ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00909

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 651 del 18/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: DI BIAGIO ALDO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 18/06/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RAISI ENZO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 18/06/2012
CONTE GIORGIO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 18/06/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00909
presentata da
ALDO DI BIAGIO
lunedì 18 giugno 2012, seduta n.651

Le Commissioni VIII e X,

premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151 recante «Regolamento di semplificazione della disciplina dei provvedimenti relativi alla prevenzione degli incendi a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» entrato in vigore nell'ottobre 2011, con l'obiettivo di introdurre disposizioni volte allo snellimento alla semplificazione in materia di adempimenti inerenti la prevenzione degli incendi, introduce specifici termini di adeguamento alla normativa da parte delle strutture turistiche e ricettive;

ai sensi dell'articolo 11 comma 4 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica «Gli enti e i privati (...) devono espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento» vale a dire nell'ottobre 2012;

l'introduzione di tale termine di adeguamento risulta essere secondo i firmatari del presente atto vessatorio per le realtà economiche direttamente coinvolte sollevando le preoccupazioni di migliaia di micro e piccole e medie attività turistico ricettive all'aria aperta, con capacità ricettiva superiore a 400 persone e le associazioni di settore tra cui l'Assocamping, Associazione nazionale imprenditori di strutture turistico-ricettive all'aria aperta aderente a Confesercenti;

al momento non esistono norme di prevenzione incendi o linee guida di sicurezza antincendio specifiche per i campeggi, determinando di conseguenza una discrezionalità in merito alla tipologia di interventi da attuare ai fini dell'adeguamento che può variare a seconda del comando dei vigili del fuoco o del singolo funzionario dei vigili del fuoco che esamina il progetto ed esprime il relativo parere con tutte le conseguenti criticità;

a tali elementi va ad aggiungersi il fatto che il limitato tempo di adeguamento imposto per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività non consente una programmazione economico-operativa degli interventi obbligando di conseguenza le aziende a limitati investimenti anche in considerazione del non facile accesso al credito di cui soffrono attualmente le piccole e medie imprese italiane e obbligando i titolari dei campeggi ad attuare gli interventi di adeguamento durante il periodo di apertura stagionale, con forti limitazioni per l'esercizio dell'attività e non trascurabili criticità, anche di sicurezza, per gli ospiti delle strutture;

appare opportuno evidenziare ulteriormente che la mancata presentazione della segnalazione certificata di inizio attività entro il termine del 6 ottobre 2012, comporta sanzioni penali a prescindere dal rispetto delle previste misure di sicurezza: i campeggi avviati dopo il 7 ottobre 2011 dovranno acquisire il parere favorevole sul progetto e presentare la segnalazione certificata di inizio attività prima dell'avvio delle attività; mentre i campeggi già esistenti al 22 settembre 2011 devono completare le procedure che portano alla regolarizzazione dell'attività, quindi esame del progetto e segnalazione certificata di inizio attività, onde evitare sanzioni penali previste per chi non presenta la segnalazione certificata di inizio attività in considerazione dell'obbligo sancito dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011;

tali disposizioni si inseriscono in un contesto economico già critico per il comparto turistico e ricettivo, che risente dell'incertezza dell'andamento dei flussi turistici segnatamente in una congiuntura economica non semplice, a cui si unisce la difficoltà da parte delle aziende di accedere al credito indispensabile per poter consentire alle stesse di operare gli opportuni adeguamenti di cui in premessa;

la sussistenza del suddetto termine di adeguamento rischia di mettere in ginocchio le micro, piccole e medie attività turistico ricettive all'aria aperta che rappresentano uno dei tasselli più rilevanti ed affascinanti del comparto turistico ricettivo italiano, riferimento indiscusso del turismo italiano ed estero nonché comparto economico dalle indiscusse potenzialità,

impegna il Governo

a predispone in tempi celeri adeguati interventi volti ad introdurre un differimento dell'applicazione della normativa antincendio, di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151.

(7-00909)
«Di Biagio, Raisi, Giorgio Conte».