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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 11 luglio 2013

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'11 luglio 2013.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baretta, Berretta, Bocci, Boccia, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lombardi, Lorenzin, Lupi, Merlo, Meta, Migliore, Moretto, Orlando, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Sani, Santelli, Sereni, Simoni, Speranza, Vezzali, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baretta, Berretta, Biancofiore, Bocci, Boccia, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lombardi, Lorenzin, Lupi, Merlo, Meta, Migliore, Moretto, Orlando, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Sani, Santelli, Schullian, Sereni, Simoni, Speranza, Vezzali, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 10 luglio 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   CAMPANA: «Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di accesso del figlio adottato alle informazioni sulle proprie origini e sull'identità dei propri genitori biologici» (1343);
   RUOCCO ed altri: «Disposizioni concernenti l'emissione, la trasmissione e la conservazione delle fatture in forma elettronica nonché semplificazione degli adempimenti tributari e contabili per le imprese di minori dimensioni e gli esercenti arti e professioni» (1344);
   LAURICELLA ed altri: «Introduzione dell'obbligo di esposizione del prezzo di acquisto dal produttore o dall'intermediario e del prezzo di vendita al consumatore per i prodotti ortofrutticoli» (1345);
   MORETTI: «Disposizioni per il riequilibrio tra i sessi nella composizione degli organi degli enti pubblici» (1346);
   BIONDELLI: «Norme in materia di tutela della salute e dell'ambiente dalle emissioni prodotte da impianti di trasmissione radiotelevisiva e di telefonia mobile» (1347);
   BIONDELLI: «Disposizioni per la prevenzione e la cura del morbo di Alzheimer e per l'assistenza delle persone affette da tale malattia» (1348);
   MIOTTO: «Nuovo ordinamento della professione di assistente sociale» (1349);
   DI GIOIA: «Disposizioni in favore dei piccoli comuni della Sardegna» (1350).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge MADIA ed altri: «Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali» (362) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Bossa.

  La proposta di legge MATTIELLO ed altri: «Modifiche alla legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di destinazione di una quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale a interventi di valorizzazione e ammodernamento del patrimonio immobiliare scolastico» (956) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Tentori.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

  La proposta di legge n. 1325, d'iniziativa dei deputati GITTI e VITELLI, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna dei partiti e movimenti politici e di disciplina delle forme di finanziamento della politica. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle norme riguardanti la disciplina dei partiti e movimenti politici, dell'attività politica e delle campagne elettorali».

Assegnazione di progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  GITTI e VITELLI: «Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna dei partiti e movimenti politici e di disciplina delle forme di finanziamento della politica. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle norme riguardanti la disciplina dei partiti e movimenti politici, dell'attività politica e delle campagne elettorali» (1325). Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII e IX.

Trasmissione dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 giugno 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la relazione sullo stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, riferita all'anno 2012 (Doc. LXXXIV, n. 1).

  Questo documento è trasmesso alle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), III (Affari esteri), VII (Cultura), VIII (Ambiente), IX (Trasporti) e XII (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettera in data 4 luglio 2013, ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652, la relazione – predisposta dal Ministero della giustizia – sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti, riferita al primo semestre del 2013.

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Ministro per gli affari europei.

  Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 9 luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferito al secondo trimestre del 2013 (Doc. LXXIII-bis, n. 2).

  Questo documento è trasmesso a tutte le Commissioni permanenti.

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 9 luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche, comprensiva del raffronto con i risultati del precedente biennio, aggiornata al 31 marzo 2013 (Doc. XXV, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 10 luglio 2013, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione sull'applicazione, nel 2012, del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (COM(2013) 515 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  La presidenza della regione autonoma della Sardegna, con lettera in data 9 luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, i decreti del presidente della regione concernenti la nomina, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 15, dei commissari straordinari delle province di Carbonia Iglesias, del Medio Campidano, di Ogliastra e di Olbia Tempio, nonché il decreto del medesimo presidente concernente la nomina, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della predetta legge regionale n. 15 del 2013, del commissario straordinario della provincia di Cagliari.

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal consiglio regionale dell'Emilia-Romagna.

  La presidente del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 8 luglio 2013, ha trasmesso un voto, approvato dal medesimo consiglio il 2 luglio 2013, concernente il gioco d'azzardo patologico, con particolare riferimento al suo inserimento nei livelli essenziali di assistenza nonché all'interpretazione delle norme statali in materia di ricollocazione dei punti di raccolta del gioco.

  Questa documentazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettera in data 9 luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (18).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite VI (Finanze) e XII (Affari sociali), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 31 luglio 2013. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 21 luglio 2013.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 2013, N. 61, RECANTE NUOVE DISPOSIZIONI URGENTI A TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA SALUTE E DEL LAVORO NELL'ESERCIZIO DI IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE (A.C. 1139-A)

A.C. 1139-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sull'emendamento 1.550 delle Commissioni e sugli articoli aggiuntivi 2.0500 (Nuova formulazione) e 2.0550 delle Commissioni.

PARERE CONTRARIO

sul subemendamento Crippa ed altri 0.1.600.1.

NULLA OSTA

sull'emendamento 1.601 del Governo.

A.C. 1139-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sulle proposte emendative contenute nel fascicolo 2, non comprese nel fascicolo 1, sull'emendamento 1.550, sugli articoli aggiuntivi 2.0500 (Nuova formulazione) e 2.0550, nonché sull'emendamento 1.601 del Governo.

A.C. 1139-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Commissariamento straordinario).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: può deliberare fino alla fine del periodo, con le seguenti: delibera il commissariamento straordinario dello stabilimento ILVA di Taranto, dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ai fini dell'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla società ILVA S.p.a. con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare protocollo n. DVA/DEC/2012/0000547, nella versione di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012.

  Conseguentemente:
   all'articolo 1:
    sopprimere il comma 1-bis;
    alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.a. di Taranto;
   all'articolo 2, sopprimere i commi 1 e 2.
1. 217. Grimoldi, Prataviera, Fedriga.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: può deliberare fino alla fine del periodo, con le seguenti:, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, può deliberare il commissariamento straordinario del ramo d'impresa o dello stabilimento dichiarati di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, a causa della grave e reiterata inosservanza, rilevata dalle Autorità competenti a seguito del verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 29-decies, comma 9, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dell'autorizzazione integrata ambientale, di seguito anche «a.i.a.».

  Conseguentemente:
   all'articolo 1:
    sostituire il comma 1-bis, con il seguente:
  1-bis. Ai fini del commissariamento di cui al comma 1, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'a.i.a. è accertata dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito delle competenze proprie dell'Istituto, con il supporto delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA-APPA) di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, in contraddittorio con l'impresa interessata.;
    comma 11, primo periodo, sopprimere le parole:, nonché degli enti o dei soggetti controllati o controllanti;
   all'articolo 2:
    comma 1, sostituire le parole da: la s.p.a. ILVA fino alla fine del comma, con le seguenti: lo stabilimento siderurgico di Taranto della s.p.a. ILVA.
    sopprimere il comma 2.
1. 208. Allasia, Invernizzi, Fedriga.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: che impieghi un numero di lavoratori subordinati, fino a: 24 dicembre 2012, n. 231.

  Conseguentemente sopprimere il comma 1-bis.
1. 300. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Zan, Pellegrino, Zaratti, Duranti, Pannarale, Sannicandro, Fratoianni.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: mille con la seguente: cinquecento.
1. 209. Zolezzi, Busto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 1 con le seguenti: che si trovi nelle condizioni previste dai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1.
*1. 2. Daga, Mannino.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 1 con le seguenti: che si trovi nelle condizioni previste dai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1.
*1. 20. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Zan, Pellegrino, Zaratti, Duranti, Pannarale, Sannicandro, Fratoianni.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: oggettivamente.

  Conseguentemente al medesimo periodo dopo la parola inosservanza aggiungere la seguente: anche.
1. 201. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Zan, Pellegrino, Zaratti, Duranti, Pannarale, Sannicandro, Fratoianni.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: reiterata.
1. 210. Busto, Daga.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Il commissario aggiungere le seguenti:, al quale si applica la disciplina di cui agli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
1. 5. Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Presidente del Consiglio dei Ministri con le seguenti: Presidente della Repubblica.
1. 6. Terzoni, De Rosa.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei Ministri aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari,.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: di concerto con il Ministro della salute.
1. 9. De Rosa, Daga.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei Ministri aggiungere le seguenti:, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari,.
1. 7. Zolezzi, Mannino.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei Ministri aggiungere le seguenti:, in deroga all'articolo 11, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,.
1. 8. Terzoni, Segoni.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di un sub commissario aggiungere le seguenti:, al quale si applica la disciplina di cui agli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
1. 10. Zolezzi, Tofalo.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: di concerto con il Ministro della salute.
1. 4. De Lorenzis, Zolezzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1.1. Il Commissario ed il sub commissario non possono essere nominati e, se nominati, decadono dal loro ufficio, se incorrono nelle incompatibilità e non possiedono i criteri professionali individuati rispettivamente dagli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. L'incompatibilità di cui al citato articolo 38, prevista per colui che ha intrattenuto rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale o abbia preso parte e sia comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell'impresa, personalmente o quale socio, amministratore, dipendente di altra organizzazione imprenditoriale e professionale, deve essere vagliata con particolare attenzione in relazione agli ultimi ventiquattro mesi a far data dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  1.2. A decorrere dalla data del 30 settembre 2013 le nomine effettuate in attuazione del presente decreto sono sottoposte a verifica ai sensi del comma 1.1 e, in caso di insussistenza dei requisiti, il commissario decade e si procede ad una nuova nomina.
1. 12. Busto, Segoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Al commissario di cui al comma 1 si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
1. 57. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Zan, Pellegrino, Zaratti, Duranti, Pannarale, Sannicandro, Fratoianni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Il commissario e i sub commissari non possono essere scelti tra persone che hanno ricoperto un incarico all'interno del consiglio di amministrazione dell'impresa.
1. 29. Allasia, Invernizzi, Fedriga.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Non può essere nominato commissario straordinario chi è stato componente degli organi di amministrazione dell'impresa nei cinque anni antecedenti e non siano trascorsi almeno cinque anni dall'ultimo incarico ricoperto.
1. 36. Mannino, Segoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Al sub commissario di cui al comma 1 sono attribuiti in particolare poteri per i piani e le azioni di bonifica ambientale dell'area.
1. 212. Terzoni, De Rosa.

  Al comma 1, in fine, aggiungere il periodo: Al commissario e al sub commissario sono attribuiti poteri per i piani e le azioni di bonifica previsti dall'AIA.
1. 212. (Testo modificato nel corso della seduta) Terzoni, De Rosa.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Al sub commissario di cui al comma 1 sono attribuiti in particolare poteri per i piani e le azioni di bonifica ambientale dell'area inquinata.
1. 213. Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 1-bis, dopo le parole: previo parere aggiungere la seguente: vincolante.
1. 1. Busto, Segoni.

  Al comma 1-bis sostituire le parole: nei confronti dell'impresa ovvero con la seguente: e.
1. 215. Allasia, Rondini, Fedriga.

  Al comma 1-bis sopprimere le parole da: ovvero fino a: comma 1.
1. 202. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Zan, Pellegrino, Zaratti, Duranti, Pannarale, Sannicandro, Fratoianni.

  Al comma 1-bis sostituire le parole: dell'inosservanza con le seguenti: della reiterata inosservanza.
1. 214. Allasia, Caon, Fedriga.

   Sopprimere il comma 1-ter.
1. 203. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Zan, Pellegrino, Zaratti, Duranti, Pannarale, Sannicandro, Fratoianni.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: eventualmente prorogabili di 12 mesi aggiungere le seguenti:, con provvedimento motivato, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.
1. 38. Tofalo, Busto.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: alla conservazione fino alla fine del comma con le seguenti: alla destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla copertura dei costi necessari per gli interventi conseguenti alle situazioni di cui al comma 1, fatta salva la conservazione della continuità aziendale e la competitività dello stabilimento.
1. 42. Grimoldi, Busin, Fedriga.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: ed con la seguente: subordinata.
1. 43. Daga, De Rosa.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: situazioni di cui al comma 1 aggiungere le seguenti:, nonché alla salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale e di rispetto di adeguati parametri di tutela sanitaria della popolazione limitrofa al sito industriale e dei singoli lavoratori impegnati nel ciclo produttivo.
1. 46. Zolezzi, Terzoni.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: al commissario aggiungere le seguenti: tutte le responsabilità riconducibili al compimento delle attività connesse all'applicazione dell'a.i.a, delle bonifiche ambientali e per la prevenzione del danno sanitario e.
1. 52. De Rosa, Tofalo.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: di amministrazione dell'impresa aggiungere le seguenti:, compresi i rapporti di lavoro dei dipendenti e in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,.
1. 53. Mannino, Terzoni.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, titolari degli stabilimenti oggetto di commissariamento, resta salva la possibilità per i soci di trasferire le partecipazioni detenute all'atto del commissariamento.
1. 56. Allasia, Prataviera, Fedriga.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: sentiti con le seguenti: d'intesa con.
1. 220. De Lorenzis, De Rosa.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: e di ingegneria impiantistica.

  Conseguentemente:
   al medesimo periodo, dopo le parole: tutela ambientale e sanitaria aggiungere le seguenti:, con particolare riguardo ai lavoratori e alla popolazione e alla prevenzione del rischio di incidenti rilevanti.;
   al secondo periodo:
    sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: dieci giorni;
    sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: trenta giorni.
1. 301. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Zan, Pellegrino, Zaratti, Duranti, Pannarale, Sannicandro, Fratoianni.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: delle leggi nazionali e regionali, il piano aggiungere le seguenti: di caratterizzazione e bonifica ambientale dell'area interessata, per l'esecuzione degli interventi di bonifica, nonché.

  Conseguentemente, al comma 6, sopprimere le parole: di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza.
1. 74. Segoni, Daga.

  Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e anche, sempre a spese dell'azienda, dell'esenzione del ticket sanitario per almeno 5 anni di tutti gli abitanti dei comuni che subiscono i pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa dell'attività produttiva.
1. 224. De Lorenzis, Mannino.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e può prevedere prescrizioni aggiuntive ed ulteriori rispetto a quelle contemplate dall'autorizzazione integrata ambientale.

  Conseguentemente, al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni con le seguenti: in relazione alle eventuali prescrizioni aggiuntive ed ulteriori rispetto al contenuto dell'autorizzazione integrata ambientale stessa.
1. 80. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Zan, Pellegrino, Zaratti, Duranti, Pannarale, Sannicandro, Fratoianni.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le variazioni apportate alle prescrizioni dell'a.i.a. rilasciata non possono essere meno stringenti e severe rispetto a quelle modificate, devono recepire le nuove MTD approvate con decisione di esecuzione dalla Commissione Europea del 28 febbraio 2012 ai sensi della direttiva 2010/75/UE e garantire la tutela della salute e dei cittadini e lavoratori in rapporto agli esiti della valutazione del danno sanitario. Il piano approvato di cui al presente comma è sottoposto, ove esistente, alla valutazione prevista dall'accordo di programma, ancorché non ancora applicato nonostante il decorso del termine ivi previsto.
1. 81. Duranti, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Zan, Pellegrino, Zaratti, Pannarale, Sannicandro, Fratoianni.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di garantire la tutela ambientale e sanitaria dei cittadini e dei lavoratori si devono applicare agli impianti oggetto di commissariamento misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili; al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente deve prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più rigorose, di cui all'articolo 29-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1. 225. Mannino, Terzoni.

  Al comma 6, sostituire la parola: ovvero con la seguente: oppure.
1. 302. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Zan, Pellegrino, Zaratti, Duranti, Pannarale, Sannicandro, Fratoianni.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le osservazioni di cui ai commi 5 e 6 sono rese pubbliche con le medesime modalità stabilite per lo schema di piano di cui al comma 5, fatti salvi i dati e le informazioni meritevoli di tutela giuridica ai sensi del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
1. 221. Zolezzi, Busto.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Nell'elaborazione del piano industriale di cui al comma 6 si tiene conto dell'eventuale riduzione della capacità produttiva sulla base delle prescrizioni del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dei lavoratori e della popolazione e di prevenzione del rischio di incidenti rilevanti di cui al comma 5.
1. 88. Daga, Terzoni, Pelillo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'interno del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5, è prevista, sempre a spese dell'azienda, l'esenzione del ticket sanitario per almeno 5 anni per tutti gli abitanti dei comuni che subiscono i pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa dell'attività produttiva.
1. 226. Terzoni, Daga.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. I piani di cui ai commi 5 e 6 sono approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della salute, sentiti la regione e gli enti locali interessati, entro 15 giorni dalla loro presentazione. Il rappresentante dell'impresa di cui al comma 4 può proporre osservazioni al piano di cui al comma 5 entro dieci giorni dalla sua pubblicazione; le stesse sono valutate dal comitato ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5. L'approvazione del piano di cui al comma 5 equivale a modifica dell'a.i.a. in relazione alle eventuali prescrizioni aggiuntive ed ulteriori rispetto al contenuto dell'autorizzazione integrata ambientale.
1. 205. Duranti, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Zan, Pellegrino, Zaratti, Pannarale, Sannicandro, Fratoianni.

  Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente:
  7. I piani di cui ai commi 5 e 6 sono approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della salute, sentiti la regione e gli enti locali interessati, entro 15 giorni dalla loro presentazione.
1. 90. Duranti, Pannarale, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Zan, Pellegrino, Zaratti, Sannicandro, Fratoianni.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti:, di concerto con il Ministro della salute,
1. 92. Mannino, Zolezzi, Daga, De Rosa.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: sentita la regione competente aggiungere le seguenti: sentiti la regione competente e gli enti locali interessati.

  Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni con le seguenti: in relazione alle eventuali prescrizioni aggiuntive ed ulteriori rispetto al contenuto dell'autorizzazione integrata ambientale stessa.
1. 303. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Zan, Pellegrino, Zaratti, Duranti, Pannarale, Sannicandro, Fratoianni.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: e comunque non oltre sessanta giorni rispetto al termine previsto per ciascuna prescrizione.
1. 222. Petraroli, Crippa, Fantinati.

  Al comma 7 dell'articolo 1, dopo le parole: delle relative prescrizioni, aggiungere il periodo: che consenta il completamento degli adempimenti previsti nell'AIA entro e non oltre 36 mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto.
1. 601. Il Governo.
(Approvato)

Subemendamento all'emendamento 1.600 del Governo

  All'emendamento 1.600 del Governo, sostituire le parole da:. Il rapporto di valutazione fino a: a chiedere il riesame con le seguenti:, esclusivamente quando non sia vigente a livello regionale una normativa in materia di valutazione del danno sanitario. La regione competente, sulla base della valutazione del danno sanitario derivante dalla normativa regionale, può richiedere il riesame delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, in corso di validità.
0. 1. 600. 1. Crippa, De Lorenzis, Lombardi, Nuti.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, i rapporti di valutazione del danno sanitario si conformano ai criteri metodologici stabiliti dal decreto interministeriale di cui al citato articolo 1-bis, comma 2. Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1. 600. Governo.
(Approvato)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Le osservazioni del rappresentate dell'impresa formulate ai sensi dei commi 6 e 7 sono assoggettate alla medesima pubblicità dello schema di piano; il commissario, non appena ricevute tali osservazioni, è responsabile dell'immediata pubblicazione.
1. 100. Busto, Daga.

  Sopprimere il comma 9.
1. 103. De Rosa, Mannino.

  Sopprimere il comma 10.
1. 105. De Lorenzis, Segoni.

  Al comma 10, sostituire le parole da: ed il commissario fino alla fine del comma con le seguenti: e comunque il commissario risponde delle eventuali diseconomie dei risultati.
*1. 106. De Lorenzis, Busto.

  Al comma 10, sostituire le parole da: ed il commissario fino alla fine del comma con le seguenti: e comunque il commissario risponde delle eventuali diseconomie dei risultati.
*1. 223. Grimoldi, Gianluca Pini, Fedriga.

  Al comma 10, sopprimere la parola: grave.
1. 110. De Lorenzis, Daga.

  Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: prescrizioni dell'a.i.a. e di messa in sicurezza, risanamento e bonifica ambientale con le seguenti: prescrizioni dell'a.i.a., messa in sicurezza, risanamento e bonifica ambientale dell'area ricadente nel SIN e prevenzione del danno sanitario.
1. 112. Zolezzi, Busto.

  Al comma 12, dopo le parole: all'attuazione dell'a.i.a., aggiungere le seguenti:, alla bonifica dell'area dello stabilimento.
1. 115. Segoni, Zolezzi.

  Al comma 12, dopo le parole: gestione dell'impresa, aggiungere le seguenti:, nonché alla messa in sicurezza, risanamento e bonifica ambientale.
1. 206. Ventricelli, Culotta, Moscatt, Bonomo, Crimì.

  Al comma 12, aggiungere, in fine, le parole: e altresì, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi di bonifica dell'area dello stabilimento secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente.
1. 550. Le Commissioni.
(Approvato)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Ai fini della gestione economica delle risorse si privilegia il seguente ordine di priorità: il rispetto delle prescrizioni dell'a.i.a., le bonifiche ambientali e la prevenzione sanitaria, il pagamento di eventuali sanzioni dovute all'inottemperanza alle prescrizioni a.i.a., la tutela dei crediti dei lavoratori, le forniture di attrezzature, materiali e prestazioni d'opera intellettuale necessarie alla gestione aziendale. I debiti verso gli istituti di credito possono essere soddisfatti solo successivamente al pagamento degli oneri derivanti dalla priorità elencate dal presente comma.
1. 227. Mannino.

  Sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. L'importo complessivo dei compensi omnicomprensivi del commissario straordinario, del subcommissario e dei componenti del comitato è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il limite stabilito dall'articolo 23-bis, comma 5-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o, se dipendenti pubblici, dall'articolo 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il compenso del sub commissario è determinato nella misura del 50 per cento di quella fissata per il commissario. Se dipendenti pubblici, il commissario e il sub commissario sono collocati in aspettativa senza assegni. Il compenso dei componenti del comitato è determinato nella misura del 15 per cento di quella fissata per il commissario. Tutti i trattamenti economici sono per intero a carico dell'impresa.
1. 116. Terzoni, Mannino.

  Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri aggiungere le seguenti:, da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto,
1. 117. Busto, Tofalo.

  Al comma 13, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sono pubblicati sul sito web della società. La mancata pubblicazione sul sito web è punita con una riduzione del trenta per cento del compenso del commissario.
1. 119. Tofalo, De Rosa.

  Dopo il comma 13-bis, aggiungere il seguente:
  13-ter. Al commissario e ai sub commissari di cui al presente articolo si applica, per quanto compatibile, sia la disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sia quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, in materia di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
1. 120. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Zan, Pellegrino, Zaratti, Duranti, Pannarale, Sannicandro, Fratoianni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – 1. Ai fini di un'efficace applicazione del comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e per far fronte alle criticità ambientali, è istituito, entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto, un tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero della salute, delle regioni, delle province e dei comuni, delle maggiori associazioni sindacali e ambientali, dal rappresentante legale e dal commissario dello stabilimento industriale volto a stabilire la quota di produzione di acciaio a livello nazionale.
1. 03. De Rosa, De Lorenzis.

ART. 2.
(Commissariamento della s.p.a. ILVA).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il criterio di diseconomia dei risultati ha carattere prioritario rispetto a quanto previsto dalle migliori tecniche disponibili e dalle misure più rigorose di cui all'articolo 29-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'applicazione di soluzioni impiantistiche e gestionali che possano consentire l'utilizzo dello stabilimento, o parte di esso, sia in assenza (temporanea o permanente) dell'area a caldo, che tramite tecnologie di rilevanza internazionale con riconosciuti e misurabili minori impatti ambientali, e sono parti integranti degli obblighi del commissario. In tal caso, il piano di cui al comma 5 e quello di cui al comma 6 devono comprendere ipotesi di ricollocazione e formazione del personale a garanzia del reddito e dei posti di lavoro anche nelle ipotesi di riconversione di cui al presente comma e in forza dell'articolo 2 del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171. Tali ipotesi possono comprendere un riassetto produttivo ed organizzativo anche interessando gli altri stabilimenti appartenenti al gruppo nel suo insieme.
2. 201. Zolezzi, Busto.

  Al comma 3, sostituire le parole da: dopo le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria» fino a: «euro 50.000» con le seguenti:, al primo periodo, le parole da «con sanzione amministrativa pecuniaria» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300.000 a un massimo del 10 per cento del fatturato annuo della società risultante dall'ultimo bilancio approvato per ogni violazione accertata da ogni ispezione dell'ISPRA».
2. 3. Mannino, Terzoni.

  Al comma 3, sostituire le parole da: dopo le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria» fino a: «euro 50.000» con le seguenti:, al primo periodo, le parole: «fino al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «, escluso il pagamento in misura ridotta, da euro 50.000 fino al 15 per cento».
2. 213. Furnari, Labriola.

  Al comma 3, sostituire le parole: da euro 50.000 con le seguenti: da euro 100.000.
2. 200. Mariastella Bianchi.

  Al comma 3, dopo le parole: dall'IS.P.R.A. aggiungere le seguenti: con cadenza mensile.
2. 214. Furnari, Labriola, Pelillo, Di Gioia, Cera.

  Al comma 3, dopo le parole: dall'IS.P.R.A. aggiungere il seguente periodo: Agli ispettori dell'ISPRA, nello svolgimento di tali attività, è attribuita la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.
2. 500. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 3, dopo le parole: risanamento ambientale del territorio interessato aggiungere le seguenti:, nonché per la tutela sanitaria della popolazione che risiede nelle zone limitrofe al sito industriale e dei singoli lavoratori impegnati nel ciclo produttivo.
2. 212. Furnari, Labriola.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Piano di cui all'articolo 1, comma 5, fermo restando l'articolato prescrizionale contenuto nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, prot. n. DVA/DEC/2012/0000547, nella versione di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012, può prevedere prescrizioni aggiuntive ed ulteriori, con gli effetti modificativi previsti dall'articolo 1, comma 7.
2. 6. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Zan, Pellegrino, Zaratti, Duranti, Pannarale, Sannicandro, Fratoianni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. La società commissariata, prima della ripresa dell'attività produttiva, stipula garanzie fideiussorie, a tutela dell'ambiente e dei lavoratori, che sono utilizzate esclusivamente per le finalità indicate nel presente decreto.
2. 7. Terzoni, Tofalo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emana un apposito regolamento per l'accertamento, la notificazione e la contestazione delle sanzioni a.i.a.
2. 8. Tofalo, Zolezzi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con apposito decreto ministeriale, avente natura regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio Federale istituito presso l'ISPRA, definisce i contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29-quater-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. 9. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Zan, Pellegrino, Zaratti, Duranti, Pannarale, Sannicandro, Fratoianni.
(Approvato)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 3, dopo il primo periodo, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è aggiunto il seguente: «La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1 relativamente alla copertura di “parchi primari”, emissione di diossine e benzo(a)pirene è punita con una sanzione amministrativa pari al 15 per cento del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato».
2. 202. Labriola, Furnari.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il 10 per cento dei proventi di cui al comma 3 è destinato all'istituzione di un fondo speciale per la tutela della salute della popolazione residente nelle zone limitrofe al sito industriale e dei singoli lavoratori impegnati nel ciclo produttivo, iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.
2. 203. Labriola, Furnari, Duranti, Di Gioia, Pelillo, Cera.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2.1. – (Misure urgenti per l'efficacia dell'azione ispettiva ambientale). – 1. Ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al comma 3 dell'articolo 2, ed al fine di compensare lo svolgimento di specifiche attività obiettivamente disagiate che richiedono particolare impegno, nonché al fine di assicurare le necessarie garanzie e tutele, al personale ISPRA in possesso della qualifica di ispettore ambientale è corrisposto un assegno annuo lordo determinato, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge, nella misura di euro 5.000,00 per ogni singolo addetto.
  2. Le indennità di cui al comma 1, non riassorbibili da altre voci contrattuali, sono liquidate per dodici mensilità; tali indennità sono corrisposte, negli importi e secondo le modalità previste, per l'effettiva durata dello svolgimento delle predette attività.
  3. L'onere finanziario derivante dalle indennità di cui al comma 1 non comporta oneri ulteriori per lo Stato ed è posto a carico di ISPRA, che a tal fine utilizza le entrate derivanti dal trasferimento delle tariffe annuali a carico dei gestori, e precisamente la quota parte corrispondente all'aliquota denominata Tc, come regolamentata dal decreto del 24 aprile 2008 emanato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e finanze, di cui all'articolo 33, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Altresì, allo scopo, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiornate le tariffe di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  4. Anche ai fini dello svolgimento efficace dell'azione ispettiva ambientale di cui all'articolo 2, comma 3, e ferma restando l'invarianza della spesa per il bilancio dello Stato, l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, si interpreta nel senso che le assunzioni ivi autorizzate ed effettuate entro il 31 dicembre 2011, consentono l'adeguamento dei fondi per la contrattazione integrativa, anche in deroga al limite di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fermo restando il rispetto dell'articolo 9, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.
2. 0201. Bratti, Braga, Mariani.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2.1. – (Intervento urgente per l'efficacia dell'azione ispettiva ambientale). – 1. Nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2, per gli anni 2013, 2014 e 2015 è corrisposto all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 90.000 euro annui, da destinare all'attribuzione di un assegno annuo lordo non pensionabile, non rivalutabile e non riassorbibile da altri emolumenti contrattuali, in favore del personale dell'Istituto, avente la qualifica di ispettore ambientale, che svolga attività che richiedano particolare impegno.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 90.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.
2. 0550. Le Commissioni.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2.1. – (Deroga al patto di stabilità interna della regione Puglia). – 1. Gli impegni e i pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, finanziati con le risorse statali trasferite alla regione Puglia, sono esclusi, nel limite di 1,3 milioni di euro per il 2013 e 40 milioni di euro per il 2014, dai limiti del patto di stabilità interno della medesima regione Puglia. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente articolo, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2013 e a 40 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 0500.(Nuova formulazione). Le Commissioni.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2.1. – (Conferimento di quote azionarie al Fondo strategico italiano SpA). – 1. In caso di comprovata impossibilità, immediata o successiva, di disporre delle risorse finanziarie della società proprietaria dello stabilimento di interesse strategico nazionale s.p.a ILVA in forza di quanto previsto dal presente decreto, le somme necessarie all'esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 possono essere richieste dal commissario al Fondo strategico italiano SpA, istituito presso la Cassa depositi e prestiti. Come corrispettivo di tali somme sono conferite al Fondo citato quote azionarie della società proprietaria dello stabilimento. Le medesime quote azionarie possono essere eventualmente acquistate o riacquistate dalla società proprietaria dello stabilimento una volta rese disponibili le somme necessarie all'adempimento del citato articolo 1.
  2. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto il seguente comma:
  «8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano anche al caso di stabilimento di interesse strategico nazionale come definito e individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.».
2. 011. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Zan, Pellegrino, Zaratti, Duranti, Pannarale, Sannicandro, Fratoianni, Pelillo.

ART. 2-bis.
(Soppressione del Garante e promozione di iniziative di informazione e consultazione).

  Sopprimere il comma 1.
2-bis. 201. Duranti, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Zan, Pellegrino, Zaratti, Pannarale, Sannicandro, Fratoianni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le risorse derivanti dall'applicazione del comma 1 sono destinate alle attività dell'ISPRA in relazione alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate alle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis.
2-bis. 200. Petraroli, Crippa, Fantinati.
(Approvato)

A.C. 1139-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, è volto a disciplinare, con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto, il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute, a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.);
    il comma 5 dell'articolo 1, come modificato nelle Commissioni in sede referente, prevede che, contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente nomini un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica. Tale comitato, sentito il commissario straordinario, deve predisporre e proporre al Ministro il Piano delle misure e delle attività ambientale e sanitaria dei lavoratori e della popolazione e di prevenzione del rischio di incidenti rilevanti. Il suddetto Piano deve prevedere, in conformità alle norme vigenti (nazionali e regionali, nonché comunitarie ed internazionali), azioni e tempi necessari atti a garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'A.I.A., la cui contestata violazione ha determinato il commissariamento. Lo schema di Piano dovrà essere reso pubblico, anche attraverso la pubblicazione sui siti web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, nonché attraverso link nei siti web della regione e degli enti locali interessati;
    il comma 7 del medesimo articolo, nell'ambito della definizione della procedura di adozione del piano ambientale e del piano industriale, dispone che «l'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente del citato piano equivale a modifica dell'A.I.A.» ma che questo debba avvenire «limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni». Quest'ultima precisazione, inserita durante l'esame in sede referente, avrebbe lo scopo di impedire interpretazioni – di forte criticità – in favore di una nuova procedura e una nuova autorizzazione ambientale per ILVA, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente circa il rispetto delle prescrizioni di carattere ambientale e il conseguimento dei livelli di protezione ambientale;
    le eventuali variazioni da apportare alle prescrizioni dell'A.I.A. in vigore, infatti, non possono essere meno stringenti rispetto a quelle vigenti. Esistono già precise norme che regolano l'iter di redazione e adozione delle autorizzazioni integrate ambientali (legge 59 del 2005 e successive modifiche) e organismi preposti, come la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale IPPC del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
    occorre garantire che, in sede di redazione del suddetto Piano non siano adottate modifiche all'A.I.A. meno rigorose e stringenti rispetto a quelle vigenti o alle procedure previste dalla relativa normativa, sia in riferimento alla legislazione nazionale che alla legislazione europea;
    in conformità a quanto richiesto dalla Commissione europea, nell'ambito di una procedura EU Pilot (caso 3268/2012 ENVI) sul funzionamento dell'ILVA di Taranto e nell'ambito di alcune procedure di infrazione già avviate dalla Corte di giustizia europea (in cui l'Italia è ritenuta responsabile per non aver adottato le misure necessarie circa i mancati controlli da parte delle autorità competenti affinché gli impianti esistenti funzionassero secondo i requisiti imposti dalla normativa UE), è necessario recepire in modo completo la legislazione europea, che richiama a un più stringente rispetto delle disposizioni vigenti in materia, In tal senso è necessario adeguarsi alle prescrizioni della direttiva europea Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) (2008/1/UE) in tema di riduzione, prevenzione dell'inquinamento e Autorizzazione Integrata Ambientale, secondo la più aggiornata autorizzazione IPPC; nonché adeguare le misure del suddetto Piano alle nuove MTD, approvate con decisione di esecuzione dalla Commissioni Europea del 28 febbraio 2012 ai sensi della Direttiva 2010/75/UE, a tutela della salute e dei cittadini e lavoratori in rapporto agli esiti della valutazione del danno sanitario;
    ai fini della redazione e approvazione del Piano, sembra, infine, quanto mai opportuno apportare alcune previsioni integrative: far tesoro delle conoscenze già acquisite e garantire la continuità con il lavoro già svolto da altri enti locali o istituzionali interessati, tra cui l'Arpa regionale, che si è già occupata dei danni ambientali procurati dall'impresa commissariata, contemplando la sua partecipazione al fine di contribuire ai lavori di redazione del Piano previsto dal comma 5 dell'articolo 1; nonché prevedere la possibilità che lo stesso sia sottoposto, ove esistente, alla valutazione prevista dall'accordo di programma sottoscritto ai sensi dell'articolo 5, comma 20 del decreto legislativo n. 59 del 2005, ancorché non ancora applicato nonostante il decorso del termine in esso previsto,

impegna il Governo:

   a tener conto, in sede di redazione del Piano di cui al comma 5 dell'articolo 1, delle prescrizioni della direttiva Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) (2008/1/UE) e a recepire le nuove migliori tecniche disponibili (MTD) approvate con decisione di esecuzione dalla Commissione europea del 28 febbraio 2012, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE, al fine di garantire la tutela della salute e dei cittadini e lavoratori in rapporto agli esiti della valutazione del danno sanitario, scongiurando il rischio che siano adottate modifiche all'A.I.A. meno rigorose e stringenti rispetto alle procedure previste dalla relativa legislazione nazionale ed europea;
   a vigilare affinché il commissario assicuri la destinazione di tutte le risorse, i beni sequestrati ed i proventi dell'attività dell'impresa oltre che per l'adeguamento degli impianti alle prescrizioni dell'AIA, anche ai necessari interventi di risanamento e bonifica ambientale;
   a valutare la possibilità, in sede di attuazione delle misure previste per il suddetto Piano, di integrare la partecipazione, nell'ambito dei soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica, del direttore dell'Arpa regionale o di un tecnico nominato dalla medesima Agenzia.
9/1139-A/1Ventricelli, Culotta, Moscatt, Bonomo, Crimì.


   La Camera,
   premesso che:
    la gravità in cui versa la siderurgia italiana, pur originata da situazioni oggettivamente differenti, ha giustificato l'adozione di più provvedimenti di urgenza che hanno, tra l'altro, portato al commissariamento dei due importanti poli siderurgici di Taranto e Piombino;
    in particolare la praticabilità e le prospettive dell'accordo di Programma Quadro per l'impianto di Piombino, previsto dal decreto-legge n. 43 del 2013, sono legate ad una strategia nazionale per il settore della siderurgia incentrata sulle possibili forme di collaborazione e coordinamento produttivo tra i diversi impianti italiani;
    l'opportunità offerta dall'individuazione di Piombino come area industriale di crisi complessa consente, con la messa a disposizione di ingenti risorse e la nomina del Commissario straordinario, di avviare opere di ampliamento del porto che incrementeranno la competitività del sito industriale toscano, tuttavia nel frattempo occorre garantire la continuità produttiva in vista della possibile fermata estiva dell'altoforno che andrebbe evitata a tutti i costi;
    in tale prospettiva sono state già individuate possibili sinergie tra l'azienda piombinese e l'ILVA di Taranto, per ottenere le quali sarebbe indispensabile un chiaro indirizzo del Governo volto a assicurare un'azione di coordinamento tra i due Commissari straordinari di detti impianti,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di conseguire il massimo della collaborazione e del coordinamento nell'azione dei due commissari straordinari degli impianti di Taranto e Piombino, nell'interesse della continuità produttiva dei siti e della tenuta della siderurgia nazionale.
9/1139-A/2Velo, Manciulli.


   La Camera,
   premesso che:
    la gravità in cui versa la siderurgia italiana, pur originata da situazioni oggettivamente differenti, ha giustificato l'adozione di più provvedimenti di urgenza che hanno, tra l'altro, portato al commissariamento dei due importanti poli siderurgici di Taranto e Piombino;
    in particolare la praticabilità e le prospettive dell'accordo di Programma Quadro per l'impianto di Piombino, previsto dal decreto-legge n. 43 del 2013, sono legate ad una strategia nazionale per il settore della siderurgia incentrata sulle possibili forme di collaborazione e coordinamento produttivo tra i diversi impianti italiani;
    l'opportunità offerta dall'individuazione di Piombino come area industriale di crisi complessa consente, con la messa a disposizione di ingenti risorse e la nomina del Commissario straordinario, di avviare opere di ampliamento del porto che incrementeranno la competitività del sito industriale toscano, tuttavia nel frattempo occorre garantire la continuità produttiva in vista della possibile fermata estiva dell'altoforno che andrebbe evitata a tutti i costi;
    in tale prospettiva sono state già individuate possibili sinergie tra l'azienda piombinese e l'ILVA di Taranto, per ottenere le quali sarebbe indispensabile un chiaro indirizzo del Governo volto a assicurare un'azione di coordinamento tra i due Commissari straordinari di detti impianti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di conseguire forme di collaborazione e coordinamento nell'azione dei due commissari straordinari degli impianti di Taranto e Piombino, nell'interesse della continuità produttiva dei siti e della tenuta della siderurgia nazionale.
9/1139-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta).  Velo, Manciulli.


   La Camera,
    in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale (A.C. 1139-A);
   premesso che:
    la vicenda dello stabilimento IL VA di Taranto riverbera i suoi effetti direttamente sugli altri stabilimenti di proprietà ILVA tra cui quello di Patrica, provincia di Frosinone;
    lo stabilimento presente nella piccola cittadina ciociara, attualmente occupa circa 80 lavoratori specializzati nella produzione di zincato alluminato e opera in rapporto di dipendenza tecnico-operativa con Io stabilimento principale pugliese;
    nonostante il decreto n. 231 del 2012 e nonostante il parere favorevole espresso della Consulta su tale decreto, il Piano industriale ILVA, presentato nelle scorse settimane, prevede la cancellazione dello stabilimento di Patrica ed il trasferimento delle attività in esso svolte presso altra sede;
    l'eventuale chiusura dello stabilimento di Patrica si inserisce in un contesto drammatico per la provincia di Frosinone che ha conosciuto negli ultimi anni un profondo processo di deindustrializzazione con la chiusura di decine di stabilimenti e la perdita di migliaia di posti di lavoro;
    la situazione è così drammatica sotto il profilo economico e sociale che il Governo sta valutando il riconoscimento dell'area di crisi industriale complessa del sistema locale del lavoro Frosinone-Anagni, strumento fondamentale per il rilancio produttivo di questa zona;
    la nomina di un Commissario straordinario da parte del Governo, rappresenta un'occasione per valutare i destini dello stabilimento ILVA di Patrica, perfettamente inserito fino a oggi nei processi produttivi aziendali e quindi idoneo a continuare la propria attività industriale;

impegna il Governo

a valutare la possibilità che lo stabilimento di Patrica (Frosinone) possa rimanere attivo all'interno del perimetro ILVA e che, in ogni caso, l'accordo di programma in fase di elaborazione sul sistema locale e di lavoro Anagni-Frosinone consenta di dare un futuro produttivo e occupazionale al sito di Patrica.
9/1139-A/3Pilozzi.


   La Camera,
    in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale (A.C. 1139-A),
   premesso che:
    il comma 5 del provvedimento in esame prevede espressamente che, contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, nomini un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute, nonché – sulla base di una modifica approvata nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite VIII e X – di ingegneria impiantistica;
    tale comitato, sentito il commissario straordinario, predispone e propone al Ministro, entro 60 giorni dalla nomina, in conformità alle norme vigenti nazionali ed internazionali, il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria;
    il piano deve altresì prevedere le azioni ed i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'A.I.A., la cui contestata violazione ha determinato il commissariamento;
    vengono dettate norme per garantire la necessaria pubblicità dello schema di piano e la partecipazione di tutti gli interessati alla sua elaborazione, nei tempi indicati (eventuali osservazioni, sulla base di una modifica approvata nel corso dell'esame in sede referente, devono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione e valutate dal Comitato entro 120 giorni dalla nomina del comitato). Il testo approvato dalle Commissioni riunite VIII e X, prevede espressamente forme di pubblicità del piano anche attraverso la pubblicazione sui siti web del Ministero, della regione e degli enti locali interessati;
    inoltre, il comma 7 del provvedimento in esame dispone che «l'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente del citato piano equivale a modifica dell'A.I.A.» e al riguardo, nel corso dell'esame in sede referente, è stato specificato che l'equivalenza a modifica dell'A.I.A. varrà limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni;
   considerato che:
    l'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2013 reca norme in materia di riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa. Detto articolo, al comma 3, prevede, in particolare, che i progetti di riconversione e riqualificazione industriale sono adottati mediante appositi accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggetti pubblici e privati, le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. Inoltre, le opere e gli impianti compresi nei progetti di riconversione e riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili,

impegna il Governo

ad adottare ogni atto di competenza finalizzato a garantire, nel caso in cui l'attuazione delle prescrizioni previste dall'AIA possa comportare problematiche occupazionali in unità produttive localizzate nei SIN, che si proceda, anche tramite gli accordi di programma previsti dal citato comma 3, dell'articolo 27 della legge n. 134 del 2012, all'adozione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale volti a consentire la continuità occupazionale dei lavoratori.
9/1139-A/4Duranti.


   La Camera,
    esaminato il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale;
   premesso che:
    il decreto-legge ha lo scopo di garantire gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dello stabilimento ILVA di Taranto, al fine di fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di Taranto;
    a Brescia esiste da anni nella città di un'emergenza sanitaria e ambientale proveniente dallo stabilimento Caffaro, ora società Chimica Fedeli s.p.a., che nonostante sia in disuso, continua ad emettere policlorobifenili (PCB) e altri pericolosi inquinanti;
    la fabbrica, dagli anni trenta fino a metà degli anni ’80, ha prodotto migliaia di tonnellate di PCB;
    dallo stabilimento ex Caffaro si è costretti a pompare dieci milioni di metri cubi d'acqua l'anno dai pozzi interni all'azienda, con evidenti costi ingenti, per impedire che la prima falda salga troppo e vada a contatto con i veleni sottostanti ai capannoni;
    sebbene quest'acqua, prima di finire nel vaso Franzagola di via Morosini e da qui al Fiume Grande, passi attraverso un sistema di filtraggio a carboni attivi non risultano abbattuti tutti gli inquinanti, con evidenti rischi sanitari;
    dal 2002, il sito Caffaro è entrato a far parte ufficialmente dei siti di interesse nazionale individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come sito fortemente contaminato dal PCB e quindi da bonificare;
    ambientali segnalate alle criticità nell'area dell'ex Caffaro si aggiungono anche quelle legate alla presenza di altri stabilimenti industriali in attività;
    occorre intraprendere urgenti misure economiche e ambientali per completare gli interventi di bonifica del SIN di Caffaro e fermare lo sversamento di inquinanti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le idonee iniziative, anche legislative, dirette a reperire le necessarie risorse per la bonifica e la messa in sicurezza del SIN bresciano dello stabilimento della ex Caffaro.
9/1139-A/5Caparini, Borghesi, Grimoldi.


   La Camera,
    esaminato il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale;
   premesso che:
    il decreto-legge ha lo scopo di garantire gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dello stabilimento ILVA di Taranto, al fine di fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di Taranto;
    dal 2002, il sito Caffaro è entrato a far parte ufficialmente dei siti di interesse nazionale individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come sito fortemente contaminato dal PCB e quindi da bonificare;
    ambientali segnalate alle criticità nell'area dell'ex Caffaro si aggiungono anche quelle legate alla presenza di altri stabilimenti industriali in attività,

impegna il Governo

a valutare, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, l'opportunità di assumere le idonee iniziative, anche legislative, dirette a reperire le necessarie risorse per la bonifica e la messa in sicurezza del SIN bresciano dello stabilimento della ex Caffaro.
9/1139-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta).  Caparini, Borghesi, Grimoldi.


   La Camera,
    esaminato il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale;
   premesso che:
    il decreto prevede la nomina di un Commissario straordinario al fine di assicurare la continuità aziendale e garantire l'attuazione delle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale,

impegna il Governo

ad informare il Parlamento ogni qual volta si proceda ad eventuali proroghe dell'incarico del Commissario.
9/1139-A/6Prataviera.


   La Camera,
   esaminato il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale;
   premesso che:
    il decreto-legge ha lo scopo di garantire gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, al fine di fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto;
    oltre Taranto, in Italia vi sono altri 56 siti di interesse nazionale (SIN), che per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza socio-economica, hanno la stessa medesima necessità di essere bonificati e messi in sicurezza, di quello di Taranto;
    i siti d'interesse nazionale sono aree del territorio nazionale definite in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, all'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico e di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali e sono stati individuati e perimetrali con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate;
    i SIN nazionali perimetrali dal 1998 hanno una estensione che ricopre circa il 3 per cento del territorio nazionale. I comuni inclusi nei SIN sono oltre 300, con circa 9 milioni di abitanti. Differiscono dagli altri siti contaminati anche perché la loro procedura di bonifica è attribuita al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che può avvalersi anche dell'Ispra, delle Arpat e dell'Iss (istituto superiore di sanità) ed altri soggetti;
    lo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite relazioni esposte a specifici convegni dall'ISPRA, riconosce che ad oltre dieci anni dall'adozione della norma ad hoc sui SIN, che fissava le procedure per l'effettuazione delle bonifiche, i risultati sono molto deludenti;
    il ripristino ambientale di questo sito avrebbe oltre la certa rilevanza ambientale, anche quella economica e sociale in quanto la relativa bonifica finalizzata all'eliminazione delle passività ambientali, possono restituire i corrispondenti territori alla produzione di beni e servizi sostenibili favorendo lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione;
    sarebbe ad ogni modo necessario che il Governo si dedicasse ad individuare misure in grado di assicurare la fine della gestione emergenziale dei SIN se del caso approvando un Piano Nazionale per le bonifiche dei Sin che miri a investimenti legati ad efficienza e sostenibilità, certezza sulle risorse finanziarie statali e soprattutto ad un alleggerimento degli iter procedurali che rappresentano un elevatissimo e spesso insormontabile ostacolo all'avvio delle attività di bonifica,

impegna il Governo

a valutare la necessità di definire insieme alle regioni, un Piano Nazionale per le bonifiche dei SIN contenente impegni finanziari certi e procedure di semplificazione per avviare le attività di ripristino ambientale e che miri a investimenti legati ad efficienza e sostenibilità.
9/1139-A/7Grimoldi.


   La Camera,
   esaminato il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale;
   premesso che:
    il decreto-legge ha lo scopo di garantire gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, al fine di fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto;
    oltre Taranto, in Italia vi sono altri 56 siti di interesse nazionale (SIN), che per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza socio-economica, hanno la stessa medesima necessità di essere bonificati e messi in sicurezza, di quello di Taranto;
    i siti d'interesse nazionale sono aree del territorio nazionale definite in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, all'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico e di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali e sono stati individuati e perimetrali con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate;
    i SIN nazionali perimetrali dal 1998 hanno una estensione che ricopre circa il 3 per cento del territorio nazionale. I comuni inclusi nei SIN sono oltre 300, con circa 9 milioni di abitanti. Differiscono dagli altri siti contaminati anche perché la loro procedura di bonifica è attribuita al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che può avvalersi anche dell'Ispra, delle Arpat e dell'Iss (istituto superiore di sanità) ed altri soggetti;
    lo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite relazioni esposte a specifici convegni dall'ISPRA, riconosce che ad oltre dieci anni dall'adozione della norma ad hoc sui SIN, che fissava le procedure per l'effettuazione delle bonifiche, i risultati sono molto deludenti;
    il ripristino ambientale di questo sito avrebbe oltre la certa rilevanza ambientale, anche quella economica e sociale in quanto la relativa bonifica finalizzata all'eliminazione delle passività ambientali, possono restituire i corrispondenti territori alla produzione di beni e servizi sostenibili favorendo lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione;
    sarebbe ad ogni modo necessario che il Governo si dedicasse ad individuare misure in grado di assicurare la fine della gestione emergenziale dei SIN se del caso approvando un Piano Nazionale per le bonifiche dei Sin che miri a investimenti legati ad efficienza e sostenibilità, certezza sulle risorse finanziarie statali e soprattutto ad un alleggerimento degli iter procedurali che rappresentano un elevatissimo e spesso insormontabile ostacolo all'avvio delle attività di bonifica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire insieme alle regioni, un Piano Nazionale per le bonifiche dei SIN contenente, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, impegni finanziari certi e procedure di semplificazione per avviare le attività di ripristino ambientale e che miri a investimenti legati ad efficienza e sostenibilità.
9/1139-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta).  Grimoldi.


   La Camera,
    esaminato il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale;
   premesso che:
    il decreto-legge ha lo scopo di garantire gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, al fine di fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto;
    oltre Taranto, in Italia vi sono altri 56 siti di interesse nazionale (SIN), che per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza socio-economica, hanno la stessa medesima necessità di essere bonificati e messi in sicurezza, di quello di Taranto;
    i siti d'interesse nazionale sono aree del territorio nazionale definite in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, all'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico e di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali e sono stati individuati e perimetrali con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate;
    negli Stati membri della European Environment Agency (EEA) i siti da bonificare sono circa 250.000 e migliaia di questi siti sono localizzati proprio in Italia tanto che i predetti 57 SIN sono una vera emergenza vista l'entità della loro contaminazione ambientale, il rischio sanitario e l'allarme sociale che rappresentano (decreto ministeriale 471 del 1999);
    i 57 siti del «Programma nazionale di bonifica» comprendono aree industriali dismesse, aree industriali in corso di riconversione, aree industriali in attività, aree che sono state oggetto in passato di incidenti con rilascio di inquinanti chimici e aree oggetto di smaltimento incontrollato di rifiuti anche pericolosi. In tali siti l'esposizione alle sostanze contaminanti può venire da esposizione professionale, emissioni industriali e solo in ultimo da suoli e falde contaminate;
    lo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite relazioni esposte a specifici convegni dall'ISPRA, riconosce che ad oltre dieci anni dall'adozione della norma ad hoc sui SIN, che fissava le procedure per l'effettuazione delle bonifiche, i risultati sono molto deludenti;
    tra i SIN che necessitano di essere urgentemente presi in considerazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e soprattutto finanziati da parte del Governo per essere messi in sicurezza e bonificati, vi rientrano quelli ubicati nella regione Piemonte ed in particolare i SIN di Serravalle-Scrivia, Torino-Basse di Stura, Pieve Vergonte, Balangero e Casale Monferrato;
    il ripristino ambientale di questi siti avrebbe oltre la certa rilevanza ambientale, anche quella economica e sociale in quanto la relativa bonifica finalizzata all'eliminazione delle passività ambientali, possono restituire i corrispondenti territori alla produzione di beni e servizi sostenibili favorendo lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le idonee iniziative, anche legislative, dirette a reperire le necessarie risorse per la bonifica e alla messa in sicurezza dei siti di Serravalle-Scrivia, Torino-Basse di Stura, Pieve Vergonte, Balangero e Casale Monferrato,
9/1139-A/8Allasia.


   La Camera,
    esaminato il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale;
   premesso che:
    il decreto-legge ha lo scopo di garantire gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, al fine di fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto;
    oltre Taranto, in Italia vi sono altri 56 siti di interesse nazionale (SIN), che per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza socio-economica, hanno la stessa medesima necessità di essere bonificati e messi in sicurezza, di quello di Taranto;
    i siti d'interesse nazionale sono aree del territorio nazionale definite in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, all'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico e di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali e sono stati individuati e perimetrali con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate;
    negli Stati membri della European Environment Agency (EEA) i siti da bonificare sono circa 250.000 e migliaia di questi siti sono localizzati proprio in Italia tanto che i predetti 57 SIN sono una vera emergenza vista l'entità della loro contaminazione ambientale, il rischio sanitario e l'allarme sociale che rappresentano (decreto ministeriale 471 del 1999);
    i 57 siti del «Programma nazionale di bonifica» comprendono aree industriali dismesse, aree industriali in corso di riconversione, aree industriali in attività, aree che sono state oggetto in passato di incidenti con rilascio di inquinanti chimici e aree oggetto di smaltimento incontrollato di rifiuti anche pericolosi. In tali siti l'esposizione alle sostanze contaminanti può venire da esposizione professionale, emissioni industriali e solo in ultimo da suoli e falde contaminate;
    lo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite relazioni esposte a specifici convegni dall'ISPRA, riconosce che ad oltre dieci anni dall'adozione della norma ad hoc sui SIN, che fissava le procedure per l'effettuazione delle bonifiche, i risultati sono molto deludenti;
    tra i SIN che necessitano di essere urgentemente presi in considerazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e soprattutto finanziati da parte del Governo per essere messi in sicurezza e bonificati, vi rientrano quelli ubicati nella regione Piemonte ed in particolare i SIN di Serravalle-Scrivia, Torino-Basse di Stura, Pieve Vergonte, Balangero e Casale Monferrato;
    il ripristino ambientale di questi siti avrebbe oltre la certa rilevanza ambientale, anche quella economica e sociale in quanto la relativa bonifica finalizzata all'eliminazione delle passività ambientali, possono restituire i corrispondenti territori alla produzione di beni e servizi sostenibili favorendo lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le idonee iniziative, anche legislative, dirette a reperire, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, le necessarie risorse per la bonifica e alla messa in sicurezza dei siti di Serravalle-Scrivia, Torino-Basse di Stura, Pieve Vergonte, Balangero e Casale Monferrato,
9/1139-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta).  Allasia.


   La Camera,
    esaminato il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale;
   premesso che:
    con emendamento delle Commissioni è stata prevista l'esclusione dai limiti del Patto di stabilità interno della regione Puglia dei pagamenti destinati agli interventi di attuazione del Protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 per la riqualificazione dell'area del sito di interesse nazionale (SIN) di Taranto, finanziati con le risorse statali erogate alla stessa regione Puglia, nel limite di 1,3 milioni per il 2013 e 40 milioni per il 2014;
    ritenuto opportuno assumere iniziative simili anche in favore di interventi di bonifica di altri Siti di interesse nazionale allo scopo di svincolare le risorse disponibili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le idonee iniziative, anche legislative, dirette ad escludere dai limiti del Patto di stabilità interno i finanziamenti erogati dallo Stato alle regioni destinati ad interventi di bonifica o di messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale.
9/1139-A/9Guidesi.


   La Camera,
    esaminato il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale;
   premesso che:
    con emendamento delle Commissioni è stata prevista l'esclusione dai limiti del Patto di stabilità interno della regione Puglia dei pagamenti destinati agli interventi di attuazione del Protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 per la riqualificazione dell'area del sito di interesse nazionale (SIN) di Taranto, finanziati con le risorse statali erogate alla stessa regione Puglia, nel limite di 1,3 milioni per il 2013 e 40 milioni per il 2014;
    ritenuto opportuno assumere iniziative simili anche in favore di interventi di bonifica di altri Siti di interesse nazionale allo scopo di svincolare le risorse disponibili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le idonee iniziative, anche legislative, dirette, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, ad escludere dai limiti del Patto di stabilità interno i finanziamenti erogati dallo Stato alle regioni destinati ad interventi di bonifica o di messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale.
9/1139-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta).  Guidesi.


   La Camera,
    impegna il Governo a valutare la possibilità di concordare con la Regione Puglia l'istituzione di un registro malformazioni congenite per il territorio regionale
9/1139-A/10Zolezzi, Bratti, Latronico, Matarrese.


   La Camera,
    impegna il Governo a valutare l'opportunità di concordare con la regione Puglia l'istituzione di un registro malformazioni congenite per il territorio regionale.
9/1139-A/10. (Testo modificato nel corso della seduta).  Zolezzi, Bratti, Latronico, Matarrese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame è finalizzato prioritariamente ad adottare tutte le azioni utili a tutelare l'ambiente e la qualità della vita nei contesti caratterizzati dalla presenza di attività produttive potenzialmente inquinanti;
    in particolare il provvedimento affronta ancora una volta gli enormi danni ambientali causati dalla produzione industriale dell'ILVA di Taranto, in un'area interessata dalla presenza di altri siti produttivi e che pertanto deve essere oggetto di interventi di bonifica;
    l'area industriale di Taranto è stata individuata, dal comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 426 del 1988, quale sito ad alto rischio ambientale;
    in particolare, con decreto del Ministro dell'ambiente 10 gennaio 2000, il sito è stato perimetrato ed è stata individuata una superficie complessiva da assoggettare ad interventi di bonifica per un'estensione di 114,9 chilometri quadrati;
    l'area perimetrata comprende, oltre allo stabilimento industriale ILVA, anche la Raffineria Eni (ex-Agip), nella quale tra l'altro si è verificato un preoccupante incidente proprio in questi giorni, e l'industria cementiera Cementir, nonché altre piccole aziende;
    le diverse attività produttive presenti rappresentano importanti fonti di inquinamento per il suolo, il sottosuolo e per le acque di falda, nonché per i sedimenti dell'area marina antistante il Sito di Interesse Nazionale;
    in particolare per quanto riguarda, come riportato dalla relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sui rifiuti, l'area ILVA la falda superficiale è risultata contaminata per il 7 per cento delle determinazioni analitiche complessive e la falda profonda per il 4 per cento; gli inquinanti presenti sono manganese, ferro, alluminio, arsenico, cromo, cromo esavalente e cianuri totali per gli inorganici, mentre per quanto attiene ai contaminanti organici, sono stati riscontrati idrocarburi policiclici aromatici, solventi organici aromatici e diversi composti clorurati;
    va sottolineato che nonostante i ripetuti solleciti della conferenza dei servizi ad attuare con urgenza gli idonei interventi di messa in sicurezza di emergenza della falda, non sono state attivate tempestivamente idonee misure in tal senso né risulta pervenuta documentazione relativa ai progetti di bonifica dei suoli e delle acque,

impegna il Governo:

   a sollecitare l'azienda ad aggiornare il piano di caratterizzazione al fine di consentire in modo efficace l'avvio degli interventi di bonifica dell'area dello stabilimento ILVA di Taranto;
   ad attivarsi presso il Commissario per accelerare la bonifica dell'area dello stabilimento ILVA, che costituisce la principale emergenza ambientale e sanitaria della provincia di Taranto;
   a garantire che gli interventi previsti avvengano con la più ampia comunicazione alla cittadinanza e la massima trasparenza sulla tipologia e sulle modalità di azione stabilite.
9/1139-A/11Crippa, Bratti, Zan, Matarrese, Latronico, Benamati, Zolezzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame è finalizzato prioritariamente ad adottare tutte le azioni utili a tutelare l'ambiente e la qualità della vita nei contesti caratterizzati dalla presenza di attività produttive potenzialmente inquinanti;
    in particolare il provvedimento affronta ancora una volta gli enormi danni ambientali causati dalla produzione industriale dell'ILVA di Taranto, in un'area interessata dalla presenza di altri siti produttivi e che pertanto deve essere oggetto di interventi di bonifica;
    l'area industriale di Taranto è stata individuata, dal comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 426 del 1988, quale sito ad alto rischio ambientale;
    in particolare, con decreto del Ministro dell'ambiente 10 gennaio 2000, il sito è stato perimetrato ed è stata individuata una superficie complessiva da assoggettare ad interventi di bonifica per un'estensione di 114,9 chilometri quadrati;
    l'area perimetrata comprende, oltre allo stabilimento industriale ILVA, anche la Raffineria Eni (ex-Agip), nella quale tra l'altro si è verificato un preoccupante incidente proprio in questi giorni, e l'industria cementiera Cementir, nonché altre piccole aziende;
    le diverse attività produttive presenti rappresentano importanti fonti di inquinamento per il suolo, il sottosuolo e per le acque di falda, nonché per i sedimenti dell'area marina antistante il Sito di Interesse Nazionale;
    in particolare per quanto riguarda, come riportato dalla relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sui rifiuti, l'area ILVA la falda superficiale è risultata contaminata per il 7 per cento delle determinazioni analitiche complessive e la falda profonda per il 4 per cento; gli inquinanti presenti sono manganese, ferro, alluminio, arsenico, cromo, cromo esavalente e cianuri totali per gli inorganici, mentre per quanto attiene ai contaminanti organici, sono stati riscontrati idrocarburi policiclici aromatici, solventi organici aromatici e diversi composti clorurati;
    va sottolineato che nonostante i ripetuti solleciti della conferenza dei servizi ad attuare con urgenza gli idonei interventi di messa in sicurezza di emergenza della falda, non sono state attivate tempestivamente idonee misure in tal senso né risulta pervenuta documentazione relativa ai progetti di bonifica dei suoli e delle acque,

impegna il Governo:

   a sollecitare l'azienda ad aggiornare il piano di caratterizzazione al fine di consentire in modo efficace l'avvio degli interventi di bonifica dell'area dello stabilimento ILVA di Taranto;
   ad attivarsi per accelerare la bonifica dell'area dello stabilimento ILVA, che costituisce la principale emergenza ambientale e sanitaria della provincia di Taranto;
   a garantire che gli interventi previsti avvengano con la più ampia comunicazione alla cittadinanza e la massima trasparenza sulla tipologia e sulle modalità di azione stabilite.
9/1139-A/11. (Testo modificato nel corso della seduta).  Crippa, Bratti, Zan, Matarrese, Latronico, Benamati, Zolezzi.


   La Camera,
    impegna il Governo a verificare che la capacità produttiva dello stabilimento commissariato sia coerente con il recepimento puntuale dell'AIA.
9/1139-A/12Daga, Zolezzi.


   La Camera,
   premesso che:
    la regione Puglia fissa a 0,4 ng/TEQ/Nm3 il limite massimo di emissioni di diossine (legge regionale n. 44 del 2008);
    nell'area circostante lo Stabilimento ILVA di Taranto insistono altri stabilimenti fortemente inquinanti già presenti all'interno della perimetro S.I.N, che contribuiscono al degrado ambientale;
    con decreto ministeriale n. 22 del 14 febbraio 2013 si consente ai cementifici di bruciare combustibili solidi secondari (CSS) derivati dalla selezioni di rifiuti,

impegna il Governo:

   a modificare la norma di riferimento sulle emissioni inquinanti della 152/2006, portandola a 0,2 ng/TEQ/Nm3 di emissioni inquinanti, affinché le emissioni previste dalla regione Puglia (legge regionale n. 81 del 2008), definite a 0,4 ng/TEQ/Nm3, che attualmente non consentono una adeguata tutela sanitaria in tutto il territorio di Taranto, siano conseguentemente rimodulate;
   ad adottare tutte le necessarie misure cautelative per evitare che eventuali prescrizioni seguite presso lo stabilimento ILVA di Taranto vengano inficiate dalle emissioni di attività limitrofe di tutta l'area perimetrata nel SIN di Taranto, nonché a considerare, nella sua complessità, l'inquinamento di Taranto come il prodotto di tutti gli stabilimenti industriali e non, che arrecano grave danno alla salute dei cittadini di Taranto e Statte;
   a sospendere, a tempo indeterminato, la combustione dei CSS (combustibili solidi secondari, decreto ministeriale n. 22 del 14 febbraio 2013), per i cementifici di Taranto.
9/1139-A/13Busto.


   La Camera,
    esaminato il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale;
   premesso che:
    il decreto prevede la nomina di un Commissario straordinario al fine di assicurare la continuità aziendale e garantire l'attuazione delle prescrizioni dell'Autorizzazione integrata ambientale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, affinché, in un prossimo provvedimento, anche di carattere legislativo, possa essere rivisto l'impianto normativo che regola la nomina dei commissari, ai fini dell'individuazione di competenze univoche, per qualunque tipologia di commissariamento.
9/1139-A/14Caon, Allasia.


   La Camera,
   premesso che:
    l'esigenza di una politica di tutela ambientale, attraverso l'azione amministrativa, legislativa e di governo, avviata in Italia solo con l'istituzione, nel 1986, del Ministero dell'ambiente si è progressivamente rafforzato, anche grazie all'individuazione di nuovi e più efficaci strumenti;
    all'inizio della passata legislatura, con il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, è stato istituito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale sono state assegnate le funzioni e le risorse dell'APAT, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e dell'istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare;
    tale accorpamento non ha però risolto alcune importanti problematiche che sono emerse in questi venti anni di attività che manifestano l'esigenza di una riforma organica, finalizzata al rilancio del sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente, oltre che alla garanzia della sua funzionalità, efficienza ed economicità;
    nel nuovo scenario istituzionale, a partire dalla revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione e dall'affermarsi del federalismo amministrativo, sono emersi i fabbisogni di adattamento del mandato delle agenzie ambientali, ma, allo stesso tempo, anche i limiti che presenta il modello di funzionamento e di erogazione delle prestazioni pubbliche di controllo e di protezione ambientale delle agenzie; soprattutto sono emerse anche esigenze di riforma istituzionale, dovute al crescente problema dello ”scollamento” tra l'aumento della domanda di controllo e di prestazioni tecniche rivolta alle agenzie e la definizione del relativo mandato e del sistema di finanziamento,

impegna il Governo

a potenziare e rendere più efficaci i controlli ambientali attraverso un sistema nazionale delle Agenzie ambientali, che pur mantenendo l'autonomia regionale, costituisca in sinergia e integrazione con Ispra un unico soggetto tecnico nel Paese riguardo alla protezione dell'ambiente.
9/1139-A/15Bratti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in titolo contiene sia una disciplina di carattere generale per gli stabilimenti strategici la cui attività produttiva abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute, sia disposizioni puntuali, immediatamente applicabili alla società ILVA;
    l'articolo 1 reca una disciplina di carattere generale, che detta, tra le altre, una specifica procedura per il commissariamento straordinario dell'impresa che gestisca almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale che si trovi in condizioni particolarmente critiche dal punto di vista ambientale e sanitario;
   considerato che:
    è necessaria una riflessione ed eventuale revisione della disciplina oggi vigente in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza rappresentata dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza» emanato a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274;
   è necessario, altresì, che siano stabiliti dalla legge requisiti di professionalità e di onorabilità dei commissari straordinari che garantiscano la più totale imparzialità e correttezza nella gestione complessiva dell'azienda o del complesso di aziende in crisi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di riordinare la materia delle amministrazioni straordinarie al fine di definire le specifiche competenze della figura del Commissario in relazione alle diverse tipologie di amministrazione straordinaria e i relativi profili di incompatibilità.
9/1139-A/16Mannino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in titolo contiene sia una disciplina di carattere generale per gli stabilimenti strategici la cui attività produttiva abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute, sia disposizioni puntuali, immediatamente applicabili alla società ILVA;
    l'articolo 1 reca una disciplina di carattere generale, che detta, tra le altre, una specifica procedura per il commissariamento straordinario dell'impresa che gestisca almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale che si trovi in condizioni particolarmente critiche dal punto di vista ambientale e sanitario;
   considerato che:
    è necessaria una riflessione ed eventuale revisione della disciplina oggi vigente;
   è necessario, altresì, che siano stabiliti dalla legge requisiti di professionalità e di onorabilità dei commissari straordinari che garantiscano la più totale imparzialità e correttezza nella gestione complessiva dell'azienda o del complesso di aziende in crisi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di riordinare la materia delle amministrazioni straordinarie al fine di definire le specifiche competenze della figura del Commissario in relazione alle diverse tipologie di amministrazione straordinaria e i relativi profili di incompatibilità.
9/1139-A/16. (Testo modificato nel corso della seduta).  Mannino.


MOZIONE CENNI, ZACCAGNINI, LUPO, FAENZI, CATANIA, FRANCO BORDO, CAON, RAMPELLI ED ALTRI N. 1-00015 CONCERNENTE INIZIATIVE IN MERITO ALLA DIFFUSIONE IN AGRICOLTURA DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Mozione

   La Camera,
   premesso che:
    l'agroalimentare è uno dei settori dell'economia italiana che meglio resiste e reagisce alla crisi economica in atto in termini di valore aggiunto e, in particolare, di export, con un nuovo record di 32 miliardi di euro di fatturato nel 2012 (+5,4 per cento sul 2011);
    i dati Istat sui «Conti economici trimestrali» evidenziano che nel primo trimestre del 2013 l'agricoltura ha fatto registrare un aumento del valore aggiunto sia in termini congiunturali (+4,7 per cento), che tendenziali (+0,1 per cento), confermandosi come comparto in attivo anche sul piano occupazionale, con l'aumento delle assunzioni dello 0,7 per cento, in netta controtendenza con l'andamento recessivo del prodotto interno lordo e degli occupati dell'industria e dei servizi;
    i suddetti dati evidenziano per l'Italia un calo tendenziale del prodotto interno lordo nel primo trimestre del 2013 del 2,4 per cento, provocato dalle flessioni dell'industria (-4,1 per cento) e dei servizi (-1,4 per cento);
    le performance economiche del comparto agricolo sono positive, nonostante gli effetti negativi sulle coltivazioni provocati dal maltempo, che ha causato in agricoltura danni stimabili in un miliardo di euro, e dai segnali depressivi sui consumi che hanno interessato anche l'agroalimentare; l'agricoltura è stato l'unico settore che nel 2013 sta dimostrando segni di «vitalità economica» e occupazionale, a conferma questo della validità e della modernità del modello di sviluppo agricolo made in Italy, che è fondato sulla valorizzazione dell'identità, della qualità e delle specificità che consentono di affrontare e vincere la competizione internazionale;
    il modello di sviluppo agricolo fondato sul made in Italy è realizzabile grazie all'impegno crescente e costante dei produttori italiani che tutelano la qualità, la tracciabilità e la produzione agroalimentare nazionale, che si contrappone ad una visione che a livello internazionale tende a considerare la produzione agricola solo come una commodity che, al pari del petrolio, può determinare ingenti fortune finanziarie; in tale ultimo contesto, l'attività lobbistica delle multinazionali che vogliono trarre profitto dal transgenico, a prescindere dalle conseguenze che derivano dalla loro coltivazione e commercializzazione, ha spesso il sopravvento nelle decisioni in materia di alimentazione, ponendo ostacoli alla ricerca indipendente a causa dei brevetti sui semi detenuti;
    il comparto agricolo nell'ultimo lustro ha dimostrato di essere una realtà economica d'eccellenza e di peculiare differenziazione della qualità agroalimentare rispetto agli altri partner intra-europei ed extra-europei e, per questi dati incontrovertibili, esso necessita di essere posto nell'agenda politica italiana quale uno dei volani principali della ripresa economica;
    la Monsanto è una multinazionale americana che, grazie al pressoché indiscusso monopolio delle sementi geneticamente modificate, rappresenta oggi il sinonimo mondiale di organismi geneticamente modificati. Il 22 aprile 1998, la Monsanto Europe ha ricevuto l'autorizzazione dalla Commissione europea per l'immissione in commercio del mais Mon810, il quale produce la proteina insetticida cryA per l'inclusione del gene del batterio bacillus thuringiensis, ai sensi della direttiva 90/220/CEE;
    il Mon810 non ha ancora ricevuto il rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dalla direttiva 90/220/CEE abrogata dalla direttiva 2001/18/CE;
    nel luglio del 2004 prima e nel maggio del 2007 poi, la Monsanto ha fatto richiesta di riconoscimento del Mon810 come prodotto esistente al momento dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003 che ha sostituito parte della direttiva 2001/18/CE sull'immissione in commercio di organismi geneticamente modificati;
    è recente la notizia che a Vivaro (Pordenone) seimila metri quadrati sono stati seminati con mais biotech, Mon810, creando un altissimo rischio di contaminazione nei confronti della biodiversità del nostro Paese;
    risulta sempre più evidente che le sollecitazioni delle società multinazionali favorevoli alla produzione di organismi geneticamente modificati, estranee all'interesse comune dei cittadini comunitari, sono in grado, molto spesso, di condizionare le scelte dell'Unione europea ad ogni livello, in particolare per quel che riguarda la produzione agricola, convenzionale e biologica;
    la stragrande maggioranza dei cittadini europei vuole mantenere integre, ossia non inquinate da organismi geneticamente modificati, le produzioni agricole di qualità che rappresentano il vero valore aggiunto sul mercato alimentare globale;
    una vasta parte della comunità scientifica continua ad esprimere forti e rinnovate perplessità rispetto all'impiego di tecnologie transgeniche in agricoltura, richiamando l'attenzione sull'importanza delle ricadute globali ed incontrollabili su salute e ambiente che potrebbero derivare da eventuali errori di valutazione e sull'impossibilità di coesistenza fra colture transgeniche, convenzionali e biologiche, dato che non esistono misure idonee ed efficaci per evitare la contaminazione che determina un inquinamento dell'ambiente irreversibile;
    i recenti studi di Gilles-Eric Seralini, ricercatore dell'Istituto di biologia fondamentale e applicata presso l'Università degli Studi di Caen (Francia), condensati nel libro Tous co-bayes, conducono verso la «prova» della tossicità – tuttora molto dibattuta – degli organismi geneticamente modificati e degli erbicidi ad essi collegati; si tratta di un campo certamente da approfondire, ma, a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo, ciò è sufficiente per adottare tutti quei provvedimenti prudenziali per evitare futuri eventuali disastri ambientali e sanitari che potrebbero rivelarsi irreversibili;
    nei diversi dossier tecnici redatti dalle aziende biotech, ai fini della loro valutazione da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), vengono evidenziate differenze statisticamente significative nella composizione biochimica degli organismi geneticamente modificati rispetto alle varietà di origine, nonché negli effetti sulla salute degli animali oggetto degli studi di tossicità, i quali presentano generalmente alterazioni del sistema enzimatico, epatico e renale;
    l'Efsa ha sin qui giustificato le differenze statisticamente significative di diversi organismi geneticamente modificati, incluso il Mon810, come dovute alla variabilità naturale;
    la direttiva 2001/18/CE del 12 marzo 2001 costituisce il testo normativo fondamentale per quanto concerne sia l'immissione in commercio di organismi geneticamente modificati, sia l'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati nell'ambiente e prevede, per i singoli Stati membri, la possibilità di dichiarare l'intero territorio nazionale come libero da colture biotech attraverso l'applicazione della clausola di salvaguardia;
    il decreto legislativo n. 224 del 2003, all'articolo 25, recepisce quanto stabilito dall'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE, in relazione alla cosiddetta «clausola di salvaguardia» mediante la quale le autorità nazionali preposte (per l'Italia sono i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali e della salute) possono bloccare l'immissione nel proprio territorio di un prodotto transgenico ritenuto pericoloso;
    con il decreto-legge n. 279 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 2005, venivano previste disposizioni per assicurare la «coesistenza» tra colture transgeniche, biologiche e convenzionali. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 116 del 2006, ha dichiarato la parziale incostituzionalità del decreto-legge n. 279 del 2004, nella parte in cui si richiama l'esclusiva competenza legislativa regionale in materia di agricoltura, venendosi così a determinare un pericoloso vuoto normativo, poiché sono stati mantenuti in vigore sia il principio della libertà della scelta dell'imprenditore, sia il principio della coesistenza, mancando però del tutto le parti operative e tecniche per attuare la coesistenza. Il risultato è che ogni norma nazionale o regionale che vieta l'utilizzo di colture transgeniche diventa contraria al principio di coesistenza stabilito a livello europeo;
    fin dal 2010 il Parlamento italiano si è espresso a favore della proposta di regolamento di modifica della direttiva 2001/18/CE – attualmente in fase di stallo presso le istituzioni europee – che consentirebbe agli Stati membri di decidere in merito alle coltivazioni di organismi geneticamente modificati sulla base di più ampi criteri, oltre a quelli già previsti di tutela della salute e dell'ambiente; più in generale, e in ambito comunitario, l'Italia ha da sempre sottolineato l'importanza dell'impatto socio-economico derivante dall'uso del transgenico, che deve essere valutato a pieno titolo accanto a quelli già riconosciuti in merito all'ambiente e alla salute;
    nel mese di aprile 2013 il Ministro della salute pro tempore ha inviato una lettera a Bruxelles chiedendo di adottare misure di emergenza che proibissero la coltivazione del mais Mon810 in tutta Europa, ma nessuna azione risulta essere stata intrapresa nelle sedi preposte;
    nella seduta del 21 maggio 2013 il Senato della Repubblica ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno sulle colture biotech con cui si impegna il Governo: «(...) ad adottare la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE e/o ad adottare la misura cautelare di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003, in base alla procedura prevista dall'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002, a tutela della salute umana, dell'ambiente e del modello economico e sociale del settore agroalimentare italiano; a rafforzare la già efficace opera di monitoraggio e controllo posta in essere con il coinvolgimento del Corpo forestale dello Stato, il quale da tempo effettua verifiche per evitare la contaminazione tra colture geneticamente modificate e non e per controllare l'eventuale presenza di sementi transgeniche non autorizzate; a potenziare la ricerca scientifica pubblica in materia agricola e biologica e, in caso di organismi geneticamente modificati, in ambiente confinato di laboratorio (...)»;
    il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Nunzia De Girolamo, nell'illustrazione delle linee programmatiche del suo dicastero rese il 12 giugno 2013 in seduta congiunta alle Commissioni agricoltura della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ha affermato che: «(...) l'importanza di un positivo relazionarsi tra Governo e istituzioni parlamentari ha già trovato, in questa legislatura, un'ottima dimostrazione in Senato sul delicato tema degli organismi geneticamente modificati, con l'assunzione del mio personale impegno sull'ordine del giorno congiunto di tutti i gruppi rappresentati, finalizzato all'adozione di regole coerenti con la tutela della salute umana e dell'ambiente, nonché del modello socio-economico e del patrimonio agroalimentare italiano, al contempo rafforzando la ricerca scientifica e le azioni di monitoraggio e controllo (...)»;
    il sistema delle regioni e delle province autonome ha ripetutamente dichiarato in sede di Conferenza delle regioni, con l'approvazione di un ordine del giorno e con una fitta corrispondenza istituzionale con le istituzioni europee e nazionali, la loro ferma opposizione all'introduzione di colture transgeniche in Italia, sottolineando la necessità che il futuro regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che andrà a modificare la direttiva 2001/18/CE, per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati sul loro territorio, sia il più possibile adeguato a salvaguardare l'agricoltura italiana, la biodiversità agroalimentare, la qualità e le specificità dei suoi prodotti;
    specificatamente, l'ordine del giorno della Conferenza delle regioni e delle province autonome recita: «(...) impegna il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, nelle more dell'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2001/18/CE in materia di possibili divieti alla coltivazione di piante geneticamente modificate, a procedere con l'esercizio della clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 12 marzo 2001(...)»; ed ancora: «(...) tenuto conto delle competenze in materia riconosciute dalla Costituzione, impegna il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali a rappresentare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e in occasione delle riunioni in sede comunitaria, la posizione unanime delle regioni e delle province autonome di assoluta contrarietà rispetto alla autorizzazione della coltivazione degli organismi geneticamente modificati sul territorio nazionale (...)»;
    in presenza di rischi concreti per il sistema agricolo nazionale di inquinamento da colture transgeniche lo stesso Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali pro tempore, il 28 gennaio 2013, ha chiesto formalmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di autorità nazionale in materia, di: «(...) guardare concretamente alla prospettiva di una clausola di salvaguardia per le coltivazioni di organismi geneticamente modificati in Italia (...)»;
    ad oggi, otto nazioni (Francia, Germania, Lussemburgo, Austria, Ungheria, Grecia, Bulgaria e Polonia) hanno già adottato delle clausole di salvaguardia per vietare le colture di organismi geneticamente modificati autorizzate nei loro territori;
    l'ultimo rapporto del mese di febbraio 2013 del Servizio internazionale per l'acquisizione delle applicazioni biotecnologiche per l'agricoltura, Isaa, riguardante lo «Status globale della commercializzazione di colture biotech/ogm», ha evidenziato che in Europa sono rimasti solo cinque Paesi – Spagna, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania – a coltivare organismi geneticamente modificati, con 129 ettari di mais transgenico seminati nel 2012, una percentuale irrisoria della superficie agricola comunitaria;
    in data 29 marzo 2013 il Ministro della salute pro tempore ha inoltrato alla direzione generale salute e consumatori della Commissione europea la richiesta di sospensione d'urgenza dell'autorizzazione della messa in coltura in Italia, e nel resto d'Europa, di sementi di mais Mon810, con allegato il dossier elaborato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'articolo 34 del regolamento (CE) 1829/2003;
    il rischio che corre il sistema agroalimentare nazionale è evidenziato dalla semina di mais geneticamente modificato già avvenuta nei giorni scorsi nella regione Friuli Venezia Giulia ed alla possibilità di replica di tali atti in altre parti del territorio nazionale;
    a seguito della semina di mais Mon810 avvenuta a Vivaro (Pordenone), le autorità competenti recintavano e ponevano sotto sequestro il campo seminato da mais biotech e si apriva un procedimento penale a carico dell'agricoltore, Giorgio Fidenato, autore della semina;
    la Corte di giustizia dell'Unione europea, IX sezione, con ordinanza dell'8 maggio 2013, causa C-542/12, ha deciso in via pregiudiziale che: «(...) il diritto dell'Unione europea dev'essere interpretato nel senso che la messa in coltura di organismi geneticamente modificati quali le varietà del mais Mon810 non può essere assoggettata a una procedura nazionale di autorizzazione quando l'impiego e la commercializzazione di tali varietà sono autorizzati ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, e dette varietà sono state iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole previsto dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, come modificata dal regolamento n. 1829/2003. L'articolo 26-bis della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2008/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008, dev'essere interpretata nel senso che non consente a uno Stato membro di opporsi alla messa in coltura sul suo territorio di detti organismi geneticamente modificati per il fatto che l'ottenimento di un'autorizzazione nazionale costituirebbe una misura di coesistenza volta a evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati in altre colture (...)»;
    la pronuncia in via pregiudiziale (articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) della Corte di giustizia europea scaturisce dal procedimento penale in corso presso il tribunale di Pordenone a carico di Giorgio Fidenato, titolare dell'azienda agricola dove sono state messe a coltura sementi di organismi geneticamente modificati, mais Mon810, in assenza della specifica autorizzazione (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 212 del 2001);
    esiste il fondamentale «principio di precauzione», sia nella normativa comunitaria (articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) che in quella nazionale (articolo 3-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni), e, secondo i firmatari del presente atto di indirizzo, sarebbe opportuno e non più rinviabile, che il legislatore europeo introduca nel regolamento comunitario, in materia di organismi geneticamente modificati, l'inclusione di una «clausola di garanzia» in favore degli Stati membri che intendano avvalersene;
    al riguardo, si evidenzia l'intenzione del commissario europeo per la salute e la politica dei consumatori Tonio Borg di rilanciare il negoziato europeo sugli organismi geneticamente modificati, rendendo gli Stati membri maggiormente autonomi sulle linee guida da autorizzare a livello nazionale;
    la risposta fornita dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ad un'interrogazione a risposta immediata in Commissione agricoltura della Camera dei deputati, ha espresso le seguenti considerazioni: «(...) il Senato della Repubblica ha recentemente approvato un ordine del giorno unitario, accolto dal Governo, in tema di organismi geneticamente modificati che si tradurrà nell'emanazione di un decreto interministeriale (salute, ambiente e tutela del territorio e del mare e politiche agricole, alimentari e forestali), con il quale verrà disposto il divieto di coltivazione di varietà di mais Mon810 sul territorio nazionale. Tuttavia, considerato che non ci troviamo nelle condizioni per ricorrere alla clausola di salvaguardia “vera e propria” di cui all'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE (strada preclusa da una sentenza della Corte di giustizia europea dell'8 settembre 2011), interverremo con il decreto interministeriale facendo ricorso all'articolo 34 del regolamento (CE) 1829/2003 che consente di adottare misure di emergenza qualora sia manifesto che prodotti geneticamente modificati autorizzati possano comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente. Al riguardo, preciso che le misure di emergenza sono adottate con le procedure previste dagli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) 178/2002 sulla sicurezza alimentare (la cui autorità competente in Italia è il Ministero della salute)»; ed ancora «(...) vorrei inoltre far presente che, sebbene lo scorso mese di aprile il Ministro della salute abbia richiesto alla Commissione europea di adottare misure di emergenza che proibissero la coltivazione del mais transgenico Mon810 in tutta Europa (considerando che l'autorizzazione del 1998 non è stata rinnovata), al momento, tuttavia, nessuna azione al riguardo è stata intrapresa dalla competente istituzione europea. Da qui, la possibilità di adottare il decreto di divieto di coltivazione per il solo territorio nazionale a cui stanno lavorando i servizi giuridici dei tre Ministeri. Saranno naturalmente utilizzati, allo scopo, sia il dossier predisposto dal Cra (ove è stato messo in evidenza che il Mon810 potrebbe modificare le popolazioni di lepidotteri non bersaglio e favorire lo sviluppo di parassiti potenzialmente dannosi per le altre colture), sia il parere dell'Ispra (che conferma i rischi per le popolazioni di lepidotteri non target e non esclude la possibilità di impatto negativo sugli organismi acquatici sensibili alle tossine)». Da ultimo: «(...) da parte nostra, intendiamo proseguire sulla strada di un'azione forte e determinata a sostegno di una modifica della normativa comunitaria (peraltro già predisposta dalla stessa Commissione europea nel 2010), che consenta agli Stati membri di opporsi alla coltivazione degli organismi geneticamente modificati per motivi non solo sanitari e ambientali, ma anche di politica economica agraria, come quelli esposti dagli interroganti e assolutamente condivisibili (...)»,

impegna il Governo:

   a perseguire, con tutta la necessaria energia negoziale, un radicale miglioramento della normativa comunitaria in materia di coltivazione di sementi transgeniche e di immissione in commercio di organismi geneticamente modificati che si ispiri alle linee seguenti:
    a) una rigorosa applicazione del principio di precauzione in tutti i procedimenti di autorizzazione alla coltivazione o al commercio di eventi transgenici;
    b) un regime obbligatorio di tracciabilità per tutte le sementi e gli organismi geneticamente modificati idoneo a segnalarne la presenza in tutti gli stadi della filiera;
    c) un regime di etichettatura a beneficio del consumatore finale che metta a disposizione del medesimo tutte le informazioni assicurate dal predetto regime di tracciabilità;
    d) regole generali idonee a tutelare pienamente, attraverso le disposizioni attuative demandate agli Stati membri, i produttori convenzionali e biologici;
    e) un'adeguata sussidiarietà, che consenta agli Stati membri, per motivazioni di carattere oggettivo, di interdire temporaneamente o definitivamente, in tutto il proprio territorio o in parte di esso, la coltivazione di sementi transgeniche;
   ad avviare comunque e tempestivamente la procedura per l'adozione della misura cautelare di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003, secondo quanto previsto dall'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002, e ad adottare la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE, a tutela della salute umana, dell'ambiente e del modello economico e sociale del settore agroalimentare italiano;
   ad assumere iniziative immediate in relazione all'avvenuta semina di mais geneticamente modificato, su tutto il territorio italiano, al fine di evitare ogni forma di possibile contaminazione ambientale e delle produzioni agricole locali;
   a prevedere, in relazione alla stagione delle semine avvenuta in gran parte del Paese, l'incremento delle attività di controllo e monitoraggio per potenziare, d'intesa con le regioni, la sorveglianza sui prodotti sementieri ed intervenire in presenza di sementi transgeniche non autorizzate;
   a sostenere la ricerca scientifica pubblica in materia agricola, biologica ed agroalimentare secondo le migliori prassi scientifiche nazionali ed internazionali e in caso di organismi geneticamente modificati in ambiente confinato, sotto il controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche al fine di salvaguardare le specificità del sistema agroalimentare italiano.
(1-00015)
(Ulteriore nuova formulazione) «Cenni, Zaccagnini, Lupo, Faenzi, Catania, Franco Bordo, Caon, Rampelli, Rosato, Braga, Gnecchi, Benamati, Mongiello, Realacci, Lenzi, Arlotti, Magorno, Fanucci, Lodolini, Miotto, Manfredi, Rubinato, Murer, Moscatt, Antezza, D'Incecco, Petrini, Fossati, Marantelli, Marchi, Mariastella Bianchi, Mariani, Fregolent, Dallai, Bratti, Velo, Tullo, Terrosi, Fiorio, Oliverio, Zanin, Carra, Lombardi, Parentela, Benedetti, Gagnarli, Massimiliano Bernini, Zolezzi, Gallinella, D'Uva, L'Abbate, Brescia, Dieni, Liuzzi, Cozzolino, Villarosa, Cristian Iannuzzi, D'Incà, Segoni, Mannino, Sorial, Spessotto, Fico, Caso, Baldassarre, Cariello, Dadone, Battelli, D'Ambrosio, Tofalo, Terzoni, Del Grosso, Lorefice, Marzana, Crippa, Brugnerotto, Toninelli, Mantero, Micillo, Nesci, Carinelli, Grillo, Cancelleri, Colonnese, Nuti, Di Battista, Sibilia, Grande, Spadoni, Manlio Di Stefano, Ciprini, Cominardi, Baldelli, Bosco, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Romele, Russo, Dellai, Schirò Planeta, Binetti, Capua, Caruso, Causin, Cesa, Fauttilli, Matarrese, Molea, Monchiero, Nissoli, Rossi, Vargiu, Nesi, Gigli, Tinagli, Zanetti, Cimmino, Marazziti, Vecchio, Rabino, Antimo Cesaro, Vitelli, D'Agostino, Vezzali, Oliaro, Palazzotto, Zan, Pellegrino, Zaratti, Migliore, Di Salvo, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caparini, Fedriga, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, La Russa, Maietta, Nastri, Taglialatela, Totaro, Amoddio, Tentori».


   La Camera,
   premesso che:
    l'agroalimentare è uno dei settori dell'economia italiana che meglio resiste e reagisce alla crisi economica in atto in termini di valore aggiunto e, in particolare, di export, con un nuovo record di 32 miliardi di euro di fatturato nel 2012 (+5,4 per cento sul 2011);
    i dati Istat sui «Conti economici trimestrali» evidenziano che nel primo trimestre del 2013 l'agricoltura ha fatto registrare un aumento del valore aggiunto sia in termini congiunturali (+4,7 per cento), che tendenziali (+0,1 per cento), confermandosi come comparto in attivo anche sul piano occupazionale, con l'aumento delle assunzioni dello 0,7 per cento, in netta controtendenza con l'andamento recessivo del prodotto interno lordo e degli occupati dell'industria e dei servizi;
    i suddetti dati evidenziano per l'Italia un calo tendenziale del prodotto interno lordo nel primo trimestre del 2013 del 2,4 per cento, provocato dalle flessioni dell'industria (-4,1 per cento) e dei servizi (-1,4 per cento);
    le performance economiche del comparto agricolo sono positive, nonostante gli effetti negativi sulle coltivazioni provocati dal maltempo, che ha causato in agricoltura danni stimabili in un miliardo di euro, e dai segnali depressivi sui consumi che hanno interessato anche l'agroalimentare; l'agricoltura è stato l'unico settore che nel 2013 sta dimostrando segni di «vitalità economica» e occupazionale, a conferma questo della validità e della modernità del modello di sviluppo agricolo made in Italy, che è fondato sulla valorizzazione dell'identità, della qualità e delle specificità che consentono di affrontare e vincere la competizione internazionale;
    il modello di sviluppo agricolo fondato sul made in Italy è realizzabile grazie all'impegno crescente e costante dei produttori italiani che tutelano la qualità, la tracciabilità e la produzione agroalimentare nazionale, che si contrappone ad una visione che a livello internazionale tende a considerare la produzione agricola solo come una commodity che, al pari del petrolio, può determinare ingenti fortune finanziarie; in tale ultimo contesto, l'attività lobbistica delle multinazionali che vogliono trarre profitto dal transgenico, a prescindere dalle conseguenze che derivano dalla loro coltivazione e commercializzazione, ha spesso il sopravvento nelle decisioni in materia di alimentazione, ponendo ostacoli alla ricerca indipendente a causa dei brevetti sui semi detenuti;
    il comparto agricolo nell'ultimo lustro ha dimostrato di essere una realtà economica d'eccellenza e di peculiare differenziazione della qualità agroalimentare rispetto agli altri partner intra-europei ed extra-europei e, per questi dati incontrovertibili, esso necessita di essere posto nell'agenda politica italiana quale uno dei volani principali della ripresa economica;
    la Monsanto è una multinazionale americana che, grazie al pressoché indiscusso monopolio delle sementi geneticamente modificate, rappresenta oggi il sinonimo mondiale di organismi geneticamente modificati. Il 22 aprile 1998, la Monsanto Europe ha ricevuto l'autorizzazione dalla Commissione europea per l'immissione in commercio del mais Mon810, il quale produce la proteina insetticida cryA per l'inclusione del gene del batterio bacillus thuringiensis, ai sensi della direttiva 90/220/CEE;
    il Mon810 non ha ancora ricevuto il rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dalla direttiva 90/220/CEE abrogata dalla direttiva 2001/18/CE;
    nel luglio del 2004 prima e nel maggio del 2007 poi, la Monsanto ha fatto richiesta di riconoscimento del Mon810 come prodotto esistente al momento dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003 che ha sostituito parte della direttiva 2001/18/CE sull'immissione in commercio di organismi geneticamente modificati;
    è recente la notizia che a Vivaro (Pordenone) seimila metri quadrati sono stati seminati con mais biotech, Mon810, creando un altissimo rischio di contaminazione nei confronti della biodiversità del nostro Paese;
    risulta sempre più evidente che le sollecitazioni delle società multinazionali favorevoli alla produzione di organismi geneticamente modificati, estranee all'interesse comune dei cittadini comunitari, sono in grado, molto spesso, di condizionare le scelte dell'Unione europea ad ogni livello, in particolare per quel che riguarda la produzione agricola, convenzionale e biologica;
    la stragrande maggioranza dei cittadini europei vuole mantenere integre, ossia non inquinate da organismi geneticamente modificati, le produzioni agricole di qualità che rappresentano il vero valore aggiunto sul mercato alimentare globale;
    una vasta parte della comunità scientifica continua ad esprimere forti e rinnovate perplessità rispetto all'impiego di tecnologie transgeniche in agricoltura, richiamando l'attenzione sull'importanza delle ricadute globali ed incontrollabili su salute e ambiente che potrebbero derivare da eventuali errori di valutazione e sull'impossibilità di coesistenza fra colture transgeniche, convenzionali e biologiche, dato che non esistono misure idonee ed efficaci per evitare la contaminazione che determina un inquinamento dell'ambiente irreversibile;
    i recenti studi di Gilles-Eric Seralini, ricercatore dell'Istituto di biologia fondamentale e applicata presso l'Università degli Studi di Caen (Francia), condensati nel libro Tous co-bayes, conducono verso la «prova» della tossicità – tuttora molto dibattuta – degli organismi geneticamente modificati e degli erbicidi ad essi collegati; si tratta di un campo certamente da approfondire, ma, a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo, ciò è sufficiente per adottare tutti quei provvedimenti prudenziali per evitare futuri eventuali disastri ambientali e sanitari che potrebbero rivelarsi irreversibili;
    nei diversi dossier tecnici redatti dalle aziende biotech, ai fini della loro valutazione da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), vengono evidenziate differenze statisticamente significative nella composizione biochimica degli organismi geneticamente modificati rispetto alle varietà di origine, nonché negli effetti sulla salute degli animali oggetto degli studi di tossicità, i quali presentano generalmente alterazioni del sistema enzimatico, epatico e renale;
    l'Efsa ha sin qui giustificato le differenze statisticamente significative di diversi organismi geneticamente modificati, incluso il Mon810, come dovute alla variabilità naturale;
    la direttiva 2001/18/CE del 12 marzo 2001 costituisce il testo normativo fondamentale per quanto concerne sia l'immissione in commercio di organismi geneticamente modificati, sia l'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati nell'ambiente e prevede, per i singoli Stati membri, la possibilità di dichiarare l'intero territorio nazionale come libero da colture biotech attraverso l'applicazione della clausola di salvaguardia;
    il decreto legislativo n. 224 del 2003, all'articolo 25, recepisce quanto stabilito dall'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE, in relazione alla cosiddetta «clausola di salvaguardia» mediante la quale le autorità nazionali preposte (per l'Italia sono i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali e della salute) possono bloccare l'immissione nel proprio territorio di un prodotto transgenico ritenuto pericoloso;
    con il decreto-legge n. 279 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 2005, venivano previste disposizioni per assicurare la «coesistenza» tra colture transgeniche, biologiche e convenzionali. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 116 del 2006, ha dichiarato la parziale incostituzionalità del decreto-legge n. 279 del 2004, nella parte in cui si richiama l'esclusiva competenza legislativa regionale in materia di agricoltura, venendosi così a determinare un pericoloso vuoto normativo, poiché sono stati mantenuti in vigore sia il principio della libertà della scelta dell'imprenditore, sia il principio della coesistenza, mancando però del tutto le parti operative e tecniche per attuare la coesistenza. Il risultato è che ogni norma nazionale o regionale che vieta l'utilizzo di colture transgeniche diventa contraria al principio di coesistenza stabilito a livello europeo;
    fin dal 2010 il Parlamento italiano si è espresso a favore della proposta di regolamento di modifica della direttiva 2001/18/CE – attualmente in fase di stallo presso le istituzioni europee – che consentirebbe agli Stati membri di decidere in merito alle coltivazioni di organismi geneticamente modificati sulla base di più ampi criteri, oltre a quelli già previsti di tutela della salute e dell'ambiente; più in generale, e in ambito comunitario, l'Italia ha da sempre sottolineato l'importanza dell'impatto socio-economico derivante dall'uso del transgenico, che deve essere valutato a pieno titolo accanto a quelli già riconosciuti in merito all'ambiente e alla salute;
    nel mese di aprile 2013 il Ministro della salute pro tempore ha inviato una lettera a Bruxelles chiedendo di adottare misure di emergenza che proibissero la coltivazione del mais Mon810 in tutta Europa, ma nessuna azione risulta essere stata intrapresa nelle sedi preposte;
    nella seduta del 21 maggio 2013 il Senato della Repubblica ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno sulle colture biotech con cui si impegna il Governo: «(...) ad adottare la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE e/o ad adottare la misura cautelare di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003, in base alla procedura prevista dall'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002, a tutela della salute umana, dell'ambiente e del modello economico e sociale del settore agroalimentare italiano; a rafforzare la già efficace opera di monitoraggio e controllo posta in essere con il coinvolgimento del Corpo forestale dello Stato, il quale da tempo effettua verifiche per evitare la contaminazione tra colture geneticamente modificate e non e per controllare l'eventuale presenza di sementi transgeniche non autorizzate; a potenziare la ricerca scientifica pubblica in materia agricola e biologica e, in caso di organismi geneticamente modificati, in ambiente confinato di laboratorio (...)»;
    il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Nunzia De Girolamo, nell'illustrazione delle linee programmatiche del suo dicastero rese il 12 giugno 2013 in seduta congiunta alle Commissioni agricoltura della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ha affermato che: «(...) l'importanza di un positivo relazionarsi tra Governo e istituzioni parlamentari ha già trovato, in questa legislatura, un'ottima dimostrazione in Senato sul delicato tema degli organismi geneticamente modificati, con l'assunzione del mio personale impegno sull'ordine del giorno congiunto di tutti i gruppi rappresentati, finalizzato all'adozione di regole coerenti con la tutela della salute umana e dell'ambiente, nonché del modello socio-economico e del patrimonio agroalimentare italiano, al contempo rafforzando la ricerca scientifica e le azioni di monitoraggio e controllo (...)»;
    il sistema delle regioni e delle province autonome ha ripetutamente dichiarato in sede di Conferenza delle regioni, con l'approvazione di un ordine del giorno e con una fitta corrispondenza istituzionale con le istituzioni europee e nazionali, la loro ferma opposizione all'introduzione di colture transgeniche in Italia, sottolineando la necessità che il futuro regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che andrà a modificare la direttiva 2001/18/CE, per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati sul loro territorio, sia il più possibile adeguato a salvaguardare l'agricoltura italiana, la biodiversità agroalimentare, la qualità e le specificità dei suoi prodotti;
    specificatamente, l'ordine del giorno della Conferenza delle regioni e delle province autonome recita: «(...) impegna il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, nelle more dell'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2001/18/CE in materia di possibili divieti alla coltivazione di piante geneticamente modificate, a procedere con l'esercizio della clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 12 marzo 2001(...)»; ed ancora: «(...) tenuto conto delle competenze in materia riconosciute dalla Costituzione, impegna il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali a rappresentare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e in occasione delle riunioni in sede comunitaria, la posizione unanime delle regioni e delle province autonome di assoluta contrarietà rispetto alla autorizzazione della coltivazione degli organismi geneticamente modificati sul territorio nazionale (...)»;
    in presenza di rischi concreti per il sistema agricolo nazionale di inquinamento da colture transgeniche lo stesso Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali pro tempore, il 28 gennaio 2013, ha chiesto formalmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di autorità nazionale in materia, di: «(...) guardare concretamente alla prospettiva di una clausola di salvaguardia per le coltivazioni di organismi geneticamente modificati in Italia (...)»;
    ad oggi, otto nazioni (Francia, Germania, Lussemburgo, Austria, Ungheria, Grecia, Bulgaria e Polonia) hanno già adottato delle clausole di salvaguardia per vietare le colture di organismi geneticamente modificati autorizzate nei loro territori;
    l'ultimo rapporto del mese di febbraio 2013 del Servizio internazionale per l'acquisizione delle applicazioni biotecnologiche per l'agricoltura, Isaa, riguardante lo «Status globale della commercializzazione di colture biotech/ogm», ha evidenziato che in Europa sono rimasti solo cinque Paesi – Spagna, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania – a coltivare organismi geneticamente modificati, con 129 ettari di mais transgenico seminati nel 2012, una percentuale irrisoria della superficie agricola comunitaria;
    in data 29 marzo 2013 il Ministro della salute pro tempore ha inoltrato alla direzione generale salute e consumatori della Commissione europea la richiesta di sospensione d'urgenza dell'autorizzazione della messa in coltura in Italia, e nel resto d'Europa, di sementi di mais Mon810, con allegato il dossier elaborato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'articolo 34 del regolamento (CE) 1829/2003;
    il rischio che corre il sistema agroalimentare nazionale è evidenziato dalla semina di mais geneticamente modificato già avvenuta nei giorni scorsi nella regione Friuli Venezia Giulia ed alla possibilità di replica di tali atti in altre parti del territorio nazionale;
    a seguito della semina di mais Mon810 avvenuta a Vivaro (Pordenone), le autorità competenti recintavano e ponevano sotto sequestro il campo seminato da mais biotech e si apriva un procedimento penale a carico dell'agricoltore, Giorgio Fidenato, autore della semina;
    la Corte di giustizia dell'Unione europea, IX sezione, con ordinanza dell'8 maggio 2013, causa C-542/12, ha deciso in via pregiudiziale che: «(...) il diritto dell'Unione europea dev'essere interpretato nel senso che la messa in coltura di organismi geneticamente modificati quali le varietà del mais Mon810 non può essere assoggettata a una procedura nazionale di autorizzazione quando l'impiego e la commercializzazione di tali varietà sono autorizzati ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, e dette varietà sono state iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole previsto dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, come modificata dal regolamento n. 1829/2003. L'articolo 26-bis della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2008/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008, dev'essere interpretata nel senso che non consente a uno Stato membro di opporsi alla messa in coltura sul suo territorio di detti organismi geneticamente modificati per il fatto che l'ottenimento di un'autorizzazione nazionale costituirebbe una misura di coesistenza volta a evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati in altre colture (...)»;
    la pronuncia in via pregiudiziale (articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) della Corte di giustizia europea scaturisce dal procedimento penale in corso presso il tribunale di Pordenone a carico di Giorgio Fidenato, titolare dell'azienda agricola dove sono state messe a coltura sementi di organismi geneticamente modificati, mais Mon810, in assenza della specifica autorizzazione (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 212 del 2001);
    esiste il fondamentale «principio di precauzione», sia nella normativa comunitaria (articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) che in quella nazionale (articolo 3-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni), e, secondo i firmatari del presente atto di indirizzo, sarebbe opportuno e non più rinviabile, che il legislatore europeo introduca nel regolamento comunitario, in materia di organismi geneticamente modificati, l'inclusione di una «clausola di garanzia» in favore degli Stati membri che intendano avvalersene;
    al riguardo, si evidenzia l'intenzione del commissario europeo per la salute e la politica dei consumatori Tonio Borg di rilanciare il negoziato europeo sugli organismi geneticamente modificati, rendendo gli Stati membri maggiormente autonomi sulle linee guida da autorizzare a livello nazionale;
    la risposta fornita dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ad un'interrogazione a risposta immediata in Commissione agricoltura della Camera dei deputati, ha espresso le seguenti considerazioni: «(...) il Senato della Repubblica ha recentemente approvato un ordine del giorno unitario, accolto dal Governo, in tema di organismi geneticamente modificati che si tradurrà nell'emanazione di un decreto interministeriale (salute, ambiente e tutela del territorio e del mare e politiche agricole, alimentari e forestali), con il quale verrà disposto il divieto di coltivazione di varietà di mais Mon810 sul territorio nazionale. Tuttavia, considerato che non ci troviamo nelle condizioni per ricorrere alla clausola di salvaguardia “vera e propria” di cui all'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE (strada preclusa da una sentenza della Corte di giustizia europea dell'8 settembre 2011), interverremo con il decreto interministeriale facendo ricorso all'articolo 34 del regolamento (CE) 1829/2003 che consente di adottare misure di emergenza qualora sia manifesto che prodotti geneticamente modificati autorizzati possano comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente. Al riguardo, preciso che le misure di emergenza sono adottate con le procedure previste dagli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) 178/2002 sulla sicurezza alimentare (la cui autorità competente in Italia è il Ministero della salute)»; ed ancora «(...) vorrei inoltre far presente che, sebbene lo scorso mese di aprile il Ministro della salute abbia richiesto alla Commissione europea di adottare misure di emergenza che proibissero la coltivazione del mais transgenico Mon810 in tutta Europa (considerando che l'autorizzazione del 1998 non è stata rinnovata), al momento, tuttavia, nessuna azione al riguardo è stata intrapresa dalla competente istituzione europea. Da qui, la possibilità di adottare il decreto di divieto di coltivazione per il solo territorio nazionale a cui stanno lavorando i servizi giuridici dei tre Ministeri. Saranno naturalmente utilizzati, allo scopo, sia il dossier predisposto dal Cra (ove è stato messo in evidenza che il Mon810 potrebbe modificare le popolazioni di lepidotteri non bersaglio e favorire lo sviluppo di parassiti potenzialmente dannosi per le altre colture), sia il parere dell'Ispra (che conferma i rischi per le popolazioni di lepidotteri non target e non esclude la possibilità di impatto negativo sugli organismi acquatici sensibili alle tossine)». Da ultimo: «(...) da parte nostra, intendiamo proseguire sulla strada di un'azione forte e determinata a sostegno di una modifica della normativa comunitaria (peraltro già predisposta dalla stessa Commissione europea nel 2010), che consenta agli Stati membri di opporsi alla coltivazione degli organismi geneticamente modificati per motivi non solo sanitari e ambientali, ma anche di politica economica agraria, come quelli esposti dagli interroganti e assolutamente condivisibili (...)»,

impegna il Governo:

   a perseguire, con tutta la necessaria energia negoziale, un radicale miglioramento della normativa comunitaria in materia di coltivazione di sementi transgeniche e di immissione in commercio di organismi geneticamente modificati che si ispiri alle linee seguenti:
    a) una rigorosa applicazione del principio di precauzione in tutti i procedimenti di autorizzazione alla coltivazione o al commercio di eventi transgenici;
    b) un regime obbligatorio di tracciabilità per tutte le sementi e gli organismi geneticamente modificati idoneo a segnalarne la presenza in tutti gli stadi della filiera;
    c) un regime di etichettatura a beneficio del consumatore finale che metta a disposizione del medesimo tutte le informazioni assicurate dal predetto regime di tracciabilità;
    d) regole generali idonee a tutelare pienamente, attraverso le disposizioni attuative demandate agli Stati membri, i produttori convenzionali e biologici;
    e) un'adeguata sussidiarietà, che consenta agli Stati membri, per motivazioni di carattere oggettivo, di interdire temporaneamente o definitivamente, in tutto il proprio territorio o in parte di esso, la coltivazione di piante e sementi transgeniche;
   ad avviare comunque e tempestivamente la procedura per l'adozione della misura cautelare di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003, secondo quanto previsto dall'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002, e a valutare l'opportunità di adottare la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE, a tutela della salute umana, dell'ambiente e del modello economico e sociale del settore agroalimentare italiano;
   ad assumere iniziative immediate in relazione all'avvenuta semina di mais geneticamente modificato, su tutto il territorio italiano, al fine di evitare ogni forma di possibile contaminazione ambientale e delle produzioni agricole locali;
   a prevedere, in relazione alla stagione delle semine avvenuta in gran parte del Paese, l'incremento delle attività di controllo e monitoraggio per potenziare, d'intesa con le regioni, la sorveglianza sui prodotti sementieri ed intervenire in presenza di sementi transgeniche non autorizzate;
   a sostenere la ricerca scientifica pubblica in materia agricola, biologica ed agroalimentare secondo le migliori prassi scientifiche nazionali ed internazionali e in caso di organismi geneticamente modificati in ambiente confinato, sotto il controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche al fine di salvaguardare le specificità del sistema agroalimentare italiano.
(1-00015)
(Ulteriore nuova formulazione) (Testo modificato nel corso della seduta) «Cenni, Zaccagnini, Lupo, Faenzi, Catania, Franco Bordo, Caon, Rampelli, Rosato, Braga, Gnecchi, Benamati, Mongiello, Realacci, Lenzi, Arlotti, Magorno, Fanucci, Lodolini, Miotto, Manfredi, Rubinato, Murer, Moscatt, Antezza, D'Incecco, Petrini, Fossati, Marantelli, Marchi, Mariastella Bianchi, Mariani, Fregolent, Dallai, Bratti, Velo, Tullo, Terrosi, Fiorio, Oliverio, Zanin, Carra, Lombardi, Parentela, Benedetti, Gagnarli, Massimiliano Bernini, Zolezzi, Gallinella, D'Uva, L'Abbate, Brescia, Dieni, Liuzzi, Cozzolino, Villarosa, Cristian Iannuzzi, D'Incà, Segoni, Mannino, Sorial, Spessotto, Fico, Caso, Baldassarre, Cariello, Dadone, Battelli, D'Ambrosio, Tofalo, Terzoni, Del Grosso, Lorefice, Marzana, Crippa, Brugnerotto, Toninelli, Mantero, Micillo, Nesci, Carinelli, Grillo, Cancelleri, Colonnese, Nuti, Di Battista, Sibilia, Grande, Spadoni, Manlio Di Stefano, Ciprini, Cominardi, Baldelli, Bosco, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Romele, Russo, Dellai, Schirò Planeta, Binetti, Capua, Caruso, Causin, Cesa, Fauttilli, Matarrese, Molea, Monchiero, Nissoli, Rossi, Vargiu, Nesi, Gigli, Tinagli, Zanetti, Cimmino, Marazziti, Vecchio, Rabino, Antimo Cesaro, Vitelli, D'Agostino, Vezzali, Oliaro, Palazzotto, Zan, Pellegrino, Zaratti, Migliore, Di Salvo, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caparini, Fedriga, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, La Russa, Maietta, Nastri, Taglialatela, Totaro, Amoddio, Tentori».


PROPOSTA DI LEGGE – REALACCI ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI CORRELATI (A.C. 67-A) E DELLE ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BRATTI ED ALTRI; PELLEGRINO ED ALTRI; DORINA BIANCHI (A.C. 326-893-1043)

A.C. 67-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

A.C. 67-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sulle proposte emendative contenute nel fascicolo 2.

A.C. 67-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione).

  1. È istituita, per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali correlati, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:
   a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;
   b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali, tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni;
   c) individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento alle indagini tese all'individuazione dei rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai porti marittimi con destinazioni estere e, contestualmente, svolgere indagini di concerto con le autorità di inchiesta dei Paesi destinatari dei rifiuti, affinché i beni e i prodotti realizzati a valle di processi di riciclo di materie prime seconde ottenute dai rifiuti, allorché esportati e immessi sul mercato nazionale, rispondano effettivamente alle caratteristiche merceologiche e sanitarie previste dalla normativa nazionale;
   d) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da parte della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;
   e) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati nel territorio nazionale e alle attività di bonifica, nonché alla gestione dei rifiuti radioattivi;
   f) verificare la sussistenza di attività illecite relative alla gestione degli impianti di depurazione delle acque nonché alla gestione dello smaltimento dei fanghi e dei reflui;
   g) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti pericolosi e della loro puntuale e precisa caratterizzazione e classificazione e svolgere indagini atte ad accertare eventuali attività illecite connesse a tale gestione.

  2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.
  3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

A.C. 67-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1

ART. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione).

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: altri illeciti ambientali con le seguenti: illeciti ambientali ad esse.

  Conseguentemente, al titolo, sostituire le parole: altri illeciti ambientali con le seguenti: illeciti ambientali ad esse.
1. 100. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: transfrontaliero fino alla fine della lettera con le seguenti: illecito transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle concernenti i rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai porti marittimi con destinazioni estere e, contestualmente, svolgere indagini, in collaborazione con le autorità di inchiesta dei Paesi destinatari dei rifiuti, per individuare attività volte a immettere nel mercato nazionale beni e prodotti, realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime secondarie ottenute dai rifiuti, che non rispondono alle caratteristiche merceologiche e sanitarie previste dalla normativa nazionale.
1. 101. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: dei fanghi e dei reflui aggiungere le seguenti: provenienti da tali impianti.
1. 20. Grimoldi.
(Approvato)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. La Commissione promuove forme di condivisione, partecipazione e diffusione delle informazioni raccolte, nei limiti di cui all'articolo 4 della presente legge, al fine di coinvolgere e informare costantemente la cittadinanza sull'entità e criticità del fenomeno indagato.
1. 11. Mannino.

A.C. 67-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

  1. La Commissione è composta di quindici senatori e di quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione sulla formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, approvata il 18 febbraio 2010 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, di cui alla legge 4 agosto 2008, n. 132.
  2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.
  3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
  5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.
  6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

A.C. 67-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PRESENTATORI

Art. 3.
(Testimonianze).

  1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.

A.C. 67-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Acquisizione di atti e documenti).

  1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
  2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
  3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
  4. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

A.C. 67-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Obbligo del segreto).

  1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.
  2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
  3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

A.C. 67-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Organizzazione interna).

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
  2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
  3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
  4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
  5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
  6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2013 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
  7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.