ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00993

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 693 del 27/09/2012
Firmatari
Primo firmatario: NEGRO GIOVANNA
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 27/09/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RAINIERI FABIO LEGA NORD PADANIA 27/09/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00993
presentata da
GIOVANNA NEGRO
giovedì 27 settembre 2012, seduta n.693

La XIII Commissione,

premesso che:

il nostro Paese detiene la leadership europea dei prodotti iscritti nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, per un totale di 244 riconoscimenti, secondo i dati aggiornati ad agosto 2012;

l'elevata qualità dei prodotti italiani rende il sistema agroalimentare italiano un'eccellenza mondiale con standard produttivi di livello superiore a qualsiasi altro Paese e per questo, purtroppo, le produzioni italiane risultano, in assoluto, le più contraffatte ed imitate attraverso il potere evocativo del cosiddetto «italian sounding»;

l'agropirateria è uno degli aspetti maggiormente lesivi della competitività dei prodotti italiani di qualità, posto che circa tre di essi, su quattro venduti come tipici delle nostre zone, sono ottenuti da materia prima straniera e l'uso ingannevole di nomi, denominazioni, immagini e loghi, allo scopo di falsificare l'identità merceologica degli alimenti, è ormai una emergenza in continuo aumento;

la tutela del «made in italy» è condizione indispensabile alla difesa dei prodotti italiani e alla conservazione e valorizzazione delle sapienti tecniche di produzione legate alle specificità delle aree geografiche di provenienza e alle loro risorse naturali, culturali e sociali;

al fine di contrastare il dilagare di pratiche commerciali sleali nella presentazione degli alimenti è indispensabile fornire ai consumatori un'informazione quanto più possibile corretta e trasparente, in particolare per quanto concerne la reale origine geografica degli ingredienti utilizzati;

la legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante «disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari» dispone, tra l'altro, l'obbligo di riportare in etichetta l'indicazione del luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, con la previsione di adeguate sanzioni in caso di violazione degli obblighi prescritti;

la suddette disposizioni, approvate a larga maggioranza da questo Parlamento, rimandano l'attuazione degli obblighi previsti a successivi decreti interministeriali, la cui predisposizione, ad oggi, non risulta ancora ultimata;

sebbene l'etichettatura sia materia regolata dall'Unione europea e, pertanto, la conformità della normativa nazionale a quella europea è condizione essenziale alla attuazione della norma, è altresì indispensabile che i Ministeri competenti provvedano all'immediata predisposizione dei decreti applicativi, senza i quali la non compatibilità ai regolamenti Unione europea della legge n. 4 del 2011, spesso evocata a giustificare la sua mancata attuazione, appare totalmente priva di fondamento;

è altresì indispensabile una decisa presa di posizione delle istituzioni nei confronti dell'Esecutivo comunitario, al fine di scongiurare qualsiasi possibilità che i noti «poteri forti», riconducibili per lo più agli interessi delle lobby della grande distribuzione nord-europea, possano contrastare una normativa che certamente non li favorisce;

anche a seguito della recente cancellazione da parte del Pe della etichettatura facoltativa delle carni bovine, è sempre più evidente infatti come l'Europa sia a favore dell'industria dell'anonimato e disposta a promuovere una sorta di omologazione del settore agroalimentare, nella misura in cui le informazioni contenute nelle etichette «parlanti» di un prodotto di qualità discriminano indirettamente tutti gli altri che non vantano eguali caratteristiche di pregio ed unicità;

posto che il 97 per cento cittadini italiani considera necessaria l'indicazione del luogo d'origine della componente agricola contenuta negli alimenti, le regole imposte dall'appartenenza all'Unione europea risultano sempre più incomprensibili e tra i consumatori e i produttori cresce continuamente la convinzione che, in un settore vitale come l'agroalimentare, non si possa più fare della sola legittimità comunitaria il fondamento della politica nazionale,
impegna il Governo:
a predisporre con urgenza i decreti applicativi di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 4 del 2011 e a dare attuazione all'unica normativa in grado di contrastare gli interessi che lavorano contro la trasparenza in agricoltura;

ad intervenire presso le competenti sedi comunitarie per promuovere l'evoluzione della normativa comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti agro-alimentari verso un quadro giuridico in grado di riconoscere e premiare la qualità e l'originalità ed impedire qualsiasi pratica volta a favorire la contraffazione, il falso e l'imitazione, al fine di garantire la sicurezza dei consumatori e salvaguardare il lavoro di migliaia di aziende che rappresentano l'eccellenza del nostro Paese.

(7-00993)
«Negro, Rainieri».