ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00925

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 657 del 27/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: PEPE ANTONIO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 27/06/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CONTENTO MANLIO POPOLO DELLA LIBERTA' 27/06/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Stato iter:
04/07/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 04/07/2012
PEPE ANTONIO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
INTERVENTO GOVERNO 04/07/2012
CERIANI VIERI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 04/07/2012
CONTENTO MANLIO POPOLO DELLA LIBERTA'
BARBATO FRANCESCO ITALIA DEI VALORI
 
PARERE GOVERNO 04/07/2012
CERIANI VIERI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 04/07/2012

ACCOLTO IL 04/07/2012

PARERE GOVERNO IL 04/07/2012

APPROVATO IL 04/07/2012

CONCLUSO IL 04/07/2012

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00925
presentata da
ANTONIO PEPE
mercoledì 27 giugno 2012, seduta n.657

La VI Commissione,

premesso che:

il 18 giugno scorso è scaduto il termine per il versamento della prima rata dell'IMU;

le modalità di versamento di tale imposta presentano alcune differenze rispetto alle modalità di versamento dell'ICI: in primo luogo i contribuenti possono ricorrere solo al modello F24 e non più al tradizionale bollettino postale; inoltre, è necessario, per gli immobili diversi dalla prima abitazione e relative pertinenze, sdoppiare la somma da versare in due quote di pari importo, una di spettanza statale e l'altra di spettanza del comune dove è sito l'immobile, indicando due diversi codici tributo, 3918 e 3919;

tali novità hanno determinato alcune difficoltà per i contribuenti, soprattutto anziani, i quali spesso hanno commesso in buona fede alcuni errori in sede di compilazione, anche in via telematica, del modello F24: in particolare, sarebbe molto frequente il caso in cui è stato utilizzato erroneamente lo stesso codice tributo per le due quote dell'IMU di spettanza erariale e comunale;

in tal caso appare opportuno evitare che i cittadini, già tenuti a versare somme mediamente superiori a quelle pagate in precedenza a titolo di ICI, siano chiamati ad ulteriori adempimenti per errori compiuti in piena buona fede, escludendo in particolare che quanti hanno utilizzato lo stesso codice tributo per le somme dovute sugli immobili diversi dalla casa di prima abitazione siano tenuti a rinnovare il versamento per la somma di spettanza dell'ente (Stato o comune) per il quale non è stato indicato il relativo codice tributo ed a chiedere contestualmente il rimborso per le maggior somme versate all'altro ente;

occorre infatti rilevare come spesso uno degli ostacoli principali all'instaurarsi di un rapporto più sereno e collaborativo tra fisco e contribuenti, nonché il motivo principale del malcontento dei cittadini verso gli obblighi tributari è motivato dalla complicazione e farraginosità degli adempimenti burocratici richiesti per adempiere a tali obblighi,
impegna il Governo
ad adottare tutte le necessarie iniziative al fine di evitare ogni conseguenza negativa in danno dei contribuenti che abbiano commesso in buona fede errori nella compilazione del modello F24 per il versamento dell'IMU, in particolare prevedendo meccanismi automatici di correzione nel caso in cui siano stati utilizzati erroneamente i codici tributo relativi alle quote di imposta di pertinenza dello Stato e del comune ove è ubicato l'immobile ed evitando che i contribuenti interessati siano costretti a nuovi, defatiganti adempimenti.

(7-00925)«Antonio Pepe, Contento».