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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Lunedì 9 gennaio 2017

ATTI DI INDIRIZZO

Mozioni:


   La Camera,
   premesso che:
    nell'ottobre 2016, l'Organizzazione mondiale per la sanità (Oms), ha pubblicato il primo Rapporto globale sull'accesso ai farmaci per il trattamento dell'epatite C;
    nonostante la gravità dell'epidemia causata da HCV, il Rapporto ricorda come la risposta globale per ridurre l'onere di questa malattia, finora è stato molto limitata. I costi elevati hanno portato di fatto al razionamento del trattamento in alcuni Paesi, tra cui anche quelli dell'Unione europea, dove nonostante la negoziazione del prezzo non si è comunque riusciti a coprire il costo per trattare tutta la popolazione colpita. Sotto questo aspetto è quindi necessario supportare gli sforzi dei vari Paesi per rendere finalmente accessibili i trattamenti, superando le attuali barriere economiche che ostacolano l'accesso a tutti pazienti che ne hanno bisogno;
    nel rapporto dell'Oms sono anche indicate le stime del contagio mondiale. Per l'Italia la stima dei casi di HCV oscilla tra l'1,25 e l'1,75 per cento della popolazione. Quindi tra i 750 mila e poco più di un milione;
    dati attendibili ci dicono che in realtà nel nostro Paese sono circa un milione i pazienti portatori cronici del virus dell'epatite C, di cui 330 mila con cirrosi. L'Italia ha il primato in Europa per numero di soggetti positivi al virus e per mortalità da tumore primitivo del fegato: oltre 20 mila persone muoiono ogni anno per malattie croniche del fegato e nel 65 per cento dei casi, l'HCV risulta causa unica o concausa dei danni epatici;
    con riferimento ai farmaci innovativi e alla cura dell'epatite C, si ricorda che, finora, con le risorse disponibili, è stato possibile trattare circa 50 mila pazienti (il 5 per cento dei beneficiari potenziali), in base a criteri di gravità definiti dall'Aifa;
    per consentire un maggiore accesso ai nuovi farmaci, sarebbe necessario che i loro prezzi si riducessero di nove-dieci volte;
    una competizione trasparente tra produttori potrebbe portare a una decisa riduzione dei prezzi. Ma è evidente che ci vuole una forte volontà politica per evitare negoziazioni segrete (com’è avvenuto finora) e anche operazioni di cartello sui prezzi tra produttori. La decisione del Governo di procedere con la licenza obbligatoria potrebbe rappresentare un decisivo stimolo a riportare il prezzo dei farmaci prossimo ai costi effettivi di produzione, e quindi di renderli accessibili a tutte le persone che ne hanno bisogno;
    i suddetti drammatici numeri di cittadini colpiti dall'epatite C nel nostro Paese, indicano come questa patologia possa essere considerata a tutti gli effetti un'emergenza nazionale di sanità pubblica;
    sotto questo aspetto, si ricorda come, proprio in caso di emergenze sanitarie, l'accordo in capo all'Organizzazione mondiale per il commercio (Omc), denominato TRIPs (Trade Related aspects of Intellectual Property rights), e ratificato in Italia dalla legge 29 dicembre 1994, n. 747, ha previsto la possibilità di poter derogare alla protezione brevettuale attraverso la concessione di una licenza obbligatoria a cui, ogni Stato che aderisce all'Organizzazione mondiale per la sanità, può ricorrere al fine di proteggere la salute pubblica;
    sotto questo aspetto, è quindi ipotizzabile per l'Italia percorrere la strada della «emergenza sanitaria» al fine di giungere a una licenza obbligatoria per i nuovi farmaci antivirali ad azione diretta contro il virus dell'epatite C (HCV). Attraverso la «licenza obbligatoria» è possibile infatti produrre i farmaci anti-epatite C a costo contenuto e garantirne l'accessibilità a tutti i pazienti che ne hanno bisogno. Con una tale licenza infatti, un Governo di fatto forza i possessori di un brevetto, o di altri diritti di esclusiva, a concederne l'uso per lo Stato o per altri soggetti;
    proprio per spingere il nostro Paese di richiedere e ottenere la suddetta deroga alla protezione brevettuale e chiedere la «licenza obbligatoria», è in avvio una campagna di raccolta firme di una petizione così da consentire a tutti i pazienti di poter accedere alla terapia per l'epatite C, a carico del Servizio sanitario nazionale;
    si ricorda in proposito che anche la FNOMCeO (Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri) ha espresso la propria disponibilità ad una raccolta di firme a sostegno di una campagna di pubblica utilità per l'affermazione di quanto previsto dall'accordo TRIPs del 1994 e dalla dichiarazione di DOHA del 2001 (licenza obbligatoria);
    il 16 settembre 2016, lo stesso Consiglio nazionale della FNOMCeO, ha approvato all'unanimità un ordine del giorno con il quale impegnava il Comitato centrale ad intervenire presso il Ministro della salute per perseguire con ogni mezzo il conseguimento di atti legislativi e giuridici capaci di estendere l'accesso alle terapie anti-epatite C per tutti gli aventi indicazione clinica e diritto;
    si rileva altresì che per poter chiedere, in caso di emergenze sanitarie, la suddetta deroga alla protezione brevettuale, e concedere la licenza obbligatoria per i farmaci anti-epatite C, così come prevede l'articolo 31 dell'accordo TRIPs, è però necessario modificare il codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,

impegna il Governo:

1) ad assumere le necessarie iniziative alla luce dei contenuti delle proposte legislative parlamentari in materia, volte a modificare il codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, al fine di ricomprendere le emergenze sanitarie tra le condizioni attraverso le quali è consentito l'uso di un brevetto senza il consenso del suo titolare, in coerenza con quanto disposto dall'accordo Trade related aspects of intellectual property rights (TRIPs), adottato a Marrakech il 15 aprile 1994 e ratificato dalla legge 29 dicembre 1994, n. 747;

2) ad attivarsi per chiedere – ai fini della tutela della salute pubblica – la deroga alla protezione brevettuale attraverso la «licenza obbligatoria» per i nuovi farmaci antivirali ad azione diretta contro il virus dell'epatite C, al fine di favorire la produzione di farmaci anti-epatite C a costo contenuto e garantirne l'accessibilità a tutti i pazienti che ne hanno bisogno.
(1-01455) «Nicchi, Gregori, Scotto, Duranti, Martelli, Melilla, Pannarale, Placido, Ricciatti».


   La Camera,
   premesso che:
    la stabilità finanziaria, la solidità del sistema bancario e la piena tutela del risparmio sono condizioni essenziali affinché il sistema finanziario possa assolvere alla sua principale funzione: trasmettere credito a cittadini e imprese, sostenendo l'attività economica e l'occupazione;
    tuttavia, la vulnerabilità del sistema finanziario europeo, che deriva dallo stretto intreccio tra gli effetti prodotti dalla crisi iniziata nel 2007 in termini di aumento delle sofferenze per la crescita delle insolvenze e le difficoltà emerse nella gestione del debito pubblico di alcuni Paesi membri i cui titoli erano detenuti, per importi consistenti, dalle banche europee, hanno reso necessario rafforzare il sistema su due livelli: uno europeo, con la definizione di una disciplina comune in materia creditizia, e uno nazionale, attraverso la produzione normativa volta a definire un assetto più moderno e competitivo del settore bancario italiano;
    l'Unione europea ha anzitutto approvato una serie di interventi volti a definire una disciplina più rigorosa per quanto concerne i requisiti patrimoniali richiesti alle banche, in modo da garantirne la solvibilità, e ha gradualmente costruito l'architettura dell'Unione bancaria, realizzando un sistema unico di vigilanza, e un meccanismo unico di risoluzione delle crisi e definendo i principi per un prossimo sistema europeo di garanzia di depositi;
    il nuovo sistema di vigilanza, seppure con alcuni aspetti problematici relativi alla compressione degli spazi di discrezionalità tecnica in capo alle autorità nazionali e dell'autonomia contrattuale delle banche, ha consentito l'armonizzazione dei criteri precedentemente rimessi alle singole autorità nazionali; per quanto concerne la risoluzione delle crisi bancarie, è stata definita una disciplina che possa contrastare gli effetti distorsivi legati a massicci salvataggi a carico dei bilanci pubblici, dapprima con la «Comunicazione» della Commissione europea del 2013, che ha disposto l'applicazione del regime di burden sharing e, nel 2014, con la Bank Recovery and Resolution Direttive (BRRD), a seguito del quale è entrato in vigore dal 1o gennaio 2016 il regime del bail in;
    è stato imposto che, in caso di crisi di una banca, l'intervento pubblico veda come precondizione necessaria il coinvolgimento degli investitori dell'istituto, con perdite su azioni e obbligazioni subordinate, e, dal 1o gennaio 2016, anche su obbligazioni ordinarie ed, eventualmente, sui depositi superiori a 100.000 euro, nel rispetto dell'ordine della gerarchia concorsuale, con una particolare tutela per i depositi delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese; al contempo, è stata prevista l'istituzione di un fondo unico finanziato con contributi a carico delle banche, risorse che, assieme a quelle pubbliche, svolgono un ruolo essenziale per la tutela del risparmio nella gestione delle procedure di risoluzione;
    tali regole di condivisione delle perdite, recepite a livello nazionale dai decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 2015, sono quindi volte ad evitare la creazione di un circolo vizioso tra banche e settore pubblico, garantire un corretto funzionamento dei meccanismi concorrenziali e non far ricadere in modo eccessivo e incontrollato i costi delle crisi sui cittadini tutti;
    nell'ambito del regime di burden sharing e secondo le procedure di risoluzione definite dalla BRRD, il Governo italiano e la Banca d'Italia hanno proceduto nel novembre 2015 ad attuare gli interventi di risoluzione delle crisi di Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti, così salvaguardando totalmente i depositi, l'occupazione delle banche e i crediti verso un numero molto elevato di imprese; a seguito di complesse interlocuzioni con le istituzioni europee, è stata inoltre trovata una via compatibile con la normativa vigente in materia di aiuti di Stato per assicurare una forma di tutela verso gli investitori in obbligazioni subordinate, attraverso l'istituzione di un fondo di solidarietà e la definizione di procedure di indennizzo, automatico e di natura arbitrale;
    la tutela degli investitori in obbligazioni subordinate è stata prevista per tenere conto del fatto che alcuni fra loro presentavano un profilo di investimento non compatibile con l'elevato livello di rischiosità dei titoli, che la vendita di tali prodotti a clienti non professionali fosse spesso stata effettuata in relazione ad altri servizi prestati dalle quattro banche agli stessi clienti, e quindi con il possibile condizionamento di questi ultimi all'acquisto, ma, in ultima istanza, per ottemperare al più generale principio della tutela del risparmio, che rappresenta una priorità fra i fattori strategici per lo sviluppo e la stabilità economica;
    la fiducia degli investitori, fortemente correlata con il grado di tutela del risparmio che caratterizza il sistema finanziario, costituisce l'essenza dell'attività bancaria; in caso di applicazione dei richiamati regimi di condivisione delle perdite e, in particolare, del bail in, risultano però alimentati i rischi di instabilità sistematica provocati dalla crisi di singole banche, nonostante un regime di condivisione delle perdite sia necessario a livello sistemico;
    appare dunque opportuno da un lato, nella gestione dei casi particolari, dare la priorità ad interventi con finalità precauzionali in fasi in cui si è ancora in grado di prevenire eventuali procedimenti di risoluzione; dall'altro, anche alla luce degli esiti delle procedure di risoluzione in corso (seppure con il precedente regime di burden sharing) favorire la più efficace revisione della direttiva 2014/59/UE, ipotesi contemplata dalla medesima direttiva, da avviare entro giugno 2018, e che sarà l'occasione per migliorare il meccanismo vigente e per armonizzare le discipline dei diversi Stati membri;
    ancor più in generale, la realizzazione del terzo pilastro dell'Unione bancaria, relativo al sistema unico di assicurazione dei depositi presso tutte le banche dei paesi coinvolti, che sta scontando alcune difficoltà legate alla perplessità di fronte alla prospettiva di mutualizzazione del rischio da parte di alcuni Stati membri, i quali temono che i propri sistemi bancari siano chiamati a finanziare interventi a favore di depositanti di altri Paesi per l'insolvenza di banche straniere, risulta più che mai un passaggio necessario per rinforzare, a livello europeo, il grado di tutela del risparmio;
    a livello nazionale, nel corso della presente legislatura, è stato portato avanti un ampio e unitario disegno di ristrutturazione del sistema, comprensivo di riforme attese da lungo tempo e necessarie per consentire alle banche di rafforzarsi e rispettare gli elevati requisiti patrimoniali derivanti dalla disciplina europea fra cui la trasformazione delle maggiori banche popolari in società per azioni, l'autoriforma delle fondazioni di origine bancaria, la semplificazione e la riduzione dei tempi delle procedure di insolvenza e di recupero dei crediti, la riforma delle banche di credito cooperativo, l'allineamento agli standard europei delle regole fiscali applicabili alla svalutazione dei crediti nei bilanci delle banche, l'introduzione di un sistema di garanzie pubbliche per la dismissione e cartolarizzazione delle sofferenze bancarie;
    tali misure, molte delle quali ad oggi in fase di attuazione, stanno contribuendo a rafforzare il sistema bancario nazionale, benché l'elevata consistenza dei crediti in sofferenza e le ricadute dell'introduzione delle richiamate normative europee in tema di risoluzione delle istituzioni finanziarie rendano necessario accrescerne la resilienza, rispettivamente, effettiva e percepita;
    le Camere hanno autorizzato lo scorso 21 dicembre, ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il Governo a emettere titoli del debito pubblico, fino a un massimo di 20 miliardi di euro per l'anno 2017, allo scopo precauzionale di ripatrimonializzare, ove necessario e senza alcun effetto sul deficit pubblico, istituti che, diversamente da quelli sottoposti al burden sharing tra il 2015 e 2016, non presentano problemi di solvibilità, ma che non hanno superato i test di resistenza a ipotetici scenari avversi operati sulla base dell'attuale assetto della vigilanza prudenziale dell'Unione europea, anche al fine di rafforzare il grado di fiducia degli operatori dell'intero sistema bancario;
    è all'esame del Senato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, che dispone la creazione di un fondo con una dotazione di 20 miliardi di euro, al quale il Governo potrà attingere per i singoli interventi sul capitale e sulla liquidità degli istituti bancari;
    le misure, in conformità al quadro normativo europeo sulla gestione delle crisi e sugli aiuti di Stato, non comportano l'avvio di alcuna procedura di risoluzione, né l'applicazione delle disposizioni sul bail-in;
    l'intervento pubblico non prevede, infatti, alcun azzeramento del valore nominale degli strumenti finanziari posseduti dagli investitori: comporta la conversione delle obbligazioni subordinate in azioni della banca, consentendo altresì che lo Stato possa offrire obbligazioni non subordinate di nuova emissione in cambio delle azioni frutto della conversione, con una procedura di compensazione orientata alla massima tutela dei risparmiatori,

impegna il Governo:

1) per quanto concerne la disciplina europea e la tutela del risparmio:
   a) ad assumere iniziative per garantire la massima tutela dei risparmiatori, in ogni ambito, anche rafforzando, con il coinvolgimento delle autorità nazionali di vigilanza, la prevenzione e il contrasto delle condotte scorrette da parte degli amministratori degli istituti bancari nazionali, rinforzando i presidi normativi e regolamentari e l'incisività dei controlli, nonché favorendo la corretta applicazione delle regole finalizzate a impedire il collocamento degli strumenti più rischiosi presso clienti al dettaglio non in grado di comprenderne l'effettivo rischio, e al contempo di meccanismi finalizzati ad assicurare una piena e consapevole informazione dei risparmiatori;
   b) a promuovere nelle sedi europee la revisione della direttiva 2014/59/UE in base a quanto previsto dall'articolo 129 della medesima, al fine di apportare, entro il 1o giugno 2018, le opportune modifiche al regime del bail in;
   c) a sostenere nelle sedi negoziali europee la più rapida introduzione del terzo pilastro dell'Unione bancaria, relativo alla tutela dei depositi, nel rispetto di un principio di equilibrio fra i Paesi membri tra la condivisione del rischio e la sua riduzione;
   d) a proseguire nell'azione negoziale volta ad ampliare gli spazi di compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato, in particolare relativi alle vie alternative alle procedure di risoluzione attraverso l'intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi in caso di istituti in crisi;

2) relativamente al sostegno del sistema bancario nazionale:
   a) a garantire il più alto grado di tutela dei risparmiatori coinvolti in procedimenti di ricapitalizzazione precauzionale da parte dello Stato, attraverso procedure chiare e trasparenti e offrendo il massimo sostegno nella comprensione delle stesse, rendendo altresì noti i principali debitori insolventi sia verso le banche sottoposte a una procedura di risoluzione sia nei confronti di quelle oggetto dell'intervento preventivo da parte dello Stato;
   b) ad assumere iniziative per assicurare un adeguato livello di liquidità del sistema bancario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine, anche prevedendo la concessione delle garanzie dello Stato su passività delle banche italiane;
   c) a mettere in atto un programma di rafforzamento patrimoniale delle banche italiane mediante interventi per la ricapitalizzazione, che prevedano anche la sottoscrizione di nuove azioni, allo scopo precauzionale di ripatrimonializzare gli istituti in difficoltà e di garantire l'adeguato accesso alla liquidità in caso di tensioni;
   d) a discutere ed approvare le misure di intervento nel quadro della massima condivisione con il Parlamento.
(1-01456) «Rosato, Pelillo, Barbanti, Bonifazi, Capozzolo, Carella, Colaninno, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Gutgeld, Lodolini, Moretto, Petrini, Pinna, Ragosta, Ribaudo, Sanga, Zoggia».


   La Camera,
   premesso che:
    a dispetto delle dichiarazioni del Ministro dell'economia e delle finanze professor Padoan sulle presunte capacità di resilienza del sistema bancario italiano, il perdurante stato comatoso in cui versano i principali istituti di credito italiani che non accenna a placarsi preoccupa non solo gli italiani ma anche gli osservatori di oltre confine per i quali, stante il rischio altissimo di un avvitamento sistemico, rappresenterebbe una minaccia finanziaria potenzialmente persino più pericolosa della cosiddetta Brexit;
    la genesi della situazione ha radici lontane che affondano nella crisi finanziaria dei mutui subprime propagatasi dagli Stati Uniti a partire dal 2006 e che ha travolto numerosi istituti di credito europei salvati a loro volta dall'intervento pubblico;
    il problema principale che da anni affligge il sistema bancario italiano, emerso con sempre più chiarezza anche grazie alle ispezioni ed agli stress test imposti dalla BCE, è rappresentato da quella imponente massa di crediti deteriorati o incagliati (cosiddetti NPL) detenuta dalle banche italiane, che pesando sui loro bilanci rende difficile l'erogazione di nuovi prestiti e quindi il finanziamento dell'economia reale;
    secondo i dati riportati da una recente analisi e che rappresentano quanto la dimensione macroscopica del fenomeno sia strutturalmente più grave in Italia rispetto al resto d'Europa, sul totale dei 1.014 miliardi di euro di crediti contabilizzati e detenuti nell'aprile del 2016 da tutte le banche dell'Eurozona, circa 324 risultavano «ad appannaggio» del sistema bancario italiano, contro i 68 di quello tedesco ed i 150 dei sistemi bancari francese e spagnolo;
    nonostante il suddetto contesto preconizzasse il rischio di una crisi sistemica del settore, il Governo pro tempore, secondo i firmatari del presente atto di indirizzo, ne ha colpevolmente ed irresponsabilmente sottovalutato la portata, gestendola con logica emergenziale, come, ad esempio, per fronteggiare il default di quattro istituti di credito (Banca delle Marche, Banca popolare dell'Etruria, Cassa di risparmio di Ferrara e la Cassa di risparmio di Chieti) per il quale ha forzatamente ed a mezzo di decreto-legge anticipato nel nostro Paese l'entrata in vigore del nuovo meccanismo di risoluzione delle crisi bancarie (cosiddetto bail-in). Stessa logica ha seguito per riaccendere l'interesse ad investire nelle attività deterioriate delle banche italiane, deliberando una serie di misure urgenti per ridurre i tempi di recupero dei crediti;
    invero il Governo pro tempore negli ultimi tre anni ha disposto una serie di interventi presentandoli come una riforma complessiva e organica del settore, che sostanzialmente hanno lasciata invariata l'incidenza dei NPL sui bilanci delle banche italiane ed alterato significativamente, compromettendolo, il quadro di tutele giuridiche e costituzionali di riferimento, con immaginabili e deleterie ricadute per i risparmiatori e per la tenuta dell'intero sistema;
    con un primo provvedimento, il decreto-legge n. 3 del 2015, il Governo pro tempore, con il dichiarato obiettivo di voler «rafforzare il settore bancario e adeguarlo allo scenario europeo e garantire che la liquidità disponibile si trasformi in credito a famiglie e imprese e favorire la disponibilità di servizi migliori e prezzi più contenuti», ha in realtà inteso avviare una inopportuna quanto pervasiva riforma dell'assetto normativo delle banche popolari, sulla scia, delle numerose sollecitazioni pervenutegli dal Fondo monetario internazionale, dalla Commissione europea e dalla Banca d'Italia, che lo invitavano ad intervenire con urgenza sulla struttura cooperativistica delle banche popolari maggiori, rea di determinare rischi per la loro sussistenza sul mercato, disvelando in tal modo da un lato una totale subalternità rispetto alle istituzioni europee ed ai dettami dei mercati finanziari speculativi, e dall'altro la volontà di voler definitivamente spianare la strada ad una fase di fusioni ed acquisizioni bancarie;
    con un secondo provvedimento, il decreto-legge n. 18 del 2016, il Governo pro tempore, nel duplice tentativo di fronteggiare il fenomeno del graduale deterioramento dei crediti concessi negli anni dalle banche di credito cooperativo a sostegno dell'economia reale dei loro territori e di adeguarsi ad una evoluzione normativa prudenziale ed alla contestuale nascita dei meccanismi europei di vigilanza e di risoluzione delle crisi bancarie che nel frattempo andavano accrescendo, a loro volta, l'importanza del capitale come primo presidio di stabilità delle banche, ha introdotto nel sistema giuridico alcune previsioni (prima fra tutte la clausola di non adesione cosiddetta way out, che consente ad una banca di credito cooperativo, a fronte di una dote patrimoniale superiore a 200 milioni di euro di capitale, di sottrarsi all'egemonia di una holding), che rischiano, nella realtà di snaturare quegli stessi meccanismi posti fino ad oggi a presidio della mutualità. A tal proposito il gruppo Sinistra Italiana-SEL, presentando il 23 febbraio 2016 in Aula la questione pregiudiziale, è stato il primo a denunciare e disvelare in Parlamento come dietro il tentativo del Governo di voler riformare la governance delle banche di credito cooperativo, attraverso un differente sistema interno di allocazione delle risorse o di tempestivo reperimento di capitale in caso di tensioni patrimoniali, si celasse il pericolo di minare quella tutela costituzionale della funzione sociale della cooperazione statuita dall'articolo 45 della Costituzione, aprendo un irreparabile vulnus capace di intaccare l'intero sistema cooperativo italiano;
    con un terzo provvedimento, il decreto-legge n. 59 del 2016, sono state introdotte misure che al fine di accelerare il recupero dei crediti e ridurre i tempi delle procedure esecutive, di fatto finiscono con il penalizzare il debitore, aggravando la sua posizione di contraente debole rispetto agli istituti di credito: la previsione di cui all'articolo 1 ha introdotto nell'ordinamento giuridico un nuovo strumento di garanzia dei crediti delle banche, attraverso la costituzione del pegno non possessorio sui beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa, che se da una parte consente un impiego produttivo del bene e quindi favorisce la continuità produttiva, dall'altra, potrebbe indurre la banca ad ingiustificate e continue richieste di adeguamento delle garanzie sui finanziamenti già in essere e per linee di credito anche a breve termine per il finanziamento del capitale circolante, mettendo così a rischio il ragionevole affidamento e la garanzia della certezza di diritti anche acquisiti ed innescando un circolo vizioso che finirebbe col rendere inefficace lo stesso nuovo istituto, quale acceleratore di sviluppo economico in tutti i casi in cui lo stesso non fosse finalizzato al finanziamento degli investimenti produttivi. Altrettanto penalizzante è la previsione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge che, al fine di assicurare alle banche e agli altri soggetti autorizzati a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico, strumenti particolarmente incisivi a tutela delle loro posizioni creditorie, consente, in caso di inadempimento, ovvero quando il mancato rimborso del finanziamento si protrae per oltre nove mesi dalla scadenza di almeno tre rate, in caso di rimborso mensile, (elevati a dodici nel caso in cui il debitore abbia già rimborsato almeno l'85 per cento del finanziamento), il trasferimento alla banca della proprietà di un bene immobile dell'imprenditore o di un terzo, per effetto del cosiddetto patto marciano, uno strumento particolarmente incisivo ed incompatibile con un'adeguata tutela delle ragioni della parte contraente più debole;
    diversamente dall'attivazione di procedure, come quelle introdotte dal suddetto decreto-legge, che possono mettere in pericolo il patrimonio e la continuità aziendale e quindi l'esistenza stessa dell'impresa, con conseguente perdita di posti di lavoro, per ricostruire un tessuto produttivo indebolito e sfiancato, occorrerebbe aiutare quegli imprenditori che quotidianamente, pur nella difficoltà, continuano a svolgere la propria attività nel rispetto delle regole, coinvolgendo il sistema bancario in una forte azione di supporto all'economia reale;
    a fronte di una massa indistinta di crediti deteriorati che rischiano di far collassare il sistema creditizio italiano, di contro sul mercato immobiliare si registra l'esclusione di quote crescenti della popolazione dall'accessibilità alle locazioni o all'acquisto della prima casa, in un quadro che vede l'assoluta inefficienza delle politiche abitative pubbliche e l'insufficienza dell'offerta di patrimonio residenziale pubblico. L'istituzione presso la Cassa depositi e prestiti di un apposito fondo destinato ad acquisire dal sistema bancario i crediti immobiliari, assistiti da ipoteca di primo grado, in sofferenza, fino a un valore massimo del 50 per cento del valore residuo iscritto a bilancio, contribuirebbe, da una parte a liberare il sistema bancario da una quota cospicua di crediti in sofferenza e, dall'altra, ad aumentare a favore dei ceti meno abbienti l'offerta residenziale pubblica. È del tutto evidente l'interesse pubblico all'operazione, che potrebbe risolversi nell'acquisizione, a fini sociali, di immobili residenziali ad un prezzo nettamente inferiore a quello di mercato, o, in caso di rispetto del piano di ammortamento, in una significativa plusvalenza, mentre l'interesse del sistema bancario a partecipare all'operazione potrebbe ravvisarsi nella necessità di liberarsi di una buona quota di crediti in sofferenza;
    l'oramai nota vicenda del dissesto e del successivo tentativo di salvataggio della Cassa di risparmio di Ferrara, della Banca delle Marche, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio e della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti si è avvitata su se stessa, in una girandola di accuse e scarico di responsabilità, svelando un quadro a tinte fosche dal quale sembrerebbe emerso un confine poco definito tra la responsabilità di chi non ha debitamente informato la clientela sui rischi a cui andava incontro e quella di chi, invece, avrebbe dovuto e potuto, per dovere istituzionale, evitare ed impedire, attraverso la propria vigilanza, il tracollo finanziario delle stesse, e disvelare il groviglio di connivenze e di conflitto di interessi che caratterizzava la loro gestione. I quattro istituti, infatti, pur essendo particolarmente radicati nel territorio ove operavano quali motori dell'economia locale, avevano iniziato a manifestare problemi di solvibilità già da diversi anni, divenendo così l'obiettivo di frequenti ispezioni da parte della Banca d'Italia e subendo fasi di commissariamento fino a raggiungere l'attuale configurazione di good bank. La problematicità di questa situazione nasce in tempi lontani ma, secondo i particolari che si vanno di giorno in giorno disvelando, poteva essere dominata o fortemente ridimensionata da un'adeguata azione di vigilanza da parte delle autorità di controllo all'uopo preposte;
    la vigilanza sul sistema bancario si sostanzia oggi nell'emanazione di regole prudenziali e di criteri di affidabilità e correttezza delle gestioni, in linea con le disposizioni dell'Unione europea e con le indicazioni elaborate in altre sedi internazionali, nell'esercizio di poteri autorizzativi concernenti le vicende e i momenti fondamentali della vita delle banche (costituzione, fusioni, e altro), nella verifica della qualità della loro gestione, negli interventi sulle situazioni aziendali per impedire il deteriorarsi dei profili tecnici, nella gestione delle crisi in caso di situazioni di patologia conclamata, nell'interazione con gli esponenti aziendali, e più in generale, con i destinatari delle norme attraverso il ricorso alla consultazione pubblica e a forme di dialogo prima della definizione degli atti normativi. Difficile è, pertanto, immaginare che non si sarebbe potuto riparare all'irreparabile;
    le tragedie personali (come i suicidi che ne sono derivati) hanno sempre un forte peso mediatico che spesso esula dalla realtà oggettiva dei fatti, realtà dietro la quale, escluse presunte azioni di circonvenzione da parte di promotori finanziari, spesso si nascondono la scarsa trasparenza degli istituti bancari e la poca consapevolezza del reale rischio da parte dei risparmiatori; una variabile, quest'ultima, che pur avendo una sua importanza, non può essere giustificata aprioristicamente. I disastri finanziari della società Lehman Brothers, dei titoli di Stato argentini e delle società Cirio e Parmalat insegnano che si tratta di uno scenario tristemente ricorrente, che, purtroppo, finisce col penalizzare quasi sempre l'inconsapevole ignoranza dei cittadini;
    l'organizzazione attuale del lavoro nelle imprese bancarie e assicurative continua ad apparire finalizzata a esercitare pressione sul lavoratore per la vendita di prodotti, polizze, certificati di investimento e qualunque altra invenzione finanziaria altamente rischiosa, anche a clienti con un profilo di rischio non adeguato;
    nei fatti, le banche continuano ad agire seguendo strategie improntate alla centralità del profitto, anche se proclamano la centralità del cliente quale elemento fondante ed essenziale, mentre andrebbe rispettato il dettato costituzionale che tutela il risparmio, il mercato e i diritti dei lavoratori;
    un perverso intreccio di inchieste giudiziarie, perdite camuffate con abili operazioni finanziarie, operazioni di acquisizione azzardate e rapporti poco trasparenti con il mondo politico, ha anche contaminato, mettendolo in crisi, il Monte dei Paschi di Siena, il cui tracollo sfiora il 60 per cento del suo valore azionario, con il risultato che, oggi, la capitalizzazione al valore di mercato dell'istituto sfiora il miliardo di euro, a fronte di un patrimonio netto pari a circa dieci miliardi di euro e di sofferenze nette, ossia di crediti deteriorati che non riuscirà a recuperare, pari a ventiquattro miliardi di euro;
    a queste cifre si è giunti dopo che la parte peggiore delle suddette sofferenze, che hanno un valore nominale di 27 miliardi di euro (su un totale crediti deteriorati di 47 miliardi), è già stata svalutata per 17 miliardi, portando così il residuo valore netto di bilancio a 10 miliardi di euro; valore su cui si è inevitabilmente concentrato lo scetticismo dei mercati che ha poi portato al fallimento della soluzione di mercato tentata in extremis a fine anno 2016 e che ha determinato il Ministero dell'economia ad intervenire attraverso una ricapitalizzazione precauzionale con un sostegno finanziario straordinario pari a 8,8 miliardi di euro, importo necessario a coprire il fabbisogno patrimoniale che ne è derivato dallo scenario avverso della prova di stress-test resa pubblica nel luglio 2016 dall'Autorità bancaria europea (EBA); sarebbe a questo punto opportuno a parere dei firmatari del presente atto ravvisare come soluzione il ricorso ad un processo di nazionalizzazione del Monte dei Paschi di Siena e di trasformazione in banca pubblica, finalizzato al rilancio del credito per gli investimenti, nonché l'estensione agli obbligazionisti del Monte dei Paschi del trattamento già previsto riservato dalla normativa agli obbligazionisti di Banca delle Marche, Banca popolare dell'Etruria, Cassa di risparmio di Ferrara e Cassa di risparmio di Chieti;
    a partire dagli anni ottanta si è assistito ad una costante deregolamentazione del sistema bancario che, iniziata negli Stati Uniti, ha finito con il contaminare l'intero settore creditizio europeo e che ha portato all'unificazione dei due tipi d'istituto di credito operanti allora, le banche commerciali, che fino a quel momento gestivano il risparmio ed erogavano i crediti ipotecari e le banche d'investimento, che si occupavano esclusivamente di investire in borsa il denaro affidatogli dai propri clienti, sull'assunto che un minor numero di regole avrebbe portato ad una maggiore concorrenza, ad una maggiore efficienza e quindi ad un contenimento dei costi. L'unificazione dei due tipi d'istituto ha però progressivamente permesso alla finanza di poter operare con somme sempre più consistenti, perché derivanti dalla fusione, perseguendo di fatto – esponendosi a grandi rischi e a tutto discapito della tutela del risparmio – il solo profitto finanziario;
    la suddetta commistione dell'attività di intermediazione creditizia tradizionale con quella delle banche d'affari e del trading speculativo, avendo determinato una finanziarizzazione sempre più spinta dell'economia, ha indubbiamente contribuito in maniera significativa allo sviluppo della cosiddetta «stagnazione secolare» e della crisi del settore bancario;
    sarebbe pertanto auspicabile un ritorno alla separazione tra i due tipi di banche da cui discenderebbero, tra l'altro, un aumento della «biodiversità» e la resilienza dei sistemi finanziari: secondo una vasta letteratura condivisa dalle autorità di regolamentazione, i sistemi finanziari, proprio come gli ecosistemi, sono più resilienti quanto più abitati da operatori con caratteristiche diverse (banche d'affari, banche commerciali, banche cooperative o rurali, banche etiche);
    tra le ragioni che hanno determinato l'intera situazione occorre chiamare in causa anche la normativa sui salvataggi bancari e cioè la direttiva 2014/59/UE (Bank recovery and resolution directive – BRRD), il cui recepimento nell'ordinamento giuridico italiano è stato affidato ai decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015, che fa parte dell'ampio complesso normativo che regola la Banking Union e si inscrive nell'ambito di un profondo ripensamento dell'assetto regolamentare del sistema finanziario volto ad orientare la vigilanza verso obiettivi macro-prudenziali di gestione del rischio sistemico, attraverso l'introduzione di un regime armonizzato per la gestione delle crisi bancarie finalizzato al tempestivo fronteggiamento dei dissesti, al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali degli istituti di credito e delle imprese d'investimento;
    la direttiva, spezzando quel legame intercorso fino ad oggi fra rischio bancario e rischio sovrano e riallocando i rischi dal settore pubblico al settore privato, stabilisce che, a partire dal 1o gennaio 2016, gli Stati membri possano ricapitalizzare una banca in crisi solo previa condivisione dei relativi oneri da parte degli azionisti, degli obbligazionisti, nonché dei titolari di depositi non protetti dal vigente sistema di garanzia, e quindi di importo superiore a 100.000 euro (cosiddetto bail-in, dall'inglese «cauzione interna»). Da ciò ne deriva l'esigenza di assicurare il contemperamento tra l'esigenza di stabilità del sistema creditizio e la doverosa tutela del risparmio; secondo una gerarchia prestabilita si procede, nei riguardi degli azionisti e dei possessori di obbligazioni emesse dalla banca, con la riduzione del valore delle loro azioni od obbligazioni, correlata con l'azzeramento del capitale e, successivamente, con la conversione delle stesse in nuove azioni, che, dopo aver assorbito le perdite, dovrebbero assicurare un'adeguata ricapitalizzazione dell'istituto in crisi che sia sufficiente a mantenere la fiducia del mercato e quindi a far riprendere la sua attività. In caso di insufficienza delle predette operazioni, si fa ricorso ai depositi di importo superiore a 100.000 euro, destinando gli importi eccedenti tale limite all'assorbimento delle perdite residue e quindi al capitale (ora costituito da vecchi e nuovi azionisti), dopo aver spossessato i titolari dei depositi;
    invero, risulta per i presentatori del presente atto poco ragionevole e di dubbia legittimità costituzionale l'applicazione retroattiva di misure in peius per i clienti ed i risparmiatori della banca (peraltro gli stessi soggetti sui quali si fondano i presupposti di prosperità economica del nostro Paese ed i cui risparmi costituiscono la principale provvista del sistema creditizio), i quali dovranno farsi carico di passività emesse antecedentemente rispetto al momento in cui hanno maturato il proprio risparmio ovvero abbiano sottoscritto strumenti finanziari, utilizzati dal nuovo sistema per gestire e risolvere le crisi. Di contro, per il principio di irretroattività della legge sancito, dall'articolo 11 delle cosiddette preleggi, una nuova legge non può modificare quei poteri sorti da un fatto acquisitivo valido per la legge precedente; essa è ammessa dall'impianto costituzionale italiano solo in campo penale e solo se introduce un favor rei (ossia un vantaggio per il colpevole);
    il coinvolgimento nelle crisi bancarie di obbligazionisti e depositanti presuppone, inoltre, che gli stessi possiedano una cultura finanziaria in grado di comprendere appieno l'affidabilità di una banca, la sua solidità, il reale livello di rischio dei titoli che emette, tutti presupposti che dovrebbero assicurare loro di poter disporre sempre e comunque del denaro che le affidano;
    di più; l'origine di questa soluzione di salvataggio, sorta in ambiti e circostanze distanti dalle realtà bancarie, finanziarie e giuridiche dei singoli Stati e risultato di una costante pressione esercitata a livello legislativo dalle istituzioni comunitarie e che tende alla costruzione di un corpus iuris europeo, costituisce l'ennesimo esempio di come, in questi anni, numerose fattispecie e configurazioni astratte abbiano assunto una fattispecie regolamentare vincolante per i Paesi membri che spesso genera non pochi e prevedibili conflitti normativi tra le norme comunitarie ed i principi costituzionali degli ordinamenti giuridici «domestici»;
    con riferimento ai suddetti decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015, si appalesano ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo aspetti più che sufficienti per ipotizzare, come peraltro evidenziato sin dalla loro entrata in vigore dalle censure di esimi giuristi, magistrati e perfino della stessa Abi, la violazione di alcune disposizioni costituzionali, prima fra tutte l'articolo 47, laddove si affida alla Repubblica l'incoraggiamento e la tutela il risparmio in tutte le sue forme e la disciplina, il coordinamento ed il controllo dell'esercizio del credito. E infatti più che manifesta l'incostituzionalità di una norma che imponendo, ai possessori di azioni o di obbligazioni non rischiose, la conversione forzosa in azioni di minor valore ed un prelievo forzoso senza contropartita a tutti i titolari di conti di deposito che superano l'importo di 100.000 euro (limite, peraltro, riducibile dal legislatore comunitario), di fatto non incoraggia, né tutela il risparmio;
    così come è palese a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo che la norma a carico dei depositanti viola anche l'articolo 3 della Costituzione, poiché riserva a questi una disparità di trattamento rispetto agli azionisti ed agli obbligazionisti, ai quali, sia pure in perdita, viene riconosciuta una contropartita;
    altrettanto può dirsi con riferimento al vero e proprio esproprio in danno dei risparmiatori, senza che venga garantita una qualche forma di indennizzo futuro e senza che esso sia motivato da un interesse generale, quanto piuttosto dal dichiarato fine di soccorrere specifici soggetti privati (le banche), e per questo a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo in stridente contrasto con l'articolo 42 della Costituzione, in base al quale la proprietà privata può essere espropriata salvo indennizzo e solo per motivi di interesse generale;
    la disciplina del bail-in interviene direttamente nei rapporti fra privati (banche e risparmiatori) prevedendo modifiche in corsa delle condizioni contrattuali ed economiche alle quali sono stati sottoscritti i prodotti di investimento e di risparmio. Anche in questo caso risalta l'incompatibilità con un altro principio costituzionale, quello di cui all'articolo 41, che riconosce e protegge la libertà di iniziativa economica privata;
    l'articolo 17 del decreto legislativo n. 180 del 16 novembre 2015 stabilisce la possibilità di «ridurre o convertire» i diritti soggettivi in specie degli obbligazionisti e dei depositanti a fronte di un semplice «rischio» di dissesto di una banca, la cui sussistenza può essere rimandata ad una valutazione dell'autorità competente alla quale viene riconosciuto un arbitrario ed eccessivo margine di discrezionalità. Infatti, lo stesso articolo, al comma 2, lettera e), stabilisce che il rischio di dissesto può essere dedotto da «elementi oggettivi» che «indicherebbero» la possibilità del verificarsi alcune situazioni, le quali, a loro volta, manifesterebbero un rischio di dissesto. Ciò dimostra che l'affermazione a difesa del meccanismo, per cui in caso di dissesto obbligazionisti e depositanti avrebbero perso comunque i propri diritti, non ha valore giuridico: non è infatti il dissesto, ma il semplice «rischio» di dissesto a determinare l'attivazione di una procedura che, secondo i firmatari del presente atto di indirizzo, viola la garanzia costituzionale del citato diritto di proprietà, entro cui, come insegna un consolidato indirizzo costituzionale, si riassume l'insieme dei diritti patrimoniali imputabili ad un soggetto privato;
    a pochi giorni dalla loro pubblicazione il 9 dicembre 2015, il dottor Carmelo Barbagallo, capo della vigilanza della Banca d'Italia, nel corso di un'audizione parlamentare, affermava che il bail-in avrebbe potuto aumentare i rischi sistemici, minando la fiducia alla base dell'attività bancaria, trattandosi in realtà, come lo stesso lo ha definito, di «un mero trasferimento dei costi della crisi dalla più vasta platea dei contribuenti ad una categoria di soggetti non meno meritevoli di tutela piccoli risparmiatori, pensionati ed altri – che in via diretta o indiretta hanno investito in passività delle banche». Lo stesso Barbagallo ha poi rivelato come anche la Banca d'Italia avesse chiesto, in sede di trattativa europea sulla direttiva 2014/59/UE (Bank recovery and resolution directive – BRRD), che fossero introdotte due condizioni, poi non accolte dal Governo in sede di emanazione dei relativi decreti attuativi, riguardanti:
     a) «un approccio alternativo al bail-in, in base al quale si sarebbero potute imporre perdite ai creditori solo in presenza di apposite clausole contrattuali di subordinazione»;
     b) il rinvio dell'applicazione del bail-in al 2018, «così da consentire la sostituzione delle obbligazioni ordinarie in circolazione con altre emesse dopo l'entrata in vigore del nuovo quadro, quindi con maggiore consapevolezza dei nuovi rischi assunti»;
    simili considerazioni erano, quindi, già in possesso del Governo pro tempore che, in maniera frettolosa ed avventata, ha comunque deciso di procedere con l'emanazione del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, recante disposizioni urgenti per il settore creditizio, poi recepito dalla legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, commi 842 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), con cui sono state applicate in Italia le nuove regole europee per il salvataggio bancario e contestualmente recepite con il suddetto decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
    analoghe riserve venivano manifestate qualche giorno più tardi, nel mese di gennaio 2016, dal Governatore della Banca d'Italia, dottor Ignazio Visco, che nel corso di un intervento tenuto al congresso del Forex di Torino, ha precisato di aver chiesto invano al Governo, in sede di definizione della norma, di non applicarla retroattivamente ma solo dopo un «passaggio graduale e meno traumatico» e nello stesso contesto ha poi lanciato un appello ai rappresentanti italiani affinché sollecitino in sede europea l'opportunità di avvalersi con largo anticipo della clausola contenuta nella stessa direttiva all'articolo 129, che ne prevede la rivedibilità entro giugno del 2018 (senza, peraltro, escluderla anche prima di tale termine), perché preoccupato da un'applicazione immediata e retroattiva dei meccanismi di salvataggio che avrebbe potuto comportare, oltre che un aumento del costo e una rarefazione del credito all'economia, anche rischi per la stabilità finanziaria, anche in relazione al trattamento dei creditori in possesso di passività bancarie sottoscritto anni addietro;
    pur se il processo di adeguamento del diritto italiano alle norme comunitarie, caratterizzato dalla continua ricerca di un equilibrio dinamico, è inevitabile, anche alla luce del combinato disposto degli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questo non può esimersi da una necessaria ed efficace valutazione delle stesse norme rispetto a quei principi fondanti su cui si è modellato per oltre sessant'anni l'ordinamento giuridico del nostro Paese. Pertanto, se l'adattamento del diritto interno alle previsioni comunitarie appare, sulla base di cessioni di sovranità, un fenomeno difficilmente eludibile, è anche vero che tale processo di transfer normativo merita di essere sempre valutato alla luce e sulla base dei richiamati principi;
    le normative europee ed internazionali devono essere sempre e comunque compatibili con i principi costituzionali, nonché con tutte le altre norme che di detti principi costituiscono diretta promanazione, principi fondamentali che, tra l'altro, rappresentando indiscutibilmente gli elementi identificativi ed irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale, in quanto tali, si sottraggono a qualsiasi revisione. Tale limite è stato più volte ribadito dalla Corte costituzionale che a più riprese (si confronti la sentenza n. 238 del 2014) ha sancito che i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale ed i diritti inalienabili della persona costituiscono un limite esplicito ed implicito all'ingresso delle norme internazionali generalmente riconosciute alle quali l'ordinamento giuridico italiano si conforma ex articolo 10, primo comma, della Costituzione (si confrontino ex multis le sentenze della Corte costituzionale n. 48 del 1979 e n. 73 del 2001), operando, addirittura, quali controlimiti all'ingresso delle norme dell'Unione europea (si confrontino ex plurimis le sentenze della Corte costituzionale n. 183 del 1973, n. 170 del 1984, n. 232 del 1989, n. 168 del 1991 e n. 284 del 2007);
    ad abundantiam si può sottolineare che la normativa del salvataggio interno di cui alla direttiva, oltre che a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo costituzionalmente illegittima, per quanto sin qui evidenziato, appare altresì in contrasto con l'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sostanzialmente replica quanto previsto in tema di diritto di proprietà dal sopra citato articolo 42 della Costituzione italiana, con l'articolo 1 del protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo che ha vincolato il legislatore italiano ad ampliare in maniera esponenziale e significativa il livello di tutela del diritto di proprietà assicurando, nella materia ablativa, al soggetto inciso che l'indennizzo riconosciuto dall'ordinamento interno non vada a sostanziarsi come meramente figurativo, bensì quale ineludibile paradigma di riferimento per il sacrificio imposto e, pertanto, ragguagliato al valore venale di mercato, ed infine con l'articolo 345 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea laddove dispone che: «I Trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri»;
    da tutto ciò ne deriva che qualsiasi intervento normativo o amministrativo, che miri a degradare un diritto soggettivo ad un mero interesse legittimo, trova sempre un limite invalicabile nei principi fondamentali della Costituzione e in quelli dell'Unione europea, nonché dei trattati internazionali, come la Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
    giova in conclusione riportare le eloquenti parole del dottor Claudio De Rose, presidente onorario e procuratore generale emerito della Corte dei conti, per il quale «è sicuramente errato e sommamente ingiusto lasciare ora il sistema bancario nel suo complesso del tutto immune da obblighi od oneri nei riguardi delle singole banche e soprattutto nei riguardi di chi, come ad esempio i depositanti, non hanno alcuna colpa di quanto accaduto ed hanno avuto solo la sfortuna di avere aperto un conto corrente presso una banca, più sregolata o meno scaltra di altre, oppure meno protetta dal sistema»;
    dopo quanto premesso è lecito domandarsi a quali condizioni sia legittimo scaricare il soddisfacimento di un interesse riconducibile ad una tipologia d'impresa, pur se funzionale all'economia, su inconsapevoli correntisti che in forza del bail-in si vedono trattati come investitori chiamati a partecipare al rischio d'impresa di una banca a cui hanno avuto la sfortuna di affidare i loro risparmi;
    quello che appare un così stridente e profondo vulnus alla Costituzione dovrebbe indurre il Governo a proporre in sede europea l'anticipata revisione della direttiva unita ad una profonda riforma del sistema bancario che lo riconduca alla sua originaria e preminente funzione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali;
    al fine di rafforzare ulteriormente il sistema dei presidi a fronte dei rischi bancari, le autorità internazionali di regolamentazione del credito hanno deliberato ed imposto, a decorrere dal 2017, una nuova stretta regolamentare denominata «Basilea 4», volta ad imporre requisiti patrimoniali e modelli di valutazione dell'affidabilità di chi chiede il credito ancora più stringenti, che, penalizzando soprattutto le piccole e medie imprese finirebbero con l'annullare l'azione della Bce per la crescita;
    la complessità e le continue revisioni delle regole rischiano di rendere la compliance sempre più onerosa per tutte le banche europee, in particolare per le piccole, creando uno svantaggio competitivo artificiale che non troverebbe giustificazioni nel perseguimento della stabilità finanziaria;
    alle forti perplessità del presidente della BCE, Mario Draghi, nei confronti della nuova stretta regolamentare esternate nel corso del recente European Banking Congress svoltosi a Francoforte, si sono aggiunte quelle di 17 mila banche internazionali (tra cui le italiane) che hanno recapitato al segretario generale del Financial Stability Board, Svein Andresen, ed al G20 una missiva con la quale chiedono di fermare l'avanzamento del programma «Basilea 4» e di aprire un nuovo confronto con l'industria bancaria sulle modifiche necessarie per evitare il rischio di una paralisi del credito e di gravi ripercussioni sui diversi sistemi economici nazionali, soprattutto i più deboli, generate da altre ricapitalizzazioni forzate e da regole che, piuttosto, dovrebbero avere come punto di riferimento non solo la riduzione dei rischi sistemici sul mercato, ma soprattutto il sostegno delle economie nazionali, il rilancio della crescita, le necessità di investimento delle imprese e i bisogni delle famiglie;
    il 16 febbraio 2016 l'Assemblea, preso atto di alcune delle suddette considerazioni, ha approvato alcune mozioni in relazione allo strumento del bail-in,

impegna il Governo:

1) ad adottare opportune iniziative, anche normative, volte a:
   a) stabilire la separazione tra banche commerciali e banche d'investimento, tutelando le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti all'economia reale, differenziandole da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali;
   b) favorire lo sviluppo del credito cooperativo, anche monitorando gli statuti e la governance dei nascenti gruppi, al fine di evitare che si mantenga l'autonomia gestionale delle singole banche aderenti;
   c) intervenire direttamente o tramite Cassa depositi e prestiti nel capitale delle banche in crisi, al fine di salvaguardare i risparmiatori, i lavoratori, l'erogazione del credito;
   d) assumere la piena responsabilità di indirizzo e di nomina degli amministratori, da individuare di concerto con le associazioni di consumatori e i sindacati, in caso di partecipazione maggioritaria dello Stato nell'azionariato di un istituto di credito;
   e) attivarsi in sede europea per addivenire a una moratoria del bail in e apportare modifiche alla relativa direttiva, al fine di ottenere la possibilità di una sospensione unilaterale della direttiva BRRD e delle norme da essa derivanti, l'esclusione delle passività bancarie emesse prima della sua entrata in vigore e l'attivazione immediata della garanzia comune sui depositi;
   f) adottare un piano di smaltimento dei non performing loans che si basi sull'acquisizione da parte di un fondo pubblico dei crediti deteriorati con garanzia reale, al fine di destinare ad uso sociale gli immobili sottostanti;
   g) innalzare le pene ed allungare sensibilmente i termini di prescrizione per quegli amministratori che si rendano responsabili e colpevoli di atti di mala gestione a danno dei piccoli azionisti;
   h) intervenire presso le autorità internazionali di regolamentazione del credito per evitare che i nuovi coefficienti patrimoniali previsti dalla nuova «stretta» regolamentare denominata «Basilea 4», riducano ulteriormente la capacità di erogare credito del sistema bancario italiano;
   i) salvaguardare la «biodiversità» del sistema bancario italiano, anche attraverso il sensibile innalzamento della soglia di attivi che la nuova normativa come introdotta dal decreto-legge n. 3 del 2015 rende obbligatoria la trasformazione delle banche popolari in società per azioni;
   l) adottare norme che eliminino il fenomeno delle pressioni commerciali negli istituti di credito, al fine di rafforzare il presidio del rischio da parte degli operatori del settore, anziché il raggiungimento di obiettivi di vendita di prodotti finanziari;
   m) promuovere, anche per via legislativa, l'educazione finanziaria della popolazione italiana, in un regime che escluda alla radice possibili conflitti di interesse dei formatori, al fine di consentire un uso più consapevole da parte dei cittadini degli strumenti e dei servizi finanziari offerti dal mercato finanziario;

  impegna se stessa e i propri organi a deliberare in ordine all'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende e sulle cause che hanno determinato la crisi di Banca delle Marche, Banca popolare dell'Etruria, Cassa di risparmio di Ferrara e Cassa di risparmio di Chieti, Monte dei Paschi di Siena e Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca.
(1-01457) «Paglia, Fassina, Scotto».

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazioni a risposta scritta:


   PAGLIA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   in data 6 dicembre 2016 l'interrogante depositava un'interrogazione in cui denunciava gravissime carenze strutturali nell'organizzazione del Centro di prima accoglienza di Cona;
   tale denuncia avveniva dopo una visita effettuata dall'interrogante all'interno del centro, in compagnia di operatori del settore e professionisti dell'informazione, che avevano avuto la possibilità di documentare una situazione di fatto già insostenibile;
   in data 4 gennaio 2017 all'interno del Centro di prima accoglienza muore una giovane ragazza ivoriana di 25 anni, a quanto si apprende anche a causa della estrema lentezza di intervento medico;
   la carenza di presidio sanitario era stato uno degli elementi denunciati dall'interrogante;
   immediatamente sono scoppiati prevedibili disordini, durati ore, durante i quali gli operatori del Centro di prima accoglienza sono stati costretti a rinchiudersi nelle loro stanze;
   è d'altronde evidente a chiunque da mesi che a Cona era innescata una «bomba a orologeria»;
   purtroppo, si evidenzia che la scelta di concentrare grandi numeri di richiedenti asilo in spazi unitari come le ex caserme si sta diffondendo, anziché essere rimessa in discussione –:
   quali iniziative abbia assunto il Ministro interrogato, in seguito alla citata interrogazione, per verificare la veridicità dei fatti riportati e rispondere alle criticità che venivano evidenziate;
   quali misure si intendano adottare in queste ore per rispondere a quella che si configura come un'emergenza non temporanea nel sito di Cona. (4-15093)


   PAGLIA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   l'incremento costante ed esponenziale del mercato dei voucher è tale da rappresentare ormai un elemento riconosciuto di allarme sociale e distorsione del mercato del lavoro, al punto da consigliare modifiche allo stesso Governo che ha contribuito a liberalizzarne l'utilizzo;
   si pensi che nei primi 10 mesi del 2016 ne sono stati venduti oltre 121 milioni, a fronte dei 115 dell'intero 2015 e dei 69 del 2014;
   recentemente, si cominciano anche a denunciare casi di utilizzo a copertura integrale di posti di lavoro precedentemente coperti con contratto di lavoro e addirittura in sostituzione di lavoratori non disponibili a svolgere straordinari non concordati con le rappresentanze sindacali, soprattutto in occasione di festività;
   in questo quadro comunque negativo, particolare attenzione deve essere posta a quanto avvenuto in data 23 dicembre 2016 presso la filiale modenese della catena di ristorazione Flunch, quando voucher sarebbero stati utilizzati per garantire l'apertura del negozio a fronte di uno sciopero proclamato dalle lavoratrici, dopo l'annuncio della proprietà di voler chiudere l'attività il 15 gennaio 2017;
   a parere dell'interrogante, tale iniziativa sembra avere tutte le caratteristiche del comportamento antisindacale e della violazione del diritto di sciopero, e come tale andrebbe sanzionato;
   tuttavia, ciò apre anche un pesante interrogativo rispetto alle modalità con cui i voucher possano essere utilizzati –:
   se il Governo sia al corrente dell'episodio sopra descritto;
   se i voucher possano essere utilizzati per reperire personale temporaneo con l'effetto di rendere inefficace uno sciopero;
   quali iniziative di competenza si intendano intraprendere, tanto per favorire una positiva soluzione della vertenza in atto che riguarda Flunch, quanto per contrastare e sanzionare comportamenti scorretti quali quello evidenziato. (4-15098)


   PAGLIA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
   in data 17 marzo 2015 la Commissione Cultura della Camera dei deputati approva una risoluzione che impegna il Governo, fra l'altro, «ad assicurare all'Archivio Centrale dello Stato le risorse e le collaborazioni per il riordino, l'inventariazione e la digitalizzazione del consistente materiale documentale relativo al riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota, quali intervento prodromico al conferimento di una attestazione di riconoscimento e di gratitudine a quanti hanno contribuito alla lotta di Liberazione»;
   a seguito di tale deliberazione, il Ministero della difesa provvede il 22 aprile 2015 a conferire la cosiddetta Medaglia della Liberazione alle sei associazioni combattentistiche (ANPI, ANPC, FIVL, FIAP, ANRP, ANCFARGL) e a 51 reduci;
   il 15 dicembre dello stesso anno veniva poi conferita ad altre dodici associazioni;
   nel corso del 2016, sulla base di elenchi ricevuti dalle associazioni, il Ministero provvedeva poi a realizzare 6784 attestati e medaglie, 5200 dei quali venivano materialmente consegnati entro il 20 giugno dello stesso anno;
   in particolare, in data 16 giugno 2016 vengono consegnate le medaglie a 83 insigniti presso la prefettura di Vicenza, nel corso di una cerimonia commemorativa di grande diffusione mediatica;
   fra questi, viene insignito Valentino Bortoloso «Teppa», partigiano combattente, attivamente impegnato nella lotta di Liberazione nella Val Leogra, e come tale certamente in possesso dei requisiti alla base del succitato riconoscimento;
   il ruolo significativo svolto da Bortoloso nella Resistenza era peraltro già stato riconosciuto il 16 marzo 1983, quando il Ministro della difesa Spadolini e il Presidente della Repubblica Pertini avevano concesso il diploma d'onore al combattente per la Libertà d'Italia 1943-1945;
   l'attribuzione della Medaglia scatena forti polemiche nel territorio del vicentino a causa della partecipazione di Bortoloso al cosiddetto eccidio di Schio, episodio risalente alla notte fra il 6 e il 7 luglio 1945, quando 54 persone detenute nel carcere locale vennero uccise da un commando armato;
   per questo episodio Bortoloso fu ritenuto colpevole e scontò dieci anni di carcere;
   a seguito di una campagna di stampa e delle richieste del sindaco di Schio, nonché di un assessore regionale del Veneto, nell'agosto 2016 il Ministero della difesa ritiene di revocare la Medaglia;
   l'interrogante ritiene che non sussistessero minimamente le condizioni per tale ritiro, anche in conseguenza dell'esplicita conferma da parte dell'ANPI delle condizioni oggettive alla base del conferimento;
   la Medaglia della Liberazione rappresenta, infatti, un riconoscimento del ruolo attivo esercitato nella Resistenza, che nel caso di Bortoloso è innegabile, al punto da essere già stato riconosciuto dalla Repubblica;
   si ricorda anche che nel 2005 a Schio si è pervenuti alla firma del Patto di concordia civica, dopo un percorso che ha impegnato ANPI, AVL, comune e famigliari delle vittime dell'eccidio, finalizzato a superare la lacerazione della memoria e della coscienza determinatasi dopo il sanguinoso episodio;
   appare quindi difficilmente comprensibile che, al di là della responsabilità scontata sul piano penale, Bortoloso non possa essere riconosciuto come ciò che effettivamente fu, ovvero un combattente per la Libertà dell'Italia dal nazifascismo –:
   sulla base di quali valutazioni il Ministero della difesa abbia stabilito di dover provvedere alla revoca della medaglia;
   se non si ritenga di dover rivedere la propria posizione, che, a giudizio dell'interrogante, si scontra in tutta evidenza con determinazioni opposte già assunte nel merito dalla Repubblica. (4-15099)

AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Interrogazioni a risposta scritta:


   VARGIU. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
   i media sardi riportavano in data 7 gennaio 2017 il caso di una cittadina italiana, Gemiliana Assorgia, che ha denunciato attraverso i social network una situazione apparentemente surreale in cui sarebbe stata coinvolta durante la propria permanenza ad Ho Chi Minh City, in Vietnam;
   la connazionale, nel mese di ottobre 2016, durante un viaggio in Vietnam per ricongiungersi al figlio, sarebbe stata costretta a ricorrere alle cure dei medici locali in seguito ad un'aggressione consecutiva ad un diverbio con i gestori di un locale della capitale vietnamita e, successivamente, sarebbe stata derubata dei propri documenti;
   la connazionale, a tutt'oggi, si troverebbe ancora nella città vietnamita in attesa di vedere concluso l’iter di denuncia e di accertamenti delle responsabilità nell'episodio di aggressione subito;
   la connazionale denuncia sui social network di essersi rivolta alla rappresentanza diplomatica italiana locale, senza ricevere adeguata assistenza e tutela dei propri diritti –:
   quali iniziative urgenti intenda mettere in atto il Ministro interrogato per garantire adeguata tutela delle necessità e dei diritti della connazionale Gemiliana Assorgia, bisognosa di assistenza da parte della rappresentanza diplomatica italiana in Vietnam. (4-15096)


   REALACCI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   si evince da alcuni quotidiani nazionali — come la Repubblica — e da un articolo di Manuel Orazi apparso su Il Foglio il 31 dicembre 2016 che il complesso di «Villa Namazee», a Teheran, progettato da Gio Ponti in collaborazione con Fausto Melotti e Paolo Poli tra il 1957 e il 1964 nel nord della capitale iraniana, è in pericolo e pare stia per essere abbattuto per la realizzazione di un hotel a stelle di circa 20 piani;
   commissionata al famoso architetto italiano dall'uomo d'affari iraniano Namazee Shafi, la villa di altissimo valore architettonico è stata costruita nei ricchi sobborghi della città. Questo è peraltro l'unico edificio firmato Ponti in Medio Oriente ancora intatto dopo che, in Iraq, l'edificio sede di uffici governativi completato nel 1958 a Baghdad è stato danneggiato durante l'ultimo conflitto bellico;
   Villa Namazee ha cambiato più volte proprietà e, nonostante abbia già ricevuto un vincolo come edificio di interesse nazionale, una recente sentenza di un tribunale ha permesso agli attuali proprietari di stralciarlo: ora sono dunque liberi di venderla e di abbatterla per una speculazione edilizia;
   la notizia ha anche trovato spazio in prestigiosi quotidiani internazionali come il Guardian e IntramurosInternational design magazine, oltreché per l'alto valore artistico dell'edificio, perché esso forma un «trittico» unico di edifici privati con Planchart ville (1953-1960) e Arreza (1954-1958), costruito in Venezuela a Caracas –:
   se i Ministri interrogati non intendano con la necessaria rapidità, anche per tramite della rappresentanza diplomatica e dell'Istituto italiano di cultura, rappresentare al Governo di Teheran e all'amministrazione cittadina la preoccupazione e l'opposizione del governo italiano all'abbattimento di un gioiello dell'architettura nazionale firmato da Gio Ponti in quel Paese, quale è «Villa Namazee», simbolo delle ottime relazioni diplomatiche, commerciali e culturali che l'Iran e l'Italia hanno avuto da sempre. (4-15097)

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Interrogazione a risposta scritta:


   REALACCI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   secondo quanto si apprende da agenzie stampa, articoli apparsi sui quotidiani nazionali e nella rete web il Presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha deciso di bandire nuove trivellazioni di gas e petrolio nel mar Artico e in alcune zone di «valore ecologico critico ed insostituibile»;
   il Presidente, tra gli ultimi atti del suo mandato, ha infatti dichiarato una parte del Mare dei Ciukci, che mette in comunicazione il mare di Bering con l'Oceano Artico e la maggior parte del mare di Beaufort «off limits a tempo indeterminato per future concessioni per le trivellazioni petrolifere e del gas». Anche il Canada, contestualmente, ha annunciato il congelamento delle esplorazioni petrolifere nelle acque dell'Artico. A ciò sono state aggiunte 31 zone off limits alle trivellazioni lungo le coste dell'Atlantico, dal New England fino alla Virginia, per proteggere aree marine definite uniche e in relazione alle quali si precisa che: «anche con massimi standard di sicurezza i rischi di fuoriuscita di petrolio in un ambiente così remoto sarebbero troppo alti»;
   in Italia la legge di stabilità 2016, entrata in vigore il 1o gennaio 2016, ha modificato in misura significativa la normativa in materia di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (cosiddetta attività upstream), intervenendo in particolare sull'articolo 38 del decreto «Sblocca Italia», ma anche su altre precedenti norme in materia di energia (articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006 – articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge n. 5 del 2012 – articolo 1, comma 8-bis, della legge n. 239 del 2004 «legge Marzano energia»). In particolare, ha disposto il divieto di trivellazione nelle aree marine protette e nel raggio delle 12 miglia. Il comma 239 dell'articolo 1, intervenendo sull'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ha confermato il divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi all'interno del perimetro delle aree marine e costiere protette e nelle zone di mare poste entro 12 miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette e ha eliminato le norme che consentivano una serie di deroghe a tale divieto (queste «deroghe» al divieto «di fare trivellazioni» erano state introdotte nel 2006 dal III Governo Berlusconi);
   il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, sull’«Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE» prevede, all'articolo 25, comma 3, che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'Ispra, trasmetta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti un rapporto sugli effetti per l'ecosistema marino della tecnica dell’airgun;
   ad oggi all'interrogante risulta che tale relazione non sia stata ancora presentata e che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia quindi in ritardo rispetto alle sopracitate previsioni normative –:
   in quali tempi il Ministro interrogato intenda presentare alle Commissioni parlamentari competenti il citato rapporto sugli effetti per l'ecosistema marino della tecnica dell’airgun, essendo passato oltre un anno dalla scadenza normativa.
(4-15102)

DIFESA

Interrogazione a risposta scritta:


   GALLINELLA. — Al Ministro della difesa, al Ministro per lo sport. — Per sapere – premesso che:
   la FITAV (Federazione italiana tiro a volo) a cui fanno capo tre discipline di interesse olimpico, riceve contributi pubblici oltre alle quote annuali pagate dai tesserati, necessari ad assicurare non solo la gestione ordinaria, ma anche la promozione delle diverse attività di sua competenza, ovvero gli allenamenti e la partecipazione a gare, l'organizzazione di eventi e gli interventi di miglioramento degli impianti di tiro a volo;
   come noto, è presidente della suddetta Federazione ormai dal 1993, il senatore Luciano Rossi, già deputato nella precedente legislatura, il quale risulta anche proprietario, per il tramite di altra società, di una parte significativa delle quote della principale azienda produttrice di piattelli, ovvero la Eurotarget s.r.l. con sede legale in Nocera Umbra, azienda che, come disposto dalla vigente normativa, deve richiedere alla FITAV l'omologazione degli stessi piattelli ai fini di un loro utilizzo nelle gare federali;
   nel corso del 2010 il suddetto senatore Rossi ha acquistato, intestandolo alla Tora srl, un campo di tiro a piattello situato a Massa Martana (PG), campo poi trasformato in un resort di lusso, con piscina, palestra e sale congressi e che ora ospita i più importanti eventi di tiro a piattello, compresi i ritiri delle nazionali delle varie discipline e progetti per paraolimpici;
   recentemente, alcune associazioni ambientaliste e comitati di cittadini hanno presentato alla procura della Repubblica un esposto denunciando l'inquinamento acustico e quello del suolo ed evidenziando come la presenza di piombo nelle coltivazioni limitrofe sia ben oltre i normali limiti di tollerabilità –:
   di quali ulteriori elementi dispongano i Ministri interrogati rispetto a quanto espresso in premessa e se non ritengano, per quanto di competenza, che l'attuale presidente della FITAV, senatore Luciano Rossi si trovi in una palese situazione di conflitto di interessi in quanto proprietario di quote della società Eurotarget e anche alla luce di quanto dispone lo statuto FITAV in materia di ineleggibilità a presidente della persona fisica che abbia come fonte di reddito, primaria o prevalente, un'attività commerciale direttamente legata alla Federazione. (4-15100)

ECONOMIA E FINANZE

Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):


   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   secondo i dati del Monopolio, elaborati da Agipronews, durante il 2016 gli italiani hanno speso diciotto miliardi e mezzo di euro in giochi ricompresi sotto la dizione usuale di gioco d'azzardo, a fronte di una raccolta complessiva dell'industria del gioco pari a 95 miliardi di euro. Nel 2015 la spesa netta dei giocatori italiani era stata di 17 miliardi, mentre la raccolta lorda era pari a 88 miliardi;
   l'incremento della spesa è stato dell'8,3 per cento. In media ogni italiano maggiorenne nel 2016 ha speso 365 euro in giochi, un euro al giorno, ma i giocatori sociali, a cui si debbono aggiungere i giocatori affetti da grave dipendenza dal gioco, hanno investito in questa attività molto di più un euro al giorno. I 18 miliardi e mezzo rappresentano la cifra realmente incassata da Stato (10 miliardi) e operatori (8,5 miliardi). Il totale delle giocate – la raccolta lorda che comprende anche le vincite – è molto superiore e quest'anno tocca i 95 miliardi di euro, ma si tratta di un dato che in gran parte risente del meccanismo del rigioco, in particolare nel settore online. Il giocatore, reimpiegando le proprie vincite, finisce per movimentare cifre molto più alte facendo impennare la raccolta lorda, senza incidere sulla spesa reale;
   per lo Stato si tratta di un prelievo record: 10 miliardi rappresentano il +24 per cento dell'anno precedente. Segno evidente di un mercato in espansione, che trae con sé anche conseguenze tutt'altro che positive per le persone che non sanno resistere alla seduzione del gioco. Si tratta di un incremento di due miliardi netti. Il prelievo di 10 miliardi destinati all'erario, rispetto ai 18,5 incassati dagli operatori, porta ad una aliquota reale del 54,5 per cento. In sostanza, ogni 10 euro, 5,5 finiscono allo Stato;
   la voce che più contribuisce al gettito, pari al 58 per cento, è quella degli apparecchi da intrattenimento (slot e videolottery) che versano complessivamente allo Stato 5 miliardi e 850 milioni di euro, dei quali, 4,6 provenienti dalle sole slot machine (+36 per cento rispetto al 2015). Un analogo discorso vale anche per le videolottery, che hanno versato allo Stato 1.250 milioni (+13 per cento). Tra le voci che spiccano maggiormente c’è il Gioco del Lotto con 1.760 milioni e il Gratta e Vinci (1.375 milioni), Quindi, considerando l'intero volume delle giocate, corrispondente a 95 miliardi per il 2016, il 51,6 per cento è stato assicurato da slot e videolottery;
   in percentuale, però, la crescita maggiore è stata quella del Superenalotto, che quest'anno ha raccolto 1 miliardo e 600 milioni, rispetto al miliardo del 2015 (+52 per cento) grazie a due fattori che hanno contribuito a mantenere alto l'interesse sul gioco. Da un lato la lunga caccia al «6», conclusa con la maxi vincita di 163 milioni, dall'altro il restyling del gioco complessivo che ha creato la possibilità di vincere anche con il «2»;
   è stato forte l'incremento delle scommesse sportive, che hanno incassato 7 miliardi e mezzo (+34 per cento), ma al di là delle cifre assolute è interessante segnalare la crescita dei casinò on line che a dicembre hanno fatto registrare una spesa effettiva dei giocatori (vale a dire la differenza tra quanto giocato e quanto vinto) di 45 milioni di euro, portando così il dato annuale a 438,9 milioni, vale a dire il 34 per cento in più rispetto ai 327,5 milioni del 2015;
   l'incremento complessivo del comparto dei giochi rappresenta una notevole entrata per il fisco italiano che non intende ridurla, ma anzi incrementarla. Di qui la resistenza a porre norme orientate a ridurre il gettito economico che proviene dal gioco. Risulta privo di efficacia il divieto della pubblicità. Sono assenti gli investimenti in progetti che garantirebbero migliore qualità nella formazione soprattutto dei giovani, magari smascherando una serie di luoghi comuni e di fallacie tanto seduttive quanto pericolose;
   i singoli cittadini, anche se riuniti in associazioni di tutela, poco o nulla possono davanti agli interessi dei grandi operatori del settore. Per esempio, Lottomatica, leader nel settore dei casinò online con una quota di mercato pari all'11 per cento in crescita del 7,2 per cento rispetto a inizio 2016. Dietro di essa la Sisal, con una quota di mercato dell'8,5 per cento e Pokerstars; con il 7,8 per cento. In termini assoluti la migliore performance è stata registrata da Starcasinò che a dicembre ha raggiunto una quota del 2,3 per cento, in crescita di oltre il 57 per cento rispetto a inizio anno. E questi sono i dati su cui riflettere: la velocità nell'espansione del giro d'affari. Gli operatori sono in cerca continua di nuovi clienti, da adescare con offerte allettanti e da fidelizzare per trasformarli in giocatori;
   alla Camera è stato definito pressoché all'unanimità in Commissione affari sociali, un testo unificato di alcune proposte di legge, che non è mai stato portato in assemblea, e che prevede tre azioni concrete: prevenire attraverso iniziative positive di formazione la dipendenza dal gioco; porre uno « stop» alla pubblicità nelle sue molteplici forme; garantire alle persone affette da dipendenza dal gioco tutti gli aiuti necessari. Su quest'ultimo punto sono recentemente intervenuti i livelli essenziali di assistenza riconoscendo alla dipendenza dal gioco d'azzardo lo statuto di una patologia vera e propria. Ma sui primi due punti prevenzione e formazione non si è fatto praticamente nulla, soprattutto se si tiene conto di come invece l'industria del gioco stia investendo per rendere sempre più appetibile un'offerta che, mentre risponde a sollecitazioni governative, abbandona le persone ai rischi di una fragilità illusoria che li impoverisce progressivamente;
   tra le forme più pericolose di pubblicità c’è l'operazione di marketing che regala denaro per spingere ad iniziare a giocare, e la tendenza ad offrire vincite a condizioni sempre più facili, come accade con il cosiddetto ambetto. Anche in questo caso si tratta di micro-vincite che creano dipendenza –:
   come intenda intervenire il Governo per evitare un'ulteriore diffusione del gioco d'azzardo, identificando misure molto concrete, da applicare in tempi brevi e da monitorare in modo molto rigoroso, a cominciare dalla proibizione per le aziende di regalare denaro a chi inizia a giocare, e dicendo un «no» netto e chiaro alla pubblicità, compresa quella legati ad eventi sportivi.
(2-01569) «Binetti, Pisicchio, Buttiglione, Cera, De Mita».

GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta orale:


   D'ARIENZO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   l'UNEP, l'ufficio che si occupa di notifiche, esecuzioni e protesti, presso il tribunale di Verona sarebbe a rischio paralisi a causa dell'eccessivo carico di lavoro e della forte carenza di personale in servizio. A causa di tale situazione pare che il dirigente abbia rassegnato le dimissioni dall'incarico, che non sarebbero state accettate;
   nel dettaglio dalla stampa locale si legge che:
    «servono ore, a volte giorni, per depositare una notifica e le pratiche di sfratto vengono spesso eseguite all'ultimo giorno. La situazione è al limite dell'accettabile, sia per gli utenti, ovvero gli avvocati che depositano gli atti, sia per i dipendenti, costretti a turni massacranti e ad una mole di lavoro sempre più pressante. Il tutto in un clima ad altissimo stress»;
    «il problema riguarda la pianta organica, che già rispetto alla media nazionale è sottostimata. Verona, per numero di abitanti e per attività gestisce una mole di pratiche che è tre volte superiore alla media nazionale, ma a questo non corrisponde un maggior numero di personale»;
    «la situazione è già stata segnalata al Ministero e ad oggi non vi sono segnali a favore della soluzione»;
   il disagio è evidente e la situazione è peggiorata notevolmente perché, a causa delle recenti modifiche normative, che hanno coinvolto il Ministero della giustizia, mentre in precedenza gli UNEP di Soave e di Legnago avevano in carico molti paesi ed a Verona era riservato circa il 50 per cento del territorio provinciale, ora, dopo l'accorpamento dei tribunali di Soave e Legnago a quello di Verona, sul NEP sono ricaduti tutti i paesi della provincia, senza però il relativo personale ivi precedentemente impegnato;
   l'UNEP in questione dovrebbe avere in pianta organica 40 dipendenti ma, al momento attuale, ve ne sono solo 27; di questi unicamente 12 unità espletano servizio all'esterno, con un carico di 99 comuni, 268 frazioni, per un totale di 908.492 abitanti su un territorio vasto kmq 3.097,19 (fonte Istat 2009);
   l'emergenza, che dura da anni ed è diventata ormai endemica ed epidemica, si è aggravata per il trasferimento di due ufficiali giudiziari al NEP di Roma e di un altro, proveniente da Legnago, a Venezia;
   in questa situazione emergenziale la corte d'appello di Venezia, con un provvedimento del 24 gennaio 2014 ha anche applicato il dirigente del NEP di Verona al NEP di Padova per due giorni alla settimana;
   ad aprile un ulteriore funzionario giudiziario andrà in pensione ed altri due, in possesso dei requisiti per il pensionamento, ma che avrebbero manifestato la volontà di continuare a lavorare, saranno costretti a pensionarsi, perché impiegati in condizioni proibitive;
   tenendo conto che da anni non vengono indetti concorsi ed il turn over è bloccato da oltre un decennio, è chiaro che l'UNEP di Verona sarà presto al completo collasso;
   i lavoratori in servizio, che non hanno orario d'ufficio (ormai neppure una vita privata), pur operando con sacrifici ed orari disumani, non riescono più a sopperire alla storica inadeguatezza dell'organico a causa dell'enorme mole di lavoro, ad erogare servizi efficienti ed a soddisfare i bisogni dell'utenza, per cui all'UNEP di Verona non vi è più da molto tempo il necessario clima di distensione tra i lavoratori presenti e tra questi e i professionisti, che si rivolgono all'ufficio;
   il clima generale di malessere è aggravato anche dai forti ritardi nel pagamento degli stipendi, se si pensa che a gennaio gli ufficiali giudiziari hanno percepito lo stipendio di novembre 2013 –:
   se non sia urgentissimo risolvere la grave questione segnalata sia in passato sia con questa interrogazione;
   quali progetti siano in essere per favorire la velocità degli adempimenti da svolgere e che caricano quell'ufficio in maniera rilevante;
   se risultano possibili e a breve, pur nella consapevolezza che le soluzioni tampone non siano la soluzione ottimale, spostamenti di personale almeno per risolvere temporaneamente la condizione emergenziale di quell'ufficio;
   quale altra iniziativa possa essere posta in essere al fine di scongiurare la grave eventualità di uno sciopero del personale, magari prolungato nel tempo, che bloccherebbe definitivamente il servizio, già oggi non corrispondente alle esigenze del territorio veronese. (3-02676)


   TURCO, BRUGNEROTTO, BECHIS, COMINARDI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, MUCCI, RIZZETTO e ROSTELLATO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   il presidente del tribunale di Verona, dottor Gianfranco Gilardi, ha recentemente emesso un provvedimento nel quale limita ad un'udienza a settimana l'attività di ciascun giudice monocratico penale, nell'intento di poter vedere una riduzione dei tempi decisionali dall'agosto 2016;
   seppure restino fissate le udienze già in calendario, per le prossime date di fissazione d'udienza, si dovrà tener conto della riduzione;
   allo stato attuale, ciascun giudice penale monocratico celebra un'udienza a settimana e altre due al mese, per un totale di sei udienze al mese ciascuno;
   nel tribunale di Verona operano otto magistrati monocratici e due magistrati onorari, unitamente al tribunale collegiale che tiene quattro udienze al mese per ogni collegio, oltre alle udienze straordinarie: ogni mese, quindi, vengono tenute tra 90 e 110 udienze penali;
   la riduzione del numero di udienze sarebbe da imputare alla carenza di personale non giudicante; poiché è obbligatoria la presenza di un assistente in aula, che deve necessariamente assistere alle udienze, questo viene però distolto dal lavoro di cancelleria, quale preparare le udienze, notificare gli avvisi e scaricare le sentenze;
   ed è proprio la carenza di personale nelle cancellerie il dato con cui il tribunale si deve confrontare;
   lo stesso presidente del tribunale di Verona, dottor Gianfranco Gilardi, in un'intervista spiega che «La chiusura delle sezioni distaccate non ha risolto molto perché ci sono comunque i pensionamenti ai quali non seguono nuove assunzioni, così inesorabilmente i numeri calano e al momento l'unica cosa da fare era quella di ridurre il numero delle udienze»;
   i tempi medi per la fissazione dell'udienza «filtro», tranne nei procedimenti con detenuti, sono di sei mesi, ed il processo vero e proprio slitta di almeno altri 6-7 mesi prima di entrare nel vivo dell'esame dei testimoni;
   tenendo conto che al giudice monocratico arrivano una percentuale altissima di fascicoli con reati che a breve si prescriveranno, se non nel primo grado di giudizio, di sicuro in Appello, conseguentemente la soluzione adottata è stata quella di fissare due udienze in meno al mese per consentire al personale delle cancellerie di fare il proprio lavoro senza affanno;
   il presidente della sezione penale, dottor Sandro Sperandio, comunque, rassicura «[...] la produttività della sezione penale è superiore a quella stabilita dai cosiddetti »flussi«: a Verona ogni magistrato emette 300 sentenze all'anno, qualcuno le supera, e le statistiche in Italia ne prevederebbero la metà.» –:
   se sia a conoscenza della situazione descritta;
   se e quali elementi abbia attualmente a disposizione, per poter quantificare e fornire dati aggiornati sulla consistenza numerica del personale di cancelleria in ruolo, rispetto al numero previsto dalla pianta organica del tribunale di Verona, quanti di essi svolgano le proprie funzioni effettivamente presso il tribunale, quanti siano invece eventualmente assegnati ad altri compiti;
   se e quali provvedimenti intenda promuovere in merito alla necessità di garantire una effettiva efficiente organizzazione delle attività di cancelleria presso il tribunale di Verona;
   se e per mezzo di quali provvedimenti ritenga opportuno intervenire al fine d'incrementare l'organico del personale non giudicante nel tribunale di Verona onde ovviare alla carenza d'organico venutasi a determinare. (3-02677)


   ARTINI, TURCO, BALDASSARRE, BARBANTI, BECHIS, MUCCI, PRODANI, RIZZETTO e SEGONI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   alcuni organi di stampa locale riportano un'intervista del dirigente amministrativo reggente della Procura del tribunale di Verona, dottor Giuseppe Montecalvo, che denuncia la mancanza di personale amministrativo nello stesso Tribunale;
   il dirigente dichiara che si è di fronte a carenze di organico capaci di provocare una perdita di professionalità degli operatori del tribunale, in particolare a destare preoccupazione sono i ruoli di cancelliere e funzionario giudiziario, che già ad oggi sono in numero esiguo;
   inoltre, le professionalità che sono prossime alla pensione non hanno collaboratori giovani ai quali insegnare e quando lasceranno l'ufficio si potrebbero verificare gravi disagi;
   al momento, la carenza di organico nel tribunale di Verona è al 15 per cento rispetto a quanto previsto del Ministero, per alcuni, ruoli quale quello di cancelliere nel 2015 si arriverà ad una presenza di solo il 50 per cento; già oggi mancano 5 cancellieri su di una pianta organica di 14;
   la questione non è di poco conto, in quanto, sono proprio i cancellieri ed i funzionari a gestire i consulenti tecnici, gli interpreti ed i periti, effettuando tutta una serie di incombenti, notifiche ed avvisi, che la legge richiede per proseguire i giudizi sia civili sia penali permettendo che i procedimenti seguano il loro corso;
   si potrebbe, perciò, presentare una situazione nella quale, la carenza di personale venga a contribuire negativamente sulla rapidità di gestione delle pratiche provocando così un allungamento dei tempi della giustizia, già rallentata da un'enorme mole di lavoro;
   ulteriormente risulta difficile sperare in un miglioramento a breve termine, in quanto, non vi sono concorsi per cancellieri e funzionari all'orizzonte e l'unica possibilità che appare plausibile s'individua nel trasferimento di personale da altri enti che stanno provvedendo a riduzioni di personale;
   anche in questo caso, si tratterebbe di personale «maturo» che contribuirà ad innalzare l'età media degli operatori della giustizia, quando, invece, sarebbe auspicabile avere forze fresche da affiancare agli operatori esperti e prossimi alla pensione perché possano giorno dopo giorno acquisire le competenze e le professionalità richieste per svolgere questi delicati compiti all'interno delle cancellerie;
   il dirigente, dottor Montecalvo, intravede una soluzione per ovviare a questa situazione: far progredire di carriera i funzionari ed i cancellieri che sono già nella scala gerarchica, ad esempio l'assistente giudiziario ha le competenze per sostituire un cancelliere;
   si potrebbe così ristrutturare la pianta organica attuale inserendo il personale proveniente dall'esterno in ruoli meno apicali, altrimenti si rischierebbe che queste stesse risorse, che vengono trasferite da altri enti, vuoi per età vuoi per anzianità di carriera, finiscano per essere inserite in livelli gerarchici più alti delle persone che da decenni già operano nelle cancellerie del tribunale di Verona;
   in uno scenario siffatto appare quanto mai doveroso riconoscere l'operato ed il prezioso supporto del personale amministrativo: funzionari, assistenti e cancellieri che consentono alla macchina della giustizia di funzionare –:
   se sia a conoscenza della situazione descritta;
   se ed in quali modi ritenga opportuno intervenire al fine di assicurare il proprio impegno a rafforzare l'organico del personale amministrativo presso il tribunale di Verona onde sopperire alla mancanza di operatori determinatasi anche dalle circostanze espresse più sopra;
   se conosca o sia in grado di fornire dati relativamente alla carenza di organico del personale amministrativo nei tribunali ordinari italiani, quanti siano in pianta organica, quanti svolgano le proprie funzioni effettivamente all'interno dei tribunali, quanti siano invece distaccati e presso quali istituzioni ovvero enti pubblici e di quali funzioni siano stati investiti all'esterno dei tribunali stessi;
   se e quali provvedimenti intenda adottare affinché sia reintegrato il numero di operatori del personale amministrativo necessario all'efficiente esercizio delle funzioni giurisdizionali nel tribunale di Verona. (3-02678)

INTERNO

Interrogazione a risposta scritta:


   VEZZALI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   sono ripetuti e angoscianti gli episodi di maltrattamenti di cui la stampa dà conto, ogni giorno, perpetrati a danno di minori, anziani e disabili: soggetti che necessitano di una tutela maggiore da parte delle istituzioni, perché versano in una situazione di particolare svantaggio, non essendo in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze e alla propria auto-difesa;
   sono tanti i soprusi che si compiono all'interno delle strutture, pubbliche e private come asili, scuole per l'infanzia o strutture socio-assistenziali (dove le persone vengono obbligate a mangiare cibi avariati e assumere medicinali scaduti, in ambienti senza le più elementari condizioni igieniche);
   l'installazione di un sistema di videosorveglianza a circuito interno nelle strutture pubbliche e private costituirebbe senza dubbio un elemento di maggiore garanzia per le famiglie che devono affidare i propri figli, genitori e parenti a tali strutture e, avrebbe funzione di deterrente, per evitare ogni eventuale tipo di abuso da parte di coloro che vi operano o, addirittura, da parte di soggetti esterni;
   il sistema di videosorveglianza con telecamere a circuito interno non è un sistema di web cam, censurato nell'anno 2013 dal Garante per la protezione dei dati personali; il circuito chiuso offre le necessarie tutele di riservatezza, e le riprese immagazzinate possono essere visionate dagli interessati, solo qualora vi sia la necessità in caso di sospetti o di segnalazioni pervenute agli organi di polizia preposti, di utilizzarle per indagini e controlli;
   proprio grazie alle segnalazioni di parenti o di genitori e all'installazione di telecamere a circuito chiuso, le forze dell'ordine hanno avuto la possibilità di individuare e perseguire i reati commessi negli asili nido, nelle scuole materne e nei centri residenziali che ospitano disabili e anziani: luoghi che dovrebbero essere deputati all'educazione e al benessere dei bambini, dei disabili e degli anziani –:
   se non ritengano opportuno adottare in tempi rapidi iniziative normative che vadano a disciplinare, come già previsto dalla legge 20 maggio, 1970, n. 300 (per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale) un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso in ogni struttura pubblica o privata adibita ad asilo nido, scuola dell'infanzia e pensionato per anziani o che accudisca i disabili, ciò al fine di tutelare la sicurezza e l'incolumità fisica e mentale dei soggetti ospitati e assicurare la tranquillità delle loro famiglie, proprio per impedire che questi episodi si ripetano. (4-15101)

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta in Commissione:


   ROSTELLATO, GNECCHI, ARLOTTI e DI SALVO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   il ticket di licenziamento previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 92 del 2012 è l'importo corrisposto in caso di licenziamento di un lavoratore con un rapporto di lavoro subordinato;
   in base a quanto previsto dalla circolare dell'Inps n. 48 del 14 marzo 2016, il contributo, per l'anno 2016, dovuto dai datori di lavoro in caso di licenziamento di un lavoratore a tempo indeterminato, è pari a 489,95 euro per ogni anno di lavoro effettuato fino ad un massimo di 3 anni;
   detto contributo è calcolato sul 41 per cento dell'indennità «NASpi» che è stata rivalutata, sempre per il 2016, a 1.195 euro;
   anche il settore della pesca è soggetto al pagamento del ticket di licenziamento, ma ai sensi dell'articolo 343 del codice della navigazione il contratto di arruolamento si risolve di diritto, quando l'arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo;
   nel settore della pesca, quindi, in presenza di inabilità temporanea assoluta del lavoratore, per malattia o per infortunio, uno degli obblighi del datore di lavoro è quello di disporne lo sbarco, che si traduce nell'interruzione del rapporto di lavoro, casistica questa, estremamente frequente nel settore, considerato il rischio lavorativo;
   è evidente come l'interruzione del rapporto di lavoro per le cause su espresse, oltre a causare la perdita occupazionale, comporti sia un costo per l'impresa di pesca (la corresponsione del ticket), che può avvenire anche più volte in un anno per lo stesso dipendente, sia un costo per lo Stato in quanto, il dipendente sbarcato dopo l'evento della malattia e/o dell'infortunio avrà diritto a richiedere la «naspi» se non verrà ricollocato;
   potrebbero essere evitati tali esborsi dall'impresa ittica e dallo Stato se l'evento di malattia e infortunio accaduto al personale imbarcato fosse trattato come negli altri settori (non più con il licenziamento ma con la sospensione del rapporto di lavoro);
   in base al combinato disposto dell'articolo 164 del codice della navigazione, dell'articolo 317 dello stesso codice e dell'articolo 426 del regolamento di esecuzione del codice che dispone il numero minimo di componenti dell'equipaggio, l'imbarcazione non può uscire in mare se manca un membro dell'equipaggio e, dunque, si è necessariamente costretti ad assumere un altro addetto al posto del dipendente in malattia e/o in infortunio e ciò implica che il lavoratore evita di mettersi in malattia o infortunio per non perdere il posto di lavoro;
   per il settore della pesca l'interruzione del rapporto di lavoro non è l'espressione di una volontà datoriale, ma l'imposizione procedurale del sistema che detta le regole per la gente di mare –:
   quanti siano stati i casi di licenziamento a seguito di inabilità temporanea/assoluta del lavoratore relativi all'anno 2015, quale sia stato l'ammontare annuo riscosso a seguito del pagamento del ticket da parte dei datori di lavoro e quante somme siano state erogate sotto forma di «naspi» ai dipendenti che al termine della malattia e dell'infortunio non hanno trovato immediata collocazione;
   se il Ministro interrogato non intenda, per quanto di competenza, assumere iniziative normative per rivedere il codice della navigazione nella parte in cui si dispone la risoluzione del contratto di lavoro a seguito di inabilità temporanea/assoluta del lavoratore, prevedendo che, in considerazione della peculiarità del settore, in tali casi non sia disposto il licenziamento dell'arruolato con relativo pagamento del ticket da parte dell'armatore, ma la sospensione dell'attività lavorativa alla stregua della maggior parte dei contratti collettivi nazionali del lavoro.
(5-10192)

Interrogazione a risposta scritta:


   MARTELLI e PLACIDO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   la legge n. 488 del 1999, con l'articolo 41, ha stabilito che a decorrere dal 1o gennaio 2000 il Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e delle aziende elettriche private e il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia sono soppressi;
   con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso i predetti soppressi fondi. La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso i soppressi fondi;
   il citato articolo 41 della legge n. 488 del 1999 ha stabilito, altresì, che allo scopo di sostenere le maggiori esigenze finanziarie derivanti dalle specifiche regole già previste per i fondi soppressi rispetto a quelle dell'assicurazione generale obbligatoria si è stabilito, per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private, un contributo straordinario a carico dei datori di lavoro pari a complessivi 4.050 miliardi di euro;
   appare del tutto evidente da quanto previsto dall'articolo 41 della legge n. 488 del 1999, che le norme devono essere quelle vigenti al 31 dicembre 1999 e che il decreto legislativo n. 562 del 1996, con l'articolo 2, comma 1, ha armonizzato le norme del fondo alle norme previste nell'articolo 1, comma 13, della legge n. 335 del 1995 (assicurazione generale obbligatoria);
   appare altresì chiaro agli interroganti che per gli ulteriori oneri derivanti dalle specifiche norme in uso più vantaggiose per i lavoratori dell'Enel rispetto a quelle dell'assicurazione generale obbligatoria, l'Enel è stata chiamata a versare un contributo di 4.050 miliardi di lire;
   i lavoratori del settore elettrico lamentano che le pensioni liquidate sono di importo inferiore persino rispetto a quelle calcolate in regime di assicurazione generale obbligatoria e la motivazione potrebbe risiedere nel fatto che è stato disatteso quanto previsto dalla legge n. 488 del 1999 e, se così fosse, non si comprende perché l'Enel abbia versato 4.050 miliardi di lire;
   le pensioni dei lavoratori dell'Enel, in quanto ritenute «privilegiate», sono state soggette a un contributo di solidarietà;
   molti lavoratori oggi in pensione continuano a chiedere, senza ricevere alcuna risposta, come sia stato possibile percepire una pensione di importo inferiore a quella calcolata con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria ed essere considerati privilegiati e, contestualmente, pagare il contributo di solidarietà;
   è da tenere presente che la differenza tra il calcolo dell'assicurazione generale obbligatoria e il calcolo del fondo «elettrici» sembrerebbe scaturire dal privilegio del rendimento che nell'ex fondo elettrici fino al 1994 era del 2,514 per cento, e successivamente del 2 per cento, mentre per l'assicurazione generale obbligatoria è del 2 per cento. Quindi, una differenza di rendimento dello 0,514 per cento e per giunta fino al 1994 –:
   se sia a conoscenza della questione citata in premessa e se non ritenga necessario assumere iniziative per garantire ai lavoratori ex Enel un importo della pensione che sia integralmente in linea con quanto previsto dall'articolo 41 della legge n. 488 del 1999;
   se risulti che l'Enel abbia versato il contributo di 4.050 miliardi di lire ai sensi del comma 2 dell'articolo 41 della legge n. 488 del 1999. (4-15095)

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Interrogazione a risposta scritta:


   ROSTELLATO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   l'apicoltura in Italia è riconosciuta come attività d'interesse nazionale, utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale;
   le normative sul settore apistico sono varie e a tutti i livelli:
   a livello europeo, la normativa di riferimento è il regolamento (CE) n. 1308 del 31 dicembre 2013;
   a livello nazionale il settore apistico è stato normato fin dal 1925 con il regio decreto n. 2079 «Provvedimenti per la difesa dell'apicoltura» a cui è seguito il decreto ministeriale 27 marzo 1951 sulla «disciplina dell'allevamento delle api regine destinate all'esportazione»; con la legge 12 ottobre 1982, n. 753, si è recepita la direttiva 409/1974 sul confezionamento, sull'etichettatura e sulla commercializzazione del miele a cui sono seguiti i decreti ministeriali 20 luglio 1984 relativi ai metodi ufficiali di analisi per il controllo delle caratteristiche di composizione del miele e il decreto ministeriale 25 ottobre 1985 che obbliga all'adozione di registri di carico e scarico di magazzino e reca la disciplina delle operazioni di miscelazione del miele. Solo con la legge n. 313 del 2004 si ha finalmente una disciplina organica dell'apicoltura nell'ordinamento nazionale che prevede la denuncia di detenzione di alveari. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 4 dicembre 2009 viene creata l'anagrafe apistica nazionale il cui manuale operativo verrà approvato solo nel 2014 con decreto del Ministero della salute;
   a livello regionale esistono normative diversificate. Per quanto riguarda la regione Veneto il settore apistico è regolamentato dalla legge n. 23 del 1994 «Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura»;
   l'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 23 del 1994 del Veneto prevede che «I possessori o detentori di alveari di qualsiasi tipo devono farne denuncia all'Unità locale socio-sanitaria competente, anche tramite le forme associate di cui all'articolo 2-bis entro il trenta novembre di ogni anno»; all'articolo 11 è previsto che «Chiunque non adempie agli obblighi previsti dall'articolo 7, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 500.000»;
   l'articolo 6 della legge n. 313 del 2004, invece, prevede, al comma 1, che a livello nazionale la denuncia per chi detiene apiari debba essere fatta entro il 31 dicembre e, al comma 3, che i «trasgressori all'obbligo di denuncia o di comunicazione non possono beneficiare degli incentivi previsti per il settore»;
   inoltre, la legge n. 154 del 2016 commina una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 4.000 euro in caso di violazione dell'obbligo di tale denuncia;
   nell'ambito del sistema delle fonti, il criterio gerarchico, abbinato a quello cronologico, prevede che una norma di pari grado o di grado superiore emanata successivamente ad una norma di pari grado o di grado inferiore prevalga su essa;
   in base a questo principio, la norma regionale è precedente a quella nazionale e quindi, ad avviso dell'interrogante, sarebbe logico pensare che la data per la comunicazione della denuncia di apiari a livello nazionale prevista al 31 dicembre prevalga su quella del 30 novembre prevista dalla legge regionale del Veneto;
   va inoltre sottolineato che la regione Veneto non ha provveduto ad aggiornare la legge n. 23 del 1994 a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 313 del 2004 –:
   se gli apicoltori veneti, le loro associazioni e le Unità locali socio-sanitarie debbano considerare la data fissata a livello nazionale del 31 dicembre come data ultima per la comunicazione della denuncia di detenzione degli apiari anche ai fini dell'erogazione dei contributi europei e in relazione all'irrogazione delle eventuali sanzioni, in attesa che la regione aggiorni la normativa di riferimento.
(4-15094)

SVILUPPO ECONOMICO

Interrogazioni a risposta in Commissione:


   VALLASCAS. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   con decreto interministeriale dell'8 marzo 2013, gli allora Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, Corrado Passera, e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Corrado Clini, approvarono la strategia energetica nazionale;
   secondo quanto riportato sul sito del Ministero dello sviluppo economico, in occasione della presentazione della versione finale del documento, la Strategia energetica nazionale (SEN) sarebbe il risultato di un ampio processo di consultazione pubblica;
   in particolare, verrebbe riferito che il citato processo sarebbe stato avviato a metà ottobre 2012 con l'approvazione in Consiglio dei ministri del documento di proposta e sarebbe proseguito con il confronto fino a dicembre tra tutte le istituzioni rilevanti (Parlamento, Autorità per l'energia il gas e il sistema idrico, Antitrust, Conferenza unificata, Cnel, Commissione europea) e di oltre 100 tra associazioni di categoria, parti sociali e sindacali, associazioni ambientaliste e di consumatori, enti di ricerca e centri studio;
   nel corso della consultazione sarebbero stati inoltre ricevuti oltre 800 suggerimenti e contributi da cittadini e singole aziende attraverso la consultazione pubblica che si è svolta on-line sul sito web del Ministero dello sviluppo economico;
   recentemente, diversi organi di stampa hanno riportato la notizia che entro il prossimo G7 dell'energia, che si terrà in Italia il prossimo aprile, il nostro Paese avrà una nuova strategia energetica;
   la notizia sarebbe stata confermata durante la seduta del 3 novembre 2016 della Camera dei deputati, nel corso della quale il Ministro dello sviluppo economico avrebbe dichiarato che «il processo già avviato di revisione della strategia energetica nazionale che si completerà nei primi mesi del 2017. Le linee di intervento, che erano state definite nel 2012, richiedono infatti un aggiornamento alla luce di fenomeni evolutivi che hanno interessato il sistema energetico e degli impegni derivanti dall'Accordo di Parigi del 2015» –:
   quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, per garantire che la definizione della strategia energetica nazionale sia effettivamente frutto di un ampio processo di consultazione pubblica;
   quali siano i Ministeri e tutti gli enti e le società pubbliche o private coinvolte nel procedimento di aggiornamento della strategia energetica nazionale. (5-10193)


   SIBILIA. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   in data 11 ottobre 2016 l'interrogante ha presentato un'interrogazione (n. 5-09728) a risposta in Commissione indirizzata ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, ad oggi rimasta senza risposta;
   nel predetto atto veniva sottolineata l'imminente scadenza del termine di sospensione del permesso di ricerca Nusco stabilito il 4 aprile 2015, per un massimo di 18 mesi, al fine di consentire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di pronunciarsi sulla valutazione di compatibilità ambientale relativa alla perforazione del pozzo Gesualdo I previsto a ridosso del centro abitato del comune di Gesualdo, in provincia di Avellino;
   nello stesso atto si evidenziava l'esistenza di un altro fattore di rischio, oltre a quello ambientale, di questa ricerca petrolifera e, cioè, realizzazione, nella stessa area, di un tunnel di collegamento rientrante nel progetto di costruzione della superstrada Lioni-Grottaminarda, per il quale l'ultimo decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini (il cosiddetto «mille proroghe») ha prolungato la gestione commissariale;
   sulla pagina dedicata del sito on line del Ministero dello sviluppo economico ad oggi non risulta alcuna notizia contenente un aggiornamento sul permesso di ricerca Nusco, nonostante siano decorsi i 18 mesi. Per cui, non essendosi il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pronunciato sulla valutazione di compatibilità ambientale relativa alla perforazione del pozzo Gesualdo I, si deduce che il progetto sia da considerarsi decaduto –:
   quali siano ora le priorità energetiche da fonti rinnovabili, che sostituiscono quelle relative al permesso di ricerca «Nusco» da fonte fossile, di fatto ormai non più operativo. (5-10194)

Apposizione di firme ad una mozione.

  La mozione Brunetta e Laffranco n. 1-01452, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 20 dicembre 2016, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Alberto Giorgetti, Palmizio, Occhiuto.

Cambio di presentatore di una interrogazione.

  L'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-05978, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 3 luglio 2015, è da intendersi presentata dall'Onorevole Artini, già cofirmatario della stessa.

Pubblicazione di un testo riformulato.

  Si pubblica il testo riformulato della mozione Brunetta n. 1-01452, già pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta n. 716 del 20 dicembre 2016.

   La Camera,
   premesso che:
    i decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 2015 hanno recepito la direttiva 2014/59/UE (del 15 maggio 2014) che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Detta direttiva (direttiva BRRD – Bank Recovery and Resolution Directive) affronta il tema delle crisi delle banche approntando strumenti nuovi che le autorità possono impiegare per gestire in maniera ordinata eventuali situazioni di dissesto non solo a seguito del loro manifestarsi, ma anche in via preventiva o ai primi segnali di difficoltà. Essa introduce una molteplicità di strumenti, aventi carattere preventivo, carattere di intervento immediato, così come strumenti di «risoluzione» della crisi;
    già nel 2013 la «comunicazione» della Commissione europea aveva disposto l'applicazione immediata di un nuovo regime di burden sharing che imponeva, in caso di crisi di una banca, la condivisione di perdite per azionisti e obbligazionisti subordinati come precondizione per un intervento pubblico;
    nel 2014 la BRRD, approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo, ha esteso quello stesso regime, già a partire dal 2016, anche alle obbligazioni ordinarie e ai depositi superiori a 100.000 euro (il bail-in);
    in particolare, il decreto legislativo n. 180 del 2015, ha recepito la direttiva BRRD nelle parti relative alla predisposizione di piani di risoluzione, avvio e chiusura delle procedure di risoluzione, adozione delle misure di risoluzione, gestione della crisi di gruppi cross-border, poteri e funzioni dell'autorità di risoluzione nazionale e disciplina del fondo di risoluzione nazionale. Le autorità preposte all'adozione delle misure di risoluzione delle banche potranno attivare una serie di misure, tra cui il temporaneo trasferimento delle attività e delle passività a un'entità (bridge bank) costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato, il trasferimento delle attività deteriorate a un veicolo (bad bank) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli ed il cosiddetto bail-in, ossia la procedura che consente di svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni, per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali;
    il termine per l'applicazione delle disposizioni relative alle nuove procedure sul bail-in previste dalla direttiva, era fissato al 10 gennaio 2016; la medesima direttiva contiene, all'articolo 129, una clausola di revisione da attivare entro giugno 2018 (non è escluso attivarla prima);
    il 21 novembre 2015, per effetto delle nuove norme introdotte, la Banca d'Italia ha avviato quattro procedure di risoluzione – ai sensi del decreto legislativo n. 180 del 2015 – nei confronti della Banca delle Marche, della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, della Cassa di Risparmio di Ferrara e della Cassa di Risparmio della provincia di Chieti, tutte in amministrazione straordinaria. Con le norme del cosiddetto «decreto Salva-banche» (ovvero il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183), poi confluite, all'interno della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), sono stati costituiti ex lege gli enti-ponte previsti dai provvedimenti di avvio della risoluzione dei suddetti istituti bancari, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche e, quando le condizioni di mercato saranno adeguate, di cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate, in conformità con le disposizioni del citato decreto legislativo n. 180 del 2015. Il provvedimento ha previsto, inoltre, che il finanziamento delle procedure di risoluzione fosse assicurato dal fondo di risoluzione nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 180 del 2015 dalla Banca d'Italia, alimentato dallo stesso sistema bancario mediante contribuzioni ordinarie e straordinarie; il piano di cessione delle quattro « good bank» non è però stato svolto, per via dell'inappetibilità di tali istituti agli occhi degli investitori istituzionali, le cui offerte sono state ritenute troppo basse. Attualmente l'unica banca interessata all'acquisto di tre delle quattro banche è UBI, ma le condizioni di acquisto sono inferiori rispetto a quelle preventivate dal Governo, con il rischio di una maxi perdita per il Fondo interbancario a tutela dei depositi che aveva contribuito nel salvataggio degli istituti in dissesto;
    le operazioni disposte dal decreto-legge n. 183 del 2015 hanno generato perdite per decine di migliaia di azionisti e obbligazionisti subordinati, per nulla informati dal Governo pro tempore con sufficiente anticipo circa le conseguenze che l'avvento di tali norme avrebbe comportato sui loro risparmi, avendo gli stessi clienti acquistato in buona fede gli strumenti finanziari al tempo in cui la nuova normativa non era ancora stata scritta, prefigurando secondo i firmatari del presente atto di indirizzo una chiara violazione del disposto di cui all'articolo 47 della Costituzione, che tutela il risparmio in tutte le sue forme; le nuove procedure non hanno infatti previsto adeguate tutele del capitale investito in obbligazioni subordinate; i decreti attuativi sugli arbitrati, inoltre, non sono ancora stati emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze, obbligando molti azionisti ad optare per la soluzione del rimborso, soltanto parziale delle perdite subite attraverso un procedimento burocratico che si è rivelato lento ed estremamente costoso per alcuni richiedenti, poiché altri sono stati arbitrariamente esclusi per non disporre di requisiti reddituali e patrimoniali sufficienti, in chiara violazione del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione;
    in altre parole, il quadro normativo nazionale, nel dare applicazione alle disposizioni europee in materia di «salvataggi bancari», anche anticipandone di fatto l'entrata in vigore, si è rivelato confuso e particolarmente oneroso per i risparmiatori;
    è poi fondamentale evidenziare come, nell'introdurre i delicati cambiamenti a livello europeo sopra ricordati, non si è prestata sufficiente attenzione alla fase di transizione, soprattutto nella parte informativa per i contraenti retail;
    come affermato in più occasioni anche dal Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, è evidente come il Governo avrebbe dovuto sostenere con forza che un'applicazione immediata e, soprattutto, retroattiva dei meccanismi di burden sharing fino al 2015 e, successivamente, del bail-in, avrebbe potuto comportare – oltre che un aumento del costo e una rarefazione del credito all'economia – rischi per la stabilità finanziaria, connessi anche col trattamento dei creditori in possesso di passività bancarie sottoscritte anni addietro, in tempi in cui le possibilità di perdita del capitale investito erano molto remote;
    sarebbe stato quindi preferibile un passaggio graduale e meno traumatico, tale da permettere ai risparmiatori di acquisire piena consapevolezza del nuovo regime e di orientare le loro scelte di investimento in base al mutato scenario, eventualmente dismettendo le loro attività finanziarie senza perdere il loro valore;
    un approccio mirato, con l'applicazione del bail-in solo a strumenti provvisti di un'espressa clausola contrattuale, e un adeguato periodo transitorio avrebbero consentito alle banche di emettere nuove passività espressamente assoggettabili a tali condizioni;
    la BRRD contiene una clausola che ne prevede la revisione, da avviare entro giugno 2018. Come sostenuto anche dal governatore Visco, è auspicabile che questa occasione sia ora sfruttata, facendo tesoro dell'esperienza, per meglio allineare la disciplina europea con gli standard internazionali;
    i dati del nostro Paese sono evidenti: in Italia la quota del risparmio delle famiglie investita in obbligazioni emesse dalle banche è notevolmente più elevata che nella media dell'area dell'euro; da quando le borse hanno riaperto nel 2016, si è assistito ad un crollo continuo: l'indice azionario del settore bancario ha perduto circa il 37 per cento. I filoni da seguire per dare una spiegazione al fenomeno sono due, intrecciati tra loro: il tema dei crediti deteriorati (« Non Performing Loans» NPL) nei bilanci delle banche e il dibattito sulla « bad bank»; la proposta franco-tedesca di porre, per le banche dei Paesi dell'eurozona, un tetto all'ammontare di titoli del proprio debito sovrano che possono avere in portafoglio («proposta Schäuble»);
    il tema dei non performing loans è esploso a seguito dell'improvviso decreto del Governo pro tempore del 22 novembre 2015 con cui sono state «salvate» le quattro banche già menzionate, quando i valori di riferimento utilizzati per la svalutazione dei crediti deteriorati di queste ultime sono stati inopportunamente estesi a tutto il resto del sistema bancario, ed è scoppiata la psicosi per cui bisogna liberarsene subito e a qualsiasi prezzo. Mentre, come sanno bene gli addetti ai lavori, la buona gestione dei non performing loans spesso aiuta i bilanci delle banche;
    ma il decreto «salva banche» ha prodotto anche un altro effetto nefasto, che ha influito sul crollo delle borse: il «panico finanziario», noto pure come «corsa agli sportelli». I risparmiatori non si fidano più delle banche italiane, dal momento che 4 istituti sono falliti sul serio, finiti nell'occhio del ciclone e in alcuni casi anche al centro di indagini della magistratura, per cui ritirano i loro depositi;
    una soluzione di livello europeo a questo problema è tra i pilastri dell'unione bancaria che si vorrebbe introdurre: è la garanzia comune sui depositi, una sorta di «prestatore di ultima istanza» per cui i depositi bancari sono garantiti dalla piena fede e dal credito dell'Unione europea, prendendo a prestito la definizione utilizzata per definire tale strumento negli Stati Uniti; ma sulla garanzia europea comune sui depositi pesa il veto del Governo tedesco, che per sbloccarli chiede che le banche dei Paesi del sud Europa. Italia in primis, si liberino dei troppi titoli del proprio debito sovrano in portafoglio. Solo quando le banche italiane e greche diventeranno, così, meno rischiose, il Governo tedesco è disposto a partecipare a un fondo comune che garantisca il debito di tutti i Paesi dell'area dell'euro (Germania inclusa). «Liberarsi dei troppi titoli del proprio debito sovrano in portafoglio» significa vendita in blocco di buoni del Tesoro, quindi aumento dell'offerta degli stessi, con conseguente riduzione del prezzo, aumento dei rendimenti, quindi necessità di ricapitalizzazione per le banche, crollo in borsa e per il Paese aumento dello spread: esattamente la stessa sequenza a che nell'estate-autunno del 2011 portò alla crisi che tutti conoscono durante la quale tante imprese italiane sono state acquistate a «prezzi di saldo» dai «predatori» dalla tripla A, e alla caduta di quello che i firmatari del presente atto di indirizzo ritengono l'ultimo Governo democraticamente eletto;
    sulle modalità di creazione e funzionamento della bad bank italiana si è aperto un confronto con la Commissione europea, molto serio, sul quale però il Governo pro tempore ha già ceduto senza se e senza ma, evidentemente troppo timoroso di un'eventuale «bocciatura» della legge di stabilità tutta in deficit; da allora, i rapporti con la Commissione europea sono arrivati a un punto di minimo, fattore, questo, che complica ancora di più le negoziazioni con i partner europei. Ne deriva che per finanziare provvedimenti finalizzati ad acquisire consenso, l'Esecutivo ha distrutto e svenduto il sistema bancario italiano, di cui l'andamento in borsa dal 1o gennaio 2016 è la dimostrazione, indebolendo l'intera economia italiana;
     sarebbe invece necessario superare qualsiasi atteggiamento di debolezza, e cercare alleanze tra i partner europei per far cadere il veto tedesco sulla garanzia europea comune sui depositi bancari e proporre una moratoria sulla direttiva bail-in. Il modello dovrebbe essere quello degli Stati Uniti, dove il « timing» dell'intervento del Governo è stato l'opposto di, quello, errato, fatto dall'Europa: prima si sono risistemate le banche attraverso l'ingresso del Tesoro, poi con istituti più solidi, rilanciato l'economia in un colpo solo si risolverebbe il problema delle banche e si riuscirebbe a evitare la vendita in blocco di titoli di Stato italiani, con le conseguenze drammatiche che si è avuto modo di conoscere sull'economia e la democrazia italiana;
    il Governo deve mettere in atto una importante riflessione in merito alla frettolosa applicazione in Italia del bail-in, alla necessaria non retroattività delle norme derivanti dalla direttiva dell'Unione europea, e, in particolare, valutare con attenzione anche i profili di incostituzionalità di queste ultime rispetto all'articolo 47 della Carta costituzionale, che tutela il risparmio in tutte le sue forme;
    è necessario inoltre che si ripensi completamente all'inasprimento delle norme del codice penale relative alle responsabilità degli amministratori degli istituti di credito che, attraverso comportamenti dolosi o colposi, provocano perdite ai loro clienti. L'antiquato sistema giudiziario italiano non si è dimostrato in grado di punire i colpevoli, la qual cosa creerà altri incentivi ad utilizzare il risparmio dei clienti per concedere prestiti senza una seria valutazione del merito di credito o addirittura inserendoli nei circuiti della malavita, come alcuni recenti casi hanno dimostrato;
    è pertanto fondamentale porre rimedio ai gravi errori perpetrati dal Governo in tema bancario, in particolare negli ultimi due anni: tutta la copiosa produzione normativa sul tema portata avanti dall'Esecutivo guidato da Matteo Renzi, si è rivelata, infatti, ad avviso sottoscrittori del presente atto di indirizzo, assolutamente inutile e dannosa, in particolare per gli effetti catastrofici prodotti sui risparmiatori e per la tenuta dell'intero sistema bancario;
    risale al gennaio 2015 il decreto-legge (decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3) che ha riformato la governance delle banche popolari, imponendo la trasformazione in società per azioni a quelle con attivo superiore agli otto miliardi di euro. Una riforma strutturale adottata attraverso lo strumento del decreto-legge, in un contesto assolutamente privo dei requisiti di necessità ed urgenza. In quell'occasione, l'atteggiamento dell'Esecutivo risultò a dir poco ambiguo. I movimenti dei mercati nei giorni successivi all'emanazione del decreto, evidenziarono chiaramente come l'intervento di riforma approvato dal Consiglio dei ministri fosse stato preceduto da una serie di attività anomale, con sospette operazioni di compravendita di titoli azionari di numerose banche popolari: gli acquisti si erano concentrati sulle banche di modesta dimensione, come la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, il cui valore delle azioni aumentò addirittura del 62,1 per cento in quattro giorni, a fronte di un andamento delle azioni del comparto bancario che registrava un aumento dell'8,68 per cento. L'ulteriore stranezza riguardava il requisito dimensionale individuato, ossia un attivo di 8 miliardi di euro; è così che sono rientrate nelle norme il Credito Valtellinese, la Banca popolare di Bari e l'ormai famosa Banca popolare dell'Etruria e del Lazio;
    il secondo intervento, messo in campo sempre attraverso l'utilizzo della decretazione d'urgenza, è stato poi il citato decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 (poi confluito all'interno della legge di stabilità 2016), strettamente connesso con le procedure di risoluzione avviate dalla Banca d'Italia nei confronti di alcune banche in amministrazione straordinaria (Cassa di risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di risparmio della provincia di Chieti), che ha determinato la costituzione ex lege degli enti-ponte previsti dai provvedimenti di avvio della risoluzione dei suddetti istituti bancari;
    lo scorso febbraio il Governo Renzi ha poi riproposto l'ennesimo intervento in tema bancario, utilizzando ancora una volta lo strumento della decretazione d'urgenza, definendo, attraverso il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 (poi convertito dalla legge 3 aprile 2016, n. 49) la riforma delle banche di credito cooperativo;
    per non parlare dei continui interventi contenuti in altri provvedimenti, o di quelli che il Governo ha tentato di forzare all'interno della manovra finanziaria, come nel caso della disposizione introdotta nel testo del disegno di legge di bilancio (in materia di contribuzioni addizionali dovute dal sistema bancario al Fondo di risoluzione nazionale) stralciata dalla Commissione bilancio in quanto misura di carattere ordinamentale, e addirittura ripresentata sotto forma di emendamento del decreto fiscale;
    un modo di legiferare che appare ai firmatari del presente atto di indirizzo illegittimo, oltre che profondamente sbagliato nei contenuti, come è evidente dalle recenti decisioni del giudice amministrativo, in particolare sul decreto «banche popolari»;
    le banche popolari rappresentano una componente fondamentale della cooperazione bancaria italiana, e che, fin dalla loro nascita, hanno svolto e continuano a svolgere un insostituibile ruolo di sostegno alle famiglie e alle imprese, specie le piccole e medie imprese, con evidenti ricadute positive in termini di utilità sociale per il territorio, in un momento particolarmente duro di gravosa congiuntura economica come quello che il Paese ha dovuto affrontare negli ultimi anni;
    con riferimento agli interventi sulle banche popolari, e sulla loro trasformazione in società per azioni, il Consiglio di Stato ha di recente rimesso la questione alla Corte costituzionale, evidenziando, tra l'altro, che la riforma è in evidente contrasto con l'articolo 77 della Costituzione, «in relazione alla evidente carenza dei presupposti di straordinaria necessità ed urgenza legittimanti il ricorso alla decretazione d'urgenza», come tra l'altro rilevato dalla pregiudiziale di costituzionalità presentata al riguardo dal Gruppo Forza Italia alla Camera;
    restano fermi i profili di incostituzionalità citati e già riscontrati, rilevato che in ogni caso la dimensione, anche rilevante, di una società, non risulta affatto incompatibile con la sua natura cooperativa: è infatti di tutta evidenza che in Europa operano banche cooperative presenti sui mercati internazionali e con attivi che superano ampiamente non solo gli 8 miliardi – di cui al decreto-legge n. 3 del 2015, ma i 1.000 miliardi. È il caso in Francia del Crédit Agricole il cui attivo supera i 1.700 miliardi di euro, del Gruppo BPCE con 716 miliardi, del Crédit Mutuel con 500 miliardi; è il caso in Germania della DZ Bank, con 477 miliardi, in Olanda di Rabobank con 674 miliardi. Le prime cinquanta banche cooperative europee presentano tutte un attivo di gran lunga superiore agli 8 miliardi di euro, con una media pari a 154 miliardi;
    la fissazione di una soglia dimensionale di 8 miliardi per il mantenimento dello status di banca popolare cooperativa operata dal decreto-legge n. 3 del 2015 non trova infatti riscontro in alcuna normativa esistente, nazionale o internazionale. L'unico limite riferito alla dimensione nella normativa comunitaria è quello previsto per l'intervento di vigilanza della BCE, laddove si indica il valore di 30 miliardi: si è quindi in presenza di un gap di 22 miliardi, pari al 275 per cento della soglia stessa che contrasta con l'intento dichiarato di adeguarsi agli indirizzi europei ed omogeneizzare il modello societario delle banche assoggettate al meccanismo unico di vigilanza;
    tale soglia potrebbe ostacolare il consolidamento tra le banche popolari infrasoglia che potrebbero essere, da una parte indotte a non percorrere le auspicate ipotesi di razionalizzazione, dall'altra costrette a ridurre le erogazioni creditizie per non superare la soglia e rinunciare all'essere cooperative, impedendo così il raggiungimento di un livello attivo più idoneo per la massima efficienza collegata alla dimensione;
    il 23 dicembre 2016 è stato emanato il decreto-legge n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio: il provvedimento è volto a consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di erogare, con diverse modalità, sostegno pubblico alle banche italiane in esito delle prove di stress effettuate a livello nazionale, dell'Unione europea e del Meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism – SSM). In sostanza, si tratta di uno scudo da 20 miliardi di euro per tutti quegli istituti di credito in difficoltà, che sarà utilizzato in particolare per la ricapitalizzazione dell'Istituto Monte dei Paschi, per il quale è fallita la «soluzione di mercato» auspicata;
    l'intervento messo in campo oggi arriva tardi e sconta l'opacità e la confusione che hanno caratterizzato le politiche e la legislazione in ambito bancario dell'Esecutivo guidato da Matteo Renzi. Fino ad ora è stata infatti sottovalutata la portata della crisi delle banche italiane e la possibilità che tutto ciò portasse ad un effetto domino capace di colpire l'intero sistema bancario italiano;
    se da una parte, poi, il decreto chiarisce in qualche modo come il Governo intenda risolvere il tema della ricapitalizzazione di Monte dei Paschi senza colpire i piccoli risparmiatori, d'altra parte non dice nulla di come lo Stato, azionista egemone in conseguenza dello schema ideato dal Governo, intenda operare per risanare davvero la banca. Ma la gestione della fase che segue l'immissione di capitale non è il solo grande «nodo», da affrontare: è infatti necessario altresì analizzare e trovare una soluzione per sciogliere le evidenti questioni di equità di trattamento (se non di illegittima disparità) che, a seguito di questo intervento, vengono a crearsi tra istituti, con particolare riferimento a quelli colpiti dalle recenti procedure di risoluzione. Dietro la giusta tutela del risparmio e – e dei risparmiatori – non può infatti nascondersi la disparità di trattamento tra istituti in crisi;
    in particolare alla luce di tutte le vicende esposte, è ora più che mai necessario che il Parlamento si faccia carico di una vera e propria indagine in ambito bancario, attraverso l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta, per conoscere e accertare prassi o singole condotte inadeguate, illegittime o illecite innanzitutto nei quattro istituti di credito coinvolti nelle procedure di risoluzione, e, più in generale, nei numerosi istituti in crisi, a partire dal Monte dei Paschi di Siena. In particolare in quest'ultimo caso bisogna fare chiarezza su vicende caratterizzate da inchieste giudiziarie, perdite, operazioni finanziarie spericolate e, soprattutto, da rapporti molto poco trasparenti con il mondo politico: un mix micidiale di fattori che ha determinato una crisi, quella del Monte dei Paschi, che appare oggi in grado di coinvolgere l'intero sistema bancario italiano. Bisogna inoltre verificare che le autorità pubbliche di vigilanza – la Banca d'Italia e la CONSOB – abbiano svolto correttamente e coerentemente la loro funzione di garanzia per i risparmiatori, accertando le responsabilità e gli eventuali reati commessi da amministratori e direttori generali delle banche coinvolte nonché da revisori legali dei conti e società di revisione legale, che hanno certificato bilanci evidentemente in dissesto;
    già il settembre 2015, la regione Toscana aveva istituito, su richiesta delle opposizioni, una commissione di inchiesta per indagare e ricostruire i fatti che hanno portato al dissesto finanziario del Monte dei Paschi e della fondazione MPS. Nel corso del suo lavoro, la commissione ha accertato gravi responsabilità della politica nel gestire le risorse e il patrimonio della fondazione e della banca più antica del mondo, nonché gravi responsabilità degli organismi di controllo;
    anche la regione Marche, con deliberazione dell'assemblea legislativa del febbraio 2016, aveva previsto l'istituzione di una commissione consiliare d'indagine diretta ad esaminare il caso Banca Marche,

  impegna se stessa e i propri organi, ciascuno per le proprie competenze, a deliberare in ordine all'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato del sistema bancario italiano e sui casi di crisi verificatisi dal 1o gennaio 1999, in connessione con l'inizio dell'operatività in strumenti finanziari denominati in euro, sulla base di quanto già richiesto, attraverso specifiche proposte di inchiesta, da diverse forze politiche.
(1-01452)
(Nuova formulazione) «Brunetta, Laffranco, Alberto Giorgetti, Palmizio, Occhiuto».

Ritiro di un documento del sindacato ispettivo.

  Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione a risposta scritta Realacci n. 4-15004 del 14 dicembre 2016.

Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo.

  I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta dei presentatori:
   interrogazione a risposta scritta D'Arienzo n. 4-03376 del 30 gennaio 2014 in interrogazione a risposta orale n. 3-02676;
   interrogazione a risposta in Commissione Turco e altri n. 5-04370 del 22 dicembre 2014 in interrogazione a risposta orale n. 3-02677;
   interrogazione a risposta in Commissione Artini e altri n. 5-05978 del 3 luglio 2015 in interrogazione a risposta orale n. 3-02678;
   interrogazione a risposta orale Vezzali n. 3-02056 del 26 febbraio 2016 in interrogazione a risposta scritta n. 4-15101.

ERRATA CORRIGE

  Interrogazione a risposta scritta Di Vita e altri n. 4-15061 pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta n. 717 del 21 dicembre 2016.
  Alla pagina n. 43355, prima colonna, dalla riga quarantaduesima alla riga quarantaquattresima, deve leggersi: «DI VITA, LOREFICE, GRILLO, SILVIA GIORDANO, MANTERO e COLONNESE. – Al Ministro della salute. –» e non come stampato.