Atto Camera
Risoluzione in Commissione 7-01057
presentata da
ROBERTO TORTOLI
giovedì 6 dicembre 2012, seduta n.730
L'VIII Commissione,
premesso che:
secondo la normativa comunitaria e nazionale la gestione dei rifiuti e del loro utilizzo ricopre un ruolo importante all'interno della salvaguardia ambientale, anche e soprattutto nella riduzione e gestione delle quantità prodotte, privilegiando il riutilizzo ed il riciclo rispetto allo smaltimento in discarica o ai siti di stoccaggio;
secondo la normativa italiana è fondamentale che le istituzioni preposte adottino tutte quelle iniziative volte a prevenire la produzione di rifiuti privilegiando il riciclo e il riutilizzo dei materiali in ulteriori processi produttivi;
il solfato di calcio ottenuto da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generato da lavorazioni industriali proveniente dalla produzione di biossido di titanio è classificato come rifiuto speciale non pericoloso secondo quanto disposto dal decreto ministeriale del 5 febbraio 1998, allegato 1, paragrafo 13.6. Le attività di recupero previste dalla citata normativa prevedono per il gesso l'impiego nei cementifici per la produzione di cemento, produzione di prodotti per l'edilizia; formazione di rilevati e riutilizzo per recuperi ambientali. Esso però è riconosciuto, secondo una molteplicità di studi e ricerche, come un materiale da riutilizzare in anche in altre attività:
a) ripristino ambientale delle cave abbandonate impiegandolo in sostituzione di argille e terreni vegetali;
b) copertura e sigillatura di discariche di rifiuti solidi-urbani per il quale sono in corso sperimentazioni con importanti istituti di ricerca e con amministrazioni locali;
considerando l'importante tema per il nostro Paese del riutilizzo dei rifiuti e delle attività di recupero e ripristino ambientale, il solfato di calcio proveniente da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generato da lavorazioni industriali, come quella del biossido di titanio, possiede le caratteristiche di impermeabilità richieste dalla vigente normativa ma il suo impiego in procedura agevolata è limitato dal fatto che, secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni, il contenuto in cloruri, sul test di cessione in acqua, ha un valore di circa 250 mgpl mentre il limite per questo parametro è di 100 mgpl. Si tratta di un limite ingiustificato considerando che non vi sono conseguenze di rischio ambientale e per la salute, anche in relazione al fatto che i cloruri sono dei costituenti naturali dei suoli e vengono apportati da fertilizzanti (ad esempio, il cloruro di potassio che presenta valori di cloruri migliaia di volte superiore ai gessi);
l'utilizzo di questo prodotto di lavorazione, dovendo sottostare a pratiche autorizzative ordinarie, è limitato dai tempi lunghi necessari all'espletamento di tali procedimenti. Vengono così ad essere bloccati ingenti investimenti in corso nel nostro Paese, in particolare per quanto riguarda la zona della provincia di Grosseto,
impegna il Governo:
a considerare l'assimilazione del solfato di calcio ottenuto da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generato da lavorazioni industriali quale «sottoprodotto» in considerazione del fatto che esso, per le sue caratteristiche, potrebbe essere ricompreso nel decreto legislativo n. 152 del 2006 «Testo unico delle norme in materia ambientale», in quanto rispondente alle previsioni dell'articolo 184-ter del citato decreto legislativo nel quale sono indicate le caratteristiche principali per la cessazione della qualifica di rifiuto, rientrando così di fatto nella definizione di ciò che è «sottoprodotto», ex articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni;
a considerare per le attività di recupero e ripristino ambientale, come materiale assimilabile a sottoprodotto il solfato di calcio ottenuto da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generato da lavorazioni industriali che soddisfi le caratteristiche dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, valutando per l'utilizzo di tale materiale, nel caso dei soli analiti non rientranti nei limiti previsti nella Tabella 1, dell'Allegato 5, della Parte IV del Titolo V del decreto legislativo citato, l'assenza di cedibilità dovuta alla loro solubilità;
ad intervenire nella normativa vigente, per considerare il solfato di calcio ottenuto da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generato da lavorazioni industriali quale materiale utile alla copertura di discariche esaurite di rifiuti non pericolosi e solidi urbani con un atto che permetta di innalzare nel decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 febbraio 1998 e successive modificazioni, e in particolare, nella tabella contenuta nell'allegato 3 «Criteri per la determinazione del test di cessione», nella colonna «concentrazioni limite», al parametro «cloruri» da «100» a «300» il valore di riferimento, e di conseguenza, prevedere tra le disposizioni del citato decreto ministeriale 5 febbraio 1998, di cui al sottoparagrafo 13.6.3 «Attività di recupero» dell'allegato 1, sub allegato 1, concernente le norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi, la possibilità di far uso del solfato di calcio per la copertura definitiva di discariche esaurite di rifiuti non pericolosi.
(7-01057)
«Tortoli, Mariani, Realacci, Bratti, Bonciani, Braga».