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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 2 luglio 2013

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 2 luglio 2013.

  Angelino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baretta, Berretta, Bocci, Boccia, Borletti Dell'Acqua, Bray, Bressa, Brunetta, Caparini, Carrozza, Casero, Castiglione, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Galan, Gebhard, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gitti, Kyenge, Legnini, Leone, Letta, Lombardi, Lorenzin, Lupi, Melilla, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Sani, Santelli, Sereni, Simoni, Speranza, Toninelli, Vezzali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baretta, Berretta, Bocci, Boccia, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Caparini, Carrozza, Casero, Castiglione, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Galan, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Kyenge, La Russa, Legnini, Letta, Lombardi, Lorenzin, Lupi, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Sani, Santelli, Sereni, Simoni, Speranza, Vezzali, Vito.

Annunzio di una proposta di legge.

  In data 1o luglio 2013 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

  NASTRI: «Agevolazioni fiscali per le imprese operanti nelle aree interessate dal tracciato della linea ferroviaria ad alta velocità tra Torino e Lione» (1287).

  Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):
  REALACCI: «Modifiche al codice civile e al codice penale e altre disposizioni in materia di corruzione, scambio elettorale politico-mafioso, false comunicazioni sociali e riciclaggio dei proventi di attività illecite» (675) Parere delle Commissioni I, V, VI, X, XI e XIV.

   VII Commissione (Cultura):
  CENTEMERO: «Istituzione dell'Anagrafe dei ricercatori italiani all'estero» (771) Parere delle Commissioni I, II, III e V;
  BOSSA ed altri: «Concessione di un contributo per interventi di tutela e di valorizzazione dell'Emeroteca-Biblioteca Tucci di Napoli» (785) Parere delle Commissioni I e V;
  VACCA ed altri: «Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari» (1159) Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria).

   VIII Commissione (Ambiente):
  VELO ed altri: «Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» (791) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII e XII.

   XII Commissione (Affari sociali):
  GRASSI ed altri: «Disposizioni in favore dei centri anziani e delle associazioni di promozione sociale» (694) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI e XIV;
  PIAZZONI ed altri: «Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide» (843) Parere delle Commissioni I, IV e V;
  MIOTTO ed altri: «Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide» (858) Parere delle Commissioni I e V;
  CECCONI ed altri: «Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco» (1140) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X e XIV.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

  Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 17 giugno 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185, la relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2012 (Doc. LXVII, n. 1).
  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri), alla IV Commissione (Difesa) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissioni della Corte dei conti.

  La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 27 giugno 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), per gli esercizi 2010 e 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 35).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 27 giugno 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente parco nazionale del Gargano, per l'esercizio 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 36).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 27 giugno 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB), per gli esercizi 2010 e 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 37).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro degli affari esteri.

  Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 26 giugno 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, la relazione sulla situazione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, riferita all'anno 2012 (Doc. LIII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla IV Commissione (Difesa).

Trasmissione dal Viceministro degli affari esteri.

  Il Viceministro degli affari esteri, con lettera in data 28 giugno 2013, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, concernente la partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale, l'intenzione di concedere un contributo all'associazione «Nessuno tocchi Caino», per la realizzazione del Rapporto annuale 2013 sulla pena di morte nel mondo.

  Questa comunicazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 2 luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

  Il presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con lettera in data 28 giugno 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell'articolo 1, comma 12, primo e secondo periodo, della legge 23 agosto 2004, n. 239, la relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta dall'Autorità, aggiornata al 31 marzo 2013 (doc. CXLI, n. 1).
  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONE

Elementi ed iniziative in ordine alla crisi della penisola coreana, con particolare riferimento alla minaccia nucleare proveniente dalla Corea del Nord – 3-00023

A) Interrogazione

   SCHIRÒ PLANETA, DAMBRUOSO, VEZZALI, GITTI, ROSSI, ANTIMO CESARO, MARAZZITI, PIEPOLI e SANTERINI. – Al Ministro degli affari esteri. – Per sapere – premesso che:
   alla fine della guerra coreana degli anni 1950-1953 fu firmato tra la Corea del Nord e la Corea del Sud un trattato di non aggressione, volto ad impegnare i due Paesi a risolvere le dispute in modo pacifico;
   il clima tra le due nazioni si è andato, tuttavia, deteriorando a partire dal 12 febbraio 2013 con il terzo test nucleare di Pyongyang, a seguito del quale il Consiglio di sicurezza dell'ONU aveva dato il via libera all'unanimità, compresa la Cina, tradizionale alleato nordcoreano, all'estensione delle sanzioni contro la Corea del Nord;
   dopo l'avvio dell'esercitazioni militari congiunte «Key Resolve» tra Washington e Seul (decisione maturata dopo le minacce di compiere attacchi nucleari preventivi contro gli Stati Uniti) ed anche a seguito delle sanzioni dell'ONU, con un commento del Rodong Sinmun, quotidiano del Partito dei lavoratori nordcoreano, la Corea del Nord ha comunicato la nullità del trattato di non aggressione, precisando che era giunto «il tempo per la battaglia finale» e di essere «in attesa dell'ordine di attacco», considerando tali esercitazioni militari come crescita della tensione e come piano per «una vera e propria invasione»;
   da quel momento la Corea del Nord ha innalzato in maniera crescente il livello dello scontro, utilizzando anche un video postato su un sito internet semi-ufficiale in cui, con un montaggio di sequenze, si simulava un attacco alle basi militari statunitensi in Giappone e Guam e un blitzkrieg nella penisola, con l'occupazione della Corea del Sud in soli tre giorni;
   un ulteriore atto per esacerbare i contrasti con la comunità internazionale è stato l'annuncio della riattivazione del reattore nucleare Yongbyon, disattivato nel 2007 sulla base di accordi per denuclearizzare la penisola in cambio di aiuti economici, ma che può garantire la produzione di plutonio necessaria all'arsenale nucleare del regime nordcoreano;
   in via precauzionale gli Stati Uniti hanno posizionato il cacciatorpediniere Fitzgerald, dotato di sistema di difesa antimissilistica, al largo delle coste nordcoreane dove sono presenti anche bombardieri B-52 e caccia F-22, mentre la Presidente della Corea del Sud Park Geun-hye ha assicurato che «Seul avrebbe risposto sul piano militare ad ogni provocazione o minaccia contro i suoi cittadini»;
   secondo il segretario di Stato americano John Kerry «Quello scelto dal Kim jong-un è il cammino della provocazione, un cammino pericoloso, sconsiderato, e gli Stati Uniti non accetteranno una Corea del Nord nucleare»;
   fin dagli anni settanta, la Corea del Nord ha prodotto i propri missili partendo dalla tecnologia degli scud; oggi ha sviluppato testate a medio e lungo raggio, il Nodong, il Taepodong 1, il Musudan e il Taepodong 2, che secondo gli esperti potrebbe colpire obiettivi fino a 6000 chilometri di distanza e, quindi, anche il suolo degli Stati Uniti. Il Musudan può raggiungere Okinawa e le basi americane nel Pacifico;
   la Corea del Nord ha, inoltre, disposto il blocco del passaggio a lavoratori e veicoli sudcoreani diretti alla zona industriale di Kaesong, che impiega più di 50 mila nordcoreani e diverse centinaia di sudcoreani;
   in pochi giorni Kim-Jong-un ha ordinato il trasferimento e il posizionamento di due missili Musudan a media gittata sulla costa est puntati contro la base militare di Guam che ha spinto gli Stati Uniti a inviare il proprio evoluto sistema di difesa antimissilistico alla base militare nell'Oceano Pacifico;
   al di la della retorica militare, secondo il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-Moon, la crisi della penisola coreana rischia di sfuggire di mano, «l'attuale livello di tensione è molto pericoloso» e basterebbe «un piccolo incidente causato da un errore di calcolo o di valutazione per creare una situazione incontrollabile»;
   peraltro, il regime nordcoreano sembra essere sordo a tutti gli appelli, persino a quelli di Stati come la Russia o la Cina che fino a poco tempo fa costituivano i suoi unici alleati;
   secondo fonti di Seul, l'esercito nordcoreano avrebbe completato i preparativi per il lancio di uno dei suoi missili a lungo raggio, i Musudan, posizionati su rampe di lancio semoventi lungo la costa est del Paese, con gittata di 4.000 chilometri;
   il Governo giapponese ha dispiegato nel centro di Tokyo, presso la sede del Ministero della difesa, due batterie di missili anti missile Patriot per difendere la popolazione da eventuali attacchi e altri Patriot saranno schierati in almeno altri due siti della capitale di Okinawa;
   gli Usa hanno confermato che intercetteranno l'eventuale missile nordcoreano solo se minaccerà il territorio americano o quello di un alleato –:
   di quali informazioni disponga il Governo circa la situazione attuale e quale sia la posizione del nostro Paese in tale contesto;
   quali iniziative intenda porre in essere per mettere fine alle tensioni accumulatesi nel nord-est asiatico e per far riflettere le parti in causa sul concreto rischio di un conflitto nucleare che potrebbe estendersi oltre i confini delle due nazioni asiatiche;
   se intenda sollecitare ulteriori iniziative in sede internazionale volte a condannare la Corea del Nord che attualmente rappresenta un pericolo incontrollabile per la proliferazione degli armamenti nucleari;
   quali misure intenda prevedere al fine di salvaguardare l'incolumità fisica dei cittadini italiani presenti nei Paesi direttamente o indirettamente interessati dall'attuale crisi politico-militare asiatica. (3-00023)


Intendimenti del Governo in merito alla riconversione del poligono sperimentale e di addestramento interforze di Salto di Quirra – 2-00023

B) Interpellanza

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della difesa, per sapere – premesso che:
   il poligono sperimentale e di addestramento interforze di Salto di Quirra (PISQ), istituito nel 1956, ubicato in un'area di 13200 ettari situata nel territorio delle province d'Ogliastra e di Cagliari (Sardegna centro-orientale), sulla quale insistono i comuni di Perdasdefogu, Villaputzu, Escalaplano, Tertenia, Villasalto, Ballao, Armungia, San Vito, venne costituito con il compito precipuo di sperimentare nuovi sistemi d'arma;
   il poligono sperimentale e di addestramento interforze di Salto di Quirra è un'area di sperimentazione ed esercitazione dedicata non solo esclusivamente alle Forze armate italiane, ma anche a potenze straniere quali – ad esempio nel corso dei decenni – Israele, Libia, Turchia, Germania, Gran Bretagna ed in generale i Paesi della Nato;
   il poligono attua le predisposizioni tecniche operative, tecniche e logistiche per la sperimentazione e la messa a punto e collaudo di velivoli, missili, razzi e radio bersagli, oltre l'addestramento del personale delle Forze armate ed le esigenze di molteplici enti scientifici nazionali e stranieri che ne usufruiscono per le loro ricerche (come, ad esempio, il Centro italiano ricerche aerospaziali e l'Agenzia spaziale europea);
   il poligono sperimentale e di addestramento interforze di Salto di Quirra ha, nel corso degli anni, assunto le caratteristiche di un vero e proprio «poligono in affitto», una vera e propria industria (o, come è stato efficacemente definito dalla stampa isolana, un «supermercato delle armi»);
   il poligono è diviso in due aree: marittima – per un totale di 2.000 ettari e 50 chilometri di costa – e terrestre, complessivamente di 12.000 ettari;
   nell'area di esercitazione a mare avvengono i lanci di missili terra-aria verso bersagli simulati; l'area a terra è utilizzata per l'addestramento al tiro dagli elicotteri, dai mezzi corazzati e d'artiglieria;
   nell'area adiacente, l'attività di allevamento e pascolo di bestiame si attesta intorno ai 15.000 fra capi ovini e vaccini, ripartiti in decine di aziende a conduzione familiare;
   nel corso dei decenni di attività del poligono si stima si siano verificate migliaia di esplosioni, tra le quali assumono una particolare rilevanza – fino al 2003 – quelle di 1187 missili anticarro Milan di produzione francese, ritirati perché considerati pericolosi per il rilascio di torio 232, sostanza radioattiva contenuto nei sistemi di guida dei medesimi;
   nel corso degli anni ’90, il verificarsi di una serie di morti sospette e la rilevazioni di una molteplicità di casi di persone ed animali nati con pesanti deformità fisiche ha sollecitato la mobilitazione della società civile, che ha iniziato un'intensa attività di informazione e sensibilizzazione sul tema della presenza militare nell'isola, sul poligono sperimentale e di addestramento interforze di Salto di Quirra in particolare, sugli effetti dell'attività militare sull'ambiente, la fauna e la salute delle popolazioni locali;
   i riscontri ambientali confermano come nel territorio in oggetto, in particolare in prossimità del poligono, sia presente un massiccio inquinamento: diretto, ovvero dato dalla presenza dell'attività militare; indiretto, derivante dalla presenza di materiali pesanti naturali che, sommati agli effetti delle numerose esplosioni nell'area, diffondono ulteriore inquinamento derivante da nanoparticelle;
   tali dati sull'inquinamento risultano conclamati e certificati dal gruppo di esperti che fu chiamato a partecipare ai lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'esposizione a possibili fattori patogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito, insediata nel corso della XVI legislatura; trattasi di circa 1.000 ettari dei 13.400, che sono quelli a più intensa attività militare, ciò senza considerare l'inquinamento da materiali d'esercitazione e la recente scoperta di un'enorme discarica di sostanze tossiche e residui bellici provenienti da tutto il territorio nazionale e, con ogni probabilità, anche dall'estero;
   sono molteplici le segnalazioni riguardo la nascita di bestiame deforme nei pascoli adiacenti o situati nei dintorni del poligono;
   negli ultimi decenni si è assistito ad un crescente numero di morti sospette per leucemie e, in particolare, causa linfoma di Hodgkin (malattia meglio nota come sindrome del Golfo), riscontrate sia fra i militari operativi nella base, sia fra i pastori che usufruivano dei pascoli adiacenti la stessa; per triste analogia si è parlato in questi anni di «sindrome di Quirra»;
   dalle indagini fin qui svolte non è emersa la presenza di uranio impoverito; d'altro canto le tracce di torio ed altre sostanze radioattive e una multifattorialità di inquinamento ambientale mettono in evidenza i rischi di cui sopra;
   nel 2011 si è aperta un'inchiesta del tribunale di Lanusei, condotta dal procuratore della Repubblica Domenico Fiordalisi;
   detta inchiesta vede indagati – a vario titolo e con differenti responsabilità – generali e comandanti della base di Quirra e del distaccamento a mare di San Lorenzo, professori e tecnici universitari dell'ateneo di Siena, chimici della Sgs Italia, il medico responsabile del poligono e il sindaco uscente di Perdasdefogu per il forte sospetto di attività di occultamento e falsificazione di perizie da parte delle autorità militari, sanitarie e locali coinvolte;
   i reati contestati sono di «omissione dolosa aggravata di cautele contro infortuni e disastri» e «falso ideologico» per aver tenuto nascosta l'entità del disastro ambientale e sanitario causato dall'area militare;
   il 27 marzo 2013 il procuratore della Repubblica di Lanusei ha chiestoal giudice per l'udienza preliminare, Nicola Clivio, il sequestro totale del poligono sperimentale e di addestramento interforze di Salto di Quirra, al fine di consentire al professor Mariani del Politecnico di Milano di portare avanti il lavoro di campionamento di terreno, suoli ed acque antistanti il poligono e ricerca di materiali inquinanti;
   la Commissione parlamentare d'inchiesta del Senato (XVI legislatura) ha redatto ed approvato una relazione intermedia predisposta dall'allora senatore Gian Piero Scanu, in cui si avanzano una serie di proposte, di chiusura di alcuni poligoni ubicati in Sardegna (in particolare Capo Teulada e Capo Frasca) e di riconversione del poligono di Quirra;
   si stima in 500 milioni di euro la somma minima da destinarsi ad un'attività di disinquinamento e bonifica ambientale minimamente efficace nei tre poligoni di cui sopra: 300 milioni di euro solamente per il poligono di Quirra;
   di tale cifra, allo stato attuale, risultano stanziati solamente 75 milioni di euro, in tre anni, che consentirebbero l'avvio dell'attività di bonifica;
   in relazione alla specifica condizione del poligono sperimentale e di addestramento interforze di Salto di Quirra, la suddetta Commissione parlamentare d'inchiesta ha indicato la necessità di procedere: al definitivo divieto di ogni attività suscettibile di produrre grave pregiudizio alla salute e all'ambiente; l'avvio senza ulteriore indugio dell'opera di bonifica radicale, coerentemente con le indicazioni delle zone individuate dai progetti di caratterizzazione condotti e dall'indagine della procura della Repubblica di Lanusei; la conclusione in tempi brevi dell'indagine epidemiologica; l'attivazione del sistema informativo ambientale finalizzato al monitoraggio del territorio e a garanzia dell'accessibilità in tempo reale del medesimo agli organi istituzionali di controllo; la riqualificazione dell'area con particolare riferimento allo sviluppo di attività attinenti alla protezione civile, alla ricerca scientifica e tecnologica in settori innovativi e alla tutela delle competenze tecniche e professionali sviluppate nei territori interessati;
   sul territorio sardo insiste la parte più consistente delle servitù militari di tutto il territorio nazionale –:
   quali siano le intenzioni del Governo circa la questione del poligono sperimentale e di addestramento interforze di Salto di Quirra ed il suo futuro;
   se intenda il Governo dare seguito o meno alle risultanze, alle indicazioni ed alle proposte della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'esposizione a possibili fattori patogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito del Senato della XVI legislatura;
   se intenda o meno dare avvio all'apertura di un tavolo istituzionale con il governo regionale della Sardegna affinché si possa inaugurare un percorso condiviso che conduca alla ridefinizione della presenza militare nell'isola ed a un principio di dismissione di basi e poligoni militari che, da decenni, segnano il territorio sardo, mettendo a rischio la salute delle persone e i fattori ambientali e sottraendo migliaia di ettari all'economia civile ed alle vocazioni produttive del territorio.
(2-00023) «Piras, Duranti, Daniele Farina, Kronbichler, Lacquaniti, Melilla, Pellegrino».


Caratteristiche del deposito militare presso la base di Monte San Cosimo in Abruzzo e intendimenti in merito alla sua possibile riconversione per scopi di protezione civile – 2-00091

C) Interpellanza

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della difesa, per sapere – premesso che:
   sul colle di San Cosimo, tra Sulmona (L'Aquila) e Pratola Peligna (L'Aquila), è installata una vasta base militare di 134 ettari, completamente infrastrutturata che ospita un importante deposito di armi dell'Italia centrale, intitolata alla medaglia d'oro al valor militare Enrico Giammarco;
   tale deposito militare fu realizzato prima della seconda guerra mondiale nel 1939 per accogliere la fabbrica di esplosivi della Montecatini Nobel in cui lavoravano per la produzione bellica oltre 2 mila lavoratori;
   nel 1954 gli impianti furono riconsegnati dalla Montecatini al Ministero della difesa, direzione generale di artiglieria;
   nel 1990 l'Enea avrebbe predisposto un elenco riservato dove si individuano 4 aree militari del Paese, ritenute idonee per realizzarvi grandi depositi di materiale radioattivo;
   negli ultimi anni si è sviluppata un'iniziativa culturale delle forze pacifiste e nonviolente, in accordo con gli enti locali della Valle Peligna per la riconversione del deposito militare a struttura logistica di riferimento per l'Abruzzo della protezione civile, in considerazione della sua collocazione centrale regionale e della sua notevole infrastrutturazione (collegamento ottimale con autostrada e ferrovia, edifici e gallerie, oltre che servizi di ogni genere) –:
   quali siano a tutt'oggi le funzioni precise e le caratteristiche militari del deposito di San Cosimo Enrico Giammarco;
   se corrisponda al vero che nella polveriera di San Cosimo siano custodite armi convenzionali per il rifornimento delle Forze armate del centro-sud Italia e se vengano custoditi armamenti di altro tipo;
   se il materiale esplosivo custodito possa presentare problemi per la salute dei cittadini del territorio limitrofo;
   se non si ritenga necessaria un'adeguata informazione agli enti locali della Valle Peligna e, in particolare, ai comuni di Sulmona e Pratola Peligna;
   se non si ritenga possibile prevedere una diversa utilizzazione pubblica del deposito di San Cosimo, riconvertendolo da base militare a centro regionale della protezione civile per la regione Abruzzo.
(2-00091) «Melilla».


TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE FERRANTI ED ALTRI; COSTA: DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI PENE DETENTIVE NON CARCERARIE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA E NEI CONFRONTI DEGLI IRREPERIBILI (A.C. 331-927-A)

A.C. 331-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo I
DELEGA AL GOVERNO

Art. 1.
(Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie).

  1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'introduzione delle pene detentive non carcerarie nel codice penale e nella normativa complementare con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere, tra le pene principali, la reclusione e l'arresto presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio», di durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie;
   b) prevedere che, per i delitti puniti con la reclusione fino a sei anni, il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione presso il domicilio in misura corrispondente alla pena irrogata;
   c) prevedere che, per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto, sola o congiunta alla pena pecuniaria, la pena detentiva principale sia, in via alternativa e tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, anche l'arresto presso il domicilio, in misura non inferiore a cinque giorni e non superiore a tre anni;
   d) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere b) e c), il giudice possa prescrivere l'utilizzo delle particolari modalità di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale;
   e) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applichino nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale;
   f) prevedere che, nella fase dell'esecuzione della pena, il giudice sostituisca le pene previste nelle lettere b) e c) con le pene della reclusione o dell'arresto, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero il comportamento del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, risulti incompatibile con la prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato;
   g) prevedere che, per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione della reclusione e dell'arresto presso il domicilio, si applichino i criteri di cui all'articolo 278 del codice di procedura penale;
   h) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 385 del codice penale nei casi di allontanamento non autorizzato del condannato dal domicilio di cui alle lettere b) e c);
   i) coordinare la disciplina delle pene detentive non carcerarie con quella delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, anche modificando, ove necessario, i presupposti applicativi di queste ultime, ovvero sopprimendo, anche in parte, le stesse, al fine di razionalizzare e graduare il sistema delle pene e delle sanzioni sostitutive in concreto applicabili dal giudice di primo grado;
   l) coordinare la disciplina delle pene detentive non carcerarie con quella delle misure alternative alla detenzione previste dal vigente ordinamento penitenziario, anche alla luce delle modifiche intervenute con la legge 26 novembre 2010, n. 199, nonché con la disciplina dettata dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

  2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente comma il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.
  3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto del procedimento di cui al comma 2.
  4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  5. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 331-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie).

  Sopprimerlo.
*1. 2. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

  Sopprimerlo.
*1. 10. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Sopprimerlo.
*1. 70. Cirielli.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera
d), sopprimere le parole: nelle lettere b) e c);
   lettera
e), sopprimere le parole: di cui alle lettere b) e c);
   lettera
f), sopprimere le parole: nelle lettere b) e c);
   lettera
h), sopprimere le parole: di cui alle lettere b) e c).
1. 200. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 203. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: tra le pene principali con le seguenti: come misura alternativa.
1. 201. Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere la parole: principali.
1. 202. Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie.
*1. 300. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie.
*1. 301. Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, in ogni caso in misura non inferiore a centottanta giorni.
1. 204. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, in ogni caso in misura non inferiore a novanta giorni.
1. 205. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, in ogni caso in misura non inferiore a sessanta giorni.
1. 206. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, in ogni caso in misura non inferiore a quarantacinque giorni.
1. 207. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, in ogni caso in misura non inferiore a trenta giorni.
1. 208. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: un anno.
*1. 24. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: un anno.
*1. 209. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: due anni.
**1. 23. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: due anni.
**1. 210. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: tre anni.
*1. 3. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: tre anni.
*1. 22. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: quattro anni.
**1. 211. Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: quattro anni.
**1. 212. Cirielli.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 280-bis, 283, 289, 304, 316, 316-ter, 318, 323, 336, 337, 343, 346-bis, 353, 356, 368, primo comma, 372, 373, 374-bis, 388, 388-ter, 414, 420, 423-bis, 424, 429, primo comma, 431, primo comma, 432, 433, 434, primo comma, 435, 474, 476, primo comma, 478, 556, 564, 572, primo comma, 588, secondo comma, 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 624-bis, primo e secondo commi, 633, 635-quater, 640 e 648, secondo comma, del codice penale, 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
1. 255. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 280-bis, 283, 289, 304, 316, 316-ter, 318, 323, 336, 337, 343, 346-bis, 353, 356, 368, primo comma, 372, 373, 374-bis, 388, 388-ter, 414, 420, 423-bis, 424, 429, primo comma, 431, primo comma, 432, 433, 434, primo comma, 435, 474, 476, primo comma, 478, 556, 564, 572, primo comma, 588, secondo comma, 624-bis, primo e secondo commi, 635-quater, 640 e 648, secondo comma, del codice penale, 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
1. 256. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 280-bis, 283, 289, 304, 336, 337, 343, 346-bis, 353, 356, 368, primo comma, 372, 373, 374-bis, 414, 420, 423-bis, 429, primo comma, 431, primo comma, 432, 433, 434, primo comma, 435, 476, primo comma, 556, 564, 572, primo comma, 588, secondo comma, 612-bis, 624-bis, primo e secondo commi, 635-quater e 648, secondo comma, del codice penale, 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
1. 257. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 280-bis, 283, 289, 304, 336, 337, 343, 346-bis, 353, 356, 368, primo comma, 372, 373, 374-bis, 414, 420, 423-bis, 429, primo comma, 431, primo comma, 432, 433, 434, primo comma, 435, 476, primo comma, 556, 564, 572, primo comma, 588, secondo comma, 612-bis, 624-bis, primo e secondo commi, 635-quater e 648, secondo comma, del codice penale, 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
1. 258. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 423-bis, 424, 478, 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 624-bis, primo e secondo commi, 633, 640 del codice penale, 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
1. 259. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 624-bis, primo e secondo comma, 633, 640 del codice penale e 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1. 260. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640 del codice penale e 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1. 261. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633 e 640 del codice penale.
1. 262. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388 e 388-ter del codice penale.
1. 267. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis, 420, 424, 474, 478, 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633 e 640 del codice penale.
1. 263. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis, 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies e 612-bis del codice penale.
1. 273. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis, 612-bis, 624-bis, primo e secondo comma, del codice penale e 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,.
1. 278. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis e 612-bis del codice penale e 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,.
1. 283. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis e 612-bis del codice penale,.
*1. 284. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis e 612-bis del codice penale,.
*1. 285. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, esclusi i delitti di cui agli articoli 390, 412, 572, 609-quinquies, 612 e 612-bis del codice penale, nonché per i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per delitti previsti dal libro II, titolo XII, Capo III, sezione I del codice penale.
1. 268. Colletti, Sarti.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633 e 640 del codice penale.
1. 264. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624 e 640 del codice penale.
1. 265. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis e 624-bis, primo e secondo comma, del codice penale.
1. 270. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 610 e 612-bis del codice penale.
1. 271. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies e 612-bis del codice penale.
1. 276. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 610, 612-bis, 614, 624, 633 e 640 del codice penale e 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,.
1. 269. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 612-bis, 624, 624-bis, primo e secondo comma, del codice penale, 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
1. 266. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 612-bis e 624-bis, primo e secondo comma, del codice penale, 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
1. 275. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 612-bis del codice penale, 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
1. 272. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
1. 279. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,.
1. 280. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,.
1. 281. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, esclusi i delitti di cui agli articoli 612-bis e i delitti di cui all'articolo 624 del codice penale, come aggravato dall'articolo 625, primo comma, numeri 4) e 7).
1. 282. Colletti, Sarti.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 316 del codice penale,.
1. 286. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 316-ter del codice penale,.
1. 287. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 318 del codice penale,.
1. 288. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 323 del codice penale,.
1. 289. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 346-bis del codice penale,.
1. 290. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 388 del codice penale,.
1. 291. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 388-ter del codice penale,.
1. 292. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, esclusi i delitti di cui all'articolo 390 del codice penale,.
1. 293. Colletti, Sarti.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, esclusi i delitti di cui all'articolo 412 del codice penale,.
1. 294. Colletti, Sarti.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 420 del codice penale,.
1. 295. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 424 del codice penale,.
1. 296. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 474 del codice penale,.
1. 297. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 478 del codice penale,.
1. 298. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 600-bis, secondo comma, del codice penale,.
1. 299. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 600-ter, quarto comma, del codice penale,.
1. 350. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 600-quater del codice penale,.
1. 351. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 600-octies del codice penale,.
1. 302. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 610 del codice penale,.
1. 303. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale,.
*1. 304. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale,.
*1. 305. Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 614 del codice penale,.
1. 306. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 624 del codice penale,.
1. 307. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 633 del codice penale,.
1. 308. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 640 del codice penale,.
1. 309. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,.
1. 310. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, esclusi i delitti di cui all'articolo 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110,.
1. 311. Colletti, Sarti.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, esclusi i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,.
1. 312. Colletti, Sarti.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: possa aggiungere la seguente: anche.
1. 213. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: applicare aggiungere le seguenti:, come misura alternativa alla pena principale,.
1. 214. Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: con previsione dell'obbligo di prestare, per il condannato, un lavoro di pubblica utilità non retribuito.
1. 215. Ferraresi, Colletti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Micillo, Sarti.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
la pena di cui alla lettera b) si calcola ai sensi dell'articolo 157, secondo comma, del codice penale.
1. 216. Colletti, Sarti.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: dell'arresto aggiungere le seguenti: non superiore nel massimo a mesi otto.
1. 219. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: dell'arresto aggiungere le seguenti: non superiore nel massimo a mesi nove.
*1. 20. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: dell'arresto aggiungere le seguenti: non superiore nel massimo a mesi nove.
*1. 218. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: dell'arresto aggiungere le seguenti: non superiore nel massimo ad anni uno.
**1. 21. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: dell'arresto aggiungere le seguenti: non superiore nel massimo ad anni uno.
**1. 220. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: principale.
1. 217. Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni e non superiore a tre anni con le seguenti: trenta giorni e non superiore a sei anni.
1. 221. Colletti, Sarti.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: un anno.
1. 222. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: undici mesi.
1. 223. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: dieci mesi.
1. 224. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: nove mesi.
1. 225. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: otto mesi.
1. 226. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: sette mesi.
1. 227. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: sei mesi.
*1. 67. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: sei mesi.
*1. 228. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: cinque mesi.
**1. 66. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: cinque mesi.
**1. 229. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: quattro mesi.
*1. 65. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: quattro mesi.
*1. 230. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: tre mesi.
**1. 64. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: tre mesi.
**1. 231. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: due mesi.
*1. 63. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: due mesi.
*1. 232. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: trenta giorni.
**1. 62. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: trenta giorni.
**1. 233. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: quindici giorni.
1. 234. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis)
prevedere che le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applichino qualora:
    1) la reclusione o l'arresto presso il domicilio non siano idonei a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;
    2) la reclusione o l'arresto presso il domicilio possano ledere le esigenze di tutela delle persone offese dal reato.
*1. 68. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis)
prevedere che le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applichino qualora:
    1) la reclusione o l'arresto presso il domicilio non siano idonei a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;
    2) la reclusione o l'arresto presso il domicilio possano ledere le esigenze di tutela delle persone offese dal reato.
*1. 235. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
1. 5. Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99,.
*1. 15. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99,.
*1. 236. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99,.
*1. 237. Cirielli.

  Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99, primo comma,.
1. 240. Cirielli.

  Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99, secondo comma,.
*1. 16. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99, secondo comma,.
*1. 238. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99, secondo comma,.
*1. 241. Cirielli.

  Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99, terzo comma,.
**1. 17. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99, terzo comma,.
**1. 239. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99, terzo comma,.
**1. 242. Cirielli.

  Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99, quarto comma,.
*1. 18. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99, quarto comma,.
*1. 69. Cirielli.

  Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99, quarto comma,.
*1. 243. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99, quinto comma,.
**1. 19. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99, quinto comma,.
**1. 244. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:, nonché per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
1. 245. Colletti, Sarti.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis)
prevedere l'estensione del divieto di applicazione della detenzione domiciliare di cui alle lettere b) e c), ai condannati per delitti commessi ai sensi degli articoli 572, 609 e 612-bis del codice penale.
1. 249. Colletti, Sarti.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis)
prevedere l'estensione del divieto di applicazione della detenzione domiciliare di cui alle lettere b) e c), ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, e per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per delitti previsti dal libro II, titolo XII, Capo III, sezione I del medesimo codice.
1. 250. Colletti, Sarti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
*1. 13. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
*1. 246. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: si applichino aggiungere le seguenti:, salvo tenere conto della continuazione, della recidiva, delle circostanze aggravanti del reato e non delle circostanze di cui agli articoli 62 e 62-bis del codice penale, e in quanto compatibili,.
**1. 14. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: si applichino aggiungere le seguenti:, salvo tenere conto della continuazione, della recidiva, delle circostanze aggravanti del reato e non delle circostanze di cui agli articoli 62 e 62-bis del codice penale, e in quanto compatibili,.
**1. 247. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) prevedere che per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione della reclusione o dell'arresto presso il domicilio, si applichino i criteri di cui all'articolo 157, secondo comma, del codice penale.
1. 252. Colletti, Sarti.

  Al comma 1, lettera h), dopo la parola: penale aggiungere le seguenti: adeguando le pene previste con un aumento del doppio del minimo e della metà del massimo della pena edittale detentiva prevista.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole:, escludendo il condannato dalla riammissione agli istituti previsti dalle lettere b) e c) e di quello previsto e disciplinato dagli articoli 168-bis codice penale e seguenti.
1. 253. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, sopprimere la lettera i).
1. 248. Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: anche modificando fino alla fine della lettera con le seguenti: introducendo, in luogo della semidetenzione, la sanzione sostitutiva della detenzione presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, innalzando i limiti di pena attualmente previsti per l'applicabilità delle sanzioni sostitutive ed anche modificando, ove necessario, gli ulteriori presupposti applicativi delle medesime, al fine di razionalizzare e graduare il sistema delle pene e delle sanzioni sostitutive in concreto applicabili dal giudice.
1. 8. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, sopprimere la lettera l).
1. 355. Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera l), dopo le parole: ordinamento penitenziario aggiungere le seguenti: innalzando in ogni caso i limiti di pena previsti dall'articolo 47-ter, commi 1, 1.1. e 1-bis della legge 25 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
1. 9. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: per l'espressione fino a: per materia con le seguenti: , corredati di relazione tecnica, per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
1. 400. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, è disposto per gli anni 2014, 2015 e 2016 un incremento pari a 500 milioni di euro annui delle dotazioni di uomini e mezzi delle forze di polizia impegnate in attività connesse al contenuto della presente legge, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di turn-over e limitazione delle assunzioni del comparto. All'onere di cui al primo periodo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun ministero.
1. 254. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA (A.C. 1248)

A.C. 1248 – Questione pregiudiziale

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

  La Camera,
   premesso che:
    i sottoscrittori del presente atto segnalano e stigmatizzano la trasformazione per via di prassi dei classici sistemi di produzione normativa, lo spostamento radicale della produzione legislativa dal Parlamento al Governo, nonché il perpetuarsi di deroghe sistematiche alle procedure ordinarie di formazione delle leggi: le deroghe hanno assunto, nel tempo, la forma della decretazione di urgenza, della pratica dei decreti «omnibus», un utilizzo abnorme di leggi delega con conseguente esercizio della funzione legislativa delegata e, successivamente, correttiva della medesima, del ricorso sistematico alla fiducia, del ricorso alla decretazione d'urgenza coniugato alla posizione della questione di fiducia, coniugio che dovrebbe risultare innaturale ed estraneo rispetto ai principi ed al dettato costituzionali di cui agli articoli 70 e 77 della Costituzione, in quanto, oltre che lesivo delle prerogative del Parlamento, il suddetto abbinamento è in grado di alterare gli equilibri istituzionali ravvisabili, oltre che nel dettato della nostra Carta fondamentale, nei pronunciamenti della Corte Costituzionale;
    il Presidente della Corte costituzionale ha dichiarato che «nel 2010 sono stati più i decreti legislativi che le leggi e più dei due terzi delle leggi approvate sono leggi di conversione di decreti-legge o di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. .... Se negli anni trascorsi sono state adottate sentenze importanti sui decreti-legge, nel 2010 non poche sentenze della Corte costituzionale si sono dovute riferire all'applicazione più o meno corretta dell'articolo 76 della Costituzione, che disciplina appunto la delega legislativa oppure hanno dovuto faticosamente ricostruire determinate situazioni normative in quasi continua trasformazione nel tempo.»;
    nell'analisi pubblicata nel 2011 dal Comitato per la legislazione si legge che «frequente risulta la concatenazione dei provvedimenti d'urgenza, finalizzati a correggere o integrare discipline adottate con precedenti decreti, in un arco di tempo estremamente ridotto»; i dati evidenziano in termini oggettivi le difficoltà cui va incontro il processo di legislazione, «anche a causa di un uso poco ordinato degli strumenti legislativi: il decreto legge assorbe la parte preponderante della legislazione, dimostrando di essere un efficace mezzo di decisione e di attuazione del programma di Governo»;
    il numero dei decreti-legge della scorsa legislatura è stato, sostanzialmente, quelle delle precedenti, il fatto veramente nuovo, invece, è risultato essere il loro «peso», tanto da spingere il Comitato per la legislazione ad analizzare questo fenomeno e ad evidenziare un aumento della regolazione complessivamente approvata per decreto pari al 66 per cento con un trend di crescita dei contenuti durante la loro conversione pari al 70 per cento;
    «è stato compresso – per le modalità adottate nel corso del tempo da parte di governi rappresentativi di diversi e opposti schieramenti – l'esercizio del ruolo del Parlamento», così si espresse anche il Presidente della Repubblica;
    con la continua e reiterata decretazione d'urgenza – ad ancor più con il meccanismo dell'utilizzo e del rinvio a successivi meri decreti di natura non regolamentare – viene alterato lo schema fisiologico del rapporto fra Governo e Parlamento: non vi è, infatti, soltanto un problema di valutazione della straordinaria necessità ed urgenza, che costituisce il requisito costituzionale dei decreti-legge e di ciascun articolo degli stessi, quanto il trovarsi, da tanto, troppo tempo, di fronte a una sorta di ordinaria attività di normazione sopravveniente svolta dal Governo-amministrazione, con ulteriore confusione tra potere esecutivo e legislativo;
    vano è risultato, finora, segnalare, di volta in volta, gli abusi della decretazione d'urgenza, la palese mancanza dei requisiti costituzionali, la palese o latente illegittimità di parti dell'articolato dei provvedimenti d'urgenza, la violazione sistematica della legge n. 400 del 1988, nonché le sentenze susseguitesi nel tempo della Corte costituzionale, i moniti del Capo dello Stato, guardiani del nostro ordinamento, del rispetto delle norme, della loro gerarchia, delle competenze costituzionali;
    l'avvio dell'esame del decreto-legge in titolo coincide con l'emanazione, da parte del Governo, di ulteriori provvedimenti d'urgenza; in occasione della recente conversione in legge del decreto-legge n. 43 del 2013, la criticità del ricorso alla decretazione d'urgenza coniugato alla posizione della questione di fiducia si è acuita oltremodo per la configurazione dell'esame presso questa Camera, svuotata delle sue prerogative a fronte dell'annunciata posizione della questione di fiducia sul medesimo testo approvato e trasmesso dal Senato;
    ad avviso dei sottoscrittori del presente atto, i profili critici ed i vizi di incostituzionalità – del contenuto dei provvedimenti d'urgenza e delle procedure adottate – sottopongono a torsione il nostro sistema ordinamentale, perseverando i Governi nel fare ciò che, ad avviso dei presentatori del presente atto, la Costituzione vieta loro, con ciò svuotando le istituzioni ed inficiando le regole democratiche;

   in ordine al contenuto complessivo del provvedimento, si rileva che:
    i nodi principali sono gli stessi della sequela di decreti-legge precedenti sottoposti all'esame del Parlamento: la disorganicità, l'occasionalità, l'eterogeneità del contenuto – seppur connaturata a fronte dello spazioso titolo «rilancio dell'economia» –, la presenza di numerose norme ordinamentali e di disposizioni ad effetto pluriennale, l'assenza dei presupposti di necessità ed urgenza in molte delle sue parti (che ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, secondo comma, devono essere «straordinari») costituiscono elementi non conformi a quanto stabilito dalla Costituzione in materia di decretazione d'urgenza;
    il testo risulta di difficile leggibilità a causa dei ripetuti rinvii legislativi, in spregio all'esigenza di chiarezza: le numerose disposizioni del presente provvedimento deputate a sostituire, modificare e/o abrogare formulazioni normative attualmente vigenti nell'ordinamento, così come quelle che ad altre di queste ultime rinviano, sono spesso formulate in modo criptico, ovvero attraverso il mero richiamo ai «riferimenti numerici» delle norme sulle quali si vuole intervenire, in pieno contrasto con la ratio e lo spirito delle indicazioni racchiuse nel comma 1 dell'articolo 13-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 3 della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo il quale «ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe» deve indicare «espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate» e «ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente» deve indicare, «in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare»;
    nella gran parte delle disposizioni non viene introdotta alcuna significativa innovazione rispetto alla normativa vigente relativa alle varie materie coinvolte, limitando l'apporto a lievi modifiche formali inidonee a comportare il miglioramento di quelle discipline;
    il decreto-legge adottato dal Governo si presenta fortemente disomogeneo nel proprio contenuto, non solo per quanto riguarda le diverse materie ad oggetto di ogni singolo capo, ma anche in riferimento alle specifiche tematiche, accostate fra loro alla bisogna, contenute in ciascuno di questi ultimi. Il requisito dell'omogeneità è da considerarsi condizione logico-positiva valevole per ogni fonte, come sostenuto da numerosi giuristi (fra i quali ad esempio A. Ruggeri e M. Luciani) nonché come già da tempo evidenziato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, ma va rimarcato come lo sia forse ancor di più in riferimento ai decreti-legge, per i quali è la stessa legge n. 400 del 1988 all'articolo 15 comma 3 a prescrivere che il contenuto di questi sia «specifico, omogeneo e corrispondente al titolo»;
    proprio il rilievo relativo alla sussistenza o meno di omogeneità nel contenuto costituisce uno dei perni fondamentali sui quali la Corte costituzionale ha da ultimo fondato i percorsi argomentativi legati alla verifica del rispetto, in riferimento a queste specifiche fonti normative governative, degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per la legittima adozione dei decreti-legge, requisiti che comunque non sussistono in relazione a molti degli interventi normativi contenuti nel presente testo che si vuole convertire in legge. È proprio sulla scorta di queste argomentazioni che la Consulta ha dapprima, con la sentenza n. 29/1995, affermato l'ammissibilità del controllo, da parte della stessa Corte, sulla sussistenza dei requisiti costituzionalmente previsti per la legittima adozione della decretazione d'urgenza, ed è arrivata poi, con le sentenze n. 171/2007 e n. 128/2008, a pronunciare delle formali declaratorie di incostituzionalità di disposizioni contenute in un decreto-legge (e, correlativamente, nella corrispondente legge di conversione) per violazione dell'articolo 77 della Costituzione per evidente mancanza dei requisiti di adozione;

   considerato che:
    a prescindere dal merito delle disposizioni, nonché dalla loro eventuale bontà, in più stridente contrasto con i requisiti della straordinarietà, necessità e urgenza che, soli, giustificano il potere per il Governo di emanare decreti che abbiano valore di leggere ordinaria, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il provvedimento contiene:
    moltissime norme di carattere ordinamentale; proroghe che mascherano modifiche di non lieve entità di discipline vigenti; proroghe di norme molto lontane dalla scadenza, con ricadute sul finanziarie sul bilancio 2014, tanto da potersi definire, ad avviso dei sottoscrittori, «preventive»; norme di interpretazione autentica, cui il nostro ordinamento assegna valenza retroattiva; un differimento di termini, mascherato da proroga, di mandati in scadenza;
    diverse disposizioni di proroga sono dovute esclusivamente ad inadempienze e ritardi della pubblica amministrazione; altrettante avrebbero dovuto opportunamente essere oggetto di interventi legislativi ordinari di modifica o abrogazione o rimodulazione nonché di dibattito e confronto in sede parlamentare;
    molte disposizioni, ad onta delle dichiarazioni rese dal Governo nella relazione tecnica, ben potrebbero determinare effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica: in violazione dell'articolo 81 della Costituzione, ultimo comma, non sono indicati concretamente i mezzi finanziari necessari per il compimento degli adempimenti prescritti, se non, come detto, risolvendo apoditticamente e fittiziamente la questione disponendo semplicemente che a fronte di nuovi rilevanti e corposi adempimenti richiesti a determinati enti, che richiedono necessariamente la messa a disposizione di fondi per il loro effettivo ed efficace espletamento, non debbano corrispondere nuovi o maggiori oneri a capo della finanza pubblica;
    questo provvedimento che, ad avviso dei sottoscrittori del presente atto, nasconde al suo interno pretese normative dimensionalmente sconfinate del Governo, oltre a risultare palesemente illegittimo per mancanza dei presupposti richiesti dalla Costituzione in tema di adozione della decretazione d'urgenza, costituisce anche un esautoramento delle prerogative del Parlamento, vero titolare della funzione legislativa a norma dell'articolo 70 della Costituzione, che non può venire illegittimamente spogliato delle proprie attribuzioni;
    la stessa procedura formale che ha condotto all'emanazione del decreto-legge oggetto del disegno di legge di conversione presenta dei profili di illegittimità costituzionale, in quanto alla definitiva e finale stesura del testo non è seguita una deliberazione del Consiglio dei Ministri a norma di quanto prescritto dal combinato disposto dell'articolo 77 della Costituzione e del comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1248.
n. 1. Nuti, Dadone, Dieni, Basilio, Battelli, Simone Valente, Villarosa, Bonafede, Alberti, Rizzo, Nesci, Crippa, Da Villa, Castelli, Brescia, Cancelleri, Sibilia, Caso, Colonnese, Spadoni, Manlio Di Stefano, Luigi Di Maio, Fraccaro.