Atto Camera
Risoluzione in Commissione 7-00947
presentata da
JONNY CROSIO
lunedì 16 luglio 2012, seduta n.666
La IX Commissione,
premesso che:
la legge 29 luglio 2010, Disposizioni in materia di sicurezza stradale, all'articolo 25, comma 2, dispone che un decreto interministeriale provveda alla definizione delle modalità di collocazione e uso del dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, specificando che «fuori dei centri abitati, non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità»;
nell'articolo succitato non viene fatto alcun distinguo fra le diverse modalità di effettuazione del rilevamento dell'illecito: con postazione mobile presidiata o con postazione fissa, e pertanto l'indicazione della distanza chilometrica fra il segnale e il dispositivo non sembra in alcun modo correlata ai diversi tipi di postazione di rilevamento;
in riferimento al controllo e rilevamento della velocità, la circolare del Ministero dell'interno del 29 dicembre 2010, ha precisato che «nel caso in cui, lungo il tratto oggetto del controllo, siano presenti intersezioni stradali che, ai sensi dell'articolo 104 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, impongono la ripetizione del segnale stradale stesso, la predetta distanza deve essere calcolata dal segnale con il quale viene ripetuto il limite di velocità dopo l'intersezione»;
una successiva circolare del Ministero dell'interno, datata 12 agosto 2010, ha ritenuto di dover fornire indicazioni operative ed applicative in riferimento alla norma sugli apparecchi di controllo della velocità specificando che «la previsione normativa intende riferirsi unicamente ai casi in cui i dispositivi siano finalizzati al controllo remoto delle violazioni e cioè siano collocati ai sensi dell'articolo 4 della legge 168 del 2002 e, perciò, non riguarda i casi in cui l'accertamento dell'illecito sia effettuato con la presenza di un organo di polizia stradale»;
la disposizione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2002, n. 168, non sostituisce le norme generali del codice della strada in materia di accertamenti degli illeciti, ma piuttosto le integra, prevedendo una procedura speciale per le attività di controllo e di accertamento delle violazioni realizzato anche senza il diretto intervento di un operatore di polizia stradale ed introducendo un'espressa eccezione al principio della contestazione immediata in casi particolari;
l'interpretazione fornita dalla circolare ministeriale non sembra in linea con l'interpretazione letterale della normativa vigente, e pertanto genera una sorta di confusione sulla legittimità delle eventuali sanzioni comminate, perchè non accompagnate da una necessaria ed adeguata conoscibilità del precetto;
l'intento del legislatore e dell'interrogante è chiaramente quello di agire ai fini della prevenzione e del contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade,
impegna il Governo:
ad intervenire con gli opportuni strumenti, anche di carattere interpretativo e correttivo rispetto a circolari già emanate, per chiarire che la disposizione contenuta nell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, relativa alla distanza non inferiore ad un chilometro dei dispositivi di controllo rispetto al segnale che impone il limite di velocità, è applicabile anche ai casi in cui l'accertamento dell'illecito sia effettuato con la presenza di un organo di polizia stradale;
ad adottare tutte le opportune iniziative di competenza volte a garantire l'effettiva legittimità del posizionamento dei citati dispositivi nonchè a revocare i decreti che autorizzano l'uso e l'installazione degli apparecchi rilevatori di velocità (autovelox) in contrasto con la normativa vigente in materia.
(7-00947) «Crosio, Caparini, Fava, Desiderati, Buonanno, Di Vizia».