ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00904

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 649 del 13/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: D'ANTONI SERGIO ANTONIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 13/06/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Stato iter:
14/06/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 14/06/2012
D'ANTONI SERGIO ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 14/06/2012
CONTE GIANFRANCO POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 14/06/2012

APPROVATO IL 14/06/2012

CONCLUSO IL 14/06/2012

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00904
presentata da
SERGIO ANTONIO D'ANTONI
mercoledì 13 giugno 2012, seduta n.649

La VI Commissione,

premesso che:

i costi delle polizze assicurative per la copertura assicurativa dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada ha raggiunto livelli elevatissimi, determinando, nelle aree più deboli del Paese, la sostanziale impossibilità, per molti cittadini, a stipulare una polizza a costi ragionevoli;

in tale contesto si è sviluppato, in termini sempre più preoccupanti, soprattutto in alcune aree del Mezzogiorno, il fenomeno delle frodi assicurative nel settore, che viene addotto dalle compagnie assicurative come giustificazione, non sempre fondata, dell'incremento dei costi delle polizze;

i comportamenti fraudolenti, che si esplicitano sia nella forma di vere e proprie truffe volte ad ottenere indebiti risarcimenti per danni alle cose o alle persone, ovvero per aggravare l'ammontare dei predetti danni, sia attraverso l'elusione dell'obbligo di assicurazione, oltre ad essere inaccettabili sotto lo stretto profilo di repressione della criminalità, risultano tanto più negativi in quanto determinano un elemento di costo a carico del sistema assicurativo, che viene normalmente scaricato dalle compagnie sui consumatori, attraverso il meccanismo dei prezzi delle polizze assicurative, oppure su tutti i contribuenti, che finanziano attraverso la fiscalità generale i meccanismi di risarcimento previsti per i sinistri causati da veicoli non assicurati;

tale problematica, che non ha paralleli in alcun altro Stato dell'Unione europea, costituisce dunque un elemento di grave inefficienza del mercato assicurativo e di distorsione della concorrenza, nonché un fattore di forte aggravio dei costi per i consumatori ed una causa di sperequazione nella qualità dei servizi tra i cittadini ubicati nelle varie aree del Paese;

è condivisa da parte di tutte le forze politiche l'esigenza di fornire risposte incisive alla questione;

in tale contesto la Commissione finanze, all'esito di un'ampia attività istruttoria che ha consentito di approfondire tutti gli aspetti della questione e di ascoltare tutte le componenti di tale settore assicurativo, con i contributi delle compagnie assicurative, del Governo, dell'ISVAP e delle forze dell'ordine, ha definito, grazie agli sforzi comuni di tutti i gruppi politici, un articolato intervento normativo, approvando, in sede legislativa, il testo unificato delle proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964, C. 3544 e C. 3589, recante istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;

il Governo ha ritenuto di avvalersi del lavoro parlamentare e di inserire le norme elaborate dalla Commissione nell'ambito del decreto-legge n. 1 del 2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, integrandole con ulteriori misure finalizzate al medesimo obiettivo di contrastare i fenomeni fraudolenti e di favorire una riduzione dei costi delle polizze;

in particolare, l'articolo 29 ha disposto, nell'ambito del sistema di risarcimento diretto previsto per le assicurazioni responsabilità civile auto, che i valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie siano calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttiva delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi, affidando all'ISVAP il compito di definire tale criterio e di stabilire annualmente il limite alle compensazioni dovute;

l'articolo 30 ha inoltre introdotto l'obbligo, per le imprese operanti nel ramo responsabilità civile auto, di trasmettere all'ISVAP una relazione annuale, predisposta secondo un modello dallo stesso ISVAP, contenente informazioni sul numero dei sinistri per i quali la compagnia ha ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate all'autorità giudiziaria, l'esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché le misure organizzative interne adottate per contrastare i fenomeni fraudolenti;

in tale ambito le imprese di assicurazione sono inoltre tenute a indicare in bilancio e a pubblicare sui propri siti internet una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri conseguente all'attività di controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta;

l'articolo 31, al fine di affrontare il problema della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione responsabilità civile auto ha previsto la progressiva dematerializzazione, nel termine di due anni, dei contrassegni e la loro sostituzione con sistemi elettronici o telematici, demandando al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISVAP, la predisposizione di un regolamento, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 1, che fissi i requisiti dei predetti sistemi;

sempre in merito a tale tematica si è inoltre posto a carico del Ministero dei trasporti il compito di formare un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con esclusione dei veicoli per i quali, con regolari contratti, sono stati disposti periodi di sospensiva dell'assicurazione, prevedendo che il Ministero comunichi l'inserimento dei veicoli nel citato elenco ai proprietari, i quali avranno 15 giorni di tempo per regolarizzare la loro posizione;

si è altresì consentito di rilevare la violazione dell'obbligo di assicurazione responsabilità civile auto anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato, nonché attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio, demandando anche in questo caso ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nonché le modalità di attuazione, prevedendo a tal fine anche protocolli d'intesa con i comuni;

l'articolo 32 ha introdotto la possibilità, per le imprese assicurative, di richiedere l'ispezione volontaria del veicolo prima di stipulare il contratto di assicurazione obbligatoria responsabilità civile per i veicoli a motore, prevedendo in tal caso una riduzione delle tariffe, nonché la possibilità di installare, con il consenso dell'assicurato, meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo e ne consentano il monitoraggio (cosiddette «scatole nere» o analoghi meccanismi), demandando ad un regolamento dell'ISVAP, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e l'autorità garante per la protezione dei dati personali, la definizione delle modalità di raccolta, gestione ed utilizzo dei dati raccolti dalle «scatole nere», nonché le modalità per assicurarne l'interoperabilità in caso di cambio dell'assicurazione, ed affidando ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione dello standard tecnologico comune per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati raccolti dalle «scatole nere», al quale le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro due anni dalla sua emanazione;

lo stesso articolo 32 ha inoltre introdotto alcune modifiche in materia di attestazione dello stato del rischio consegnata dall'impresa all'assicurato, sia per quanto riguarda la specificazione della tipologia dei danni eventualmente liquidati, sia per quanto riguarda l'obbligatoria trasmissione delle informazioni riportate sull'attestato di rischio alle banche dati finalizzate al controllo sull'assunzione dei contratti di assicurazione obbligatoria responsabilità civile auto;

ulteriori modifiche hanno altresì riguardato la disciplina del risarcimento del danno, sia per quanto concerne l'ispezione del veicolo danneggiato e la sua eventuale riparazione, sia stabilendo che il danneggiato non possa rifiutare gli accertamenti necessari alla valutazione del danno, sia rendendo obbligatoria la consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 del Codice delle assicurazioni da parte dell'impresa di assicurazione, a fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, prevedendo una procedura volta a consentire all'impresa di assicurazioni di non presentare offerta di risarcimento, e di compiere ulteriori approfondimenti, ove dalla consultazione della banca dati sinistri si riscontrino almeno due «parametri di significatività», nonché vincolando l'impresa di assicurazione che, all'esito degli approfondimenti compiuti, non ritenga di formulare una proposta di risarcimento, a presentare querela per il reato di frode assicurativa;

in tale contesto si sono introdotte, accanto alla banca dati sinistri, due nuove banche dati: la banca dati «anagrafe testimoni» e la banca dati «anagrafe danneggiati», demandando ad un regolamento dell'ISVAP la definizione delle procedure di organizzazione e di funzionamento, delle modalità e condizioni di accesso alle banche dati, nonché degli obblighi di consultazione delle banche dati stesse da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri;

si è altresì ristretta la risarcibilità del danno biologico per le lesioni di lieve entità, prevedendo che le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente e che il danno alla persona per lesioni di lieve entità possa essere risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione;

l'articolo 33 ha quindi inasprito la normativa sanzionatoria per gli esercenti una professione sanitaria che attestano falsamente uno stato di invalidità derivante da un incidente stradale da cui derivi il risarcimento del danno connesso a carico della società assicuratrice;

l'articolo 34 ha introdotto l'obbligo, per gli intermediari assicurativi, prima della sottoscrizione del contratto, di informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffe e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, demandando all'ISVAP il compito di predisporre uno standard di modalità operative per l'applicazione di tali disposizioni, nonché di predisporre, con cadenza semestrale, una relazione sull'efficacia delle medesime disposizioni;

l'articolo 34-bis ha rivisto la disciplina del meccanismo del cosiddetto bonus-malus previsto nei contratti delle assicurazioni responsabilità civile auto, stabilendo che la variazione in diminuzione del premio si applichi automaticamente, fatte salve le migliori condizioni, nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto;

l'articolo 34-ter ha introdotto l'obbligo, per le compagnie di assicurazione, di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, prevedendo che tale predetto certificato sia invece richiesto per il risarcimento del danno derivante da furto o incendio di autoveicolo per i procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale (fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona);

si tratta di un insieme assai complesso di interventi di manutenzione normativi o di riforma, anche di dettaglio, che potranno sortire effetti positivi apprezzabili solo se attuati nel loro complesso;

come emerge con chiarezza dal contenuto delle previsioni appena sintetizzate, risulta molto ampio il numero di provvedimenti attuativi o esecutivi di natura secondaria, la cui emanazione risulta indispensabile per consentire di avviare tale processo di riforma;

risulta quindi necessario che il Parlamento sia informato tempestivamente in ordine allo stato di avanzamento nell'attuazione della predetta disciplina, anche al fine di verificarne l'effettivo impatto sui consumatori e sulle pratiche operative delle compagnie assicurative e per individuare gli eventuali ulteriori interventi correttivi ed integrativi da adottare in merito,
impegna il Governo
a dare quanto prima attuazione alle previsioni legislative richiamate in premessa, nonché a fornire al Parlamento, entro il 30 giugno 2012, compiute e dettagliate informazioni circa lo stato di attuazione delle nuove norme, segnatamente per quanto riguarda la tempistica relativa all'emanazione degli atti normativi secondari previsti in tale ambito, nonché circa gli effetti di tali misure, al fine di diminuire il costo dei premi per la copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada a carico degli assicurati, contenendo le frodi nel settore.

(7-00904)«D'Antoni».