Camera dei deputati

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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 25 giugno 2013

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 25 giugno 2013

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baretta, Bergamini, Berretta, Biancofiore, Bocci, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carinelli, Carrozza, Casero, Castiglione, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Lello, Luigi Di Maio, Gianni Farina, Fassina, Ferranti, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Giachetti, Alberto Giorgetti, Grimoldi, Kyenge, La Russa, Legnini, Letta, Lombardi, Lorenzin, Lupi, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Rigoni, Sani, Santelli, Schullian, Sereni, Simoni, Speranza, Tancredi, Vezzali, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baretta, Bergamini, Berretta, Biancofiore, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carinelli, Carrozza, Casero, Castiglione, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Gianni Farina, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Giachetti, Alberto Giorgetti, Grimoldi, Kyenge, La Russa, Legnini, Letta, Lombardi, Lorenzin, Lupi, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Rigoni, Sani, Santelli, Schullian, Sereni, Simoni, Speranza, Tancredi, Vezzali, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 24 giugno 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   GIAMMANCO: «Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati» (1254);
   GIAMMANCO: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per favorire l'adozione nazionale dei minori da parte delle persone affidatarie» (1255);
   POLLASTRINI: «Istituzione della Commissione parlamentare per la promozione e la tutela dei diritti umani» (1256);
   TINAGLI: «Misure per favorire l'invecchiamento attivo, il pensionamento flessibile, l'occupazione degli anziani e dei giovani, nonché per l'incremento della domanda di lavoro» (1257);
   ZAPPULLA: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro» (1258);
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE LAFFRANCO e BIANCONI: «Modifiche alla parte seconda della Costituzione in materia di elezione e funzioni del Presidente della Repubblica e di struttura del Governo» (1259).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

  In data 25 giugno 2013 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze:
  «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72, recante misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale» (1260).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  BRESSA: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri» (274) Parere delle Commissioni II, V e VII;
  POLVERINI: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza» (945) Parere delle Commissioni II, V e VII.

Assegnazione di proposta di inchiesta parlamentare a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   Commissioni riunite V (Bilancio) e IX Commissione (Trasporti):
  BOCCADUTRI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla cessione dei beni produttivi della società Alitalia-Linee aeree italiane Spa alla Compagnia aerea italiana Spa» (Doc XXII, n. 4) – Parere delle Commissioni I e II.

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 3 giugno 2013, ha trasmesso la relazione sullo stato di attuazione della legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento, riferita all'anno 2012.

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Viceministro degli affari esteri.

  Il Viceministro degli affari esteri, con lettera in data 12 giugno 2013, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, concernente la partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale, l'intenzione di concedere un contributo all'Associazione nazionale «Divisione Acqui», per il progetto «Edizione e divulgazione di un volume che ricordi la Divisione Acqui a Cefalonia e Corfù in occasione del 70o anniversario della strage».

  Questa comunicazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 14 giugno 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le relazioni dei Commissari straordinari delegati per l'attuazione degli accordi di programma finalizzati alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, riferite all'anno 2012 (Doc. XXVII, n. 2).

  Queste relazioni sono trasmesse alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 24 giugno 2013, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Croazia e di Cipro, di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio e che abroga le decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE (COM(2013) 441 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali). Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 25 giugno 2013;
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa all'attuazione dell'iniziativa «materie prime» (COM(2013) 442 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Medicinali migliori per i bambini: dall'ideazione alla realtà – Relazione generale sulle esperienze acquisite a seguito dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1901/2006 relativo ai medicinali per uso pediatrico (COM(2013) 443 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'evoluzione delle spese del FEAGA – Sistema d'allarme n. 5/2013 (COM(2013) 448 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura).

Comunicazione dell'avvio di procedure d'infrazione.

  Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 21 giugno 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, una comunicazione concernente gli sviluppi della procedura d'infrazione n. 2007/2195, concernente la questione dei rifiuti in Campania, avviata ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

  Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 21 giugno 2013, ha trasmesso un parere, adottato ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, concernente il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo.

  Questa segnalazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 24 giugno 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione concernente la normativa in materia di distribuzione di carburanti.

  Questa segnalazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Consiglio nazionale degli utenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

  Il presidente del Consiglio nazionale degli utenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con lettera pervenuta in data 10 giugno 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 31 luglio 1997, n. 249, una proposta concernente l'introduzione di norme per l'eliminazione della pubblicità televisiva, dei messaggi promozionali, delle sponsorizzazioni e degli spot aventi a oggetto il gambling nelle fasce protette per la tutela dei minori.

  Questa segnalazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze), alla VII Commissione (Cultura) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

  Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VISTA DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL 27 E 28 GIUGNO 2013

Risoluzioni

   La Camera,
   premesso che:
    il 27 e 28 giugno 2013 sì terrà a Bruxelles la riunione dei Capi di Stato e di Governo (Consiglio europeo), che sarà incentrata sulla politica economica e, in particolare, sulla competitività, l'occupazione e la crescita, con un accento particolare sulle iniziative per promuovere l'occupazione giovanile e il finanziamento dell'economia, nonché sui progressi nel completamento dell'unione economica e monetaria dell'Unione europea, in particolare l'unione bancaria;
    in data 29 maggio 2013 la Commissione europea ha raccomandato al Consiglio dell'Unione europea – COM (2013) 385 final – di porre termine alla procedura per disavanzo eccessivo aperta nei confronti dell'Italia nel gennaio 2010, e in data 21 giugno 2013 il Consiglio ECOFIN ha espresso parere favorevole;
tale decisione, se confermata dal Consiglio europeo del prossimo 27 e 28 giugno, premia la costanza del popolo italiano che, pur in una congiuntura interna ed internazionale particolarmente sfavorevole, ha saputo far fronte agli impegni assunti;
    la Commissione ha altresì proposto sei «raccomandazioni specifiche», sul Programma nazionale di riforma 2013 dell'Italia, sulle quali la Camera concorda, come esplicitato nel dispositivo del presente atto d'indirizzo;
    le valutazioni della Commissione europea, benché più pessimistiche di quelle fatte proprie dal Parlamento italiano, indicano per il 2014 una riduzione dello 0,5 per cento circa del disavanzo pubblico, in linea con quanto previsto dal Fiscal compact e con quanto la stessa Commissione raccomanda agli Stati ai quali è stata concessa una proroga dal rientro della procedura per disavanzo eccessivo: Spagna (2 anni), Francia (2 anni), Olanda (1 anno), Portogallo (1 anno), Slovenia (2 anni);
    la decisione del Consiglio di aprire nei confronti dell'Italia una procedura per disavanzo eccessivo (2010/286/UE) era stata assunta sulla base di una relazione – SEC (2009) 1271 final – della Commissione europea in cui erano state prese in considerazione le tendenze di breve periodo della situazione economica e finanziaria dell'Italia;
    in particolare, le istituzioni UE al momento dell'apertura della suddetta procedura ritenevano che:
     il disavanzo pubblico che l'Italia avrebbe registrato nel 2009, valutato nel 5,3 per cento, poteva essere considerato eccezionale, vista la grave recessione economica, ma non temporaneo, poiché si ipotizzava che esso sarebbe cresciuto ulteriormente nel 2010;
     il debito pubblico italiano, a sua volta, era considerato pari al 115,1 per cento del PIL nel 2009 per poi continuare a crescere. Si constatava, pertanto, che esso non si riduceva in misura sufficiente per avvicinarsi al valore di riferimento, come richiesto dal Trattato;
    sulla base di queste premesse, il Consiglio riteneva di non poter prendere in considerazione, ai fini della possibile decisione di merito, gli eventuali «fattori rilevanti»;
    i risultati conseguiti, anche ai fini del raggiungimento del pareggio strutturale di bilancio nel 2013, sono stati il frutto di robuste manovre di risanamento finanziario operate dagli ultimi governi, senza ricorrere, come invece è avvenuto per altri paesi, all'intervento di organismi europei o internazionali;
    tale dato assume maggior rilevanza se si considera che, sulla base delle previsioni, il vincolo del saldo strutturale di bilancio in pareggio nel 2013 potrebbe essere rispettato solo da 6 paesi sui 17 dell'Eurozona;
    dal punto di vista normativo, l'Italia ha approvato dapprima la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che introduce il principio del pareggio di bilancio correlandolo a un vincolo di sostenibilità del debito di tutte le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole in materia economico-finanziaria derivanti dall'ordinamento europeo, e successivamente la legge di attuazione di tale principio (legge 24 dicembre 2012, n. 243), dopo aver ratificato il trattato detto «Fiscal compact» e contribuito ad approvare i regolamenti del Six Pack. Il nostro Paese sì pone pertanto già oggi fra gli Stati più avanzati nell'Unione europea, per quanto riguarda il controllo della finanza pubblica;
    con l'approvazione della riforma dell'articolo 81 della Costituzione è stata prevista, anche in Italia, l'istituzione del Fiscal Council, denominato «Ufficio parlamentare di bilancio», quale organismo indipendente di analisi e di verifica degli andamenti macroeconomici e di finanza pubblica, in stretto raccordo con le istituzioni europee e nazionali;
    i dati a disposizione della Commissione europea dimostrano che il principale problema dell'Italia è rappresentato dalla riduzione del suo potenziale produttivo: drammatico fallimento delle imprese, specie delle PMI; tasso di disoccupazione ben oltre le rilevazioni ufficiali se si tiene conto della CIG e particolarmente elevato tra i giovani; regressione del Mezzogiorno nei dati macroeconomici complessivi;
    sul fenomeno ha inciso, in modo particolare, il cosiddetto credit crunch a sua volta conseguenza non solo della crisi internazionale, ma anche della frammentazione dei mercati finanziari, che porta al blocco del meccanismo di trasmissione della politica monetaria;
    molti Stati membri, Italia in primis, hanno mantenuto gli impegni relativi al consolidamento dei rispettivi bilanci nazionali, è ora indispensabile che siano mantenuti a livello di Unione Europea tutti gli impegni formalmente assunti al Consiglio europeo di giugno e dicembre 2012, nonché di marzo 2013, in particolare con riguardo alla crescita economica, produttiva e occupazionale, come concordato nel Patto per la crescita e l'occupazione, approvato dal Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012, nonché alla dimensione sociale dell'Unione europea e ai temi evocati dal rapporto «Verso un'autentica unione economica e monetaria» predisposto sotto l'egida del Presidente del Consiglio europeo, relativo all'unione bancaria, all'unione economica, all'unione di bilancio e all'unione politica;
    dal 1o luglio 2014, l'Italia avrà la «presidenza semestrale» dell'Unione europea. Stando alla ragionevole tempistica che il nostro Paese si è dato per concludere un ambizioso processo di riforme istituzionali, essere stati in grado, per quella data, di modificare i nostri assetti istituzionali per il governo del Paese, può darci un titolo di legittimità per essere promotori, durante il «semestre», di una riforma della cosiddetta governance europea,

impegna il Governo

   in continuità con la risoluzione n. 6-00007 già approvata in data 21 maggio 2013:
    ad avviare un confronto serrato con la Commissione europea sulla base delle disposizioni della Direttiva del Consiglio 2011/85/UE dell'8 novembre 2011, al fine di stabilire un quadro condiviso delle determinanti che caratterizzano lo scenario macroeconomico italiano ed i conseguenti riflessi sull'evoluzione finanziaria;
    a portare a termine, in particolare nel corso del «semestre» di presidenza italiana dell'Unione europea, il processo innovatore e riformatore, avviato in sede di Consiglio europeo con l'approvazione del «Patto per la crescita e l'occupazione» e del documento «Verso un'autentica unione economica e monetaria», recuperando quei ritardi nella piena realizzazione degli obiettivi preconizzati dovuti iter alia alle scadenze elettorali di alcuni paesi;
    a sostenere il potenziamento della strumentazione e della dotazione finanziaria dell'Unione europea, finalizzato al sostegno dell'economia, attraverso l'adozione di misure e la sperimentazione di strumenti che svolgano una funzione anticiclica, favorendo la ripresa della crescita e dell'occupazione, mediante l'aumento della capacità finanziaria della BEI, la sperimentazione di prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, nei settori delle infrastrutture, della ricerca, della formazione (Project-Bond), il rafforzamento e riqualificazione del quadro finanziario pluriennale dell'Unione, a sostegno della crescita, dell'occupazione, della competitività e della convergenza, in linea con la strategia Europa 2020;
    a verificare la possibilità di stanziare ulteriori risorse nell'ambito del Fondo sociale europeo per il finanziamento di progetti volti a contrastare in maniera efficace la disoccupazione giovanile e, in ogni caso, ottenere che la quota parte delle risorse spettante all'Italia nell'ambito dello stanziamento complessivo di 6 miliardi di euro per la Youth Employment Initiative possa essere impegnato interamente – o comunque nella massima misura possibile – già nel 2014;
    a favorire interventi per rafforzare il collegamento tra le politiche attive del lavoro e il circuito scuola-università-lavoro, utilizzando le sinergie nell'ambito del Fondo sociale europeo per incrementare il livello di istruzione italiano e, per questa via, la competitività del sistema produttivo nazionale;
    a promuovere entro l'inizio del 2014, prima dello svolgimento delle prossime elezioni per il Parlamento europeo, d'intesa con gli altri Stati e le istituzioni dell'Unione europea, le «Assise sull'Avvenire dell'Europa»; vale a dire una grande conferenza dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo – con ampie delegazioni e la presenza dei leader di maggioranza e di opposizione, capaci di interpretare e rappresentare la volontà dei rispettivi popoli – attraverso le quali perseguire l'obiettivo di una più compiuta integrazione europea (le già citate «unioni»; bancaria, economica, di bilancio e politica) e di una nuova politica economica volta a promuovere la crescita e sconfiggere la recessione, anche alla luce del precedente rappresentato dalle «Assise europee» convocate presso la Camera dei deputati dal 27 al 30 novembre 1990, accogliendo un'idea lanciata allora da François Mitterrand in vista del Trattato sull'Unione europea stipulato poi a Maastricht;
    con particolare riferimento all'unione bancaria, a favorire, oltre alla piena operatività del meccanismo di vigilanza unico affidato alla BCE e del meccanismo europeo di stabilità (ESM) così che possa procedere alla ricapitalizzazione diretta delle banche, l'armonizzazione delle regole per la gestione delle crisi degli istituti di credito e la loro applicazione a livello di singoli Stati, nonché la definizione di uno schema comune europeo di garanzia sui depositi bancari, in particolare dei risparmiatori;
    valorizzare, al fine di porre un termine al fenomeno del cosiddetto credit crunch, il Fondo di garanzia per le PMI, rafforzandone la dotazione patrimoniale, rivedendone i parametri di accesso e i plafond specifici, lungo la direttrice di marcia tracciata col decreto cosiddetto del «Fare»;
    a sostenere l'azione del Presidente della BCE volta a favorire un processo riformatore che attribuisca alla Banca centrale europea un ruolo di supporto attivo a favore della crescita, valutando anche la possibilità di utilizzare come collaterali, ai fini del finanziamento diretto delle piccole e medie imprese e della concessione di mutui alle famiglie, Asset Backed Securities confezionati dai singoli paesi e dalla Banca europea degli investimenti, al fine di contrastare la frammentazione e le asimmetrie del mercato finanziario nell'eurozona;
    a promuovere, in stretto raccordo con altri paesi, un diverso orientamento delle politiche europee in senso più favorevole ad una crescita socialmente e ambientalmente sostenibile, in luogo del mero mantenimento dello status quo;
    a sostenere il varo di iniziative concrete di politica industriale europea, in particolare, ai sensi dell'articolo 173 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che salvaguardino e incrementino la vocazione manifatturiera dell'eurozona, favorendo i necessari processi di integrazione produttiva, in un dialogo costante e un più stretto coordinamento operativo tra i paesi dell'Unione; in particolare, sostenere la corretta attuazione del piano europeo della Commissione per il settore siderurgico;
    a favorire la vocazione pro-competitiva degli aiuti di Stato, così da stimolare una più rapida crescita sostenibile dell'economia nazionale ed europea;
    a chiedere alla Commissione europea di assicurare un'applicazione rigorosa delle regole a tutela della libertà di concorrenza che, in particolare, garantisca la completa apertura di tutti i mercati nazionali all'interno dell'Unione europea, specie a livello dei servizi in rete;
    a negoziare accordi ad hoc con i principali paesi esportatori di materie prime, in maniera da creare un contesto più equilibrato per i paesi importatori, e a promuovere in ogni sede internazionale l'apertura del mercato mondiale a una concorrenza leale, combattendo ogni forma di protezionismo, di sovvenzione e di pratica di dumping, nonché tutte le pratiche commerciali sleali, l'eliminazione delle barriere nei confronti dei maggiori mercati di destinazione extra Unione europea, segnatamente quelli dalle prospettive di crescita migliori e il completamento degli accordi commerciali con gli USA e il Giappone, salvaguardando gli aspetti di specifico interesse europeo e nazionale;
   a dare rapida attuazione alle «raccomandazioni specifiche» indirizzate all'Italia, di cui al documento COM(2013)362, mediante le seguenti azioni:
    1) mantenere gli equilibri di finanza pubblica, sia in termini nominali sia in termini strutturali, tenendo in ogni caso conto degli esborsi eccezionali derivanti dai terremoti in Abruzzo del 2009 e in Emilia Romagna del 2012, utilizzando gli eventuali spazi finanziari che saranno concessi solo per favorire un aumento del potenziale produttivo e dell'occupazione, specie di giovani, al fine di rimuovere i vincoli che oggi frenano le ulteriori possibilità di sviluppo. La strada del contenimento del debito pubblico deve essere perseguita con maggiore intensità, operando avanzi strutturali programmatici, procedendo alla valorizzazione e ove opportuno, alla dismissione del patrimonio pubblico, incrementando il ritmo di sviluppo del Paese, al fine di agire anche sul denominatore;
    2) dare tempestivamente attuazione ed effettività alla riforme già in atto, mediante l'adozione delle relative disposizioni attuative e monitorarne l'impatto; potenziare la trasparenza e l'efficienza dell'azione delle pubbliche amministrazioni ed i rapporti tra i vari livelli di governo in un'ottica federalista; semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese; abbreviare la durata dei processi civili e ridurre l'alto livello di contenzioso, anche promuovendo il ricorso a procedure extragiudiziali per la risoluzione delle controversie; potenziare il quadro giuridico relativo alla repressione della corruzione, anche rivedendo la disciplina dei termini di prescrizione; adottare misure strutturali e organizzative per migliorare la gestione dei fondi del bilancio dell'Unione europea, specie nelle regioni del Mezzogiorno, in vista del periodo di programmazione 2014-2020;
    3) promuovere nel settore bancario, nel rinnovato contesto europeo precedentemente evocato, pratiche di governo societario che sfocino in una maggiore efficienza e redditività, per sostenere il flusso di credito alle famiglie e alle attività produttive; proseguire i lavori di controllo qualitativo delle attività di tutto il settore degli istituti di credito e agevolare la risoluzione dei prestiti in sofferenza iscritti nel bilancio delle banche; promuovere con maggior enfasi lo sviluppo dei mercati dei capitali, al fine di diversificare e migliorare l'accesso al credito delle imprese, soprattutto sotto forma di partecipazione al capitale, nonché promuovere la capacità di innovazione e la crescita;
    4) riprendere l'iniziativa di riforma del mercato del lavoro, con particolare riferimento alle modalità di determinazione dei salari, per consentire un migliore allineamento di questi ultimi alla produttività; realizzare ulteriori interventi a promozione della partecipazione al mercato del lavoro, specialmente da parte delle donne e dei giovani, riducendo le barriere che dividono gli insider dagli outsider; ridurre i disincentivi che scoraggiano gli individui dal lavorare; potenziare l'istruzione e la formazione tecnico professionale, anche tramite una riforma della carriera degli insegnanti; assicurare l'efficacia dei trasferimenti sociali, in particolare curando meglio le prestazioni, specie per le famiglie a basso reddito con figli;
    5) ridurre la pressione fiscale, comprimendo simultaneamente la spesa pubblica, mediante revisioni periodiche approfondite della stessa (cosiddetta spending review) a tutti i livelli amministrativi. Trasferire il carico fiscale dalle persone alle cose, assicurando la neutralità del bilancio. Valutare l'opportunità di rivedere l'ambito di applicazione delle esenzioni e aliquote ridotte IVA, nonché delle agevolazioni fiscali dirette. Procedere alla riforma del catasto allineando gli estimi e le rendite ai valori di mercato. Proseguire la lotta all'evasione fiscale, migliorare il rispetto dell'obbligo tributario e contrastare in modo decisivo l'economia sommersa e il lavoro irregolare, destinando tutte le risorse rivenienti da queste azioni alla riduzione del carico fiscale sul lavoro, sulle famiglie e sulle imprese;
    6) assicurare la corretta attuazione delle misure volte all'apertura del mercato nel settore dei servizi; eliminare le restrizioni che sussistono nei servizi professionali e promuovere l'accesso al mercato, ad esempio, per la prestazione dei servizi pubblici locali. Prevedere, in ogni caso, il ricorso ad appalti pubblici per tutte le forniture, nel pieno rispetto della normativa comunitaria. Portare avanti l'attivazione delle misure adottate per migliorare le condizioni di accesso al mercato nelle industrie di rete, in particolare dando priorità alla costituzione dell'Autorità di regolamentazione dei trasporti; potenziare la capacità infrastrutturale, concentrandosi sulle interconnessioni energetiche, attraverso l'adozione di una strategia comune europea e la creazione di un contesto che agevoli lo sviluppo di soluzioni innovative in grado di accrescere efficienza e risparmio energetico, sul trasporto intermodale e, nelle telecomunicazioni, sulla banda larga ad alta velocità, al fine di superare, tra l'altro, le disparità tra Nord e Sud;
   perseverare nello sforzo congiunto di Parlamento, Governo, regioni ed enti locali per ridurre il numero delle infrazioni da parte italiana alle disposizioni del diritto dell'Unione europea;
   far sì che il «semestre» di presidenza italiana dell'Unione europea nel 2014 possa caratterizzarsi come «semestre costituente», che ci porti ad avere istituzioni europee più democratiche, trasparenti, efficaci ed efficienti, il cui operato risulti pienamente comprensibile ai cittadini. In particolare, puntare ad avere al più presto, a livello dell'Unione europea, un unico ministro dell'economia, un unico ministro degli esteri, un esercito unico europeo ed una banca centrale capace di misurarsi con le esperienze internazionali più avanzate (Federal Reserve, Banca del Giappone, Banca d'Inghilterra) ed in grado di favorire meglio la crescita economica dell'Eurozona.
(6-00018) «Speranza, Brunetta, Dellai, Pisicchio, Di Lello, Quartapelle Procopio, Amoddio».


   La Camera,
   sentite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in merito alla riunione ordinaria del Consiglio dell'Unione europea del 27 e 28 giugno 2013;
   presa visione del progetto di conclusioni preparato dal Presidente del Consiglio europeo in stretta cooperazione con la Presidenza irlandese di turno e con il Presidente della Commissione europea;
   premesso che:
    le prossime riunioni del Consiglio europeo si svolgeranno il 27-28 giugno (riunione ordinaria) e, successivamente, il 24-25 ottobre (riunione ordinaria) a Bruxelles;
    in base all'ordine del giorno provvisorio, la prossima riunione del Consiglio europeo del 27-28 giugno sarà incentrata su tre questioni principali:
     1) conclusioni del semestre europeo di quest'anno (coordinamento della politica economica e di bilancio degli Stati membri), raccomandazioni specifiche per ogni singolo paese;
     2) valutazione degli sforzi per favorire la competitività, l'occupazione e la crescita, con un accento particolare sulle iniziative per promuovere l'occupazione giovanile e il finanziamento dell'economia;
     3) progressi nel completamento dell'Unione Economica e Monetaria dell'Unione europea, in particolare per quanto concerne l'Unione bancaria europea;
    il Consiglio europeo discuterà, inoltre, della domanda di adottare l'euro il 1o gennaio 2014 presentata dalla Lettonia;
   valutato che:
    l'Europa ha risposto alla crisi economica mondiale, alla recessione globale ed alla crescente instabilità dei mercati finanziari imboccando la sola strada dell'austerità;
    nella visione ideologica della Commissione europea, la crisi in atto, definita sia ciclica sia strutturale, può essere affrontata esclusivamente in chiave di equilibrio di bilancio e solo un rientro dagli eccessi di debito pubblico e privato può permettere all'economia della zona Euro di rincamminarsi lungo un percorso di crescita sostenibile, innanzitutto continuando a tagliare il «troppo costoso» modello sociale europeo;
    pertanto, la Commissione continua a raccomandare manovre fiscali orientate più alla riduzione delle spese che all'aumento delle entrate o almeno nell'ambito delle quali le due leve siano sfruttate contemporaneamente in modo equilibrato;
    i dati diffusi sulla disoccupazione nell'Unione europea nel primo trimestre 2013, che segnalano la cifra impressionante di 26.5 milioni di persone disoccupate o inoccupate, non sembrano produrre alcun cambio in questa impostazione generale di politica economica e sociale;
    al contrario, la Commissione, pur prendendo atto che la disoccupazione giovanile è arrivata alla soglia stratosferica di 5,7 milioni, intende intervenire attraverso il programma EU Youth Guarantee che stanzia, tramite il FSE, dal 2014 al 2020 circa euro 7 miliardi, ovvero l'equivalente di euro 1.22 per disoccupato in 6 anni;
    questo programma per quanto utile, rischia di essere un diversivo se non si affronteranno le vere questioni sul tappeto riguardo sia al coordinamento delle politiche economiche per superare le politiche di austerità, sia al rafforzamento delle istituzioni comuni dell'eurozona. Lo sviluppo della quale è frenata dalle politiche di austerità, mentre l'andamento dei rapporti tra il debito ed il Pil, se si seguono le ricette finora applicate, può indurre nuove misure di austerità per l'anno 2014 in una spirale senza fine;
    occorre l'effettiva realizzazione del Compact for Growth and Jobs che prevedeva:
     una significativa mobilizzazione dei fondi europei a sostegno degli investimenti in progetti comuni;
     l'accelerazione delle decisioni per il mercato comune dell'energia;
     misure di sostegno per l'occupazione;
    ma, più in generale, occorre avviare in Europa una trasformazione sociale ed ecologica del modello di sviluppo a partire dal settore energetico e da quello dei trasporti, con l'istituzione di una nuova catena di creazione di valori nei mercati-pilota del futuro;
    va stabilita una priorità di investimenti nell'economia reale, e per il rilancio, in particolare nei paesi dell'eurozona con bilance commerciali in forte attivo nei confronti degli altri partner europei, del mercato interno tramite una politica di ridistribuzione dei redditi che favorisca la domanda;
    a questo riguardo, sarebbe indispensabile lavorare da subito anche alla costruzione di un sistema continentale di Reddito Minimo Garantito cofinanziato dagli stati europei;
    esaminando i dati fondamentali della crisi che l'Unione europea attraversa, è chiaro che la crescita non è ostacolata dall'elevato debito pubblico o dall'eccesso di spesa sociale connesse al modello di «welfare» europeo, bensì dalle misure recessive adottate in risposta alla crisi stessa. Pur ammettendo l'esistenza di gravi squilibri strutturali sul fronte della finanza pubblica, la scelta di realizzare in modo simultaneo i relativi aggiustamenti non è una fatalità cui sono posti di fronte i paesi europei, bensì una decisione deliberata e autolesionista, che aggrava i problemi recessivi causati dalla crisi stessa;
    anche per questi motivi è stato un grave errore, nella scorsa legislatura, inserire in Costituzione con le modifiche all'articolo 81, il pareggio di bilancio come previsto dal cosiddetto «Fiscal compact»;
    la crisi, pertanto, non si risolverà con le politiche di «austerità espansiva» che l'hanno provocata. Pensare che il taglio nei deficit pubblici possa essere compensato dall'aumento di altre componenti della domanda aggregata è una pia illusione. Come mostrato in studi e dall'esperienza pratica di altri paesi europei come la Grecia, il moltiplicatore fiscale in una fase di recessione è positivo, e l'austerità porterà quindi ad un calo del Pil maggiore del calo del debito rendendo impossibile raggiungere l'obiettivo della riduzione del rapporto debito/Pil;
    allo stesso modo, il superamento del credit crunch, che rappresenta una condizione necessaria sebbene non sufficiente per la ripresa, non potrà avvenire nel quadro delle politiche attuali concernenti il Patto di stabilità europeo, con particolare riguardo alla necessità di riattivare i flussi di credito in direzione delle PMI;
   valutato altresì che:
    nella Comunicazione della Commissione Europea indirizzata al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle regioni avente ad oggetto il programma di lavoro della Commissione per il 2013 (COM(2012) 629) del 23/10/2012 si fa riferimento, tra le altre considerazioni, all'indicazione di:
     1) contrastare l'elusione, l'evasione fiscale e la corruzione;
     2) procedere a un migliore funzionamento della macchina amministrativa incluso il sistema giudiziario volto anche a sviluppare sistemi indirizzati ad attrarre, a mantenere e a sviluppare nel settore pubblico le migliori competenze;
     3) traslare sempre più la tassazione dai fattori produttivi ai consumi, ai patrimoni e alle esternalità ambientali allargando la base imponibile;
     4) puntare alla semplificazione fiscale anche indirizzata all'eliminazione e riduzione delle detrazioni e alle cosiddette tax expenditures;
     5) non tagliare sul fronte scuola/formazione (evidenziando anche che l'Italia è in una posizione molto debole);
     6) per i «deficit» countries, riallocare le risorse economiche disponibili in settori economici di maggiore profittabilità, sviluppare politiche industriali orientate a spostare i fondamentali produttivi verso attività ad alto valore aggiunto;
     7) puntare sulle green technologies e sulla green economy;
    rispetto a tali indicazioni, pur condivisibili, occorre segnalare che:
     1) lascia interdetti che non si faccia alcun riferimento al contrasto all'elusione/evasione delle grandi aziende realizzata attraverso i cosiddetti «paradisi fiscali». Su questo fronte, è necessario pensare a livello UE a delle forme di tassazione su tutti i trasferimenti bancari nei centri offshore/black list e in tutti i paesi terzi che non garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti dei centri offshore/black list;
     2) lascia altresì perplessi che nell'ambito delle direttrici di policy il tema dell'agricoltura sia completamente dimenticato e con esso la questione centrale della riforma radicale dell'attuale PAC, ai fini di una necessaria riconversione del settore in direzione di una produzione di qualità, in contrasto ai tradizionali paradigmi estensivi ed intensivi;
     3) l'idea di ridurre i contributi sociali sui giovani neoassunti al fine d'incentivare l'occupazione giovanile, soluzione sollecitata dalla Commissione e intrapresa da alcuni paesi UE, dovrebbe essere primariamente orientata a focalizzarsi sull'incentivazione alla stabilizzazione del rapporto di lavoro (per esempio, ipotizzando una decontribuzione per un certo periodo di tempo al termine di un periodo di apprendistato);
     4) tutta la questione sulle inopportune, per la Commissione, tax expenditures è massimamente tematizzata sul fronte della tassazione indiretta (IVA/VAT), mentre su questo specifico fronte bisognerebbe pensare di alzare, a livello UE (l'imposizione indiretta è in gran parte una competenza dell'Unione che travalica l'autonomia dei singoli stati), le aliquote sui «beni di lusso», invece di criticare le aliquote ridotte che incidono sui «consumi popolari», ed a livello nazionale ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, ferma restando la priorità di tutela della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dello sviluppo, dell'innovazione tecnologica, del miglioramento e della protezione ambientale;
     5) in generale il concetto di traslazione della tassazione dai fattori produttivi ai consumi, ai patrimoni e alle esternalità ambientali deve essere qualificato avendo cura di massimizzare gli impatti moltiplicativi sul reddito del combinato disposto dell'insieme delle misure assunte e pertanto la revisione dell'imposizione indiretta deve essere rivista operando non sulle aliquote ordinarie (e tantomeno su quelle agevolate dei beni di prima necessità), ma inasprendo le aliquote sui consumi opulenti;
     6) l'introduzione di forme di tassazione dei patrimoni sia mobiliari sia immobiliari deve essere destinata al finanziamento della riduzione dell'imposizione diretta sui redditi medio-bassi delle persone fisiche (aliquote IRPEF e detrazioni per i redditi da lavoro dipendente) e sui redditi d'impresa a favore dell'occupazione (finanziando adeguatamente i crediti d'imposta per assunzioni a tempo indeterminato);
     7) la revisione dell'attuale impianto di deduzioni/detrazioni e degli incentivi non può trascurare che i primi concorrono all'effettiva progressività del prelievo sulle persone fisiche ed i secondi sono uno strumento di politica industriale. La loro revisione ha quindi profondi effetti redistributivi sui redditi delle famiglie ed i secondi interagiscono con l'allocazione settoriale e territoriale degli investimenti;
     8) il condivisibile principio di utilizzo della leva fiscale per evitare sussidi impropri (o dannosi) dal punto di vista economico e ambientale deve essere quindi contestualizzato nell'ambito degli effetti complessivi di qualunque revisione fiscale;
   considerato che:
    nella Comunicazione della Commissione europea indirizzata all'Italia (documento CQM 2013-362) vengono date le seguenti raccomandazioni:
     1) Mantenimento del disavanzo al di sotto del 3 per cento del Pil, attraverso il mantenimento degli avanzi primari strutturali programmati, anche in caso di utilizzo degli strumenti di flessibilità del bilancio nazionale oggi possibile dopo la chiusura della procedura di infrazione per deficit eccessivo;
     2) Dare attuazione alle riforme strutturali in atto;
     3) Promuovere l'efficienza nel settore bancario per sostenere il flusso di credito alle attività produttive;
     4) Dare attuazione effettiva alle riforme del mercato del lavoro e del quadro di determinazione dei salari;
     5) Trasferire il carico fiscale da lavoro e capitale a consumi, beni immobili e ambientali, assicurando la neutralità di bilancio;
     6) Assicurare la corretta attuazione delle misure di liberalizzazione nel settore dei servizi pubblici;
    dalla lettura di tali raccomandazioni si evince in prima istanza che, anche a seguito dell'uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, la preoccupazione apparentemente prevalente della Commissione è rivolta a favorire la crescita economica e le riforme di struttura ritenute necessarie a promuoverla;
    tuttavia, le condizioni di equilibrio finanziario vengono ancora evocate come vincolo necessario ed ineludibile, sebbene sia riconosciuto che le sole politiche di bilancio non siano uno strumento sufficiente per favorire la crescita del Prodotto interno lordo;
    la Commissione non tiene in conto adeguato quanto recentemente dichiarato dallo stesso FMI nel suo ultimo rapporto sull'Europa, nel quale vengono riconosciuti gli errori e le contraddizioni delle politiche di austerità perseguite dalle autorità internazionali nel corso della crisi del debito sovrano della Grecia, che hanno finito per alimentare la spirale recessiva e creato nuove e spaventose condizioni di povertà diffusa nel paese ellenico;
    le raccomandazioni della Commissione europea, invece, in coerenza con l'impostazione del Six Pack, attribuiscono obiettivi quantitativi e precise procedure sanzionatorie solo gli obiettivi di finanza pubblica, mentre per le politiche finalizzate a prevenire l'insorgenza di squilibri macroeconomici prevedono solo un meccanismo di allerta e valori soglia privi di valore tassativo e di procedure di enforcement, con l'eccezione del fiscal compact;
    d'altra parte il quadro di finanza pubblica delineato nel DEF 2013 (predisposto dal Governo Monti, fatto proprio dal Governo Letta e recepito dalla Commissione europea) non sembra lasciare alcuno spazio significativo di manovra a politiche anticicliche, di crescita economica e contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, limitandosi a proiettare la filosofia dell'austerità anche nel triennio prossimo venturo, impegnandosi alla realizzazione di un disavanzo strutturale dello 0,4 per cento del Pil nel 2014 ed al pareggio di bilancio strutturale nel 2015-2016 e basandosi su previsioni di crescita del Pil del tutto irrealistiche nel 2014-2016 (+1,3 per cento/+1,5 per cento);
    inoltre, le previsioni del DEF 2013 (anche queste recepite e fatte proprie dalla Commissione europea) non includono alcuna «rimodulazione» dell'IMU, né gli effetti del pagamento dei debiti commerciali pregressi della pubblica amministrazione alle imprese e includono inoltre operazioni di privatizzazione dell'ordine di almeno 1 per cento all'anno (ulteriori 15 miliardi), che ove non realizzate richiederebbero misure correttive di pari entità;
    nell'introduzione al DEF 2013, l'allora Presidente del Consiglio Mario Monti scriveva con riferimento allo stesso, che «coerentemente con la fase di prorogatio il Governo in carica non può formulare orientamenti per il futuro che presuppongano scelte d'indirizzo politico-legislativo o l'avvio di nuove politiche di vasto respiro che non siano già state condivise dal Parlamento»;
    tale orientamento di provvisorietà del DEF presentato, veniva confermato nel discorso alle Camere, dell'attuale Presidente del Consiglio, il quale ha dichiarato che il Governo avrebbe agito con interventi per dare ossigeno alle famiglie, in particolare a quelle meno abbienti, e alle imprese tramite la riduzione fiscale sul lavoro, il superamento della tassazione sulla prima casa, l'alleggerimento dell'IVA, senza tuttavia indicare con quali misure tali riduzioni di entrate e maggiori spese saranno compensate, e senza, successivamente, presentare una Nota di aggiornamento al DEF 2013 che indicasse più complessivamente le linee di politica ecocomico-finanziaria del Governo;
    pertanto, l'impatto netto delle manovre di finanza pubblica che la Commissione ed il Consiglio europei fanno proprie, rimane altamente recessivo ed appare incompatibile con il finanziamento degli interventi per la crescita;
    in questa prospettiva, in assenza di rinegoziazioni dei Trattati e di radicali cambi di strategia nella politica di bilancio, il problema del «commissariamento» dell'Italia via procedure d'infrazione e sanzioni è quindi solo rinviato nel tempo;
    in senso opposto, l'indispensabile rinegoziazione della cosiddetta «golden rule» (vale a dire lo scorporo degli investimenti dal calcolo del vincolo di deficit del 3 per cento) potrebbe rappresentare una leva significativa se consegnata alla sovranità del Parlamento nazionale, sebbene ancora insufficiente se collegata solo a programmi co-finanziati dai fondi strutturali europei. Lo shock di domanda aggregata necessario per riattivare un processo di crescita virtuoso si colloca nell'ordine di 80-100 miliardi, quindi 8-10 volte più ampia di quella determinata dai soli programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei;
    la leva fiscale dovrebbe inoltre essere manovrata con la finalità prevalente di favorire la ripresa della domanda per consumi (attraverso sostanziali aumenti del reddito disponibile delle famiglie) e per investimenti (attraverso incentivi al reinvestimento degli utili) oltre al consolidamento della struttura produttiva con interventi mirati specificamente ad incentivare la crescita della dimensione d'impresa;
   considerato, inoltre, che:
    il Consiglio europeo è chiamato a porre un accento particolare su tutte le possibili iniziative per promuovere l'occupazione giovanile;
    il 21 ottobre 2010 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sul «reddito minimo nella lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva in Europa», con una maggioranza di 540 voti a favore e 30 contrari;
    tale risoluzione, in modo ancora più netto rispetto ad una precedente sullo stesso tema del 2008, sancisce in modo pieno il riconoscimento di un diritto dei cittadini dell'Unione e delle persone che vi risiedano stabilmente, ad un reddito che ne salvaguardi la dignità sociale;
    in attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza), il reddito minimo viene definito come un diritto sociale fondamentale, destinato a fungere da strumento di protezione della dignità della persona e della sua «possibilità di partecipare pienamente alla vita sociale, culturale e politica»;
    la piena partecipazione alla vita sociale è richiesta come obiettivo da garantire alla Repubblica italiana dall'articolo 3 della Costituzione e è stata richiamata dalla Corte costituzionale tedesca nella sentenza del 9 febbraio 2010, in materia di reddito minino;
    schemi di tutela del reddito sono presenti nella maggior parte dei paesi europei;
    la disoccupazione, in particolare quella giovanile, in Italia e in Europa ha raggiunto livelli non più sostenibili e tali da mettere a rischio la tenuta del sistema Paese nel futuro. Un'intera generazione di giovani, per la mancanza del lavoro o per la sua discontinuità, vive situazioni di precarietà strutturale;
    tale situazione non consente a molti giovani di studiare, di fare ricerca, di progettare e realizzarsi nella vita, di creare una famiglia e di mettere al mondo dei figli; li costringe a continuare a dipendere dalle famiglie di origine, quando le famiglie non sono già esse stesse nell'impossibilità di continuare a sostenerli; gli impedisce di concorrere allo sviluppo sociale e economico dell'Italia, incidendo sulla loro dignità sociale; li discrimina oggi per il futuro, quando non avranno diritto ad una pensione che gli possa garantire un'esistenza libera e dignitosa;
    il reddito minimo è uno strumento che assicura, in via principale e preminente, l'autonomia delle persone e la loro dignità, e non si riduce ad una mera misura assistenzialistica contro la povertà;
    il reddito minimo è anche uno strumento che tutela la cultura e la dignità del lavoro, perché aiuta ad impedire che lavoratrici e lavoratori siano costretti ad accettare un lavoro purchessia;
    nel corso del 2012 in Italia è stata avviata una campagna per un reddito minimo garantito, per la presentazione di una proposta di legge di iniziativa popolare, che ha visto il coinvolgimento di molte associazioni della società civile;
    appare, pertanto, indispensabile che il prossimo Consiglio europeo decida di introdurre sperimentalmente il reddito minimo garantito, chiedendo alla Commissione europea di predisporre un piano che individui la platea degli aventi diritto, anche in ragione delle risorse economiche disponibili o individuabili;
   considerato, infine, che:
    il Consiglio europeo svolgerà anche un ulteriore aggiornamento sull'andamento dei lavori di approfondimento dell'Unione economico e monetario (UEM);
    il 28 novembre 2012, la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione dal titolo «Un piano per un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita» (COM(2012) 777), che descrive in dettaglio gli elementi e le tappe necessari per un'Unione bancaria, economica, fiscale e politica a pieno titolo;
    il cosiddetto, «pacchetto sull'Unione bancaria», sul quale la discussione tra i partner europei è ancora molto aperta, comprende:
     1) la proposta di regolamento che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;
     2) l'istituzione dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea);
     3) le proposte sul risanamento e la risoluzione delle crisi delle banche per affrontare le conseguenze di eventuali dissesti di enti creditizi, definendo un quadro efficace di gestione ordinata dei fallimenti bancari ed evitando il contagio ad altri enti;
    l'Unione bancaria per essere fattibile si deve inserire in un progetto più ampio di unione fiscale e politica, anche perché, per funzionare ed essere credibile, deve potere contare su risorse che solo un vero e proprio bilancio federale può assicurare. Il corretto funzionamento della Unione bancaria richiede, infatti, l'introduzione di un finanziamento di ultima istanza di natura fiscale e, quindi, una qualche forma di bilancio federale, con rilevanti cessioni di sovranità dagli Stati nazionali al «governo federale»;
   impegna il Presidente del Consiglio dei ministri, in occasione del Consiglio dell'Unione europea del 27-28 giugno 2013, a:
     a) proporre la realizzazione di una vera unione politica del continente in senso federale, anche al fine di realizzare l'obiettivo ambizioso, recentemente e pubblicamente dichiarato dal Ministro per gli affari esteri, Emma Bonino, degli Stati uniti d'Europa;
     b) sostenere la radicale modifica del trattato sulla convergenza dei bilanci, il cosiddetto «Fiscal compact», una delle cause della recessione, concordando con i partner europei misure sostanziali a favore dello sviluppo sostenibile, a partire da una europeizzazione non parziale del debito sovrano almeno per la quota che supera il 60 per cento del Pil, secondo le proposte avanzate da diversi economisti anche italiani;
     c) chiedere nell'immediato lo slittamento della scadenza per il raggiungimento del pareggio di bilancio in termini strutturali dei paesi membri e per l'avvio della riduzione dello stock del debito e/o l'esclusione di alcune spese per investimenti dai saldi del Patto di stabilità;
     d) proporre, a trattati vigenti, che si garantisca, come già è stato deciso in favore della Spagna, la possibilità di un rientro più morbido e dilazionato nel tempo del debito sovrano. In particolare, appare irrealistico per l'Italia il rientro dal 2015 di oltre 15 miliardi all'anno attraverso dismissioni immobiliari;
     e) concordare con gli organismi dell'Unione europea la rinegoziazione della cosiddetta «golden rule» (vale a dire lo scorporo degli investimenti dal calcolo del vincolo di deficit del 3 per cento), consegnandola alla sovranità del Parlamento nazionale, non solo per i programmi co-finanziati dai fondi strutturali europei, ma per tutti gli investimenti degli enti territoriali nei seguenti campi, che consentano lo sviluppo di nuova e qualificata occupazione:
      riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero;
      interventi di salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori;
      messa in sicurezza degli edifici scolastici;
      recupero, salvaguardia e sviluppo del patrimonio artistico e ambientale;
      interventi di risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili;
      potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro;
      interventi di risparmio energetico attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili;
      politiche pubbliche per la creazione di occupazione;
     f) proporre l'utilizzazione a livello europeo di una quota del gettito della tassa sulle transazioni finanziarie, unitamente all'emissione di eurobond e project bond, per finanziare, promuovere e sostenere l'occupazione e il reddito giovanili anche attraverso l'introduzione di un sistema continentale di reddito minimo garantito cofinanziato dagli Stati Europei;
     g) proporre la ridefinizione del ruolo della BCE come prestatrice di ultima istanza;
     h) sostenere la promozione, nell'ambito della difesa comune europea (PESD), di Forze armate comuni, di Corpi civili di pace, e promuovere l'unificazione e la riduzione dei progetti relativi ai sistemi d'arma con la conseguente drastica riduzione delle spese militari;
     i) accelerare la riforma radicale dell'attuale PAC, per la riconversione del settore in direzione di una produzione di qualità, in contrasto ai tradizionali paradigmi, estensivi e intensivi;
     l) proporre un nuovo e radicale programma europeo, un «social compact» vincolante per tutti gli Stati membri, per lo sviluppo sostenibile e la coesione sociale, la lotta alle disuguaglianze e alla povertà, che:
      abbia chiare priorità di investimenti per lo stimolo dell'occupazione e per compensare lo squilibrio nei paesi tra i paesi dell'eurozona con bilance commerciali in forte attivo nei confronti degli altri partner europei, del mercato interno per ricostruire una politica di ridistribuzione dei redditi che favorisca la domanda aggregata;
      avvii in Europa una trasformazione sociale ed ecologica del modello di sviluppo a partire dal rilancio delle politiche per la formazione, l'educazione e l'innovazione, con particolare riferimento al settore energetico, delle tecnologie digitali e da quello dei trasporti, con l'istituzione di una nuova catena di creazione di valori nei mercati-pilota del futuro;
     m) sostenere che la leva fiscale dei paesi membri debba essere prioritariamente manovrata con la finalità prevalente di favorire la ripresa della domanda per consumi (attraverso sostanziali aumenti del reddito disponibile delle famiglie) e per investimenti (attraverso incentivi al reinvestimento degli utili) oltre al consolidamento della struttura produttiva con interventi mirati specificamente ad incentivare la crescita della dimensione d'impresa;
     n) sostenere l'adozione di una precisa comune definizione europea dei cosiddetti «paradisi fiscali» che comprenda, oltre ai due pilastri della trasparenza e dello scambio di informazioni, stabiliti dall'OCSE, anche il pilastro della concorrenza leale;
     o) pensare a livello UE a delle forme di tassazione su tutti i trasferimenti bancari nei centri offshore/black list e in tutti i paesi terzi che non garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti dei centri offshore/black list;
     p) sostenere la cooperazione rafforzata per l'adozione della tassa sulle transazioni finanziarie e proporre che i proventi siano destinati a misure specifiche tra cui quelle a sostegno dell'occupazione giovanile;
     q) sostenere la rapida approvazione e attuazione delle misure necessarie per la realizzazione di un'effettiva e completa Unione bancaria europea.
(6-00019) «Migliore, Di Salvo, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Kronbichler, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Pilozzi, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zan, Zaratti».


   La Camera,
   premesso che:
    il Consiglio europeo di fine giugno è sempre dedicato ad una analisi e programmazione complessiva sui temi economico-finanziari, che passa sotto la dicitura tecnica di «coordinamento ex ante delle politiche economiche». Gli ultimi incontri si sono concentrati in realtà quasi esclusivamente sui contenuto delle raccomandazioni elaborate dalla Commissione europea, organo tecnico e non politico, misure da imporre a ciascun paese, con prescrizioni precise, invasive, autoritarie da parte di Bruxelles in particolare per alcuni Paesi della zona Euro;
    prendendo le mosse dalla situazione di crisi economica e finanziaria che ormai da 7 anni attanaglia l'Europa più del resto del mondo, e che in Europa, a differenza che in altre aree, non presenta alcun segno di inversione di tendenza, il Consiglio europeo proporrà l'ennesima strategia per la crescita e la lotta contro la disoccupazione, riproponendo formule ormai già risultate inapplicate o inefficaci, perché pensate per agire all'interno dei meccanismi europei esistenti;
    mentre le istituzioni comunitarie ripetono rituali che non ingannano né i mercati, né i partner internazionali, né i comuni cittadini, da più parti si sta affermando l'idea che nulla potrà fare l'Unione europea contro la crisi economica se non partendo da una profonda e totale revisione della sua architettura istituzionale, della sua legittimazione democratica, dei suoi meccanismi decisionali e, contestualmente, delle sue linee d'azione;
    l'incapacità dell'Europa di reagire e gestire il grave momento che stiamo attraversando è andata di pari passo con l'imposizione a molti paesi di misure economiche draconiane, impedendo quindi sul fronte interno qualunque possibilità di intervento a sostegno delle economie nazionali e locali. Il risultato è lo stallo decisionale ed economico, foriero però di tensioni sociali, di crisi occupazionali, di politiche di welfare a rischio e di generale insicurezza e malcontento popolare;
    i risultati disastrosi delle politiche perseguite dalle autorità europee, con la complicità di altre organizzazioni internazionali, a partire dal FMI, nei confronti dei paesi in condizioni di maggiore difficoltà, per la fragilità della situazione debitoria, e conseguentemente più esposti agli attacchi della speculazione internazionale, sono ormai palesi ed esplicitamente contestati addirittura da alcuni degli stessi responsabili. Esemplari al riguardo appaiono le autocritiche del FMI nei confronti della strategia drammaticamente recessiva adottata per la Grecia così come gli assurdi sacrifici imposti ai risparmiatori di Cipro dove si sono incomprensibilmente trascurate le prospettive di redditività che a breve potranno essere garantite dai cospicui giacimenti di gas dell'isola;
    in Italia l'assenza di margini adeguati di manovra, per la necessità di perseguire gli obiettivi di risanamento, sta producendo una caduta verticale della domanda, sia pubblica che privata la quale, associata ad una contrazione del credito per la necessità degli istituti bancari di rispettare i nuovi più rigorosi coefficienti patrimoniali, sta innescando una spirale recessiva che si traduce:
     a) in un aumento vertiginoso delle aziende costrette a cessare l'attività, con il rischio di perdere un patrimonio unico in Europa di esperienze imprenditoriali;
     b) in una crescita costante del tasso di disoccupazione e, soprattutto, nella impossibilità delle giovani generazioni di accedere al mercato del lavoro;
     c) in una paralisi operativa delle amministrazioni locali, impossibilitate a realizzare opere infrastrutturali indispensabili;
    l'incapacità dell'Europa di realizzare una strategia coerente che sappia coniugare l'obiettivo della stabilizzazione finanziaria con la necessità di non rinunciare allo sviluppo sta alimentando una crescente e sempre più diffusa disaffezione dei cittadini europei che rischia di travolgere, oltre che il progetto di integrazione europea, la stessa legittimazione dei sistemi democratici. È largamente condiviso il giudizio per cui la persistenza dell'attuale stallo decisionale costringerà inevitabilmente l'Europa ad un ruolo marginale rispetto alle dinamiche a livello internazionale. Priva di strumenti adeguati di prevenzione e risposta alle emergenze che via via si presentano proprio per l'assenza di una visione complessiva sul suo futuro, venuto meno il terreno comune costituito dalla solidarietà europea, alterato l'equilibrio tra i diversi partner per cui il peso dei paesi del sud Europa, tra cui Italia, è fortemente ridimensionato, l'Europa suscita sentimenti di rigetto e di critica;
    l'assenza di una equilibrata strategia politica che accompagni la prosecuzione del processo di risanamento finanziario con una credibile prospettiva di crescita e di avanzamento del processo di integrazione, salvaguardando la legittimazione dei processi decisionali e garantendo il coinvolgimento dei cittadini europei nelle scelte da assumere, ha indotto le istituzioni europee e molti dei più importanti partner ad ancorarsi con una rigidità esasperata al rispetto di regole che hanno alimentato una visione burocratica e formale dell'Europa;
    la crisi profondissima, non soltanto economico-finanziaria, che sta attraversando l'Europa potrà essere superata soltanto con una radicale inversione di tendenza che sappia rimettere in moto dinamiche di cambiamento profondo negli assetti istituzionali e nei procedimenti decisionali, oltre che nelle strategie politiche, partendo dalla constatazione che la dimensione statuale non è più sufficiente per fronteggiare una competizione che a livello globale è esasperata dal massiccio intervento di concorrenti che si muovono senza vincoli e remore;
    gli ultimi dati sulla disoccupazione rilevati dall'Istat sono a dir poco allarmanti: nel primo trimestre 2013 il tasso di disoccupazione; è salito al 12,8 per cento, toccando il massimo storico dal 1977; ancor più critico il tasso di disoccupazione giovanile dei 14-25 enni che ha raggiunto il 40,5 per cento, anche questo il livello più alto da 36 anni;
    tale trend negativo rimarca l'impellente urgenza di un cambiamento di rotta nelle strategie decisionali per accrescere l'occupabilità, come peraltro già rilevato nelle conclusioni della Conferenza internazionale del lavoro 2012, che ha posto l'attenzione sull'urgenza di promuovere politiche macroeconomiche a favore dell'occupazione e incentivi fiscali che supportino una maggiore domanda aggregata ed aumentino gli investimenti produttivi, potenziando la capacità di creare posti di lavoro e l'accesso al credito;
    nello specifico il rapporto della Commissione sull'occupazione giovanile ha evidenziato l'improrogabile esigenza, per promuovere e mantenere posti di lavoro dignitosi e produttivi per i giovani, di invertire la tendenza, poiché le politiche macroeconomiche finora attuate sono risultate inefficaci e deboli, non creando un adeguato numero di posti di lavoro in generale e per i giovani in particolare;
    priorità assoluta, pertanto, devono rivestire gli interventi di riduzione del costo del lavoro, agendo sul cuneo fiscale, che oramai grava in maniera oltremodo non tollerabile sui lavoratori e sulle aziende e costituisce il principale ostacolo alla ripresa economico-produttiva del nostro sistema, nonché alla crescita occupazionale;
    è dei giorni scorsi il segnale di pericolo lanciato dalla Corte dei conti sulla pressione fiscale «effettiva» nel nostro Paese, balzata a quota 53 per cento;
    detassazione e decontribuzione rappresentano, quindi, la conditio sine qua non per ridare competitività alle nostre imprese, al momento sottostanti ad una global tax rate tra le più alte d'Europa, addirittura due volte superiore a quella di Slovenia e Gran Bretagna;
    nulla potrà cambiare in meglio finché non ci metteremo seriamente a lavorare per un'Europa dei popoli e delle regioni, fondata sulle persone e sulle loro culture e identità, anziché sull'aridità del mercato e della finanza. Oggi l'Europa è a un bivio: o si va verso una vera integrazione del nucleo centrale dei paesi che la formano, cioè verso un vero Stato federale d'Europa, verso quella che chiamiamo da tempo l'Europa dei popoli, oppure si va verso un veloce declino, manovra recessiva dopo manovra recessiva;
    nel 1989 il nostro Paese, con legge costituzionale, decise di consentire un referendum di indirizzo, il quale prevedeva che fosse dato al Parlamento europeo il mandalo di attuare la trasformazione delle Comunità europee in un'effettiva Unione, dotata di un Governo responsabile verso il Parlamento. Nella stessa occasione si affidò al Parlamento europeo il mandato di redigere un progetto di Costituzione europea, da sottoporre direttamente alla ratifica degli organi competenti degli Stati membri. Quindi si voleva creare un'Europa che avesse una Costituzione e non solo trattati e che, dunque, fosse di tipo federale e non una mera associazione di Stati. Tutto ciò non è mai avvenuto. Non si comprende come il popolo non sia mai più stato chiamato a pronunciarsi su questi temi, come se avesse dato una delega in bianco, senza poter decidere su temi come l'entrata nell'euro, o sull'obbligo costituzionale di pareggio di bilancio, sul fiscal compact o sul meccanismo europeo di stabilità, decisioni che condizioneranno la nostra politica economica per anni, con pesanti ripercussioni sulle future generazioni,

impegna il Governo:

   a reperire le occorrenti risorse da destinare alla riduzione del costo del lavoro, concretizzando interventi di detassazione ed al contempo di decontribuzione per lavoratore e datore di lavoro a cui lo stato deve sostituirsi nel garantire i contributi, affinché sia garantito l'ammontare del futuro trattamento pensionistico;
   ad attuare, nell'ottica di creare un'occupazione stabile e di qualità, politiche di flexicurity volte a coniugare le esigenze di flessibilità sentite dal mondo imprenditoriale con il bisogno di certezza del posto di lavoro richieste dai giovani – e meno giovani – inoccupati o disoccupati;
   a sostenere ed incentivare l'imprenditoria giovanile, fornendo garanzie certe di accesso al credito agevolato per i giovani under trentacinque anni che intendano avviare un'attività in proprio;
   contemporaneamente, ad attivarsi affinché sia consentito l'utilizzo di tutti i margini disponibili di manovra per realizzare una inversione di tendenza del ciclo economico a livello europeo al fine di sostenere una più solida e duratura ripresa. È ormai evidente che senza l'attivazione di risorse di entità consistenti non si produrrà quella massa critica di manovra necessaria per segnare una svolta. A tal fine, occorre in particolare disporre che:
    a) le risorse del cofinanziamento sia nazionale che regionale delle risorse per le politiche di coesione siano escluse dal patto di stabilità;
    b) le risorse stanziate, nell'ambito dei quadro finanziamo pluriennale 2014-2020, in corso di definizione, per interventi a favore dell'occupazione, specie giovanile, e a sostegno della ripresa, con particolare riguardo alle attività manifatturiere, possano essere al più presto impegnate nella massima misura possibile;
   a promuovere in occasione del Consiglio Europeo del 27 e 28 giugno prossimo, come elemento dirimente per permettere all'Unione europea di rispondere efficacemente alle urgenze determinate dalla crisi economica, occupazionale e sociale, la necessità dell'immediato avvio di una profonda revisione dell'architettura istituzionale europea, volta alla realizzazione di un'Unione Politica Federale, sulla base degli esiti di una consultazione popolare referendaria che coinvolga tutti i popoli europei.
(6-00020) «Giancarlo Giorgetti, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Fedriga, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini».


   La Camera,
   premesso che:
    il Consiglio europeo di fine giugno è sempre dedicato ad una analisi e programmazione complessiva sui temi economico-finanziari, che passa sotto la dicitura tecnica di «coordinamento ex ante delle politiche economiche». Gli ultimi incontri si sono concentrati in realtà quasi esclusivamente sui contenuto delle raccomandazioni elaborate dalla Commissione europea, organo tecnico e non politico, misure da imporre a ciascun paese, con prescrizioni precise, invasive, autoritarie da parte di Bruxelles in particolare per alcuni Paesi della zona Euro;
    prendendo le mosse dalla situazione di crisi economica e finanziaria che ormai da 7 anni attanaglia l'Europa più del resto del mondo, e che in Europa, a differenza che in altre aree, non presenta alcun segno di inversione di tendenza, il Consiglio europeo proporrà l'ennesima strategia per la crescita e la lotta contro la disoccupazione, riproponendo formule ormai già risultate inapplicate o inefficaci, perché pensate per agire all'interno dei meccanismi europei esistenti;
    mentre le istituzioni comunitarie ripetono rituali che non ingannano né i mercati, né i partner internazionali, né i comuni cittadini, da più parti si sta affermando l'idea che nulla potrà fare l'Unione europea contro la crisi economica se non partendo da una profonda e totale revisione della sua architettura istituzionale, della sua legittimazione democratica, dei suoi meccanismi decisionali e, contestualmente, delle sue linee d'azione;
    l'incapacità dell'Europa di reagire e gestire il grave momento che stiamo attraversando è andata di pari passo con l'imposizione a molti paesi di misure economiche draconiane, impedendo quindi sul fronte interno qualunque possibilità di intervento a sostegno delle economie nazionali e locali. Il risultato è lo stallo decisionale ed economico, foriero però di tensioni sociali, di crisi occupazionali, di politiche di welfare a rischio e di generale insicurezza e malcontento popolare;
    i risultati disastrosi delle politiche perseguite dalle autorità europee, con la complicità di altre organizzazioni internazionali, a partire dal FMI, nei confronti dei paesi in condizioni di maggiore difficoltà, per la fragilità della situazione debitoria, e conseguentemente più esposti agli attacchi della speculazione internazionale, sono ormai palesi ed esplicitamente contestati addirittura da alcuni degli stessi responsabili. Esemplari al riguardo appaiono le autocritiche del FMI nei confronti della strategia drammaticamente recessiva adottata per la Grecia così come gli assurdi sacrifici imposti ai risparmiatori di Cipro dove si sono incomprensibilmente trascurate le prospettive di redditività che a breve potranno essere garantite dai cospicui giacimenti di gas dell'isola;
    in Italia l'assenza di margini adeguati di manovra, per la necessità di perseguire gli obiettivi di risanamento, sta producendo una caduta verticale della domanda, sia pubblica che privata la quale, associata ad una contrazione del credito per la necessità degli istituti bancari di rispettare i nuovi più rigorosi coefficienti patrimoniali, sta innescando una spirale recessiva che si traduce:
     a) in un aumento vertiginoso delle aziende costrette a cessare l'attività, con il rischio di perdere un patrimonio unico in Europa di esperienze imprenditoriali;
     b) in una crescita costante del tasso di disoccupazione e, soprattutto, nella impossibilità delle giovani generazioni di accedere al mercato del lavoro;
     c) in una paralisi operativa delle amministrazioni locali, impossibilitate a realizzare opere infrastrutturali indispensabili;
    l'incapacità dell'Europa di realizzare una strategia coerente che sappia coniugare l'obiettivo della stabilizzazione finanziaria con la necessità di non rinunciare allo sviluppo sta alimentando una crescente e sempre più diffusa disaffezione dei cittadini europei che rischia di travolgere, oltre che il progetto di integrazione europea, la stessa legittimazione dei sistemi democratici. È largamente condiviso il giudizio per cui la persistenza dell'attuale stallo decisionale costringerà inevitabilmente l'Europa ad un ruolo marginale rispetto alle dinamiche a livello internazionale. Priva di strumenti adeguati di prevenzione e risposta alle emergenze che via via si presentano proprio per l'assenza di una visione complessiva sul suo futuro, venuto meno il terreno comune costituito dalla solidarietà europea, alterato l'equilibrio tra i diversi partner per cui il peso dei paesi del sud Europa, tra cui Italia, è fortemente ridimensionato, l'Europa suscita sentimenti di rigetto e di critica;
    l'assenza di una equilibrata strategia politica che accompagni la prosecuzione del processo di risanamento finanziario con una credibile prospettiva di crescita e di avanzamento del processo di integrazione, salvaguardando la legittimazione dei processi decisionali e garantendo il coinvolgimento dei cittadini europei nelle scelte da assumere, ha indotto le istituzioni europee e molti dei più importanti partner ad ancorarsi con una rigidità esasperata al rispetto di regole che hanno alimentato una visione burocratica e formale dell'Europa;
    la crisi profondissima, non soltanto economico-finanziaria, che sta attraversando l'Europa potrà essere superata soltanto con una radicale inversione di tendenza che sappia rimettere in moto dinamiche di cambiamento profondo negli assetti istituzionali e nei procedimenti decisionali, oltre che nelle strategie politiche, partendo dalla constatazione che la dimensione statuale non è più sufficiente per fronteggiare una competizione che a livello globale è esasperata dal massiccio intervento di concorrenti che si muovono senza vincoli e remore;
    gli ultimi dati sulla disoccupazione rilevati dall'Istat sono a dir poco allarmanti: nel primo trimestre 2013 il tasso di disoccupazione; è salito al 12,8 per cento, toccando il massimo storico dal 1977; ancor più critico il tasso di disoccupazione giovanile dei 14-25 enni che ha raggiunto il 40,5 per cento, anche questo il livello più alto da 36 anni;
    tale trend negativo rimarca l'impellente urgenza di un cambiamento di rotta nelle strategie decisionali per accrescere l'occupabilità, come peraltro già rilevato nelle conclusioni della Conferenza internazionale del lavoro 2012, che ha posto l'attenzione sull'urgenza di promuovere politiche macroeconomiche a favore dell'occupazione e incentivi fiscali che supportino una maggiore domanda aggregata ed aumentino gli investimenti produttivi, potenziando la capacità di creare posti di lavoro e l'accesso al credito;
    nello specifico il rapporto della Commissione sull'occupazione giovanile ha evidenziato l'improrogabile esigenza, per promuovere e mantenere posti di lavoro dignitosi e produttivi per i giovani, di invertire la tendenza, poiché le politiche macroeconomiche finora attuate sono risultate inefficaci e deboli, non creando un adeguato numero di posti di lavoro in generale e per i giovani in particolare;
    priorità assoluta, pertanto, devono rivestire gli interventi di riduzione del costo del lavoro, agendo sul cuneo fiscale, che oramai grava in maniera oltremodo non tollerabile sui lavoratori e sulle aziende e costituisce il principale ostacolo alla ripresa economico-produttiva del nostro sistema, nonché alla crescita occupazionale;
    è dei giorni scorsi il segnale di pericolo lanciato dalla Corte dei conti sulla pressione fiscale «effettiva» nel nostro Paese, balzata a quota 53 per cento;
    detassazione e decontribuzione rappresentano, quindi, la conditio sine qua non per ridare competitività alle nostre imprese, al momento sottostanti ad una global tax rate tra le più alte d'Europa, addirittura due volte superiore a quella di Slovenia e Gran Bretagna;
    nulla potrà cambiare in meglio finché non ci metteremo seriamente a lavorare per un'Europa dei popoli e delle regioni, fondata sulle persone e sulle loro culture e identità, anziché sull'aridità del mercato e della finanza. Oggi l'Europa è a un bivio: o si va verso una vera integrazione del nucleo centrale dei paesi che la formano, cioè verso un vero Stato federale d'Europa, verso quella che chiamiamo da tempo l'Europa dei popoli, oppure si va verso un veloce declino, manovra recessiva dopo manovra recessiva;
    nel 1989 il nostro Paese, con legge costituzionale, decise di consentire un referendum di indirizzo, il quale prevedeva che fosse dato al Parlamento europeo il mandalo di attuare la trasformazione delle Comunità europee in un'effettiva Unione, dotata di un Governo responsabile verso il Parlamento. Nella stessa occasione si affidò al Parlamento europeo il mandato di redigere un progetto di Costituzione europea, da sottoporre direttamente alla ratifica degli organi competenti degli Stati membri. Quindi si voleva creare un'Europa che avesse una Costituzione e non solo trattati e che, dunque, fosse di tipo federale e non una mera associazione di Stati. Tutto ciò non è mai avvenuto. Non si comprende come il popolo non sia mai più stato chiamato a pronunciarsi su questi temi, come se avesse dato una delega in bianco, senza poter decidere su temi come l'entrata nell'euro, o sull'obbligo costituzionale di pareggio di bilancio, sul fiscal compact o sul meccanismo europeo di stabilità, decisioni che condizioneranno la nostra politica economica per anni, con pesanti ripercussioni sulle future generazioni,

impegna il Governo:

   a reperire le occorrenti risorse da destinare alla riduzione del costo del lavoro, concretizzando interventi di detassazione ed al contempo di decontribuzione per lavoratore e datore di lavoro a cui lo stato deve sostituirsi nel garantire i contributi, affinché sia garantito l'ammontare del futuro trattamento pensionistico;
   ad attuare, nell'ottica di creare un'occupazione stabile e di qualità, politiche di flexicurity volte a coniugare le esigenze di flessibilità sentite dal mondo imprenditoriale con il bisogno di certezza del posto di lavoro richieste dai giovani – e meno giovani – inoccupati o disoccupati;
   a sostenere ed incentivare l'imprenditoria giovanile, fornendo garanzie certe di accesso al credito agevolato per i giovani under trentacinque anni che intendano avviare un'attività in proprio;
   contemporaneamente, ad attivarsi affinché sia consentito l'utilizzo di tutti i margini disponibili di manovra per realizzare una inversione di tendenza del ciclo economico a livello europeo al fine di sostenere una più solida e duratura ripresa. È ormai evidente che senza l'attivazione di risorse di entità consistenti non si produrrà quella massa critica di manovra necessaria per segnare una svolta. A tal fine, occorre in particolare disporre che:
    a) le risorse del cofinanziamento sia nazionale che regionale delle risorse per le politiche di coesione siano escluse dal patto di stabilità;
    b) le risorse stanziate, nell'ambito dei quadro finanziamo pluriennale 2014-2020, in corso di definizione, per interventi a favore dell'occupazione, specie giovanile, e a sostegno della ripresa, con particolare riguardo alle attività manifatturiere, possano essere al più presto impegnate nella massima misura possibile;
   a promuovere in occasione del Consiglio Europeo del 27 e 28 giugno prossimo, come elemento dirimente per permettere all'Unione europea di rispondere efficacemente alle urgenze determinate dalla crisi economica, occupazionale e sociale, la necessità dell'immediato avvio di una profonda revisione dell'architettura istituzionale europea, volta alla realizzazione di un'Unione Politica Federale, sulla base degli esiti di una consultazione popolare referendaria che coinvolga tutti i popoli europei nei limiti dei vincoli derivanti dagli ordinamenti costituzionali dell'Italia e degli altri Stati membri.
(6-00020)
(Testo modificato nel corso della seduta)  «Giancarlo Giorgetti, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Fedriga, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini».


   La Camera,
   premesso che:
    alla fine del mese scorso il presidente Herman Van Rompuy ha inviato una lettera ai membri del Consiglio europeo che, anticipando i temi dell'ordine del giorno per l'incontro del 27-28 giugno, richiamava l'attenzione degli stessi sul tema della disoccupazione giovanile;
    l'ordine del giorno del Consiglio sarà incentrato sulla politica economica e di bilancio, in particolare sull'impegno per ulteriori progressi relativi agli obiettivi per uscire dalla crisi: le conclusioni del semestre europeo di quest'anno con riferimento al coordinamento della politica economica e di bilancio degli Stati membri; la valutazione degli sforzi per favorire la competitività, l'occupazione e la crescita, con un accento particolare sulle iniziative per promuovere l'occupazione giovanile e il finanziamento dell'economia; i progressi nel completamento dell'unione economica e monetaria dell'Unione europea, in particolare l'unione bancaria;
    il Governo italiano, rispettando il vincolo del 3 per cento del disavanzo e uscendo quindi dalla procedura dei disavanzi eccessivi, è nella condizione di presentarsi al Consiglio europeo con le carte in ordine e potrà avere più peso;
    questo Governo è nato con una forte caratterizzazione europeista, in particolare il Presidente del Consiglio nell'enunciazione del programma di governo aveva affermato che: «...l'Europa così com’è oggi non va bene, deve trovare nuove motivazioni e cambiamenti significativi...»;
    la missione affidata ai Ministri competenti, in particolare Bonino e Moavero, era, fra le altre, l'allentamento graduale del rigore per favorire e sostenere la crescita;
    il tasso di disoccupazione giovanile ha raggiunto il 40 per cento e che il tasso di occupazione femminile del 47 per cento continua a relegare il nostro Paese agli ultimi posti nella classifica europea;
    per un Governo che ha definito l'Europa «la nostra stella polare», l'obiettivo non può che essere più Europa, riprendendo il cammino interrotto del progetto dei padri fondatori che prevedeva la costruzione degli Stati Uniti d'Europa, così come la Costituzione di Filadelfia del 1787 aveva dato vita agli Stati Uniti d'America,

impegna il Governo:

   a richiedere che gli investimenti destinati all'occupazione giovanile e femminile siano esclusi del calcolo del deficit annuale del 3 per cento;
   ad assumere iniziative affinché, in collaborazione con gli altri governi che condividono con il nostro Paese la necessità di nuove politiche capaci di coniugare crescita e disciplina di bilancio, si avvii un cambio di passo che porti a dar vita ad una Unione della solidarietà, determinando un nuovo clima in cui le regole della democrazia europea siano terreno fertile perché le persone, le comunità, i governi agiscano responsabilmente e solidarmente gli uni verso gli altri;
   ad adoperarsi, nelle sedi proprie, al fine di riavviare il processo nella direzione dell'integrazione verticale attraverso il rafforzamento del potere sovranazionale, che è stato improvvidamente abbandonato all'inizio degli anni novanta, con il risultato che gli Stati si sono trovati molto più vincolati di quanto non accada in nessuna organizzazione federale, pur in assenza di un livello federale che assuma la responsabilità politica delle decisioni.
(6-00021) «Locatelli, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli».


   La Camera,
   udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri sul Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2013,
   premesso che:
    nel marzo 2013 i giovani disoccupati nella zona UE sono pari a 5,7 milioni, di cui 3,6 milioni nella zona Euro;
    secondo i dati ISFOL in Italia la disoccupazione dei giovani sotto i 24 anni è pari al 35,5 per cento, mentre Germania, Austria e Paesi Bassi hanno mantenuto una percentuale inferiore al 10 per cento;
    ciò che maggiormente preoccupa è la crescita costante della percentuale di giovani tra i 15 ed i 24 anni privi di occupazione e che non partecipano a nessun ciclo di formazione ed istruzione – i cosiddetti NEET – che secondo dati ISFOL sono 7,5 milioni ovvero il 12,9 per cento su base europea;
    la crescente difficoltà di trovare occasioni di lavoro stabili e regolari priva i cittadini del diritto di guardare al proprio futuro con ragionevoli aspettative di realizzazione e li costringe a un'umiliante condizione di vulnerabilità, incertezza e precarietà e di dipendenza economica dalle famiglie di origine;
    oltre ai costi economici e sociali, la disoccupazione di larga parte della popolazione, sia europea sia italiana, ha pesanti ricadute negative anche in campo politico, allontanando drasticamente i cittadini dalle istituzioni;
    le dimensioni del fenomeno impongono l'immediata adozione di misure appropriate a livello europeo, per entità delle risorse da stanziare e per la necessità di invertire rapidamente le tendenze in atto, al fine di allargare la base occupazionale, di offrire ai disoccupati e agli inoccupati credibili prospettive di formazione e di lavoro stabile e non precario, attraverso quelle reali politiche attive del lavoro che sono elemento essenziale del rilancio del modello sociale europeo;
    il Presidente del Consiglio europeo, Herman Van Rompuy, ha dichiarato che il problema della disoccupazione giovanile deve essere affrontato prioritariamente dalle istituzioni europee in quanto interessa in modo indifferenziato tutti gli Stati membri;
    ciò detto, le raccomandazioni della Commissione europea, per quanto riguarda l'Italia sono quelle di dare attuazione effettiva alla riforma del mercato del lavoro, alla realizzazione di ulteriori interventi per la promozione della partecipazione al mercato del lavoro, al potenziamento dell'istruzione professionalizzante;
    appare dunque evidente come l'Italia attraversi un gravissimo momento di crisi occupazionale, che pur vissuto dall'Europa nella sua interezza, assume nel nostro Paese profili ancor più gravi nel momento in cui si è oramai dissolto persino il patto tra le generazioni;
    tale situazione pone l'esigenza di rappresentare ai nostri partners europei una seria e complessiva proposta politica che sia volta alla pianificazione di iniziative utili al superamento della crisi occupazionale attraverso non più rinviabili politiche di sviluppo sostenibile, poiché il limitarsi a mere iniziative di carattere incentivante in favore di disoccupati o singole categorie di lavoratori, correrebbe il rischio di divenire un semplice palliativo a fronte della cronicità della patologia;
    nel dicembre del 2012 la Commissione europea ha delineato, con il Youth employment package, una strategia volta a contrastare la disoccupazione giovanile e l'esclusione sociale attraverso una serie di misure dirette a promuovere l'offerta di lavoro, l'istruzione e la formazione, raccomandando l'impegno degli Stati membri a tradurre concretamente, per quanto di loro competenza, le indicazioni fornite;
    il Consiglio europeo ha successivamente stanziato 6 miliardi di euro, nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, allo scopo di sostenere le misure in materia di occupazione giovanile proposte dalla Commissione europea nel dicembre 2012, con particolare riguardo al progetto denominato Youth guarantee, destinato a sostenere l'investimento nel capitale umano dei giovani fino ai 25 anni al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalla strategia Europa 2020. A tal proposito le pur minime risorse messe a disposizione dall'Europa dovranno poter essere monitorate, scongiurando l'eventualità – mai remota fino ad oggi nel nostro Paese – di distrazioni o dispersioni delle medesime risorse;
    peraltro, in riferimento a tale iniziativa, la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 è quella di «identificare l'autorità pubblica pertinente incaricata di istituire e gestire il sistema di garanzia per i giovani e di coordinare le partnership a tutti i livelli e in tutti i settori (...), garantire che i giovani abbiano pieno accesso alle informazioni in merito ai servizi e al sostegno disponibili potenziando la collaborazione tra servizi per l'impiego, fornitori di orientamento professionale, etc...». Orbene in Italia è oramai da tempo necessaria una riforma dei medesimi centri per l'impiego, da tempo relegati ad un ruolo marginale e privi della necessaria efficienza. Sarà pertanto opportuno addivenire al più presto ad una loro riforma che ne assicuri la centralità del ruolo così come richiesto dall'Europa, pena il concreto rischio di ritrovarci di fronte all'ennesima occasione persa;
    il prossimo Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2013 dovrà, dunque, dedicare un'attenzione particolare al tema della crescita e dell'occupazione, anche a seguito delle sollecitazioni e delle necessarie iniziative adottate al riguardo da diversi paesi, tra cui in particolare l'Italia;
    le iniziative finora adottate non sembrano tuttavia essere ancora sufficienti e comunque richiedono, come peraltro prospettato dall'Unione europea, una forte mobilitazione degli Stati membri i quali sono chiamati a porre in essere opportune politiche rivolte alla crescita economica ed occupazionale;
    a livello nazionale, il Governo ha annunciato all'inizio del mese di giugno le linee generali di un «piano nazionale per i giovani» che dovrebbe prevedere: incentivi alle assunzioni di giovani, modifiche alla riforma Fornero sui contratti a termine, reperimento di fondi dell'Unione europea, staffetta generazionale anziani-giovani, eliminazione degli oneri previdenziali per gli apprendisti, aiuti ai giovani del sud e alle PMI delle regioni meridionali;
    nonostante tale annuncio, ad oggi nessun provvedimento in tal senso è stato presentato all'esame del Parlamento,

impegna il Governo a:

   ad assumere tutte le iniziative affinché il Consiglio europeo del 27 e 28 giugno consenta di realizzare risultati concreti ed utili per invertire le tendenze autolesioniste che hanno contraddistinto le recenti politiche europee e segnare una svolta al fine di:
    revisionare i processi decisionali e gli assetti istituzionali dell'Unione europea nel segno di una maggiore trasparenza, di un più intenso coinvolgimento delle istituzioni parlamentari nazionali e di una più forte responsabilizzazione che obblighi le istituzioni europee a rispondere ai cittadini nei casi di clamorosi fallimenti, quali sono quelli provocati da alcune delle decisioni adottate recentemente per fronteggiare la crisi;
    provvedere ad una riformulazione dei vigenti strumenti di sostegno al reddito al fine di pervenire all'introduzione del reddito di cittadinanza come strumento di protezione sociale universale;
    a rivedere e rinegoziare nelle opportune sedi europee il Trattato di Maastrict ed il Fiscal Compact ed al fine di introdurre un «nuovo patto fiscale» che garantisca agli Stati Membri una programmazione economica su base pluriennale e non vincolata al bilancio annuale, al fine di garantire il benessere dei cittadini ed il pieno sviluppo della persona umana;
    escludere le risorse derivanti dal cofinanziamento nazionale o regionale degli interventi relativi alle politiche di coesione dalle regole del patto di stabilità. In questo modo il nostro Paese potrà impegnare integralmente i 30 miliardi residui relativi al periodo 2007-2013 senza necessità di reperire 2 miliardi necessari per assicurare la copertura finanziaria. Le risorse residue devono essere integralmente utilizzate entro il 2015 e assumono un carattere strategico per consentire il superamento della crisi, specie se finalizzate ad obiettivi concreti quali il sostegno all'occupazione, la formazione e il sostegno alle attività produttive;
    valutare l'opportunità di rafforzare il ruolo della BCE quale «prestatore di ultima istanza» per i debiti pubblici statali;
    valutare l'opportunità di «europeizzare» il debito pubblico degli Stati membri dell'Unione europea, mediante l'emissione di Eurobond;
    richiedere la deroga, almeno fino al 2015, per il rispetto del 3 per cento del rapporto deficit (spese dello Stato coperte dalle entrate su base annua)/pil, imposto dal patto di stabilità;
    provvedere all'introduzione di opportuni strumenti normativi, nazionali ed europei, che consentano una drastica riduzione della pressione fiscale per le aziende che creano posti di lavoro a tempo indeterminato;
    istituire una commissione d'indagine sulle cause della formazione del debito pubblico;
    come già richiesto dall'ex premier Monti, e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2 del regolamento 1467/97, inserito nel Fiscal Compact, a chiedere deroghe momentanee al rispetto dei vincoli del patto europeo, per liberare risorse per finanziare il rilancio economico, rivalutando la posizione economico-finanziaria dell'Italia in merito ai parametri di indebitamento e di rientro del debito pubblico, tenendo conto del minor accumulo di debito privato rispetto ad altri Stati membri, valutando positivamente la posizione patrimoniale netta del Paese con riguardo sia alle famiglie che a quella verso l'estero, nonché la sostenibilità raggiunta dall'Italia in merito all'andamento di importanti settori di spesa, quale quella pensionistica;
    richiedere l'introduzione della legge bancaria Glass-Steagall volta a contenere la speculazione da parte degli intermediari finanziari e i panici bancari, attraverso una netta separazione tra attività bancaria tradizionale e attività bancaria di investimento, e conseguentemente provvedere alla separazione tra banche commerciali e banche d'investimento, al fine di impedire che l'economia reale sia direttamente esposta al pericolo di eventi negativi di natura prettamente finanziari;
    ridiscutere il debito pubblico e le modalità di saldo dello stesso, analizzandone le cause in profondità, ponendo la seria intenzione di prevenire la sua formazione in quanto questa (la formazione del debito) si ponga a totale svantaggio dei cittadini;
    istituire una commissione d'indagine sulla moneta euro al fine di verificare i motivi che hanno indotto l'Italia all'adozione della moneta unica, valutandone l'effettiva convenienza per lo Stato italiano;
    attuare politiche fiscali finalizzate a favorire lo sviluppo sostenibile quale elemento imprescindibile finalizzato ad un concreto sviluppo occupazionale;
    operare una generale razionalizzazione dei servizi per l'impiego, attraverso una riforma complessiva delle strutture esistenti valorizzando e ampliando la centralità delle strutture pubbliche a partire dal ruolo Ministero del lavoro e delle politiche sociali, evitando le duplicazioni e le sovrapposizioni di funzione attraverso un chiaro riparto delle funzioni stesse tra strutture centrali e periferiche;
    porre in essere, attraverso opportuni strumenti normativi, una drastica riduzione della pressione fiscale per le aziende che creano posti di lavoro a tempo indeterminato;
    porre in essere misure concrete volte all'istituzione di una banca dati unica delle competenze, a partire dai soggetti pubblici già esistenti, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
    nel rispetto delle competenze delle regioni, superare la diffusione di interventi settoriali e non coordinati nell'ambito della formazione professionale attraverso la creazione di efficaci sistemi di valutazione ed una reale effettività dei controlli sui programmi in atto al fine di scongiurare l'abuso degli stessi o l'istituzione di corsi non finalizzati a concrete prospettive di inserimento nel mondo del lavoro;
    favorire una maggiore trasparenza circa la gestione delle risorse destinate alle politiche per l'occupazione e la formazione e implementare, anche a livello nazionale, apposite misure di responsabilizzazione degli enti locali, anzitutto le regioni, per l'impiego efficace di tali risorse attraverso misure premiali e/o sanzionatorie, con un meccanismo che preveda la revoca delle risorse non utilizzate;
    utilizzare per la realizzazione degli obiettivi nazionali anche quota parte delle risorse ancora disponibili e non impegnate relative alle politiche di coesione per il periodo 2007-2013, oltre che quelle previste per il periodo 2014-2020, come prospettato dal Consiglio europeo del 22 maggio 2013;
    porre in essere una complessiva razionalizzazione ed una semplificazione degli strumenti di sostegno al reddito attualmente esistenti al fine di pervenire, al pari di altri paesi europei, all'introduzione del reddito di cittadinanza quale meccanismo di protezione sociale universale;
    sostenere maggiormente l'agricoltura biologica ed i sistemi agricoli di alto valore naturale;
    assicurare una reale protezione pro attiva ai territori vocati a pascoli, ai territori importanti per la biodiversità e alle zone umide;
    aumentare la dotazione finanziaria per lo sviluppo rurale, vero strumento di azione strategica per le imprese agricole e per il territorio, anche ai fini della possibilità di ricambio generazionale dell'impresa agricola.
(6-00022) «Castelli, Barbanti, Pesco, Cancelleri, Villarosa, Chimienti, Ruocco, Caso, Cariello, D'Incà, D'Ambrosio, Fico, Sorial, Currò, Rostellato, Tripiedi, Cominardi, Bechis, Baldassarre, Ciprini, Rizzetto, Lupo, Benedetti, Gagnarli, L'Abbate, Massimiliano Bernini, Parentela, Gallinella, Colonnese, Pinna, Nesci, Carinelli, Spessotto, Vignaroli, Brugnerotto, Luigi Di Maio».


MOZIONI COLLETTI ED ALTRI N. 1-00021, BOCCUZZI ED ALTRI N. 1-00099, PIAZZONI ED ALTRI N. 1-00100, MOLTENI ED ALTRI N. 1-00101, GIGLI ED ALTRI N. 1-00102, COSTA ED ALTRI N. 1-00103 E GIORGIA MELONI ED ALTRI N. 1-00104 CONCERNENTI INIZIATIVE VOLTE A GARANTIRE UN ADEGUATO RISARCIMENTO A FAVORE DELLE PERSONE CHE HANNO SUBITO DANNI DA INCIDENTI STRADALI

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    il 20 marzo 2013 l'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano ha aggiornato i valori per la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita-grave lesione del rapporto parentale;
    gli importi sono stati adeguati all'aumento del costo della vita sulla base degli indici Istat nel periodo gennaio 2011-gennaio 2013, con conseguente incremento del 5,65 per cento rispetto ai parametri precedentemente in vigore;
    la Corte di cassazione, a sezioni unite, con sentenza n. 12408 del 2011, ha introdotto il principio della necessità di applicare su tutto il territorio nazionale un unico criterio di liquidazione, affermando che quell'unico criterio è rappresentato dalle cosiddette «tabelle di Milano»;
    la medesima sentenza ha, altresì, affermato che le predette tabelle milanesi «costituiranno d'ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi “equo”»;
    il Governo ha recentemente elaborato uno schema di decreto del Presidente della Repubblica riferito alla tabella per le menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese fra 10 e 100 punti di invalidità, ai sensi degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
    da una prima lettura della tabella formulata dal Governo emerge che la liquidazione monetaria delle menomazioni all'integrità psico-fisica ivi prevista è notevolmente più bassa rispetto alle cosiddette tabelle di Milano, arrivando addirittura a prevedersi una decurtazione del 60 per cento delle predette liquidazioni;
    già la tabella relativa alle menomazioni di lieve entità emanata ai sensi dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni private risulta essere molto più bassa di quella prevista dalle tabelle di Milano;
    da ultimo il cosiddetto decreto Balduzzi, decreto-legge n. 158 del 2012, ha già allargato, a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo illegittimamente, la sfera di applicazione della tabella ex articolo 138 del codice delle assicurazioni private alle menomazioni causate da responsabilità medica, e per l'effetto ha tagliato la misura dei risarcimenti a tutt'oggi riconoscibili, con evidenti effetti dissuasivi all'incardinamento del contenzioso giudiziale e con una palese lesione degli articoli 24 e 32 della Costituzione;
    quindi, qualora venisse applicata questa nuova tabella, pazienti e soggetti che hanno subito delle gravi menomazioni non avranno più la tutela accordata dagli articoli 24 e 32 della Costituzione relativi alla tutela del diritto inviolabile alla salute ed al pieno risarcimento del danno;
    l'illegittimità costituzionale di cui si parla è fortemente aggravata da un quadro risarcitorio generale palesemente in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, dato che, in Italia, il medesimo danno finisce con l'essere ingiustamente ed immotivatamente risarcito in maniera differente a seconda della fonte del danno stesso;
    dallo schema di decreto messo a punto dal Governo pro tempore (Governo, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, poco «tecnico» ed assai «politico», soprattutto quando si parla di banche e finanza) emerge con preoccupante chiarezza il tentativo di favorire le lobby delle assicurazioni; quelle stesse lobby che, da sempre, lavorano alacremente assieme ai Governi per vedere tutelate le loro posizioni in spregio dei diritti dei consumatori e dei cittadini;
    la più recente «Indagine sui prezzi r.c.a.» pubblicata in data 1o gennaio 2013 dall'Ivass (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni) ha, infatti, evidenziato che, nonostante gli interventi di riforma messi in campo negli ultimi anni, l'aumento dei prezzi delle assicurazioni per responsabilità civile auto imposti ai cittadini non ha arrestato la sua corsa. Negli ultimi dodici mesi, ad esempio, il premio richiesto a una 18enne è cresciuto del 13,5 per cento, mentre il profilo di un virtuoso del volante, un 55enne in massima classe di sconto, ha subito un rincaro del 5,6 per cento;
    sul citato schema di decreto hanno espresso un parere fortemente contrario sia il Consiglio di Stato (parere n. 4209 del 17 novembre 2011, adunanza generale dell'8 novembre 2011), sia il Parlamento attraverso un'apposita mozione approvata a larga maggioranza (atto n. 1-00740 – seduta 24 ottobre 2011, n. 540);
    per il massimo organo di giustizia amministrativa, la sequenza dei coefficienti moltiplicatori della tabella formulata dal Governo «non sembra rispettare il criterio della crescita più che proporzionale rispetto all'aumento dei punti di invalidità» e «un eventuale scostamento del testo regolamentare dal criterio previsto espressamente dalla legge autorizzativa provocherebbe con molta probabilità la disapplicazione della norma regolamentare da parte del giudice civile investito dalla domanda risarcitoria, con conseguente inutilità dell'esercizio della potestà normativa in esame». Il Consiglio di Stato suggerisce poi di adottare, a livello normativo, l'estensione per analogia dei parametri economici anche ad altre discipline risarcitorie quando vengano lesi diritti alla persona sostanzialmente sovrapponibili, ma determinati da fatti diversi dalla circolazione stradale. Se si limitasse l'applicazione ai soli incidenti stradali, «infatti, analoghe conseguenze sul piano lesivo verrebbero ad ottenere differenti trattamenti risarcitori, a seconda del solo fatto che la lesione sia avvenuta nell'ambito della circolazione stradale o meno»;
    con la mozione dell'ottobre del 2011, la Camera dei deputati ha addirittura impegnato il Governo «a ritirare il provvedimento, ingiustificato e lesivo dei diritti dei danneggiati, e a predisporre, in tempi rapidi, un nuovo decreto teso a determinare valori medi di risarcimento del danno biologico per le lesioni di non lieve entità che prendano a riferimento quelli delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano»;
    da parte del gruppo Movimento 5 Stelle in Commissione giustizia della Camera dei deputati, in data 28 maggio 2013, è stata presentata la proposta di legge n. 1063 – Bonafede ed altri – tesa ad affermare per via legislativa, senza ulteriori deleghe al Governo, l'adozione dei valori individuati dalle tabelle del tribunale di Milano come parametro unico nazionale per il risarcimento del danno alla persona,

impegna il Governo:

   a ritirare lo schema di decreto concernente la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica di cui in premessa, in quanto contrario, secondo i firmatari del presente atto di indirizzo, agli articoli 24 e 32 della Costituzione relativi alla tutela del diritto inviolabile alla salute ed al pieno risarcimento del danno;
   ad adottare, nell'ambito della liquidazione del danno non patrimoniale derivante da sinistro stradale comportante lesioni dell'integrità fisica medicalmente accertabili, ai fini di una imprescindibile omogeneità dell'intero quadro risarcitorio, un provvedimento che utilizzi i valori stabiliti dalla tabella per le menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese fra 10 e 100 punti di invalidità approvata dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano nel marzo 2013 e dalle sue relative successive modifiche;
   a valutare l'opportunità di concorrere alla revisione dell'intero impianto normativo in materia di risarcimento del danno non patrimoniale nell'interesse esclusivo dei cittadini, sulla base dei contenuti enunciati dalla ricordata proposta di legge n. 1063 del 28 maggio 2013.
(1-00021)
(Nuova formulazione) «Colletti, Di Vita, Ciprini, D'Incà, Dadone, D'Uva, Frusone, Mantero, Rostellato, Agostinelli, Nesci, Vacca, Zaccagnini, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Baldassarre, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Cecconi, Colonnese, D'Ambrosio, Del Grosso, Fico, Nuti, Terzoni».


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il codice delle assicurazioni private, stabilisce, all'articolo 138, la predisposizione di una specifica tabella, unica su tutto il territorio della Repubblica, delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti e del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, nonché, all'articolo 139, la predisposizione, con la medesima procedura, di una specifica tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità;
    finalità degli articoli 138 e 139 del citato decreto legislativo, e dei successivi provvedimenti attuativi, è pertanto la fissazione in maniera univoca, ai fini del risarcimento del danno in sede assicurativa della responsabilità civile automobilistica, dei valori economici e medico-legali per la valutazione del danno alla persona derivante da lesioni che abbiano determinato macrolesioni e lesioni di lieve entità;
    il Ministro della salute ha istituito, il 26 maggio 2004, una commissione di studio, composta dai rappresentanti del medesimo Ministero, dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, della giustizia, dell'Inail, dell'Ania e da esperti in medicina legale, e successivamente integrata con rappresentanti delle associazioni familiari e vittime della strada e dell'osservatorio della Lega italiana dei diritti dell'uomo;
    i lavori della commissione di studio si sono conclusi con la redazione di uno schema di Tabella, oggetto di una valutazione preliminare del Consiglio dei ministri, il 3 agosto 2011, e successivamente del parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, l'8 novembre 2011;
    il 7 giugno 2011, tuttavia, era intervenuta in materia la sentenza della Corte di cassazione n. 12408, la quale aveva stabilito che, nella liquidazione del danno alla persona, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'articolo 1226 del codice civile deve garantire non solo l'adeguata considerazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile ed iniquo che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo perché le relative controversie sono decise da differenti uffici giudiziari; dall'affermazione del generale principio di uguaglianza, la Corte di cassazione aveva tratto la conclusione che, sempre in assenza dei criteri stabiliti dalla legge e in virtù dei suoi compiti di indicazione ai giudici di merito di criteri uniformi, i criteri per la liquidazione del danno alla persona fossero individuati nelle cosiddette «tabelle» di riferimento per la stima del danno alla persona elaborate dal tribunale di Milano, trattandosi del criterio più diffuso sul territorio nazionale;
    gli effetti distorsivi derivanti dalla differenziazione territoriale dei risarcimenti dei danni non patrimoniali sono stati rilevati anche nel citato parere del Consiglio di Stato, il quale ha ritenuto che l'esigenza di porre rimedio a tali distorsioni «appare sicuramente condivisibile e coerente con le esigenze ordinamentali di parità di trattamento tra situazioni analoghe, nonché in linea con i più recenti arresti giurisprudenziali della Corte di cassazione», tra i quali viene ricordata proprio la sentenza della Corte di cassazione, sezione III, 7 giugno 2011, n. 12408;
    se lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, datato marzo 2013 ed avente ad oggetto il regolamento recante le tabelle delle menomazioni all'integrità psicofisica ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo n. 209 del 2005 sembrerebbe, pertanto, risolvere in via definitiva il problema relativo all'adozione di criteri uniformi su tutto il territorio nazionale dei risarcimenti, dal confronto con le tabelle del tribunale di Milano emerge una riduzione dei valori risarcitori che ha suscitato molte proteste da parte delle associazioni delle vittime di sinistri stradali, che lo hanno considerato «fortemente lesivo della dignità umana e non rispondente alle esigenze di solidarietà consolatorie, riparatorie e satisfattive del danno da r.c. auto»;
    va considerato che il danno alla persona è composto da due componenti: il danno patrimoniale, calcolabile oggettivamente, e il danno non patrimoniale, non calcolabile oggettivamente, ma attribuito «equamente» dai tribunali o dalle tabelle, a sua volta distinto tradizionalmente in danno biologico, ossia il valore della perdita della funzionalità biologica dovuta alla lesione, il danno morale, variabile da caso a caso, tra il 25 ed il 50 per cento del danno biologico, e il danno esistenziale, molto soggettivo e variabile;
    la tabella unica è difficilmente comparabile con le tabelle del tribunale di Milano, poiché queste regolamentano tutto il danno non patrimoniale, inglobando accanto al danno biologico anche il danno morale con riferimento ad una liquidazione congiunta complessiva dei danni riconosciuti, mentre la tabella unica prevista nello schema di decreto del Presidente della Repubblica regolamenta il solo danno biologico «standard», ferma restando la necessità di determinazione aggiuntiva dell'eventuale danno morale, poiché, ai sensi degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, gli importi possono essere aumentati nella misura massima del 30 per cento per le macrolesioni e del 20 per cento per le lesioni lievi, quando la menomazione incida su aspetti dinamico relazionali della persona;
    indubbiamente, ragionare sulla congruità dell'ammontare dei risarcimenti è un esercizio difficile, perché attiene a un valore non monetizzabile, pertanto, lo scopo dell'emanando provvedimento dovrebbe essere esclusivamente quello di stabilire convenzionalmente criteri risarcitori certi e uniformi territorialmente, adeguati per le vittime e sostenibili relativamente alla spesa assicurativa;
    peraltro, esiste un'evidente correlazione tra importo dei premi ed entità dei risarcimenti che, per quanto riguarda il settore della responsabilità civile automobilistica, presenta dati articolati e non sempre univoci; tuttavia sono molti i fattori che influenzano il livello dei premi, come rilevato dalle recenti conclusioni dell'indagine svolta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sulle procedure di risarcimento diretto e gli assetti concorrenziali del settore;
    tutto ciò rende evidente come sia indispensabile, per il Parlamento, promuovere un approfondimento, mediante un rapido e approfondito confronto sulla materia nei suoi vari aspetti, sociali, sanitari, economico-finanziari, e un proficuo confronto sia con il Governo, sia con tutti gli altri soggetti coinvolti;
    questa urgenza è resa ancor più necessaria dalla circostanza che sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica non è previsto un parere delle competenti Commissioni parlamentari, dal momento che sarà emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

impegna il Governo

a sospendere l’iter di approvazione del decreto del Presidente della Repubblica avente ad oggetto il regolamento recante le tabelle delle menomazioni all'integrità psicofisica ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo n. 209 del 2005 fino all'espletamento di un approfondito ma rapido confronto nelle Commissioni parlamentari competenti, così da tenere conto delle indicazioni che emergeranno in tali sedi, anche al fine di garantire l'adeguato contemperamento tra le esigenze di tutelare le vittime degli incidenti stradali e quelle di contenere i costi delle polizze della responsabilità civile automobilistica.
(1-00099)
(Nuova formulazione)  «Boccuzzi, Causi, Verini, Martella, Fregolent, Gutgeld, Biffoni, Impegno, Lenzi, Pelillo, Sanga, Antezza, Miotto, Zappulla, Carra, Amoddio, Argentin, Mongiello».


   La Camera,
   premesso che:
    relativamente al risarcimento del danno biologico per gli incidenti stradali nei casi di invalidità che vanno dal 10 al 100 per cento, l'articolo 138 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, prevedeva la predisposizione – finora mai attuata – di una specifica tabella, unica su tutto il territorio nazionale e da aggiornarsi annualmente, delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti e del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso;
    finora la monetizzazione dei danni subiti a seguito di un incidente stradale veniva calcolata sulla base di tabelle predisposte da ciascun tribunale, con la conseguenza di risarcimenti spesso diversi da regione a regione;
    al fine della predisposizione di un'unica tabella valida per l'intero territorio nazionale per il risarcimento delle menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, è in via di emanazione un decreto del Presidente della Repubblica, peraltro predisposto dal precedente Governo;
    detto schema di decreto adegua al ribasso i valori risarcitori (con un abbattimento medio del 60 per cento) che risultano così di gran lunga inferiori ai valori proposti dalle tabelle del tribunale di Milano, come recentemente aggiornate, considerate invece congrue dalla stessa Corte di cassazione;
    già l'Aneis (Associazione nazionale esperti infortunistica stradale), il 4 aprile 2013, ha chiesto di «difendere la dignità delle vittime degli incidenti stradali». L'applicazione della nuova tabella, infatti, ridurrebbe fino al 60 per cento i risarcimenti per tali eventi, rispetto ai parametri dettati dalle nuove tabelle del tribunale Milano;
    la stessa Aifvs (Associazione italiana familiari e vittime della strada) ha protestato contro lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in via di emanazione, che peraltro mostrerebbe tutta la sua dubbia costituzionalità per il fatto che disciplinerebbe, in patente violazione del fondamentale articolo 3 della nostra Carta costituzionale, in modo diversissimo sotto il profilo monetario, situazioni relative a lesioni personali soltanto per via della genesi del fatto illecito. Peraltro, si preannunciano anche gravissime sperequazioni sotto il profilo della retroattività del provvedimento;
    si tratta di un provvedimento che, come sottolinea ancora l'Aifvs, «per salvaguardare gli interessi delle assicurazioni, vorrebbe mettere da parte anche le indicazioni della Corte di cassazione (sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011) che ha esteso a tutto il territorio nazionale i diffusissimi valori indicati nella tabella del tribunale di Milano, frutto di scrupolosa elaborazione ed assiduo aggiornamento»;
    si ricorda, infatti, che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 12408 del 2011, rilevata la disparità esistente fra i tribunali italiani, ha ritenuto di orientare i risarcimenti sui valori delle tabelle dei giudici di Milano, valutate più eque rispetto a quelle degli altri tribunali, in quanto costruite tenendo conto delle disposizioni normative e dei parametri individuati dalla giurisprudenza ai fini della personalizzazione del danno, così come stabiliti dalle famose sentenze «gemelle» a sezioni unite della Corte di cassazione del 2008, sul danno non patrimoniale;
    con l'eventuale approvazione definitiva di questo decreto del Presidente della Repubblica, il risparmio delle società assicuratrici sarà consistente, soprattutto se le tabelle verranno ritenute – come sembra – applicabili anche retroattivamente a tutti i sinistri per i quali non si siano concluse trattative in sede transattiva o non si sia giunti a sentenza definitiva;
    inoltre, dall'esame delle medesime tabelle dello schema di decreto in oggetto, si ricava una disparità tra l'infortunato uomo e l'infortunata donna, laddove la cifra per ogni punto di invalidità «femminile» è inferiore a quello «maschile»;
    va, peraltro, ricordato come le compagnie assicuratrici abbiano finora «beneficiato» sia del fatto che negli ultimi dieci anni – come certifica l'Istat – il numero degli incidenti stradali è andato progressivamente diminuendo, che della riduzione (prevista dal decreto del Ministero della salute del 3 luglio 2003) in questi anni dei risarcimenti da piccole invalidità. Il tutto a fronte di nessuna riduzione dei premi delle polizze per l'assicurazione obbligatoria da responsabilità civile automobilistica;
    questo schema di decreto del Presidente della Repubblica, qualora approvato definitivamente, anziché riconoscere il diritto delle vittime al congruo ed integrale risarcimento del danno, riducendo i risarcimenti, favorisce di fatto i profitti economici e imprenditoriali privati assicurativi a scapito di quei principi di solidarietà e di eguaglianza, anche sociale, sanciti dalla nostra Costituzione,

impegna il Governo:

   a ritirare lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, di cui in premessa, in quanto ingiustificato e fortemente lesivo dei diritti dei danneggiati a ottenere un equo risarcimento;
   ad assumere iniziative per stabilire che le tabelle del tribunale di Milano siano prese a riferimento da tutti gli uffici giudiziari italiani, quali tabelle per definire l'entità del risarcimento delle menomazioni all'integrità psicofisica a seguito di sinistro stradale o, più in generale, a causa di responsabilità civile;
   ad attuare, nell'ambito delle proprie competenze, azioni di contrasto a truffe e abusi ai danni delle compagnie assicuratrici, finalizzati all'ottenimento illegittimo del risarcimento dei danni.
(1-00100) «Piazzoni, Migliore, Daniele Farina, Aiello, Sannicandro, Nicchi, Ragosta».


   La Camera,
   premesso che:
    l'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, a seguito della riunione del 6 marzo 2013, ha aggiornato i valori per la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona derivante da lesione all'integrità psico-fisica e dalla perdita-grave lesione del rapporto parentale;
    gli importi sono stati adeguati all'aumento del costo della vita sulla base degli indici Istat nel periodo gennaio 2011-gennaio 2013, con conseguente incremento del 5,6535 per cento rispetto ai parametri precedentemente in vigore;
    con sentenza n. 12408 del 2011 la Corte di cassazione, ritenendo «intollerabile ed iniquo che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo perché le relative controversie siano decise da differenti uffici giudiziari» e «poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi», ha indicato le «tabelle milanesi» quali criteri di riferimento per la stima del danno alla persona;
    il Governo ha dichiarato l'intenzione di procedere all'approvazione dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese fra 10 e 100 punti di invalidità, ai sensi degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
    secondo quanto disposto dallo schema di decreto allo studio del Governo, la liquidazione monetaria delle menomazioni all'integrità psico-fisica ivi prevista è notevolmente più bassa rispetto alle tabelle del tribunale Milano, arrivando addirittura ad una decurtazione del 60 per cento delle predette liquidazioni, il che ha provocato forti reazioni da parte di molte associazioni e familiari delle vittime di incidenti stradali;
    è necessario stabilire criteri risarcitori certi, uniformi, adeguati e sostenibili e assicurare, così, maggiore certezza ai diritti spettanti ai danneggiati, evitando sperequazioni e differenziazioni territoriali ed assicurare tutela del diritto inviolabile alla salute ed un adeguato e dignitoso risarcimento dei danni subiti;
    i costi delle polizze per la copertura assicurativa dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada stanno subendo continui rincari, i quali hanno un peso considerevole sui bilanci delle famiglie;
    i rincari sono strettamente collegati al fenomeno, sempre più preoccupante, soprattutto nelle zone del Mezzogiorno, delle frodi assicurative. Se pure è stata dimostrata la forte incidenza del peso delle frodi sui costi delle polizze, questa non può tuttavia rappresentare un elemento di giustificazione da parte delle compagnie di assicurazione dell'incremento delle stesse polizze, a danno esclusivo dei consumatori onesti;
    nella XVI legislatura, gli interventi nel settore delle assicurazioni sono stati operati con il decreto-legge n. 1 del 2012 (il cosiddetto «decreto liberalizzazioni»), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, e con il decreto-legge n. 179 del 2012 (il cosiddetto «decreto crescita»), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012. Con il decreto legge n. 1 del 2012, in particolare, sono state previste una serie di disposizioni volte a rendere maggiormente concorrenziale e trasparente il settore assicurativo al fine di ridurre il costo delle polizze, anche attraverso il contrasto delle frodi;
    l'insieme degli interventi adottati non sembra aver avuto effetti decisivi rispetto all'obiettivo del contenimento dei costi delle polizze a beneficio dei consumatori;
    inoltre, la tabella relativa alle menomazioni di lieve entità, emanata ai sensi dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, risulta essere molto più bassa di quella prevista dalle tabelle del tribunale di Milano;
    il decreto-legge n. 158 del 2012 (cosiddetto decreto Balduzzi), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, ha esteso l'applicazione della tabella ex articolo 138 del codice delle assicurazioni private alle menomazioni causate da responsabilità medica e, pertanto, ha tagliato la misura dei risarcimenti a tutt'oggi riconoscibili, con evidenti effetti dissuasivi all'incardinamento del contenzioso giudiziale,

impegna il Governo:

   a ritirare lo schema di decreto che definisce la tabella unica nazionale per il risarcimento standard del danno biologico alle vittime degli incidenti stradali, in attuazione dell'articolo 138 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209 del 2005);
   ad orientare la propria attività politica, nell'ambito della liquidazione del danno non patrimoniale derivante da sinistro stradale comportante lesioni dell'integrità fisica medicalmente accertabili, ai fini di un'imprescindibile omogeneità dell'intero quadro risarcitorio, nella direzione di un'ottemperanza della tabella per le menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese fra 10 e 100 punti di invalidità approvata dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano nel marzo 2013 e delle sue relative successive modifiche;
   ad adottare iniziative più incisive per favorire la riduzione del costo dei premi relativi alla copertura assicurativa dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada a carico degli assicurati, anche attraverso il rafforzamento delle azioni di contrasto alle frodi che abbiano, come primo obiettivo, quello di evitare che le gravi inefficienze del settore assicurativo vengano pagate dagli onesti assicurati.
(1-00101) «Molteni, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Fedriga, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Rondini, Gianluca Pini, Prataviera».


   La Camera,
   premesso che:
    spetta al Governo procedere all'adozione della proposta di decreto del Presidente della Repubblica contenente il regolamento che attua l'articolo 138 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209 del 2005); tale provvedimento consente di stabilire in maniera univoca, a livello nazionale, i valori economici e medico-legali per la liquidazione del danno in sede assicurativa in ordine alla responsabilità civile automobilistica;
    una bozza dello schema di decreto citato, di cui è stata data notizia negli scorsi mesi, contiene la tabella unica nazionale per il risarcimento delle menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese tra 10 e 100 punti di invalidità;
    la tabella unica in questione si riferisce solo al danno biologico «standard», in quanto gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni consentono di aumentare l'importo risultante dall'applicazione della tabella fino al 30 per cento e al 20 per cento, rispettivamente per le macrolesioni e le microlesioni, laddove la menomazione accertata condizioni pesantemente determinati aspetti della persona;
    risulta ai sottoscrittori del presente atto di indirizzo che il Ministro della salute pro tempore, onorevole Renato Balduzzi, abbia valutato di non sottoporre al Consiglio dei ministri il relativo schema di decreto (frutto di un lungo, ma non costruttivo, confronto tra le parti interessate e gli uffici del Ministero competente), in quanto l'applicazione della nuova tabella avrebbe comportato la riduzione sino al 60 per cento dei risarcimenti per tali eventi, rispetto ai parametri dettati dalle tabelle del tribunale di Milano (alle quali la Corte di cassazione ha fatto rinvio per determinare il valore medio di riferimento da porre a base del risarcimento del danno alla persona da applicare all'intero territorio nazionale; tabelle che contemplano, oltre al danno biologico, anche quello morale), con conseguenze fortemente pregiudizievoli per le vittime degli incidenti stradali;
    spetta al decreto citato di fissare in maniera univoca i valori economici e medico-legali per la valutazione del risarcimento del danno derivante alla persona dalla circolazione stradale, applicabili anche alle persone danneggiate da eventi connessi alla responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
    la base giuridica del decreto citato, cioè gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, deve essere integrata con il riferimento all'evoluzione giurisprudenziale della nozione di danno biologico;
    esiste la riconosciuta esigenza, da un lato, di dettare criteri certi per evitare sperequazioni territoriali e un'indiscriminata corsa al rialzo, non correlata al concreto bene giuridico tutelato, dei valori risarcitori; dall'altro, di addivenire ad una progressiva, ma certa, diminuzione dei premi assicurativi, sia per quanto attiene alla responsabilità civile automobilistica, sia per quanto concerne la responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie,

impegna il Governo

a riconsiderare prontamente, sul solco di quanto già avviato dal competente Ministero nei primi quattro mesi dell'anno 2013, l'intera problematica, valutando l'adeguatezza della base giuridica su cui adottare il citato decreto del Presidente della Repubblica e ispirandosi all'esigenza di dare congrua e piena soddisfazione alle vittime di incidenti stradali e di eventi avversi in campo sanitario, nel contempo perseguendo, anche attraverso la prosecuzione dei lavori del tavolo tra le categorie e le associazioni interessate, l'obiettivo di dare certezza all'intero comparto, anche al fine di permettere una graduale, ma significativa, riduzione dei premi assicurativi.
(1-00102) «Gigli, Binetti, Balduzzi, Sottanelli, Oliaro, Schirò Planeta, Sberna, Cera, Vargiu, Monchiero».


   La Camera,
   premesso che:
    è in discussione l'approvazione da parte del Governo del decreto del Presidente della Repubblica in attuazione degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), che predispone una specifica tabella unica su tutto il territorio nazionale delle menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese tra dieci e cento punti, nonché del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso;
    finalità dei suddetti articoli è, pertanto, la fissazione in maniera univoca, ai fini del risarcimento del danno in sede assicurativa responsabilità civile auto, dei valori economici e medico-legali per la valutazione del danno alla persona derivante da lesioni che abbiano determinato macrolesioni e lesioni di lieve entità, con l'obiettivo, dunque, di ovviare ad un sistema eterogeneo fondato su tabelle predisposte dai singoli tribunali ed eventualmente suscettibili di dar vita a forti disuguaglianze e disparità di trattamento tra le vittime dei sinistri;
    fino ad oggi infatti tali valutazioni sono riservate alla giurisprudenza; recentemente la sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011 emessa dalla III sezione della Corte di cassazione ha esteso a tutto il territorio nazionale la tabella seguita dal tribunale di Milano (da tempo spontaneamente adottata da molti altri tribunali), dichiarando che gli importi risarcitori contenuti in quella tabella rappresentano il valore da ritenersi equo. Tale orientamento è stato confermato dalle sentenze Cass. civ. sez. III, 30 giugno 2011, n. 14402, Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7272, e dall'ordinanza 4 gennaio 2013, n. 134;
    in particolare, con la sentenza n. 12408 del 2011 la Corte di cassazione ha ritenuto le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile del tribunale di Milano le più «congrue» sia per il metodo di calcolo, sia per i valori risarcitori; va rilevato, inoltre, che le suddette tabelle rappresentavano e rappresentano ancora il frutto di un annoso e meditato dibattito dottrinale e giurisprudenziale in tema di danno alla persona;
    lo schema di decreto del Presidente della Repubblica di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo n. 209 del 2005 all'attenzione dell'Esecutivo, risulta essere profondamente penalizzante nei confronti delle vittime, in quanto produrrebbe, rispetto alle tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile del tribunale di Milano, una consistente riduzione del risarcimento del danno biologico;
    per questo motivo si sono avute forti reazioni da parte delle molte associazioni dei consumatori e dei familiari delle vittime di incidenti stradali che ritengono il provvedimento fortemente lesivo del diritto di tutti i danneggiati ad un adeguato e dignitoso risarcimento dei danni subiti;
    sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica si è espresso in sede consultiva il Consiglio di Stato, con il parere reso all'adunanza generale in data 8 novembre 2011, rilevando che potrebbero derivare possibili effetti distorsivi connessi all'applicazione ai soli sinistri stradali degli indici parametrici di cui alle tabelle, rispetto ad analoghe situazioni di lesioni, non intervenute nell'ambito della circolazione stradale, chiedendo al Ministero di valutare l'opportunità di un'eventuale modifica normativa;
    pertanto, alla luce della delicatezza e dell'importanza del tema, che incide su diritti costituzionalmente garantiti, si reputa indispensabile per il Parlamento promuovere un approfondimento della materia, nei suoi vari aspetti, sociali, sanitari, economico-finanziari, e un proficuo confronto sia con il Governo che con tutti i soggetti coinvolti, mediante un'indagine conoscitiva e lo svolgimento di specifiche audizioni, che tengano conto della giurisprudenza della Corte di cassazione e dell'importanza che riveste oggi in tale settore l'utilizzo, come parametro di riferimento, dei valori risarcitori previsti nelle tabelle del tribunale di Milano;
    questa urgenza è resa ancor più necessaria dalla circostanza che sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica non è previsto un parere delle competenti commissioni parlamentari, dal momento che sarà emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    inoltre, l'approfondimento suddetto risulta necessario in virtù della sopravvenienza normativa costituita dalla disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, che in materia di responsabilità professionale ha specificato che il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui ai già citati articolo 138 e 139 del decreto legislativo n. 209 del 2005,

impegna il Governo

ad adottare il decreto del Presidente della Repubblica recante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica di cui in premessa, considerata l'importanza di uno strumento che garantisca certezza e uniformità valutativa al risarcimento del danno, solo successivamente ad un rapido, ma approfondito esame della materia da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che potranno eventualmente disporre un'indagine conoscitiva sull'argomento, con particolare riguardo al valore pecuniario attribuito ad ogni singolo punto di invalidità, alle modalità di adeguamento periodico della stessa e alle conseguenze sui premi delle polizze, al fine di garantire un giusto risarcimento alle vittime di gravi handicap psicofisici.
(1-00103)
(Nuova formulazione) «Costa, Sisto, Baldelli, Abrignani».


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo sta predisponendo lo schema di decreto del Presidente della Repubblica contenente la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti, prevista dall'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
    la tabella dovrà riportare il valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, analogamente a come è già previsto per le lesioni di lieve entità, cioè comprese tra uno e nove punti di invalidità, dall'articolo 139 dello stesso codice delle assicurazioni private, a decorrere dal marzo del 2012;
    l'emanazione delle tabelle nasce dalla richiesta delle vittime di ottenere un sistema risarcitorio uniforme su tutto il territorio nazionale, posto che, sino a quando l'entità del risarcimento del danno ad esse riconosciuto era affidato unicamente alla discrezionalità dei giudici, venivano a crearsi delle discriminazioni de facto tra residenti nel sud Italia e residenti nelle regioni del Nord, a causa dell'estrema variabilità degli importi riconosciuti;
    sino ad oggi, nelle more dell'emanazione della tabella, si è proceduto ad un'unificazione dei parametri applicando su tutto il territorio nazionale le cosiddette tabelle del tribunale Milano, riconosciute da una sentenza della Corte di cassazione del 2011 quali quelle che meglio rappresentavano il principio di equità nel risarcimento del danno alla salute e all'integrità psicofisica;
    il fenomeno degli incidenti stradali nel nostro Paese, pur essendo lievemente in calo, comporta ancora costi altissimi in termini di vite umane e di danni alla salute, nonché in termini di costi sociali che ne conseguono, stimati in circa trenta miliardi di euro all'anno;
    si pensi che, a tutt'oggi, sulle nostre strade ogni giorno vengono ferite in media ottocento persone, mentre undici perdono la vita, e una percentuale molto elevata di queste vittime interessa i più giovani;
    se si considera che ogni anno il risultato di questo terribile flagello sono migliaia di persone che perdono un proprio caro o che sono condannate alla disabilità permanente, ci si rende conto come già di per sé la quantificazione di un simile danno sia di grandissima difficoltà, posto che alcuna cifra potrà mai degnamente ripagare le vittime;
    peraltro, il diritto che viene ad essere leso non è solo quello alla salute ed all'integrità psicofisica, bensì anche quello al lavoro, considerato che molte vittime, a causa delle menomazioni subite, non riescono più a svolgere il proprio lavoro;
    sembra che nella tabella allo studio del Governo i parametri di riferimento per la liquidazione dei danni siano di entità inferiore a quelli applicati sinora nel rispetto delle tabelle del tribunale Milano;
    questo si tradurrà in un danno ulteriore a carico delle vittime di incidenti, già gravate, peraltro, anche sul versante giudiziario dalla mancanza di effettività della pena in grande parte dei procedimenti giudiziari che riguardano gli omicidi colposi per violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;
    inoltre, procedere proprio in un momento di crisi economica, come quello che il nostro Paese sta attraversando, ad una riduzione dell'entità dei risarcimenti penalizzerà, in modo ingiustificabile, doppiamente proprio le persone che non possono più lavorare a causa dei danni riportati,

impegna il Governo:

   ad assicurare, nell'approvazione della tabella di cui in premessa, che essa non comporti una riduzione dei parametri sin qui applicati, nel rispetto, da un lato, della citata sentenza della Corte di cassazione, e, dall'altro, delle vittime degli incidenti e dei loro diritti costituzionalmente riconosciuti;
   a promuovere iniziative di sensibilizzazione al tema delle conseguenze derivanti dagli incidenti stradali, anche evidenziando il disvalore sociale della guida irresponsabile e pericolosa.
(1-00104) «Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa».


Risoluzione

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto che il Governo si appresta ad approvare in materia di risarcimento danni alla integrità psico-fisica, si appalesa ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, nefasto ed illegittimo, palese «fotocopia» di quanto previsto dal precedente decreto Monti cosiddetto «ammazza risarcimenti»;
    invero, il tribunale di Milano, di concerto con l'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, per ovviare alla grave carenza normativa del legislatore nazionale in merito ai parametri di risarcimento dei danni biologici, ha dato vita a delle tabelle che sono state di recente aggiornate sulla base degli indici ISTAT di adeguamento al costo della vita nel periodo gennaio 2011-gennaio 2013;
    per tale ragione, non si comprende il motivo per cui il Governo Letta, in scia con il Governo Monti, abbia deciso di istituire dei parametri normativi di riferimento per il risarcimento della salute delle vittime dei sinistri stradali, inferiori di oltre il 50 per cento a quanto stabilito dal tribunale di Milano che da sempre costituisce il punto di riferimento per la materia;
    tale decisione è palesemente in contrasto con gli articoli 3, 24 e 32 della Costituzione, laddove secondo i firmatari del presente atto di indirizzo tiene conto esclusivamente degli interessi di banche ed assicurazioni, anche straniere;
    invero, la volontà espressa dal Governo Letta si muove nel solco del «decreto Balduzzi» n. 158 del 2012 che ha fortemente ridotto i risarcimenti del danno alla salute per i casi di colpa medica, determinando già da ora una violazione del principio di uguaglianza rispetto ai danneggiati da sinistro stradale. Decisione tanto più grave se si pensa che in materia sanitaria non è previsto, in caso di insolvenza della impresa assicuratrice della struttura sanitaria, la possibilità di intervento del fondo generale vittime della strada;
    predeterminare in maniera rigida il risarcimento del danno alla salute, attraverso le tabelle governative del danno biologico, significa trasformare nella materia della tutela giuridica del bene salute (articolo 32 della Costituzione) il risarcimento dei danni in indennizzo precostituito contrariamente a quanto previsto dalla legge nel solco delle decisioni della Corte costituzionale in materia. Infatti, in tema di danno, in cui il risarcimento tende al ripristino dello «status quo ante», si determinerà una situazione di disuguaglianza di trattamento per i cittadini che chiedono il ristoro dei danni patrimoniali (i quali hanno diritto al ristoro integrale per il danno subito), laddove nel caso di richiesta risarcitoria per danno alla salute il cittadino si vedrà riconoscere un importo predeterminato (l'indennizzo) che non sarà mai riparatorio dell'intero nocumento subito,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative normative urgenti in materia di risarcimento dei danni alla salute sofferti a causa di sinistro stradale, parametrando il valore risarcitorio a quanto da anni prodotto dal tribunale di Milano e divenuto punto di riferimento costante di tutti gli operatori del settore, dai medici-legali alla Corte di Cassazione, poiché il diritto alla salute non può essere materia devoluta alle decisioni delle imprese assicurative;
   a prevedere, inoltre, per tutte le strutture sanitarie pubbliche l'obbligo che, in caso di fallimento della impresa assicuratrice, il sinistro sia sempre risarcito attraverso l'istituzione di un fondo generale a tutela delle vittime della malasanità, alla stregua di quanto avviene per i sinistri stradali.
(6-00017) «Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli».


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto che il Governo si appresta ad approvare in materia di risarcimento danni alla integrità psico-fisica, si appalesa ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, nefasto ed illegittimo, palese «fotocopia» di quanto previsto dal precedente decreto Monti cosiddetto «ammazza risarcimenti»;
    invero, il tribunale di Milano, di concerto con l'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, per ovviare alla grave carenza normativa del legislatore nazionale in merito ai parametri di risarcimento dei danni biologici, ha dato vita a delle tabelle che sono state di recente aggiornate sulla base degli indici ISTAT di adeguamento al costo della vita nel periodo gennaio 2011-gennaio 2013;
    per tale ragione, non si comprende il motivo per cui il Governo Letta, in scia con il Governo Monti, abbia deciso di istituire dei parametri normativi di riferimento per il risarcimento della salute delle vittime dei sinistri stradali, inferiori di oltre il 50 per cento a quanto stabilito dal tribunale di Milano che da sempre costituisce il punto di riferimento per la materia;
    tale decisione è palesemente in contrasto con gli articoli 3, 24 e 32 della Costituzione, laddove secondo i firmatari del presente atto di indirizzo tiene conto esclusivamente degli interessi di banche ed assicurazioni, anche straniere;
    invero, la volontà espressa dal Governo Letta si muove nel solco del «decreto Balduzzi» n. 158 del 2012 che ha fortemente ridotto i risarcimenti del danno alla salute per i casi di colpa medica, determinando già da ora una violazione del principio di uguaglianza rispetto ai danneggiati da sinistro stradale. Decisione tanto più grave se si pensa che in materia sanitaria non è previsto, in caso di insolvenza della impresa assicuratrice della struttura sanitaria, la possibilità di intervento del fondo generale vittime della strada;
    predeterminare in maniera rigida il risarcimento del danno alla salute, attraverso le tabelle governative del danno biologico, significa trasformare nella materia della tutela giuridica del bene salute (articolo 32 della Costituzione) il risarcimento dei danni in indennizzo precostituito contrariamente a quanto previsto dalla legge nel solco delle decisioni della Corte costituzionale in materia. Infatti, in tema di danno, in cui il risarcimento tende al ripristino dello «status quo ante», si determinerà una situazione di disuguaglianza di trattamento per i cittadini che chiedono il ristoro dei danni patrimoniali (i quali hanno diritto al ristoro integrale per il danno subito), laddove nel caso di richiesta risarcitoria per danno alla salute il cittadino si vedrà riconoscere un importo predeterminato (l'indennizzo) che non sarà mai riparatorio dell'intero nocumento subito,

impegna il Governo

a sospendere l’iter di approvazione del decreto del Presidente della Repubblica avente ad oggetto il regolamento recante le tabelle delle menomazioni all'integrità psico-fisica ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo n. 209 del 2005 fino all'espletamento di un approfondito ma rapido confronto nelle Commissioni parlamentari competenti, così da tenere conto delle indicazioni che emergeranno in tali sedi, anche al fine di garantire l'adeguato contemperamento tra le esigenze di tutelare le vittime degli incidenti stradali e quelle di contenere i costi delle polizze della responsabilità civile automobilistica.
(6-00017)
(Testo modificato nel corso della seduta).  «Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli».


TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI PENE DETENTIVE NON CARCERARIE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA E NEI CONFRONTI DEGLI IRREPERIBILI (A.C. 331-927-A)

A.C. 331-A – Questioni pregiudiziali

QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI COSTITUZIONALITÀ

   La Camera,
   premesso che:
    il testo unificato delle proposte di legge recante delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, presenta profili di violazione della Costituzione;
    le disposizioni del testo in esame, ed in particolare dell'articolo 3, violano il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto attribuiscono un'ampia discrezionalità all'organo inquirente (pubblico ministero), in riferimento all'attribuzione, o meno, del consenso all'applicazione dell'istituto della messa alla prova nel corso delle indagini preliminari e della conseguente sospensione del procedimento penale, la quale appare non sufficientemente oggettivizzata, tale da determinare il concreto rischio di decisioni difformi, anche in presenza di medesime condotte, con un grave pregiudizio all'uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge;
    sono inoltre rilevabili ulteriori censure con riferimento all'istituto della messa alla prova, di cui al presente testo unificato, con riferimento alla presunzione della non colpevolezza sino a sentenza definitiva di condanna (art. 27, comma 2, Cost), poiché la richiesta di messa alla prova, essendo una mera probation giudiziale, in cui cioè, la messa alla prova non presuppone la pronuncia di condanna, sovverte la regola probatoria contenuta nel principio di non colpevolezza, L'indagato nel processo penale non ha l'onere della prova essendo presunto innocente, fino a sentenza di condanna definitiva, mentre attraverso la sistematica applicazione dell'istituto si paleserebbe un costante non liquet;
    
si rileva inoltre come l'articolo 2, capoverso articolo 168-bis, terzo comma, nel definire il lavoro di pubblica utilità come «... una prestazione non retribuita, di durata non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi ...» si ponga in palese contrasto con la previsione di cui all'articolo 36 della Costituzione, il quale sancisce che «il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa». In questo senso si richiama, per quanto riferita ad una ipotesi diversa da quella in esame, la sentenza della Corte Costituzionale n. 1087 del 1988, nella parte in cui, pur riconoscendo la particolarità del lavoro svolto dal detenuto, specie per la sua origine, per le condizioni in cui si svolge, per le finalità cui è diretto, stabilisce che «non può assolutamente affermarsi che esso non debba essere protetto, specie alla stregua dei precetti costituzionali (articoli 35 e 36 della Costituzione)». Ne consegue che un lavoro non retribuito di pubblica utilità, appare in contrasto con la Costituzione. Inoltre, a mero scopo tuzioristico, si rileva che la prestazione lavorativa non retribuita, di cui all'articolo 2 della proposta di legge in esame, si inserisce in un programma di trattamento e non può non essere configurata come pena, poiché la messa alla prova si inquadra sistematicamente nel codice penale, attraverso l'introduzione di una pena alternativa a quella detentiva, e tramite l'introduzione nel codice di procedura penale, nel libro sesto, rubricato «procedimenti speciali» ove sono collocati il giudizio abbreviato, il patteggiamento etc., – di un ulteriore procedimento speciale (titolo V-bis) consistente appunto, nella messa alla prova;
    l'articolo 3 reca una grave compressione del diritto alla tutela giurisdizionale della persona offesa dal reato, poiché non si attribuisce all'opposizione di quest'ultima effetto preclusivo dell'applicazione della misura della messa alla prova, diversamente da quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 in tema di esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto, sicché risulta, sotto questo profilo, violato l'articolo 24 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato n. 331-927-A.
n. 1. Molteni, Busin, Invernizzi, Attaguile, Caon, Marcolin, Allasia, Caparini, Gianluca Pini, Borghesi, Fedriga, Prataviera, Bossi, Giancarlo Giorgetti, Rondini, Matteo Bragantini, Grimoldi, Buonanno, Guidesi.

QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI MERITO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento, in esame, di delega al Governo in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, pene detentive non carcerarie, nonché sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili, introduce l'ennesima resa da parte dello Stato nella repressione dei reati;
    un provvedimento, come il presente, appare infatti improntato a mere finalità di riduzione del numero dei detenuti ristretti nelle carceri italiane, con l'effetto di rimettere in libertà delinquenti che verosimilmente non hanno intrapreso o comunque interrompono un percorso di rieducazione e con alta probabilità torneranno a delinquere;
    effetto di prevenzione generale dei reati che consegue alla certezza della pena subisce, in conseguenza di provvedimenti come quello in esame, un consistente indebolimento in quanto si veicola un messaggio di sostanziale impunità per chi delinque;
    con l'articolo 1 del disegno di legge s'introduce la detenzione domiciliare quale pena principale per i delitti puniti con pene detentive fino a sei anni di reclusione. Con l'introduzione di questa disciplina lo Stato «abbandona» la repressione delle condotte antigiuridiche, e priva di ogni tutela il cittadino e la persona offesa del reato. È di tutta evidenza che i delinquenti che si macchiano dei reati di grave allarme sociale, come quelli di truffa, furto, furto con strappo e in abitazione, violenza privata, pornografia minorile, atti persecutori (stalking), atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi, attentato contro la costituzione dello Stato, attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali, cospirazione politica mediante accordo, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale, turbata libertà degli incanti, frode nelle pubbliche forniture, falsa testimonianza e falsa perizia o interpretazione, istigazione a delinquere, incendio boschivo per colpa (ipotesi secondo comma), danneggiamento seguito a naufragio (ipotesi primo comma), pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento (ipotesi primo comma), ed altri, vedranno facilitata dalla detenzione domiciliare la prosecuzione delle proprie attività criminose;
    con l'articolo 2 del disegno di legge si consente una vera e propria impunità del delinquente attraverso l'istituto della messa alla prova. Infatti, commettere reati, di grave allarme sociale, tra cui, peculato mediante profitto dell'errore altrui (articolo 316 c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316-ter c.p.), corruzione per un atto d'ufficio (articolo 318 c.p.), abuso d'ufficio (articolo 323 c.p.), commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 c.p.), prostituzione minorile (articolo 600-bis, comma 2, c.p), pornografia minorile (articolo 600-ter, comma 4, c.p.), impiego di minori nell'accattonaggio (articolo 600-octies c.p.), violenza privata (articolo 610 c.p.), atti persecutori (stalking) (articolo 612-bis c.p.), violazione di domicilio (articolo 614 c.p.), furto (articolo 624 c.p.), invasione di terreni o edifici (articolo 633 c.p.), truffa (articolo 640 c.p.), «costerà» un brevissimo periodo di lavori di pubblica utilità, con l'aggiunta che, al termine del periodo, il certificato penale del reo sarà «intonso», poiché il reato si estinguerà. Inoltre la persona offesa non potrà richiedere, a titolo di risarcimento del danno alcunché, stante appunto l'estinzione del reato commesso. Il cittadino vittima di reato non può «reagire» ed oltremodo è privato di ogni tutela costituzionalmente prevista;
    con l'articolo 10 del disegno di legge si stabilisce che gli irreperibili, ossia coloro che si sono sottratti al giusto processo volontariamente, non potendo essere giudicati stante la loro assenza, sfuggono all'applicazione delle leggi per il reato commesso, poiché la prescrizione viene «ancorata» all'articolo 161 del codice penale. In questo modo, non essendo stati previsti dei termini maggiori o comunque «ad hoc» di prescrizione, come quelli riferiti, ad esempio, ai delinquenti abituali, si consente a chi si sottrae al processo di sottrarsi alla condanna. Anche in questo caso il cittadino viene privato di ogni tutela;
    le linee programmatiche e anche i provvedimenti di politica criminale sin qui adottati, nonché quelli che si intendono adottare in tema di «irrilevanza del fatto per speciale tenuità e depenalizzazione», si pongono in una linea che produrrà il prevedibile effetto di lasciare impuniti i reati e consentire il dilagare della delinquenza;
    basti ricordare come la problematica del sovraffollamento carcerario è stata affrontata attraverso il decreto-legge cosiddetto «Severino» – n. 211 del 2011 –, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2012, che sostanzialmente ha previsto, da un lato, l'estensione a 18 mesi della soglia di pena detentiva, anche residua, per l'accesso al beneficio dell'esecuzione della pena presso il domicilio, (oltre 7.000 i condannati effettivamente scarcerati) e dall'altro lato, la rinuncia, in attesa del giudizio per direttissima, all'applicazione della custodia cautelare in carcere per una serie di reati di grave allarme sociale, tra cui il furto, il furto con violenza o con destrezza, quello commesso su mezzi pubblici di trasporto, quello commesso nei confronti di chi si stia, o si sia appena recato presso sportelli automatici di prelievo di danaro o in banca, quelli aventi ad oggetto armi, munizioni od esplosivi, la ricettazione, etc., sostituita dalla detenzione presso il proprio domicilio. La custodia presso il proprio domicilio, come peraltro diversi quotidiani nazionali hanno fatto rilevare, pregiudica l'esecuzione della pena, poiché in molti casi il reo si sottrae agli arresti domiciliari oltre a non presentarsi all'udienza per direttissima;
    va inoltre ricordato che il problema del sovraffollamento carcerario potrebbe fortemente ridimensionarsi se si perseguisse un'efficace politica di accordi bilaterali finalizzata a far scontare la pena ai detenuti stranieri nelle carceri dei Paesi di origine: tale indirizzo, intrapreso dal precedente governo, non risulta proseguito dal Ministro della giustizia e dal governo in carica, che in tema di risoluzione dei problemi connessi all'immigrazione, ha assunto politiche di segno opposto, ad esempio varando un ampia sanatoria per i clandestini, attualmente in atto;
    l'inefficacia delle politiche per il contrasto alla criminalità adottate dall'attuale Governo è dimostrata altresì dai dati recentemente pubblicati sul quotidiano «Il Sole 24 ore», risultato dell'elaborazione dei numeri del Ministero dell'interno, dove si evidenzia come il trend di riduzione dei reati denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria negli ultimi tre anni s'inverte, giacché si evidenzia che nell'ultimo anno le denunce hanno raggiunto la quota di 2.763.012, il 5,4 per cento in più rispetto al 2010: il numero di reati denunciati di furti in casa sono aumentati del 21,1 per cento e i borseggi del 16 per cento,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato n. 331-927-A.
n. 1. Molteni, Fedriga, Allasia, Giancarlo Giorgetti, Attaguile, Grimoldi, Borghesi, Guidesi, Bossi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Marcolin, Buonanno, Gianluca Pini, Busin, Prataviera, Caon, Rondini, Caparini.

A.C. 331-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 331-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: sono trasmessi fino a: per materia con le seguenti: sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica, per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
   all'articolo 6, sostituire il comma 1 con il seguente: Qualora, in relazione alle esigenze di attuazione del presente capo, si renda necessario procedere all'adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, il Ministro della giustizia riferisce tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalità con cui si provvederà al predetto adeguamento, previo stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie da effettuare con apposito provvedimento legislativo;
   all'articolo 15 sostituire il comma 1 con il seguente: Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di ciascuno degli articoli da 2 a 14 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.8, 1.215, 1.254, 2.200, 2.206, 4.203, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 331-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo I
DELEGA AL GOVERNO

Art. 1.
(Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie).

  1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'introduzione delle pene detentive non carcerarie nel codice penale e nella normativa complementare con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere, tra le pene principali, la reclusione e l'arresto presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio», di durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie;
   b) prevedere che, per i delitti puniti con la reclusione fino a sei anni, il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione presso il domicilio in misura corrispondente alla pena irrogata;
   c) prevedere che, per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto, sola o congiunta alla pena pecuniaria, la pena detentiva principale sia, in via alternativa e tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, anche l'arresto presso il domicilio, in misura non inferiore a cinque giorni e non superiore a tre anni;
   d) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere b) e c), il giudice possa prescrivere l'utilizzo delle particolari modalità di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale;
   e) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applichino nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale;
   f) prevedere che, nella fase dell'esecuzione della pena, il giudice sostituisca le pene previste nelle lettere b) e c) con le pene della reclusione o dell'arresto, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero il comportamento del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, risulti incompatibile con la prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato;
   g) prevedere che, per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione della reclusione e dell'arresto presso il domicilio, si applichino i criteri di cui all'articolo 278 del codice di procedura penale;
   h) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 385 del codice penale nei casi di allontanamento non autorizzato del condannato dal domicilio di cui alle lettere b) e c);
   i) coordinare la disciplina delle pene detentive non carcerarie con quella delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, anche modificando, ove necessario, i presupposti applicativi di queste ultime, ovvero sopprimendo, anche in parte, le stesse, al fine di razionalizzare e graduare il sistema delle pene e delle sanzioni sostitutive in concreto applicabili dal giudice di primo grado;
   l) coordinare la disciplina delle pene detentive non carcerarie con quella delle misure alternative alla detenzione previste dal vigente ordinamento penitenziario, anche alla luce delle modifiche intervenute con la legge 26 novembre 2010, n. 199, nonché con la disciplina dettata dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

  2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente comma il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.
  3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto del procedimento di cui al comma 2.
  4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  5. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 331-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie).

  Sopprimerlo.
*1. 2. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

  Sopprimerlo.
*1. 10. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Sopprimerlo.
*1. 70. Cirielli.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera
d), sopprimere le parole: nelle lettere b) e c);
   lettera
e), sopprimere le parole: di cui alle lettere b) e c);
   lettera
f), sopprimere le parole: nelle lettere b) e c);
   lettera
h), sopprimere le parole: di cui alle lettere b) e c).
1. 200. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 203. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: tra le pene principali con le seguenti: come misura alternativa.
1. 201. Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere la parole: principali.
1. 202. Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie.
*1. 300. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie.
*1. 301. Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, in ogni caso in misura non inferiore a centottanta giorni.
1. 204. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, in ogni caso in misura non inferiore a novanta giorni.
1. 205. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, in ogni caso in misura non inferiore a sessanta giorni.
1. 206. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, in ogni caso in misura non inferiore a quarantacinque giorni.
1. 207. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, in ogni caso in misura non inferiore a trenta giorni.
1. 208. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: un anno.
*1. 24. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: un anno.
*1. 209. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: due anni.
**1. 23. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: due anni.
**1. 210. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: tre anni.
*1. 3. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: tre anni.
*1. 22. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: quattro anni.
**1. 211. Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: quattro anni.
**1. 212. Cirielli.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 280-bis, 283, 289, 304, 316, 316-ter, 318, 323, 336, 337, 343, 346-bis, 353, 356, 368, primo comma, 372, 373, 374-bis, 388, 388-ter, 414, 420, 423-bis, 424, 429, primo comma, 431, primo comma, 432, 433, 434, primo comma, 435, 474, 476, primo comma, 478, 556, 564, 572, primo comma, 588, secondo comma, 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 624-bis, primo e secondo commi, 633, 635-quater, 640 e 648, secondo comma, del codice penale, 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
1. 255. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 280-bis, 283, 289, 304, 316, 316-ter, 318, 323, 336, 337, 343, 346-bis, 353, 356, 368, primo comma, 372, 373, 374-bis, 388, 388-ter, 414, 420, 423-bis, 424, 429, primo comma, 431, primo comma, 432, 433, 434, primo comma, 435, 474, 476, primo comma, 478, 556, 564, 572, primo comma, 588, secondo comma, 624-bis, primo e secondo commi, 635-quater, 640 e 648, secondo comma, del codice penale, 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
1. 256. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 280-bis, 283, 289, 304, 336, 337, 343, 346-bis, 353, 356, 368, primo comma, 372, 373, 374-bis, 414, 420, 423-bis, 429, primo comma, 431, primo comma, 432, 433, 434, primo comma, 435, 476, primo comma, 556, 564, 572, primo comma, 588, secondo comma, 612-bis, 624-bis, primo e secondo commi, 635-quater e 648, secondo comma, del codice penale, 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
1. 257. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 280-bis, 283, 289, 304, 336, 337, 343, 346-bis, 353, 356, 368, primo comma, 372, 373, 374-bis, 414, 420, 423-bis, 429, primo comma, 431, primo comma, 432, 433, 434, primo comma, 435, 476, primo comma, 556, 564, 572, primo comma, 588, secondo comma, 612-bis, 624-bis, primo e secondo commi, 635-quater e 648, secondo comma, del codice penale, 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
1. 258. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 423-bis, 424, 478, 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 624-bis, primo e secondo commi, 633, 640 del codice penale, 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
1. 259. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 624-bis, primo e secondo comma, 633, 640 del codice penale e 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1. 260. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640 del codice penale e 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1. 261. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633 e 640 del codice penale.
1. 262. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388 e 388-ter del codice penale.
1. 267. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis, 420, 424, 474, 478, 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633 e 640 del codice penale.
1. 263. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis, 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies e 612-bis del codice penale.
1. 273. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis, 612-bis, 624-bis, primo e secondo comma, del codice penale e 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1. 278. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis e 612-bis del codice penale e 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1. 283. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis e 612-bis del codice penale,
*1. 284. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis e 612-bis del codice penale,
*1. 285. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, esclusi i delitti di cui agli articoli 390, 412, 572, 609-quinquies, 612 e 612-bis del codice penale, nonché per i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per delitti previsti dal libro II, titolo XII, Capo III, sezione I del codice penale.
1. 268. Colletti, Sarti.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633 e 640 del codice penale.
1. 264. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624 e 640 del codice penale.
1. 265. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis e 624-bis, primo e secondo comma, del codice penale.
1. 270. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 610 e 612-bis del codice penale.
1. 271. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies e 612-bis del codice penale.
1. 276. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 610, 612-bis, 614, 624, 633 e 640 del codice penale e 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,.
1. 269. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 612-bis, 624, 624-bis, primo e secondo comma, del codice penale, 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
1. 266. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 612-bis e 624-bis, primo e secondo comma, del codice penale, 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
1. 275. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 612-bis del codice penale, 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
1. 272. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
1. 279. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,.
1. 280. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,.
1. 281. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, esclusi i delitti di cui agli articoli 612-bis e i delitti di cui all'articolo 624 del codice penale, come aggravato dall'articolo 625, primo comma, numeri 4) e 7).
1. 282. Colletti, Sarti.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 316 del codice penale,.
1. 286. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 316-ter del codice penale,.
1. 287. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 318 del codice penale,.
1. 288. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 323 del codice penale,.
1. 289. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 346-bis del codice penale,.
1. 290. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 388 del codice penale,.
1. 291. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 388-ter del codice penale,.
1. 292. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, esclusi i delitti di cui all'articolo 390 del codice penale,.
1. 293. Colletti, Sarti.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, esclusi i delitti di cui all'articolo 412 del codice penale,.
1. 294. Colletti, Sarti.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 420 del codice penale,.
1. 295. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 424 del codice penale,.
1. 296. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 474 del codice penale,.
1. 297. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 478 del codice penale,.
1. 298. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 600-bis, secondo comma, del codice penale,.
1. 299. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 600-ter, quarto comma, del codice penale,.
1. 300. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 600-quater del codice penale,.
1. 301. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 600-octies del codice penale,.
1. 302. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 610 del codice penale,.
1. 303. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale,.
*1. 304. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale,.
*1. 305. Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 614 del codice penale,.
1. 306. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 624 del codice penale,.
1. 307. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 633 del codice penale,.
1. 308. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 640 del codice penale,.
1. 309. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
1. 310. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, esclusi i delitti di cui all'articolo 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110,
1. 311. Colletti, Sarti.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni aggiungere le seguenti:, esclusi i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,
1. 312. Colletti, Sarti.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: possa aggiungere la seguente: anche.
1. 213. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: applicare aggiungere le seguenti:, come misura alternativa alla pena principale,
1. 214. Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: con previsione dell'obbligo di prestare, per il condannato, un lavoro di pubblica utilità non retribuito.
1. 215. Ferraresi, Colletti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Micillo, Sarti.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
la pena di cui alla lettera b) si calcola ai sensi dell'articolo 157, secondo comma, del codice penale.
1. 216. Colletti, Sarti.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: dell'arresto aggiungere le seguenti: non superiore nel massimo a mesi otto.
1. 219. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: dell'arresto aggiungere le seguenti: non superiore nel massimo a mesi nove.
*1. 20. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: dell'arresto aggiungere le seguenti: non superiore nel massimo a mesi nove.
*1. 218. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: dell'arresto aggiungere le seguenti: non superiore nel massimo ad anni uno.
**1. 21. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: dell'arresto aggiungere le seguenti: non superiore nel massimo ad anni uno.
**1. 220. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: principale.
1. 217. Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni e non superiore a tre anni con le seguenti: trenta giorni e non superiore a sei anni.
1. 221. Colletti, Sarti.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: un anno.
1. 222. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: undici mesi.
1. 223. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: dieci mesi.
1. 224. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: nove mesi.
1. 225. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: otto mesi.
1. 226. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: sette mesi.
1. 227. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: sei mesi.
*1. 67. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: sei mesi.
*1. 228. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: cinque mesi.
**1. 66. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: cinque mesi.
**1. 229. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: quattro mesi.
*1. 65. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: quattro mesi.
*1. 230. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: tre mesi.
**1. 64. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: tre mesi.
**1. 231. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: due mesi.
*1. 63. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: due mesi.
*1. 232. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: trenta giorni.
**1. 62. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: trenta giorni.
**1. 233. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: cinque giorni con le seguenti: quindici giorni.
1. 234. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
  c-bis) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applichino qualora:
   1) la reclusione o l'arresto presso il domicilio non siano idonei a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;
   2) la reclusione o l'arresto presso il domicilio possano ledere le esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

*1. 68. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
  c-bis) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applichino qualora:
   1) la reclusione o l'arresto presso il domicilio non siano idonei a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;
   2) la reclusione o l'arresto presso il domicilio possano ledere le esigenze di tutela delle persone offese dal reato.
*1. 235. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
1. 5. Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99,
*1. 15. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99,
*1. 236. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99,
*1. 237. Cirielli.

  Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99, primo comma,
1. 240. Cirielli.

  Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99, secondo comma,
*1. 16. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99, secondo comma,
*1. 238. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99, secondo comma,
*1. 241. Cirielli.

  Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99, terzo comma,
**1. 17. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99, terzo comma,
**1. 239. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99, terzo comma,
**1. 242. Cirielli.

  Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99, quarto comma,
*1. 18. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99, quarto comma,
*1. 69. Cirielli.

  Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99, quarto comma,
*1. 243. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99, quinto comma,
**1. 19. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera e), dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 99, quinto comma,
**1. 244. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:, nonché i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
1. 245. Colletti, Sarti.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
  e-bis) prevedere l'estensione del divieto di applicazione della detenzione domiciliare di cui alle lettere b) e c), ai condannati per delitti commessi ai sensi degli articoli 572, 609 e 612-bis del codice penale.
1. 249. Colletti, Sarti.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
  e-bis) prevedere l'estensione del divieto di applicazione della detenzione domiciliare di cui alle lettere b) e c), ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, e per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per delitti previsti dal libro II, titolo XII, Capo III, sezione I del medesimo codice.
1. 250. Colletti, Sarti.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero”.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le seguenti parole:. Qualora invece non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia, il giudice effettua la segnalazione al comune di residenza o di domicilio, riservandosi l'attivazione delle pene previste alle lettere b) e c) non appena avuta conferma di una soluzione abitativa.
1. 251. Carnevali.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
*1. 13. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
*1. 246. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: si applichino aggiungere le seguenti:, salvo tenere conto della continuazione, della recidiva, delle circostanze aggravanti del reato e non delle circostanze di cui agli articoli 62 e 62-bis del codice penale, e in quanto compatibili,
**1. 14. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: si applichino aggiungere le seguenti:, salvo tenere conto della continuazione, della recidiva, delle circostanze aggravanti del reato e non delle circostanze di cui agli articoli 62 e 62-bis del codice penale, e in quanto compatibili,
**1. 247. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
  g-bis)
prevedere che per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione della reclusione o dell'arresto presso il domicilio, si applichino i criteri di cui all'articolo 157, comma 2, del codice penale.
1. 252. Colletti, Sarti.

  Al comma 1, lettera h), dopo la parola: penale aggiungere le seguenti: adeguando le pene previste con un aumento del doppio del minimo e della metà del massimo della pena edittale detentiva prevista.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole:, escludendo il condannato dalla riammissione agli istituti previsti dalle lettere b) e c) e di quello previsto e disciplinato dagli articoli 168-bis codice penale e seguenti.
1. 253. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera i).
1. 248. Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: anche modificando fino alla fine della lettera con le seguenti: introducendo, in luogo della semidetenzione, la sanzione sostitutiva della detenzione presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, innalzando i limiti di pena attualmente previsti per l'applicabilità delle sanzioni sostitutive ed anche modificando, ove necessario, gli ulteriori presupposti applicativi delle medesime, al fine di razionalizzare e graduare il sistema delle pene e delle sanzioni sostitutive in concreto applicabili dal giudice.
1. 8. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, sopprimere la lettera l).
1. 255. Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera l), dopo le parole: ordinamento penitenziario aggiungere le seguenti: innalzando in ogni caso i limiti di pena previsti dall'articolo 47-ter, commi 1, 1.1. e 1-bis della legge 25 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
1. 9. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: per l'espressione fino a: per materia con le seguenti:, corredati di relazione tecnica, per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
1. 400. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, è disposto per gli anni 2014, 2015 e 2016 un incremento pari a 500 milioni di euro annui delle dotazioni di uomini e mezzi delle forze di polizia impegnate in attività connesse al contenuto della presente legge, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di turn-over e limitazione delle assunzioni del comparto. All'onere di cui al primo periodo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun ministero.
1. 254. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.