ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00972

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 682 del 10/09/2012
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00201
Firmatari
Primo firmatario: BARBATO FRANCESCO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 07/09/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CESARIO BRUNO POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, DEMOCRAZIA CRISTIANA) 07/09/2012
PUGLIESE MARCO MISTO-GRANDE SUD-PPA 07/09/2012
VENTUCCI COSIMO POPOLO DELLA LIBERTA' 07/09/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Stato iter:
26/09/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 26/09/2012
BARBATO FRANCESCO ITALIA DEI VALORI
 
INTERVENTO GOVERNO 26/09/2012
DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 26/09/2012
BARBATO FRANCESCO ITALIA DEI VALORI
CESARIO BRUNO POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, DEMOCRAZIA CRISTIANA)
CONTE GIANFRANCO POPOLO DELLA LIBERTA'
BERNARDO MAURIZIO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 26/09/2012
DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 26/09/2012

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 26/09/2012

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 26/09/2012

CONCLUSO IL 26/09/2012

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00972
presentata da
FRANCESCO BARBATO
lunedì 10 settembre 2012, seduta n.682

La VI Commissione,

premesso che:

i costi delle polizze assicurative per la copertura assicurativa dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada stanno subendo da anni una serie di aumenti pressoché continui, che rendono sempre più insostenibile per i cittadini adempiere all'obbligo di disporre di una copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione su strada dei veicoli a motore;

tale dinamica dei prezzi delle polizze delle assicurazioni per la responsabilità civile auto si connette con il fenomeno, sempre più preoccupante, soprattutto in alcune zone del Mezzogiorno, delle frodi assicurative nel settore, che viene addotto dalle compagnie assicurative come giustificazione dell'incremento dei costi delle polizze;

i comportamenti fraudolenti, che si esplicano sia attraverso truffe volte ad ottenere indebiti risarcimenti, sia attraverso l'elusione dell'obbligo di assicurazione, oltre ad essere di per sé inaccettabili, trattandosi di un fenomeno criminale, costituiscono un elemento di grave inefficienza del mercato assicurativo e una causa di distorsione della concorrenza, determinando un aggravio per il sistema assicurativo, che viene normalmente addossato dalle compagnie ai consumatori, attraverso il meccanismo dei prezzi delle polizze assicurative, oppure su tutti i contribuenti, i quali finanziano attraverso la fiscalità generale i meccanismi di risarcimento previsti per i sinistri causati da veicoli non assicurati;

in tale contesto la Commissione finanze, al termine di un'ampia attività istruttoria durante la quale sono state ascoltate tutte le componenti del settore, con i contributi delle compagnie assicurative, del Governo, dell'ISVAP e delle forze dell'ordine, ha definito, grazie alla volontà convergente di tutti i gruppi politici, un articolato intervento normativo, approvando, in sede legislativa, il testo unificato delle proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini, di cui il primo firmatario del presente atto di indirizzo era relatore, recante istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;

il Governo si è avvalso del lavoro parlamentare svolto nel corso dell'esame in sede referente delle appena ricordate proposte di legge e ha inserito alcune delle norme elaborate dalla Commissione nel decreto-legge n. 1 del 2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;

in particolare, l'articolo 29 ha disposto, nell'ambito del sistema di risarcimento diretto previsto per le assicurazioni responsabilità civile auto, che i valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie siano calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttiva delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi;

l'articolo 30 ha inoltre introdotto l'obbligo, per le imprese operanti nel ramo RC auto, di trasmettere all'ISVAP una relazione annuale contenente informazioni sul numero dei sinistri per i quali la compagnia ha ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate all'autorità giudiziaria, l'esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché le misure organizzative interne adottate per contrastare i fenomeni fraudolenti;

in tale ambito le imprese di assicurazione sono inoltre tenute a indicare in bilancio e a pubblicare sui propri siti internet una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri conseguente all'attività di controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta;

l'articolo 31, al fine di affrontare il problema della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione RC auto, ha previsto la progressiva dematerializzazione, nel termine di due anni, dei contrassegni e la loro sostituzione con sistemi elettronici o telematici;

sempre in merito a tale tematica si è inoltre previsto che il Ministero dei trasporti formi un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione RC auto, stabilendosi che il Ministero comunichi l'inserimento dei veicoli nel citato elenco ai proprietari, i quali avranno 15 giorni di tempo per regolarizzare la loro posizione;

si è altresì consentito di rilevare la violazione dell'obbligo di assicurazione responsabilità civile auto anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato, nonché attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio;

l'articolo 32 ha introdotto la possibilità, per le imprese assicurative, di richiedere l'ispezione volontaria del veicolo prima di stipulare il contratto di assicurazione obbligatoria responsabilità civile per i veicoli a motore, prevedendo in tal caso una riduzione delle tariffe, nonché la possibilità di installare, con il consenso dell'assicurato, meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo e ne consentano il monitoraggio (cosiddette «scatole nere» o analoghi meccanismi);

lo stesso articolo 32 ha inoltre introdotto alcune modifiche in materia di attestazione dello stato del rischio consegnata dall'impresa all'assicurato, sia per quanto riguarda la specificazione della tipologia dei danni eventualmente liquidati, sia per quanto riguarda l'obbligatoria trasmissione delle informazioni riportate sull'attestato di rischio alle banche dati finalizzate al controllo sull'assunzione dei contratti di assicurazione obbligatoria responsabilità civile auto;

ulteriori modifiche hanno altresì riguardato la disciplina del risarcimento del danno, sia per quanto concerne l'ispezione del veicolo danneggiato e la sua eventuale riparazione, sia stabilendo che il danneggiato non possa rifiutare gli accertamenti necessari alla valutazione del danno, sia rendendo obbligatoria la consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 del Codice delle assicurazioni da parte dell'impresa di assicurazione, a fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, prevedendo una procedura volta a consentire all'impresa di assicurazioni di non presentare offerta di risarcimento, e di compiere ulteriori approfondimenti, ove dalla consultazione della banca dati sinistri si riscontrino almeno due «parametri di significatività», nonché vincolando l'impresa di assicurazione che, all'esito degli approfondimenti compiuti, non ritenga di formulare una proposta di risarcimento, a presentare querela per il reato di frode assicurativa;

in tale contesto sono state introdotte, accanto alla banca dati sinistri, due nuove banche dati: la banca dati «anagrafe testimoni» e la banca dati «anagrafe danneggiati», demandando ad un regolamento dell'ISVAP, tra l'altro, la definizione degli obblighi di consultazione delle banche dati stesse da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri;

si è altresì ristretta la risarcibilità del danno biologico per le lesioni di lieve entità, prevedendo che queste ultime, se non suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente e che il danno alla persona per tali lesioni possa essere risarcito solo a seguito di riscontro medico legale;

l'articolo 33 ha quindi inasprito la normativa sanzionatoria per gli esercenti una professione sanitaria che attestano falsamente uno stato di invalidità derivante da un incidente stradale da cui derivi il risarcimento del danno connesso a carico della società assicuratrice;

l'articolo 34 ha introdotto l'obbligo, per le compagnie assicurative, di informare il cliente, prima della sottoscrizione del contratto, sulle tariffe e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie non appartenenti a medesimi gruppi;

l'articolo 34-bis ha rivisto la disciplina del meccanismo del cosiddetto bonus-malus previsto nei contratti di assicurazione RC auto, stabilendo che la variazione in diminuzione del premio si applichi automaticamente;

l'articolo 34-ter sancisce l'obbligo, per le compagnie, di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, prevedendo che tale predetto certificato sia invece richiesto per il risarcimento del danno derivante da furto o incendio di autoveicolo per i procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale (fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona);

peraltro il Governo non ha ritenuto di seguire la strada, che pure era stata indicata nel testo elaborato dalla Commissione, di prevedere anche l'istituzione di un apposito organismo pubblico deputato a contrastare tali fenomeni fraudolenti, affiancando in tal modo l'azione di prevenzione e repressione delle frodi assicurative che deve essere svolto sia dalle compagnie assicurative sia dalle forze dell'ordine e della magistratura;

nel complesso, l'insieme degli interventi normativi finora adottati non sembra aver ancora sortito effetti decisivi rispetto all'obiettivo di ridurre i costi per i consumatori delle polizze RC auto, che secondo stime recenti, continuano a registrare aumenti annui consistenti;

occorre dunque assumere ulteriori iniziative per sciogliere il circolo vizioso, in base al quale l'elevato numero di truffe costituisce giustificazione per una costante lievitazione dei costi delle polizze, a scapito dei consumatori onesti;

è infatti necessario evitare che il meccanismo di mutualità che naturalmente caratterizza la stessa logica intrinseca al meccanismo della copertura assicurativa sia piegato da pratiche distorte, che finiscono per premiare l'illegalità e per rendere economicamente insostenibile il costo delle polizze;

a tale problematica si aggiunge inoltre l'effetto dirompente del progressivo abbandono, da parte delle compagnie assicurative, del mercato delle polizze RC auto in molte aree meridionali, adducendo anche in questo caso la motivazione dell'elevato numero di sinistri fraudolenti;

tale comportamento, che si realizza sia attraverso lo smantellamento delle strutture agenziali e di quelle dedicate alla liquidazione dei sinistri ubicate nelle aree meridionali, sia attraverso la definizione di condizioni di polizza talmente onerose da renderne impossibile, per l'utente medio, la stipula o il rinnovo, impedisce, nei fatti, a moltissimi utenti residenti nel Mezzogiorno di adempiere all'obbligo, imposto dal legislatore a seguito di una scelta compiuta in sede comunitaria fin dalla direttiva del 1969, di disporre di una copertura assicurativa per poter mettere in circolazione su strada i veicoli a motore;

tale tematica è già stata oggetto della risoluzione n. 7-00904 D'Antoni, approvata dalla Commissione finanze il 14 giugno 2012, con la quale si è impegnato il Governo a dare quanto prima attuazione alle predette previsioni legislative, nonché a fornire al Parlamento, entro il 30 giugno 2012, compiute e dettagliate informazioni circa lo stato di attuazione delle nuove norme, in particolare per quanto riguarda la tempistica relativa all'emanazione degli atti normativi secondari previsti in tale ambito, nonché circa gli effetti di tali misure,
impegna il Governo:
ad adottare misure più incisive per favorire la diminuzione del costo dei premi relativi alla copertura assicurativa dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada a carico degli assicurati, segnatamente per quanto riguarda il contrasto alle frodi nel settore, procedendo in particolare:

a) a creare una struttura pubblica appositamente dedicata alla repressione e prevenzione del fenomeno delle frodi nel settore delle assicurazioni RC auto che si affianchi in tale opera alle stesse compagnie assicurative, all'autorità di vigilanza sul comparto, nonché alle forze di polizia ed alla magistratura;

b) a definire misure che impediscano l'abbandono del mercato delle polizze RC auto nelle regioni del Mezzogiorno da parte delle compagnie assicurative, evitando che queste ultime eludano sostanzialmente l'obbligo a contrarre che grava su di esse in tale settore;

c) a fornire al Parlamento, entro il 15 settembre 2012, una compiuta informativa del resto già prevista nella richiamata risoluzione n. 7-00904, circa l'attuazione delle norme in materia assicurativa contenute nel decreto-legge n. 1 del 2012 e circa gli effetti che esse hanno determinato sul livello dei prezzi delle polizze e sul fenomeno delle frodi assicurative.

(7-00972)
«Barbato, Cesario, Pugliese, Ventucci».