CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 aprile 2015
425.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 55

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 aprile 2015. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO.

  La seduta comincia alle 9.10.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.
C. 2977 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.
Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

  Ivan CATALANO, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Così rimane stabilito.

  Paolo COPPOLA (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge europea 2014 (C. 2977). Ricorda che la legge europea rappresenta, ai sensi della legge n. 234 del 2012, che disciplina la partecipazione italiana alle politiche dell'Unione europea, lo strumento normativo con cui l'Italia garantisce l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riferimento ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. In altre parole, nel disegno di legge europea sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa UE nell'ordinamento nazionale, che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, Pag. 56avviate nel quadro del sistema di consultazione tra istituzioni UE e Stati membri EU-Pilot, e di infrazione. Rileva che, in tal senso, il provvedimento in esame si distingue dalla legge di delegazione europea, che invece contiene la delega al Governo per il recepimento nell'ordinamento interno delle nuove direttive dell'Unione europea (il disegno di legge di delegazione europea 2014 è attualmente all'esame del Senato).
  Sottolinea che il testo contiene numerose disposizioni di competenza della IX Commissione. L'articolo 1 abroga una serie di decreti ministeriali che hanno disciplinato nel tempo la commercializzazione nel territorio nazionale degli apparecchi televisivi in tecnica analogica. L'abrogazione è conseguente al completamento del passaggio delle trasmissioni televisive in Italia alla tecnica del digitale terrestre e fa seguito alla procedura EU Pilot 6868/14 con la quale l'Unione europea ha chiesto all'Italia chiarimenti sulla permanenza nel nostro ordinamento del decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 26 marzo 1992 recante «Norme per l'immissione al consumo nel territorio nazionale di ricevitori per televisione» suscettibile di determinare ostacoli alla commercializzazione in Italia di apparecchi prodotti in altri Stati dell'Unione europea. Oltre al decreto ministeriale citato nella procedura EU Pilot sono abrogati anche il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni del 6 febbraio 1978, nonché i due decreti del medesimo Ministro del 3 agosto 1984 e del 29 marzo 1985, tutti vertenti sulla medesima materia.
  L'articolo 2 modifica l'articolo 183 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259/2003) per semplificare il regime autorizzatorio per la fornitura di servizi di connettività a banda larga a bordo delle navi. Fa presente che la norma vigente prevede, infatti, che per tutte le stazioni radioelettriche a bordo delle navi sia necessaria l'autorizzazione all'esercizio da parte del Ministero dello sviluppo economico previo collaudo e che tutti gli apparati di radiocomunicazione debbano essere elencati nella licenza di esercizio. La disposizione inserita nel testo in esame stabilisce invece che, fermo rimanendo l'obbligo di autorizzazione all'esercizio previo collaudo, solo gli apparati strettamente legati alla sicurezza della vita umana in mare debbano essere elencati nella licenza di esercizio, mentre gli apparati facoltativi che vanno ad interfacciarsi con una rete pubblica non vadano elencati nella licenza. Analogamente si prevede che per i soli apparati di radiocomunicazione finalizzati alla salvaguardia della vita umana in mare il rilascio dell'autorizzazione generale sia subordinato al rispetto dei requisiti specifici stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mentre la norma vigente prevede tale subordinazione per tutte le stazioni radioelettriche installate in determinate classi di navi. La disposizione intende dare seguito alla procedura EU Pilot 5301/13.
  L'articolo 3 disciplina l'assegnazione dei diritti d'uso per le trasmissioni di radiodiffusione analogica sonora in onde medie (AM), introducendo a tal fine un nuovo articolo 24-bis al Testo unico dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177/2005). Osserva che la norma intende chiudere la procedura EU Pilot 3473/12 per consentire l'assegnazione delle citate frequenze – oggi assegnate alla RAI in qualità di concessionario del servizio pubblico, ma da questa in parte non utilizzate – anche a soggetti nuovi entranti, previa individuazione da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni dei criteri e delle modalità di assegnazione. Secondo il nuovo articolo 24-bis, infatti, le frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza possono essere assegnate dal Ministero dello sviluppo economico per le trasmissioni di radiodiffusione sonora anche a soggetti nuovi entranti, compatibilmente con gli obblighi del servizio pubblico previsti dal Testo Unico e con i relativi piani di sviluppo, nonché nel rispetto delle frequenze e delle connesse aree di servizio attribuite all'Italia, secondo le regole stabilite dall'Unione Internazionale Pag. 57per le Telecomunicazioni (UIT) in base al Piano di radiodiffusione – Ginevra 1975.
  L'articolo 4 è finalizzato alla chiusura della procedura di infrazione n. 2013/4020 in materia di diritti amministrativi nel settore delle comunicazioni elettroniche, oggi disciplinati dall'articolo 34 del codice delle comunicazioni elettroniche. Tale articolo viene modificato con riferimento a tre aspetti. In primo luogo viene introdotto l'obbligo per le autorità nazionali di regolamentazione (Ministero dello sviluppo economico e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) di presentare un rendiconto annuale dei costi amministrativi sostenuti e dei diritti amministrativi riscossi.
  In secondo luogo si interviene con la finalità di chiarire l'applicazione dei diritti amministrativi posti a carico delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione o alle quali sono concessi diritti d'uso. La norma vigente prevede infatti che tali diritti coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici prescritti ai fornitori di servizi. L'applicazione della norma ha però determinato un contenzioso definito da ultimo dalla sentenza della Corte di giustizia UE del 18 luglio 2013 (cause riunite C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C-258/12) con la quale la norma italiana è stata considerata compatibile con il diritto UE, e in particolare con l'articolo 12 della direttiva 2002/20/CE, a condizione che i costi finanziabili siano i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti d'uso e degli obblighi specifici delle direttive accesso e servizio universale, che possono comprendere i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali decisioni in materia di accesso e interconnessione e che le modalità di imposizione dei contributi siano proporzionate, obiettive e trasparenti. In tal senso, l'articolo 4 prevede quindi che per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per le attività di competenza del Ministero dello sviluppo economico la misura dei diritti amministrativi sia quella fissata nell'allegato n. 10 e che per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per le attività dell'AGCOM la misura dei diritti amministrativi sia determinata sulla base dei ricavi maturati dalle imprese nelle attività oggetto dell'autorizzazione generale. In terzo luogo, si modifica il criterio per l'imposizione dei diritti amministrativi e si ridefinisce l'ammontare dei contributi, incrementando il numero delle soglie di popolazione prese in esame (che passano da tre a cinque), rimodulando le somme corrispondenti e prevedendo un contributo inferiore per le imprese che erogano il servizio ad utenti finali in un numero pari o inferiore a 50.000.
  In proposito, invita i colleghi a valutare l'opportunità di riformulare la disposizione relativa alla determinazione della misura dei diritti amministrativi spettanti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (comma 2-bis dell'articolo 34 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003), in modo da renderla pienamente corrispondente alla normativa dell'Unione europea (articolo 12 della direttiva 2002/20/CE) e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 18 luglio 2013, cause riunite C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C-258/12). In base a queste ultime, infatti, occorre garantire la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti dall'Autorità per l'esercizio delle sue funzioni e si deve far riferimento ai ricavi relativi, oltre che alle attività oggetto dell'autorizzazione generale, anche a quelle oggetto della concessione dei diritti d'uso. Resta ferma, come chiaramente evidenziato dalla normativa e dalla giurisprudenza sopra richiamate, l'esigenza che i diritti in questione siano determinati, nei confronti Pag. 58delle singole imprese, in modo proporzionato, obiettivo e trasparente e tale da minimizzare i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori. Inoltre ribadisce ed evidenzia l'obbligo, sia per il Ministero dello Sviluppo economico, sia per l'Autorità, di fornire una dettagliata rendicontazione dei costi amministrativi sostenuti, in relazione alla quale possa essere verificata l'adeguatezza dei diritti riscossi, come espressamente previsto dal comma 2-ter dell'articolo 34 del codice delle comunicazioni elettroniche, che viene inserito dall'articolo 4 in esame. Osserva che una riformulazione nel senso indicato avrebbe tra l'altro l'effetto, sotto il profilo finanziario, di evitare che una quota degli oneri relativi al funzionamento dell'Autorità sia posta a carico dello Stato e, di conseguenza, vada a gravare sui contribuenti.
  L'articolo 5 interviene sull'esclusione dal calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario dei trailers di opere cinematografiche di origine europea – già prevista dalla disciplina vigente sui servizi di media audiovisivi – limitando tale esclusione al verificarsi della duplice condizione che i trailers abbiano autonoma collocazione nella programmazione e che non siano inseriti all'interno di una interruzione pubblicitaria. In tal senso viene integrato l'articolo 38, comma 12, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. La disposizione risulta finalizzata alla chiusura della procedura EU Pilot 1890/11.
  L'articolo 9 interviene in materia di requisiti per il rilascio delle patenti di guida, di requisiti richiesti agli esaminatori e di limitazioni alla guida dei minorenni, al fine di superare i rilievi mossi alla legislazione italiana dalla procedura di infrazione n. 2014/2116 e dalla procedura EU-Pilot 7070/14. In particolare, il campo visivo minimo richiesto verso l'alto per il rilascio della patente viene portato dagli attuali 25 gradi a 30 gradi, come previsto dalla direttiva 2006/126/CE. Viene abrogato il requisito richiesto agli esaminatori di guida di essere titolari di patente di categoria B da almeno tre anni per il rilascio delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B1, e B, poiché la normativa europea richiede solamente la titolarità da parte degli esaminatori, da almeno tre anni, di una patente della stessa categoria per la quale essi intendono esercitare la professione di esaminatore. Viene modificato l'articolo 115 del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) abrogando il divieto oggi previsto per i sedicenni che conducono veicoli appartenenti alle categorie AM, A1 e B1 di trasportare un passeggero, in quanto viola il principio comunitario del mutuo riconoscimento delle patenti sancito dalla direttiva 2006/126/CE. Si consente alle persone con disabilità che conseguano una patente di guida «speciale», – modificando a tal fine l'articolo 116, comma 4, del codice della strada – la conduzione di veicoli trainanti un rimorchio di qualsiasi tipo, eliminando la limitazione oggi esistente che il rimorchio abbia massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Si consente al conducente di età superiore a 16 anni, anziché a 18 come attualmente previsto, di trasportare altre persone sui ciclomotori a condizione che il veicolo sia omologato anche per il trasporto del passeggero. Si modifica l'erronea formulazione letterale del criterio della residenza normale per il rilascio della patente di guida, al fine di renderlo applicabile anche ai cittadini italiani. La formulazione del nuovo comma 1 prevede quindi che per residenza per il rilascio della patente e delle abilitazioni si intenda la residenza normale in Italia di cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, anziché la residenza in Italia di cittadini di «altri» Stati membri.
  L'articolo 10 modifica il decreto legislativo n. 188/2003 per stabilire il principio secondo cui la determinazione del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria è attribuita al gestore dell'infrastruttura (RFI Spa) sulla base dei criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti, mentre la norma vigente prevede che la determinazione assunta dal gestore venga approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con la Pag. 59disposizione si intende porre rimedio alla procedura di infrazione avviata dall'UE per il mancato rispetto della sentenza della Corte di giustizia UE del 3 ottobre 2014.
  Evidenzia che d'interesse per la IX Commissione, anche se non direttamente riconducibile al suo ambito di competenza, risulta infine l'articolo 7, che interviene in materia di affidamenti diretti, senza gara, dei servizi pubblici locali, attraverso una modifica dell'articolo 34, comma 22, del decreto-legge n. 179/2012. In particolare, in deroga all'obbligo generale di cessazione degli affidamenti diretti non conformi alla normativa dell'Unione europea a far data dal 31 dicembre 2014 (come previsto dal decreto-legge n. 150/2013), si interviene sugli affidamenti diretti a società a partecipazione pubblica poste sotto il controllo di società quotate. Per tali società la normativa vigente prevede, sempre in deroga all'obbligo generale sopra richiamato, la scadenza dell'affidamento alla scadenza del contratto, ovvero, in mancanza, al 31 dicembre 2020, in analogia con quanto previsto in caso di affidamenti diretti a società a partecipazione pubblica già quotate. La disposizione introduce invece una distinzione tra le società a partecipazione pubblica sotto il controllo di società quotate alla data del 1o ottobre 2003, per le quali è mantenuta la previsione della scadenza dell'affidamento alla scadenza del contratto ovvero in mancanza, al 31 dicembre 2020, e le società a partecipazione pubblica il cui controllo sia stato acquisito da società quotate dopo il 1o ottobre 2003, per le quali si introduce la previsione della scadenza dell'affidamento alla scadenza del contratto ovvero, in mancanza, al 31 dicembre 2018. In tal senso il provvedimento intende rispondere ai rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2012/2050. Nell'ambito della procedura di infrazione, originata da un contenzioso riguardante l'affidamento senza gara da parte dei comuni di Varese e Casciago dei servizi di igiene urbana alla società Aspem, la Commissione europea ha ritenuto infatti non proporzionato e non giustificato da ragioni obiettive la previsione di un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2020 in cui mantenere in vita affidamenti diretti a società quotate o controllate da società quotate alla data del 1o ottobre 2003.
  Al riguardo, posto che la disposizione risulta di interesse anche per il settore del trasporto pubblico locale, invita i colleghi a valutare se l'anticipo della scadenza di tale periodo transitorio per una determinata categoria di imprese affidatarie (quelle il cui controllo sia stato acquisito dopo il 1o ottobre 2003 da società quotate) risulti idonea a superare i rilievi avanzati dalla Commissione europea.
  In ultimo segnala che tra le procedure d'infrazione che risultano ancora aperte di competenza della Commissione è compresa anche la procedura di infrazione relativa alla legge Gasparri, che non è affrontata dal testo in esame.
  Fa presente, in conclusione di aver esaminato in modo dettagliato, in questa relazione, i contenuti del disegno di legge europea, anche in considerazione del numero di disposizioni che ricadono negli ambiti di competenza della Commissione. Non ritiene invece di soffermarsi sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013, proprio perché si tratta di un documento ormai ampiamente datato. Si limita a formulare l'auspicio che la relazione consuntiva per l'anno 2014 e per gli anni successivi sia predisposta dal Governo e trasmessa al Parlamento con tempi assai più rapidi, in modo da renderne significativo l'esame da parte degli organi parlamentari.

  Ivan CATALANO, presidente, avverte che, ricorda che il Regolamento della Camera stabilisce una disciplina particolare per l'esame in sede consultiva del disegno di legge europea, che prevede che le Commissioni di settore possano approvare emendamenti che la Commissione Politiche dell'Unione europea può successivamente respingere soltanto per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Pag. 60Demanda quindi all'Ufficio di presidenza la determinazione del termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge europea.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.30.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 15 aprile 2015.

Audizione dell'Amministratore delegato di Poste Italiane SpA, Francesco Caio, sul Piano industriale e strategico di Poste italiane e sulle prospettive del gruppo.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 16.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 16.20.