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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Domenica 22 dicembre 2013

ATTI DI CONTROLLO

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Interrogazione a risposta in Commissione:


   L'ABBATE, GAGNARLI, SCAGLIUSI, DE LORENZIS, PARENTELA, MASSIMILIANO BERNINI, DA VILLA e TERZONI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   si fa riferimento ai contenuti dell'interrogazione n. 5-00813 del 1o agosto 2013 già interrogazione a risposta scritta 4-00762) e alla relativa risposta del Sottosegretario all'ambiente e alla tutela del territorio e del mare Marco Flavio Cirillo in data 17 settembre 2013: «Il caso segnalato dagli onorevoli interroganti è all'attenzione del Ministero. Infatti, nell'ambito del suddetto procedimento penale, questa Amministrazione, seppure erroneamente non ancora individuata quale persona offesa, ha interesse alla costituzione di parte civile nel processo in quanto titolare del diritto al risarcimento del danno ambientale cagionato. Pertanto, al fine di poter partecipare attivamente alle disposte operazioni peritali, attraverso la nomina di un consulente tecnico di parte, con nota del 4 settembre 2013 ha richiesto ad ISPRA di indicare i riferimenti di un funzionario che possa assumere il suddetto incarico. Sarà, quindi, cura del Ministero procedere, in coordinamento con il Commissario delegato nonché con il supporto dell'Avvocatura dello Stato, ad ogni utile iniziativa per la salvaguardia dell'interesse erariale»;
   la competente direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota del 4 settembre 2013 prot. n. 46787/TRI/divisione VIII ha proceduto a richiedere all'ISPRA la nomina di un consulente di parte al fine di poter partecipare attivamente alle disposte operazioni peritali riguardanti rimpianto oggetto dell'atto di sindacato ispettivo sopra riportato. A questo consta agli interroganti l'ISPRA con nota del 23 settembre 2013 (prot. n. 35542) ha provveduto a nominare due consulenti tecnici di parte: l'ingegner Leonardo Arrue e la dottoressa Patrizia Scotto Di Carlo;
   si richiama l'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-01688 del 10 dicembre 2013 già interrogazione a risposta scritta 4-02369);
   si richiama l'interrogazione a risposta scritta 4-02995 del 18 dicembre 2013;
   nell'ambito del procedimento penale n. 16719/12 R.G.N.R. e N. 18283/12 R.G.GIP., in data 18 giugno 2013, il difensore degli indagati della società Progetto Gestione Bacino Bari 5 ha avanzato al G.I.P. dott.ssa Annachiara Mastrorilli istanza di dissequestro della discarica di servizio/soccorso dell'impianto complesso per il trattamento dei rifiuti ubicato in contrada Martucci a Conversano (Bari) subordinata all'espletamento di incidente probatorio teso: «alla descrizione, alla misurazione ed alla analisi del materiale argilloso costituente la barriera impermeabilizzante (artificiale e naturale) e all'esecuzione in situ delle prove di permeabilità previste dal capitolato di appalto, queste ultime non effettuate dagli stessi consulenti del P.M., verifica evidentemente rilevante, se non decisiva, per la decisione dibattimentale inerente le ipotesi di reato di cui agli articoli 356, 479, 483, 640 c.p., 256 decreto legislativo 152 del 2006, 6 e 24 decreto legislativo 231 del 2001, contestate nei capi a), b), c), d), e), h), i), n) della rubrica cautelare; trattandosi peraltro di settori di discarica realizzati nell'ambito di un'unica gara di appalto e con le medesime modalità costruttive, gli accertamenti, allo scopo di contenere i tempi e i costi della perizia, potrebbero essere limitati alla vasca A, tuttora agevolmente accessibile perché mai utilizzata»;
   decidendo su tale richiesta, il G.I.P., nonostante il parere contrario del P.M. procedente, ha ammesso l'incidente probatorio richiesto con ordinanza resa in data 3 luglio 2013, cui ha fatto seguito, in data 19 luglio 2013, il conferimento di incarico in favore del perito ingegner Luigi Boeri con la formulazione dei seguenti quesiti:
   verifichi il perito, sulla base della documentazione nel fascicolo, o da acquisire presso soggetti pubblici o privati, al quale viene previamente autorizzato:
    1) se i materiali utilizzati per l'impermeabilizzazione delle pareti e del fondo della discarica, in relazione alla vasca A, sia idoneo per natura, geometria e caratteristiche geotecniche, a garantire la sicurezza ambientale, in coerenza con le previsioni di legge delle regole dell'arte, attraverso l'esecuzione di indagini dirette in sito;
    2) se la geometria della barriera di impermeabilizzazione in argilla, realizzata sul fondo e sulle pareti, e in particolare il suo spessore, sia conforme alle indicazioni contenute negli elaborati di progetto approvato e comunque della normativa vigente in materia di discariche dei rifiuti;
    3) accerti altresì la rispondenza alle specifiche del progetto approvato della geomembrana in HDPE impiegata per l'impermeabilizzazione del fondo e delle pareti della vasca;
    4) verifichi in generale l'integrità della barriera di impermeabilizzazione presente sul fondo e sulle barriere della vasca, in particolare l'eventuale presenza di fori o lacerazioni del manto durante la posa in opera della stessa o a seguito della realizzazione dello strato drenante di ghiaia in fondo vasca o prodotte a seguito di danneggiamento accidentale nella gestione operativa dell'impianto;
    5) verifichi altresì qualunque ulteriore elemento utile ai fini di giustizia nell'ambito della delimitazione dell'oggetto dell'incidente probatorio e in particolare eventuali modifiche e accorgimenti per una messa in sicurezza, conformemente alla normativa vigente e al progetto approvato, della vasca ove si riveli non messa in sicurezza, la differenza diciamo tra ciò che sarebbe dovuto essere e ciò che invece è;
    6) la consistenza degli elementi litici del fondo vasca, che rientra nell'accertamento della regolarità rispetto al capitolato, al progetto approvato e alla normativa anche degli accorgimenti tecnici relativi alla impermeabilizzazione anche nei confronti delle acque sotterranee»;
   la scadenza naturale per la consegna della relazione peritale da parte dell'ingegner Boeri era fissata al 5 novembre 2013 ma è stata poi concessa una proroga fissando la nuova scadenza al 20 dicembre 2013;
   il 19 novembre 2013, l'ingegner Boeri ha trasmesso ai consulenti tecnici di parte, ai legali delle parti, alla procura della Repubblica presso il tribunale di Bari (procuratore aggiunto e sostituto procuratore), all'ufficio del G.I.P., al N.O.E. di Bari e al custode giudiziario i risultati delle prove condotte nel corso dell'accertamento peritale in relazione al verbale di perizia e di conferimento dell'incarico del 19 luglio 2013. In conformità a quanto convenuto con le parti nell'ambito degli incontri del 9 ottobre 2013 e del 7 novembre 2013, come consta dai verbali redatti in tali occasioni, entro il 26 novembre 2013 i consulenti tecnici di parte potevano rimettere le loro memorie di interpretazione dei dati e dei risultati degli accertamenti complessivamente condotti, fornendo puntuale riscontro ai quesiti posti dal G.I.P. Tali memorie, che dovevano essere inviate per posta elettronica al perito, sono state opportunamente valutate ed eventualmente considerate nell'ambito della relazione peritale da consegnare al GIP entro il 20 dicembre 2013;
   l'autorità giudiziaria del tribunale civile e penale di Bari – sezione del GIP – ha fissato all'11 febbraio 2014 l'udienza innanzi al GIP per l'audizione del perito –:
   se il Ministro interrogato si sia effettivamente costituito parte civile nel suddetto procedimento penale come da risposta del Sottosegretario M. F. Cirillo all'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-00813 riportata in premessa;
   se i due consulenti tecnici di parte dell'Ispra, incaricati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, abbiano preso parte all'incidente probatorio di cui all'udienza riportata in premessa e fissata al prossimo 11 febbraio 2014;
   quali elementi utili ai fini di giustizia e della salvaguardia dell'ambiente e della salute siano stati prodotti, anche in relazione alle segnalazioni che sono state richiamate nelle interrogazioni suddette, e quale strategia intenda adottare il Ministro interrogato in vista dell'udienza dell'11 febbraio 2014. (5-01792)

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta in Commissione:


   DA VILLA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», convertito dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005, stabilisce al primo comma (come modificato di recente dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, «Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia», che: «Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione di tali immobili è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia determinato secondo criteri e valori di mercato. L'Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, a vendere con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, i beni immobili ad uso non prevalentemente abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, ivi compresi quell'individuati ai sensi dei commi 13, 13-bis e 13-ter dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
  L'autorizzazione all'operazione può ricomprendere anche immobili degli enti territoriali; in questo caso, ferme restando le previsioni dettate dal presente articolo, gli enti territoriali interessati individuano, con apposita delibera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli immobili che intendono dismettere. La delibera conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale di cui al secondo periodo del presente comma»;
   il comune di Venezia è proprietario del complesso immobiliare denominato «ex Ospedale al Mare sito al Lido di Venezia;
   una porzione di tale cespite è stato inserito nel piano di alienazioni e valorizzazioni per l'anno in corso, con delibera del consiglio comunale n. 93 del 30 novembre 2013, ai sensi del ricordato articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008;
   con successiva delibera, la n. 99 del 16 dicembre 2013, il consiglio comunale ha deliberato di cedere, ai sensi della normativa sopra accennata, la porzione così individuata dell'ex Ospedale al Mare del Lido. Il soggetto acquirente è il «Fondo Investimenti per la Valorizzazione – Plus» gestito da Cdp investimenti SGR Spa;
   la parola «prevalentemente» è stata aggiunta al testo di legge su richiamato solo con la recente modifica di fine novembre 2003 Prima dunque le alienazioni di immobili del patrimonio pubblico erano da intendersi in modo ancora più restrittivo, nel senso di destinazioni d'uso degli stessi edifici da cedere;
   attualmente, con l'aggiunta dell'avverbio di quantità, è ammessa dal legislatore anche la cessione di beni immobili in cui vi sia una parte di residenziale che però non dev'essere ovviamente maggioritaria: in pratica il 50 per cento più uno di edifici e/o terreni venduti dovrà avere, urbanisticamente, una destinazione ricettivo-turistica, commerciale-direzionale, agricola, produttiva o ad attrezzature collettive ai sensi della normativa nazionale (articolo 7, comma 2, della legge n. 1150 del 1942 ed articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968);
   la porzione del complesso immobiliare, che l'amministrazione comunale ha deliberato di cedere, ha una SLP (superficie lorda di pavimento) complessiva di metri quadrati 48.192,75 di cui 44.036,28 a uso residenziale, 1.045,77 a uso commerciale, 1.218,94 a uso ricettivo e infine 1.891,76 a servizi collettivi (vedasi allegato A alla delibera). Ne consegue che non sussiste affatto il presupposto di legge richiesto, pur mitigato dalla recente introduzione dell'avverbio «prevalentemente», poiché la parte «abitativa» costituisce il 91,38 per cento del totale;
   Cdp Investimenti SGR Spa è una società di gestione del risparmio il cui capitale è detenuto per il 70 per cento da Cassa depositi e prestiti spa e per il 15 per cento ciascuno da ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio spa) ed ABI (Associazione bancaria italiana);
   Cassa depositi e prestiti è, a sua volta, una società per azioni a controllo pubblico: il Ministero dell'economia e delle finanze detiene l'80,1 per cento del capitale, il 18,4 per cento è posseduto da un nutrito gruppo di fondazioni di origine bancaria, il restante 1,5 per cento in azioni proprie. Cdp gestisce una parte consistente del risparmio nazionale, il risparmio postale (buoni fruttiferi e libretti), che rappresenta la sua principale fonte di raccolta –:
   se, e con quali modalità il Ministro interrogato, intenda tutelare la propria partecipazione societaria e, al tempo stesso, proteggere il risparmio postale di milioni di italiani da operazioni immobiliari, come quella qui descritta, palesemente contra legem. (5-01791)

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazione a risposta in Commissione:


   CATALANO, DE LORENZIS e DA VILLA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   la Società Aeroporto Fiorentino, oggi AdF, nell'ambito del progetto Fiat-Fondiaria, ha realizzato interventi di espansione della pista dell'aeroporto storico di Firenze Peretola, ammodernando l'intera struttura e rendendola uno scalo frequentato;
   l'Ente nazionale di assistenza al volo ha effettuato un'analisi preliminare relativa al posizionamento di una nuova pista di volo dell'aeroporto di Firenze-Peretola, con riferimento alla sua compatibilità con le superfici di delimitazione ostacoli definite nel regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti in relazione agli ostacoli e al terreno circostante l'AD di Firenze;
   la pista, 1230, denominata «convergente parallela», si estenderebbe più o meno parallelamente all'autostrada Firenze mare;
   l'intervento presenta criticità significative in termini di inquinamento e sicurezza dell'area interessata;
   in riferimento al primo aspetto, l'aeroporto è adiacente al parco della Piana, necessario polmone di compensazione tra le infrastrutture e la città;
   in riferimento al secondo aspetto, per la realizzazione della pista si dovrebbe realizzare un rialzamento dell'autostrada adiacente A11, che si presenta come un intervento complicato e costoso;
   il territorio è un bene e una risorsa non riproducibile da conservare per le future generazioni;
   il rapporto della valutazione impatto ambientale (VIA) del 2006, definisce la Piana una «zona satura di problematicità ambientale e sanitaria con necessità di mitigazione»;
   il trasporto aereo costituisce un fattore di rischio e danno alla salute e all'ambiente, e pertanto deve essere costantemente studiato, monitorato nei suoi effetti e soggetto a programmi e politiche di contenimento e riduzione;
   le stime del traffico aereo in aumento nell'area Pisa-Firenze-Bologna devono essere contestualizzate in uno scenario di crisi economica che comporta un'inevitabile flessione dei volumi attesi;
   si apprende dalla stampa che il comune di Prato ha presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Toscana contro il piano di indirizzo territoriale, approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 72 del 24 luglio 2007, per la parte relativa all'ampliamento dello scalo fiorentino di Peretola;
   la vicinanza della pista con l'autostrada creerebbe problemi di sicurezza al momento dell'atterraggio;
   non è necessario un secondo aeroporto internazionale in Toscana, ed in particolare in un'area così urbanizzata;
   un collegamento ferroviario Firenze-Pisa sarebbe più efficiente dal punto di vista economico e vantaggioso dal punto di vista della salute dei cittadini –:
   se non si intenda considerare un'appropriata analisi di costi-benefici per valutare la reale necessità dell'infrastruttura.
(5-01789)

INTEGRAZIONE

Interrogazione a risposta scritta:


   BONOMO, QUARTAPELLE PROCOPIO, ASCANI, CAPOZZOLO e CRIVELLARI. — Al Ministro per l'integrazione. — Per sapere – premesso che:
   con la decisione n. 1719/2006/CE del 15 novembre 2006, il Parlamento ed il Consiglio europeo hanno definito le strategie comunitarie in materia di politiche giovanili, istituendo il programma gioventù in azione e dando mandato agli Stati membri di costituire le agenzie nazionali, quali soggetti autonomi, con il compito di amministrare le misure decentrate dello stesso e sviluppare, su scala nazionale, i programmi necessari al perseguimento degli obiettivi che la strategia comunitaria fissa;
   il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, recante «Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie», nel recepire la richiamata decisione, istituisce l'Agenzia nazionale per i giovani il cui statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2007, n. 156, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2007;  
   l'articolo 2, punto 1, dello statuto dell'Agenzia nazionale per i giovani prevede che tra le sue attività, in attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 istitutiva del programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013, vi sia lo svolgimento delle funzioni di Agenzia nazionale italiana del programma comunitario;
   l'articolo 5, punto 2, del citato statuto dispone: «L'incarico di Direttore generale è conferito, con mandato triennale rinnovabile una sola volta, a persona con comprovata esperienza e professionalità nel settore delle politiche giovanili, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro della solidarietà sociale, con la procedura prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni»;
   l'articolo 5, punto 4, prevede che «Il Direttore generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Agenzia, ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi dei Ministri vigilanti. In particolare il direttore generale:
    a) determina i programmi per dare attuazione agli obiettivi della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e agli indirizzi dei Ministri vigilanti;
    b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza dell'attività svolta al pubblico interesse;
    c) definisce l'articolazione delle strutture operative dell'Agenzia;
    d) promuove e mantiene relazioni con i competenti organismi dell'Unione europea per lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del programma «Gioventù in azione»;
   l'Agenzia nazionale per i giovani attende la nomina di un nuovo direttore, dato che il precedente direttore Di Caro ha portato a termine il proprio mandato;
   la mancata nomina del direttore dell'Agenzia impedisce l'utilizzo dei fondi che l'Unione europea mette a disposizione dell'Italia per i progetti all'interno del programma Youth in Action: infatti in un comunicato del 16 dicembre 2013 il comitato di valutazione dei progetti presentati nell'ambito del programma gioventù in azione alla scadenza del 1o ottobre 2013, segnala che «la graduatoria dei progetti sarà pubblicata sul sito dell'ANG non appena saranno espletate le procedure previste. Precisiamo che, in assenza di Direttore Generale in qualità di legale rappresentate dell'Agenzia, le procedure di ratifica e di pubblicazione degli esiti della selezione dei progetti sono rallentate. L'Agenzia Nazionale provvederà a pubblicare i risultati nel più breve tempo possibile, pur non essendo in grado ad oggi di comunicare una data puntuale» –:
   quali siano state le motivazioni che hanno impedito fino ad oggi la nomina del direttore dell'Agenzia nazionale per i giovani;
   quando verrà nominato il nuovo direttore dell'agenzia;
   quali fondi europei l'Italia attenda di sbloccare per i progetti all'interno del programma Youth in Action, non ancora utilizzabili per via della mancata nomina del direttore dell'Agenzia nazionale per i giovani. (4-03052)

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Interrogazione a risposta in Commissione:


   ANZALDI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) su richiesta della Commissione europea ha espresso un parere prendendo in considerazione recenti ricerche e i dati disponibili sul potenziale di acetamiprid e imidacloprid di danneggiare il sistema nervoso umano nella fase di sviluppo, il cervello in particolare;
   a seguito di alcune anomale morie di api e di uccelli sono emerse preoccupazioni anche per la salute umana in relazione all'utilizzo di alcuni pesticidi usati in agricoltura e sopra citati;
   l'Efsa ha avanzato la proposta di abbassare i livelli guida per l'esposizione ammissibile per i due neonicotinoidi e ha contemporaneamente chiesto anche la definizione di criteri, a livello di Unione europea, che rendano obbligatoria la presentazione di studi sulla neurotossicità nella fase di sviluppo come parte integrante del processo di autorizzazione dei pesticidi;
   è del tutto evidente che si tratta di osservazioni che destano una certa preoccupazione considerato che la pericolosità ora si estende anche alla salute umana;
   i neonicotinoidi, infatti, fino ad oggi, sono stati banditi solo in alcuni contesti perché nocivi nei confronti delle api, che certo rappresentano un soggetto fondamentale e imprescindibile per la tutela dell'ecosistema;
   gli stessi neonicotinoidi, però, si trovano anche negli insetticidi comuni più usati, ed è per questo che l'eventuale rischio per la salute umana aumenta in maniera esponenziale –:
   se e quali iniziative il Governo intenda adottare, in sede interna e internazionale, al fine di porre in essere misure di controllo e di informazione circa la presenza e l'uso di insetticidi e pesticidi che facciano uso di questi elementi con l'obiettivo di salvaguardare la salute dei cittadini. (5-01790)

SVILUPPO ECONOMICO

Interrogazione a risposta scritta:


   LAFORGIA. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   Sitel è un'azienda multinazionale con 23 sedi e più di 58.000 dipendenti nel mondo;
   Sitel Italy, nata nel 2003, è l'azienda che ha gestito fino ad oggi l'unico centro di assistenza clienti consumer HP nel nostro Paese;
   il 27 maggio 2013 i rappresentanti dell'azienda Sitel Italia hanno firmato con le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali un accordo riguardante l'utilizzo della cassa integrazione guadagni in deroga per un periodo di tempo compreso fra il 27 maggio 2013 ed il 30 giugno 2013, accordo nel quale le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali ribadivano con forza la necessità di una attivazione dell'azienda volta a salvaguardare il perimetro occupazione, viste le gravi conseguenze che la perdita di occupazione avrebbe prodotto sul piano sociale, ricevendo rassicurazioni riguardo il possibile ingresso di nuove commesse previsto per ottobre 2013;
   il 15 luglio 2013, a fronte del perdurare della situazione di criticità evidenziato dall'azienda, causato da un calo di volumi sulle chiamate, i rappresentanti di Sitel Italia, le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali hanno trovato un accordo di cassa integrazione guadagni in deroga con decorrenza 1o luglio e scadenza 31 dicembre 2013, per le stesse ragioni di cui all'accordo firmato il 27 maggio 2013;
   il 28 novembre 2013, a fronte di una richiesta dell'azienda Sitel Italy, si è tenuto un incontro con le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali nel quale è stata fornita una copia di una mail fra Sitel e HP nella quale si conferma, dal prossimo gennaio, la chiusura del supporto tecnico a Milano e la comunicazione ufficiale, benché non scritta, relativa allo spostamento delle attività legate ad HP dal sito di Milano agli uffici della Serbia;
   la comunicazione di cui all'incontro del 28 novembre non evidenzia la perdita del principale cliente di Sitel Italy, cioè HP, bensì la volontà di delocalizzare generando 114 esuberi sul territorio italiano;
   è in corso una verifica riguardo la possibilità che Sitel Italy stia disattendendo le norme previste dall'articolo 47 della legge n. 428 del 1990 riguardanti i trasferimenti d'azienda;
   lo spostamento di dati sensibili dalla sede di Milano alla sede non comunitaria in Serbia ad avviso dell'interrogante potrebbe violare le norme stabilite dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante norme in materia di protezione dei dati personali –:
   se il ministro abbia intenzione di convocare un tavolo presso il Ministero dello sviluppo economico fra le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali, impegnate in questi mesi a trovare soluzioni volte a salvaguardare i 114 posti di lavoro, e i rappresentanti dell'azienda, in tempi congrui alla situazione emergenziale dei lavoratori e delle loro famiglie. (4-03053)

Apposizione di firme ad interrogazioni.

  L'interrogazione a risposta scritta Mongiello e altri n. 4-02731, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 28 novembre 2013, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Carra, Colaninno, Martelli, Fabbri.

  L'interrogazione a risposta scritta Mongiello e altri n. 4-02732, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 28 novembre 2013, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Carra, Colaninno, Martelli, Fabbri.

  L'interrogazione a risposta scritta Mongiello e altri n. 4-02733, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 28 novembre 2013, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Carra, Martelli, Fabbri.

  L'interrogazione a risposta scritta Mongiello e altri n. 4-02734, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 28 novembre 2013, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Carra, Colaninno, Martelli, Fabbri.