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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 5 giugno 2013

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 5 giugno 2013.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baretta, Berretta, Bocci, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carrozza, Casero, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Luigi Di Maio, Epifani, Fassina, Ferranti, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Gebhard, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Kyenge, Legnini, Letta, Lorenzin, Lupi, Merlo, Migliore, Orlando, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Rigoni, Sani, Santelli, Sereni, Simoni, Speranza, Vezzali, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 4 giugno 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   CECCONI: «Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco» (1140);
   GOZI: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di rinvio dell'esecuzione della pena, di custodia cautelare in case-famiglia protette e di detenzione domiciliare, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori» (1141);
   MANTERO ed altri: «Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico» (1142);
   MARTELLA e PELUFFO: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario a doppio turno per l'elezione della Camera dei deputati, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali» (1143);
   DI LELLO ed altri: «Disposizioni per l'estensione delle misure di protezione sociale e dei diritti sindacali ai lavoratori impiegati con contratti di collaborazione a progetto» (1144);
   CENNI: «Disposizioni per la riorganizzazione del sistema degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché in materia di promozione dell'agricoltura italiana nei mercati esteri e di accesso delle imprese agricole e di pesca ai servizi digitali delle pubbliche amministrazioni» (1145);
   CARELLA: «Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente l'estensione dei benefìci previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice in favore delle vittime della violenza politica» (1146);
   D'INCECCO: «Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi e della Giornata nazionale per la lotta contro l'endometriosi» (1147);
   SILVIA GIORDANO ed altri: «Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare» (1148);
   GRILLO ed altri: «Istituzione dell'Ufficio del Garante della salute e modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di organizzazione delle aziende sanitarie locali e di nomina agli incarichi direttivi e dirigenziali delle medesime» (1149).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di legge d'iniziativa regionale.

  In data 4 giugno 2013 sono state presentate alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, le seguenti proposte di legge:
   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: «Modifica alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» (1150);
   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: «Illiceità dell'installazione e dell'utilizzo dei sistemi di gioco d'azzardo elettronico nei locali pubblici. Modifica all'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)» (1151);
   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: «Inserimento dell'articolo 97-bis nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in materia di funzioni dei segretari comunali» (1152);
   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: «Modifiche all'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo)» (1153).

  Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

  In data 4 giugno 2013 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   S. 662. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria» (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (676-B).

  Sarà stampato e distribuito.

Annunzio di un disegno di legge.

  In data 4 giugno 2013 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico:
    «Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale» (1139).

  Sarà stampato e distribuito.

Annunzio di una proposta di inchiesta parlamentare.

  In data 4 giugno 2013 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa del deputato:
   CECCONI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui livelli dei servizi e sulle cause delle disfunzioni del sistema sanitario nazionale» (doc. XXII, n. 8).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

   La proposta di legge SCALFAROTTO ed altri: «Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell'omofobia e della transfobia» (245) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Narduolo.
   La proposta di legge DALLAI ed altri: «Disposizioni per la valorizzazione e la salvaguardia della “Via Francigena”» (294) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Marguerettaz.
   La proposta di legge OLIVERIO ed altri: «Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti» (475) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Valiante.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati,in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   I Commissione (Affari costituzionali):
  VACCARO: «Introduzione dell'articolo 48-bis e modifica all'articolo 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti la formazione degli amministratori locali in materia di protezione civile e l'assicurazione per la copertura dei rischi ad essi derivanti dall'esercizio delle relative funzioni» (508) Parere delle Commissioni V, VI e VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

   II Commissione (Giustizia):
  MONGIELLO ed altri: «Istituzione in Foggia di una sezione della Corte d'appello di Bari, di una sezione della Corte d'appello di Bari in funzione di Corte di assise d'appello e del tribunale per i minorenni» (430) Parere delle Commissioni I, V e XI.

   III Commissione (Affari esteri):
  MONGIELLO ed altri: «Introduzione dell'articolo 2-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e altre disposizioni per il controllo e la tracciabilità e per la lotta contro il traffico internazionale illecito delle armi» (431) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, VI, X e XIV.

   VI Commissione (Finanze):
  MONGIELLO ed altri: «Regime sperimentale di applicazione dell'imposta sui redditi e altre disposizioni per promuovere la partecipazione delle donne al lavoro» (432) Parere delle Commissioni I, II, V, X e XI.

   VII Commissione (Cultura):
  MADIA ed altri: «Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali » (362) Parere delle Commissioni I, II, V, X e XIV;
  BRESCIA ed altri: «Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria» (1064) Parere delle Commissioni I, III, V, VI, IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e XIV.

   XII Commissione (Affari sociali):
  BRAMBILLA: «Istituzione del Servizio sanitario veterinario mutualistico per la cura degli animali di affezione» (315) Parere delle Commissioni I, V, XIII e XIV».

   XIII Commissione (Agricoltura):
  BRAMBILLA: «Modifiche all'articolo 842 del codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia» (317) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XIV;
  BRAMBILLA: «Riconoscimento degli equini quali animali di affezione» (323) Parere delle Commissioni I, V e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

   Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura):
  CATANIA ed altri: «Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo» (948) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII e XIV;

   Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura):
  BRAMBILLA: «Disposizioni per la tutela dell'integrità fisica e psichica degli equini» (321) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.

Assegnazione di proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente.

  X Commissione (Attività produttive).
   MARTELLA ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui risultati raggiunti nelle attività di prevenzione, di controllo e sanzionatoria svolte dagli enti preposti al contrasto della contraffazione e della pirateria in campo commerciale» (Doc XXII, n. 6) – Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.

Trasmissione dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 3 giugno 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2013/2022, del 25 aprile 2013, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alla non corretta attuazione degli obblighi previsti dagli articoli 7, 8 e 10 della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 3 giugno 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2013/2027, del 25 aprile 2013, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione al regime fiscale delle persone «non residenti Schumacker» che traggono reddito sul territorio nazionale.

   Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 5 giugno 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni, elaborate dai Ministeri competenti, concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), nonché alle sottoindicate Commissioni:
   relazione in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (COM(2013) 42 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla II Commissione (Giustizia);
   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio (COM(2013) 173 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla I Commissione (Affari costituzionali):
   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (COM(2013) 197 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla I Commissione (Affari costituzionali).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

  Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso le seguenti ventisette risoluzioni approvate nella sessione dal 15 al 18 aprile 2013, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) (Doc. XII, n. 28) – alla IX Commissione (Trasporti);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98 (Doc. XII, n. 29) alla XIII Commissione (Agricoltura);
   risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio nel settore della pesca e del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo (Doc. XII, n. 30) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione legislativa relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati (Doc. XII, n. 31) – alla X Commissione (Attività produttive);
   risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante deroga temporanea alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (Doc. XII, n. 32) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (Doc. XII, n. 33) – alla VI Commissione (Finanze);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (Doc. XII, n. 34) – alla VI Commissione (Finanze);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi di assistenza a terra negli aeroporti dell'Unione e che abroga la direttiva 96/67/CE del Consiglio (Doc. XII, n. 35) – alla IX Commissione (Trasporti);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad alcune misure tecniche e di controllo nello Skagerrak e recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 e del regolamento (CE) n. 1342/2008 (Doc. XII, n. 36) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   risoluzione su commercio e investimenti, motori della crescita per i paesi in via di sviluppo (Doc. XII, n. 37) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive);
   risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica gli allegati II e III della decisione del Consiglio del 9 giugno 2011 relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007, sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia (Doc. XII, n. 38) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei buoni (Doc. XII, n. 39) – alla VI Commissione (Finanze);
   risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica l'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti (Doc. XII, n. 40) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e la Repubblica moldova che modifica l'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica moldova (Doc. XII, n. 41) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione sull'impatto della crisi finanziaria ed economica sui diritti umani (Doc. XII, n. 42) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione sulla relazione globale di controllo del 2012 in merito alla Croazia (Doc. XII, n. 43) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione sulla relazione 2012 sui progressi compiuti dalla Turchia (Doc. XII, n. 44) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione sulla situazione in materia di diritti dell'uomo in Kazakhstan (Doc. XII, n. 45) – alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 4 giugno 2013, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Settima relazione annuale 2012 sull'attuazione dell'assistenza comunitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota (COM(2013) 332 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Raccomandazioni di raccomandazioni del Consiglio sui programmi nazionali di riforma 2013 e che formulano i pareri del Consiglio sui programmi di convergenza o di stabilità 2012-2016 dell'Ungheria (COM(2013) 367 final), di Malta (COM(2013) 368 final) e della Romania (COM(2013) 373 final), che sono assegnate in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 4 giugno 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  Nell'ambito di tali atti, il Governo ha richiamato l'attenzione sui seguenti documenti:
   Comunicazione della Commissione al Consiglio sull'applicazione provvisoria dell'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (COM(2013) 306 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
   Progetto di risoluzione del Consiglio sull'attività consultiva per lo spazio europeo della ricerca (documento n. 9763/13), che è assegnato in sede primaria alle Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive).

  Con la medesima comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Massimizzare l'incidenza della migrazione sullo sviluppo – Contributo dell'UE al dialogo ad alto livello delle Nazioni Unite e prossime iniziative per rafforzare il nesso tra sviluppo e migrazione (COM(2013) 292 final), assegnata, in data 30 maggio 2013, in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (COM(2013) 293 final), assegnata, in data 27 maggio 2013, in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia europea per i componenti e i sistemi micro e nanoelettronici (COM(2013) 298 final), assegnata, in data 27 maggio 2013, in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri in gravi difficoltà, o minacciati di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria e per quanto attiene alle norme di disimpegno per alcuni Stati membri (COM(2013) 301 final), assegnata, in data 23 maggio 2013, in sede primaria alla V Commissione (Bilancio), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà;
   Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le reti transeuropee di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (COM(2013) 329 final), assegnata, in data 3 giugno 2013, in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà.

Trasmissione dal Garante del contribuente della regione Lazio.

  Il Garante del contribuente della regione Lazio, in data 31 maggio 2013, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale, per l'anno 2011, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettere in data 3 giugno 2013, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14:
   della conferma del dottor Antonio Alvaro a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte;
   della nomina del dottor Antonio Granara a commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna;
   della conferma del dottor Gaetano Benedetto a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Circeo.

  Queste comunicazioni sono trasmesse alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Orientamenti del Ministro della salute in merito all'individuazione di nuove modalità di compartecipazione alla spesa in ambito sanitario al fine di un più equo e complessivo ridimensionamento del sistema dei ticket – 3-00094

   NICCHI, PIAZZONI e AIELLO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   sono notevoli i problemi di cui soffre il nostro sistema sanitario nazionale: il bisogno di potenziamento dell'assistenza territoriale (previsto, ma non finanziato); i tagli al sociale ed alla non autosufficienza; la mancata definizione dei nuovi livelli essenziali di assistenza; i contratti di lavoro bloccati da anni e la precarietà in sanità; la questione del federalismo malato; la grave frammentazione in diversissimi sistemi sanitari regionali e le crescenti diseguaglianze in termini di accesso alle cure e di salute; l'abbandono della prevenzione; la questione del malaffare in questo settore;
   un settore, quello della sanità, che avrebbe bisogno di riforme e di «buona» modernizzazione, ma la politica dei tagli sta compromettendo seriamente un servizio sanitario pubblico e universalistico, creando grandi disparità di accesso e di cure tra le persone;
   la sanità rimane comunque un settore che, soprattutto dal 2008 in poi, ha subito tagli, in gran parte lineari, molto pesanti, con effetti negativi sulle prestazioni erogate, sulla qualità dei servizi, sull'assistenza territoriale, sui finanziamenti all'edilizia sanitaria;
   in questi ultimi anni si è infatti assistito a politiche economiche basate prevalentemente sul contenimento e il definanziamento della spesa pubblica e la sanità è il settore che ha subito i colpi più pesanti, laddove i tagli sono serviti, più che a rendere maggiormente efficiente il sistema e a ridurre i veri sprechi, a trovare con «facilità» risorse immediate per finanziare le manovre economiche che in questi anni si sono succedute;
   il ricorso allo strumento del ticket e della compartecipazione al costo in ambito sanitario è da questo punto di vista paradigmatico;
   sotto questo aspetto, i dati presentati il 9 maggio 2013 dall'Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nell'ambito del progetto Remolet (Rete di monitoraggio dei livelli essenziali tempestiva), hanno evidenziato il sostanziale fallimento del «superticket» sull'assistenza specialistica introdotto dal Governo Berlusconi con la legge finanziaria per il 2011. Avrebbe dovuto compensare un mancato finanziamento al servizio sanitario nazionale di 830 milioni di euro, ma le stime dicono che complessivamente dovrebbe aver prodotto un gettito di soli 244 milioni di euro;
   uno degli effetti negativi evidenti, prodotti dall'introduzione del superticket, è individuabile nel fatto che i cittadini non esenti abbiano richiesto al servizio sanitario nazionale il 17,1 per cento in meno di prestazioni specialistiche. Si tratta o di casi in cui si è rinunciato per ragioni economiche o di prestazioni acquistate direttamente dal privato, che le offre a prezzi concorrenziali, ponendo anche problemi in termini di qualità e sicurezza;
   peraltro, va sottolineato che il decreto-legge n. 98 del 2011, su proposta del Ministro pro tempore Tremonti, prevedeva all'articolo 17, comma 1, lettera d), l'introduzione, attraverso l'emanazione di un regolamento, di ulteriori misure di compartecipazione alla spesa (ticket) per un importo pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 187 del 2012, ha, quindi, dichiarato illegittimo l'esercizio da parte dello Stato della potestà regolamentare in materie in cui esso non possieda una competenza esclusiva. Ciò comporta uno scoperto di bilancio di 2 miliardi di euro per il 2014;
   il Ministro interrogato, nelle sue ultime interviste, ha comunque escluso qualunque intervento normativo volto sia alla reintroduzione dei suddetti ticket dal 2014, sia a introdurre ulteriori nuovi tagli alla sanità;
   il Ministro interrogato ha, però, ribadito la necessità di ottenere «altri margini di risparmio» in ambito sanitario, anche attraverso il riordino delle reti ospedaliere, la prevenzione, l'assistenza domiciliare;
   le suddette affermazioni, anche se potrebbero essere condivisibili, si scontrano, però, proprio con l'assenza di quelle risorse finanziarie che non ne consentono la loro reale applicabilità;
   lo stesso decreto-legge n. 158 del 2012, il cosiddetto decreto Balduzzi, aveva previsto il rilancio dell'assistenza territoriale per l'intero arco della giornata, adottando forme organizzative in grado di erogare prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria, nei limiti, però, delle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario nazionale assegnate alle regioni;
   così come in relazione al tema del riordino delle reti ospedaliere, menzionato dal Ministro interrogato come possibile elemento di risparmio, va ricordato che già oggi si prevede, per esempio, che le regioni debbano privilegiare la costituzione di reti di poliambulatori territoriali aperti h24 e collegati telematicamente con gli ospedali. Anche in questo caso un obiettivo condivisibile, rimasto sostanzialmente sulla carta;
   la realtà è che in ambiti, quali la prevenzione, l'assistenza domiciliare e territoriale, la razionalizzazione delle reti ospedaliere, è, invece, necessario investire oggi per ottenere risparmi complessivi per il servizio sanitario nazionale domani –:
   se il Ministro interrogato non intenda individuare nuove modalità di «compartecipazione alla spesa» in sanità affinché sia orientata ad un più equo e complessivo ridimensionamento del sistema dei ticket, escludendo nuovi tagli al servizio sanitario nazionale, anche nella consapevolezza che gli «altri margini di risparmio», a cui ha fatto espressamente riferimento il Ministro interrogato, in ambiti quali la prevenzione, l'assistenza domiciliare e territoriale, la razionalizzazione delle reti ospedaliere, possono consentire nel prossimo futuro risparmi al servizio sanitario nazionale, solo se vengono fin da subito finanziati adeguatamente. (3-00094)
(4 giugno 2013)


Iniziative per assicurare le risorse necessarie all'Istituto superiore di sanità, all'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani ed alle altre strutture preposte alla gestione delle emergenze sanitarie – 3-00095

   CAPUA, SCHIRÒ PLANETA, DELLAI, VARGIU, BINETTI, GIGLI, MONCHIERO e BALDUZZI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   l'identificazione in Italia di un caso di coronavirus medio-orientale (nuova SARS) porta alla ribalta le problematiche di sanità pubblica causate da patogeni emergenti. Questa è l'ennesima conferma che i virus sfruttano i meccanismi della globalizzazione per diffondersi e provocare epidemie. In questo settore l'Italia dispone di conoscenze e competenze di grande livello, sia in campo medico che in campo veterinario;
   l'Organizzazione mondiale della sanità ha sollecitato gli Stati membri sia a lavorare insieme per migliorare le capacità di identificazione precoce degli agenti biologici e dei focolai primari, sia ad investire in una migliore preparazione degli ospedali a gestire queste emergenze;
   le strutture e le capacità di risposta necessarie devono essere approntate prima che un evento accada ed ogni Paese deve essere in grado di sviluppare un piano di emergenza nei confronti del vasto numero di patogeni, soprattutto virali –:
   quali urgenti iniziative intenda attuare affinché, in un momento di crisi economica come quello attuale, vengano assicurate le risorse necessarie all'Istituto superiore di sanità, all'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani ed alle altre strutture preposte alla gestione di queste emergenze sanitarie. (3-00095)
(4 giugno 2013)


Iniziative in relazione ai recenti casi di infezione da nuovo Coronavirus riscontrati dalle autorità sanitarie della regione Toscana – 3-00096

   BALDELLI e ELVIRA SAVINO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   il Ministero della salute ha confermato, attraverso i comunicati stampa del 31 maggio 2013 e 1o giugno 2013, il riconoscimento, in Toscana, dei primi tre casi in Italia della Middle East respiratory sindrome, patologia respiratoria causata da un nuovo coronavirus, che è stata già riscontrata anche in altri Paesi europei (Germania, Regno Unito, Francia) –:
   come si intenda assistere i pazienti esposti ai rischi di gravi insufficienze respiratorie e di altri danni organici e quali iniziative il Ministero della salute abbia posto in atto per evitare il diffondersi nel territorio nazionale dell'infezione causata da questo nuovo virus, a partire dai casi accertati, anche alla luce delle conoscenze attuali sulla sua pericolosità. (3-00096)
(4 giugno 2013)


Chiarimenti in merito all'utilizzo, per il finanziamento della cassa integrazione in deroga, delle risorse destinate alle regioni del Sud nell'ambito del piano di azione e coesione – 3-00097

   DI LELLO. — Al Ministro per la coesione territoriale. — Per sapere – premesso che:
   nel 2012 si era concordato con il Ministro pro tempore per la coesione territoriale, Fabrizio Barca, all'interno del piano di azione e coesione (stipulato tra Governo e regioni dell'obiettivo convergenza), di appostare apposite risorse per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga;
   quei fondi, già nelle disponibilità delle regioni del Sud, furono rimodulati per efficientare la spesa ed evitare che andassero in disimpegno ed erano stati già ripartiti in proporzione a Campania, Puglia, Calabria e Sicilia;
   attualmente, con il finanziamento degli ammortizzatori in deroga da parte del Governo Letta, risultano prelevate anche parte delle somme presenti nel piano di azione e coesione, per un ammontare pari a 288 milioni di euro, per finanziare gli ammortizzatori in deroga di tutta Italia. Risorse del Sud che dovevano essere destinate solo al Sud (secondo la filosofia degli ex fondi per le aree sottoutilizzate);
   nel corso dell'incontro che il Ministro Giovannini e i Sottosegretari Santelli e Dell'Aringa hanno avuto il 31 maggio 2013 con gli assessori regionali al lavoro, è stata annunciata la possibilità di un ricorso alla Corte costituzionale per evidente caso di disparità sociale tra i cittadini della Campania e quelli delle altre regioni;
   il Ministro Giovannini ha affermato che, nei confronti di Regioni del Sud, sicuramente si sarebbe provveduto a recuperare sulla programmazione 2014/2020, con il fine evidente di spostare in avanti la questione senza affrontarla;
   per il prossimo lunedì 10 giugno 2013 è stata fissata una riunione tra gli assessori al lavoro regionali e il Sottosegretario Dell'Aringa per discutere della questione in generale;
   in ordine alle difficoltà delle regioni a gestire gli ammortizzatori in deroga sono state interessate anche le Commissioni lavoro pubblico e privato e finanze della Camera dei deputati;
   risulta da fonti governative che alcune regioni rischiano il disimpegno per mancato raggiungimento dei tetti di spesa –:
   se e quali iniziative il Governo intenda assumere per evitare che la già grave situazione economica e sociale del Mezzogiorno d'Italia abbia a subire ulteriori pesanti penalizzazioni che certamente non vanno nella direzione degli obiettivi di un Governo che pone tra i suoi programmi il superamento del divario esistente tra le aree forti e quelle più disagiate del Paese. (3-00097)
(4 giugno 2013)


Chiarimenti in merito al mancato utilizzo degli idonei del recente concorso pubblico effettuato ai sensi del decreto-legge n. 83 del 2012, con riferimento alla selezione per titoli indetta con determinazione n. 4 del 2013 del titolare dell'ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila – 3-00098

   VACCA, DEL GROSSO e COLLETTI. — Al Ministro per la coesione territoriale. — Per sapere – premesso che:
   sono passati quattro anni dal sisma che sconvolse la città dell'Aquila e molti comuni abruzzesi. Come è purtroppo a tutti noto, la ricostruzione, in particolare quella del centro storico del capoluogo, deve ancora realmente avviarsi. A questo scopo sono stati emanati nel 2012 una serie di provvedimenti tesi a dotare di idoneo personale gli uffici pubblici preposti alla ricostruzione delle aree colpite dal sisma, nel «convincimento che solo l'assunzione a tempo indeterminato potesse assicurare al cratere aquilano l'impegno e le certezze che la ricostruzione richiede», dando in questo modo priorità alle competenze e al merito;
   con decreto-legge n. 83 del 2012 («decreto sviluppo»), convertito dalla legge n. 134 del 2012, il comune dell'Aquila e i comuni del cratere ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stati autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, dall'anno 2013, complessivamente 300 unità di personale presso due uffici speciali per la ricostruzione appositamente costituiti, uno per il comune dell'Aquila ed uno per i cinquantasei comuni del cratere, previo espletamento di procedure selettive pubbliche;
   lo stesso decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, stabiliva che la dotazione di risorse strumentali e umane dei due uffici speciali per la ricostruzione fosse costituita, in aggiunta alle 300 a tempo indeterminato, da un massimo di 50 unità a tempo determinato, 25 unità per ciascun ufficio, per un triennio;
   lo stesso decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, stabiliva che dei 300 posti messi al concorso fosse prevista una riserva massima del 50 per cento dei posti per coloro che avevano maturato un'esperienza professionale di almeno un anno nell'ambito dei processi di ricostruzione, presso la regione, le strutture commissariali, le province interessate, il comune dell'Aquila e i comuni del cratere;
   il personale utilizzato durante lo stato di emergenza post terremoto è stato reclutato attraverso ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri di carattere straordinario;
   il comune dell'Aquila e i comuni del cratere ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno affidato la realizzazione della procedura selettiva, per le unità di personale da assumere a tempo indeterminato, alla commissione interministeriale Ripam, che si è avvalsa del supporto di Formez PA;
   la Commissione interministeriale Ripam, con bando pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'11 settembre 2012, ha indetto quattordici concorsi pubblici per titoli ed esami (il cosiddetto «concorsone»), per il reclutamento di personale di ruolo con diversi profili professionali, per le complessive 300 unità sopra menzionate, di cui 128 presso il comune dell'Aquila e 72 presso i comuni del cratere nelle categorie C e D, e 100 nelle aree funzionali seconda e terza presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da assegnarsi temporaneamente agli uffici speciali per la ricostruzione, alle province interessate e alla regione Abruzzo;
   il bando di concorso ha previsto una quota di riserva del 50 per cento dei posti per coloro che avevano maturato un'esperienza professionale di almeno un anno nell'ambito dei processi di ricostruzione, presso la regione, le strutture commissariali, le province interessate, il comune dell'Aquila e i comuni del cratere;
   le procedure di selezione per le 300 unità a tempo indeterminato si sono concluse con la pubblicazione delle 14 graduatorie sulla Gazzetta ufficiale n. 12 del 12 febbraio 2013;
   le graduatorie contano complessivamente 1.730 idonei, di cui 300 vincitori, e la media dei punteggi attribuiti ai selezionati è altissima, sia quella dei vincitori che quella degli idonei. Alcuni candidati hanno riportato il punteggio massimo alle prove scritte ed orali (100/100) e sono risultati idonei, ma non vincitori, in quanto l'avere lavorato precedentemente nella macchina amministrativa della ricostruzione costituiva titolo preferenziale e dava diritto alla riserva stabilita dal bando pari al 50 per cento, comportando così – di fatto – che candidati riservatari con punteggi più bassi della media dei vincitori potessero scavalcare chi aveva ottenuto il massimo del punteggio;
   la selezione, come si legge in un comunicato di Formez PA, è stata «molto dura, iniziata con una preselezione basata su un test con 70 quiz (...) poi quattro prove scritte di diritto, specialistica, informatica e lingua, e una prova orale»;
   detta selezione, inoltre, con una procedura rigorosa e trasparente (basti pensare allo svolgimento e correzione delle prove scritte in diretta streaming seguita da circa 93.000 utenti per un totale di 83 ore), ha premiato il merito, scegliendo i vincitori e gli idonei tra circa sedicimila candidati;
   nel mese di agosto 2012 con due intese tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale e gli enti coinvolti nella ricostruzione si è stabilito che i titolari dei due uffici speciali avrebbero dovuto individuare, sulla base di una selezione pubblica, il personale a tempo determinato e che questo sarebbe stato assunto dal sindaco del comune dell'Aquila, per l'ufficio dell'Aquila, e dal titolare dell'ufficio dei comuni del cratere, nel secondo caso;
   con bando pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 dicembre 2012 (con scadenza il 18 dicembre 2012, dopo soli quattro giorni), i titolari degli uffici speciali per la città dell'Aquila e i comuni del cratere hanno indetto una selezione pubblica per titoli e colloquio per il reclutamento, per ciascuno degli uffici speciali, di cinquanta unità di categoria C e D (le stesse categorie delle 300 assunzioni del concorso sopra citato) da assumere a tempo determinato per un triennio;
   le procedure relative a tale selezione non hanno ancora visto la loro fine e ad oggi sono pubblicate sul sito del Formez solo alcune graduatorie provvisorie relative al concorso;
   inoltre, in data 12 marzo 2013 il titolare dell'ufficio speciale della ricostruzione dell'Aquila Paolo Aielli ha indetto, con determina n. 4 del 2013, una selezione per titoli per n. 23 collaborazioni coordinate e continuative per: 7 profili coordinatore (ingegneri, architetti, geologi); 6 profili tecnici A (ingegneri, architetti, geometri); 5 profili tecnici B (ingegneri); 5 profili tecnici C (ingegneri e architetti);
   pur essendo i profili delle 23 collaborazioni coordinate e continuative, in termini di requisiti richiesti e mansioni da svolgere, i medesimi di quelli degli idonei già selezionati con il concorso per 300 posti, si è scelto di non attingere dalle graduatorie già pubblicate sulla Gazzetta ufficiale, con una procedura, ad avviso degli interroganti, meno rigorosa e trasparente, con un lasso di tempo tra la pubblicazione del bando e l'inoltro della domanda di partecipazione di soli quattro giorni;
   è necessario premiare il merito e garantire la massima trasparenza, secondo la quale il Ministro interrogato ha voluto un concorso pubblico per scegliere i lavoratori che si occuperanno della ricostruzione post sisma;
   ogni selezione pubblica comporta un impiego di risorse economiche e di personale ingenti, nonché una porzione di tempo che nella specifica condizione dell'Aquila, non ci si può permettere –:
   quali siano le motivazioni per le quali – una volta stabilito il reclutamento di risorse umane aggiuntive rispetto a quelle inizialmente previste – le stesse non siano state individuate tra le figure professionali presenti nella graduatoria degli 83 idonei al recente concorso pubblico effettuato ai sensi del decreto-legge n. 83 del 2012, visto che i medesimi sono in possesso di ogni requisito richiesto per lo svolgimento di attività all'interno degli uffici deputati alla ricostruzione post sismica della città dell'Aquila. (3-00098)
(4 giugno 2013)


Elementi in merito alle somme destinate a famiglie ed imprese da parte delle banche che hanno utilizzato i finanziamenti straordinari della Banca centrale europea del dicembre 2011 e del febbraio 2012 – 3-00099

   CORSARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   nel dicembre 2011 e nel febbraio 2012 la Banca centrale europea ha lanciato due finanziamenti straordinari, che hanno iniettato nel sistema bancario europeo liquidità pari a circa 1.000 miliardi di euro (489 miliardi con la prima tranche e 530 miliardi con la seconda) al tasso agevolato dell'1 per cento;
   nelle intenzioni della Banca centrale europea gli importi avrebbero dovuto essere destinati al sostegno dell'economia reale, ossia alle famiglie e alle imprese, limitando le restrizioni all'accesso al credito e nell'auspicio che l'asta facesse affluire i crediti alle famiglie e alle imprese attraverso la liquidità garantita alle banche;
   dal solo finanziamento del 2012 le banche italiane hanno ricavato liquidità pari a 139 miliardi di euro e, in particolare, Banca Intesa ha ottenuto 24 miliardi di euro, Unicredit 12,4 miliardi di euro, Monte dei Paschi di Siena tra i 10 ed i 15 miliardi di euro, Ubi Banca 6 miliardi di euro e 3,5 miliardi ciascuno hanno ricevuto il Banco Popolare e Mediobanca;
   l'asta di febbraio 2012, determinando un'iniezione di liquidità superiore alle attese della vigilia, ha beneficiato questa volta non solo i colossi, ma anche molte banche di minori dimensioni, i piccoli istituti più radicati al territorio d'origine, che nei mesi precedenti avevano doppiamente sofferto della crisi di liquidità nel rifinanziarsi verso banche più grandi;
   in occasione delle operazioni di rifinanziamento, nel corso delle audizioni presso la Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati, il direttore generale dell'Associazione bancaria italiana aveva garantito che la liquidità sarebbe stata utilizzata per finanziare imprese e famiglie, mentre il Vice Ministro dell'economia e delle finanze dell'epoca, Vittorio Grilli, aveva dichiarato «lo scopo dell'operazione della Banca centrale europea è dare liquidità al sistema che, visto il livello di incertezza, si stava avvitando verso un completo congelamento della liquidità»;
   risulta, invece, all'interrogante che molta parte dei fondi citati non siano affatto stati destinati al sostegno finanziario di imprese e famiglie, ma piuttosto siano stati impiegati in operazioni di speculazione finanziaria a vantaggio degli stessi istituti di credito –:
   quali siano, rispetto agli importi citati in premessa, le somme effettivamente destinate a beneficio di famiglie ed imprese. (3-00099)
(4 giugno 2013)


Iniziative volte ad evitare meccanismi tali da premiare le amministrazioni territoriali meno virtuose a scapito di quelle virtuose, con particolare riferimento alle recenti determinazioni del Consiglio dei ministri del 24 maggio scorso – 3-00100

   BUONANNO e RONDINI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   nella seduta del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2013 il Ministro interrogato è stato autorizzato ad erogare somme a titolo di anticipo sulle spettanze relative al finanziamento del servizio sanitario nazionale in favore delle regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Sicilia. Le anticipazioni deliberate consistono complessivamente in circa 2 miliardi di euro, così ripartiti: all'Abruzzo 118 milioni di euro; alla Calabria 411 milioni di euro; alla Campania 287 milioni di euro; al Lazio 540 milioni di euro; al Molise 63 milioni di euro; alla Sicilia 500 milioni di euro;
   la cifra complessiva di 2 miliardi di euro è veramente significativa se si tiene conto che il decreto-legge n. 35 del 2013, destinato a saldare, in parte, i debiti pregressi della pubblica amministrazione, ha stanziato per i debiti sanitari di tutto il Paese complessivamente 5 miliardi di euro per il 2013, fondi che per le sole regioni del Sud si aggiungono all'anticipazione recentemente deliberata; seppur per il Governo si tratta di anticipazioni possibili a legislazione vigente per garantire i livelli essenziali di assistenza, l'ammontare delle somme immesse nei bilanci regionali è tale da incidere in maniera decisiva sui conti complessivi delle regioni stesse, che altrimenti rischierebbero il default. In questo modo si crea un meccanismo premiante al contrario, dove chi ha creato i più grossi buchi riceve i più alti aiuti dallo Stato;
   già l'applicazione del decreto-legge n. 35 del 2013 ha evidenziato come esista, da un lato, una parte del Paese fatta di amministrazioni virtuose, che hanno pagato i propri debiti con le proprie disponibilità di cassa, bloccate esclusivamente dal patto di stabilità, mentre un'altra parte del Paese, le cui amministrazioni hanno costruito bilanci non equilibrati, deliberando spese non sostenibili o addirittura creando debiti fuori bilancio, ha dovuto essere rifinanziata dalla collettività generale attraverso la Cassa depositi e prestiti. Anche in questo caso, di fatto chi ha prodotto i peggiori risultati di bilancio ha ottenuto i rifinanziamenti, chi aveva bene amministrato non ha ricevuto assolutamente nulla di aggiuntivo, ma solo la «concessione» di poter usare i propri stessi fondi;
   mentre l'operato di amministrazioni irresponsabili e la mancata applicazione di un meccanismo di fabbisogni e costi standard continua a perpetrare sprechi e, di conseguenza, a drenare risorse dello Stato in via prioritaria verso alcune parti del Paese, sempre le stesse, la crisi economica sta mettendo in ginocchio l'intera collettività nazionale;
   secondo dati Inps, nei primi quattro mesi del 2013 sono state autorizzate oltre 365 milioni di ore di cassa integrazione per una media di 530.000 lavoratori coinvolti a zero ore; i lavoratori interessati hanno perso complessivamente 1,4 miliardi di euro di reddito, in media 2.600 euro a testa; lavoratori che dopo il fermo potrebbero non rientrare in fabbrica o in ufficio;
   ad aprile 2013 le ore di cassa integrazione, richieste e autorizzate, sono cresciute del 3,11 per cento su marzo 2013, mentre tra gennaio e aprile 2013 l'aumento su base annua è del 13,07 per cento;
   a calare è stata solo la cassa integrazione in deroga, non per mancanza di richiesta ma per mancanza di fondi, che lo Stato sta ancora faticosamente cercando di reperire a prezzo di altri dolorosi tagli che colpiscono indistintamente i lavoratori di tutto il Paese;
   secondo le stime, per scongiurare l'aumento dell'aliquota iva, che dal 1o luglio 2013 dovrebbe salire dal 21 al 22 per cento, mettere in atto la riforma dell'imu entro il 31 agosto 2013 ed attuare le modifiche necessarie ed urgenti per il mondo delle pensioni e del lavoro, servono circa 30 miliardi di euro nel corso del 2013;
   a ciò si aggiunge la gravissima situazione degli esodati, per i quali servono soluzioni urgenti per scongiurare una crisi sociale che coinvolgerebbe, nella migliore delle ipotesi, almeno 150.000 famiglie. Un tema che a sua volta necessiterebbe di fondi che vanno da 500 milioni a 1 miliardo di euro –:
   se il Ministro interrogato ravvisi la necessità di agire al più presto, ed in quali forme, per porre fine ad una situazione di palese ingiustizia tra gli enti locali e territoriali del nostro Paese dovuta a meccanismi distorti che premiano le amministrazioni meno virtuose a scapito di quelle virtuose, anche alla luce della crisi economica che sta mettendo in ginocchio anche le aree tradizionalmente autosufficienti dal punto di vista delle risorse necessarie per assicurare le tutele sociali ai propri cittadini. (3-00100)
(4 giugno 2013)


Iniziative in ordine all'annunciato piano straordinario per favorire l'accesso al credito – 3-00101

   MARTELLA, SPERANZA, CAUSI, FREGOLENT, MARCHI, BENAMATI, BARGERO, BONIFAZI, CAPOZZOLO, CARBONE, COLANINNO, DE MARIA, DE MENECH, MARCO DI MAIO, FRAGOMELI, GINATO, LORENZO GUERINI, GUTGELD, LEONORI, LODOLINI, PELILLO, PETRINI, RIBAUDO, ROSTAN, SANGA, GIAMPAOLO GALLI e ROSATO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   le condizioni del credito continuano a risentire delle incertezze sul futuro dell'economia italiana e dell'area Euro, alimentando, come ricordato dal Governatore della Banca d'Italia, un circolo vizioso tra le condizioni del debito pubblico, delle banche e del credito, dell'economia reale;
   se la contrazione dei prestiti riflette la flessione degli investimenti delle imprese e il deterioramento del merito di credito della clientela, a sua volta l'offerta di credito incide negativamente sull'attività economica, in una spirale negativa che bisogna spezzare;
   questa situazione rischia di essere aggravata dall'attuazione degli accordi di Basilea III, rispetto ai quali la stessa Banca dei regolamenti internazionali ha avviato una riflessione critica;
   il Ministro interrogato ha recentemente annunciato un piano straordinario per la crescita, incentrato, oltre che sull'esclusione degli investimenti dal patto di stabilità, sul miglioramento delle condizioni di credito;
   in particolare, per contrastare il credit crunch, dovrebbero essere impiegate due leve;
   la prima consisterebbe nella possibilità di utilizzare i fondi della Banca europea per gli investimenti sotto forma di finanziamenti diretti alle banche perché si traducano in altrettanti prestiti alle piccole e medie imprese;
   anche la Banca centrale europea sta esaminando nuovi strumenti per fare in modo che dei flussi di liquidità da essa stessa attivati per il sistema bancario possano beneficiare le piccole e medie imprese in misura maggiore di quanto oggi avviene;
   la seconda leva dovrebbe, invece, sostanziarsi nel rafforzamento del fondo centrale di garanzia, per il quale è stata manifestata l'intenzione di raddoppiarne il plafond, così da garantire un accesso più ampio al credito da parte delle piccole e medie imprese, che hanno maggiori difficoltà a ricorrere a fonti di finanziamento alternative al credito bancario –:
   quali iniziative intenda intraprendere il Governo, in particolare con quali modalità e tempistiche, in ordine all'attuazione dell'annunciato piano straordinario per favorire l'accesso al credito. (3-00101)
(4 giugno 2013)


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER IL RIEQUILIBRIO FINANZIARIO DEGLI ENTI TERRITORIALI, NONCHÉ IN MATERIA DI VERSAMENTO DI TRIBUTI DEGLI ENTI LOCALI. DISPOSIZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 676-B)

A.C. 676-B – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 676-B – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Articolo 1.

  1. Il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Ai fini delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i componenti delle commissioni tributarie sovrannumerari di cui all'articolo 4, comma 39, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che entro la data delle elezioni non siano stati immessi nelle funzioni giurisdizionali, nonché i componenti della Commissione tributaria centrale.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
MISURE IN MATERIA DI PAGAMENTI DEI DEBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MATURATI AL 31 DICEMBRE 2012

Articolo 1.
(Pagamenti dei debiti degli enti locali).

  1. I pagamenti di debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i citati pagamenti delle province in favore dei comuni, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro.
  2. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30 aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 1. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.
  3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il 15 maggio 2013 sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base delle modalità di riparto individuate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali che potrà fornire entro il 10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per il 90% dell'importo di cui al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15 luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto previsto al periodo precedente, si procede al riparto della quota residua del 10 per cento unitamente alle disponibilità non assegnate con il primo decreto.
  4. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino, su segnalazione del collegio dei revisori, che gli enti locali, senza giustificato motivo, non abbiano richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero non abbiano proceduto, entro l'esercizio finanziario 2013, ad effettuare pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, le stesse irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.
  5. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 3, ciascun ente locale può effettuare i pagamenti di cui al comma 1 nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari che intendono comunicare entro il 30 aprile 2013 ai sensi del comma 2.
  6. Per l'anno 2013 non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, come convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
  7. Al fine di fornire liquidità agli enti locali, per l'anno 2013, non rilevano ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome i trasferimenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.
  8. I maggiori spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno delle regioni e province autonome derivanti dalla disposizione di cui al comma 7 sono utilizzati esclusivamente per il pagamento dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Tali spazi finanziari sono destinati prioritariamente per il pagamento di residui di parte capitale in favore degli enti locali.
  9. Per l'anno 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato, sino alla data del 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi. L'utilizzo della maggiore anticipazione di cui al primo periodo vincola per i comuni una quota corrispondente delle entrate dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 e per le province una quota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, per l'anno 2013.
  10. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», con una dotazione di 10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» con una dotazione di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5.000 milioni di euro per l'anno 2014 e «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale», con una dotazione di cui 5.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 9.000 milioni di euro per l'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento e alla Corte dei conti, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. È accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione complessiva delle Sezioni del Fondo di cui al comma 11 e di cui all'articolo 2, per essere destinata, entro il 31 ottobre 2013, unitamente alle disponibilità non assegnate in prima istanza e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui agli articoli 1 e 2 richiesti in data successiva a quella prevista dai predetti articoli e, comunque, non oltre il 30 settembre 2013.
  11. Ai fini dell'immediata operatività della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali», di cui al comma 10, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e trasferisce le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alla predetta Sezione. Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione. L’addendum è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.
  12. Per le attività oggetto dell’addendum alla convenzione di cui al comma precedente è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro per gli anni 2013 e 2014.
  13. Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell’addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti. L'anticipazione è concessa, entro il 15 maggio 2013 a valere sulla Sezione di cui al comma 11 proporzionalmente e nei limiti delle somme sullo stesso annualmente disponibili ed è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni. Le restituzioni sono versate annualmente dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi e con le modalità dell'articolo 12, comma 6. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al secondo periodo. La rata annuale sarà corrisposta a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione e non potrà cadere oltre il 30 settembre di ciascun anno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari, per le erogazioni dell'anno 2013, al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. Per l'erogazione dell'anno 2014, il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2014. In caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.
  14. All'atto dell'erogazione, gli enti locali interessati provvedono all'immediata estinzione dei debiti di cui al comma 13 dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili l'ente locale fornisce formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., rilasciata dal responsabile finanziario dell'ente.
  15. Gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che richiedono l'anticipazione di liquidità di cui al comma 13, sono tenuti alla corrispondente modifica del piano di riequilibrio, da adottarsi obbligatoriamente entro 30 giorni dalla concessione della anticipazione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13.
  16. Nell'ipotesi di cui al comma 15, le anticipazioni di cassa eventualmente concesse in applicazione dell'articolo 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che risultassero non dovute, sono recuperate da parte del Ministero dell'interno.
  17. Per gli enti locali beneficiari dell'anticipazione di cui al comma 13, il fondo di svalutazione crediti di cui al comma 17, dell'articolo 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione stessa, è pari almeno al 50 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.

Articolo 2.
(Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome).

  1. Le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidità, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» di cui all'articolo 1, comma 10.
  2. Le somme di cui al comma 1 da concedere, proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 maggio 2013 e il 15 febbraio 2014. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente.
  3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede, a seguito:
   a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi;
   b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente;
   c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.

  4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c), provvede un apposito tavolo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, e composto:
   a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri o suo delegato;
   b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze o suo delegato;
   c) dal Segretario della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano o suo delegato;
   d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome o suo delegato.

  5. All'atto dell'erogazione, le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui al comma precedente, rilasciata dal responsabile finanziario della Regione.
  6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui passivi, anche perenti, nei confronti degli enti locali, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, la loro totalità. Tali risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.
  7. L'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma 4, dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito dal seguente: «L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014.».
  8. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si provvede con gli stessi criteri e modalità dettati dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica – sulla base dei dati acquisiti dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – ai sensi del comma 460, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettua entro il 15 settembre il monitoraggio sull'utilizzo, alla data del 30 giugno, del plafond di spesa assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma, rispettivamente, in base al decreto ministeriale del 15 marzo 2012 ed in base alle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo. All'esito del predetto monitoraggio, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa delle regioni e province autonome riferite al primo semestre, riscontri per alcune di esse un'insufficienza e per altre un'eccedenza del plafond di spesa assegnato, dispone con decreto direttoriale, per l'anno di riferimento, la rimodulazione del quadro di riparto del limite complessivo al fine di assegnare un maggiore o minore spazio finanziario alle regioni e province autonome commisurato alla effettiva capacità di spesa registrata nel semestre di riferimento. Il decreto direttoriale di cui al periodo precedente è tempestivamente comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Articolo 3.
(Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN).

  1. Lo Stato è autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidità alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle risorse della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale» di cui all'articolo 1, comma 10, al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in relazione:
   a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
   b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti nelle voci «crediti verso regione per spesa corrente» e «crediti verso regione per ripiano perdite» nelle voci di credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP.

  2. In via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con decreto direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al riparto fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 5.000 milioni di euro, in proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011, ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b) iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati al 50%, come presenti nell'NSIS alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, è stabilito il riparto definitivo, comprensivo anche degli importi previsti per l'anno 2014, fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 14.000 milioni di euro, in proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente comma è effettuato sulla base della verifica compiuta dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera a), per il periodo 2001-2011 e con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera b), come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011. Ai fini dell'erogazione per l'anno 2014 delle risorse di cui al presente comma, al netto di quelle già erogate per l'anno 2013 ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regini e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regini e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
  4. Le regioni trasmettono, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 maggio 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 2, ed entro il 15 dicembre 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 3, per l'avvio delle necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto direttoriale, può attribuire alle regioni che ne abbiano fatto richiesta entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3, con l'istanza di cui al primo periodo, nei limiti delle somme già attribuite ad altre regione ai sensi del medesimo comma 3, ma non richieste.
  5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede, anche in tranche successive, a seguito:
   a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa;
   b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 della citata Intesa verifica la coerenza con le somme assegnate alla singola regione in sede di riparto delle risorse di cui rispettivamente ai commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi per sorti i debiti per il quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
   c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.

  6. All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 4. Quanto previsto dal presente comma costituisce adempimento regionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  7. A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento regionale – ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 – verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il 90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale.
  8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale. Dette regioni e province autonome, per le finalità di cui al comma 3, e comunque in caso di avvenuto accesso alle anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il termine del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la verifica dei dati contenuti nei conti economici e negli stati patrimoniali. Qualora dette regioni e province autonome non provvedano alla trasmissione della certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano in modo incompleto, il Ministero dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è autorizzato a recuperare le somme erogate a titolo di anticipazione di liquidità ai sensi del presente articolo, fino a concorrenza degli importi non certificati, a valere sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo.
  9. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni possono far valere le somme attinte sull'anticipazione di liquidità di cui al presente articolo, con riferimento alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1, lettera b), come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il termine del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è differito al 30 giugno e conseguentemente il termine del 30 aprile è differito al 15 maggio.

Articolo 4.
(Verifica equilibri strutturali delle regioni).

  1. Al fine di garantire effettività al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano sottoscritto i contratti di cui agli articoli 2 e 3 la possibilità di sottoscrivere nuovi prestiti o mutui a qualunque titolo e per qualsiasi finalità e di prestare garanzie per la sottoscrizione di nuovi prestiti o mutui da parte di enti e società controllati o partecipati resta subordinata all'attestazione regionale da cui risulti, oltre al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente, la condizione che il bilancio regionale presenti una situazione di equilibrio strutturale. Dette condizioni sono verificate dai Tavoli di verifica di cui all'articolo 2, comma 4 e all'articolo 3, comma 3, e recepite in apposita delibera del Consiglio dei Ministri di autorizzazione all'indebitamento.

Articolo 5.
(Pagamento dei debiti delle Amministrazioni dello Stato).

  1. Ai fini dell'estinzione dei debiti dei Ministeri per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti, ciascun Ministero predispone un apposito elenco dei debiti scaduti in ordine cronologico con l'indicazione dei relativi importi. Gli elenchi sono trasmessi entro il 30 aprile 2013 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato per il tramite del coesistente Ufficio Centrale di Bilancio. In apposito allegato, anche da pubblicare sul sito internet istituzionale di ciascun Ministero, i predetti debiti sono aggregati per il pertinente capitolo/articolo di spesa con separata evidenza di quelli relativi a fitti passivi.
  2. Per garantire il concorso al pagamento dei debiti di cui al comma 1, con priorità per il pagamento delle spese diverse dai fitti passivi, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2013. In caso di insufficienza delle risorse stanziate rispetto ai debiti accertati dai Ministeri interessati, il predetto fondo è ripartito entro il 15 maggio 2013 con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze proporzionalmente sulla base delle richieste pervenute entro il termine perentorio previsto al comma 1, complete degli elenchi di cui al medesimo comma. Le predette somme sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti inclusi nei suddetti elenchi.
  3. Ai fini del monitoraggio, le Amministrazioni trasmettono ai coesistenti Uffici Centrali di Bilancio, con cadenza trimestrale, un prospetto dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1, evidenziando altresì quelli che non hanno potuto essere estinti. L'Ufficio centrale di bilancio trasmette alla Corte dei Conti, per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una relazione finale relativamente alle somme effettivamente impegnate e pagate con riferimento agli importi indicati negli elenchi di cui al comma 1.
  4. Per la eventuale quota dei debiti non soddisfatta con il Fondo di cui al comma 2 e al fine di prevenire il formarsi di nuove situazioni debitorie, i Ministeri interessati, entro il 15 giugno 2013, definiscono con apposito decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti, un piano di rientro volto al conseguimento di risparmi attraverso misure di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa. Ai fini del suddetto piano di rientro possono essere utilizzate le dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  5. I Nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, monitorano l'attuazione dei piani di rientro di cui al comma 4.
  6. In caso di mancata adozione del piano di rientro entro i termini previsti, il Ministro competente entro il 15 luglio 2013 invia apposita relazione sulle cause dell'inadempienza alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti.
  7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalità attuative per la riprogrammazione delle restituzioni e dei rimborsi delle imposte al fine di determinare un incremento delle corrispondenti erogazioni per un importo complessivo non superiore a 2.500 milioni di euro per l'anno 2013 e 4.000 milioni per l'anno 2014.

Articolo 6.
(Altre disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

  1. Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento. I relativi pagamenti sono effettuati dando priorità, ai fini del pagamento, ai crediti non oggetto di cessione pro soluto. Tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento.
  2. Ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità di cui al presente Capo, la prima rata decorre dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto.
  3. I piani dei pagamenti di cui al presente Capo sono pubblicati dall'ente nel proprio sito internet per importi aggregati per classi di debiti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 174.
  4. Ferma restando l'indicazione del codice unico di progetto dell'opera pubblica nei mandati informatici sul SIOPE ai sensi della legislazione vigente, in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 per il necessario monitoraggio delle opere pubbliche, a decorrere dal 30 settembre 2013, i dati relativi ai pagamenti previsti dal presente Capo riguardanti le medesime opere, sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 26 febbraio 2013.
  5. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41, della Costituzione, a tutela del vincolo di destinazione delle risorse, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle somme destinate ai pagamenti di cui al presente Capo.
  6. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo l'articolo 5-quater è inserito il seguente:
  «Art. 5-quinquies. – (Esecuzione forzata). – 1. Al fine di assicurare un'ordinata programmazione dei pagamenti dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato per la riscossione coattiva di somme liquidate a norma della presente legge.
  2. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 294-bis e 294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i creditori di dette somme, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, eseguono i pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni del libro III, titolo II, capo II del codice di procedura civile, con atto notificato ai Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero al funzionario delegato del distretto in cui è stato emesso il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. L'ufficio competente presso i Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, a cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, ovvero il funzionario delegato sono tenuti a vincolare l'ammontare per cui si procede, sempreché esistano in contabilità fondi soggetti ad esecuzione forzata; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.
  3. Gli atti di pignoramento o di sequestro devono indicare a pena di nullità rilevabile d'ufficio il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione.
  4. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati alla Tesoreria centrale e alle Tesorerie provinciali dello Stato non determinano obblighi di accantonamento da parte delle Tesorerie medesime, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate. Le Tesorerie in tali casi rendono dichiarazione negativa, richiamando gli estremi della presente disposizione di legge.
  5. L'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge, ivi compresi quelli accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni interessate.».

  7. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 294-bis, è inserito il seguente:
  «294-ter. Il comma 294-bis si applica anche ai fondi e alle contabilità speciali del Ministero dell'economia e delle finanze destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89.».

  8. All'articolo 8, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo:
    «Per i pagamenti derivanti dalle transazioni commerciali di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano le disposizioni del comma 4-bis»;
   b) al comma 3, dopo le parole «richiesta di chiarimenti» sono aggiunte le seguenti parole: «, salvo quanto previsto al comma 4-bis»;
   c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
  «4-bis. Gli atti di pagamento emessi a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali devono pervenire all'ufficio di controllo almeno 15 giorni prima della data di scadenza del termine di pagamento. L'ufficio di controllo espleta i riscontri di competenza e dà comunque corso al pagamento entro i 15 giorni successivi al ricevimento degli atti di pagamento, sia in caso di esito positivo, sia in caso di formulazione di osservazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti. Qualora il dirigente responsabile non risponda alle osservazioni, ovvero i chiarimenti forniti non siano idonei a superare le osservazioni mosse, l'ufficio di controllo è tenuto a segnalare alla competente Procura Regionale della Corte dei conti eventuali ipotesi di danno erariale derivanti dal pagamento cui si è dato corso. Resta fermo il divieto di dare corso agli atti di spesa nelle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 2, con riferimento ai quali comunque sussiste la responsabilità del dirigente che ha emanato l'atto.».

  9. Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, comunicano ai creditori, anche a mezzo posta elettronica, l'importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai pagamenti dei debiti di cui agli articolo 1, 2, 3 e 5. L'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente.
  10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e dall'articolo 7, commi 2 e 5, il mancato o tardivo adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche debitrici alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 8 e 14, all'articolo 2, commi 3 e 5, all'articolo 3, commi 5, 6 e 7, all'articolo 5, commi 1 e 3, all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 7, comma 4, che ha causato la condanna al pagamento di somme per risarcimento danni o per interessi moratori è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento.
  11. Al fine di garantire la massima tempestività nelle procedure di pagamento previste dal presente decreto-legge, le amministrazioni competenti possono omettere la trasmissione alla Corte dei conti, per gli effetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dei decreti di riparto fra gli enti interessati delle anticipazioni di liquidità di cui al presente Capo.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE E CESSIONE DEI CREDITI NEI CONFRONTI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Articolo 7.
(Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni).

  1. Le amministrazioni pubbliche, ai fini della certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. La mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine di cui al comma 1 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma elettronica.
  3. La certificazione dei crediti di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente mediante la piattaforma elettronica di cui al medesimo comma 1.
  4. Ferma restando la possibilità di acquisire la certificazione di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti dalle pubbliche amministrazioni secondo le procedure di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, le pubbliche amministrazioni debitrici di cui al comma 1 comunicano a partire dal 1o giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al medesimo comma 1, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. La comunicazione avviene sulla base di un apposito modello scaricabile dalla piattaforma elettronica, nel quale è data separata evidenza ai crediti già oggetto di cessione o certificazione. Il creditore può segnalare all'amministrazione pubblica debitrice, in tempo utile per il rispetto del termine di cui al primo periodo, l'importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei confronti della stessa.
  5. Il mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni debitrici alle disposizioni di cui al precedente comma rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
  6. Per i crediti diversi da quelli già oggetto di cessione o certificazione, la comunicazione di cui al comma 4 equivale a certificazione del credito ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. La certificazione di cui al periodo precedente si intende rilasciata, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 2 luglio 2012, n. 152.
  7. In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte dell'amministrazione pubblica di uno o più debiti, il creditore può richiedere all'amministrazione stessa di correggere o integrare la comunicazione del debito di cui al comma 4. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza che l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il creditore può presentare istanza di nomina di un Commissario ad acta, mediante la piattaforma elettronica, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, con oneri a carico dell'amministrazione debitrice.
  8. Entro il termine di cui al comma 4, le banche e gli intermediari finanziari autorizzati, per il tramite dell'Associazione Bancaria Italiana, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di pubbliche amministrazioni maturati alla data del 31 dicembre 2012 che sono stati oggetto di cessione in favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, con l'indicazione dei dati identificativi del cedente, del cessionario e dell'amministrazione debitrice e distinguendo tra cessioni pro-soluto e cessioni pro-solvendo.
  9. Nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti con il Documento di economia e finanza ed eventualmente modificati dalla Nota di aggiornamento, previa intesa con le Autorità europee e su deliberazione delle Camere, la legge di stabilità per il 2014, può autorizzare il pagamento mediante assegnazione di titoli di Stato dei debiti delle amministrazioni pubbliche che hanno formato oggetto di cessione da parte dei creditori in favore di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al comma 8.

Articolo 8.
(Semplificazione e detassazione della cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni).

  1. Gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture ed appalti sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'imposta sul valore aggiunto.
  2. L'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere effettuata anche dall'ufficiale rogante dell'amministrazione debitrice, ove presente. Nel caso in cui l'autenticazione delle sottoscrizioni sia effettuata da un notaio gli onorari sono comunque ridotti alla metà. La notificazione dei predetti atti di cessione, anche se posti in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto, può essere effettuata direttamente dal creditore anche mediante consegna dell'atto con raccomandata a mano ovvero con avviso di ricevimento.
  3. Con provvedimento del Direttore generale del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 luglio 2013, sono stabilite le modalità attraverso le quali la piattaforma elettronica istituita per le finalità di cui all'articolo 120-quater, comma 3, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione, è utilizzata anche per la stipulazione degli atti di cessione e per la loro notificazione.

Articolo 9.
(Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-quater, è aggiunto il seguente:
  «Art. 28-quinquies. – (Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario). – 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di definizione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, dell'articolo 5-bis, dell'articolo 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto. A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilità speciale numero 1778 “Fondi di bilancio” l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente territoriale a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.
  2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».

  2. A decorrere dall'anno 2014, il limite di 516.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aumentato a 700.000 euro. All'onere pari a euro 1.250 milioni per l'anno 2014, 380 milioni per l'anno 2015 e 250 milioni per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse esistenti nella contabilità speciale 1778 – fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate. Per l'anno 2014 si provvede a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7.

Capo III
ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI EQUILIBRIO FINANZIARIO DEGLI ENTI TERRITORIALI

Articolo 10.
(Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali).

  1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 16, comma 7,
    – al secondo periodo, le parole: «31 gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento»;
    – dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono pari agli importi indicati nell'allegato 3-bis del presente decreto.»;
   b) dopo l'allegato 3, è inserito l'allegato 3-bis di cui all'allegato 3 al presente decreto.

  2. Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:
   a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
   b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
   c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
   d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;
   e) alla lettera c) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «890,5 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «1.833,5 milioni di euro»;
   f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);
   g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

  3. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.».

  4. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 12-ter le parole: «novanta giorni dalla data» sono sostituite da: «il 30 giugno dell'anno successivo a quello»;
   b) il comma 13-bis è sostituito dal seguente:
  «13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.».

Articolo 11.
(Misure per l'equilibrio finanziario della Regione Siciliana, della Regione Piemonte, nonché per la programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione).

  1. In attuazione dello statuto della Regione Siciliana di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, è attribuito alla Regione Siciliana il gettito delle imposte sui redditi prodotti dalle imprese industriali e commerciali, aventi sede legale fuori dal territorio regionale, in misura corrispondente alla quota riferibile agli impianti e agli stabilimenti ubicati all'interno dello stesso. Per l'anno 2013, l'assegnazione viene effettuata per un importo di euro 49.000.000, mediante attribuzione diretta alla Regione da parte della Struttura di Gestione, individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183.
  2. In relazione alle imposte sui redditi di cui al comma 1 spettanti alla Regione Siciliana, il relativo gettito è assicurato, a decorrere dall'anno 2014, secondo le modalità applicative previste dal decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, da emanare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con l'Assessorato regionale dell'economia della Regione Siciliana.
  3. Agli oneri recati dalle disposizioni del presente articolo per le annualità 2013-2015, per euro 49.000.000 per l'anno 2013, euro 50.200.000 per l'anno 2014 ed euro 52.800.000 per l'anno 2015, si provvede:
   a) per 3 milioni di euro per il 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
   b) per milioni di euro 46 per il 2013, 40,2 per il 2014 e 32,8 per il 2015, mediante le risorse statali spettanti alla Regione Siciliana relative alle annualità dell'edilizia agevolata di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come individuate nel Piano di rientro sul quale è stata sancita intesa nella seduta del 18 ottobre 2007 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che sono conseguentemente ridotte di pari importi;
   c) per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
   d) per 10 milioni di euro per il 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.

  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  5. A decorrere dall'anno 2016 si provvede alla ridefinizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Siciliana ed al simmetrico trasferimento di funzioni ancora svolte dallo Stato nel territorio regionale, con le modalità previste dallo statuto speciale della Regione Siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 e dal decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241. Dal 1o gennaio 2016 l'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo e del decreto dirigenziale di cui al comma 2 è subordinata al completamento delle procedure di cui al periodo precedente.
  6. Per consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale inerenti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale, la Regione Piemonte predispone un piano di rientro, da sottoporre, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano di rientro dovrà individuare le necessarie azioni di razionalizzazione ed efficientamento da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012.
  7. Per il finanziamento del piano di cui al comma precedente, la Regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare, per l'anno 2013, le risorse ad essa assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera del CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2011), nel limite massimo di 150 milioni di euro. La Regione Piemonte propone conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle risorse disponibili.
  8. Al fine di garantire una sufficiente liquidità per far fronte ai pagamenti in conto capitale degli enti territoriali e, per la parte corrente, nel comparto dei trasporti e per il funzionamento di infrastrutture indispensabili per lo sviluppo delle regioni, al comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «compartecipazione ai tributi erariali» sono inserite le seguenti parole: «o, previo accordo tra la Regione richiedente, il Ministero per la coesione territoriale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalità di cui al presente comma, la Regione interessata propone conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità residue, con priorità al finanziamento di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti, di infrastrutture e di investimenti locali.».

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12.
(Copertura finanziaria).

  1. Al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidità necessaria all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 20.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilità, in conformità con la Risoluzione di approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni.
  2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate da presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui è erogata l'anticipazione.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, in termini di maggiori interessi del debito pubblico al netto degli effetti derivanti dal comma 6, pari a 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 570,45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, e agli oneri di cui agli articoli 1, comma 12, e 8, pari complessivamente a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 6,5 milioni di euro dal 2015 al 2017, si provvede:
   a) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 6,5 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, e a 2 milioni di euro annui per gli anni 2014 e 2015 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5 milioni per l'anno 2014 e 4,5 milioni di euro annui per l'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   b) quanto a 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle misure previste dagli articoli 1, 2, 3 e 5;
   c) quanto a 570,45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto. Dalla riduzione sono esclusi gli stanziamenti relativi al Fondo sviluppo e coesione.

  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle maggiori entrate di cui al comma 3, lettera b). Nelle more del monitoraggio, è accantonato e reso indisponibile l'importo di 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 con le modalità di cui alla lettera c) del medesimo comma 3. In base agli esiti del monitoraggio, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui al comma 3, lettera b).
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Resta precluso l'utilizzo degli accantonamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
  6. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
  7. Per gli esercizi 2013 e 2014 le Amministrazioni centrali dello Stato non possono proporre rimodulazioni che comportino riduzioni degli stanziamenti dei capitoli dei rispettivi stati di previsione su cui si siano formati debiti di cui al comma 1, dell'articolo 4 del presente decreto, oggetto dei provvedimenti del presente decreto.
  8. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dall'Allegato 2 al presente decreto.
  9. Ai fini del rispetto dell'obiettivo programmatico in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni indicato nella Relazione presentata al Parlamento, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'attuazione delle misure previste dal presente decreto.
  10. Qualora dal predetto monitoraggio, tenuto anche conto degli andamenti di finanza pubblica, emerga il rischio del mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza 2013 e suoi eventuali aggiornamenti dell'obiettivo di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa apposita relazione da inviare al Parlamento o da allegare comunque alla nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, dispone con proprio decreto la rimodulazione per gli anni 2013 e 2014 delle spese autorizzate dal presente decreto, ovvero l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 12, primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o l'adozione di provvedimenti correttivi urgenti.
  11. Le eventuali risorse non utilizzate per i pagamenti previsti dall'articolo 1, comma 13, dall'articolo 2, comma 1 e dall'articolo 3, comma 1, come risultanti dal monitoraggio di cui al comma precedente, possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad incremento prioritariamente di quelle previste all'articolo 5, comma 7, del presente decreto.

Articolo 13.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 231.228  146.254 195.684  97.053
 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29) 61.305  2.219 71.152  2.607
  1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità (1) 45.550  1.134 52.305  943
  1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (3) 3.582  605 3.983  578
  1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4) 107  0 132  0
  1.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5) 9.006  0 10.664  0
  1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (6) 568  49 665  56
  1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7) 2.455  431 3.363  1.031
  1.8 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (8) 37  0 41  0
 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 3.434  3.391 3.427  3.380
  2.3 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (5) 182  182 212  212
  2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (6) 2.907  2.907 3.168  3.168
  2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (7) 346  303 47  0
 3 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 93  3 108  3
  3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10) 69  0 80  0
  3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (11) 24  3 28  3
 4 Difesa e sicurezza del territorio (5) 40  40 2.023  2.023
  4.1 Missioni militari di pace (8) 40  40 2.023  2.023
 5 Ordine pubblico e sicurezza (7) 2.600  0 3.064  0
  5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (5) 1.102  0 1.260  0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
  5.2 Sicurezza democratica (4) 1.498  0 1.803  0
 6 Soccorso civile (8) 3.291  3.291 5.345  5.345
  6.2 Protezione civile (5) 3.291  3.291 5.345  5.345
 7 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) 3.669  3.669 4.197  4.197
  7.1 Sostegno al settore agricolo (3) 3.669  3.669 4.197  4.197
 8 Competitività e sviluppo delle imprese (11) 42.955  42.437 23.555  22.969
  8.3 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9) 42.955  42.437 23.555  22.969
 9 Diritto alla mobilità (13) 54.752  54.517 7.608  7.334
  9.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (8) 54.752  54.517 7.608  7.334
 10 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 53  0 52  0
  10.1 Opere pubbliche e infrastrutture (8) 53  0 52  0
 11 Comunicazioni (15) 4.631  0 5.410  0
  11.1 Servizi postali e telefonici (3) 363  0 424  0
  11.2 Sostegno all'editoria (4) 4.268  0 4.986  0
12 Ricerca e innovazione (17) 3.779 
3.737 4.300 
4.252
  12.1 Ricerca di base e applicata (15) 3.779 
3.737 4.300 
4.252
 13 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 18  0 21  0
  13.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (14) 18  0 21  0
 14 Casa e assetto urbanistico (19) 8.848  8.848 8.270  8.270
  14.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali (1) 8.848  8.848 8.270  8.270

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
 16 Istruzione scolastica (22) 478  478 522  522
  16.1 Sostegno all'istruzione (10) 478  478 522  522
 17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 2.443  1.913 2.842  2.227
  17.1 Protezione sociale per particolari categorie (5) 626  618 731  721
  17.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (6) 314  0 363  0
  17.3 Sostegno alla famiglia (7) 666  666 778  778
  17.4 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità (8) 630  630 728  728
  17.5 Lotta alle dipendenze (4) 208  0 243  0
 18 Politiche previdenziali (25) 1.861  1.861 2.174  2.174
  18.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati (2) 1.861  1.861 2.174  2.174
 21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1) 5.546  2.966 6.439  3.464
  21.2 Organi a rilevanza costituzionale (2) 2.000  682 2.337  796
  21.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri (3) 3.546  2.284 4.102  2.668
 22 Giovani e sport (30) 1.650  205 1.879  234
  22.1 Attività ricreative e sport (1) 1.444  0 
1.645  0
  22.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù (2) 205  205 234  234
 23 Turismo (31) 376  376 435  435
  23.1 Sviluppo e competitività del turismo (1) 376  376 435  435
 24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 7.631  98 8.657  113
  24.2 Indirizzo politico (2) 78  0 92  0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
  24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 2.685  0 3.033  0
  24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (4) 4.773  98 5.424  113
  24.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (5) 94  0 108  0
 25 Fondi da ripartire (33) 21.278  16.205 33.611  27.504
  25.1 Fondi da assegnare (1) 17.336  12.263 22.916  16.809
  25.2 Fondi di riserva e speciali (2) 3.942  3.942 10.695  10.695
 27 Giustizia (6) 498  0 591  0
  27.1 Giustizia tributaria (5) 498  0 591  0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 18.874  17.152 8.424  6.258
 1 Competitività e sviluppo delle imprese (11) 13.499  13.288 2.070  1.665
  1.1 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale (5) 1.269  1.076 1.982  1.598
  1.2 Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo (6) 64  54 74  63
  1.3 Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione (7) 12.166  12.157 14  4
2 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28) 104  0 121  0
  2.1 Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate (4) 104  0 121  0
 3 Regolazione dei mercati (12) 46  15 54  20
  3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (4) 46  15 54  20
 4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) 1.973  1.950 2.441  2.416
  4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (4) 17  12 21  14
  4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (5) 1.955  1.939 2.420  2.402
 5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) 14  8 17  10
  5.6 Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico (6) 14  8 17  10
 6 Comunicazioni (15) 1.444  1.197 1.639  1.354
  6.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione (5) 217  0 250  0
  6.3 Regolamentazione e vigilanza del settore postale (7) 23  0 27  0
  6.7 Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione (8) 1.204  1.197 1.362  1.354

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
 7 Ricerca e innovazione (17) 764 
690 875 
791
  7.1 Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale (14) 694 
690 795 
791
  7.3 Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (18) 70 
0 80 
0
 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 5  0 6  0
  8.1 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica (10) 5  0 6  0
 9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 104  0 135  0
  9.1 Indirizzo politico (2) 49  0 69  0
  9.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 55  0 66  0
 10. Fondi da ripartire (33) 922  3 1.067  3
  10.1 Fondi da assegnare (1) 922  3 1.067  3

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 4.052  3.514 4.076  3.370
 1 Politiche per il lavoro (26) 1.878  1.649 1.506  1.243
  1.3 Politiche attive e passive del lavoro (6) 1.472  1.469 1.043  1.039
  1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (7) 1  0 1  0
  1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8) 113  110 128  125
  1.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (9) 77  0 87  0
  1.9 Servizi e sistemi informativi per il lavoro (10) 139  69 159  79
  1.10 Servizi territoriali per il lavoro (11) 76  0 87  0
  1.11 Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali (12) 1  0 1  0
 2 Politiche previdenziali (25) 2  0 3  0
  2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3) 2  0 3  0
 4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 1.868  1.865 2.130  2.127
  4.3 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali (2) 12  11 14  13
  4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (12) 1.855  1.854 2.116  2.114
 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 2  0 2  0
  5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (6) 2  0 2  0
 7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 286  0 417  0
  7.1 Indirizzo politico (2) 8  0 10  0
  7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 277  0 407 0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
8 Fondi da ripartire (33) 16  0 18  0
  8.1 Fondi da assegnare (1) 16  0 18  0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17.220  640 19.846  553
 1 Giustizia (6) 16.886  640 19.462  553
  1.1 Amministrazione penitenziaria (1) 5.654  166 6.674  8
  1.2 Giustizia civile e penale (2) 10.747  474 12.222  545
  1.3 Giustizia minorile (3) 485  0 566  0
 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 55  0 63  0
  2.1 Indirizzo politico (2) 55  0 63  0
 3 Fondi da ripartire (33) 279  0 322  0
  3.1 Fondi da assegnare (1) 279  0 322  0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 7.957  3.788 9.002  4.284
 1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 7.464  3.788 8.478  4.284
  1.1 Protocollo internazionale (1) 38  0 43  0
  1.2 Cooperazione allo sviluppo (2) 3.511  3.439 3.967  3.885
  1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4) 87  60 99  69 
  1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6) 160  8 189  9 
  1.5 Integrazione europea (7) 233  222 269  255
  1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8) 414  51 473  58
  1.7 Promozione del sistema Paese (9) 744  0 848  0
  1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (12) 1.668  0 1.897  0
  1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (13) 249  0 282  0
  1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (14) 50  7 57  8
  1.11 Comunicazione in ambito internazionale (15) 310  0 355  0
 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 471  0 500  0
  2.1 Indirizzo politico (2) 1  0 1  0
  2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 471  0 499  0
 3 Fondi da ripartire (33) 22  0 24  0
  3.1 Fondi da assegnare (1) 22  0 24  0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
64.461 
21.905 72.698 
24.691
 1 Istruzione scolastica (22) 35.207 
8.897 39.760 
10.145
  1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (1) 28 
0 37 
0
  1.2 Istruzione prescolastica (2) 5.527 
5 6.194 
6
  1.3 Istruzione primaria (11) 6.631 
27 7.443 
33
  1.4 Istruzione secondaria di primo grado (12) 3.438 
23 3.843 
27
  1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (13) 9.787 
16 11.012 
20
  1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (8) 904 
94 1.080 
112
  1.9 Istituzioni scolastiche non statali (9) 8.305 
8.305 9.474 
9.474
  1.11 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (15) 420 
419 465 
464
  1.12 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (16) 167 
7 212 
9
 2 Istruzione universitaria (23) 22.409 
6.595 25.177 
7.269
  2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (1) 1.528 
1.121 1.694 
1.250
  2.2 Istituti di alta cultura (2) 476 
156 530 
178
  2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (3) 20.406 
5.318 22.953 
5.840
 3 Ricerca e innovazione (17) 6.425 
6.413 7.292 
7.277
  3.1 Ricerca per la didattica (16) 50 
47 55 
51
  3.2 Ricerca scientifica e tecnologica applicata (9) 2 
0 2 
0
  3.3 Ricerca scientifica e tecnologica di base (10) 6.374 
6.366 7.235 
7.225

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
 4 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 251 
0 280 
0
  4.1 Cooperazione in materia culturale (5) 160 
0 177 
0
  4.2 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica (3) 91 
0 103 
0
 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 56 
0 67 
0
  5.1 Indirizzo politico (2) 21 
0 25 
0
  5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 35 
0 42 
0
 6 Fondi da ripartire (33) 112 
0 123 
0
  6.1 Fondi da assegnare (1) 112 
0 123 
0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'INTERNO 17.179  2.792 16.874  1.474
 1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2) 183  0 210  0
  1.2 Attuazione da parte delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio (2) 175  0 201  0
  1.3 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (3) 8  0 9  0
 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 649  34 631  43
  2.2 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (2) 60  0  70  0
  2.3 Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa (3) 343  34 396  43
  2.4 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (8) 247  0 165  0
 3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 8.096  1.749 7.829  274
  3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8) 4.159  68 5.023  77
  3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (9) 788  0 901  0
  3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10) 3.149  1.681 1.905  196
 4 Soccorso civile (8) 4.003  73 4.652  83
  4.1 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile (2) 101  0 115  0
  4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3) 3.902  73 4.537  83
 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 1.995  380 940  430
  5.1 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (2) 1.893  380 823  430
  5.2 Gestione flussi migratori (3) 101  0 115  0
  5.3 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (5) 1  0 2  0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 789  0 920  0
  6.1 Indirizzo politico (2) 12  0 15  0
  6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 776  0 905  0
 7 Fondi da ripartire (33) 1.463  557 1.693  644
  7.1 Fondi da assegnare (1) 1.463  557 1.693  644

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 5.223  4.276 6.162  4.899
 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 3.968  3.463 4.697  3.989
  1.2 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (3) 70  42 116  84
  1.3 Sviluppo sostenibile (5) 1.203  1.200 1.514  1.510
  1.6 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (8) 17  0 19  0
  1.8 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (11) 299  18 480  42
  1.9 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche (12) 1.751  1.593 1.854  1.658
  1.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (13) 628  611 715  696
 2 Ricerca e innovazione (17) 809 
806 905 
902
  2.1 Ricerca in materia ambientale (3) 809 
806 905 
902
 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 34  0 40  0
  3.1 Indirizzo politico (2) 2  0 2  0
  3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 33  0 37  0
 4 Fondi da ripartire (33) 412  7 520  8
  4.1 Fondi da assegnare (1) 412  7 520  8

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
65.566  59.609 
82.484  76.213 
 1. Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 54.779  52.542 
66.771  64.712
  1.2 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali (11) 26.371  25.763 
49.082  48.874 
  1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (5) 149  147 
213  211
  1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (9) 19  15 
22  17 
  1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (10) 28.240  26.617 17.454  15.610
 2 Diritto alla mobilità (13) 8.934  6.677 13.563  11.052
  2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1) 1.756  1.331 2.043  1.554
  2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4) 1.222  1.181 1.446  1.401
  2.4 Autotrasporto ed intermodalità (2) 2.571  2.560 2.977  2.964
  2.5 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5) 8  0 9  0
  2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9) 3.155  1.475 6.834  4.984
  2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (6) 222  130 254  149 
 3. Casa e assetto urbanistico (19) 119  118 136  135 
  3.1. Politiche abitative, urbane e territoriali (2) 119  118 136  135 
 4. Ordine pubblico e sicurezza (7) 1.460  232 1.642  265 
  4.1. Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7) 1.460  232 
1.642  265 
5. Ricerca e innovazione (17) 4 
3 5 
3
  5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (6) 4 
3 5 
3

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 144  37 224  45
  6.1 Indirizzo politico (2) 21  0 24  0 
  6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 123  37 200  45
 7 Fondi da ripartire (33) 126  0 144  0
  7.1 Fondi da assegnare (1) 126  0 144  0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA DIFESA 87.291  3.698 109.934  4.130 
 1. Difesa e sicurezza del territorio (5) 20.528  206 27.735  133
  1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (1) 2.849  0 3.252  0
  1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (2) 2.201  36 
2.497  42 
  1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (3) 993  0 
1.122  0 
  1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (4) 1.400  0 1.859  0 
  1.5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (5) 1.695  10 
1.933  11 
  1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (6) 11.390  160 17.073  80
2 Ricerca e innovazione (17) 1.752 
1.752 
2.012 
2.012 
  2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa (11) 1.752 
1.752 
2.012 
2.012
 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 217  0 248  0 
  3.1 Indirizzo politico (2) 12  0 14  0 
  3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 205  0 234  0 
 4 Fondi da ripartire (33) 64,794  1.740 
79.939  1.985 
  4.1 Fondi da assegnare (1) 64.794  1.740 79.939  1.985

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 4.058  2.112 4.771  2.544
 1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) 3.270  2.110  3.725  2.403 
  1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2) 1.781  1.558 2.031  1.776 
  1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (5) 33  1 38  1
  1.5 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione (6) 1.455  552 
1.655  627 
 2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 360  0 414  0
 2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità (7) 360  0 414  0 
 3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 147  0 169  0
  3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (6) 147  0 
169  0 
 4 Soccorso civile (8) 203  1 374  140 
  4.1 Interventi per soccorsi (1) 203  1 374  140 
 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 38  0 
44  0 
  5.1 Indirizzo politico (2) 15  0 
17  0 
  5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 24  0 
27  0 
 6 Fondi da ripartire (33) 40  0 46  0 
  6.1 Fondi da assegnare (1) 40  0 
46  0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 19.399  16.410 21.621  18.323
 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21) 18.098  16.339 20.146  18.251
  1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (2) 12.306  12.158 14.055  13.888
  1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (5) 23  0 26  0
  1.6 Tutela dei beni archeologici (6) 53  27 61  31
  1.9 Tutela dei beni archivistici (9) 70  9 80  11
  1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10) 837  707 953  804
  1.12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio (12) 434  295 497  337
  1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale (13) 124  110 142  125
  1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (14) 16  10 16  9
  1.15 Tutela del patrimonio culturale (15) 4.235  3.024 4.317  3.046
2 Ricerca e innovazione (17) 108 
71 114 
71
  2.1 Ricerca in materia di beni e attività culturali (4) 108 
71 114 
71
 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 304  0 347  0
  3.1 Indirizzo politico (2) 5  0 6  0
  3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 299  0 341  0
 4 Fondi da ripartire (33) 889  1 1.014  1
  4.1 Fondi da assegnare (1) 889  1 1.014  1

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA SALUTE 16.993  15.390 18.871  17.008
 1 Tutela della salute (20) 7.002  6.068 8.032  6.924
1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (1) 873  804 998  918
  1.2 Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (2) 572  546 655  625
  1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (3) 841  65 1.003  74
  1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (4) 4.673  4.653 5.330  5.306
  1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (5) 42  0 47  0
2 Ricerca e innovazione (17) 9.383 
9.319 10.154 
10.081
  2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (20) 9.383 
9.319 10.154 
10.081
 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 275  0 314  0
  3.1 Indirizzo politico (2) 12  0 14  0
  3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 263  0 300  0
 4 Fondi da ripartire (33) 334  3 371  3
  4.1 Fondi da assegnare (1) 334  3 371  3
    Totale 559.500  297.540 570.450  260.801

Allegato 2

RISULTATI DIFFERENZIALI DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ
IN MILIONI DI EURO
Descrizione risultato differenziale 2013 2014 2015
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 6.230 milioni di euro per il 2013, a 3.230 milioni di euro per il 2014 e a 3.150 milioni di euro per il 2015), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

-31.600

-29.100

-900

    265.000     255.000     260.000
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo per il 2013 di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione.

Allegato 3

«Allegato 3-bis
(articolo 16, comma 7)

  Provincia     2013-2014  
AGRIGENTO 6.224.806
ALESSANDRIA 10.941.680
ANCONA 10.470.964
AREZZO 8.615.204
ASCOLI PICENO 4.863.157
ASTI 5.298.154
AVELLINO 7.855.456
BARI 29.721.771
BARLETTA ANDRIA E TRANI 7.146.566
BELLUNO 5.091.148
BENEVENTO 6.873.883
BERGAMO 14.983.417
BIELLA 4.700.796
BOLOGNA 19.750.042
BRESCIA 20.944.128
BRINDISI 9.832.396
CAGLIARI 16.396.844
CALTANISSETTA 5.343.800
CAMPOBASSO 8.080.178
CARBONIA IGLESIAS 3.809.575
CASERTA 17.445.239
CATANIA 26.248.855
CATANZARO 13.817.928
CHIETI 7.653.315
COMO 11.026.226
COSENZA 14.705.671
CREMONA 7.041.683
CROTONE 5.524.345
CUNEO 14.000.143
ENNA 3.268.072
FERMO 2.920.501
FERRARA 5.873.587
FIRENZE 23.696.503
FOGGIA 12.149.905
FORLÌ CESENA 7.359.985
FROSINONE 16.770.042
GENOVA 19.985.985
GROSSETO 6.182.145
IMPERIA 4,838.500
ISERNIA 3.675.213
LA SPEZIA 5.049.431
L'AQUILA 9.760.786
LATINA 13.167.303
LECCE 15.274.530
LECCO 7.854.103
LIVORNO 7.474.334
LODI 5.291.245
LUCCA 10.635.539
MACERATA 7.067.590
MANTOVA 9.120.509
MASSA CARRARA 4.853.713
MATERA 4.099.113
MEDIO-CAMPIDANO 3.565.016
MESSINA 10.288.937
MILANO 53.126.026
MODENA 10.920.618
MONZA E BRIANZA 8,681.127
NAPOLI 43.146.333
NOVARA 8.433.994
NUORO 5.170.807
OGLIASTRA 2.753.378
OLBIA-TEMPIO 5.136.443
ORISTANO 5.282.502
PADOVA 14.075.407
PALERMO 25.514.148
PARMA 8.865.021
PAVIA 13.268.868
PERUGIA 12.765.466
PESARO E URBINO 10.640.894
PESCARA 5.866.813
PIACENZA 8.362.502
PISA 12.512.822
PISTOIA 4.678.568
POTENZA 16.465.356
PRATO 6.295.805
RAGUSA 5.990.486
RAVENNA 6.198.458
REGGIO CALABRIA 12.651.771
REGGIO EMILIA 9.794.527
RIETI 7.507.497
RIMINI 6.643.055
ROMA 78.268.334
ROVIGO 3.979.386
SALERNO 27.904.418
SASSARI 8.906.083
SAVONA 6.764.463
SIENA 10.420.240
SIRACUSA 10.312.306
SONDRIO 4.311.495
TARANTO 11.939.035
TERAMO 5.565.731
TERNI 4.685.311
TORINO 38.863.606
TRAPANI 7.947.866
TREVISO 15.042.108
VARESE 15.226.363
VENEZIA 15.727.459
VERBANO-CUSIO-OSSOLA 10.970.522
VERCELLI 6.019.706
VERONA 13.421.841
VIBO VALENTIA 5.070.695
VICENZA 14.807.507
VITERBO 8.466.871
  Totale   1.200.000.000

».

A.C. 676-B – Modificazioni della Camera

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA

  All'articolo 1:
   il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali:
   a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;
   b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni;
   c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;
   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Sono altresì esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno i pagamenti di obbligazioni giuridiche di parte capitale verso terzi assunte alla data del 31 dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali e finanziati con i contributi straordinari in conto capitale di cui all'articolo 1, commi 704 e 707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  1-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 1-bis, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

   al comma 3:
    al primo periodo, le parole:
«che potrà fornire» sono soppresse e le parole: «il 90 %» sono sostituite dalle seguenti: «il 90 per cento»;
    sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli eventuali spazi finanziari non distribuiti per l'esclusione dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1 dai vincoli del patto di stabilità interno sono attribuiti proporzionalmente agli enti locali per escludere dai vincoli del medesimo patto i pagamenti effettuati prima del 9 aprile 2013 in relazione alla medesima tipologia di debiti. Gli spazi finanziari che si liberano a valere sul patto di stabilità interno per effetto del periodo precedente sono utilizzati, nel corso del 2013, esclusivamente per sostenere pagamenti in conto capitale. Nella liquidazione dei pagamenti si osserva il criterio cronologico per singolo comune»;
   al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «accertino,» è inserita la seguente: «anche» e dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e al comma 3»;
   al comma 5, la parola: «statale» è soppressa;
   al comma 9, l'ultimo periodo è soppresso;
   al comma 10:
    al primo periodo, le parole: «10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014» sono sostituite dalle seguenti: «9.527.993.719 euro per il 2013 e di 14.727.993.719 euro per il 2014»;
    al secondo periodo, le parole: «con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5.000 milioni di euro per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 2.527.993.719 euro per l'anno 2013 e di 3.727.993.719 euro per l'anno 2014» e le parole: «con una dotazione di cui 5.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 5.000 milioni»;
    al quinto periodo, le parole: «delle Sezioni del Fondo di cui al comma 11 e di cui all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «della Sezione di cui al comma 11 del presente articolo e di quella di cui all'articolo 2, comma 1»;
   al comma 12, le parole: «per gli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2013 e 2014»;
   al comma 13, secondo periodo, le parole: «sullo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «nella stessa»;
   il comma 14 è sostituito dal seguente:
  «14. All'atto di ciascuna erogazione, e in ogni caso entro i successivi trenta giorni, gli enti locali interessati provvedono all'immediata estinzione dei debiti di cui al comma 13. Il responsabile finanziario dell'ente locale fornisce alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili»;
   al comma 15, le parole: «entro 30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni» e le parole: «alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A.»;

   dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:
  «17-bis. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, gli enti locali effettuano la comunicazione di cui al comma 2 alle regioni e alle province autonome, che ne curano la trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato».

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
  «Art. 1-bis.(Patto verticale incentivato). – 1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1:
    1) al comma 122, primo periodo, le parole da: “Nell'anno 2013” fino a: “800 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “Alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.272.006.281 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014,”;
    2) il comma 123 è sostituito dal seguente:
  “123. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122 possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, di 318.001.570 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954.004.710 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento in favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti, mediante accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”;
    3) al comma 124, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire il pagamento di obbligazioni di parte capitale assunte”;
    4) il comma 125 è sostituito dal seguente:
  “125. Entro il termine perentorio del 30 giugno, con riferimento all'anno 2013, e del 31 maggio, con riferimento all'anno 2014, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica”;
   b) la tabella 1 di cui all'articolo 1, comma 122, è sostituita dalla seguente:

“Tabella 1 (articolo 1, comma 122)

Regione Ripartizione dell'incentivo per spazi ceduti a province Ripartizione dell'incentivo per spazi ceduti a comuni
ABRUZZO 7.289.390 21.868.169
BASILICATA 4.897.789 14.693.366
CALABRIA 12.125.555 36.376.664
CAMPANIA 28.041.606 84.124.817
EMILIA-ROMAGNA 20.758.984 62.276.952
LAZIO 31.905.284 95.715.851
LIGURIA 7.758.771 23.276.313
LOMBARDIA 44.297.820 132.893.461
MARCHE 7.812.199 23.436.598
MOLISE 2.561.057 7.683.171
PIEMONTE 21.819.041 65.457.123
PUGLIA 20.152.051 60.456.152
SARDEGNA 19.867.953 59.603.858
SICILIA 48.133.617 144.400.852
TOSCANA 18.667.569 56.002.706
UMBRIA 5.387.532 16.162.597
VENETO 16.525.353 49.576.059
TOTALE 318.001.570 954.004.710

”».

  All'articolo 2:
   al comma 1, dopo le parole: «in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281,» sono inserite le seguenti: «e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183,»;

   al comma 2, primo periodo, le parole: «e il 15 febbraio 2014» sono soppresse;

   al comma 4, alinea, dopo le parole: «di cui alle lettere a), b) e csono inserite le seguenti: «del comma 3»;
   al comma 5, il segno di interpunzione: «:» è sostituito dal seguente: «;»;

   al comma 6:
    al primo periodo, le parole:
«purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, la loro totalità» sono sostituite dalle seguenti: «purché nel limite di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalità»;
    è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente alla Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si estende anche alle somme assegnate agli enti locali dalla regione e accreditate sui conti correnti di tesoreria regionale»;
   al comma 9, primo periodo, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio».

  All'articolo 3:
   al comma 3, quarto periodo, la parola: «Regini» è sostituita dalla seguente: «Regioni»;

   al comma 4:
    al primo periodo, le parole: «Le regioni trasmettono» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni e le province autonome che, a causa di carenza di liquidità, non possono far fronte ai pagamenti di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, trasmettono»;
    al secondo periodo, le parole: «alle regioni che ne abbiano fatto richiesta entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3, con l'istanza di cui al primo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «alle regioni che ne abbiano fatto richiesta, con l'istanza di cui al primo periodo, entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3,» e le parole: «ad altre regione» sono sostituite dalle seguenti: «ad altre regioni»;

   al comma 5:
    alla lettera a), dopo le parole: «di liquidità,» sono inserite le seguenti: «prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente,»;
    alla lettera b), secondo periodo, le parole: «intendendosi per sorti i debiti per il quali» sono sostituite dalle seguenti: «intendendosi sorti i debiti per i quali».

  Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
  «Art. 3-bis.(Modifica all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il finanziamento di progetti regionali in materia sanitaria). – 1. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dall'anno 2013, il predetto acconto del 70 per cento è erogato a seguito dell'intervenuta intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote vincolate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale”».

  All'articolo 5:
   al comma 1, secondo periodo, la parola: «coesistente» è sostituita dalla seguente: «competente»;

   al comma 3, primo periodo, la parola: «coesistenti» è sostituita dalla seguente: «rispettivi».

  All'articolo 6:
   al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero da contratti o da accordi transattivi eventualmente intervenuti fra le parti»;

   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Il Governo promuove la stipulazione di convenzioni con le associazioni di categoria del sistema creditizio aventi ad oggetto la creazione di sistemi di monitoraggio volti a verificare che la liquidità derivante dal pagamento dei crediti oggetto di cessione e dal recupero di risorse finanziarie da parte delle imprese la cui posizione si era deteriorata a motivo del ritardo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni sia impiegata a sostegno dell'economia reale e del sistema produttivo. Ogni dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo trasmette alle Camere una relazione concernente le convenzioni sottoscritte e i risultati dei relativi sistemi di monitoraggio.
  1-ter. I pagamenti effettuati ai sensi del presente capo in favore degli enti, delle società o degli organismi a totale partecipazione pubblica sono destinati prioritariamente al pagamento dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 nei confronti dei rispettivi creditori»;

   al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora siano stati stipulati accordi di natura transattiva, le azioni esecutive sulle somme destinate ai pagamenti da effettuarsi in attuazione dei piani di pagamento redatti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sottoscritti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ancorché effettuate presso i tesorieri delle aziende del Servizio sanitario regionale e presso le centrali uniche di pagamento istituite secondo disposizioni di legge, sono sospese fino alla data del 30 giugno 2014»;
   al comma 6, capoverso «Art. 5-quinquies»:
    al comma 1, dopo le parole: «non sono ammessi» sono inserite le seguenti: «, a pena di nullità rilevabile d'ufficio,»;
    al comma 2, le parole: «Fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 294-bis e 294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266» sono sostituite dalle seguenti: «Ferma restando l'impignorabilità prevista dall'articolo 1, commi 294-bis e 294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, anche relativamente ai fondi, alle aperture di credito e alle contabilità speciali destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge»;
   al comma 9, primo periodo, dopo la parola: «elettronica» sono inserite le seguenti: «certificata, inviata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82», le parole: «di cui agli articolo 1, 2, 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La comunicazione inviata con posta elettronica certificata è sottoscritta dal dirigente responsabile dell'ufficio competente con firma elettronica idonea a garantire l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento ovvero con firma digitale, rispettivamente, ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera q-bis), e 24 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. All'attuazione del terzo periodo del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente»;

   il comma 11 è sostituito dal seguente:
  «11. I decreti e i provvedimenti previsti dal presente capo non hanno natura regolamentare e sono pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” dei siti internet delle amministrazioni competenti, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di garantire la massima tempestività nelle procedure di pagamento previste dal presente decreto, le amministrazioni competenti omettono la trasmissione alla Corte dei conti, per gli effetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, dei decreti di riparto delle anticipazioni di liquidità fra gli enti interessati e degli altri decreti e provvedimenti di cui al presente capo»;

   dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
  «11-bis. Al fine di tutelare l'unità giuridica e l'unità economica e, in particolare, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente capo, il Governo può sostituirsi agli organi delle regioni e degli enti locali per l'adozione dei provvedimenti e degli atti necessari, anche normativi, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione. In caso di mancata adozione degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, all'articolo 2, commi 1 e 3, e all'articolo 3, commi 4 e 5, si procede alla nomina di un apposito commissario per il compimento di tali atti. Per l'esercizio dei poteri di cui al presente comma si osserva l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  11-ter. Ai fini dei pagamenti di cui al presente capo, l'accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi un'inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
  11-quater. Al comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “, relativo a spese per somministrazioni, forniture e appalti,” sono soppresse».

  Nel Capo I, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:
  «Art. 6-bis. – (Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo). – 1. All'articolo 253 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 è inserito il seguente:
  “23-bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15 per cento dell'importo netto contrattuale”».

  All'articolo 7:
   al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «maturati alla data del 31 dicembre 2012,» sono inserite le seguenti: «che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa,»;

   dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, le comunicazioni di cui al comma 4, relative all'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono trasmesse dalle amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma elettronica entro il 30 aprile dell'anno successivo. In caso di inadempienza, si applica ai dirigenti responsabili la sanzione di cui al comma 2»;

   al comma 5, le parole: «precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;
   al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti degli spazi finanziari derivanti dalle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno previste ai commi 1 e 7 dell'articolo 1 e dalle anticipazioni concesse a valere sul Fondo di cui al comma 10 del medesimo articolo 1, possono indicare, per parte dei debiti ovvero per la totalità di essi, in sede di comunicazione, la data prevista per il pagamento. Per tali debiti la certificazione si intende rilasciata con apposizione della data di pagamento, anche ai fini della compensazione ai sensi degli articoli 28-quater e 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In relazione alle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno nonché alle anticipazioni, definite successivamente all'effettuazione della comunicazione prevista dal comma 4 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni interessate possono aggiornare la predetta comunicazione limitatamente all'apposizione della data prevista per il pagamento dei debiti fino a quel momento comunicati senza apposizione di data. Le date di pagamento indicate nella comunicazione non sono modificabili in sede di aggiornamento»;
   dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
  «7-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1, contestualmente al pagamento dei debiti comunicati attraverso la piattaforma elettronica ai sensi del comma 4, provvedono a registrare sulla piattaforma stessa i dati del pagamento, in modo da garantire l'aggiornamento dello stato dei debiti. In caso di mancato adempimento a quanto previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
  7-ter. Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, ai soli fini della comunicazione prevista dal comma 4, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine indicato nel primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 2. La comunicazione è effettuata entro il 15 settembre 2013 e si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 7.
  7-quater. A decorrere dal 30 settembre 2013, nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati registrati nella piattaforma elettronica, sono pubblicati con cadenza mensile i dati relativi all'andamento dei pagamenti dei debiti di cui ai commi 4 e 4-bis»;
   al comma 9, le parole: «e su deliberazione delle Camere» sono soppresse, dopo le parole: «oggetto di cessione» sono inserite le seguenti: «pro soluto perfezionata entro il 31 dicembre 2012» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero può prevedere l'effettuazione di operazioni finanziarie finalizzate all'estinzione di debiti certi, liquidi ed esigibili delle pubbliche amministrazioni»;

   dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
  «9-bis. Alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 è allegata una relazione sull'attuazione del presente decreto. La relazione dà conto dello stato dei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni effettuati ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 5, nonché degli esiti dell'attività di ricognizione svolta ai sensi del presente articolo. La relazione indica altresì le iniziative eventualmente necessarie, da assumere anche con la legge di stabilità per il 2014, al fine di completare il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche maturati al 31 dicembre 2012, ivi inclusi i debiti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali a fronte dei quali non sussistono nei bilanci residui passivi anche perenti».

  All'articolo 8:
   al comma 2:
    al primo periodo, le parole:
«può essere effettuata anche» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuata, a titolo gratuito,»;
    il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di assenza o impedimento dell'ufficiale rogante ovvero su richiesta del creditore, l'autenticazione delle sottoscrizioni può essere effettuata da un notaio e gli onorari sono comunque ridotti alla metà».

  All'articolo 9:
   al comma 1 sono premessi i seguenti:
  «01. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “A tal fine la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito”.
  02. Il termine del 30 aprile 2012 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012, è differito al 31 dicembre 2012»;

   al comma 1, capoverso «Art. 28-quinquies»:
    al comma 1:

    al primo periodo, la parola: «somministrazione» è sostituita dalla seguente: «somministrazioni» e dopo le parole: «possono essere compensati» sono inserite le seguenti: «, solo su specifica richiesta del creditore»;
    al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento»;
    al quarto periodo, dopo la parola: «Qualora» sono inserite le seguenti: «l'ente pubblico nazionale,» e la parola: «territoriale» è soppressa;
    al quinto periodo, la parola: «territoriale» è soppressa;
    è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II»;
    al comma 2, dopo le parole: «sono stabiliti» sono inserite le seguenti: «, entro il 30 giugno 2013,»;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Al comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto”»;

   al comma 2, secondo periodo, le parole da: «si provvede» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «si provvede, per l'anno 2014, a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7, e, per gli anni 2015 e 2016, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 – fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate»;

   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il soggetto d'imposta titolare di ragioni creditorie nei confronti delle pubbliche amministrazioni allega un elenco, conforme a un modello da adottare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d'imposta al quale la dichiarazione si riferisce, per cessioni di beni e prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche amministrazioni, distinti in ragione di ente pubblico debitore. L'elenco di cui al presente comma è presentato all'amministrazione finanziaria per via telematica, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, e successive modificazioni».

  All'articolo 10:
   il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. All'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, le parole: “31 gennaio 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento”;
   b) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: “Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate in proporzione alle spese, desunte dal SIOPE, sostenute nel 2011 per l'acquisto di beni e servizi, con l'esclusione di quelle relative alle spese per formazione professionale, per trasporto pubblico locale, per la raccolta di rifiuti solidi urbani e per servizi socialmente utili finanziati dallo Stato”»;

   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Le disposizioni del comma 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il comune prevede l'applicazione di una tariffa con natura corrispettiva, in luogo del tributo, ai sensi del comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;

   il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  “4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”;
   b) al comma 35, secondo periodo, dopo le parole: “in quanto compatibili” sono aggiunte le seguenti: “, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari”»;

   al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
    «b) il comma 13-bis è sostituito dal seguente:
  “13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”».

  Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
  «Art. 10-bis. – (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). – 1. Nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327».

  All'articolo 11:
   al comma 5, primo periodo, le parole: «nel territorio regionale» e le parole: «e dal decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241» sono soppresse;
   al comma 6:
    al primo periodo, le parole: «inerenti i servizi» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti ai servizi»;
    al secondo periodo, le parole: «ed efficientamento» sono sostituite dalle seguenti: «e di incremento dell'efficienza» e le parole: «del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni»;
   al comma 8, le parole: «con priorità al finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «con priorità per il finanziamento».

  All'articolo 12:
   al comma 2, le parole: «recate da presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «recate dal presente decreto»;
   al comma 3:
    all'alinea, le parole:
«pari a 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 570,45 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 576,6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 640,8 milioni di euro»;
    alla lettera c), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Dalle riduzioni sono esclusi gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella missione “Ricerca e innovazione”, nonché gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015»;
    dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
     «c-bis) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 699.000 euro per l'anno 2014 e a 485.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 4.301.000 euro per l'anno 2014 e a 15.515.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
    c-ter) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
    c-quater) quanto a 17,35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle risorse di parte corrente relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228;
    c-quinquies) quanto a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Al fine di dare attuazione alla disposizione della presente lettera, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'adozione delle misure aventi incidenza sui trattamenti economici corrisposti ai sensi del suddetto articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;
    c-sexies) quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)»;

   al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more del monitoraggio, l'importo di 559,5 milioni di euro per l'anno 2014, di cui all'Allegato 1, è accantonato e reso indisponibile con le modalità di cui alla lettera c) del medesimo comma 3»;

   al comma 5, primo periodo, le parole: «le predette somme» sono sostituite dalle seguenti: «le somme di cui al comma 4»;

   al comma 7, le parole: «al comma 1, dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1 dell'articolo 5»;

   al comma 10, le parole: «dell'obiettivo di cui al comma 1» sono soppresse;

   al comma 11, le parole: «ad incremento prioritariamente» sono sostituite dalle seguenti: «prioritariamente ad incremento».

  L'Allegato 1 è sostituito dal seguente:

«Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 273.774  171.543 229.734  111.398
 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29) 73.791  2.670 85.410  3.130
  1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità (1) 54.827  1.365 62.786  1.131
  1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (3) 4.312  728 4.781  694
  1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4) 128  0 158  0
  1.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5) 10.841  0 12.801  0
  1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (6) 684  58 799  68
  1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7) 2.955  519 4.037  1.237
  1.8 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (8) 44  0 49  0
 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 4.134  4.082 4.113  4.057
  2.3 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (5) 218  218 254  254
  2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (6) 3.499  3.499 3.803  3.803
  2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (7) 416  365 57  0
 3 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 112  3 130  4
  3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10) 83  0 96  0
  3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (11) 29  3 34  4
 4 Difesa e sicurezza del territorio (5) 48  48 2.429  2.429
  4.1 Missioni militari di pace (8) 48  48 2.429  2.429
 5 Ordine pubblico e sicurezza (7) 3.129  0 3.678  0
  5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (5) 1.326  0 1.513  0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
  5.2 Sicurezza democratica (4) 1.803  0 2.165  0
 6 Soccorso civile (8) 3.962  3.962 6.416  6.416
  6.2 Protezione civile (5) 3.962  3.962 6.416  6.416
 7 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) 4.416  4.416 5.038  5.038
  7.1 Sostegno al settore agricolo (3) 4.416  4.416 5.038  5.038
 8 Competitività e sviluppo delle imprese (11) 51.703  51.081 28.275  27.571
  8.3 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9) 51.703  51.081 28.275  27.571
 9 Diritto alla mobilità (13) 65.904  65.621 9.132  8.803
  9.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (8) 65.904  65.621 9.132  8.803
 10 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 63  0 63  0
  10.1 Opere pubbliche e infrastrutture (8) 63  0 63  0
 11 Comunicazioni (15) 5.574  0 6.494  0
  11.1 Servizi postali e telefonici (3) 437  0 509  0
  11.2 Sostegno all'editoria (4) 5.137  0 5.985  0
 13 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 22  0 25  0
  13.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (14) 22  0 25  0
 14 Casa e assetto urbanistico (19) 10.650  10.650 9.927  9.927
  14.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali (1) 10.650  10.650 9.927  9.927

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
 16 Istruzione scolastica (22) 575  575 627  627
  16.1 Sostegno all'istruzione (10) 575  575 627  627
 17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 2.941  2.303 3.412  2.673
  17.1 Protezione sociale per particolari categorie (5) 753  743 877  866
  17.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (6) 378  0 435  0
  17.3 Sostegno alla famiglia (7) 802  802 933  933
  17.4 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità (8) 758  758 874  874
  17.5 Lotta alle dipendenze (4) 250  0 291  0
 18 Politiche previdenziali (25) 2.240  2.240 2.610  2.610
  18.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati (2) 2.240  2.240 2.610  2.610
 21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1) 6.675  3.570 7.730  4.159
  21.2 Organi a rilevanza costituzionale (2) 2.407  821 2.805  956
  21.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri (3) 4.268  2.749 4.924  3.203
 22 Giovani e sport (30) 1.986  247 2.255  280
  22.1 Attività ricreative e sport (1) 1.739  0 
1.975  0
  22.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù (2) 247  247 280  280
 23 Turismo (31) 452  452 523  523
  23.1 Sviluppo e competitività del turismo (1) 452  452 523  523
 24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 9.185  118 10.392  135
  24.2 Indirizzo politico (2) 94  0 111  0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
  24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 3.232  0 3.640  0
  24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (4) 5.745  118 6.511  135
  24.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (5) 114 0 130  0
 25 Fondi da ripartire (33) 25.612  19.506 40.346  33.016
  25.1 Fondi da assegnare (1) 20.867  14.761 27.508  20.178
  25.2 Fondi di riserva e speciali (2) 4.745  4.745 12.838  12.838
 27 Giustizia (6) 599  0 709  0
  27.1 Giustizia tributaria (5) 599  0 709  0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 21.798  19.814 9.063  6.564
 1 Competitività e sviluppo delle imprese (11) 16.248  15.994 2.485  1.998
  1.1 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale (5) 1.527  1.296 2.379  1.919
  1.2 Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo (6) 77  65 89  75
  1.3 Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione (7) 14.644  14.634 16  5
2 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28) 125  0 145  0
  2.1 Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate (4) 125  0 145  0
 3 Regolazione dei mercati (12) 55  18 65  24
  3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (4) 55  18 65  24
 4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) 2.374  2.348 2.930  2.900
  4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (4) 21  14 25  17
  4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (5) 2.353  2.334 2.905  2.883
 5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) 17  10 21  12
  5.6 Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico (6) 17  10 21  12
 6 Comunicazioni (15) 1.738  1.441 1.967  1.625
  6.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione (5) 261  0 301  0
  6.3 Regolamentazione e vigilanza del settore postale (7) 28  0 32  0
  6.7 Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione (8) 1.449  1.441 1.635  1.625

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 6  0 7  0
  8.1 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica (10) 6  0 7  0
 9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 125  0 162  0
  9.1 Indirizzo politico (2) 58  0 82  0
  9.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 66  0 80  0
 10. Fondi da ripartire (33) 1.110 3 1.280  4
  10.1 Fondi da assegnare (1) 1.110 3 1.280  4

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 4.877  4.230 4.893  4.046
 1 Politiche per il lavoro (26) 2.261  1.985 1.808  1.493
  1.3 Politiche attive e passive del lavoro (6) 1.772  1.768 1.252  1.247
  1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (7) 1  0 2  0
  1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8) 136  133 153  150
  1.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (9) 92  0 105  0
  1.9 Servizi e sistemi informativi per il lavoro (10) 167  84 191  95
  1.10 Servizi territoriali per il lavoro (11) 91  0 105  0
  1.11 Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali (12) 1  0 1  0
 2 Politiche previdenziali (25) 3  0 3  0
  2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3) 3  0 3  0
 4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 2.248  2.245 2.557  2.553
  4.3 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali (2) 15  14 17  15
  4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (12) 2.233  2.231 2.540  2.538
 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 2  0 3  0
  5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (6) 2  0 3  0
 7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 344  0 501  0
  7.1 Indirizzo politico (2) 10  0 12  0
  7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 333  0 489  0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
8 Fondi da ripartire (33) 19  0 22  0
  8.1 Fondi da assegnare (1) 19  0 22  0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 20.727  771 23.823  664
 1 Giustizia (6) 20.326  771 23.362  664
  1.1 Amministrazione penitenziaria (1) 6.806  200 8.012  10
  1.2 Giustizia civile e penale (2) 12.936  570 14.671  655
  1.3 Giustizia minorile (3) 583  0 679  0
 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 66  0 75  0
  2.1 Indirizzo politico (2) 66  0 75  0
 3 Fondi da ripartire (33) 336  0 387  0
  3.1 Fondi da assegnare (1) 336  0 387  0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 9.578  4.560 10.806  5.143
 1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 8.985  4.560 10.177  5.143
  1.1 Protocollo internazionale (1) 45  0 52  0
  1.2 Cooperazione allo sviluppo (2) 4.226  4.140 4.762  4.663
  1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4) 104  73 119  83 
  1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6) 193  10 227  11
  1.5 Integrazione europea (7) 281  268 322  306
  1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8) 499  61 568  69
  1.7 Promozione del sistema Paese (9) 895  0 1.018  0
  1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (12) 2.008  0 2.277  0
  1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (13) 300  0 338  0
  1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (14) 60  9 69  10
  1.11 Comunicazione in ambito internazionale (15) 373  0 426  0
 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 567  0 600  0
  2.1 Indirizzo politico (2) 1  0 1  0
  2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 566  0 599  0
 3 Fondi da ripartire (33) 26  0 29  0
  3.1 Fondi da assegnare (1) 26  0 29  0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'INTERNO 20.678  3.361 20.256  1.770
 1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2) 220  0 252  0
  1.2 Attuazione da parte delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio (2) 211  0 241  0
  1.3 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (3) 10  0 11  0
 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 782  40 758  52
  2.2 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (2) 72  0 
84  0
  2.3 Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa (3) 413  40 476  52
  2.4 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (8) 297  0 198  0
 3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 9.745  2.105 9.397  328
  3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8) 5.007  82 6.030  93
  3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (9) 948  0 1.081 0
  3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10) 3.790  2.024 2.286  236
 4 Soccorso civile (8) 4.819  88 5.584  100
  4.1 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile (2) 122  0 138  0
  4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3) 4.697  88 5.446  100
 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 2.402  458 1.128  517
  5.1 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (2) 2.278  458 988  517
  5.2 Gestione flussi migratori (3) 122  0 138  0
  5.3 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (5) 2  0 2  0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 949  0 1.104  0
  6.1 Indirizzo politico (2) 15  0 18  0
  6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 935  0 1.086  0
 7 Fondi da ripartire (33) 1.761  671 2.032  774
  7.1 Fondi da assegnare (1) 1.761  671 2.032  774

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 5.313  4.177 6.311  4.798
 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 4.776  4.169 5.639  4.789
  1.2 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (3) 84  50 139  101
  1.3 Sviluppo sostenibile (5) 1.448  1.444 1.817  1.812
  1.6 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (8) 20  0 23  0
  1.8 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (11) 360  22 576  50
  1.9 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche (12) 2.108  1.917 2.225  1.991
  1.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (13) 756  735 858  835
 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 41  0 48  0
  3.1 Indirizzo politico (2) 2  0 3  0
  3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 39  0 45  0
 4 Fondi da ripartire (33) 496  8 624  9
  4.1 Fondi da assegnare (1) 496  8 624  9

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
62.530  55.360 
94.007  86.480 
 1. Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 49.550  46.858 
75.151  72.679
  1.2 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali (11) 31.742  31.010 
58.917  58.668 
  1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (5) 180  177 
256  253
  1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (9) 23  18 
26  21 
  1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (10) 17.606  15.653 15.951  13.737
 2 Diritto alla mobilità (13) 10.753  8.037 16.281  13.266
  2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1) 2.114  1.602 2.452  1.866
  2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4) 1.470  1.422 1.736  1.681
  2.4 Autotrasporto ed intermodalità (2) 3.095  3.082 3.574  3.558
  2.5 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5) 9  0 10  0
  2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9) 3.797  1.775 8.203  5.982
  2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (6) 267  156 305  179 
 3. Casa e assetto urbanistico (19) 143  142 163  162 
  3.1. Politiche abitative, urbane e territoriali (2) 143  142 163  162 
 4. Ordine pubblico e sicurezza (7) 1.758  279 1.971  319 
  4.1. Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7) 1.758  279 
1.971  319 

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 174  44 269  54
  6.1 Indirizzo politico (2) 25  0 29  0 
  6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 148  44 240  54
 7 Fondi da ripartire (33) 151  0 172  0
  7.1 Fondi da assegnare (1) 151  0 172  0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA DIFESA 102.960  2.342 129.548  2.542 
 1. Difesa e sicurezza del territorio (5) 24.709  247 33.292  159
  1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (1) 3.429  0 3.903  0
  1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (2) 2.650  43 
2.997  50 
  1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (3) 1.195  0 
1.347  0 
  1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (4) 1.685  0 2.232  0 
  1.5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (5) 2.040  12 
2.320  13 
  1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (6) 13.710  193 20.494  96
 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 261  0 297  0 
  3.1 Indirizzo politico (2) 15  0 17  0 
  3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 246  0 280  0 
 4 Fondi da ripartire (33) 77.990  2.095 
95.958  2.383 
  4.1 Fondi da assegnare (1) 77.990  2.095 95.958  2.383

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 4.884  2.542 5.728  3.054
 1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) 3.935  2.540 
4.471  2.885 
  1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2) 2.144  1.875 2.438  2.131 
  1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (5) 40  1 46  1
  1.5 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione (6) 1.752  664 
1.987  752 
 2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 433  0 497  0
 2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità (7) 433  0 497  0 
 3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 177  0 203  0
  3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (6) 177  0 
203  0 
 4 Soccorso civile (8) 244  1 449  168 
  4.1 Interventi per soccorsi (1) 244  1 449  168 
 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 46  0 
53  0 
  5.1 Indirizzo politico (2) 18  0 
20  0 
  5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 28  0 
32  0 
 6 Fondi da ripartire (33) 49  0 55  0 
  6.1 Fondi da assegnare (1) 49  0 
55  0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 23.221  19.668 25.817  21.909
 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21) 21.784  19.667 24.184  21.908
  1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (2) 14.812  14.635 16.872  16.671
  1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (5) 27  0 31  0
  1.6 Tutela dei beni archeologici (6) 64  32 74  37
  1.9 Tutela dei beni archivistici (9) 84  11 96  13
  1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10) 1.008  851 1.144  966
  1.12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio (12) 523  355 596  405
  1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale (13) 150  132 170  150
  1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (14) 19  12 19  10
  1.15 Tutela del patrimonio culturale (15) 5.097  3.640 5.182  3.656
 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 366  0 416  0
  3.1 Indirizzo politico (2) 6  0 8  0
  3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 360  0 409  0
 4 Fondi da ripartire (33) 1.070  1 1.217  1
  4.1 Fondi da assegnare (1) 1.070  1 1.217  1

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA SALUTE 9.160  7.307 10.465  8.315
 1 Tutela della salute (20) 8.428  7.304 9.641  8.311
1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (1) 1.051  967 1.198  1.102
  1.2 Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (2) 688  658 786  751
  1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (3) 1.013  78 1.204  88
  1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (4) 5.625  5.601 6.397  6.370
  1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (5) 51  0 56  0
 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 331  0 377  0
  3.1 Indirizzo politico (2) 14  0 17  0
  3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 316  0 361  0
 4 Fondi da ripartire (33) 402  3 446  4
  4.1 Fondi da assegnare (1) 402  3 446  4
    Totale 559.500  295.675 570.450  256.681

                                           ».

  L'Allegato 3 è soppresso.

A.C. 676-B – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1:
   il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali:
   a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;
   b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni;
   c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;
   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Sono altresì esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno i pagamenti di obbligazioni giuridiche di parte capitale verso terzi assunte alla data del 31 dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali e finanziati con i contributi straordinari in conto capitale di cui all'articolo 1, commi 704 e 707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  1-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 1-bis, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

   al comma 3:
    al primo periodo, le parole:
«che potrà fornire» sono soppresse e le parole: «il 90 %» sono sostituite dalle seguenti: «il 90 per cento»;
    sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli eventuali spazi finanziari non distribuiti per l'esclusione dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1 dai vincoli del patto di stabilità interno sono attribuiti proporzionalmente agli enti locali per escludere dai vincoli del medesimo patto i pagamenti effettuati prima del 9 aprile 2013 in relazione alla medesima tipologia di debiti. Gli spazi finanziari che si liberano a valere sul patto di stabilità interno per effetto del periodo precedente sono utilizzati, nel corso del 2013, esclusivamente per sostenere pagamenti in conto capitale. Nella liquidazione dei pagamenti si osserva il criterio cronologico per singolo comune»;
   il comma 4 è sostituito dal seguente:
  
«4. Su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti locali, la Procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2013, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito»;
   al comma 5, la parola: «statale» è soppressa;
   al comma 9, l'ultimo periodo è soppresso;
   al comma 10:
    al primo periodo, le parole: «10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014» sono sostituite dalle seguenti: «9.327.993.719 euro per il 2013 e di 14.527.993.719 euro per il 2014»;
    al secondo periodo, le parole: «2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014», le parole: «con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5.000 milioni di euro per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 2.527.993.719 euro per l'anno 2013 e di 3.727.993.719 euro per l'anno 2014» e le parole: «con una dotazione di cui 5.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 5.000 milioni»;
    il quinto periodo è sostituito dal seguente: «È accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione complessiva della Sezione di cui all'articolo 2, comma 1, per essere destinata, entro il 31 ottobre 2013, unitamente alle disponibilità non assegnate in prima istanza e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 30 settembre 2013»;
   al comma 12, le parole: «per gli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2013 e 2014»;
   al comma 13, secondo periodo, le parole: «sullo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «nella stessa»;
   dopo il comma 13 è inserito il seguente:
  «13-bis. Gli enti locali ai quali viene concessa l'anticipazione di liquidità ai sensi del comma 13, e che ricevono risorse dalla regione o dalla provincia autonoma ai sensi dell'articolo 2, all'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al medesimo comma 13 e di cui all'articolo 2, comma 6, devono utilizzare le somme residue per l'estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni»;
   il comma 14 è sostituito dal seguente:
  «14. All'atto di ciascuna erogazione, e in ogni caso entro i successivi trenta giorni, gli enti locali interessati provvedono all'immediata estinzione dei debiti di cui al comma 13. Il responsabile finanziario dell'ente locale, ovvero altra persona formalmente indicata dall'ente medesimo, fornisce alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili»;
   al comma 15, le parole: «entro 30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni» e le parole: «alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A.»;

   dopo il comma 17 sono aggiunti i seguenti:
  «17-bis. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, gli enti locali effettuano la comunicazione di cui al comma 2 alle regioni e alle province autonome, che ne curano la trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato.
  17-ter. All'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: “sono versate” sono sostituite dalle seguenti: “sono comunque ed inderogabilmente versate”.
  17-quater. All'articolo 6, comma 15-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto il seguente periodo: “I contributi di cui al presente comma sono altresì esclusi dalle riduzioni a compensazione disposte in applicazione del comma 14 del presente articolo”.
  17-quinquies. Agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti».

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
  «Art. 1-bis.(Patto verticale incentivato). – 1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1:
    1) al comma 122, primo periodo, le parole da: “Nell'anno 2013” fino a: “800 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “Alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.272.006.281 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014,”;
    2) il comma 123 è sostituito dal seguente:
  “123. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122 possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, di 318.001.570 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954.004.710 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento in favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti, mediante accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”;
    3) al comma 124, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire il pagamento di obbligazioni di parte capitale assunte”;
    4) il comma 125 è sostituito dal seguente:
  “125. Entro il termine perentorio del 30 giugno, con riferimento all'anno 2013, e del 31 maggio, con riferimento all'anno 2014, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica”;

   b) la tabella 1 di cui all'articolo 1, comma 122, è sostituita dalla seguente:

“Tabella 1 (articolo 1, comma 122)

Regione Ripartizione dell'incentivo per spazi ceduti a province Ripartizione dell'incentivo per spazi ceduti a comuni
ABRUZZO 7.289.390 21.868.169
BASILICATA 4.897.789 14.693.366
CALABRIA 12.125.555 36.376.664
CAMPANIA 28.041.606 84.124.817
EMILIA-ROMAGNA 20.758.984 62.276.952
LAZIO 31.905.284 95.715.851
LIGURIA 7.758.771 23.276.313
LOMBARDIA 44.297.820 132.893.461
MARCHE 7.812.199 23.436.598
MOLISE 2.561.057 7.683.171
PIEMONTE 21.819.041 65.457.123
PUGLIA 20.152.051 60.456.152
SARDEGNA 19.867.953 59.603.858
SICILIA 48.133.617 144.400.852
TOSCANA 18.667.569 56.002.706
UMBRIA 5.387.532 16.162.597
VENETO 16.525.353 49.576.059
TOTALE 318.001.570 954.004.710

”».

  All'articolo 2:
   al comma 1, dopo le parole: «in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281,» sono inserite le seguenti: «e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183,»;

   al comma 2, primo periodo, le parole: «e il 15 febbraio 2014» sono soppresse;

   al comma 4, alinea, dopo le parole: «di cui alle lettere a), b) e csono inserite le seguenti: «del comma 3»;
   al comma 5, il segno di interpunzione: «:» è sostituito dal seguente: «;» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 6»;

   al comma 6:
    al primo periodo, dopo le parole:
«residui passivi» sono inserite le seguenti: «in via prioritaria di parte capitale» e le parole: «purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, la loro totalità» sono sostituite dalle seguenti: «purché nel limite di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalità»;
    sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ogni Regione provvede a concertare con le ANCI e le UPI regionali il riparto di tali pagamenti. Limitatamente alla Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si estende anche alle somme assegnate agli enti locali dalla regione e accreditate sui conti correnti di tesoreria regionale»;
   al comma 9, primo periodo, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio».

  All'articolo 3:
   al comma 3, quarto periodo, la parola: «Regini» è sostituita dalla seguente: «Regioni»;

   al comma 4:
    al primo periodo, le parole: «Le regioni trasmettono» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni e le province autonome che, a causa di carenza di liquidità, non possono far fronte ai pagamenti di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, trasmettono»;
    al secondo periodo, le parole: «alle regioni che ne abbiano fatto richiesta entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3, con l'istanza di cui al primo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «alle regioni che ne abbiano fatto richiesta, con l'istanza di cui al primo periodo, entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3,» e le parole: «ad altre regione» sono sostituite dalle seguenti: «ad altre regioni»;

   al comma 5:
    alla lettera a), dopo le parole: «di liquidità,» sono inserite le seguenti: «prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente,»;
    alla lettera b), secondo periodo, le parole: «intendendosi per sorti i debiti per il quali» sono sostituite dalle seguenti: «intendendosi sorti i debiti per i quali».

  Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
  «Art. 3-bis.(Modifica all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il finanziamento di progetti regionali in materia sanitaria). – 1. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dall'anno 2013, il predetto acconto del 70 per cento è erogato a seguito dell'intervenuta intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote vincolate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale”».

  All'articolo 5:
   al comma 1, secondo periodo, la parola: «coesistente» è sostituita dalla seguente: «competente»;

   al comma 3, primo periodo, la parola: «coesistenti» è sostituita dalla seguente: «rispettivi».

  Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
  «Art. 5-bis. – (Cessione della garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie). – 1. Senza aggravio dei potenziali oneri per l'erario, per consentire l'integrale pagamento dei debiti della pubblica amministrazione maturati alla data del 31 dicembre 2012, nonché per motivate esigenze economico-finanziarie, il Ministero dell'economia e delle finanze può autorizzare la cessione di garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie nazionali, dell'Unione europea e internazionali».

  All'articolo 6:
   al comma 1 è premesso il seguente:
  «01. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: “forniture e appalti” sono sostituite dalle seguenti: “forniture, appalti e prestazioni professionali”»;

   al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero da contratti o da accordi transattivi eventualmente intervenuti fra le parti»;

   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Il Governo promuove la stipulazione di convenzioni con le associazioni di categoria del sistema creditizio e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, aventi ad oggetto la creazione di sistemi di monitoraggio volti a verificare che la liquidità derivante dal pagamento dei crediti oggetto di cessione e dal recupero di risorse finanziarie da parte delle imprese la cui posizione si era deteriorata a motivo del ritardo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni sia impiegata a sostegno dell'economia reale e del sistema produttivo. Ogni dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo trasmette alle Camere una relazione concernente le convenzioni sottoscritte e i risultati dei relativi sistemi di monitoraggio.
  1-ter. I pagamenti effettuati ai sensi del presente capo in favore degli enti, delle società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o degli organismi a totale partecipazione pubblica sono destinati prioritariamente al pagamento dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 nei confronti dei rispettivi creditori»;

   al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora siano stati stipulati accordi di natura transattiva, le azioni esecutive sulle somme destinate ai pagamenti da effettuarsi in attuazione dei piani di pagamento redatti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sottoscritti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ancorché effettuate presso i tesorieri delle aziende del Servizio sanitario regionale e presso le centrali uniche di pagamento istituite secondo disposizioni di legge, sono sospese fino alla data del 30 giugno 2014»;
   al comma 6, capoverso «Art. 5-quinquies»:
    al comma 1, dopo le parole: «non sono ammessi» sono inserite le seguenti: «, a pena di nullità rilevabile d'ufficio,»;
    al comma 2, le parole: «Fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 294-bis e 294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266» sono sostituite dalle seguenti: «Ferma restando l'impignorabilità prevista dall'articolo 1, commi 294-bis e 294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, anche relativamente ai fondi, alle aperture di credito e alle contabilità speciali destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge»;
   al comma 9, primo periodo, dopo la parola: «elettronica» sono inserite le seguenti: «certificata, inviata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82», le parole: «di cui agli articolo 1, 2, 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La comunicazione inviata con posta elettronica certificata è sottoscritta dal dirigente responsabile dell'ufficio competente con firma elettronica idonea a garantire l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento ovvero con firma digitale, rispettivamente, ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera q-bis), e 24 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il 5 luglio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 pubblicano nel proprio sito internet l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, indicando l'importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore. La mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente»;

   il comma 11 è sostituito dal seguente:
  «11. I decreti e i provvedimenti previsti dal presente capo non hanno natura regolamentare e sono pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” dei siti internet delle amministrazioni competenti, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di garantire la massima tempestività nelle procedure di pagamento previste dal presente decreto, le amministrazioni competenti omettono la trasmissione alla Corte dei conti, per gli effetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, dei decreti di riparto delle anticipazioni di liquidità fra gli enti interessati e degli altri decreti e provvedimenti di cui al presente capo»;

   dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
  «11-bis. Al fine di tutelare l'unità giuridica e l'unità economica e, in particolare, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente capo, il Governo può sostituirsi agli organi delle regioni e degli enti locali per l'adozione dei provvedimenti e degli atti necessari, anche normativi, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione. In caso di mancata adozione degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, all'articolo 2, commi 1 e 3, e all'articolo 3, commi 4 e 5, si procede alla nomina di un apposito commissario per il compimento di tali atti. Per l'esercizio dei poteri di cui al presente comma si osserva l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  11-ter. Ai fini dei pagamenti di cui al presente capo, l'accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi un'inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
  11-quater. Al comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “, relativo a spese per somministrazioni, forniture e appalti,” sono soppresse».

  Nel Capo I, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:
  «Art. 6-bis. – (Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo). – 1. All'articolo 253 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 è inserito il seguente:
  “23-bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15 per cento dell'importo netto contrattuale”».

  All'articolo 7:
   al comma 1, dopo le parole: «forniture e appalti» sono inserite le seguenti: «e per obbligazioni relative a prestazioni professionali»;
   al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «forniture e appalti» sono inserite le seguenti: «e per obbligazioni relative a prestazioni professionali» e dopo le parole: «maturati alla data del 31 dicembre 2012,» sono inserite le seguenti: «che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa,»;

   dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, le comunicazioni di cui al comma 4, relative all'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono trasmesse dalle amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma elettronica entro il 30 aprile dell'anno successivo. In caso di inadempienza, si applica ai dirigenti responsabili la sanzione di cui al comma 2»;

   al comma 5, le parole: «precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;
   al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti degli spazi finanziari derivanti dalle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno previste ai commi 1 e 7 dell'articolo 1 e dalle anticipazioni concesse a valere sul Fondo di cui al comma 10 del medesimo articolo 1, devono indicare, per parte dei debiti ovvero per la totalità di essi, in sede di comunicazione, la data prevista per il pagamento. Per tali debiti la certificazione si intende rilasciata con apposizione della data di pagamento, anche ai fini della compensazione ai sensi degli articoli 28-quater e 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In relazione alle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno nonché alle anticipazioni, definite successivamente all'effettuazione della comunicazione prevista dal comma 4 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni interessate possono aggiornare la predetta comunicazione limitatamente all'apposizione della data prevista per il pagamento dei debiti fino a quel momento comunicati senza apposizione di data. Le date di pagamento indicate nella comunicazione non sono modificabili in sede di aggiornamento»;

   dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
  «7-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1, contestualmente al pagamento dei debiti comunicati attraverso la piattaforma elettronica ai sensi del comma 4, provvedono a registrare sulla piattaforma stessa i dati del pagamento, in modo da garantire l'aggiornamento dello stato dei debiti. In caso di mancato adempimento a quanto previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
  7-ter. Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, ai soli fini della comunicazione prevista dal comma 4, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine indicato nel primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 2. La comunicazione è effettuata entro il 15 settembre 2013 e si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 7.
  7-quater. A decorrere dal 30 settembre 2013, nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati registrati nella piattaforma elettronica, sono pubblicati con cadenza mensile i dati relativi all'andamento dei pagamenti dei debiti di cui ai commi 4 e 4-bis»;

   al comma 9, le parole: «e su deliberazione delle Camere» sono soppresse, dopo le parole: «oggetto di cessione» sono inserite le seguenti: «pro soluto perfezionata entro il 31 dicembre 2012» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero può prevedere l'effettuazione di operazioni finanziarie finalizzate all'estinzione di debiti certi, liquidi ed esigibili delle pubbliche amministrazioni»;

   dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
  «9-bis. Alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 è allegata una relazione sull'attuazione del presente decreto. La relazione dà conto dello stato dei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni effettuati ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 5, nonché degli esiti dell'attività di ricognizione svolta ai sensi del presente articolo. La relazione indica altresì le iniziative eventualmente necessarie, da assumere anche con la legge di stabilità per il 2014, al fine di completare il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche maturati al 31 dicembre 2012, ivi inclusi i debiti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali a fronte dei quali non sussistono nei bilanci residui passivi anche perenti, anche mediante la concessione nell'anno 2014 della garanzia dello Stato al fine di agevolare la cessione dei relativi crediti a banche e ad altri intermediari finanziari, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica».

  All'articolo 8:
   al comma 2:
    al primo periodo, le parole:
«può essere effettuata anche» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuata, a titolo gratuito,»;
    il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di assenza o impedimento dell'ufficiale rogante ovvero su richiesta del creditore, l'autenticazione delle sottoscrizioni può essere effettuata da un notaio e gli onorari sono comunque ridotti alla metà».

  All'articolo 9:
   al comma 1 sono premessi i seguenti:
  «01. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “A tal fine la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito”.
  02. Il termine del 30 aprile 2012 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012, è differito al 31 dicembre 2012»;

   al comma 1, capoverso «Art. 28-quinquies»:
    al comma 1:

    al primo periodo, la parola: «somministrazione» è sostituita dalla seguente: «somministrazioni» e dopo le parole: «possono essere compensati» sono inserite le seguenti: «, solo su specifica richiesta del creditore»;
    al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento»;
    al quarto periodo, dopo la parola: «Qualora» sono inserite le seguenti: «l'ente pubblico nazionale,» e la parola: «territoriale» è soppressa;
    al quinto periodo, la parola: «territoriale» è soppressa;
    è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II»;
    al comma 2, dopo le parole: «sono stabiliti» sono inserite le seguenti: «, entro il 30 giugno 2013,»;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Al comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto”»;

   al comma 2, secondo periodo, le parole da: «si provvede» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «si provvede, per l'anno 2014, a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7, e, per gli anni 2015 e 2016, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 – fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate»;

   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il soggetto d'imposta titolare di ragioni creditorie nei confronti delle pubbliche amministrazioni allega un elenco, conforme a un modello da adottare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d'imposta al quale la dichiarazione si riferisce, per cessioni di beni e prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche amministrazioni, distinti in ragione di ente pubblico debitore. L'elenco di cui al presente comma è presentato all'amministrazione finanziaria per via telematica, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, e successive modificazioni».

  All'articolo 10:
   il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. All'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, le parole: “31 gennaio 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento”;
   b) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: “Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate in proporzione alle spese, desunte dal SIOPE, sostenute nel 2011 per l'acquisto di beni e servizi, con l'esclusione di quelle relative alle spese per formazione professionale, per trasporto pubblico locale, per la raccolta di rifiuti solidi urbani e per servizi socialmente utili finanziati dallo Stato”»;
   al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
     «d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo che nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Per le predette regioni e province autonome non si applica inoltre la lettera c) del presente comma»;
   dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Le disposizioni del comma 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il comune prevede l'applicazione di una tariffa con natura corrispettiva, in luogo del tributo, ai sensi del comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;
  2-ter. I comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione dei tributi dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013»;

   il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  “4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”;
   b) al comma 35, secondo periodo, dopo le parole: “in quanto compatibili” sono aggiunte le seguenti: “, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari”»;

   al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
    «b) il comma 13-bis è sostituito dal seguente:
  “13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”»;
   dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. All'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  “1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso del secondo semestre dell'esercizio finanziario per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio successivo, il consiglio dell'ente presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno, entro il termine di cui al comma 1, un'ipotesi di bilancio che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio”.
  4-ter. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: “Per gli anni dal 2008 al 2012” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni dal 2008 al 2014”.
  4-quater. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 380, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni”;
   b) al comma 381:
    1) le parole: “30 giugno 2013” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2013”;
    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1o settembre, per l'anno 2013 è facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”».

  Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 10-bis. – (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). – 1. Nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché alle permute a parità di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali.

  Art. 10-ter.(Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale). – 1. All'articolo 243-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  “1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti”;
   b) al comma 6, le parole: “, al Ministero dell'economia e delle finanze” sono soppresse.

  Art. 10-quater. – (Attribuzione ai comuni del corrispettivo del gettito IMU relativo agli immobili di proprietà comunale). – 1. Ai comuni che hanno registrato il maggior taglio di risorse operato negli anni 2012 e 2013 per effetto dell'assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi comuni nel proprio territorio all'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è attribuito un contributo di 330 milioni di euro per l'anno 2013 e di 270 milioni di euro per l'anno 2014.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria relativo agli immobili posseduti dai comuni nel proprio territorio comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Il contributo attribuito a ciascun comune in applicazione del comma 2 è escluso dal saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n.  183, rilevante ai fini del patto di stabilità interno.
  4. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le parole: “190 milioni di euro per l'anno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “120 milioni di euro per l'anno 2014”.
  5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 228 è abrogato».

  Art. 10-quinquies. – (Criteri per la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio). – 1. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al secondo periodo, le parole: “2.000 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “2.250 milioni”;
   b) al terzo periodo, le parole: “ed entro il 31 gennaio 2013 relativamente alle riduzioni da operare per gli anni 2013 e successivi”, sono soppresse;
   c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: “Le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono determinate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

  Art. 10-sexies. – (Semplificazione dei criteri per il riparto del fondo di solidarietà comunale nell'anno 2013). – 1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 380 è inserito il seguente:
  “380-bis. Per l'anno 2013, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 380, lettera b), tiene conto esclusivamente dei criteri di cui ai numeri 1), 5), 6) e 7) della lettera d) del medesimo comma 380, e dei dati del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota di base spettante ai comuni per l'anno 2013, come stimato dal Ministero dell'economia e delle finanze”».

  All'articolo 11:
   al comma 5, primo periodo, le parole: «nel territorio regionale» e le parole: «e dal decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241» sono soppresse;
   dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Fatte salve le previsioni dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di dare piena applicazione, secondo i princìpi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 2012, al nuovo regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenendo conto degli stanziamenti di competenza e cassa allo scopo previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e nel bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze concorda, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, con la Regione Sardegna, con le procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le modifiche da apportare al patto di stabilità interno per la regione Sardegna»;
   al comma 6:
    al primo periodo, le parole: «inerenti i servizi» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti ai servizi»;
    al secondo periodo, le parole: «ed efficientamento» sono sostituite dalle seguenti: «e di incremento dell'efficienza» e le parole: «del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni»;
   al comma 8, le parole: «con priorità al finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «con priorità per il finanziamento».
   dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
  «8-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli uffici legali delle Regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle Regioni medesime»;

   nella rubrica, le parole: «della Regione Piemonte,» sono sostituite dalle seguenti: «della Regione Piemonte e della Regione Sardegna».

  All'articolo 12:
   al comma 2, le parole: «recate da presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «recate dal presente decreto»;
   al comma 3:
    all'alinea, le parole:
«pari a 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 570,45 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 583,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 656,6 milioni di euro»;
    alla lettera c), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Dalle riduzioni sono esclusi gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella missione “Ricerca e innovazione”, nonché gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015»;
    dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
     «c-bis) quanto a 12,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 699.000 euro per l'anno 2014 e a 485.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 4.901.000 euro per l'anno 2014 e a 15.515.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, quanto a 6.700.000 euro per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
    c-ter) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
    c-quater) quanto a 17,35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle risorse di parte corrente relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228;
    c-quinquies) quanto a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;
    c-sexies) quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 35,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)»;

   al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more del monitoraggio, l'importo di 559,5 milioni di euro per l'anno 2014, di cui all'Allegato 1, è accantonato e reso indisponibile con le modalità di cui alla lettera c) del medesimo comma 3»;

   al comma 5, primo periodo, le parole: «le predette somme» sono sostituite dalle seguenti: «le somme di cui al comma 4»;

   al comma 7, le parole: «al comma 1, dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1 dell'articolo 5»;

   al comma 10, le parole: «dell'obiettivo di cui al comma 1» sono soppresse;

   al comma 11, le parole: «ad incremento prioritariamente» sono sostituite dalle seguenti: «prioritariamente ad incremento».

  L'Allegato 1 è sostituito dal seguente:

«Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 273.774  171.543 229.734  111.398
 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29) 73.791  2.670 85.410  3.130
  1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità (1) 54.827  1.365 62.786  1.131
  1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (3) 4.312  728 4.781  694
  1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4) 128  0 158  0
  1.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5) 10.841  0 12.801  0
  1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (6) 684  58 799  68
  1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7) 2.955  519 4.037  1.237
  1.8 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (8) 44  0 49  0
 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 4.134  4.082 4.113  4.057
  2.3 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (5) 218  218 254  254
  2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (6) 3.499  3.499 3.803  3.803
  2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (7) 416  365 57  0
 3 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 112  3 130  4
  3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10) 83  0 96  0
  3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (11) 29  3 34  4
 4 Difesa e sicurezza del territorio (5) 48  48 2.429  2.429
  4.1 Missioni militari di pace (8) 48  48 2.429  2.429
 5 Ordine pubblico e sicurezza (7) 3.129  0 3.678  0
  5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (5) 1.326  0 1.513  0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
  5.2 Sicurezza democratica (4) 1.803  0 2.165  0
 6 Soccorso civile (8) 3.962  3.962 6.416  6.416
  6.2 Protezione civile (5) 3.962  3.962 6.416  6.416
 7 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) 4.416  4.416 5.038  5.038
  7.1 Sostegno al settore agricolo (3) 4.416  4.416 5.038  5.038
 8 Competitività e sviluppo delle imprese (11) 51.703  51.081 28.275  27.571
  8.3 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9) 51.703  51.081 28.275  27.571
 9 Diritto alla mobilità (13) 65.904  65.621 9.132  8.803
  9.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (8) 65.904  65.621 9.132  8.803
 10 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 63  0 63  0
  10.1 Opere pubbliche e infrastrutture (8) 63  0 63  0
 11 Comunicazioni (15) 5.574  0 6.494  0
  11.1 Servizi postali e telefonici (3) 437  0 509  0
  11.2 Sostegno all'editoria (4) 5.137  0 5.985  0
 13 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 22  0 25  0
  13.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (14) 22  0 25  0
 14 Casa e assetto urbanistico (19) 10.650  10.650 9.927  9.927
  14.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali (1) 10.650  10.650 9.927  9.927

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
 16 Istruzione scolastica (22) 575  575 627  627
  16.1 Sostegno all'istruzione (10) 575  575 627  627
 17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 2.941  2.303 3.412  2.673
  17.1 Protezione sociale per particolari categorie (5) 753  743 877  866
  17.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (6) 378  0 435  0
  17.3 Sostegno alla famiglia (7) 802  802 933  933
  17.4 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità (8) 758  758 874  874
  17.5 Lotta alle dipendenze (4) 250  0 291  0
 18 Politiche previdenziali (25) 2.240  2.240 2.610  2.610
  18.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati (2) 2.240  2.240 2.610  2.610
 21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1) 6.675  3.570 7.730  4.159
  21.2 Organi a rilevanza costituzionale (2) 2.407  821 2.805  956
  21.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri (3) 4.268  2.749 4.924  3.203
 22 Giovani e sport (30) 1.986  247 2.255  280
  22.1 Attività ricreative e sport (1) 1.739  0 
1.975  0
  22.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù (2) 247  247 280  280
 23 Turismo (31) 452  452 523  523
  23.1 Sviluppo e competitività del turismo (1) 452  452 523  523
 24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 9.185  118 10.392  135
  24.2 Indirizzo politico (2) 94  0 111  0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
  24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 3.232  0 3.640  0
  24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (4) 5.745  118 6.511  135
  24.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (5) 114 0 130  0
 25 Fondi da ripartire (33) 25.612  19.506 40.346  33.016
  25.1 Fondi da assegnare (1) 20.867  14.761 27.508  20.178
  25.2 Fondi di riserva e speciali (2) 4.745  4.745 12.838  12.838
 27 Giustizia (6) 599  0 709  0
  27.1 Giustizia tributaria (5) 599  0 709  0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 21.798  19.814 9.063  6.564
 1 Competitività e sviluppo delle imprese (11) 16.248  15.994 2.485  1.998
  1.1 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale (5) 1.527  1.296 2.379  1.919
  1.2 Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo (6) 77  65 89  75
  1.3 Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione (7) 14.644  14.634 16  5
2 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28) 125  0 145  0
  2.1 Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate (4) 125  0 145  0
 3 Regolazione dei mercati (12) 55  18 65  24
  3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (4) 55  18 65  24
 4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) 2.374  2.348 2.930  2.900
  4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (4) 21  14 25  17
  4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (5) 2.353  2.334 2.905  2.883
 5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) 17  10 21  12
  5.6 Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico (6) 17  10 21  12
 6 Comunicazioni (15) 1.738  1.441 1.967  1.625
  6.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione (5) 261  0 301  0
  6.3 Regolamentazione e vigilanza del settore postale (7) 28  0 32  0
  6.7 Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione (8) 1.449  1.441 1.635  1.625

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 6  0 7  0
  8.1 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica (10) 6  0 7  0
 9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 125  0 162  0
  9.1 Indirizzo politico (2) 58  0 82  0
  9.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 66  0 80  0
 10. Fondi da ripartire (33) 1.110 3 1.280  4
  10.1 Fondi da assegnare (1) 1.110 3 1.280  4

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 4.877  4.230 4.893  4.046
 1 Politiche per il lavoro (26) 2.261  1.985 1.808  1.493
  1.3 Politiche attive e passive del lavoro (6) 1.772  1.768 1.252  1.247
  1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (7) 1  0 2  0
  1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8) 136  133 153  150
  1.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (9) 92  0 105  0
  1.9 Servizi e sistemi informativi per il lavoro (10) 167  84 191  95
  1.10 Servizi territoriali per il lavoro (11) 91  0 105  0
  1.11 Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali (12) 1  0 1  0
 2 Politiche previdenziali (25) 3  0 3  0
  2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3) 3  0 3  0
 4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 2.248  2.245 2.557  2.553
  4.3 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali (2) 15  14 17  15
  4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (12) 2.233  2.231 2.540  2.538
 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 2  0 3  0
  5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (6) 2  0 3  0
 7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 344  0 501  0
  7.1 Indirizzo politico (2) 10  0 12  0
  7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 333  0 489  0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
8 Fondi da ripartire (33) 19  0 22  0
  8.1 Fondi da assegnare (1) 19  0 22  0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 20.727  771 23.823  664
 1 Giustizia (6) 20.326  771 23.362  664
  1.1 Amministrazione penitenziaria (1) 6.806  200 8.012  10
  1.2 Giustizia civile e penale (2) 12.936  570 14.671  655
  1.3 Giustizia minorile (3) 583  0 679  0
 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 66  0 75  0
  2.1 Indirizzo politico (2) 66  0 75  0
 3 Fondi da ripartire (33) 336  0 387  0
  3.1 Fondi da assegnare (1) 336  0 387  0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 9.578  4.560 10.806  5.143
 1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 8.985  4.560 10.177  5.143
  1.1 Protocollo internazionale (1) 45  0 52  0
  1.2 Cooperazione allo sviluppo (2) 4.226  4.140 4.762  4.663
  1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4) 104  73 119  83 
  1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6) 193  10 227  11
  1.5 Integrazione europea (7) 281  268 322  306
  1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8) 499  61 568  69
  1.7 Promozione del sistema Paese (9) 895  0 1.018  0
  1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (12) 2.008  0 2.277  0
  1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (13) 300  0 338  0
  1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (14) 60  9 69  10
  1.11 Comunicazione in ambito internazionale (15) 373  0 426  0
 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 567  0 600  0
  2.1 Indirizzo politico (2) 1  0 1  0
  2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 566  0 599  0
 3 Fondi da ripartire (33) 26  0 29  0
  3.1 Fondi da assegnare (1) 26  0 29  0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'INTERNO 20.678  3.361 20.256  1.770
 1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2) 220  0 252  0
  1.2 Attuazione da parte delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio (2) 211  0 241  0
  1.3 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (3) 10  0 11  0
 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 782  40 758  52
  2.2 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (2) 72  0 
84  0
  2.3 Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa (3) 413  40 476  52
  2.4 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (8) 297  0 198  0
 3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 9.745  2.105 9.397  328
  3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8) 5.007  82 6.030  93
  3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (9) 948  0 1.081 0
  3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10) 3.790  2.024 2.286  236
 4 Soccorso civile (8) 4.819  88 5.584  100
  4.1 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile (2) 122  0 138  0
  4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3) 4.697  88 5.446  100
 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 2.402  458 1.128  517
  5.1 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (2) 2.278  458 988  517
  5.2 Gestione flussi migratori (3) 122  0 138  0
  5.3 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (5) 2  0 2  0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 949  0 1.104  0
  6.1 Indirizzo politico (2) 15  0 18  0
  6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 935  0 1.086  0
 7 Fondi da ripartire (33) 1.761  671 2.032  774
  7.1 Fondi da assegnare (1) 1.761  671 2.032  774

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 5.313  4.177 6.311  4.798
 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 4.776  4.169 5.639  4.789
  1.2 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (3) 84  50 139  101
  1.3 Sviluppo sostenibile (5) 1.448  1.444 1.817  1.812
  1.6 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (8) 20  0 23  0
  1.8 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (11) 360  22 576  50
  1.9 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche (12) 2.108  1.917 2.225  1.991
  1.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (13) 756  735 858  835
 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 41  0 48  0
  3.1 Indirizzo politico (2) 2  0 3  0
  3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 39  0 45  0
 4 Fondi da ripartire (33) 496  8 624  9
  4.1 Fondi da assegnare (1) 496  8 624  9

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
62.530  55.360 
94.007  86.480 
 1. Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 49.550  46.858 
75.151  72.679
  1.2 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali (11) 31.742  31.010 
58.917  58.668 
  1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (5) 180  177 
256  253
  1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (9) 23  18 
26  21 
  1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (10) 17.606  15.653 15.951  13.737
 2 Diritto alla mobilità (13) 10.753  8.037 16.281  13.266
  2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1) 2.114  1.602 2.452  1.866
  2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4) 1.470  1.422 1.736  1.681
  2.4 Autotrasporto ed intermodalità (2) 3.095  3.082 3.574  3.558
  2.5 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5) 9  0 10  0
  2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9) 3.797  1.775 8.203  5.982
  2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (6) 267  156 305  179 
 3. Casa e assetto urbanistico (19) 143  142 163  162 
  3.1. Politiche abitative, urbane e territoriali (2) 143  142 163  162 
 4. Ordine pubblico e sicurezza (7) 1.758  279 1.971  319 
  4.1. Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7) 1.758  279 
1.971  319 

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 174  44 269  54
  6.1 Indirizzo politico (2) 25  0 29  0 
  6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 148  44 240  54
 7 Fondi da ripartire (33) 151  0 172  0
  7.1 Fondi da assegnare (1) 151  0 172  0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA DIFESA 102.960  2.342 129.548  2.542 
 1. Difesa e sicurezza del territorio (5) 24.709  247 33.292  159
  1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (1) 3.429  0 3.903  0
  1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (2) 2.650  43 
2.997  50 
  1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (3) 1.195  0 
1.347  0 
  1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (4) 1.685  0 2.232  0 
  1.5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (5) 2.040  12 
2.320  13 
  1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (6) 13.710  193 20.494  96
 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 261  0 297  0 
  3.1 Indirizzo politico (2) 15  0 17  0 
  3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 246  0 280  0 
 4 Fondi da ripartire (33) 77.990  2.095 
95.958  2.383 
  4.1 Fondi da assegnare (1) 77.990  2.095 95.958  2.383

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 4.884  2.542 5.728  3.054
 1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) 3.935  2.540 
4.471  2.885 
  1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2) 2.144  1.875 2.438  2.131 
  1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (5) 40  1 46  1
  1.5 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione (6) 1.752  664 
1.987  752 
 2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 433  0 497  0
 2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità (7) 433  0 497  0 
 3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 177  0 203  0
  3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (6) 177  0 
203  0 
 4 Soccorso civile (8) 244  1 449  168 
  4.1 Interventi per soccorsi (1) 244  1 449  168 
 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 46  0 
53  0 
  5.1 Indirizzo politico (2) 18  0 
20  0 
  5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 28  0 
32  0 
 6 Fondi da ripartire (33) 49  0 55  0 
  6.1 Fondi da assegnare (1) 49  0 
55  0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 23.221  19.668 25.817  21.909
 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21) 21.784  19.667 24.184  21.908
  1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (2) 14.812  14.635 16.872  16.671
  1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (5) 27  0 31  0
  1.6 Tutela dei beni archeologici (6) 64  32 74  37
  1.9 Tutela dei beni archivistici (9) 84  11 96  13
  1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10) 1.008  851 1.144  966
  1.12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio (12) 523  355 596  405
  1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale (13) 150  132 170  150
  1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (14) 19  12 19  10
  1.15 Tutela del patrimonio culturale (15) 5.097  3.640 5.182  3.656
 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 366  0 416  0
  3.1 Indirizzo politico (2) 6  0 8  0
  3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 360  0 409  0
 4 Fondi da ripartire (33) 1.070  1 1.217  1
  4.1 Fondi da assegnare (1) 1.070  1 1.217  1

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA SALUTE 9.160  7.307 10.465  8.315
 1 Tutela della salute (20) 8.428  7.304 9.641  8.311
1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (1) 1.051  967 1.198  1.102
  1.2 Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (2) 688  658 786  751
  1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (3) 1.013  78 1.204  88
  1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (4) 5.625  5.601 6.397  6.370
  1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (5) 51  0 56  0
 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 331  0 377  0
  3.1 Indirizzo politico (2) 14  0 17  0
  3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 316  0 361  0
 4 Fondi da ripartire (33) 402  3 446  4
  4.1 Fondi da assegnare (1) 402  3 446  4
    Totale 559.500  295.675 570.450  256.681

                                           ».

  L'Allegato 3 è soppresso.

A.C. 676-B – Proposte emendative

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 10-QUATER DEL DECRETO-LEGGE

ART. 10-quater.
(Attribuzione ai comuni del corrispettivo del gettito IMU relativo agli immobili di proprietà comunale).

  Al comma 1, sostituire le parole: 270 milioni di euro con le seguenti: 70 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  
5-bis. Agli enti appartenenti alla classe virtuosa di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è assegnato, nell'anno 2014, un contributo pari a 200 milioni di euro da destinare al pagamento dei debiti degli enti stessi. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
10-quater. 2. Borghesi.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 1.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge di conversione, sopprimere le parole:. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
Dis. 1. 1. Businarolo.

A.C. 676-B – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   considerato che:
    il provvedimento in esame si inquadra nel processo di rilancio dell'economia italiana, mediante un'iniezione di liquidità pari a 20 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014; il Governo stima effetti sul PIL valutabili nello 0,7 per cento del PIL a partire dal 2014; effetti positivi, nella stessa misura, sono registrati dal DEF con riferimento agli investimenti fissi lordi;
   più in generale ogni intervento a favore della liquidità delle imprese produce effetti moltiplicativi rispetto alle risorse impiegate;
   in tale ambito le risorse messe a disposizione per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego di cui al decreto legislativo n. 185 del 2000, dirette a favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale nonché lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nelle aree economicamente svantaggiate del Paese, realizzano un incremento del PIL superiore alle somme impiegate;
   con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24/04/2013, INVITALIA ha reso noto l'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, per le finalità del decreto legislativo n. 185 del 2000, dopo soli 4 mesi dall'inizio dell'anno finanziario;
   le risorse in titolo affluiscono nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, il cui riparto e le cui successive rimodulazioni, sono gestiti dal CIPE,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di rimodulare, in ambito CIPE, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ampliando le disponibilità per il 2013 riferite all'applicazione del decreto legislativo n. 185 del 2000 in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego;
   a prevedere, nell'ambito del riparto del citato Fondo per il 2014, maggiori risorse da destinare alle finalità del decreto legislativo n. 185 del 2000.
9/676-B/1Giammanco.


   La Camera,
   premesso che:
    nel provvedimento in esame, all'articolo 11, ed in particolare nei commi 6 e 7, sono presenti «Misure per l'equilibrio finanziario della Regione Siciliana, della regione Piemonte e della regione Sardegna nonché per la programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione»;
   si tratta di norme che, nella sostanza, autorizzano la regione Piemonte a utilizzare risorse straordinarie, ad essa assegnate per investimenti (nell'ambito del Fondo per la coesione sociale), per la copertura di partite si ordinarie, quali dovrebbero essere i contratti di servizio con le aziende di trasporto pubblico locale;
   questo provvedimento produce, pertanto, un marcato depotenziamento (pari al 10 per cento del complesso della quota parte del Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnato al Piemonte) della possibilità della regione stessa di realizzare le finalità per cui le risorse stesse erano state in origine ad essa assegnate con la richiamata delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011;
   gli elementi desumibili dagli approfondimenti svolti con alcuni enti locali piemontesi, soggetti di delega nel campo del trasporto pubblico locale, segnalano come i 150 milioni di euro siano da intendersi quale quota parte di un debito complessivo di oltre 300 milioni di euro, maturato non genericamente negli anni pregressi, bensì negli anni 2010-2012;
   è presumibile, pertanto, che la situazione debitoria, in assenza di particolari evenienze straordinarie di natura esterna e imprevedibile, derivi da un deficit di programmazione dei servizi e delle conseguenti risorse necessarie alla copertura dei contratti, interamente ascrivibile alla responsabilità dell'attuale governo regionale;
   peraltro, l'accesso della regione stessa alla fruizione delle succitate risorse (condizione evidentemente «concertata» con il precedente Governo) è vincolata alla predisposizione entro trenta giorni del provvedimento di un piano di razionalizzazione e di incremento dell'efficienza che dovrà essere approvato dai competenti Ministeri, in coerenza con i criteri previsti dalla normativa sulla «spending review»;
   i riscontri ad oggi desumibili nel rapporto con molte istituzioni locali soggette di delega nel campo del Tpl, nonché con diverse aziende operanti nel settore, evidenziano come le linee a oggi note del succitato «piano di razionalizzazione», stiano determinando tensioni rilevanti e il rischio serio, nel prossimo triennio, di una caduta verticale della quantità e della qualità dei servizi esclusivamente concentrata in alcune parti del territorio regionale, con grave pregiudizio del diritto primario alla mobilità di migliaia di cittadini, in particolare lavoratori e studenti,

impegna il Governo

a valutare la necessità di approfondire i contenuti dei citati commi 6 e 7 dell'articolo 11 del provvedimento in oggetto, alfine di verificarne la piena, trasparente ed efficace compatibilità con il diritto alla mobilità, la normativa sulla «spending review» e gli obiettivi generali della legislazione vigente che disciplinano il settore del trasporto pubblico locale e del trasporto ferroviario regionale.
9/676-B/2Fiorio, Bargero, Biondelli.


   La Camera,
   premesso che:
    alcuni comuni italiani utilizzano dei lavoratori precari che sono rimasti bloccati nel loro percorso di stabilizzazione ai sensi della legge 244 del 2007, norma che prevedeva una procedura di stabilizzazione riservata;
    ai sensi di questa norma sono stati stipulati contratti di lavoro a tempo determinato aventi durata triennale con scadenza al 31 dicembre 2012;
    i sopraggiunti blocchi alle assunzioni delle norme approvate successivamente nella scorsa legislatura, insieme al combinato disposto legislativo delle conseguenze legate alle dichiarazioni di dissesto finanziario, hanno indotto le amministrazioni locali ad interrompere i rapporti di lavoro nonostante una norma di legge prevedesse la loro stabilizzazione;
    le norme sembrerebbero in contrasto c non si comprende quale dovrebbe o potrebbe essere applicata al caso di specie;
    l'unica certezza è nella situazione di assoluta mancanza di garanzia occupazionale per queste poche decine di lavoratori;
    la problematica assume maggiore gravità in merito alla vicenda dei lavoratori precari che prestano servizio in questi comuni e che rischiano di ritrovarsi senza occupazione e, quindi, senza reddito a causa dei divieti posti negli anni alle amministrazioni locali per le note difficoltà di bilancio, sia statale che locale,

impegna il Governo:

   ad attivarsi affinché anche i comuni in dissesto finanziario possano procedere a stabilizzare questa particolare categoria di lavoratori precari predisponendo, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni e nei limiti dei posti disponibili in organico, dei piani per l'assunzione dei soggetti presenti negli organici degli enti locali alla data del 31 dicembre 2012 e in corso di stabilizzazione ai sensi della legge 244 del 2007;
   ad attivarsi affinché venga ricercata una soluzione alla problematica dei precari della pubblica amministrazione nazionale e regionale.
9/676-B/3Fabrizio Di Stefano, Catanoso, Riccardo Gallo.


   La Camera,
   premesso che:
    moltissimi comuni italiani si trovano in stato di dissesto finanziario a causa di debiti contratti dalle loro amministrazioni negli anni precedenti;
    il decreto appena approvato ha escluso che detti comuni possano accedere a questo fondo istituito presso la Cassa depositi e prestiti a titolo di anticipazione di liquidità da destinare ai pagamenti certi ed esigibili degli enti locali per debiti antecedenti alla dichiarazione di dissesto;
    tale norma ha escluso ai comuni dissestati la possibilità di accedere a questa anticipazione di liquidità che in tal modo verrebbero lasciati soli ad affrontare i pagamenti di debiti contratti in passato magari da amministrazioni diverse da quelle che attualmente si trovano a governare questi enti ma che ne pagano le conseguenze;
    la modifica apportata dal Senato ha previsto che all'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente comma: «1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso del secondo semestre dell'esercizio finanziario per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio successivo, il consiglio dell'ente presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno, entro il termine di cui al comma 1, un'ipotesi di bilancio che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio»;
    questa modifica è importantissima per tutti i comuni in dissesto, ma nel caso del comune di Comiso e di molte altre amministrazioni locali non troverebbe applicazione;
    il comune di Comiso, infatti, ha approvato la delibera di dissesto a gennaio dell'anno successivo ed il comma dovrebbe essere modificato così come segue; «1-ter: nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso dell'esercizio finanziario successivo, a quello per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione, il consiglio dell'ente presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno, entro il termine di cui al comma l, tre distinte ipotesi di bilancio annuale che garantiscano l'effettivo riequilibrio entro il terzo esercizio»;
    a nostro giudizio un intervento a tutela di queste amministrazioni deve essere previsto in tempi brevi da parte del Governo sia a tutela dei creditori dei comuni che a tutela delle amministrazioni stesse per agevolarne una più efficace e celere uscita dallo stato di dissesto,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché anche i comuni in dissesto finanziario possano accedere al fondo per assicurare liquidità per pagare i debiti certi ed esigibili maturati prima della dichiarazione del dissesto finanziario.
9/676-B/4Riccardo Gallo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.


   La Camera,
   premesso che:
    moltissimi comuni italiani si trovano in stato di dissesto finanziario a causa di debiti contratti dalle loro amministrazioni negli anni precedenti;
    il decreto appena approvato ha escluso che detti comuni possano accedere a questo fondo istituito presso la Cassa depositi e prestiti a titolo di anticipazione di liquidità da destinare ai pagamenti certi ed esigibili degli enti locali per debiti antecedenti alla dichiarazione di dissesto,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché anche i comuni in dissesto finanziario possano accedere al fondo per assicurare liquidità per pagare i debiti certi ed esigibili maturati prima della dichiarazione del dissesto finanziario.
9/676-B/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Riccardo Gallo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.


   La Camera,
   premesso che:
    moltissimi comuni italiani si trovano in stato di dissesto finanziario a causa di debiti contratti dalle loro amministrazioni negli anni precedenti;
    il decreto appena approvato ha escluso che detti comuni possano accedere a questo fondo istituito presso la Cassa depositi e prestiti a titolo di anticipazione di liquidità da destinare ai pagamenti certi ed esigibili degli enti locali per debiti antecedenti alla dichiarazione di dissesto;
    tale norma ha escluso ai comuni dissestati la possibilità di accedere a questa anticipazione di liquidità che in tal modo verrebbero lasciati soli ad affrontare i pagamenti di debiti contratti in passato magari da amministrazioni diverse da quelle che attualmente si trovano a governare questi enti ma che ne pagano le conseguenze;
    a nostro giudizio un intervento a tutela di queste amministrazioni deve essere previsto in tempi brevi da parte del Governo sia a tutela dei creditori dei comuni che a tutela delle amministrazioni stesse per agevolarne una più efficace e celere uscita dallo stato di dissesto;
    nel corso della prima lettura e conseguente approvazione di questo provvedimento alla Camera dei Deputati, il Governo aveva accolto un identico ordine del giorno;
    nonostante l'impegno già preso dal Governo in prima lettura, il testo approvato e modificato dal Senato non contiene alcuna modifica nel senso indicato dal presente ordine del giorno;
    la problematica, però, rimane ed i comuni in dissesto si trovano in condizioni finanziarie molto serie e non riescono a trovare una via d'uscita in termini di bilancio di previsione e di fuoriuscita dallo stato di dissesto;
    l'unica cosa certa è che questa situazione viene pagata dagli incolpevoli cittadini dei comuni coinvolti da questa vicenda che si vedono compromessi e, molto spesso, negati servizi pubblici essenziali,

impegna il Governo

ad attivarsi concretamente affinché anche i comuni in dissesto finanziario possano accedere al fondo per assicurare liquidità per pagare i debiti certi ed esigibili maturati prima della dichiarazione del dissesto finanziario.
9/676-B/5Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo.


   La Camera,
   premesso che:
    moltissimi comuni italiani si trovano in stato di dissesto finanziario a causa di debiti contratti dalle loro amministrazioni negli anni precedenti;
    il decreto appena approvato ha escluso che detti comuni possano accedere a questo fondo istituito presso la Cassa depositi e prestiti a titolo di anticipazione di liquidità da destinare ai pagamenti certi ed esigibili degli enti locali per debiti antecedenti alla dichiarazione di dissesto,

impegna il Governo

ad attivarsi concretamente affinché anche i comuni in dissesto finanziario possano accedere al fondo per assicurare liquidità per pagare i debiti certi ed esigibili maturati prima della dichiarazione del dissesto finanziario.
9/676-B/5. (Testo modificato nel corso della seduta) Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo.


   La Camera
   premesso che:
    il Patto di stabilità interno è stato introdotto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, con la finalità di coinvolgere gli enti territoriali nel processo di risanamento della finanza pubblica nel contesto dei vincoli europei del Patto di stabilità e crescita;
    l'obbligo delle regioni e degli enti locali a partecipare alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica riveste ora valenza costituzionale con la nuova formulazione dell'articolo 119 della Costituzione, operata dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale, il quale articolo, oltre a specificare che l'autonomia finanziaria degli enti territoriali (comuni, province, città metropolitane e regioni) è assicurata nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, prevede che tali enti siano tenuti a concorrere ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea;
     l'articolo 1 del decreto-legge in esame, prevede l'esclusione dai vincoli del Patto di stabilità interno del 2013 per gli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili di parte capitale;
    a partire dal 1o gennaio 2013, ex decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 articolo 16, comma 31 e della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012), articolo 31, comma 1, il rispetto del Patto di stabilità interno è esteso ai comuni con popolazione compresa tra i mille e i cinquemila abitanti;
    i comuni sino a 5.000 abitanti sono coinvolti in un processo di trasformazione istituzionale che prevede la gestione obbligatoria associata di tutte le funzioni fondamentali e stanno realizzando forme associative stabili quali l'unione di comuni;
    gli enti locali dovrebbero essere chiamati a concorrere agli obiettivi di finanza pubblica seguendo principi di ragionevolezza e sostenibilità, che tengano conto della virtuosità delle gestioni di bilancio e della varietà di dimensioni demografiche, di capacità finanziarie e amministrative, mentre l'applicazione del Patto di stabilità interno nei confronti dei piccoli comuni non è sostenibile dal punto di vista finanziario e amministrativo perché, oltre ad aggiungersi al processo di riorganizzazione amministrativa, va a ricadere su bilanci di ridotta entità, i cui flussi di cassa sono legati a fonti di finanziamento esterne per quanto concerne la parte in conto capitale, con inevitabili ricadute e ritardi sui pagamenti alle imprese;
    gli stringenti vincoli del Patto di stabilità hanno ricadute negative anche sul versante della spesa corrente sui servizi che gli enti locali offrono ai cittadini in un contesto congiunturale particolarmente gravoso sotto il profilo economico e sociale, con inevitabili conseguenze nei confronti dei cittadini e della famiglie,

impegna il Governo:

   ad intervenire quanto prima possibile attraverso un'iniziativa normativa che escluda i piccoli comuni dal Patto di stabilità interno;
   a regolare il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso regole che invece tengano conto di dimensioni demografiche, capacità finanziarie e del processo di riorganizzazione amministrativa attualmente in atto.
9/676-B/6Bargero, Fiorio, Sanga, Marantelli.


   La Camera
   premesso che:
    il Patto di stabilità interno è stato introdotto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, con la finalità di coinvolgere gli enti territoriali nel processo di risanamento della finanza pubblica nel contesto dei vincoli europei del Patto di stabilità e crescita;
    l'obbligo delle regioni e degli enti locali a partecipare alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica riveste ora valenza costituzionale con la nuova formulazione dell'articolo 119 della Costituzione, operata dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale, il quale articolo, oltre a specificare che l'autonomia finanziaria degli enti territoriali (comuni, province, città metropolitane e regioni) è assicurata nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, prevede che tali enti siano tenuti a concorrere ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea;
     l'articolo 1 del decreto-legge in esame, prevede l'esclusione dai vincoli del Patto di stabilità interno del 2013 per gli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili di parte capitale;
    a partire dal 1o gennaio 2013, ex decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 articolo 16, comma 31 e della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012), articolo 31, comma 1, il rispetto del Patto di stabilità interno è esteso ai comuni con popolazione compresa tra i mille e i cinquemila abitanti;
    i comuni sino a 5.000 abitanti sono coinvolti in un processo di trasformazione istituzionale che prevede la gestione obbligatoria associata di tutte lefunzioni fondamentali e stanno realizzando forme associative stabili quali l'unione di comuni;
    gli enti locali dovrebbero essere chiamati a concorrere agli obiettivi di finanza pubblica seguendo principi di ragionevolezza e sostenibilità, che tengano conto della virtuosità delle gestioni di bilancio e della varietà di dimensioni demografiche, di capacità finanziarie e amministrative, mentre l'applicazione del Patto di stabilità interno nei confronti dei piccoli comuni non è sostenibile dal punto di vista finanziario e amministrativo perché, oltre ad aggiungersi al processo di riorganizzazione amministrativa, va a ricadere su bilanci di ridotta entità, i cui flussi di cassa sono legati a fonti di finanziamento esterne per quanto concerne la parte in conto capitale, con inevitabili ricadute e ritardi sui pagamenti alle imprese;
    gli stringenti vincoli del Patto di stabilità hanno ricadute negative anche sul versante della spesa corrente sui servizi che gli enti locali offrono ai cittadini in un contesto congiunturale particolarmente gravoso sotto il profilo economico e sociale, con inevitabili conseguenze nei confronti dei cittadini e della famiglie,

impegna il Governo:

   ad intervenire compatibilmente con il quadro complessivo di finanza pubblica quanto prima possibile attraverso un'iniziativa normativa che escluda i piccoli comuni dal Patto di stabilità interno;
   a regolare il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso regole che invece tengano conto di dimensioni demografiche, capacità finanziarie e del processo di riorganizzazione amministrativa attualmente in atto.
9/676-B/6. (Testo modificato nel corso della seduta) Bargero, Fiorio, Sanga, Marantelli.


   La Camera,
   premesso che:
    i contenuti del decreto-legge, a seguito del suo esame al Senato, sono risultati notevolmente accresciuti e, in tale sede, si è altresì inteso intervenire sul disegno di legge di conversione, inserendovi, accanto alla consueta formula di conversione ed alla clausola di entrata in vigore (rispettivamente, commi 1 e 3), una disposizione di carattere sostanziale (comma 2), il cui contenuto non appare riconducibile agli ambiti materiali oggetto del provvedimento, in quanto interviene a disporre l'esclusione dei componenti soprannumerari delle commissioni tributarie dall'elettorato attivo e passivo per le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria;
    come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, l'inserimento di disposizioni di carattere sostanziale in un disegno di legge di conversione non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge e la Corte costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, tenuto conto che il secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione «istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario» ha affermato che «l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta» dalla stessa norma costituzionale;
    la disposizione introdotta dal Senato nel comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione può essere qualificata come vera e propria «norma intrusa» nell'ambito di un provvedimento dai contenuti sostanzialmente omogenei ed il suo inserimento nell'ambito del disegno di legge in assenza di qualsiasi nesso materiale o funzionale con le disposizioni che ne formano oggetto integra un vizio particolarmente grave,

impegna il Governo

a volersi attenere, in occasione della definizione del contenuto dei decreti legge che intenda adottare e a voler assicurare – anche durante l’iter di conversione – il rispetto delle indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 richiamata in premessa, tenendo in particolare conto dello stretto nesso intercorrente tra l'intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto-legge – dal punto di vista oggettivo e materiale ovvero dal punto di vista funzionale e finalistico – e la ricorrenza dei presupposti fattuali indicati al secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, se del caso procedendo ad inserire eventuali discipline estranee alla ratio unitaria del decreto – che si intendano tuttavia adottare – ove presentino profili autonomi di necessità e di urgenza, in «atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati» ed avendo altresì cura di assicurare che ciascuno strumento normativo sia utilizzato in modo coerente rispetto alle proprie caratteristiche, astenendosi tra l'altro dall'inserire disposizioni di carattere sostanziale nell'ambito dei disegni di legge di conversione.
9/676-B/7Fabbri, Cicu, Balduzzi, Businarolo, Giorgis, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11, comma 5-bis, del decreto-legge, inserito nel provvedimento nel corso del suo esame al Senato, dopo aver fatte salve le previsioni recate dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 – ancorché esso formi oggetto di impugnazione da parte della regione Sardegna – pone il termine ordinatorio di 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione per la definizione dell'accordo tra Stato a regione Sardegna – da adottare secondo le procedure delineate dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009 – sulle modifiche da apportare al Patto di stabilità interno, puntualizzando obiettivi e limiti normativi entro i quali deve intervenire l'accordo stesso, senza che nulla si preveda per il caso di mancato raggiungimento dell'accordo,

impegna il Governo:

   a dare attuazione all'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, alla cui procedura il decreto-legge assoggetta l'eventuale modifica del Patto di stabilità interno della regione Sardegna, per adeguare il livello delle spese all'accresciuto livello delle entrate riconosciute alla regione, avendo riguardo, nella valutazione delle misure compensative da destinare ai territori svantaggiati e nella valutazione della congruità delle risorse spettanti alla Sardegna oltre che delle funzioni esercitate e degli oneri ad esse connessi, del deficit infrastrutturale, dei costi derivanti dall'insularità e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano il territorio regionale;
   a individuare, nel caso in cui l'accordo non venga raggiunto nei tempi stabiliti, misure compensative in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, che, in via provvisoria, consentano alla regione Sardegna di innalzare il livello delle proprie spese regionali già a decorrere dall'esercizio in corso.
9/676-B/8Cicu, Vella.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11, comma 5-bis, del decreto-legge, inserito nel provvedimento nel corso del suo esame al Senato, dopo aver fatte salve le previsioni recate dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 – ancorché esso formi oggetto di impugnazione da parte della regione Sardegna – pone il termine ordinatorio di 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione per la definizione dell'accordo tra Stato a regione Sardegna – da adottare secondo le procedure delineate dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009 – sulle modifiche da apportare al Patto di stabilità interno, puntualizzando obiettivi e limiti normativi entro i quali deve intervenire l'accordo stesso, senza che nulla si preveda per il caso di mancato raggiungimento dell'accordo,

impegna il Governo:

   a dare attuazione all'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, alla cui procedura il decreto-legge assoggetta l'eventuale modifica del Patto di stabilità interno della regione Sardegna, per adeguare il livello delle spese all'accresciuto livello delle entrate riconosciute alla regione, avendo riguardo, nella valutazione delle misure compensative da destinare ai territori svantaggiati e nella valutazione della congruità delle risorse spettanti alla Sardegna oltre che delle funzioni esercitate e degli oneri ad esse connessi, del deficit infrastrutturale, dei costi derivanti dall'insularità e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano il territorio regionale;
   a individuare, nel caso in cui l'accordo non venga raggiunto nei tempi stabiliti, idonee misure compensative in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, a decorrere dall'esercizio in corso.
9/676-B/8. (Testo modificato nel corso della seduta) Cicu, Vella.


   La Camera,
   premesso che:
    durante l’iter di approvazione, alla Camera, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, i relatori hanno con un emendamento al comma 3, lettera c), dell'articolo 12, avevano escluso dalle riduzioni delle dotazioni finanziarie degli stati di previsione dei Ministeri, riportate nell'allegato 1, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella missione ricerca e innovazione;
    l'articolo 10-quater, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, così come modificato dal Senato della Repubblica il 4 giugno 2013, implica un incremento di spesa per interessi di 7,3 milioni nel 2014 e di 15,8 nel 2015, alla cui copertura si provvede a carico delle risorse iscritte nel fondo speciale del Ministero dell'istruzione e dell'università e della ricerca per l'anno 2014, altresì attraverso una riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'8 per mille nel 2015;
    considerato l'inopportunità di avvalersi delle risorse da destinare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in coerenza con la volontà manifestata dalle forze politiche in sede di Commissione speciale,

impegna il Governo

a valutare gli esiti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare le opportune iniziative normative volte ad individuare, in occasione della sessione di bilancio, risorse finanziarie alternative da destinare alla copertura della maggiore spesa di qui all'articolo 10-quater affinché possano essere ripristinate le risorse destinate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per salvaguardare gli stanziamenti connessi all'8 per mille.
9/676-B/9Sorial, Caso, Currò, Cariello, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    al testo del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, come licenziato dalla Camera, è stato inserito l'articolo 5-bis, mediante l'approvazione di un emendamento dei relatori durante l’iter al Senato;
    il suddetto articolo dispone che «senza aggravio dei potenziali oneri per l'erario e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, per consentire l'integrale pagamento dei debiti della pubblica amministrazione maturati al 21 dicembre 2012, nonché per motivate esigenze economico-finanziarie, il Ministero dell'economia e delle finanze possa autorizzare la cessione di garanzia a favore di istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali.»;
    si rileva che la norma è lacunosa e carente di indicazioni precise sulle modalità di attuazione e sui correlati oneri finanziari per l'attivazione delle garanzie, in considerazione dell'elevato ammontare di debiti maturati, che potrebbero essere oggetto di cessione di garanzia;
    trattandosi dunque di rilasci di garanzie per importi, che potrebbero eccedere l'ammontare di 60 miliardi di euro, e, tenuto conto che la criticità di tale autorizzazione può essere accettabile solo per la riconosciuta ed impellente esigenza di ottemperare a pagamento delle imprese in sofferenza da anni;
   considerato che:
    nella norma si riporta la frase poco chiara «nonché per motivate esigenze economico-finanziarie»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di limitarsi ad autorizzare la concessione delle garanzie solo ed esclusivamente per far fronte ai pagamenti delle imprese, che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione.
9/676-B/10Currò, D'Incà.


   La Camera,
   premesso che:
    al testo del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, come licenziato dalla Camera, è stato inserito l'articolo 5-bis, mediante l'approvazione di un emendamento dei relatori durante l’iter al Senato;
    il suddetto articolo dispone che «senza aggravio dei potenziali oneri per l'erario e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, per consentire l'integrale pagamento dei debiti della pubblica amministrazione maturati al 21 dicembre 2012, nonché per motivate esigenze economico-finanziarie, il Ministero dell'economia e delle finanze possa autorizzare la cessione di garanzia a favore di istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali.»;
    la norma lascia adito a dubbi e incertezze su come verranno attivate le garanzie, sulle modalità, nei confronti di quali soggetti appartenenti al settore creditizio e finanziario;
    l'istituto della garanzia rilasciata dallo Stato prevede la quantificazione degli oneri finanziari da iscrivere in apposito allegato allo Stato di previsione del MEF ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 196 del 2009, ad esempio nel caso della norma di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che ha previsto il rilascio di garanzia dello Stato ai fini della concessione di finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici avvenuti in Emilia Romagna; in tale occasione a fronte di un tetto massimo di 6 miliardi di finanziamenti, sono stati iscritti oneri per 79 milioni di euro nell'allegato allo Stato di previsione del MEF;
    invece, la norma di cui al citato articolo 5-bis, non contiene alcuna previsione sui possibili oneri da iscrivere in allegato per la garanzia, e, considerato che la norma è finalizzata al pagamento integrale dei residui debiti della pubblica amministrazione, maturati al 31 dicembre 2012, trattandosi di importi anche eccedenti 60 miliardi di euro, si rileva l'opportunità di chiarimenti sui rischi che il Governo si assume con tale disposizione;
    inoltre, il testo appare lacunoso anche nei riguardi di come si attiveranno le garanzie, se verranno rilasciate per qualsiasi debito contratto alle pubbliche amministrazioni o solo per i debiti delle amministrazioni centrali;
    non si ritiene sufficiente il testo in merito alla certezza che l'operazione di rilascio di garanzie avvenga nel rispetto dei saldi di finanza pubblica,

impegna il Governo:

   a presentare una informativa preventiva al Parlamento ogni qualvolta il Governo intenda attivare le operazioni di cessioni di garanzie per il pagamento dei suddetti debiti;
   ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere la sottoposizione delle operazioni di cessione di garanzia al parere vincolante delle Commissioni parlamentari di merito di Camera e Senato, per la valutazione della neutralità sui saldi di finanza pubblica delle attivazioni di garanzia ed i relativi oneri.
9/676-B/11Barbanti, Castelli, Pisano, Cariello.


   La Camera,
   premesso che:
    al testo del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, come licenziato dalla Camera, è stato inserito l'articolo 5-bis, mediante l'approvazione di un emendamento dei relatori durante l’iter al Senato;
    il suddetto articolo dispone che «senza aggravio dei potenziali oneri per l'erario e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, per consentire l'integrale pagamento dei debiti della pubblica amministrazione maturati al 21 dicembre 2012, nonché per motivate esigenze economico-finanziarie, il Ministero dell'economia e delle finanze possa autorizzare la cessione di garanzia a favore di istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali.»;
    la norma lascia adito a dubbi e incertezze su come verranno attivate le garanzie, sulle modalità, nei confronti di quali soggetti appartenenti al settore creditizio e finanziario;
    l'istituto della garanzia rilasciata dallo Stato prevede la quantificazione degli oneri finanziari da iscrivere in apposito allegato allo Stato di previsione del MEF ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 196 del 2009, ad esempio nel caso della norma di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che ha previsto il rilascio di garanzia dello Stato ai fini della concessione di finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici avvenuti in Emilia Romagna; in tale occasione a fronte di un tetto massimo di 6 miliardi di finanziamenti, sono stati iscritti oneri per 79 milioni di euro nell'allegato allo Stato di previsione del MEF;
    invece, la norma di cui al citato articolo 5-bis, non contiene alcuna previsione sui possibili oneri da iscrivere in allegato per la garanzia, e, considerato che la norma è finalizzata al pagamento integrale dei residui debiti della pubblica amministrazione, maturati al 31 dicembre 2012, trattandosi di importi anche eccedenti 60 miliardi di euro, si rileva l'opportunità di chiarimenti sui rischi che il Governo si assume con tale disposizione;
    inoltre, il testo appare lacunoso anche nei riguardi di come si attiveranno le garanzie, se verranno rilasciate per qualsiasi debito contratto alle pubbliche amministrazioni o solo per i debiti delle amministrazioni centrali;
    non si ritiene sufficiente il testo in merito alla certezza che l'operazione di rilascio di garanzie avvenga nel rispetto dei saldi di finanza pubblica,

impegna il Governo:

   a presentare una relazione annuale al Parlamento per l'attivazione delle operazioni di cessioni di garanzie per il pagamento dei suddetti debiti;
   ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere la sottoposizione delle operazioni di cessione di garanzia al parere vincolante delle Commissioni parlamentari di merito di Camera e Senato, per la valutazione della neutralità sui saldi di finanza pubblica delle attivazioni di garanzia ed i relativi oneri.
9/676-B/11. (Testo modificato nel corso della seduta)  Barbanti, Castelli, Pisano, Cariello.


   La Camera,
   premesso che:
    al testo del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, come licenziato dalla Camera, è stato inserito l'articolo 5-bis, mediante l'approvazione di un emendamento dei relatori durante l’iter al Senato;
    il suddetto articolo dispone che «senza aggravio dei potenziali oneri per l'erario e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, per consentire l'integrale pagamento dei debiti della pubblica amministrazione maturati al 21 dicembre 2012, nonché per motivate esigenze economico-finanziarie, il Ministero dell'economia e finanze possa autorizzare la cessione di garanzia a favore di istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali.»;
    il testo della norma appare lacunoso in merito ad una serie di aspetti che andrebbero chiariti;
    in particolare, non sono indicati gli eventuali oneri finanziari che potrebbero derivare dall'attivazione delle garanzie, considerato l'elevato importo dei debiti della pubblica amministrazione, maturati al 31 dicembre 2012, e non soddisfatti con i 40 miliardi stanziati per il 2013 e 2014 dal presente decreto-legge;
    inoltre, in caso di attivazione della garanzia dello Stato nei confronti delle istituzioni finanziarie internazionali, non è chiaro come lo Stato possa far fronte ad eventuali ingenti somme non pagate dall'amministrazione debitrice, che, se non opportunamente stanziate annualmente in occasione della formazione del bilancio finanziario, anche mediante riduzione della spesa corrente, potrebbero essere onorate solo con un maggior indebitamento dello Stato;
    la mancanza di indicazioni certe sulle procedure di rilascio delle garanzie dello Stato e sulle modalità di attivazione non devono lasciare adito ad ipotesi che più che una concessione di garanzie, si tratti di una cessione di crediti ad istituzione finanziarie internazionali «pro-soluto» da parte dei soggetti creditori nei confronti dello Stato, da onorare forzosamente con assets patrimoniali dello Stato,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma al fine di adottare successivi provvedimenti legislativi volti a riformularla, per chiarire le procedure di attivazione delle garanzie, nonché gli oneri finanziari connessi e con successivi decreti ministeriali indicare le modalità attuative.
9/676-B/12Castelli, Barbanti, Cariello.


   La Camera,
   premesso che:
    al testo del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, come licenziato dalla Camera, è stato inserito l'articolo 5-bis, mediante l'approvazione di un emendamento dei relatori durante l’iter al Senato;
    il suddetto articolo dispone che «senza aggravio dei potenziali oneri per l'erario e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, per consentire l'integrale pagamento dei debiti della pubblica amministrazione maturati al 21 dicembre 2012, nonché per motivate esigenze economico-finanziarie, il Ministero dell'economia e finanze possa autorizzare la cessione di garanzia a favore di istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali.»;
    il testo della norma appare lacunoso in merito ad una serie di aspetti che andrebbero chiariti;
    in particolare, non sono indicati gli eventuali oneri finanziari che potrebbero derivare dall'attivazione delle garanzie, considerato l'elevato importo dei debiti della pubblica amministrazione, maturati al 31 dicembre 2012, e non soddisfatti con i 40 miliardi stanziati per il 2013 e 2014 dal presente decreto-legge;
    inoltre, in caso di attivazione della garanzia dello Stato nei confronti delle istituzioni finanziarie internazionali, non è chiaro come lo Stato possa far fronte ad eventuali ingenti somme non pagate dall'amministrazione debitrice, che, se non opportunamente stanziate annualmente in occasione della formazione del bilancio finanziario, anche mediante riduzione della spesa corrente, potrebbero essere onorate solo con un maggior indebitamento dello Stato;
    la mancanza di indicazioni certe sulle procedure di rilascio delle garanzie dello Stato e sulle modalità di attivazione non devono lasciare adito ad ipotesi che più che una concessione di garanzie, si tratti di una cessione di crediti ad istituzione finanziarie internazionali «pro-soluto» da parte dei soggetti creditori nei confronti dello Stato, da onorare forzosamente con assets patrimoniali dello Stato,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma riservandosi eventuali provvedimenti legislativi volti a riformularla, per chiarire le procedure di attivazione delle garanzie, nonché gli oneri finanziari connessi e con successivi decreti ministeriali indicare le modalità attuative.
9/676-B/12. (Testo modificato nel corso della seduta) Castelli, Barbanti, Cariello.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, a seguito delle modifiche introdotte durante l'esame presso il Senato della Repubblica, prevede all'articolo 12, comma 3, lettera c)-bis, per quanto attiene all'utilizzo degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una riduzione pari a 6,7 milioni di euro per l'anno 2014;
    sempre a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, gli oneri per interessi del debito risultano incrementati – rispetto al testo del provvedimento come approvato dalla Camera – di 7,3 milioni nel 2014 e di 15,8 milioni a decorrere dal 2015;
    per la copertura di tali maggiori oneri, si provvede parzialmente, quanto ai 15,8 milioni a decorrere dal 2015, mediante una ulteriore riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'8 per mille IRPEF di competenza statale che passa da 20 milioni a 35,8 milioni a decorrere dal 2015;
    si rileva al riguardo, che nella legge di bilancio 2013-2015 (Legge n. 229 del 2012 e relativo decreto ministeriale economia 31 dicembre 2012 di riparto in capitoli dei programmi di spesa), la quota dell'otto per mille IRPEF di pertinenza statale, iscritta sul cap. 2780 dello stato di previsione del Ministero dell'economia, risulta pari a 13,8 milioni di euro nel 2013, 86,1 milioni nel 2014 e a 95,7 milioni nel 2015,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare, già con il prossimo provvedimento di carattere finanziario, adeguate iniziative normative volte a ripristinare le risorse relative all'istruzione, l'università e la ricerca, nonché quelle relative alla riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'otto per mille di competenza statale.
9/676-B/13Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino.


   La Camera,
   premesso che:
    il varo del decreto-legge sui pagamenti della pubblica amministrazione rappresenta solo l'inizio ma non ancora sufficiente di una serie di misure che permettono di incrementare i consumi, la produzione e di conseguenza l'occupazione al fine di salvaguardare il nostro sistema imprenditoriale che rappresenta il cuore del Paese;
    il provvedimento serve a immettere liquidità nel sistema economico e a far ripartire più rapidamente la domanda interna già da metà dell'anno in corso;
    le imprese in questa fase di crisi economica sono messe a dura prova a causa della forte contrazione della domanda interna e della chiusura del sistema finanziario-bancario;
    la soluzione per affrontare questa complessità è un esercizio che richiede un grande sforzo da parte delle imprese;
    è necessaria una collaborazione tra le Istituzioni e le imprese al fine di evitare il blocco del nostro sistema impresa;
    nel testo è stata approvata una norma che consente ai comuni di continuare ad avvalersi di Equitalia fino al 31 dicembre 2013. Tale norma consente quindi di superare la scadenza del 30 giugno prossimo, a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata dovrebbero cessare la loro funzione - secondo quanto stabilito all'articolo 7, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,

impegna il Governo

ad adottare un opportuno provvedimento al fine di prevedere una sospensione delle cartelle esattoriali di pagamento a favore delle imprese che vantino crediti certificati dalla pubblica amministrazione, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.
9/676-B/14Prodani, Fantinati, Vignali, Crippa, Matarrelli, Lacquaniti, Benamati, Bombassei, Di Gioia, Antezza, Biondelli, Cera.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge contiene importanti disposizioni di carattere macroeconomico le cui modifiche significative apportate dal Senato, completano un impianto normativo in grado di generare una serie di effetti positivi nei prossimi anni;
    il provvedimento in particolare, stabilisce una serie di interventi di modifica al patto di stabilità nei riguardi dei comuni, attraverso un allentamento dei vincoli stabiliti, con la finalità di interrompere una spirale negativa che penalizza il tessuto economico degli enti locali e delle imprese, nonché di riorganizzazione della riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES, attraverso un differimento dei termini per il solo anno 2013 al fine di modificare la scadenza fissata nel mese di luglio e il numero delle rate;
    l'alluvione del novembre 2012, che ha colpito una vasta area della Toscana ed in particolare della maremma grossetana, determinando ingenti danni al territorio e alle attività produttive dei territori, ha comportato una serie di difficoltà economiche e sociali di livello emergenziale, nei confronti di numerosi comuni investiti dall'evento calamitoso, le cui conseguenze sul piano dell'organizzazione e del funzionamento dell'attività amministrativa e di assistenza alle comunità locali e di fornitura dei servizi, hanno rallentato il coordinamento ed il ripristino delle condizioni di normalità;
    estendere anche per il 2014, la possibilità di organizzarsi con un lasso di tempo maggiore, per i suesposti comuni della provincia della Toscana che si trovano in difficoltà nell'ambito degli adempimenti di riorganizzazione del pagamento dei tributi locali in questo caso per il pagamento della TARES, la cui introduzione pone rilevanti problemi applicativi, collocandosi in un periodo di grave disagio causato dagli incrementi della pressione fiscale e della scarsa capacità di spesa, specie quelli che hanno subito gravi danni a seguito di eventi calamitosi che si trovano a fronteggiare spese impreviste, appare un intervento importante e significativo dai riflessi socio-economici, etici indubbiamente efficaci,

impegna il Governo

a consentire limitatamente per i comuni colpiti da eventi alluvionali nel 2012, la possibilità di modificare la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES estendendola anche all'intero anno 2014.
9/676-B/15Faenzi, Parisi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge contiene importanti disposizioni di carattere macroeconomico le cui modifiche significative apportate dal Senato, completano un impianto normativo in grado di generare una serie di effetti positivi nei prossimi anni;
    il provvedimento in particolare, stabilisce una serie di interventi di modifica al patto di stabilità nei riguardi dei comuni, attraverso un allentamento dei vincoli stabiliti, con la finalità di interrompere una spirale negativa che penalizza il tessuto economico degli enti locali e delle imprese, nonché di riorganizzazione della riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES, attraverso un differimento dei termini per il solo anno 2013 al fine di modificare la scadenza fissata nel mese di luglio e il numero delle rate;
    l'alluvione del novembre 2012, che ha colpito una vasta area della Toscana ed in particolare della maremma grossetana, determinando ingenti danni al territorio e alle attività produttive dei territori, ha comportato una serie di difficoltà economiche e sociali di livello emergenziale, nei confronti di numerosi comuni investiti dall'evento calamitoso, le cui conseguenze sul piano dell'organizzazione e del funzionamento dell'attività amministrativa e di assistenza alle comunità locali e di fornitura dei servizi, hanno rallentato il coordinamento ed il ripristino delle condizioni di normalità;
    estendere anche per il 2014, la possibilità di organizzarsi con un lasso di tempo maggiore, per i suesposti comuni della provincia della Toscana che si trovano in difficoltà nell'ambito degli adempimenti di riorganizzazione del pagamento dei tributi locali in questo caso per il pagamento della TARES, la cui introduzione pone rilevanti problemi applicativi, collocandosi in un periodo di grave disagio causato dagli incrementi della pressione fiscale e della scarsa capacità di spesa, specie quelli che hanno subito gravi danni a seguito di eventi calamitosi che si trovano a fronteggiare spese impreviste, appare un intervento importante e significativo dai riflessi socio-economici, etici indubbiamente efficaci,

impegna il Governo

a valutare la possibilità che i comuni colpiti da eventi alluvionali nel 2012 e per cui è stato dichiarato lo stato d'emergenza, possano modificare la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES estendendola anche all'intero anno 2014.
9/676-B/15. (Testo modificato nel corso della seduta)  Faenzi, Parisi.


MOZIONI AIRAUDO, CASTELLI ED ALTRI N. 1-00048, COSTA ED ALTRI N. 1-00033, ALLASIA ED ALTRI N. 1-00064, VITELLI ED ALTRI N. 1-00066, SPERANZA ED ALTRI N. 1-00068 E GIORGIA MELONI ED ALTRI N. 1-00069 IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA FERROVIARIA TORINO-LIONE

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    nel 2001 venne firmato un accordo tra Italia e Francia per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, successivamente ratificato dal Parlamento francese e da quello italiano con la legge 27 settembre 2002, n. 228;
    in applicazione di tale accordo, i gestori delle infrastrutture italiana (Rete ferroviaria italiana) e francese (Réseau ferré de France) crearono una «società per azioni semplificata», la Lyon Turin ferroviaire (LTF), per la realizzazione degli studi e dei lavori preliminari della parte comune franco-italiana, nonché per definire il tracciato, le procedure di valutazione ambientale, lo scavo delle discenderie e dei tunnel di ricognizione, i lavori connessi e, infine, gli studi necessari alla stesura del progetto (avant-projet) poi inserito nell'ambito del piano delle infrastrutture strategiche della cosiddetta legge obiettivo, con un costo pari a 1.807,6 milioni di euro;
    nel 2003 il progetto preliminare venne consegnato ai competenti organi italiani e la relativa opera inserita nell'ambito dell'intesa generale quadro tra il Governo e la regione Piemonte. In forza dell'accordo con il Governo francese, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti autorizzò la realizzazione del cunicolo esplorativo di Venaus, trasmettendo, altresì, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) la relazione istruttoria sul «Nuovo collegamento ferroviario transalpino Torino-Lione»;
    nel 2005 Rete ferroviaria italiana indicò quale data di ultimazione lavori il mese di settembre 2016, ma, a seguito di alcune manifestazioni di dissenso da parte delle collettività locali, si svolse un primo incontro tra esponenti del Governo ed i rappresentanti degli enti locali per trovare una mediazione che potesse consentire di sbloccare i lavori. Subito dopo, i lavori di scavo del cunicolo di Venaus furono fermati e venne istituito l'Osservatorio tecnico sulla Torino-Lione, con il compito di svolgere, con le parti interessate, tutti gli approfondimenti necessari per risolvere le controversie con le collettività locali;
    nel 2006, per assicurare la più ampia partecipazione alle comunità locali, nella riunione del 29 giugno svoltasi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con la regione Piemonte e gli enti locali interessati, venne deciso di stralciare il procedimento dalla «legge obiettivo» e di ricondurlo alla procedura ordinaria prevista dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 6167 del 1977 relativo alle opere di interesse statale;
    nel 2007 la Commissione europea decise di finanziare un insieme di interventi per i progetti prioritari nazionali inseriti nella rete TEN-T e, tra essi, la «Lione-Torino». Fu pubblicato un bando europeo e presentata una richiesta congiunta italo-francese di finanziamento;
    con la predisposizione del dossier europeo fu ridefinito il costo della parte comune italo-francese del collegamento: il costo degli studi corrispondeva a circa 842 milioni di euro, mentre quello dei lavori a circa 9.033 milioni di euro;
    successivamente la Commissione europea assegnò, per il periodo 2007-2013, un contributo di 671,8 milioni di euro per gli studi ed una prima parte dei lavori relativi alla parte comune del progetto;
    nel 2008 il Governo diede mandato all'Osservatorio di completare l'approfondimento del nodo di Torino, anche per consentire una corretta individuazione degli scenari ferroviari e trasportistici che avrebbero interessato la valle dove si intendeva individuare dei tracciati alternativi della nuova linea;
    nell'ambito del vertice italo-francese del 24 febbraio 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esaminava con il Governo francese alcuni aspetti che riguardavano la nuova linea ferroviaria alta velocità-alta capacità Torino-Lione e nel 2010 l'Osservatorio stabiliva gli indirizzi operativi per la progettazione preliminare della nuova linea Torino-Lione, con orientamenti per il futuro tracciato dal confine di Stato alla connessione con la linea alta velocità-alta capacità Torino-Lione;
    negli «allegati infrastrutture» alle decisioni di finanza pubblica 2011-2013 e 2012-2014 l'opera «Fréjus ferroviario» viene riportata nell'ambito delle tabelle relative al «Programma delle infrastrutture strategiche – opere da avviare entro il 2013»;
    nel corso del 2012 il Governo, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore Mario Monti, in linea con quanto più volte ribadito dal precedente Esecutivo, ha manifestato l'intenzione di realizzare la «Torino-Lione»;
    tra gli aspetti trattati, si formalizzava la definizione, all'interno della parte comune italo-francese, della «sezione transfrontaliera». Si confermava anche, come nella prima fase, la ripartizione dei costi: l'importo delle opere verrà corrisposto per il 42,1 per cento dalla Francia e per il 57,9 per cento dall'Italia. Inoltre, si ipotizzava un finanziamento fino all'ammontare del 40 per cento del costo complessivo da parte dell'Unione europea;
    il 20 marzo 2012, inoltre, come si apprende dalla stampa nazionale, il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Mario Ciaccia, a margine dell’Italian business mission to Qatar organizzata da Ance, Confindustria, Simest e Ministero dello sviluppo economico, ha annunciato che a breve il Cipe avrebbe sbloccato risorse per circa 300 milioni di euro, una parte delle quali, pari a 20 milioni, sarebbero andati a finanziare gli interventi su cosiddetto «nodo di Torino», collegati alla realizzazione dell'alta velocità. Questa dichiarazione, però, non ha avuto esito concreto;
    il 3 dicembre 2012, al termine di un incontro a Lione, i due Governi emettevano un comunicato che recitava: «I due Paesi hanno confermato l'interesse strategico del nuovo collegamento ferroviario tra Torino e Lione, che costituisce un'infrastruttura prioritaria non solo per la Francia e l'Italia, ma anche per l'Unione europea. Sono state, inoltre, adottate alcune misure per il potenziamento della sicurezza stradale all'interno delle gallerie transfrontaliere»; si è specificato, tuttavia, che le decisioni in proposito dovranno essere ratificate dai rispettivi Parlamenti;
    con tali indicazioni si è praticamente autorizzato il raddoppio del tunnel autostradale del Fréjus, provvedimento in aperta contraddizione rispetto alla più volte manifestata intenzione di trasferire le merci dalla «gomma al ferro» a fini ecologici;
    il progetto della nuova linea Torino-Lione, impropriamente definito «Tav», è oramai da molto tempo oggetto di un acceso dibattito che, purtroppo, in alcuni casi, è anche trasceso in fenomeni che non hanno nulla a che fare con il sano confronto dialettico che dovrebbe caratterizzare l'adozione di ogni scelta strategica per il futuro del nostro Paese;
    il 9 febbraio 2012, 360 professori, ricercatori e professionisti accreditati hanno pubblicato un appello rivolto al Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, professor Mario Monti, per chiedere un ripensamento del progetto della nuova linea ferroviaria Torino-Lione;
    in particolare, nell'ambito del suddetto appello, si evidenzia come nel corso degli ultimi dieci anni sia diminuita la domanda di trasporto merci e passeggeri. Si legge nel documento: «Nel decennio tra il 2000 e il 2009, prima della crisi economica, il traffico complessivo di merci dei tunnel autostradali del Fréjus e del Monte Bianco è crollato del 31 per cento. Nel 2009 ha raggiunto il valore di 18 milioni di tonnellate di merci trasportate, come 22 anni prima. Nello stesso periodo si è dimezzato anche il traffico merci sulla ferrovia del Fréjus, anziché raddoppiare come ipotizzato nel 2000 nella Dichiarazione di Modane sottoscritta dai Governi italiano e francese. La nuova linea ferroviaria Torino-Lione, tra l'altro, non sarebbe nemmeno ad alta velocità per passeggeri perché, essendo quasi interamente in galleria, la velocità massima di esercizio sarà di 220 chilometri orari, con tratti a 160 e 120 chilometri orari, come risulta dalla valutazione d'impatto ambientale presentata dalle Ferrovie italiane. Per effetto del transito di treni passeggeri e merci, l'effettiva capacità della nuova linea ferroviaria Torino-Lione sarebbe praticamente identica a quella della linea storica, attualmente sottoutilizzata nonostante il suo ammodernamento terminato un anno fa e per il quale sono stati investiti da Italia e Francia circa 400 milioni di euro»;
    viene, inoltre, sottolineata l'assenza di vantaggi economici per il Paese, specie sotto il profilo del ritorno del capitale investito. Al riguardo, si legge nel documento:
     «1) non sono noti piani finanziari di sorta. Sono emerse recentemente ipotesi di una realizzazione del progetto per fasi, che richiedono nuove analisi tecniche, economiche e progettuali. Inoltre, l'assenza di un piano finanziario dell'opera, in un periodo di estrema scarsità di risorse pubbliche, rende ancora più incerto il quadro decisionale in cui si colloca, con gravi rischi di stop and go;
     2) il ritorno finanziario appare trascurabile, anche con scenari molto ottimistici. Le analisi finanziarie preliminari sembrano coerenti con gli elevati costi e il modesto traffico, cioè il grado di copertura delle spese in conto capitale è probabilmente vicino a zero. Il risultato dell'analisi costi-benefìci effettuata dai promotori, e molto contestata, colloca comunque l'opera tra i progetti marginali;
     3) ci sono opere con ritorni certamente più elevati: occorre valutare le priorità. Risolvere i fenomeni di congestione estrema del traffico nelle aree metropolitane, così come riabilitare e conservare il sistema ferroviario «storico», sono alternative da affrontare con urgenza, ricche di potenzialità innovativa, economicamente, ambientalmente e socialmente redditizie;
     4) il ruolo anticiclico di questo tipo di progetti sembra trascurabile. Le grandi opere civili presentano un'elevatissima intensità di capitale e tempi di realizzazione molto lunghi. Altre forme di spesa pubblica presenterebbero moltiplicatori molto più significativi;
     5) ci sono legittimi dubbi funzionali, e quindi economici, sul concetto di corridoio. I corridoi europei sono tracciati semi-rettilinei, con forti significati simbolici, ma privi di supporti funzionali. Lungo tali corridoi vi possono essere tratte congestionate alternate a tratte con modesti traffici. Prevedere una continuità di investimenti per ragioni geometriche può dar luogo ad un uso molto inefficiente di risorse pubbliche, oggi drammaticamente scarse»;
    altro aspetto valutato in modo nettamente negativo è quello relativo al bilancio energetico-ambientale. Secondo i firmatari dell'appello in questione: «Esiste una vasta letteratura scientifica nazionale e internazionale, da cui si desume chiaramente che i costi energetici e il relativo contributo all'effetto serra da parte dell'alta velocità sono enormemente acuiti dal consumo per la costruzione e l'operatività delle infrastrutture (binari, viadotti, gallerie), nonché dai più elevati consumi elettrici per l'operatività dei treni, non adeguatamente compensati da flussi di traffico sottratti ad altre modalità. Non è, pertanto, in alcun modo ipotizzabile un minor contributo all'effetto serra, neanche rispetto al traffico autostradale di merci e passeggeri. Le affermazioni in tal senso sono basate sui soli consumi operativi (trascurando le infrastrutture) e su assunzioni di traffico crescente (prive di fondamento, a parte alcune tratte e orari di particolare importanza)»;
    per finire con il nodo relativo al pericolo di sottrarre risorse al benessere del Paese, la nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con un costo totale del tunnel transfrontaliero di base e tratte nazionali, previsto intorno ai 20 miliardi di euro (e una prevedibile lievitazione fino a 30 miliardi di euro e forse anche di più, per l'inevitabile adeguamento dei prezzi già avvenuto negli altri tratti di alta velocità realizzati), penalizzerebbe l'economia italiana con un contributo al debito pubblico dello stesso ordine della manovra economica che il Governo ha messo in atto per fronteggiare la grave crisi economica e finanziaria che il Paese attraversa;
    è legittimo domandarsi come e a quali condizioni potranno essere reperite le ingenti risorse necessarie a questa faraonica opera e quale sarà il ruolo del capitale pubblico. Alcune stime fanno pensare che grandi opere come Tav e ponte sullo Stretto di Messina in realtà nascondano ingenti rischi per il rapporto debito/prodotto interno lordo del nostro Paese, costituendo sacche di debito nascosto, la cui copertura viene attribuita a capitale privato, di fatto garantito dall'intervento pubblico;
    numerosi studi elaborati da docenti del Politecnico di Torino e di altre università italiane, inoltre, chiedono con forza di rimettere in discussione in modo trasparente ed oggettivo l'effettiva necessità dell'opera in questione, anche e soprattutto alla luce dell'attuale congiuntura economica-finanziaria in cui versa il nostro Paese;
    si rileva, inoltre, che anche l'Agenzia nazionale per l'ambiente francese, secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale, nel dicembre 2011 avrebbe diffuso un dossier particolarmente critico sulla realizzazione del Fréjus ferroviario;
    altre criticità sono state sollevate da più parti in relazione alla circostanza che, sebbene il citato Osservatorio tecnico sulla Torino-Lione abbia prodotto proposte interessanti, non si sia mai premurato di includere nell'ambito del proprio lavoro un confronto sull'effettiva utilità del tunnel di base e le possibili alternative;
    la Corte dei conti francese, nel rapporto annuale di febbraio 2012, ha anche espresso forti critiche all'Autostrada ferroviaria alpina (Afa) tra Italia e Francia, affermando che i servizi di trasporto combinato strada-rotaia tra i due Paesi devono ancora dimostrare di essere convenienti ed efficienti;
    la medesima Corte, nel rapporto del 1o agosto 2012, ha espresso la necessità di una revisione profonda dei finanziamenti per l'alta velocità e il quotidiano Le Figaro ha riportato tutte le perplessità che sono emerse sulla saturazione della linea esistente, in considerazione dell'andamento dell'economia. Il Governo francese si è dichiarato disponibile al proseguimento dell'iniziativa a patto di ridiscutere i riparti di spesa e di ottenere un massiccio intervento dell'Europa. Il Commissario dei trasporti dell'Unione europea, Siim Kallas, ha dichiarato che l'intervento riguarda i due Stati. La situazione presenta, quindi, aspetti assolutamente contraddittori rispetto al quadro sin ora rappresentato di totale condivisione del progetto e merita un esame più approfondito, come richiesto da tempo dagli amministratori locali;
    il Governo pro tempore, nel 2012, in risposta alle criticità sollevate da più parti sull'opera in questione, ha pubblicato un documento dal titolo «Tav Torino Lione. Domande e risposte, marzo 2012», dove spiega i motivi per i quali ha riconfermato la Torino Lione come opera strategica per il nostro Paese, adducendo ragioni di tipo ecologico, occupazionale e di saturazione delle linee esistenti, con taglio propagandistico piuttosto che tecnico e basato su effettivi dati e proiezioni attendibili sull'evoluzione dell'economia europea nel prossimo futuro;
    tale documento, anziché dare risposte convincenti, ha evidenziato ancora di più la carenza di reali ragioni trasportistiche a giustificazione dell'opera, introducendo elementi del tutto estranei alla logica del «fare le opere se, quando e dove servono» e non ha naturalmente placato la furiosa polemica e la tensione sociale sulla Torino-Lione. Effetti questi che bisognerebbe superare definitivamente per ripristinare un serio confronto politico sulle decisioni da attuare nel settore dei trasporti e delle infrastrutture;
    a fronte della gravissima crisi occupazionale che sta investendo l'Italia, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, l'opera in questione potrebbe dar luogo nel prossimo futuro a un migliaio di posti di lavoro a fronte di una spesa di svariati miliardi di euro e, quindi, con un rapporto occupazione/investimento ridottissimo rispetto ad altri progetti su piccole opere o a politiche per la riduzione del costo del lavoro. Sarebbe, comunque, auspicabile avviare un'ulteriore e seria riflessione per verificare con estrema esattezza se, al riguardo, siano state prese in considerazione tutte le opzioni possibili e se l'ordine di priorità stabilito corrisponda realmente a quello giusto;
    il segmento della linea ferroviaria Torino-Lione è incluso nell'asse 6, uno dei 30 assi transeuropei TEN-T core network, come da decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 (allegato III), che ha confermato la decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (allegato II). L'asse 6 Lione-Trieste-Divaèa/Koper-Divaèa-Lubiana-Budapest-frontiera ucraina (corrispondente al vecchio corridoio 5) non è previsto ad alta velocità dalle stesse decisioni del Parlamento europeo e dal Consiglio europeo già citate, mentre ad alta velocità sono, invece, espressamente previsti gli assi 2, 3, 4 e 19;
    pertanto, l'Europa ha previsto l'asse 6 come linea convenzionale e non ad alta velocità/alta capacità;
    pertanto, l'asse 6 – ossia il segmento presente sul territorio italiano – esiste già ed è stato oggetto di lavori di riammodernamento con una spesa di circa 400 milioni di euro;
    i predetti lavori, appena conclusi, permettono il passaggio dei moderni profili standard PC45 (profili maggiori non possono percorrere le linee italiane, francesi e spagnole);
    anche ai più convinti sostenitori di tale progetto infrastrutturale, stante la drammatica crisi economica in cui versa il nostro Paese, dovrebbe apparire evidente come la realizzazione di un progetto così impegnativo per le finanze dello Stato e perfettamente inutile rispetto a quanto previsto dall'Europa, sia del tutto incompatibile con l'ordine di priorità di destinazione delle risorse che dovrebbe essere applicato e tale principio dovrebbe entrare con forza nell'agenda politica di qualsiasi Governo,

impegna il Governo:

   a porre in essere ogni iniziativa presso le competenti sedi dell'Unione europea affinché, anche in considerazione della situazione di gravissima crisi economica che sta interessando il nostro Paese, venga accertato che l'asse 6 non è previsto dall'Europa ad alta velocità/alta capacità, nonché venga accertato se tutti i Paesi appartenenti all'Unione europea coinvolti dall'attraversamento nell'asse 6 citato abbiano confermato senza riserve la loro adesione alla realizzazione di tale progetto infrastrutturale;
   a porre in essere ogni atto di competenza teso ad abbandonare definitivamente il progetto della nuova linea Torino-Lione e a chiudere conseguentemente le attività in essere presso il cantiere nel comune di Chiomonte.
(1-00048) «Airaudo, Castelli, Migliore, Della Valle, Di Salvo, Crippa, Melilla, Fico, Daniele Farina, Sorial, Claudio Fava, Caso, Lavagno, Lupo, Piras, Gallinella, Pellegrino, L'Abbate, Costantino, Zaccagnini, Nardi, Benedetti, Duranti, Massimiliano Bernini, Quaranta, Parentela, Marcon, Gagnarli, Boccadutri, Busto, Lacquaniti, Daga, Ferrara, Carinelli, Matarrelli, Dadone, Aiello, Franco Bordo, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piazzoni, Pilozzi, Placido, Ragosta, Ricciatti, Sannicandro, Zan, Zaratti, Alberti, Agostinelli, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Currò, Da Villa, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Di Vita, Manlio Di Stefano, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fraccaro, Frusone, Furnari, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, Labriola, Liuzzi, Lorefice, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi».
(22 maggio 2013)


   La Camera,
   premesso che:
    le analisi economiche, scientifiche e ambientali che in sede europea sono state fatte negli ultimi anni dimostrano l'importanza strategica delle reti di trasporto su rotaia TEN-T per lo sviluppo dei prossimi decenni;
    l'Europa deve recuperare competitività nei confronti delle nuove potenze economiche mondiali e si stima che una rete di trasporto passeggeri-merci efficiente possa determinarne un incremento del 17 per cento;
    con la globalizzazione dei mercati il flusso mondiale delle merci è in costante aumento e, dopo il momentaneo calo del 2009, ha ripreso a salire in modo importante, sia in importazione sia in esportazione, e produce ricchezza e crescita, economica e occupazionale;
    il recente documento europeo sul settore stima nel 30 per cento l'aumento dell'occupazione nella logistica entro il 2020;
    in Germania, a seguito di una politica mirata, la logistica è il terzo settore per occupazione con 2,6 milioni di addetti; i margini di crescita sono, dunque, molto alti per l'Italia, dove gli occupati sono appena 1 milione;
    il Governo Berlusconi, nel corso del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea del 2003, aveva sostenuto durante i lavori del gruppo Van Meert l'inserimento del corridoio Genova-Rotterdam come prioritario; nel giugno del 2008 chiese la rivisitazione dei corridoi ferroviari strategici in vista del loro collegamento con il Mar Mediterraneo e, in particolare, con le economie emergenti dei Paesi che si affacciano su questo mare;
    in questi anni, grazie alle misure contenute nel «collegato trasporti» del 2002, che incentivano l'intermodalità ferroviario-marittima, si sono sviluppate notevolmente le cosiddette autostrade del mare, con lo spostamento su di esse del carico di circa 600.000 tir;
    la Commissione europea, nella sua decisione del 19 ottobre 2011, ha indicato i dieci corridoi ferroviari necessari per un'efficiente rete di trasporti, peraltro indispensabile a raggiungere gli obiettivi di Kyoto sulla sostenibilità ambientale; fra questi c’è la nuova linea ferroviaria Torino-Lione, che ha ricevuto così il via libera ai finanziamenti comunitari 2014/2020 per le reti TEN-T;
    attraverso la realizzazione di questi dieci corridoi, tutti collegati con i porti più importanti d'Europa, sarà possibile trasferire dalla strada alla rotaia il 30 per cento del trasporto merci entro il 2030 e il 50 per cento entro il 2050;
    la Tav è la parte centrale del corridoio mediterraneo, ritenuto indispensabile a livello europeo per un efficiente reticolo di trasporto su rotaia. La Tav, incrociando nella pianura padana i corridoi sud-nord Genova-Rotterdam e Brennero-Berlino, per il corridoio adriatico metterà in rete con l'Europa tutte le nostre strutture logistiche pubbliche e private e consentirà alla pianura padana di diventare la più grande area logistica del sud Europa con importanti ricadute economiche ed occupazionali;
    per quel che riguarda le attività proprie del Governo italiano e del Parlamento, il 20 ottobre 2010 la Camera dei deputati ha approvato all'unanimità quattro mozioni che impegnavano il Governo:
     a) a confermare la valenza strategica della realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione come asse decisivo per i collegamenti europei;
     b) a garantire un adeguato piano finanziario con programmazione pluriennale che copra l'intero ammontare dell'opera;
     c) a confermare i fondi – circa 200 milioni di euro – previsti nel primo atto aggiuntivo all'intesa generale quadro dell'11 aprile 2009, necessari a realizzare gli interventi prioritari di prima fase;
     d) ad assumere iniziative per garantire un primo stanziamento per la realizzazione delle opere previste dal piano strategico, sia infrastrutturale sia intermodale, per il completo utilizzo della nuova opera, approvato dalla provincia di Torino e dalla regione Piemonte;
    in tale contesto il Governo si è impegnato a monitorare tutte le fasi della realizzazione dell'opera, affinché la salute dei cittadini e il territorio vengano preservati;
    il 3 agosto 2011 il Cipe ha approvato il progetto preliminare della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, progetto che prevede il cosiddetto «fasaggio», ovvero la realizzazione per fasi dell'infrastruttura, con un rilevante risparmio sui costi;
    nel mese di settembre 2011 si è svolta la riunione del comitato intergovernativo tra Italia e Francia per la firma del nuovo accordo internazionale sulla ripartizione delle spese, con la riduzione della quota a carico dell'Italia dal 63 al 60 per cento; con la ratifica di tale accordo tutte le condizioni richieste dall'Unione europea saranno rispettate; l'accordo è stato firmato a Roma il 1 2012 nel quadro della programmazione europea della rete «Connecting Europe» per la realizzazione e l'esercizio della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione (compresi i nodi di St. Jean de Maurienne e di Susa);
    il 29 marzo 2012 è stata approvata la mozione 1-00980, sottoscritta congiuntamente da tutti i gruppi della Camera, che, nel riconfermare gli impegni precedenti, ha chiesto al Governo di dare concreta attuazione alle misure di inserimento territoriale e ambientale della linea e alle misure di sollievo alle popolazioni interessate, allocando le risorse secondo un criterio di proporzionalità rispetto all'impatto subito;
    entro il 31 dicembre 2013 è prevista la conclusione dell’iter di approvazione del progetto definitivo, con un'ulteriore valutazione di impatto ambientale, così da consentire l'apertura dei cantieri;
    la non realizzazione della Tav, ritenuta strategica per prima dall'Europa, oltre a indebolire l'efficienza della rete europea, escluderebbe il Piemonte dal flusso degli scambi economici e commerciali del futuro, con pesanti e durature conseguenze sul piano economico e sociale,

impegna il Governo:

   a confermare la valenza strategica della realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione;
   ad assumere tutte le iniziative economiche e normative che garantiscano la fattibilità dell'opera, di interesse nazionale e transnazionale;
   a monitorare costantemente tutte le fasi della realizzazione dell'opera, sia preliminari sia definitive, affinché la salute dei cittadini e il territorio vengano preservati;
   a reperire ulteriori fondi finalizzati agli interventi di accompagnamento e inserimento nel territorio della nuova linea Torino-Lione, con particolare riferimento alla sezione transfrontaliera e ai comuni sede di cantiere, tenendo conto di quanto previsto dal piano strategico per il territorio interessato dalla direttrice Torino-Lione, dall'accordo Stato-regione del 28 giugno 2008 (cosiddetto accordo di Pracatinat) e dall'atto aggiuntivo del 23 gennaio 2009;
   a dare piena attuazione all'accordo tra Italia e Francia, firmato a Roma il 30 gennaio 2012, per la realizzazione e l'esercizio della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, anche mediante presentazione del relativo disegno di legge di ratifica.
(1-00033) «Costa, Capezzone, Calabria, Vito, Baldelli, Biasotti».
(8 maggio 2013)


   La Camera,
   premesso che:
    il 29 gennaio 2001, sulla base della necessità di favorire un migliore equilibrio tra le diverse modalità di trasporto, in particolare nella zona sensibile delle Alpi, nel rispetto degli obiettivi e degli orientamenti contenuti nel Piano generale dei trasporti e della logistica in Italia, è stato siglato un accordo fra Italia e Francia per la realizzazione di un nuovo collegamento ferroviario misto merci-viaggiatori tra Torino e Lione, ratificato con la legge 27 settembre 2002, n. 28;
    l'asse ferroviario Lione-Torino-Milano-Venezia-Trieste, garantendo una significativa riduzione dei costi di attraversamento della tratta alpina e dei tempi di percorrenza e l'incremento, rispetto agli attuali standard, della qualità e dell'affidabilità del servizio offerto (passeggeri e merci), si prefigge di promuovere il riequilibrio modale a favore del trasporto ferroviario, mediante il quale sarà possibile perseguire una riduzione dell'inquinamento, nonché il miglioramento della sicurezza dei traffici;
    nell'ambito dello sviluppo di una rete ferroviaria europea, il corridoio mediterraneo mira ad assicurare la connessione tra il quadrante occidentale europeo e l'Europa centro-orientale, attraverso una rete transeuropea di merci e passeggeri, che, fungendo da contrappeso all'asse Reno-Danubio e da alternativa alle direttrici ovest-est più a nord (tra cui la Rotterdam-Kiev), favorisca gli scambi economici e rafforzi la competitività dei Paesi dell'Europa mediterranea;
    per quanto riguarda l'Italia, il corridoio mediterraneo rappresenta una delle principali reti a supporto del tessuto industriale, sia per la maggiore accessibilità sulla direttrice est-ovest, sia per la connessione, attraverso i nodi dislocati sul suo tracciato, con tutti i corridoi TEN-T passanti per l'Italia, ovvero il Genova-Rotterdam (attraverso i nodi di Milano e Novara), l'Helsinki-La Valletta (attraverso Verona) e il Baltico-Adriatico (presso Padova e Cervignano del Friuli), incrementando in questo modo la capacità di scambio con l'Europa e ampliando il bacino di riferimento dei principali gateway portuali localizzati in Italia, in particolare l'Arco del Nord Adriatico e l'Arco del Nord Tirreno;
    il 30 gennaio 2012 è stato firmato, dalle autorità politiche italiana e francese, l'accordo per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, un protocollo addizionale al trattato di Torino del 2001, in cui si stabilisce la realizzazione della nuova linea Torino-Lione per fasi funzionali;
    il 31 gennaio 2013 è stato presentato presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici del Ministero delle infrastrutture e trasporti il progetto definitivo della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, approvato da Lyon Turin ferroviaire (LTF), società responsabile dell'opera;
    l'intero progetto, modificato come tracciato e modalità realizzative rispetto allo studio originario del 2005 in un'ottica di maggiore attenzione alle necessità del territorio, interessa complessivamente 112 comuni tra Lione e Torino. Tutti gli 87 comuni francesi e la maggioranza di quelli italiani non si sono opposti all'opera. I comuni italiani contrari sono circa una dozzina, ma, se si considerano quelli direttamente interessati dalla realizzazione di tratte in superficie e/o cantieri, sono solo due le amministrazioni esplicitamente contrarie (Chiusa San Michele e Sant'Ambrogio di Torino – 6.500 abitanti);
    le comunità locali disponibili al dialogo, direttamente o attraverso loro esperti, sono state partecipi di un confronto continuo durante l'intero processo di definizione delle scelte, dalle prime ipotesi di tracciato fino al progetto definitivo, ed è di fondamentale importanza che le parti coinvolte continuino a dialogare;
    l'Osservatorio Torino-Lione è stata la sede di questo confronto con 204 sedute (dal 12 dicembre 2006 al 29 gennaio 2013), 10 gruppi di lavoro e oltre 300 audizioni, di cui 65 internazionali, nel cui ambito sono state considerate 11 alternative di tracciato e alla fine è stato individuato il corridoio migliore, anche sulla base dei suggerimenti delle comunità locali raggruppate in 5 ambiti territoriali omogenei;
    l'attuale Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, onorevole Maurizio Lupi, ha manifestato grande attenzione al progetto, facendo visita ai cantieri dell'opera, esprimendo solidarietà agli operai e alle forze dell'ordine e partecipando, presso la regione Piemonte, alla riunione della task force operativa della Torino-Lione insieme alle istituzioni e agli enti locali interessati dalla tratta;
    pochi giorni fa, il 30 maggio 2013, il Cipe ha stabilito la rimodulazione delle risorse (10 milioni di euro) per la Valsusa come compensazione. La lista delle opere, condivisa da regione, provincia e comuni valsusini è piuttosto grande e vale circa 40 milioni di euro. Sarà, quindi, stilato un ordine di priorità per il finanziamento delle opere;
    nei prossimi giorni, il 13 giugno 2013 precisamente, sarà convocata la conferenza dei servizi per la verifica e l'approvazione del progetto definitivo della Torino-Lione;
    molti Paesi europei, fra cui Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svizzera, hanno sviluppato le linee ad alta velocità e nel resto del mondo anche Cina, Corea, Giappone e Turchia, con il favore di tutta la popolazione. In Francia la tratta ad alta velocità esiste dal settembre 1981: Parigi-Lione e il sistema Tgv hanno festeggiato, il 28 novembre 2003, il primo miliardo di passeggeri trasportati dall'inaugurazione del servizio; così come in Svizzera, da parecchi anni, si stanno scavando vari tunnel e costruendo viadotti per la realizzazione di una complessa rete ferroviaria ad alta velocità con il consenso di tutti i cittadini. Nel mondo, il nostro Paese è al settimo posto, come chilometri di ferrovia ad alta velocità in servizio, dopo Cina, Spagna, Giappone, Francia, Germania e Turchia;
    la linea Torino-Lione garantirà sensibili miglioramenti nei tempi di transito dei servizi ferroviari passeggeri, riducendo la distanza tra Milano e Lione, Parigi, Barcellona, Londra, Madrid, Bruxelles. Inoltre, la nuova linea ferroviaria mira ad adeguare la tecnica ferroviaria sulle direttrici transfrontaliere ai più moderni standard internazionali, eliminando le problematiche legate all'attraversamento in quota delle Alpi, attraverso la realizzazione di una linea di pianura con pendenza massima del 12 per mille e una sagoma ammessa tra le più elevate nel panorama dei tunnel ferroviari transalpini. Si stima che la nuova linea garantirà una riduzione media dei costi operativi ferroviari del 42 per cento fra Torino e Lione, grazie all'ottimizzazione del peso e della sagoma dei carichi, della lunghezza dei treni e del superamento della necessità di utilizzo dei locomotori di spinta nella tratta di attraversamento delle Alpi;
    è necessario dotare il nostro Paese di un'infrastruttura che, oltre all'ammodernamento del sistema Paese, porta indubbi benefici per i territori in cui si colloca, considerando l'aumento della competitività del Piemonte e delle regioni attraversate e i nuovi posti di lavoro derivanti da nuovi insediamenti industriali e dallo sviluppo della logistica,

impegna il Governo

a mettere in atto ogni azione necessaria, anche agevolando il dialogo fra le parti interessate, per garantire il prosieguo dei lavori volti alla realizzazione della nuova linea Torino-Lione, al contempo vigilando sui criteri e le modalità di ripartizione delle risorse compensative.
(1-00064) «Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Marguerettaz, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini».
(3 giugno 2013)


   La Camera,
   premesso che:
    secondo il Piano di azione per la logistica del trasporto merci (EC, 2007d), l'attività economica dipende dall'efficienza della logistica per la fornitura dei materiali all'industria e per la mobilità delle merci lungo la catena di approvvigionamento fino a raggiungere il consumatore finale;
    il Vicepresidente della Commissione europea e Commissario responsabile per i trasporti, Siim Kallas, ha dichiarato: «I trasporti sono fondamentali per un'economia efficiente nell'Unione europea, ma oggi mancano collegamenti vitali. Le ferrovie europee hanno 7 scartamenti diversi e solo 20 dei nostri principali aeroporti e 35 dei principali porti sono collegati direttamente alla rete ferroviaria. Senza collegamenti efficienti, l'Europa non può né crescere né prosperare»;
    la rete di trasporti unificata (la rete TEN-T) dovrà eliminare le strozzature, ammodernare le infrastrutture e snellire le operazioni transfrontaliere di trasporto per passeggeri e imprese in tutta l'Unione europea, migliorando i collegamenti fra i diversi modi di trasporto e contribuendo agli obiettivi dell'Unione europea in materia di cambiamenti climatici attraverso la riduzione delle emissioni di anidride carbonica dei trasporti;
    mentre, infatti, molti settori hanno fatto registrare una riduzione delle emissioni di anidride carbonica, per quanto riguarda i trasporti la percentuale è aumentata costantemente. Per raggiungere l'obiettivo europeo che prevede di ridurre le emissioni di anidride carbonica dell'80 per cento entro il 2050 rispetto al 1990, il consumo di petrolio nel settore dei trasporti dovrà ridursi di circa il 70 per cento rispetto a quello attuale;
    nella nuova geografia infrastrutturale europea delle linee direttrici della TEN-T, presentata il 19 ottobre 2011 dalla Commissione europea, l'Italia ha ottenuto 4 corridoi su 10, tra i quali il corridoio mediterraneo che da Algeciras, nella zona dello Stretto di Gibilterra, raggiunge Budapest-Zahony (confine ucraino) e al cui interno è previsto il completamento dell'alta velocità Torino-Lione;
    la linea Tav Torino-Lione incrocerà la direzione nord-sud con il corridoio 6 Genova-Rotterdam (che porterà le merci trasportate via mare nel bacino del Mediterraneo al cuore dell'Europa) ed il corridoio 5 Helsinki-La Valletta (che attraverserà l'Italia dal Brennero passando per Verona, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, dove si biforca verso Bari e la Sicilia);
    per portare lavoro in Italia si deve, da un lato, creare un clima favorevole e facilitante, dall'altro reperire lavoro dove è possibile e, fra i modi possibili, la vecchia regola di Keynes di creare domanda e, quindi, lavoro, con la spesa pubblica, in particolare con gli investimenti in infrastrutture, è quella più adottata da tutti i Paesi che vogliono rimettere in moto l'economia;
    in questo contesto, una grande opera pubblica già finanziata come il collegamento ferroviario Torino/Lione rappresenta un'opportunità unica, i cui grandi vantaggi strategici sarebbero, tra l'altro, i seguenti:
     a) il collegamento ferroviario transalpino aiuterà l'Italia, isolata dalla barriera delle Alpi, a mettersi in comunicazione, ad avvicinarsi alla Mitteleuropa, condividendone la lingua e la cultura e sviluppando al tempo stesso il senso di appartenenza all'Europa;
     b) il citato collegamento produrrebbe l'occupazione pressoché immediata di almeno 1.000 persone dirette, più almeno altre 1.000 indirette per 10 anni, ed aiuterebbe le attività ricettive della Val di Susa, che soffrono una crisi pesante da molti anni, offrendo servizi alberghieri a questi lavoratori;
     c) tale opera risponderebbe ad una precisa strategia europea, risalente al 1996, di integrare i Paesi appartenenti alla comunità, realizzando un sistema ferroviario ad alta velocità, così creando il presupposto per il suo sviluppo economico. Il corridoio est-ovest, di cui la Torino-Lione è un'essenziale componente, è uno degli assi più importanti di questa integrazione ed interrompere il corridoio in corso d'opera sarebbe un grave danno non solo per il nostro Paese, ma anche per l'Europa, oltre che un incredibile spreco delle risorse impiegate sino adesso;
     d) il collegamento ferroviario Torino-Lione ridurrebbe da 7 a 4 le ore necessarie per andare da Milano a Parigi; incrementerebbe la capacità di trasporto delle merci da 1050 tonnellate a 2050 tonnellate per ogni treno, con costi di esercizio quasi dimezzati, in quanto la nuova linea avrà pendenze massime del 10/12 per mille, contro le attuali 30 per mille, per cui non si trasporteranno più persone e merci a ben 1.250 metri di altitudine, con un conseguente enorme risparmio di energia ed una grande riduzione di emissioni inquinanti;
     e) inoltre, tale opera ridurrebbe drasticamente il numero di camion che attraversano su strada il delicato ambiente alpino: si stima che si possa arrivare a 600/700 mila camion in meno per anno;
     f) in conclusione, tale progetto permetterebbe, finalmente, di guardare al futuro con coraggio, come avvenne a metà ’800, quando fu progettato e realizzato il traforo ferroviario del Frejus, entrato in esercizio nel 1871, o quando fu aperto quello del Sempione o quando ancora, negli anni ’60, furono completati quelli del Monte Bianco e del S. Bernardo. Ma soprattutto quando, a fine anni ’50, si iniziò a realizzare la rete autostradale italiana per collegare il Nord con il Sud, ponendo il nostro Paese in una posizione di lungimiranza, avanguardia, orgoglio e, soprattutto, di esempio rispetto all'intera Europa;
    è necessario avviare le opere di riqualificazione nei territori delle comunità locali interessate dalla Tav. Si tratta essenzialmente di opere edili per un importo pari al 5 per cento della spesa totale, che, oltre a dar fiato alla più sofferente delle attività economiche, quella delle costruzioni, possono rappresentare un'occasione unica per rimodernare le infrastrutture ed i servizi locali e creare così il presupposto di nuova cultura, di nuove attività imprenditoriali, nuovi servizi e nuovo turismo;
    mentre è opportuno mantenere aperto il dialogo con le istituzioni locali e i movimenti associativi, sia in quanto espressione di una volontà popolare che per il fatto che hanno avuto un ruolo positivo nello stimolare una revisione del progetto, migliorandolo, nel modificare il tracciato, nel raccomandare la tutela della salute e dell'ambiente o nel mettere in guardia il Governo e la società appaltante dai tentativi della criminalità organizzata di inserirsi negli appalti, bisogna essere inflessibili nel condannare ed ostacolare il tentativo di una piccola minoranza che, per finalità eversive, continua a commettere atti di violenza nei confronti delle persone e dei cantieri di un'opera voluta fortemente dall'Unione europea, approvata da un Governo delle larghe intese e da una larga maggioranza del Parlamento,

impegna il Governo:

   a dar seguito agli impegni già assunti sia in sede internazionale sia con l'approvazione, nella XVI legislatura, di mozioni da parte del Parlamento e a dare definitivamente corso al progetto appena saranno certi i finanziamenti europei, nel rigoroso rispetto del cronoprogramma e dell'aderenza del preventivo ai costi consuntivi dell'opera;
   a proseguire nel dialogo costruttivo con il territorio e con le sue espressioni istituzionali ed associative e, al tempo stesso, a ribadire con forza la propria intolleranza a qualsiasi atto intimidatorio o violento nei confronti del personale e delle strutture nei cantieri interessati da parte dell'area antagonista;
   ad assicurare la realizzazione delle opere di riqualificazione dei comuni che insistono sul territorio interessato dall'opera, garantendo l'erogazione delle risorse necessarie e affiancando i comuni nella redazione di un piano strategico di ripresa economica, anche attraverso il superamento del patto di stabilità.
(1-00066) «Vitelli, Balduzzi, Rabino, Monchiero, Oliaro, Vecchio, Galgano, Schirò Planeta, Molea, Rossi, Causin, Caruso».
(4 giugno 2013)


   La Camera,
   premesso che:
    la Torino-Lione è un'opera indispensabile per l'Europa e per il futuro: è del tutto infondata la tesi di chi sostiene che questa sarebbe un'opera del passato, concepita venti anni fa e non più attuale per i profondi cambiamenti nel frattempo intervenuti (il ruolo di internet, la globalizzazione, la crisi economico-finanziaria). Infatti, è solo di un anno e mezzo fa, il 19 ottobre 2011, la presentazione da parte della Commissione europea della nuova rete delle 10 dorsali di trasporto prioritarie dell'intero continente a 27 Paesi: il core network Europe che collega i capoluoghi metropolitani, connette i porti, elimina le barriere fisiche (come le Alpi e i Pirenei), consente il riequilibrio modale per i passeggeri e le merci contribuendo agli obiettivi dell'Unione europea per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica. In questo aggiornatissimo quadro di priorità, con opere realizzabili tutte entro il 2030 (17.500 chilometri di ferrovie ad alta velocità/alta capacità operative entro quella data), c’è la Torino-Lione (finanziabile dall'Europa fino al 40 per cento a fondo perduto), che è la tratta cruciale del corridoio n. 3 detto «mediterraneo» (Algeciras – Madrid – Sevilla – Valencia – Tarragona – Barcelona – Perpignan – Lyon – Torino – Milano – Venezia – Ljubljana – Budapest –);
    la linea storica non è più competitiva. Chi sostiene che la galleria del Fréjus esistente sarebbe tuttora adeguata e sufficiente forse ignora che quel tunnel è ancora quello di Cavour: è il più vecchio delle Alpi (progettato nel 1856 ed inaugurato nel 1871), il più alto (1286 metri di quota), il più penalizzante (con pendenze del 32 per mille) ed il più angusto (interasse tra i binari di 341 centimetri contro il minimo di oggi di 355 centimetri). I lavori di adeguamento, ultimati nel 2011 (dopo anni di esercizio a senso unico alternato con i traffici passati su altri itinerari più competitivi), consentono, per qualche anno ancora, un servizio (penalizzato) in attesa del nuovo tunnel di base, ma non eliminano certo i problemi di fondo della linea storica, che sono l'eccessiva pendenza ed il ridotto modulo ferroviario (due motrici, lunghezza massima 550 metri, carico massimo 1.150 tonnellate); per questo il trasporto delle merci attraverso il tunnel storico del Frejus costa quasi il 50 per cento in più e non è certo un caso che tutti gli altri valichi ferroviari alpini si stiano rinnovando con tunnel di base alla quota di pianura (Loetschberg, Gottardo, Ceneri, Koralm, Brennero): il treno è competitivo quando va in pianura e l'unico modo per farlo andare in pianura dove ci sono le montagne è forare le montagne alla quota di pianura, ovvero fare il «tunnel di base»;
    l'interscambio economico sull'asse è forte, l'offerta attuale non intercetta la domanda: chi pensa che l'interscambio economico tra l'Italia e l'ovest europeo (in particolare Francia, Spagna, Inghilterra) non motivi l'opera, forse ignora che quell'interscambio è secondo solo a quello con l'area tedesca ed è in crescita nonostante la crisi: nel 2011 gli scambi sono stati dell'ordine di 150 miliardi di euro, che salgono a 204 considerando anche gli altri Paesi di potenziale gravitazione sulla Torino-Lione (Portogallo, Belgio e Paesi Bassi). Se si considerano le relazioni commerciali dirette con la sola Francia, persino nel 2012 le esportazioni sono aumentate del 3 per cento e non si tratta di beni immateriali, ma di autoveicoli, macchinari industriali, abbigliamento, metalli, articoli in materie plastiche, medicinali e preparati farmaceutici: tutti prodotti che non viaggiano su internet, ma su strade, ferrovie, navi o aerei (con i relativi diversi impatti sull'ambiente). Il volume complessivo del traffico merci con la Francia nel 2011 è stato di 42 milioni di tonnellate, superiore a quello che è transitato per la Svizzera (40 milioni di tonnellate). Peraltro, la Confederazione elvetica aveva deciso di realizzare (a proprie spese e senza compartecipazione finanziaria di altri Stati, né, ovviamente, dell'Europa) ben due tunnel di base fin dal 1996 quando il traffico totale delle merci (su gomma e su ferro) attraverso il suo territorio era di soli 22,7 milioni di tonnellate (circa la metà di quello oggi presente fra Italia e Francia). Quindi si può dire che il traffico merci complessivo con la Francia c’è ed è importante: ciò che è in grave crisi è, però, la modalità ferroviaria, che rappresenta appena il 9 per cento del totale, perché non c’è un'infrastruttura adeguata ed un'offerta di servizio ferroviario efficiente e competitivo; il confronto con l'esempio svizzero è illuminante: lì il traffico ferroviario è in aumento, rappresenta il 64 per cento del totale ed intercetta una parte crescente di quello del Fréjus, pur imponendo maggiori percorrenze (per Parigi circa 200 chilometri in più);
    i costi di realizzazione dell'opera per l'Italia sono contenuti: i costi della sezione transfrontaliera della Torino-Lione (con il tunnel di base) assommano a 8,2 miliardi di euro, ma con il cofinanziamento al 65 per cento di Europa e Francia, l'onere per l'Italia è di 2,8 miliardi di euro in 10 anni; si tratta di un impegno finanziario sostenibile, inferiore a quello di varie altre opere già previste (senza contestazione alcuna) e che in genere non hanno valenza internazionale (ad esempio, la Napoli-Bari costa più del doppio); il costo/chilometro del nuovo tunnel di base del Frejus è del tutto in linea con quello delle analoghe gallerie svizzere e del Brennero. Per contro l'abbandono unilaterale del progetto da parte dell'Italia comporterebbe un onere di oltre un miliardo di euro: infatti, la Torino-Lione è stata finanziata nel 2003 dall'Unione europea ed è oggetto di accordi internazionali con la Francia; la sospensione, modifica o estinzione unilaterale di tali accordi comporterebbe certamente per l'Italia il risarcimento delle spese sostenute dalla Francia e, prevedibilmente, il rimborso dei finanziamenti ricevuti dall'Unione europea. A questo danno finanziario, pari quasi alla metà del valore dell'opera a carico dell'Italia (senza un solo posto di lavoro creato e senza considerare la perdita d'immagine internazionale del Paese), bisognerebbe aggiungere quello del mancato adeguamento dell'infrastruttura costretta a restare, anche per il futuro, quella di un passato risorgimentale, certamente glorioso, ma ovviamente non più in grado di garantire capacità competitiva nei decenni a venire. Senza la nuova linea si aggraverebbe ulteriormente il gap logistico nazionale, dovuto principalmente alle carenze infrastrutturali che penalizzano l'intero sistema industriale italiano e, in termini di costi, ciò vale circa 6-8 punti percentuali rispetto agli altri competitori europei (la logistica incide per il 24 per cento in Italia contro il 16-18 per cento in Francia/Germania). Il recupero di un solo punto percentuale di questo gap logistico vale, in un anno, circa 2 miliardi di euro, una somma quasi equivalente al costo totale dell'investimento a carico dell'Italia per la realizzazione del tunnel di base del Frejus. Se poi si tiene conto che Rhone-Alpes e Piemonte sono due delle più importanti aree manifatturiere d'Europa e che Lione e Torino sono due delle «capitali» dell'euroregione Alp-Med (con quasi 20 milioni di abitanti, 1,8 milioni di imprese e 540 miliardi di euro di prodotto interno lordo) si comprende l'importanza di una linea ferroviaria moderna per passeggeri e merci attraverso le Alpi;
    la Torino Lione rispetta e valorizza il territorio: il progetto definitivo della nuova linea Torino-Lione è radicalmente diverso da quello contestato nel 2005 dalle comunità locali della Valle di Susa. L'Osservatorio tecnico, lavorando con tutti i comuni disponibili al confronto, con le associazioni datoriali, i sindacati e molti esperti nazionali ed internazionali, ha cambiato del tutto il tracciato, le caratteristiche dell'opera e dei cantieri, che sono ripensati come veri e propri stabilimenti industriali con le lavorazioni al chiuso; è stato previsto l'uso esclusivo del treno per le movimentazioni dei materiali di scavo e senza campi base per gli operai, che, anziché vivere nei container, si avvarranno del sistema ricettivo alberghiero esistente in Valle (o recuperando immobili in disuso) e dell'offerta di ristorazione del territorio (circa 3 milioni di pernottamenti e 10 milioni di pasti). Inoltre, la realizzazione della stazione internazionale passeggeri di Susa, frutto di un concorso di architettura vinto dall’équipe giapponese di Kengo Kuma (che ha visto la partecipazione di grandi firme della progettazione da tutto il mondo) colloca la Valle di Susa (e le stazioni sciistiche delle montagne olimpiche direttamente collegate con navette) sulla rete primaria TEN-T, raggiungibile col treno in poche ore dalle principali capitali europee. La nuova opera rappresenta anche un importante intervento anticongiunturale in un territorio duramente colpito dalla crisi economica: 1.000 posti di lavoro diretto nei cantieri per 10 anni (ed almeno 2/3.000 nell'indotto), con un effetto che può valere quasi un punto di prodotto interno lordo regionale, consolidando, inoltre, nel tempo 150/200 posti di lavoro permanenti a Susa (per la gestione tecnica della linea), oltre a quelli della sede operativa del promotore a Torino. Anche le compensazioni previste dalla «legge obiettivo», anziché essere parcellizzate in singole trattative con gli enti locali, finanziano un progetto unitario, denominato «Smart Susa Valley», per il complessivo rilancio e la competitività del territorio, partendo dalla connettività infotelematica, dall'energia, dal riassetto idrogeologico e del recupero del patrimonio pubblico (soprattutto le scuole);
    il progetto della nuova linea è assolutamente realistico e sarà attuato per fasi: il progetto preliminare è stato studiato per tutti i quasi 300 chilometri dell'intera nuova linea da Torino a Lione, per poter essere sicuri che risultino fattibili tutte le opere eventualmente necessarie anche nel tempo lungo, in Italia come in Francia, nel caso che lo sviluppo dei traffici lo possa richiedere; tuttavia, è chiaro che non tutto deve essere fatto subito perché la linea storica non presenta le stesse criticità ovunque: ci sono tratte di pianura a buono standard e tratte di montagna con handicap inemendabili; su queste ultime criticità si è concentrato il progetto definitivo con una rigorosa selezione delle priorità per ridurre al minimo gli interventi in valle e per rendere l'opera compatibile con le risorse finanziarie effettivamente disponibili. A questo proposito va ricordato che la legge di stabilità approvata a fine 2012 ha già stanziato 2,940 miliardi di euro per la copertura dell'intero importo della sezione transfrontaliera. Nella prima fase si realizza, dunque, l'opera-chiave, il tunnel di base, da Susa a Saint Jean de Maurienne, lungo 57 chilometri (come il Gottardo, quasi ultimato, e come il Brennero, in costruzione); questa galleria che è per quasi tre quarti in territorio francese (45 chilometri) e solo per un quarto in Italia (12 chilometri) – si ricorda che nel 2014/2015 verrà completato nella stessa valle, nella stessa montagna, con la stessa tecnologia il raddoppio della galleria autostradale del Frejus lungo quasi 13 chilometri, il cui scavo non sta producendo alcuna contestazione né segnalazioni di presunte devastazioni ambientali, come accade invece per il tunnel ferroviario e per il quale occorrerà operare un reale contingentamento del valore del traffico merci ai dati attuali – trasforma la linea di montagna in una linea di pianura; contestualmente, il progetto sistema la piana di Susa utilizzando e riqualificando aree già compromesse (autoporto e pista guida sicura), raccordandosi poi alla tratta più performante della linea esistente; in questa successiva tratta pianeggiante, da Bussoleno ad Avigliana, infatti si prevede di utilizzare, per un lungo periodo (oltre il 2035) la linea storica fino alla saturazione della sua capacità (come peraltro da sempre richiesto dal territorio); intanto si prevedono i necessari interventi sul nodo di Torino e la trasformazione del vecchio scalo ferroviario di Orbassano in una moderna piattaforma logistica. Questo progetto consente, altresì, l'attivazione del sistema ferroviario metropolitano, la cui «linea 3» (che utilizza la ferrovia storica) costituisce una vera e propria «metropolitana di valle» che collega i comuni montani tra loro e con l'area metropolitana torinese;
    sono garantiti trasparenza, legalità e controllo dei costi: la ricorrente preoccupazione sul rischio che la Torino-Lione in Italia possa costare più che in Francia è «tecnicamente» escluso, in quanto c’è un unico soggetto (il promotore, società di diritto francese), che bandisce le gare in entrambi i Paesi sulla base degli stessi capitolati e degli stessi elenchi prezzi; ogni atto è, inoltre, sottoposto al controllo delle Corti dei conti di Italia, Francia ed Europa, essendo tre i soggetti che concorrono al finanziamento delle opere; infine, contro il rischio di infiltrazioni mafiose è attivo, da più di un anno, un monitoraggio (continuo e penetrante) da parte del GITAV (il Gruppo interforze Tav costituito dalla direzione investigativa antimafia e da tutte le strutture dello Stato preposte al contrasto della criminalità organizzata). Le garanzie per la manodopera sono rafforzate anche da un protocollo siglato dalle organizzazioni sindacali nazionali, regionali e provinciali, con l'impresa e con la prefettura e già operante nel cantiere della galleria geognostica a Chiomonte;
    la ferrovia è una scelta di grande valore ambientale: la Torino-Lione serve all'economia e rispetta il territorio, ma, attraverso il riequilibrio modale, è anche una formidabile leva per migliorare l'ambiente, specialmente in un contesto delicato come quello alpino: una tonnellata trasportata da un treno moderno per 300 chilometri produce meno del 20 per cento dell'anidride carbonica prodotta dall'equivalente trasporto su strada e costa la metà; l'obiettivo, quindi, è quello di trasferire su ferro il 55 per cento dei volumi trasportati verso la Francia (oggi sono meno dell'8 per cento); il rapporto Uic (International union of railways) del 2007 calcola che lo spostamento di un quarto delle unità di trasporto da aria e strada verso la ferrovia nel 2020 consentirebbe di ridurre le emissioni di anidride carbonica del 21 per cento (vale a dire una quota superiore all'obiettivo dell'Unione europea - «piano 20-20-20»). Intanto l'analisi costi-benefici della Torino-Lione dimostra una riduzione ogni anno di emissioni di anidride carbonica pari alla produzione complessiva di anidride carbonica di una città di circa trecentomila abitanti;
    per fare impresa e competere su scala mondiale al nostro Paese servono nuove infrastrutture ferroviarie, congiuntamente a politiche di intermodalità gomma-ferro con incentivi a favore del ferro: solo così si può pensare a modernizzare il nostro Paese rilanciando il suo sviluppo economico. Occorre un impegno straordinario di tutti i cittadini, degli imprenditori, dei lavoratori e delle istituzioni locali che non si rassegnano al declino per chiedere al Governo e al Parlamento coerenza di indirizzo e determinazione operativa in tutti gli atti, in Italia ed in Europa, che consentono la realizzazione dell'opera, cominciando dalla ratifica dell'accordo del 30 gennaio 2012 tra Italia e Francia,

impegna il Governo:

   a ribadire l'importanza strategica della nuova linea ferroviaria Torino- Lione, sottolineando che il nuovo progetto è frutto di anni di confronto con le amministrazioni del territorio;
   a perpetuare una politica del trasporto che incentivi il trasporto delle merci sul ferro;
   a continuare a monitorare lo svolgimento dei lavori, continuando a coinvolgere le comunità locali;
   ad assumere tutte le iniziative economiche e normative che garantiscano la fattibilità dell'opera, con particolare attenzione ai comuni che sono sede di cantiere, tenendo conto di quanto previsto dal piano strategico del territorio interessato dalla direttrice Torino-Lione, dall'accordo Stato-regione del 28 giugno 2008 (cosiddetto accordo di Pracatinat), dall'atto aggiuntivo del 23 giugno 2009, nonché dalla mozione parlamentare n. 1-00980 approvata pressoché all'unanimità alla Camera dei deputati il 29 marzo 2012;
   a dare piena attuazione all'accordo Italia-Francia, firmato a Roma il 30 gennaio 2012, per la realizzazione della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, anche mediante la presentazione del relativo disegno di legge di ratifica.
(1-00068) «Speranza, Fregolent, De Micheli, Giacomelli, Grassi, Martella, Velo, De Maria, Rosato, Bellanova, Garavini, Pollastrini, Mauri, Borghi, D'Ottavio, Tullo, Fiorio, Damiano, Nardella, Martelli, Bobba, Taricco, Paola Bragantini, Boccuzzi, Bargero, Giorgis, Manfredi, Patriarca, Rossomando, Bonifazi, Bonomo».
(4 giugno 2013)


   La Camera,
   premesso che:
    la Tav è un'opera di essenziale importanza per il territorio, che, tuttavia, potrà trarne beneficio solo se essa sarà in grado di garantire degli effetti positivi diretti ed indiretti sulla popolazione, in termini di salute e vivibilità del territorio, soprattutto nella fase di cantierizzazione, e in termini di opere di compensazione unite ad un monitoraggio costante delle condizioni ambientali e idrogeologiche;
    il Governo, la regione Piemonte, la provincia e la città di Torino hanno ribadito il proprio impegno per la realizzazione del progetto dell'alta velocità in Valle di Susa, tratto essenziale del «corridoio mediterraneo», che l'Unione europea ha inserito tra le dieci priorità infrastrutturali strategiche;
    la nuova linea ferroviaria Torino-Lione è, infatti, compresa nell'ex corridoio europeo 5, ora corridoio mediterraneo, ed inserita nel progetto prioritario n. 6 «Asse ferroviario Lione-Trieste-Divaca/Capodistria-Divaca-Lubiana-Budapest-frontiera ucraina», che prevede la realizzazione della sezione transfrontaliera della tratta compresa tra Saint-Jean de Maurienne in Francia e l'intorno di Susa-Bussoleno, in Italia;
    inoltre, la linea è conforme al progetto di una rete ferroviaria unica europea, che, con linee più efficienti e prive di strozzature, persegue il miglioramento degli scambi e il riequilibrio modale dei trasporti, nell'ottica dell'obiettivo dell'Unione europea di attuare il 30 per cento del trasporto merci su rotaia entro il 2030 ed il 50 per cento entro il 2050;
    la realizzazione della nuova tratta ferroviaria costituisce una certezza di riequilibrio modale del traffico dell'arco alpino occidentale, gravato nell'ultimo decennio da un transito medio costante di 2,81 milioni di tir l'anno, e potrà garantire un rinnovato traffico passeggeri, oggi fortemente penalizzato dalla concorrenza aerea, estremamente più energivora e inquinante, a causa dei lunghi tempi di percorrenza;
    a compimento del tunnel e delle opere sul versante francese (ipotizzate per il 2035) la nuova linea consentirebbe di percorrere i circa 250 chilometri da Torino a Lione;
    la realizzazione dell'opera comporterà diverse ricadute positive dal punto di vista infrastrutturale, ambientale ed occupazionale, quali, ad esempio, il dimezzamento dei tempi di percorrenza per i passeggeri (da Torino a Chambery si passa da 152 minuti a 73; da Parigi a Milano da 7 a 4 ore), l'incremento della capacità nel trasporto merci (portata da 1.050 a 2.050 tonnellate e lunghezza fino a 750 metri per treno) con costi di esercizio inferiori di circa il 50 per cento, la sensibile riduzione, grazie al miglioramento del trasporto su ferro, del numero di camion su strada (circa 600.000 all'anno) nel delicato ambiente alpino, e relativa diminuzione degli incidenti stradali e delle emissioni da mezzi su gomma, nonché un incremento occupazionale quantificabile in circa 2.000 unità per tutta la durata dei cantieri e altre 4.000 occupazioni indirette;
    il Governo, la regione Piemonte, la provincia e la città di Torino devono riconoscere le esigenze del territorio e delle comunità locali a che ciascun intervento eseguito sia effettuato nel rispetto del decoro, della tutela delle popolazioni, della tutela dei suoli e della salvaguardia dei beni immateriali e che siano previste misure di compensazione ambientale, di ripristino e di messa in sicurezza dei territori;
    il 28 maggio 2013, presso la sede dell'assessorato ai trasporti ed alle infrastrutture della regione Piemonte, ha avuto luogo la prima conferenza di servizi inerente al progetto definitivo dell'opera, redatto dal general contractor, la società Lyon Turin ferroviaire (LTF), e presentato, in quella sede, a tutti gli enti coinvolti;
    di recente, alcuni importanti avvenimenti istituzionali hanno imposto una decisa accelerazione al percorso per la realizzazione dell'opera, sia sotto il profilo burocratico, tramite l'insediamento di una task force governativa, insediata per volontà del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e comprendente esponenti del Governo nazionale, della regione Piemonte, della provincia di Torino, della città di Torino, nonché dei comuni di Susa, Chiomonte e Bussoleno, sia sotto il profilo economico, attraverso le seguenti iniziative: la visita del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 23 maggio 2013 presso il cantiere in località Chiomonte, volta a certificare e garantire maggiormente alle comunità locali il forte impegno del Governo nazionale rispetto al valore strategico dell'opera; la stesura di un pacchetto di interventi immediatamente cantierabili strettamente connessi ai territori interessati dai lavori, discusso con i sindaci dei comuni interessati nell'ambito di un costruttivo dialogo, valutato nella sua conformità e già autorizzato dalla competente struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che possono contare sin da oggi su una copertura finanziaria pari a dieci milioni di euro;
    questo pacchetto di interventi è già stato integrato con una seconda griglia di progetti, della quale il Governo ha già preso atto il 31 maggio 2013, per la quale si prevede una copertura pari a 32 milioni di euro;
    il piano strategico è stato superato dalla definizione puntuale del progetto Smart Susa Valley che, ad oggi, si è tradotto nella redazione dei primi due stralci di opere di accompagnamento alla nuova linea ferroviaria Torino-Lione del valore complessivo di 42 milioni di euro, con il primo finanziamento da parte del Cipe pari a dieci milioni di euro, deliberato in data 31 maggio 2013, da erogarsi per una quota pari a 2 milioni di euro nel 2013 e, per una quota pari a 8 milioni di euro, nel 2014, realizzando un anticipo di due anni rispetto alla precedente programmazione che intendeva concludersi nel 2016,

impegna il Governo:

   ad intensificare le visite sul territorio interessato, programmando, a latere, riunioni e conferenze stampa che informino sullo stato di avanzamento dei lavori, sulle eventuali nuove iniziative in corso, sullo stato di realizzazione delle opere di compensazione e sui monitoraggi dei rilievi ambientali e geomorfologici;
   ad assumere iniziative normative urgenti finalizzate alla deroga dal patto di stabilità per i comuni e la provincia interessati alla realizzazione delle opere di compensazione alla nuova linea ferroviaria Torino-Lione e, in una fase successiva, alla valutazione della zona a burocrazia zero (zona franca) per la porzione di territorio insistente sulla tratta internazionale;
   nell'ambito delle opere di compensazione, a prevedere le modalità per garantire il mantenimento di un congruo livello di qualità della vita per le popolazioni interessate dall'edificazione dell'opera, nel rispetto di criteri anche di estetica, affinché si realizzi una riqualificazione del territorio che sappia anche contemperare le due vocazioni essenziali di quei territori, quella turistica e quella agricola;
   a tal fine, a promuovere l'istituzione di un organismo di monitoraggio e controllo legato alla comunicazione e condivisione sullo stato di avanzamento lavori che metta in relazione i comuni del territorio con il Governo e la regione Piemonte;
   a sottoporre la stesura dei progetti delle opere direttamente cantierizzabili al parere preventivo, non vincolante, dei consigli comunali dei territori interessati;
   ad aggiornare, di concerto con la regione Piemonte, il primo atto aggiuntivo all'intesa generale quadro e conseguenzialmente a finanziare la realizzazione delle stazioni del nodo di Torino di Dora e Zappata e l'acquisizione di nuovo materiale rotabile;
   a finanziare il secondo stralcio delle opere di compensazione di cui il Cipe, come citato, ha preso atto in data 31 maggio 2013.
(1-00069) «Giorgia Meloni, Nastri, Rampelli, Cirielli, Corsaro, La Russa, Maietta, Taglialatela, Totaro».
(4 giugno 2013)


   La Camera,
   premesso che:
    la Tav è un'opera di essenziale importanza per il territorio, che, tuttavia, potrà trarne beneficio solo se essa sarà in grado di garantire degli effetti positivi diretti ed indiretti sulla popolazione, in termini di salute e vivibilità del territorio, soprattutto nella fase di cantierizzazione, e in termini di opere di compensazione unite ad un monitoraggio costante delle condizioni ambientali e idrogeologiche;
    il Governo, la regione Piemonte, la provincia e la città di Torino hanno ribadito il proprio impegno per la realizzazione del progetto dell'alta velocità in Valle di Susa, tratto essenziale del «corridoio mediterraneo», che l'Unione europea ha inserito tra le dieci priorità infrastrutturali strategiche;
    la nuova linea ferroviaria Torino-Lione è, infatti, compresa nell'ex corridoio europeo 5, ora corridoio mediterraneo, ed inserita nel progetto prioritario n. 6 «Asse ferroviario Lione-Trieste-Divaca/Capodistria-Divaca-Lubiana-Budapest-frontiera ucraina», che prevede la realizzazione della sezione transfrontaliera della tratta compresa tra Saint-Jean de Maurienne in Francia e l'intorno di Susa-Bussoleno, in Italia;
    inoltre, la linea è conforme al progetto di una rete ferroviaria unica europea, che, con linee più efficienti e prive di strozzature, persegue il miglioramento degli scambi e il riequilibrio modale dei trasporti, nell'ottica dell'obiettivo dell'Unione europea di attuare il 30 per cento del trasporto merci su rotaia entro il 2030 ed il 50 per cento entro il 2050;
    la realizzazione della nuova tratta ferroviaria costituisce una certezza di riequilibrio modale del traffico dell'arco alpino occidentale, gravato nell'ultimo decennio da un transito medio costante di 2,81 milioni di tir l'anno, e potrà garantire un rinnovato traffico passeggeri, oggi fortemente penalizzato dalla concorrenza aerea, estremamente più energivora e inquinante, a causa dei lunghi tempi di percorrenza;
    a compimento del tunnel e delle opere sul versante francese (ipotizzate per il 2035) la nuova linea consentirebbe di percorrere i circa 250 chilometri da Torino a Lione;
    la realizzazione dell'opera comporterà diverse ricadute positive dal punto di vista infrastrutturale, ambientale ed occupazionale, quali, ad esempio, il dimezzamento dei tempi di percorrenza per i passeggeri (da Torino a Chambery si passa da 152 minuti a 73; da Parigi a Milano da 7 a 4 ore), l'incremento della capacità nel trasporto merci (portata da 1.050 a 2.050 tonnellate e lunghezza fino a 750 metri per treno) con costi di esercizio inferiori di circa il 50 per cento, la sensibile riduzione, grazie al miglioramento del trasporto su ferro, del numero di camion su strada (circa 600.000 all'anno) nel delicato ambiente alpino, e relativa diminuzione degli incidenti stradali e delle emissioni da mezzi su gomma, nonché un incremento occupazionale quantificabile in circa 2.000 unità per tutta la durata dei cantieri e altre 4.000 occupazioni indirette;
    il Governo, la regione Piemonte, la provincia e la città di Torino devono riconoscere le esigenze del territorio e delle comunità locali a che ciascun intervento eseguito sia effettuato nel rispetto del decoro, della tutela delle popolazioni, della tutela dei suoli e della salvaguardia dei beni immateriali e che siano previste misure di compensazione ambientale, di ripristino e di messa in sicurezza dei territori;
    il 28 maggio 2013, presso la sede dell'assessorato ai trasporti ed alle infrastrutture della regione Piemonte, ha avuto luogo la prima conferenza di servizi inerente al progetto definitivo dell'opera, redatto dal general contractor, la società Lyon Turin ferroviaire (LTF), e presentato, in quella sede, a tutti gli enti coinvolti;
    di recente, alcuni importanti avvenimenti istituzionali hanno imposto una decisa accelerazione al percorso per la realizzazione dell'opera, sia sotto il profilo burocratico, tramite l'insediamento di una task force governativa, insediata per volontà del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e comprendente esponenti del Governo nazionale, della regione Piemonte, della provincia di Torino, della città di Torino, nonché dei comuni di Susa, Chiomonte e Bussoleno, sia sotto il profilo economico, attraverso le seguenti iniziative: la visita del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 23 maggio 2013 presso il cantiere in località Chiomonte, volta a certificare e garantire maggiormente alle comunità locali il forte impegno del Governo nazionale rispetto al valore strategico dell'opera; la stesura di un pacchetto di interventi immediatamente cantierabili strettamente connessi ai territori interessati dai lavori, discusso con i sindaci dei comuni interessati nell'ambito di un costruttivo dialogo, valutato nella sua conformità e già autorizzato dalla competente struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che possono contare sin da oggi su una copertura finanziaria pari a dieci milioni di euro;
    questo pacchetto di interventi è già stato integrato con una seconda griglia di progetti, della quale il Governo ha già preso atto il 31 maggio 2013, per la quale si prevede una copertura pari a 32 milioni di euro;
    il piano strategico è stato superato dalla definizione puntuale del progetto Smart Susa Valley che, ad oggi, si è tradotto nella redazione dei primi due stralci di opere di accompagnamento alla nuova linea ferroviaria Torino-Lione del valore complessivo di 42 milioni di euro, con il primo finanziamento da parte del Cipe pari a dieci milioni di euro, deliberato in data 31 maggio 2013, da erogarsi per una quota pari a 2 milioni di euro nel 2013 e, per una quota pari a 8 milioni di euro, nel 2014, realizzando un anticipo di due anni rispetto alla precedente programmazione che intendeva concludersi nel 2016,

impegna il Governo:

   ad intensificare le visite sul territorio interessato, programmando, a latere, riunioni e conferenze stampa che informino sullo stato di avanzamento dei lavori, sulle eventuali nuove iniziative in corso, sullo stato di realizzazione delle opere di compensazione e sui monitoraggi dei rilievi ambientali e geomorfologici;
   ad assumere iniziative normative urgenti volte a consentire ai comuni e alla provincia interessati alla realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione di realizzare gli interventi di riqualificazione del territorio anche in deroga ai limiti del Patto di stabilità interno e, in una fase successiva, alla valutazione della zona a burocrazia zero (zona franca) per la porzione di territorio insistente sulla tratta internazionale;
   nell'ambito delle opere di compensazione, a prevedere le modalità per garantire il mantenimento di un congruo livello di qualità della vita per le popolazioni interessate dall'edificazione dell'opera, nel rispetto di criteri anche di estetica, affinché si realizzi una riqualificazione del territorio che sappia anche contemperare le due vocazioni essenziali di quei territori, quella turistica e quella agricola;
   a tal fine, a promuovere l'istituzione di un organismo di monitoraggio e controllo legato alla comunicazione e condivisione sullo stato di avanzamento lavori che metta in relazione i comuni del territorio con il Governo e la regione Piemonte;
   a sottoporre la stesura dei progetti delle opere compensative direttamente cantierizzabili al parere preventivo dei consigli comunali dei territori interessati;
   ad aggiornare, di concerto con la regione Piemonte, il primo atto aggiuntivo all'intesa generale quadro e conseguenzialmente a finanziare la realizzazione delle stazioni del nodo di Torino di Dora e Zappata e l'acquisizione di nuovo materiale rotabile;
   a finanziare il secondo stralcio delle opere di compensazione di cui il Cipe, come citato, ha preso atto in data 31 maggio 2013.
(1-00069)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Giorgia Meloni, Nastri, Rampelli, Cirielli, Corsaro, La Russa, Maietta, Taglialatela, Totaro».
(4 giugno 2013)