumulo a batterie installati all'interno di edifici in abbinamento agli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, al fine di ottimizzare l'autoconsumo di energia elettrica prodotta da tali impianti.
9/1310-A/34Grimoldi, Allasia.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo 3 marzo 2011, n, 28, all'articolo 11, ha introdotto l'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti;
solo una quota parte dell'energia elettrica prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili è istantaneamente autoconsumata, in quanto l'energia prodotta in eccesso rispetto alla domanda dei carichi viene immessa in rete;
    per migliorare la gestione dell'autoconsumo si potrebbero utilizzare sistemi di accumulo di energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, con particolare riferimento alla fonte solare;
    l'installazione di un sistema di accumulo a batterie negli edifici permetterebbe infatti di immagazzinare l'energia prodotta in eccesso rispetto alla domanda oraria dei carichi e di utilizzarla in diversi momenti del giorno in base alle necessità dell'utenza, limitando i prelievi dalla rete;
    si stima che entro il 2020 i sistemi fotovoltaici saranno quasi tutti abbinati a sistemi di accumulo individuale, generando un mercato molto rilevante nel quale l'Italia è all'avanguardia con numerose aziende leader, indiscusse anche a livello europeo;
    il sostegno allo sviluppo delle aziende di settore, consentirebbe di generare nuova occupazione, con ricadute importanti sulla crescita del sistema produttivo del Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di sostegno allo sviluppo di sistemi di accumulo a batterie installati all'interno di edifici in abbinamento agli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, al fine di ottimizzare l'autoconsumo di energia elettrica prodotta da tali impianti.
9/1310-A/34. (Testo modificato nel corso della seduta).  Grimoldi, Allasia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene interventi finalizzati ad una crescente esigenza di favorire la riqualificazione e l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano;
    il terremoto del maggio 2012, che ha interessato le province di Bologna, Ferrara, Modena, Mantova, Parma, Padova e Rovigo, ha causato gravi danni all'economia locale, con ingenti danni alle aziende;
    la crisi economica rende la situazione, per le imprese colpite dal sisma, ancora più complessa di quanto già non lo fosse prima del disastro, ed ha causato altresì pesanti conseguenze per l'intera economia del luogo, soprattutto per i negativi effetti in termini di disoccupazione;
    nonostante siano state stanziate da subito risorse finalizzate ad affrontare l'urgenza, ancora oggi sono numerosi gli edifici e le aziende dichiarati parzialmente o completamente inagibili e che l'intera area colpita dal terremoto è stata dichiarata oggi come un'area dove potrebbero ripetersi nuovi eventi tellurici,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori misure fiscali di carattere premiale per gli interventi di efficientamento ed adeguamento antisismico, sia per gli edifici residenziali che per gli immobili destinati ad attività d'impresa.
9/1310-A/35Gianluca Pini, Busin.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene interventi finalizzati ad una crescente esigenza di favorire la riqualificazione e l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano;
    il terremoto del maggio 2012, che ha interessato le province di Bologna, Ferrara, Modena, Mantova, Parma, Padova e Rovigo, ha causato gravi danni all'economia locale, con ingenti danni alle aziende;
    la crisi economica rende la situazione, per le imprese colpite dal sisma, ancora più complessa di quanto già non lo fosse prima del disastro, ed ha causato altresì pesanti conseguenze per l'intera economia del luogo, soprattutto per i negativi effetti in termini di disoccupazione;
    nonostante siano state stanziate da subito risorse finalizzate ad affrontare l'urgenza, ancora oggi sono numerosi gli edifici e le aziende dichiarati parzialmente o completamente inagibili e che l'intera area colpita dal terremoto è stata dichiarata oggi come un'area dove potrebbero ripetersi nuovi eventi tellurici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori misure fiscali di carattere premiale per gli interventi di efficientamento ed adeguamento antisismico, sia per gli edifici residenziali che per gli immobili destinati ad attività d'impresa.
9/1310-A/35. (Testo modificato nel corso della seduta).  Gianluca Pini, Busin.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene interventi finalizzati ad una crescente esigenza di favorire la riqualificazione e l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano;
    nell'ottobre e nel novembre 2011, violenti nubifragi si sono abbattuti nelle province di La Spezia, in particolare nelle Cinque Terre, a Borghetto e a Brugnato, provocando la morte di molte persone con abitazioni distrutte, esercizi commerciali devastati e che tale fenomeno seguì di un anno esatto un'altra tragedia occorsa in Veneto, quando, tra l'ottobre ed il novembre del 2010, una violenta alluvione colpì numerosi comuni tra Padova, Vicenza e Verona, causando danni per oltre un miliardo di euro;
    dopo quasi tre anni, tra il Veneto e la Liguria, ancora non sono state ultimate le procedure di risarcimento dei danni subite dai cittadini quanto dalle aziende, e che numerose imprese devono ancora ultimare i lavori di rifacimento degli immobili danneggiati,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori misure fiscali di carattere premiale per gli interventi in presenza di situazioni di dissesto idrogeologico nelle aree colpite dalle alluvioni del Veneto e della Liguria tra il 2010 e il 2011, sia per gli edifici residenziali che per gli immobili destinati ad attività d'impresa.
9/1310-A/36Prataviera, Busin.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene interventi finalizzati ad una crescente esigenza di favorire la riqualificazione e l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano;
    nell'ottobre e nel novembre 2011, violenti nubifragi si sono abbattuti nelle province di La Spezia, in particolare nelle Cinque Terre, a Borghetto e a Brugnato, provocando la morte di molte persone con abitazioni distrutte, esercizi commerciali devastati e che tale fenomeno seguì di un anno esatto un'altra tragedia occorsa in Veneto, quando, tra l'ottobre ed il novembre del 2010, una violenta alluvione colpì numerosi comuni tra Padova, Vicenza e Verona, causando danni per oltre un miliardo di euro;
    dopo quasi tre anni, tra il Veneto e la Liguria, ancora non sono state ultimate le procedure di risarcimento dei danni subite dai cittadini quanto dalle aziende, e che numerose imprese devono ancora ultimare i lavori di rifacimento degli immobili danneggiati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori misure fiscali di carattere premiale per gli interventi in presenza di situazioni di dissesto idrogeologico nelle aree colpite dalle alluvioni del Veneto e della Liguria tra il 2010 e il 2011, sia per gli edifici residenziali che per gli immobili destinati ad attività d'impresa.
9/1310-A/36. (Testo modificato nel corso della seduta).  Prataviera, Busin.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene interventi finalizzati ad una crescente esigenza di favorire la riqualificazione e l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano;
    negli ultimi anni sono stati numerosi in tutto il territorio nazionale i terremoti e le alluvioni che hanno messo in evidenza la fragilità del territorio italiano di fronte ad eventi calamitosi e la contemporanea necessità, quando si costruiscono opere di urbanizzazione, siano esse pubbliche o private, strade od edifici, di intervenire in modo compatibile con il paesaggio così da garantire un elevato grado di sicurezza,

impegna il Governo

ad adottare un particolare regime di fiscalità premiale per gli interventi di adeguamento antisismico, sia per gli edifici residenziali che non residenziali, o per gli interventi di bonifica e recupero dei suoli o in presenza di situazioni di dissesto idrogeologico.
9/1310-A/37Bossi, Allasia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene interventi finalizzati ad una crescente esigenza di favorire la riqualificazione e l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano;
    negli ultimi anni sono stati numerosi in tutto il territorio nazionale i terremoti e le alluvioni che hanno messo in evidenza la fragilità del territorio italiano di fronte ad eventi calamitosi e la contemporanea necessità, quando si costruiscono opere di urbanizzazione, siano esse pubbliche o private, strade od edifici, di intervenire in modo compatibile con il paesaggio così da garantire un elevato grado di sicurezza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare un particolare regime di fiscalità premiale per gli interventi di adeguamento antisismico, sia per gli edifici residenziali che non residenziali, o per gli interventi di bonifica e recupero dei suoli o in presenza di situazioni di dissesto idrogeologico.
9/1310-A/37. (Testo modificato nel corso della seduta).  Bossi, Allasia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene interventi finalizzati ad una crescente esigenza di favorire la riqualificazione e l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano;
    il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 definisce gli strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020, in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e che molto spesso le difficoltà burocratiche dovute ai necessari adempimenti amministrativi rappresentano un ostacolo per le aziende;
    la lungaggine burocratica determina un costo aggiuntivo e una perdita di tempo e competitività per le aziende che altrimenti potrebbero impiegare tali risorse per un ulteriore miglioramento del livello tecnologico,

impegna il Governo

a definire con chiarezza i criteri per evitare possibili duplicazioni o sovrapposizioni di normative tra i vari livelli di Governo, adottando al contempo misure finalizzate allo snellimento nelle pratiche autorizzative degli impianti ad energia rinnovabile.
9/1310-A/38Molteni, Allasia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene interventi finalizzati ad una crescente esigenza di favorire la riqualificazione e l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano;
    il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 definisce gli strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020, in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e che molto spesso le difficoltà burocratiche dovute ai necessari adempimenti amministrativi rappresentano un ostacolo per le aziende;
    la lungaggine burocratica determina un costo aggiuntivo e una perdita di tempo e competitività per le aziende che altrimenti potrebbero impiegare tali risorse per un ulteriore miglioramento del livello tecnologico,

impegna il Governo

ad adottare misure finalizzate allo snellimento nelle pratiche autorizzative degli impianti ad energia rinnovabile.
9/1310-A/38. (Testo modificato nel corso della seduta).  Molteni, Allasia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene interventi finalizzati ad una crescente esigenza di favorire la riqualificazione e l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano;
    con il termine amianto si comprende un gruppo di minerali silicatici che si ritrovano naturalmente nelle rocce e che sono considerati materiali naturali pericolosi per l'essere umano, dal momento che essi, così come riconosciuto da ricerche medico-scientifiche, rilasciano fibre potenzialmente inalabili che penetrando nella profondità dei polmoni possono provocare gravi malattie per l'uomo;
    per lungo tempo i materiali amiantiferi hanno avuto un grande utilizzo nell'industria italiana in quanto la loro struttura fibrosa resiste al fuoco e al calore, all'azione di agenti chimici e biologici, all'abrasione e all'usura, e che solo dopo il crescente insorgere di patologie polmonari gravi a carico di lavoratori con alta esposizione alle fibre di amianto, si è iniziato a considerare l'amianto un contaminante ambientale, tanto che la legge n. 257 del 1992, ha vietato nel nostro Paese l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto;
    ancora dopo molti anni, tuttavia, nonostante l'obbligo di bonificare i materiali amiantiferi, sono numerosi i siti e gli edifici che non hanno ancora rimosso completamente i materiali di amianto conferendo gli stessi in apposite discariche speciali, e che spesso la corretta messa in sicurezza di questi materiali viene rallentata a causa degli elevati costi economici;
    al fine di avviare concrete politiche di smaltimento il decreto-legge n. 83 del 2012 ha introdotto la possibilità di detrarre del 50 per cento gli oneri per le opere di ristrutturazione e di efficientamento energetico che riguardano anche la bonifica dell'amianto,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori misure di agevolazione fiscale per le opere di ristrutturazione e di efficientamento energetico che riguardano la bonifica dell'amianto, sia con metodi tradizionali che con trasformazione definitiva dell'amianto, tramite pirolisi o carbonatazione, al fine di tutelare la salute dei cittadini e promuovere politiche efficaci per l'edilizia di qualità capaci di dare impulso all'economia ed all'occupazione del settore.
9/1310-A/39Giancarlo Giorgetti, Allasia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene interventi finalizzati ad una crescente esigenza di favorire la riqualificazione e l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano;
    con il termine amianto si comprende un gruppo di minerali silicatici che si ritrovano naturalmente nelle rocce e che sono considerati materiali naturali pericolosi per l'essere umano, dal momento che essi, così come riconosciuto da ricerche medico-scientifiche, rilasciano fibre potenzialmente inalabili che penetrando nella profondità dei polmoni possono provocare gravi malattie per l'uomo;
    per lungo tempo i materiali amiantiferi hanno avuto un grande utilizzo nell'industria italiana in quanto la loro struttura fibrosa resiste al fuoco e al calore, all'azione di agenti chimici e biologici, all'abrasione e all'usura, e che solo dopo il crescente insorgere di patologie polmonari gravi a carico di lavoratori con alta esposizione alle fibre di amianto, si è iniziato a considerare l'amianto un contaminante ambientale, tanto che la legge n. 257 del 1992, ha vietato nel nostro Paese l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto;
    ancora dopo molti anni, tuttavia, nonostante l'obbligo di bonificare i materiali amiantiferi, sono numerosi i siti e gli edifici che non hanno ancora rimosso completamente i materiali di amianto conferendo gli stessi in apposite discariche speciali, e che spesso la corretta messa in sicurezza di questi materiali viene rallentata a causa degli elevati costi economici;
    al fine di avviare concrete politiche di smaltimento il decreto-legge n. 83 del 2012 ha introdotto la possibilità di detrarre del 50 per cento gli oneri per le opere di ristrutturazione e di efficientamento energetico che riguardano anche la bonifica dell'amianto,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ulteriori misure di agevolazione fiscale per le opere di ristrutturazione e di efficientamento energetico che riguardano la bonifica dell'amianto, sia con metodi tradizionali che con trasformazione definitiva dell'amianto, tramite pirolisi o carbonatazione, al fine di tutelare la salute dei cittadini e promuovere politiche efficaci per l'edilizia di qualità capaci di dare impulso all'economia ed all'occupazione del settore.
9/1310-A/39. (Testo modificato nel corso della seduta).  Giancarlo Giorgetti, Allasia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene interventi finalizzati ad una crescente esigenza di favorire la riqualificazione e l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano;
    all'interno del provvedimento, vengono destinate specifiche risorse per l'incremento di tali interventi anche negli edifici pubblici;
    la difficile situazione economica che il Paese oggi vive si associa negli enti locali anche alla complessità dovuta al rispetto dei vincoli imposti dal Patto di stabilità interno il quale rallenta il pagamento da parte degli enti stessi verso le aziende impedendo così agli enti medesimi di poter investire ulteriori risorse per la realizzazione di nuove opere;
    l'eventuale sforamento da parte dei comuni dei vincoli imposti dal Patto causerebbe per gli enti una serie di sanzioni estremamente gravose,

impegna il Governo

a considerare la necessità di rivedere il metodo di calcolo del Piano di stabilità, scomputando dal calcolo stesso gli investimenti realizzati dagli enti locali per opere di energie rinnovabili finalizzate alla sostenibilità ambientale.
9/1310-A/40Invernizzi, Busin.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene interventi finalizzati ad una crescente esigenza di favorire la riqualificazione e l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano;
    all'interno del provvedimento, vengono destinate specifiche risorse per l'incremento di tali interventi anche negli edifici pubblici;
    la difficile situazione economica che il Paese oggi vive si associa negli enti locali anche alla complessità dovuta al rispetto dei vincoli imposti dal Patto di stabilità interno il quale rallenta il pagamento da parte degli enti stessi verso le aziende impedendo così agli enti medesimi di poter investire ulteriori risorse per la realizzazione di nuove opere;
    l'eventuale sforamento da parte dei comuni dei vincoli imposti dal Patto causerebbe per gli enti una serie di sanzioni estremamente gravose,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere il metodo di calcolo del Piano di stabilità, scomputando dal calcolo stesso gli investimenti realizzati dagli enti locali per opere di energie rinnovabili finalizzate alla sostenibilità ambientale.
9/1310-A/40. (Testo modificato nel corso della seduta).  Invernizzi, Busin.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 19, del decreto-legge in esame, individua le modalità di copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del medesimo decreto, mediante l'eliminazione dell'IVA agevolata sugli allegati a quotidiani ed ad altri prodotti editoriali, danneggiando del pubblico e dell'industria culturale italiana;
    l'innalzamento dell'IVA, dal 4 per cento al 21 per cento, sulle opere veicolate attraverso le pubblicazioni e l'allontanamento del regime impositivo previsto per tali abbinamenti editoriali da quello riconosciuto ai libri e periodici, non potranno che determinare una correlata contrazione dei consumi e un danno irreparabile per un ampio segmento di mercato, composto dai grandi e piccoli editori, distributori, librerie e edicole;
    cd e dvd audiovisivi o musicali allegati a quotidiani e periodici, così come un'ampia serie di prodotti che arricchiscono il contenuto dei libri consentendone la loro piena fruizione, come eserciziari, audio-letture, integrazioni audiovisive, e soprattutto contenuti digitali innovativi, svolgono un'importante funzione sociale per la promozione e la diffusione della cultura a costi contenuti per le famiglie italiane;
    l'industria culturale italiana dovrebbe costituire una delle leve su cui puntare per il rilancio economico del Paese, la scelta dell'inasprimento fiscale per il settore risulta pertanto illogica;
    i comparti interessati stanno già subendo da molti anni una rilevante contrazione degli acquisti da parte del pubblico a causa della crisi economica, nonché del perpetrarsi di fenomeni di contraffazione e di pirateria;
    il mercato rappresenta per gli edicolanti circa il 35 per cento delle vendite: il venir meno di questa fonte di reddito determinerebbe un'ulteriore accelerazione della crisi in capo al segmento delle edicole;
    la norma in questione colpisce soprattutto l'editoria scolastica (in palese contraddizione con la politica di sostegno del digitale nella scuola che obbliga gli editori a produrre versioni “miste”, cartaceo digitali, il cui regime fiscale verrebbe appunto colpito), i dizionari, l'editoria per bambini e ragazzi nei quali i supporti integrativi giocano un ruolo chiave per l'interazione dei giovani lettori con il prodotto libro. La modifica normativa definita dal decreto contraddice inoltre in modo evidente quanto sancito dalla direttiva 47/2009/CE in riferimento all'equiparazione dell'IVA dei libri digitali su supporto fisico e i libri cartacei, voluta per facilitare la commercializzazione di versioni digitali per i non vedenti,

impegna il Governo

ad intervenire, con successivi atti normativi, affinché l'innalzamento dell'IVA prevista sui prodotti culturali venga applicata ai soli gadget annessi a quotidiani e riviste.
9/1310-A/41Allasia.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 19, del decreto-legge in esame, individua le modalità di copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del medesimo decreto, mediante l'eliminazione dell'IVA agevolata sugli allegati a quotidiani ed ad altri prodotti editoriali, danneggiando del pubblico e dell'industria culturale italiana;
    l'innalzamento dell'IVA, dal 4 per cento al 21 per cento, sulle opere veicolate attraverso le pubblicazioni e l'allontanamento del regime impositivo previsto per tali abbinamenti editoriali da quello riconosciuto ai libri e periodici, non potranno che determinare una correlata contrazione dei consumi e un danno irreparabile per un ampio segmento di mercato, composto dai grandi e piccoli editori, distributori, librerie e edicole;
    cd e dvd audiovisivi o musicali allegati a quotidiani e periodici, così come un'ampia serie di prodotti che arricchiscono il contenuto dei libri consentendone la loro piena fruizione, come eserciziari, audio-letture, integrazioni audiovisive, e soprattutto contenuti digitali innovativi, svolgono un'importante funzione sociale per la promozione e la diffusione della cultura a costi contenuti per le famiglie italiane;
    l'industria culturale italiana dovrebbe costituire una delle leve su cui puntare per il rilancio economico del Paese, la scelta dell'inasprimento fiscale per il settore risulta pertanto illogica;
    i comparti interessati stanno già subendo da molti anni una rilevante contrazione degli acquisti da parte del pubblico a causa della crisi economica, nonché del perpetrarsi di fenomeni di contraffazione e di pirateria;
    il mercato rappresenta per gli edicolanti circa il 35 per cento delle vendite: il venir meno di questa fonte di reddito determinerebbe un'ulteriore accelerazione della crisi in capo al segmento delle edicole;
    la norma in questione colpisce soprattutto l'editoria scolastica (in palese contraddizione con la politica di sostegno del digitale nella scuola che obbliga gli editori a produrre versioni “miste”, cartaceo digitali, il cui regime fiscale verrebbe appunto colpito), i dizionari, l'editoria per bambini e ragazzi nei quali i supporti integrativi giocano un ruolo chiave per l'interazione dei giovani lettori con il prodotto libro. La modifica normativa definita dal decreto contraddice inoltre in modo evidente quanto sancito dalla direttiva 47/2009/CE in riferimento all'equiparazione dell'IVA dei libri digitali su supporto fisico e i libri cartacei, voluta per facilitare la commercializzazione di versioni digitali per i non vedenti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intervenire, con successivi atti normativi, affinché l'innalzamento dell'IVA prevista sui prodotti culturali venga applicata ai soli gadget annessi a quotidiani e riviste.
9/1310-A/41. (Testo modificato nel corso della seduta).  Allasia.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame, agli articoli 14 e 16, introduce proroghe al regime di agevolazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione degli immobili;
    i positivi effetti di tale misure ricadono su tutto il sistema economico del Paese in quanto le stesse rappresentano un importante sostegno al rilancio dei consumi;
    le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia sono ripartite tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo;
    la grave e prolungata crisi economica ha ridotto drasticamente il potere di acquisto di molti cittadini italiani, che hanno visto peggiorare le loro condizioni con particolare riferimento alle persone anziane;
    a sostegno di tali soggetti, sarebbe opportuno prevedere la possibilità di recuperare le somme derivanti da tali agevolazioni fiscali in tempi più brevi rispetto a quelli attualmente previsti,

impegna il Governo

ad adottare, con il primo provvedimento utile, misure per la riduzione del numero di rate annuali relative al recupero delle spese sostenute da soggetti di età superiore a sessantacinque anni, che si sono avvalsi delle detrazioni di imposta di cui agli articoli 14 e 16 del presente decreto-legge.
9/1310-A/42Fedriga, Allasia.


   La Camera,
   premesso che:
    le strategie di sicurezza dell'approvvigionamento energetico fino ad oggi adottate dall'Unione europea hanno portato ad aumentare la diversificazione delle fonti e delle aree geografiche di rifornimento, al fine di ridurre i rischi legati alla forte dipendenza nei confronti di paesi terzi;
    il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 definisce gli strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020, in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia;
    l'Italia è ancora oggi priva di una politica energetica in grado di alleggerire la forte dipendenza dalle importazioni estere; gli alti costi energetici che ne derivano stanno mettendo in seria difficoltà l'apparato produttivo ed anche economico del nostro Paese;
    il quadro di riferimento deve essere necessariamente quello di una più generale pianificazione energetica che veda nella diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento, nella costruzione e nell'ammodernamento delle infrastrutture energetiche, nello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e dell'efficienza energetica i punti fondamentali da cui ripartire per soddisfare gli obiettivi del protocollo di Kyoto;
    il decreto-legge in esame, se pur in linea con le strategie europee finalizzate alla sicurezza degli approvvigionamenti energetici, è privo di una visione strategica di lungo periodo,

impegna il Governo

ad adottare un'azione programmatica in campo energetico, in linea con le iniziative intraprese a livello europeo, che punti ad una maggiore diversificazione delle fonti di energia e ad una conseguente riduzione della dipendenza dalla fonte fossile, ai fini di un drastico contenimento dei costi energetici a beneficio dei consumatori finali.
9/1310-A/43Borghesi, Allasia.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 19 del decreto n. 63 del 2013 riporta modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali;
    la lettera c) del testo originario abrogava l'ottavo periodo della lettera c) dell'articolo 74 primo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che prevede che non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali, quotidiano e periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentata prima della commercializzazione presso il competente ufficio IVA;
   che nel corso dell'esame in sede referente le Commissioni riunite VI e X della Camera, a seguito del parere espresso dalla VII Commissione, hanno provveduto ad una riformulazione dell'ottavo periodo, specificando che non si considerano supporti integrativi quelli che, integrando il contenuto dei libri, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, prima della commercializzazione presso l'ufficio IVA;
    che la norma introdotta dall'articolo 11 del decreto-legge 179 del 2012, che ha modificato l'articolo n. 15 del decreto-legge n. 112 del 2008,sull'adozione dei libri scolastici ha previsto che i contenuti digitali integrativi devono poter essere accessibili o acquistabili anche in modo disgiunto,
   evidenziato che
    le due norme sopracitate, con una interpretazione letterale, rischiano di elidersi a vicenda,

impegna il Governo

ad intervenire con urgenza per risolvere la questione, conservando lo spirito delle Commissioni competenti che indica chiaramente come qualsiasi supporto a libri di testo, dizionari, materiale didattico, debba essere considerato parte integrante dello stesso libro di testo adeguando quindi la norma introdotta dall'articolo n. 11 del decreto-legge n. 179 del 2012.
9/1310-A/44Malpezzi, Causi, Coscia, Antezza, Biondelli, Amoddio, Ghizzoni, Bossa.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 19 del decreto n. 63 del 2013 riporta modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali;
    la lettera c) del testo originario abrogava l'ottavo periodo della lettera c) dell'articolo 74 primo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che prevede che non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali, quotidiano e periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentata prima della commercializzazione presso il competente ufficio IVA;
   che nel corso dell'esame in sede referente le Commissioni riunite VI e X della Camera, a seguito del parere espresso dalla VII Commissione, hanno provveduto ad una riformulazione dell'ottavo periodo, specificando che non si considerano supporti integrativi quelli che, integrando il contenuto dei libri, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, prima della commercializzazione presso l'ufficio IVA;
    che la norma introdotta dall'articolo 11 del decreto-legge 179 del 2012, che ha modificato l'articolo n. 15 del decreto-legge n. 112 del 2008,sull'adozione dei libri scolastici ha previsto che i contenuti digitali integrativi devono poter essere accessibili o acquistabili anche in modo disgiunto,
   evidenziato che
    le due norme sopracitate, con una interpretazione letterale, rischiano di elidersi a vicenda,

impegna il Governo

ad intervenire per risolvere la questione, chiarendo come qualsiasi supporto a libri di testo, dizionari, materiale didattico, debba essere considerato parte integrante dello stesso libro di testo e valutando la necessità di superare le contraddizioni con le sopra citate norme del decreto-legge n. 179 del 2012.
9/1310-A/44. (Testo modificato nel corso della seduta).  Malpezzi, Causi, Coscia, Antezza, Biondelli, Amoddio, Ghizzoni, Bossa.


   La Camera,
   premesso che:
    la rimozione delle coperture e dei manufatti di amianto riguarda ancor oggi un largo numero di edifici a residenzialità pubblica e privata, nonché capannoni ed edilizia industriale, essendo l'impiego dell'amianto bandito dai nuovi manufatti a partire dal 1992;
    il Piano nazionale dell'amianto individua 380 siti a maggiore contaminazione su un totale di 34 mila aree individuate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

impegna il Governo

ad adottare ogni misura utile volta a reperire le risorse nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi previsti nel Piano nazionale dell'amianto e in particolare del sub-obiettivo C 2 riguardanti l'accelerazione dell'apertura dei cantieri di bonifica e il miglioramento della resa di azioni già messe in campo.
9/1310-A/45Bargero, Basso, Baruffi, Antezza, Biondelli, Amoddio.


   La Camera,
   premesso che:
    la rimozione delle coperture e dei manufatti di amianto riguarda ancor oggi un largo numero di edifici a residenzialità pubblica e privata, nonché capannoni ed edilizia industriale, essendo l'impiego dell'amianto bandito dai nuovi manufatti a partire dal 1992;
    il Piano nazionale dell'amianto individua 380 siti a maggiore contaminazione su un totale di 34 mila aree individuate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni misura utile volta a reperire le risorse nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e della disciplina in materia di aiuti di Stato, per il perseguimento degli obiettivi previsti nel Piano nazionale dell'amianto e in particolare del sub-obiettivo C 2 riguardanti l'accelerazione dell'apertura dei cantieri di bonifica e il miglioramento della resa di azioni già messe in campo.
9/1310-A/45. (Testo modificato nel corso della seduta).  Bargero, Basso, Baruffi, Antezza, Biondelli, Amoddio.