ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01009

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 703 del 15/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: DI STANISLAO AUGUSTO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 15/10/2012


Commissione assegnataria
Commissione: IV COMMISSIONE (DIFESA)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-01009
presentata da
AUGUSTO DI STANISLAO
lunedì 15 ottobre 2012, seduta n.703

La IV Commissione,

premesso che:

vi è l'assoluta necessità di sanare il vuoto normativo creatosi a seguito dell'entrata in vigore del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 e al conseguente parziale inserimento in tale corpo normativo delle disposizioni di cui alla legge n. 308 del 1981, recante norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti;

in particolare, la citata normativa n. 308 del 1981, interamente abrogata a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 66 del 2011, prevedeva il riconoscimento di una speciale elargizione in favore del personale militare che a causa di servizio o durante il periodo di servizio avesse subito un evento dannoso che ne avesse determinato una menomazione dell'integrità fisica; la medesima normativa riconosceva, altresì, in loro favore il diritto alla pensione privilegiata nonché i benefici previsti dagli articoli 15 e 16 della legge n. 91 del 1980;

tale riconoscimento non risulta più contemplato dal codice dell'ordinamento militare e tale vuoto normativo è stato, in particolare rilevato dall'Associazione nazionale italiana assistenza vittime arruolate nelle forze armate e famiglie dei caduti che da molti anni ormai si occupa del tema relativo alla tutela dei diritti delle forze armate e in questo ambito ha dedicato estrema attenzione alla problematica relativa ai gravi danni alla salute subiti dal personale militare che, in diversi contesti operativi in Italia e all'estero, è venuto a contatto con uranio impoverito;

la legge n. 308 del 1981 fu infatti una legge fondamentale per i risarcimenti sia per il personale militare ammalatosi nei poligoni e nei depositi, sia per il personale in missione all'estero prevedendo il conferimento della «speciale elargizione»;

in data 11 aprile 2012 la commissione Difesa attraverso la risoluzione n. 8-00171 ha impegnato il Governo: a confermare quanto già affermato riguardo alle precauzioni messe in atto dai competenti organi della difesa per tutelare il personale civile e militare che si trova impiegato o risiede in zone a rischio contaminazione, anche con riferimento ai possibili effetti dannosi derivanti dalle attività militari che si svolgono nei poligoni militari; a rendere note, le conclusioni dello studio Signum, già illustrate dal professor Amadori presso la Commissione d'inchiesta presieduta dal senatore Costa; a fornire i dati relativi al numero di pareri espressi negli ultimi dieci anni dal comitato di verifica per le cause di servizio - organo istituito e operante alle dipendenze del Ministero dell'economia e delle finanze - il cui parere assume carattere vincolante e obbligatorio per l'amministrazione riguardanti la dipendenza da causa di servizio di una determinata infermità o della morte del personale militare, specificando il numero dei pareri contrari ed i criteri adottati; ad estendere le attività di monitoraggio ambientale e le indagini epidemiologiche già avviate per il PISQ, anche ai poligoni di Capo Teulada e Capo Frasca, compatibilmente con le rise finanziarie disponibili e di concerto con le attività in essere da parte della regione Sardegna-assessorato alla sanità;

durante l'esame dello schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche al codice dell'ordinamento militare (Atto n. 500), la Commissione Difesa ha rilevato che andrebbe verificato se in sede di recepimento nel codice della legge n. 308 del 1981, recante Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti siano state riprodotte testualmente le norme preesistenti nella parte in cui riconoscono una speciale elargizione in favore del militare che - non solo a causa di servizio ma anche durante il periodo di servizio - abbia subito un evento dannoso che ne determini una menomazione dell'integrità fisica;

occorre provvedere alle gravi carenze esistenti e tutelare tutti i diritti dei militari malati e delle loro famiglie,
impegna il Governo:
avviare tutte le necessarie iniziative normative per modificare il nuovo codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 al fine di:

a) ricomprendere tra i soggetti beneficiari della speciale elargizione contemplata nell'articolo 1895 del codice dell'ordinamento militare, anche il personale militare, compreso quello volontario, che per causa di servizio o durante il periodo di servizio abbia subito un evento dannoso che ne abbia comportato una particolare menomazione dell'integrità fisica e riconoscere al medesimo personale il diritto alla pensione privilegiata, attualmente contemplato unicamente in favore di taluni parenti superstiti del personale militare caduto vittima del dovere, in servizio di ordine pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, ovvero deceduti successivamente per la stessa causa;

b) modificare la cifra per la speciale elargizione, stabilita con la legge n. 308 del 1981 a 50.000.000 di lire e fissata nel nuovo codice dell'ordinamento militare a euro 25.822,84, portandola a distanza di 31 anni almeno ad euro 65.000;

c) affrontare la questione dei risarcimenti dovuti ai figli nati con deformazioni di personale ammalatosi a causa di patologie genetiche derivate dall'uranio impoverito.

(7-01009) «Di Stanislao».