ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01038

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 722 del 22/11/2012
Firmatari
Primo firmatario: FOGLIARDI GIAMPAOLO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/11/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-01038
presentata da
GIAMPAOLO FOGLIARDI
giovedì 22 novembre 2012, seduta n.722

La VI Commissione,

premesso che:

l'attuale ambito del settore edile, gli interventi che costituiscono trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, sono subordinati al rilascio del permesso di costruire al proprietario o a chi ha titolo per richiederlo (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001). Il rilascio del suddetto permesso comporta la corresponsione di un contributo, come previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, «commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, il quale, come previsto dal secondo comma del medesimo articolo, può essere scomputato totalmente o parzialmente consentendo al titolare del permesso a costruire «di obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione (...) con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del Comune». Le norme urbanistiche, pertanto, prevedono, quale presupposto indispensabile per l'esercizio dell'attività edilizia, un'obbligazione di natura pecuniaria, al cui adempimento è subordinato il rilascio della concessione, con possibilità per il soggetto debitore di eseguire, alternativamente al pagamento in denaro, un facere, ossia la realizzazione delle opere vere e proprie, da cedersi successivamente al comune gratuitamente;

da un punto di vista del trattamento fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto va evidenziato come le modalità di soddisfacimento al comune degli oneri di urbanizzazione non sia trattata in modo univoco. È infatti evidente che il pagamento in denaro non sconta imposizione, così come le fattispecie definite all'articolo 51 della legge n. 342 del 2000 che espressamente dispone: «non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni al diritto alla detrazione, la cessione nei confronti di comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione». La norma, pertanto, sancisce l'irrilevanza ai fini iva della cessione di aree ed opere di urbanizzazione ai comuni, a scomputo della quota dovuta per oneri di urbanizzazione, alla stregua del trattamento fiscale applicabile al versamento in denaro del predetto contributo effettuato alternativamente dalla stessa impresa. Inoltre, la norma citata trova applicazione esclusivamente per le cessioni di opere di urbanizzazione tassativamente elencate nell'articolo 4 della legge n. 847 del 1964, integrato dall'articolo 44 della legge n. 865 del 1971 (cosiddetto opere di urbanizzazione «primaria» e «secondaria»);

laddove invece il trasferimento abbia ad oggetto beni diversi da quelli ora citati, la predetta norma non trova applicazione e quindi la cessione effettuata nei confronti dei comuni deve essere assoggettata ad IVA essendo imponibile. A tale riguardo non è infrequente assistere ad amministrazioni locali che chiedono alle imprese costruttrici di ricevere in contropartita alloggi residenziali che poi le stesse destinano a finalità di pubblico interesse (ad esempio, nell'ipotesi in cui i predetti alloggi vengano destinati a locazione convenzionata per fasce sociali bisognose). In tali casi si verifica quindi un maggiore onere per l'impresa costruttrice (nell'ipotesi in cui a stessa rinunci alla rivalsa di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) ovvero per il comune;

sarebbe opportuno introdurre un'apposita disposizione con la quale si preveda l'estensione dell'agevolazione ut supra anche alla cessione gratuita di opere non qualificate come di urbanizzazione «primaria» o «secondaria», laddove lo sviluppo urbanistico riguardi piani di edilizia economica popolare o convenzionata. In tale modo non si verificherebbe una illegittima disparità di trattamento tra situazioni nelle quali la pubblica amministrazione chiede al privato di costruire e cedere opere di urbanizzazione piuttosto che allegra mettere a disposizione dei propri cittadini,
impegna il Governo
ad assumere iniziative normative atte a risolvere la problematica della sperequazione che si genera in merito al trattamento fiscale agevolativo sopra indicato (esclusione dal campo di applicazione dell'iva), che trova applicazione soltanto laddove vengano trasferite ai comuni opere di urbanizzazione «primaria» e «secondaria», facendo sì che l'agevolazione prevista all'articolo 51 della legge n. 342 del 2000 venga estesa anche alle cessioni gratuite di alloggi nell'ambito di realizzazione di piani di edilizia popolare e convenzionata.

(7-01038)«Fogliardi».