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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 9 luglio 2013

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 9 luglio 2013.

  Angelino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baretta, Berretta, Bocci, Boccia, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Caparini, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Lello, Epifani, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Kyenge, La Russa, Legnini, Letta, Lombardi, Lorenzin, Lupi, Merlo, Meta, Migliore, Moretto, Orlando, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Sani, Santelli, Sereni, Simoni, Speranza, Tancredi, Vezzali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baretta, Berretta, Bocci, Boccia, Borletti Dell'Acqua, Bray, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Lello, Dieni, Epifani, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gitti, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lombardi, Lorenzin, Lupi, Melilla, Merlo, Meta, Migliore, Moretto, Orlando, Pannarale, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Sani, Santelli, Sereni, Simoni, Speranza, Tancredi, Vezzali, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 8 luglio 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE GIORGIA MELONI ed altri: «Introduzione dell'articolo 31-bis e modifiche agli articoli 56, 58 e 84 della Costituzione, concernenti la partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della nazione nonché i requisiti di età per l'elezione del Presidente della Repubblica e dei membri del Parlamento» (1319);
   FREGOLENT: «Modifiche alla legge 30 marzo 2001, n. 130, in materia di disciplina della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri» (1320);
   LABRIOLA: «Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti di prima necessità per l'infanzia» (1321);
   ZARATTI ed altri: «Norme per il contenimento e la riduzione del consumo di suolo» (1322);
   DI GIOIA: «Norme per l'integrazione sociale dei disabili e per l'istituzione di centri di ricerca» (1323);
   CALABRÒ ed altri: «Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario» (1324);
   GITTI: «Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna dei partiti e di disciplina delle forme di finanziamento della politica, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle norme riguardanti la disciplina dei partiti, dell'attività politica e delle campagne elettorali» (1325).
  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di inchiesta parlamentare.

  In data 8 luglio 2013 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:
   GIANLUCA PINI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative in campo commerciale» (Doc. XXII, n. 11).
  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

  La proposta di legge REALACCI ed altri: «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali» (65) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Gregori.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):
  FERRANTI ed altri: «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni per ridurre il sovraffollamento delle carceri e assicurare la finalità rieducativa delle pene» (370) Parere delle Commissioni I, V e XII;
  MOLTENI ed altri: «Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo» (1129) Parere delle Commissioni I e V.

   XII Commissione (Affari sociali):
  MANTERO ed altri: «Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico» (1142) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e V.
  BINETTI ed altri: «Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché istituzione dell'Agenzia nazionale per le malattie rare» (1168) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XI e XIV.

Annunzio di una proposta di modificazione al Regolamento.

  In data 9 luglio 2013 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al Regolamento d'iniziativa del deputato:
   ROSATO: «articoli 24, 128, 129, 130, 134, 135, 136, 137, 138, 138-bis, 139, 139-bis: MODIFICA DELLA DISCIPLINA DEGLI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO (Doc. II n. 4).

  Sarà pubblicata e trasmessa alla Giunta per il Regolamento.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 27 giugno 2013, ha trasmesso la decisione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2012, approvata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi degli articoli 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, corredata dai volumi I, II e III dell'annessa relazione, nonché dal testo delle considerazioni svolte in sede di giudizio di parificazione (Doc. XIV, n. 1).

  Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

  La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 4 luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, per gli esercizi 2009, 2010 e 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 41).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministro per gli affari europei.

  Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 7 giugno 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, commi 3 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la documentazione relativa alle procedure di infrazione del diritto dell'Unione europea per la mancata attuazione nei termini della direttiva 2010/31/UE in tema di prestazione energetica sull'edilizia e per il non completo recepimento delle disposizioni di cui alla direttiva 2002/91/CE in materia di rendimento energetico nell'edilizia, in quanto posta alla base delle disposizioni contenute nel decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Atto Camera n. 1310).

  Questa documentazione è Trasmessa alla VI Commissione (Finanze), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

  Il Ministero della difesa ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 25 giugno 2013, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Tali decreti sono trasmessi alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 28 giugno 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2013/0229, del 30 maggio 2013, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento della direttiva 2011/97/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2011, che modifica la direttiva 1999/31 /CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto.

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 5 luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 50 della legge 23 luglio 2009, n. 99, la relazione concernente l'andamento del processo di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, riferita al secondo semestre del 2012 (Doc. LXXI-bis, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 9 luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sui riconoscimento unilaterale, da parte della Croazia e di Cipro, di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio e che abroga le decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE (COM(2013) 441 final).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'unione europea).

Trasmissione di delibere dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 9 luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti delibere CIPE, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
   n. 15/2013 dell'8 marzo 2013, concernente «Fondo sanitario nazionale 2013 – Ripartizione della quota destinata al finanziamento di parte corrente degli oneri relativi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari» – alla II Commissione (Giustizia), alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali);
   n. 16/2013 dell'8 marzo 2013, concernente «Prosecuzione del programma pluriennale straordinario di investimenti in sanità (legge n. 67 del 1988) – Riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di un importo di 90.000.000 di euro per l'adeguamento a norma degli impianti antincendio (articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 158 del 2012)» – alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali);
   n. 21/2013 del 18 marzo 2013, concernente «Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443 del 2001) – Autostrada A31 Valdastico nord – 1° lotto funzionale Piovene Rocchette-Valle dell'Astico – Approvazione progetto preliminare» – alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 4 e 8 luglio 2013, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione congiunta della Commissione europea e della Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Verso un approccio globale dell'Unione europea alla crisi siriana (JOIN(2013) 22 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle spese del FEAGA – Sistema d'allarme n. 6/2013 (COM(2013) 504 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 9 luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro dei beni e dalle attività culturali e del turismo, con lettera in data 4 luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2013, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (17).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 29 luglio 2013.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONE

Elementi in merito al regolare svolgimento delle elezioni comunali tenutesi a Maddaloni (Caserta), con particolare riferimento al contrasto del fenomeno delle affissioni elettorali abusive – 2-00046.

A) Interpellanza

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:
   il comune di Maddaloni (Caserta) è tra i comuni italiani nei quali il 26 e 27 maggio 2013 si terranno le elezioni amministrative per eleggere il sindaco e il consiglio comunale;
   molti cittadini maddalonesi lamentano, tra le altre forme di degrado e di inciviltà, che nella città non si riesce a debellare il fenomeno di abusivismo relativo alle affissioni elettorali di proporzioni sempre più ingenti e dispendiose;
   a nome e per conto del candidato a sindaco della coalizione Partito Democratico/Sinistra e Libertà, Gaetano Esposito, il mandatario signora Michela Rispoli presentava un esposto per le vie legali, in data 6 maggio 2013, al commissario prefettizio del comune di Maddaloni, al comandante dei vigili urbani di Maddaloni, all'ufficio elettorale del medesimo comune e copia conforme al prefetto di Caserta, dottoressa Carmela Pagano, per richiedere l'applicazione della legge e delle normative che sovraintendono all'utilizzo della propaganda elettorale da parte dei partiti;
   in data 8 maggio 2013, il mandatario presentava un esposto per le vie legali presso la locale stazione dei carabinieri;
   i manifesti, contravvenendo alla legge sull'affissione al di fuori dello spazio assegnato, venivano affissi ovunque: sui muri della città, manifesti di varia e smisurata grandezza affissi su bandoni di cantieri, su cassonetti, su colonnine telefoniche, su plance elettorali negli spazi riservati ad altri partiti e su quelli riservati alle affissioni funebri;
   detti manifesti, inoltre, contravvenendo alla legge 4 aprile 1956, n. 212, «Norme per la disciplina della propaganda elettorale», venivano posti in modo selvaggio ed in forma abusiva su cartelloni (600 per 300, 140 per 200, 70 per 100), anche a pagamento in comodato a società di gestione del servizio di affissione;
   il candidato Gaetano Esposito, vedendosi negare il diritto di vedere affissi legalmente i propri manifesti negli spazi dedicati e assegnati dall'ufficio elettorale del comune di Maddaloni e prendendo atto del diniego reiterato da parte del servizio di affissioni, percepiva timore nelle parole di rifiuto degli addetti alle affissioni e decideva di affiggere i propri manifesti personalmente, in pieno giorno. La vicenda è seguita dalla stampa locale con articoli, fotografie, video ed interviste –:
   se il Ministro interpellato non ritenga necessario un intervento urgente ed efficace, al fine di debellare il fenomeno che, oltre a contribuire al degrado urbano, afferma una pratica di propaganda politica non legittima, violenta e lesiva di una sana e regolata dialettica politica tra i partiti;
   se non intenda sollecitare le forze dell'ordine, le istituzioni e i rappresentanti territoriali del Governo a porre in atto soluzioni urgenti per interrompere tale pratica illegale, violenta ed esosa che sicuramente non giova alla «buona politica», e se non intenda verificare la veridicità di atti di violenza e schiamazzo perpetrati durante le notti tra i diverse gruppi di attacchinaggio;
   se risulti e in quale misura (in termini di numero di multe) sia stato effettivamente utilizzato lo strumento sanzionatorio di tale pratica di abusivismo;
   se risulti e in quale misura sia stato effettivamente utilizzato lo strumento dell’«oscuramento» e/o della rimozione dei manifesti di ogni tipo, grandezza e genere affissi selvaggiamente, abusivamente e al di fuori delle norme per la disciplina della campagna elettorale;
   se, infine, il Ministro interpellato ritenga di esaminare, con i mezzi più opportuni ritenuti dallo stesso, le insistenti e preoccupanti dichiarazioni (stampa e televisioni nazionali) di Roberto Saviano su Maddaloni (Caserta) riguardo le ultime elezioni politiche (febbraio 2013) ed inerenti al pericolo di voto inquinato, percepito in città in maniera molto forte i questi ultimi giorni di campagna elettorale amministrativa mediante la pratica dello scambio del voto con buoni benzina, pagamento di bollette, spesa alimentare, sacchetti di gettoni per il videopoker e ricariche telefoniche.
(2-00046) «Scotto».


Iniziative in relazione all'attività del movimento Casa Pound nella città di Cremona e verifica dei presupposti per l'accesso di tale movimento alle donazioni del 5 per mille – 3-00044.

B) Interrogazione

   FRANCO BORDO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:
   in data 28 aprile 2013, presso la chiesa del cimitero di Cremona, è stata celebrata una santa messa in memoria di Benito Mussolini e Roberto Farinacci alla presenza, tra gli altri, di esponenti di Casa Pound e di rappresentanti di organizzazioni neofasciste francesi e spagnole;
   a seguito di tale evento, in data 4 maggio 2013, a Cremona, è stata inaugurata una sede di Casa Pound, con il coinvolgimento di decine di militanti del movimento suddetto che, sorvegliati da un massiccio cordone di agenti delle forze dell'ordine, hanno proceduto alla cerimonia di inaugurazione;
   Casa Pound, nel proprio programma, reperibile dal sito internet dell'associazione, dichiara: «vogliamo un'Italia sociale e nazionale secondo la visione pavoliniana e mussoliniana» e si appella ad una «funzione avanguardista dell'Italia», riferendosi a quella che viene definita «un'italietta antifascista e antisociale»;
   la legge 25 giugno 1993, n. 205 (cosiddetta legge Mancino), impedisce qualsiasi forma di azione e propaganda, anche con l'uso di gesti e slogan, legata all'ideologia nazifascista e che incita alla violenza e alla discriminazione razziale, etnica e religiosa;
   la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana italiana afferma: «È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista»;
   i militanti di Casa Pound, negli ultimi anni in varie località del Paese, sarebbero stati al centro di numerosi casi di cronaca di violenze ai danni di minoranze etniche e religiose, reati contro il patrimonio e possesso illegale di armi;
   Casa Pound, pur essendo formalmente costituita come un'organizzazione di promozione sociale, si è già presentata più volte a tornate elettorali quale partito politico con un proprio simbolo: «la Tartaruga»;
   Casa Pound ha la possibilità di beneficiare delle donazioni del 5 per 1000 riservate al sostegno delle organizzazioni non lucrative e delle associazioni di promozione sociale –:
   quali iniziative di competenza si intendano assumere per assicurare il rispetto della legalità e dei valori e dei principi affermati nella Costituzione e impedire che la città di Cremona divenga luogo fertile per l'insediamento di realtà di ispirazione fascista, xenofoba e razzista;
   se vi siano le condizioni affinché Casa Pound figuri tra i soggetti beneficiari delle donazioni del 5 per 1000. (3-00044)


Elementi in relazione all'incendio sviluppatosi il 19 giugno 2013 presso lo stabilimento ACEA di Paliano (Frosinone) e iniziative per includere nuovamente l'area della Valle del Sacco nell'ambito dei siti da bonificare di interesse nazionale – 2-00107.

C) Interpellanza

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:
   la mattina del 19 giugno 2013, presso lo stabilimento di proprietà della società Acea, sito a Paliano (Frosinone), località Castellaccio, per ragioni ancora sconosciute è scoppiato un grave incendio che ha colpito le balle di rifiuti urbani pronti per la lavorazione e la trasformazione in combustibile da rifiuto;
   a seguito di tale incendio, si è sprigionata una vasta nube di colore nero che si è rapidamente estesa su tutto il territorio tra i comuni di Paliano e Anagni, sulla cui reale composizione ed eventuale nocività non è stata diffusa alcuna notizia;
   lo spegnimento dell'incendio è stato possibile solo dopo molte ore grazie al lavoro dei vigili del fuoco accorsi sul sito;
   lo stabilimento è ubicato in un territorio già altamente compromesso sotto il profilo ambientale per le conseguenze di un'industrializzazione selvaggia degli scorsi anni che non teneva in considerazione le conseguenze ambientali del proprio agire;
   proprio a causa di tale degrado, il territorio della Valle del Sacco veniva dichiarato in passato sito di interesse nazionale ai fini della bonifica ambientale;
   l'incendio presso lo stabilimento Acea è, dunque, solo l'ultimo di una serie di eventi, calamità e problemi che hanno colpito l'area della Valle del Sacco;
   con un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di marzo 2013, il sito veniva declassificato da sito di interesse nazionale a sito di interesse regionale, senza che, nel frattempo, fossero fatte tutte quelle opere di bonifica necessarie a ripristinare lo stato dei luoghi –:
   di quali elementi i Ministri interpellati dispongano in relazione a quanto esposto in premessa, in particolare circa la reale composizione della nube sprigionatasi a seguito dell'incendio presso lo stabilimento di proprietà dell'Acea situato a Paliano (Frosinone), località Castellaccio, e la sua eventuale nocività per la salute delle popolazioni circostanti;
   se non si ritenga necessario, alla luce delle considerazioni di cui in premessa, ricondurre l'area della Valle del Sacco nell'ambito dei siti di interesse nazionale ai fini della bonifica ambientale.
(2-00107) «Pilozzi, Piazzoni, Zaratti».


MOZIONI GIORGIA MELONI ED ALTRI N. 1-00071, ALFREIDER, BRESSA, DELLAI, KRONBICHLER, MARGUERETTAZ ED ALTRI N. 1-00138 E BALDELLI N. 1-00140 CONCERNENTI INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DEL BILINGUISMO NELLA TOPONOMASTICA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    nel mese di settembre 2012 il consiglio provinciale di Bolzano ha approvato la legge n. 15, recante «Istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta cartografica provinciale»;
    tale legge, approvata dai soli consiglieri del gruppo linguistico tedesco, affida ad una commissione di sei membri, di cui solo due di lingua italiana, il compito di decidere, sulla base delle indicazioni ad esso formulato dalle comunità comprensoriali, tutte a maggioranza tedesca, quali nomi avranno la titolarità ad essere usati nella toponomastica ufficiale;
    attualmente la toponomastica della provincia è composta approssimativamente da 120.000 toponimi tedeschi e solo 8.500 di lingua italiana; negli ultimi anni sono stati «inventati» centinaia di toponimi per denominare strade forestali, sentieri, bacini montani e piccoli corsi d'acqua con nomi intraducibili, ovviamente in lingua tedesca, e anche la segnaletica sui sentieri di montagna è quasi ovunque esclusivamente in lingua tedesca, persino i cartelli che segnalano i pericoli;
    al contrario, appare evidente come la legge provinciale n. 15 porterà alla cancellazione di migliaia di toponimi di lingua italiana;
    inoltre, il consiglio provinciale di Bolzano ha legiferato su questa materia assai delicata e complessa eccedendo, secondo i firmatari del presente atto di indirizzo, le proprie competenze, e in violazione di una normativa di rango superiore, posto che lo Statuto di autonomia è legge costituzionale e prevede espressamente l'obbligo del bilinguismo nella toponomastica;
    in particolare, l'articolo 8 dello Statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in base al quale le province autonome hanno la potestà di emanare norme legislative, tra l'altro, in materia di toponomastica, precisa, tuttavia, che l'esercizio di siffatto potere normativo deve rispettare alcuni limiti, tra i quali, precisamente, la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, il rispetto degli interessi nazionali, tra cui la tutela delle minoranze linguistiche locali, e l'obbligo della bilinguismo nel territorio della provincia di Bolzano;
    alla stessa stregua l'articolo 101 dello Statuto prevede che nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche debbano usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione;
    durante lo svolgimento di un'interrogazione a risposta immediata in Assemblea sullo stesso tema, svolto nella seduta del 19 settembre 2012, il Ministro Giarda, per il Governo, aveva annunciato che l'intervento normativo della provincia di Bolzano sarebbe stato attentamente vagliato ed esaminato dal dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'attesa che lo stesso fosse pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione, adempimento a partire dal quale decorrono i termini per l'eventuale impugnativa costituzionale;
    in data 16 novembre 2012, il Consiglio dei ministri ha poi effettivamente deliberato l'impugnativa, dinanzi alla Corte Costituzionale, della legge in oggetto, «in quanto contenente disposizioni in materia di toponomastica in contrasto con norme internazionali e, quindi, con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione e con diversi articoli dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige»;
    il Governo, nella sua impugnativa, ha, in particolare, eccepito sia i principi della legge provinciale in oggetto, sia la procedura in essa prevista: per quanto attiene al primo profilo, ha sottolineato che sia l'Accordo di Parigi, sia gli articoli 8 e 101 dello Statuto, «danno per presupposta l'esistenza storica e l'obbligatorietà giuridica della toponomastica in lingua italiana già introdotta al momento della loro entrata in vigore, in quanto precedentemente codificata dalla relativa legislazione statale tuttora vigente, prevedendo (e consentendo) unicamente la reintroduzione ufficiale e l'utilizzazione su un piano di parità della toponomastica in lingua tedesca (e ladina) in precedenza vietata e rimossa», ricordando anche che l'Accordo di Parigi e lo Statuto fissano «l'obbligo della bilinguità», muovendo «dal presupposto che quella in lingua italiana esiste già e che ad essa va semplicemente parificata quella in lingua tedesca (e ladina)», e che lo Statuto stesso prevede l'italiano quale «lingua ufficiale dello Stato»;
    per quanto attiene, invece, alle procedure, ha formulato rilievi fortemente critici rispetto al metodo indicato dalla legge, secondo cui «ogni toponimo è raccolto nelle versioni in lingua tedesca, italiana e ladina, in quanto in uso in ciascuna di tali lingue a livello di comunità comprensoriale», e approvato poi dal comitato paritetico, traendone la conclusione «che in futuro alcuni toponimi possano essere solamente monolingui e, in particolare, che quelli in lingua italiana già previsti dalla legislazione statale in vigore possano essere eliminati dalla toponomastica ufficiale sulla base del criterio puramente empirico, peraltro neppure minimamente specificato, dell'uso a livello di comunità comprensoriale»;
    secondo le deduzioni formulate dal Governo, quindi, né lo Statuto «attribuisce alla provincia la competenza ad intervenire sulla toponomastica ufficiale in lingua italiana», né tantomeno, il criterio dell'uso può essere utilizzato per intervenire «riduttivamente sui toponimi ufficiali in lingua italiana»;
    nei mesi scorsi la stampa ha pubblicato l'accordo tra la Svp e il leader del Partito democratico Bersani, il quale, in cambio dell'appoggio elettorale ottenuto dal partito etnico altoatesino, avrebbe promesso il ritiro del ricorso da parte del nuovo Governo, ad ulteriore conferma dell'assoluta fragilità dell'azione della provincia, che è ben consapevole del fatto che una simile violazione dello Statuto assai difficilmente potrebbe essere tollerata dalla Corte costituzionale,

impegna il Governo

a non ritirare il ricorso proposto alla Corte costituzionale contro la legge della provincia di Bolzano che mira a cancellare i nomi italiani dalle principali località dell'Alto Adige.
(1-00071) «Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, La Russa, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro».


   La Camera,
   premesso che:
    la Costituzione all'articolo 6 «tutela con apposite norme le minoranze linguistiche», all'articolo 116 stabilisce «che il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Suedtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con la legge costituzionale» e all'articolo 3 afferma che «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali»;
    ai sensi dell'articolo 101 dello Statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige «nella Provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione»;
    l'articolo 99 dello Statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige precisa che «nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana» ed è, dunque, riconosciuta come lingua ufficiale, al pari di quella francese in Valle d'Aosta, con pari diritti tra i diversi gruppi linguistici, come riconosciuto dalla pronuncia della Corte costituzionale, 30 settembre 1983, n. 312;
    analoghi principi sono riconosciuti dallo Statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, all'articolo 102, per le «popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre» e, in particolare, all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1951 che stabilisce che nelle Valli Ladine può essere usato nella toponomastica locale, oltre all'italiano e al tedesco, anche il ladino;
    l'Italia aderisce al Genung (Gruppo degli esperti delle Nazioni Unite sui nomi geografici), nelle cui linee guida si afferma che il tedesco e il francese come lingue ufficiali sono parificate ed hanno i medesimi diritti dell'italiano, e si danno indicazioni, sul sistema ortografico e grammaticale, per le lingue minoritarie «riconosciute ma non parificate» come il ladino;
    la legge provinciale 20 settembre 2012, n. 15, con la quale la provincia autonoma di Bolzano ha disposto l'istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta cartografica provinciale, assolve allo scopo di risolvere, sulla base di criteri oggettivi e non politicizzati e nel rispetto dei dettati costituzionali ricordati, questa materia sicuramente delicata, e rientra nella potestà legislativa primaria attribuita dall'articolo 8, comma due, dello Statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, alla provincia autonoma di Bolzano in materia di toponomastica;
    a mente del secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 settembre 2012, n. 15, «il repertorio dei toponimi rappresenta lo strumento per la corretta denominazione del territorio della provincia di Bolzano e per la diffusione della conoscenza, della pronuncia, dell'uso, del significato, della tradizione e dell'origine dei toponimi stessi»;
    a norma dell'articolo 2, secondo comma, della legge provinciale 20 settembre 2012, n. 15, «le denominazioni sono registrate nelle versioni in lingua tedesca, italiana e ladina, in quanto in uso in ciascuna di tali lingue»; si stabilisce pure che «l'ordine di precedenza è dato dalla consistenza dei gruppi linguistici nei luoghi di pertinenza, risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione alla data della registrazione»;
    all'articolo 3, primo comma, della medesima legge provinciale si stabilisce che «la valutazione e l'approvazione delle proposte avanzate dalle comunità comprensoriali territorialmente competenti (...) spettano ad un comitato composto da sei persone esperte in materia storica, geografica e cartografica, che viene nominato dalla Giunta provinciale» e che di tale comitato «tre componenti, uno per ciascun gruppo linguistico, vengono designati dal Consiglio provinciale, su proposta dei consiglieri dei rispettivi gruppi linguistici, e tre dalla Giunta provinciale su proposta degli assessori dei rispettivi gruppi linguistici»;
    ne consegue che, in ragione della legge 20 settembre 2012, n. 15, non vi è alcuna negazione dei principi e delle norme relative al bilinguismo che in Trentino-Alto Adige/Suedtirol, in Valle d'Aosta, nel Friuli Venezia-Giulia, tutelano le lingue tedesca nella provincia autonoma di Bolzano/Bozen e francese nella Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste come lingue ufficiali e riconoscono le altre lingue minoritarie come il ladino in Trentino-Alto Adige Suedtirol, lo sloveno ed il friulano in Friuli Venezia Giulia;
    si tratta di lingue minoritarie che, al di fuori delle province e delle regioni autonome laddove abbiano competenza in materia, sono tutelate dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» e per quanto riguarda lo sloveno dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante «Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia»;
    la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie – che l'Italia ha firmato il 27 giugno 2000 ma non ancora ratificato – afferma che «il diritto di usare una lingua regionale o minoritaria nella vita privata e pubblica costituisce un diritto imprescrittibile, conformemente ai principi contenuti nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici delle Nazioni Unite e conformemente allo spirito della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa (...) coscienti del fatto che la tutela e il promovimento delle lingue regionali o minoritarie nei diversi Paesi e regioni d'Europa contribuiscano in modo considerevole a costruire un'Europa fondata sui principi della democrazia e della diversità culturale, nell'ambito della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale»;
    non sembra, inoltre, contestabile il fatto che la competenza legislativa esclusiva in materia di toponomastica della provincia autonoma di Bolzano comprenda anche la competenza di intervenire sulla toponomastica «ufficiale» in lingua italiana;
    la Corte costituzionale «ha più volte affermato che la tutela delle minoranze linguistiche costituisce un principio dell'ordinamento costituzionale», con particolare riferimento all'articolo 6 della Costituzione ed ai principi di eguaglianza e non discriminazione affermati e ormai consolidati in ripetuti atti internazionali relativi al diritto all'uso delle lingue;
    il 16 novembre 2012, il Consiglio dei Ministri ha promosso un giudizio di legittimità costituzionale avverso l'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 20 settembre 2012, n. 15, dinanzi alla Corte costituzionale, per violazione degli articoli 1, secondo comma, 101 e 156 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige/Suedtirol;
    il Presidente del Consiglio dei ministri, Enrico Letta, nelle sue dichiarazioni programmatiche alle Camere e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Graziano Delrio, in audizione presso la Commissione parlamentare affari costituzionali della Camera dei deputati, hanno ribadito l'obiettivo di valorizzare il ruolo delle autonomie speciali nell'azione di governo e per le riforme costituzionali ed hanno indicato nell'accordo di Milano un punto di riferimento essenziale;
    il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Graziano Delrio, ha affermato che: «abbiamo praticamente tenuta impegnata quasi esclusivamente la Corte costituzionale per sanare contenziosi tra le regioni e lo Stato», e come sia sua intenzione «ridurre questo contenzioso tra Stato e regioni del 40 per cento nel 2013 e altrettanto nel 2014», auspicando la collaborazione delle regioni e delle autonomie in questa prospettiva,

impegna il Governo

ad avviare opportuni colloqui con la provincia autonoma di Bolzano al fine di individuare una soluzione del contenzioso, d'intesa con la provincia autonoma di Bolzano, che, in base all'accordo raggiunto, provvederà ad apportare le modifiche alla legge provinciale 20 settembre 2012, n 15, e, in generale, ad individuare opportune soluzioni dei contenziosi d'intesa con la provincia autonoma di Bolzano.
(1-00138) «Alfreider, Bressa, Dellai, Kronbichler, Marguerettaz, Blazina, Gebhard, Gnecchi, Ottobre, Plangger, Schullian».


   La Camera,
   premesso che:
    la legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 settembre 2012, n. 15, recante «Istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta cartografica provinciale», avrebbe la finalità di redigere un repertorio dei toponimi dell'Alto Adige e regolare l'uso di questi ultimi nella cartografia ufficiale e nella denominazione delle aree e dei luoghi pubblici, nel «rispetto dell'articolo 8 comma 1 punto 2 dello Statuto di autonomia speciale per il Trentino-Alto Adige e per le finalità degli articoli 101 e 102 dello Statuto speciale»;
    l'articolo 8 dello Statuto del Trentino Alto Adige-Südtirol prevede che le province hanno la potestà di emanare norme legislative nella materia «toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano». Questa previsione chiaramente impone che la toponomastica della provincia di Bolzano sia sempre e in ogni caso bilingue;
    disponendo in tal modo, lo Statuto ha operato in conformità all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, secondo cui l'attività legislativa deve svolgersi nel rispetto degli obblighi internazionali. Infatti, la disposizione statutaria costituisce, sostanzialmente, espressione del principio codificato all'articolo 1, comma 2, lettera b), del cosiddetto Accordo di Parigi, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, che stabilisce, a sua volta, che «ai cittadini di lingua tedesca» sarà specialmente concesso «l'uso, su di una base di parità, della lingua tedesca e della lingua italiana nelle pubbliche amministrazioni, nei documenti ufficiali, come pure nella nomenclatura topografica bilingue»;
    conformemente a questi principi internazionali e costituzionali, l'articolo 101 dello Statuto precisa che «nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione», mentre l'articolo 102 prevede che anche le popolazioni ladine hanno diritto, tra l'altro, «al rispetto della toponomastica» nella propria lingua;
    queste previsioni significano, dunque, che la toponomastica italiana è imprescindibile e che la redazione bilingue della toponomastica su tutto il territorio altoatesino si attua prevedendo sempre anche una dizione tedesca e inoltre, nei casi dell'articolo 102, ladina;
    gli articoli 101 e 102, che dettano disposizioni specifiche in tema di toponomastica, vanno poi letti nella cornice generale dell'articolo 99 dello Statuto, secondo il quale: «Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente statuto è prevista la redazione bilingue»;
    nessun atto pubblico, e, quindi, per quanto qui interessa, nessuna cartografia ufficiale e nessuna indicazione toponomastica, può, quindi, essere redatto soltanto in lingua tedesca o ladina. È sempre necessaria la redazione italiana, a cui quella bilingue o trilingue viene parificata;
    chiariti questi concetti, appare evidente l'illegittimità costituzionale della legge provinciale in questione;
    la legge provinciale n. 15 del 2012, che, tra l'altro, è stata approvata dai soli consiglieri del gruppo linguistico tedesco (il gruppo italiano è composto dai consiglieri del PdL - PD - Lega - Unitalia - Verdi), stabilisce che ogni toponimo è raccolto nelle versioni in lingua tedesca, italiana e ladina, in quanto in uso in ciascuna di tali lingue a livello di comunità comprensoriale, e approvato da un comitato composto da sei persone esperte in materia storica, geografica e cartografica, che viene nominato dalla giunta provinciale per la durata di una legislatura. Tre componenti, uno per ciascun gruppo linguistico, vengono designati dal consiglio provinciale, su proposta dei consiglieri dei rispettivi gruppi linguistici, e tre dalla giunta provinciale, su proposta degli assessori dei rispettivi gruppi linguistici; appare di tutta evidenza che tale comitato, data la composizione, sia a prevalenza di componenti di lingua tedesca;
    sempre secondo quanto previsto dalla legge provinciale, la proposta di inserimento dei toponimi è indirizzata al comitato dal consiglio della comunità comprensoriale territorialmente competente, tenuto conto delle denominazioni diffusamente utilizzate nelle rispettive lingue e del mantenimento invece della dizione originaria dei nomi storici;
    tale disposizione consente, pertanto, che in futuro alcuni toponimi possano essere solamente monolingui (come già, di fatto, predisposto dall'associazione provinciale privata a sovvenzione pubblica Alpenverein, che ha arbitrariamente sostituito tutti i cartelli di montagna riportando la sola lingua tedesca) e, in particolare, che quelli in lingua italiana, già previsti dalla legislazione statale in vigore, possano essere eliminati dalla toponomastica ufficiale sulla base del criterio (puramente empirico, peraltro neppure minimamente specificato) dell'uso a livello di comunità comprensoriale, prefigurando chiaramente la possibilità della deroga all'obbligo della bilinguità della toponomastica;
    ciò comporta come conseguenza che sia – non importa se solo potenzialmente e parzialmente – introdotta nel «territorio della provincia di Bolzano» (articolo 8 dello Statuto) una toponomastica ufficiale monolingue. Cioè, un tipo di toponomastica vietato dalle disposizioni internazionali e costituzionali sopra commentate;
    una simile ipotesi, chiaramente delineata nella legge provinciale, lede, perciò, il principio del «separatismo linguistico», che regge l'ordinamento statutario della provincia autonoma di Bolzano (si confronti la sentenza della Corte costituzionale n. 159 del 2009) e che comporta per l'appunto, nella materia in esame, la rigida bilinguità della toponomastica affermata dallo Statuto (come sottolineato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 188 del 1987, che ha ribadito l'inderogabilità del principio del bilinguismo nella provincia di Bolzano);
    le comunità comprensoriali sono enti di diritto pubblico (ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige-Südtirol in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste»), istituite solo allo scopo di promuovere la valorizzazione e la tutela ambientale delle zone montane o parzialmente montane interessate, favorendo la partecipazione della popolazione allo sviluppo economico, sociale, culturale ed ecologico delle stesse;
    considerate le limitate funzioni e la struttura territoriale e demografica delle comunità comprensoriali, appare evidente l'estraneità istituzionale di questi enti alla materia della toponomastica. Questa, infatti, non attiene se non in via secondaria alla valorizzazione culturale dei luoghi; mentre, in primo luogo, attiene alla libertà di circolazione delle persone sul territorio nazionale (articoli 16 e 120, primo comma, della Costituzione);
    sulla base di queste motivazioni, il Consiglio dei ministri ha deliberato, in data 16 novembre 2012, l'impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale della legge provinciale in questione, «in quanto contenente disposizioni in materia di toponomastica in contrasto con norme internazionali e, quindi, con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione e con diversi articoli dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige»; il ricorso per questione di legittimità costituzionale è stato depositato in cancelleria il 4 dicembre 2012; la prima udienza pubblica in merito è prevista l'8 ottobre 2013;
    l'atto costituisce un passaggio di straordinario valore istituzionale e politico, teso a circoscrivere l'autonomia legislativa della provincia di Bolzano in materia di toponomastica nella cornice dei limiti posti dal principio assoluto ed inderogabile del bilinguismo sancito dallo Statuto;
    in Alto Adige la popolazione tedesca è di gran lunga maggioritaria rispetto a quella italiana e la Suedtiroler volkspartei rappresenta il principale partito di raccolta dell'elettorato di lingua tedesca dell'Alto Adige;
    purtroppo, il tema della toponomastica in Alto Adige è stato troppo spesso strumentalizzato, diventando «oggetto» di controversia politica in quanto percepito come mezzo di lotta per l'autonomia e di cancellazione dello Stato italiano;
    il precedente accordo Fitto-Durnwalder si poneva l'obiettivo di una soluzione definitiva ed equilibrata del tema della cartellonistica, affidando ad una commissione, pariteticamente composta da rappresentanti statali e della provincia, l'individuazione delle ipotesi in cui i toponimi dovessero essere riportati nelle due lingue e quelle in cui – secondo la Svp – invece dovessero mantenere la sola lingua tedesca; una commissione che aveva già concluso i lavori e che aveva affidato ai due rappresentati politici, il Ministro e il presidente della provincia, la soluzione delle poche questioni ancora controverse;
    l'accordo prevedeva la rimozione, all'esito dei lavori, dei cartelli di montagna (apposti appunto dall’Alpenverein) non più conformi in quanto recanti solo la lingua tedesca, ma l'interruzione dell'attività del Governo Berlusconi ne ha impedito la conclusione;
    l'accordo era stato salutato come la soluzione equilibrata che avrebbe eliminato le forti contrapposizioni che animano le diverse formazioni politiche presenti nella provincia, per porre in essere un modello – quello della decisione comune – che avrebbe indicato una nuova via;
    rispetto al precedente accordo la legge ora rappresenta un'evidente forzatura politica, in quanto in modo unilaterale e senza alcun confronto con lo Stato individua i toponimi continuando un percorso che amplia i confini della lingua tedesca a scapito dell'italiano, in modo non conforme ai principi statutari, percorso che, peraltro, era già iniziato con la vicenda della segnaletica di montagna che, nella misura di oltre 1500 toponimi, era tutta posta in lingua tedesca;
    nei mesi scorsi la stampa ha pubblicato i termini di presunti accordi elettorali del Partito democratico con la Suedtiroler volkspartei in merito ad eventuali azioni relative al ricorso presso la Corte costituzionale sopra richiamato;
    qualsiasi «patto» relativo all'impugnativa di leggi provinciali che non tutelano il bilinguismo nella Provincia autonoma di Bolzano risulta essere non solo inaccettabile per la popolazione di lingua italiana dell'Alto Adige, ma anche assolutamente privo di ogni fondamento giuridico;
    il ritiro dell'impugnativa risulterebbe il suggello a violazioni di leggi dello Stato ed internazionali a fini politici e ad un percorso all'indietro che la provincia ha iniziato già con l'approvazione della legge e che il Governo ora confermerebbe, non contribuendo alla soluzione del problema ma, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, solo alla «vittoria» degli estremismi linguistici di matrice tedesca;
    a tutto ciò si aggiunge, comunque, il fatto che ogni eventuale «patto di coalizione elettorale» non può continuare a sussistere, alla luce del risultato elettorale e dell'attuale assetto di Governo e di maggioranza, e che le parole espresse dal Presidente del Consiglio dei ministri Letta nel corso delle dichiarazioni programmatiche e dal Ministro Delrio nelle audizioni circa «l'obiettivo di valorizzare il ruolo delle autonomie speciali» non hanno nulla a che vedere con un lasciapassare per la violazione di leggi costituzionali italiane;
    la stessa Suedtiroler volkspartei, come tutte le forze politiche, che, tra l'altro, si apprestano ad affrontare la sfida elettorale prevista in Trentino Alto Adige-Südtirol nell'autunno 2013, non dovrebbe mettere in evidenza problemi di natura etnica in un momento così delicato per il Paese, in cui l'unico obiettivo comune per il bene collettivo dovrebbe essere quello di rilanciare l'economia, anche in Alto Adige;
    tra l'altro, è in gioco un'esigenza di carattere naturale e pratica, quale è quella di consentire a chiunque l'identificazione dei luoghi con i nomi della lingua nazionale; anzi, sarebbe il caso di aggiungere la lingua internazionale per attrarre turismo, maggior fonte di sostentamento della provincia di Bolzano. Un'esigenza alla quale si aggiungono particolari attenzioni quando trattasi di toponimi militari o di interessi economici, burocratici, amministrativi e turistici;
    la polemica relativa alla soppressione della maggior parte della toponomastica italiana ha avuto grande rilievo anche sui media nazionali, provocando effetti anche sulle scelte dei turisti italiani che hanno abbandonato l'Alto Adige preferendo la vicina Austria, che accoglie i nostri connazionali con cartellonistica in lingua italiana e, dunque, in maniera adeguata e ospitale,

impegna il Governo

a proseguire con determinazione, nell'ambito delle proprie competenze e nel pieno rispetto dello Statuto di autonomia speciale per il Trentino Alto Adige-Südtirol, nel contrasto ad ogni iniziativa, anche normativa, non rispettosa del bilinguismo e delle peculiarità di una provincia plurilingue, dando seguito al ricorso davanti alla Corte costituzionale esposto in premessa, partendo dal presupposto di imprescindibilità della presenza della toponomastica italiana, e ad assumere ogni iniziativa utile ad assicurare la tutela del bilinguismo prevista dall'articolo 8 dello Statuto di autonomia.
(1-00140) «Baldelli».


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 2013, N. 61, RECANTE NUOVE DISPOSIZIONI URGENTI A TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA SALUTE E DEL LAVORO NELL'ESERCIZIO DI IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE (A.C. 1139-A)

A.C. 1139-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 1139-A – Ulteriore parere della I Commissione

ULTERIORE PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti 1.600 del Governo e 2.500 delle Commissioni nonché sull'articolo aggiuntivo 2.0500 delle Commissioni.

A.C. 1139-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.116, 2.201 e sugli articoli aggiuntivi 1.02, 1.04, 1.05, 1.0200, 1.0201, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.010, 2.011, 2.0200 e 2.0201, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1139-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Commissariamento straordinario).

  1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, può deliberare il commissariamento straordinario dell'impresa, esercitata anche in forma di società, che gestisca almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la cui attività produttiva abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza, rilevata dalle Autorità competenti, dell'autorizzazione integrata ambientale, di seguito anche “a.i.a.”. Il commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro sette giorni dalla delibera del Consiglio dei Ministri e si avvale di un sub commissario nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con gli stessi procedimenti si provvede all'eventuale sostituzione o revoca del commissario e del subcommissario.
  2. Il commissariamento di cui al comma 1 ha durata di 12 mesi eventualmente prorogabili di 12 mesi fino ad un massimo di 36. La prosecuzione dell'attività produttiva durante il commissariamento è funzionale alla conservazione della continuità aziendale ed alla destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla copertura dei costi necessari per gli interventi conseguenti alle situazioni di cui al comma 1.
  3. Per la durata del commissariamento sono attribuiti al commissario tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed è sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata del commissariamento. Le linee di credito ed i relativi rapporti debitori, concernenti l'attività dell'azienda, oggetto di commissariamento, anche in carico a società del medesimo gruppo, sono trasferite al commissario ai sensi degli articoli 1339 e 2558 del codice civile.
  4. È garantita all'impresa, nella persona del rappresentante legale all'atto del commissariamento o di altro soggetto appositamente designato dall'Assemblea dei soci, l'informazione sull'andamento della gestione e sulle misure di cui al comma 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, può sostituire i componenti degli organi di controllo, i quali restano in carica per la durata del commissariamento.
  5. Contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute, che, sentito il commissario straordinario, predispone e propone al Ministro, entro 60 giorni dalla nomina, in conformità alle previsioni delle norme comunitarie e delle leggi nazionali e regionali, il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dei lavoratori e della popolazione e di prevenzione del rischio di incidenti rilevanti. Il piano deve altresì prevedere le azioni ed i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge, e dell'a.i.a., la cui contestata violazione ha determinato il commissariamento. Lo schema di piano è reso pubblico, a cura del commissario, che acquisisce le eventuali osservazioni che possono essere proposte nei successivi dieci giorni, e che sono valutate dal comitato ai fini della definitiva proposta entro il termine di novanta giorni dal commissariamento.
  6. Entro il termine di trenta giorni dal decreto di approvazione del piano di cui al comma 5, il commissario straordinario, comunicato al rappresentante dell'impresa il piano industriale e acquisite e valutate le eventuali osservazioni che il rappresentante dell'impresa fa pervenire entro dieci giorni dalla ricezione, predispone il piano industriale di conformazione delle attività produttive che consente la continuazione dell'attività produttiva nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza di cui al comma 5.
  7. Il piano di cui al comma 5 è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, quello di cui al comma 6 dal Ministro dello sviluppo economico, entro 15 giorni dalla loro presentazione. Il rappresentante dell'impresa di cui al comma 4 può proporre osservazioni al piano di cui al comma 5 entro dieci giorni dalla sua pubblicazione; le stesse sono valutate dal comitato ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5. L'approvazione del piano di cui al comma 5 equivale a modifica dell'a.i.a.
  8. Fino all'approvazione del piano industriale di cui al comma 6, il commissario straordinario garantisce comunque la progressiva adozione delle misure previste dall'autorizzazione integrata ambientale e dalle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia ambientale e sanitaria, curando altresì la prosecuzione dell'attività di impresa nel rispetto delle disposizioni del presente comma.
  9. La predisposizione dei piani di cui ai commi 5 e 6 nei termini ivi previsti, l'osservanza delle prescrizioni dei piani di cui ai medesimi commi, e, nelle more dell'adozione degli stessi piani, il rispetto delle previsioni di cui al comma 8, equivalgono e producono i medesimi effetti, ai fini dell'accertamento di responsabilità per il commissario e il subcommissario, derivanti dal rispetto dei modelli di organizzazione dell'ente in relazione alla responsabilità dei soggetti in posizione apicale per fatti di rilievo penale o amministrativo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per gli illeciti strettamente connessi all'attuazione dell'a.i.a. e delle altre norme a tutela dell'ambiente e della salute.
  10. L'attività di gestione dell'impresa eseguita in presenza dei presupposti di cui al comma 8 e, successivamente, nel rispetto dei piani, è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto ed il commissario non risponde delle eventuali diseconomie dei risultati, tranne che abbia agito con dolo o colpa grave.
  11. Il giudice competente provvede allo svincolo delle somme per le quali in sede penale sia stato disposto il sequestro, anche ai sensi del decreto legislativo 231 del 2001, in danno dei soggetti nei cui confronti l'autorità amministrativa abbia disposto l'esecuzione degli obblighi di attuazione delle prescrizioni dell'aia e di messa in sicurezza, risanamento e bonifica ambientale, nonché degli enti o dei soggetti controllati o controllanti, in relazione a reati comunque connessi allo svolgimento dell'attività di impresa. Le predette somme sono messe a disposizione del commissario e vincolate alle finalità indicate al periodo precedente.
  12. I proventi derivanti dall'attività dell'impresa commissariata restano nella disponibilità del commissario nella misura necessaria all'attuazione dell'aia ed alla gestione dell'impresa nel rispetto delle previsioni del presente decreto.
  13. Il compenso omnicomprensivo del commissario straordinario è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 23-bis, comma 5-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o, se dipendenti pubblici, dall'articolo 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il compenso del sub commissario è determinato nella misura del 50 per cento di quella fissata per il commissario. Se dipendenti pubblici, il commissario e il sub commissario sono collocati in aspettativa senza assegni. Il compenso dei componenti del comitato è determinato nella misura del 15 per cento di quella fissata per il commissario. Tutti i trattamenti economici sono per intero a carico dell'impresa.

Art. 2.
(Commissariamento della s.p.a. ILVA).

  1. I presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 1 sussistono per la s.p.a. ILVA avente sede a Milano.
  2. L'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 207 del 2012 è così sostituito: «1. Gli impianti siderurgici della società ILVA s.p.a. costituiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 1».
  3. All'articolo 1, comma 3, del ripetuto decreto-legge n. 207 del 2012, dopo le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria» sono aggiunte le seguenti: «, esclusa l'oblazione, da euro 50.000» e, dopo le parole «prefetto competente per territorio.» sono aggiunte le seguenti: «Le attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni sono svolte dall'IS.P.R.A. I proventi delle sanzioni irrogate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale del territorio in- teressato». Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1139-A – Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

  All'articolo 1:

   al comma 1, dopo le parole: «in forma di società» sono inserite le seguenti: «che impieghi un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione guadagni, non inferiore a mille e»; dopo la parola: «stabilimento» è inserita la seguente: «industriale»; dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,»; dopo le parole: «e comporti» è inserita la seguente: «oggettivamente» e le parole: «, rilevata dalle Autorità competenti,» sono sostituite dalla seguente: «reiterata»;

   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissariamento di cui al comma 1 è disposto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, nei confronti dell'impresa ovvero, previa offerta di idonee garanzie patrimoniali o finanziarie, nei confronti dello specifico ramo d'azienda o stabilimento di cui al comma 1, previo accertamento dell'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'a.i.a. da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con il supporto delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA), in contraddittorio con l'impresa interessata.
  1-ter. Il commissariamento di cui al comma 1, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29-decies, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce deroga all'articolo 29-decies, comma 9, del medesimo decreto, qualora siano compiuti gli adempimenti previsti dal comma 9 del presente articolo»;

   al comma 4:
    al primo periodo, le parole:
«all'impresa, nella persona del» sono sostituite dalle seguenti: «al titolare dell'impresa, ovvero al socio di maggioranza, nonché al» e le parole: «o di altro soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «o ad altro soggetto»;

   al secondo periodo, le parole: «con proprio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto motivato» e le parole: «i componenti degli organi di controllo, i quali» sono sostituite dalle seguenti: «fino a due terzi dei componenti degli organi di controllo; il restante terzo è nominato dagli azionisti di minoranza. Tutti i componenti»;

   il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, nomina un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica, che, sentito il commissario straordinario, predispone e propone al Ministro, entro sessanta giorni dalla nomina, in conformità alle previsioni delle norme dell'Unione europea e internazionali nonché delle leggi nazionali e regionali, il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria che prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'a.i.a.. Lo schema di piano è reso pubblico, anche attraverso la pubblicazione sui siti web dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, nonché attraverso link nei siti web della regione e degli enti locali interessati, a cura del commissario straordinario, che acquisisce le eventuali osservazioni che possono essere proposte nei successivi trenta giorni, e che sono valutate dal comitato ai fini della definitiva proposta entro il termine di centoventi giorni dalla nomina del medesimo comitato»;

   il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Entro il termine di trenta giorni dal decreto di approvazione del piano di cui al comma 5, il commissario straordinario, comunicato il piano industriale al titolare dell'impresa, ovvero al socio di maggioranza, nonché al rappresentante legale all'atto del commissariamento o ad altro soggetto appositamente designato dall'assemblea dei soci, ed acquisite e valutate le eventuali osservazioni pervenute entro i successivi dieci giorni, predispone il piano industriale di conformazione delle attività produttive che consente la continuazione dell'attività produttiva nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza di cui al comma 5»;

   al comma 7, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «e della tutela del territorio e del mare, sentita la regione competente,» e dopo le parole: «modifica dell'a.i.a.» sono aggiunte le seguenti: «limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni.»;

   al comma 8, dopo le parole: «prescrizioni in materia» sono inserite le seguenti: «di tutela»;

   al comma 9, le parole: «di responsabilità per il commissario e il sub commissario» sono sostituite dalle seguenti: «di responsabilità per il commissario, il sub commissario e gli esperti del comitato»;

   al comma 10, dopo le parole: «diseconomie dei risultati» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 2236 del codice civile»;

   al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme di cui al presente comma, messe a disposizione del commissario ed utilizzate per gli adempimenti alle prescrizioni dell'a.i.a., non sono mai ripetibili, attesa la loro destinazione per finalità aziendali e di pubblica salute»;

   al comma 13, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tutti i trattamenti economici nonché gli eventuali ulteriori oneri di funzionamento della struttura commissariale sono per intero a carico dell'impresa»;

   dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
  «13-bis. Al fine di consentire il monitoraggio sull'attività di ispezione e di accertamento svolta dall'ISPRA e dalle ARPA in relazione alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate alle imprese di cui ai commi 1 e 1-bis, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta semestralmente al Parlamento una relazione sullo stato dei controlli ambientali che dà conto anche dell'adeguatezza delle attività svolte dall'ISPRA e dalle ARPA».

  All'articolo 2:

   al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, in considerazione delle evidenze e dei profili di straordinaria necessità e urgenza della relativa fattispecie, non trova applicazione il comma 1-bis del medesimo articolo 1»;

   al comma 3, la parola: «ripetuto» è sostituita dalla seguente: «citato» e le parole: «, esclusa l'oblazione,» sono sostituite dalle seguenti: «, escluso il pagamento in misura ridotta,».

  Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
  «Art. 2-bis.(Soppressione del Garante e promozione di iniziative di informazione e consultazione). – 1. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sono abrogati. Il Garante ivi previsto cessa lo svolgimento delle sue funzioni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Il commissario straordinario, in accordo con la regione e gli enti locali interessati, promuove iniziative di informazione e consultazione finalizzate ad assicurare la massima trasparenza per i cittadini in ordine alle vicende di cui al presente decreto, in conformità ai princìpi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le pubbliche amministrazioni vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

A.C. 1139-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Commissariamento straordinario).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: può deliberare fino alla fine del periodo, con le seguenti: delibera il commissariamento straordinario dello stabilimento ILVA di Taranto, dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ai fini dell'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla società ILVA S.p.a. con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare protocollo n. DVA/DEC/2012/0000547, nella versione di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012.

  Conseguentemente:
   all'articolo 1:
    sopprimere il comma 1-
bis;
    alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.a. di Taranto;
   all'articolo 2, sopprimere i commi 1 e 2.
1. 217. Grimoldi, Prataviera, Fedriga.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: può deliberare fino alla fine del periodo, con le seguenti:, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, può deliberare il commissariamento straordinario del ramo d'impresa o dello stabilimento dichiarati di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, a causa della grave e reiterata inosservanza, rilevata dalle Autorità competenti a seguito del verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 29-decies, comma 9, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dell'autorizzazione integrata ambientale, di seguito anche «a.i.a.».

  Conseguentemente:
   all'articolo 1:
    sostituire il comma 1-
bis, con il seguente:
  
1-bis. Ai fini del commissariamento di cui al comma 1, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'a.i.a. è accertata dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito delle competenze proprie dell'Istituto, con il supporto delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA-APPA) di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, in contraddittorio con l'impresa interessata.;
     comma 11, primo periodo, sopprimere le parole:, nonché degli enti o dei soggetti controllati o controllanti;
   all'articolo 2:
    comma 1, sostituire le parole da:
la s.p.a. ILVA fino alla fine del comma, con le seguenti: lo stabilimento siderurgico di Taranto della s.p.a. ILVA;
    sopprimere il comma 2.
1. 208. Allasia, Invernizzi, Fedriga.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da : che impieghi un numero di lavoratori subordinati, fino a: 24 dicembre 2012, n. 231.

  Conseguentemente sopprimere il comma 1-bis.
1. 300. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Zan, Pellegrino, Zaratti, Duranti, Pannarale, Sannicandro, Fratoianni.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: mille con la seguente: cinquecento.
1. 209. Zolezzi, Busto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 1 con le seguenti: che si trovi nelle condizioni previste dai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1.
*1. 2. Daga, Mannino.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 1 con le seguenti: che si trovi nelle condizioni previste dai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1.
*1. 20. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Zan, Pellegrino, Zaratti, Duranti, Pannarale, Sannicandro, Fratoianni.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: oggettivamente

  Conseguentemente al medesimo periodo dopo la parola inosservanza aggiungere la seguente: anche
1. 201. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Zan, Pellegrino, Zaratti, Duranti, Pannarale, Sannicandro, Fratoianni.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: reiterata.
1. 210. Busto, Daga.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Il commissario aggiungere le seguenti:, al quale si applica la disciplina di cui agli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
1. 5. Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Presidente del Consiglio dei Ministri con le seguenti: Presidente della Repubblica.
1. 6. Terzoni, De Rosa.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei Ministri aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari,

  Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: di concerto con il Ministro della salute.
1. 9. De Rosa, Daga.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei Ministri aggiungere le seguenti:, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari,
1. 7. Zolezzi, Mannino.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei Ministri aggiungere le seguenti: , in deroga all'articolo 11, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,.
1. 8. Terzoni, Segoni.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di un sub commissario aggiungere le seguenti:, al quale si applica la disciplina di cui agli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
1. 10. Zolezzi, Tofalo.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: di concerto con il Ministro della salute.
1. 4. De Lorenzis, Zolezzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1.1. Il Commissario ed il sub commissario non possono essere nominati e, se nominati, decadono dal loro ufficio, se incorrono nelle incompatibilità e non possiedono i criteri professionali individuati rispettivamente dagli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. L'incompatibilità di cui al citato articolo 38, prevista per colui che ha intrattenuto rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale o abbia preso parte e sia comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell'impresa, personalmente o quale socio, amministratore, dipendente di altra organizzazione imprenditoriale e professionale, deve essere vagliata con particolare attenzione in relazione agli ultimi ventiquattro mesi a far data dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  1.2. A decorrere dalla data del 30 settembre 2013 le nomine effettuate in attuazione del presente decreto sono sottoposte a verifica ai sensi del comma 1.1 e, in caso di insussistenza dei requisiti, il commissario decade e si procede ad una nuova nomina.
1. 12. Busto, Segoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Al commissario di cui al comma 1 si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
1. 57. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Zan, Pellegrino, Zaratti, Duranti, Pannarale, Sannicandro, Fratoianni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Il commissario e i sub commissari non possono essere scelti tra persone che hanno ricoperto un incarico all'interno del consiglio di amministrazione dell'impresa.
1. 29. Allasia, Invernizzi, Fedriga.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Non può essere nominato commissario straordinario chi è stato componente degli organi di amministrazione dell'impresa nei cinque anni antecedenti e non siano trascorsi almeno cinque anni dall'ultimo incarico ricoperto.
1. 36. Mannino, Segoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Al sub commissario di cui al comma 1 sono attribuiti in particolare poteri per i piani e le azioni di bonifica ambientale dell'area.
1. 212. Terzoni, De Rosa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Al sub commissario di cui al comma 1 sono attribuiti in particolare poteri per i piani e le azioni di bonifica ambientale dell'area inquinata.
1. 213. Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 1-bis, dopo le parole: previo parere aggiungere la seguente: vincolante.
1. 1. Busto, Segoni.

  Al comma 1-bis sostituire le parole: nei confronti dell'impresa ovvero con la seguente: e.
1. 215. Allasia, Rondini, Fedriga.

  Al comma 1-bis sopprimere le parole da: ovvero fino a: comma 1.
1. 202. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Zan, Pellegrino, Zaratti, Duranti, Pannarale, Sannicandro, Fratoianni.

  Al comma 1-bis sostituire le parole: dell'inosservanza con le seguenti: della reiterata inosservanza.
1. 214. Allasia, Caon, Fedriga.

   Sopprimere il comma 1-ter.
1. 203. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Zan, Pellegrino, Zaratti, Duranti, Pannarale, Sannicandro, Fratoianni.

  Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
  1-quater. Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è abrogato.
1. 211. Furnari, Labriola.
(Inammissibile)

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: eventualmente prorogabili di 12 mesi aggiungere le seguenti:, con provvedimento motivato, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.
1. 38. Tofalo, Busto.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: alla conservazione fino alla fine del comma con le seguenti: alla destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla copertura dei costi necessari per gli interventi conseguenti alle situazioni di cui al comma 1, fatta salva la conservazione della continuità aziendale e la competitività dello stabilimento.
1. 42. Grimoldi, Busin, Fedriga.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: ed con la seguente: subordinata.
1. 43. Daga, De Rosa.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: situazioni di cui al comma 1 aggiungere le seguenti:, nonché alla salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale e di rispetto di adeguati parametri di tutela sanitaria della popolazione limitrofa al sito industriale e dei singoli lavoratori impegnati nel ciclo produttivo.
1. 46. Zolezzi, Terzoni.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: al commissario aggiungere le seguenti: tutte le responsabilità riconducibili al compimento delle attività connesse all'applicazione dell'a.i.a, delle bonifiche ambientali e per la prevenzione del danno sanitario e.
1. 52. De Rosa, Tofalo.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: di amministrazione dell'impresa aggiungere le seguenti:, compresi i rapporti di lavoro dei dipendenti e in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
1. 53. Mannino, Terzoni.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, titolari degli stabilimenti oggetto di commissariamento, resta salva la possibilità per i soci di trasferire le partecipazioni detenute all'atto del commissariamento.
1. 56. Allasia, Prataviera, Fedriga.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico con le seguenti: di concerto con il Ministro della salute.
1. 204. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Zan, Pellegrino, Zaratti, Duranti, Pannarale, Sannicandro, Fratoianni.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: sentiti con le seguenti: d'intesa con.
1. 220. De Lorenzis, De Rosa.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: e di ingegneria impiantistica.

  Conseguentemente:
   al medesimo periodo, dopo le parole:
tutela ambientale e sanitaria aggiungere le seguenti:, con particolare riguardo ai lavoratori e alla popolazione e alla prevenzione del rischio di incidenti rilevanti.;
   al secondo periodo:
    sostituire le parole:
trenta giorni con le seguenti: dieci giorni;
    sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: trenta giorni.
1. 301. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Zan, Pellegrino, Zaratti, Duranti, Pannarale, Sannicandro, Fratoianni.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: delle leggi nazionali e regionali, il piano aggiungere le seguenti: di caratterizzazione e bonifica ambientale dell'area interessata, per l'esecuzione degli interventi di bonifica, nonché.

  Conseguentemente, al comma 6, sopprimere le parole: di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza.
1. 74. Segoni, Daga.

  Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e anche, sempre a spese dell'azienda, dell'esenzione del ticket sanitario per almeno 5 anni di tutti gli abitanti dei comuni che subiscono i pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa dell'attività produttiva.
1. 224. De Lorenzis, Mannino.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e può prevedere prescrizioni aggiuntive ed ulteriori rispetto a quelle contemplate dall'autorizzazione integrata ambientale.

  Conseguentemente, al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni con le seguenti: in relazione alle eventuali prescrizioni aggiuntive ed ulteriori rispetto al contenuto dell'autorizzazione integrata ambientale stessa.
1. 80. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Zan, Pellegrino, Zaratti, Duranti, Pannarale, Sannicandro, Fratoianni.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le variazioni apportate alle prescrizioni dell'a.i.a. rilasciata non possono essere meno stringenti e severe rispetto a quelle modificate, devono recepire le nuove MTD approvate con decisione di esecuzione dalla Commissione Europea del 28 febbraio 2012 ai sensi della direttiva 2010/75/UE e garantire la tutela della salute e dei cittadini e lavoratori in rapporto agli esiti della valutazione del danno sanitario. Il piano approvato di cui al presente comma è sottoposto, ove esistente, alla valutazione prevista dall'accordo di programma, ancorché non ancora applicato nonostante il decorso del termine ivi previsto.
1. 81. Duranti, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Zan, Pellegrino, Zaratti, Pannarale, Sannicandro, Fratoianni.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di garantire la tutela ambientale e sanitaria dei cittadini e dei lavoratori si devono applicare agli impianti oggetto di commissariamento misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili; al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente deve prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più rigorose, di cui all'articolo 29-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1. 225. Mannino, Terzoni.

  Al comma 6, sostituire la parola: ovvero con la seguente: oppure.
1. 302. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Zan, Pellegrino, Zaratti, Duranti, Pannarale, Sannicandro, Fratoianni.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le osservazioni di cui ai commi 5 e 6 sono rese pubbliche con le medesime modalità stabilite per lo schema di piano di cui al comma 5, fatti salvi i dati e le informazioni meritevoli di tutela giuridica ai sensi del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
1. 221. Zolezzi, Busto.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Nell'elaborazione del piano industriale di cui al comma 6 si tiene conto dell'eventuale riduzione della capacità produttiva sulla base delle prescrizioni del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dei lavoratori e della popolazione e di prevenzione del rischio di incidenti rilevanti di cui al comma 5.
1. 88. Daga, Terzoni.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'interno del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5, è prevista, sempre a spese dell'azienda, l'esenzione del ticket sanitario per almeno 5 anni per tutti gli abitanti dei comuni che subiscono i pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa dell'attività produttiva.
1. 226. Terzoni, Daga.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. I piani di cui ai commi 5 e 6 sono approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della salute, sentiti la regione e gli enti locali interessati, entro 15 giorni dalla loro presentazione. Il rappresentante dell'impresa di cui al comma 4 può proporre osservazioni al piano di cui al comma 5 entro dieci giorni dalla sua pubblicazione; le stesse sono valutate dal comitato ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5. L'approvazione del piano di cui al comma 5 equivale a modifica dell'a.i.a. in relazione alle eventuali prescrizioni aggiuntive ed ulteriori rispetto al contenuto dell'autorizzazione integrata ambientale.
1. 205. Duranti, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Zan, Pellegrino, Zaratti, Pannarale, Sannicandro, Fratoianni.

  Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente:
  7. I piani di cui ai commi 5 e 6 sono approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della salute, sentiti la regione e gli enti locali interessati, entro 15 giorni dalla loro presentazione.
1. 90. Duranti, Pannarale, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Zan, Pellegrino, Zaratti, Pannarale, Sannicandro, Fratoianni.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti:, di concerto con il Ministro della salute,
1. 92. Mannino, Zolezzi, Daga, De Rosa.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: sentita la regione competente aggiungere le seguenti: sentiti la regione competente e gli enti locali interessati.

  Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni con le seguenti: in relazione alle eventuali prescrizioni aggiuntive ed ulteriori rispetto al contenuto dell'autorizzazione integrata ambientale stessa.
1. 303. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Zan, Pellegrino, Zaratti, Duranti, Pannarale, Sannicandro, Fratoianni.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: e comunque non oltre sessanta giorni rispetto al termine previsto per ciascuna prescrizione.
1. 222. Petraroli, Crippa, Fantinati.

  Sostituire le parole da: il rapporto di valutazione del danno sanitario con le seguenti: esclusivamente quando non sia vigente a livello regionale una normativa in materia di valutazione del danno sanitario. La Regione competente sulla base della valutazione del danno sanitario derivante dalla normativa regionale, può richiedere il riesame delle prescrizioni dell'autorizzazione integrale ambientale, in corso di validità, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
0. 1. 600. 1. Crippa, De Lorenzis, Lombardi, Nuti.

  Nell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 61 del 2013, è aggiunto infine, il seguente periodo:
  «In attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dall'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale», i rapporti di valutazione del danno sanitario si conformano ai criteri metodologici stabiliti dal decreto interministeriale di cui al citato articolo 1-bis, comma 2. Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, ma legittima la Regione competente a chiederne il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1. 600. Il Governo.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Le osservazioni del rappresentate dell'impresa formulate ai sensi dei commi 6 e 7 sono assoggettate alla medesima pubblicità dello schema di piano; il commissario, non appena ricevute tali osservazioni, è responsabile dell'immediata pubblicazione.
1. 100. Busto, Daga.

  Sopprimere il comma 9.
1. 103. De Rosa, Mannino.

  Sopprimere il comma 10.
1. 105. De Lorenzis, Segoni.

  Al comma 10, sostituire le parole da: ed il commissario fino alla fine del comma con le seguenti: e comunque il commissario risponde delle eventuali diseconomie dei risultati.
*1. 106. De Lorenzis, Busto.

  Al comma 10, sostituire le parole da: ed il commissario fino alla fine del comma con le seguenti: e comunque il commissario risponde delle eventuali diseconomie dei risultati.
*1. 223. Grimoldi, Gianluca Pini, Fedriga.

  Al comma 10, sopprimere le parole: ai sensi dell'articolo 2236 del codice civile.
1. 304. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Zan, Pellegrino, Zaratti, Duranti, Pannarale, Sannicandro, Fratoianni.

  Al comma 10, sopprimere la parola: grave.
1. 110. De Lorenzis, Daga.

  Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: prescrizioni dell'a.i.a. e di messa in sicurezza, risanamento e bonifica ambientale con le seguenti: prescrizioni dell'a.i.a., messa in sicurezza, risanamento e bonifica ambientale dell'area ricadente nel SIN e prevenzione del danno sanitario.
1. 112. Zolezzi, Busto.

  Al comma 12, dopo le parole: all'attuazione dell'a.i.a., aggiungere le seguenti:, alla bonifica dell'area dello stabilimento.
1. 115. Segoni, Zolezzi.

  Al comma 12, dopo le parole: gestione dell'impresa, aggiungere le seguenti:, nonché alla messa in sicurezza, risanamento e bonifica ambientale.
1. 206. Ventricelli, Culotta, Moscatt, Bonomo, Crimì.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Ai fini della gestione economica delle risorse si privilegia il seguente ordine di priorità: il rispetto delle prescrizioni dell'a.i.a., le bonifiche ambientali e la prevenzione sanitaria, il pagamento di eventuali sanzioni dovute all'inottemperanza alle prescrizioni a.i.a., la tutela dei crediti dei lavoratori, le forniture di attrezzature, materiali e prestazioni d'opera intellettuale necessarie alla gestione aziendale. I debiti verso gli istituti di credito possono essere soddisfatti solo successivamente al pagamento degli oneri derivanti dalla priorità elencate dal presente comma.
1. 227. Mannino.

  Sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. L'importo complessivo dei compensi omnicomprensivi del commissario straordinario, del subcommissario e dei componenti del comitato è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il limite stabilito dall'articolo 23-bis, comma 5-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o, se dipendenti pubblici, dall'articolo 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il compenso del sub commissario è determinato nella misura del 50 per cento di quella fissata per il commissario. Se dipendenti pubblici, il commissario e il sub commissario sono collocati in aspettativa senza assegni. Il compenso dei componenti del comitato è determinato nella misura del 15 per cento di quella fissata per il commissario. Tutti i trattamenti economici sono per intero a carico dell'impresa.
1. 116. Terzoni, Mannino.

  Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri aggiungere le seguenti:, da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto,.
1. 117. Busto, Tofalo.

  Al comma 13, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sono pubblicati sul sito web della società. La mancata pubblicazione sul sito web è punita con una riduzione del trenta per cento del compenso del commissario.
1. 119. Tofalo, De Rosa.

  Dopo il comma 13-bis, aggiungere il seguente:
  13-ter. Al commissario e ai sub commissari di cui al presente articolo si applica, per quanto compatibile, sia la disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sia quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, in materia di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
1. 120. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Zan, Pellegrino, Zaratti, Duranti, Pannarale, Sannicandro, Fratoianni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – (Interventi di bonifica dei Siti di interesse nazionale). – 1. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni ed enti locali, per interventi finalizzati alla bonifica dei Siti di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
  2. Al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
1. 02. Lavagno, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Zan, Pellegrino, Zaratti, Duranti, Pannarale, Sannicandro, Fratoianni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – 1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  «7-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista nei limiti di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2013, rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese per interventi finalizzati alla bonifica dei Siti di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni.
  7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 50 milioni per l'anno 2013, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 13, comma 3-quater, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».
1. 0200. Fantinati, Crippa.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – 1. Nel saldo finanziario di cui all'articolo 77-bis, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a partire dall'esercizio 2013 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e dalle regioni e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni per l'attuazione degli interventi finalizzati alle bonifiche del territorio.
  2. I comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 1 sono tenuti a presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte in conto corrente e nella parte in conto capitale.
1. 0201. Alberti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – 1. Ai fini di un'efficace applicazione del comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e per far fronte alle criticità ambientali, è istituito, entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto, un tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero della salute, delle regioni, delle province e dei comuni, delle maggiori associazioni sindacali e ambientali, dal rappresentante legale e dal commissario dello stabilimento industriale volto a stabilire la quota di produzione di acciaio a livello nazionale.
1. 03. De Rosa, De Lorenzis.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – 1. Nei limiti di spesa pari a 40 milioni di euro per l'anno 2013 e 2014, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale ambientale del territorio di Taranto, è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte del Comune di Taranto e della Provincia di Taranto. Ciascun contratto di lavoro flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, può essere prorogato. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate agli enti locali, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni per l'anno 2013, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e per l'anno 2014 si provvede con le maggiori risorse derivanti dall'Allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37.188 per mille kg» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900.00 per mille kg».
1. 04. De Lorenzis, Daga.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – 1. Nei limiti di spesa pari a 35 milioni di euro per l'anno 2013 e 73 milioni per l'anno 2014, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale ambientale del territorio di Taranto è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte del Comune di Taranto e della Provincia di Taranto. Ciascun contratto di lavoro flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, può essere prorogato. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate agli enti locali, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. All'articolo 39-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Qualsiasi prodotto contenente nicotina o altra sostanza idonea a sostituire il consumo di tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, ivi inclusi quelli di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, è assoggettato alle medesime disposizioni inerenti alla distribuzione, vendita, detenzione e consumo in materia di tabacchi lavorati.».

  3. Le modalità attuative del comma 2, quanto ai profili fiscali e tariffari occorrenti per il conseguimento dei risultati di cui al comma 2, comunque in misura tale da assicurare maggiori entrate non inferiori a 35 milioni di euro per l'anno 2013 e a decorrere dall'anno 2014 non inferiori a 73 milioni di euro, sono adottate con decreto del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza conseguenze discriminatorie o distorsive in relazione alle caratteristiche dei diversi prodotti, ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013 n. 38, che costituiscono le disposizioni di attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati.
  4. Al comma 1 dell'articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «commi 1, 2 e 4» sono sostituite le parole: «commi 1, 2, 4 e 4-bis» e al comma 1, dell'articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «tabacchi lavorati» sono aggiunte le parole: «e dei prodotti di cui all'articolo 39-ter, comma 4-bis».
  5. All'onere derivante al comma 1 pari a 35 milioni per l'anno 2013 e 73 milioni a decorrere dall'anno 2014 si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 2, 3 e 4.
1. 05. Daga, Mannino.
(Inammissibile)

ART. 2.
(Commissariamento della s.p.a. ILVA).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il criterio di diseconomia dei risultati ha carattere prioritario rispetto a quanto previsto dalle migliori tecniche disponibili e dalle misure più rigorose di cui all'articolo 29-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'applicazione di soluzioni impiantistiche e gestionali che possano consentire l'utilizzo dello stabilimento, o parte di esso, sia in assenza (temporanea o permanente) dell'area a caldo, che tramite tecnologie di rilevanza internazionale con riconosciuti e misurabili minori impatti ambientali, e sono parti integranti degli obblighi del commissario. In tal caso, il piano di cui al comma 5 e quello di cui al comma 6 devono comprendere ipotesi di ricollocazione e formazione del personale a garanzia del reddito e dei posti di lavoro anche nelle ipotesi di riconversione di cui al presente comma e in forza dell'articolo 2 del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171. Tali ipotesi possono comprendere un riassetto produttivo ed organizzativo anche interessando gli altri stabilimenti appartenenti al gruppo nel suo insieme.
2. 201. Zolezzi, Busto.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: dopo le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria» fino a: «euro 50.000» con le seguenti:, al primo periodo, le parole da «con sanzione amministrativa pecuniaria» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300.000 a un massimo del 10 per cento del fatturato annuo della società risultante dall'ultimo bilancio approvato per ogni violazione accertata da ogni ispezione dell'ISPRA».
2. 3. Mannino, Terzoni.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: dopo le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria» fino a: «euro 50.000» con le seguenti:, al primo periodo, le parole: «fino al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «, escluso il pagamento in misura ridotta, da euro 50.000 fino al 15 per cento».
2. 213. Furnari, Labriola.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da euro 50.000 con le seguenti: da euro 100.000.
2. 200. Mariastella Bianchi.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: dall'IS.P.R.A. aggiungere le seguenti: con cadenza mensile.
2. 214. Furnari, Labriola.

  All'articolo 2, comma 3, dopo le parole: sono svolte dall'ISPRA, inserire le seguenti: Agli ispettori dell'ISPRA, nello svolgimento di tali attività, è attribuita la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.
2. 500. Le Commissioni.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: risanamento ambientale del territorio interessato aggiungere le seguenti:, nonché per la tutela sanitaria della popolazione che risiede nelle zone limitrofe al sito industriale e dei singoli lavoratori impegnati nel ciclo produttivo.
2. 212. Furnari, Labriola.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Piano di cui all'articolo 1, comma 5, fermo restando l'articolato prescrizionale contenuto nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, prot. n. DVA/DEC/2012/0000547, nella versione di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012, può prevedere prescrizioni aggiuntive ed ulteriori, con gli effetti modificativi previsti dall'articolo 1, comma 7.
2. 6. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Zan, Pellegrino, Zaratti, Duranti, Pannarale, Sannicandro, Fratoianni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. La società commissariata, prima della ripresa dell'attività produttiva, stipula garanzie fideiussorie, a tutela dell'ambiente e dei lavoratori, che sono utilizzate esclusivamente per le finalità indicate nel presente decreto.
2. 7. Terzoni, Tofalo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emana un apposito regolamento per l'accertamento, la notificazione e la contestazione delle sanzioni a.i.a.
2. 8. Tofalo, Zolezzi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con apposito decreto ministeriale, avente natura regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio Federale istituito presso l'ISPRA, definisce i contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29-quattuordecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. 9. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Zan, Pellegrino, Zaratti, Duranti, Pannarale, Sannicandro, Fratoianni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 3, dopo il primo periodo, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è aggiunto il seguente: «La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1 relativamente alla copertura di “parchi primari”, emissione di diossine e benzo(a)pirene è punita con una sanzione amministrativa pari al 15 per cento del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato.».
2. 202. Labriola, Furnari.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il 10 per cento dei proventi di cui al comma 3 è destinato all'istituzione di un fondo speciale per la tutela della salute della popolazione residente nelle zone limitrofe al sito industriale e dei singoli lavoratori impegnati nel ciclo produttivo, iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.
2. 203. Labriola, Furnari.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2.1 – (Potenziamento delle attività di tutela ambientale). – 1. Al fine di assicurare il potenziamento delle attività, in particolare di controllo e di monitoraggio, in applicazione della normativa in materia di tutela e protezione dell'ambiente e della salute, le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA), istituite in attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, provvedono a ricoprire le posizioni già previste dalla rispettiva dotazione organica vigente ovvero a rideterminarla in relazione ai necessari ulteriori fabbisogni.
  2. Ai sensi di quanto previsto al comma 1, non trovano applicazione alle Agenzie di cui al comma 1:
   a) il divieto alle assunzioni, anche già effettuate, di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
   b) il limite di spesa previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle attività a progetto svolte in attuazione di specifici incarichi e convenzioni che assicurino la piena copertura finanziaria dei relativi costi;
   c) il limite di spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, confermato, per il triennio 2010-2012, dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 15, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
   d) il limite di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del citato decreto n. 95 del 2012, limitatamente alle autovetture destinate alle attività di controllo e monitoraggio ambientale;
   e) le disposizioni di cui all'articolo 9 del citato decreto n. 95 del 2012.

  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i livelli essenziali di tutela ambientale (LETA) in relazione alle funzioni che le Agenzie di cui al comma 1 sono tenute a garantire nell'esercizio delle attività istituzionali. Con il medesimo decreto viene corrispondentemente determinata, rispetto alla spesa sanitaria di parte corrente, la percentuale minima da destinare al finanziamento ordinario annuale delle Agenzie medesime.
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. 0200. Bratti, Mariani, Braga.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2.1 – (Misure urgenti per l'efficacia dell'azione ispettiva ambientale). – 1. Ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al comma 3 dell'articolo 2, ed al fine di compensare lo svolgimento di specifiche attività obiettivamente disagiate che richiedono particolare impegno, nonché al fine di assicurare le necessarie garanzie e tutele, al personale ISPRA in possesso della qualifica di ispettore ambientale è corrisposto un assegno annuo lordo determinato, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge, nella misura di euro 5.000,00 per ogni singolo addetto.
  2. Le indennità di cui al comma 1, non riassorbibili da altre voci contrattuali, sono liquidate per dodici mensilità; tali indennità sono corrisposte, negli importi e secondo le modalità previste, per l'effettiva durata dello svolgimento delle predette attività.
  3. L'onere finanziario derivante dalle indennità di cui al comma 1 non comporta oneri ulteriori per lo Stato ed è posto a carico di ISPRA, che a tal fine utilizza le entrate derivanti dal trasferimento delle tariffe annuali a carico dei gestori, e precisamente la quota parte corrispondente all'aliquota denominata Tc, come regolamentata dal decreto del 24 aprile 2008 emanato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e finanze, di cui all'articolo 33, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Altresì, allo scopo, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiornate le tariffe di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  4. Anche ai fini dello svolgimento efficace dell'azione ispettiva ambientale di cui all'articolo 2-bis, comma 1, e ferma restando l'invarianza della spesa per il bilancio dello Stato, l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, si interpreta nel senso che le assunzioni ivi autorizzate ed effettuate entro il 31 dicembre 2011, consentono l'adeguamento dei fondi per la contrattazione integrativa, anche in deroga al limite di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fermo restando il rispetto dell'articolo 9, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.
2. 0201. Bratti, Braga, Mariani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Ai fini dell'espletamento dell'attività di bonifica relativa al Sito di interesse nazionale di Serravalle-Scrivia, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2013, 2014 e 2015, in favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. All'onere derivante dall'attuazione della presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. 06. Allasia, Fedriga.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Ai fini dell'espletamento dell'attività di bonifica relativa al Sito di interesse nazionale di Torino-Basse di Stura, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, in favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. 07. Allasia, Fedriga.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Ai fini dell'espletamento dell'attività di bonifica relativa al Sito di interesse nazionale di Pieve Vergonte, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, in favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. 08. Allasia, Fedriga.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Ai fini dell'espletamento dell'attività di bonifica relativa al Sito di interesse nazionale di Balangero, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2013, 2014 e 2015, in favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. All'onere derivante dall'attuazione della presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. 09. Allasia, Fedriga.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Ai fini dell'espletamento dell'attività di bonifica relativa al Sito di interesse nazionale di Casale Monferrato, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2013, 2014 e 2015, in favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. All'onere derivante dall'attuazione della presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. 010. Allasia, Fedriga.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Deroga al patto di stabilità interna della regione Puglia).

  I pagamenti relativi all'attivazione degli interventi di cui all'articolo 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, finanziati con le risorse statali erogate alla regione Puglia, nel limite di 1,3 milioni di euro per il 2013 e 40 milioni di euro per il 2014, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno della medesima regione Puglia. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 0500. Le Commissioni.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2.1. – (Conferimento di quote azionarie al Fondo strategico italiano SpA). – 1. In caso di comprovata impossibilità, immediata o successiva, di disporre delle risorse finanziarie della società proprietaria dello stabilimento di interesse strategico nazionale s.p.a ILVA in forza di quanto previsto dal presente decreto, le somme necessarie all'esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 possono essere richieste dal commissario al Fondo strategico italiano SpA, istituito presso la Cassa depositi e prestiti. Come corrispettivo di tali somme sono conferite al Fondo citato quote azionarie della società proprietaria dello stabilimento. Le medesime quote azionarie possono essere eventualmente acquistate o riacquistate dalla società proprietaria dello stabilimento una volta rese disponibili le somme necessarie all'adempimento del citato articolo 1.
  2. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto il seguente comma:
  «8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano anche al caso di stabilimento di interesse strategico nazionale come definito e individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.».
2. 011. Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Zan, Pellegrino, Zaratti, Duranti, Pannarale, Sannicandro, Fratoianni.

ART. 2-bis.
(Soppressione del Garante e promozione di iniziative di informazione e consultazione).

  Sopprimere il comma 1.
2-bis. 201. Duranti, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Zan, Pellegrino, Zaratti, Pannarale, Sannicandro, Fratoianni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le risorse derivanti dall'applicazione del comma 1 sono destinate alle attività dell'ISPRA in relazione alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate alle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis.
2-bis. 200. Petraroli, Crippa, Fantinati.