Atto Camera
Risoluzione in Commissione 7-01055
presentata da
MAURIZIO FUGATTI
giovedì 6 dicembre 2012, seduta n.730
La VI Commissione,
premesso che:
l'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce, in materia di IMU, che non si applica la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 del medesimo articolo 13 a favore dello Stato agli immobili di proprietà degli IACP (comunque denominati);
l'interpretazione dell'esclusione della riserva poteva essere duplice: la prima che intendeva alleggerire il carico fiscale per gli enti che operano nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, tagliando l'aliquota della parte destinata allo Stato (0,38 per cento); la seconda che destinava tutto il gettito ai comuni, mantenendo invariata l'aliquota base (0,76 per cento);
in una nota alla Lega nazionale delle cooperative del giugno 2012 il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiarito che, attraverso la rinuncia alla quota statale dell'IMU, il legislatore ha inteso destinare al comune tutto il gettito del tributo e non ridurre l'aliquota base applicabile agli immobili dallo 0,76 per cento allo 0,38 per cento;
tale interpretazione penalizza in maniera eccessiva gli enti che gestiscono gli immobili di edilizia residenziale pubblica, i quali assolvono ad una funzione primaria: quella di fornire alloggi realizzati con fondi pubblici, locati ad un canone sociale, sicuramente non produttore di reddito; l'applicazione dell'aliquota piena rischia infatti di pregiudicare la capacità degli enti proprietari di operare investimenti sugli alloggi e di procedere con la semplice manutenzione ordinaria;
considerando la natura degli enti proprietari e la destinazione delle unità immobiliari, sarebbe auspicabile un'esenzione totale dal pagamento dell'IMU o, in subordine, l'equiparazione di detti immobili alle abitazioni principali,
impegna il Governo
ad assumere iniziative normative per esentare gli immobili di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati dal pagamento dell'IMU o, in subordine, per equiparare detti immobili alle abitazioni principali.
(7-01055)
«Fugatti, Negro, Comaroli, Forcolin, Montagnoli».