Camera dei deputati

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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Giovedì 9 marzo 2017

ATTI DI INDIRIZZO

Mozioni:


   La Camera,
   premesso che:
    l'acquisto di veicoli destinati al trasporto disabili è soggetto all'aliquota agevolata del 4 per cento;
    è presente una limitazione di cilindrata fino a 2000 cc se con motore a benzina, e fino a 2800 cc se con motore diesel;
    i lavori di adattamento dei veicoli già in possesso del disabile sono soggette, ai fini Iva, all'aliquota agevolata del 4 per cento e la stessa agevolazione è prevista anche per veicoli non nuovi ed adattabili e quindi senza limitazione di cilindrata;
    gli accessori montati sui veicoli destinati ai portatori di handicap sono soggetti all'aliquota agevolata del 4 per cento e tale agevolazione può essere applicata anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sugli autoveicoli delle persone con disabilità ed alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti come da circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015;
    l'agevolazione si applica esclusivamente alle cessioni di quei beni che possono essere utilizzati solo come pezzi, parti staccate ed accessori propri delle particolari apparecchiature che sopperiscono al problema del disabile e, quindi, non per i pezzi di ricambio riguardanti strettamente il veicolo,

impegna il Governo

1) ad adottare le iniziative di competenza volte ad estendere, con applicazione immediata, il beneficio dell'aliquota IVA agevolata al 4 per cento anche alle riparazione dei veicoli che sono atti al trasporto del o dei disabili, al fine di garantire un servizio primario agli stessi senza ulteriori gravami.
(1-01530) «Dall'Osso, Tripiedi, Spadoni, Ciprini, Chimienti, Cominardi, Massimiliano Bernini, Vacca, Battelli, Lupo, Fantinati, Del Grosso, Spessotto, De Rosa, Busto, Vignaroli, Agostinelli, Liuzzi».


   La Camera,
   premesso che:
    la costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) definisce la salute non come «semplice assenza di malattia», bensì come «stato di completo benessere fisico, psichico e sociale»;
    in Italia, la salute e la sicurezza sul lavoro sono disciplinate dal testo unico sulla sicurezza sul lavoro e dalle relative disposizioni correttive. La normativa accoglie, di fatto, le direttive europee in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, coordinandole in un unico testo normativo, che prevede specifiche sanzioni a carico degli inadempienti; in particolare, l'articolo 28, del decreto legislativo n. 81 del 2008 prevede la «valutazione rischi dello stress lavoro-correlato»;
    la salute mentale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, sia a ordinamento militare sia civile, è fondamentale per l'autodifesa dei medesimi e per la sicurezza di tutti i cittadini in territorio italiano e nelle aree d'intervento armato in cui essi operano;
    appare evidente come, soprattutto nei comparti difesa e sicurezza, il funzionamento delle organizzazioni lavorative sia strettamente connesso allo stato di salute psico-fisico del personale; poter lavorare in un ambiente sereno, rappresenta il miglior viatico per migliorare le proprie capacità di attenzione, di concentrazione, e per migliorare il rendimento lavorativo e avere buoni rapporti con i colleghi, anche quelli che manifestano o soffrono di problemi personali in grado di alterarne il rendimento. Se tale sostegno proviene, poi, direttamente dallo Stato Italiano cui essi hanno prestato giuramento, l'accoglienza e l'attenzione percepite, potranno positivamente rinforzare il senso di appartenenza e l'investimento verso la stessa;
    il suicidio tra le forze dell'ordine e le forze armate in Italia è un fenomeno diffuso e trasversale. In tali categorie di operatori il tasso di decessi è più alto rispetto alla media della popolazione e spesso l'atto di togliersi la vita è compiuto impiegando l'arma di servizio;
    il periodo antecedente al suicidio può comportare a sua volta alti rischi per la sicurezza dei colleghi e dei cittadini, poiché potrebbero essere compromesse le capacità di « problem solving», « decision making», concentrazione e memoria, e presentarsi condizioni di eccessiva allerta, maggiore irritabilità o aggressività e vari e diversi segnali di sofferenza potenzialmente precursori all'azione suicida;
    diverse le associazioni di volontariato in Italia che studiano il fenomeno dei suicidi tra appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia a ordinamento civile e militare cercando, anche, di intervenire in quei casi in cui il soggetto interessato trova il coraggio e la forza di poter avviare un percorso di dialogo, molte volte senza che colleghi o enti di appartenenza conoscano pubblicamente tali necessità;
    l'impegno sin qui profuso dall'amministrazione della difesa, a livello di Stato maggiore difesa, è apprezzabile ma il tentativo di riportare l'attenzione e l'impegno nel circostanziare e classificare questi fenomeni non sempre è efficace; tutto ciò è desumibile dalle relazioni sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell'organizzazione delle forze armate che ogni anno sono presentate al Parlamento Italiano con cui si riscontra come resti sempre alto il numero di suicidi tra il personale militare di truppa e i sottufficiali, mentre sembra sia marginale tra gli ufficiali;
    il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nel mese di dicembre 2015 ha istituito l'Ufficio Condizione Generale del Personale, che tra i propri compiti ha anche quello di approfondire lo studio delle iniziative da attuare per mantenere quanto più possibile alto il livello di benessere interno, sotto ogni profilo, e l'analisi di ogni situazione d'interesse del personale;
    il Comando generale della Guardia di finanza ha già avviato attività di assistenza psicologica a favore dei militari del Corpo e dei relativi familiari, nonché dalla creazione di sportelli di ascolto psicologico a favore del personale del Corpo su tutto il territorio nazionale;
    lo Stato maggiore dell'Esercito ha istituito negli ultimi anni dei corsi di formazione per «coadiutore socio assistenziale» rivolto al personale di Forza armata, «allo scopo di dare attuazione a un sostegno morale e logistico ai familiari del ferito/caduto nelle fasi conseguenti all'avvenuta comunicazione del grave evento, a premessa della costruzione di un rapporto ravvicinato e continuo nel tempo»;
    nell'ambito del job description sono conferiti a detto personale diversi ambiti di attività ad elevata specializzazione tra cui «monitorare l'andamento del processo di elaborazione del lutto individuale e familiare, anche attraverso il confronto telefonico con un U.psi., per essere in grado di riconoscere l'opportunità di consigliare un eventuale intervento psicologico», «monitorare il periodo di convalescenza e di reinserimento sociale/lavorativo per riconoscere l'opportunità di consigliare un eventuale intervento psicologico»;
    presso l'Ispettorato generale della Sanità Militare è stato istituito il Comitato tecnico scientifico per lo studio dei disturbi mentali nel personale militare – «Board» che rappresenta il primo organismo interforze di osservazione, monitoraggio e gestione dei disturbi mentali nell'Amministrazione Difesa che consente di misurare, tra gli altri, la reale incidenza del disturbo post traumatico da stress nei militari;
    il «Board» si prefigge di individuare le strategie per prevenire l'insorgenza di sintomi psicopatologici nella popolazione militare, i principi condivisi per il trattamento e la riabilitazione dei disturbi mentali e stabilire i rapporti di collaborazione con il mondo accademico e scientifico nazionale ed internazionale e con gli organismi ed i bodies NATO/EU;
    anche la Polizia di Stato ha avviato percorsi di collaborazione con associazioni che si occupano delle problematiche riguardanti allo stato psico-fisico del proprio personale;
    un tentativo di approcciarsi alla tematica dei traumi post stress è stato avviato anche dal comune di Milano con l'avvio di una rete di supporto tra pari o nel Corpo dei Vigili del Fuoco, attraverso estemporanei interventi da parte della direzione nazionale;
    si rende pertanto necessario perseguire una strada univoca, che porti ad un sistema di ascolto e di assistenza psicologica in grado di intercettare eventuali espressioni di disagio degli appartenenti alle forze armate ed alle forze di polizia che siano in grado di prevenire successivi aggravamenti di situazioni pericolose per se stessi o per altre persone, attraverso un sistema che permetta di ottenere risposte veloci e qualificate;
    purtroppo non esiste un programma in grado di prevenire con certezza i gesti auto-lesivi: il suicidio è un fenomeno complesso e multi-causale, un atto non di avvicinamento alla morte, ma di allontanamento da un dolore mentale che, per chi lo agisce, è divenuto ormai intollerabile. Ridurre questo dolore, adoperandosi per cambiare anche di pochissimo il concetto da «insopportabile» a «in qualche modo sopportabile» favorirebbe la sua prevenzione;
    alla luce del numero di decessi tra le forze dell'ordine ad ordinamento civile e militare per cause violente e stanti le evidenti difficoltà ad invertire la rotta di fronte i dati statistici e le continue notizie di cronaca che settimanalmente annunciano nuovi suicidi, è auspicabile un maggior impegno da parte delle istituzioni nazionali nel predisporre un sistema di accoglienza e sostegno psicologico strutturato e a copertura nazionale, volto a prevenire l'insorgenza di condizioni psicopatologiche tra il personale delle amministrazioni dello Stato interessate dal fenomeno e a supporto dell'elaborazione dei processi connessi da parte dei familiari,

impegna il Governo:

1) ad attivare ogni iniziativa volta a favorire la creazione di una direzione sanitaria nazionale per la promozione del sostegno psicologico per tutto il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e alle loro famiglie, nonché per tutte quelle categorie di lavoratori privati che utilizzano un'arma per finalità professionali, quali guardie particolari giurate;
2) ad avviare percorsi di sostegno psicologico attraverso il coinvolgimento di associazioni, fondazioni, singoli professionisti esterni alle Forze armate e alle Forze di polizia al fine di favorire l'accesso di tutto il personale che ne faccia richiesta, nonché impegnando le Asl competenti per sedi di servizio, al controllo e alla raccolta dei dati per valutare l'efficacia degli interventi adottati, dati che saranno pubblicati dal Ministero della sanità;
3) ad avviare protocolli d'intesa con associazioni e/o università esperte del settore per definire percorsi formativi in grado di garantire adeguata preparazione e creare profili professionali in grado di meglio svolgere le attività di sostegno al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare;
4) a coordinare le iniziative già avviate dalle amministrazioni interessate al fenomeno dei suicidi tra gli appartenenti alle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, al fine di creare un unico modello d'intervento, favorendo la divulgazione a livello periferico e ovunque occorra prevedere sportelli di ascolto, percorsi di sostegno psicologico;
5) ad adottare iniziative per dotarsi di un fondo pluriennale necessario a sostenere le attività a favore delle singole Forze armate e Forze di polizia per l'avvio di specifiche iniziative di sostegno psicologico.
(1-01531) «Rizzo, Basilio, Corda, Frusone, Grillo, Lorefice, Mantero, Cecconi, Nesci, Silvia Giordano, Toninelli, D'Uva, Cozzolino, Ferraresi, Sarti, Scagliusi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Baroni, Villarosa, Tripiedi, D'Ambrosio, Marzana, Luigi Di Maio, Tofalo».


   La Camera,
   premesso che:
    le maratone (42,195 chilometri) e le mezze maratone (21,0975 chilometri) sono tra gli eventi sportivi agonistici, ma a vocazione popolare, più partecipati e diffusi al mondo e con maggiore copertura mediatica;
    i numeri economici delle maratone mondiali, degli ultimi 10 anni, registrano dati di partecipazione in continua crescita con un contestuale beneficio economico per le città che le organizzano, correlato alla parte logistico e culturale, legato non solo ai partecipanti ma anche agli accompagnatori;
    le 6 Major Marathon: New York, Londra, Berlino, Chicago, Boston e Tokyo oggi registrano la partecipazione di circa 250.000 persone, la maggior parte da qualificarsi quali amatoriali, muovendo un giro di affari che si avvicina ai 2 miliardi di dollari;
    TCS New York City Marathon, la corsa più partecipata al mondo, è ormai una voce nel bilancio della Città;
    secondo AECOM, una società che fornisce servizi professionali e tecnici, l'edizione 2014 della Maratona di New York ha generato un impatto economico di circa 415 milioni di dollari, un record di oltre 50.000 partecipanti provenienti da 130 Paesi, mentre circa 258.000 ospiti hanno visitato la Città durante la settimana di maratona;
    la Boston Marathon, la più antica maratona del mondo, secondo la Greater Boston Convention & Visitors Bureau (GBCVB) nel 2016 ha portato alla città di Boston una cifra vicina ai 200 milioni di dollari (e un giro di affari totale che ha sfiorato i 300 milioni di dollari), poco più di 30.000 partecipanti ufficiali alla maratona, tra cui più di 6.400 atleti provenienti da 98 Paesi al di fuori degli Stati Uniti;
    un recente articolo della rivista americana Esquire ha puntato il dito sul crescente aumento dei costi delle iscrizioni alle maratone americane e in particolare alle Six Major Marathon;
    tra il 2007 e il 2013, infatti, la quota media di ingresso per le prime 25 maratone degli Stati Uniti è aumentata del 35 per cento (3,5 volte il tasso di inflazione);
    in Giappone negli ultimi dieci anni i finisher sono aumentati di quasi 8 volte, passando dai 74.000 del 2006 ai 576.000 del 2015, superando così anche gli Stati Uniti e che i numeri economici correlati dimostrano l'importanza di queste manifestazioni nello sviluppo economico-turistico del Paese;
    in Francia, dove si registrano i dati di maggior crescita a livello europeo, il mercato vale ad oggi un miliardo di euro. Il delegato generale della FIFAS (Federazione francese delle industrie sport & tempo libero), Virgile Caillet ha dichiarato al quotidiano francese Les Echos, che «il mercato francese correlato alle maratone registra ogni anno una crescita del 40 per cento. La corsa è un fenomeno che in Francia è esploso»;
    oggi, grazie ai runner, il mercato francese è uno dei più grandi in Europa, con un fatturato di 80 milioni di euro;
    in Italia, la Federazione Italiana Atletica Leggera – Fidal (27 ottobre 2016) comunica che al 31 dicembre 2016 ha registrato 206.610 tesserati, cifra record mai registrata nella storia della Federazione Italiana di Atletica Leggera;
   una cifra che non comprende i 36.452 runner tesserati con Runcard, per un totale di praticanti dell'atletica leggera in Italia che raggiunge i 246.574 mila;
    secondo Federico Caner (Assessore all'attuazione del programma, rapporti con Consiglio regionale, programmazione fondi Unione europea, turismo, commercio estero della regione Veneto) in merito alla Venice–marathon-2016 ha dichiarato come «Il binomio turismo e sport ritengo abbia grandi potenzialità. Basti pensare che in Italia l'intero turismo sportivo muove il 10 per cento di turisti “nostrani” e il 9,5 per cento di stranieri, generando un volume d'affari stimato a livello nazionale in 6,3 miliardi di euro. Si tratta di un segmento in costante crescita negli ultimi anni, che ha per protagonisti gli atleti ma anche i loro familiari, accompagnatori e tecnici, semplici appassionati»;
    la maratona di Roma ha visto crescere i propri iscritti dai 9.100 del 2005 ai 16.500 dell'edizione del 2016. Con un soggiorno medio, per maratoneti e accompagnatori, di tre giorni;
    gli atleti italiani partecipano alle grandi maratone internazionali in numero sempre più crescente, senza avere norme limitative differenziate rispetto agli atleti locali;
    tra le grandi maratone del mondo, la più amata dagli italiani si conferma ancora una volta la New York City Marathon (6 novembre) con 2.708 nostri connazionali arrivati su un totale di 51.360 « finisher»;
    per il secondo anno consecutivo, al secondo posto si piazza la maratona di Valencia (20 novembre) con 1.528 italiani, seguita da Berlino (959, 25 settembre), Parigi (905, 3 aprile), Atene (517, 13 novembre);
    le presenze di italiani sono state rintracciate in 102 maratone nel mondo;
    la maratona non è solo un semplice evento sportivo ma una fonte qualificata per il mercato locale, generando occupazione e indotto economico;
    in Italia sono state inserite nel calendario della Federazione Italiana Atletica Leggera 41 maratone e 165 mezze maratone;
    i dati della FIDAL indicano che il numero medio di partecipanti per le maratone, basandosi sui dati riferiti ai risultati del 2016 sono 1.471,08 atleti (italiani e stranieri) e di 1.067,35 atleti (italiani e stranieri) per le mezze maratone;
    secondo i dati della FIDAL, raccolti dall'ufficio running, la partecipazione degli atleti stranieri a partire dal 2014 a seguito del decreto ministeriale del 24 aprile 2013 (Decreto Balduzzi) e successivo articolo 42-bis del decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013 (cosiddetto «decreto del fare») convertito dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013 e del decreto ministeriale dell'8 agosto 2014, non è aumentata, anzi si è andata con gli anni riducendosi;
    detta riduzione di partecipazione si riflette sulla capacità da parte degli organizzatori di attrarre sponsor qualificati internazionali, oltre alla ricaduta economica negativa sull'indotto (data dall'attività turistica) per i territori interessati, visto che gli stranieri, invece di venire in Italia, preferiscono andare a gareggiare altrove;
    questa limitazione è stata segnalata dagli organizzatori delle principali maratone italiane;
    Roma, capitale culturale del mondo, è solo la ventesima maratona, frenata sicuramente da questo limite dei certificati medici;
    la tutela della salute degli individui è un bene primario presente in quasi tutte le legislazioni sanitarie nazionali;
    la certificazione per l'attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare, quale la maratona e la mezza maratona è disciplinata dal decreto ministeriale del 24 aprile 2013;
    dal 1o giugno 2016 per partecipare a manifestazioni organizzate sotto l'egida della FIDAL occorre essere obbligatoriamente tesserati con la FIDAL stessa, tramite una società affiliata oppure tramite la Runcard;
    dal 1o gennaio 2017 le gare di mezza maratona e maratona potranno essere inserite solo nel calendario nazionale;
    la partecipazione a manifestazioni agonistiche non-stadia di atleti italiani e stranieri non tesserati né con la FIDAL né con Federazioni straniere affiliate alla IAAF, ma in possesso della «RUNCARD» o della «MOUNTAIN AND TRAIL RUNCARD», è subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l'atletica leggera;
    le norme per l'attività sportiva agonistica fanno riferimento al decreto del Ministro della sanità del 18 febbraio 1982, recante «Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica»;
    la visita clinica e la valutazione globale degli accertamenti nonché l'atto certificatorio devono essere effettuati nelle sedi autorizzate esclusivamente e personalmente dallo specialista in medicina dello sport operante all'interno di strutture mediche autorizzate (ambulatori, centri, istituti, servizi pubblici o privati in possesso di precisi requisiti di organizzazione, strutture ed attrezzatura in rapporto alla tipologia delle visite che s'intende effettuare in base ai protocolli previsti dai decreti ministeriali del 18 febbraio 1982 e del 4 marzo 1993);
    la FIDAL ha adottato una norma che impone agli atleti stranieri non tesserati residenti all'estero, che vogliono partecipare ad una maratona italiana, di presentare documentazione medica conforme alla normativa stessa, e quindi l'effettuazione dei seguenti esami: visita medica, esame completo delle urine, elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo, spirografia;
    questi esami, in molti Paesi, hanno un costo superiore anche di 5 volte rispetto al costo medio applicato in Italia (circa 80 euro). Inoltre, non essendo prevista la figura dello specialista in medicina dello sport, spesso si rende necessario effettuare gli esami in diverse strutture, e diventa difficile trovare il medico che si assume la responsabilità di firmare il certificato di idoneità alla pratica agonistica;
    la normativa sanitaria attuale di cui ai richiamati decreti ministeriali del 18 febbraio 1982, articolo 3 del decreto ministeriale del 24 aprile 2013 (decreto Balduzzi) e successivo articolo 42-bis del decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013, nonché dal decreto ministeriale dell'8 agosto 2014, risulta limitante per la partecipazione degli atleti stranieri, pur in possesso di certificazione medico-sportiva valida nel loro paese di origine;
    tali limitazioni riducono di fatto la partecipazione degli atleti stranieri alle maratone italiane con danno economico per gli organizzatori e per il tessuto cittadino di riferimento,

impegna il Governo:

1) nel rispetto delle norme di tutela sanitaria vigenti in Italia, ad adottare iniziative, per quanto di competenza, affinché sia consentito agli atleti stranieri di potersi iscrivere alle maratone e mezze maratone italiane basandosi sulle leggi della tutela sanitaria specifiche per questa tipologia di eventi relative al proprio Paese di residenza;
2) a considerare le maratone e le mezze maratone nell'ambito di un piano strategico di sviluppo economico, attivando, assieme al CONI e alla FIDAL, un tavolo di lavoro specifico;
3) a promuovere forme di sinergia con attività culturali da implementare nelle città, di concerto con l'ANCI, in occasione delle maratone e delle mezze maratone a vantaggio degli atleti e dei loro accompagnatori, sia essi italiani che stranieri.
(1-01532) «Sbrollini, Iacono, Amato, Lodolini, Mognato, Covello, Cardinale, Arlotti, Patriarca, Rostellato, Mura, Garavini, Casellato, Gnecchi, Chaouki, Tartaglione, Zan, Capone, Preziosi, Venittelli, Cova, Capozzolo, D'Incecco, Molea».

Risoluzione in Commissione:


   La XII Commissione,
   premesso che:
    secondo una recente indagine statistica, più del 20 per cento degli italiani utilizza medicinali omeopatici almeno una volta l'anno e il 4,5 per cento della popolazione si affida alle cure complementari con una frequenza quotidiana o settimanale;
    i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 godono di un'autorizzazione ope legis che ne consente la permanenza in commercio fino al 31 dicembre 2018. Dopo tale data, questi medicinali potranno continuare ad essere commercializzati solo se avranno ottenuto il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC);
    la legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 590, della legge n. 190 del 2014) ha fissato al 30 giugno 2017 il termine per la presentazione delle domande di rinnovo da parte delle aziende e al 31 dicembre 2018 il termine ultimo per la relativa permanenza sul mercato;
    in vista del rinnovo, le aziende sono chiamate ad una serie di adempimenti assolutamente nuovi e, sotto alcuni profili, particolarmente onerosi, da cui dipende la permanenza sul mercato di molti medicinali e, quindi, la tenuta dell'intero settore produttivo;
    il comparto ha la necessità di disporre di un lasso di tempo congruo rispetto alla complessità e alla rilevanza della suddetta procedura di rinnovo, in quanto la pendenza di un giudizio amministrativo che si è concluso solo a giugno 2016 ha impedito alle aziende di pianificare e di intraprendere le attività strumentali all'avvio delle prescritte procedure, nonché in considerazione del fatto che molte questioni tecnico-operative non sono disciplinati dalla normativa vigente;
    sugli organi di stampa è stato pubblicato un appello del presidente di Omeoimprese, l'associazione che rappresenta le aziende italiane ed estere produttrici di medicinali omeopatici e antroposofici, rivolto al Ministro della salute che paventa il rischio di chiusura di molte piccole e medie aziende, stante l'oggettiva impossibilità di rispettare i termini di legge per l'espletamento delle procedure di rinnovo;
    la mancanza di una proroga, quindi, mette seriamente a rischio tante piccole e medie aziende che saranno costrette a ritirare dal mercato molti medicinali e, di conseguenza, a riorganizzare la propria attività imprenditoriale in un'ottica di razionalizzazione di costi e di personale;
    questo scenario negativo si profila in un momento in cui, a livello territoriale, è in fase di attuazione l'Accordo raggiunto in Conferenza Stato-regioni nel febbraio 2013 sulle medicine complementari,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile a modificare le tempistiche previste dalla normativa vigente per il rinnovo delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici presenti sul mercato, così da scongiurare la crisi del comparto e garantire la permanenza sul mercato dei medicinali attualmente in commercio, garantendo la libertà di scelta dei cittadini e la libertà prescrittiva dei medici.
(7-01213) «Rondini».

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta in Commissione:


   TRIPIEDI, PESCO, COMINARDI, CHIMIENTI, DALL'OSSO, CIPRINI, ALBERTI, VILLAROSA, DE ROSA e BUSTO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 7 del decreto legislativo n. 234 del 2007 riguardante il lavoro notturno, recita che, qualora questo sia svolto, «l'orario di lavoro giornaliero non deve superare le dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore» e che lo stesso lavoro notturno deve essere «indennizzato sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro sempreché il metodo di indennizzo prescelto sia tale da non compromettere la sicurezza stradale»;
   l'articolo 3, comma 1, lettera h, del medesimo decreto legislativo, definisce il lavoro notturno «un periodo di almeno quattro ore consecutive tra le ore 00,00 e le ore 7,00»;
   in conseguenza di ciò, la categoria degli autotrasportatori deve obbligatoriamente osservare un massimo di 10 ore d'impegno nell'arco delle 24 ore e non può aggirare tale normativa, anche nel caso osservasse una pausa prolungata, per estendere ad oltre 10 ore l'orario d'impegno giornaliero;
   nonostante l'articolo 8 del decreto legislativo n. 234 del 2007 preveda l'obbligo d'informazione al lavoratore e l'articolo 9 predisponga un regime sanzionatorio, in particolare al comma 4, per il capitolo in questione, va sottolineata la quasi assenza di controlli in tal senso che concorrono ad elevare i rischi per la sicurezza stradale;
   rileva sull'argomento l'aspetto della corresponsione del lavoro notturno agli autotrasportatori, la quale viene riconosciuta nulla o poco in busta paga, nonostante il contratto collettivo nazionale di lavoro preveda la maggiorazione del 25 per cento in più ad ora lavorata rispetto alla normale retribuzione ordinaria nella fascia oraria che va dalle ore 22:00 alle 6:00. In conseguenza di quanto appena esposto, tale maggiorazione non trova adeguata sostituzione da quanto previsto all'articolo 16, comma 1 del sopraindicato contratto collettivo nazionale di lavoro, che indica nella cifra di 0,93 euro per ciascuna indennità di trasferta da 18 a 24 ore, oppure per ogni indennità di trasferta dovuta per l'assenza coincidente, anche in parte, con l'orario notturno;
   il contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e le normative che regolamentano l'autotrasporto, richiamano tutte le possibilità degli autotrasportatori di farsi consegnare una copia autenticata dei dischi cronotachigrafici o gli estratti della tessera tachigrafica digitale per un massimo di 12 mensilità antecedenti alla richiesta entro 30 giorni. Nonostante ciò, le aziende, a quanto consta agli interroganti, avvalendosi dell'articolo 2712 c.c., disconoscono le copie anche da loro stesse prodotte. Di conseguenza, i lavoratori non riescono a provare l'orario di lavoro svolto nonostante il contratto collettivo nazionale di lavoro preveda, all'articolo 11, comma 8, lettera a), che tali orari sono comprovati dalle registrazioni del tachigrafo;
   per gli autotrasportatori esiste la possibilità di essere sanzionati per la semplice consulta della carta tachigrafica che risulta non essere però una piena prova dell'orario di lavoro nel caso di contestazione delle ore non retribuite. Tale condotta appare discriminante e di dubbia legittimità nei confronti degli autotrasportatori per il fatto che gli stessi mai potrebbero in altro modo provare l'orario di lavoro effettivamente svolto con, allo stesso tempo, il rischio di essere sanzionati –:
   se il Governo, per quanto di competenza, non intenda assumere iniziative affinché siano intensificati i controlli sugli orari di lavoro notturno e sulle relative retribuzioni degli autotrasportatori;
   se non intenda assumere iniziative di carattere normativo atte ad inasprire le forme sanzionatorie nei confronti dei datori di lavoro per il mancato rispetto dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 234 del 2007, anche al fine di assicurare maggiore sicurezza stradale;
   se non intenda assumere iniziative di carattere normativo atte a valorizzare in maniera adeguata e come prova idonea dell'orario di lavoro effettivamente svolto dagli autotrasportatori, i dischi tachigrafici e/o i dati della tessera tachigrafica.
(5-10800)

Interrogazione a risposta scritta:


   MANNINO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   con una prima sentenza, nel 2007, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che l'Italia era venuta meno, in modo generale e persistente, agli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti stabiliti dalle direttive relative ai rifiuti, ai rifiuti pericolosi e alle discariche di rifiuti;
   nel 2013, la Commissione europea ha ritenuto che l'Italia non avesse ancora adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza del 2007. In particolare, 218 discariche ubicate in 18 delle 20 regioni italiane non erano conformi alla direttiva «rifiuti»;
   nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, la Corte è arrivata alla conclusione che l'Italia non ha adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 2007 e che è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell'Unione europea. Di conseguenza, la Corte ha condannato l'Italia a pagare una somma forfettaria di 40 milioni di euro. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha rilevato poi che l'inadempimento perdura da oltre sette anni e che, dopo la scadenza del termine impartito, le operazioni sono state compiute con grande lentezza; un numero importante di discariche abusive si registra ancora in quasi tutte le regioni italiane. Essa considera quindi opportuno infliggere una penalità decrescente, il cui importo è ridotto progressivamente in ragione del numero di siti che saranno messi a norma, conformemente alla sentenza, computando due volte le discariche contenenti rifiuti pericolosi. La Corte ha condannato quindi l'Italia a versare altresì una penalità semestrale a far data dal 2 dicembre 2014 e fino all'esecuzione della sentenza del 2007. La penalità è calcolata, per quanto riguarda il primo semestre, a partire da un importo iniziale di 42.800.000 euro. Da tale importo sono detratti 400.000 euro per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma e 200.000 di euro per ogni altra discarica messa a norma;
   le 200 discariche oggetto della sentenza del 2 dicembre 2014 sono ubicate nelle regioni seguenti: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto; l'Italia ha pagato 40 milioni di euro come multa forfettaria e 39.800.000, 33.400.000, 27.800.000 euro come multe relative al primo, secondo e terzo semestre successivo alla sentenza;
   la legge 28 dicembre 2015, n. 208 all'articolo 1, comma 813, riporta: «All'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il comma 9-bis è sostituito dal seguente: “9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della presente legge, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020. A fronte dei pagamenti effettuati, il Ministero dell'economia e delle finanze attiva il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche con compensazione con i trasferimenti da effettuare da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse”.» –:
   a che punto sia il procedimento di rivalsa – ai sensi dell'articolo 1, comma 813, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 nei confronti delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014. (4-15870)

AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Interrogazioni a risposta in Commissione:


   TIDEI, PAOLO ROSSI, ROMANINI e BRUNO BOSSIO. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
   le Autorità israeliane, recentemente, accompagnate dalle forze di polizia e dall'esercito, hanno fatto ingresso nel villaggio beduino di Al Khan Al Ahmar – Abu Helu nel Territorio Occupato Palestinese, rilasciando ordini di demolizione delle strutture esistenti, la cui emissione è stata dalle stesse autorità israeliane giustificata dall'assenza di concessioni edilizie israeliane;
   la situazione, nel suddetto villaggio, è pressoché la stessa che si registra in tutti i Territori palestinesi occupati, varie volte denunciata dalla comunità internazionale. Nello specifico, il villaggio di Khan al Ahmar è situato nell'Area C della Cisgiordania, nei pressi dall'insediamento israeliano di Kfar Adumim, ad est di Gerusalemme, nel cosiddetto «corridoio E1». Il piano E1, formalmente sospeso da Israele a seguito delle proteste della comunità internazionale, vedrebbe l'annessione degli insediamenti di Ma'ale Adumim, Kfar Adumim e Qedar all'interno di un muro di separazione allargato, scollegando e dividendo ulteriormente Gerusalemme dalla Cisgiordania, e separando comunità palestinesi le une dalle altre;
   oltre alla drammatica e inaccettabile condizione discriminatoria che sono costrette a subire le popolazioni del villaggio di Khan al Ahmar, permane il concreto rischio di un trasferimento forzato e l'espulsione, il che costituirebbe una grave violazione della Quarta Convenzione di Ginevra;
   tra le strutture minacciate di demolizione molte sono state realizzate nell'ambito di programmi umanitari, tra cui la Scuola di Gomme. Questa è stata costruita dalla ONG italiana Vento di Terra con il supporto del Governo Italiano, della Cooperazione Belga, delle agenzie delle Nazioni Unite e della Conferenza Episcopale Italiana. Verso la fine dello scorso mese di febbraio i militari israeliani hanno fatto irruzione all'interno della suddetta scuola, la quale è stata circondata e un blocco militare è stato imposto su tutto il villaggio beduino di Al Khan Al Ahmar. Alunni e insegnanti non hanno potuto accedere alle otto classi ospitate;
   la Scuola di Gomme garantisce il fondamentale diritto all'istruzione a circa duecento bambini di età compresa dai 6 ai 12 anni. Essa è stata realizzata seguendo caratteristiche costruttive e materiali utilizzati, è considerata un esempio nell'ambito dell'architettura bioclimatica. Come ha ribadito la Corte Suprema israeliana, sollecitando un accordo tra le parti, essa riveste un importante valore sociale;
   di quali elementi disponga in ordine ai fatti esposti in premessa;
   se e come il Governo intenda intervenire, anche nel quadro delle istituzioni europee, al fine di impedire la demolizione delle strutture abitative, scolastiche, più in generale civili, che insistono nei Territori palestinesi occupati, premessa imprescindibile per la ripresa di un dialogo di pace tra le parti. (5-10787)


   CIMBRO, MARTELLI, CARLO GALLI, MURER, FOSSATI, PIRAS, FONTANELLI e DURANTI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
   è noto come il Governo Israeliano stia procedendo rapidamente e in maniera preoccupante con piani di trasferimento forzoso di 46 comunità beduine dalla cosiddetta area C, seguendo, di fatto, il piano E1 di sviluppo urbanistico del 1995 concepito da Yitzhak Rabin, per creare una cerniera di congiunzione tra l'insediamento di Ma'ale Adumim e Gerusalemme. Tale piano è stato fortemente voluto da Netanyahu, e formalmente sospeso a seguito delle proteste della comunità internazionale, in quanto vedrebbe l'ulteriore scollamento tra Gerusalemme dalla Cisgiordania, e la conseguente divisione delle comunità palestinesi le une dalle altre;
   il processo di trasferimento delle comunità ha subito un'accelerazione attraverso l'ottenimento di permessi di costruzione nel reinsediamento israeliano di Al Jabal, provocando la demolizione dei siti di numerose comunità limitrofe tra il 2015 e il 2016. Si fa presente, inoltre, che a gennaio 2017 è stato discusso dal comitato ministeriale israeliano per gli affari legislativi, un disegno di legge per annettere l'insediamento illegale di Ma'ale Adumim a Israele, primo passo per la successiva presentazione e approvazione del progetto nelle aule del Parlamento;
   la politica dei piani di trasferimento forzoso ha comportato l'emissione di ordini di demolizione di tutte le strutture delle comunità interessate, ivi comprese quelle costruite mediante programmi umanitari finanziati dal Governo italiano, inclusa la Scuola di Gomme, costruita dalla ONG italiana Vento di Terra con il supporto del Governo Italiano, della Cooperazione Belga, delle agenzie delle Nazioni Unite e della Conferenza Episcopale Italiana, frequentata attualmente da 178 bambini di età compresa dai 6 ai 12 anni. L'intenzione di demolizione è stata manifestata dal Governo israeliano già nel mese di settembre 2016. Risultano a rischio anche altri progetti italiani, come quello di Oxfam, che offre strutture di sostegno per donne produttrici della filiera lattiero-casearia;
   l'ultima settimana di febbraio le autorità israeliane sono penetrate, con esercito e forze dell'ordine, nel villaggio di Khan Al Ahmar Khan Al Ahmar-Abu Helu nel territorio occupato palestinese, ingiungendo il trasferimento forzoso di 130 persone, la metà dei quali sono bambini, al quale seguiranno le relative demolizioni di tutte le strutture presenti nella comunità. In questa occasione agli alunni della già citata scuola di Gomme è stato impedito l'accesso. L'ordine di esecuzione dovrebbe essere espletato proprio domenica 12 marzo. A nulla sono valsi finora i significativi sforzi diplomatici locali e dell'Unione Europea per evitare l'esecuzione dell'ordine;
   analogo è il caso di Susiya, insediamento di 340 persone, la cui demolizione, rimandata per molti anni grazie all'intervento di Unione europea e Stati Uniti, ora rischia concretamente di essere messa in pratica. A seguito di una recente visita a Susiya, il Ministro della difesa israeliano ha infatti garantito ai residenti israeliani che gli ordini di demolizione sarebbero stati eseguiti;
   il trasferimento forzoso di comunità senza il consenso libero e informato, come da numerosi avvertimenti dell'ONU, viola apertamente l'articolo 49 della Quarta Convenzione di Ginevra, ove si legge: «I trasferimenti forzati, in massa o individuali, come pure le deportazioni di persone protette, fuori del territorio occupato e a destinazione del territorio della Potenza occupante o di quello di qualsiasi altro Stato, occupato o no, sono vietati, qualunque ne sia il motivo» –:
   quali iniziative urgenti di competenza il Governo abbia intenzione di mettere in atto per scongiurare questa grave violazione della Convenzione di Ginevra, nonché dei diritti umani, e in particolare dei diritti del fanciullo. (5-10802)

Interrogazione a risposta scritta:


   CIVATI, BRIGNONE, ANDREA MAESTRI, MATARRELLI e PASTORINO. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
   a fine febbraio 2017 autorità israeliane sono entrate nel villaggio beduino di Khan Al Ahmar – Abu Helu, nei Territori Occupati Palestinesi, rilasciando ordini militari che mettono a rischio di demolizione ogni struttura nella comunità e pongono 130 persone, la metà dei quali sono bambini, a rischio imminente di trasferimento forzato;
   il villaggio di Khan Al Ahmar è situato nell'Area C della Cisgiordania, nei pressi dall'insediamento israeliano di Kfar Adumim, ad est di Gerusalemme, nel cosiddetto «corridoio E1»;
   il piano E1, formalmente sospeso da Israele a seguito delle proteste della comunità internazionale, vedrebbe l'annessione degli insediamenti di Ma'ale Adumim, Kfar Adumim e Qedar all'interno di un muro di separazione allargato, scollegando e dividendo ulteriormente Gerusalemme dalla Cisgiordania e separando comunità palestinesi le une dalle altre;
   l'Onu a più volte avvertito che l'imposizione della proposta di «trasferimento» delle comunità senza il loro consenso libero e informato equivarrebbe a trasferimento forzato e l'espulsione costituirebbe una grave violazione della quarta Convenzione di Ginevra;
   in data 5 marzo 2017 l'amministrazione civile israeliana ha emesso gli ordini di demolizione e ha dato alla comunità sette giorni per auto-demolire tutte le strutture;
   molte delle strutture minacciate sono state costruite nel quadro di programmi umanitari finanziati dal Governo italiano, inclusa la scuola di gomme costruita dalla Ong italiana Vento di Terra con il supporto del Governo italiano, della cooperazione belga, delle agenzie delle Nazioni Unite e della Conferenza episcopale italiana;
   la scuola di Gomme è attualmente frequentata da 178 bambini di età compresa dai 6 ai 12 anni;
   il trasferimento forzato della comunità Al Khan Al Ahmar costituisce una grave violazione delle Convenzioni di Ginevra e la confisca e la distruzione di materiali utilizzati per l'assistenza umanitaria è una violazione del diritto internazionale umanitario –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti narrati in premessa;
   se, e quali iniziative, intenda assumere affinché l'Italia prenda una netta posizione contro la demolizione delle strutture della comunità Al Khan Al Ahmar messe in atto dall'amministrazione civile israeliana;
   se non ritenga opportuno adottare iniziative con gli strumenti di cui dispone nei confronti del Governo di Israele al fine di invitarlo alla cessazione immediata delle demolizioni messe in campo ai danni della popolazione palestinese e con l'ulteriore scopo che non si ripetano mai più simili episodi nell'Area C e a Gerusalemme Est, quali la distruzione o la confisca di beni e infrastrutture scolastiche e il trasferimento forzato della popolazione palestinese all'interno del o al di fuori del territorio occupato. (4-15865)

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Interrogazione a risposta scritta:


   ZOLEZZI, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MANNINO, MICILLO, TERZONI e VIGNAROLI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dispone che «il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato all'articolo 10, comma 1, lettera i)»;
   l'articolo 13 del medesimo decreto legislativo stabilisce che «nella gestione e dopo la chiusura della discarica (...) deve, inoltre, essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica», che «la manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica devono essere assicurati anche nella fase della gestione successiva alla chiusura, fino a che l'ente territoriale competente accerti che la discarica non comporta rischi per la salute e l'ambiente» e che «il gestore della discarica è responsabile della corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3».;
   la società Belvedere SpA è titolare dell'autorizzazione per la gestione di una discarica per rifiuti non pericolosi situata nel comune di Péccioli (PI). Alla data del primo gennaio 2016 il suo capitale sociale è così suddiviso: 63,796 per cento comune di Péccioli e 36,204 per cento piccolo azionariato privato. Con delibera n. 10 del 9 aprile 2014 il consiglio comunale di Péccioli stabilisce di accantonare i fondi per la gestione post mortem e bonifica della discarica sostenendo le veci del gestore, del quale è azionista;
   risulta all'interrogante che è già stato più volte oggetto di atti di sindacato ispettivo il caso della Bracciano Ambiente: dai verbali di audizione del comandante provinciale della Guardia di finanza di Viterbo, Giosuè Colella, in Commissione bicamerale d'inchiesta sugli illeciti riguardanti il ciclo dei rifiuti, al momento di dover utilizzare i fondi per la gestione post mortem, il comune non ne aveva la disponibilità, difatti «Gli accertamenti esperiti hanno consentito di evidenziare che, all'atto della chiusura della discarica, (...) la disponibilità finanziaria del fondo post mortem era la seguente: totale accantonamenti per il periodo 2005-2013, 14,5 milioni circa; disponibilità al 5 marzo 2014, 1.797.000 euro circa, quindi con una differenza in negativo di circa 12 milioni 795.000 euro»;
   la sentenza della corte di appello di Venezia n. 2236/2015 ha ribadito la persistenza dell'obbligo in capo al concessionario della gestione della discarica, con l'assunzione di tutti i relativi oneri e costi, ivi compresi quelli relativi alla gestione post mortem;
   la Corte di cassazione, sez. VI penale, con sentenza 25 marzo 2015, n. 12656, ha sancito che «il prezzo per lo smaltimento del rifiuto in discarica, comprende sia i costi di gestione attiva del servizio sia gli oneri di gestione post mortem dell'invaso che perde la caratteristica dell'altruità ed il gestore è tenuto soltanto ad un tacere, cioè alla prestazione di un'attività che si realizza nell'obbligo di fornire un determinato servizio a fronte di un corrispettivo predeterminato. Non può ritenersi pertanto sussistente in capo al gestore un obbligo di accantonare le somme che riceve in via anticipata, dovendo egli solo garantire l'adempimento dell'obbligo contrattuale di gestione post operativa» –:
   se il Ministro interrogato non intenda avviare un monitoraggio sul territorio nazionale per accertare l'avvenuto accantonamento dei fondi per la gestione post operativa da parte dei soggetti deputati a farlo;
   se il Ministro interrogato, per quanto di propria competenza, non intenda verificare il regime sanzionatorio per i soggetti inadempienti all'obbligo di accantonamento, al fine di assicurare la disponibilità dei fondi per le bonifiche e scoraggiare comportamenti illegali. (4-15866)

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO

Interrogazione a risposta in Commissione:


   DI BENEDETTO, BRESCIA, MARZANA, D'UVA, LUIGI GALLO, VACCA, SIMONE VALENTE, GRANDE, BARONI e VIGNAROLI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   seguito degli eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia a far data da 24 agosto 2016, è stato emanato il decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229;
   l'articolo 14 del decreto-legge citato dispone finanziamenti a favore della ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici pubblici, in particolare per interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale. Al fine dell'attuazione di tali interventi, si provvede alla predisposizione di un piano dei beni culturali, articolato per le quattro regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;
   relativamente alla fase di programmazione e ricostruzione dei beni culturali si promuove un protocollo di intesa tra il commissario straordinario, il Ministro interrogato ed il rappresentante delle diocesi coinvolte, proprietarie dei beni ecclesiastici, dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali, al fine di concordare priorità, modalità e termini per il recupero dei beni danneggiati;
   infine l'articolo 17, estende il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014 n. 106, anche alle erogazioni liberali effettuate, a far data dall'entrata in vigore del decreto-legge di cui si parla, a favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei comuni interessati dal sisma, anche appartenenti ad enti e istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del Codice dei beni culturali;
   in data 25 febbraio 2017, il Ministero ha pubblicato il documento denominato «Cultura e turismo. Tre anni di Governo». All'interno del capitolo dedicato al patrimonio culturale, si può leggere dell'attività di recupero dei beni danneggiati dal sisma messa in atto dalle squadre del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri del Comando tutela patrimonio culturale, con oltre 5.000 verifiche effettuate a fronte dei 4.000 segnalazioni di danno. Si evidenzia anche che più di 11.000 opere sono sinora state rimosse e spostate nei depositi temporanei in Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo, dove sono stati allestiti centri di pronto intervento per il primo restauro. Infine, nello stesso documento, vengono dichiarati 164 interventi di messa in sicurezza già realizzati;
   se l'attività di recupero dei beni danneggiati è a uno stadio così avanzato, come sostenuto dal Ministero, dovrebbe essere di prossima emanazione anche il piano dei beni culturali;
   allo stesso modo non vi è una mappatura dei beni culturali danneggiati che aggreghi tutti i dati relativi a ciascuno di essi, come quelli sui danni subiti, sul tipo di intervento di cui necessitano, sulla loro collocazione temporanea e su quella definitiva;
   sul sito web del Ministero è visibile soltanto un archivio dei comunicati stampa che racconta di singoli reperimenti di beni culturali e degli interventi di restauro sugli stessi ma non è, ad avviso degli interroganti, sufficiente –:
   se il Ministro interrogato intenda procedere ad una mappatura dei beni danneggiati, oltre che a una valutazione dei danni che hanno colpito gli stessi;
   di quali azioni consti il piano di interventi di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 189 del 2016, di quali e quante risorse si avvalga, e quando sarà emanato. (5-10801)

DIFESA

Interrogazione a risposta in Commissione:


   RIZZO, BASILIO, CORDA, FRUSONE e TOFALO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
   il Ministero della difesa, può trasferire il proprio personale militare d'autorità, ovvero con un provvedimento mediante il quale l'amministrazione dispone che un militare venga assegnato, d'ufficio e per esigenze di servizio, da una ad altra sede, riconoscendo a quest'ultimo una speciale indennità;
   possono altresì essere richiesti trasferimenti a domanda con la quale un militare chiede, in relazione a sue particolari esigenze di natura privata o di natura professionale, alla propria amministrazione una formale istanza di movimentazione;
   per la Marina militare tale necessità di corpo riguarda oltre che gli enti a terra anche le unità navali dislocate sul territorio italiano;
   ogni anno tutte le forze armate diramano un'apposita circolare interna volta a garantire la gestione procedurale di valutazione delle predette istanze e dei relativi criteri oggettivi per l'assegnazione dei punteggi, ad eccezione della Marina Militare, che, a giudizio degli interroganti, non sembra rispondere criteri di trasparenza amministrativa ed a più generali principi di economicità sanciti dall'articolo 97 della Costituzione;
   infatti, predetta forza armata predilige trasferire il proprio personale d'autorità con forte aggravio economico per l'amministrazione e creando notevoli disagi nella sfera della vita privata al proprio personale che diverse volte nell'arco della propria carriera (mediamente ogni 5/10 anni) è costretto a trasferire di sede la propria famiglia o ancor peggio a prestare servizio lontana da essa, con inevitabile ricaduta negativa sulla qualità del servizio e dello stile di vita;
   l'attuale circolare dei trasferimenti della Marina Militare, risulta secondo gli interroganti infatti priva dei requisiti di trasparenza amministrativa in virtù del fatto che non sembra esserci un criterio oggettivo per l'assegnazione di punteggio al personale che faccia domanda di trasferimento, né la comunicazione agli stessi del punteggio attribuito o la posizione in graduatoria, né tantomeno la disponibilità di posizioni libere o di esigenza da ripianare da parte della forza armata –:
   se il Ministro interrogato intenda indicare la spesa annuale per trasferimenti d'autorità e per trasferimenti a domanda per ogni singola forza armata in rapporto ai vari ruoli dal 2007;
   come intenda chiarire l'operato della Marina Militare in ordine alle direttive adottate per gestire i trasferimenti a domanda del proprio personale e che differiscono, a quanto consta agli interroganti, per trasparenza di informazioni e di gestione dall'operato delle altre forze armate. (5-10790)

Interrogazione a risposta scritta:


   RIZZO, LOREFICE, BRESCIA, COLONNESE, CANCELLERI, GRILLO e MARZANA. — Al Ministro della difesa, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   il Cara di Mineo, già noto alle cronache nazionali per l'inchiesta «Mafia Capitale» è anche conosciuto per altri reati quali la turbativa d'asta negli appalti e corruzione elettorale, come emerge anche la pesante responsabilità attribuibile al sottosegretario del Governo Letta, Renzi, Gentiloni, Giuseppe Castiglione, di area NCD;
   ulteriori denunce di Rete antirazzista catanese sembrano accendere i riflettori su un ulteriore piaga sociale, quella del caporalato in agricoltura;
   la piana di Catania, ove sorge il Cara di Mineo, è territorio ricco di giardini di arance, che in questo periodo di raccolta vede la presenza di procacciatori di manodopera abusiva e proprietari degli agrumeti compiacenti disposti a sfruttare la miseria degli ospiti del centro per richiedenti asilo;
   così, per pochi euro e lunghe giornate estenuanti, ogni mattina diverse decine di migranti si offrono a questo tipo di mercato senza che le istituzioni diano segnali forti di presenza per scoraggiare tali pratiche;
   la legge 29 ottobre 2016, n. 199 «disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo» introduce un inasprimento dei reati volti a contrastare proprio dei fenomeni che la stampa e le associazioni di tutela dei diritti dei migranti denunciano nelle campagne attorno al Cara di Mineo;
   purtroppo, si continua, però, ad assistere ogni giorno alla pratica del caporalato senza che le forze di polizia o le autorità giudiziarie preposte al controllo del territorio siano intervenute in maniera netta a smantellare la rete di sfruttamento di manodopera a basso costo proveniente dal Cara di Mineo;
   presso la struttura ospitante il Cara di Mineo, insistono militari che concorrono alle forze di polizia nell'ambito dell'operazione «Strade Sicure» che potrebbero svolgere attività di pattugliamento e repressione del fenomeno del caporalato come avvenuto già in Campania col dispositivo impegnato nella «Terra dei Fuochi» –:
   quali iniziative siano in grado di approntare  i Ministri interrogati per contrastare il fenomeno del «caporalato» attorno le campagne del Cara di Mineo;
   se il Ministro della difesa intenda dare mandato per l'impiego del personale militare, già impegnato al Cara di Mineo per attività di pattugliamento e sorveglianza contro i reati di sfruttamento del lavoro;
   se i Ministri interrogati intendano rappresentare quali risultati siano stati ottenuti nel contrasto al lavoro nero nel settore agricolo in provincia di Catania, con specifico riferimento ai reati che vedono lo sfruttamento di manodopera straniera riconducibile ai richiedenti asilo ospiti di strutture d'accoglienza negli ultimi 5 anni. (4-15867)

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta in Commissione:


   GUIDESI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 49 del decreto legislativo n. 180 del 2015, in cui si elencano le passività escluse dal bail-in, pone molti dubbi interpretativi in merito alla protezione delle risorse dei fondi pensione detenute presso una banca sottoposta a risoluzione;
   i fondi pensione, infatti, ad una prima lettura della norma, non sembrerebbero del tutto protetti: al comma 1, lettera c) del predetto articolo, si condiziona l'esclusione di una passività alla circostanza che la banca sottoposta a risoluzione sia beneficiaria di una protezione nell'ambito della procedura concorsuale applicabile;
   l'articolo 6, comma 9 del decreto legislativo n. 252 del 2005 dispone che «i valori e le disponibilità affidati ai gestori [...] costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo [...], non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore»;
   di conseguenza, le passività aventi ad oggetto le risorse dei fondi pensione affidate in gestione convenzionata a un soggetto poi sottoposto a risoluzione non dovrebbero essere assoggettabili a bail-in grazie alla specifica forma di protezione prevista dall'ordinamento di settore;
   al contrario, per le risorse liquide dei fondi pensione depositate presso una banca depositaria assoggettata a risoluzione, la normativa vigente non contiene una specifica disposizione di protezione, in quanto l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005 prevede che «si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni relative ai depositari degli Oicr diversi dagli OICVM» di cui al sto unico testo unico delle disposizioni in materia di finanza; nonostante sia prevista una specifica protezione per i fondi comuni di investimento dall'articolo 36, comma 4 del medesimo testo unico (in base al quale il patrimonio dei fondi costituisce «patrimonio autonomo, sul quale non sono ammesse azioni [...] dei creditori del depositario»), quest'ultimo articolo, non essendo richiamato dal suddetto articolo 7 del decreto legislativo n. 252 del 2005 e in virtù del suo carattere eccezionale, non sembrerebbe applicabile alle risorse liquide dei fondi pensione;
   inoltre, in base a quanto disposto dal nuovo articolo 96-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993, come da ultimo modificato nel 2016 dal decreto legislativo n. 30 di recepimento della direttiva 2014/49/UE, la protezione offerta dai sistemi di garanzia dei depositanti non troverebbe applicazione in merito alle forme pensionistiche complementari;
   gli effetti del bail-in potrebbero estendersi anche alle disponibilità liquide delle forme pensionistiche complementari depositate presso una banca depositaria sottoposta a risoluzione, come pure a quelle depositate presso gli istituti bancari diversi dai depositari in quanto, se il contributo richiesto agli strumenti più rischiosi non fosse sufficiente a risanare il patrimonio, i depositi possono essere coinvolti;
   i fondi pensione, ovviamente, svolgono una funzione previdenziale rilevante, protetta anche da garanzia costituzionale e, anche se il rischio che le disponibilità liquide di una forma pensionistica complementare depositate presso una banca depositaria possano essere interessate dal bail-in è limitato al caso in cui il contributo richiesto agli strumenti più rischiosi non fosse sufficiente a risanare il soggetto interessato, è comunque necessario scongiurare qualsiasi ipotesi di coinvolgimento in procedure di azzeramento di ogni tipologia di risorse pertinenti ai fondi pensione;
   anche la Banca d'Italia e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione hanno rilevato una lacuna normativo in tal senso –:
   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno assumere iniziative per provvedere urgentemente a colmare il vuoto normativo presente nel nostro ordinamento al fine di integrare la normativa vigente con una chiara ed inequivocabile disposizione che escluda in assoluto dalle procedure di bail-in ogni tipologia di passività (depositi e strumenti finanziari) di pertinenza dei fondi pensione e le disponibilità liquide dei fondi pensione complementari ovunque depositate. (5-10786)


   VILLAROSA, CANCELLERI e SIBILIA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   in Sicilia la riscossione pubblica dei tributi avviene tramite Riscossione Sicilia s.p.a.; la regione Sicilia detiene il 99,885 per cento delle azioni di Riscossione Sicilia, mentre il restante pacchetto azionario, pari allo 0,115 per cento è comunque in capo a Equitalia S.p.A. a sua volta detenuta da Inps e Agenzia delle Entrate;
   recentemente, il CEO di Riscossione Sicilia, Fiumefreddo, audito a Roma in commissione antimafia lo scorso il 15 febbraio 2017, ha dichiarato: «Riscossione Sicilia negli ultimi 10 anni non ha riscosso 52 miliardi di euro, ho trovato una società con dati devastanti: al 2015 Riscossione siciliana, che dovrebbe incassare 5 miliardi e 700 milioni l'anno, ne incassava 480 milioni ovvero l'8 per cento di quanto avrebbe dovuto riscuotere. Percentuale che diventa ancora più scandalosa man mano che si sale di reddito: per chi dichiarava più di mezzo milione di euro, la riscossione era ferma al 3,66 per cento, con un vulnus incredibile rispetto anche al resto del Paese»;
   sempre in commissione antimafia, Fiumefreddo ha altresì dichiarato di aver «segnalato all'Anac la irregolarità di tutti gli appalti siciliani. In Sicilia gli appalti pubblici, qualunque sia la stazione appaltante, si tengono con autocertificazioni relative alla cosiddetta regolarità fiscale in quanto non è mai pervenuta l'istanza di regolarizzazione fiscale. Per questa ragione, abbiamo segnalato la necessità di chiedere il certificato all'esattoria»;
   a partire dal 2 marzo 2017, i giornali nazionali hanno riferito che ben 9 dipendenti di Riscossione Sicilia non facevano pagare le tasse ad alcuni politici regionali di rilievo; i 9 dipendenti in questione di Riscossione Sicilia sono ora indagati dalla Procura della Repubblica di Catania;
   lo Stato detiene un pacchetto azionario, sia pur minimale, di Riscossione Sicilia e, comunque, le entrate erariali derivanti dalla Riscossione in Sicilia sono a dir poco deludenti per la Repubblica italiana;
   il Ministero dell'economia e delle finanze, come dicastero vigilante, azionista indiretto e interessato al buon flusso delle entrate riscosse, avrebbe tutto l'interesse a far chiarezza sulla grave situazione denunciata da Fiumefreddo e sui favori riservati a politici ed esponenti della criminalità organizzata, con la sospensione fittizia della riscossione –:
   se siano mai state intraprese attività di audit e di vigilanza su Equitalia, Riscossione Sicilia Spa e, in genere, sui concessionari della riscossione, anche in regioni diverse dalla Sicilia, al fine di verificare la presenza di situazioni che garantiscono privilegi ad esponenti politici, nonché a persone fisiche e giuridiche connesse alla mafie e al crimine organizzato. (5-10789)


   RUBINATO e SANGA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   i granuli di PET, dal punto di vista doganale, sono suddivisi in due categorie in base all'indice di viscosità (IV): (1) IV superiore a 78 ml/g identifica i granuli usati per la produzione di bottiglie, (2) IV inferiore a 78 ml/g identifica i granuli usati per la produzione di pellicole;
   per quanto riguarda l'importazione dall'India, i granuli usati per la produzione di pellicole sono classificati con due diverse nomenclature della Tariffa doganale d'uso integrata (TARIC) aventi due imposte diverse: la nomenclatura 3907608040 (dal 1o gennaio 2017 cambiata in 3907690040), esente da imposta, individua i granuli PET con densità compresa tra 1,23 e 1,27 e contenenti, in peso, non più del 10 per cento di altri agenti modificanti o additivi e la nomenclatura 3907608090 (dal 1o gennaio 2017 cambiata in 3907690090), che individua altri granuli di poliesteri primari con imposta del 3 per cento;
   pertanto, la discriminante tra l'esenzione o il pagamento dell'imposta è la densità e la possibilità di contenere additivi sino a un massimo del 10 per cento; tuttavia, le schede tecniche dei granuli non indicano mai la densità perché è un valore impreciso e privo di interesse per identificare le qualità di un granulo; inoltre, la densità reale dei granuli di PET è intorno a 1,32-1,33 e da indagini di aziende operanti nel settore si evince che non esistono sul mercato granuli di PET con densità 1,23-1,27 se non per anomalie del test di misurazione della densità dovute alla permanenza di bollicine sulla superficie dei granuli esaminati;
   l'azienda Siliconature SpA (Sil) ha avviato nel 2015 un innovativo processo, su cui ha depositato un brevetto, per la produzione di pellicole di PET spalmate con resine siliconiche con applicazioni nel mercato delle etichette, dei condensatori ceramici, nell'elettronica, nel medicale, per la cui produzione usa resine siliconiche di produzione EU e granuli di PET importati da JBF, una multinazionale Indiana;
   la Sil ha deciso di importare con nomenclatura Taric 3907608040, esente da imposta, alla luce dell'imprecisione dei test di densità e del fatto che il fornitore JBF è in grado di emettere una certificazione di densità tra 1,23-1,27;
   nel 2016, la Dogana di Venezia ha contestato alla Sil l'uso della nomenclatura 3907608040, perché la densità misurata in modo accurato sarebbe di 1,31-1,33 e non 1,23-1,27 e pertanto l'azienda si è vista costretta ad adottare la tariffa con imposta pari al 3 per cento;
   se altri fabbricanti europei di pellicole in PET utilizzassero per l'importazione il codice esente da imposta significherebbe che le Agenzie delle dogane di altri paesi impiegano, diversamente dall'Italia, test non accurati e si configurerebbe, pertanto, una forma di concorrenza sleale; tuttavia, le ricerche effettuate non hanno dato esiti perché le prime otto cifre della nomenclatura sono dati accessibili, mentre le ultime due sono secretate, anche all'Agenzia delle dogane;
   se nel periodo 2014-2016 sia stato usato in altri paesi europei per importare granulo di PET il codice TARIC 3907608040 (dal 1o gennaio 2017 cambiato in 3907690040), se la densità 1,23-1,27 esista solo in virtù di un test specifico, se sia possibile conoscere tale test cosicché anche l'Agenzia delle Dogane Italiana possa adottarlo. (5-10799)

Interrogazione a risposta scritta:


   MANZI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   la Comunanza agraria di Borgiano è un ente non commerciale che si occupa della gestione e dello sfruttamento di proprietà collettive, costituite da fondi di natura boschiva, seminativa, pascolativa, compresi all'interno dei confini della frazione di Borgiano, nel maceratese;
   a causa del rischio frana di una vasta area montana, ricadente nel territorio gestito dalla Comunanza agraria, il comune di Serrapetrona, con l'ordinanza n. 31 del 29 giugno 2007, ha ordinato alla stessa l'esecuzione di lavori per la messa in sicurezza e la bonifica idrogeologica dell'intera area a rischio smottamento;
   la Comunanza agraria ha affidato l'appalto dei lavori ad una ditta, stabilendo come corrispettivo la facoltà della stessa ad utilizzare, trattenendo per sé o facendone uso o commercio in ogni modalità, tutto il materiale asportato dall'area in questione sulla base del progetto di risistemazione della frana;
   poiché la consistenza del materiale rimosso avrebbe potuto avere un valore eccedente quello del servizio appaltato e gli interventi sul sito finivano in ogni caso per procurare un danno patrimoniale alla comunanza agraria, a causa della perdita di significative aree boschive e di pascolo, nel contratto di appalto veniva riconosciuto alla comunanza, a titolo di indennizzo e di ristoro, la somma di euro 0,55 al metro cubo di materiale asportato;
   in ciò la Guardia di finanza di Camerino, intervenuta in funzione ispettiva, su apposita richiesta della comunità montana dei monti azzurri, ha rilevato che la Comunanza agraria di Borgiano, pur operando sotto una veste di ente non commerciale, negli anni di imposta 2006, 2007 e 2008 ha esercitato attività prevalentemente commerciale, consistente nella vendita del materiale estratto e ciò, in base a quanto previsto dall'articolo 149 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, indipendentemente dalle previsioni statutarie, comporta la perdita della qualifica di ente non commerciale;
   le violazioni e le annesse sanzioni riguarderebbero l'omessa fatturazione, registrazione e dichiarazione ai fini dell'Ires, dell'Irap e dell'Iva, dei ricavi, relativi ai periodi di imposta sopracitati, rappresentanti la quasi totalità degli introiti conseguiti;
   il decreto del Presidente della Repubblica sopracitato, all'articolo 74, comma 1, stabilisce espressamente che taluni soggetti pubblici, fra cui gli enti gestori del demanio collettivo non sono soggetti ad imposta;
   in ogni caso, ai fini delle imposte dirette, il combinato disposto dell'articolo 144, comma 1 e dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, stabilisce che «sono redditi di impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali» per il quale si intende «l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'articolo 2195 del codice civile», nonché «i redditi derivanti delle attività di sfruttamento delle cave, miniere etc»;
   analogamente ai fini dell'Iva l'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 stabilisce che «per esercizio di impresa si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa»;
   a parere degli interroganti la comunanza agraria non svolge come professione abituale, attività estrattiva o di commercio, ma nel caso imputatole, si è limitata ad eliminare una situazione di grave pericolo per l'incolumità pubblica, subendo anche un danno patrimoniale per effetto della rimozione di ampie zone boschive e di pascolo e della conseguente impossibilità di esercitarne il godimento –:
   se il Ministro interrogato intenda chiarire se la comunanza agraria di Borgiano, alla luce dei fatti esposti, debba considerarsi ente commerciale e come tale soggetto al pagamento delle imposte dirette e dell'Iva e se debba considerarsi rilevante ai fini dell'Iva l'indennizzo ricevuto dall'impresa appaltatrice. (4-15861)

GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta in Commissione:


   TURCO, BALDASSARRE, BECHIS, ARTINI, MATARRELLI, SEGONI, BRIGNONE, CIVATI, ANDREA MAESTRI e PASTORINO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   il patrocinio a spese dello Stato, previsto per i processi civili, penali, tributari e amministrativi, garantisce il diritto alla difesa e all'uguaglianza dei cittadini 8 (articoli 24-3 Cost.) in quanto consente l'accesso alla giustizia ai non abbienti;
   in questi ultimi tempi l'istituto è stato quanto utilizzato da un crescente numero di persone schiacciate dalla crisi economica, tuttavia, gli avvocati guardano con sfavore a questo istituto a causa della lentezza del rimborso, (anche 24 mesi);
   la legge di stabilità 2016 n. 208 del 2015, ha introdotto a favore degli avvocati la misura della compensazione crediti/tasse-imposte, attraverso l'articolo 1, comma 778, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, gli avvocati che vantano crediti dal patrocinio a spese dello Stato non ancora pagati possono compensarli con imposte e tasse, IVA, e contributi previdenziali (CPA);
   il comma 780, precisa la misura della compensazione in attuazione dal decreto ministeriale 15 luglio 2016, Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia-16A05512-GU-SerieGenerale-n.174-27 luglio 2016, ove si statuiscono «criteri, priorità e modalità per l'attuazione delle misure di cui al comma 778»;
   il decreto rinvia all'articolo 82 del testo unico in materia di spese di giustizia (Tusg) nell'identificazione del titolo dei crediti compensabili definendoli come quelli liquidati d'all'autorità giudiziaria con decreto di pagamento;
   la legge di Stabilità 2016 n. 208 del 2015, all'articolo 1, comma 783, aggiunge il comma 3-bis dell'articolo 83 del testo unico in materia di spese di giustizia che definisce i requisiti oggettivi:
    1. esistenza di un credito per compensi da patrocinio a spese dello Stato liquidato con decreto dal giudice;
    2. non opposizione dell'avvenuta liquidazione;
   la circolare del Ministro della giustizia del 3 ottobre 2016 (Dipartimento per gli affari di giustizia-direzione generale della giustizia civile ufficio I — affari civili interni) precisa due ulteriori requisiti di compensabilità:
    3. i crediti compensabili devono essere registrati con fatturazione elettronica nel sistema di interscambio (SDI);
    4. perché sia inoltrata efficacemente la richiesta di compensazione, la piattaforma richiederà all'avvocato il numero del provvedimento di liquidazione attribuito dal Sistema informativo dell'amministrazione (SIAMM);
   l'attribuzione del numero SIAMM avviene presso gli uffici giudiziari che utilizzano la piattaforma SIAMM – spese di giustizia per inoltrare la richiesta online di pagamento delle prestazioni rese a favore dell'erario utilizzando il sistema liquidazioni spese di giustizia;
   il numero SIAMM di fatto rinvia la compensabilità dell'importo fatturato all'emissione del mandato di pagamento da parte del cancelliere dell'ufficio spese di giustizia di ciascun singolo tribunale, compensabilità che è quindi destinata a dipendere dalla disponibilità dei tempi nei quali questo ufficio è pronto a svolgere l'ultima attività necessaria per provvedere al pagamento tenendo conto delle disponibilità finanziarie di cassa presenti presso ogni tribunale;
   l'istituto della compensazione pare quindi essere fruibile proprio – e solamente – quando si è giunti alla pagabilità dell'importo maturato, così svuotando almeno parzialmente il fine medesimo della norma che era l'evitare le lungaggini appunto correlate agli adempimenti burocratici per il pagamento medesimo –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti descritti in premessa ed, in particolare, della coincidenza dei tempi dell'emissione del mandato di pagamento e dell'autorizzazione a compensare;
   se non ritenga di modificare la circolare ed il decreto ministeriale citati, permettendo la compensazione dal momento della mancata opposizione del decreto di pagamento liquidato dal giudice;
   verso quale altro percorso valuti più opportuno operare per consentire la fruizione tempestiva della compensazione a partire dal momento della mancata opposizione del decreto di pagamento liquidato dal giudice. (5-10792)


   TURCO, ARTINI, BALDASSARRE, BECHIS, BRIGNONE, CIVATI, ANDREA MAESTRI, MATARRELLI, PASTORINO e SEGONI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   per la presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile, il Consiglio dell'ordine degli avvocati richiede all'istante di produrre idonea certificazione;
   spesso, il Coa rigetta l'istanza dichiarandola inammissibile per «reddito superiore a euro 11.528,42 in ragione di maggiore RENDITA INAIL»;
   anche quando il richiedente reitera ex articolo 126, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, la medesima istanza al giudice, questo conferma il rigetto;
   in terza istanza, proponendo ricorso ex articoli 99 o 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 avverso al decreto di rigetto una nutrita giurisprudenza riferita alla disciplina previgente al TUSG motiva che l'articolo 76, 3o comma, decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dispone espressamente che «ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)»;
   la rendita per inabilità permanente, invece, oltre ad essere esente da IRPEF, non può essere considerata un reddito perché trattarsi di una somma corrisposta dall'INAIL come risarcimento del danno biologico subito sul luogo di lavoro, ex articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2000: «Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato» e che «L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita [...]»;
   far assumere rilevanza reddituale alla rendita INAIL violerebbe l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 2002 il quale tiene conto esclusivamente di redditi imponibili e redditi esenti escludendo liquidazioni di risarcimento di danno non patrimoniale e patrimoniale;
   il Ministro delle finanze, con circ. n. 23 (prot. 8/870) del 20 giugno 1986, prevede che «le rendite infortunistiche INAIL non debbono essere considerate reddito, dal momento che, avendo natura risarcitoria, esse non entrano in nessun caso nel computo dei “redditi esenti” di cui all'articolo 3 del decreto-legge 528 del 1984»;
   l'articolo 6, comma 2, del TUIR (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) esclude espressamente dal computo dei redditi gli indennizzi INAIL in quanto finalizzate a reintegrare il danno alla salute o all'integrità fisica subito dal lavoratore, (cfr. circolare Ministro delle finanze n. 326 del 1997). Ciò è stato confermato da numerose pronunce della Corte di cassazione (Cass. 18.07.1985 n. 4237; Cass. 21.06.1991 n. 6982; Cass. 18.07.1995 n. 7792);
   il Consiglio di Stato, (sentt.838-841-842/2016), confermava altrettante sentenze TAR-Lazio, I sez., il 21.02.2015 nn. 2454, 2458 e 2459 sull'illegittima inclusione ai fini ISEE delle rendite INAIL, annullando l'articolo 4, comma 2, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: «2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti: [...] f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari [...]» poiché in violazione delle disposizioni del legislatore che con il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con mod. dalla legge n. 214 del 2011;
   il C.S. ha affermato che «Tali indennità [...] non determinano infatti una “migliore” situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tal situazione di svantaggio –:
   se sia a conoscenza dei fatti descritti in premessa e, in particolare, della vanificazione della neutralità fiscale della rendita Inail in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
   se non ritenga di emanare apposita circolare per consentire l'ammissione al patrocinio dello Stato senza il computo nel tetto reddituale delle somme percepite a titolo di rendita Inail. (5-10793)

Interrogazione a risposta scritta:


   BRIGNONE. — Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   è notizia di stampa che un detenuto di ventidue anni, nei giorni scorsi si è impiccato usando un lenzuolo legato alla grata del bagno nel carcere di Regina Coeli;
   il ragazzo da tempo sofferente, scontava la pena per resistenza, lesioni e danneggiamento. In passato era scappato dalla rems (residenza esecuzione misure di sicurezza) struttura che accoglie gli ex pazienti degli ospedali psichiatrici giudiziari, dove scontava una misura di sicurezza detentiva provvisoria e una volta rintracciato, il magistrato decideva per la custodia cautelare in carcere;
   lo stesso giorno, un altro detenuto di quarantatré anni si è tolto la vita nel carcere bolognese della Dozza;
   casi come quelli sopra citati, ripropongono il tema del diritto alle cure dei detenuti troppo spesso negato dalle drammatiche condizioni delle carceri: sovraffollamenti e percorsi di riabilitazione scarsamente qualitativi;
   l'Italia, secondo uno studio di Openpolis, risulta agli ultimi posti in Europa sul ricorso alle pene alternative al carcere. Solo dall'inizio del 2017 si contano dieci casi di suicidi in carcere e, secondo i dati raccolti da Ristretti Orizzonti, nel 2016 sono stati novantasei;
   tuttavia, l'obiettivo della legge n. 81 del 2014 sul superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari è di far prevalere, per la cura e la riabilitazione delle persone, progetti individuali con misure non detentive e le residenze esecuzione misure di sicurezza dovrebbero essere l'extrema ratio e non la sostituzione degli ospedali psichiatrici giudiziari o peggio l'alternativa al carcere;
   occorre pertanto potenziare i servizi di salute mentale e del welfare affidando al sostegno medico e sociale chi soffre di disturbi mentali, ma contestualmente abolire la misura di sicurezza speciale destinata solo ai malati di mente autori di reato –:
   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti narrati in premessa;
   quali siano le iniziative che intendono assumere affinché casi, come quello del ragazzo suicidatosi nel carcere di Regina Coeli, non si ripetano più;
   se non intenda, in particolare, il Ministro della salute rafforzare il sostegno medico, sociale, psicologico dei servizi del territorio in favore dei soggetti affetti da disturbi mentali in alternativa al carcere e alle residenza esecuzione misure di sicurezza, al fine di rispondere al meglio alle esigenze di cura di cui necessitano;
   se non ritengano che la funzione delle residenze di esecuzione misure di sicurezza debba essere esclusivamente una misura di sicurezza alternativa alla detenzione, qualora si ritenga che le pene alternative non possano essere praticabili;
   se non intendano rafforzare e riqualificare i programmi di tutela della salute mentale in carcere da parte delle asl;
   se non ritengano di dover fronteggiare al più presto i problemi legati alle sezioni di osservazione psichiatrica all'interno delle carceri che non possono ridursi alle sole celle con posti letto, garantendo spazi adeguati per le attività di cura e riabilitazione;
   quali iniziative intendano assumere per garantire il diritto alla salute e alle cure dei detenuti. (4-15858)

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazioni a risposta orale:


   DALL'OSSO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   il beneficio dell'esenzione del bollo auto si applica ai veicoli, sia condotti dai disabili sia utilizzati per il loro accompagnamento, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc se con motore a benzina, e fino a 2800 cc se con motore diesel;
   una persona è a carico del familiare quando possiede un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro. Ricordiamo che le pensioni, gli assegni e le indennità corrisposte agli invalidi civili «fanno reddito» ai fini Irpef (articolo 12 e articolo 13-bis, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917);
   l'esenzione spetta per un solo veicolo, scelto dal disabile stesso nel caso in cui possieda più veicoli e per ottenere l'esenzione bisogna presentare una domanda mentre per le regioni convenzionate con ACI la domanda può essere presentata presso gli uffici provinciali dell'ACI oppure presso le delegazioni dell'Automobile Club;
   è possibile ottenere nuovamente l'agevolazione per un secondo veicolo solo se il primo, per il quale si è già beneficiato dell'agevolazione, viene venduto o cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
   in assenza di tale cancellazione, si dovrà corrispondere la relativa tassa automobilistica entro il mese successivo alla data in cui si verifica l'evento ed il veicolo deve e sere intestato direttamente al disabile o, in alternativa, al familiare che lo ha fiscalmente a carico;
   le spese per le visite mediche, gli accertamenti strumentali e di laboratorio richiesti dalla commissione medica locale sono totalmente a proprio carico, non essendo previste dal Servizio sanitario nazionale (articolo 330 del regolamento di esecuzione CdS);
   in caso di minorazioni agli arti e alla colonna vertebrale, la cui funzione sia vicariata o assistita con l'adozione di adeguati mezzi protesici od ortesici o tramite adattamenti particolari ai veicoli da guidare, la commissione medica locale deve anche verificare (articolo 327 regolamento di esecuzione CdS): o la funzionalità delle protesi e delle ortesi, attestata dal costruttore con apposita certificazione da esibire alla stessa commissione medica locale e/o o l'individuazione degli adattamenti la cui efficienza verrà verificata successivamente al momento del collaudo del veicolo presso l'Ufficio motorizzazione civile provinciale di competenza (Umc);
   in caso di minorazioni a tre o quattro arti la commissione medica locale, per formulare il giudizio di idoneità/non idoneità, dovrà individuare: o innanzitutto le effettive capacità della persona alla guida, per verificare la possibilità di azionamento in maniera efficace e sicura dei comandi; o poi, eventualmente, prescriverà gli adattamenti da installare sul veicolo;
   non sono esentabili gli autocaravan, benché ci siano patologie che prevedono la mobilitazione del paziente in aree più idonee e il costo dell'autocaravan sia sicuramente inferiore alla locazione di un immobile –:
   se il Governo intenda introdurre la gratuità della visita per il rilascio della patente per il disabile ed in forma ridotta per i suoi familiari in base a modello ISEE, con un reddito complessivo inferiore a 30.000,00 euro (lordi) per nucleo familiare da tre;
   se il Governo intenda valutare se esentare dal pagamento del bollo patente tutti i disabili. (3-02863)


   DALL'OSSO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   una persona è a carico del familiare quando possiede un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro. Ricordiamo che le pensioni, gli assegni e le indennità corrisposte agli invalidi civili «fanno reddito» ai fini Irpef (articolo 12 e articolo 13-bis, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
   l'esenzione spetta per un solo veicolo, scelto dal disabile stesso nel caso in cui possieda più veicoli e per ottenere l'esenzione bisogna presentare una domanda mentre per le regioni convenzionate con ACI la domanda può essere presentata presso gli uffici provinciali dell'ACI oppure presso le delegazioni dell'Automobile Club;
   il beneficio dell'esenzione del bollo auto si applica ai veicoli, sia condotti dai disabili sia utilizzati per il loro accompagnamento, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc se con motore a benzina e fino a 2800 cc se con motore diesel;
   è possibile ottenere nuovamente l'agevolazione per un secondo veicolo solo se il primo, per il quale si è già beneficiato dell'agevolazione, viene venduto o cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
   in assenza di tale cancellazione, si dovrà corrispondere la relativa tassa automobilistica entro il mese successivo alla data in cui si verifica l'evento ed il veicolo deve essere intestato direttamente al disabile o, in alternativa, al familiare che lo ha fiscalmente a carico;
   non sono esentabili gli autocaravan, benché ci siano patologie che prevedono la mobilitazione del paziente in aree più idonee ed il costo dell'autocaravan sia sicuramente inferiore alla locazione di un immobile –:
   se il Governo intenda adottare iniziative normative volte a rivedere la disciplina vigente a maggiore beneficio del disabile e dei suoi familiari;
   se in particolare intenda consentire l'esenzione del bollo auto per tutti i mezzi afferenti ad un nucleo familiare con disabili in famiglia, i quali automezzi non siano classificati di lusso, e del bollo dell'autocaravan per quelle disabilità che obbligano spostamenti per lunghi periodi, sia per consentire le cure del disabile sia per agevolarne una migliore qualità della salute. (3-02864)

Interrogazioni a risposta in Commissione:


   COLLETTI, DEL GROSSO e VACCA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   da gennaio 2015, l'ENAV ha annunciato, per l'aeroporto di Pescara, una serie di tagli riguardanti il personale dipendente e un piano di razionalizzazione dei servizi relativi al traffico aereo, determinato dalla soppressione (approvata nella legge di stabilità del 2011 sotto il Governo Monti) dei contributi statali destinati a rimborsare i costi ENAV nei cosiddetti aeroporti «minori». Queste misure comporterebbero una grave riduzione degli organici con conseguente appesantimento dei carichi di lavoro (v. «il Centro ed. Pescara» dell'11 febbraio 2017);
   Ryanair ha annunciato la permanenza sull'aeroporto di Pescara ed un ulteriore investimento che porterà l'avvio di nuove rotte da aprile 2017 (v. Il Pescara.it del 21 settembre 2016);
   il sindacato «Unione Italiana Controllo e Assistenza al volo – Centro aeroportuale di Pescara», con lettera del 23 febbraio 2017 indirizzata al Ministro interrogato, all'ENAC e all'ENAV, ha richiesto una sospensiva del processo di razionalizzazione e il rinvio dell'esecuzione, a valle di un opportuno periodo di osservazione al fine di valutare gli effetti degli investimenti fatti dalla SAGA e l'impatto sul carico di lavoro dei tanti voli istituzionali così fortemente attivi sul territorio;
   con un comunicato del 31 gennaio 2017, la «Federazione autonoma trasporto aereo CISAL» ha espresso le proprie preoccupazioni per il futuro del personale dipendente dell'ENAV (compresi i problemi pensionistici), e a proposito della scelta di razionalizzare i servizi su Pescara nel comunicato afferma: «...In un sistema così carente, l'importanza di un'infrastruttura quale è un aeroporto diventa ancor più evidente; un esempio su tutti è l'aeroporto di Pescara che, in questi ultimi sei mesi, ha smentito tutti ... soprattutto i ragionamenti circa scali minori e strategici evidenziando l'importanza di avere una infrastruttura capace di sopperire laddove altri sistemi di trasporto sono carenti»;
   nel «Piano Nazionale Aeroporti» approvato, nel 2015, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'aeroporto di Pescara è stato classificato «aeroporto di interesse nazionale» elevandolo dallo status di «aeroporto di servizio» assegnatogli in precedenza e che ne aveva determinato l'inclusione nel piano di razionalizzazione in oggetto;
   lo scalo in questione ha un'importanza fondamentale per questo territorio viste le sue criticità e carenze infrastrutturali. Durante i recenti eventi sismici e atmosferici, infatti, lo stesso ha rivestito un ruolo determinante nella gestione dei soccorsi (tra cui quelli dell'Hotel Rigopiano);
   l'ISTAT nel focus nazionale (riguardante la ricerca sugli aeroporti italiani per l'anno 2015) diffuso il 10 febbraio 2017, ha certificato che Pescara risulta l'aeroporto con il quarto incremento più alto quanto a numero di passeggeri transitati (arrivati e/o partiti), e che la regione che nel 2015 ha registrato, nel complesso, l'aumento più rilevante è stata l'Umbria, seguita dall'Abruzzo e dalle Marche;
   dunque, tali fatti evidenziano l'importanza strategica di una siffatta infrastruttura capace di sopperire a situazioni ai cui altri sistemi di trasporto si sono rivelati insufficienti e carenti. Pertanto, l'eventuale depotenziamento della struttura aeroportuale determinerebbe una grave riduzione degli organici del personale dipendente dell'ENAV, con aumento certo del carico di lavoro sugli operatori coinvolti, che si risolverebbe in sostanza a discapito della sicurezza degli abruzzesi e dello sviluppo economico e turistico di un'intera regione (già in gravissime difficoltà) –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti descritti in premessa, e in particolare, se non ritenga di adottare le iniziative di competenza, al fine della sospensione del piano di razionalizzazione, e comunque al fine di potenziare l'aeroporto abruzzese. (5-10788)


   GALGANO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   il 1o marzo 2017 migliaia di pendolari sono rimasti bloccati a causa di un guasto alla linea ferroviaria direttissima che ha comportato pesantissimi ritardi. Ad esempio, il treno regionale veloce 2884 delle ore 14.28 ha impiegato otto ore per arrivare da Roma a Perugia, con circa 400 viaggiatori rimasti fermi a lungo all'interno dei convogli tra Tiburtina e Settebagni, senza informazioni, né assistenza; il treno regionale veloce 2328 Roma Termini-Ancona ha impiegato tre ore e mezza per raggiungere Orte e da lì proseguire verso Terni;
   il giorno dopo un'altra giornata infernale: un guasto ad un treno sulla linea direttissima all'altezza della stazione di Orte ha comportato ritardi considerevoli e ancora disagi. Ad esempio, l'Intercity in partenza da Roma Termini alle ore 17.58 è arrivato a Perugia alle ore 22, impiegando quattro ore per percorrere una distanza per cui, nella norma, ce ne vogliono due e mezza;
   a distanza di pochi giorni, il 7 marzo 2017 è stata cancellata, per un problema tecnico al locomotore, la corsa dell'Intercity 531, che parte da Perugia alle ore 6.40 e solitamente arriva a Roma Termini alle ore 8.58. Le centinaia di viaggiatori rimasti in banchina hanno quindi dovuto compiere il viaggio in diverse tappe, con ulteriori ritardi e disagi: utilizzo del treno 22801 da Perugia che parte alle ore 6.56 diretto a Terni fino a Foligno, proseguimento con Intercity 533 proveniente da Ancona fino a Roma Tiburtina e Termini;
   il comitato dei pendolari di Orte e quello dell'Umbria hanno evidenziato che le motivazioni di tali disservizi sono da ricondurre a un sovraccarico del traffico tra Roma Tiburtina e Settebagni nella fascia di punta (ore 17-20). Tale situazione risulta aggravata dall'utilizzo di materiale rotabile ormai obsoleto. È stato chiesto, quindi, a Trenitalia il potenziamento della linea nel tratto compreso tra le stazioni di Roma Tiburtina e Settebagni e la sostituzione dei treni ormai vetusti. Inoltre, sono stati sollecitati gli operatori per fare in modo che, in situazioni di disagio, non siano sempre i treni regionali a dover dare la precedenza all'Alta velocità;
   i pendolari che hanno subito i gravissimi disagi dei giorni scorsi stanno, altresì, organizzando una class action contro Trenitalia e si preparano a richiedere i rimborsi;
   la regione Umbria, attraverso l'assessore regionale ai trasporti, Chianella, ha annunciato di aver chiesto un incontro urgente a Trenitalia e Rfi per avere chiarimenti su quanto accaduto;
   eppure, a settembre 2016, Trenitalia ha reso noti i dati sull'andamento delle oltre 18.000 corse a disposizione dei pendolari dell'Umbria nei primi otto mesi del 2016, affermando che soltanto uno su dieci è in ritardo –:
   se il Governo sia a conoscenza dei continui disservizi cui sono stati soggetti i viaggiatori nei giorni scorsi e se non ritenga di intervenire presso Rete ferroviaria italiana e Trenitalia per sollecitare interventi urgenti sulla linea ferroviaria in questione e la sostituzione dei convogli obsoleti. (5-10796)


   CARRA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   da tempo si registrano notevoli disagi sulla tratta ferroviaria Brescia-Parma con pendolari costretti ad affrontare viaggi massacranti su convogli pieni oltre ogni limite di capienza a tal punto da essere costretti a rimanere in stazione;
   particolarmente penalizzata risulta essere anche l'utenza del mantovano e in particolare, dei comprensori di Asola e di Canneto sull'Oglio;
   particolarmente critico risulta essere il convoglio n. 2033 della mattina che prevede una capienza di circa 90 posti e su cui invece si viaggia con numeri mediamente superiori di 40/50 unità a rischio sicurezza;
   alcuni pendolari hanno contattato l'Agenzia per la sicurezza ferroviaria proprio sollevando la questione sicurezza –:
   se il Governo sia a conoscenza di tali disagi e quali iniziative di competenza intenda assumere affinché, in sede di contratto di servizio, con riferimento alla suddetta tratta possa essere previsto un potenziamento dei convogli che interessano maggiormente l'utenza pendolare, garantendo la massima sicurezza e viaggi degni di un Paese civile. (5-10797)

Interrogazione a risposta scritta:


   DIENI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   Alitalia, ex compagnia di bandiera, versa in una situazione di crisi conclamata che fa temere per il suo futuro della compagnia;
   mentre in alcune realtà aeroportuali l'abbandono di Alitalia può rappresentare un danno contenibile, vista la presenza di altri vettori, nell'aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria l'abbandono dello scalo porterebbe alla sostanziale chiusura dello stesso anche in considerazione della situazione complicata in cui lo stesso versa;
   i voli di Alitalia rappresentano infatti circa il 90 per cento di quelli che interessano il Tito Minniti;
   la situazione dell'aeroporto reggino è stato più volte posta all'attenzione del ministro interrogato, attraverso svariati atti della scrivente, tra cui i più recenti sono l'interpellanza 2-01622 e l'interrogazione a risposta immediata in Assemblea n. 3-02596;
   a seguito di un incontro tra le organizzazioni sindacali ed Alitalia, avvenuto il 7 marzo 2017, si è avuta tuttavia la conferma che la situazione rischia di precipitare rapidamente;
   l'azienda nel confermare lo stato di crisi in cui versa, ha comunicato che a far data dal prossimo 27 marzo interromperà le attività di volo;
   per quanto riguarda il personale presente, per le attività di terra, l'azienda si è riservata di presentare tutte le misure da adottare a seguito della presentazione del Piallo industriale;
   si reitera quindi, visti i possibili danni dovuti al fatto di lasciare una città metropolitana come Reggio Calabria sprovvista di collegamenti aerei, la richiesta urgente al Ministro interrogato di un intervento per impedire che Alitalia abbandoni lo scalo reggino e che vengano attivate, in deroga ai principi in materia di aiuti di Stato, le misure previste all'articolo 16 del Regolamento CE n. 1008/2008, in materia di continuità territoriale –:
   con che misure di propria competenza il Governo intenda impegnarsi per garantire l'operatività e un'offerta adeguata nell'aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria e se intenda attivare le misure previste all'articolo 16 del Regolamento CE n. 1008/2008, in materia di continuità territoriale. (4-15856)

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazioni a risposta scritta:


   VACCA, COLLETTI e DEL GROSSO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   la sede scolastica centrale dell'Istituto tecnico statale G. Marconi di Penne è stata interdetta a causa del crollo parziale del tetto avvenuto il 18 gennaio 2017 in occasione di eccezionali eventi atmosferici di carattere nevoso e aggravati da eventi sismici. Dal 6 febbraio 2017 le attività scolastiche sono riprese attraverso l'utilizzo delle sedi agibili con turnazione delle lezioni, in particolare tre turni da cinque classi;
   questa situazione comporta notevole disagio per gli studenti e le famiglie al punto che alcuni hanno deciso di abbandonare l'istituto di Penne per spostarsi in tre città;
   in seguito all'inagibilità della sede storica dell'Istituto tecnico statale G. Marconi di Penne, l'amministrazione provinciale di Pescara ha richiesto i moduli ad uso scolastico provvisorio nell'attesa che la sede venga resa di nuovo idonea alle lezioni;
   tale situazione è comune in molti paesi della provincia di Teramo e Pescara, tant’è che in molti comuni si attende ancora l'arrivo dei moduli ad uso scolastico provvisorio;
   dopo oltre un mese, però, nonostante le rassicurazioni del Ministro interrogato, non è ancora chiaro quando saranno disponibili i moduli ad uso scolastico provvisori –:
   quando siano previste le consegne e l'effettivo utilizzo dei moduli ad uso scolastico provvisorio in tutti i territori colpiti dal terremoto e, in particolare, quando sarà disponibile quello dell'Istituto Tecnico Statale G. Marconi di Penne. (4-15859)


   MELILLA, KRONBICHLER, DURANTI, QUARANTA, SANNICANDRO, RICCIATTI e SCOTTO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   la sospensione per tre mesi dal lavoro e dallo stipendio del lavoratore dell'Università statale Gabriele D'Annunzio di Chieti-Pescara, Goffredo De Carolis, dirigente sindacale e componente del Senato Accademico, è un atto di grave condotta antisindacale nei confronti di una persona che da anni si batte per i diritti dei dipendenti dell'Università D'Annunzio e in particolare per il diritto al contratto integrativo;
   purtroppo da anni l'Università D'Annunzio è attraversata da vicende giudiziarie, da lotte di potere e personali ci hanno gravemente danneggiato la sua immagine pubblica e conseguentemente quella del sistema universitari nazionale;
   le relazioni sindacali sono da troppo tempo ispirate a logiche di scontro e di umiliazione dei diritti contrattuali ed economici dei lavoratori;
   la legge e il contratto tutelano l'attività sindacale stabilendo che «i sindacalisti, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti alla subordinazione gerarchica...»;
   i sindacati nazionali di categoria CGIL e Cisl hanno denunciato questa condotta antisindacale e solidarizzato lavoratore Goffredo De Carolis –:
   se non intenda compiere le verifiche di competenza in merito ai fatti denunciati spesso l'Università Statale di Chieti-Pescara, al fine di evitare una condotta antisindacale inaccettabile e lesiva di un diritto tutelato dalla Costituzione.
   (4-15864)

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interpellanza:


   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per gli affari regionali, per sapere – premesso che:
   con la legge regionale n. 8 del 2016 è stata istituita l'Agenzia Forestas con la conseguente soppressione dell'Ente Foreste della Sardegna;
   con la nuova legge, che ha trasformato l'ente in una agenzia, si è determinato il passaggio per impiegati, quadri e funzionari da una previdenza agricola gestita dalla fondazione Enpaia ad una gestione previdenziale pubblica (ex Cpdel e Inadel) e questo veniva comunicato dall'Agenzia Forestas all'Enpaia, con nota del 14 giugno 2016;
   con nota del 22 luglio 2016 l'Agenzia Forestas comunicava all'Enpaia che l'Inps dal 1o maggio 2016 aveva provveduto all'inquadramento del personale impiegatizio e dirigenziale dell'agenzia nella gestione previdenziale pubblica, chiedendo nel contempo di conoscere le procedure da adottarsi in merito alle somme accantonate al 30 aprile 2016 a titolo di trattamento di fine rapporto e conto individuale;
   l'Enpaia in data 28 luglio 2016, comunicava che, in caso di conferma da parte dell'Inps dei provvedimenti assunti, non configurandosi il requisito della risoluzione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 1 della legge n. 287 del 1982, il trattamento di fine rapporto non sarebbe potuto essere corrisposto agli iscritti ma sarebbe stato restituito al datore di lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del regolamento, mentre, per quanto riguarda il fondo di previdenza, questo sarebbe stato corrisposto ai lavoratori sino all'ultimo giorno di permanenza in agricoltura;
   con nota del 19 ottobre 2016 l'Inps confermava l'iscrizione alla Cpdel degli impiegati, quadri e dirigenti dell'agenzia con la cessazione di tutte le matricole in capo all'Ente Foreste che risultavano ancora attive nella gestione privata a far data dal 30 aprile 2016;
   l'Agenzia Forestas, con nota dell'amministratore unico del 26 ottobre 2016 trasmetteva all'Enpaia la nota pervenuta dall'INPS in relazione al regime previdenziale da applicarsi ad impiegati, quadri e dirigenti Forestas, dell'agenzia confermando quindi che la posizione Enpaia del soppresso Ente Foreste era definitivamente cessata con ogni conseguente effetto sulle posizioni (trattamento di fine rapporto e conto individuale) dei singoli dipendenti;
   l'agenzia, con successiva nota n. 10587 del 21 novembre 2016 comunicava all'Enpaia che le posizioni degli impiegati, quadri e dirigenti dovevano considerarsi chiuse al 30 aprile 2016, non avendo l'agenzia più alcun titolo per essere iscritta all'Enpaia;
   poiché è trascorso un anno dalla soppressione dell'Ente Foreste e dalla nascita dell'Agenzia Forestas, sia il fondo individuale dei lavoratori che il loro sono trattenuti dall'Enpaia con la motivazione che sono in corso delle interlocuzioni con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza che però vi sia alcuna ragione giuridica che giustifichi il trattenimento di tali somme –:
   se e quali iniziative di competenza si intendano assumere in relazione a quanto esposto in premessa, per permettere, alla luce di una corretta interpretazione del quadro normativo, la corresponsione delle somme dovute dall'Enpaia agli impiegati e dirigenti dell'Agenzia Forestas a titolo di conto individuale e il trasferimento del trattamento di fine rapporto dello stesso personale all'Agenzia Forestas.
(2-01704) «Pili».

Interrogazioni a risposta scritta:


   NASTRI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, recante disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, (collegato alla manovra finanziaria per il 2017) prevede, tra le diverse disposizioni, la possibilità di definire in via agevolata i carichi di ruolo affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015, compresi quelli previdenziali;
   numerose organizzazioni d'imprese, tra le quali la Confartigianato, segnalano che, nell'ambito applicativo della norma relativa all'adesione della rottamazione dei ruoli, il rilascio alle imprese del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte dell'Inps e dell'Inail non viene attualmente emesso e resta di esclusiva competenza dell'Inps;
   l'interrogante evidenzia al riguardo come, a seguito di una istanza di un contribuente, (secondo quanto risulta dal sito: «la lente sul fisco» un servizio di aggiornamento professionale telematico in ambito fiscale), l'Inps ha comunicato di aver interessato il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di ottenere i necessari chiarimenti sulla corretta interpretazione della previsione in esame, in quanto, stante la vigente disposizione (in premessa di notifica di invito a regolarizzare) il DURC sarebbe da ritenersi irregolari;
   le suesposte osservazioni espresse dalle organizzazioni sopra richiamate, a parere dell'interrogante, evidenziano una situazione grottesca e paradossale, in quanto, se da un lato, la norma in precedenza richiamata, che prevede la riapertura dei termini per le domande di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione è stata promossa e sostenuta dal Governo, dall'altro, configurano una netta penalizzazione per i contribuenti che hanno aderito alla cosiddetta «rottamazione» delle cartelle esattoriali, in quanto senza la corretta presentazione del DURC, rischiano evidenti e negative conseguenze sul piano dell'attività lavorativa, oltre che sul pagamento delle rate successive di contribuzione;
   a parere dell'interrogante risulta conseguentemente urgente e necessario un intervento normativo affinché l'Inps recepisca la procedura della «rottamazione» delle cartelle esattoriali e la conseguente rateizzazione prevista per contribuenti che intendono aderire, al fine del contestuale rilascio del DURC, che, com’è noto, rappresenta la certificazione indispensabile che attesta la regolarità nei versamenti dei contributi Inps, Inail e Cassa edile da parte di un artigiano o di un'impresa;
   risulta altresì necessario, a giudizio dell'interrogante, prorogare la scadenza del 31 marzo 2017 per la presentazione delle domande per la definizione agevolata, in considerazione dell'elevato numero di contribuenti che hanno deciso di aderirvi (al 28 febbraio erano già state presentate 343.340 istanze + 24 per cento rispetto al mese precedente il cui trend positivo è proseguito anche nel presente mese), nonché dalle difficoltà da parte dei dipendenti dell'Agenzia per la riscossione dei tributi, nel gestire le richieste attualmente ricevute –:
   quale sia l'orientamento dei Ministri interrogati circa le criticità esposte in premessa e se non intendano di conseguenza adottare in tempi rapidi un'iniziativa normativa ad hoc volta a modificare la disciplina inerente al rilascio dei DURC nei confronti dei contribuenti che hanno aderito al regime posto dal decreto-legge n. 193 del 2016, al fine di definire coerentemente il quadro normativo in materia;
   se non intendano, alla luce delle criticità in precedenza esposte, assumere iniziative, per quanto di competenza, volte a rafforzare gli strumenti informativi in merito alle modalità di accesso alla procedura di definizione agevolata e agli effetti connessi alla presentazione dell'istanza, al fine di agevolare una migliore valutazione da parte dei contribuenti circa l'adesione alla procedura e rimuovere le incertezze applicative emerse in questi primi mesi di vigenza delle disposizioni;
   se non ritengano opportuno assumere ulteriori iniziative normative volte a prorogare ulteriormente di 90 giorni, i termini per la scadenza delle domande di definizione agevolata, di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 in considerazione dell'elevato numero di adesioni riscontrato a partire dal gennaio 2017, con la previsione del ravvedimento anche in caso di eventuale versamento tardivo. (4-15853)


   MINARDO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   le risorse relative al Fondo per le non autosufficienze per il 2016 sono state erogate dal Ministero al termine dell'anno alle sole regioni che hanno presentato la programmazione richiesta;
   purtroppo la regione Sicilia non ha effettuato alcuna programmazione e, pertanto, non ha ricevuto le spettanti risorse economiche pari a 32 milioni e 600 mila euro;
   si tratta di un ritardo inaccettabile che crea gravi disagi ai disabili. Inoltre il Ministero ha erogato sempre alla regione Sicilia 32 milioni per il solo 2015. Sembra che non si abbiano notizie sulla reale attività intrapresa dalla medesima regione per realizzare attività nei confronti dei soggetti disabili;
   tra l'altro nella regione è aumentato in modo considerevole il numero dei disabili che hanno diritto all'assistenza –:
   se non sia necessario chiarire, nell'ambito delle proprie competenze, richiedendo alla Regione Sicilia la necessaria documentazione, le ragioni per le quali la medesima regione non ha effettuato la programmazione richiesta nei tempi dovuti;
   se non intenda altresì chiarire, nell'ambito delle proprie competenze, le ragioni dell'aumento considerevole del numero dei disabili nella regione Sicilia. (4-15855)


   MINARDO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   l'OCSE ha calcolato che, nel periodo 2007-2012, il reddito nazionale medio in Italia ha subito una diminuzione di circa 2.400 euro: una delle riduzioni in termini reali più significative nell'Eurozona, dove la diminuzione media dei redditi, nello stesso intervallo di tempo, è stata pari a 1.100 euro;
   questa situazione ha determinato cambiamenti significativi nello stile di vita ed una crescente mole di richieste di aiuto da parte di settori della popolazione precedentemente non compresi nelle categorie della povertà e dell'esclusione;
   secondo il rapporto Istat del 2016 la regione Sicilia ha il primato del rischio di povertà. I livelli di povertà del Mezzogiorno sono superiori a quelli del resto del Paese con livelli superiori proprio nell'isola;
   il disegno di legge del Governo sul contratto della povertà – approvato in via definitiva il 9 marzo 2017 – (nel quale è stato inserito un emendamento presentato dal sottoscritto interrogante che destina le risorse prioritariamente ai nuclei familiari con disabili a carico), costituisce già un «primo passo» importante per contrastare la situazione di marginalità in cui si trovano numerose famiglie italiane a seguito della crisi economica che ha colpito il nostro Paese –:
   quali iniziative intenda adottare, oltre a quelle già attivate, per contrastare in modo adeguato il rischio della povertà che sta diventando uno dei problemi più urgenti nel nostro Paese ed in particolare nelle regioni del Mezzogiorno. (4-15863)


   GALLINELLA e CIPRINI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   l'Opera nazionale per l'assistenza agli organi dei sanitari italiani (Onaosi) è un ente previdenziale senza scopo di lucro, con sede a Perugia, nato nel 1874 e riconosciuto dalla Stato nel 1901, che eroga prestazioni in favore degli orfani e, in talune condizioni, dei figli dei sanitari contribuenti (medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti) nonché dei contribuenti stessi in condizioni di vulnerabilità e non autosufficienza;
   ad oggi, l'Onaosi, che conta 220 dipendenti, assiste circa 5000 famiglie con una platea di 163.000 contribuenti, senza alcun onere a carico dello Stato;
   nei suoi oltre 100 anni di attività ha accompagnato decine di migliaia di ragazzi che, grazie all'assistenza ricevuta (nei collegi o a domicilio), hanno potuto completare gli stadi, laurearsi;
   secondo quanto si apprende da numerose fonti stampa, si sta delineando, nel dibattito politico e parlamentare un orientamento volto alla soppressione di tale ente, e il trasferimento dei suoi beni e delle sue funzioni in una Gestione speciale (Inps) «per il sostegno, l'educazione, l'istruzione e la formazione degli orfani di medici, chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti»;
   alcuni esponenti politici hanno avviato recentemente contatti volti a chiarire le ragioni di tale ipotesi di smantellamento, nonché per scongiurarlo, anche di fronte alle proteste di tutti i sanitari attualmente iscritti;
   i sindacati dei medici – Anaao Assomed, Cimo, Aaroi-Emac, Fp Cgil Medici e Dirigenti Sanitari – Fvm, Fassid (Aipac-Aupi-Simet-Sinafo-Snr), Cisl Medici, Fesmed, Anpo-Ascoti-Fials Medici e Uil Fpl Medici – parlano, infatti, di un vero e proprio esproprio di una cassa previdenziale privata, un provvedimento senza precedenti e di dubbia legittimità, dopo la recente sentenza della Corte costituzionale 7/2017, che getta un'ombra sull'autonomia di tutto il sistema di previdenza e assistenza gestito dalle categorie professionali e da soggetti privati;
   la chiusura di tale ente, inoltre, oltre che per i contribuenti, potrebbe avere un grosso impatto anche sulla stessa città di Perugia di cui rappresenta un patrimonio importante, poiché la storia dell'Opera è strettamente legata al passato e al presente della città e della sua università; inoltre, sono centinaia gli orfani e figli di sanitari che ogni anno si avvicendano nella città umbra (oggi ne sono presenti circa 300) rappresentando un elemento fortemente significativo nella dinamica culturale, oltre che demografica ed economica di Perugia e dell'Umbria –:
   quali siano le ragioni per le quali si starebbe ipotizzando la chiusura dell'Onaosi e se non intenda adoperarsi, per quanto di competenza, per evitare tale prospettiva, in base a quanto esposto in premessa, a tutela dei contributi delle migliaia di sanitari iscritti, del servizio importante per i giovani orfani e disabili garantito dall'ente e infine per il patrimonio economico e culturale della città di Perugia. (4-15871)

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Interpellanza:


   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per sapere – premesso che:
   il 6 marzo 2017 è stata avviata la procedura aperta per l'affidamento della fornitura di formaggi d.o.p. in aiuto alimentare agli indigenti in Italia e distribuita per il tramite delle organizzazioni partner accreditate presso l'AGEA;
   il bando è indetto in attuazione del Regolamento (UE) 223/2014 dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), l'Organismo Pagatore Agea – Agenzia per le erogazioni in Agricoltura – (di seguito denominata AGEA);
   il disciplinare di gara, parte integrale e sostanziale del bando di gara, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall'AGEA e alla procedura di aggiudicazione per l'affidamento della fornitura di formaggi d.o.p. destinata in aiuto alimentare agli indigenti in Italia e distribuita per il tramite delle organizzazioni partner accreditate presso l'AGEA, come meglio specificato nel capitolato tecnico prestazionale;
   la gara è stata indetta con determinazione dirigenziale del settore dell'ufficio monocratico dell'organismo pagatore Agea n. 8553 del 6 marzo 2017;
   l'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di formaggi d.o.p. in confezioni da circa 250/350 grammi, destinata in aiuto alimentare agli indigenti in Italia e distribuita per il tramite delle Organizzazioni partner accreditate presso l'AGEA, suddivisa in quattro lotti geografici regionali: Lotto 1 – Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia; Lotto 2 – Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Lazio; Lotto 3 – Sardegna, Campania e Basilicata; Lotto 4 Puglia, Calabria e Sicilia;
   i lotti sono così composti:
    a) Lotti 1 e 2 – Grana Padano d.o.p. e/o Parmigiano Reggiano d.o.p. in quantità pari a circa il 55 per cento del quantitativo totale offerto;
    b) Asiago d'allevo d.o.p. in quantità pari a circa il 45 per cento del quantitativo totale offerto. I lotti 3 e 4 sono composti da:
     a) Pecorino Romano d.o.p. in quantità pari a circa il 55 per cento del quantitativo totale offerto;
     b) Provolone Valpadana dolce d.o.p. in quantità pari a circa il 45 per cento del quantitativo totale offerto;
   l'importo complessivo spendibile per l'intera gara è pari a 12.980.750,00 euro (dodicimilioninovecentottantamilasettecentocinquanta/00), esclusa l'IVA 4 per cento, ripartito nei quattro lotti geografici (massimali contrattuali) come segue: lotto 1: euro 2.985.000,00 (escluso IVA); lotto 2: euro 3.164.000,00 (escluso IVA); lotto 3: euro 3.071.750,00 (escluso IVA); lotto 4: euro 3.760.000,00 (escluso IVA);
   il prezzo unitario per 1 (uno) tonnellata di formaggi d.o.p. posto a base di gara è pari a: lotto 1 e 2 euro 7.430,00 (settecentoventi/00), IVA esclusa; lotto 3 e 4 euro 6.520,00 (settecentoventi/00), IVA esclusa;
   in base a tale prezzo unitario viene determinato un quantitativo di base complessivo pari a 1.875,405 tonnellate, così ripartito nei quattro lotti: lotto 1: tonnellate 401,750; lotto 2: tonnellate 425,841; lotto 3: tonnellate 471,127; lotto 4: tonnellate 576,687;
   la gara prevede che gli importi complessivi per ogni singolo lotto sono da intendersi come importi contrattuali (massimale di spesa), ad un minor prezzo unitario per tonnellata di prodotto – prescrive il bando – corrisponderà una maggiore quantità di fornitura;
   tali importi e quantitativi sono totalmente inadeguati e non corrispondenti alla reale situazione dei prodotti lattiero caseari;
   il primo grave elemento di discrepanza è legato al prezzo proposto per il parmigiano reggiano dop quotato nell'appalto molto più del pecorino romano nonostante lo storico e logico costo invertito;
   il pecorino romano ha sempre avuto, e comprensibilmente, una quotazione superiore al prezzo del reggiano non foss'altro che quest'ultimo viene prodotto con il latte bovino;
   appare scandaloso che tali prezzi proposti non solo non tengano conto dell'andamento tendenziale storico ma che subiscano un abbattimento speculativo gravissimo proprio per quei prodotti che maggiormente stanno patendo la speculazione;
   è significativo che Agea appaia in linea con un soggetto valutatore dei prezzi/prodotto Ismea che fa registrare, guarda caso, al pecorino romano un tracollo con un – 39 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno;
   è emblematico che tale combinazione avvenga proprio quando invece il parmigiano reggiano subisce un incremento di valore –:
   se non ritenga di adottare iniziative per ripristinare parametri oggettivi e veritieri sui prezzi del pecorino e le quotazioni avanzate nel bando di gara;
   se non intenda adottare iniziative di competenza, a fronte di palesi ed evidenti azioni speculative che stanno sempre più danneggiando il comparto lattiero caseario ovicaprino a partire da quella contenuta nel bando per gli indigenti;
   se non ritenga di dover incrementare i quantitativi economici a favore di quei comparti produttivi che registrano gravi difficoltà a partire dal settore lattiero caseario – ovi caprino.
(2-01705) «Pili».

Interrogazioni a risposta scritta:


   MINARDO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   una recente analisi della Coldiretti ha rilevato come in agricoltura ci sia un effettivo calo dei prezzi riconosciuti agli agricoltori soprattutto per quanto riguarda il grano, i cui prezzi sono scesi al di sotto dei costi produzione;
   nonostante questa tendenza al ribasso dei prezzi per gli agricoltori, si registra al contrario una stabilità degli stessi sui prodotti venduti direttamente ai consumatori. Questa situazione penalizza fortemente i produttori agricoli, soprattutto quelli del grano, che hanno dovuto sopportare una riduzione dei prezzi con punte fino a «meno 11,6 per cento;
   è necessario, pertanto, intervenire per ristorare gli agricoltori delle perdite subite e monitorare attentamente la situazione dei prezzi dei prodotti al consumo che sono rimasti stabili a differenza di quelli praticati dai produttori agricoli –:
   quali iniziative intenda adottare per monitorare la situazione che ha comportato forti ribassi nei prezzi dei prodotti agricoli rispetto a quelli praticati al consumo;
   se non ritenga necessario adottare iniziative, per quanto di competenza, a sostegno degli agricoltori in relazione ai danni subiti per il ribasso dei prezzi, soprattutto quelli del grano. (4-15854)


   LUPO, GAGNARLI, BENEDETTI e MASSIMILIANO BERNINI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   la legge 1o dicembre 2015, n. 194 «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare», stabilisce i principi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica;
   così come disposto dagli articoli 1, 3, 4, 5, ed 8 della legge di cui in parola, il sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare è costituito: dall'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, dalla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, dal Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e dal Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, che garantirà il coordinamento delle azioni tra i diversi livelli di governo;
   il Comitato per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, ha tra i sui compiti:
    a) individuare gli obiettivi e i risultati delle singole azioni contenute nel Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo;
    b) raccogliere le richieste di ricerca avanzate dai soggetti pubblici e privati e trasmetterle alle istituzioni scientifiche competenti;
    c) favorire lo scambio di esperienze e di informazioni al fine di garantire l'applicazione della normativa vigente in materia;
    d) raccogliere e armonizzare le proposte di intervento volte alla tutela e all'utilizzo sostenibile delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali, coordinando le azioni da realizzare;
    e) favorire il trasferimento delle informazioni agli operatori locali;
    f) definire un sistema comune di individuazione, di caratterizzazione e di valutazione delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali;
   la tempestività nella realizzazione delle succitate iniziative stabilite dalla legge appare fondamentale per contrastare l'erosione genetica a cui è sottoposto il nostro Paese;
   così come sancito dall'articolo 8 comma 6, della suddetta legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alle Camere una relazione annuale sull'attuazione dei predetti compiti da parte del Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare;
   ad oggi non risulterebbe depositata alcuna relazione annuale inerente il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti citati in premessa;
   quali iniziative il Ministro interrogato intenda porre in essere al fine di adempiere agli obblighi sanciti dalla legge 1o dicembre 2015, n. 194. (4-15868)

SALUTE

Interrogazioni a risposta scritta:


   MICILLO, BUSTO, DAGA, DE ROSA, TERZONI, ZOLEZZI e VIGNAROLI. — Al Ministro della salute, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   la città di Ercolano (NA) vive una situazione ambientale e sanitaria a dir poco allarmante, gravemente ignorata dalle istituzioni. Il territorio, infatti, non è compreso all'interno della legge sulla terra dei fuochi (legge n. 6 del 2014) e quindi in tutti gli atti amministrativi che ne sono conseguiti;
   cava Fiengo è stata oggetto di sequestro nel luglio 2016. In tale area sono stati trovati dei fusti contenenti sostanze potenzialmente pericolose ed altri rifiuti di diversa natura. Le indagini delle forze dell'ordine hanno accertato che vi sono sostanze pericolose per la salute umana (htt://www.ilgazzettinovesuviano);
   all'interno della cava Montone sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi, tra cui anche amianto (http:ilcorrieredelmezzogiorno.corriere.it);
   la discarica in frazione San Vito, detta a Amendola-Formisano, risale al secondo dopoguerra. Tale discarica è una cava di pietra lavica esaurita, all'interno della quale si sono cominciati a smaltire rifiuti urbani e poi industriali in assenza di autorizzazione e controlli. Col passare degli anni la discarica ha cominciato ad accogliere rifiuti industriali tossici provenienti anche dai distretti industriali del Nord-Italia. Negli anni ’90 iniziano i primi sopralluoghi, con conseguenti denunce ed inchieste della magistratura. Dalle inchieste emergono dati inquietanti; si parla infatti di rifiuti provenienti dai distretti industriali del Nord (ad esempio dall'ACNA di Cengio) e di fusti contenenti materiali tossici di ogni tipo, provenienti da diverse parti d'Italia; sempre negli anni ’90, visto l'avanzare dell'edilizia abusiva sul territorio, cominciano ad essere costruite abitazioni sempre più in prossimità della discarica. Contestualmente, viene istituito il Parco nazionale del Vesuvio allo scopo di preservare il territorio e l'ambiente, salvaguardare le specie animali e vegetali e promuovere attività di educazione ambientale e di ricerca scientifica;
   secondo un rapporto stilato dal professor Gerardo Ciannella dell'ospedale Monaldi, studiando un campione di 324 residenti di San Vito, è emerso che, in un territorio abitato da circa 6000 persone, ci sono 203 persone malate (130 uomini e 73 donne). Le patologie sono leucemie, neoplasie respiratorie, neoplasie digestive, neoplasie urinarie, neoplasie cerebrali, neoplasie mammarie;
   ancora, l'area, inserita all'interno del Sito di interesse nazionale per le bonifiche «Litorale Vesuviano» (attualmente declassato a sito di interesse regionale), è interessata dai rischi sanitari descritti all'interno dello studio SENTIERI – Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento. Lo studio riporta dati epidemiologici connessi all'esposizione ai fattori ambientali dovuti ad attività industriali e discariche –:
   se i Ministri interrogati, per quanto di competenza, siano a conoscenza della situazione sopra descritta; se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare intenda promuovere, per ognuno dei siti di cui in premessa, una verifica da parte del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente;
   se i Ministri interrogati, per quanto di competenza, non intendano assumere iniziative, in sinergia con gli enti locali competenti, se del caso convocando un tavolo tecnico con le amministrazioni interessate, i comitati cittadini coinvolti, e le associazioni ambientaliste, al fine di individuare un percorso condiviso per far fronte al danno ambientale con modalità che siano in grado di tutelare la salute dei cittadini. (4-15862)


   SCOTTO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   sette persone sono state arrestate dalla Guardia di finanza nell'ambito di un'operazione su irregolarità negli appalti dell'Istituto Pascale, noto istituto napoletano di ricerca e cura a carattere scientifico-ontologico;
   tra gli arrestati vi sono il primario del reparto di Oncologia dottor Francesco Izzo, il direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro Elia Abbondante (all'epoca dei fatti oggetto di indagine direttore amministrativo del Pascale e responsabile unico del procedimento), un dirigente dell'ospedale e imprenditori attivi nel settore delle forniture di prodotti medicali;
   i reati ipotizzati sono corruzione e turbativa d'asta e riguardano il reparto di oncologia;
   sembrerebbe, dalle prime risultanze investigative, che il dottor Izzo aggirasse le norme sugli appalti dichiarando unici e infungibili alcuni prodotti medicali e macchinari che il Pascale acquistava per le cure antitumorali;
   in tal modo poteva disporre l'acquisto con trattativa privata, permettendo così che ad aggiudicarsi le gare fosse una società fornitrice e si avvaleva, per la distribuzione, di una ditta riconducibile alla moglie dello stesso dottor Izzo;
   il valore complessivo delle commesse aggiudicate attraverso questo sistema ammonta a quasi due milioni di euro, somma per la quale le fiamme gialle hanno notificato un sequestro preventivo per equivalente;
   questa triangolazione, che avveniva ai danni della sanità locale e, di conseguenza, dei malati oncologici, sembra fosse utilizzata anche altrove –:
   quali iniziative la Ministra interrogata intenda prendere a riguardo;
   quali iniziative per quanto di competenza, intenda assumere al fine di verificare se analoghi sistemi sono in uso anche presso altre strutture ospedaliere. (4-15869)

SEMPLIFICAZIONE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Interrogazioni a risposta scritta:


   MASSIMILIANO BERNINI, TERZONI e BASILIO. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministro della difesa, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   il centro di formazione nazionale del Corpo forestale dello Stato di Castel Volturno è stato istituito, con decreto n. 4 novembre 2011 del capo del Corpo forestale dello Stato per la specializzazione, l'aggiornamento e l'addestramento del personale CFS, in relazione alle attività connesse alla sicurezza del territorio, alla legalità ambientale, alla tutela della biodiversità, ai controlli agroalimentari ed ai servizi di protezione civile, con particolare riferimento all'antincendio boschivo;
   al suo interno è dislocato un simulatore per la gestione degli incendi boschivi (forest fire area simulator), cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del PON sicurezza per lo Sviluppo obiettivo convergenza 2007-2013, una strumentazione, ispirata a piattaforme tecnologiche di derivazione aeronautica, particolarmente utile per la formazione degli operatori impegnati nel contrasto agli incendi boschivi;
   il sistema, attraverso l'utilizzo di scenari 3D di simulazione in grado di riprodurre, con il massimo realismo, il teatro di uno o più incendi e a cabine di regia interattive per la definizione di scenari e il controllo delle missioni, utilizza le più moderne tecnologie digitali per la lotta agli incendi e la tutela del territorio. Il FFAS, realizzato da Vitrociset come società mandante in RTI con «SIT Sistemi Informativi Territoriali», presso il centro di formazione nazionale del Corpo forestale di Castel Volturno, è un sistema di addestramento virtuale progettato per rispondere alle esigenze di formazione dei nuclei operativi, come i direttori delle operazioni di spegnimento ed i nuclei investigativi: è composto da una sala di regia e da un'ampia sala di simulazione immersiva, in cui viene proiettata la ricostruzione virtuale dei più disparati scenari di intervento, garantendo la completa interattività con lo scenario simulato;
   il simulatore «Forest Fire Area Simulators (FFAS) è una novità assoluta in ambito europeo: l'integrazione del modello «TIGER» di propagazione degli incendi, realizzato dall'università Federico II di Napoli, fornisce la base scientifica necessaria ad un sistema di addestramento efficiente ed efficace, garantendo vantaggi notevoli per la tempestività degli interventi in campo, la salvaguardia dei territori minacciati dal fuoco e, in ambito operativo, il conseguente risparmio di vite umane;
   la piattaforma FFAS permette, inoltre, di formare e supportare l'attività del nucleo investigativo anti incendi boschivi, cioè il personale del Corpo forestale che ha il compito di definire le cause e la natura degli incendi fornendo uno strumento didattico fondamentale per l'applicazione del metodo delle evidenze fisiche. Il FFAS, inoltre, ottimizza la fase di de-briefing post esercitazione, decisiva per analizzare, correggere o migliorare le azioni poste in essere durante l'addestramento. Ciò grazie alla capacità del sistema di registrare la sessione di training e, successivamente, di riproporla navigando lo scenario virtuale ed analizzando da diversi punti di osservazione gli effetti delle scelte intraprese –:
   a seguito dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri a quale ente sia stato affidato il simulatore sopra descritto e se sia attualmente sfruttato in tutte le sue potenzialità. (4-15857)


   ROTTA. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, «Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione», entrato in vigore il 23 settembre 2016, stabilisce specifiche procedure per la costituzione, il mantenimento e l'alienazione delle partecipazioni in società, oltre a precisi termini temporali per l'adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico e delle società miste alle modifiche portate dal citato Testo Unico e all'obbligo di dismissione per le società che non rispettano specifici requisiti;
   l'articolo 4 del Testo Unico stabilisce che «Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società»;
   AGSM s.p.a. è società di proprietà al 100 percento del comune di Verona;
   da notizie apparse sui quotidiani locali si è venuti a conoscenza che AGSM s.p.a., ovvero società ad essa collegate, hanno costituito una società all'estero per la raccolta di rifiuti solidi urbani e per lo svolgimento di ulteriori attività in regime di libero mercato;
   nel corso della conferenza stampa di fine anno, il presidente della società ha inoltre dichiarato l'intenzione di AGSM di concludere a breve un'ulteriore «importante» acquisizione societaria nel settore del trading energetico, anche questa attività assolutamente in regime di libero mercato;
   occorre verificare le attività che AGSM si accinge ad intraprendere siano compatibili con il nuovo Testo Unico degli enti locali che consente che un ente locale partecipi direttamente e indirettamente solo in società che svolgono attività di interesse generale o interesse economico generale strettamente necessarie alle finalità istituzionali dell'ente pubblico –:
   quali iniziative di competenza, anche normative, intenda porre in essere il Governo sul tema delle società a partecipazione pubblica, anche in vista della predisposizione entro il 23 marzo 2017 del piano straordinario di revisione obbligatoria delle partecipazioni, direttamente e indirettamente detenute alla data del 23 settembre 2016, considerato che le partecipazioni prive dei requisiti di cui al Testo Unico devono esse dismesse;
   quali ulteriori iniziative di competenza si intendano intraprendere al fine di tutelare la libertà di impresa nel mercato che verrebbe seriamente compromessa là dove fosse consentito – ad imprese che operano in situazioni di monopolio di mercato – di «invadere» campi di attività riservati alla libera concorrenza, con indubbie possibilità di conseguenti sussidi incrociati (4-15860)

SVILUPPO ECONOMICO

Interrogazioni a risposta in Commissione:


   AMODDIO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   all'indomani delle forti preoccupazioni sulla vendita, poi fallita, di Versalis al fondo americano Sk Capital, manifestate dal sindacato, dai lavoratori e da tutti gli attori istituzionali dei territori in cui sorgono gli stabilimenti chimici del gruppo Eni, il Governo – rispondendo alle numerose interrogazioni presentate dai deputati e alla risoluzione approvata alla Camera su questa vicenda – ribadiva di considerare la chimica una filiera strategica che andava mantenuta e potenziata, richiamando a tale riguardo i progetti di investimento contenuti nei protocolli sottoscritti presso il Ministero dello sviluppo economico e gli accordi di programma per lo sviluppo della così detta chimica verde. Ad oggi, secondo quanto lamentano anche i sindacati, il piano industriale di Eni per Versalis per lo stabilimento che insiste a Priolo, in provincia di Siracusa, che ha visto il riassetto dell'impianto con ottimi risultati, sembra essersi fermato. Non si hanno più notizie del piano che prevedeva la realizzazione di due nuovi impianti di resine collanti che avrebbero dovuto entrare in regime a partire dal 2017, né dei 400 milioni di euro di investimenti promessi nel piano industriale. Queste incertezze si ripercuotono anche sulle imprese dell'indotto del polo petrolchimico di Priolo che nonostante la leggera ripresa del comparto industriale, fanno registrare un trend negativo. Risulta infatti che vi è stata una perdita di circa 5 mila posti di lavoro –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di questa situazione; se il Ministro sia a conoscenza delle intenzioni di Eni riguardanti il piano industriale Versalis presentato ma non realizzato;
   se il Ministro interrogato intenda assumere l'impegno a scongiurare il rischio di ridimensionamento degli impianti industriali, garantendo il pieno rispetto degli accordi già sottoscritti e l'individuazione di soluzioni credibili capaci di dare prospettive certe ad un settore fondamentale come quello della chimica. (5-10791)


   CARRA. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   nel dicembre 2015 a seguito del processo di dismissione dell'ex raffineria di Mantova fu siglato un accordo per la reindustrializzazione del sito;
   l'obiettivo dell'intesa istituzionale era quello di consentire una nuova occupazione per 232 lavoratori;
   ad oggi i posti di lavoro legati al processo di rilancio dell'area Ies sono circa 50 con molti progetti che si sono rivelati fallimentari o a rischio di realizzazione;
   l'ultimo caso riguarda il piano per il «lattughino» che doveva occupare circa 77 unità lavorative e, invece, si è arenato poiché l'azienda marchigiana Valli di Marca, specializzata nella produzione e commercializzazione di verdura fresca, si è ritirata dal progetto;
   oltre il polo logistico permangono gravi incertezze sul futuro del rilancio del sito e il processo di bonifica e il progetto di incubatore di idee attraverso Multifactory rischiano di segnare il passo compromettendo complessivamente il progetto di rilancio;
   le organizzazioni sindacali chiedono risposte rapide e il ritorno a progetti di profilo industriale in grado di dare risposte occupazionali –:
   se il Governo sia a conoscenza delle criticità riportate in premessa e quali iniziative intenda assumere al fine di valutare l'opportunità di una convocazione in tempi rapidi di un tavolo ministeriale con la partecipazione dei soggetti sottoscrittori dell'accordo, di reindustrializzazione del dicembre 2015, con l'obiettivo di recuperare in termini produttivi l'ex area Ies dando prospettive occupazionali.
   (5-10794)


   RICCIATTI, FERRARA, MARTELLI, ZAPPULLA, GIORGIO PICCOLO, PIRAS, QUARANTA, ZARATTI, MELILLA, DURANTI, SANNICANDRO, FRANCO BORDO, KRONBICHLER e FOLINO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   nel 2016 nelle Marche si sono registrati 32 milioni di ore di cassa integrazione guadagni, che seppur calate in termini generali, ed in particolare per quella ordinaria e quella in deroga – calo quest'ultimo dovuto anche alla riduzione della misura decisa dal Governo che è passata da 11 mesi a 3 mesi –, segnano una forte crescita delle ore richieste ed autorizzate di cassa integrazione guadagni straordinaria, che conta rispetto al 2015 un aumento del 51,55 per cento;
   tra i settori maggiormente interessati dall'utilizzo della cassa integrazione nelle Marche nel 2016 spiccano quello della meccanica con un incremento del 151 per cento (10,6 milioni rispetto ai 4,2 milioni di ore dell'anno precedente) e il calzaturiero con un + 75 per cento (da 991 mila ore del 2015 a 1,7 milioni del 2016);
   tali dati rappresentano ancora una volta in modo evidente la situazione, più volte sottoposta dall'interrogante al Ministro interrogato, di grande difficoltà di alcuni settori e distretti produttivi della regione Marche –:
   quali iniziative stia adottando il Governo al fine di sostenere e rilanciare i settori industriali richiamati in premessa. (5-10795)


   GALGANO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   la centrale termoelettrica «Pietro Vannucci» di Bastardo, sita a Gualdo Cattaneo, ha una estensione di circa 15 ettari ed un organico di 46 persone, oltre al personale delle ditte esterne;
   ad agosto del 2016 Enel aveva annunciato la dismissione di alcuni siti al 31 dicembre 2016 tra i quali rientravano anche la suddetta centrale a carbone e quelle di Genova e Chivasso. Pertanto, il 30 novembre 2016, Enel aveva dato il via al progetto Futur-e per acquisire progetti e manifestazione di interesse fino a marzo 2017;
   tuttavia, a dicembre 2016, a seguito del fermo di 21 delle 58 centrali nucleari della Francia per manutenzione, è arrivata all'Unione europea la richiesta di importare energia per far fronte al fabbisogno interno del Paese e anche l'Italia ha risposto alla chiamata;
   Enel, quindi, ha deciso di riaprire tre dei siti dei quali era stata annunciata la dismissione al 31 dicembre 2016, ovvero Genova, Bastardo e Chivasso. In particolare la centrale di Bastardo dispone dell'autorizzazione integrata ambientale fino al 2023 e dunque può regolarmente proseguire l'attività così come quella di Genova per la quale l'aia scade a fine 2017;
   il 4 dicembre 2016 i sindacati avevano inviato al Ministero dello sviluppo economico una lettera dove manifestavano preoccupazione per il deficit d'importazione di energia in seguito all'indisponibilità delle centrali francesi e invitavano da subito a prendere seri provvedimenti; il 18 gennaio 2017 Filctem, Flaei e Uiltec, in seguito al riavvio della centrale di Bastardo, avevano contestato ad Enel e alla regione Umbria di aver autorizzato la smobilitazione dell'organico della centrale, senza tener conto di quanto stava accadendo a livello europeo. Di fatto, l'impianto è stato richiamato in esercizio, congelando da parte del Ministero dello sviluppo economico l'autorizzazione alla chiusura e alla cessazione dell'attività produttiva, ma con il personale ridotto al minimo, con il rischio di compromettere l'esecrabilità sia in termini gestionali che operativi dell'impianto, nonché per ciò che attiene la sicurezza e il rispetto delle normative vigenti;
   la produzione energetica italiana è una questione di sicurezza nazionale visto che il nostro Paese deve poter essere in grado di far fronte ad aumentati fabbisogni o a richieste di esportazione senza dover ricorrere a soluzione tampone o temporanee –:
   quali misure il Governo intenda mettere in campo per garantire la produzione di energia in sicurezza rispetto al fabbisogno nazionale e ai possibili incrementi della domanda in estate;
   se ritenga opportuno intervenire, per quanto di competenza, presso Enel per chiarire quale sia il futuro dei tre siti dei quali è stata sospesa l'autorizzazione alla chiusura disposta dal Ministero dello sviluppo economico, in particolare della centrale di Bastardo che alimenta la linea elettrica a 120.000 Kilovolt del sistema elettrico nazionale insieme all'impianto idroelettrico di Campotosto (la cui diga è a rischio idrogeologico essendo sopra una faglia del terremoto, parzialmente piena e quotidianamente monitorata). (5-10798)

Apposizione di una firma ad una mozione.

  La mozione Dell'Aringa e altri n. 1-01319, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 13 luglio 2016, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Venittelli.

Apposizione di firme ad una interrogazione.

  L'interrogazione a risposta in Commissione Saltamartini n. 5-10653, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 22 febbraio 2017, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Simonetti.

  L'interrogazione a risposta in Commissione Pili n. 5-10420, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 30 gennaio 2017, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Molea.

  L'interrogazione a risposta in Commissione Moscatt e Gribaudo n. 5-10717, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 1o marzo 2017, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Lodolini, Minnucci, Vico, Patrizia Maestri, Porta, Arlotti, Culotta, Cova, Fragomeli, Manzi, Rostellato, Salvatore Piccolo.

Ritiro di un documento del sindacato ispettivo.

  Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione a risposta immediata in Commissione Villarosa n. 5-10775 del 8 marzo 2017.