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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 14 maggio 2013

TESTO AGGIORNATO AL 30 MAGGIO 2013

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 14 maggio 2013.

  Angelino Alfano, Alfreider, Amici, Baretta, Bray, Brunetta, Carrozza, Casero, Cirielli, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Luigi Di Maio, Fassina, Gregorio Fontana, Formisano, Franceschini, Giachetti, Alberto Giorgetti, Kyenge, Letta, Lorenzin, Lupi, Merlo, Migliore, Orlando, Pisicchio, Pistelli, Rigoni, Santelli, Speranza, Vezzali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baretta, Berretta, Bray, Brunetta, Carrozza, Casero, Cirielli, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Luigi Di Maio, Fassina, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Kyenge, Letta, Lorenzin, Lupi, Merlo, Migliore, Orlando, Pannarale, Pisicchio, Pistelli, Rigoni, Santelli, Speranza, Vezzali, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 8 maggio 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   FAENZI: «Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e alla disciplina tributaria in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo» (898);
   ARLOTTI ed altri: «Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna» (899);
   POLVERINI: «Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» (900);
   GIANLUCA PINI: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012» (901);
   FRANCO BORDO e PALAZZOTTO: «Norme in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo» (902);
   FRANCO BORDO e PALAZZOTTO «Disposizioni in materia di agricoltura sociale» (903);
   BRUNO: «Norme per la valorizzazione e la salvaguardia dell'area della Magna Grecia» (904);
   MARTELLA: «Disciplina del mercato dei materiali gemmologici» (905);
   GIANLUCA PINI e FEDRIGA: «Agevolazioni tributarie per favorire la collocazione lavorativa di soggetti disoccupati o privi di occupazione» (906).

  In data 9 maggio 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   MELILLA: «Istituzione di un Corpo giovanile per la difesa del territorio» (907);
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MIGLIORE ed altri: «Modifiche agli articoli 48 e 51 della Costituzione in materia di conferimento del diritto di elettorato attivo e passivo agli stranieri» (908);
   MIGLIORE ed altri: «Modifica all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di conferimento del diritto di elettorato attivo e passivo agli stranieri nelle elezioni e nelle consultazioni referendarie di carattere locale» (909);
   ELVIRA SAVINO: «Modifiche agli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori» (910);
   ROSATO: «Disposizioni in materia di tutela e di valorizzazione delle grotte turistiche italiane» (911);
   BIONDELLI e ANTEZZA: «Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto e i diritti del neonato» (912);
   BIONDELLI e ANTEZZA: «Istituzione dei registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario» (913);
   ANTEZZA e BIONDELLI: «Disposizioni in materia di tutela, cura e riabilitazione dei soggetti incontinenti e stomizzati» (914);
   GIANLUCA PINI: «Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, nonché distacco del comune di Sant'Agata Feltria dalla provincia di Rimini e sua aggregazione alla provincia di Forlì-Cesena, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione» (915);
   REALACCI: «Norme per la consultazione e la partecipazione in materia di localizzazione e realizzazione di opere pubbliche» (916);
   REALACCI: «Sistema “casa-qualità”. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della sostenibilità energetica e ambientale degli edifici» (917);
   GIANLUCA PINI: «Modifica del titolo IV del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente la disciplina delle attività e delle agenzie di sicurezza privata ausiliaria» (918);
   GIANLUCA PINI: «Istituzione della corte d'appello di Forlì» (919);
   GIANLUCA PINI: «Istituzione dell'università degli studi della Romagna» (920);
   GIANLUCA PINI: «Disposizioni per la tutela del patrimonio linguistico romagnolo e delle sue varianti locali» (921);
   ABRIGNANI: «Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero» (922).

  In data 10 maggio 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   MICILLO ed altri: «Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso» (923);
   GNECCHI: «Interpretazione autentica dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, in materia di requisiti di reddito per la concessione di provvidenze economiche in favore dei minorati civili, dei ciechi e dei sordi» (924).

  In data 13 maggio 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   COSTA: «Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante» (925);
   COSTA: «Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e di atti d'indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche» (926);
   COSTA: «Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili» (927);
   MOLTENI: «Nuove norme in materia di Servizio civile nazionale» (928);
   GNECCHI ed altri: «Abrogazione dei commi 12-septies, 12-octies, 12-novies e 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernenti la disciplina della ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, introduzione dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, in materia di pensione supplementare, nonché disposizioni concernenti l'accesso delle lavoratrici al trattamento di pensione» (929);
   ANTEZZA: «Modifiche all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e all'articolo 20 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di valutazione dell'impatto di genere della legislazione» (930);
   MELILLA e DURANTI: «Disposizioni per l'istituzione del luogo elettivo di nascita» (931);
   GIACHETTI: «Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti» (932);
   DURANTI ed altri: «Disposizioni concernenti la partecipazione italiana a operazioni internazionali di mantenimento o di imposizione della pace, nonché a missioni internazionali di assistenza umanitaria» (933);
   DURANTI ed altri: «Disposizioni concernenti il diritto all'obiezione di coscienza per il personale militare» (934);
   DURANTI ed altri: «Istituzione dell'Istituto superiore di studi per la formazione, la ricerca e l'intervento per la costruzione di processi di pace, la trasformazione non violenta dei conflitti e la promozione dell'eguaglianza sociale» (935);
   BARBANTI e RUOCCO: «Esclusione degli immobili adibiti ad abitazione principale dall'applicazione dell'imposta municipale propria» (936).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge d'iniziativa regionale.

  In data 13 maggio 2013 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:
   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE: «Norme per la protezione dell'ambiente mediante l'utilizzo dell'energia termica derivante dagli impianti per la produzione di energia elettrica» (937).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge costituzionale FRANCESCO SANNA: «Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione. Introduzione della facoltà di ricorso alla Corte costituzionale contro le deliberazioni delle Camere in materia di elezioni e di cause di ineleggibilità e incompatibilità dei membri del Parlamento» (284) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Biondelli, Carra, Mosca, Salvatore Piccolo e Taricco.

  La proposta di legge FRANCESCO SANNA ed altri: «Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso» (328) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Valiante.

  La proposta di legge MURER: «Norme per la promozione di un programma di apprendimento della lingua e della cultura italiana per gli immigrati» (385) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cimbro, D'Incecco, Fabbri, Marchi e Velo.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 197, d'iniziativa del deputato PISICCHIO, ha assunto il seguente titolo: «Istituzione della “Giornata della lotta contro la povertà”».

  La proposta di legge n. 522, d'iniziativa dei deputati ANTEZZA ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni per la promozione e il sostegno della musica e della creatività giovanile».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  VENDOLA ed altri: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza» (250) Parere delle Commissioni II, III, V, VII e XII;
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CAPARINI ed altri: «Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita» (398);
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CAPARINI ed altri: «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» (399);
  CAPARINI ed altri: «Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei componenti dei consigli regionali e dell'importo degli emolumenti ad essi attribuiti» (403) Parere della V Commissione;
  CAPARINI ed altri: «Modifica all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza» (404) Parere della II Commissione;
  FRANCESCO SAVERIO ROMANO: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» (551);
  DIENI ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di introduzione del voto di preferenza per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e di disciplina delle cause di incandidabilità (736) Parere della II Commissione;
  MIGLIORE ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso o similare» (887) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.

   II Commissione (Giustizia):
  REALACCI ed altri: «Introduzione del titolo VI-bis del libro II del codice penale, in materia di delitti contro l'ambiente» (342) Parere delle Commissioni I e VIII;
  CAPARINI ed altri: «Modifica all'articolo 490 del codice di procedura civile, concernente la pubblicità delle aste giudiziarie» (406) Parere delle Commissioni I, V, VII e IX;
  CAPARINI ed altri: «Modifiche agli articoli 61 e 640 del codice penale, concernenti l'introduzione di una circostanza aggravante per i reati commessi in danno di persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età» (407) Parere delle Commissioni I e XII;
  OLIVERIO ed altri: «Modifica alle disposizioni concernenti l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, per favorire il riequilibrio demografico e per promuovere le nascite nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti» (468) Parere della I Commissione.

   III Commissione (Affari esteri):
  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013» (841) Parere delle Commissioni I, V, VI e VII.

   V Commissione (Bilancio):
  MORASSUT ed altri: «Modifica all'articolo 2449 del codice civile, concernente la scelta dei membri degli organi di amministrazione e di controllo nominati dallo Stato o dagli enti pubblici nelle società da essi partecipate» (391) Parere delle Commissioni I, II e VI.

   VI Commissione (Finanze):
  BINETTI e BUTTIGLIONE: «Agevolazioni fiscali e altre norme a sostegno dell'accesso all'abitazione per le giovani famiglie» (88) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), X e XII;
  BINETTI e BUTTIGLIONE: «Agevolazioni fiscali e altre disposizioni per sostenere l'accesso dei giovani all'abitazione principale» (89) Parere delle Commissioni I, II, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XII;
  CAPARINI ed altri: «Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di aliquota agevolata dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai libri pubblicati su supporto elettronico» (410) Parere delle Commissioni I, V, VII e XIV;
  CAPARINI ed altri: «Abrogazione dei commi da 2 a 2-quinquies dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di sanzioni accessorie per la mancata emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale» (411) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, IX e X;
  CAPARINI ed altri: «Abolizione della tassa di concessione governativa sull'utilizzo dei terminali di comunicazione mobile» (413) Parere delle Commissioni I, V e IX;
  VERINI ed altri: «Disposizioni in materia di disciplina e sanzioni relative al settore del gioco e delle scommesse, per la trasparenza della gestione, anche societaria, delle attività e per la prevenzione dell'evasione fiscale e delle infiltrazioni criminali» (542) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, IV, V, VII, IX, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV;
  CARRESCIA ed altri: «Istituzione di punti franchi nei porti di Ancona e di Livorno e nei loro retroporti, interporti e zone produttive connesse» (706) Parere delle Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), IX, X, XIII e XIV.

   VII Commissione (Cultura):
  CAPARINI ed altri: «Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di adozione e sostituzione dei libri di testo e loro integrazione con libri e materiali informatici interattivi via internet» (415) Parere delle Commissioni I e V;
  CAPARINI ed altri: «Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo economico delle città murate» (418) Parere delle Commissioni I, III, V, VIII, X e XIV;
  OLIVERIO ed altri: «Organizzazione del settore dell'archeologia subacquea nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali e istituzione dell'Istituto centrale per l'archeologia subacquea» (470) Parere delle Commissioni I, V e XI;
  ANTEZZA ed altri: «Disposizioni per la promozione e il sostegno della musica e della creatività giovanile» (522) Parere delle Commissioni I, V, VIII, IX, X, XI, XII e XIV.

   VIII Commissione (Ambiente):
  REALACCI ed altri: «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della bellezza nel paesaggio italiano, nell'ambiente e nella qualità architettonica e urbanistica» (64) Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), IX, X, XI, XII, XIII e XIV;
  REALACCI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti» (67) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V;
  PES ed altri: «Modifiche all'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e all'articolo 42 della legge 23 luglio 2009, n. 99, concernenti l'attribuzione alle regioni delle competenze in materia di procedure autorizzatorie relative agli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare» (354) Parere delle Commissioni I, V, VI, IX, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV;
  MORASSUT ed altri: «Disposizioni in materia di programmazione e finanziamento dell'edilizia residenziale pubblica, agevolazioni tributarie in favore dei soggetti operanti in tale settore, nonché disposizioni concernenti il patrimonio immobiliare degli enti pubblici previdenziali e misure per il sostegno del mercato delle locazioni» (393) Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XI, XII e XIV;
  CAPARINI: «Soppressione dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani» (405) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X e XI;
  BOCCI ed altri: «Disposizioni per la riqualificazione e la rivitalizzazione dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia» (602) Parere delle Commissioni I, V, VII e X.

   IX Commissione (Trasporti):
  CAPARINI ed altri: «Disposizioni in materia di abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione» (412) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e VII;
  CAPARINI ed altri: «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dei veicoli storici» (423) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII e XIV;
  VELO ed altri: «Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali» (730) Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X e XIV.

   X Commissione (Attività produttive):
  REALACCI ed altri: «Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale» (75) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XI, XII e XIV;
  OLIVERIO: «Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, in materia di canoni e di aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e in mare» (469) Parere delle Commissioni I, V, VI e XIV.

   XII Commissione (Affari sociali):
  PISICCHIO: «Istituzione della “Giornata della lotta contro la povertà”» (197) Parere delle Commissioni I, V e VII;
  FUCCI: «Istituzione della “Settimana nazionale dell'esame diagnostico mammografico”» (265) Parere delle Commissioni I, V e VII;
  VILLECCO CALIPARI: «Misure per il contrasto delle povertà» (269) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII e XI;
  OLIVERIO ed altri: «Attribuzione dell'indennità di accompagnamento ai malati oncologici durante il periodo delle cure chemioterapiche e radioterapiche» (471) Parere delle Commissioni I e V.

   XIII Commissione (Agricoltura):
  OLIVERIO ed altri: «Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti» (475) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII e XIV.

   Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri):
  SBROLLINI ed altri: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, e altre disposizioni per il contrasto della violenza e delle discriminazioni per motivazioni riferite al sesso o all'orientamento sessuale nonché per la promozione della soggettività femminile» (459) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, XI e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

   Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro):
  POLVERINI: «Delega al Governo per l'introduzione di forme di partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende» (395) Parere delle Commissioni I, II, V, X e XIV.

   Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti):
  CAPARINI ed altri: «Norme per la riorganizzazione del sistema pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché per la dismissione della partecipazione dello Stato nel capitale della società RAI-radiotelevisione italiana Spa» (420) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XII e XIV.

Annunzio di una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni.

  Con nota pervenuta il 17 aprile 2013, il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma ha trasmesso una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni del senatore Denis VERDINI, di Nicola COSENTINO, deputati all'epoca dei fatti, nonché di Marcello DELL'UTRI, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale n. 30547/10 RGNR – n. 16607/10 RG GIP. La domanda è stata trasmessa alla competente Giunta per le autorizzazioni.
  Copia della domanda sarà stampata e distribuita (Doc. IV, n. 2).

Annunzio di una domanda di autorizzazione all'esecuzione di una misura interdittiva.

  Con nota pervenuta il 24 aprile 2013, il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma ha trasmesso una domanda di autorizzazione all'esecuzione della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare imprese e uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nei confronti del deputato Angelo Antonio D'AGOSTINO, nell'ambito del procedimento penale n. 49905/12 RGNR. La domanda è stata trasmessa alla competente Giunta per le autorizzazioni.
  Copia della domanda sarà stampata e distribuita (Doc. IV, n. 3).

Annunzio della pendenza di un procedimento civile ai fini di una deliberazione in materia d'insindacabilità.

  In data 2 maggio 2013 – ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 – dal tribunale civile di Cagliari, è pervenuta, unitamente alla comunicazione che il procedimento è stato sospeso, copia degli atti relativi ad un procedimento civile (atto di citazione di Tiscali Spa) nei confronti del senatore Silvio Berlusconi, deputato all'epoca dei fatti, affinché la Camera deliberi se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
  Tali atti sono stati assegnati alla competente Giunta per le autorizzazioni. Copia dell'ordinanza di trasmissione da parte del tribunale di Cagliari sarà stampata e distribuita (Doc. IV-ter, n. 9).

Trasmissioni dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 aprile 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è autorizzato, in relazione a un intervento da realizzare tramite contributi assegnati in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, l'utilizzo delle economie di spesa realizzate dal comune di Melissa (Crotone), a valere sui contributi concessi per l'anno 2010, per ulteriori lavori di consolidamento di un'area a rischio di frana.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 26 aprile 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è autorizzato, in relazione a interventi da realizzare tramite contributi assegnati in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, l'utilizzo delle economie di spesa realizzate dai seguenti soggetti:
   Parrocchia di San Bartolomeo apostolo in Arzignano (Vicenza), a valere sui contributi concessi per l'anno 2007, per ulteriori lavori di recupero del complesso monumentale della pieve romanica di San Bortolo;
   Comune di Suzzara (Mantova), a valere sui contributi concessi per l'anno 2007, per ulteriori interventi di conservazione degli affreschi di Villa Grazzetti;
   Parrocchia della Beata Maria Vergine Assunta in cielo in Ciciliano (Roma), a valere sui contributi concessi per l'anno 2010, per ulteriori lavori di risanamento della omonima chiesa.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 17 aprile 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società gestione impianti nucleari (SOGIN Spa), per l'esercizio 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 6).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).

  La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 17 aprile 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci», per l'esercizio 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 7).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 24 aprile 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Equitalia Spa, per l'esercizio 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 8).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

  La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 24 aprile 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti (INARCASSA), per l'esercizio 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 9).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 24 aprile 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consorzio dell'Adda, del Consorzio dell'Oglio e del Consorzio del Ticino, per gli esercizi dal 2008 al 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 10).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 6 maggio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, per l'esercizio 2010 (fino al 31 maggio 2010). Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 11).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 6 maggio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Stazione sperimentale per le industrie degli oli e degli oli grassi, per l'esercizio 2010 (fino al 31 maggio 2010). Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 12).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 6 maggio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Stazione sperimentale per la seta, per l'esercizio 2010 (fino al 31 maggio 2010). Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 13).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 8 maggio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione, approvata dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte stessa il 2 maggio 2013, sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2012 (Doc. XLVIII, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissioni dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 26 aprile 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la relazione concernente i risultati ottenuti in materia di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni, riferita all'anno 2012 (Doc. CLXV, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettere in data 24 aprile 2013, ha trasmesso le relazioni, aggiornate rispettivamente ai mesi di ottobre e novembre 2012, sul monitoraggio degli incassi e dei pagamenti del bilancio dello Stato e delle spese aventi impatto diretto sul conto delle pubbliche amministrazioni per l'anno 2012.

  Queste relazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

  Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzata, in data 7 marzo 2013, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

  Tale decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero dell'interno.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 19 aprile 2013, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di nomina dei commissari straordinari delle province di Varese, Catanzaro, Massa Carrara e Benevento, ai sensi dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri.

  Il Ministero degli affari esteri, con lettera in data 22 aprile 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al medesimo Ministero entro il 15 marzo 2013.

  Questa documentazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissioni dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 aprile 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, il rapporto informativo sull'attività svolta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo nell'anno 2012 (Doc. LXXV, n. 1).

  Questo rapporto è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 aprile 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, la relazione analitica – predisposta dal Ministro della difesa – sulle missioni internazionali militari e di polizia di cui al medesimo decreto, riferita all'anno 2012 (Doc. LI, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla IV Commissione (Difesa).

Trasmissione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

  Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 7 e 20 marzo 2013, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Tali decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

  Il Ministero della difesa ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, tra il 7 marzo e il 18 aprile 2013, ai sensi delle seguenti disposizioni legislative:
   articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
   articolo 617, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
   articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Tali decreti sono trasmessi alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 19 aprile 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 14 luglio 1993, n. 238, la relazione sullo stato di attuazione dei contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa, riferita al contratto di programma 2007-2011, aggiornata al 31 dicembre 2012 (Doc. CXCIX, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 21 novembre 2012, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Tali decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministro per la coesione territoriale.

  Il Ministro per la coesione territoriale, con lettera in data 24 aprile 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 aprile 2013, concernente la ripartizione per l'anno 2013 del Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Comando generale della Guardia di finanza.

  Il Comando generale della Guardia di finanza ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, autorizzate, in data 25 marzo 2013, ai sensi dell'articolo 1, commi 182 e 350, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  Tali decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 30 aprile 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, elaborata dal Ministero competente, in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere (COM(2013) 133 final).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 23 e 30 aprile e 2 maggio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti delibere CIPE, che sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:
   n. 136/2012 del 21 dicembre 2012, concernente «Legge n. 443 del 2001 – Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2012» – alla VIII Commissione (Ambiente);
   n. 148/2012 del 21 dicembre 2012, concernente «Adempimenti concernenti la ricognizione degli interventi di messa in sicurezza delle scuole finanziati a carico del Fondo sviluppo e coesione (FSC) con delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012» – alla VII Commissione (Cultura) e alla VIII Commissione (Ambiente);
   n. 138/2012 del 21 dicembre 2012, concernente «Contratto relativo ai servizi di trasporto merci di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico per il periodo 2009-2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e la Società Trenitalia Spa» – alla IX Commissione (Trasporti);
   n. 139/2012 del 21 dicembre 2012, concernente «Ripartizione del Fondo per le infrastrutture portuali» – alla IX Commissione (Trasporti);
   n. 144/2012 del 21 dicembre 2012, concernente «Fondo sanitario nazionale 2011 – Ripartizione tra le regioni della quota destinata al finanziamento della sanità penitenziaria» – alla II Commissione (Giustizia) e alla XII Commissione (Affari sociali);
   n. 147/2012 del 21 dicembre 2012, concernente «Fondo sanitario nazionale 2009 – Ripartizione delle risorse vincolate all'erogazione di provvidenze a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e ai loro familiari a carico» – alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 7, 8 e 13 maggio 2013, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sanità animale (COM(2013) 260 final) e relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2013) 160 final), che sono assegnati in sede primaria alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura). La predetta proposta di regolamento è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dall'8 maggio 2013;
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, dei regolamenti (UE) 1151/2012, [...]/2013, e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e 2009/128/CE (regolamento sui controlli ufficiali) (COM(2013) 265 final) e relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2013) 166 final), che sono assegnati in sede primaria alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura). La predetta proposta di regolamento è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 13 maggio 2013;
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione per una strategia marittima nella regione atlantica – Promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (COM(2013) 279 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 9 maggio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissioni dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

  La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, in data 19, 25 e 26 marzo e 2, 8, 9, 17, 19 e 23 aprile 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia delle delibere adottate dalla Commissione nel periodo tra il 18 marzo e il 22 aprile 2013.

  Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

  Il presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 25 marzo 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute della Commissione relative ai mesi di gennaio e febbraio 2013.

  Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Commissario straordinario del Governo per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale.

  Il Commissario straordinario del Governo per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale, con lettera in data 19 aprile 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 13-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, la prima relazione concernente la rendicontazione delle attività svolte dalla gestione commissariale, riferita all'anno 2012 (Doc. CC, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione da un consiglio comunale.

  Il comune di Balangero (Torino), in data 24 aprile 2013, ha trasmesso un ordine del giorno, approvato dal consiglio comunale nella seduta del 16 aprile 2013, concernente la richiesta di esentare i piccoli comuni dai vincoli del patto di stabilità interno.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal difensore civico della regione Liguria.

  Il difensore civico della regione Liguria, con lettera in data 26 marzo 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico nell'anno 2012 (Doc. CXXVIII, n. 7).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 2 aprile 2013, a pagina 4, prima colonna, righe nona e decima, deve leggersi: «Corpo militare volontario della Croce rossa italiana» e non: «Corpo militare volontario» come stampato.

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta dell'8 maggio 2013, a pagina 5, prima colonna, dopo la diciottesima riga, si intendono inserite le seguenti:

«Assegnazione di disegni di legge di conversione al Comitato per la legislazione.
  A seguito della costituzione del Comitato per la legislazione, i seguenti disegni di legge, sono assegnati al medesimo Comitato ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96-bis:
  “Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali” (676);
   S. 298 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria” (approvato dal Senato) (734)».

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER IL RIEQUILIBRIO FINANZIARIO DEGLI ENTI TERRITORIALI, NONCHÉ IN MATERIA DI VERSAMENTO DI TRIBUTI DEGLI ENTI LOCALI (A.C. 676-A)

A.C. 676-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e sugli emendamenti 7. 100, 7. 101 e 12. 100 della Commissione.

ULTERIORE PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sull'emendamento 1. 100 della Commissione e sul subemendamento Zanetti 0.7.101.1.

A.C. 676-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
MISURE IN MATERIA DI PAGAMENTI DEI DEBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MATURATI AL 31 DICEMBRE 2012

Articolo 1.
(Pagamenti dei debiti degli enti locali).

  1. I pagamenti di debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i citati pagamenti delle province in favore dei comuni, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro.
  2. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30 aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 1. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.
  3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il 15 maggio 2013 sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base delle modalità di riparto individuate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali che potrà fornire entro il 10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per il 90 per cento dell'importo di cui al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15 luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto previsto al periodo precedente, si procede al riparto della quota residua del 10 per cento unitamente alle disponibilità non assegnate con il primo decreto.
  4. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino, su segnalazione del collegio dei revisori, che gli enti locali, senza giustificato motivo, non abbiano richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero non abbiano proceduto, entro l'esercizio finanziario 2013, ad effettuare pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, le stesse irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.
  5. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 3, ciascun ente locale può effettuare i pagamenti di cui al comma 1 nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari che intendono comunicare entro il 30 aprile 2013 ai sensi del comma 2.
  6. Per l'anno 2013 non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 dell'articolo 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, come convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
  7. Al fine di fornire liquidità agli enti locali, per l'anno 2013, non rilevano ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome i trasferimenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.
  8. I maggiori spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno delle regioni e province autonome derivanti dalla disposizione di cui al comma 7 sono utilizzati esclusivamente per il pagamento dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Tali spazi finanziari sono destinati prioritariamente per il pagamento di residui di parte capitale in favore degli enti locali.
  9. Per l'anno 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato, sino alla data del 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi. L'utilizzo della maggiore anticipazione di cui al primo periodo vincola per i comuni una quota corrispondente delle entrate dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 e per le province una quota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, per l'anno 2013.
  10. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», con una dotazione di 10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» con una dotazione di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5.000 milioni di euro per l'anno 2014 e «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale», con una dotazione di cui 5.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 9.000 milioni di euro per l'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento e alla Corte dei conti, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. È accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione complessiva delle Sezioni del Fondo di cui al comma 11 e di cui all'articolo 2, per essere destinata, entro il 31 ottobre 2013, unitamente alle disponibilità non assegnate in prima istanza e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui agli articoli 1 e 2 richiesti in data successiva a quella prevista dai predetti articoli e, comunque, non oltre il 30 settembre 2013.
  11. Ai fini dell'immediata operatività della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali», di cui al comma 10, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e trasferisce le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alla predetta Sezione. Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione. L’addendum è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A..
  12. Per le attività oggetto dell’addendum alla convenzione di cui al comma precedente è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro per gli anni 2013 e 2014.
  13. Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell’addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti. L'anticipazione è concessa, entro il 15 maggio 2013 a valere sulla Sezione di cui al comma 11 proporzionalmente e nei limiti delle somme sullo stesso annualmente disponibili ed è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni. Le restituzioni sono versate annualmente dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi e con le modalità dell'articolo 12, comma 6. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al secondo periodo. La rata annuale sarà corrisposta a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione e non potrà cadere oltre il 30 settembre di ciascun anno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari, per le erogazioni dell'anno 2013, al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. Per l'erogazione dell'anno 2014, il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2014. In caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.
  14. All'atto dell'erogazione, gli enti locali interessati provvedono all'immediata estinzione dei debiti di cui al comma 13 dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili l'ente locale fornisce formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., rilasciata dal responsabile finanziario dell'ente.
  15. Gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che richiedono l'anticipazione di liquidità di cui al comma 13, sono tenuti alla corrispondente modifica del piano di riequilibrio, da adottarsi obbligatoriamente entro 30 giorni dalla concessione della anticipazione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13.
  16. Nell'ipotesi di cui al comma 15, le anticipazioni di cassa eventualmente concesse in applicazione dell'articolo 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che risultassero non dovute, sono recuperate da parte del Ministero dell'interno.
  17. Per gli enti locali beneficiari dell'anticipazione di cui al comma 13, il fondo di svalutazione crediti di cui al comma 17, dell'articolo 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione stessa, è pari almeno al 50 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.

Articolo 2.
(Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome).

  1. Le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidità, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» di cui all'articolo 1, comma 10.
  2. Le somme di cui al comma 1 da concedere, proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 maggio 2013 e il 15 febbraio 2014. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente.
  3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede, a seguito:
   a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi;
   b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente;
   c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.

  4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c), provvede un apposito tavolo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, e composto:
   a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri o suo delegato;
   b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze o suo delegato;
   c) dal Segretario della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano o suo delegato;
   d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome o suo delegato.

  5. All'atto dell'erogazione, le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui al comma precedente, rilasciata dal responsabile finanziario della Regione.
  6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui passivi, anche perenti, nei confronti degli enti locali, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, la loro totalità. Tali risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.
  7. L'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma 4, dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito dal seguente: «L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014.».
  8. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si provvede con gli stessi criteri e modalità dettati dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - sulla base dei dati acquisiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ai sensi del comma 460, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettua entro il 15 settembre il monitoraggio sull'utilizzo, alla data del 30 giugno, del plafond di spesa assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma, rispettivamente, in base al decreto ministeriale del 15 marzo 2012 ed in base alle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo. All'esito del predetto monitoraggio, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa delle regioni e province autonome riferite al primo semestre, riscontri per alcune di esse un'insufficienza e per altre un'eccedenza del plafond di spesa assegnato, dispone con decreto direttoriale, per l'anno di riferimento, la rimodulazione del quadro di riparto del limite complessivo al fine di assegnare un maggiore o minore spazio finanziario alle regioni e province autonome commisurato alla effettiva capacità di spesa registrata nel semestre di riferimento. Il decreto direttoriale di cui al periodo precedente è tempestivamente comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Articolo 3.
(Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN).

  1. Lo Stato è autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidità alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle risorse della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale» di cui all'articolo 1, comma 10, al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in relazione:
   a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
   b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti nelle voci «crediti verso regione per spesa corrente» e «crediti verso regione per ripiano perdite» nelle voci di credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP.

  2. In via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con decreto direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al riparto fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 5.000 milioni di euro, in proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011, ponderati al 50 per cento, e ai valori di cui al comma 1, lettera b) iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati al 50 per cento, come presenti nell'NSIS alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, è stabilito il riparto definitivo, comprensivo anche degli importi previsti per l'anno 2014, fra le regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 14.000 milioni di euro, in proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente comma è effettuato sulla base della verifica compiuta dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera a), per il periodo 2001-2011 e con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera b), come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011. Ai fini dell'erogazione per l'anno 2014 delle risorse di cui al presente comma, al netto di quelle già erogate per l'anno 2013 ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regini e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
  4. Le regioni trasmettono, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 maggio 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 2, ed entro il 15 dicembre 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di cui al comma 3, per l'avvio delle necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto direttoriale, può attribuire alle regioni che ne abbiano fatto richiesta entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3, con l'istanza di cui al primo periodo, nei limiti delle somme già attribuite ad altre regione ai sensi del medesimo comma 3, ma non richieste.
  5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede, anche in tranche successive, a seguito:
   a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa;
   b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 della citata Intesa verifica la coerenza con le somme assegnate alla singola regione in sede di riparto delle risorse di cui rispettivamente ai commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi per sorti i debiti per il quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
   c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.

  6. All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 4. Quanto previsto dal presente comma costituisce adempimento regionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  7. A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento regionale – ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 – verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il 90 per cento delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale.
  8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che non partecipano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale. Dette regioni e province autonome, per le finalità di cui al comma 3, e comunque in caso di avvenuto accesso alle anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il termine del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la verifica dei dati contenuti nei conti economici e negli stati patrimoniali. Qualora dette regioni e province autonome non provvedano alla trasmissione della certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano in modo incompleto, il Ministero dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è autorizzato a recuperare le somme erogate a titolo di anticipazione di liquidità ai sensi del presente articolo, fino a concorrenza degli importi non certificati, a valere sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo.
  9. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni possono far valere le somme attinte sull'anticipazione di liquidità di cui al presente articolo, con riferimento alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1, lettera b), come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il termine del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è differito al 30 giugno e conseguentemente il termine del 30 aprile è differito al 15 maggio.

Articolo 4.
(Verifica equilibri strutturali delle regioni).

  1. Al fine di garantire effettività al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano sottoscritto i contratti di cui agli articoli 2 e 3 la possibilità di sottoscrivere nuovi prestiti o mutui a qualunque titolo e per qualsiasi finalità e di prestare garanzie per la sottoscrizione di nuovi prestiti o mutui da parte di enti e società controllati o partecipati resta subordinata all'attestazione regionale da cui risulti, oltre al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente, la condizione che il bilancio regionale presenti una situazione di equilibrio strutturale. Dette condizioni sono verificate dai Tavoli di verifica di cui all'articolo 2, comma 4 e all'articolo 3, comma 3, e recepite in apposita delibera del Consiglio dei Ministri di autorizzazione all'indebitamento.

Articolo 5.
(Pagamento dei debiti delle Amministrazioni dello Stato).

  1. Ai fini dell'estinzione dei debiti dei Ministeri per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti, ciascun Ministero predispone un apposito elenco dei debiti scaduti in ordine cronologico con l'indicazione dei relativi importi. Gli elenchi sono trasmessi entro il 30 aprile 2013 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato per il tramite del coesistente Ufficio Centrale di Bilancio. In apposito allegato, anche da pubblicare sul sito internet istituzionale di ciascun Ministero, i predetti debiti sono aggregati per il pertinente capitolo/articolo di spesa con separata evidenza di quelli relativi a fitti passivi.
  2. Per garantire il concorso al pagamento dei debiti di cui al comma 1, con priorità per il pagamento delle spese diverse dai fitti passivi, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2013. In caso di insufficienza delle risorse stanziate rispetto ai debiti accertati dai Ministeri interessati, il predetto fondo è ripartito entro il 15 maggio 2013 con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze proporzionalmente sulla base delle richieste pervenute entro il termine perentorio previsto al comma 1, complete degli elenchi di cui al medesimo comma. Le predette somme sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti inclusi nei suddetti elenchi.
  3. Ai fini del monitoraggio, le Amministrazioni trasmettono ai coesistenti Uffici Centrali di Bilancio, con cadenza trimestrale, un prospetto dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1, evidenziando altresì quelli che non hanno potuto essere estinti. L'Ufficio centrale di bilancio trasmette alla Corte dei Conti, per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una relazione finale relativamente alle somme effettivamente impegnate e pagate con riferimento agli importi indicati negli elenchi di cui al comma 1.
  4. Per la eventuale quota dei debiti non soddisfatta con il Fondo di cui al comma 2 e al fine di prevenire il formarsi di nuove situazioni debitorie, i Ministeri interessati, entro il 15 giugno 2013, definiscono con apposito decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti, un piano di rientro volto al conseguimento di risparmi attraverso misure di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa. Ai fini del suddetto piano di rientro possono essere utilizzate le dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  5. I Nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, monitorano l'attuazione dei piani di rientro di cui al comma 4.
  6. In caso di mancata adozione del piano di rientro entro i termini previsti, il Ministro competente entro il 15 luglio 2013 invia apposita relazione sulle cause dell'inadempienza alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti.
  7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalità attuative per la riprogrammazione delle restituzioni e dei rimborsi delle imposte al fine di determinare un incremento delle corrispondenti erogazioni per un importo complessivo non superiore a 2.500 milioni di euro per l'anno 2013 e 4.000 milioni per l'anno 2014.

Articolo 6.
(Altre disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

  1. Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento. I relativi pagamenti sono effettuati dando priorità, ai fini del pagamento, ai crediti non oggetto di cessione pro soluto. Tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento.
  2. Ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità di cui al presente Capo, la prima rata decorre dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto.
  3. I piani dei pagamenti di cui al presente Capo sono pubblicati dall'ente nel proprio sito internet per importi aggregati per classi di debiti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 174.
  4. Ferma restando l'indicazione del codice unico di progetto dell'opera pubblica nei mandati informatici sul SIOPE ai sensi della legislazione vigente, in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 per il necessario monitoraggio delle opere pubbliche, a decorrere dal 30 settembre 2013, i dati relativi ai pagamenti previsti dal presente Capo riguardanti le medesime opere, sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 26 febbraio 2013.
  5. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41, della Costituzione, a tutela del vincolo di destinazione delle risorse, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle somme destinate ai pagamenti di cui al presente Capo.
  6. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo l'articolo 5-quater è inserito il seguente:
  «Art. 5-quinquies. – (Esecuzione forzata). — 1. Al fine di assicurare un'ordinata programmazione dei pagamenti dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato per la riscossione coattiva di somme liquidate a norma della presente legge.
  2. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 294-bis e 294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i creditori di dette somme, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, eseguono i pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni del libro III, titolo II, capo II del codice di procedura civile, con atto notificato ai Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero al funzionario delegato del distretto in cui è stato emesso il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate. L'ufficio competente presso i Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, a cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, ovvero il funzionario delegato sono tenuti a vincolare l'ammontare per cui si procede, sempreché esistano in contabilità fondi soggetti ad esecuzione forzata; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.
  3. Gli atti di pignoramento o di sequestro devono indicare a pena di nullità rilevabile d'ufficio il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione.
  4. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati alla Tesoreria centrale e alle Tesorerie provinciali dello Stato non determinano obblighi di accantonamento da parte delle Tesorerie medesime, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate. Le Tesorerie in tali casi rendono dichiarazione negativa, richiamando gli estremi della presente disposizione di legge.
  5. L'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge, ivi compresi quelli accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni interessate.».

  7. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 294-bis, è inserito il seguente:
  «294-ter. Il comma 294-bis si applica anche ai fondi e alle contabilità speciali del Ministero dell'economia e delle finanze destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89.».

  8. All'articolo 8, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo:
  «Per i pagamenti derivanti dalle transazioni commerciali di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano le disposizioni del comma 4-bis»;
   b) al comma 3, dopo le parole «richiesta di chiarimenti» sono aggiunte le seguenti parole: «, salvo quanto previsto al comma 4-bis»;
   c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
  «4-bis. Gli atti di pagamento emessi a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali devono pervenire all'ufficio di controllo almeno 15 giorni prima della data di scadenza del termine di pagamento. L'ufficio di controllo espleta i riscontri di competenza e dà comunque corso al pagamento entro i 15 giorni successivi al ricevimento degli atti di pagamento, sia in caso di esito positivo, sia in caso di formulazione di osservazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti. Qualora il dirigente responsabile non risponda alle osservazioni, ovvero i chiarimenti forniti non siano idonei a superare le osservazioni mosse, l'ufficio di controllo è tenuto a segnalare alla competente Procura Regionale della Corte dei conti eventuali ipotesi di danno erariale derivanti dal pagamento cui si è dato corso. Resta fermo il divieto di dare corso agli atti di spesa nelle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 2, con riferimento ai quali comunque sussiste la responsabilità del dirigente che ha emanato l'atto.».

  9. Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, comunicano ai creditori, anche a mezzo posta elettronica, l'importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai pagamenti dei debiti di cui agli articolo 1, 2, 3 e 5. L'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente.
  10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e dall'articolo 7, commi 2 e 5, il mancato o tardivo adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche debitrici alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 8 e 14, all'articolo 2, commi 3 e 5, all'articolo 3, commi 5, 6 e 7, all'articolo 5, commi 1 e 3, all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 7, comma 4, che ha causato la condanna al pagamento di somme per risarcimento danni o per interessi moratori è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento.
  11. Al fine di garantire la massima tempestività nelle procedure di pagamento previste dal presente decreto-legge, le amministrazioni competenti possono omettere la trasmissione alla Corte dei conti, per gli effetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dei decreti di riparto fra gli enti interessati delle anticipazioni di liquidità di cui al presente Capo.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE E CESSIONE DEI CREDITI NEI CONFRONTI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Articolo 7.
(Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni).

  1. Le amministrazioni pubbliche, ai fini della certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. La mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine di cui al comma 1 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma elettronica.
  3. La certificazione dei crediti di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente mediante la piattaforma elettronica di cui al medesimo comma 1.
  4. Ferma restando la possibilità di acquisire la certificazione di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti dalle pubbliche amministrazioni secondo le procedure di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, le pubbliche amministrazioni debitrici di cui al comma 1 comunicano a partire dal 1o giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al medesimo comma 1, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. La comunicazione avviene sulla base di un apposito modello scaricabile dalla piattaforma elettronica, nel quale è data separata evidenza ai crediti già oggetto di cessione o certificazione. Il creditore può segnalare all'amministrazione pubblica debitrice, in tempo utile per il rispetto del termine di cui al primo periodo, l'importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei confronti della stessa.
  5. Il mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni debitrici alle disposizioni di cui al precedente comma rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
  6. Per i crediti diversi da quelli già oggetto di cessione o certificazione, la comunicazione di cui al comma 4 equivale a certificazione del credito ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. La certificazione di cui al periodo precedente si intende rilasciata, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 2 luglio 2012, n. 152.
  7. In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte dell'amministrazione pubblica di uno o più debiti, il creditore può richiedere all'amministrazione stessa di correggere o integrare la comunicazione del debito di cui al comma 4. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza che l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il creditore può presentare istanza di nomina di un Commissario ad acta, mediante la piattaforma elettronica, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, con oneri a carico dell'amministrazione debitrice.
  8. Entro il termine di cui al comma 4, le banche e gli intermediari finanziari autorizzati, per il tramite dell'Associazione Bancaria Italiana, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di pubbliche amministrazioni maturati alla data del 31 dicembre 2012 che sono stati oggetto di cessione in favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, con l'indicazione dei dati identificativi del cedente, del cessionario e dell'amministrazione debitrice e distinguendo tra cessioni pro-soluto e cessioni pro-solvendo.
  9. Nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti con il Documento di economia e finanza ed eventualmente modificati dalla Nota di aggiornamento, previa intesa con le Autorità europee e su deliberazione delle Camere, la legge di stabilità per il 2014, può autorizzare il pagamento mediante assegnazione di titoli di Stato dei debiti delle amministrazioni pubbliche che hanno formato oggetto di cessione da parte dei creditori in favore di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al comma 8.

Articolo 8.
(Semplificazione e detassazione della cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni).

  1. Gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture ed appalti sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'imposta sul valore aggiunto.
  2. L'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere effettuata anche dall'ufficiale rogante dell'amministrazione debitrice, ove presente. Nel caso in cui l'autenticazione delle sottoscrizioni sia effettuata da un notaio gli onorari sono comunque ridotti alla metà. La notificazione dei predetti atti di cessione, anche se posti in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto, può essere effettuata direttamente dal creditore anche mediante consegna dell'atto con raccomandata a mano ovvero con avviso di ricevimento.
  3. Con provvedimento del Direttore generale del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 luglio 2013, sono stabilite le modalità attraverso le quali la piattaforma elettronica istituita per le finalità di cui all'art. 120-quater, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione, è utilizzata anche per la stipulazione degli atti di cessione e per la loro notificazione.

Articolo 9.
(Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-quater, è aggiunto il seguente:
  «Art. 28-quinquies. – (Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario). — 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di definizione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, dell'articolo 5-bis, dell'articolo 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto. A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilità speciale numero 1778 «Fondi di bilancio» l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente territoriale a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.
  2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».

  2. A decorrere dall'anno 2014, il limite di 516.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aumentato a 700.000 euro. All'onere pari a euro 1.250 milioni per l'anno 2014, 380 milioni per l'anno 2015 e 250 milioni per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse esistenti nella contabilità speciale 1778 – fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate. Per l'anno 2014 si provvede a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7.

Capo III
ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI EQUILIBRIO FINANZIARIO DEGLI ENTI TERRITORIALI

Articolo 10.
(Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali).

  1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 16, comma 7,
    – al secondo periodo, le parole: «31 gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento»;
    – dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono pari agli importi indicati nell'allegato 3-bis del presente decreto.»;
   b) dopo l'allegato 3, è inserito l'allegato 3-bis di cui all'allegato 3 al presente decreto.

  2. Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:
   a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
   b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
   c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
   d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;
   e) alla lettera c) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «890,5 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «1.833,5 milioni di euro»;
   f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);
   g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

  3. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.».

  4. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 12-ter le parole: «novanta giorni dalla data» sono sostituite da: «il 30 giugno dell'anno successivo a quello»;
   b) il comma 13-bis è sostituito dal seguente:
  «13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.».

Articolo 11.
(Misure per l'equilibrio finanziario della Regione Siciliana, della Regione Piemonte, nonché per la programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione).

  1. In attuazione dello statuto della Regione Siciliana di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, è attribuito alla Regione Siciliana il gettito delle imposte sui redditi prodotti dalle imprese industriali e commerciali, aventi sede legale fuori dal territorio regionale, in misura corrispondente alla quota riferibile agli impianti e agli stabilimenti ubicati all'interno dello stesso. Per l'anno 2013, l'assegnazione viene effettuata per un importo di euro 49.000.000, mediante attribuzione diretta alla Regione da parte della Struttura di Gestione, individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183.
  2. In relazione alle imposte sui redditi di cui al comma 1 spettanti alla Regione Siciliana, il relativo gettito è assicurato, a decorrere dall'anno 2014, secondo le modalità applicative previste dal decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, da emanare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con l'Assessorato regionale dell'economia della Regione Siciliana.
  3. Agli oneri recati dalle disposizioni del presente articolo per le annualità 2013-2015, per euro 49.000.000 per l'anno 2013, euro 50.200.000 per l'anno 2014 ed euro 52.800.000 per l'anno 2015, si provvede:
   a) per 3 milioni di euro per il 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
   b) per milioni di euro 46 per il 2013, 40,2 per il 2014 e 32,8 per il 2015, mediante le risorse statali spettanti alla Regione Siciliana relative alle annualità dell'edilizia agevolata di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come individuate nel Piano di rientro sul quale è stata sancita intesa nella seduta del 18 ottobre 2007 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che sono conseguentemente ridotte di pari importi;
   c) per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
   d) per 10 milioni di euro per il 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.

  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  5. A decorrere dall'anno 2016 si provvede alla ridefinizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Siciliana ed al simmetrico trasferimento di funzioni ancora svolte dallo Stato nel territorio regionale, con le modalità previste dallo statuto speciale della Regione Siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 e dal decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241. Dal 1° gennaio 2016 l'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo e del decreto dirigenziale di cui al comma 2 è subordinata al completamento delle procedure di cui al periodo precedente.
  6. Per consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale inerenti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale, la Regione Piemonte predispone un piano di rientro, da sottoporre, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano di rientro dovrà individuare le necessarie azioni di razionalizzazione ed efficientamento da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012.
  7. Per il finanziamento del piano di cui al comma precedente, la Regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare, per l'anno 2013, le risorse ad essa assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera del CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7/4/2011), nel limite massimo di 150 milioni di euro. La Regione Piemonte propone conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle risorse disponibili.
  8. Al fine di garantire una sufficiente liquidità per far fronte ai pagamenti in conto capitale degli enti territoriali e, per la parte corrente, nel comparto dei trasporti e per il funzionamento di infrastrutture indispensabili per lo sviluppo delle regioni, al comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «compartecipazione ai tributi erariali» sono inserite le seguenti parole: «o, previo accordo tra la Regione richiedente, il Ministero per la coesione territoriale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalità di cui al presente comma, la Regione interessata propone conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità residue, con priorità al finanziamento di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti, di infrastrutture e di investimenti locali.».

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12.
(Copertura finanziaria).

  1. Al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidità necessaria all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 20.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilità, in conformità con la Risoluzione di approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni.
  2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate da presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui è erogata l'anticipazione.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, in termini di maggiori interessi del debito pubblico al netto degli effetti derivanti dal comma 6, pari a 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 570,45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, e agli oneri di cui agli articoli 1, comma 12, e 8, pari complessivamente a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 6,5 milioni di euro dal 2015 al 2017, si provvede:
   a) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 6,5 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, e a 2 milioni di euro annui per gli anni 2014 e 2015 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5 milioni per l'anno 2014 e 4,5 milioni di euro annui per l'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   b) quanto a 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle misure previste dagli articoli 1, 2, 3 e 5;
   c) quanto a 570,45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto. Dalla riduzione sono esclusi gli stanziamenti relativi al Fondo sviluppo e coesione.

  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle maggiori entrate di cui al comma 3, lettera b). Nelle more del monitoraggio, è accantonato e reso indisponibile l'importo di 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 con le modalità di cui alla lettera c) del medesimo comma 3. In base agli esiti del monitoraggio, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui al comma 3, lettera b).
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Resta precluso l'utilizzo degli accantonamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
  6. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
  7. Per gli esercizi 2013 e 2014 le Amministrazioni centrali dello Stato non possono proporre rimodulazioni che comportino riduzioni degli stanziamenti dei capitoli dei rispettivi stati di previsione su cui si siano formati debiti di cui al comma 1, dell'articolo 4 del presente decreto, oggetto dei provvedimenti del presente decreto.
  8. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dall'Allegato 2 al presente decreto.
  9. Ai fini del rispetto dell'obiettivo programmatico in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni indicato nella Relazione presentata al Parlamento, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'attuazione delle misure previste dal presente decreto.
  10. Qualora dal predetto monitoraggio, tenuto anche conto degli andamenti di finanza pubblica, emerga il rischio del mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza 2013 e suoi eventuali aggiornamenti dell'obiettivo di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa apposita relazione da inviare al Parlamento o da allegare comunque alla nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, dispone con proprio decreto la rimodulazione per gli anni 2013 e 2014 delle spese autorizzate dal presente decreto, ovvero l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 12, primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o l'adozione di provvedimenti correttivi urgenti.
  11. Le eventuali risorse non utilizzate per i pagamenti previsti dall'articolo 1, comma 13, dall'articolo 2, comma 1 e dall'articolo 3, comma 1, come risultanti dal monitoraggio di cui al comma precedente, possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad incremento prioritariamente di quelle previste all'articolo 5, comma 7, del presente decreto.

Articolo 13.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 231.228  146.254 195.684  97.053
 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29) 61.305  2.219 71.152  2.607
  1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità (1) 45.550  1.134 52.305  943
  1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (3) 3.582  605 3.983  578
  1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4) 107  0 132  0
  1.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5) 9.006  0 10.664  0
  1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (6) 568  49 665  56
  1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7) 2.455  431 3.363  1.031
  1.8 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (8) 37  0 41  0
 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 3.434  3.391 3.427  3.380
  2.3 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (5) 182  182 212  212
  2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (6) 2.907  2.907 3.168  3.168
  2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (7) 346  303 47  0
 3 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 93  3 108  3
  3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10) 69  0 80  0
  3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (11) 24  3 28  3
 4 Difesa e sicurezza del territorio (5) 40  40 2.023  2.023
  4.1 Missioni militari di pace (8) 40  40 2.023  2.023
 5 Ordine pubblico e sicurezza (7) 2.600  0 3.064  0
  5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (5) 1.102  0 1.260  0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
  5.2 Sicurezza democratica (4) 1.498  0 1.803  0
 6 Soccorso civile (8) 3.291  3.291 5.345  5.345
  6.2 Protezione civile (5) 3.291  3.291 5.345  5.345
 7 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) 3.669  3.669 4.197  4.197
  7.1 Sostegno al settore agricolo (3) 3.669  3.669 4.197  4.197
 8 Competitività e sviluppo delle imprese (11) 42.955  42.437 23.555  22.969
  8.3 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9) 42.955  42.437 23.555  22.969
 9 Diritto alla mobilità (13) 54.752  54.517 7.608  7.334
  9.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (8) 54.752  54.517 7.608  7.334
 10 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 53  0 52  0
  10.1 Opere pubbliche e infrastrutture (8) 53  0 52  0
 11 Comunicazioni (15) 4.631  0 5.410  0
  11.1 Servizi postali e telefonici (3) 363  0 424  0
  11.2 Sostegno all'editoria (4) 4.268  0 4.986  0
 12 Ricerca e innovazione (17) 3.779  3.737 4.300  4.252
  12.1 Ricerca di base e applicata (15) 3.779  3.737 4.300  4.252
 13 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 18  0 21  0
  13.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (14) 18  0 21  0
 14 Casa e assetto urbanistico (19) 8.848  8.848 8.270  8.270
  14.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali (1) 8.848  8.848 8.270  8.270

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
 16 Istruzione scolastica (22) 478  478 522  522
  16.1 Sostegno all'istruzione (10) 478  478 522  522
 17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 2.443  1.913 2.842  2.227
  17.1 Protezione sociale per particolari categorie (5) 626  618 731  721
  17.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (6) 314  0 363  0
  17.3 Sostegno alla famiglia (7) 666  666 778  778
  17.4 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità (8) 630  630 728  728
  17.5 Lotta alle dipendenze (4) 208  0 243  0
 18 Politiche previdenziali (25) 1.861  1.861 2.174  2.174
  18.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati (2) 1.861  1.861 2.174  2.174
 21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1) 5.546  2.966 6.439  3.464
  21.2 Organi a rilevanza costituzionale (2) 2.000  682 2.337  796
  21.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri (3) 3.546  2.284 4.102  2.668
 22 Giovani e sport (30) 1.650  205 1.879  234
  22.1 Attività ricreative e sport (1) 1.444  0 
1.645  0
  22.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù (2) 205  205 234  234
 23 Turismo (31) 376  376 435  435
  23.1 Sviluppo e competitività del turismo (1) 376  376 435  435
 24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 7.631  98 8.657  113
  24.2 Indirizzo politico (2) 78  0 92  0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
  24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 2.685  0 3.033  0
  24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (4) 4.773  98 5.424  113
  24.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (5) 94  0 108  0
 25 Fondi da ripartire (33) 21.278  16.205 33.611  27.504
  25.1 Fondi da assegnare (1) 17.336  12.263 22.916  16.809
  25.2 Fondi di riserva e speciali (2) 3.942  3.942 10.695  10.695
 27 Giustizia (6) 498  0 591  0
  27.1 Giustizia tributaria (5) 498  0 591  0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 18.874  17.152 8.424  6.258
 1 Competitività e sviluppo delle imprese (11) 13.499  13.288 2.070  1.665
  1.1 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale (5) 1.269  1.076 1.982  1.598
  1.2 Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo (6) 64  54 74  63
  1.3 Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione (7) 12.166  12.157 14  4
2 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28) 104  0 121  0
  2.1 Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate (4) 104  0 121  0
 3 Regolazione dei mercati (12) 46  15 54  20
  3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (4) 46  15 54  20
 4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) 1.973  1.950 2.441  2.416
  4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (4) 17  12 21  14
  4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (5) 1.955  1.939 2.420  2.402
 5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) 14  8 17  10
  5.6 Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico (6) 14  8 17  10
 6 Comunicazioni (15) 1.444  1.197 1.639  1.354
  6.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione (5) 217  0 250  0
  6.3 Regolamentazione e vigilanza del settore postale (7) 23  0 27  0
  6.7 Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione (8) 1.204  1.197 1.362  1.354

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
 7 Ricerca e innovazione (17) 764  690 875  791
  7.1 Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale (14) 694  690 795  791
  7.3 Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (18) 70  0 80  0
 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 5  0 6  0
  8.1 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica (10) 5  0 6  0
 9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 104  0 135  0
  9.1 Indirizzo politico (2) 49  0 69  0
  9.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 55  0 66  0
 10. Fondi da ripartire (33) 922  3 1.067  3
  10.1 Fondi da assegnare (1) 922  3 1.067  3

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 4.052  3.514 4.076  3.370
 1 Politiche per il lavoro (26) 1.878  1.649 1.506  1.243
  1.3 Politiche attive e passive del lavoro (6) 1.472  1.469 1.043  1.039
  1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (7) 1  0 1  0
  1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8) 113  110 128  125
  1.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (9) 77  0 87  0
  1.9 Servizi e sistemi informativi per il lavoro (10) 139  69 159  79
  1.10 Servizi territoriali per il lavoro (11) 76  0 87  0
  1.11 Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali (12) 1  0 1  0
 2 Politiche previdenziali (25) 2  0 3  0
  2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3) 2  0 3  0
 4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 1.868  1.865 2.130  2.127
  4.3 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali (2) 12  11 14  13
  4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (12) 1.855  1.854 2.116  2.114
 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 2  0 2  0
  5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (6) 2  0 2  0
 7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 286  0 417  0
  7.1 Indirizzo politico (2) 8  0 10  0
  7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 277  0 407 0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
8 Fondi da ripartire (33) 16  0 18  0
  8.1 Fondi da assegnare (1) 16  0 18  0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17.220  640 19.846  553
 1 Giustizia (6) 16.886  640 19.462  553
  1.1 Amministrazione penitenziaria (1) 5.654  166 6.674  8
  1.2 Giustizia civile e penale (2) 10.747  474 12.222  545
  1.3 Giustizia minorile (3) 485  0 566  0
 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 55  0 63  0
  2.1 Indirizzo politico (2) 55  0 63  0
 3 Fondi da ripartire (33) 279  0 322  0
  3.1 Fondi da assegnare (1) 279  0 322  0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 7.957  3.788 9.002  4.284
 1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 7.464  3.788 8.478  4.284
  1.1 Protocollo internazionale (1) 38  0 43  0
  1.2 Cooperazione allo sviluppo (2) 3.511  3.439 3.967  3.885
  1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4) 87  60 99  69 
  1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6) 160  8 189  9 
  1.5 Integrazione europea (7) 233  222 269  255
  1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8) 414  51 473  58
  1.7 Promozione del sistema Paese (9) 744  0 848  0
  1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (12) 1.668  0 1.897  0
  1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (13) 249  0 282  0
  1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (14) 50  7 57  8
  1.11 Comunicazione in ambito internazionale (15) 310  0 355  0
 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 471  0 500  0
  2.1 Indirizzo politico (2) 1  0 1  0
  2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 471  0 499  0
 3 Fondi da ripartire (33) 22  0 24  0
  3.1 Fondi da assegnare (1) 22  0 24  0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
64.461  21.905 72.698  24.691
 1 Istruzione scolastica (22) 35.207  8.897 39.760  10.145
  1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (1) 28  0 37  0
  1.2 Istruzione prescolastica (2) 5.527  5 6.194  6
  1.3 Istruzione primaria (11) 6.631  27 7.443  33
  1.4 Istruzione secondaria di primo grado (12) 3.438  23 3.843  27
  1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (13) 9.787  16 11.012  20
  1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (8) 904  94 1.080  112
  1.9 Istituzioni scolastiche non statali (9) 8.305  8.305 9.474  9.474
  1.11 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (15) 420  419 465  464
  1.12 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (16) 167  7 212  9
 2 Istruzione universitaria (23) 22.409  6.595 25.177  7.269
  2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (1) 1.528  1.121 1.694  1.250
  2.2 Istituti di alta cultura (2) 476  156 530  178
  2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (3) 20.406  5.318 22.953  5.840
 3 Ricerca e innovazione (17) 6.425  6.413 7.292  7.277
  3.1 Ricerca per la didattica (16) 50  47 55  51
  3.2 Ricerca scientifica e tecnologica applicata (9) 2  0 2  0
  3.3 Ricerca scientifica e tecnologica di base (10) 6.374  6.366 7.235  7.225

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
 4 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 251  0 280  0
  4.1 Cooperazione in materia culturale (5) 160  0 177  0
  4.2 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica (3) 91  0 103  0
 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 56  0 67  0
  5.1 Indirizzo politico (2) 21  0 25  0
  5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 35  0 42  0
 6 Fondi da ripartire (33) 112  0 123  0
  6.1 Fondi da assegnare (1) 112  0 123  0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'INTERNO 17.179  2.792 16.874  1.474
 1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2) 183  0 210  0
  1.2 Attuazione da parte delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio (2) 175  0 201  0
  1.3 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (3) 8  0 9  0
 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 649  34 631  43
  2.2 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (2) 60  0  70  0
  2.3 Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa (3) 343  34 396  43
  2.4 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (8) 247  0 165  0
 3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 8.096  1.749 7.829  274
  3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8) 4.159  68 5.023  77
  3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (9) 788  0 901  0
  3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10) 3.149  1.681 1.905  196
 4 Soccorso civile (8) 4.003  73 4.652  83
  4.1 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile (2) 101  0 115  0
  4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3) 3.902  73 4.537  83
 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 1.995  380 940  430
  5.1 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (2) 1.893  380 823  430
  5.2 Gestione flussi migratori (3) 101  0 115  0
  5.3 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (5) 1  0 2  0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 789  0 920  0
  6.1 Indirizzo politico (2) 12  0 15  0
  6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 776  0 905  0
 7 Fondi da ripartire (33) 1.463  557 1.693  644
  7.1 Fondi da assegnare (1) 1.463  557 1.693  644

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 5.223  4.276 6.162  4.899
 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 3.968  3.463 4.697  3.989
  1.2 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (3) 70  42 116  84
  1.3 Sviluppo sostenibile (5) 1.203  1.200 1.514  1.510
  1.6 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (8) 17  0 19  0
  1.8 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (11) 299  18 480  42
  1.9 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche (12) 1.751  1.593 1.854  1.658
  1.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (13) 628  611 715  696
 2 Ricerca e innovazione (17) 809  806 905  902
  2.1 Ricerca in materia ambientale (3) 809  806 905  902
 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 34  0 40  0
  3.1 Indirizzo politico (2) 2  0 2  0
  3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 33  0 37  0
 4 Fondi da ripartire (33) 412  7 520  8
  4.1 Fondi da assegnare (1) 412  7 520  8

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
65.566  59.609 
82.484  76.213 
 1. Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 54.779  52.542 
66.771  64.712
  1.2 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali (11) 26.371  25.763 
49.082  48.874 
  1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (5) 149  147 
213  211
  1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (9) 19  15 
22  17 
  1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (10) 28.240  26.617 17.454  15.610
 2 Diritto alla mobilità (13) 8.934  6.677 13.563  11.052
  2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1) 1.756  1.331 2.043  1.554
  2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4) 1.222  1.181 1.446  1.401
  2.4 Autotrasporto ed intermodalità (2) 2.571  2.560 2.977  2.964
  2.5 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5) 8  0 9  0
  2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9) 3.155  1.475 6.834  4.984
  2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (6) 222  130 254  149 
 3. Casa e assetto urbanistico (19) 119  118 136  135 
  3.1. Politiche abitative, urbane e territoriali (2) 119  118 136  135 
 4. Ordine pubblico e sicurezza (7) 1.460  232 1.642  265 
  4.1. Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7) 1.460  232 
1.642  265 
 5. Ricerca e innovazione (17) 4  3 5  3
  5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (6) 4  3 5  3

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 144  37 224  45
  6.1 Indirizzo politico (2) 21  0 24  0 
  6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 123  37 200  45
 7 Fondi da ripartire (33) 126  0 144  0
  7.1 Fondi da assegnare (1) 126  0 144  0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA DIFESA 87.291  3.698 109.934  4.130 
 1. Difesa e sicurezza del territorio (5) 20.528  206 27.735  133
  1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (1) 2.849  0 3.252  0
  1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (2) 2.201  36 
2.497  42 
  1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (3) 993  0 
1.122  0 
  1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (4) 1.400  0 1.859  0 
  1.5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (5) 1.695  10 
1.933  11 
  1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (6) 11.390  160 17.073  80
 2 Ricerca e innovazione (17) 1.752  1.752 
2.012  2.012 
  2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa (11) 1.752  1.752 
2.012  2.012
 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 217  0 248  0 
  3.1 Indirizzo politico (2) 12  0 14  0 
  3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 205  0 234  0 
 4 Fondi da ripartire (33) 64,794  1.740 
79.939  1.985 
  4.1 Fondi da assegnare (1) 64.794  1.740 79.939  1.985

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 4.058  2.112 4.771  2.544
 1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) 3.270  2.110  3.725  2.403 
  1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2) 1.781  1.558 2.031  1.776 
  1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (5) 33  1 38  1
  1.5 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione (6) 1.455  552 
1.655  627 
 2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 360  0 414  0
 2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità (7) 360  0 414  0 
 3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 147  0 169  0
  3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (6) 147  0 
169  0 
 4 Soccorso civile (8) 203  1 374  140 
  4.1 Interventi per soccorsi (1) 203  1 374  140 
 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 38  0 
44  0 
  5.1 Indirizzo politico (2) 15  0 
17  0 
  5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 24  0 
27  0 
 6 Fondi da ripartire (33) 40  0 46  0 
  6.1 Fondi da assegnare (1) 40  0 
46  0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 19.399  16.410 21.621  18.323
 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21) 18.098  16.339 20.146  18.251
  1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (2) 12.306  12.158 14.055  13.888
  1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (5) 23  0 26  0
  1.6 Tutela dei beni archeologici (6) 53  27 61  31
  1.9 Tutela dei beni archivistici (9) 70  9 80  11
  1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10) 837  707 953  804
  1.12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio (12) 434  295 497  337
  1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale (13) 124  110 142  125
  1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (14) 16  10 16  9
  1.15 Tutela del patrimonio culturale (15) 4.235  3.024 4.317  3.046
 2 Ricerca e innovazione (17) 108  71 114  71
  2.1 Ricerca in materia di beni e attività culturali (4) 108  71 114  71
 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 304  0 347  0
  3.1 Indirizzo politico (2) 5  0 6  0
  3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 299  0 341  0
 4 Fondi da ripartire (33) 889  1 1.014  1
  4.1 Fondi da assegnare (1) 889  1 1.014  1

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA SALUTE 16.993  15.390 18.871  17.008
 1 Tutela della salute (20) 7.002  6.068 8.032  6.924
1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (1) 873  804 998  918
  1.2 Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (2) 572  546 655  625
  1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (3) 841  65 1.003  74
  1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (4) 4.673  4.653 5.330  5.306
  1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (5) 42  0 47  0
 2 Ricerca e innovazione (17) 9.383  9.319 10.154  10.081
  2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (20) 9.383  9.319 10.154  10.081
 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 275  0 314  0
  3.1 Indirizzo politico (2) 12  0 14  0
  3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 263  0 300  0
 4 Fondi da ripartire (33) 334  3 371  3
  4.1 Fondi da assegnare (1) 334  3 371  3
    Totale 559.500  297.540 570.450  260.801

Allegato 2

RISULTATI DIFFERENZIALI DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ
IN MILIONI DI EURO
Descrizione risultato differenziale 2013 2014 2015
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 6.230 milioni di euro per il 2013, a 3.230 milioni di euro per il 2014 e a 3.150 milioni di euro per il 2015), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

-31.600

-29.100

-900

    265.000     255.000     260.000
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo per il 2013 di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione.

Allegato 3

«Allegato 3-bis
(articolo 16, comma 7)

  Provincia     2013-2014  
AGRIGENTO 6.224.806
ALESSANDRIA 10.941.680
ANCONA 10.470.964
AREZZO 8.615.204
ASCOLI PICENO 4.863.157
ASTI 5.298.154
AVELLINO 7.855.456
BARI 29.721.771
BARLETTA ANDRIA E TRANI 7.146.566
BELLUNO 5.091.148
BENEVENTO 6.873.883
BERGAMO 14.983.417
BIELLA 4.700.796
BOLOGNA 19.750.042
BRESCIA 20.944.128
BRINDISI 9.832.396
CAGLIARI 16.396.844
CALTANISSETTA 5.343.800
CAMPOBASSO 8.080.178
CARBONIA IGLESIAS 3.809.575
CASERTA 17.445.239
CATANIA 26.248.855
CATANZARO 13.817.928
CHIETI 7.653.315
COMO 11.026.226
COSENZA 14.705.671
CREMONA 7.041.683
CROTONE 5.524.345
CUNEO 14.000.143
ENNA 3.268.072
FERMO 2.920.501
FERRARA 5.873.587
FIRENZE 23.696.503
FOGGIA 12.149.905
FORLÌ CESENA 7.359.985
FROSINONE 16.770.042
GENOVA 19.985.985
GROSSETO 6.182.145
IMPERIA 4,838.500
ISERNIA 3.675.213
LA SPEZIA 5.049.431
L'AQUILA 9.760.786
LATINA 13.167.303
LECCE 15.274.530
LECCO 7.854.103
LIVORNO 7.474.334
LODI 5.291.245
LUCCA 10.635.539
MACERATA 7.067.590
MANTOVA 9.120.509
MASSA CARRARA 4.853.713
MATERA 4.099.113
MEDIO-CAMPIDANO 3.565.016
MESSINA 10.288.937
MILANO 53.126.026
MODENA 10.920.618
MONZA E BRIANZA 8,681.127
NAPOLI 43.146.333
NOVARA 8.433.994
NUORO 5.170.807
OGLIASTRA 2.753.378
OLBIA-TEMPIO 5.136.443
ORISTANO 5.282.502
PADOVA 14.075.407
PALERMO 25.514.148
PARMA 8.865.021
PAVIA 13.268.868
PERUGIA 12.765.466
PESARO E URBINO 10.640.894
PESCARA 5.866.813
PIACENZA 8.362.502
PISA 12.512.822
PISTOIA 4.678.568
POTENZA 16.465.356
PRATO 6.295.805
RAGUSA 5.990.486
RAVENNA 6.198.458
REGGIO CALABRIA 12.651.771
REGGIO EMILIA 9.794.527
RIETI 7.507.497
RIMINI 6.643.055
ROMA 78.268.334
ROVIGO 3.979.386
SALERNO 27.904.418
SASSARI 8.906.083
SAVONA 6.764.463
SIENA 10.420.240
SIRACUSA 10.312.306
SONDRIO 4.311.495
TARANTO 11.939.035
TERAMO 5.565.731
TERNI 4.685.311
TORINO 38.863.606
TRAPANI 7.947.866
TREVISO 15.042.108
VARESE 15.226.363
VENEZIA 15.727.459
VERBANO-CUSIO-OSSOLA 10.970.522
VERCELLI 6.019.706
VERONA 13.421.841
VIBO VALENTIA 5.070.695
VICENZA 14.807.507
VITERBO 8.466.871
  Totale   1.200.000.000

».   

A.C. 676-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1:
   il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali:
   a) dei debiti in conto capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;
   b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni;
   c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Sono altresì esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno i pagamenti di obbligazioni giuridiche di parte capitale verso terzi assunte alla data del 31 dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali e finanziati con i contributi straordinari in conto capitale di cui all'articolo 1, commi 704 e 707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  1-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 1-bis, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

   al comma 3, primo periodo, le parole: «che potrà fornire» sono soppresse e le parole: «il 90 %» sono sostituite dalle seguenti: «il 90 per cento»;

   al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli eventuali spazi finanziari non distribuiti per l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1 sono attribuiti proporzionalmente agli enti locali per escludere dai vincoli del medesimo patto i pagamenti effettuati prima del 9 aprile 2013 in relazione alla medesima tipologia di debiti. Gli spazi finanziari che si liberano a valere sul patto di stabilità interno per effetto del periodo precedente sono utilizzati, nel corso del 2013, esclusivamente per sostenere pagamenti in conto capitale. Nella liquidazione dei pagamenti si osserva il criterio cronologico per singolo comune»;

   al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «accertino,» è inserita la seguente: «anche»;

   al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e al comma 3»;

   al comma 9, l'ultimo periodo è soppresso;

   al comma 10:
    al primo periodo, le parole: «10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014» sono sostituite dalle seguenti: «9.527.993.719 euro per il 2013 e di 14.727.993.719 euro per il 2014»;
    al secondo periodo, le parole: «con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5.000 milioni di euro per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 2.527.993.719 euro per l'anno 2013 e di 3.727.993.719 euro per l'anno 2014» e le parole: «con una dotazione di cui 5.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 5.000 milioni»;
    al quinto periodo, le parole: «delle Sezioni del Fondo di cui al comma 11 e di cui all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «della Sezione di cui al comma 11 del presente articolo e di quella di cui all'articolo 2, comma 1»;

   al comma 12, le parole: «per gli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2013 e 2014»;

   al comma 13, secondo periodo, le parole: «sullo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «nella stessa»;

   il comma 14 è sostituito dal seguente:
  «14. All'atto di ciascuna erogazione, e in ogni caso entro i successivi trenta giorni, gli enti locali interessati provvedono all'immediata estinzione dei debiti di cui al comma 13. Il responsabile finanziario dell'ente locale fornisce formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili»;

   al comma 15, le parole: «entro 30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni» e le parole: «alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A.».

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
  «Art. 1-bis.(Patto verticale incentivato). – 1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1:
    1) al comma 122, primo periodo, le parole da: “Nell'anno 2013” fino a: “800 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “Alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.272.006.281 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014”;
    2) il comma 123 è sostituito dal seguente:
  “123. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122 possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, di 318.001.570 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954.004.710 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento a favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti, mediante accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”;
    3) al comma 124, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire il pagamento di obbligazioni di parte capitale assunte alla data del 31 dicembre 2012”;
    4) il comma 125 è sostituito dal seguente:
  “125. Entro il termine perentorio del 30 giugno, con riferimento all'anno 2013, e del 31 maggio, con riferimento all'anno 2014, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica”;

   b) la tabella 1 di cui all'articolo 1, comma 122, è sostituita dalla seguente:

“Tabella 1 (articolo 1, comma 122)

Regione Ripartizione dell'incentivo per spazi ceduti a province Ripartizione dell'incentivo per spazi ceduti a comuni
ABRUZZO 7.289.390 21.868.169
BASILICATA 4.897.789 14.693.366
CALABRIA 12.125.555 36.376.664
CAMPANIA 28.041.606 84.124.817
EMILIA-ROMAGNA 20.758.984 62.276.952
LAZIO 31.905.284 95.715.851
LIGURIA 7.758.771 23.276.313
LOMBARDIA 44.297.820 132.893.461
MARCHE 7.812.199 23.436.598
MOLISE 2.561.057 7.683.171
PIEMONTE 21.819.041 65.457.123
PUGLIA 20.152.051 60.456.152
SARDEGNA 19.867.953 59.603.858
SICILIA 48.133.617 144.400.852
TOSCANA 18.667.569 56.002.706
UMBRIA 5.387.532 16.162.597
VENETO 16.525.353 49.576.059
TOTALE 318.001.570 954.004.710

”».

  All'articolo 2:
   al comma 1, dopo le parole: «in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281,» sono inserite le seguenti: «e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183,»;

   al comma 2, primo periodo, le parole: «e il 15 febbraio 2014» sono soppresse;

   al comma 4, alinea, dopo le parole: «di cui alle lettere a), b) e csono inserite le seguenti: «del comma 3»;

   al comma 5, il segno di interpunzione: «:» è sostituito dal seguente: «;»;

   al comma 6:
    al primo periodo, le parole:
«purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, la loro totalità» sono sostituite dalle seguenti: «purché nel limite di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalità»;
    è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente alla Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si estende anche alle somme assegnate agli enti locali dalla Regione e accreditate sui conti correnti di tesoreria regionale»;
   al comma 9, primo periodo, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio».

  All'articolo 3:
   al comma 3, quarto periodo, la parola: «Regini» è sostituita dalla seguente: «Regioni»;

   al comma 4:
    al primo periodo, le parole: «Le regioni trasmettono» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni e le province autonome che, a causa di carenza di liquidità, non possono far fronte ai pagamenti di cui al comma 1, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, trasmettono»;
    al secondo periodo, le parole: «alle regioni che ne abbiano fatto richiesta entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3, con l'istanza di cui al primo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «alle regioni che ne abbiano fatto richiesta, con l'istanza di cui al primo periodo, entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3,» e le parole: «ad altre regione» sono sostituite dalle seguenti: «ad altre regioni»;

   al comma 5:
    alla lettera a), dopo le parole: «di liquidità,» sono inserite le seguenti: «prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente,»;
    alla lettera b), secondo periodo, le parole: «intendendosi per sorti i debiti per il quali» sono sostituite dalle seguenti: «intendendosi per sorti i debiti per i quali».

  Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
  «Art. 3-bis.(Modifica all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). – 1. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dal 2013 il predetto acconto del 70 per cento è erogato a seguito dell'intervenuta intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote vincolate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale”».

  All'articolo 5:
   al comma 1, secondo periodo, la parola: «coesistente» è sostituita dalla seguente: «competente»;

   al comma 3, la parola: «coesistenti» è sostituita dalla seguente: «rispettivi».

  All'articolo 6:
   al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero da contratti o da accordi transattivi eventualmente intervenuti fra le parti»;

   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Il Governo promuove la stipula di convenzioni con le associazioni di categoria del sistema creditizio aventi ad oggetto la creazione di sistemi di monitoraggio volti a verificare che la liquidità derivante dal pagamento dei crediti oggetto di cessione e dal recupero di risorse finanziarie da parte delle imprese la cui posizione si era deteriorata a motivo del ritardo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni sia impiegata a sostegno dell'economia reale e del sistema produttivo. Ogni dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo trasmette alle Camere una relazione concernente le convenzioni sottoscritte e i risultati dei relativi sistemi di monitoraggio.
  1-ter. I pagamenti effettuati ai sensi del presente capo in favore degli enti, delle società o degli organismi a totale partecipazione pubblica sono destinati prioritariamente al pagamento dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, nei confronti dei rispettivi creditori»;
   al comma 6, capoverso Art. 5-quinquies:
    al comma 1, dopo le parole: «non sono ammessi» sono inserite le seguenti: «, a pena di nullità rilevabile d'ufficio,»;
    al comma 2, le parole: «Fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 294-bis e 294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266» sono sostituite dalla seguenti: «Ferma l'impignorabilità prevista dall'articolo 1, commi 294-bis e 294-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, anche relativamente ai fondi, alle aperture di credito e alle contabilità speciali destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge»;
   al comma 9, primo periodo, dopo la parola: «elettronica» sono inserite le seguenti: «certificata, inviata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata inserita nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82», le parole: «di cui agli articolo 1, 2, 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La comunicazione inviata con posta elettronica certificata è sottoscritta dal dirigente responsabile dell'ufficio competente con firma elettronica idonea a garantire l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento ovvero con firma digitale rispettivamente ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera q-bis), e 24 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. All'attuazione del terzo periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente»;

   il comma 11 è sostituito dal seguente:
  «11. I decreti e i provvedimenti previsti dal presente capo non hanno natura regolamentare e sono pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” dei siti internet delle amministrazioni competenti, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di garantire la massima tempestività nelle procedure di pagamento previste dal presente decreto, le amministrazioni competenti omettono la trasmissione alla Corte dei conti, per gli effetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dei decreti di riparto fra gli enti interessati delle anticipazioni di liquidità e degli altri decreti e provvedimenti di cui al presente capo»;

   dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
  «11-bis. Al fine di tutelare l'unità giuridica e l'unità economica e, in particolare, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente capo, il Governo può sostituirsi agli organi delle regioni e degli enti locali per l'adozione dei provvedimenti e degli atti necessari, anche normativi, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione. In caso di mancata adozione degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, all'articolo 2, commi 1 e 3, e all'articolo 3, commi 4 e 5, si procede alla nomina di un apposito commissario per il compimento di tali atti. Per l'esercizio dei poteri di cui al presente comma si osserva l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  11-ter. Ai fini dei pagamenti di cui al presente capo, l'accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o di richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi una inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
  11-quater. Al comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “relativo a spese per somministrazioni, forniture e appalti,” sono soppresse».

  Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
  «Art. 6-bis. – (Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo). – 1. All'articolo 253 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 è inserito il seguente:
  “23-bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15 per cento dell'importo netto contrattuale”».

  All'articolo 7:
   al comma 4, dopo le parole: «maturati alla data del 31 dicembre 2012,» sono inserite le seguenti: «che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa,»;

   dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, le comunicazioni di cui al comma 4, relative all'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono trasmesse dalle amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma elettronica entro il 30 aprile dell'anno successivo. In caso di inadempienza, si applica ai dirigenti responsabili la sanzione di cui al comma 2»;

   al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti degli spazi finanziari derivanti dalle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno previste ai commi 1 e 7 dell'articolo 1 e dalle anticipazioni concesse a valere sul fondo di cui al comma 10 del medesimo articolo 1, possono indicare, per parte dei debiti ovvero per la totalità di essi, in sede di comunicazione, la data prevista per il pagamento. Per tali debiti la certificazione si intende rilasciata con apposizione della data di pagamento, anche ai fini della compensazione ai sensi degli articoli 28-quater e 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In relazione alle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno nonché alle anticipazioni, definite successivamente all'effettuazione della comunicazione prevista dal comma 4 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni interessate possono aggiornare la predetta comunicazione limitatamente alla apposizione della data prevista per il pagamento dei debiti fino a quel momento comunicati senza apposizione di data. Le date di pagamento indicate nella comunicazione non sono modificabili in sede di aggiornamento»;

   dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
  «7-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1, contestualmente al pagamento dei debiti comunicati attraverso la piattaforma elettronica ai sensi del comma 4, provvedono a registrare sulla piattaforma stessa i dati del pagamento, in modo da garantire l'aggiornamento dello stato dei debiti. In caso di mancato adempimento a quanto previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
  7-ter. Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, ai soli fini della comunicazione prevista dal comma 4, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine indicato nel primo periodo precedente si applicano le disposizioni di cui al comma 2. La comunicazione è effettuata entro il 15 settembre 2013 e si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 7»;

   al comma 9, le parole: «e su deliberazione delle Camere» sono soppresse, dopo le parole: «oggetto di cessione» sono inserite le seguenti: «pro soluto perfezionata entro il 31 dicembre 2012» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero può prevedere l'effettuazione di operazioni finanziarie finalizzate all'estinzione di debiti certi, liquidi ed esigibili delle pubbliche amministrazioni»;

   dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
  «9-bis. Alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 è allegata una relazione relativa all'attuazione del presente decreto. La relazione dà conto dello stato dei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni effettuati ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 5, nonché degli esiti dell'attività di ricognizione svolta ai sensi dell'articolo 7. La relazione indica altresì le iniziative eventualmente necessarie, da assumere anche con la legge di stabilità 2014, al fine di completare il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche maturati al 31 dicembre 2012, ivi inclusi i debiti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali a fronte dei quali non sussistono nei bilanci residui passivi anche perenti».

  All'articolo 8:
   al comma 2:
    al primo periodo, le parole:
«può essere effettuata anche» sono sostituite con le seguenti: «è effettuata, a titolo gratuito,»;
    il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di assenza o impedimento dell'ufficiale rogante ovvero su richiesta del creditore l'autenticazione delle sottoscrizioni può essere effettuata da un notaio e gli onorari sono comunque ridotti alla metà».

  All'articolo 9:
   al comma 1, sono premessi i seguenti:
  «01. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “A tal fine la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito”.
  02. Il termine del 30 aprile 2012 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012, è differito al 31 dicembre 2012»;

   al comma 1, capoverso Art. 28-quinquies:
    al comma 1:
    al primo periodo, la parola: «somministrazione» è sostituita dalla seguente: «somministrazioni» e dopo le parole: «possono essere compensati», sono inserite le seguenti: «solo su specifica richiesta del creditore»;
    al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento»;
    al quarto periodo, dopo la parola: «Qualora» sono inserite le seguenti: «l'ente pubblico nazionale,» e la parola: «territoriale» è soppressa;
    al quinto periodo, la parola: «territoriale» è soppressa;
    è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora residuassero ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II;
   al comma 2, dopo le parole: «sono stabiliti» sono inserite le seguenti: «, entro il 30 giugno 2013,»;

   dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Al comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19”»;

   al comma 2, secondo periodo, le parole da: «si provvede» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «si provvede, per l'anno 2014, a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7, e, per gli anni 2015 e 2016, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 – fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate»;

   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il soggetto d'imposta titolare di ragioni creditorie nei confronti delle pubbliche amministrazioni allega un elenco, conforme a un modello da adottare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d'imposta al quale la dichiarazione si riferisce, per cessioni di beni e prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche amministrazioni, distinti in ragione di ente pubblico debitore. L'elenco di cui al presente comma è presentato all'Amministrazione finanziaria in via telematica, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998».

  All'articolo 10:
   il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 16, comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, le parole: «31 gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento»;
   b) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate in proporzione alle spese desunte dal SIOPE, sostenute nel 2011 per l'acquisto di beni e servizi con l'esclusione di quelle relative alle spese per formazione professionale, per trasporto pubblico locale, per la raccolta di rifiuti solidi urbani e per servizi socialmente utili finanziati dallo Stato»;
   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Le disposizioni del comma 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il comune prevede l'applicazione di una tariffa con natura corrispettiva, in luogo del tributo, ai sensi del comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;

   il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  “4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”;
   b) al comma 35, secondo periodo, dopo le parole: “in quanto compatibili” sono aggiunte le seguenti: “, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari”»;

   al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
    «b) il comma 13-bis è sostituito dal seguente:
  “13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui all'articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”».

  Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

  «Art. 10-bis. – (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). – 1. Nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327».

  All'articolo 11:
   al comma 5, le parole: «nel territorio regionale» e le parole: «e dal decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241» sono soppresse;

   al comma 6:
    al primo periodo, le parole: «inerenti i servizi» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti ai servizi»;
    al secondo periodo, le parole: «ed efficientamento» sono sostituite dalle seguenti: «e di incremento dell'efficienza» e le parole: «del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni»;

   al comma 8, le parole: «con priorità al finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «con priorità per il finanziamento».

  All'articolo 12:
   al comma 2, primo periodo, le parole: «recate da presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «recate dal presente decreto»;
   al comma 3:
    all'alinea, le parole:
«pari a 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 570,45 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 576,6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 640,8 milioni di euro»;
    alla lettera c), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Dalle riduzioni sono esclusi gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella missione “Ricerca e innovazione” nonché gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano»;
    dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
     «c-bis) quanto a 5 milioni di euro per il 2014 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 699.000 euro per il 2014 e a 485.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 4.301.000 euro per l'anno 2014 e a 15.515.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
    c-ter) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
    c-quater) quanto a 17,35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse di parte corrente relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228;
    c-quinquies) quanto a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse di parte corrente relative all'autorizzazione di spesa di cui alle leggi 3 gennaio 1981, n. 7, e 26 febbraio 1987, n. 49, come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228;
    c-sexies) quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)»;

   al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more del monitoraggio, l'importo di 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 di cui all'Allegato 1 è accantonato e reso indisponibile con le modalità di cui alla lettera c) del medesimo comma 3»;

   al comma 5, primo periodo, le parole: «predette somme» sono sostituite dalle seguenti: «le somme di cui al comma 4»;

   al comma 7, le parole: «al comma 1, dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1 dell'articolo 5»;

   al comma 10, le parole: «dell'obiettivo di cui al comma 1» sono soppresse;

   al comma 11, le parole: «ad incremento prioritariamente» sono sostituite dalle seguenti: «prioritariamente ad incremento».

  L'Allegato 1 è sostituito dal seguente:

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 273.774  171.543 229.734  111.398
 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29) 73.791  2.670 85.410  3.130
  1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità (1) 54.827  1.365 62.786  1.131
  1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (3) 4.312  728 4.781  694
  1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4) 128  0 158  0
  1.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5) 10.841  0 12.801  0
  1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (6) 684  58 799  68
  1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7) 2.955  519 4.037  1.237
  1.8 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (8) 44  0 49  0
 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 4.134  4.082 4.113  4.057
  2.3 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (5) 218  218 254  254
  2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (6) 3.499  3.499 3.803  3.803
  2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (7) 416  365 57  0
 3 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 112  3 130  4
  3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10) 83  0 96  0
  3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (11) 29  3 34  4
 4 Difesa e sicurezza del territorio (5) 48  48 2.429  2.429
  4.1 Missioni militari di pace (8) 48  48 2.429  2.429
 5 Ordine pubblico e sicurezza (7) 3.129  0 3.678  0
  5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (5) 1.326  0 1.513  0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
  5.2 Sicurezza democratica (4) 1.803  0 2.165  0
 6 Soccorso civile (8) 3.962  3.962 6.416  6.416
  6.2 Protezione civile (5) 3.962  3.962 6.416  6.416
 7 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) 4.416  4.416 5.038  5.038
  7.1 Sostegno al settore agricolo (3) 4.416  4.416 5.038  5.038
 8 Competitività e sviluppo delle imprese (11) 51.703  51.081 28.275  27.571
  8.3 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9) 51.703  51.081 28.275  27.571
 9 Diritto alla mobilità (13) 65.904  65.621 9.132  8.803
  9.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (8) 65.904  65.621 9.132  8.803
 10 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 63  0 63  0
  10.1 Opere pubbliche e infrastrutture (8) 63  0 63  0
 11 Comunicazioni (15) 5.574  0 6.494  0
  11.1 Servizi postali e telefonici (3) 437  0 509  0
  11.2 Sostegno all'editoria (4) 5.137  0 5.985  0
 13 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 22  0 25  0
  13.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (14) 22  0 25  0
 14 Casa e assetto urbanistico (19) 10.650  10.650 9.927  9.927
  14.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali (1) 10.650  10.650 9.927  9.927

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
 16 Istruzione scolastica (22) 575  575 627  627
  16.1 Sostegno all'istruzione (10) 575  575 627  627
 17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 2.941  2.303 3.412  2.673
  17.1 Protezione sociale per particolari categorie (5) 753  743 877  866
  17.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (6) 378  0 435  0
  17.3 Sostegno alla famiglia (7) 802  802 933  933
  17.4 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità (8) 758  758 874  874
  17.5 Lotta alle dipendenze (4) 250  0 291  0
 18 Politiche previdenziali (25) 2.240  2.240 2.610  2.610
  18.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati (2) 2.240  2.240 2.610  2.610
 21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1) 6.675  3.570 7.730  4.159
  21.2 Organi a rilevanza costituzionale (2) 2.407  821 2.805  956
  21.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri (3) 4.268  2.749 4.924  3.203
 22 Giovani e sport (30) 1.986  247 2.255  280
  22.1 Attività ricreative e sport (1) 1.739  0 
1.975  0
  22.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù (2) 247  247 280  280
 23 Turismo (31) 452  452 523  523
  23.1 Sviluppo e competitività del turismo (1) 452  452 523  523
 24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 9.185  118 10.392  135
  24.2 Indirizzo politico (2) 94  0 111  0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
  24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 3.232  0 3.640  0
  24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (4) 5.745  118 6.511  135
  24.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (5) 114 0 130  0
 25 Fondi da ripartire (33) 25.612  19.506 40.346  33.016
  25.1 Fondi da assegnare (1) 20.867  14.761 27.508  20.178
  25.2 Fondi di riserva e speciali (2) 4.745  4.745 12.838  12.838
 27 Giustizia (6) 599  0 709  0
  27.1 Giustizia tributaria (5) 599  0 709  0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 21.798  19.814 9.063  6.564
 1 Competitività e sviluppo delle imprese (11) 16.248  15.994 2.485  1.998
  1.1 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale (5) 1.527  1.296 2.379  1.919
  1.2 Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo (6) 77  65 89  75
  1.3 Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione (7) 14.644  14.634 16  5
2 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28) 125  0 145  0
  2.1 Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate (4) 125  0 145  0
 3 Regolazione dei mercati (12) 55  18 65  24
  3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (4) 55  18 65  24
 4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) 2.374  2.348 2.930  2.900
  4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (4) 21  14 25  17
  4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (5) 2.353  2.334 2.905  2.883
 5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) 17  10 21  12
  5.6 Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico (6) 17  10 21  12
 6 Comunicazioni (15) 1.738  1.441 1.967  1.625
  6.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione (5) 261  0 301  0
  6.3 Regolamentazione e vigilanza del settore postale (7) 28  0 32  0
  6.7 Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione (8) 1.449  1.441 1.635  1.625

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 6  0 7  0
  8.1 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica (10) 6  0 7  0
 9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 125  0 162  0
  9.1 Indirizzo politico (2) 58  0 82  0
  9.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 66  0 80  0
 10. Fondi da ripartire (33) 1.110 3 1.280  4
  10.1 Fondi da assegnare (1) 1.110 3 1.280  4

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 4.877  4.230 4.893  4.046
 1 Politiche per il lavoro (26) 2.261  1.985 1.808  1.493
  1.3 Politiche attive e passive del lavoro (6) 1.772  1.768 1.252  1.247
  1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (7) 1  0 2  0
  1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8) 136  133 153  150
  1.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (9) 92  0 105  0
  1.9 Servizi e sistemi informativi per il lavoro (10) 167  84 191  95
  1.10 Servizi territoriali per il lavoro (11) 91  0 105  0
  1.11 Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali (12) 1  0 1  0
 2 Politiche previdenziali (25) 3  0 3  0
  2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3) 3  0 3  0
 4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 2.248  2.245 2.557  2.553
  4.3 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali (2) 15  14 17  15
  4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (12) 2.233  2.231 2.540  2.538
 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 2  0 3  0
  5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (6) 2  0 3  0
 7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 344  0 501  0
  7.1 Indirizzo politico (2) 10  0 12  0
  7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 333  0 489  0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
8 Fondi da ripartire (33) 19  0 22  0
  8.1 Fondi da assegnare (1) 19  0 22  0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 20.727  771 23.823  664
 1 Giustizia (6) 20.326  771 23.362  664
  1.1 Amministrazione penitenziaria (1) 6.806  200 8.012  10
  1.2 Giustizia civile e penale (2) 12.936  570 14.671  655
  1.3 Giustizia minorile (3) 583  0 679  0
 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 66  0 75  0
  2.1 Indirizzo politico (2) 66  0 75  0
 3 Fondi da ripartire (33) 336  0 387  0
  3.1 Fondi da assegnare (1) 336  0 387  0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 9.578  4.560 10.806  5.143
 1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 8.985  4.560 10.177  5.143
  1.1 Protocollo internazionale (1) 45  0 52  0
  1.2 Cooperazione allo sviluppo (2) 4.226  4.140 4.762  4.663
  1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4) 104  73 119  83 
  1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6) 193  10 227  11
  1.5 Integrazione europea (7) 281  268 322  306
  1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8) 499  61 568  69
  1.7 Promozione del sistema Paese (9) 895  0 1.018  0
  1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (12) 2.008  0 2.277  0
  1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (13) 300  0 338  0
  1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (14) 60  9 69  10
  1.11 Comunicazione in ambito internazionale (15) 373  0 426  0
 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 567  0 600  0
  2.1 Indirizzo politico (2) 1  0 1  0
  2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 566  0 599  0
 3 Fondi da ripartire (33) 26  0 29  0
  3.1 Fondi da assegnare (1) 26  0 29  0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'INTERNO 20.678  3.361 20.256  1.770
 1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2) 220  0 252  0
  1.2 Attuazione da parte delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio (2) 211  0 241  0
  1.3 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (3) 10  0 11  0
 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 782  40 758  52
  2.2 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (2) 72  0 
84  0
  2.3 Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa (3) 413  40 476  52
  2.4 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (8) 297  0 198  0
 3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 9.745  2.105 9.397  328
  3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8) 5.007  82 6.030  93
  3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (9) 948  0 1.081 0
  3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10) 3.790  2.024 2.286  236
 4 Soccorso civile (8) 4.819  88 5.584  100
  4.1 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile (2) 122  0 138  0
  4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3) 4.697  88 5.446  100
 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 2.402  458 1.128  517
  5.1 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (2) 2.278  458 988  517
  5.2 Gestione flussi migratori (3) 122  0 138  0
  5.3 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (5) 2  0 2  0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 949  0 1.104  0
  6.1 Indirizzo politico (2) 15  0 18  0
  6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 935  0 1.086  0
 7 Fondi da ripartire (33) 1.761  671 2.032  774
  7.1 Fondi da assegnare (1) 1.761  671 2.032  774

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 5.313  4.177 6.311  4.798
 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 4.776  4.169 5.639  4.789
  1.2 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (3) 84  50 139  101
  1.3 Sviluppo sostenibile (5) 1.448  1.444 1.817  1.812
  1.6 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (8) 20  0 23  0
  1.8 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (11) 360  22 576  50
  1.9 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche (12) 2.108  1.917 2.225  1.991
  1.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (13) 756  735 858  835
 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 41  0 48  0
  3.1 Indirizzo politico (2) 2  0 3  0
  3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 39  0 45  0
 4 Fondi da ripartire (33) 496  8 624  9
  4.1 Fondi da assegnare (1) 496  8 624  9

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
62.530  55.360 
94.007  86.480 
 1. Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 49.550  46.858 
75.151  72.679
  1.2 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali (11) 31.742  31.010 
58.917  58.668 
  1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (5) 180  177 
256  253
  1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (9) 23  18 
26  21 
  1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (10) 17.606  15.653 15.951  13.737
 2 Diritto alla mobilità (13) 10.753  8.037 16.281  13.266
  2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1) 2.114  1.602 2.452  1.866
  2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4) 1.470  1.422 1.736  1.681
  2.4 Autotrasporto ed intermodalità (2) 3.095  3.082 3.574  3.558
  2.5 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5) 9  0 10  0
  2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9) 3.797  1.775 8.203  5.982
  2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (6) 267  156 305  179 
 3. Casa e assetto urbanistico (19) 143  142 163  162 
  3.1. Politiche abitative, urbane e territoriali (2) 143  142 163  162 
 4. Ordine pubblico e sicurezza (7) 1.758  279 1.971  319 
  4.1. Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7) 1.758  279 
1.971  319 
  

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 174  44 269  54
  6.1 Indirizzo politico (2) 25  0 29  0 
  6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 148  44 240  54
 7 Fondi da ripartire (33) 151  0 172  0
  7.1 Fondi da assegnare (1) 151  0 172  0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA DIFESA 102.960  2.342 129.548  2.542 
 1. Difesa e sicurezza del territorio (5) 24.709  247 33.292  159
  1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (1) 3.429  0 3.903  0
  1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (2) 2.650  43 
2.997  50 
  1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (3) 1.195  0 
1.347  0 
  1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (4) 1.685  0 2.232  0 
  1.5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (5) 2.040  12 
2.320  13 
  1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (6) 13.710  193 20.494  96
 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 261  0 297  0 
  3.1 Indirizzo politico (2) 15  0 17  0 
  3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 246  0 280  0 
 4 Fondi da ripartire (33) 77.990  2.095 
95.958  2.383 
  4.1 Fondi da assegnare (1) 77.990  2.095 95.958  2.383

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 4.884  2.542 5.728  3.054
 1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) 3.935  2.540 
4.471  2.885 
  1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2) 2.144  1.875 2.438  2.131 
  1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (5) 40  1 46  1
  1.5 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione (6) 1.752  664 
1.987  752 
 2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 433  0 497  0
 2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità (7) 433  0 497  0 
 3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 177  0 203  0
  3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (6) 177  0 
203  0 
 4 Soccorso civile (8) 244  1 449  168 
  4.1 Interventi per soccorsi (1) 244  1 449  168 
 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 46  0 
53  0 
  5.1 Indirizzo politico (2) 18  0 
20  0 
  5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 28  0 
32  0 
 6 Fondi da ripartire (33) 49  0 55  0 
  6.1 Fondi da assegnare (1) 49  0 
55  0

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 23.221  19.668 25.817  21.909
 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21) 21.784  19.667 24.184  21.908
  1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (2) 14.812  14.635 16.872  16.671
  1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (5) 27  0 31  0
  1.6 Tutela dei beni archeologici (6) 64  32 74  37
  1.9 Tutela dei beni archivistici (9) 84  11 96  13
  1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10) 1.008  851 1.144  966
  1.12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio (12) 523  355 596  405
  1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale (13) 150  132 170  150
  1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (14) 19  12 19  10
  1.15 Tutela del patrimonio culturale (15) 5.097  3.640 5.182  3.656
 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 366  0 416  0
  3.1 Indirizzo politico (2) 6  0 8  0
  3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 360  0 409  0
 4 Fondi da ripartire (33) 1.070  1 1.217  1
  4.1 Fondi da assegnare (1) 1.070  1 1.217  1

Allegato 1

Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie disponibili nell'ambito delle spese rimodulabili (migliaia di Euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2014 2015
Accantonamenti di cui predeterminate per legge Riduzioni di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA SALUTE 9.160  7.307 10.465  8.315
 1 Tutela della salute (20) 8.428  7.304 9.641  8.311
1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (1) 1.051  967 1.198  1.102
  1.2 Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (2) 688  658 786  751
  1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (3) 1.013  78 1.204  88
  1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (4) 5.625  5.601 6.397  6.370
  1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (5) 51  0 56  0
 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 331  0 377  0
  3.1 Indirizzo politico (2) 14  0 17  0
  3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 316  0 361  0
 4 Fondi da ripartire (33) 402  3 446  4
  4.1 Fondi da assegnare (1) 402  3 446  4
    Totale 559.500  295.675 570.450  256.681

  L'Allegato 3 è soppresso.

TESTO AGGIORNATO AL 15 MAGGIO 2013

A.C. 676-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Pagamenti dei debiti degli enti locali).

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. I pagamenti dei residui di parte capitale, anche perenti, sostenuti nel corso del 2013 dalle Regioni, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 1, alinea, sostituire le parole: 5.000 milioni con le seguenti: 4.000 milioni.
1. 1. (ex 1. 177.) Marguerettaz.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. I pagamenti di debiti di parte capitale, per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro l'8 aprile 2013, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni ed i pagamenti a valere sul Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e sul Fondo per lo sviluppo dei comuni di confine di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2011, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro.
1. 2. (ex 1. 7.) Allasia, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. I pagamenti di debiti di parte capitale, per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro l'8 aprile 2013, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: sostenere.
1. 3. (ex 1. 118.) Allasia, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nel corso del 2013 con le seguenti: dal 1o gennaio 2013.
1. 4. (ex 1. 120.) Allasia, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Gli importi non utilizzati ai fini di cui al comma 1 sono destinati alla riduzione degli obiettivi del patto di stabilità per l'anno 2013 di comuni e province.
1. 5. (ex 1. 13.) Allasia, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.

  Al comma 5, sostituire le parole: 13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013 con le seguenti: 25 per cento del fondo di cassa al 31 dicembre 2012.
1. 6. (ex 1. 12.) Allasia, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.

  Al comma 5, sopprimere la parola: statale.
1. 100. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 7, sopprimere le parole:, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 8;
   all'articolo 12, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico previste dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 56,2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. In particolare:
   a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sulla birra di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 26 milioni di euro per l'anno 2013 e a 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2014;
   b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sui prodotti intermedi di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014;
   c) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sull'alcole etilico, di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 29 milioni di euro per l'anno 2013 e a 49 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

  11-ter. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg» e le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.».
  11-quater. A decorrere dall'anno 2013 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.
  11-quinquies. A decorrere dall'anno 2013 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.
  11-sexies. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 11-quater sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
  11-septies. All'articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
   a) al primo periodo, le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 centesimi»;
   b) all'ultimo periodo, le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma».

  11-octies. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 7, nella misura di 12,4 milioni di euro per l'anno 2013, 12 milioni di euro per l'anno 2014 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-novies. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 7, nella misura di 7 milioni di euro per l'anno 2013, 67,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 221,9 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2013, 2014 e 2015 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-decies. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 7, nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2013, 10 milioni di euro per l'anno 2014, 26 milioni di euro per l'anno 2015 e 38 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-undecies. Il Ministero dell'economia e delle Finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
  11-duodecies. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2013, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. L'attuazione del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro nell'anno 2013 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.
  11-terdecies. All'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 9 è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».

  11-quaterdecies. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;
   b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

  11-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 11-septiesdecies, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  11-sexiesdecies. A decorrere dal 1o gennaio 2013 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato. Per i soggetti persone fisiche di cui al periodo precedente, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:
   a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;
   b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

  11-septiesdecies. Entro il 31 maggio 2013, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma 11-sexiesdecies. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 11-undevicies sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. Tale imposta non abbatte l'imponibile IRPEF ed è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.
  11-duodevicies. Le risorse rivenienti dall'attuazione dei commi 11-sexiesdecies e 11-septies confluiscono in apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata, per essere destinate all'attuazione dell'articolo 1, comma 7, del presente decreto.
  11-undevicies. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 11-sexiesdecies e 11-septies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
1. 7. (ex 1. 171.) Di Salvo, Marcon.

  Al comma 7, sopprimere le parole:, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 8.
1. 8. (ex 1. 22.) Allasia, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Gli enti che hanno deliberato lo stato di dissesto possono richiedere l'anticipazione di liquidità di cui al comma 13.
1. 9. (ex 1. 9.) Allasia, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.

  Sopprimere il comma 17.
1. 10. (ex 1. 8.) Allasia, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  17-bis. In sede di definizione del patto di stabilità per le regioni a statuto speciale e per le province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, gli obiettivi sono determinati, tenendo conto dell'esclusione prevista dal comma 1. A tal fine nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, gli enti locali effettuano la comunicazione di cui al comma 2 alle predette regioni e province autonome, che curano la trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato.
1. 11. (ex 1. 19.) Marguerettaz, Borghesi, Fedriga, Rosato, Sandra Savino, Blazina, Malisani, Pes, Brandolin, Coppola.

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  17-bis. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, gli enti locali effettuano la comunicazione di cui al comma 2 alle regioni e alle province autonome, che ne curano la trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato.
1. 11. (ex 1. 19) (Testo modificato nel corso della seduta) Marguerettaz, Borghesi, Fedriga, Rosato, Sandra Savino, Blazina, Malisani, Pes, Brandolin, Coppola.
(Approvato)

ART. 1-bis.
(Patto verticale incentivato).

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: alla data del 31 dicembre 2012.
1-bis. 1. (ex 0. 1. 182. 2.) Rughetti, Marchi, De Micheli, Bobba, Bonavitacola, Capodicasa, Censore, Fanucci, Giampaolo Galli, Genovese, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Valiante, Fregolent.
(Approvato)

ART. 2.
(Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome).

  Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle regioni che adottano, o abbiano adottato, i piani di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. 1. (vedi 2. 60.) Palese, Carfagna.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. L'esclusione prevista all'articolo 32, comma 4, della lettera c), della legge 12 novembre 2011, n. 183, opera anche per le quote di cofinanziamento statale e regionale nel limite massimo di 700 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico previste dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 56,2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. In particolare:
   a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sulla birra di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 26 milioni di euro per l'anno 2013 e a 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2014;
   b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sui prodotti intermedi di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014;
   c) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sull'alcole etilico, di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 29 milioni di euro per l'anno 2013 e a 49 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

  11-ter. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg» e le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.».
  11-quater. A decorrere dall'anno 2013 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.
  11-quinquies. A decorrere dall'anno 2013 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.
  11-sexies. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 11-quater sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
  11-septies. All'articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
   a) al primo periodo, le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 centesimi»;
   b) all'ultimo periodo, le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma».

  11-octies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7-bis, nella misura di 12,4 milioni di euro per l'anno 2013, 12 milioni di euro per l'anno 2014 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-novies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7-bis, nella misura di 7 milioni di euro per l'anno 2013, 67,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 221,9 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2013, 2014 e 2015 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-decies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7-bis, nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2013, 10 milioni di euro per l'anno 2014, 26 milioni di euro per l'anno 2015 e 38 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-undecies. Il Ministero dell'economia e delle Finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
  11-duodecies. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2013, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. L'attuazione del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro nell'anno 2013 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.
  11-terdecies. All'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 9 è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».

  11-quaterdecies. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;
   b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

  11-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 11-septiesdecies, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  11-sexiesdecies. A decorrere dal 1o gennaio 2013 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato. Per i soggetti persone fisiche di cui al periodo precedente, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:
   a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;
   b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

  11-septiesdecies. Entro il 31 maggio 2013, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma 11-sexiesdecies. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 11-undevicies sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. Tale imposta non abbatte l'imponibile IRPEF ed è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.
  11-duodevicies. Le risorse rivenienti dall'attuazione dei commi 11-sexiesdecies e 11-septies confluiscono in apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata, per essere destinate all'attuazione dell'articolo 1, comma 7, del presente decreto.
  11-undevicies. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 11-sexiesdecies e 11-septies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
2. 2. (ex 2. 9.) Di Salvo, Marcon, Di Gioia.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Le quote di finanziamento statali e regionali di cui all'articolo 32, comma 4, della lettera c) della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono escluse dal complesso delle spese finali di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 32 nel limite massimo di 700 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico previste dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 56,2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. In particolare:
   a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sulla birra di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 26 milioni di euro per l'anno 2013 e a 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2014;
   b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sui prodotti intermedi di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014;
   c) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sull'alcole etilico, di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 29 milioni di euro per l'anno 2013 e a 49 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

  11-ter. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg» e le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.».
  11-quater. A decorrere dall'anno 2013 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.
  11-quinquies. A decorrere dall'anno 2013 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.
  11-sexies. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 11-quater sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
  11-septies. All'articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
   a) al primo periodo, le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 centesimi»;
   b) all'ultimo periodo, le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma».

  11-octies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7-bis, nella misura di 12,4 milioni di euro per l'anno 2013, 12 milioni di euro per l'anno 2014 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-novies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7-bis, nella misura di 7 milioni di euro per l'anno 2013, 67,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 221,9 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2013, 2014 e 2015 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-decies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7-bis, nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2013, 10 milioni di euro per l'anno 2014, 26 milioni di euro per l'anno 2015 e 38 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-undecies. Il Ministero dell'economia e delle Finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
  11-duodecies. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2013, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. L'attuazione del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro nell'anno 2013 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.
  11-terdecies. All'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 9 è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».

  11-quaterdecies. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;
   b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

  11-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 11-septiesdecies, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  11-sexiesdecies. A decorrere dal 1o gennaio 2013 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato. Per i soggetti persone fisiche di cui al periodo precedente, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:
   a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;
   b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

  11-septiesdecies. Entro il 31 maggio 2013, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma 11-sexiesdecies. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 11-undevicies sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. Tale imposta non abbatte l'imponibile IRPEF ed è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.
  11-duodevicies. Le risorse rivenienti dall'attuazione dei commi 11-sexiesdecies e 11-septies confluiscono in apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata, per essere destinate all'attuazione dell'articolo 1, comma 7, del presente decreto.
  11-undevicies. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 11-sexiesdecies e 11-septies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
2. 3. (ex 2. 12.) Di Salvo, Marcon.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 122, primo periodo, le parole da: «Nell'anno 2013» fino a «800 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di favorire il pagamento dei residui passivi in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, negli anni 2013 e 2014, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di euro 1.272.006.281»;
   b) al comma 123, le parole da: «Gli importi» fino a «comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122, possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo di 318 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento a favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1000 e 5000 abitanti».

  9-ter. I maggiori spazi finanziari ceduti a ciascun ente locale sono destinati al pagamento dei debiti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.
  9-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9-bis e 9-ter si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del presente decreto.
2. 4. (ex 2. 41.) Allasia, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b) e all'articolo 6, comma 1, non si applicano ai piani di pagamento dei debiti non sanitari e non finanziari, predisposti sulla base di disposizioni di legge, delle regioni che adottino, o abbiano adottato, i piani di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. 5. (ex 2. 64.) Palese, Carfagna.

ART. 3.
(Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN).

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Relativamente all'esercizio 2012, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni possono far valere prioritariamente le somme attinte sull'anticipazione di liquidità di cui al presente articolo fino a concorrenza dell'importo di 14.000 milioni di euro, con riferimento alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1, lettera b), come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il termine del 30 aprile di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, è differito al 15 maggio e conseguentemente il termine del 31 maggio è differito al 30 giugno.

  Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono aumentate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 58 milioni di euro per l'anno 2013 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. In particolare:
   a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'aliquota sulla birra di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995. n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 26 milioni di euro per l'anno 2013 e a 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
   b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sui prodotti alcolici intermedi di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
   c) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'aliquota sull'alcol etilico, di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 29 milioni di euro per l'anno 2013 e a 49 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

  11-ter. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg» e le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.».
  11-quater. A decorrere dall'anno 2013 le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.
  11-quinquies. A decorrere dall'anno 2013 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.
  11-sexies. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 11-quater sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
  11-septies All'articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
   a) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 centesimi»:
   b) all'ultimo periodo le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma».

  11-octies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 9, nella misura di 12,4 milioni di euro per l'anno 2013, 12 milioni di euro per l'anno 2014 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a 8,4 milioni di euro per l'anno 2013 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2013, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,89 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 6,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-novies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 9, nella misura di 7 milioni di euro per l'anno 2013, 67,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 221,9 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015. nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a 0.79 milioni di euro per l'anno 2013. a 30,88 milioni di euro per l'anno 2014 e a 33.3 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali quanto a 6.21 milioni di euro per l'anno 2013. a 36.52 milioni di euro per l'anno 2014 e a 68.6 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e a 120 milioni di euro per l'anno 2015 l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-decies. A quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 9, nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2013, 10 milioni di euro per l'anno 2014, 26 milioni di euro per l'anno 2015 e 38 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004. n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11-undecies. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0.5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0.5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
  11-duodecies. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2013, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro nell'anno 2013 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.
  11-terdecies. Il comma 9 dell'articolo 27. della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente: «9. I titolari di concessioni radiotelevisive pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale.
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».

  11-quaterdecies. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»:
   b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, e successive modificazioni».

  11-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
  11-sexiesdecies. A decorrere dal 1o gennaio 2013 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma precedente, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:
   a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;
   b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

  11-septiesdecies. Entro il 31 maggio 2013, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma precedente. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 11-sexiesdecies sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. Tale imposta non abbatte l'imponibile IRPEF, è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504.
  11-duodevicies. Le risorse rivenienti dall'attuazione dei commi 11-sexiesdecies e 11-septiesdecies confluiscono in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, per essere destinate all'attuazione dell'articolo 1, comma 7, del presente decreto.
  11-undevicies. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 11-sexiesdecies a 11-undevicies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
3. 1. (ex 3. 34.) Di Salvo, Marcon.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Al fine di non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi programmati di risparmio previsti dai piani di rientro dai disavanzi sanitari, le disposizioni di cui al comma 5, lettera b), e di cui all'articolo 6, comma 1, non si applicano ai piani di pagamento dei debiti sanitari, redatti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, delle regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle regioni che adottino, o abbiano adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Restano ferme le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario in attuazione dei predetti piani o programmi operativi.
3. 2. (ex 3. 32.) Palese, Carfagna.

ART. 6.
(Altre disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

  Al comma 1, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia, in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, i pagamenti ai sensi della presente legge sono effettuati dando priorità, ai fini del pagamento, ai crediti rientranti nelle seguenti categorie:
   a) crediti che non sono stati oggetto di cessione, di sconto o anticipazione di fatture o altri effetti commerciali, ovvero di altra forma di finanziamento che vincoli le somme incassate alla soddisfazione di un credito di una banca, istituto di credito o intermediario finanziario;
   b) crediti che sono stati oggetto di cessione o di altro rapporto di finanziamento di cui alla lettera a), a condizione che la cessione, lo sconto, l'anticipazione o il finanziamento sia avvenuto nell'ambito di un rapporto avente natura continuativa o rotativa e che la banca, l'istituto di credito o l'intermediario finanziario beneficiano del pagamento abbia confermato prima di tale pagamento il proprio impegno a riattivare, mantenere o rinnovare il rapporto di finanziamento, per l'importo e alle condizioni contrattuali precedente mente pattuiti, per un periodo minimo di sei mesi dopo la data di pagamento.

  Tra più crediti rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b), il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta di pagamento.
  Tra più crediti non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b), il pagamento viene effettuato dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto, dando priorità al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento ovvero da contratti o da accordi transattivi eventualmente intervenuti fra le parti.

  Conseguentemente, all'articolo 7, comma 8, sostituire le parole: con l'indicazione dei dati identificativi del cedente, del cessionario e dell'amministrazione debitrice e distinguendo tra cessioni pro soluto e cessioni pro solvendo con le seguenti: di sconto o anticipazione di fatture o altri effetti commerciali ovvero di altra forma di finanziamento che vincoli le somme incassate alla soddisfazione di un credito di una banca, istituto di credito o intermediario finanziario. L'elenco deve contenere l'indicazione della natura del rapporto contrattuale di cessione pro solvendo o pro soluto, sconto, anticipazione o finanziamento, nonché i dati identificativi dell'amministrazione debitrice, del cedente, del cessionario o della banca, istituto di credito o intermediario finanziario al quale è destinato il pagamento. Deve essere altresì specificato se la banca, l'istituto di credito o l'intermediario finanziario ha assunto o meno l'impegno di riattivazione, mantenimento o rinnovo dell'accordo di cessione o del rapporto di finanziamento ai sensi del comma 1 del presente articolo.
6. 1. (vedi 6. 57.) Mazziotti Di Celso, Buttiglione, Marazziti, Zanetti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: dando priorità ai creditori che, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, alla data del 31 dicembre 2012, hanno partecipato a tavoli negoziali inerenti a crisi aziendali e occupazionali presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e presso il Ministero dello sviluppo economico, nonché presso gli uffici competenti degli enti locali. A tal fine le predette amministrazioni, entro la data del 30 giugno 2013, sono tenute a pubblicare presso i propri siti internet l'elenco completo dei creditori di cui al terzo periodo.
6. 2. (ex 6. 4.) Di Salvo, Marcon.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, comunque in modo da garantire il rispetto di un generale principio di equa distribuzione territoriale in proporzione alle disponibilità di cassa degli enti territoriali.
6. 3. (ex 6. 39.) Allasia, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tra più crediti di pari data, ha la precedenza il credito vantato dall'impresa o creditore di minore dimensione per fatturato.
6. 4. (ex 6. 40.) Allasia, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1.1. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese garantendo che la liquidità immessa nel sistema economico dallo Stato quale saldo dei propri debiti raggiunga capillarmente tutti i livelli e i settori produttivi ed evitare nel breve periodo i rischi generati dal rapporto eccessivamente sbilanciato del sistema produttivo verso il sistema bancario, una quota non inferiore al 50 per cento del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 è destinata all'applicazione sperimentale di un meccanismo di garanzia dei pagamenti esteso ai creditori indiretti della Pubblica Amministrazione.
  1.2. A valere sulle risorse di cui al comma 1.1, il Ministero dell'economia e delle finanze procede direttamente al pagamento dell'ammontare complessivo del debito verso ciascun creditore secondo un criterio atto a soddisfare per il 20 per cento direttamente l'impresa richiedente e per il restante 80 per cento i debiti commerciali ceduti pro soluto dalla stessa impresa al Ministero dell'economia e delle finanze. Le imprese che beneficiano a loro volta del pagamento dei debiti ai sensi del comma 1.1 per un ammontare superiore a cinquantamila euro cedono pro soluto al Ministero dell'economia e delle finanze i propri debiti commerciali per un ammontare pari all'80 per cento.
6. 5. (ex 6. 41.) Allasia, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.

  Al comma 5, sostituire le parole: sulle somme destinate ai pagamenti di cui al presente Capo con le seguenti:, né azioni esecutive sulle somme destinate ai pagamenti di cui al presente Capo, ovvero da effettuarsi in attuazione dei piani di pagamento redatti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché effettuate presso i tesorieri delle aziende del Servizio sanitario regionale e presso le centrali uniche di pagamento istituite secondo disposizioni di legge.
6. 6. (ex 6. 52.) Palese, Carfagna.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora siano stati stipulati accordi di natura transattiva, sono sospese le azioni esecutive sulle somme destinate ai pagamenti da effettuarsi in attuazione dei piani di pagamento redatti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sottoscritti entro la data di entrata in vigore della presente legge, ancorché effettuate presso i tesorieri delle aziende del Servizio sanitario regionale e presso le centrali uniche di pagamento istituite secondo disposizioni di legge, sono sospese fino alla data del 30 giugno 2014.
6. 6.(Testo modificato nel corso della seduta) Palese, Carfagna.
(Approvato)

  Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 30 settembre.
6. 7. (ex 6. 42.) Allasia, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.

ART. 7.
(Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni).

  Al comma 1, dopo le parole: Le amministrazioni pubbliche, aggiungere le seguenti: ivi inclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piani di rientro da deficit sanitari e le società partecipate dalle amministrazioni locali,.
7. 1. (ex 7. 24.) Fedriga.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 15 settembre 2013 con le seguenti: 31 luglio 2013.
7. 2. (ex 7. 25.) Fedriga.

  Al comma 5, sostituire le parole: precedente comma con le seguenti: comma 4.
7. 100. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: Decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza che l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, l'istanza del creditore si intende accettata.
7. 3. (ex 7. 26.) Fedriga.

  Al comma 7-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le comunicazioni di cui al primo periodo devono essere trasmesse dalle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, per il tramite della piattaforma elettronica, entro il 30 aprile di ciascun anno successivo, in analogia a quanto disposto dal comma 4-bis per i debiti che risultano scaduti e non pagati al 31 dicembre di ogni anno.
7. 4. (ex 0. 7. 51. 5.) Zanetti, Fauttilli, Andrea Romano, Librandi, De Mita.

  All'emendamento 7.101 della Commissione, sostituire le parole: al comma 4 con le seguenti: ai commi 4 e 4-bis.
0. 7. 101. 1. Zanetti, Dellai.
(Approvato)

  Dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:
  7-quater. A decorrere dal 30 settembre 2013, nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati registrati nella piattaforma, sono pubblicati con cadenza mensile i dati relativi all'andamento dei pagamenti dei debiti di cui al comma 4.
7. 101. La Commissione.
(Approvato)

ART. 9.
(Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari).

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. A decorrere dall'anno 2013, il limite di 516.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aumentato a 700.000 euro. All'onere pari a euro 1.250 milioni per l'anno 2013, 380 milioni per l'anno 2014 e 250 milioni per l'anno 2015, si prevede mediante utilizzo delle risorse esistenti nella contabilità speciale 1778-fondi di bilancio dell'Agenzia delle Entrate. Per gli anni 2013 e 2014 si provvede a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7.
9. 1. (ex 9. 33.) Allasia, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.

  Sopprimere il comma 2-bis.
9. 2. Zanetti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
  Art. 9-bis. – 1. A decorrere dal 2014 è istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo finalizzato alla concessione alle microimprese e alle piccole imprese, come definite dalla normativa comunitaria, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione.
  2. I soggetti di cui al comma 1 possono utilizzare a garanzia del finanziamento agevolato i crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012, nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale relativi a somministrazione, forniture e appalti.
  3. La dotazione iniziale del Fondo è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a valere e nei limiti dei risparmi derivanti dall'abrogazione delle erogazioni a titolo di cofinanziamento e del rimborso per le spese elettorali sostenute da partiti e movimenti politici, di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e dei contributi a titolo di cofinanziamento, di cui all'articolo 2 della legge 6 luglio 2012, n. 96.
  4. Con il decreto di cui al comma 3 sono stabiliti i requisiti, le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti medesimi ed il tasso di interesse da applicare.
9. 01. (ex 9.03.) Sorial, Castelli, Barbanti, Cancelleri, Ruocco, D'Incà, Rostellato, Fico, Pisano, Caso.

ART. 10.
(Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 16, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le province che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono tenute, entro 60 giorni dalla definizione delle riduzioni di cui al comma 1, alla corrispondente modifica del piano di riequilibrio, con una previsione di riparto triennale 2013-2015. All'esito della pronuncia da parte della Sezione regionale della Corte dei conti sui suddetti piani, il Ministero dell'economia e finanze, con proprio decreto, provvede alla rimodulazione delle riduzioni di cui al comma 1».
10. 1. (ex 10. 85.) Allasia, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: per il solo anno 2013 aggiungere le seguenti: e, limitatamente ai comuni colpiti dall'evento alluvionale del novembre 2012 in Toscana, anche per l'anno 2014,.
10. 2. (ex 10. 31.) Faenzi, Parisi.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: con propria deliberazione con le seguenti: con deliberazione della giunta comunale.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma:

    lettera b):

   sopprimere le parole: prime due

    dopo le parole: già in uso per gli stessi prelievi aggiungere le seguenti:, escludendo in ogni caso l'applicazione dell'IVA;

    dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) fermo restando quanto previsto dalle lettere c) e f), i comuni possono continuare ad applicare per l'anno 2013 il regime di prelievo relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani vigente nell'anno 2012; dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. I comuni devono provvedere all'attuazione della presente disposizione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

    dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le disposizioni del comma 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il comune preveda l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo, ai sensi del comma 29 del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011.
  2-ter. Entro il 31 ottobre 2013, con apposito decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'ANCI, sono modificati i parametri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per quel che riguarda la determinazione delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche. Nel caso in cui le modifiche non fossero approvate nei termini previsti resta in vigore anche per il 2014 quanto previsto per il 2013 dalla lettera g-bis) del comma 2.
10. 3. (ex 10. 72.) Allasia, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.

  Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) fermo restando quanto previsto dalle lettere c) e f), i comuni possono continuare ad applicare nell'anno 2013 il regime di prelievo relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani vigente nel 2012. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. I comuni devono provvedere all'attuazione della presente disposizione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
10. 4. (ex 10. 81.) Allasia, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.

  Al comma 4, lettera b), capoverso 13-bis, terzo periodo, aggiungere, in fine le parole: , e gli effetti degli stessi retroagiscono al 1o gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 30 giugno dell'anno cui la delibera si riferisce.

  Conseguentemente sostituire il quarto, il quinto ed il sesto periodo con i seguenti: A tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine del 16 giugno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 giugno si applicano le aliquote e le detrazioni vigenti l'anno precedente. Il versamento della prima rata è comunque dovuto in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno sulla base delle aliquote indicate nelle delibere pubblicate nel sito informatico del Dipartimento delle finanze entro il 30 giugno.
10. 5. (ex 10. 76.) Allasia, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.

ART. 12.
(Copertura finanziaria).

  Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole da: e quelli relativi fino a: Expo Milano.
12. 1. (ex 0.12.18. 1.) Caso, Sorial, Castelli, Barbanti, Cancelleri, D'Incà, Ruocco, Rostellato, Fico, Pisano.

  Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: quelli relativi fino a: Expo Milano con le seguenti: quelle relative a politiche per il lavoro e la tutela della salute.
12. 2. (ex 0.12.18. 2.) Caso, Sorial, Castelli, Barbanti, Cancelleri, D'Incà, Ruocco, Rostellato, Fico, Pisano.

  Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: quelli relativi fino a: Expo Milano con le seguenti: quelle relative a politiche per il lavoro.
12. 3. (ex 0.12.18. 3.) Sorial, Caso, Castelli, Barbanti, Cancelleri, D'Incà, Ruocco, Rostellato, Fico, Pisano.

  Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: quelli relativi fino a Expo Milano con le seguenti: quelle relative a politiche per la tutela della salute.
12. 4. (ex 0.12.18. 4.) Sorial, Caso, Castelli, Barbanti, Cancelleri, D'Incà, Ruocco, Rostellato, Fico, Pisano.

  Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: Sono altresì esclusi i trasferimenti a qualsiasi titolo alle regioni e alle autonomie locali.
12. 5. (vedi 12. 11.) Allasia, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giovanni Fava, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.

  Al comma 3, lettera c-quinquies, sostituire le parole da: delle risorse di parte corrente fino alla fine della lettera con le seguenti: dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Al fine di dare attuazione alla presente lettera, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'adozione delle misure aventi incidenza sui trattamenti economici corrisposti ai sensi del suddetto articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
12. 100. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 676-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il Comune di Campione d'Italia, essendo interamente circondato da territorio elvetico, presenta una collocazione geografica peculiare: ritenuto anche dalla normativa comunitaria extra-doganale, esso ricade in una zona considerata area doganale di riferimento della Confederazione Elvetica, e a seguito di ciò, la moneta utilizzata dai suoi abitanti per le transazioni è il franco svizzero, valuta utilizzata anche per la stesura del bilancio comunale. La posizione di exclave italiana ha indotto il Governo, fin dal 1933, ad autorizzare l'apertura di una casa da gioco per consentire il finanziamento del bilancio comunale. Il comune, con la quota di proventi in franchi svizzeri di sua spettanza, può dare copertura finanziaria alle spese istituzionali dell'ente territoriale e soprattutto alle particolari misure a favore dei suoi cittadini richieste dalla interclusione territoriale del comune. Da sempre il legislatore ha determinato l'entità di tale contributo in franchi svizzeri sui proventi della casa da gioco con il solo fine di assicurare al Comune di Campione d'Italia l'adeguatezza dei mezzi finanziari per fronteggiare una situazione del tutto particolare che non può essere confrontata con altre realtà similari per entità demografica od estensione territoriale. La quota di proventi di spettanza del Comune, fino ad oggi determinata dalla legge, serve non solo a finanziare attività peculiari in ambito istituzionali dell'ente, ma anche altri servizi pubblici delegati al Comune di Campione d'Italia che, nel resto del Paese, sono di esclusiva competenza di autorità centrali. Tra le prime si evidenziano:
     costo dei dipendenti del servizio speciale di controllo comunale operanti all'interno del casinò al fine di garantire la regolarità dei giochi ai tavoli e tutelare gli interessi degli enti pubblici beneficiari dei proventi in base alla vigente legge (Comune di Campione d'Italia, provincia di Como, provincia di Lecco, provincia di Varese e Ministero dell'Interno);
     integrazione dei trattamenti pensionistici previsti dalla normativa statutaria e regolamentare vigente a livello comunale (onde consentire ai pensionati di poter sostenere il maggior costo dell'economia svizzera);
     contributo al Canton Ticino per i servizi essenziali (strade, trasporti, scuola superiore) resi alla comunità campionese in base alla «Dichiarazione di cooperazione tra Repubblica e Canton Ticino e il Comune di Campione d'Italia» firmata tra i due enti;
     l'erogazione dell'assegno di confine ai dipendenti statali (insegnanti e carabinieri) residenti sul territorio;
     il pagamento dell'indennità di trasferta al personale della scuola elementare e media non residente;
     la spesa per il complessivo funzionamento dell'ufficio postale, presso il quale opera personale dipendente del Comune;
    tali voci di spesa in franchi svizzeri, presenti solo nel bilancio del Comune di Campione d'Italia, sono ragguardevoli e tipicizzate;
    a seguito della significativa contrazione dei proventi della casa da gioco dovuta sia al mutato mercato del gioco in Italia, che all'indebolimento dell'euro contro franco svizzero, l'ammontare del contributo versato dalla casa da gioco al Comune di Campione d'Italia è stato fortemente ridotto e conseguentemente il Consiglio Comunale si è visto costretto a deliberare con atto n. 3 del 29 gennaio 2013 un piano di riequilibrio pluriennale ex articolo 243-bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'applicazione anche ai Comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti della normativa in materia di patto di stabilità a decorrere dal 1o gennaio 2013, vincolerebbe il Comune di Campione d'Italia ad apportare importanti modifiche al piano di riequilibrio approvato al fine di rispettare il cosiddetto saldo obiettivo richiesto dalla legge. In difetto, il Comune di Campione d'Italia verrebbe sottoposto alle consistenti sanzioni pecuniarie previste in caso di mancato rispetto del patto di stabilità (corresponsione allo Stato della differenza tra saldo obiettivo e saldo effettivo di bilancio) che in una situazione di disequilibrio, peggiorerebbe ulteriormente le previsioni di bilancio. Il presente ordine del giorno mira ad una modifica della normativa vigente prevedendo che con un decreto del Ministro dell'Interno, per il Comune di Campione d'Italia, la base di calcolo a cui applicare il coefficiente di legge per individuare il cosiddetto saldo obiettivo sia costituito solamente dalle spese correnti del triennio 2007/2009 strettamente legate allo svolgimento delle funzioni tipicamente comunali dedotte, dunque, tutte quelle spese in franchi svizzeri di cui l'amministrazione comunale si fa carico a motivo della propria particolare collocazione geografica di exclave. In ogni modo si precisa che i fondi per far fronte a tali spese, sono depositati presso la tesoreria comunale su specifico conto corrente bancario in franchi svizzeri e restano al di fuori del sistema della tesoreria unica: ciò determina che l'intervento ministeriale non comporterà il discostamento dal saldo obiettivo interno previsto dal legislatore,

impegna il Governo

al fine di favorire il pagamento dei debiti in conto capitale del Comune di Campione d'Italia, ad adottare in tempi rapidi le opportune iniziative affinché siano individuati i criteri di calcolo dei saldi rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interna del citato comune, in considerazione della particolarità delle risorse e delle spese in franchi svizzeri proprie del bilancio dell'ente.
9/676-A/1Totaro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge in esame, prevede l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno del 2013 dei pagamenti da parte degli enti locali di debiti certi, liquidi ed esigibili di parte capitale;
    dal 1o gennaio 2013, a norma del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), articolo 16, comma 31 e della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012), articolo 31, comma 1, anche i comuni con popolazione compresa tra i mille e i cinquemila abitanti sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno;
    tutti i comuni della Repubblica sono chiamati a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in conformità del patto di stabilità e crescita, di cui al Regolamento (CE) n, 1466/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, il quale stabilisce vincoli sul disavanzo e il debito che fanno riferimento al complesso delle amministrazioni pubbliche, nonché della Costituzione, articolo 119, secondo comma e, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014, primo comma, quale modificato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), articolo 4, comma 1, lettera a);
    gli enti locali dovrebbero concorrere agli obiettivi di finanza pubblica secondo principi di ragionevolezza e sostenibilità, che tengano conto della virtuosità delle gestioni di bilancio e della varietà dimensioni demografiche e capacità finanziarie e amministrative;
    i piccoli comuni sono già impegnati in un complesso processo di riorganizzazione amministrativa, che consegue agli obblighi di gestione in forma associata di nove delle dieci funzioni comunali fondamentali, a norma del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), articolo 14, comma 28, e di costituire le centrali uniche di committenza, a norma del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici);
    l'applicazione del patto di stabilità interno nei confronti dei piccoli comuni è irragionevole e insostenibile dal punto di vista finanziario e amministrativo, poiché si aggiunge al predetto complicato processo di riorganizzazione amministrativa e sono in causa bilanci di ridotta entità, i cui flussi di cassa, data la dipendenza da fonti esterne per gli investimenti, risultano praticamente impossibili da regolare come richiesto dal patto, con conseguenti ricadute paralizzanti anche sui pagamenti alle imprese;
    i piccoli Comuni vivono una totale paralisi politica e amministrativa che, nell'attuale difficile contesto economico e sociale, va a gravare su famiglie e imprese già duramente provate, comportando il blocco della realizzazione di tante piccole opere utili – in materia, a esempio, di efficienza energetica degli edifici pubblici, manutenzione delle strade e messa in sicurezza del territorio –, pure già finanziate o finanziabili anche col concorso dei fondi europei, e lo spreco dei relativi investimenti,

impegna il Governo:

   ad assumere con urgenza un'iniziativa normativa volta a:
    a) esentare i piccoli comuni dal patto di stabilità interno;
    b) disciplinare il loro concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica mediante uno strumento più ragionevole e sostenibile, in considerazione delle loro dimensioni demografiche e capacità finanziarie e amministrative e del processo di riorganizzazione amministrativa già in atto.
9/676-A/2Pastorino, Guerra, Fragomeli, Gadda, Tullo, Bobba, Borghesi, Matteo Bragantini, Molteni, Gianluca Pini, Busin, Fedriga.


   La Camera,
   premesso che:
    l'applicazione dei vincoli del patto di stabilità interno ai comuni con popolazione fra i 1000 e i 5000 abitanti oltre che essere insostenibile finanziariamente è anche tecnicamente ingestibile per enti con bilanci estremamente contenuti nelle dimensioni finanziarie, rigidi nella composizione della spesa, impossibilitati a compiere operazioni straordinarie di carattere patrimoniale, con un andamento dei flussi di cassa di parte capitale estremamente erratico e largamente eterodiretto;
    tale situazione, oltre ad aver determinato il blocco dei pagamenti dei debiti arretrati comporta un blocco totale degli investimenti, anche di minore dimensione, enormi ritardi anche nei pagamenti di parte corrente, determinando una condizione di totale paralisi delle economie locali, di attività artigianali e di piccole e medie imprese che costituiscono il tessuto vitale di molte comunità, con un impatto devastante sulla loro coesione sociale;
    con la conversione in legge del decreto-legge in esame sono previste misure che avviano una risposta concreta a tale drammatica situazione,

impegna il Governo:

   a garantire che il 50 per cento degli spazi finanziari ceduti ai comuni ai sensi dell'articolo 1-bis del presente decreto, vada comunque effettivamente e completamente a favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1000 e 5000 abitanti, per escludere dal patto i pagamenti in conto capitale comunque e a qualsiasi titolo da loro effettuati in ciascuno degli anni 2013 e 2014;
   a individuare con urgenza le modalità con le quali escludere totalmente dai vincoli del patto di stabilità interna i comuni con popolazione tra 1000 e 5000 abitanti.
9/676-A/3Guerra, Pastorino, Fragomeli, Realacci, Bobba.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame favorisce l'accelerazione dei pagamenti dei debiti cumulati dagli enti del Servizio sanitario nazionale, introducendo allo stesso tempo meccanismi in grado di prevenire la formazione di crediti degli enti dei servizi sanitari regionali verso le rispettive regioni;
    nello specifico, vengono autorizzate anticipazioni di liquidità in favore delle Regioni e delle Province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012, per un importo complessivo di 14 miliardi di euro, di cui 5 miliardi per il 2013 e 9 miliardi per il 2014, da ripartirsi fra le regioni;
    durante il dibattito in sede consultiva in Commissione XII affari sociali e nel parere che ne è scaturito è stata evidenziata la necessità di favorire un costante e prioritario coinvolgimento del Ministero della salute per tutte le materie di interesse sanitario che incidono non solo sulla efficienza del SSN ma anche e soprattutto sulla salute dei cittadini;
    in tema di sanità, purtroppo, sta diventando sempre più frequente il ricorso ad interventi che rispondono ad una logica di tipo prevalentemente economicistico, puntando sui crescenti tagli in sanità come strumento di ripianamento di deficit di bilancio, mentre si dovrebbe porre maggiore attenzione alla salute dei cittadini e al modo in cui tutelarla adeguatamente, che significa: più, prima e meglio, con misure di prevenzione, di cura e di riabilitazione,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere, nella fase di adozione dei decreti, anche di natura economica, che incidono su prestazioni e servizi che hanno una precipua «valenza sociale» di interesse del Ministero della salute o del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un maggiore coinvolgimento da parte dei ministeri specifici, garantendo in tal modo un'adeguata tutela della salute dei cittadini, sotto il profilo socio-sanitario;
   ad assicurare, anche attraverso iniziative legislative future, la semplificazione delle procedure relative al pagamento dei debiti accumulati dal Servizio sanitario nazionale che, allo stato attuale, appaiono di difficile gestione e si potrebbero quindi prestare ad una minore trasparenza nella soluzione dei problemi.
9/676-A/4Binetti, Gigli, Monchiero.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 12 del provvedimento in esame, relativo alla copertura finanziaria, aumenta la quantificazione degli oneri derivanti dai maggiori interessi sul debito pubblico, connessi alla emissione di titoli di Stato per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, di 17,1 milioni di euro nel 2014 (da 559,5 a 576,6 milioni) e di 70,35 milioni a decorrere dall'anno 2015 (da 570,45 a 640,8 milioni);
    tale maggiore quantificazione degli interessi è conseguente all'introduzione dell'articolo 1-bis relativo al Patto verticale incentivato, che prevede la concessione di un contributo alle regioni, per l'attivazione del patto verticale, a valere sulle risorse del Fondo a restituzione, istituito nel bilancio dello Stato, destinato ad assicurare la liquidità agli enti locali per i pagamenti dei debiti. Ciò determina, infatti, un minor introito in termini di minori interessi pagati dagli enti locali sulle somme ad essi anticipate dallo Stato;
    alla copertura finanziaria di tali maggiori oneri si provvede:
     a) quanto a 5 milioni per il 2014 e a 16 milioni a decorrere dal 2015 sul Fondo speciale di parte corrente, iscritto presso il Ministero dell'economia (di cui alla Tabella A, della legge di stabilità 2013);
     b) quanto a 10 milioni per il 2014 e a 5 milioni a decorrere dal 2015 mediante la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE);
     c) quanto a 17,35 milioni a decorrere dal 2015 mediante riduzione delle risorse di parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, relativa ai contributi all'editoria;
     d) quanto a 2,1 milioni per il 2014 e a 20 milioni a decorrere dal 2015 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'8 per mille IRPEF di competenza statale, di cui alla legge n. 20 maggio 1985, n. 222,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa concernenti la copertura del decreto in esame, al fine di adottare, già con il prossimo provvedimento di carattere finanziario, adeguate iniziative normative volte a ripristinare le risorse relative al lavoro e alle politiche sociali, ai contributi all'editoria, nonché quelle relative alla riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'otto per mille di competenza statale.
9/676-A/5Marcon, Di Salvo, Boccadutri, Melilla.


   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto in esame sono state emanate disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione;
    in particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del citato decreto, gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, possono chiedere alla Cassa depositi e prestiti l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti;
    il Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta della Cassa depositi e prestiti, con nota prot. n. 36140 del 7 maggio 2013, ha sostenuto che, in applicazione della normativa sopra citata, i debiti fuori bilancio potessero essere inclusi tra quelli oggetto dell'anticipazione di liquidità solo se riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 194 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro il 31 dicembre 2012 ed in possesso delle relative coperture finanziarie;
    la Cassa depositi e prestiti ha fatto proprio il suddetto parere ministeriale invitando gli enti che avevano richiesto l'anticipazione ad adeguarsi ad esso;
    le disposizioni come sopra impartite non fanno cenno alcuno della posizione di quegli enti che hanno aderito al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, con un piano di rientro pluriennale ed hanno acclarato i propri debiti non ai sensi dell'articolo 194 sibbene dell'articolo 243-bis del citato testo unico n. 267 del 2000;
    l'interpretazione ministeriale fatta propria dalla Cassa depositi e prestiti appare non perfettamente in linea con quanto testualmente previsto dal citato articolo 1, comma 13, del decreto in esame e ne riduce fortemente la portata;
    la riportata interpretazione ministeriale, fatta propria dalla Cassa depositi e prestiti, escluderebbe gli enti locali che hanno approvato il piano di rientro dalla possibilità del ricorso all'anticipazione di liquidità presso la Cassa depositi e prestiti;
    si fanno voti affinché l'anticipazione di liquidità della Cassa depositi e prestiti, di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto in esame sia concessa agli enti locali non solo per i debiti già riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del testo unico n. 267 del 2000, ma anche per i debiti compresi nei piani di rientro pluriennali di cui al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, acclarati ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico,

impegna il Governo

a fare propria ed a sostenere nel senso sopraindicato un'interpretazione autentica del citato articolo 1 del decreto in esame.
9/676-A/6Del Basso De Caro.


   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto in esame sono state emanate disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione;
    in particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del citato decreto, gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, possono chiedere alla Cassa depositi e prestiti l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti;
    il Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta della Cassa depositi e prestiti, con nota prot. n. 36140 del 7 maggio 2013, ha sostenuto che, in applicazione della normativa sopra citata, i debiti fuori bilancio potessero essere inclusi tra quelli oggetto dell'anticipazione di liquidità solo se riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 194 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro il 31 dicembre 2012 ed in possesso delle relative coperture finanziarie;
    la Cassa depositi e prestiti ha fatto proprio il suddetto parere ministeriale invitando gli enti che avevano richiesto l'anticipazione ad adeguarsi ad esso;
    le disposizioni come sopra impartite non fanno cenno alcuno della posizione di quegli enti che hanno aderito al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, con un piano di rientro pluriennale ed hanno acclarato i propri debiti non ai sensi dell'articolo 194 sibbene dell'articolo 243-bis del citato testo unico n. 267 del 2000;
    l'interpretazione ministeriale fatta propria dalla Cassa depositi e prestiti appare non perfettamente in linea con quanto testualmente previsto dal citato articolo 1, comma 13, del decreto in esame e ne riduce fortemente la portata;
    la riportata interpretazione ministeriale, fatta propria dalla Cassa depositi e prestiti, escluderebbe gli enti locali che hanno approvato il piano di rientro dalla possibilità del ricorso all'anticipazione di liquidità presso la Cassa depositi e prestiti;
    si fanno voti affinché l'anticipazione di liquidità della Cassa depositi e prestiti, di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto in esame sia concessa agli enti locali non solo per i debiti già riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del testo unico n. 267 del 2000, ma anche per i debiti compresi nei piani di rientro pluriennali di cui al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, acclarati ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sostenere nel senso sopraindicato un'interpretazione autentica del citato articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013.
9/676-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta) Del Basso De Caro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del decreto-legge in esame prevede l'estinzione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni dello Stato a fronte dei quali non sussistano residui passivi anche perenti;
    nel corso dell'esame in sede referente, la V Commissione (Bilancio) ha approvato una proposta emendativa volta all'inserimento del comma 9-bis all'articolo 7 del provvedimento, in base al quale alla Nota di aggiornamento del DEF 2013 è allegata una relazione che, tra l'altro, indica «le iniziative eventualmente necessarie, da assumere anche con la legge di stabilità 2014, al fine di completare il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche maturati al 31 dicembre 2012, ivi inclusi i debiti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali a fronte dei quali non sussistono nei bilanci residui passivi anche perenti»;
    l'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, prevede che gli enti locali possano, con propria deliberazione consiliare, riconoscere la legittimità di eventuali debiti fuori bilancio, al fine di procedere al relativo pagamento;
    molti comuni, per ragioni di equilibrio finanziario, non hanno potuto adottare nei termini utili per l'attivazione delle procedure previste dal provvedimento in esame le deliberazioni di cui al richiamato articolo 194 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,

impegna il Governo

ad adottare, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 9-bis, del provvedimento in esame, le opportune iniziative, nell'ambito della legge di stabilità 2014, al fine di consentire agli enti locali di provvedere al pagamento dei propri debiti fuori bilancio.
9/676-A/7Michele Bordo, Capone.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca «disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali», e, al fine di favorire lo sblocco dei pagamenti a favore delle imprese contiene, tra le altre, specifiche norme che si occupano delle condizioni di equilibrio finanziario degli «enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267»;
    il Comune di Campione d'Italia, essendo interamente circondato da territorio elvetico, presenta una collocazione geografica peculiare: ritenuto anche dalla normativa comunitaria extra-doganale, esso ricade in una zona considerata area doganale di riferimento della Confederazione Elvetica e, a seguito di ciò, la moneta utilizzata dai suoi abitanti per le transazioni è il franco svizzero, valuta utilizzata anche per la stesura del bilancio comunale;
    il Comune di Campione d'Italia, per le sue peculiarità di exclave interamente in territorio svizzero vive così, da comune che ha deliberato il ricorso alla procedura ex articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, una condizione del tutto particolare avendo nel suo bilancio spese correnti non riconducibili a quelle relative alle funzioni proprie di un comune, bensì riferibili a competenze, funzioni e attività statali nonché ai rapporti con la Confederazione Elvetica regolati da specifici accordi;
    tale condizione produce gravi effetti distorsivi sui meccanismi di definizione degli obiettivi del patto di stabilità, determinandone un notevole sovradimensionamento rispetto alle effettive possibilità di manovra della spesa da parte del comune, conducendo, per tale effetto, all'impossibilità di effettuare i pagamenti alle imprese oltre che nuovi investimenti;
    la posizione di exclave italiana ha indotto il Governo, fin dal 1933, ad autorizzare l'apertura di una casa da gioco per consentire il finanziamento del bilancio comunale. Il comune, con la quota di proventi in franchi svizzeri di sua spettanza, può dare copertura finanziaria alle spese istituzionali dell'ente territoriale e soprattutto alle particolari misure a favore dei suoi cittadini richieste dall'interclusione territoriale del comune;
    da sempre il legislatore ha determinato l'entità di tale contributo in franchi svizzeri sui proventi della casa da gioco con il solo fine di assicurare al Comune di Campione d'Italia l'adeguatezza dei mezzi finanziari per fronteggiare una situazione del tutto particolare, che non può essere confrontata con altre realtà similari per entità demografica od estensione territoriale;
    la quota di proventi di spettanza del comune, fino ad oggi determinata dalla legge, serve non solo a finanziare attività peculiari in ambito istituzionali dell'ente, ma anche altri servizi pubblici delegati al Comune di Campione d'Italia che, nel resto del Paese, sono di esclusiva competenza di autorità centrali.
    Tra le prime si evidenziano:
     costo dei dipendenti del servizio speciale di controllo comunale operanti all'interno del casinò al fine di garantire la regolarità dei giochi ai tavoli e tutelare gli interessi degli enti pubblici beneficiari dei proventi in base alla vigente legge (Comune di Campione d'Italia, Provincia di Como, Provincia di Lecco, Provincia di Varese e Ministero dell'interno);
     integrazione dei trattamenti pensionistici previsti dalla normativa statutaria e regolamentare vigente a livello comunale (onde consentire ai pensionati di poter sostenere il maggior costo dell'economia svizzera);
     contributo al Canton Ticino per i servizi essenziali (strade, trasporti, scuola superiore) resi alla comunità campionese in base alla «Dichiarazione di cooperazione tra Repubblica e Canton Ticino e il Comune di Campione d'Italia» firmata tra i due enti.
    Tra i servizi di competenza statale, si indicano:
     l'erogazione dell'assegno di confine ai dipendenti statali (insegnanti e carabinieri) residenti sul territorio;
     il pagamento dell'indennità di trasferta al personale della scuola elementare e media non residente;
     la spesa per il complessivo funzionamento dell'ufficio postale, presso il quale opera personale dipendente del comune;
    tali voci di spesa in franchi svizzeri, presenti solo nel bilancio del Comune di Campione d'Italia, sono ragguardevoli e tipicizzate ed i fondi per farvi fronte sono depositati presso la tesoreria comunale su specifico conto corrente bancario in franchi svizzeri e restano al di fuori del sistema della tesoreria unica;
    a seguito della significativa contrazione dei proventi della Casa da gioco dovuta sia al mutato mercato del gioco in Italia, che all'indebolimento dell'euro contro franco svizzero, l'ammontare del contributo versato dalla casa da gioco al Comune di Campione d'Italia è stato fortemente ridotto e conseguentemente il consiglio comunale si è visto costretto a deliberare con atto n. 3 del 29 gennaio 2013 un piano di riequilibrio pluriennale ex articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000;
    l'applicazione in tale situazione della normativa in materia di patto di stabilità a decorrere dal 1o gennaio 2013 è così completamente insostenibile e ingestibile da parte del Comune di Campione d'Italia, determinando anche l'impossibilità di attuare o anche adeguare ragionevolmente il piano di riequilibrio approvato, con relative conseguenze in ordine al pagamento di debiti alle imprese,

impegna il Governo

al fine di favorire il pagamento dei debiti in conto capitale del Comune di Campione d'Italia, ad adottare, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dei comuni, gli opportuni provvedimenti anche di natura interpretativa al fine di individuare specifici criteri di calcolo dei saldi rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per il Comune di Campione d'Italia, in considerazione della sua eccezionale condizione di extraterritorialità, della conseguente peculiarità delle funzioni ed attività svolte, della particolarità delle risorse e delle spese in franchi svizzeri proprie del bilancio dell'ente, definendo una base di calcolo a cui applicare il coefficiente di legge per individuare il cosiddetto saldo obiettivo costituito solamente dalle spese correnti del triennio 2007/2009 strettamente legate allo svolgimento delle funzioni tipicamente comunali dedotte, dunque, tutte quelle spese in franchi svizzeri di cui l'amministrazione comunale si fa carico a motivo della propria particolare collocazione geografica di exclave.
9/676-A/8Braga, Guerra, Bobba.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame definisce un insieme di regole e procedure volte ad accelerare il recupero dei crediti nei confronti delle amministrazioni vantati da imprese, cooperative e professionisti, per un importo complessivo di 40 miliardi di euro, da erogare nell'arco dei prossimi dodici mesi accordando priorità ai crediti che le imprese non hanno ceduto al sistema creditizio;
    l'articolo 1, comma 1, dispone che i pagamenti di debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali, siano esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro;
    il predetto comma 1 esclude, pertanto, dai vincoli del patto di stabilità interno le spese sostenute dagli enti locali nel corso del 2013 per il pagamento di debiti di parte capitale, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni;
    tale formulazione, facendo riferimento al pagamento di tutte le tipologie di debiti di parte capitale degli enti locali maturati al 31 dicembre 2012, ivi compresi quelli relativi a forniture e appalti, esclude quelli di parte corrente;
    è, infatti, comprovata la enorme sofferenza anche delle imprese fornitrici di servizi ai cittadini per commessa da parte degli enti locali, tra le quali ve ne sono alcune che vantano crediti scaduti (ed accertati e liquidati anche in giudizio) da un lasso di tempo dell'ordine di decenni. Non è chiara la ragione per la quale i loro crediti debbano essere postergati rispetto a quelli nei confronti delle imprese appaltatrici di lavori,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative normative al fine di estendere l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno anche ai pagamenti di debiti di parte corrente;
   a chiarire, in relazione all'aspetto sopracitato la scelta effettuata dal legislatore di escludere tali tipologie di debiti dai vincoli del patto di stabilità interno degli enti locali.
9/676-A/9Abrignani.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame definisce un insieme di regole e procedure volte ad accelerare il recupero dei crediti nei confronti delle amministrazioni vantati da imprese, cooperative e professionisti, per un importo complessivo di 40 miliardi di euro, da erogare nell'arco dei prossimi dodici mesi accordando priorità ai crediti che le imprese non hanno ceduto al sistema creditizio;
    l'articolo 1, comma 1, dispone che i pagamenti di debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali, siano esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro;
    il predetto comma 1 esclude, pertanto, dai vincoli del patto di stabilità interno le spese sostenute dagli enti locali nel corso del 2013 per il pagamento di debiti di parte capitale, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni;
    tale formulazione, facendo riferimento al pagamento di tutte le tipologie di debiti di parte capitale degli enti locali maturati al 31 dicembre 2012, ivi compresi quelli relativi a forniture e appalti, esclude quelli di parte corrente;
    è, infatti, comprovata la enorme sofferenza anche delle imprese fornitrici di servizi ai cittadini per commessa da parte degli enti locali, tra le quali ve ne sono alcune che vantano crediti scaduti (ed accertati e liquidati anche in giudizio) da un lasso di tempo dell'ordine di decenni. Non è chiara la ragione per la quale i loro crediti debbano essere postergati rispetto a quelli nei confronti delle imprese appaltatrici di lavori,

impegna il Governo:

   a valutare l'adozione di iniziative normative al fine di estendere l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno anche ai pagamenti di debiti di parte corrente;
   a chiarire, in relazione all'aspetto sopracitato la scelta effettuata dal legislatore di escludere tali tipologie di debiti dai vincoli del patto di stabilità interno degli enti locali.
9/676-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta) Abrignani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento reca alcune disposizioni procedurali in materia di imposta municipale propria;
    secondo quanto emerge dai dati relativi presentati nella sezione «Ricerca, innovazione e tecnologia dell'informazione» dell'Annuario statistico italiano 2012 pubblicato dall'Istat, l'Italia è il fanalino di coda nell'Unione Europea per le spese in ricerca, con un investimento pari all'1,26 per cento del prodotto interno lordo (Pil) contro la media Ue del 2,01 per cento del Pil;
    tra le principali economie dell'Unione – si legge nell'Annuario Istat – l'Italia, insieme alla Spagna, è nella posizione peggiore;
    a fronte di questi dati, che rilevano una certa disattenzione dei governi nei confronti della ricerca, nonostante sia un settore chiave per il progresso del Paese, dobbiamo registrare un forte interesse da parte del fisco che, invece, riconosce pienamente il valore della ricerca e, soprattutto, degli immobili nei quali tali attività vengono svolte;
    non è prevista, infatti, alcun tipo di esenzione o riduzione dell'Imu per questo tipo di immobili, che viene pagata a tariffa piena, né si comprende per quali motivi viene riconosciuta l'esenzione agli immobili dedicati «esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive» e non anche all'attività di ricerca scientifica;
    il Governo ha annunciato l'emanazione di un provvedimento contenente alcune modifiche sostanziali alla normativa riguardante l'Imposta municipale unica,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità, nella predisposizione di prossimi provvedimenti e compatibilmente con i vincoli di cassa, di ricomprendere, tra i criteri applicabili per l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale unica, anche quello riguardante la natura di immobile destinato alla attività di ricerca scientifica.
9/676-A/10Capua.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge al nostro esame sbloccherà finalmente i primi pagamenti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni da parte delle imprese;
    si tratta di un provvedimento fortemente atteso soprattutto dalle piccole e medie imprese già fortemente penalizzate dalla crisi finanziaria e dalla stretta creditizia operata dalla maggior parte degli istituti bancari;
    il testo interviene anche in materia di DURC prevedendo che, ai fini dei pagamenti, l'accertamento della regolarità contributiva, da realizzarsi attraverso la trasmissione del DURC da parte degli operatori economici alle amministrazioni aggiudicatrici, o di acquisizione d'ufficio dello stesso da parte di quest'ultime, venga effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o di richiesta equivalente di pagamento;
    proprio in materia di DURC, tra i fattori che penalizzano le imprese vengono rilevati, da più parti il ritardo e le lentezze burocratiche connesse con il suo rilascio da parte degli enti preposti;
    ovviamente non si vuole mettere in discussione l'importanza e la validità di questo strumento per combattere l'abusivismo e la concorrenza sleale ma l'attuale sistema risulta troppo lento ed un'azienda che chiede il documento di regolarità contributiva può aspettare anche trenta giorni per avere in mano il documento (che possono diventare anche quarantacinque se viene riscontrata qualche anomalia da sanare) con conseguenti ritardi su gli inizi dei lavori ed con il rischio di essere lasciati fuori dalle gare,

impegna il Governo

a sollecitare, nell'ambito delle sue competenze, l'adozione, da parte degli organi preposti, di misure intese a velocizzare i tempi di attesa per il rilascio del documento di regolarità contributiva al fine di consentire alle imprese, attraverso uno snellimento di tali procedure, di essere maggiormente competitive e libere da inutili penalizzazioni burocratiche.
9/676-A/11Galgano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 24-ter del decreto legislativo n. 231 del 2001, per le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica che commettono i delitti di criminalità organizzata, si limita a prevedere mere sanzioni di natura pecuniaria ed interdittiva;
    l'articolo 24-ter, comma 4, del citato decreto legislativo, prevede una sanzione interdittiva definitiva nella sola ipotesi in cui si accerti che l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati;
    l'articolo 91 del decreto legislativo n.159 del 2011, sancisce l'obbligo dell'acquisizione dell'informazione antimafia, in materia di contratti e subcontratti, al verificarsi di presupposti poco utili ad un efficace contrasto della criminalità organizzata;
    sarebbe opportuno provvedere, prioritariamente, al pagamento dei debiti per le imprese creditrici che non abbiano commesso i delitti in oggetto, al fine di diffondere e premiare un maggior senso di legalità,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di provvedere, prioritariamente, al pagamento dei debiti delle imprese creditrici che non abbiano commesso i delitti di criminalità organizzata e solo successivamente ed in via residuale al pagamento dei debiti di tutte le imprese creditrici che abbiano compiuto i delitti di criminalità organizzata;
   a valutare l'opportunità dell'introduzione di una sanzione interdittiva definitiva al mero compimento di un delitto di criminalità organizzata;
   a valutare l'opportunità di ridurre i parametri, di cui all'articolo 91, comma 1 lettera a), b) e c), del decreto legislativo 159 del 2011, in materia obbligo di acquisizione dell'informazione antimafia.
9/676-A/12Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Currò, Fico, D'Ambrosio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 24-ter del decreto legislativo n. 231 del 2001, per le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica che commettono i delitti di criminalità organizzata, si limita a prevedere mere sanzioni di natura pecuniaria ed interdittiva;
    l'articolo 24-ter, comma 4, del citato decreto legislativo, prevede una sanzione interdittiva definitiva nella sola ipotesi in cui si accerti che l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati;
    l'articolo 91 del decreto legislativo n.159 del 2011, sancisce l'obbligo dell'acquisizione dell'informazione antimafia, in materia di contratti e subcontratti, al verificarsi di presupposti poco utili ad un efficace contrasto della criminalità organizzata;
    sarebbe opportuno provvedere, prioritariamente, al pagamento dei debiti per le imprese creditrici che non abbiano commesso i delitti in oggetto, al fine di diffondere e premiare un maggior senso di legalità,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di provvedere, prioritariamente, al pagamento dei debiti delle imprese creditrici che non abbiano commesso i delitti di criminalità organizzata e solo successivamente ed in via residuale al pagamento dei debiti di tutte le imprese creditrici che abbiano compiuto i delitti di criminalità organizzata;
   a valutare l'opportunità dell'introduzione di una sanzione interdittiva definitiva al mero compimento di un delitto di criminalità organizzata;
   a valutare l'opportunità di modificare i parametri di cui all'articolo 91, comma 1, lettera a), b) e c), del decreto legislativo 159 del 2011, in materia obbligo di acquisizione dell'informazione antimafia.
9/676-A/12. (Testo modificato nel corso della seduta) Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Currò, Fico, D'Ambrosio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10 del provvedimento in esame detta una disciplina transitoria per il pagamento TARES consentendo ai comuni, per il solo anno 2013 di modificare la scadenza (fissata al mese di luglio);
    tale disciplina transitoria non affronta le questioni strutturali alla base del tributo che andranno riviste nel contesto generale dei tributi locali in quanto la TARES, per come è stata disciplinata, rischia di determinare, oltre che un onere sui contribuenti in un grave contesto recessivo, che sta colpendo pesantemente le famiglie e le imprese, anche la negazione del principio virtuoso della riduzione della tassazione destinata al risparmio della produzione dei rifiuti;
    nel contempo andrebbe assicurata l'efficienza e la funzionalità di servizi essenziali per le collettività locali, che sarebbero pregiudicati da un mancato afflusso di risorse nelle casse dei comuni;
    il decreto-legge n. 201 del 2011, cosiddetto decreto salva Italia, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ha istituito la TARES, acronimo che sta per tributo comunale sui rifiuti e servizi, tributo basato sulla superficie dell'immobile di riferimento che prevede la copertura economica del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché il concorso al finanziamento dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni (polizia locale, anagrafe, ufficio tecnico, pubblica illuminazione, pubblica istruzione, manutenzione stradale e del verde pubblico eccetera). Si può affermare, quindi, che al suo interno conviva una duplice natura: quella di tassa, destinata al finanziamento dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, e quella di imposta, volta a finanziare i servizi indivisibili dei Comuni;
    il presupposto della TARES pare più assimilabile ad un'imposta che ad una tassa, soprattutto per la parte relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per la sua conformazione alla copertura suddivisa di un servizio piuttosto che alla sua precisa ed individuata fruizione, con chiaro mancato rispetto dei principi di cui all'articolo 53 della Costituzione, che comporterà una quantità considerevole di ricorsi con il sicuro intervento da parte della Corte costituzionale. La TARES, tributo con finalità di scopo non omogenee, mutua dalle precedenti norme Tarsu e Tia modalità gestionali e modalità di calcolo della tariffa, articolate sia in una quota fissa che in una variabile (si veda il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999) che non considera, né recepisce, adeguatamente le indicazioni pervenute dalle autorità europee e i precetti costituzionali in tema di progressività della fiscalità;
    l'introduzione della TARES si pone in controtendenza rispetto al percorso obbligato dell'indirizzo evolutivo in materia di rifiuti, negando di fatto la trasformazione tariffaria, il modo universalmente più efficace e riconosciuto, per rendere economicamente competitivo il riuso ed il riciclo dei rifiuti, rispetto alle operazioni di smaltimento;
    l'attuale sistema impositivo della TARES pone il fondato sospetto che vengano fatti pagare due volte alle famiglie residenti e alle imprese gli stessi servizi indivisibili, già coperti con l'imposizione dell'Imu, con la maggiorazione sulla tariffa per i rifiuti, calcolata in base ai metri quadri degli immobili;
    i servizi in carico alla TARES, cosiddetti servizi indivisibili (manutenzione strade e giardini, illuminazione pubblica, vigili urbani, ufficio tecnico ecc..) andrebbero coperti dai proventi delle concessioni edilizie e dagli oneri di urbanizzazione. Questo non accade anche grazie all'art. 136 del TUE che svincola tali proventi a favore della spesa ordinaria;
    la superficie imponibile soggetta alla maggiorazione per i servizi indivisibili con tariffa da 0,30 a 0,40 euro per metro quadro, oltre a costituire un ulteriore e generale incremento del carico fiscale in capo ai contribuenti, comporterà senz'altro un aumento della tassazione per le attività commerciali, industriali ed artigianali, incrinando ancor di più il rapporto di fiducia fra istituzioni e cittadini,

impegna il Governo:

   ad individuare in occasione della Nota di aggiornamento al Def le risorse necessarie al fine di rinviare al 2014 l'applicabilità della TARES in particolare la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato;
   ad adottare un opportuno provvedimento al fine della revisione sostanziale della disciplina del tributo in questione, al di là di mere necessità di risparmio statale e/o incapacità di alcune amministrazioni locali di attrezzarsi per la sua applicazione, diretta al contenimento della pressione fiscale a carico dei cittadini virtuosi e contemperando gradualmente l'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati, in vantaggio del loro riutilizzo per la collettività, unica fonte di risparmio qualificato sostenibile.
9/676-A/13Ruocco, Sorial, Caso, D'Incà, Castelli, Currò, Fico, Cariello, D'Ambrosio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'elevato accumulo di debiti accumulati e non pagati dalla Pubblica Amministrazione si aggira a cifre superiori a 98 miliardi di euro e risulta inaccettabile che non si conosca con precisione l'effettiva esposizione debitoria della P.A., tanto che l'articolo 7 del decreto-legge in esame introduce disposizioni per la ricognizione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, mediante la registrazione obbligatoria sulla piattaforma elettronica;
    il ritardo nei pagamenti della Pubblica Amministrazione è causa di fallimento delle imprese e tale fenomeno non affligge solo le imprese italiane, ma anche in Europa è causa nella misura del 56 per cento dei problemi di liquidità delle imprese con conseguente fallimento di una impresa su tre;
    la Direttiva 2011/7/UE del 16 02 2011, contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, per quanto concerne le transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni, prevede invece una vera e propria armonizzazione a livello europeo dei termini di pagamento e l'introduzione di un termine massimo di 60 giorni di calendario vincolante per i contratti con le pubbliche amministrazioni degli Stati membri (articolo 4, comma 6), oltre il quale maturano gli interessi a favore delle imprese. In assenza di una previsione contrattuale, il termine di pagamento è invece di 30 giorni (articolo 4, comma 3);
    il nostro Paese ha recepito la citata Direttiva che dal 1o gennaio 2013 è entrata in vigore con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 novembre 2012 n.192, che conferma che il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, o di una richiesta di pagamento equivalente, da parte del debitore. Il termine di 30 giorni è raddoppiato (quindi 60 giorni) per le imprese pubbliche e per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria. Le imprese private possono derogare al termine legale di 60 giorni, ma se fissano termini superiori a 60 giorni, le relative Nel caso in cui il debitore è una pubblica amministrazione, alle parti non è consentito superare il termine dei 60 giorni;
    il mancato pagamento delle imprese fornitrici da parte della P.A. è sintomo di «mala-gestione» delle risorse pubbliche a danno del settore produttivo privato;
    nel contesto attuale di grave crisi economica, iniziata nel 2008 e degenerata in forte recessione nel 2012, i suddetti ritardi hanno acuito la difficoltà di reperire liquidità da parte delle imprese, compromettendo la sopravvivenza soprattutto delle PMI;
    per quanto concerne le procedure di pagamento dei suddetti crediti delle imprese certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012, si rileva che nell'ambito dello spazio finanziario attribuito agli enti locali e territoriali richiedenti, e nell'ambito della suddivisione delle risorse a livello regionale previste seguito alle introduzione del nuovo articolo 1-bis (Patto verticale incentivato), che destina una quota delle risorse stanziate della decreto-legge per aumentare il suddetto patto rispetto alle risorse assegnate con la legge di stabilità n. 228/2013, il pagamento alle imprese avviene secondo le fatture più antiche valutate nell'ambito dei debiti degli enti richiedenti gli spazi finanziari;
    la suddetta procedura soddisfa le esigenze degli enti locali e territoriali, interessati a ridurre il proprio stock di debiti, piuttosto che l'interesse generale delle imprese, veri soggetti destinatarie e
beneficiarie del provvedimento, a cui dovrebbe essere garantito il pagamento in modo equo e paritario in base alla effettiva anzianità;
    del resto le imprese più in difficoltà sono quelle con crediti più antichi, ed in genere sono proprio quelle che forniscono gli enti meno virtuosi, di cui pagano gli effetti della politica inefficiente;
    in mancanza della formazione di un unico ordine cronologico a livello nazionale, come da emendamento presentato in Commissione Bilancio dal M5S, non approvato, le imprese che hanno rapporti commerciali con enti virtuosi e che hanno un ritardo accettabile nel pagamento delle fatture saranno agevolate a discapito di quelle che vantano crediti più antichi a livello nazionale;
    le somme stanziate dal Governo nel decreto-legge già non sono sufficienti ad estinguere nemmeno il 50 per cento il debito totale delle PA nei confronti delle imprese, con l'aggravante che i suddetti pagamenti non verranno effettuati nel 2013 ma nel biennio 2013-2014,

impegna il Governo:

   ad adottare dall'anno in corso e per il prossimo triennio tutti i provvedimenti idonei a monitorare il rispetto dei tempi di pagamento dei crediti commerciali delle P.A., come stabiliti nella direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011, al fine di evitare ulteriori aggravi a carico del settore produttivo ed evitare procedimenti d'infrazione per il mancato rispetto delle suddette «irrinunciabili» regole europee;
   a valutare l'opportunità di ovviare alla problematica della mancata soddisfazione dei crediti che risultano a livello nazionale più antichi, rimodulando i criteri di pagamento, in occasione delle prossime estinzioni dei crediti non contemplati nel presente decreto-legge;
   a valutare, in occasione della redazione della Nota di aggiornamento al DEF 2013, di reperire maggiori risorse per l'estinzione totale dei debiti pregressi della P.A., per sostenere il settore produttivo delle PMI ai limiti della sussistenza, valutando di ricorrere, in caso di mancanza di risorse finanziarie, all'ampliamento dell'uso della compensazione dei crediti con i debiti tributari.
9/676-A/14Castelli, Sorial, Caso, Cariello, D'Incà, Fico, Currò, D'Ambrosio.


   La Camera,
   premesso che:
    durante l'esame in Commissione è stata inserita all'articolo 12, comma 3, la lettera c-quater) che stabilisce, a decorrere dal 2015, una riduzione pari a 17,35 milioni di euro delle risorse di parte corrente relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 67 del 1987 in materia di disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;
    tale riduzione va ancora una volta ad incidere sulle risorse destinate al sostegno di un settore già in crisi e particolarmente importante e strategico quale quello dell'informazione;
    nel settore negli ultimi anni si sono progressivamente intensificati stati di crisi aziendali che hanno coinvolto i lavoratori e loro famiglie e si preannunciano a breve incontri specifici proprio per venire incontro alle nuove richieste di crisi aziendale che coinvolgono aziende piccole e grandi del settore,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle norme di copertura di cui all'articolo 12, al fine di reintegrare l'attuale stanziamento in favore dell'editoria con i prossimi provvedimenti o, al più tardi, con la prossima legge di stabilità;
   a garantire almeno l'attuale livello di risorse finanziarie, nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, disponibili per la gestione delle politiche affidate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza stessa;
   a predisporre un piano di rifinanziamento delle leggi vigenti di settore al fine di garantire il confronto con le parti sulle crisi aziendali in atto e affrontare le emergenze nel settore dell'editoria e della comunicazione.
9/676-A/15Orfini, Coscia, Ghizzoni, Ascani, Blazina, D'Ottavio, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Rampi, La Marca, Rocchi, Bossa.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 decreto legislativo n. 39 del 2013 (Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale) vieta il conferimento di incarichi di presidente e amministratore delegato di aziende o società partecipate a coloro che abbiano già ricoperto tali ruoli nei due anni o nell'anno precedente, nello stesso ambito territoriale;
    tale prescrizione impedisce di confermare nell'incarico già ricoperto presidenti o amministratori delegati nella stessa società o in altre del territorio, a prescindere da ogni valutazione di merito in ordine agli esiti della gestione svolta, secondo quanto prescrive l'articolo 97 della Costituzione e il principio di buon andamento in esso prescritto;
    per il decreto legislativo n. 39 del 2013 non era previsto dalla legge delega il parere delle competenti commissioni parlamentari,

impegna il Governo

a intervenire con proprio provvedimento, anche in via d'urgenza, per modificare l'articolo 7 sopra indicato e permettere quindi alle amministrazioni di procedere al conferimento degli incarichi di presidente e amministratore delegato valutando innanzitutto le competenze e le capacità professionali, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.
9/676-A/16Giorgis, Bressa.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce che i Comuni, le Province, le Regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale, se non hanno disponibilità liquide, possono ottenere finanziamenti a valere sulle disponibilità, pari nel complesso a 26 miliardi di euro nel 2013 e 2014, del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili;
    la Croce Rossa Italiana è un ente pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute, riordinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 ottobre 2010, n. 183, e dunque rientrerebbe pienamente nel novero dei soggetti che possono beneficiare delle disposizioni di cui al decreto legge in oggetto;
    con il decreto legislativo del 28 settembre 2012, n. 178, in particolare con l'articolo 4 in materia di «Patrimonio», sono disciplinate una serie di attività per fronteggiare la grave situazione debitoria che purtroppo non risultano ad oggi compatibili con le esigenze di cassa;
    la grave situazione di liquidità di cassa è dovuta a tre filoni di contenzioso, tutti antecedenti al 2009, in particolare un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo pari a circa 49 milioni di euro, un contenzioso incentivo personale a tempo determinato che ha un impatto di circa 70 milioni di euro e infine l'intervenuta sentenza 6077/13 del 12 febbraio 2013 da parte della Corte di cassazione – Sezioni Unite che ha visto soccombere la Croce Rossa e che concretizza maggiori spese per il personale pari a circa 37 milioni di euro;
    il citato decreto legislativo n. 178 del 2012, non garantendo più la solvibilità dei pagamenti e dei debiti pregressi, non è in grado di scongiurare la paralisi dell'attività dell'ente nei confronti dell'utenza;
    negli ultimi anni il Parlamento ha più volte espresso la volontà di permettere il risanamento della Croce Rossa Italiana,

impegna il Governo

ad adottare misure che assicurino alla Croce Rossa Italiana la liquidità di cassa necessaria ad evitare il blocco delle procedure esecutive, anche prevedendo la possibilità di includere la stessa tra i soggetti ammessi a beneficiari delle anticipazioni di liquidità, al fine di non vanificare l'opera di risanamento economico che ad oggi è palesata dal pareggio di bilancio a livello centrale.
9/676-A/17Bobba.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 15, del presente provvedimento prevede che gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, sono tenuti a modificare il piano di riequilibrio, entro 30 giorni dalla concessione della anticipazione di tesoreria di cui al comma 13;
    si ricorda che gli articoli 243-bis e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotti dal decreto-legge n. 174 del 2012, prevedono una nuova procedura per il riequilibrio finanziario pluriennale degli enti per i quali sussistano squilibri strutturali di bilancio in grado di provocarne il dissesto, istituendo, al contempo, un apposito Fondo di rotazione diretto ad assicurare la stabilità finanziaria dei comuni e delle province attraverso la concessione di anticipazioni agli enti locali che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio;
    la nuova procedura prevede, per gli enti che si trovino in condizioni di squilibrio, la predisposizione di un piano pluriennale di riequilibrio finanziario, che può avere una durata massima di 10 anni e deve indicare tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio e per assicurare l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione e il finanziamento dei debiti fuori bilancio. Il piano è sottoposto a preliminare verifica da parte del Ministero dell'interno e successiva approvazione (o diniego) da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, nonché a un monitoraggio del suo stato di attuazione;
    con un'interpretazione piuttosto restrittiva, la Corte dei Conti ha ritenuto le disposizioni dell'articolo 1, comma 15, applicabili solo agli enti locali che abbiano proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio, in quanto la modifica prevista dalla legge implica evidentemente il cambiamento di un atto esistente (il piano di riequilibrio) e non di un atto inesistente in quanto mai approvato;
    tuttavia sul piano strettamente letterale la norma di cui all'articolo 1, comma 15, non si riferisce mai al «piano approvato», ma indica come unici due presupposti indispensabili soltanto l'adesione alla procedura di riequilibrio e la richiesta della anticipazione di liquidità;
    per quanto riguarda invece la ratio generale delle norme emerge chiaramente che il legislatore nazionale, preso atto di una generale e diffusa difficoltà degli enti locali, ha ritenuto di emanare diverse norme cosiddette «salva comuni e province» per evitare continue dichiarazioni di dissesto, soprattutto laddove tale dichiarazione non fosse ancora intervenuta;
    poiché proprio grazie alla normativa del presente provvedimento alcuni enti locali potrebbero approvare dei piani coerenti e realistici laddove non lo avessero fatto nei termini indicati dal decreto-legge n. 74 del 2012 oppure in caso di bocciatura di piani precedentemente presentati, redigere nuovi piani in cui contemplare anche le nuove possibilità introdotte dall'articolo 1, comma 13, del presente provvedimento,

impegna il Governo

a rendere possibile l'approvazione del piano entro un tempo congruo dalla data di concessione dell'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 13, del presente provvedimento anche in deroga ai termini perentoriamente prescritti dal decreto-legge n. 74 del 2012.
9/676-A/18Censore.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in oggetto definisce un insieme di regole e procedure volte ad accelerare il recupero dei crediti nei confronti delle amministrazioni vantati da imprese, cooperative e professionisti, per un importo complessivo di 40 miliardi di euro, da erogare nell'arco dei prossimi dodici mesi accordando priorità ai crediti che le imprese non hanno ceduto pro-soluto al sistema creditizio;
    in particolare la disposizione di cui all'articolo 3, volta a favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti cumulati dagli enti del Servizio sanitario nazionale, introduce allo stesso tempo meccanismi in grado di prevenire la formazione di crediti degli enti dei servizi sanitari regionali verso le rispettive regioni. In particolare, la disposizione in esame intende rendere stringente l'utilizzo delle quote, statali e regionali di finanziamento del SSN, per il pagamento dei fornitori di beni e servizi in ambito sanitario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere strumenti d'intesa concordati con le regioni per un indirizzo che tenga conto nelle procedure finalizzate al pagamento dei debiti di un'agevolazione di quei fornitori le cui attività di erogazione di prestazioni e servizi sanitari abbiano una particolare valenza e rilevanza sociale.
9/676-A/19Miotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in oggetto definisce un insieme di regole e procedure volte ad accelerare il recupero dei crediti nei confronti delle amministrazioni vantati da imprese, cooperative e professionisti, per un importo complessivo di 40 miliardi di euro, da erogare nell'arco dei prossimi dodici mesi accordando priorità ai crediti che le imprese non hanno ceduto pro-soluto al sistema creditizio;
    in particolare la disposizione di cui all'articolo 3, volta a favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti cumulati dagli enti del Servizio sanitario nazionale, introduce allo stesso tempo meccanismi in grado di prevenire la formazione di crediti degli enti dei servizi sanitari regionali verso le rispettive regioni. In particolare, la disposizione in esame intende rendere stringente l'utilizzo delle quote, statali e regionali di finanziamento del SSN, per il pagamento dei fornitori di beni e servizi in ambito sanitario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere strumenti d'intesa da concordare in Conferenza Stato-regioni per un indirizzo che tenga conto nelle procedure finalizzate al pagamento dei debiti di un'agevolazione di quei fornitori le cui attività di erogazione di prestazioni e servizi sanitari abbiano una particolare valenza e rilevanza sociale.
9/676-A/19. (Testo modificato nel corso della seduta) Miotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in commento reca «Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali»;
    in particolare, l'articolo 5 reca norme finalizzate all'estinzione dei debiti dei Ministeri per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, entro l'importo di 500 milioni di euro nel 2013;
    come precisato dall'articolo 4 del decreto ministeriale 31 gennaio 2013, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è subentrato nella situazione creditoria e debitoria dell’ex ASSI, desunta dal bilancio di chiusura al 14 agosto 2012 risultante dalla deliberazione n. 71 del 24 gennaio 2013;
    i debiti riguardano l'approvvigionamento di beni e servizi attraverso le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale e sono connessi alle funzioni esercitate dall'ex ASSI nell'ambito delle competenze attribuite all'Agenzia dalla norma istitutiva;
    sarebbe opportuno dare la possibilità al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di liquidare le posizioni debitorie dell'ex ASSI, ora trasferite al suddetto Ministero dalla legge n. 135 del 2012, come da ultimo disposto dal decreto ministeriale 31 gennaio 2013,

impegna il Governo

a garantire la copertura finanziaria dei debiti pregressi dell’ex ASSI, assicurando la relativa adeguatezza delle risorse dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali iscritte negli appositi capitoli di spesa con riferimento al triennio 2013-2015, nonché assicurando la piena attuazione del Piano di rientro previsto dal decreto interministeriale 31 gennaio 2013 (G.U. 23 marzo 2013, n. 75).
9/676-A/20Oliverio, Fontanelli, Roberta Agostini, Lattuca, Fanucci, Palma, Censore, Marrocu.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in commento reca «Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali»;
    in particolare, l'articolo 5 reca norme finalizzate all'estinzione dei debiti dei Ministeri per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, entro l'importo di 500 milioni di euro nel 2013;
    come precisato dall'articolo 4 del decreto ministeriale 31 gennaio 2013, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è subentrato nella situazione creditoria e debitoria dell’ex ASSI, desunta dal bilancio di chiusura al 14 agosto 2012 risultante dalla deliberazione n. 71 del 24 gennaio 2013;
    i debiti riguardano l'approvvigionamento di beni e servizi attraverso le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale e sono connessi alle funzioni esercitate dall'ex ASSI nell'ambito delle competenze attribuite all'Agenzia dalla norma istitutiva;
    sarebbe opportuno dare la possibilità al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di liquidare le posizioni debitorie dell'ex ASSI, ora trasferite al suddetto Ministero dalla legge n. 135 del 2012, come da ultimo disposto dal decreto ministeriale 31 gennaio 2013,

impegna il Governo

a far fronte ai debiti pregressi dell’ex ASSI, nonché assicurando la piena attuazione del Piano di rientro previsto dal decreto interministeriale 31 gennaio 2013 (G.U. 23 marzo 2013, n. 75).
9/676-A/20. (Testo modificato nel corso della seduta) Oliverio, Fontanelli, Roberta Agostini, Lattuca, Fanucci, Palma, Censore, Marrocu.


   La Camera,
   premesso che:
    nei giorni scorsi la Banca d'Italia ha certificato, ancora una volta, il pessimo stato del credito in Italia, dove famiglie ed imprese, soprattutto quelle piccole e medie, sono soffocate dalla mancanza di denaro, compresse tra ritardati pagamenti dei crediti della P.A., come dei privati, un carico fiscale eccessivo e un sistema bancario che, per effetto anche di norme internazionali molto severe, non assicura un sufficiente accesso al credito;
    in questo contesto, il pericolo per le imprese è quello di non riuscire a sopravvivere ad una spirale recessiva di cui non si veda la fine;
    l'articolo 6, comma 1, del disegno di legge prevede che venga data priorità nei pagamenti ai crediti verso la P.A., che non siano stati ceduti pro soluto;
    questa disposizione è stata motivata con il lodevole intento di privilegiare
i pagamenti di crediti in relazione ai quali esiste ancora un rischio per il sistema imprese (visto che nelle cessioni pro solvendo il cedente garantisce l'incasso), rispetto a quelli in cui il rischio è oramai passato del tutto alle banche (come nelle cessioni pro soluto);
    il problema è che – da un punto di vista concreto – questo approccio non sembra il più idoneo ad assicurare che tutte le risorse erogate vadano a dare impulso all'economia e a sostenere la crescita e può anzi creare gravi effetti distorsivi;
    infatti, moltissime imprese si finanziano attraverso accordi di finanziamento di durata medio lunga che prevedono la cessione (anche pro soluto) dei propri crediti, su base continuativa e/o rotativa, che molto spesso assumono la forma di cessioni pro saluto. Ciò significa che, in tali casi, una volta che il credito venga rimborsato da parte del debitore ceduto, la banca rimetterà a disposizione la linea accettando la cessione pro-soluto di altri crediti;
    esiste il fondato rischio che, rinviando il pagamento di tutti i crediti pro saluto in quanto tali, molte imprese, si vedano chiudere le linee di finanziamento dalle banche, con gravi conseguenze per la prosecuzione dell'attività per quelle imprese che utilizzano più frequentemente tale forma di finanziamento;
    per converso, esistono casi nei quali la cessione pro solvendo non ha alcun effetto positivo per l'impresa e più generalmente per l'economia, come quando la cessione avvenga una tantum, in quanto le somme incassate andranno semplicemente a rimborso del credito verso la banca;
    la giusta distinzione quindi, ai fini della priorità sarebbe non tra crediti pro solvendo e pro soluto, ma tra crediti ceduti, o vincolati al rimborso delle banche come nel caso degli anticipi su fatture, sulla base di rapporti continuativi e ripetuti e crediti ceduti una tantum. Nel primo caso, il pagamento consente, o meglio dovrebbe consentire, una riapertura o il mantenimento delle linee di finanziamento esistenti e la prosecuzione dell'attività d'impresa, con effetti benefici sull'economia. Nel secondo, indipendentemente dalla natura pro solvendo o pro soluto della cessione, il pagamento andrà semplice mente ad estinguere un debito bancario, senza alcun effetto positivo per il sistema,

impegna il Governo

  a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di valutare l'opportunità di adottare iniziative anche di tipo normativo volte a perfezionare le disposizioni del provvedimento nel senso di evitare che l'ordine di priorità nel pagamento dei debiti previsto dall'articolo 6, comma 1, implichi un'ingiustificata discriminazione tra forme di finanziamento se non uguali nella forma, molto simili nella sostanza e il conseguente rischio di blocco o significativo pregiudizio per le operazioni di finanziamento pro soluto attualmente in essere con gravissime ricadute per il sistema delle imprese.
9/676-A/21Mazziotti di Celso.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), presentando norme per la «Riduzione della spesa degli enti territoriali», introduce tagli al fondo sperimentale delle province, tagli che passano da 1 miliardo ad 1 miliardo e 200 milioni di euro per il 2013;
    tali interventi si sommano ad altre riduzioni effettuate negli ultimi anni;
    nel corso dell'anno 2012, per gli effetti della legge n. 122 del 2010 e della legge n. 2014 del 2011, le province hanno già sostenuto un taglio di risorse di 915 milioni di euro;
    la legge n. 135 del 2012 (articolo 16, comma 7) aveva inoltre precedentemente determinato una riduzione di 500 milioni di euro per il 2012 ed un miliardo di euro per il 2013 del fondo sperimentale di riequilibrio delle province;
    complessivamente tra il 2011 ed il 2013 i bilanci delle province sono stati decurtati di oltre 2,1 miliardi di euro. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di tagli lineari, attuati secondo metodologie non concertate in sede di Conferenza unificata e soprattutto non orientate a valorizzare le virtuosità e le differenti vocazioni dei singoli enti nel loro contesto territoriale. Le riduzioni penalizzano infatti spesso le amministrazioni più virtuose e quelle che hanno esercitato deleghe e gestito risorse regionali e comunitarie;
    tali riduzioni incidono su capitoli di spesa già approvati ed impegni già assunti, e pertanto, anziché promuovere una razionalizzazione ed un efficientamento delle risorse economiche, stanno compromettendo l'efficace erogazione dei servizi dovuti al cittadino e alle imprese per le competenze delle amministrazioni provinciali, o lo svolgimento di funzioni delegate dalle regioni, (trasporto pubblico, formazione professionale, manutenzione di immobili pubblici, tra cui le scuole e le infrastrutture stradali), nonché la regolare remunerazione del personale dipendente, e rischiano di provocare lo «stop» a lavori e cantieri sul reticolo stradale di competenza e, di messa a norma (antisismica ed antincendio) degli edifici scolastici e contribuendo altresì ai rallentamenti nei pagamenti alle aziende creditrici già messe a dura prova dai vincoli del patto di stabilità;
    le politiche finanziarie a carico delle province, determinate con le ultime manovre, hanno gravemente compromesso gli equilibri finanziari degli enti senza giungere ad una compiuta riforma o riorganizzazione, accrescendo un clima di incertezza e di difficoltà;
    dai dati resi noti dall'Unione province italiane, le province, più di ogni altro ente, hanno infatti contratto la propria spesa corrente negli ultimi anni. Il risultato di queste scelte, considerato che le province intervengono fondamentalmente su lavori pubblici locali (strade, edilizia scolastica e altro) è stato il progressivo impoverimento del tessuto economico dei territori ed il continuo indebolimento della rete dei servizi sociali garantiti ai cittadini, con un crollo degli investimenti locali (dal 2008 ad oggi) pari al 44 per cento;
    tale riduzione delle risorse economiche avrebbe dovuto accompagnare il processo complessivo di riorganizzazione delle province, disposto dal decreto-legge n. 95 del 2012: un processo che ha però registrato, notevoli ed evidenti ritardi e poi uno «stop», anche per l'interruzione anticipata della XVI legislatura. Gli enti provinciali sono oggi pienamente operativi nelle loro competenze e nelle loro deleghe ma rischiano, in brevissimo tempo (anche secondo le dichiarazioni di esponenti dell'Upi), un reale e irreversibile dissesto finanziario;
    si segnala altresì che l'articolo 17, comma 13-bis, della legge n. 135 del 2012 prevede per il 2013, un contributo per le province complessivo di 100 milioni di euro. Nel decreto ministeriale 25 ottobre 2012, che ha determinato le riduzioni e le attribuzioni del contributo, non sono stati utilizzati nell'assegnazione delle risorse criteri di proporzionalità rispetto all'entità del taglio procapite del fondo sperimentale di riequilibrio. In virtù di tale determinazione, i tagli alle province stanno causando effetti ancora più gravi in alcune regioni, ed in particolare in quelle regioni nelle quali si è scelto di utilizzare l'istituto delle funzioni delegate in numerose materie;
    secondo l'Upi «i territori italiani maggiormente penalizzati sono quelli della Toscana e del Piemonte, proprio a causa di un particolare meccanismo di calcolo che conteggia tra le spese delle province anche i finanziamenti che le regioni girano agli enti provinciali per garantire alcuni servizi come ad esempio il piano dei trasporti pubblici. In pratica si tratta di una semplice ”partita di giro”. Qualora il Governo tenesse conto del diverso riparto dei consumi dei livelli intermedi (entro i quali vi sono le risorse che la regione attribuisce alle province per gestire le deleghe)», le regioni vedrebbero una riduzione pesantissima;
    quanto esposto fino ad ora è già stato oggetto di atti parlamentari di indirizzo accolti dal Governo nel corso della XVI legislatura (numero 9/05389/105; numero 9/05389/1059/05534-bis-A/182, numero 9/05534-bis-B/002) e di una interpellanza presentata nel corso dell'attuale legislatura (numero 2-00022),

impegna il Governo

ad assumere iniziative urgenti per assicurare la corretta erogazione dei servizi attualmente di competenza delle amministrazioni provinciali, indispensabili per permettere alle comunità il mantenimento del welfare locale e la promozione dello sviluppo imprenditoriale ed occupazionale delle imprese, anche adottando criteri di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio che tengano conto della penalizzazione di alcune regioni.
9/676-A/22Cenni, Fiorio, Dallai.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), presentando norme per la «Riduzione della spesa degli enti territoriali», introduce tagli al fondo sperimentale delle province, tagli che passano da 1 miliardo ad 1 miliardo e 200 milioni di euro per il 2013;
    tali interventi si sommano ad altre riduzioni effettuate negli ultimi anni;
    nel corso dell'anno 2012, per gli effetti della legge n. 122 del 2010 e della legge n. 2014 del 2011, le province hanno già sostenuto un taglio di risorse di 915 milioni di euro;
    la legge n. 135 del 2012 (articolo 16, comma 7) aveva inoltre precedentemente determinato una riduzione di 500 milioni di euro per il 2012 ed un miliardo di euro per il 2013 del fondo sperimentale di riequilibrio delle province;
    complessivamente tra il 2011 ed il 2013 i bilanci delle province sono stati decurtati di oltre 2,1 miliardi di euro. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di tagli lineari, attuati secondo metodologie non concertate in sede di Conferenza unificata e soprattutto non orientate a valorizzare le virtuosità e le differenti vocazioni dei singoli enti nel loro contesto territoriale. Le riduzioni penalizzano infatti spesso le amministrazioni più virtuose e quelle che hanno esercitato deleghe e gestito risorse regionali e comunitarie;
    tali riduzioni incidono su capitoli di spesa già approvati ed impegni già assunti, e pertanto, anziché promuovere una razionalizzazione ed un efficientamento delle risorse economiche, stanno compromettendo l'efficace erogazione dei servizi dovuti al cittadino e alle imprese per le competenze delle amministrazioni provinciali, o lo svolgimento di funzioni delegate dalle regioni, (trasporto pubblico, formazione professionale, manutenzione di immobili pubblici, tra cui le scuole e le infrastrutture stradali), nonché la regolare remunerazione del personale dipendente, e rischiano di provocare lo «stop» a lavori e cantieri sul reticolo stradale di competenza e, di messa a norma (antisismica ed antincendio) degli edifici scolastici e contribuendo altresì ai rallentamenti nei pagamenti alle aziende creditrici già messe a dura prova dai vincoli del patto di stabilità;
    le politiche finanziarie a carico delle province, determinate con le ultime manovre, hanno gravemente compromesso gli equilibri finanziari degli enti senza giungere ad una compiuta riforma o riorganizzazione, accrescendo un clima di incertezza e di difficoltà;
    dai dati resi noti dall'Unione province italiane, le province, più di ogni altro ente, hanno infatti contratto la propria spesa corrente negli ultimi anni. Il risultato di queste scelte, considerato che le province intervengono fondamentalmente su lavori pubblici locali (strade, edilizia scolastica e altro) è stato il progressivo impoverimento del tessuto economico dei territori ed il continuo indebolimento della rete dei servizi sociali garantiti ai cittadini, con un crollo degli investimenti locali (dal 2008 ad oggi) pari al 44 per cento;
    tale riduzione delle risorse economiche avrebbe dovuto accompagnare il processo complessivo di riorganizzazione delle province, disposto dal decreto-legge n. 95 del 2012: un processo che ha però registrato, notevoli ed evidenti ritardi e poi uno «stop», anche per l'interruzione anticipata della XVI legislatura. Gli enti provinciali sono oggi pienamente operativi nelle loro competenze e nelle loro deleghe ma rischiano, in brevissimo tempo (anche secondo le dichiarazioni di esponenti dell'Upi), un reale e irreversibile dissesto finanziario;
    si segnala altresì che l'articolo 17, comma 13-bis, della legge n. 135 del 2012 prevede per il 2013, un contributo per le province complessivo di 100 milioni di euro. Nel decreto ministeriale 25 ottobre 2012, che ha determinato le riduzioni e le attribuzioni del contributo, non sono stati utilizzati nell'assegnazione delle risorse criteri di proporzionalità rispetto all'entità del taglio procapite del fondo sperimentale di riequilibrio. In virtù di tale determinazione, i tagli alle province stanno causando effetti ancora più gravi in alcune regioni, ed in particolare in quelle regioni nelle quali si è scelto di utilizzare l'istituto delle funzioni delegate in numerose materie;
    secondo l'Upi «i territori italiani maggiormente penalizzati sono quelli della Toscana e del Piemonte, proprio a causa di un particolare meccanismo di calcolo che conteggia tra le spese delle province anche i finanziamenti che le regioni girano agli enti provinciali per garantire alcuni servizi come ad esempio il piano dei trasporti pubblici. In pratica si tratta di una semplice ”partita di giro”. Qualora il Governo tenesse conto del diverso riparto dei consumi dei livelli intermedi (entro i quali vi sono le risorse che la regione attribuisce alle province per gestire le deleghe)», le regioni vedrebbero una riduzione pesantissima;
    quanto esposto fino ad ora è già stato oggetto di atti parlamentari di indirizzo accolti dal Governo nel corso della XVI legislatura (numero 9/05389/105; numero 9/05389/1059/05534-bis-A/182, numero 9/05534-bis-B/002) e di una interpellanza presentata nel corso dell'attuale legislatura (numero 2-00022),

impegna il Governo

a garantire la corretta erogazione dei servizi attualmente di competenza delle amministrazioni provinciali, indispensabili per permettere alle comunità il mantenimento del welfare locale e la promozione dello sviluppo imprenditoriale ed occupazionale delle imprese, anche adottando criteri di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio che tengano conto della penalizzazione di alcune regioni.
9/676-A/22. (Testo modificato nel corso della seduta) Cenni, Fiorio, Dallai.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), presentando norme per la «Riduzione della spesa degli enti territoriali», introduce tagli al fondo sperimentale delle province, tagli che passano da 1 miliardo ad 1 miliardo e 200 milioni di euro per il 2013;
    l'articolo 1-bis del provvedimento in esame modifica la legge n. 228 del 2012, in particolare la tabella relativa al comma 122 dell'articolo 1 che stabilisce la ripartizione dei contributi, nei limiti di un importo complessivo di 800 milioni di euro in misura pari all'83.33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione;
    complessivamente tra il 2011 ed il 2013 i bilanci delle province sono stati decurtati di oltre 2.1 miliardi di euro (per gli effetti della legge n. 122 del 2010, della legge n. 2014 del 2011 e della legge n. 135 del 2012). Si tratta, nella maggior parte dei casi, di tagli lineari, attuati secondo metodologie non concertate in sede di Conferenza unificata e soprattutto non orientate a valorizzare le virtuosità e le differenti vocazioni dei singoli enti nel loro contesto territoriale. Le riduzioni penalizzano infatti spesso le amministrazioni più virtuose e quelle che hanno esercitato deleghe e gestito risorse regionali e comunitarie;
    tali riduzioni incidono su capitoli di spesa già approvati ed impegni già assunti, e pertanto, anziché promuovere una razionalizzazione ed un efficientamento delle risorse economiche, stanno compromettendo l'efficace erogazione dei servizi dovuti al cittadino e alle imprese per le competenze delle amministrazioni provinciali o lo svolgimento di funzioni delegate dalle regioni;
    sono infatti di diretta competenza delle province:
   a) edilizia scolastica, funzionamento delle scuole e formazione professionale. Le province gestiscono oltre 5000 edifici, quasi 120 mila classi e oltre 2 milioni e 500 mila allievi;
   b) sviluppo economico e servizi per il mercato del lavoro; le province gestiscono i servizi di collocamento attraverso 550 centri per l'impiego; intervengono con sostegni all'imprenditoria; promuovono le energie alternative e le fonti rinnovabili;
   c) gestione del territorio e tutela ambientale; le province hanno compiti di difesa del suolo; prevenzione delle calamità, tutela delle risorse idriche ed energetiche smaltimento dei rifiuti;
   d) mobilità, viabilità, trasporti; le province gestiscono il trasporto pubblico extraurbano e circa 134 mila chilometri di strade nazionali extraurbane;
    si tratta di funzioni chiave, strettamente collegate al territorio, indispensabili per assicurare alle comunità il mantenimento del welfare locale e la promozione dello sviluppo imprenditoriale ed occupazionale delle imprese, e che rischiano di essere compromesse dai tagli ai bilanci; le politiche finanziarie a carico delle province, determinate con le ultime manovre, hanno gravemente compromesso gli equilibri finanziari degli enti senza giungere ad una compiuta riforma o riorganizzazione, accrescendo un clima di incertezza e di difficoltà;
    le politiche finanziarie a carico delle province, determinate con le ultime manovre, hanno gravemente compromesso gli equilibri finanziari degli enti senza giungere ad una compiuta riforma o riorganizzazione, accrescendo un clima di incertezza e di difficoltà;
    dai dati resi noti dall'Unione province italiane, le province, più di ogni altro ente, hanno infatti contratto la propria spesa corrente negli ultimi anni;
    tale riduzione delle risorse economiche avrebbe dovuto accompagnare il processo complessivo di riorganizzazione delle province, disposto dal decreto-legge n. 95 del 2012; un processo che ha però registrato, notevoli ed evidenti ritardi e poi uno «stop», anche per l'interruzione anticipata della XVI legislatura. Gli enti provinciali sono oggi pienamente operativi nelle loro competenze e nelle loro deleghe ma rischiano, in brevissimo tempo (anche secondo le dichiarazioni di esponenti dell'Upi), un reale e irreversibile dissesto finanziario;
    si segnala altresì che l'articolo 17, comma 13-bis, della legge n. 135 del 2012 prevede, per il 2013, un contributo per le province complessivo di 100 milioni di euro. Nel decreto ministeriale 25 ottobre 2012, che ha determinato le riduzioni e le attribuzioni del contributo, non sono stati utilizzati nell'assegnazione delle risorse criteri di proporzionalità rispetto all'entità del taglio procapite del fondo sperimentale di riequilibrio. In virtù di tale determinazione, i tagli alle province stanno causando effetti ancora più gravi in alcune regioni, ed in particolare in quelle regioni nelle quali si è scelto di utilizzare l'istituto delle funzioni delegate in numerose materie;
    secondo l'Upi «i territori italiani maggiormente penalizzati sono quelli della Toscana e del Piemonte, proprio a causa di un particolare meccanismo di calcolo che conteggia tra le spese delle province anche i finanziamenti che le regioni girano agli enti provinciali per garantire alcuni servizi come ad esempio il piano dei trasporti pubblici. In pratica si tratta di una semplice «partita di giro». Qualora il Governo tenesse conto del diverso riparto dei consumi dei livelli intermedi (entro i quali vi sono le risorse che la regione attribuisce alle province per gestire le deleghe), le regioni vedrebbero una riduzione pesantissima;
    quanto esposto fino ad ora è già stato oggetto di atti parlamentari di indirizzo accolti dal Governo nel corso della XVI legislatura (numero 9/05389/105; numero 9/05389/1059/05534-bis-A/182, numero 9/5534-bis-B/002) e di una interpellanza presentata nel corso dell'attuale legislatura (numero 2-00022),

impegna il Governo

ad emanare un provvedimento urgente al fine di evitare il dissesto finanziario delle province, consentire la corretta erogazione dei servizi attualmente di competenza delle amministrazioni provinciali, introducendo una rimodulazione nei criteri di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio soprattutto per evitare la penalizzazione di alcune regioni.
9/676-A/23Fiorio, Cenni.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), presentando norme per la «Riduzione della spesa degli enti territoriali», introduce tagli al fondo sperimentale delle province, tagli che passano da 1 miliardo ad 1 miliardo e 200 milioni di euro per il 2013;
    l'articolo 1-bis del provvedimento in esame modifica la legge n. 228 del 2012, in particolare la tabella relativa al comma 122 dell'articolo 1 che stabilisce la ripartizione dei contributi, nei limiti di un importo complessivo di 800 milioni di euro in misura pari all'83.33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione;
    complessivamente tra il 2011 ed il 2013 i bilanci delle province sono stati decurtati di oltre 2.1 miliardi di euro (per gli effetti della legge n. 122 del 2010, della legge n. 2014 del 2011 e della legge n. 135 del 2012). Si tratta, nella maggior parte dei casi, di tagli lineari, attuati secondo metodologie non concertate in sede di Conferenza unificata e soprattutto non orientate a valorizzare le virtuosità e le differenti vocazioni dei singoli enti nel loro contesto territoriale. Le riduzioni penalizzano infatti spesso le amministrazioni più virtuose e quelle che hanno esercitato deleghe e gestito risorse regionali e comunitarie;
    tali riduzioni incidono su capitoli di spesa già approvati ed impegni già assunti, e pertanto, anziché promuovere una razionalizzazione ed un efficientamento delle risorse economiche, stanno compromettendo l'efficace erogazione dei servizi dovuti al cittadino e alle imprese per le competenze delle amministrazioni provinciali o lo svolgimento di funzioni delegate dalle regioni;
    sono infatti di diretta competenza delle province:
   a) edilizia scolastica, funzionamento delle scuole e formazione professionale. Le province gestiscono oltre 5000 edifici, quasi 120 mila classi e oltre 2 milioni e 500 mila allievi;
   b) sviluppo economico e servizi per il mercato del lavoro; le province gestiscono i servizi di collocamento attraverso 550 centri per l'impiego; intervengono con sostegni all'imprenditoria; promuovono le energie alternative e le fonti rinnovabili;
   c) gestione del territorio e tutela ambientale; le province hanno compiti di difesa del suolo; prevenzione delle calamità, tutela delle risorse idriche ed energetiche smaltimento dei rifiuti;
   d) mobilità, viabilità, trasporti; le province gestiscono il trasporto pubblico extraurbano e circa 134 mila chilometri di strade nazionali extraurbane;
    si tratta di funzioni chiave, strettamente collegate al territorio, indispensabili per assicurare alle comunità il mantenimento del welfare locale e la promozione dello sviluppo imprenditoriale ed occupazionale delle imprese, e che rischiano di essere compromesse dai tagli ai bilanci; le politiche finanziarie a carico delle province, determinate con le ultime manovre, hanno gravemente compromesso gli equilibri finanziari degli enti senza giungere ad una compiuta riforma o riorganizzazione, accrescendo un clima di incertezza e di difficoltà;
    le politiche finanziarie a carico delle province, determinate con le ultime manovre, hanno gravemente compromesso gli equilibri finanziari degli enti senza giungere ad una compiuta riforma o riorganizzazione, accrescendo un clima di incertezza e di difficoltà;
    dai dati resi noti dall'Unione province italiane, le province, più di ogni altro ente, hanno infatti contratto la propria spesa corrente negli ultimi anni;
    tale riduzione delle risorse economiche avrebbe dovuto accompagnare il processo complessivo di riorganizzazione delle province, disposto dal decreto-legge n. 95 del 2012; un processo che ha però registrato, notevoli ed evidenti ritardi e poi uno «stop», anche per l'interruzione anticipata della XVI legislatura. Gli enti provinciali sono oggi pienamente operativi nelle loro competenze e nelle loro deleghe ma rischiano, in brevissimo tempo (anche secondo le dichiarazioni di esponenti dell'Upi), un reale e irreversibile dissesto finanziario;
    si segnala altresì che l'articolo 17, comma 13-bis, della legge n. 135 del 2012 prevede, per il 2013, un contributo per le province complessivo di 100 milioni di euro. Nel decreto ministeriale 25 ottobre 2012, che ha determinato le riduzioni e le attribuzioni del contributo, non sono stati utilizzati nell'assegnazione delle risorse criteri di proporzionalità rispetto all'entità del taglio procapite del fondo sperimentale di riequilibrio. In virtù di tale determinazione, i tagli alle province stanno causando effetti ancora più gravi in alcune regioni, ed in particolare in quelle regioni nelle quali si è scelto di utilizzare l'istituto delle funzioni delegate in numerose materie;
    secondo l'Upi «i territori italiani maggiormente penalizzati sono quelli della Toscana e del Piemonte, proprio a causa di un particolare meccanismo di calcolo che conteggia tra le spese delle province anche i finanziamenti che le regioni girano agli enti provinciali per garantire alcuni servizi come ad esempio il piano dei trasporti pubblici. In pratica si tratta di una semplice «partita di giro». Qualora il Governo tenesse conto del diverso riparto dei consumi dei livelli intermedi (entro i quali vi sono le risorse che la regione attribuisce alle province per gestire le deleghe), le regioni vedrebbero una riduzione pesantissima;
    quanto esposto fino ad ora è già stato oggetto di atti parlamentari di indirizzo accolti dal Governo nel corso della XVI legislatura (numero 9/05389/105; numero 9/05389/1059/05534-bis-A/182, numero 9/5534-bis-B/002) e di una interpellanza presentata nel corso dell'attuale legislatura (numero 2-00022),

impegna il Governo

a valutare iniziative urgenti volte ad evitare il dissesto finanziario delle province, consentire la corretta erogazione dei servizi attualmente di competenza delle amministrazioni provinciali, introducendo una rimodulazione nei criteri di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio soprattutto per evitare la penalizzazione di alcune regioni.
9/676-A/23. (Testo modificato nel corso della seduta) Fiorio, Cenni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 12 del provvedimento in esame prevede, a decorrere dal 2015, una riduzione dei trattamenti economici corrisposti ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modifiche;
    le risorse del Ministero affari esteri sono state già oggetto di una forte riduzione che ha inciso sia sui comparti del personale che sulla struttura e sulla rete consolare e diplomatica;
    il Ministero degli affari esteri è una amministrazione caratterizzata da una professionalità alta e specifica e le predette indennità si configurano come il principale strumento di incentivazione disponibile per mettere il personale del Ministero degli affari esteri in condizione di espletare al meglio la propria attività istituzionale all'estero. Infatti, essa è determinata prendendo in considerazione, quali parametri di riferimento, il costo della vita, i maggiori oneri ed il disagio connessi alla permanenza all'estero, i fattori di rischio legati alle particolari situazioni ambientali e sociali delle diverse realtà locali;
    questi tagli tornano a impattare su un'amministrazione che ha sempre avuto una bassa incidenza sul costo complessivo dello Stato, in particolare avendo riguardo al corrispondente livello di risorse destinato agli analoghi comparti dai principali partner europei,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di reperire, nel corso dell'esame della prossima Legge di stabilità le risorse aggiuntive necessarie a compensare i tagli attesi e di ripristinare il livello dei trattamenti economici e di indennità adeguati al servizio all'estero.
9/676-A/24Mogherini.


   La Camera,
   premesso che:
    moltissimi comuni italiani si trovano in stato di dissesto finanziario a causa di debiti contratti dalle loro amministrazioni negli anni precedenti;
    il decreto appena approvato ha escluso che detti comuni possano accedere a questo fondo istituito presso la Cassa depositi e prestiti a titolo di anticipazione di liquidità da destinare ai pagamenti certi ed esigibili degli enti locali per debiti antecedenti alla dichiarazione di dissesto;
    tale norma ha escluso ai comuni dissestati la possibilità di accedere a questa anticipazione di liquidità che in tal modo verrebbero lasciati soli ad affrontare i pagamenti di debiti contratti in passato magari da amministrazioni diverse da quelle che attualmente si trovano a governare questi enti ma che ne pagano le conseguenze;
    a nostro giudizio un intervento a tutela di queste amministrazioni deve essere previsto in tempi brevi da parte del Governo sia a tutela dei creditori dei comuni che a tutela delle amministrazioni stesse per agevolarne un più efficace e celere uscita dallo stato di dissesto,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché anche i comuni in dissesto finanziario possano accedere al fondo per assicurare liquidità per pagare i debiti certi ed esigibili maturati prima della dichiarazione del dissesto finanziario.
9/676-A/25Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo.


   La Camera,
   premesso che:
    moltissimi comuni italiani si trovano in stato di dissesto finanziario a causa di debiti contratti dalle loro amministrazioni negli anni precedenti;
    il decreto appena approvato ha escluso che detti comuni possano accedere a questo fondo istituito presso la Cassa depositi e prestiti a titolo di anticipazione di liquidità da destinare ai pagamenti certi ed esigibili degli enti locali per debiti antecedenti alla dichiarazione di dissesto;
    tale norma ha escluso ai comuni dissestati la possibilità di accedere a questa anticipazione di liquidità che in tal modo verrebbero lasciati soli ad affrontare i pagamenti di debiti contratti in passato magari da amministrazioni diverse da quelle che attualmente si trovano a governare questi enti ma che ne pagano le conseguenze;
    a nostro giudizio un intervento a tutela di queste amministrazioni deve essere previsto in tempi brevi da parte del Governo sia a tutela dei creditori dei comuni che a tutela delle amministrazioni stesse per agevolarne un più efficace e celere uscita dallo stato di dissesto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivarsi affinché anche i comuni in dissesto finanziario possano accedere al fondo per assicurare liquidità per pagare i debiti certi ed esigibili maturati prima della dichiarazione del dissesto finanziario.
9/676-A/25. (Testo modificato nel corso della seduta) Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame definisce un insieme di regole e procedure volte ad accelerare il recupero dei crediti nei confronti delle amministrazioni pubbliche vantati da imprese, cooperative e professionisti, per un importo complessivo di 40 miliardi di euro, oltre a realizzare alcuni interventi sulla fiscalità degli enti territoriali;
    in relazione proprio al comparto degli enti territoriali, il provvedimento d'urgenza contiene una serie di misure per l'accelerazione dei pagamenti che intervengono con modalità differenti in relazione al tipo di settore e alla tipologia del debito, unitamente ad una serie di interventi in materia di versamenti di tributi degli enti locali;
    nell'ambito del pagamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - Tares i commi 2 e 3 dell'articolo 10 sono volti a dettare una disciplina transitoria consentendo in primo luogo ai comuni, per il solo anno 2013 di stabilire con propria deliberazione la scadenza, fissata al mese di luglio, e il numero delle rate di versamento del tributo;
    nel novembre del 2012, l'evento alluvionale di rilevante gravità, che ha colpito numerosi comuni della Toscana, ha determinato una serie di effetti negativi e penalizzanti per la sostenibilità economica e finanziaria degli enti territoriali, costretti a fronteggiare una situazione di estrema urgenza anche con riferimento alla gestione delle disposizioni in materia fiscale e tributaria a livello territoriale;
    misure di sostegno e agevolative a favore dei suindicati enti territoriali della Toscana, investiti dall'eccezionale evento meteorologico, appaiono pertanto necessarie in considerazione che a distanza di oltre sei mesi dal tragico avvenimento, i medesimi comuni versano attualmente in situazioni di difficoltà nel ripristino delle condizioni di normalità all'interno delle comunità locali;
    risulta conseguentemente opportuno prevedere un lasso di tempo maggiore, nell'ambito dell'organizzazione degli adempimenti del pagamento dei tributi locali in questo caso della Tares per i suddetti comuni della provincia della Toscana costretti a fronteggiare una serie di criticità anche in ambito dell'amministrazione dei tributi locali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere per i comuni della Toscana colpiti dall'alluvione del novembre 2012 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, l'estensione anche per il 2014 quale termine ristretto, volta a stabilire la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES, al fine di consentire una migliore riorganizzazione del pagamento del tributo a livello locale.
9/676-A/26Faenzi, Parisi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento di conversione, prevede misure volte al pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, il cui ritardato adempimento ha rappresentato un rilevante elemento di debolezza della struttura finanziaria delle imprese, avvertita nella attuale fase di grave crisi economica;
    il decreto-legge in particolare nell'ambito delle numerose disposizioni di carattere fiscale e tributario, nei riguardi delle amministrazioni locali prevede attraverso il comma 4 dell'articolo 10 norme in materia di imposta municipale propria (IMU) stabilendo con la lettera a) a partire dall'anno 2013, un unico termine per la presentazione della dichiarazione IMU, al fine di evitare un'eccessiva frammentazione dell'obbligo dichiarativo derivante dal termine mobile dei 90 giorni introdotto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 174 del 2012;
    nell'ambito delle difficoltà incontrate dalle istituzioni dei territori colpiti dalle recenti calamità quali il sisma in Emilia-Romagna e le alluvioni disastrose che hanno colpito la Toscana ed altre regioni, il medesimo intervento legislativo, non contempla tuttavia adeguate misure fiscali a beneficio di quei comuni coinvolti da eventi calamitosi, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito di gravi danni alle comunità, ai territori e alle infrastrutture;
    interventi agevolativi volti a favorire attraverso una migliore riorganizzazione dei tributi a livello territoriale, nei riguardi degli enti locali interessati da eventi atmosferici di entità particolarmente grave quale l'alluvione del novembre scorso in Toscana, risultano conseguentemente necessari ed opportuni, al fine di consentire alle amministrazioni locali coinvolte, il ripristino delle condizioni di normalità in tempi più rapidi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, fermo restando l'obbligatorietà del pagamento dell'imposta municipale unica, per i comuni delle province della regione Toscana colpiti dall'evento alluvionale del novembre 2012, modalità differenti in termini di differimento dei termini di versamento da parte dei contribuenti dell'imposta municipale propria e comunque entro e non oltre l'anno 2016.
9/676-A/27Parisi, Faenzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, contiene una serie di disposizioni, le cui finalità perseguono l'obiettivo d'incidere positivamente nel breve periodo per l'economia nazionale;
    l'intervento legislativo, che costituisce la più importante forma di stimolo all'economia che sia concretamente possibile fornire in questa fase di profonda recessione sbloccando nell'arco di dodici mesi, il pagamento di circa 40 miliardi di euro dovuti dalle pubbliche amministrazioni, definisce in particolare l'esclusione per il 2013 dal patto di stabilità interno dei pagamenti di debiti di parte capitale per un importo di 5 miliardi di euro per quanto riguarda gli enti locali;
    il provvedimento con particolare riferimento alle difficoltà incontrate dalle istituzioni locali dei territori colpiti dalle calamità alluvionali degli anni scorsi, che hanno determinato gravissimi danni alle infrastrutture del territorio, nonché rilevanti conseguenze in ordine economico e finanziario per gli stessi enti locali nell'ambito dell'organizzazione dei servizi e della gestione della contabilità straordinaria, non prevede tuttavia interventi nella direzione predetta, attraverso misure volte a introdurre elementi di maggiore flessibilità nella disciplina dei parametri vincolistici del patto di stabilità;
    disposizioni a favore degli enti territoriali della regione Sicilia, colpiti dall'alluvione del 2011, che stabiliscano un allentamento del patto di stabilità in grado di favorire e accelerare il ripristino delle condizioni di normalità nelle aree interessate dall'evento alluvionale, appaiono necessari ed opportuni, al fine di sostenere la ripresa dell'economia territoriale delle comunità locali coinvolte, ed interrompere lo stallo della realizzazione di opere fondamentali per la messa in sicurezza del territorio, per la manutenzione di infrastrutture stradali ferroviarie nonché dell'edilizia scolastica ed abitativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di escludere dal saldo del patto di stabilità interno relativo all'anno 2012, gli enti territoriali della Regione Siciliana colpiti dall'evento alluvionale dei mesi di febbraio e marzo 2011 e del giorno 22 novembre 2011, per i pagamenti effettuati in conto capitale relativi ad impegni già assunti.
9/676-A/28Garofalo.


   La Camera,
   premesso che:
    il patto di stabilità interno per gli enti locali è disciplinato dall'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, successivamente modificato ed integrato dall'articolo 1, commi 428-447, della Legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012). L'impostazione del patto di stabilità è incentrata, per gli enti locali, sul controllo dei saldi finanziari;
    il saldo finanziario è calcolato quale differenza tra entrate finali e spese finali, comprese dunque le spese in conto capitale (salvo alcune voci) espresso in termini di competenza mista. Si tratta di un criterio contabile che considera le entrate e le spese in termini di competenza, per la parte corrente, e in termini di cassa per la parte degli investimenti, al fine di rendere l'obiettivo del Patto di stabilità interno più coerente con quello del Patto europeo di stabilità e crescita;
    come evidenziato da più parti nel corso dell'esame del decreto-legge in titolo, in particolare dalla Banca d'Italia e dalla Ragioneria Generale dello Stato, le somme da pagare a titolo di chiusura dei debiti pregressi, se iscritte tra le spese correnti, non rilevano ai fini della copertura, in quanto imputate in conto competenza all'anno di iscrizione; quanto ai riflessi sui saldi di finanza pubblica, le spese correnti incidono solo sul fabbisogno e debito, ma non sull'indebitamento netto (cioè la variabile su cui si concentra l'attenzione della UE), su cui ha effetto solo la parte riguardante i pagamenti di conto capitale;
    in termini d'indebitamento netto, le misure adottate dal decreto-legge n. 35 del 2013, determinerebbero un peggioramento del saldo nel solo anno 2013 per circa 7,8 miliardi, pari allo 0,5 per cento del PIL: l'indebitamento nominale si posizionerebbe pertanto dal 2,4 per cento del quadro tendenziale a legislazione vigente al 2,9 per cento, di poco inferiore alla soglia di riferimento del 3 per cento fissata dalla normativa comunitaria;
    nel corso del dibattito si è evidenziato come i meccanismi di calcolo dei saldi obiettivi in termini di competenza mista hanno comportato una forte compressione delle spese di investimento degli enti locali;
    nel corso del 2012 il Governo spagnolo ha fortemente ridotto il suo stock del debito verso i fornitori. Il pagamento è avvenuto direttamente dallo Stato alle imprese creditrici e non ha avuto effetti sul deficit spagnolo, in quanto in Spagna anche le spese in conto capitale sono rilevate ai fini dell'indebitamento in termini di competenza e non di cassa come qui da noi,

impegna il Governo

a riconsiderare, tenuto conto della necessità di rispettare i vincoli del Patto europeo di stabilità e crescita il criterio della competenza mista nella classificazione delle spese e nel calcolo dei saldi finanziari.
9/676-A/29Palese, Prestigiacomo, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria per il 2007), che ha modificato l'articolo 8 dello Statuto della Regione Sardegna, avrebbe dovuto svolgere il compito di riequilibrare i conti regionali e porre rimedio alle gravi anomalie riscontrate in sede di quantificazione delle partecipazioni spettanti alla Sardegna; il mutato quadro delle funzioni attribuite alla Regione avrebbe dovuto comportare conseguenzialmente l'innalzamento dei limiti di spesa;
    l'esigenza di adeguare gli spazi finanziari della regione è stata più volte riconosciuta dalla Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 118 del 2012;
    la Regione Sardegna ha ripetutamente sollecitato un Accordo per l'adeguamento del Patto di stabilità interno della regione al suo accresciuto livello di entrate e di funzioni; la Ragioneria generale dello Stato ha sempre sostenuto che la richiesta regionale non poteva trovare accoglimento in quanto si rendeva necessario un intervento legislativo volto ad individuare la necessaria compensazione finanziaria in termini di fabbisogno e di indebitamento netto;
    con nota n. 2350 del 4 aprile 2013, il Presidente della Regione Sardegna ha chiesto che nell'emanando decreto-legge sui debiti della P.A., fossero inserite specifiche disposizioni idonee a correggere i livelli di spesa della Regione Sardegna, al pari di quanto previsto per altre regioni dall'articolo 11 del decreto in esame;
    nell'assestamento del bilancio dello Stato per il 2012 sono state stanziate le quote spettanti alla Sardegna, le quali però risultano in gran parte non spendibili; l'ampliamento delle risorse del Patto di stabilità verticale incentivato, di cui all'articolo 1-bis del provvedimento in esame, appare del tutto insufficiente e non congruo rispetto alle richieste della regione,

impegna il Governo

ad avviare con urgenza, in considerazione della gravissima crisi economica che affligge la Sardegna e dell'impossibilità della stessa a svolgere compiutamente le proprie funzioni, un tavolo di consultazione con la Regione, utilizzando, come base di discussione la proposta di Accordo trasmessa in data 23 marzo 2013 dal Presidente della regione al Governo.
9/676-A/30Cicu.


   La Camera,
   in occasione dell'esame del decreto- legge 8 aprile 2013, n. 35, recante misure per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali;
   premesso che:
    l'articolo 10 contiene disposizioni in materia di tributi locali, in particolare i commi 2 e 3 prevedono disposizioni in materia di Tares, che consentono ai comuni per il solo anno 2013 di modificare il numero delle rate e la scadenza delle stesse;
   al medesimo articolo, il comma 4 apporta una variazione in materia di imposta municipale propria, fissando un termine unico per la presentazione della dichiarazione;
    con l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria disposta dall'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, «cosiddetto decreto salva-Italia» sono state assoggettate all'IMU anche le unità adibite ad abitazione principale;
    nel citato articolo 13 del decreto-legge 201 del 2011, il concetto di abitazione principale è «l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»; sono altresì gravati dal pagamento IMU, oltre i fabbricati, anche i terreni agricoli e le aree edificabili;
    tale abitazione ai fini IMU può beneficiare di agevolazioni fiscali, nel contempo, la condizione della dimora abituale e della residenza anagrafica, di fatto esclude dalle agevolazioni i cittadini italiani residenti all'estero, cioè iscritti nell'apposito registro AIRE, che risultano proprietari di una casa, non locata, in Italia;
    i medesimi soggetti sono anche penalizzati in quanto soggetti alla tassa sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti, Tarsu ora sostituita dalla Tares, pur non usufruendo del servizio in quanto non presenti di fatto sul territorio nazionale per l'intero anno se non, a volte, per il periodo delle festività;
    secondo l'articolo 1, comma 4-ter, della legge 16 del 1993 le abitazioni dei cittadini italiani residenti all'estero erano equiparate a quelle degli italiani residenti entro i confini nazionali e quindi fino al 31 dicembre 2011 erano assoggettate all'aliquota agevolata, in accordo con il regolamento dei comuni interessati;
    per i nostri connazionali all'estero mantenere una casa di proprietà in Italia, nonché il terreno ereditato di proprietà, rappresenta un legame con le radici ed ha un valore affettivo enorme, espressione di quell'attaccamento alla madrepatria che da sempre caratterizza gli italiani all'estero;
    il peso fiscale che si è venuto a determinare ultimamente sta facendo si che molti italiani all'estero hanno cominciato ad ipotizzare di disfarsi dell'immobile di proprietà in Italia con tutte le conseguenze che ne deriva per quanto concerne il legame con la terra di origine e la conservazione della memoria dei padri, nonché del turismo di ritorno, che rischia così di essere compromesso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere agli italiani all'estero, in un successivo provvedimento, le agevolazioni fiscali sul pagamento dell'IMU previste per l'abitazione principale e per i fondi posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli per l'immobile posseduto in Italia e non locato e per i fondi concessi in affitto o mezzadria dal cittadino italiano iscritto al registro AIRE, nonché di prevedere, in accordo con i Comuni, uno sconto sul pagamento della Tares ai cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti nell'apposito registro AIRE, poiché non usufruiscono pienamente del servizio.
9/676-A/31Nissoli, Preziosi, Marazziti, D'Incecco.


   La Camera,
   premesso che:
    l'introduzione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (Tares), prevista a decorrere dal 2013, anche dopo l'ennesima modifica normativa proposta dal decreto-legge in conversione, continua a porre rilevanti problemi applicativi, in particolare per i comuni che hanno realizzato sistemi di commisurazione puntuale dei rifiuti, che dovrebbero riscuotere con il modello F24 la tariffa che tuttavia costituisce un corrispettivo oggetto di fatturazione;
    l'introduzione della maggiorazione determinata in base alla superficie determina inoltre una distorsione della tariffa puntuale per i comuni che da molti anni hanno sperimentato ed attivato avanzate modalità di raccolta dei rifiuti per incentivare la raccolta differenziata (servizio domiciliare con conferimento dei rifiuti in appositi contenitori/sacchetti dati in dotazione alle singole utenze, e altro) congiuntamente ad un sistema tariffario collegato a modalità di commisurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico mediante opportuni sistemi e dispositivi (trasponder, microchip, codici a barre, sistemi di pesatura e volumetrici, e altro), disincentivando i comportamenti virtuosi e responsabili che la tariffa puntuale incentiva;
   valutato che:
    è necessario un profondo ripensamento della struttura stessa della Tares e in particolare valutare l'abrogazione della maggiorazione, che suscita forti dubbi di costituzionalità in quanto il tributo è destinato alla copertura dei servizi indivisibili dei comuni (esempio, illuminazione strade, polizia municipale), servizi che dovrebbero essere già coperti dall'addizionale comunale IRPEF, pagata dai soggetti residenti, e dall'IMU per i soggetti che possiedono immobili nel territorio comunale, con l'effetto di incrementare il prelievo a carico di famiglie e imprese senza alcun miglioramento dei servizi visto che la maggiorazione sarà incassata dallo Stato;
   tenuto conto che;
    è opportuno passare progressivamente ad un nuovo regime di prelievo finalizzato esclusivamente alla copertura integrale del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati introducendo una tariffa avente natura corrispettiva mediante l'introduzione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico; la tariffa rifiuti deve rimanere uno strumento di economia ambientale, orientata alla riduzione dei rifiuti e incentivazione alla raccolta differenziata;
    infatti per un servizio come quello sui rifiuti, la forma più equa, razionale e più in linea con le norme comunitarie (chi più inquina più paga), è proprio quella di una tariffa commisurata ai rifiuti prodotti e al servizio reso. Serve dunque uno strumento di prelievo trasparente ed equo economicamente in grado di guidare l'evoluzione del settore verso l'efficienza ambientale, non l'appiattimento dei pagamenti in una generica e indistinta tassazione su casa e servizi che non incentiva i comportamenti virtuosi degli utenti né l'efficienza del sistema industriale;
   considerato che:
    a seguito delle prime dichiarazioni rilasciate dal Governo si ipotizza la sospensione della scadenza IMU prima casa di giugno 2013 a fronte della creazione di un'unica nuova imposta comunale sui servizi, che sostituirebbe l'IMU sulla prima casa e la Tares;
    mescolare tuttavia la tariffa corrispettivo ad imposte e tasse sarebbe un ritorno indietro delle politiche ambientali di quasi 20 anni, togliendo consapevolezza al cittadino che deve rendersi conto del proprio carico e comportamento ambientale per cui occorre salvaguardare almeno la tariffa puntuale, lasciandola collegata al servizio;
   tutto ciò premesso,

impegna il Governo

   a imprimere una più chiara politica di incentivazione delle pratiche virtuose nella gestione dei rifiuti adottando misure che prevedano l'applicazione della tariffa puntuale come modalità ordinaria e l'applicazione di un Tributo presuntivo come forma eccezionale valida fino alla messa a punto di sistemi di commisurazione puntuale dei rifiuti prodotti;
   nel porre mano alla annunciata riforma dell'IMU e della Tares, a tenere separato l'ipotizzato tributo per i servizi indivisibili dalla Tariffa Rifiuti e in ogni caso a riformare la Tares secondo i principi comunitari e sulla base delle migliori pratiche realizzate anche nel nostro Paese, eliminando dalla stessa Tares la prevista maggiorazione di euro 0,30 per metro quadrato;
   a consentire che le modalità di pagamento della tariffa corrispettivo (tariffa puntuale) siano le più ampie possibili, secondo le forme normalmente utilizzate da parte dei gestori facilitando l'accesso al pagamento da parte dei cittadini (bollettini postali, RID, MAV, modalità online, sportelli lottomatica, ecc).
9/676-A/32Rubinato, Bratti, De Menech, Casellato, Realacci.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 35 del 2013 recante «Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione», all'articolo 10, comma 2, detta una disciplina transitoria per il 2013 per il pagamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
    la lettera c) in particolare riserva allo Stato le maggiori entrate derivanti dall'aumento di 30 centesimi per metro quadro della Tares e la successiva lettera d) contestualmente dispone che non trovi applicazione la riduzione delle somme assegnate ai comuni di importo pari alle maggiori entrate derivanti dalla predetta maggiorazione (articolo 14, c. 13-bis), proprio perché con la lettera c) lo Stato queste somme se le è già assicurate;
    il comma 13-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 201/2011 invece differenziava il meccanismo per il Friuli-Venezia Giulia, la Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo che esse assicurino il maggior gettito con apposite norme di attuazione e, nelle more di queste, facendosi accantonare l'importo relativo al maggior gettito, in quanto tali regioni speciali hanno competenza in materia di finanza locale e, con tale sistema, viene salvaguardata la stessa e nel contempo si assicura l'introito alle casse dello Stato;
    con la proposta in questione i 57 milioni derivanti dal maggior gettito della Tares del Friuli-Venezia Giulia, della Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano vengono riservati allo Stato, non mediante la riserva diretta operata mediante la lettera c) del presente decreto-legge, che non può operare per le regioni a statuto speciale con competenze in materia di finanza locale, ma tramite gli accantonamenti a valere direttamente sulle regioni e province autonome, nelle more di una norma di attuazione, come previsto dall'articolo 27 della legge sul federalismo fiscale (42/2009),

impegna il Governo

a disapplicare per il 2013 la procedura introdotta con l'articolo 10, comma 2, lettere c) e d) per il Friuli-Venezia Giulia, per la Valle d'Aosta e per le Province autonome di Trento e di Bolzano nel prossimo provvedimento utile, e mantenere il meccanismo introdotto per le regioni a statuto speciale dall'articolo 14, comma 13-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in modo che venga rispettata l'autonomia finanziaria delle suddette Regioni speciali e contemporaneamente venga garantita l'invarianza di gettito allo Stato.
9/676-A/33Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian.