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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 29 luglio 2013

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 29 luglio 2013.

  Angelino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baretta, Berretta, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Bray, Brunetta, Caparini, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Lello, Epifani, Fassina, Fava, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Gebhard, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Kyenge, La Russa, Legnini, Letta, Lorenzin, Lupi, Giorgia Meloni, Merlo, Migliore, Moretto, Orlando, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Sani, Santelli, Schullian, Sereni, Speranza, Tinagli, Tofalo, Vezzali, Villecco Callipari, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baretta, Berretta, Biancofiore, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Caparini, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Lello, Epifani, Fassina, Fava, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Kyenge, La Russa, Legnini, Letta, Lorenzin, Lupi, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Moretto, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Sani, Santelli, Schullian, Sereni, Speranza, Tinagli, Tofalo, Vezzali, Villecco Callipari, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 26 luglio 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   GIANCARLO GIORGETTI ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio e di lesioni personali commessi a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché di circolazione senza copertura assicurativa» (1430);
   RIGONI: «Disposizioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali e sismici nelle province di Massa-Carrara, Lucca, Grosseto e Livorno il 25 e 26 ottobre 2011, il 10 e 11 novembre 2012 e nel mese di giugno 2013» (1431);
   MURER: «Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario» (1432);
   GIGLI: «Disposizioni per la celebrazione del settantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione» (1433);
   MARAZZITI: «Abrogazione dell'articolo 10-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, riguardante il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato» (1434);
   GREGORIO FONTANA e CINZIA MARIA FONTANA: «Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino, nonché delle province di Bergamo e Cremona» (1435);
   LA RUSSA e CORSARO: «Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura» (1436).

  Saranno stampate e distribuite.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 429, d'iniziativa del deputato MONGIELLO, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro».

  La proposta di legge n. 1354, d'iniziativa dei deputati GALAN ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Introduzione dell'articolo 10-bis e modifica all'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle erogazioni liberali a sostegno delle manifestazioni culturali».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BRESSA e DE MENECH: «Istituzione della provincia speciale montana di Belluno» (379) Parere delle Commissioni V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XIII;
  ABRIGNANI: «Modifica dell'articolo 9 della legge 21 dicembre 2005, n. 270, in materia di nomina delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale» (862);
  ABRIGNANI: «Modifiche alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e di comunicazione politica» (863) Parere delle Commissioni II, V, VII e IX;
  BOBBA ed altri: «Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti» (894);
  GIACHETTI ed altri: «Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti» (932);
  CHAOUKI ed altri: «Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani» (1004) Parere delle Commissioni II, III (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, VII, XI e XIV.

   III Commissione (Affari esteri):
  FEDI ed altri: «Disposizioni per la revisione dei trattamenti economici del personale della carriera diplomatica e dei compensi comunque erogati dal Ministero degli affari esteri» (605) Parere delle Commissioni I, V e XI.

   VII Commissione (Cultura):
  CESA: «Modifica all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, concernente la formazione di una graduatoria unica nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea specialistica o magistrale e ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria e in architettura nonché ai corsi di laurea delle professioni sanitarie» (842) Parere delle Commissioni I, V, XII e XIV;
  MARIANI e GHIZZONI: «Concessione di un contributo straordinario all'Opera delle Mura di Lucca in occasione del cinquecentesimo anniversario della costruzione della cerchia muraria» (1210) Parere delle Commissioni I, V e VI.

   VIII Commissione (Ambiente):
  VENDOLA ed altri: «Disposizioni in materia di bellezza e salvaguardia del paesaggio» (252) Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), IX, X, XI, XII, XIII e XIV.

   X Commissione (Attività produttive):
  FAENZI e PARISI: «Istituzione di un Fondo di solidarietà per l'erogazione di contributi ai piccoli imprenditori in caso di rigetto di richieste di credito o di revoca di affidamenti da parte di banche o intermediari creditizi» (752) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII e XIV;
  BARETTA: «Disposizioni per la promozione del commercio equo e solidale e la disciplina del suo esercizio» (811) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XI, XII, XIII e XIV;
  BARETTA: «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese» (812) Parere delle Commissioni I, II, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, XI, XII e XIV.

   XI Commissione (Lavoro):
  DURANTI ed altri: «Modifiche all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di benefici previdenziali in favore del personale civile del Ministero della difesa che sia stato esposto all'amianto» (967) Parere delle Commissioni I, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XII.

   XII Commissione (Affari sociali):
  BOBBA ed altri: «Modifiche alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, in materia di attività delle associazioni di promozione sociale in favore delle comunità italiane all'estero» (674) Parere delle Commissioni I, III (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e V.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettera in data 25 luglio 2013, ha comunicato che sono state approvate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni della 13a Commissione (Territorio), che sono trasmesse alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere (COM(2013) 133 final) (Atto Senato Doc. XVIII, n. 5);
   risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l'inquinamento causato dalle navi e l'inquinamento marino causato dagli impianti per l'estrazione di gas e idrocarburi (COM(2013) 174 final) (Atto Senato Doc. XVIII, n. 6).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  La Corte dei conti - Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 25 luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Aero Club d'Italia, per l'esercizio 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 46).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  La Corte dei conti - Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 25 luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli Enti parco nazionali dei Monti Sibillini, delle Dolomiti bellunesi, delle Foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna, del Pollino e della Val Grande, per l'esercizio 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 47).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  La Corte dei conti - Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 25 luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Cagliari, per gli esercizi 2010 e 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 48).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 25 luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), per gli esercizi 2010 e 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 49).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 25 luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio 2012. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 50).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 25 luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, per l'esercizio 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 51).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 25 luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG), per l'esercizio 2012. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 52).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 26 luglio 2013, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Montenegro, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (COM(2013)545 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione sulle importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie dal 2014 al 2020 (COM(2013)552 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Relazione annuale 2012 sullo strumento per la stabilità (COM(2013)563 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 25 luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 2013, N. 63, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 19 MAGGIO 2010, SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA NELL'EDILIZIA PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE D'INFRAZIONE AVVIATE DALLA COMMISSIONE EUROPEA, NONCHÉ ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COESIONE SOCIALE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1310-A)

A.C. 1310-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 1310-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
  all'articolo 21, comma 3, lettera a), sostituire le parole: 48 milioni con le seguenti: 47,8 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e-bis) sostituire le parole: 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2023 e a 32,7 milioni di euro per l'anno 2024.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 4.51, 5.3, 14.2, 14.5, 14.6, 14.7, 14.9, 14.12, 14.18, 14.19, 14.29, 14.30, 14.31, 14.33, 14.50, 14.52, 14.54, 15.2, 15.8, 16.1, 16.2, 16.3. 16.4, 16.5, 16.6, 16.12, 16.13, 16.14, 16.15, 16.16, 16.17, 16.22, 16.24, 16.25, 16.26, 16.27, 16.28, 16.29, 16.32, 16.350, 16.351, 16.352, 16.353, 16.354, 16.355, 19.1, 19.7, 19.15, 19.200, 19.201, 19.202, 19.203, 19.204, 19.205, 19.206, 19.207, 19.208, 19.209, 19.210, 20.1, 20.2, 20.3, 20.200, 20.201, 20.202, 21.1 e sugli articoli aggiuntivi 14.02 e 16.0300 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1310-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).

  1. L'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – (Finalità). – 1. Il presente decreto promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi.
  2. Il presente decreto definisce e integra criteri, condizioni e modalità per:
   a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;
   b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici;
   c) sostenere la diversificazione energetica;
   d) promuovere la competitività dell'industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico;
   e) coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo del settore delle costruzioni e dell'occupazione;
   f) conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale;
   g) razionalizzare le procedure nazionali e territoriali per l'attuazione delle normative energetiche al fine di ridurre i costi complessivi, per la pubblica amministrazione e per i cittadini e per le imprese;
   h) applicare in modo omogeneo e integrato la normativa su tutto il territorio nazionale.».

Art. 2.
(Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).

  1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:
   «l-bis) “attestato di prestazione energetica dell'edificio”: documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica;
   l-ter) “attestato di qualificazione energetica”: il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione;
   l-quater) “cogenerazione”: produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011;
   l-quinquies) “confine del sistema (o energetico dell'edificio)”: confine che include tutte le aree di pertinenza dell'edificio, sia all'interno che all'esterno dello stesso, dove l'energia è consumata o prodotta;
   l-sexies) “edificio adibito ad uso pubblico”: edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di enti pubblici;
   l-septies) “edificio di proprietà pubblica”: edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici ed occupati dai predetti soggetti;
   l-octies) “edificio a energia quasi zero”: edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui all'articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema (in situ);
   l-novies) “edificio di riferimento o target per un edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi, o altra valutazione energetica”: edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati;
   l-decies) “elemento edilizio”: sistema tecnico per l'edilizia o componente dell'involucro di un edificio;
   l-undecies) “energia consegnata o fornita”: energia espressa per vettore energetico finale, fornita al confine dell'edificio agli impianti tecnici per produrre energia termica o elettrica per i servizi energetici dell'edificio;
   l-duodecies) “energia da fonti rinnovabili”: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
   l-ter decies) “energia esportata”: quantità di energia, relativa a un dato vettore energetico, generata all'interno del confine del sistema e utilizzata all'esterno dello stesso confine;
   l-quater decies) “energia primaria”: energia, da fonti rinnovabili e non, che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;
   l-quinquies decies) “energia prodotta in situ”: energia prodotta o captata o prelevata all'interno del confine del sistema;
   l-sexies decies) “fabbisogno annuale globale di energia primaria”: quantità di energia primaria relativa a tutti i servizi erogati dai sistemi tecnici presenti all'interno del confine del sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno;
   l-septies decies) “fabbricato”: sistema costituito dalle strutture edilizie esterne, costituenti l'involucro dell'edificio, che delimitano un volume definito e dalle strutture interne di ripartizione dello stesso volume. Sono esclusi gli impianti e i dispositivi tecnologici che si trovano al suo interno;
   l-octies decies) “fattore di conversione in energia primaria”: rapporto adimensionale che indica la quantità di energia primaria impiegata per produrre un'unità di energia fornita, per un dato vettore energetico; tiene conto dell'energia necessaria per l'estrazione, il processamento, lo stoccaggio, il trasporto e, nel caso dell'energia elettrica, del rendimento medio del sistema di generazione e delle perdite medie di trasmissione del sistema elettrico nazionale e nel caso del teleriscaldamento, delle perdite medie di distribuzione della rete. Questo fattore può riferirsi all'energia primaria non rinnovabile, all'energia primaria rinnovabile o all'energia primaria totale come somma delle precedenti;
   l-novies decies) “involucro di un edificio”: elementi e componenti integrati di un edificio che ne separano gli ambienti interni dall'ambiente esterno;
   l-vicies) “livello ottimale in funzione dei costi”: livello di prestazione energetica che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato, dove:
    1) il costo più basso è determinato tenendo conto dei costi di investimento legati all'energia, dei costi di manutenzione e di funzionamento e, se del caso, degli eventuali costi di smaltimento;
    2) il ciclo di vita economico stimato si riferisce al ciclo di vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per l'edificio nel suo complesso oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per gli elementi edilizi;
    3) il livello ottimale in funzione dei costi si situa all'interno della scala di livelli di prestazione in cui l'analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico è positiva;
   l-vicies semel) “norma tecnica europea”: norma adottata dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico;
   l-vicies bis) “prestazione energetica di un edificio”: quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono anche conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti;
   l-vicies ter) “riqualificazione energetica di un edificio” un edificio esistente è sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse da quelle indicate alla lettera l-vicies bis);
   l-vicies quater) “ristrutturazione importante di un edificio”: un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture;
   l-vicies quinquies) “sistema di climatizzazione estiva, impianto di condizionamento d'aria”: complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata;
   l-vicies sexies) “sistema tecnico, per l'edilizia”: impianto tecnologico dedicato a uno o a una combinazione dei servizi energetici o ad assolvere a una o più funzioni connesse con i servizi energetici dell'edificio. Un sistema tecnico è suddiviso in più sottosistemi;
   l-vicies septies) “teleriscaldamento” o “teleraffrescamento”: distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;
   l-duodetricies) “unità immobiliare”: parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente;
   l-undetricies) “vettore energetico”: sostanza o energia fornite dall'esterno del confine del sistema per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'edificio.».

Art. 3.
(Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera b), le parole «agli articoli 7, 9 e 12» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 7 e 9»;
   b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Il presente decreto si applica all'edilizia pubblica e privata.
  2-ter. Il presente decreto disciplina in particolare:
   a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici;
   b) le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici quando sono oggetto di:
    1) nuova costruzione;
    2) ristrutturazioni importanti;
    3) riqualificazione energetica;
   c) la definizione di un Piano di azione per la promozione degli edifici a “energia quasi zero”;
   d) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari;
   e) lo sviluppo di strumenti finanziari e la rimozione di barriere di mercato per la promozione dell'efficienza energetica degli edifici;
   f) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici;
   g) la realizzazione di un sistema coordinato di ispezione periodica degli impianti termici negli edifici;
   h) i requisiti professionali e di indipendenza degli esperti o degli organismi cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione;
   i) la realizzazione e l'adozione di strumenti comuni allo Stato e alle regioni e province autonome per la gestione degli adempimenti a loro carico;
   l) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;
   m) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore.»;
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:
   a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3-bis;
   b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
   c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
   d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
   e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-ter;
   f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.»;
   d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera a), il presente decreto si applica limitatamente alle disposizioni concernenti:
   a) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6;
   b) l'esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici, di cui all'articolo 7.

  3-ter. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera d), il presente decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.».

Art. 4.
(Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti:
   a) le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato I della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo conto dei seguenti criteri generali:
    1) la prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità alla normativa tecnica UNI e CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto della direttiva 2010/31/CE, su specifico mandato della Commissione europea;
    2) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalità si determina l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema;
    3) si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato;
    4) ai fini della compensazione di cui al numero 3, è consentito utilizzare l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili all'interno del confine del sistema ed esportata, secondo le modalità definite dai decreti di cui al presente comma;
   b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati ogni cinque anni, in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, siano essi di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni energetiche, sulla base dell'applicazione della metodologia comparativa di cui all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo i seguenti criteri generali:
    1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull'analisi costi benefici del ciclo di vita economico degli edifici;
    2) in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti sono determinati con l'utilizzo dell’“edificio di riferimento”, in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche;
    3) per le verifiche necessarie a garantire il rispetto della qualità energetica prescritta, sono previsti dei parametri specifici del fabbricato, in termini di indici di prestazione termica e di trasmittanze, e parametri complessivi, in termini di indici di prestazione energetica globale, espressi sia in energia primaria totale che in energia primaria non rinnovabile.»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica sono aggiornate, in relazione all'articolo 8 e agli articoli da 14 a 17 della direttiva 2010/31/UE, le modalità di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione e la realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione energetica.»;
   c) al comma 2, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-bis» e dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «e, per i profili di competenza, con il Ministro della difesa».

Art. 5.
(Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di edifici a energia quasi zero).

  1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis.
(Edifici ad energia quasi zero).

  1. A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal 1o gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione.
  2. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, della coesione territoriale, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ognuno per i profili di competenza, con il parere della Conferenza unificata è definito il Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tale Piano, che può includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia, è trasmesso alla Commissione europea.
  3. Il Piano d'azione di cui al comma 2 comprende, tra l'altro, i seguenti elementi:
   a) l'applicazione della definizione di edifici a energia quasi zero alle diverse tipologie di edifici e indicatori numerici del consumo di energia primaria, espresso in kWh/m2 anno;
   b) le politiche e le misure finanziarie o di altro tipo previste per promuovere gli edifici a energia quasi zero, comprese le informazioni relative alle misure nazionali previste per l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, in attuazione della direttiva 2009/28/CE;
   c) l'individuazione, in casi specifici e sulla base dell'analisi costi-benefici sul ciclo di vita economico, della non applicabilità di quanto disposto al comma 1;
   d) gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, in funzione dell'attuazione del comma 1.

Art. 4-ter.
(Strumenti finanziari e superamento delle barriere di mercato).

  1. Gli incentivi adottati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali per promuovere l'efficienza energetica degli edifici, a qualsiasi titolo previsti, sono concessi nel rispetto di requisiti di efficienza commisurati alla tipologia, al tipo di utilizzo e contesto in cui è inserito l'immobile, nonché all'entità dell'intervento.
  2. Al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica, con particolare attenzione agli edifici scolastici, anche attraverso le ESCO o lo strumento del finanziamento tramite terzi, il fondo di garanzia cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è utilizzato anche per il sostegno della realizzazione di progetti di miglioramento dell'efficienza energetica nell'edilizia pubblica. La dotazione del fondo è incrementata attraverso i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Con il decreto di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono definite le modalità di gestione e accesso del fondo stesso.
  3. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, mette a disposizione un contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell'edificio, che individui e misuri gli elementi a garanzia del risultato e che promuova la finanziabilità delle iniziative, sulla base del modello contrattuale previsto all'articolo 7, comma 12, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012.
  4. Entro il 30 aprile 2014 il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, redige un elenco delle misure finanziarie atte a favorire l'efficienza energetica negli edifici e la transizione verso gli edifici a energia quasi zero. Tale elenco è aggiornato ogni tre anni e inviato alla Commissione nell'ambito del Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE.».

Art. 6.
(Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione).

  1. L'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:
  «Art. 6. – (Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione). – 1. L'attestato di certificazione energetica degli edifici è denominato: “attestato di prestazione energetica” ed è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica al termine dei lavori. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile.
  2. Nel caso di vendita o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori.
  3. Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
  4. L'attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L'attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.
  5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dal decreto del 16 aprile 2013, concernente i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo manutenzione e ispezione degli impianti termici nonché i requisiti professionali per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli ispettori. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.
  6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m2, ove l'edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l'attestato di prestazione energetica entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m2 di cui sopra, è abbassata a 250 m2. Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
  7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 m2, per i quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.
  8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.
  9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati.
  10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.
  11. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio della prestazione energetica. A tale fine, l'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di attestazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo.
  12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all'articolo 4, è predisposto l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 10 luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti:
   a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;
   b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori:
    1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
    2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile;
    3) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;
    4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
    5) le emissioni di anidride carbonica;
    6) l'energia esportata;
    7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;
    8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario;
   c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini;
   d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici.».

Art. 7.
(Modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).

  1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:
  «1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti. Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di mera sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del decreto 22 gennaio 2008 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 61 del 12 marzo 2008. Gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica. Ai fini della più estesa applicazione dell'articolo 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per gli enti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di progetto è integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione della norma predetta redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato.».

  2. Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. In relazione all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE, in caso di nuova costruzione, nell'ambito della relazione di cui al comma 1, è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, a titolo puramente esemplificativo, sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di misurazione intelligenti.».

Art. 8.
(Modificazioni all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
  «A tali fini:
   a) i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, comunicano all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprietà o dai medesimi gestiti nonché le eventuali successive modifiche significative;
   b) le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno;
   c) l'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici trasmette annualmente alle regioni i dati di cui alle lettere a) e b) per via informatica.»;
   b) dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti:
  «5-ter. In tale contesto, fermo restando il divieto di aggravamento degli oneri e degli adempimenti amministrativi previsti dal presente decreto in conformità alla direttiva 2010/31/UE, le regioni possono provvedere o prendere provvedimenti migliorativi di quelli disposti dal presente decreto, in termini di:
   a) flessibilità applicativa dei requisiti minimi, anche con l'utilizzo di soluzioni alternative, in relazione a specifiche situazioni di impossibilità o di elevata onerosità, che comunque garantiscano un equivalente risultato sul bilancio energetico regionale;
   b) semplificazioni amministrative in materia di esercizio, manutenzione controllo e ispezione degli impianti termici, soprattutto in relazione all'integrazione dei controlli di efficienza energetica con quelli in tema di qualità dell'aria.

  5-quater. I provvedimenti di cui al comma 5-ter devono essere compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con la direttiva 2010/31/UE, con il presente decreto legislativo e devono essere notificati alla Commissione europea.
  5-quinquies. Le regioni e le province autonome provvedono inoltre a:
   a) istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi.
   b) avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi.

  5-sexies. Le regioni e le province autonome, anche attraverso propri enti o agenzie, collaborano con il Ministero dello sviluppo economico e, per la sola lettera c) anche con il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per la definizione congiunta:
   a) di metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici;
   b) di metodologie per la determinazione dei requisiti minimi di edifici e impianti;
   c) di sistemi di classificazione energetica degli edifici, compresa la definizione del sistema informativo comune di cui all'articolo 6, comma 12, lettera d);
   d) del Piano nazionale destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero, di cui all'articolo 4-bis, comma 2;
   e) dell'azione di monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale di cui agli articoli 10 e 13.».

Art. 9.
(Modificazioni all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).

  1. L'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:
  «Art. 11. – (Norme transitorie) – 1. Nelle more dell'aggiornamento delle specifiche norme europee di riferimento per l'attuazione della direttiva 2010/31/UE, le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, predisposte in conformità alle norme EN a supporto della direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE, sono quelle di seguito elencate:
   a) raccomandazione CTI 14/2013 “Prestazioni energetiche degli edifici – Determinazione dell'energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell'edificio”, o normativa UNI equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono;
   b) UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale;
   c) UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione;
   d) UNI/TS 11300 – 3 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;
   e) UNI/TS 11300 – 4 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria.».

Art. 10.
(Modificazioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).

  1. L'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:
  «Art. 14. (Copertura finanziaria). – 1. All'attuazione del presente decreto, fatta salva l'implementazione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 4-ter, provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 11.
(Modificazioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).

  1. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:
  «3. Le attività di cui al comma 2, lettere a) e b), sono condotte in sinergia con le misure di accompagnamento previste dall'articolo 16 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, e all'articolo 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni in materia di determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 1 del 2 gennaio 2013.».

Art. 12.
(Modificazioni dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).

  1. L'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:
  «Art. 15. (Sanzioni). – 1. L'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformità e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  2. Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli con le modalità di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.
  3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
  4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
  5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
  6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
  7. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.
  8. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.
  9. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.
  10. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.».

Art. 13.
(Modificazioni dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).

  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59;».

Art. 14.
(Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013, con l'esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché delle spese per la sostituzione di scaldaacqua tradizionali con scaldaacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
  2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 giugno 2014 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
  3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 15.
(Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica).

  1. Nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento del rendimento energetico degli stessi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16.

Art. 16.
(Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili).

  1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».
  2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

Art. 17.
(Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili).

  1. I commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono sostituiti dai seguenti:
  «1. La qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.
  2. Entro il 31 ottobre 2013, le regioni e le province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le regioni e province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.».

Art. 18.
(Abrogazioni e disposizioni finali).

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati, gli articoli 1, comma 3, 2, comma 1, lettere c), d), e) ed f), l'articolo 5, 12, 14, i punti 2, 11, 12 e 56 dell'allegato A, gli Allegati B ed I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché il comma 3 dell'articolo 15 e il punto 4 dell'allegato 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
  2. Alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal presente decreto, sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo stesso.
  3. Nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovunque ricorrano le parole: «attestato di certificazione energetica» sono sostituite dalle seguenti: «attestato di prestazione energetica».

Art. 19.
(Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali).

  1. Alla lettera c) dell'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il quinto periodo è sostituito dal seguente: “In ogni caso, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti.”;
   b) al sesto periodo le parole “se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è superiore al dieci per cento del prezzo dell'intera confezione“ sono sostituite dalle seguenti “in ogni caso”;
   c) l'ottavo periodo è abrogato.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prodotti editoriali consegnati o spediti a partire dal 1o gennaio 2014.

Art. 20.
(Modifiche alla disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande).

  1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 38), è abrogato.
  2. Alla tabella A, parte III, n. 121), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività;».
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1o gennaio 2014.

Art. 21.
(Disposizioni finanziarie).

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di 47,8 milioni di euro per l'anno 2013 e di 121,5 milioni di euro per l'anno 2014, per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
  2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7 è incrementata di 413,1 milioni di euro per l'anno 2024.
  3. Agli oneri derivanti dagli articoli 14 e 16 e dai commi da 1 e 2 del presente articolo, pari a 47,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 271,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 373,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 260,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 257,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e a 413,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
   a) quanto a 47,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 229 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2023 e a 413,1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 14, 16, 19 e 20;
   b) quanto a 42,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 50,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 31,7 milioni di euro per l'anno 2016 e a 28,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7;
   c) quanto a 17,8 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2 comma 616 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;
   d) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato;
   e) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1310-A – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 1, comma 2:
   dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
    «b-bis) determinare i criteri generali per la certificazione della prestazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione;
    b-ter) effettuare le ispezioni periodiche degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni di biossido di carbonio»;

   la lettera e) è sostituita dalla seguente:
    «e) coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo di materiali, di tecniche di costruzione, di apparecchiature e di tecnologie sostenibili nel settore delle costruzioni e con l'occupazione»;

   dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:
    «h-bis) assicurare l'attuazione e la vigilanza sulle norme in materia di prestazione energetica degli edifici, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e dati;
    h-ter) promuovere l'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali».

  All'articolo 2:
   al comma 1 è premesso il seguente:
  «01. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   “c) ‘prestazione energetica di un edificio’: quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti”»;

   al comma 1:
    al capoverso lettera l-quater) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011»;
    al capoverso lettera l-quinquies), le parole: «“confine del sistema (o energetico dell'edificio)”» sono sostituite dalle seguenti: «“confine del sistema” o “confine energetico dell'edificio”»;
    al capoverso lettera l-octies), le parole: «prodotta all'interno del confine del sistema (in situ)» sono sostituite dalle seguenti: «prodotta in situ»;
    al capoverso lettera l-novies), le parole: «“edificio di riferimento o target» sono sostituite dalle seguenti: «“edificio di riferimento” o “target»;
    il capoverso lettera l-vicies bis) è soppresso;
    al capoverso lettera l-vicies ter), le parole: «alla lettera l-vicies bis)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera l-vicies quater)»;
    al capoverso lettera l-vicies quater), le parole: «a titolo esemplificativo e non esaustivo,» sono sostituite dalle seguenti: «e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel»;
    al capoverso lettera l-vicies quinquies), le parole: «“sistema di climatizzazione estiva, impianto» sono sostituite dalle seguenti: «“sistema di climatizzazione estiva” o “impianto»;
    al capoverso lettera l-vicies sexies), le parole: «dedicato a uno» sono sostituite dalle seguenti: «dedicato a un servizio energetico»;
   è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
    «l-tricies) “impianto termico”: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 10 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate»;

   è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «1-bis. Nell'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il punto 14 è sostituito dal seguente:
   “14. fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale è la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto”».

  All'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo il capoverso 3-bis è inserito il seguente:
   «3-bis.1. Gli edifici di cui al comma 3, lettera a), sono esclusi dall'applicazione del presente decreto ai sensi del comma 3-bis, solo nel caso in cui il rispetto della prescrizione implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere e aspetto con particolare riferimento ai profili storici e artistici, ovvero non sia conforme alla natura del vincolo a giudizio dell'autorità preposta».

  All'articolo 4, comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: «Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con gli stessi decreti, sono individuate modalità di progettazione, installazione e manutenzione di sistemi di controllo attivo, come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio, finalizzati al risparmio energetico».

  All'articolo 5, comma 1:
   al capoverso Art. 4-bis:
    al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014» e le parole: «con il parere della Conferenza unificata» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la Conferenza unificata»;
    al comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
     «c) l'individuazione, sulla base dell'analisi costi-benefici sul costo di vita economico, di casi specifici per i quali non si applica quanto disposto al comma 1»;

   al capoverso Art. 4-ter:
    al comma 2, dopo le parole: «edilizia pubblica» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusa l'attestazione della prestazione energetica dell'intervento successiva a tale realizzazione, entro i limiti delle risorse del fondo stesso»;
    al comma 3, dopo le parole: «del rendimento energetico dell'edificio,» sono inserite le seguenti: «analogo al contratto di rendimento energetico europeo EPC,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013»;
    al comma 4, le parole: «30 aprile 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».

  All'articolo 6, comma 1, capoverso Art. 6:
   al comma 1, le parole da: «L'attestato» fino a: «è rilasciato» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato» e le parole: «al termine dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «prima del rilascio del certificato di agibilità»;
   al comma 2, nel primo periodo, dopo la parola: «vendita» sono inserite le seguenti: «, di trasferimento di immobili a titolo gratuito» e, nell'ultimo periodo, le parole: «congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità»;
   al comma 3, dopo la parola: «vendita» sono inserite le seguenti: «, negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito»;
   al comma 5, secondo periodo, le parole da: «dal decreto» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75»;
   al comma 6, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni»;
   dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  «6-bis. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è utilizzato entro i limiti delle risorse del fondo stesso anche per la copertura delle spese relative alla certificazione energetica e agli adeguamenti»;

   al comma 8, le parole: «l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale» sono sostituite dalle seguenti: «gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale»;
   al comma 11, le parole: «rilascio della prestazione energetica» sono sostituite dalle seguenti: «rilascio dell'attestato di prestazione energetica» e le parole: «sistema di attestazione energetica» sono sostituite dalle seguenti: «sistema di certificazione energetica»;
   al comma 12, alinea, le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158».

  All'articolo 7:
   al comma 1, capoverso 1, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o alla domanda di concessione edilizia»; al secondo periodo, la parola: «mera» è soppressa e le parole da: «decreto 22 gennaio 2008» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37» e, nell'ultimo periodo, le parole: «applicazione della norma predetta» sono sostituite dalle seguenti: «applicazione del predetto articolo 26, comma 7,»;
   al comma 2, alinea, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005».

  All'articolo 8, comma 1:
   alla lettera a), capoverso lettera c), dopo le parole: «alle regioni» sono inserite le seguenti: «e alle province autonome» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, avvalendosi del sistema informativo di cui all'articolo 4, comma 1-bis»;
   dopo la lettera a) è inserita la seguente:
    «a-bis) al comma 3-bis, le parole: “Ai sensi dell'articolo 1, comma 3,” sono soppresse»;

   alla lettera b), capoverso 5-ter, le parole: «le regioni possono provvedere o prendere provvedimenti migliorativi» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni e le province autonome possono adottare provvedimenti migliorativi»;

   alla lettera b), capoverso 5-sexies, nell'alinea, le parole: «con il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione» sono sostituite dalle seguenti: «con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

   alla lettera b), capoverso 5-sexies, nella lettera d), le parole: «Piano nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Piano d'azione».

  All'articolo 10, comma 1, capoverso Art. 14, la parola: «provvede» è sostituita dalle seguenti: «si provvede».

  All'articolo 12, comma 1, capoverso Art. 15:
   al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «L'ente locale e la regione» sono inserite le seguenti: «o la provincia autonoma»;
   al comma 4, le parole: «contestualmente alla dichiarazione di fine lavori» sono sostituite dalle seguenti: «prima del rilascio del certificato di agibilità».

  Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
  «Art. 13-bis.(Modifica dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192). – 1. L'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:
  “Art. 17. – (Clausola di cedevolezza). – 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei princìpi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento”».

  All'articolo 14, comma 1, le parole da: «, con l'esclusione delle spese» fino alla fine del comma sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai maggiori oneri, pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1,4 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».

  All'articolo 15, comma 1, dopo le parole: «la realizzazione di interventi per il miglioramento» sono inserite le seguenti: «, l'adeguamento antisismico».

  Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:
  «Art. 15-bis.(Banca dati degli incentivi in materia di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili). – 1. Al fine di monitorare l'andamento, e i relativi costi, delle attività connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché di prevenire eventuali fenomeni fraudolenti nella richiesta di riconoscimento dei diversi meccanismi incentivanti previsti dalle singole normative di settore, è istituita presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) una banca dati nazionale in cui confluiscono i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari degli incentivi erogati dal GSE e quelli acquisiti da altre amministrazioni pubbliche autorizzate ad erogare incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, individua, con apposito decreto, le modalità di gestione dei flussi informativi della banca dati di cui al comma 1, oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate e il GSE, per assicurare un celere e compiuto afflusso per via telematica dei dati in proprio possesso alla banca dati stessa, in modo da riscontrare eventuali anomalie.
  3. All'attuazione del presente articolo, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

  All'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro».

  Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
  «Art. 17-bis.(Requisiti degli impianti termici). – 1. Con decorrenza 31 agosto 2013, il comma 9 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
  “9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
  9-bis. È possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
   a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
   b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
   c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

  9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.
  9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter”».

  All'articolo 18:
   al comma 1, le parole da: «sono abrogati» fino a: «allegato A» sono sostituite dalle seguenti: «sono abrogati gli articoli 2, comma 1, lettere d), e) ed f), 5 e 12, i punti 2, 11, 12, 18, 22 e 56 dell'Allegato A»;
   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Al punto 4 dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le parole: “soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera c)” sono sostituite dalle seguenti: “soggetti di cui all'articolo 4, comma 1-bis”».

  All'articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 121), le parole: “somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni” sono sostituite dalle seguenti: “somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni”».

A.C. 1310-A – Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

  All'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 1, comma 2:
   dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
    «b-bis) determinare i criteri generali per la certificazione della prestazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione;
    b-ter) effettuare le ispezioni periodiche degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni di biossido di carbonio»;

   la lettera e) è sostituita dalla seguente:
    «e) coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo di materiali, di tecniche di costruzione, di apparecchiature e di tecnologie sostenibili nel settore delle costruzioni e con l'occupazione»;

   dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:
    «h-bis) assicurare l'attuazione e la vigilanza sulle norme in materia di prestazione energetica degli edifici, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e dati;
    h-ter) promuovere l'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali».

  All'articolo 2:
   al comma 1 è premesso il seguente:
  «01. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   “c) ‘prestazione energetica di un edificio’: quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti”»;

   al comma 1:
    al capoverso lettera l-quater) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011»;
    al capoverso lettera l-quinquies), le parole: «“confine del sistema (o energetico dell'edificio)”» sono sostituite dalle seguenti: «“confine del sistema” o “confine energetico dell'edificio”»;
    al capoverso lettera l-octies), le parole: «prodotta all'interno del confine del sistema (in situ)» sono sostituite dalle seguenti: «prodotta in situ»;
    al capoverso lettera l-novies), le parole: «“edificio di riferimento o target» sono sostituite dalle seguenti: «“edificio di riferimento” o “target»;
    al capoverso lettera l-ter decies), le parole: «“e utilizzata”» sono sostituite dalle seguenti: «“e ceduta per l'utilizzo”»;
    al capoverso lettera l-sexies decies), la parola: «“erogati”» è sostituita dalle seguenti: «“considerati nella determinazione della prestazione energetica, erogata”»;
    il capoverso lettera l-vicies bis) è soppresso;
    al capoverso lettera l-vicies ter), le parole: «alla lettera l-vicies bis)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera l-vicies quater)»;
    al capoverso lettera l-vicies quater), le parole: «a titolo esemplificativo e non esaustivo,» sono sostituite dalle seguenti: «e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel»;
    al capoverso lettera l-vicies quinquies), le parole: «“sistema di climatizzazione estiva, impianto» sono sostituite dalle seguenti: «“sistema di climatizzazione estiva” o “impianto»;
    al capoverso lettera l-vicies sexies), le parole: «dedicato a uno» sono sostituite dalle seguenti: «dedicato a un servizio energetico»;
   è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
    «l-tricies) “impianto termico”: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate»;

   è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «1-bis. Nell'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il punto 14 è sostituito dal seguente:
   “14. fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale è la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto”».

  All'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo il capoverso 3-bis è inserito il seguente:
   «3-bis.1. Gli edifici di cui al comma 3, lettera a), sono esclusi dall'applicazione del presente decreto ai sensi del comma 3-bis, solo nel caso in cui il rispetto della prescrizione implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere e aspetto con particolare riferimento ai profili storici e artistici, ovvero non sia conforme alla natura del vincolo a giudizio dell'autorità preposta».

  All'articolo 4, comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: «Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» e sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: «Per le attività propedeutiche all'emanazione dei decreti di cui al primo periodo, di competenza del Ministero dello sviluppo economico, quest'ultimo può avvalersi delle competenze dell'ENEA. Con gli stessi decreti, sono individuate modalità di progettazione, installazione e manutenzione di sistemi di controllo attivo, come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio, finalizzati al risparmio energetico».

  All'articolo 5, comma 1:
   al capoverso Art. 4-bis:
    al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014» e le parole: «con il parere della Conferenza unificata» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la Conferenza unificata»;
    al comma 3:
     alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tenendo conto dell'esigenza prioritaria di contenere il consumo del territorio»;
     la lettera c) è sostituita dalla seguente:
     «c) l'individuazione, sulla base dell'analisi costi-benefici sul costo di vita economico, di casi specifici per i quali non si applica quanto disposto al comma 1»;

   al capoverso Art. 4-ter:
    al comma 2, dopo le parole: «edifici scolastici» sono inserite le seguenti: «e agli ospedali»; dopo le parole: «attraverso le ESCO» sono inserite le seguenti: «il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato, società private appositamente costituite» e, dopo le parole: «edilizia pubblica» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusa l'attestazione della prestazione energetica dell'intervento successiva a tale realizzazione, entro i limiti delle risorse del fondo stesso»;
    al comma 3, dopo le parole: «del rendimento energetico dell'edificio,» sono inserite le seguenti: «analogo al contratto di rendimento energetico europeo EPC,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013»;
    al comma 4, le parole: «30 aprile 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».

  All'articolo 6, comma 1, capoverso Art. 6:
   al comma 1, le parole da: «L'attestato» fino a: «è rilasciato» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato» e le parole: «al termine dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «prima del rilascio del certificato di agibilità»;
   al comma 2, nel primo periodo, dopo la parola: «vendita» sono inserite le seguenti: «, di trasferimento di immobili a titolo gratuito» e, nell'ultimo periodo, le parole: «congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità»;
   al comma 3, dopo la parola: «vendita» sono inserite le seguenti: «, negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito»;
   dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti»;
   al comma 5, secondo periodo, le parole: «degli impianti termici» sono sostituite dalle seguenti: «dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici,» e le parole da: «dal decreto» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75»;
   al comma 6, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni»;
   dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  «6-bis. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è utilizzato entro i limiti delle risorse del fondo stesso anche per la copertura delle spese relative alla certificazione energetica e agli adeguamenti di cui al comma 6 del presente articolo»;

   al comma 8, le parole: «l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale» sono sostituite dalle seguenti: «gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale»;
   al comma 11, le parole: «rilascio della prestazione energetica» sono sostituite dalle seguenti: «rilascio dell'attestato di prestazione energetica» e le parole: «sistema di attestazione energetica» sono sostituite dalle seguenti: «sistema di certificazione energetica»;
   al comma 12, alinea, le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158».

  All'articolo 7:
   al comma 1, capoverso 1, al primo periodo, dopo le parole: «impiantistiche termotecniche» è inserita la seguente: «, elettriche» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o alla domanda di concessione edilizia»; al secondo periodo, la parola: «mera» è soppressa e le parole da: «decreto 22 gennaio 2008» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37» e, nell'ultimo periodo, le parole: «applicazione della norma predetta» sono sostituite dalle seguenti: «applicazione del predetto articolo 26, comma 7,»;
   al comma 2:
    all'alinea, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005»;
    il capoverso 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica».

  All'articolo 8, comma 1:
   alla lettera a), capoverso lettera a), dopo le parole: «i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, comunicano» sono inserite le seguenti: «entro centoventi giorni»;
   alla lettera a), capoverso lettera c), dopo le parole: «alle regioni» sono inserite le seguenti: «e alle province autonome» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, avvalendosi del sistema informativo di cui all'articolo 4, comma 1-bis»;
   dopo la lettera a) è inserita la seguente:
    «a-bis) al comma 3-bis, le parole: “Ai sensi dell'articolo 1, comma 3,” sono soppresse»;

   alla lettera b), capoverso 5-ter, le parole: «le regioni possono provvedere o prendere provvedimenti migliorativi» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni e le province autonome possono adottare provvedimenti migliorativi»;
   alla lettera b), capoverso 5-quinquies, dopo le parole: «e le province autonome» sono inserite le seguenti: «in conformità a quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e 16 aprile 2013, n. 75,»;

   alla lettera b), capoverso 5-sexies, nell'alinea, le parole: «con il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione» sono sostituite dalle seguenti: «con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

   alla lettera b), capoverso 5-sexies, nella lettera d), le parole: «Piano nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Piano d'azione».

  All'articolo 9, comma 1, capoverso ART. 11, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
  «e-bis) UNI EN 15193 - Prestazioni energetiche degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione».

  All'articolo 10, comma 1, capoverso Art. 14, la parola: «provvede» è sostituita dalle seguenti: «si provvede».

  All'articolo 12, comma 1, capoverso Art. 15:
   al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «L'ente locale e la regione» sono inserite le seguenti: «o la provincia autonoma»;
   al comma 4, le parole: «contestualmente alla dichiarazione di fine lavori» sono sostituite dalle seguenti: «prima del rilascio del certificato di agibilità».

  Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
  «Art. 13-bis.(Modifica dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192). – 1. L'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente:
  “Art. 17. – (Clausola di cedevolezza). – 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei princìpi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento”».

  All'articolo 14:
   al comma 1, le parole da: «, con l'esclusione delle spese» fino alla fine del comma sono soppresse;
  dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l'ENEA elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. Nell'ambito di tale attività, l'ENEA predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano».

  All'articolo 15:
   al comma 1, dopo le parole: «la realizzazione di interventi per il miglioramento» sono inserite le seguenti: «, l'adeguamento antisismico», dopo le parole: «per l'incremento» sono inserite le seguenti: «dell'efficienza idrica e» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nella definizione delle misure e degli incentivi di cui al primo periodo è compresa l'installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo nei comuni dove è stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza stabilito dall'Organizzazione mondiale della sanità o da norme vigenti, ovvero dove i sindaci o altre autorità locali sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di divieto dell'uso dell'acqua per i diversi impieghi.»;
  dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Nella definizione delle misure di cui al comma 1 si tiene conto dell'opportunità di agevolare ulteriori interventi rispetto a quelli previsti dal presente decreto, quali ad esempio le schermature solari, la micro-cogenerazione e la micro-trigenerazione per il miglioramento dell'efficienza energetica, nonché interventi per promuovere l'efficientamento idrico e per la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici»;
  alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed idrica».

  Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:
  «Art. 15-bis.(Banca dati degli incentivi in materia di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili). – 1. Al fine di monitorare l'andamento, e i relativi costi, delle attività connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché di prevenire eventuali fenomeni fraudolenti nella richiesta di riconoscimento dei diversi meccanismi incentivanti previsti dalle singole normative di settore, è istituita presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) una banca dati nazionale in cui confluiscono i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari degli incentivi erogati dal GSE e quelli acquisiti da altre amministrazioni pubbliche autorizzate ad erogare incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, utilizzando le competenze istituzionali dell'ENEA, individua, con apposito decreto, le modalità di gestione dei flussi informativi della banca dati di cui al comma 1, oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate e il GSE, per assicurare un celere e compiuto afflusso per via telematica dei dati in proprio possesso alla banca dati stessa, in modo da riscontrare eventuali anomalie.
  3. All'attuazione del presente articolo, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

  All'articolo 16:
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta, fino al 31 dicembre 2013, una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare».
   il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro».

  Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:
  «Art. 16-bis. – (Interventi per favorire l'accesso al credito). – 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove con l'Associazione bancaria italiana una verifica sulle condizioni per offrire credito agevolato ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni previste, ai sensi del presente decreto, per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia.».

  All'articolo 17, comma 1, capoverso 2, le parole: «Entro il 31 ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2013».

  Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
  «Art. 17-bis.(Requisiti degli impianti termici). – 1. Con decorrenza 31 agosto 2013, il comma 9 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
  “9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
  9-bis. È possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
   a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
   b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
   c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

  9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.
  9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter”».

  All'articolo 18:
   al comma 1, le parole da: «sono abrogati» fino a: «allegato A» sono sostituite dalle seguenti: «sono abrogati gli articoli 2, comma 1, lettere d), e) ed f), 5 e 12, i punti 2, 11, 12, 18, 22 e 56 dell'Allegato A»;
   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Al punto 4 dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le parole: “soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera c)” sono sostituite dalle seguenti: “soggetti di cui all'articolo 4, comma 1-bis”».
   dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. I decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso “1”, all'articolo 6, comma 1, capoverso “ART. 6”, comma 12, e all'articolo 7, comma 1, capoverso “1”, terzo periodo, sono emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

  All'articolo 19, comma 1:
   la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) al secondo periodo, le parole: “a supporti integrativi o ad altri beni” sono sostituite dalle seguenti: “a beni diversi dai supporti integrativi”»;
   dopo la lettera a) è inserita la seguente:
   «a-bis) il quarto ed il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: “Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari, ed ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commercializzabili separatamente. Qualora non ricorrano tali condizioni, ai beni ceduti congiuntamente si applica il sesto periodo.”»;
   la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   «c) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: “Non si considerano supporti integrativi quelli che, integrando il contenuto dei libri, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della normativa vigente, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'articolo 35, presso il competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto”».

  All'articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 121), le parole: “somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni” sono sostituite dalle seguenti: “somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni”».

  All'articolo 21, comma 3:
   all'alinea, le parole da: «a 271,3 milioni di euro» fino a: «2024» sono sostituite dalle seguenti: «a 274 milioni di euro per l'anno 2014, a 379,7 milioni di euro per l'anno 2015, a 265,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 262,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e a 413,1 milioni di euro per l'anno 2024»;
   alla lettera a), le parole: «quanto a 47,8» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 48», le parole: «229 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «194 milioni», le parole: «e a 413,1» sono sostituite dalle seguenti: «e a 379», e dopo le parole: «maggiori entrate» sono inserite le seguenti: «e delle minori spese»;
   alla lettera b), le parole: «quanto a 42,3» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 44,8», le parole: «a 50,7 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a 54,7 milioni», le parole: «e a 31,7 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e a 34,7 milioni» e le parole: «e a 28,8 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e a 31,8 milioni»;
   alla lettera c), le parole: «17,8 milioni di euro per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «0,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 20 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2024»;
   alla lettera d), dopo le parole: «quanto a» sono inserite le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2014 e a»;
   dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
   «e-bis) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

A.C. 1310-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: possibilmente attribuendo priorità al perseguimento dell'autosufficienza energetica da fonti rinnovabili;.
1. 50. Pesco, Barbanti, Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas, Alberti.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, lettera d), sostituire le parole: lo sviluppo tecnologico con le seguenti: il sostegno all'edilizia eco-compatibile e a basso impatto ambientale, alla generazione, produzione e trasmissione dell'energia da fonti rinnovabili, all'efficientamento energetico e allo sviluppo tecnologico.
1. 4. Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas, Barbanti, Alberti.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, dopo la lettera h-ter), aggiungere la seguente:
   h-quater)
attuare lo sviluppo dei piani nazionali volti al miglioramento delle prestazioni energetiche sugli edifici per la riduzione delle emissioni dei CO2.
1. 51. Busto, De Rosa, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

ART. 2.

  Sostituire il comma 01 con il seguente:
  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   «c) “prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio” è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione, e altri impianti tecnologici presenti nello stesso. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnologici, della presenza di sistemi di misurazione e di monitoraggio e controllo attivi dei consumi, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico».
2. 1. Allasia, Busin.

  Al comma 01, capoverso lettera c), sostituire le parola da: Tale quantità fino a: installazione degli impianti tecnici con le seguenti: Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico.
2. 2. Alberti, Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso lettera l-ter).

  Conseguentemente:
   all'articolo 6, comma 1, capoverso Art. 6, sopprimere il comma 11;
   all'articolo 12, comma 1, capoverso Art. 15:
    comma 1, sopprimere le parole:
e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8;
    comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8, comma 2.
2. 50. Pesco, Barbanti, Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas.

  Al comma 1, capoverso lettera l-ter), sostituire le parole: non necessariamente estraneo con le seguenti: necessariamente estraneo.
2. 3. Pesco, Barbanti, Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas.

  Al comma 1, sostituire il capoverso lettera l-quinquies) con il seguente:
   l-quinquies) «Confine di sistema edificio-impianto»: interfaccia dell'edificio e delle sue pertinenze esterne ed interne attraverso la quale viene determinato lo scambio di energia considerato nella prestazione energetica.
2. 51. Alberti, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, capoverso lettera l-septies), dopo le parole: predetti soggetti aggiungere le seguenti:, inclusi quelli di edilizia residenziale pubblica.
2. 8. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa, Alberti.

  Al comma 1, capoverso lettera l-novies), dopo le parole: (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), aggiungere le seguenti: dotazione impiantistica.
2. 9. Allasia, Busin.

  Al comma 1, capoverso lettera l-duodecies), sostituire la parola: oceanica con la seguente: marina.
2. 52. Alberti, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, dopo il capoverso lettera l-vicies semel), aggiungere il seguente:
   l-vicies bis) «prestazione energetica di un edificio»: quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale ed estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione e altri impianti tecnologici presenti nello stesso. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono anche conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile o totale come somma delle precedenti.
2. 16. Allasia, Busin.

  Al comma 1, capoverso lettera l-vicies quater), sopprimere le parole: , comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono.
2. 53. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 1, sostituire il capoverso lettera l-vicies sexies) con il seguente:
   l-vicies sexies)
«sistema tecnico per l'edilizia»: impianto tecnologico per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria, l'illuminazione di un edificio o di una unità immobiliare o per una combinazione di tale funzioni;
2. 54. Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa, Crippa.

  Al comma 1, capoverso lettera l-duodetricies), aggiungere, in fine, le parole: , iscritti nel catasto edilizio urbano, cui sia stata attribuita o sia attribuibile un'autonomia di rendita.
2. 55. Zolezzi, Busto, De Rosa, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo.

  Al comma 1, dopo il capoverso la lettera l-tricies), aggiungere il seguente:
   «l-tricies semel) “sistema di climatizzazione passiva urbana”: complesso di azioni volte alla realizzazione di opere di compensazione ecologica per il raffrescamento estivo attraverso ombreggiatura, all'interno di isolati, parti di quartiere, quartieri e siti per mezzo di riforestazioni urbane e periurbane”».
2. 56. Zolezzi, Busto, De Rosa, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo.

ART. 3.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 2, lettera a), il numero 1) è sostituito dal seguente:
   «1) ristrutturazione concernente più del 25 per cento della superficie dell'involucro dell'edificio».
3. 50. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 2, lettera a), il numero 2) è abrogato.
3. 51. Terzoni, Busto, De Rosa, Daga, Mannino, Segoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 2, la lettera b), è abrogata.
3. 52. Tofalo, Busto, De Rosa, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-ter, lettera l), dopo le parole: sensibilizzazione degli utenti finali aggiungere le seguenti:, l'utilizzo di sistemi di misurazione, di monitoraggio e controllo attivi dei consumi.
3. 3. Allasia, Busin.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3, lettera e), dopo le parole: sistemi tecnici aggiungere le seguenti: di climatizzazione.
3. 54. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3, lettera e), dopo le parole: sistemi tecnici aggiungere le seguenti: per servizi energetici.
3. 55. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   «f-bis) edifici residenziali che sono utilizzati o sono destinati ad essere utilizzati meno di quattro mesi all'anno o, in alternativa, per un periodo limitato dell'anno e con un consumo energetico previsto inferiore al 25 per cento del consumo che risulterebbe dall'utilizzazione durante l'intero anno.»
3. 7. Allasia, Busin.

  Al comma 1, lettera d), capoverso comma 3-bis.1, sostituire le parole da: il rispetto fino alla fine del capoverso con le seguenti:, previo giudizio dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici.
3. 53. Busto, De Rosa, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.
(Approvato)

ART. 4.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, alinea, dopo le parole: acquisita l'intesa con la Conferenza unificata aggiungere le seguenti: e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
4. 50. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, lettera a) sostituire il numero 1 con il seguente:
   1) la prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità alla normativa tecnica UNI/CTI e CEI, allineate con le norme predisposte dal CEN e CLC a supporto della direttiva 2010/31/CE, su specifico mandato della Commissione europea;.
4. 1. Allasia, Busin.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, lettera a), numero 4, dopo le parole: energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili aggiungere le seguenti: e i sistemi di accumulo ad esse abbinate.
4. 2. Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarrelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagno, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: le modalità di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici aggiungere le seguenti:, l'installazione di sistemi di controllo attivo come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio finalizzati al risparmio energetico.
4. 4. Allasia, Busin.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Le Regioni, in relazione alle metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, previste ai sensi del presente articolo, predispongono un percorso graduale di adeguamento, da completare entro il 31 dicembre 2020.
4. 51. Allasia, Fedriga.

ART. 5.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 30 giugno 2020.
5. 50. Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: è trasmesso aggiungere le seguenti: alle competenti Commissioni parlamentari, nonché.
5. 51. Busin, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) la definizione di una strategia per la ristrutturazione e la riqualificazione diffusa del parco nazionale di edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati, finalizzata in particolare al raggiungimento della classe di efficienza energetica più elevata nell'arco temporale di dieci anni per gli edifici pubblici e di quindici anni per quelli privati.
5. 3. Pesco, Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-ter, comma 3, sostituire le parole: 90 giorni con le seguenti: 60 giorni.
5. 52. Guidesi, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-ter, comma 3, dopo le parole: mette a disposizione aggiungere le seguenti:, attraverso qualsiasi canale di comunicazione,
5. 53. Fedriga.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-ter, comma 4, dopo le parole: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti:, il Ministero dell'economia e delle finanze.
5. 54. Borghesi.

  Al comma 1, dopo il capoverso Art. 4-ter, aggiungere il seguente:
  Art. 4-quater. – (Obblighi per i nuovi edifici o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti). – 1. I progetti di edifici di nuova costruzione e i progetti di ristrutturazioni rilevanti, al fine di ottimizzare l'autoconsumo di energia elettrica prodotta dagli impianti da fonti rinnovabili installati sugli o negli stessi, devono prevedere l'utilizzo di sistemi di accumulo a batterie che sono obbligatoriamente installati all'interno dell'edificio in abbinamento agli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. La potenza dei sistemi di accumulo a batterie è calcolata secondo le formule di cui all'allegato 3, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per uniformità con la potenza minima obbligatoria degli impianti di produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile.
  2. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali sono adeguati alle disposizioni di cui al presente articolo entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore. Decorso inutilmente il predetto termine si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
5. 9. Allasia, Busin.

ART. 6.

  Al comma 1, capoverso Art. 6, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con le seguenti: dal 30 giugno 2014.
6. 50. Grimoldi, Busin.

  Al comma 1, capoverso Art. 6, sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente:

  al medesimo capoverso:
   comma 3, sopprimere le parole:
, comprensiva dell'attestato,;
   sopprimere il comma 3-
bis;
   all'articolo 12, capoverso Art. 15, sopprimere i commi 8 e 9.
6. 51. Busin.

  Al comma 1, capoverso Art. 6, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:, di trasferimento di immobili a titolo gratuito.
6. 4. Allasia, Busin.

  Al comma 1, capoverso Art. 6, comma 2, primo periodo, dopo le parole: immobili a titolo gratuito o aggiungere le seguenti:, a partire dal 31 dicembre 2015,
6. 3. Allasia, Busin.

  Al comma 1, capoverso Art. 6, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.
6. 52. Busin, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso Art. 6, sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 3-bis.
6. 53. Busin.

  Al comma 1, capoverso Art. 6, comma 3, sopprimere le parole:, negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito.
6. 54. Busin, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, capoverso Art. 6, comma 3, dopo le parole: immobili a titolo gratuito o aggiungere le seguenti:, a partire dal 31 dicembre 2015,
6. 5. Allasia, Busin.

  Al comma 1, capoverso Art. 6, comma 4, dopo le parole: destinazione d'uso, aggiungere le seguenti: la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e.
6. 58. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art.6, comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: prima scadenza con le seguenti: reiterata scadenza.
6. 55. Busin, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, capoverso Art.6, comma 6, primo periodo, sostituire le parole: entro centottanta giorni con le seguenti: entro un anno.
6. 8. Allasia, Busin.

  Al comma 1, capoverso Art.6, comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: A partire dal 1o luglio 2016, l'obbligo di produrre l'attestato di prestazione energetica è esteso a tutti gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale inferiore a 250 mq.
6. 9. Allasia, Busin.

  Al comma 1, capoverso Art. 6, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  «8-bis. Ai fini della presente legge, è considerato responsabile dell'annuncio il proprietario o locatore che ha autorizzato la pubblicazione dell'annuncio di vendita o di locazione qualora non abbia preventivamente comunicato all'agente immobiliare i dati relativi alla prestazione energetica di cui al comma 8».
6. 15. Vignali.

  Al comma 1, capoverso Art. 6, comma 9, sostituire la parola: termici con la seguente: tecnici.
6. 16. Allasia, Busin.

  Al comma 1, capoverso Art. 6, comma 12, alinea, dopo le parole: è predisposto aggiungere le seguenti: , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
6. 56. Busin, Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 6, comma 12, lettera b), numero 6), aggiungere, in fine, le parole: misurata attraverso opportuni sistemi di monitoraggio e controllo.
6. 17. Allasia, Busin.

  Al comma 1, capoverso Art. 6, comma 12, lettera b), numero 7), aggiungere, in fine, le parole:, nonché le indicazioni per il miglioramento della gestione.
6. 19. Alberti, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  
1-bis. L'applicazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è differita, in caso di locazione di singole unità immobiliari, al 31 dicembre 2015.
6. 57. Busin, Guidesi.

ART. 7.

  Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sostituire la parola: termici con la seguente: tecnici.
7. 1. Allasia, Busin.

ART. 11.

  Al comma 1, capoverso comma 3, dopo le parole: per il potenziamento aggiungere le seguenti: e l'efficace applicazione.
11. 50. Segoni, Busto, De Rosa, Daga, Mannino, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

ART. 12.

  Al comma 1, capoverso Art. 15, comma 2, primo periodo, dopo le parole: i controlli aggiungere le seguenti: periodici e diffusi.
12. 54. Busto, De Rosa, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 15, comma 5, sostituire le parole: 500 euro e non superiore a 3000 euro con le seguenti: 1500 euro e non superiore a 7500 euro.
12. 2. Della Valle, Da Villa, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa, Crippa.

  Al comma 1, capoverso Art. 15, sopprimere il comma 8.
12. 50. Allasia.

  Al comma 1, capoverso Art. 15, al comma 8, premettere le parole: A decorrere dal 31 dicembre 2015,
12. 52. Allasia.

  Al comma 1, capoverso Art. 15, sopprimere il comma 9.
12. 51. Allasia.

  Al comma 1, capoverso Art. 15, al comma 9, premettere le parole: A decorrere dal 31 dicembre 2015,.
12. 53. Allasia.

ART. 13.

  Al comma 1, capoverso comma 4-bis, dopo le parole: articolo 4, comma 1 aggiungere le seguenti:, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
13. 50. Busto, De Rosa, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

ART. 14.

  Al comma 1, sopprimere le parole: al 31 dicembre 2013.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
La detrazione spettante ai sensi del primo periodo, si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
   sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Ai maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1, stimati in 150 milioni a decorrere per l'anno 2014 e 250 milioni dal 2015, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 2-bis.
  2-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi complessivamente non inferiori a 150 milioni di euro per l'anno 2014 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
14. 2. Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarrelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagno, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  
1-bis. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2014, in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2023 e in 100 milioni di euro per l'anno 2024, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
14. 50. Borghesi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 2;

   al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dieci quote con le seguenti: otto quote.
14. 5. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

  Conseguentemente:
   al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:
dieci quote con le seguenti: otto quote.
   all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 centesimi»;
   b) all'ultimo periodo, le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma.»
14. 52. Pesco, Alberti, Barbanti, Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 30 giugno 2014.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 44 milioni di euro per l'anno 2015, a 160 milioni di euro per l'anno 2016 e a 110 milioni di euro per gli anni dal 2017 al 2025, si provvede secondo quanto previsto dal comma 1-ter.
  1-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
14. 6. Ferrara, Lacquaniti, Matarrelli, Zan, Paglia, Lavagno, Ragosta, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 30 giugno 2014.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini della copertura degli oneri determinati dal comma 1, valutati in 43,4 milioni di euro per l'anno 2014, 159,4 milioni di euro per l'anno 2015, 109,8 milioni di euro per l'anno 2016, 106,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 70,9 milioni di euro per l'anno 2024, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
14. 7. Busin, Allasia.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, incluse le spese, effettuate da persone fisiche o giuridiche, per l'installazione di unità di micro cogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, finalizzata alla produzione di energia elettrica e termica a integrazione di impianti esistenti di climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria, nonché quelle per l'installazione di pompe di calore elettriche ad alta efficienza energetica che utilizzino, in regime di autoconsumo, l'energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento, da pannelli solari o fotovoltaici destinata alla climatizzazione o alla produzione di acqua calda sanitaria.
*14. 9. Vignali.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, incluse le spese, effettuate da persone fisiche o giuridiche, per l'installazione di unità di micro cogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, finalizzata alla produzione di energia elettrica e termica a integrazione di impianti esistenti di climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria, nonché quelle per l'installazione di pompe di calore elettriche ad alta efficienza energetica che utilizzino, in regime di autoconsumo, l'energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento, da pannelli solari o fotovoltaici destinata alla climatizzazione o alla produzione di acqua calda sanitaria.
*14. 12. Gianluca Pini, Allasia.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le disposizioni del presente comma si applicano esclusivamente per impianti che utilizzano componentistica principale di provenienza europea.
14. 51. Matteo Bragantini, Busin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli immobili abusivi e a quelli per i quali non risulta effettuato il pagamento dell'IMU.
14. 20. Busin, Allasia.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, con l'obiettivo del risparmio energetico generale, nonché per interventi eseguiti solo su alcune unità immobiliari ma che arrechino vantaggi in termini di risparmio energetico per l'intero condominio.
14. 27. Crippa, Pesco, Barbanti, Alberti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta inteso che ogni agevolazione prevista per incentivare impianti che sfruttino fonti energetiche rinnovabili per la produzione di acqua calda e/o energia elettrica si intende estesa anche ai condomini degli edifici.
14. 53. Micillo, Pesco, Crippa.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le detrazioni dall'imposta lorda spettano ai sensi del comma 1 fino ai seguenti valori massimi:
   a) 118.000 euro per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1, tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192:
   b) 70.000 euro per interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   c) 70.000 euro per le spese documentate relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
   d) 35.000 euro per le spese documentate per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

  2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 0,7 milioni di euro per l'anno 2014, a 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 5,1 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
14. 18. Lacquaniti, Ragosta, Matarrelli, Paglia, Ferrara, Lavagno.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le detrazioni previste dal presente articolo si applicano anche agli impianti fotovoltaici, installati in vecchi e nuovi edifici, in alternativa alle agevolazioni stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 luglio 2012.

  Conseguentemente:
   al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
La detrazione fiscale è compatibile con l'ottenimento dei titoli di efficienza energetica di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 20 luglio 2004.;
   all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 centesimi»;
   b) all'ultimo periodo, le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma.».
14. 54. Rizzetto, Prodani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le detrazioni per le spese di cui all'articolo 1, commi 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono calcolate su un ammontare complessivo non superiore, rispettivamente, a 50.000 euro e a 40.000 euro.
14. 29. Busin, Allasia.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: in dieci quote con le seguenti:, su indicazione del contribuente, in cinque o dieci quote.

  Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg.».
14. 31. Prodani, Rizzetto, Barbanti, Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas, Pesco.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, rispettivamente di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:
  3.1. Ai maggiori oneri derivanti dal secondo periodo del comma 3, pari a 0,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 1,6 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 1,4 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
14. 19. Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarrelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagno, Zaratti.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3.1. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2014, per interventi finalizzati al raggiungimento delle massime classi di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione e di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3.2. Ai fini della copertura degli oneri determinati dal comma 3.1, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per l'anno 2016, 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
14. 34. Busin, Allasia.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3.1. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle spese, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2014, relative ad investimenti in nuove tecnologie volte a migliorare la qualità della vita negli edifici di nuova costruzione e in quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3.2. Ai fini della copertura degli oneri determinati dal comma 3.1, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per l'anno 2016, 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
14. 33. Busin, Allasia.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. La violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente, comporta la perdita del beneficio e l'integrale restituzione delle somme già godute.
*14. 32. Busin, Allasia.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. La violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente, comporta la perdita del beneficio e l'integrale restituzione delle somme già godute.
*14. 38. Di Salvo, Airaudo, Placido, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Paglia, Ragosta, Lavagno.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
  
Art. 14-bis. – 1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2014, relative agli interventi di sostituzione delle coperture in amianto con impianti fotovoltaici, che utilizzano esclusivamente componentistica principale di provenienza europea (made in UE), spetta una detrazione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 55 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro per intervento.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2013, 18 milioni di euro per l'anno 2014 e 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14. 02. Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarrelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagno, Zaratti.

ART. 15.

  Al comma 1, dopo le parole: ed incentivi selettivi di carattere strutturale aggiungere le seguenti: da emanarsi entro il 31 dicembre 2013.
15. 301. Allasia, Realacci.

  Al comma 1, dopo le parole: l'adeguamento antisismico aggiungere le seguenti:, la rimozione dei materiali contenenti amianto.
15. 300. Segoni, Busto, De Rosa, Daga, Mannino, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 1, dopo le parole: l'adeguamento antisismico aggiungere le seguenti:, gli interventi di sostituzione di coperture in eternit e in amianto anche attraverso l'installazione di impianti integrati di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
15. 8. Gianluca Pini, Allasia.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai cittadini italiani regolarmente iscritti all'AIRE del comune italiano di ultima residenza e che hanno prodotto reddito o possiedono beni in Italia.
15. 2. Busin, Allasia.

ART. 15-bis.

  Al comma 1, dopo le parole: è istituita aggiungere le seguenti: , entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
15-bis. 300. Busin.

  Al comma 2, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
15-bis. 302. Busin.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e per individuare idonee forme di pubblicità di tali informazioni.
15-bis. 301. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il medesimo decreto sono stabilite altresì le modalità per garantire al pubblico l'accesso alle informazioni contenute nella banca dati nazionale.
15-bis. 303. Fedriga.

ART. 16.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1.1. Ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2014, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2023 e in 100 milioni di euro per l'anno 2024, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
16. 350. Fedriga, Busin.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sopprimere le parole:
di mobili e di.
   all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg».
16. 22. De Rosa, Crippa, Prodani, Barbanti, Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Pisano, Ruocco, Petraroli, Da Villa, Pesco.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

  Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Agli oneri aggiuntivi conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, stimati in 150 milioni di euro per l'anno 2014, e 300 milioni dal 2015, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 3-ter.
  3-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi complessivamente non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2014 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
16. 1. Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarrelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagno, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
16. 2. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 30 giugno 2014.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1.1. Ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 64,1 milioni di euro l'anno 2014, 172,4 milioni di euro per l'anno 2015, 115,7 milioni di euro per l'anno 2016, 115,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 86,8 milioni di euro per l'anno 2024, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
16. 3. Busin, Allasia.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 30 giugno 2014.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e0) Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
16. 4. Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarrelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagno, Zaratti.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: inclusa la detrazione prevista dal comma 2 e fino al 31 dicembre 2014 solo interventi per ristrutturazione edilizia.

  Conseguentemente, all'articolo 21 dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
   a) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 centesimi»;
   b) all'ultimo periodo le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma».
16. 5. Pesco, Alberti, Prodani, Barbanti, Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli immobili abusivi e a quelli per i quali non risulta effettuato il pagamento dell'IMU.
16. 20. Busin, Allasia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. La violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente, comporta la perdita del beneficio di cui al comma 1 e l'integrale restituzione delle somme già godute.
16. 21. Busin, Allasia.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1.1. Le detrazioni fiscali del 50 per cento, di cui al decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano anche alla sostituzione di amianto con impianti fotovoltaici, che utilizzano esclusivamente componentistica principale di provenienza europea (made in UE).
  1.2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1.1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2013, 19 milioni di euro per l'anno 2014 e 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 1.3.
  1.3. A copertura degli oneri derivanti dal comma 1.1, si provvede per l'anno 2013 nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Dall'anno 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di euro.
16. 6. Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarrelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagno, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1.1. Per gli interventi relativi alla installazione di sistemi di accumulo a batterie dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, la detrazione di imposta di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è pari al 65 per cento senza limiti di spesa per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2014.
  1.2. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dal comma 1.1. valutati in 20 milioni di euro l'anno 2014, in 50 milioni di euro per l'anno 2015, in 35 milioni di euro per l'anno 2016, in 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e in 20 milioni di euro per l'anno 2024, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
16. 14. Allasia, Busin.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1.1. Nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali, verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2010 e nei giorni dal 16 al 20 maggio 2013, la detrazione di imposta di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è pari al 65 per cento senza limiti di spesa per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2014.
  1.2. Ai fini della copertura degli oneri determinati dal comma 1.1, valutati in 129 milioni di euro per l'anno 2014, 344 milioni di euro per l'anno 2015, 232 milioni di euro per l'anno 2016, 232 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 174 milioni di euro per l'anno 2024, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
16. 15. Busin, Allasia.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1.1. Nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, la detrazione di imposta di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è pari al 65 per cento senza limiti di spesa per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2014.
  1.2. Ai fini della copertura degli oneri determinati dal comma 1.1, valutati in 129 milioni di euro per l'anno 2014, 344 milioni di euro per l'anno 2015, 232 milioni di euro per l'anno 2016, 232 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 174 milioni di euro per l'anno 2024, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
16. 16. Busin, Allasia.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1.1. In favore di soggetti portatori di handicap, ai sensi degli articoli 3 e 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione di imposta relativa ad interventi di cui alla lettera e), comma 1, dell'articolo 16-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è pari al 75 per cento per le spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2014. La disposizione di cui al precedente periodo non preclude l'accesso alla detrazione di cui al successivo comma 2, che è in ogni caso calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 30.000 euro.
  1.2. Ai fini della copertura degli oneri determinati dal comma 1.1. valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2014, 200 milioni di euro per l'anno 2015, 150 milioni di euro per l'anno 2016, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 100 milioni di euro per il l'anno 2024, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
16. 17. Busin, Allasia.

  Sostituire il comma 1-bis, con il seguente:
  1-bis. La detrazione spettante ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2014, nella misura del 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese documentate, sostenute relativamente agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente;
  3-bis. A copertura degli oneri di cui al comma 1-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 15 milioni di euro per il 2014, e 50 milioni dal 2015 al 2024.
16. 13. Paglia, Ferrara, Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarrelli, Pellegrino, Lavagno, Zaratti, Nardi.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. La detrazione spettante ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2014, nella misura del 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese documentate, sostenute relativamente agli interventi di bonifica dall'amianto di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A copertura degli oneri di cui al comma 1-ter, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 10 milioni di euro per il 2014, e 30 milioni di euro dal 2015 al 2024.
16. 12. Lavagno, Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarrelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Zaratti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente: «l-bis) relativi all'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.».
16. 354. Busin, Matteo Bragantini.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: per l'acquisto di mobili, aggiungere le seguenti: prodotti da aziende che appartengono alla filiera del made in Italy.
16. 23. Allasia, Busin.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: per le quali sia prevista l'etichetta energetica aggiungere le seguenti:, nonché per l'acquisto di complementi di arredo artigianali.
16. 351. Allasia.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: per le quali sia prevista l'etichetta energetica aggiungere le seguenti:, nonché per l'acquisto di mobili sanitari.
16. 352. Allasia.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: per le quali sia prevista l'etichetta energetica aggiungere le seguenti:, nonché per l'acquisto di attrezzature destinate all'assistenza domiciliare di persone anziane e disabili,
16. 353. Busin.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché delle spese per l'acquisto di impianti, a componentistica principale di provenienza europea (made in UE), per il trattamento domestico dell'acqua potabile, rispondenti ai requisiti del decreto ministeriale n. 25 del 7 febbraio 2012, permanentemente connessi con la rete idrica, e che possono essere integrati con sistemi di refrigerazione ed immissione e dosaggio di CO2 alimentare.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 2, aggiungere in fine le parole: per l'acquisto di mobili e a 2.000 euro per gli impianti di naturizzazione domiciliare dell'acqua.
   all'articolo 21 dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A copertura degli ulteriori oneri di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 15 milioni di euro dal 2014.
16. 24. Zaratti, Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarrelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagno.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Il contribuente opera irrevocabilmente la scelta della ripartizione della detrazione, in cinque o dieci quote annuali costanti e di pari importo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui la spesa è stata sostenuta. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
16. 25. Busin, Allasia.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 10.000 euro con le seguenti: 20.000 euro.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 2, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2014, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2023 e in 100 milioni di euro per l'anno 2024, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
16. 355. Allasia.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. La detrazione spettante ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2014, per le spese documentate, sostenute relativamente agli interventi di adeguamento, miglioramento, riparazione o interventi locali di cui al punto 8.4 delle norme tecniche per le costruzioni, approvate con decreto ministeriale 14 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 2008, n. 29, per le quali il prodotto dei parametri di definizione dell'azione sismica, definiti al punto 3.2.3 delle stesse norme tecniche, valutati per un periodo di ritorno pari a 475 anni, assuma un valore uguale o maggiore a 0,25g, da effettuarsi su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, nella misura del 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
  2-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-bis, pari a 0,57 milioni di euro per l'anno 2013, a 3,99 milioni di euro per l'anno 2014, a 14,43 milioni di euro per l'anno 2015, a 14,79 milioni di euro per l'anno 2016, a 12,69 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 e a 10,32 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Ministeri di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
16. 26. Latronico.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per le spese documentate, sostenute nel periodo dal 1o gennaio 2013 al 30 giugno 2014, per l'acquisto di mobili ignifughi finalizzati all'arredo di strutture utilizzate dalla pubblica amministrazione e aperte al pubblico, che usufruiscono della detrazione di imposta di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, spetta una detrazione dell'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro per unità immobiliare. La detrazione di cui al presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
  2-ter. Ai fini della copertura degli oneri determinati dal comma 2-bis, valutati in 84 milioni di euro per l'anno 2014, 84 milioni di euro per l'anno 2015, 70 milioni di euro per l'anno 2016, 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 52 milioni di euro per l'anno 2024, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
16. 27. Busin, Allasia.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per le spese documentate, sostenute nel periodo dal 1o gennaio 2013 al 30 giugno 2014, per l'acquisto di mobili ignifughi finalizzati all'arredo di strutture ricettive alberghiere, che usufruiscono della detrazione di imposta di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, spetta una detrazione dell'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro per unità immobiliare. La detrazione di cui al presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
  2-ter. Ai fini della copertura degli oneri determinati al comma 2-bis, valutati in 84 milioni di euro per l'anno 2014, 84 milioni di euro per l'anno 2015, 70 milioni di euro per l'anno 2016, 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 52 milioni di euro per l'anno 2024, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
16. 28. Busin, Allasia.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge e fino al 30 giugno 2014 da coppie che hanno contratto matrimonio dal 1o gennaio 2013, per l'acquisto di mobili destinati all'arredo di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, spetta una detrazione dell'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per un'unica unità immobiliare. La detrazione di cui al presente comma è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente comma non è cumulabile con quella di cui al comma 2.
  2-ter. Ai fini della copertura degli oneri determinati dal comma 2-bis, valutati in 84 milioni di euro per l'anno 2014, 84 milioni di euro per l'anno 2015, 70 milioni di euro per l'anno 2016, 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 52 milioni di euro per l'anno 2024, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
16. 29. Allasia, Busin.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «96.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «150.000 euro».
  2-ter. A copertura dell'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 54 milioni di euro, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
16. 32. Allasia, Busin.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
  Art. 16.1. – 1. I contribuenti di età superiore a 65 anni che usufruiscono delle agevolazioni di cui a gli articoli 14 e 16, ripartiscono la detrazione in cinque quote annuali di pari importo.
  2. A copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014 e a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, a decorrere dal 1o gennaio 2014 le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
16. 0300. Fedriga, Busin.

ART. 16-bis.

  Al comma 1, dopo le parole: credito agevolato aggiungere le seguenti: e un accordo per la concessione di finanziamenti a condizioni agevolate.
16-bis. 300. Busin.

ART. 17-bis.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 17-bis.(Requisiti degli impianti termici) – 1. L'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente:
  «Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari, qualora oggetto di nuovi interventi, devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione legislativa e dalla normativa tecnica vigente, nei seguenti casi:
   a) nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari;
   b) ristrutturazioni di impianti termici centralizzati;
   c) ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio;
   d) trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali.

  2. Qualora si installi un singolo generatore di calore a gas a condensazione, i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh è possibile scaricare a parete nei seguenti casi:
   a) singola sostituzione di caldaia che precedentemente scaricava in canna collettiva ramificata;
   b) singola sostituzione di caldaia che precedentemente scaricava a parete, anche se al servizio di una singola unità immobiliare;
   c) singolo distacco dall'impianto termico centralizzato;
   d) nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo;
   e) singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione.

  3. Qualora vengano installati uno o più generatori ibridi (intendendosi con ciò un sistema fornito da un singolo fabbricante composto almeno da una caldaia a condensazione a gas a basse emissioni e una pompa di calore), è altresì possibile scaricare a parete nei seguenti casi:
   a) trasformazione da impianto termico centralizzato ad impianti termici autonomi in edificio ad uso abitativo con numero di piano non superiore a 4;
   b) trasformazione da impianto termico centralizzato ad impianti termici autonomi in edificio in precedenza destinato al terziario/industria avente rapporto S/V2 non inferiore a 0,15.

  4. Sono fatti salvi specifici provvedimenti restrittivi emessi per motivi igienico sanitari dall'autorità locale che potrebbero applicarsi in una particolare area/zona del territorio comunale».
17-bis. 1. Vignali.

ART. 18.

  Al comma 1, dopo le parole: dell'articolo 15 aggiungere le seguenti:, il punto 1, lettere b) e c) dell'allegato 3.
18. 1. Vignali.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al punto 1 dell'allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: «Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione della categoria di Edifici (E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili), come da definizione del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993».
18. 5. Vignali.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo del comma 3 le parole «professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi» sono sostituite dalle seguenti: «progettazione di edifici, o del comportamento energetico o termofisico degli edifici, o dell'uso razionale o della gestione dell'energia, e alla progettazione di impianti asserviti agli edifici stessi»;
   b) alla lettera a) del comma 3 le parole: «LM-4, da LM-22 a LM-24, LM-26, LM-28, LM-30, LM-31, LM-33, LM-35, LM-53, LM-69, LM-73» sono sostituite dalle seguenti: «LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-53, LM-69, LM-73» e le parole: «4/S, da 27/S a 28/S, 31/S, 33/S, 34/S, 36/S, 38/S, 61/S, 74/S, 77/S» sono sostituite dalle seguenti: «4/S, da 25/S a 38/S, 61/S, 74/S, 77/S»;
   c) alla lettera a) del comma 4 le parole: «progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi;» sono sostituite dalle seguenti: «progettazione di edifici, o del comportamento energetico o termofisico degli edifici, o dell'uso razionale o della gestione dell'energia, e alla progettazione di impianti asserviti agli edifici stessi»;
   d) alla lettera b) del comma 4 le parole: «LM-17, LM-20, LM-21, LM-25, LM-27, LM-29, LM-32, LM-34, LM-40, LM-44, LM-48, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79» sono sostituite dalle seguenti: «LM-40, LM-44, LM-48, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79» e le parole: «20/S, 25/S, 26/S, 29/S, 30/S, 32/S, 35/S, 37/S, 45/S, 50/S, 54/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S» sono sostituite dalle seguenti: «45/S, 50/S, 54/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S».
18. 300. Fauttilli.
(Inammissibile)

ART. 19.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 20;
   all'articolo 21, comma 3:
    alla lettera
a), sostituire le parole: dagli articoli 14, 16, 19 e 20 con le seguenti: dagli articoli 14 e 16;
   dopo la lettera
e) aggiungere la seguente:
    e1) quanto a 184 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Ministeri di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;.
19. 200. Bernardo, Laffranco, Pagano, Sandra Savino, Vignali.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 20;
   all'articolo 21, comma 3:
    alla lettera a), sostituire le parole: dagli articoli 14, 16, 19 e 20 con le seguenti: dagli articoli 14 e 16;
   dopo la lettera
e) aggiungere la seguente:
    e1) quanto a 184 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;.
19. 201. Bernardo, Laffranco, Pagano, Sandra Savino, Vignali.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 20;
   all'articolo 21, comma 3:
    alla lettera
a), sostituire le parole: dagli articoli 14, 16, 19 e 20 con le seguenti: dagli articoli 14 e 16;
   dopo la lettera
e) aggiungere la seguente:
    e1) quanto a 184 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;.
19. 202. Bernardo, Laffranco, Pagano, Sandra Savino, Vignali.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 21:
   al comma 3, lettera a), sostituire le parole: dagli articoli 14, 16, 19 e 20 con le seguenti: dagli articoli 14, 16 e 20;
   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
19. 7. Ragosta, Paglia, Lavagno, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 3:
   alla lettera
a), sostituire le parole: dagli articoli 14, 16, 19 e 20 con le seguenti: dagli articoli 14, 16 e 20;
   dopo la lettera
e) aggiungere la seguente:
    e1) ai fini della copertura degli oneri, valutati in 125 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2024, a decorrere dall'anno 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili;.
19. 209. Allasia, Busin.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 3:
   alla lettera
a), sostituire le parole: dagli articoli 14, 16, 19 e 20 con le seguenti: dagli articoli 14, 16 e 20;
   dopo la lettera
e) aggiungere la seguente:
    e1) quanto a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Ministeri di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;.
19. 203. Bernardo, Laffranco, Pagano, Sandra Savino, Vignali.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 3:
   alla lettera
a), sostituire le parole: dagli articoli 14, 16, 19 e 20 con le seguenti: dagli articoli 14, 16 e 20;
   dopo la lettera
e) aggiungere la seguente:
    e1) quanto a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;.
19. 204. Bernardo, Laffranco, Pagano, Sandra Savino, Vignali.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 3:
   alla lettera
a), sostituire le parole: dagli articoli 14, 16, 19 e 20 con le seguenti: dagli articoli 14, 16 e 20;
   dopo la lettera
e) aggiungere la seguente:
    e1) quanto a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;.
19. 205. Bernardo, Laffranco, Pagano, Sandra Savino, Vignali.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 3:
   alla lettera
a), sostituire le parole: dagli articoli 14, 16, 19 e 20 con le seguenti: dagli articoli 14, 16 e 20;
   dopo la lettera
e) aggiungere la seguente:
    e-1) quanto a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente lettera con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati;.
19. 206. Bernardo, Capezzone, Garnero Santanchè, Laffranco, Pagano, Sandra Savino.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 3:
   alla lettera
a), sostituire le parole: dagli articoli 14, 16, 19 e 20 con le seguenti: dagli articoli 14, 16 e 20;
   dopo la lettera
e) aggiungere la seguente:
    e1) quanto a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato a fondi immobiliari, di cui al comma 139 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;.
19. 207. Bernardo, Capezzone, Garnero Santanchè, Laffranco, Pagano, Sandra Savino.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 3:
   alla lettera
a), sostituire le parole: dagli articoli 14, 16, 19 e 20 con le seguenti: dagli articoli 14, 16 e 20;
   dopo la lettera
e) aggiungere la seguente:
    e1) quanto a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, «Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria», recata nella tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento ai contributi all'editoria di partito, come individuata ai sensi del comma 6 dell'articolo 9 della medesima legge n. 67 del 1987, e quanto a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato a fondi immobiliari, di cui al comma 139 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;.
19. 208. Bernardo, Capezzone, Garnero Santanchè, Laffranco, Pagano, Sandra Savino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.
(Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali).

  1. Alla lettera c) del primo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione e superiore al dieci per cento del prezzo dell'intera confezione» sono sostituite dalle seguenti: «in ogni caso».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prodotti editoriali consegnati o spediti a partire dal 1 gennaio 2014.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e1) ai relativi maggiori oneri pari a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti per il 2013 e per il 2014 dalle misure di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, appositamente accantonate in un fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
19. 1. Allasia, Busin.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.
(Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali).

  1. Alla lettera c) del primo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione e superiore al dieci per cento del prezzo dell'intera confezione» sono sostituite dalle seguenti: «in ogni caso».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prodotti editoriali consegnati o spediti a partire dal 1o gennaio 2014.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e1) quanto a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti per gli anni 2013 e 2014 dalle misure di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, appositamente accantonate in un fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;.
19. 210. Vignali, Bernardo, Laffranco, Pagano, Sandra Savino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.
(Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali).

  1. Al sesto periodo della lettera c) dell'articolo 74. primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è superiore al dieci per cento del prezzo dell'intera confezione» sono sostituite dalle seguenti «in ogni caso».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prodotti editoriali consegnati o spediti a partire dal 1o gennaio 2014.
  3. Agli oneri derivati dall'applicazione del presente articolo pari a 125 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 si provvede secondo quanto previsto dal comma 4.
  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementale di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
19. 15. Ragosta, Paglia, Lavagno, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli.

ART. 20.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 3:
   alla lettera
a), sostituire le parole: dagli articoli 14, 16, 19 e 20 con le seguenti: dagli articoli 14, 16 e 19;
   dopo la lettera
e) aggiungere la seguente:
    e1) quanto a 104 milioni a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
20. 1. Bernardo, Laffranco, Pagano, Sandra Savino, Vignali.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 3:
   alla lettera
a), sostituire le parole: dagli articoli 14, 16, 19 e 20 con le seguenti: dagli articoli 14, 16 e 19;
   dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
    e1) quanto a 104 milioni a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Ministeri di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
20. 2. Bernardo, Laffranco, Pagano, Sandra Savino, Vignali.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 3:
   alla lettera a), sostituire le parole: dagli articoli 14, 16, 19 e 20 con le seguenti: dagli articoli 14, 16 e 19;
   dopo la lettera
e) aggiungere la seguente:
    e1) quanto a 104 milioni a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
20. 3. Bernardo, Laffranco, Pagano, Sandra Savino, Vignali.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 3:
   alla lettera
a), sostituire le parole: dagli articoli 14, 16, 19 e 20 con le seguenti: dagli articoli 14, 16 e 19;
   dopo la lettera
e) aggiungere la seguente:
    e1) quanto a 104 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente lettera con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati;.
20. 200. Bernardo, Capezzone, Garnero Santanchè, Laffranco, Pagano, Sandra Savino.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 3:
   alla lettera
a), sostituire le parole: dagli articoli 14, 16, 19 e 20 con le seguenti: dagli articoli 14, 16 e 19;
   dopo la lettera
e) aggiungere la seguente:
    e1) quanto a 104 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato a fondi immobiliari, di cui al comma 139 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;.
20. 201. Bernardo, Capezzone, Garnero Santanchè, Laffranco, Pagano, Sandra Savino.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1o gennaio 2014. A decorrere dal 1o gennaio 2014 i prezzi dei prodotti somministrati in attuazione dei contratti di cui al comma 2, stipulati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono rideterminati in aumento al fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto come risultante dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
20. 5. Milanato.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione, in ogni caso di distributori automatici collocati nelle micro e piccole imprese, individuate ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2005, n. 238.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 3, valutati in 125 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2024, a decorrere dall'anno 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili;.
20. 202. Gianluca Pini.

ART. 21.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata a decorrere dall'anno 2013 fino a 4 miliardi di euro. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo nonché secondo quanto disposto dai successivi commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies.
  1-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 23 per cento».
  1-ter. Le aliquote di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono incrementate rispettivamente di 15 punti percentuali.
  1-quater. Nell'ambito della Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, sono soppressi i contributi autorizzati, qualora non corrispondano ad impegni già assunti, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 552, Tabella E, per la prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, nonché i contributi autorizzati, di cui alla medesima Tabella E, per interventi a favore del settore aeronautico. Sono altresì soppressi i contributi autorizzati, sotto forma di spesa per investimenti, per la prosecuzione del citato programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM previsti dalla Tabella 11 del Ministero della difesa allegata al disegno di legge di bilancio 2013.
  1-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0.5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
  1-sexies. Sono soppressi a decorrere dal 1o gennaio 2013:
   a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
   c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   f) gli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.

  1-septies. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
21. 1. Di Salvo, Airaudo, Placido, Ragosta, Paglia, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli.

ART. 21.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 48 milioni con le seguenti: 47,8 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e-bis), sostituire le parole: 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2023 e a 32,7 milioni di euro per l'anno 2024.
21. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).