ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01047

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 725 del 28/11/2012
Firmatari
Primo firmatario: GOISIS PAOLA
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 28/11/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAVALLOTTO DAVIDE LEGA NORD PADANIA 28/11/2012
RIVOLTA ERICA LEGA NORD PADANIA 28/11/2012
GRIMOLDI PAOLO LEGA NORD PADANIA 28/11/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-01047
presentata da
PAOLA GOISIS
mercoledì 28 novembre 2012, seduta n.725

La VII Commissione,

premesso che:

il diploma di maturità magistrale abilita in modo permanente all'insegnamento nella scuola primaria;

tale principio è espressamente definito dall'articolo 197 comma 1, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall'articolo 15, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, nonché confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale del 1997 che considera il diploma di maturità magistrale «in sé» abilitante, a prescindere dai concorsi a cattedra;

tale determinazione è peraltro ravvisabile nello stesso contratto collettivo nazionale di lavoro, a proposito della mobilità della scuola statale 2012;

il decreto ministeriale n. 249 del 2010 - istitutivo dei percorsi di tirocinio formativo attivo - ha disatteso la suddetta sentenza della Corte costituzionale, istituendo con l'articolo 15, comma 16, specifici percorsi per i diplomati magistrale finalizzati a conseguire (nuovamente) l'«abilitazione» per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria mettendo a rischio l'esistenza stessa delle scuole primarie paritarie;

con nota del 29 aprile 2011, protocollo n. 1065, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in relazione al succitato articolo di legge, affermava che il dettato recato dalla predetta norma, contenuta nel decreto ministeriale n. 249 del 2010 «non muta la previgente normativa e fa salvo il valore del titolo conseguito in ordine all'accesso alla terza fascia delle graduatorie di istituto e alla possibilità di ottenere contratti a tempo indeterminato nelle scuole paritarie. Il titolo finale conseguito attraverso il percorso consente invece di poter accedere alla seconda fascia delle graduatorie di istituto»;

le modifiche introdotte al suddetto decreto ministeriale (articolo 27-bis), e sottoposte alla valutazione del CNPI affermerebbero invece che «I medesimi titoli di abilitazione costituiscono requisito per l'insegnamento nelle scuole paritarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, e dell'articolo 1, comma 6, lettera g), del decreto del Ministro dell'istruzione 29 novembre 2007, n. 267»;

il diploma magistrale, rilasciato al termine di un ciclo di studi triennale svolto presso una scuola magistrale ha determinato, il diritto all'insegnamento nella scuola materna;

il suddetto diploma, dopo un ciclo di studi quadriennale svolto presso un istituto magistrale ha consentito l'accesso all'insegnamento sia nella scuola elementare (scuola primaria) che nella scuola materna (scuola dell'infanzia);

il suddetto titolo (triennale e quadriennale) recava inequivocabilmente nella propria intestazione la dizione «diploma di abilitazione all'insegnamento»;

a differenza della scuola non statale, il cui accesso agli aspiranti docenti era stato assoggettato al gradimento del gestore, l'accesso alla scuola statale, in osservanza ai principi costituzionali recati dall'articolo 97, terzo comma, della Costituzione (agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concordo, salvo i casi stabiliti dalla legge), non poteva avvenire se non attraverso un concorso pubblico;

conseguentemente, è stato indetto il famoso «concorso magistrale», strumento necessario quanto obbligatorio per entrare nella scuola statale, e non per essere ritenuti idonei all'insegnamento anche nella scuola non statale;

il suddetto «concorso» ha creato un'anomala sovrapposizione con il concetto stesso di abilitazione, ritenendosi «abilitati» soltanto «coloro che avevano superato il concorso magistrale», peraltro in numero superiore al numero dei posti effettivamente disponibili nella scuola statale;

è noto l'iter della formazione delle celeberrime «graduatorie», all'interno delle quali si sono inseriti i docenti abilitati/idonei in attesa di un posto nella scuola statale;

da questa ambiguità evidente è derivato un vero e proprio caos normativo che ha provocato disagi sia per la gestione pratica della scuola, sia per i gestori che per gli organi di controllo, allorquando non risultava chiara la disposizione di legge alla quale appellarsi;

con il decreto interministeriale del 10 marzo 1997 si è chiuso un ciclo di storia della scuola e dell'istituto magistrale, essendosi previsto che, a far data dall'anno scolastico 1998-1999, vengono definitivamente soppressi i corsi di studio triennali e quadriennali delle scuole magistrali e degli istituti magistrali (articolo 1) e che, per l'insegnamento nella scuola materna ed elementare, si sarebbe reso necessario il possesso del titolo di laurea. Al riguardo, il predetto decreto interministeriale, all'articolo 2, stabilisce inoltre che: «i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (omissis) comunque conseguiti entro il 2001-2002 conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare...»;

la circolare del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca del 18 marzo 2003, n. 31, in sintonia con quanto disposto dalle norme sopra citate, ha ribadito espressamente e correttamente il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, recitando: «Resta salvo altresì il valore abilitante del diploma conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali delle scuole magistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e degli Istituti magistrali per l'insegnamento nelle scuole magistrali e nella scuola elementare n. 4.1, co. 2);

la suddetta disposizione ha avuto il pregio di «porre fine e ordine» ad una discussione interpretativa poco chiara, da parte di alcune direzioni scolastiche regionali, tra cui quella veneta che, in particolare, riguardo al valore abilitante dei titoli per l'insegnamento nella scuola materna paritaria; dissociandosi dalle disposizioni di cui alla succitata circolare del 2003, si era appellata alla legge n. 444 del 1968, che,all'articolo 9, così recita: «le insegnanti della scuola materna statale debbono essere fornite di diploma rilasciato dalle scuole magistrali o dagli istituti magistrali. È prescritta una abilitazione specifica che si consegue contestualmente al concorso di cui al successivo articolo 14....»;

la succitata circolare ha determinato inoltre «effetti positivi sulle assunzioni a tempo indeterminato» dei docenti diplomati, posto che, secondo le disposizioni della legge n. 62 del 2000, tale personale, in quanto abilitato, ha titolo per la stabilizzazione nei rapporti di lavoro;

l'adozione dei decreti ministeriali n. 83 e n. 84 del 10 ottobre 2008 ha rappresentato un vantaggio per la parità scolastica stabilendo la formale abolizione delle norme pregresse, anche di carattere amministrativo, non più richiamate;

tuttavia, il decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83, reca un'incongruenza interpretativa, poiché al punto 6.2 stabilisce esplicitamente che: «al personale docente in servizio presso le scuole dell'infanzia paritarie è riconosciuto il valore abilitante all'insegnamento dei titoli di studio di cui all'articolo 334 del decreto legislativo n. 297 del 1994» (ovverossia il diploma magistrale conseguito presso le sole magistrali o il titolo di studio di maturità magistrale, rilasciato dagli istituti magistrali);

la suddetta norma, da un lato si pone in una linea di continuità con le disposizioni legislative degli ultimi quindici anni, chiarendo definitivamente che il «diploma magistrale rilasciato dalla scuola magistrale e dall'istituto magistrale è titolo abilitante per l'insegnamento nella scuola Materna», dall'altro lato «introduce un'inattesa limitazione» quando afferma che tale principio debba considerarsi valido per «il personale in servizio», introducendo una sorta di inedita sanatoria «di tipo parziale», escludendo di fatto i docenti «precari» che hanno conseguito il titolo negli stessi anni scolastici, che rischiano di essere assunti «per il resto dei loro giorni» con contratto a «tempo determinato», per un periodo non superiore al triennio, nonostante la legislazione giuslavorista lo impedisca;

gli insegnanti di scuola primaria in possesso di diploma di maturità magistrale rappresentano l'80 per cento del personale docente;

l'esigenza di fare chiarezza si impone anche alla luce degli ultimi provvedimenti ministeriali sulla scuola non statale paritaria, la quale, da un lato, ha l'obbligo di conformarsi agli ordinamenti statali, e, dall'altro, non può rinunciare alla sua natura privatistica sotto il profilo della gestione;

se la scuola paritaria ha l'obbligo di utilizzare personale docente abilitato, requisito importante ai fini dell'ottenimento e mantenimento della parità scolastica, occorre sapere, di conseguenza, con estrema precisione per non entrare in inutili conflitti con gli organi di controllo, «chi è fornito di titolo abilitante e chi, invece, non lo è»;

il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rispondendo all'interrogazione n. 5-07194 ha tra l'altro precisato che: il decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 267 (Regolamento recante «Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27») all'articolo 1, comma 6, lettera g), prevede che «con l'istanza di riconoscimento, da inoltrare entro il 31 marzo dell'anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti della parità, il gestore o il rappresentante legale della gestione deve dichiarare (...) l'impegno ad utilizzare personale docente munito del titolo di abilitazione prescritto per l'insegnamento impartito», sottolineando altresì come «l'attività di docente nella scuola paritaria sia regolamentata in modo del tutto analogo a quanto avviene per le scuole statali»,
impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere con urgenza iniziative tese all'armonizzazione e al coordinamento della normativa in tema di riconoscimento del valore abilitante del diploma di maturità magistrale, promuovendo eventualmente l'abrogazione esplicita di alcune disposizioni, non più cogenti, quale l'articolo 9 della legge n. 444 del 1968, nonché la modifica del punto «6.2» nel decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83, relativamente alla limitazione del riconoscimento del valore abilitante del predetto diploma unicamente al «personale docente in servizio»;

nell'attesa del suddetto riordino, a valutare l'opportunità di emanare disposizioni ai competenti organi periferici dell'amministrazione scolastica, in merito agli aspetti che attengono al riconoscimento o al mantenimento della stessa parità scolastica, per evitare eventuali variabili interpretative e conseguenti contenziosi a carico dell'amministrazione medesima.

(7-01047)
«Goisis, Cavallotto, Rivolta, Grimoldi».