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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 12 giugno 2013

TESTO AGGIORNATO AL 13 GIUGNO 2013

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 12 giugno 2013.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baretta, Berretta, Bocci, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Luigi Di Maio, Epifani, Fassina, Ferranti, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Kyenge, Legnini, Letta, Lombardi, Lorenzin, Lupi, Merlo, Migliore, Orlando, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Rossomando, Santelli, Sereni, Simoni, Speranza, Vezzali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baretta, Berretta, Biancofiore, Bocci, Boccia, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Fassina, Ferranti, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Kyenge, Legnini, Letta, Lombardi, Lorenzin, Lupi, Marazziti, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Santelli, Sereni, Simoni, Speranza, Valeria Valente, Vezzali, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 11 giugno 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   BERGAMINI: «Istituzione della Giornata nazionale contro la contraffazione e la pirateria in campo commerciale» (1182);
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BENAMATI ed altri: «Modifica all'articolo 12 della Costituzione, concernente il riconoscimento dell'inno di Mameli “Fratelli d'Italia” quale inno ufficiale della Repubblica» (1183);
   BENAMATI ed altri: «Delega al Governo per l'adozione del Piano antisismico nazionale» (1184);
   BRESCIA ed altri: «Stabilizzazione della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti» (1185);
   MARZANA ed altri: «Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola» (1186);
   SCHIRÒ PLANETA: «Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di applicazione dell'aliquota agevolata dell'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni di trasporto di alimenti deperibili» (1187);
   BOLOGNESI e DE MARIA: «Istituzione di un Osservatorio permanente sui problemi delle vittime dei reati» (1188);
   GARAVINI: «Disposizioni per la continuità dell'attività produttiva, la tutela dei lavoratori, la salvaguardia dell'occupazione e l'emersione del lavoro irregolare nelle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata» (1189).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge GARAVINI ed altri: «Istituzione di una Commissione di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere» (482) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Amoddio, Antezza, Bindi e Miotto.

  La proposta di legge DAMIANO ed altri: «Norme sulla rappresentanza e sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali, sull'efficacia dei contratti collettivi di lavoro e sui diritti dei lavoratori in materia di informazione e consultazione aziendale» (519) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Marantelli.

  La proposta di legge DAMIANO ed altri: «Abrogazione del capo I del titolo V del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e disciplina del lavoro intermittente nei settori del turismo e dello spettacolo» (520) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Giorgio Piccolo.

Ritiro di una proposta di legge.

  Il deputato Sbrollini ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:
   SBROLLINI: «Norme in favore dei lavoratori e dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto e dei loro familiari nonché in materia di protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto e delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia di esposizione all'amianto» (619).

  La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):
  BRAMBILLA: «Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di delitti contro gli animali» (308) Parere delle Commissioni I, V, XII e XIII.

   V Commissione (Bilancio):
  COTA: «Disciplina dell'adozione di piani di riforma per il rispetto dell'equilibrio dei bilanci da parte delle regioni a statuto ordinario» (626) Parere delle Commissioni I e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria).
  VELO ed altri: «Disposizioni per favorire lo sviluppo sostenibile delle isole minori» (729) Parere delle Commissioni I, III, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV.

   VII Commissione (Cultura):
  OLIVERIO ed altri: «Norme per la valorizzazione e la salvaguardia dell'area della Magna Grecia» (472) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X e XI.

   VIII Commissione (Ambiente):
  DORINA BIANCHI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse» (1043) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.

   X Commissione (Attività Produttive):
  DAMIANO ed altri: «Disposizioni concernenti l'etichettatura dei prodotti e la tracciabilità dei processi di lavorazione per assicurare l'informazione dei consumatori e la tutela delle produzioni nazionali» (634) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, XI, XII e XIV.
  PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: «Abrogazione dell'articolo 3, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale» (947) Parere delle Commissioni I e XIV.

   XI Commissione (Lavoro):
  OLIVERIO ed altri: «Modifiche all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e altre disposizioni concernenti l'estensione dei benefici previdenziali previsti per i lavoratori esposti all'amianto a coloro che sono stati collocati in quiescenza prima della data di entrata in vigore della medesima legge» (528) Parere delle Commissioni I, V e XII.
  DAMIANO ed altri: «Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di adesione dei lavoratori alle forme pensionistiche complementari» (532) Parere delle Commissioni I, V, VI, X e XIV.
  DAMIANO ed altri: «Disposizioni per consentire la libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico» (857) Parere delle Commissioni I e V.

   XII Commissione (Affari Sociali):
  BRAMBILLA ed altri: «Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (ippoterapia)» (314) Parere delle Commissioni I, V, VI, VII, XI, XIII e XIV.

   XIII Commissione (Agricoltura):
  BRAMBILLA: «Divieto di macellazione e di consumo delle carni equine» (320) Parere delle Commissioni I, II, V, X, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV.

Assegnazione di proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   XII Commissione (Affari sociali):
  RUSSO: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali» (Doc XXII, n. 2) – Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  La Corte dei conti – Sezione del controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, con lettera in data 6 giugno 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la determinazione n. 3/2013 del 16 maggio 2013, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente l'attività contrattuale delle amministrazioni statali attraverso il mercato elettronico: benefici in termini di costi, nonché con riguardo alle tempistiche e alle esigenze di trasparenza delle relative procedure di acquisto.
  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, con lettera in data 4 giugno 2013, ha trasmesso la scheda relativa agli interventi previsti dal medesimo Provveditorato nell'ambito del programma triennale dei lavori 2013-2015, a valere sulle risorse iscritte nel capitolo 7341 – piano gestionale 3 dello stato di previsione dei predetto Ministero.

  Questa documentazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministro degli affari esteri.

  Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 7 giugno 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, la relazione – per la parte di propria competenza – sullo stato di attuazione della medesima legge, recante norme per la messa al bando delle mine antipersona, riferita al secondo semestre del 2012 (Doc. CLXXXII, n. 2).
  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri), alla IV Commissione (Difesa) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettere in data 7 giugno 2013, ha trasmesso la relazione, aggiornata al mese di dicembre 2012, sul monitoraggio degli incassi e dei pagamenti del bilancio dello Stato e delle spese aventi impatto diretto sul conto delle pubbliche amministrazioni per l'anno 2012.

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Comunicazione di nomina governativa.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettera in data 12 giugno 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la comunicazione relativa alla nomina del dottor Staffan de Mistura a commissario straordinario del Governo per la trattazione della questione dei due fucilieri «marò» appartenenti al Reggimento della Marina militare «Brigata San Marco».

  Tale comunicazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla IV Commissione (Difesa).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 11 giugno 2013, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul sostegno dell'Unione europea alla governance democratica, con particolare attenzione all'iniziativa sulla governance (COM(2013)403 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 11 giugno 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

  Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 10 giugno 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione concernente l'articolo 25, commi 11 e 12, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, relativo al regime di incentivazione degli impianti alimentati a biomasse e biogas.

  Questa segnalazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Garante del contribuente della regione Toscana.

  Il Garante del contribuente della regione Toscana, in data 7 giugno 2013, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale, per l'anno 2012, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Posizione del Governo italiano in ambito comunitario sull'adozione di dazi antidumping – 3-00109

   PRATAVIERA e MATTEO BRAGANTINI. — Al Ministro per gli affari europei. — Per sapere – premesso che:
   i dazi antidumping sono miranti a scoraggiare la pratica del dumping, cioè l'esportazione di beni ad un prezzo inferiore rispetto a quello praticato nel Paese d'origine. Con questa azione il produttore si assicura un certo grado di penetrazione nei mercati grazie alla concorrenzialità dei suoi prezzi;
   la libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione europea in una fase iniziale era stata concepita nell'ambito di un'unione doganale tra gli Stati membri con l'abolizione dei dazi doganali, delle restrizioni quantitative agli scambi e di tutte le altre misure di effetto equivalente, e con la fissazione di una tariffa doganale comune nei rapporti della Comunità con i Paesi terzi. In seguito, è stato posto l'accento sull'eliminazione di tutti gli ostacoli restanti alla libera circolazione, in modo da realizzare il mercato interno, definito come uno spazio senza frontiere interne, ove le merci circolano liberamente come all'interno di un mercato nazionale;
   le sentenze della Corte di giustizia che hanno introdotto la libera circolazione dei beni all'interno dell'Unione europea e l'istituzione dell'unione doganale hanno riguardato e riguardano i 27 Stati membri e il processo di progressiva creazione del mercato interno;
   la politica commerciale dell'Unione europea e il suo ruolo in seno all'Organizzazione mondiale del commercio riguardano la fissazione delle tariffe doganali per l'ingresso nell'Unione europea di beni prodotti in Paesi terzi, così come fatto con il regolamento della Commissione europea che istituisce i dazi antidumping sulle importazioni di fotovoltaici di provenienza della Repubblica popolare cinese;
   la globalizzazione, oltre ad alcune conseguenze positive, come l'apertura di nuove opportunità di mercato per il nostro tessuto produttivo, ne ha prodotte altre assai nefaste. Il venir meno, secondo le regole imposte dall'Organizzazione mondiale del commercio, delle barriere di carattere protezionistico alla libera circolazione delle merci ha indubbiamente alimentato il diffondersi di fenomeni negativi. Tra essi figurano: la dilagante violazione dei diritti di proprietà intellettuale, la contraffazione dei prodotti e dei marchi dei Paesi europei, l'ingresso nell'Unione europea di prodotti che non rispettano le normative ambientali, sociali e gli standard di sicurezza. Si tratta, quasi sempre, di pericoli provenienti da produttori situati nell'area asiatica e, in particolare, della Cina. Gli effetti negativi di questi fenomeni sono particolarmente preoccupanti per i settori produttivi del cosiddetto made in Italy e per i distretti produttivi locali che ne costituiscono l'ossatura portante;
   la lentezza e l'atteggiamento renitente con cui la Commissione europea sta operando, si manifesta con l'assenza dei necessari provvedimenti antidumping che penalizza le molte piccole e medie imprese, in particolare del Nord, che hanno scelto di produrre prodotti di qualità sul proprio territorio senza delocalizzare e che oggi sono seriamente minacciate dalla sleale concorrenza proveniente dai Paesi del Sud-Est asiatico, dove i metodi di produzione sono difficilmente controllabili dall'Unione europea e la qualità dei prodotti non è sempre garantita. Inoltre, le modalità con cui sono regolamentati a livello europeo gli strumenti di difesa commerciale, oggetto peraltro di imminente riforma, rendono assai difficile al nostro tessuto produttivo la possibilità di presentare denuncia con gli elementi di prova per ottenere in tempi brevi l'apertura di procedure antidumping;
   il tessuto produttivo del nostro Paese già fortemente provato dalla crisi economica in atto e che si trova anche a dover affrontare la concorrenza di Paesi, come la Cina, che non osservano le regole di un mercato equilibrato e leale, che usufruiscono di manodopera a bassissimo costo e di politiche di dumping a discapito dei lavoratori e dei consumatori italiani ed europei;
   la Commissione europea, con il regolamento 513/2013 del 4 giugno 2013, istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (UE) n. 182/2013, che dispone la registrazione delle importazioni dei suddetti prodotti originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese;
   non si è fatta attendere la reazione da parte della Repubblica popolare cinese che, per voce del Ministero del commercio, ha annunciato l'avvio di un'indagine antidumping e anti-sussidi contro il vino importato dall'Europa;
   sarà adottato un approccio graduale: l'aliquota del dazio sarà fissata all'11,8 per cento sino al 6 agosto 2013. A partire da tale data il dazio sarà quindi fissato al 47,6 per cento, che è il livello necessario per eliminare il pregiudizio causato dal dumping all'industria europea;
   la Germania, come altri Paesi dell'Unione europea, per voce del Ministro dell'economia tedesco, Philipp Roesler, ha espresso la sua contrarietà all'applicazione di questa misura nei confronti della Cina, perché intenzionata a risolvere la controversia con il dialogo e negoziato e non andando allo scontro;
   la volontà della Commissione europea e del Ministro europeo del commercio, De Gucht, è quella di arrivare ad una soluzione accomodante, nata dalla volontà di puntare al dialogo, non una mera misura punitiva e ciò si evincerebbe anche dalla fissazione di un'aliquota molto bassa e insufficiente per i primi due mesi di entrata in vigore del provvedimento;
   la Commissione europea afferma di essere pronta a partecipare a una riunione del comitato congiunto Unione europea-Cina nelle prossime settimane per discutere in maniera costruttiva di tutti gli aspetti delle nostre relazioni commerciali, in linea con gli impegni comuni in sede di Organizzazione mondiale del commercio e nello spirito del nostro partenariato strategico –:
   se il Ministro interrogato intenda chiarire la posizione del Governo su quanto riportato in premessa, facendosi portavoce in sede europea di una politica intesa ad applicare, quando possibile ed opportuno, le misure doganali necessarie per impedire pratiche di concorrenza sleale a tutela del made in Italy. (3-00109)


Dati relativi al numero di lavoratori interessati dall'applicazione della normativa riguardante gli aiuti fiscali alle imprese per l'assunzione di giovani under 35, nonché ulteriori incentivi per l'occupazione femminile e giovanile – 3-00110

   TINAGLI, ANTIMO CESARO, DELLAI, ANDREA ROMANO e SCHIRÒ PLANETA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   con il decreto «salva-Italia» (decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) sono stati introdotti, nel dicembre 2011, aiuti fiscali alle imprese che avrebbero assunto giovani under 35. Si trattava di un intervento che prevedeva la deducibilità integrale delle imposte dirette dell'irap, relativa alla quota imponibile per le spese per il personale. In pratica si cercava di dare una spinta all'occupazione giovanile riducendo in modo consistente, e diretto, sia le tasse che il costo del lavoro per chi assumeva gli under 35;
   nello specifico l'articolo 24, comma 27, del citato decreto-legge n. 201 del 2011 prevedeva che venissero integrate le risorse sull'autorizzazione di spesa relativa al fondo per il finanziamento di interventi in termini quantitativi e qualitativi a favore dell'occupazione giovanile e delle donne;
   il comma 252 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, (legge di stabilità 2013), introducendo il comma 12-bis all'articolo 4 della legge n. 92 del 2012 (riforma del mercato del lavoro), ha ribadito quanto precedentemente disposto dal decreto interministeriale del 5 ottobre 2012 emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze;
   in definitiva è stato riproposto l'incentivo di euro 12.000 qualora un'azienda decida di trasformare un contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato. Tale incentivo è previsto ogni qual volta si proceda a una stabilizzazione di rapporti di lavoro, trasformando le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, e i contratti di associazioni in partecipazione con apporto di solo lavoro in contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale;
   il decreto interministeriale ha previsto anche incentivi per coloro che assumono donne di qualunque età e giovani fino a 29 anni assunti a tempo determinato, fino a un massimo di dieci contratti di lavoro per ogni datore di lavoro –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei dati relativi al numero dei giovani, delle donne e dei disoccupati/inoccupati che hanno usufruito del varo dei sopra citati incentivi, ai fini di una valutazione dell'impatto delle norme stesse sull'occupazione. (3-00110)


Iniziative per incrementare le risorse destinate al fondo per le non autosufficienze e per l'avvio di un programma di potenziamento della rete dei relativi servizi socio-sanitari – 3-00111

   PIAZZONI, NICCHI, AIELLO e DURANTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   il fondo per le non autosufficienze, finalizzato a garantire su tutto il territorio nazionale l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali in favore delle persone non autosufficienti, ha visto in questi ultimi anni ridurre sensibilmente le risorse ad esso assegnate;
   i disabili sono oltre 2,6 milioni di persone, mentre gli anziani sono oltre 4 milioni di persone. Le famiglie con almeno un disabile grave sono circa un milione e mezzo, pari a quasi il 7 per cento delle famiglie italiane;
   in aggiunta alle risorse stanziate per le medesime finalità dalle regioni, la legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 1264) aveva istituito il fondo per le non autosufficienze, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Successivamente la legge finanziaria per il 2008 (articolo 2, comma 465), ne ha incrementato lo stanziamento di 100 milioni per l'anno 2008 e 200 milioni per il 2009. Per il 2010 il fondo ha potuto contare su 400 milioni di euro;
   per il 2011, il 2012 e il 2013, i Governi non hanno più voluto rifinanziare organicamente, e con carattere pluriennale, il fondo per le non autosufficienze;
   nel 2011 sono state assegnate alle non autosufficienze solo 100 milioni di euro e finalizzati ad interventi integrati socio-sanitari per i malati di sclerosi laterale amiotrofica;
   per il 2012 il fondo per le non autosufficienze è stato, di fatto, azzerato. Le risorse, infatti, che inizialmente erano state previste dal decreto-legge n. 95 del 2012, sono state soppresse dalla legge di stabilità per il 2013;
   il 2013 vede uno stanziamento di 275 milioni di euro (più ulteriori 40 milioni di euro che dovrebbero arrivare dai risparmi attesi dal piano straordinario di verifiche Inps sulle invalidità), per le non autosufficienze – inclusi gli interventi a sostegno dei malati di sclerosi laterale amiotrofica – ma il decreto di riparto delle risorse a favore delle regioni non è ancora stato emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   peraltro, andrebbero anche rivisti i criteri di assegnazione alle regioni delle risorse statali stanziate, laddove il criterio della ripartizione in base alla popolazione, andrebbe rivisitato considerando il numero reale dei malati interessati;
   l'insufficiente rifinanziamento del fondo obbliga molti parenti dei pazienti non autosufficienti a provvedere da sé, e in sostanziale «solitudine», alle cure del malato o ricorrendo al «badantato», con costi sostanzialmente a carico delle famiglie;
   in questi ultimi anni molte associazioni di disabili chiedono più possibilità di assistenza, più sostegno economico, più impegni certi da parte delle istituzioni;
   il Governo deve farsi carico di questa realtà, promuovendo politiche che mirino ad estendere significativamente la rete dei servizi puntando sull'assistenza a domicilio e sul territorio, per fornire risposte ai bisogni quotidiani di ogni singola persona non autosufficiente e delle famiglie, così da pervenire a un universalismo vero, superando la frammentarietà e i forti squilibri territoriali che sino ad ora hanno contraddistinto la rete dei servizi esistenti;
   sotto questo aspetto è, quindi, indispensabile provvedere non solo ad un congruo rifinanziamento su base pluriennale del fondo per le non autosufficienze, ma sviluppare un opportuno programma che miri prioritariamente all'assistenza territoriale e alle cure domiciliari e finalizzato a consentire – laddove possibile e richiesto – il permanere in famiglia, con particolare riferimento ai disabili gravissimi e per tutti quei casi bisognosi di assistenza vigile per i bisogni vitali, favorendo a tal fine la formazione di assistenti familiari e l'attività di soggetti specializzati nell'erogazione delle relative prestazioni;
   l'attuazione di detto obiettivo, peraltro, consentirebbe nel tempo un sensibile risparmio di risorse complessive investite e avrebbe ricadute positive in termini di occupazione –:
   se non si ritenga indispensabile adottare iniziative al fine di incrementare le risorse complessivamente destinate al fondo per le non autosufficienze, prevedendo il ritorno ad un finanziamento su base pluriennale, nonché il concreto avvio di un programma finalizzato al potenziamento della rete dei servizi socio-sanitari in questo ambito, volto a incentivare le strutture territoriali e l'intervento assistenziale e di cura domiciliare per i disabili gravi, sulla base di progetti individuali, stabiliti da equipe multidisciplinare, anche favorendo, laddove possibile, il permanere del disabile grave in ambito famigliare. (3-00111)


Iniziative per prorogare l'entrata in vigore della procedura standardizzata per la valutazione dei rischi in azienda per le piccole imprese fino a 10 dipendenti – 3-00112

   ALFREIDER, GEBHARD, PLANGGER e SCHULLIAN. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 101, ha modificato la normativa in materia di valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevedendo che le aziende che occupano fino a 10 dipendenti debbano effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate;
   attraverso varie proroghe, da ultimo l'articolo 1, comma 388, della legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) è stato disposto che fino al 30 giugno 2013 i datori di lavoro di che hanno meno di 10 lavoratori potessero autocertificare l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi;
   in realtà, però, una circolare ministeriale della direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro ha poi specificato che l'autocertificazione della valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro terminava il 31 maggio 2013;
   la procedura standardizzata per la valutazione dei rischi, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, è una procedura troppo onerosa per le piccole imprese, soprattutto per quelle artigiane, le quali potrebbero, invece, continuare agevolmente a produrre la dichiarazione sostitutiva;
   in funzione anticrisi sarebbe auspicabile agevolare il lavoro delle piccole imprese, che risultano essere quelle più colpite dalla crisi, come emerge dai dati della Cgia di Mestre, secondo la quale tra le 85.500 imprese che non ci sono più ben 77.670 (il 90,9 per cento) erano imprese artigianali –:
   se ritenga opportuno adottare iniziative volte a prorogare ulteriormente l'entrata in vigore della procedura standardizzata per la valutazione dei rischi in azienda per le piccole imprese fino a 10 dipendenti o, in alternativa, prevedere una semplificazione, per esempio mantenendo la dichiarazione sostitutiva. (3-00112)


Problemi occupazionali presso la Indesit company ed iniziative per il mantenimento sul territorio italiano delle realtà lavorative nazionali – 3-00113

   TERZONI, GALLINELLA, CECCONI, CIPRINI, CASTELLI e GRILLO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   si assiste per l'ennesima volta nel nostro Paese in ambito lavorativo a un'azienda, che dopo aver ricevuto finanziamenti da parte dello Stato italiano, sta delocalizzando all'estero, gettando nello sconforto migliaia di famiglie e provocando una forte depressione a livello occupazionale e sociale di intere aree che già stanno subendo le conseguenze della crisi economica;
   è il caso di Indesit company che ha annunciato 1451 esuberi. Le produzioni italiane non sarebbero sostenibili e alcuni impianti saranno spostati in Polonia e Turchia, dove da diversi anni ormai i lavoratori italiani altamente specializzati sono mandati a trasmettere le proprie conoscenze ai lavoratori del posto;
   si rileva che tra il 2011 e il 2012, Indesit company ha sostenuto elevatissimi costi per investimenti a dir poco discutibili e che non hanno portato ritorni, né in termini di fatturato, né di quote di mercato e le cui conseguenze ora vengono fatte ricadere sulla vita di migliaia di famiglie che non sono solo quelle toccate dagli esuberi, ma anche di tutto l'indotto;
   sarebbe giusto in questi casi che le aziende che delocalizzano lascino qui in Italia sedi, capannoni, mezzi di produzione, macchine, progetti, perché è frutto del lavoro e dell'intelligenza dei lavoratori, pena la restituzione dei finanziamenti pubblici ricevuti e il risarcimento del danno causato alla collettività locale. A riguardo bisogna prevedere forme di partecipazione dei lavoratori nella gestione delle aziende in ossequio all'articolo 46 della Costituzione –:
   quali iniziative intenda intraprendere al fine di tutelare i lavoratori a rischio, anche attivando un tavolo di confronto che coinvolga pienamente i rappresentanti dei lavoratori, la dirigenza aziendale e i Ministeri competenti, che individui ogni possibile soluzione volta ad evitare ripercussioni negative sugli attuali livelli occupazionali, e, in particolare, al di là della specifica grave situazione collegata ad Indesit, quali misure il Ministro interrogato intenda porre in essere per incentivare misure di sostegno a favore del mantenimento sul territorio italiano delle realtà lavorative nazionali. (3-00113)


Misure a sostegno dell'occupazione, in particolare giovanile e femminile, e iniziative in relazione a recenti dati Inps sugli effetti della riforma pensionistica – 3-00114

   BELLANOVA, GNECCHI, DAMIANO, ALBANELLA, BARUFFI, BOCCUZZI, CASELLATO, FARAONE, CINZIA MARIA FONTANA, GIACOBBE, GREGORI, GRIBAUDO, INCERTI, MADIA, MAESTRI, MARTELLI, MICCOLI, PARIS, GIORGIO PICCOLO, SIMONI, ZAPPULLA, MARTELLA, ROSATO e DE MARIA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   secondo il recente rapporto dell'area attuariale dell'Inps sugli effetti finanziari che si determineranno a seguito della riforma pensionistica introdotta con il cosiddetto decreto-legge «salva Italia», nel periodo compreso tra il 2012 e il 2021, si determineranno risparmi per 80 miliardi di euro, pur tenendo conto dei costi delle salvaguardie, aggiuntivi rispetto a quelli conseguiti a seguito delle normative varate dal 2004 al 2011;
   in base a detto studio si evince una dinamica della spesa pensionistica che registra una notevole contrazione, con un picco nel 2019 quando si raggiungerà una riduzione di oltre un punto di prodotto interno lordo, con una soglia complessiva di poco superiore all'8,6 per cento del prodotto interno lordo;
   come si vede, si tratta di importi e percentuali ben superiori a quanto indicato nei documenti che accompagnarono la recente riforma e sui quali si basò la discussione e il confronto nelle aule parlamentari, nella società civile e sugli organi di informazione;
   già in occasione dell'esame del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da parte del Partito Democratico, si sottolineò come la gran parte degli effetti positivi sul bilancio dello Stato della manovra poggiassero essenzialmente sulle misure previdenziali, con il brusco innalzamento dell'età pensionabile e l'eliminazione delle pensioni di anzianità;
   il protrarsi della crisi economica e le pesanti ricadute sull'occupazione, in particolar modo di quella giovanile, come opportunamente sostenuto dal Governo, richiedono una nuova strategia, anche in ambito comunitario, di rilancio dell'economia anche attraverso la predisposizione di un vigoroso piano per il sostegno dell'occupazione;
   come noto, la distribuzione del reddito negli ultimi decenni ha visto un netto peggioramento nel nostro Paese a tutto danno del lavoro, risultato a cui ha certamente contribuito il diffondersi dei contratti atipici, soprattutto tra i giovani lavoratori. Al riguardo, vanno sottolineate le opportune riflessioni recentemente sviluppate dal Presidente della Banca centrale europea: «Una più equa partecipazione ai frutti della produzione della ricchezza nazionale contribuisce a diffondere la cultura del risparmio e, dunque, della compartecipazione. Sentirsi parte integrante della nazione e cointeressati alle sue sorti economiche aumenta la coesione sociale e incentiva comportamenti economici individuali che conducono, nell'aggregato, al successo economico della collettività»;
   appare di tutta evidenza, soprattutto alla luce dei citati dati dell'Inps sugli effetti della riforma pensionistica, che il mondo del lavoro vanta un credito con lo Stato e con la società tutta in termini di equità e di opportunità;
   le anticipazioni di stampa sulle prossime iniziative del Governo sembrano delineare misure che si inseriscono in questa strategia –:
   quali urgenti iniziative si intendano adottare per favorire il sostegno dell'occupazione, soprattutto quella giovanile e femminile, oltre che per porre rimedio ai più vistosi errori della riforma pensionistica, quali la rottura del patto tra stato e cittadini e la mancanza di gradualità nelle modifiche, stante il carico di sacrifici chiesti al mondo del lavoro in questi ultimi anni. (3-00114)


Iniziative in ordine ad alcune problematiche relative all'applicazione della disciplina sui lavoratori cosiddetti esodati, con particolare riferimento alla situazione del personale dipendente transitato in Inps – 3-00115

   POLVERINI e BALDELLI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha modificato le regole per l'accesso al trattamento pensionistico, prevedendo una disciplina in deroga per determinate tipologie di lavoratori (i cosiddetti esodati) con una copertura pari a 65 mila unità;
   successivamente, il Parlamento, in due distinti atti, ha ampliato ulteriormente la platea, stanziando risorse per 65.300 unità, di cui 55 mila a valere sul decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e 10.300 sulla legge 24 dicembre 2012, n. 228;
   in base alle informazioni fornite anche dalle associazioni che tutelano gli interessi dei salvaguardati, al 3 aprile 2013 risultano essere state accolte 62 mila domande, di cui 2.950 in attesa di verifica, sulle 65 mila iniziali, con circa 7.500 lavoratori che alla data dell'8 maggio 2013 hanno già avuto accesso al trattamento pensionistico; con riferimento al secondo scaglione; la procedura è ancora in larga parte ferma alle direzioni territoriali del lavoro;
   un particolare rilievo assumono le situazioni del personale dipendente transitato in Inps, in particolare ex Ipost, relativamente all'impossibilità di procedere ai versamenti contributivi volontari a causa del mancato invio dei relativi bollettini, e del personale dipendente licenziato o esodato in seguito ad accordi collettivi o individuali stipulati prima del 2007 –:
   se sia intenzione del Governo rendere disponibili le risorse non impiegate nella prima e nella seconda procedura per le istanze che saranno presentate successivamente e se dal monitoraggio effettuato dall'Inps si evidenzino particolari criticità nella procedura di istanza e/o nelle attività delle singole direzioni territoriali del lavoro, valutando a riguardo anche la situazione relativa al personale dipendente transitato in Inps, in particolare ex Ipost, e quella del personale dipendente licenziato o esodato in seguito ad accordi collettivi o individuali stipulati prima del 2007. (3-00115)


Intendimenti in ordine agli strumenti per il finanziamento delle misure contro la disoccupazione giovanile, con particolare riferimento ad eventuali interventi sulle cosiddette pensioni d'oro – 3-00116

   GIORGIA MELONI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   in un'intervista a Il Corriere della Sera del 25 maggio 2013, il Ministro interrogato, con riferimento all'ipotesi di un taglio delle pensioni più elevate, ha dichiarato che «non si vede perché nel momento in cui si chiedono sacrifici a tutti qualcuno debba essere escluso» e che «una misura del genere non porterebbe molti soldi ma sarebbe un'operazione di giustizia sociale»;
   nel corso delle passate settimane alcuni quotidiani hanno, inoltre, riportato la notizia secondo la quale il Ministro interrogato avrebbe pensato di destinare i proventi del taglio delle pensioni d'oro alle misure per contrastare la disoccupazione giovanile;
   è notizia di pochissimi giorni fa che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 116 del 2013, ha dichiarato l'illegittimità del contributo di solidarietà, introdotto nell'estate 2011 dal Governo Berlusconi e poi confermato dal Governo Monti, ovvero il prelievo extra sulle cosiddette pensioni d'oro, cioè quelle pensioni pubbliche e private superiori rispettivamente ai 90 mila, ai 150 mila e ai 200 mila euro lordi l'anno –:
   quali siano le intenzioni del Ministro interrogato, a fronte della più recente pronuncia della Corte costituzionale, e quali metodi alternativi di copertura siano allo studio per finanziare le annunciate misure contro la disoccupazione giovanile.
(3-00116)


TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: GARAVINI ED ALTRI; MIGLIORE ED ALTRI; BRUNETTA ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE (A.C. 482-887-1001-A)

A.C. 482-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

A.C. 482-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere).

  1. È istituita, per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere in quanto operanti nel territorio nazionale, con i seguenti compiti:
   a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali;
   b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia;
   c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso;
   d) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria, anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia al livello dell'Unione europea e di promuovere accordi in sede internazionale;
   e) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, con particolare riguardo alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali, nonché approfondire, a questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali;
   f) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo alle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso;
   g) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi, le forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali;
   h) verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei princìpi di libertà dell'iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica dell'Unione europea, statale e regionale finalizzata allo sviluppo, alla crescita e al sistema delle imprese;
   i) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento delle attività della criminalità organizzata mafiosa o similare, con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie e alle reti d'impresa, nonché l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;
   l) verificare l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo e proporre misure per renderle più efficaci;
   m) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio, anche consultando le associazioni di carattere nazionale o locale che più significativamente operano nel contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso;
   n) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;
   o) riferire alle Camere al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

  2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere, o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale o che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere).

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
  e-bis) valutare la penetrazione sul territorio nazionale e le modalità operative delle mafie straniere, con particolare riferimento all'importazione e allo spaccio di stupefacenti, alla tratta e allo sfruttamento degli esseri umani e all'importazione e messa in commercio di merci usurpative, contraffatte o illegalmente prodotte, tenendo conto delle specificità di ciascuna struttura mafiosa straniera ed individuando, se necessario, specifiche misure legislative ed operative di contrasto;
1. 10. Pagano.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
  f-bis) indagare sul rapporto tra mafie, massoneria deviata e servizi segreti deviati, con particolare riferimento all'evoluzione di tale rapporto e all'incidenza dello stesso nelle stragi e negli episodi omicidiari ancora irrisolti;
1. 1. Faraone.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis)
analisi, valutazione e proposte di correzione dell'articolo 416-ter del codice penale e di allargamento della definizione del reato di voto di scambio, non limitandolo alla fattispecie di scambio di denaro, ma ampliandolo anche alle pratiche di promessa di impiego o di vantaggi personali;
1. 2. (Nuova formulazione). Faraone.

  Al comma 1, lettera l), dopo le parole: dei beni aggiungere le seguenti: e delle attività imprenditoriali.
1. 3. Faraone.

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
  l-bis) verificare l'adeguatezza del compito di supervisione dell'Agenzia nazionale dei beni confiscati alla mafia e proporne una sua riorganizzazione, anche su base regionale, nonché un potenziamento dell'organico;
1. 11. Faraone.

A.C. 482-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

  1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 18 febbraio 2010, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 4 agosto 2008, n. 132. Qualora una delle situazioni previste nella citata proposta di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente la Presidenza della Camera di appartenenza.
  2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i componenti possono essere confermati.
  3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
  5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4, ultimo periodo.
  6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.
(Composizione della Commissione).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parole: da venticinque senatori e da venticinque deputati con le seguenti: da venti senatori e da venti deputati.
2. 10. Dadone, Fraccaro.

A.C. 482-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Comitati).

  1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 7, comma 1.

A.C. 482-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Audizioni a testimonianza).

  1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
  2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto d'ufficio.
  3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

A.C. 482-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Richiesta di atti e documenti).

  1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
  2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
  3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
  4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
  5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.
  6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

A.C. 482-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Segreto).

  1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.
  2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
  3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

A.C. 482-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Organizzazione interna).

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
  2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
  3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
  4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2013 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
  6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 7.
(Organizzazione interna).

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: può avvalersi aggiungere le seguenti:, a tempo parziale e a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente autorizzate e documentate,
7. 10. Dadone, Fraccaro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. La Commissione, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, rendiconta e documenta annualmente le spese sostenute, suddivise per singole voci, provvedendo a darne evidenza sui siti Internet della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
7. 11. Dadone, Fraccaro.

A.C. 482-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.