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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 19 giugno 2013

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 19 giugno 2013

  Abrignani, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baretta, Benamati, Berretta, Biancofiore, Bocci, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Lello, Epifani, Famiglietti, Fassina, Ferranti, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Kyenge, La Russa, Legnini, Letta, Lombardi, Lorenzin, Lupi, Antonio Martino, Merlo, Migliore, Orlando, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Rigoni, Sani, Santelli, Sereni, Simoni, Speranza, Vezzali, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Abrignani, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baretta, Benamati, Berretta, Biancofiore, Bocci, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Lello, Epifani, Famiglietti, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Galan, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Kyenge, La Russa, Legnini, Letta, Lombardi, Lorenzin, Lupi, Antonio Martino, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Rigoni, Sani, Santelli, Schullian, Sereni, Simoni, Speranza, Vezzali, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 18 giugno 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   CATALANO: «Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire» (1214);
   MIOTTO: «Modifica all'articolo 12 della legge 12 giugno 1984, n. 222, in materia di decorrenza dell'applicazione della disciplina sulla revisione dell'invalidità pensionabile» (1215);
   MARGUERETTAZ: «Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18. Istituzione della circoscrizione Valle d'Aosta per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia» (1216);
   MINARDO: «Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di rifiuti agricoli vegetali» (1217);
   ARLOTTI ed altri: «Agevolazioni fiscali in favore dei lavoratori frontalieri» (1218);
   BOSSA: «Modifica dell'articolo 182 e introduzione dell'allegato A-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di disposizioni transitorie per l'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali» (1219);
   BOSSA: «Istituzione del “Giorno del gioco” dedicato al gioco come strumento di valore sociale ed educativo per l'infanzia» (1220);
   ORFINI: «Modifiche all'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e all'articolo 51-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per lo sviluppo delle imprese di produzione culturale e dello spettacolo» (1221);
   LOREFICE ed altri: «Disposizioni concernenti l'istituzione di centri diurni socio-riabilitativi per i minori affetti da malattie psico-fisiche» (1222);
   GALLINELLA ed altri: «Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile e da sistemi di garanzia partecipativa, nonché modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228» (1223);
   RUSSO: «Nuova disciplina del commercio interno del riso» (1224);
   GAGNARLI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333, recante attuazione della direttiva 93/119/CE, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento» (1225);
   BALDELLI: «Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi pubblici» (1226).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

  La proposta di legge GIANNI FARINA: «Istituzione di una Commissione parlamentare di indirizzo e controllo sull'emigrazione italiana nel mondo» (804) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Fedi.

Ritiro di sottoscrizioni ad una proposta di legge.

  I deputati Bini, Marcon e Melilla hanno comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:
   REALACCI ed altri: «Norme per il contenimento dell'uso di suolo e la rigenerazione urbana» (70).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  GOZI: «Disciplina della cittadinanza» (707) Parere delle Commissioni II, III, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI e XIV;
  POLVERINI: «Nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (814) Parere delle Commissioni II, III, IV, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), X, XI, XII, XIII e XIV.

   II Commissione (Giustizia):
  LIUZZI e BUSINAROLO: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura civile e alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, concernenti i reati di ingiuria, diffamazione e diffamazione commessa con il mezzo della stampa, nonché il risarcimento del danno» (1190) Parere delle Commissioni I e VII.

   VII Commissione (Cultura):
  PICCOLI NARDELLI ed altri: «Istituzione e disciplina dell'Istituto per la storia politica della Repubblica italiana» (837) Parere delle Commissioni I, V e XI.

   VIII Commissione (Ambiente):
  REALACCI: «Norme per la consultazione e la partecipazione in materia di localizzazione e realizzazione di opere pubbliche» (916) Parere delle Commissioni I, V, VII, IX, X e XIV;
  REALACCI: «Sistema “casa-qualità”. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della sostenibilità energetica e ambientale degli edifici» (917) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XI, XII e XIV.

   Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura):
  FRANCO BORDO e PALAZZOTTO: «Norme in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo» (902) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII e XIV.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  La Corte dei conti, con lettera in data 14 giugno 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il conto finanziario della Corte per l'anno 2012, corredato dalla relazione illustrativa, approvato in data 12 giugno 2013.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 18 giugno 2013, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria (COM(2013) 428 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce norme e procedure che consentono la partecipazione della Groenlandia al sistema di certificazione del processo di Kimberley (COM(2013) 429 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Modifica della scheda finanziaria che accompagna il regolamento (UE) n. 1227/2011 (COM(2013) 431 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).

  La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione del cielo unico europeo (Rifusione) (COM(2013) 410 final) e la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI) (COM(2013) 430 final), già trasmesse dalla Commissione europea e assegnate, in data 18 giugno 2013, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, rispettivamente alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI Commissione (Lavoro), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), sono altresì assegnate alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre, per entrambe le proposte, dal 18 giugno 2013.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 18 giugno 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazione di nomina ministeriale.

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 14 giugno 2013, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor Antonio Granara a commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna.
  Tale comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 576 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 APRILE 2013, N. 43, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'AREA INDUSTRIALE DI PIOMBINO, DI CONTRASTO AD EMERGENZE AMBIENTALI, IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DEL MAGGIO 2012 E PER ACCELERARE LA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER EXPO 2015. TRASFERIMENTO DI FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO E DISPOSIZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL CIPE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1197)

A.C. 1197 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 6-sexies.4.

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 1197 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.10, 4.1, 5.9, 5.10, 5.11, 5-bis.50, 5-bis.51, 6.1, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.14, 6.15, 6.16, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6-novies.1, 6-novies.5, 7.7, 7.8, 7-bis.2, 7-bis.3, 7-bis.4, 7-bis.50, 7-bis.51, 7-bis.52, 7-bis.53, 7-bis.54, 7-bis.55, 7-bis.70, 7-bis.71, 7-bis.72, 7-ter.3, 8.5 e sugli articoli aggiuntivi 1.01, 3-bis.050, 6.02, 6.03, 6.04, 6.050, 8-bis.050, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1197 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

  1. Il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il numero 12) è sostituito dal seguente:
   «12) Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

  3. In attuazione del comma 2, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, si provvede al trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del personale transitato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 19-bis e 19-quater, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, che alla data del 21 maggio 2013 presta servizio presso l'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  4. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle funzioni e al personale trasferiti. Il personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito mantiene il trattamento fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. Se tale trattamento risulta più elevato, al personale è corrisposto un assegno ad personam, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite ai sensi dei commi da 2 a 8.
  6. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad adeguare la propria struttura organizzativa sulla base delle disposizioni di cui al comma 2.
  7. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo si avvale dell'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  8. Le risorse finanziarie disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, individuate ai sensi del comma 5, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  9. All'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è costituito in via permanente dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ne è vice presidente, e dai Ministri degli affari esteri, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché dai Ministri delegati per gli affari europei, per la coesione territoriale e per gli affari regionali in qualità di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa»;
   b) al decimo comma, le parole: «un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «un Ministro o un Sottosegretario di Stato».

  10. Dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11. All'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il comma 4 è abrogato.
  12. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, le parole: «Il Ministro è componente del CIPE» sono soppresse.
  13. All'articolo 2, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183, le parole: «dei comitati indicati nei commi 1 e 2, nonché» sono soppresse e le parole: «a tali comitati» sono sostituite dalle seguenti: «a tale comitato».
  14. All'articolo 61, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il primo periodo è soppresso.
  15. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
NORME PER L'AREA INDUSTRIALE DI PIOMBINO, NONCHÉ A TUTELA DELL'AMBIENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PALERMO E DELLA REGIONE CAMPANIA

Articolo 1.
(Riconoscimento dell'area industriale di Piombino come area di crisi industriale complessa e disposizioni necessarie al suo rilancio).

  1. L'area industriale di Piombino è riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.
  2. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Regione Toscana è nominato, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, Commissario straordinario, di seguito denominato «Commissario», autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  3. Il Commissario assicura la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo e, per ogni adempimento propedeutico o comunque connesso, può avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario straordinario si avvale altresì dell'Autorità Portuale di Piombino e del Comune di Piombino, quali soggetti attuatori.
  4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-septies e 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni.
  5. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il CIPE delibera, ai sensi degli articoli 166 e 167 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, in ordine al progetto definitivo relativo alla bretella di collegamento al porto di Piombino, parte integrante dell'asse autostradale Cecina – Civitavecchia di cui alla delibera 3 agosto 2012, n. 85 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2012, n. 300, unitamente allo schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica vigente con allegato il nuovo piano economico finanziario riferito alle attuali tratte in esercizio Livorno-Cecina (Rosignano) e Rosignano-S. Pietro in Palazzi (lotto 1), alla tratta Civitavecchia-Tarquinia (lotto 6A) e alle tratte Ansedonia-Pescia R. (lotto 5A), Pescia R.-Tarquinia (lotto 6B) e alla predetta bretella di Piombino (lotto 7). Tale piano economico finanziario dovrà essere coerente con il piano relativo all'intera opera che dovrà essere sottoposto anch'esso al CIPE e per il quale restano ferme le prescrizioni dettate dal CIPE con delibera n. 78/2010 e 85/2012 in relazione al costo complessivo dell'opera ed all'azzeramento del valore di subentro.
  6. Per assicurare l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Autorità portuale di Piombino, la Regione Toscana e il Comune di Piombino stipulano apposito Accordo di Programma Quadro entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di individuare le risorse destinate agli specifici interventi, anche in deroga ad eventuali diverse finalizzazioni previste dalla normativa vigente, da trasferire all'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 1.
  7. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 6, finanziati con le risorse statali erogate alla regione Toscana o al comune di Piombino, nel limite di 40,7 milioni di euro, sono esclusi, per l'anno 2013, dai limiti del Patto di Stabilità Interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Articolo 2.
(Norme per evitare l'interruzione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo).

  1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012, atteso il permanere delle condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità negli interventi posti in essere nel corso della gestione della medesima emergenza ambientale, sino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti, salva diversa previsione del presente articolo, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3887 del 9 luglio 2010 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2010, limitatamente agli interventi necessari a: a) completare la realizzazione ed autorizzazione della c.d. sesta vasca della discarica di Bellolampo nel comune di Palermo; b) realizzare ed autorizzare, nelle more della piena funzionalità della citata sesta vasca, speciali forme di gestione dei rifiuti; c) mettere in sicurezza l'intera discarica, garantendo la corretta gestione del percolato in essa prodotto e completando il sistema impiantistico di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani, al fine di pervenire al conferimento in discarica di soli rifiuti trattati; d) migliorare ed incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio del comune di Palermo; e) implementare e completare il sistema impiantistico previsto nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani al fine assicurare una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Gli interventi indicati alle lettere dalla a) alla c) del periodo precedente dovranno essere posti in essere in raccordo con le eventuali determinazioni assunte dall'autorità giudiziaria competente.
  2. Le funzioni del Commissario previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma l sono affidate a soggetto nominato dal Presidente della regione siciliana. Al soggetto nominato viene intestata apposita contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato, su cui vengono trasferite le risorse occorrenti per gli interventi ovvero subentra nella titolarità della contabilità speciale n. 5446/Palermo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.

Articolo 3.
(Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella Regione Campania).

  1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nelle gestioni degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, nella Regione Campania, fino al 31 marzo 2014, salvo ultimazione anticipata da parte della Regione Campania delle procedure per la selezione del soggetto affidatario dell'adeguamento e gestione degli impianti, continuano a produrre effetti le disposizioni, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 1o giugno 2012 e successive modificazioni. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi all'ordinanza 4022/2012.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria della richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  3. All'articolo l, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «trentasei».

Articolo 4.
(Proroga gestione commissariale Galleria Pavoncelli).

  1. In considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della “Galleria Pavoncelli”, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, continuano a produrre effetti fino al 31 marzo 2014 ed il Commissario delegato continua ad operare con i poteri di cui alla predetta ordinanza fino alla medesima data.
  2. Con Accordo di programma, da stipularsi entro sei mesi antecedenti la scadenza di cui al comma 1, le Regioni interessate d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Acquedotto Pugliese S.p.A., individuano il soggetto competente al subentro nelle attività e nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità connessa alla vulnerabilità sismica della «Galleria Pavoncelli».
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse previste dall'ordinanza di cui al comma 1.

Capo II
DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER EXPO MILANO 2015

Articolo 5.
(Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015).

  1. Tenuto conto dei tempi di realizzazione dell'evento Expo 2015 e delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, nonché degli interventi strettamente funzionali nelle programmazioni comunali, provinciali e regionali, e della contestuale presenza di cantieri in corso e al fine di garantire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il rispetto dei tempi stabiliti per lo svolgimento dell'evento Expo 2015 e l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE):
   a) il comma 2 dell'articolo 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti:
  «2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il presidente della Regione Lombardia, il Sindaco di Milano e i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della Regione Lombardia pro tempore, e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti. Con il medesimo decreto è nominato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche nell'ambito dei soggetti della governance della Società, ivi incluso l'Amministratore delegato, il Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015 a cui vengono attribuiti tutti i poteri e tutte le funzioni, già conferiti al Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015, ivi compresi i poteri e le deroghe previsti nelle ordinanze di protezione civile richiamate all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100, da intendersi estese a tutte le norme modificative e sostitutive delle disposizioni ivi indicate. Sono altresì attribuiti al Commissario Unico i poteri del Commissario Generale dell'Esposizione, ad eccezione dei poteri e delle funzioni di cui agli articoli 12 e 13 della Convenzione di Parigi del 22 novembre del 1928 sulle Esposizioni Universali, che verranno individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi della vigente legislazione, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli Enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento. Ove necessario, il Commissario può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della Regione Lombardia. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

  Vedi capoverso comma 2, quarto periodo

  Vedi capoverso comma 2, periodi quinto e sesto

  2-bis. Il Commissario Unico nomina, entro il 31 maggio 2013, con proprio provvedimento, fino a tre soggetti, di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche ed ingegneristiche, o dalla comprovata esperienza istituzionale, delegati per le specifiche funzioni di garanzia e controllo dell'andamento dei lavori delle opere strettamente funzionali all'Evento nei tempi utili alla realizzazione e per assicurare il corretto ed efficiente utilizzo delle deroghe e dei poteri di cui al comma 2 del presente articolo. Uno dei delegati è scelto nel ruolo dei Prefetti. I soggetti delegati si avvalgono per la loro attività delle strutture della società ovvero del contingente di personale già esistente presso la struttura del Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015 cui il Commissario Unico subentra, ivi inclusa la titolarità della esistente relativa contabilità speciale, ovvero del personale distaccato dai soci. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, eventuali compensi dei delegati sono a carico delle disponibilità della predetta contabilità.
  2-ter. Il commissario si adopera, coordinandosi con la società Expo 2015 s.p.a., affinché gli impegni finanziari assunti dai soci siano mantenuti negli importi di cui all'allegato 1 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e nei tempi adeguati alla realizzazione delle opere e allo svolgimento dell'Evento.”;
   b) al comma 216 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «nella realizzazione delle stesse opere», sono sostituite dalle seguenti: «prioritariamente nella realizzazione delle opere nonché per lo svolgimento delle attività strettamente necessarie per la gestione dell'Evento, previa attestazione, da parte della società, della conclusione del piano delle opere»;
   c) ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture della società Expo 2015 S.p.A. si applicano direttamente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della normativa comunitaria, le deroghe normative previste in materia di contratti pubblici per il Commissario delegato per gli interventi di Expo 2015, ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamate al dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100; la società ha altresì facoltà di deroga agli artt. 93 e 140 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161; per le opere temporanee la società può altresì derogare all'applicazione dell'articolo 127 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Possono trovare applicazione per le procedure di affidamento da porre in essere da parte della Società l'articolo 59, anche per i lavori diversi dalla manutenzione e l'articolo 253, comma 20-bis, del citato n. 163 del 2006, anche per i contratti sopra la soglia di rilevanza comunitaria e oltre la data del 31 dicembre 2013. Tali disposizioni si possono applicare anche alle stazioni appaltanti relativamente alle seguenti opere strettamente funzionali all'Evento:
    1. interconnessione Nord Sud tra la SS11 all'Autostrada A4 Milano-Torino (Viabilità Cascina Merlata stralcio Gamma);
    2. Linea Metropolitana di Milano M4;
    3. Linea Metropolitana di Milano M5;
    4. Strada di Collegamento SS11 e SS 233 Zara – Expo;
    5. Parcheggi Remoti Expo;
    6. Collegamento SS11 da Molino Dorino ad Autostrada dei Laghi – lotto 1 da Molino Dorino a Cascina Merlata; lotto 2 da Cascina Merlata a innesto a A8; Adeguamento Autostrada dei Laghi tra il nuovo svincolo Expo e lo svincolo Fiera;
   d) i Padiglioni dei Paesi, i manufatti e qualunque altro edificio da realizzare, connessi all'Expo 2015, per i quali sussista l'obbligo di smontaggio ovvero di smantellamento al termine dell'Evento, sono qualificati, a tutti gli effetti, come edifici temporanei ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380d) agli edifici temporanei connessi all'evento Expo 2015, per i quali sussista l'obbligo di smontaggio ovvero di smantellamento al termine dell'evento, non si applicano le seguenti norme: decreto legislativo del 19 agosto 2005 n. 192 relativamente al rispetto dei valori limite del fabbisogno di energia primaria, dell'obbligo di certificazione energetica e del soddisfacimento dei requisiti minimi di trasmittanza; articolo 11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997; articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La sostenibilità ambientale di Expo 2015 è in ogni caso garantita dalla compensazione delle emissioni di CO2 nel corso della preparazione e realizzazione dell'evento nonché, negli edifici non temporanei, da prestazioni energetiche e da copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento attraverso fonti rinnovabili superiori ai minimi previsti dalla legge;
   e) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per lo Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 aprile 2013, sono individuate misure volte alla tutela dei segni distintivi di Expo 2015 SpA in relazione all'Esposizione Universale “Expo Milano 2015”, ivi compreso quanto necessario a garantire l'appartenenza in via esclusiva dei beni immateriali rappresentati da marchi, loghi, denominazioni, simboli e colori che contraddistinguono l'attività e l'Esposizione, ed al relativo uso per il periodo di svolgimento dell'evento e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. Con il medesimo decreto sono individuati specifici interventi volti a reprimere attività parallele a quelle esercitate da enti economici o non economici, non autorizzate da Expo 2015 SpA, dirette ad intraprendere attività di commercializzazione parassitaria al fine di ricavarne visibilità o profitto economico (fenomeno del c.d. “ambush marketing”), anche prevedendo le relative sanzioni amministrative da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 250.000 euro, fatte salve le sanzioni già previste dalla legislazione vigente;
   f) nei giudizi che riguardano i provvedimenti e gli atti del Commissario Unico e le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di Expo 2015 S.p.A., si applicano le disposizioni processuali di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 104/2010;
   g) nella prospettiva della crescita per il Paese, il Comitato Interministeriale Programmazione Economica assume le decisioni strategiche, anche finalizzate ad ottenere eventuali finanziamenti comunitari, per la valorizzazione dell'innovazione del settore turistico e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, connesse con la realizzazione dell'Expo Milano 2015, assicurando il coordinamento tra le amministrazioni interessate concertandole con il Commissario Unico delegato per il Governo ed il Commissario di sezione per il Padiglione Italia, la regione Lombardia, la provincia e il comune di Milano e le eventuali altre autonomie locali coinvolte nella realizzazione dell'Esposizione Universale di Milano 2015. Il Commissario riferisce trimestralmente al CIPE sullo stato di attuazione delle opere e su azioni correttive intraprese per il superamento delle criticità.

Capo III
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 E PER FAVORIRE LA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO

Articolo 6.
(Proroga emergenza sisma maggio 2012).

  1. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2014.
  2. Il termine del 30 novembre 2012, stabilito con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2012 e del 19 novembre 2012 quale data ultima di presentazione della documentazione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modificazioni, utile per l'accesso al finanziamento di cui ai commi 7 e 7-bis del predetto articolo 11, è rideterminato al 15 giugno 2013. Entro tale ultimo termine, fermi i requisiti soggettivi ed oggettivi e le condizioni già previsti dai commi 7, 7-bis e 9 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 174 del 2012, possono presentare la documentazione utile per accedere al predetto finanziamento tutti i soggetti che non sono riusciti a provvedervi entro l'originario termine finale del 30 novembre 2012.
  3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per l'accesso ai finanziamenti per il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dal 1o luglio 2013 al 30 settembre 2013 nei confronti:
   a) dei soggetti di cui al comma 2, secondo periodo;
   b) dei soggetti che, hanno già utilmente rispettato il termine ultimo del 30 novembre 2012.

  4. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito nei commi da 1 a 3, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo il Direttore dell'Agenzia delle entrate provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, nonché dell'articolo 1, comma 371, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  5. La Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, nonché all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo comunque modalità di rimborso dei finanziamenti tali da assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del predetto decreto-legge n. 174 del 2012.

Articolo 7.
(Utilizzo delle risorse programmate con delibera CIPE 135 del 21 dicembre del 2012 relative alle “spese obbligatorie”).

  1. Al fine di assicurare la prosecuzione dell'assistenza alla popolazione della regione Abruzzo colpita dal sisma del 6 aprile 2009:
   a) il contributo per l'autonoma sistemazione ovvero all'assistenza gratuita presso strutture private o pubbliche, di cui all'articolo 13, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, previsto se l'unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito E, ovvero è ricompresa in un aggregato edilizio ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, o in area perimetrata dei centri storici, ove non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero se trattasi di unità immobiliare classificata con esito “B” o “C” appartenente all'ATER e all'Edilizia Residenziale pubblica nei Comuni, è riconosciuto nel limite massimo di euro 53.000.000,00. Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti;
   b) i contratti di locazione di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009, possono essere prorogati, previo espresso assenso del proprietario, nel limite di due annualità, e comunque nel limite massimo di euro 8.700.000,00 in favore dei nuclei familiari la cui unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito E, ovvero è ricompresa in una delle fattispecie di cui alla precedente lettera a). Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti;
   c) i benefici di cui all'articolo 13, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009, concessi nei confronti di coloro i quali hanno perso la disponibilità di un'unità abitativa classificata con esito B o C, essendo venuto meno il rapporto di locazione, a causa dell'evento sismico del 6 aprile 2009 proseguono nel limite massimo di euro 300.000,00.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c) del presente articolo, quantificati complessivamente in euro 62 milioni si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, di cui all'articolo 1, comma 1.1, voce «assistenza alla popolazione» nella disponibilità degli uffici speciali per la ricostruzione.
  3. Al fine di consentire al comune di L'Aquila di svolgere con la massima efficienza ed economicità le funzioni istituzionali, in attesa della ricostruzione delle sedi destinate ad ufficio del predetto ente, gravemente danneggiate dal sisma, è assegnata al comune la somma nel limite massimo di 800.000,00 euro per l'anno 2013 per provvedere al pagamento dei relativi canoni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, di cui all'articolo 1, comma 1.1, voce “affitti sedi comunali e supporto genio civile” nella disponibilità degli uffici speciali per la ricostruzione.
  4. A valere sulle medesime risorse programmate dalla predetta delibera CIPE n. 135/2012, articolo 1, comma 1.1, voce “affitti sedi comunali e supporto genio civile” è altresì disposta da parte degli uffici speciali per la ricostruzione un'assegnazione straordinaria nel limite di 385.000,00 euro per l'anno 2013 al fine di accelerare, l'effettuazione delle spese necessarie ad assicurare il definitivo ripristino della funzionalità della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia dell'Aquila.
  5. Le risorse necessarie per il pagamento degli oneri di assistenza alla popolazione che sono quantificate mensilmente dai comuni, al presentarsi delle relative esigenze, sono trasferite agli Uffici Speciali per la Ricostruzione, per la successiva assegnazione agli enti attuatori sul territorio.
  6. Per quanto riguarda i trasferimenti di risorse per gli interventi di ricostruzione o assistenza alla popolazione effettuati dagli Uffici speciali per la Ricostruzione l'Ufficio Speciale della città di L'Aquila è competente per gli interventi ricadenti nel territorio del Comune dell'Aquila, mentre l'Ufficio Speciale per i comuni del cratere è competente per gli interventi ricadenti nel territorio degli altri comuni del cratere nonché dei comuni fuori cratere.

Articolo 8.
(Norme per la prosecuzione delle attività di rimozione delle macerie causate dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo).

  1. Per garantire la prosecuzione delle attività volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo, conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, le operazioni di movimentazione e trasporto ai siti di stoccaggio autorizzati dai comuni dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale e da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione possono essere svolte anche con impiego di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 188-ter, 193 e 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.
  2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere, di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sottoscrivono con il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e con il Ministero della Difesa, appositi accordi, nel quale sono precisate le modalità della collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente nonché il rimborso del compenso per le ore di straordinario autorizzato ed effettivamente prestato, nei limiti di 30 ore mensili.
  3. La demolizione e l'abbattimento di immobili appartenenti al demanio o patrimonio pubblico danneggiati a seguito del sisma del 6 aprile 2009 sono curati, in base alla competenza territoriale, dagli Uffici speciali di cui al comma 2. A tale scopo i predetti Uffici sono autorizzati ad affidare l'incarico della demolizione e abbattimento al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile o alle Forze Armate, mediante appositi accordi, nei quali sono precisate le modalità della collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente, nonché il rimborso del compenso per le ore di straordinario autorizzato ed effettivamente prestato, nei limiti di 30 ore mensili. Per le attività che non possono essere svolte dal Dipartimento per carenza di strumenti tecnici specifici, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione procedono ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  4. Limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto, i materiali di cui al comma 1 sono considerati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99. Non costituiscono rifiuto i beni di interesse architettonico, artistico e storico, i beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati.
  5. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le Forze Armate possono altresì curare il trasporto dei rifiuti raggruppati per categorie omogenee, caratterizzati ed identificati con il corrispondente codice CER verso impianti di recupero e smaltimento autorizzati.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5 si provvede, quanto a euro 4.983.000,00, con le risorse disponibili sulle contabilità speciali degli Uffici speciali di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, in attuazione dell'articolo 67-bis, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, quanto a euro 6.000.000,00, con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 1, comma 1.1., voce “riserva per ulteriori esigenze di carattere obbligatorio”.
  7. Il Ministero della difesa è autorizzato a impiegare nell'ambito dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, con decorrenza dal 1o gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, un contingente non superiore a 135 unità di personale delle Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e protezione di cui all'articolo 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754. A tale contingente, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nonché il trattamento economico previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 92 del 2008 e dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per l'applicazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite di euro 2.200.000.
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 1, comma 1.1., voce «per la gestione dell'ordine pubblico», nella disponibilità degli uffici speciali per la ricostruzione.

Articolo 9.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1197 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

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A.C. 1197 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Riconoscimento dell'area industriale di Piombino come area di crisi industriale complessa e disposizioni necessarie al suo rilancio).

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: bonifica dei sedimenti aggiungere le seguenti: dell'area interessata dall'intervento.
1. 50. Allasia.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: prorogabile aggiungere le seguenti: una sola volta.
1. 6. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 5.
1. 8. Catalano, De Lorenzis, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da:, parte integrante dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia fino alla fine del comma.
1. 1. Zaratti, Zan, Pellegrino.

  Al comma 6, sopprimere le parole:, anche in deroga ad eventuali diverse finalizzazioni previste dalla normativa vigente,
1. 9. Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Sopprimere il comma 7-ter.
1. 11. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis.(Riconoscimento dell'area industriale della provincia di Frosinone come area di crisi industriale complessa e disposizioni necessarie al suo rilancio). – 1. L'area industriale della provincia di Frosinone è riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.
  2. Per assicurare l'efficacia e la tempestività dell'iniziativa a sostegno dell'area industriale della provincia di Frosinone in stato di crisi industriale complessa, il Ministro dello sviluppo economico adotta, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, d'intesa con la regione Lazio, la provincia di Frosinone e gli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati interessati, un apposito Progetto di riqualificazione industriale dell'area industriale della provincia di Frosinone nel quale sono definiti gli interventi in favore delle imprese presenti sul territorio e dei lavoratori coinvolti e le modalità di esecuzione degli interventi e del rispetto delle condizioni fissate per l'accesso ai benefici previsti dagli interventi di riqualificazione. Per l'attuazione degli interventi previsti dal progetto di riconversione, è riservata una quota non superiore a 40 milioni di euro delle risorse effettivamente disponibili del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da utilizzare nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e con le medesime modalità di utilizzo del predetto fondo.
1. 01. Pilozzi, Zan, Zaratti, Pellegrino, Frusone.
(Inammissibile)

ART. 2.
(Norme per evitare l'interruzione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo).

  Sopprimerlo.
2. 50. Borghesi.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, salva diversa previsione del presente articolo,
2. 55. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 1, primo periodo, lettera a), sostituire le parole: completare la realizzazione ed autorizzazione con le seguenti: autorizzare e completare la realizzazione.
2. 7. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 1, primo periodo, lettera b), sostituire la parola: rifiuti con le seguenti: materiali post consumo, esclusa qualsiasi forma di distruzione della materia per mezzo di incenerimento o trattenimenti a caldo.
2. 9. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 1, primo periodo, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, previo parere vincolante dell'ARPA Sicilia.
2. 51. Palazzotto, Zaratti, Zan.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la lettera c) con le seguenti:
   c) mettere in sicurezza l'intera discarica e l'impiantistica presente al suo interno, quali gli impianti di raccolta del gas metano, garantendo la corretta gestione del percolato in essa prodotto, completando le procedure di appalto e successiva realizzazione degli impianti di trattamento di percolato interni alla medesima discarica;
   c-bis) completare il sistema impiantistico di trattamento meccanico e biologico dei soli rifiuti urbani classificati come indifferenziati, al fine di pervenire al conferimento in discarica di soli rifiuti trattati, e gli impianti di trattamento degli inerti e degli sfabbricidi edili avviati e non completati all'interno della discarica di Bellolampo.
2. 10. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 1, primo periodo, lettera d), dopo la parola: differenziata aggiungere le seguenti: porta a porta.
2. 54. Matteo Bragantini.

  Al comma 1, primo periodo, lettera d), sostituire la parola: rifiuti con le seguenti: materiali post consumo.
2. 11. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 1, primo periodo, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:, limitatamente alle aree coinvolte nel primo step della raccolta differenziata e nel secondo step di cui al presente decreto.
2. 53. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere la lettera e).
2. 5. Palazzotto, Zan, Zaratti.

  Al comma 1, primo periodo, lettera e), dopo le parole: rifiuti urbani aggiungere le seguenti:, limitatamente agli interventi del Comune di Palermo ed escludendo, comunque, qualsiasi impianto che preveda la distruzione di materia per mezzo di incenerimento o trattamento a caldo,
2. 13. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 1, primo periodo, lettera e), sopprimere le parole:, al fine di assicurare una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti.
2. 14. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, escludendo i soggetti in conflitto di interesse con eventuali ulteriori nomine dirigenziali inerenti il settore di gestione dei rifiuti.
2. 17. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: senza diritto ad alcun compenso, indennità, rimborso spese ed emolumento comunque denominato e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.
2. 18. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Il Commissario indicato deve preliminarmente presentare una relazione operativa e relativo crono-programma prima di autorizzare o avviare ogni eventuale azione economica. L'approvazione di tale elaborato deve essere avallata dal Presidente della Regione siciliana, dal Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dell'economia e delle finanze entro quindici giorni dal ricevimento da parte degli stessi. La nomina del Commissario è da ritenersi operativa solo dopo tale approvazione.
2. 21. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari aggiungere le seguenti: permanenti non oltre quindici giorni dopo la stesura della relazione da parte del Commissario straordinario.
2. 22. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole:, con periodicità almeno semestrale,
2. 23. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: con periodicità almeno semestrale con le seguenti: con periodicità almeno trimestrale.
2. 20. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Commissioni parlamentari, con apposito atto di indirizzo, possono indicare al Governo gli eventuali provvedimenti da adottare ai fini del superamento delle criticità evidenziate nella gestione commissariale.
2. 52. Buonanno.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Azione di contrasto dell'emergenza ambientale del comune di Palermo legata alla gestione dei rifiuti.
2. 1. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

ART. 3.
(Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella Regione Campania).

  Sopprimerlo.
3. 50. Busin.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2013.
3. 51. Caon.

  Al comma 3-bis, alinea, sostituire la parola: semestralmente con la parola: trimestralmente.
3. 2. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
  3-bis.1. Le Commissioni parlamentari, con apposito atto di indirizzo, possono indicare al Governo gli eventuali provvedimenti da adottare ai fini del superamento delle criticità evidenziate nella gestione commissariale.
3. 53. Caparini.

  Sopprimere i commi 3-ter e 3-quater.
3. 4. Catalano.

  Al comma 3-ter, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 ottobre 2013.
3. 52. Fedriga.

  Sopprimere il comma 3-quater.
3. 5. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

ART. 3-bis.
(Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella regione Puglia).

  Sopprimerlo.
3-bis. 1. Allasia.

  Dopo l'articolo 3-bis aggiungere il seguente:
  Art. 3-ter. – (Interventi urgenti di bonifica e messa in sicurezza dei siti minerari ed industriali dismessi in Sardegna). – 1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con la Regione Autonoma della Sardegna, sentito il Ministero dello Sviluppo economico, predispone un Piano Organico per la bonifica e messa in sicurezza dei siti minerari ed industriali dismessi, dei depositi di stoccaggio di residui – inerti e/o contaminanti – di lavorazione mineraria ed industriale, delle falde acquifere e dei terreni, del Sulcis-Iglesiente, del comprensorio industriale della Sardegna settentrionale e della Sardegna centrale.
  2. Per il Piano di cui al comma 1, sono assegnate risorse pari a 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. Entro i sei mesi precedenti il 31 dicembre 2016, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con la Regione Autonoma della Sardegna, verifica i tempi e le conseguenti risorse necessarie al completamento degli interventi di cui al comma l. Dette risorse saranno stanziate nell'ambito della legge di stabilità per il 2017.
  3. L'utilizzo delle risorse statali di cui al comma 2, nonché delle risorse proprie della regione e degli enti locali nel limite di 10 milioni di euro a decorrere dal 2014, per gli interventi di cui al comma 1, è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
  4. A copertura degli oneri di cui al comma 2, e al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016. Ad eventuale integrazione della copertura degli ulteriori oneri di cui al presente articolo, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
3-bis. 050. Piras, Zan, Zaratti, Pellegrino, Pes.
(Inammissibile)

ART. 4.
(Proroga gestione commissariale Galleria Pavoncelli).

  Sopprimerlo.
4. 51. Grimoldi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2014 con le seguenti: 30 novembre 2016.
4. 1. Latronico.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2013.
4. 52. Guidesi.

  Al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: e dei trasporti aggiungere le seguenti: ed al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: nonché in merito alle questioni ambientali e in particolare al minimo deflusso vitale.
4. 50. De Mita, Palese, Paris.

  Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: con periodicità semestrale con le seguenti: con periodicità trimestrale.
4. 4. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Commissioni parlamentari, con apposito atto di indirizzo, possono indicare al Governo gli eventuali provvedimenti da adottare ai fini del superamento delle criticità evidenziate nella gestione commissariale.
4. 53. Invernizzi.

ART. 5.
(Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015).

  Al comma 1, lettera c), ultimo periodo, sopprimere i numeri 1 e 6.
5. 6. Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera c), ultimo periodo, sopprimere il numero 2.
5. 7. Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1.1. Le spese poste in essere dal Comune di Milano, dalla Provincia di Milano e dalla Regione Lombardia, secondo le rispettive competenze, per la realizzazione degli interventi necessari alla realizzazione dell'EXPO Milano 2015, come indicati negli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2013, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari fissati dalle regole del patto di stabilità interno, per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Commissario unico e sarà comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
  1.2. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre 2013 e successivamente entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.
  1.3. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 8, propone ogni anno, a decorrere dall'anno 2013, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma 8.
5. 10. Grimoldi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1.1. Fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui ai commi 8 e 12 dell'articolo 6 della legge 122 del 2010, non si applicano agli enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2013, limitatamente alle spese connesse all'organizzazione del grande evento e nel limite di 15 milioni annui.
  1.2. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 15 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre 2013 e successivamente entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.
  1.3. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 8, propone ogni anno, a decorrere dall'anno 2013, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma 8.
5. 11. Grimoldi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1.1. Ai fini dell'immediato completamento della Pedemontana Lombarda, quale opera già dichiarata connessa allo svolgimento dell'evento Expo 2015, e tenuto conto delle mutate condizioni del mercato finanziario e della necessità di ripristinare l'equilibrio del Piano Economico Finanziario approvato con delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, le disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano alla Pedemontana Lombarda. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 24 milioni a decorrere dal 2015 e fino al 2045, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 9. Grimoldi.
(Inammissibile)

ART. 5-bis.
(Disposizioni per il servizio pubblico di trasporto marittimo nello Stretto di Messina).

  Sopprimerlo.
*5-bis. 1. Pellegrino, Zan, Zaratti.

  Sopprimerlo.
*5-bis. 2. Borghesi.

  Al comma 1, sostituire le parole da: legata all'aumento del traffico fino a: Villa San Giovanni con le seguenti: per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5-bis. 52. Molteni.

  Al comma 1, sostituire le parole da: degli interventi di cui all'articolo 1 fino alla fine del comma con le seguenti: del servizio pubblico traghetti, in proroga al bando di gara in scadenza il 27 giugno 2013, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2013.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera a):
   sostituire le parole:
2.500.000 con le seguenti: 3.500.000;
   sostituire le parole: 6.120.000 con le seguenti: 5.120.000.
5-bis. 51. Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano.

  Al comma 1, sostituire le parole: di 3 milioni di euro per l'anno 2013 con le seguenti: nel limite massimo di 35 milioni di euro per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 2-bis a 2-quinquies.
  2-bis. Alla contabilità speciale di cui al comma 2, affluiscono, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2-ter a 2-quater. Le medesime risorse, a decorrere dall'anno 2017, sono acquisite al bilancio dello Stato.
  2-ter. All'articolo 39-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Qualsiasi prodotto contenente nicotina o altra sostanza idonea a sostituire il consumo di tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, ivi inclusi quelli di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, è assoggettato alle medesime disposizioni inerenti alla distribuzione, vendita, detenzione e consumo in materia di tabacchi lavorati».

  2-quater. Le modalità attuative del comma 2-ter del presente articolo, quanto ai profili fiscali e tariffari occorrenti per il conseguimento dei risultati finanziari di cui al comma 2-bis, sono adottate con decreto del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, quanto alla disciplina delle modalità di distribuzione e vendita dei prodotti assoggettati a monopolio di Stato.
  2-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni le parole: «commi 1, 2 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 4 e 4-bis».
5-bis. 50. Garofalo.
(Inammissibile)

  Al comma 1, sostituire le parole: 3 milioni con le seguenti: 1 milione.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera a):
   sostituire le parole: 2.500.000 con le seguenti: 500.000;
   sostituire le parole: 6.120.000 con le seguenti: 8.120.000.
5-bis. 53. Marcolin.

ART. 5-ter.
(Acquisizione di lavori, servizi e forniture dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti).

  Sopprimerlo.
5-ter. 1. Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo sostituire le parole: fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi con le seguenti: in tutte le aree a ridosso di parchi istituiti ai sensi della legge del 6 dicembre 1991, n. 394, e nella fascia marina compresa entro le dodici miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e ai procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché all'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini dell'esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi;
   b) al terzo periodo sostituire le parole: fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 con le seguenti: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma.
5-ter. 3. Colletti, Vacca, Del Grosso, Melilla.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini della tutela dell'ambiente dell'area interessata dai lavori, all'articolo 19 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i commi 1 e 2 sono abrogati.
5-ter. 50. Colletti, Vacca, Del Grosso.
(Inammissibile)

ART. 6.
(Proroga emergenza sisma maggio 2012).

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente comma:
  «13-bis. Nei limiti delle risorse disponibili, l'agevolazione, nella forma del contributo in conto capitale, ai sensi del comma precedente, è estesa anche alle imprese individuali senza dipendenti.»
6. 1. Latronico.

  Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
  5-quater. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo le parole: «in relazione al danno effettivamente subito» sono aggiunte le seguenti: «in modo tale da coprire integralmente le spese necessarie, senza limitazioni di superficie e metratura».
6. 9. Ferraresi, Dell'Orco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
  5-quater. La concessione dei contributi, sotto forma di indennizzi, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prevista anche per i danni subìti a causa del terremoto per gli edifici classificati nella scheda di rilevamento AeDES (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica) in categoria «A». All'onere di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122.
6. 10. Ferraresi, Dell'Orco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
  5-quater. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, resta pertanto sospeso il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti fino al completo ripristino delle agibilità degli edifici di cui al comma 9 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122. È assegnato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del citato decreto n. 74 del 2012, un contributo straordinario per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei mutuatari a seguito della sospensione delle rate ad incremento delle risorse di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. Al maggior costo si provvede così come al comma 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 2. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;
   b) alla lettera b), le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;
   c) alla lettera c), le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;
   d) alla lettera d), le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;
   e) alla lettera e), le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».
6. 11. Ferraresi, Dell'Orco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
  5-quater. Al fine di assicurare che la ricostruzione e la ristrutturazione degli edifici siti nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, avvenga tenendo conto dei requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in applicazione della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici, visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009 n. 59, l'erogazione delle risorse, a qualunque titolo confluite nelle contabilità speciali destinate o da destinare alla ricostruzione e al ripristino funzionale degli edifici dei territori colpiti dal sisma, è subordinata alla presentazione di progetti che assicurino il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di rendimento energetico e certificazione energetica degli edifici. Nei territori interessati dal sisma sono prorogate al 31 dicembre 2017 le disposizioni previste dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai costi eventualmente sostenuti, non coperti da indennizzo pubblico, compresa la messa in sicurezza sismica degli edifici comunque adibiti, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento, senza limiti di spesa.
6. 12. Ferraresi, Dell'Orco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
  5-quater. Nei territori dei Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, in considerazione dell'ordinanza della Regione Emilia-Romagna del Commissario straordinario per il terremoto n. 35 del 20 marzo 2013, in cui si dispone di recepire il documento predisposto dal gruppo di esperti nominati con ordinanza n. 58 del 17 ottobre 2012, integrata con ordinanza n. 62 del 25 ottobre 2012, che riporta criteri operativi sulle modalità di applicazione dell'articolo 3, comma 10, della legge n. 122 del 2012, che al documento è allegata una cartografia indicativa delle aree in cui è stato raggiunto e superato uno scuotimento del 70 per cento di accelerazione spettrale elastica, così come previsto dal predetto comma 10, che tale cartografia è stata prodotta considerando le classi d'uso definite al paragrafo 2.4.2 delle NTC 2008 (decreto ministeriale 14 gennaio 2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni) e riporta i limiti delle zone di possibile esclusione per costruzioni di classe I, II, III, si sospendono tutte le valutazioni di impatto ambientale (VIA) in corso, al fine di dar modo di riprogettare gli interventi proposti all'esame, adeguandoli alla reale pericolosità sismica dei luoghi. Il certificato di agibilità sismica deve essere integrato con una verifica delle interazioni con i terreni di fondazione in considerazione dei fenomeni di liquefazione che si sono verificati in queste aree.
6. 13. Ferraresi, Dell'Orco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
  5-quater. Nei territori interessati dal sisma del 2012 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, preso atto che i titoli minerari, permesso di prospezione, permesso di ricerca e concessione di coltivazione, in terraferma, sono rilasciati dal Ministero dello sviluppo economico, previa intesa con la Regione interessata, ancorché in assenza di studi scientifici mirati atti a valutare possibili correlazioni tra trivellazioni ed eventi sismici, si sospende, nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi decisione in merito ai progetti di ricerca e coltivazione idrocarburi.
6. 14. Ferraresi, Dell'Orco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:
  5-quater. Per favorire la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, che ha interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, in maniera da assicurare prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati, la trasparenza dell'uso delle risorse di cui alle contabilità speciali, comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono istituiti, presso le unioni dei comuni, dove presenti, uffici speciali per la ricostruzione. I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ne assicurano e ne coordinano l'attività attraverso propri atti normativi. Tali uffici forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la qualità, effettuano il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi e curano la trasmissione dei relativi dati ai Commissari delegati, assicurano nei propri siti internet istituzionali un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi ed eseguono il controllo dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai profili della coerenza e della conformità urbanistica ed edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto approvato attraverso controlli puntuali in corso d'opera, nonché della congruità tecnica ed economica. Gli uffici curano, altresì, l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione e degli immobili privati, anche mediante l'istituzione di una commissione per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo.
  5-quinquies. Per il funzionamento degli uffici speciali per la ricostruzione, i commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono sostituiti dai seguenti:
  «8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità dal 2012 al 2015 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato di personale per i comuni colpiti dal sisma individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti delle risorse previste nel comma 9 del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro a tempo determinato, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, può essere prorogato più volte. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle Unioni di comuni, o, ove non costituite, dai Comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle unità di personale assunte con contratti a tempo determinato è attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i Commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni o fra di loro ai fini dell'applicazione della presente disposizione.
  9. Agli oneri derivanti dal comma 8, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 20.000.000 per l'anno 2013, euro 20.000.000 per l'anno 2014 ed euro 15.000.000 per l'anno 2015. Le somme non impegnate entro il termine di un esercizio, dall'anno 2013 all'anno 2014, sono reimpiegate in quello successivo, ad integrazione delle quote annuali sopra fissate.»
  2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2».
  3. I Commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza 1o agosto 2012 e sino alla scadenza dello stato di emergenza, alle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
6. 15. Ferraresi, Dell'Orco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:
  5-quater. È assegnato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, un contributo straordinario di 10 milioni di euro per l'esercizio 2013 al fine di garantire la continuità del servizio di gestione delle macerie nei comuni della Regione danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
  5-quinquies. I Commissari delegati delle Regioni interessate dal sisma elaborano un piano operativo, con il supporto del Ministero dell'ambiente e di esperti sul ciclo dei rifiuti, per disciplinare le attività di rimozione, trasporto, selezione, recupero, finalizzate al completo riutilizzo delle macerie prodotte dalle attività di demolizione e ricostruzione degli edifici pubblici e privati danneggiati.
  5-sexies. Tale contributo è assegnato ad incremento del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122. Ai maggiori oneri di cui al comma 5-quater, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 5-septies.
  5-septies. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.
  5-octies. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 5-septies, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.
  5-novies. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 5-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 5-septies, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 5-octies.

Allegato
(articolo 6-bis, comma 3)
Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Saldo netto da finanziare Indebitamento netto
Ministeri 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Ministero dell'economia e delle finanze 10,0 10,0
Ministero dello sviluppo economico
Ministero dei lavoro e delle politiche sociali
Ministero della giustizia
Ministero degli affari esteri
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ministero dell'Interno
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ministero della difesa
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ministero per i beni e le attività culturali
Ministero della salute
Totale 10,0 10,0

6. 16. Ferraresi, Dell'Orco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
  5-quater. Alle imprese che hanno la sede operativa e/o operanti con almeno una unità locale nei comuni dei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e che in ragione della specifica situazione soggettiva dichiara come causa di esclusione dell'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 1, comma 19, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il «non normale svolgimento dell'attività», non è richiesta, per gli anni 2012, 2013, non è prevista la compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, comunque, alle banche ed alle imprese di assicurazione.
6. 17. Ferraresi, Dell'Orco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
  5-quater. Gli indennizzi e i contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono erogati quale diritto dei soggetti, imprenditori e aziende, che hanno subito danni causati dal terremoto, anche in presenza di irregolarità verificate riferite al versamento di tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, che effettuano entro il 31 dicembre 2013, senza applicazione di sanzioni e interessi, i pagamenti, comprese le somme da corrispondere per ravvedimenti operosi o dilazioni di pagamento accordate dagli enti preposti, sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2012 n. 130 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 agosto 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2012 n. 202, e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, nonché quelli dovuti dal 1o dicembre 2012 al 31 dicembre 2013.
6. 19. Ferraresi, Dell'Orco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:
  5-quater. Al fine di sostenere economicamente le micro imprese, così come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che hanno sede nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è istituito un Fondo per il microcredito d'impresa, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, sentito l'Ente nazionale per il microcredito e la Banca d'Italia, della durata di tre anni.
  5-quinquies. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al Fondo per il microcredito di impresa affluiscono, nel limite di 120 milioni di euro, d'intesa con il Ministero della Difesa, le risorse derivanti dalla riduzione di una unità sull'acquisto prospettato di velivoli Joint Strike Fighter (JSF) F-35. Ai maggiori oneri si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 5. Le risorse sono assegnate nelle apposite contabilità speciali intestate ai presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, i quali definiscono con propria normativa la gestione e un regime semplificato delle procedure amministrative e operative bancarie da applicare alle attività di microcredito.
  5-sexies. Possono presentare domanda le microimprese considerate «non bancabili» che, da situazione economica e patrimoniale dei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda, rispettino tutti i seguenti requisiti:
   a) non abbiano avuto disponibilità di liquidità per un importo superiore a 50mila euro;
   b) non abbiano avuto disponibilità di immobilizzazioni materiali per un valore superiore a 200 mila euro;
   c) non abbiano beneficiato di altri finanziamenti esterni o di mutui, ad esclusione degli aiuti a seguito dei danni subìti a causa del terremoto, negli ultimi dodici mesi per un importo complessivo superiore a 30 mila euro.

  5-septies. I finanziamenti concessi sono erogati ai destinatari sotto forma di mutui chirografari con le seguenti caratteristiche: importo minimo: 5.000 euro, importo massimo: 35.000 euro, durata massima: 60 mesi.
  5-octies. Il tasso di interesse è applicato al 70 per cento del tasso di riferimento UE (calcolato in ragione di quanto previsto nella comunicazione della Commissione UE relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione n. 2008/C 14/02).
  5-novies. L'aiuto, se presente, si considera concesso ai sensi delle notificazioni S.A. 35413 (2012/N) – S.A. 35482 (2012/PN) sino a concorrenza dei danni subìti da ciascuna impresa, compreso il danno economico, e per la parte eccedente ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006 («de minimis»).
  5-decies. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.
  5-undecies. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 5-decies, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.
  5-duodecies. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 5-decies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 5-decies, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 5-undecies.

Allegato
(articolo 6-bis, comma 3)
Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Saldo netto da finanziare Indebitamento netto
Ministeri 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Ministero dell'economia e delle finanze
Ministero dello sviluppo economico
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ministero della giustizia
Ministero degli affari esteri
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ministero dell'interno
Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ministero della difesa 40 40 40
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ministero per i beni e le attività culturali
Ministero della salute
Totale 40 40 40

6. 20. Ferraresi, Dell'Orco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:
  5-quater. Nei comuni interessati dal sisma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione di Zone franche urbane, della durata di tre anni, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo. Alle aree, così individuate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge n. 296 del 2006 e successive modifiche e integrazioni. Per il finanziamento delle Zone franche urbane individuate, e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato, nel limite di 240 milioni di euro, d'intesa con il Ministero della Difesa, delle risorse derivanti dalla riduzione di due unità sull'acquisto prospettato di velivoli Joint Strike Fighter (JSF) F-35. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 240 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui sotto.
  5-quinquies. La dotazione del Fondo è destinata anche al finanziamento degli aiuti de minimis nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, a favore delle piccole e micro imprese come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003.
  5-sexies. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.
  5-septies. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 5-sexies, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.
  5-octies. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 5-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 5-sexies, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 5-septies.

Allegato
(articolo 6-bis, comma)
Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Saldo netto da finanziare Indebitamento netto
Ministeri 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Ministero dell'economia e delle finanze
Ministero dello sviluppo economico
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ministero della giustizia
Ministero degli affari esteri
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ministero dell'interno
Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ministero della difesa 80,0 80,0 80,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ministero per i beni e le attività culturali
Ministero della salute
Totale 80,0 80,0 80,0

6. 21. Ferraresi, Dell'Orco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:
  5-quater. Per i lavoratori dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, che a causa degli eventi sismici hanno perso il posto di lavoro, sia per causa diretta che indiretta, che sono inoccupati e che non usufruiscono degli strumenti già in essere di assistenza al reddito, si stabilisce una erogazione di un minimo garantito attraverso l'erogazione di un beneficio individuale in denaro pari a 7.800 euro anno.
  5-quinquies. A tale scopo si istituisce un apposito Fondo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, della durata di tre anni, alimentato, nel limite di 120 milioni di euro, d'intesa con il Ministero della Difesa, dalle risorse derivanti dalla riduzione di una unità sull'acquisto prospettato di un velivolo Joint Strike Fighter (JSF) F-35.
  5-sexies. Tale contributo è assegnato ad incremento del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
  5-septies. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, può delegare la gestione del contributo straordinario ai soggetti cui la Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha attribuito le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  5-octies. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 120 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 5-novies.
  5-novies. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.
  5-decies. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 5-novies, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.
  5-undecies. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 5-novies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 5-novies, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 5-decies.

Allegato
(articolo 6-bis, comma)
Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Saldo netto da finanziare Indebitamento netto
Ministeri 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Ministero dell'economia e delle finanze
Ministero dello sviluppo economico
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ministero della giustizia
Ministero degli affari esteri
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ministero dell'interno
Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ministero della difesa 40,0 40,0 40,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ministero per i beni e le attività culturali
Ministero della salute
Totale 40,0 40,0 40,0

6. 22. Ferraresi, Dell'Orco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:
  5-quater. A favore dei lavoratori subordinati del settore privato e dei collaboratori nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi sismici, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici, è riconosciuta una contribuzione figurativa a copertura e ad integrazione a fini pensionistici per la durata di tre anni per gli anni 2012, 2013 e 2014. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, nei limiti di spesa di 45 milioni di euro, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui sotto. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.
  5-quinquies. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 5-quinquies, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.
  5-sexies. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 5-quater, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 5-quinquies.

Allegato n. 1
(articolo 6, comma 5-sexies)
Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Saldo netto da finanziare Indebitamento netto
Ministeri 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Ministero dell'economia e delle finanze 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Ministero dello sviluppo economico
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Ministero della giustizia
Ministero degli affari esteri 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ministero dell'interno
Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ministero della difesa 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ministero per i beni e le attività culturali
Ministero della salute
Totale 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

6. 23. Ferraresi, Dell'Orco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
  
5-quater. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, rispettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi anche in Comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale tra danni subìti ed eventi sismici.
6. 27. Ferraresi, Dell'Orco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
  
5-quater. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'Economia e Finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il conduttore non possieda tale requisito oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori, purché il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma e siano state rispettate le comunicazioni alle autorità competenti sull'identità delle persone. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il proprietario alla data del sisma non risulti residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza.
6. 28. Ferraresi, Dell'Orco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:
  5-quater. Le disposizioni del presente articolo si applicano:
   a) ai titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subìti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 67-octies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;
   b) ai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subìti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-octies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
   c) ai titolari di reddito di impresa, agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui alle lettere a) e b), che possano asseverare, sulla base dei dati relativi all'attività produttiva o al reddito conseguito, di avere subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012 che ha comportato alternativamente:
    1) una diminuzione del fatturato al 31 dicembre 2012 superiore al 20 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente per il calo dell'attività produttiva o per la sua sospensione parziale o totale;
    2) un utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma, quali cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione straordinaria e in deroga, oppure riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;
    3) la determinazione di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per l'anno 2012, inferiore di oltre il 20 per cento rispetto all'anno 2011.

  5-quinquies. I soggetti di cui al comma 5-quater che abbiano già richiesto finanziamenti ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, possono richiedere i finanziamenti di cui al presente articolo per far fronte a pagamenti dovuti dal 1o dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 non espressamente ammessi dal predetto articolo 11, comma 7.
  5-sexies. I soggetti di cui al comma 5-quater effettuano entro il 31 dicembre 2013, senza applicazione di sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, comprese le somme da corrispondere per ravvedimenti operosi o dilazioni di pagamento accordate dagli enti preposti, sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2012 n. 130 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 agosto 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2012, n. 202, e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, nonché quelli dovuti dal 1o dicembre 2012 al 31 dicembre 2013.
  5-septies. Per i pagamenti di cui al comma 5-sexies, i soggetti di cui al comma 5-quater possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
  5-octies. Le garanzie dello Stato di cui al comma 5-septies sono concesse con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che ne definiscono i criteri e le modalità di operatività. Tali garanzie sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  5-novies. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 5-quater, lettere a) e b), per accedere al finanziamento presentano ai soggetti finanziatori:
   a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, ovvero di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 67-octies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
   b) copia del modello di cui al 5-quinquiesdecies, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

  5-decies. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 5-quater, lettera c), per accedere al finanziamento presentano:
   a) ai soggetti finanziatori ed ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di Commissari delegati, una perizia asseverata che attesti la ricorrenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera c), nonché l'ammontare previsto della riduzione dei redditi da attività d'impresa, agricola, da lavoro autonomo attribuibile agli effetti del sisma del maggio 2012;
   b) ai soggetti finanziatori, copia del modello di cui al comma 5-quinquiesdecies, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

  5-undecies. Ai fini del rispetto del termine del 31 dicembre 2013, di cui al comma 5-sexies, i soggetti di cui al comma 5-quater presentano ai soggetti finanziatori i modelli di pagamento entro il 13 dicembre 2013, salvo diversa indicazione fornita dall'Agenzia delle entrate in accordo con i soggetti finanziatori.
  5-duodecies. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione. I soggetti finanziatori, inoltre, trasmettono ai Presidenti delle Regioni il tasso effettivo ai fini dei controlli di cui al comma 5-duodevicies.
  5-terdecies. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 5-septies mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  5-quaterdecies. La quota capitale è restituita secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.
  5-quinquiesdecies. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il modello di cui alla lettera b) dei commi 6 e 7 e sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Nel modello sono indicati distintamente gli importi versati relativi ai pagamenti di cui al comma 5-sexies sospesi fino al 30 novembre 2012 e l'importo dovuto dal 1o dicembre 2012 al 31 dicembre 2013. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi agli eventuali finanziamenti già erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 5-duodecies.
  5-sexiesdecies. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa di cui al comma, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al 5-quaterdecies, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.
  5-septiesdecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che allo scopo sono rideterminate in 35 milioni di euro per l'anno 2013, in 120 milioni di euro per l'anno 2014 e in 60 milioni di euro per l'anno 2015.
  5-duodevicies. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di cui al primo periodo, anche dovuti a variazioni dei tassi di interesse, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto.
  5-undevicies. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui al presente articolo si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito ed il tasso di riferimento calcolato in base alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (Gazzetta Ufficiale C 14 del 19 gennaio 2008). L'aiuto, se presente, si considera concesso ai sensi delle notificazioni S.A. 35413 (2012/N) – S.A. 35482 (2012/PN) sino a concorrenza dei danni subìti da ciascuna impresa, compreso il danno economico, e per la parte eccedente ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006 («de minimis»). Il calcolo è effettuato e comunicato all'impresa sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate e dagli istituti di credito con riferimento ai tassi applicati, anche per quanto concerne quanto previsto al comma 5-quinquies.
  5-vicies. Ai fini della determinazione dei danni si tiene conto delle modalità stabilite dagli specifici provvedimenti dei Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012 n. 122.
6. 29. Ferraresi, Dell'Orco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
  5-quater. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
   «e-bis) la concessione di contributi ai soggetti che hanno subito gravi danni agli arredi a causa del crollo, totale o parziale, o della demolizione dell'immobile gravemente danneggiato dal sisma».
6. 30. Ferraresi, Dell'Orco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:
  5-quater. Ai fini della tutela della salute dei cittadini, i gestori dei servizi pubblici, in raccordo con i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, così come identificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, provvedono a identificare e quantificare la presenza di macerie a terra miste ad amianto e pianificare le attività di rimozione delle stesse per:
   a) le aree interessate anche dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 che ha colpito il territorio di alcuni comuni già interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con riferimento alle conseguenze della citata tromba d'aria;
   b) le restanti aree per i materiali contenenti amianto derivanti dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici, per quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposti dai comuni interessati, nonché da altri soggetti competenti, o comunque svolti sui incarico dei medesimi comuni.

  5-quinquies. Sulla base della quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi di cui al comma 5-quater, il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, provvede, anche per ragioni di economia procedimentale, allo svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto rispettivamente:
   a) l'elaborazione del piano di lavoro previsto dall'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», la rimozione dei materiali in tutto il territorio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e il loro trasporto ai siti individuati per lo smaltimento;
   b) lo smaltimento dei materiali di cui ai commi 1 e 2, con la previsione che l'aggiudicatario si impegnerà ad applicare le medesime condizioni economiche alle attività di smaltimento di materiale contenete amianto commissionate da soggetti privati in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1 e 2.

  5-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo provvede il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato per gli eventi di cui all'articolo 1 e per gli eventi sismici del maggio 2012 nei limiti delle risorse finanziarie e negli ambiti di rispettiva competenza.
6. 31. Ferraresi, Dell'Orco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
  Art. 6.1. – (Interventi in comuni limitrofi). – 1. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, rispettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi anche in comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale tra danni subìti ed eventi sismici.
  2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 3.
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.
6. 02. Gianluca Pini, Grimoldi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
  Art. 6-bis.(Requisito della residenza anagrafica per l'accesso ai contributi). – 1. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il conduttore non possieda tale requisito oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori, purché il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma e siano state rispettate le comunicazioni alle autorità competenti sull'identità delle persone.
  2. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il proprietario alla data del sisma non risulti residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza.
6. 03. Gianluca Pini, Grimoldi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
  Art. 6.1. – (Contributi per arredi non recuperabili). – 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n, 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
   «e-bis) la concessione di contributi ai soggetti che hanno subito gravi danni agli arredi a causa del crollo, totale o parziale, o della demolizione dell'immobile gravemente danneggiato dal sisma».

  2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 3.
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un'apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.
6. 04. Gianluca Pini, Grimoldi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
  Art. 6.1. – (Proroga emergenza sisma ottobre 2012 che ha colpito alcuni comuni del territorio delle province di Cosenza e Potenza). – 1. Stante il perdurare dello sciame sismico, il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 26 ottobre 2012, che ha colpito alcuni comuni del territorio delle province di Cosenza e Potenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, è prorogato al 31 dicembre 2014.
  1-bis. Per l'attuazione delle attività da porre in essere per il superamento dell'emergenza di cui al comma 1, si provvede, nel limite massimo di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2013 e 2014, con oneri posti a carico del Fondo per la protezione civile, appositamente integrato mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 050. Latronico.

ART. 6-ter.
(Incrementi di superfici in sede di ricostruzione).

  Sopprimerlo.
6-ter. 1. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

ART. 6-quater.
(Soddisfazione della verifica di sicurezza).

  Al comma 1, sostituire le parole da: che abbiano risentito fino alla fine del comma con le seguenti: in cui l'intensità macrosismica, così come rilevata dal Dipartimento della protezione civile, abbia raggiunto intensità MCS pari a 6, ovvero.
6-quater. 3. Ferraresi, Dell'Orco.

ART. 6-sexies.
(Assunzioni di personale).

  Al comma 1, capoverso comma 8, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Resta comunque prioritaria la verifica di eventuale esubero di personale che, anche se allocato presso altri enti o uffici, può essere riassegnato agli scopi richiesti dal presente articolo.
6-sexies. 4. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso comma 8, sostituire il quarto periodo con i seguenti: Le assunzioni di cui al terzo periodo sono effettuate dalle unioni dei comuni, o, ove non costituite, dai comuni, con obbligo di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto del profilo professionale da assumere e dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie e fino ad esaurimento delle graduatorie stesse. Qualora si dovesse arrivare ad esaurimento delle graduatorie di cui sopra e via sia la necessità di ulteriori assunzioni è obbligatorio attingere alle graduatorie del concorso autorizzato dall'articolo 67-ter, commi 5 e 6, del decreto-legge 23 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale «Concorsi ed Esami» n. 71 dell'11 settembre 2012, garantendo in ogni caso il rispetto del profilo professionale da assumere e dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie.
6-sexies. 2. Colletti, Vacca, Del Grosso.

  Al comma 1, capoverso comma 8, sostituire il quarto periodo con il seguente: Le assunzioni di cui al terzo periodo sono effettuate dalle unioni dei comuni, o, ove non costituite, dai comuni, con obbligo di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto del profilo professionale da assumere e dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie e fino ad esaurimento delle graduatorie stesse.
6-sexies. 1. Colletti, Vacca, Del Grosso.

  Al comma 1, capoverso comma 8, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Qualora si dovesse arrivare ad esaurimento delle graduatorie di cui al quarto periodo e via sia la necessità di ulteriori assunzioni è obbligatorio attingere alle graduatorie del concorso autorizzato dall'articolo 67-ter, commi 5 e 6, del decreto-legge 23 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale «Concorsi ed Esami» n. 71 dell'11 settembre 2012, garantendo in ogni caso il rispetto del profilo professionale da assumere e dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie.
6-sexies. 3. Colletti, Vacca, Del Grosso.

ART. 6-novies.
(Detassazione contributi).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 6-novies. – (Detassazione degli indennizzi, dei risarcimenti e dei contributi). – 1. L'articolo 12-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è sostituito dal seguente:
  «Art. 12-bis. – (Detassazione dei rimborsi per danni alle imprese). – 1. Per le imprese con sede o unità locali ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, e di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le indennità, anche assicurative, conseguite a titolo di risarcimento per danni, di qualunque natura, connessi agli eventi sismici nonché i contributi di cui all'articolo 3 del presente decreto e di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non concorrono alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  2. Le svalutazioni, insussistenze e sopravvenienze passive derivanti dagli eventi sismici del maggio 2012 sono deducibili anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.»
6-novies. 1. Latronico.

  Al comma 1 dopo le parole: n. 135, aggiungere le seguenti: così come gli indennizzi assicurativi riferiti ai danni subìti dal terremoto,
6-novies. 5. Ferraresi, Dell'Orco.

ART. 6-decies.
(Modifiche alla disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia).

  Sopprimerlo.
*6-decies. 1. Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Sopprimerlo.
*6-decies. 2. Colletti, Vacca, Del Grosso.

  Sopprimerlo.
*6-decies. 4. Matteo Bragantini.

ART. 7.
(Utilizzo delle risorse programmate con delibera CIPE 135 del 21 dicembre del 2012 relative alle «spese obbligatorie»).

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole «fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi» sono sostituite dalle seguenti: «in tutte le aree a ridosso di parchi istituiti ai sensi della legge del 6 dicembre 1991, n. 394, e nella fascia marina compresa entro le dodici miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2012, e ai procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché all'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini dell'esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi»;
   b) le parole: «fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma.»
7. 1. Colletti, Vacca, Del Grosso.
(Inammissibile)

  Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'elenco delle strutture locate con l'utilizzo in tutto o in parte delle risorse di cui al presente articolo, riportante l'indicazione dell'ente locatario, l'indicazione del locatore, sia esso persona fisica o giuridica, il canone annuo della locazione, nonché la durata della stessa è pubblicata sul sito dell'Ufficio territoriale del Governo dell'Aquila.
7. 3. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 6-ter, primo periodo, dopo le parole: comune dell'Aquila aggiungere le seguenti: è autorizzato all'assunzione di personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, attingendo, fino ad esaurimento, dalle graduatorie del concorso autorizzato dall'articolo 67-ter, commi 5 e 6, del decreto-legge 23 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge legge 7 agosto 2012, n. 134, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale «Concorsi ed Esami» n. 71 dell'11 settembre 2012. Esaurite le graduatorie, il comune dell'Aquila.
7. 7. Colletti, Vacca, Del Grosso.

  Al comma 6-ter, quarto periodo, dopo le parole: dell'Ufficio speciale aggiungere le seguenti: sono autorizzati all'assunzione di personale a tempo determinato, attingendo, fino ad esaurimento, dalle graduatorie del concorso autorizzato dall'articolo 67-ter, commi 5 e 6, del decreto-legge 23 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale «Concorsi ed Esami» n. 71 dell'11 settembre 2012. Esaurite le graduatorie i suddetti comuni.
7. 8. Colletti, Vacca, Del Grosso.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  Art. 7.1. – 1. Al fine di non pregiudicare la straordinaria urgenza e necessità dell'immediato e pieno conseguimento delle finalità di tutela e protezione già stabilite dall'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, per il Parco nazionale da istituirsi ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle zone di mare poste in un raggio di dodici miglia dalla costa adriatica tra Ortona e Vasto è vietato l'avvio di nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche munite delle autorizzazioni necessarie.
7. 060. Colletti, Vacca, Del Grosso.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  Art. 7.1. – 1. Per le imprescindibili finalità di tutela ambientali e di tutela del paesaggio nonché di protezione dai rischi idrogeologici, già stabilite dall'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, al fine di non mettere a rischio la qualità delle aree da includere nel Parco Nazionale «Costa teatina», fino a tutto il 2013 nelle zone di mare poste in un raggio di dodici miglia dalla costa adriatica tra Ortona e Vasto sono vietate nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche se munite delle autorizzazioni necessarie.
7. 061. Colletti, Vacca, Del Grosso, Melilla.
(Inammissibile)

ART. 7-bis.
(Rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo).

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «al 10» sono sostituite dalle seguenti: «al 30» e le parole: «al 7» sono sostituite dalle seguenti: «al 30».

  Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora le entrate relative al comma 3 siano superiori rispetto all'incremento di dotazione del Fondo di cui al primo periodo, tale Fondo è aumentato della somma corrispondente alle suddette entrate. Tali maggiori entrate sono esclusivamente destinate a quanto previsto dal presente articolo.
7-bis. 71. Colletti, Vacca, Del Grosso.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, le parole: «pari al 7» sono sostituite dalle seguenti: «e al 28», le parole «e al 7» sono sostituite dalle seguenti: «e al 28», le parole «e al 4» sono sostituite dalle seguenti: «e al 16».

  Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora le entrate relative al comma 3 siano superiori rispetto all'incremento di dotazione del Fondo di cui al primo periodo, tale Fondo è aumentato della somma corrispondente alle suddette entrate. Tali maggiori entrate sono esclusivamente destinate a quanto previsto dal presente articolo.
7-bis. 72. Colletti, Vacca, Del Grosso.

  Al comma 3, sostituire le parole: euro 16,00 con le seguenti: euro 15,00.
7-bis. 2. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Istituto diplomatico, di cui agli articoli da 87 a 92 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è soppresso. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze, prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, è soppressa. La Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 4 marzo 1981, è soppressa.
7-bis. 70. Colletti, Vacca, Del Grosso.
(Inammissibile)

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, è soppresso. Le risorse rese disponibili dall'attuazione del precedente periodo sono esclusivamente destinate a quanto previsto dal presente articolo.
7-bis. 50. Colletti, Vacca, Del Grosso.
(Inammissibile)

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Istituto diplomatico, di cui agli articoli da 87 a 92 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è soppresso. I risparmi di spesa derivanti da tale soppressione sono esclusivamente destinati a quanto previsto dal presente articolo.
7-bis. 51. Colletti, Vacca, Del Grosso.
(Inammissibile)

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 4 marzo 1981, è soppressa. I risparmi di spesa derivanti da tale soppressione sono esclusivamente destinati a quanto previsto dal presente articolo.
7-bis. 52. Colletti, Vacca, Del Grosso.
(Inammissibile)

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Scuola superiore dell'economia e delle finanze, prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, è soppressa. I risparmi di spesa derivanti da tale soppressione sono esclusivamente destinati a quanto previsto dal presente articolo.
7-bis. 53. Colletti, Vacca, Del Grosso.
(Inammissibile)

  Al comma 5, sostituire le parole: per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2014.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Allo scopo di assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico, al recupero dell'ambiente e allo sviluppo dei territori, la dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata, a decorrere dall'anno 2020, di 140 milioni di euro. Alla ripartizione della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.
  5-ter. Al fine di incrementare le misure volte alla sicurezza della navigazione ed alla tutela del mare anche mediante la predisposizione di azioni finalizzate a prevenire l'insorgenza di fenomeni di inquinamento dell'ambiente marino, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, comma 98 e comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono rifinanziate, a decorrere dall'anno 2020, rispettivamente per l'importo di 22,2 milioni di euro e di 35 milioni di euro.
7-bis. 3. Latronico.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai fini del finanziamento previsto dal presente articolo è autorizzata la copertura di ulteriori 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014, di 680 milioni di euro per l'anno 2015 e 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
7-bis. 54. Colletti, Vacca, Del Grosso.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai fini del finanziamento previsto dal presente articolo è autorizzata la copertura di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2013, 190 milioni di euro per l'anno 2014, 274 milioni di euro per l'anno 2015 e 259 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente utilizzo delle risorse assegnate dal CIPE in favore del secondo lotto del Terzo Valico dei Giovi a valere sul Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
7-bis. 55. Colletti, Vacca, Del Grosso.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Qualora le maggiori entrate previste dal comma 3 siano inferiori agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ad una pari diminuzione dei fondi stanziati dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
7-bis. 4. Colletti, Vacca, Del Grosso.

ART. 7-ter.
(Disposizioni urgenti per l'infrastruttura ferroviaria nazionale).

  Al comma 1, dopo le parole: utilizzate aggiungere la seguente: esclusivamente.
7-ter. 3. Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
7-ter. 4. Zan, Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 2, sostituire le parole da: delibera CIPE fino alla fine del comma con le seguenti: decreto del Presidente del consiglio dei ministri, con priorità per le regioni ove si ravvisa la necessità di adeguare la rete e i collegamenti all'infrastruttura nazionale, al fine di garantire un'armonizzazione nell'erogazione del servizio su tutto il territorio nazionale. Lo stanziamento di cui al presente comma non può essere destinato per la prosecuzione dei lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi.
7-ter. 5. Catalano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano.

ART. 7-quater.
(Disposizioni relative al progetto di cui alla delibera CIPE n. 57/2011).

  Sopprimerlo.
*7-quater. 1. Zaratti, Pellegrino, Zan.

  Sopprimerlo.
*7-quater. 50. Catalano.

  Dopo l'articolo 7-quater, aggiungere il seguente:
  Art. 7-quinquies. – 1. Sono vietate la realizzazione e la localizzazione di oleodotti e gasdotti che abbiano diametro superiore o uguale a 800 millimetri e lunghezza superiore a 40 km e di impianti termoelettrici e di compressione a gas naturale connessi agli stessi nelle aree classificate come aree sismiche di prima categoria in attuazione della normativa statale vigente in materia.
7-quater. 01. Colletti, Vacca, Del Grosso.
(Inammissibile)

ART. 8.
(Norme per la prosecuzione delle attività di rimozione delle macerie causate dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo).

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5.1. È autorizzato lo stanziamento di 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2013 e per la durata di sei anni, a favore della ricostruzione architettonica e strutturale dell'Aquila e dei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. A decorrere dall'anno 2013, e per la durata di sei anni, le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, sono stabilite nella misura del 27 per cento».
8. 5. Colletti.
(Inammissibile)

ART. 8-bis.
(Deroga alla disciplina dell'utilizzazione di terre e rocce da scavo).

  Sopprimerlo.
8-bis. 2. Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 2, dopo le parole: i seimila metri cubi di materiale aggiungere le seguenti: e dai cantieri relativi ad opere non soggette ad autorizzazione integrata ambientale o a valutazione integrata ambientale.
8-bis. 5. Grimoldi.

  Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:
  8-ter. Ai fini della copertura del presente provvedimento si attua una corrispondente riduzione della dotazione finanziaria assegnata al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
8-bis. 050. Colletti, Vacca, Del Grosso.

A.C. 1197 – Proposte emendative

EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

  Sopprimere i commi da 2 a 15.

  Conseguentemente, al titolo sopprimere le parole: Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE.
*Dis. 1. 1. Zan, Zaratti, Pellegrino.

  Sopprimere i commi da 2 a 15.

  Conseguentemente, al titolo sopprimere le parole: Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE.
*Dis. 1. 51. Catalano.

  Sopprimere i commi da 2 a 8.
Dis. 1. 4. Prataviera.

  Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
Dis. 1. 50. Gianluca Pini.

  Al comma 5, dopo le parole: Consiglio dei Ministri, aggiungere le seguenti:, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Dis. 1. 52. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

  Sopprimere i commi da 9 a 14.
Dis. 1. 5. Rondini.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Intendimenti del Governo in ordine al ripristino della mediazione civile obbligatoria nell'ambito del decreto-legge recante misure urgenti per la crescita – 3-00123

   FORMISANO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, attuativo dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, rendeva operative le disposizioni sulla mediazione civile obbligatoria;
   con sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 2012 il sopra citato decreto legislativo veniva dichiarato incostituzionale per eccesso di delega;
   la pronuncia della Corte costituzionale assorbiva tutta una serie di ricorsi relativi all'obbligatorietà, onerosità, assenza di garanzie circa la preparazione dei mediatori, che, quindi, non venivano discussi ma venivano nemmeno dichiarati infondati;
   il Governo con il cosiddetto «decreto del fare», il 15 giugno 2013 ha ripristinato la mediazione obbligatoria per numerose tipologie di cause, allo scopo, a suo dire, di diminuire il numero dei procedimenti giudiziari in entrata, come richiesto anche dall'Unione europea;
   secondo il Governo questa procedura, assieme ad altri interventi sulla giustizia civile, dovrebbe portare alla riduzione dei tempi e del numero dei processi, che nei prossimi cinque anni dovrebbero essere un milione in meno;
   si può, però, notare che la mediazione come viene concepita in Italia è una sorta di unicum europeo e che la stessa Unione europea non ha mancato di esprimere critiche alla sua estensione a quasi tutto il contenzioso civile;
   appare preoccupante il fatto che la mediazione nuovamente introdotta dal Governo sia «condizione di procedibilità», negando al cittadino il diritto di ricorrere senza lungaggini ulteriori al proprio giudice naturale;
   il Consiglio nazionale forense, e molte altre importanti associazioni di avvocati, hanno lamentato la mancanza di consultazione da parte del Governo precedente alla reintroduzione della mediazione obbligatoria;
   si è fatta notare la forte discrepanza tra quanto previsto dai precedenti Governi, per quel che riguarda la riduzione del numero dei processi, e i dati reali, che parlano, invece, solo di poche migliaia in meno;
   come sin troppo spesso accaduto in passato, si è proceduto per decreto-legge, mentre a parere dell'interrogante sarebbe stato quantomeno necessario consultare tutte le parti interessate e coinvolgere il Parlamento in una questione di tale importanza;
   la procedura scelta e le norme inserite nel decreto-legge appaiono all'interrogante foriere di nuove pronunce di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale –:
   se non si intenda riconsiderare l'introduzione della norma sulla mediazione nel decreto-legge citato, nonché i relativi contenuti, e procedere ad una consultazione delle parti interessate, assumendo un più corretto comportamento nei confronti del Parlamento, che non può essere solo chiamato a ratificare una questione che riguarda in maniera fondamentale i diritti dei cittadini, ai quali non può essere impedito di adire il proprio giudice naturale qualora lo ritengano necessario per tutelare i loro interessi, senza procedure dilatorie spesso inutili. (3-00123)
(18 giugno 2013)


Iniziative per l'attuazione della legge n. 62 del 2011, con particolare riferimento agli istituti a custodia attenuata per detenute madri – 3-00124

   NICCHI, MIGLIORE, DANIELE FARINA, PIAZZONI, AIELLO, SANNICANDRO e COSTANTINO. — Al Ministro della giustizia.— Per sapere – premesso che:
   secondo gli ultimi dati del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al 31 dicembre 2012 (ultimo dato disponibile), negli istituti di pena italiani sono presenti 40 detenute madri e 41 bambini di età inferiore a tre anni;
   il Parlamento, in considerazione del delicato rapporto tra detenute madri e figli minori e al fine di limitare la presenza nelle carceri di bambini in tenera età, è intervenuto sulla questione approvando la legge 21 aprile 2011, n. 62;
   tale legge, come disposto nella disciplina transitoria, con riferimento alle previsioni relative alle misure cautelari produrrà i propri effetti solo dopo l'attuazione del piano straordinario penitenziario e, in ogni caso, a decorrere dal 1o gennaio 2014, scadenza ormai prossima;
   gli istituti a custodia attenuata per madri (i.c.a.m.), previsti all'articolo 3 della legge n. 62 del 2011, non sono stati ancora regolamentati;
   nonostante in alcune realtà, ad esempio in Toscana, si sia proceduto alla firma di protocolli d'intesa per la creazione di sezioni a custodia attenuata per detenute madri, gli istituti a custodia attenuata per madri risultano avviati soltanto in forma sperimentale e in una sola città, Milano. Trattasi, in particolare, di un modello realizzato in una sede esterna agli istituti penitenziari, dotata di sistemi di sicurezza non riconoscibili dai bambini;
   conseguentemente, i tribunali si trovano spesso nella condizione di non poter accordare un'alternativa alla custodia cautelare in carcere per le detenute madri con figli piccoli in ragione del fatto che la funzione degli istituti a custodia attenuata per madri non è ancora regolamentata da alcuna fonte di rango normativo;
   la Corte di cassazione, con la sentenza n. 11714 del 2012, ha ritenuto che la previsione di favore prevista all'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale possa prevalere sulla previsione di sfavore del comma 3 e relativa ai casi nei quali può essere disposta la custodia cautelare in carcere;
   tale previsione di favore viene spesso disattesa per la mancanza delle strutture «alternative»;
   la Corte di cassazione nella sentenza citata ha sottolineato che «sarebbe davvero paradossale ed in contrasto con più parametri di costituzionalità, far dipendere l'applicazione di un regime carcerario di indubbio favore dalla semplice esistenza e disponibilità di «posti» presso una struttura sperimentale dell'amministrazione penitenziaria»;
   all'emanazione del decreto legislativo, cui il Governo avrebbe dovuto procedere entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 62 del 2011, per determinare le caratteristiche delle case famiglia protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale, nonché dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, si è provveduto solo il 26 luglio 2012;
   a parere degli interroganti, già da tempo si sarebbe dovuto intervenire per la completa attuazione del piano straordinario penitenziario, prevedendo un'apposita regolamentazione degli istituti a custodia attenuata per madri, con particolare riguardo agli aspetti igienico-sanitari e alla sorveglianza, come pure per la stipula delle convenzioni con gli enti locali per l'individuazione delle strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della medesima legge n. 62 del 2011;
   forte è la preoccupazione che alla data del 1o gennaio 2014 poco possa cambiare rispetto all'applicabilità delle nuove norme sulle detenute madri, considerato che, nonostante lo stanziamento economico disposto in relazione alla costruzione degli istituti a custodia attenuata per madri, nulla è stato fatto e, rispetto alle case famiglia protette, l'onere viene accollato agli enti locali, senza previsione di alcuno stanziamento ad hoc –:
   se il Ministro interrogato non ritenga di dover intervenire con urgenza per dare attuazione a quanto previsto dalla legge n. 62 del 2011 sulle detenute madri, tanto più che è fissata alla data del 1o gennaio 2014 la decorrenza del termine per la sua applicazione. (3-00124)
(18 giugno 2013)


Orientamenti in merito ad un'azione di monitoraggio relativa all'entrata in vigore della riforma dell'organizzazione giudiziaria, anche al fine di eventuali interventi correttivi della stessa – 3-00125

   VERINI, AMODDIO, BAZOLI, BIFFONI, CAMPANA, ERMINI, GIULIANI, GRECO, GULLO, MAGORNO, MARRONI, MARZANO, MATTIELLO, MORANI, MORETTI, PICIERNO, ROSSOMANDO, SCALFAROTTO, TARTAGLIONE, VAZIO, MARTELLA, POLLASTRINI, ROSATO e DE MARIA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   il 13 settembre 2013, in base alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 155 del 2012, concernente la nuova organizzazione della giustizia, verranno soppressi 31 tribunali ordinari e 220 sezioni distaccate di tribunale;
   si segnalano da più parti difficoltà negli accorpamenti, nei trasferimenti e nelle soppressioni, poiché spesso mancano gli spazi fisici, la logistica è insufficiente, l'orografia territoriale è complessa e gli organici sono largamente sottodimensionati;
   da più parti, a partire dagli operatori della giustizia, viene chiesto un monitoraggio attento di ogni situazione per evitare che la riforma sia applicata parzialmente e in modo non coerente con le sue finalità;
   è giusto applicare con serietà la riforma, perché, in caso contrario, sarebbe il sistema Paese a perdere di credibilità, perché rappresenta un tassello di una modernizzazione indifferibile del sistema giustizia, essendo pressante la richiesta di una giustizia efficiente, rapida e giusta che contribuisca in maniera determinante alla crescita civile ed economica dell'Italia –:
   se il Governo, al fine di rendere effettiva ed efficace la riforma, intenda intervenire con un'azione di monitoraggio sul campo, prevedendo, in corso d'opera, misure correttive della riforma stessa e investimenti nella logistica, nell'informatizzazione e negli spazi fisici degli uffici giudiziari del Paese, tenendo in considerazione anche le proposte del gruppo del Partito democratico presentate presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati, tese a migliorare i contenuti della legge delega, a razionalizzare e semplificare, evitando congestionamenti, rallentamenti e ulteriori criticità. (3-00125)
(18 giugno 2013)


Intendimenti in merito al sovraffollamento carcerario, con particolare riferimento alla disciplina della custodia cautelare in carcere – 3-00126

   COSTA e BALDELLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   i problemi di sovraffollamento carcerario sono noti e sono in fase avanzata in Commissione giustizia della Camera dei deputati i lavori sul disegno di legge in materia di detenzione domiciliare e messa alla prova;
   il Ministro interrogato ha, inoltre, in più circostanze annunciato come imminente un'iniziativa del Governo sul tema;
   è innegabile che una delle ragioni che concorrono a generare il sovraffollamento carcerario è costituita dal numero altissimo di detenuti in custodia cautelare: su 65.891 detenuti, ben 24.691 sono in custodia cautelare e, di essi, circa la metà è in attesa del giudizio di primo grado;
   tale fenomeno ad avviso degli interroganti è in evidente contrasto con il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza;
   in particolare, è molto consistente il fenomeno delle cosiddette porte girevoli, per cui la permanenza nelle carceri di una gran parte dei detenuti in attesa di giudizio è limitata a pochissimi giorni;
   è fondamentale porre in essere provvedimenti che affrontino l'emergenza carceraria, anche nella prospettiva della custodia cautelare e non soltanto in quella dei detenuti condannati in via definitiva;
   la Commissione giustizia della Camera dei deputati sta esaminando proposte di legge sulla materia –:
   se e come il Governo intenda intervenire sulla materia dell'emergenza carceraria anche attraverso una propria iniziativa legislativa sul tema dell'utilizzo della custodia cautelare, anche in riferimento al fenomeno delle cosiddette porte girevoli.
(3-00126)
(18 giugno 2013)


Interventi in merito al sovraffollamento carcerario, con particolare riferimento all'adozione di un piano di costruzione e ampliamento dei penitenziari e alla negoziazione di accordi con i Paesi di origine dei detenuti stranieri per far scontare loro la pena in patria – 3-00127

   MOLTENI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, MATTEO BRAGANTINI, BUONANNO, BUSIN, CAON, CAPARINI, FEDRIGA, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA e RONDINI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   l'8 gennaio 2013 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato nuovamente l'Italia per trattamento inumano e degradante di sette detenuti nel carcere di Busto Arsizio e in quello di Piacenza, concedendo al nostro Paese un anno di tempo per trovare una soluzione al problema del sovraffollamento carcerario;
   tale condanna segue una precedente del 2009, sempre da parte dei giudici di Strasburgo, a seguito della quale nel gennaio 2010 il Consiglio dei ministri aveva varato il cosiddetto piano carceri, che prevedeva la costruzione di nuovi penitenziari e l'ampliamento di quelli già esistenti, per un totale di 21.709 nuovi posti, e l'assunzione di duemila agenti di polizia penitenziaria;
   dopo l'ultima sentenza di condanna di gennaio 2013, recentemente, invece, il Ministro interrogato ha preannunciato che per risolvere il problema del sovraffollamento carcerario del nostro Paese non bastano nuove carceri, ma occorre ripensare il sistema delle pene, valutando se non ci siano spazi ulteriori per quelle alternative;
   il problema del sovraffollamento delle carceri italiane è stato in passato risolto con amnistie e indulti, ma tali strumenti si sono rivelati del tutto inidonei a risolvere il problema, tanto che gli istituti penitenziari sono tornati in breve tempo nella situazione precedente, salvo nel contempo aver causato rilevanti problemi alla sicurezza dei cittadini e alla loro incolumità pubblica;
   dal 1942 a oggi, sono stati varati tra indulti e amnistie 25 provvedimenti (circa uno ogni 2,8 anni) e l'ultimo in ordine di tempo, che risale al 2006 (legge n. 241 del 2006), ha avuto effetti devastanti: dopo solo sei mesi dal provvedimento di clemenza il tasso di crescita dei delitti è aumentato dal 2,5 per cento al 14,4 per cento;
   la legge n. 199 del 2010, benché prevedesse la possibilità di scontare in stato di detenzione domiciliare l'ultimo anno di pena residua, con esclusione di soggetti che scontavano una pena per i reati gravi, quali quelli previsti dall'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, e persone particolarmente pericolose, aveva una durata transitoria, con validità «fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario», e faceva riferimento anche ad un adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto;
   parimenti inefficaci, e comunque sempre nel solco della minor tutela per il cittadino, i provvedimenti, in particolare del precedente Governo, che hanno previsto, nei casi di arresto in flagranza, per diversi reati, molti di grave allarme sociale, che l'imputato prima di essere giudicato, o condotto dinanzi al giudice per la convalida dell'arresto o per la celebrazione del processo per direttissima, è prioritariamente assegnato agli arresti in un luogo diverso dal carcere (propria abitazione ed altri);
   il testo unificato dei progetti di legge atto Camera 331 (Ferranti) e atto Camera 927 (Costa), recante «Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie a disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili», attualmente in discussione in Commissione giustizia della Camera dei deputati – che segue a solo un anno di distanza quello voluto dall'allora Ministro della giustizia Paola Severino (decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2012), recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», che ha previsto l'innalzamento da dodici a diciotto mesi della pena residua per poter accedere alla pena detentiva domiciliare, introdotta, come detto, dalla legge n. 199 del 2010 –, prevede e prosegue «l'obbiettivo» di «liberare» anticipatamente il maggior numero di detenuti che scontano pene per reati (molti di grave allarme sociale) fino a sei anni di reclusione – a seguito dell'emendamento del Governo – ed applica un «perdonismo», privo di tutela effettiva della persona offesa del reato, per chi commette reati punti fino a quattro anni di reclusione;
   di queste misure, in particolare degli arresti domiciliari, potranno beneficiare gli autori di gravi reati di allarme sociale, che, anche di recente, destano forte preoccupazione nell'opinione pubblica, quali, a titolo esemplificativo, gli atti persecutori (stalking), alcune ipotesi di reato di maltrattamento in famiglia o verso i fanciulli, prostituzione minorile, violenza privata, furto ed altri. Al contrario, tale provvedimento non prevede alcun investimento (né in dotazione di mezzi, né per l'incremento delle piante organiche) a favore delle forze dell'ordine, cui sarà demandato il compito di effettuare i controlli sull'effettività delle detenzioni domiciliari;
   per stessa ammissione del Ministro interrogato, beneficeranno di tale provvedimento circa 3/4 mila detenuti attualmente presenti nelle carceri italiane, una cifra irrisoria se si conta che l'esubero nei nostri istituti penitenziari riguarda circa 20 mila detenuti;
   nei giorni scorsi sempre il Ministro interrogato aveva annunciato di voler proporre al Consiglio dei ministri un ulteriore decreto-legge che dovrebbe prevedere, per i reati punibili fino a quattro anni, anziché la pena detentiva in carcere, lo svolgimento di lavori socialmente utili, e che anche in questo caso riguarderebbe circa 3 mila detenuti, e ciò in «linea» con il testo unificato dei progetti di legge atto Camera 331 (Ferranti) e atto Camera 927 (Costa) sopra citati;
   inoltre la proposta di legge atto Camera 548 dell'onorevole Gozi prevede la concessione dell'amnistia e dell'indulto per una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni di reclusione, oltre alla concessione per altre ipotesi dell'indulto;
   secondo gli ultimi dati forniti dal Ministero della giustizia, la capienza regolamentare dei 206 istituti penitenziari presenti nel nostro Paese è di 47.045 posti e se dal totale dei detenuti presenti nelle nostre carceri (65.917) vengono sottratti quelli stranieri, (23.438), si ottiene un numero di detenuti (42.479), ben al di sotto della capienza regolamentare (47.045) –:
   se il Governo intenda affrontare il problema del sovraffollamento del sistema carcerario mediante provvedimenti d'urgenza, come quelli citati, o di clemenza, quali l'amnistia o l'indulto, o altre misure di fatto similari, anziché approntare un piano articolato di costruzione e ampliamento dei penitenziari e la negoziazione di accordi con i Paesi di origine dei detenuti stranieri per far scontare loro la pena in patria. (3-00127)
(18 giugno 2013)


Iniziative per l'assunzione in ruolo del personale precario della scuola – 3-00128

   LUIGI GALLO, MARZANA, VACCA, BRESCIA, D'UVA, DI BENEDETTO, BATTELLI, SIMONE VALENTE e CHIMIENTI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   a causa delle scelte politiche assunte senza carattere di discontinuità dai Governi che si sono succeduti nel corso degli ultimi anni, il numero di docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario precario assunto attraverso contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche, ha ormai toccato le trecentomila unità secondo le più recenti rilevazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   a questo già consistente numero si deve aggiungere quello dei vincitori del concorso per docenti e i nuovi abilitati attraverso i tirocini formativi attivi ordinari e speciali;
   annualmente, attraverso la lettura dei dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, vengono effettuate circa centomila nomine a tempo determinato di personale docente e circa 50.000 di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, a fronte delle quali lo Stato italiano decide di non stabilizzare queste unità in modo definitivo, in luogo di reiterate assunzioni pro tempore;
   con l'attuazione della riforma del mercato del lavoro dell'ex Ministro Fornero, si stima che le domande di pensionamento a settembre 2013 saranno dimezzate rispetto a quelle del 2012; in particolare, dati forniti dai sindacati di categoria, al vaglio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, parlano di 10.000 domande di pensionamento dei docenti e poco più di 3.000 per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
   per il triennio 2014-2017, lo stesso Ministro interrogato, in sede di audizione presso le competenti commissioni di Camera e Senato, ha parlato, proprio al fine di dare un «serio segnale al personale precario», dell'elaborazione di un nuovo piano triennale di assunzione in ruolo del personale precario per il 2014-2017;
   non è da sottovalutare l'incidenza preponderante dell'ultima riforma del sistema pensionistico sulle cessazioni dal servizio; infatti, per il triennio 2014-2017 è previsto un turn over complessivo di 44.000 unità –:
   in che modo, di fronte alle inequivocabili cifre esposte in premessa, il Ministro interrogato intenda assicurare l'assorbimento delle consistenti masse di personale precario, risultando evidente che i 44.000 posti resi disponibili dal turn over non possono da soli essere sufficienti.
(3-00128)
(18 giugno 2013)


Iniziative per la rapida erogazione delle risorse necessarie al restauro della Reggia di Caserta – 3-00129

   ANTIMO CESARO, CAPUA, CARUSO, CIMMINO, D'AGOSTINO, DE MITA, MOLEA, NESI, OLIARO, SANTERINI, SCHIRÒ PLANETA, TINAGLI, VECCHIO e VEZZALI. — Al Ministro per i beni e le attività culturali. — Per sapere – premesso che:
   attualmente la Reggia di Caserta, monumento vanvitelliano proclamato patrimonio dell'umanità dall'Unesco, ospitante nei suoi ambienti personale del Ministero per i beni e le attività culturali, dell'Aeronautica militare e reparti dei Nas e dei Ros, versa in condizioni di degrado. Sebbene l'ultimo restauro risalga all'anno 2006, nei mesi scorsi si sono verificati crolli alle facciate esterne, ai cortili interni e negli appartamenti reali, in seguito ai quali si è reso necessario transennare le aree interessate;
   in forza di ciò è stata prevista una spesa di 22 milioni di euro utile ad un imminente e fondamentale recupero della Reggia, di cui, al momento, solo 9,3 milioni di euro risulterebbero in corso di erogazione;
   i cortili interni e vari ambienti del monumento vedono presenti venditori abusivi, che, sfuggendo ai controlli dei custodi, «assalgono» i turisti e deturpano il decoro degli ambienti;
   la sicurezza del sito risulta assai carente, esponendo al pericolo di sottrazioni o di atti di vandalismo le collezioni, e, come gli interroganti hanno potuto verificare personalmente in un recente sopralluogo, non è garantita l'efficienza del sistema antincendio e certamente quella del sistema antifulmine, stante il recente furto dell'intero reticolo di rame costituente la gabbia di Faraday dai tetti della Reggia –:
   quali iniziative intenda adottare, viste le inaccettabili condizioni del monumento, al fine di procedere in tempi rapidi all'effettiva erogazione dei 9,3 milioni di euro utili all'inizio dei lavori di restauro e di rendere disponibili le ulteriori risorse necessarie a garantire la sicurezza dei visitatori dello stabile e quella del patrimonio artistico custodito nella Reggia di Caserta.
(3-00129)
(18 giugno 2013)


Intendimenti in ordine all'ipotesi di includere la Reggia di Caserta tra le strutture gestite dal Polo museale di Napoli – 3-00130

   TAGLIALATELA. — Al Ministro per i beni e le attività culturali. — Per sapere – premesso che:
   la Reggia di Caserta, edificata nel diciottesimo secolo per volere di Carlo di Borbone, costituisce uno dei siti culturali e museali più importanti del Mezzogiorno ed è stata inserita già nel 1997 nella lista dei beni considerati come patrimonio dell'umanità dall'Unesco;
   negli ultimi decenni la monumentale opera, comprensiva anche di un grande parco, sta subendo un lento ma inarrestabile declino, dovuto all'incuria e alla scarsezza dei fondi a disposizione, che sta determinando anche una crescente disaffezione da parte dei turisti, passati in poco meno di un decennio da oltre un milione di visitatori l'anno a meno della metà;
   da settembre 2012 la facciata della dimora è parzialmente ostruita dalle transenne in seguito al crollo di alcuni pezzi dai cornicioni, ma la prima tranche di risorse per eseguire il restauro è attesa solo per l'autunno 2013, ed è notizia di pochi giorni fa che i giardini antistanti il Palazzo siano divenuti una piazza per lo spaccio della droga;
   in merito ai fondi a disposizione della Reggia, va rilevato che, rispetto a quanto viene incassato con i biglietti d'ingresso, per un importo pari a circa sei milioni di euro l'anno, neanche un centesimo rimane nelle casse della struttura;
   il Ministro interrogato, in occasione di una recente visita della struttura, ha promesso di voler rendere la Reggia «luogo di eccellenza del patrimonio artistico, culturale e turistico italiano», attraverso la creazione di una soprintendenza speciale strutturata come una società privata, con consiglio di amministrazione formato da soggetti pubblici e privati, e soprattutto dotata di autonomia finanziaria;
   presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituita da tempo la soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo museale della città di Napoli, che esercita le attività di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale della città e dei musei dipendenti, tra i quali la Reggia di Capodimonte;
   la «somiglianza» tra quest'ultima, anch'essa voluta dai Borboni, e la Reggia di Caserta permette di pensare ad una possibile presenza dei due siti all'interno della stessa struttura organizzativa, quale il Polo museale di Napoli;
   l'autonomia finanziaria della quale sono dotati i poli museali, con la conseguente gestione diretta degli incassi ricavati dagli ingressi dei turisti, appare l'unica possibilità reale di riorganizzazione e rilancio della Reggia di Caserta –:
   in alternativa alla soluzione ipotizzata, se non si ritenga di considerare la possibilità di includere la Reggia di Caserta all'interno delle strutture gestite dal Polo museale di cui in premessa, al fine di garantire che la struttura torni alla piena funzionalità con la massima celerità.
(3-00130)
(18 giugno 2013)