ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00894

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 645 del 06/06/2012
Abbinamenti
Atto 7/00810 abbinato in data 14/06/2012
Atto 7/00911 abbinato in data 20/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: GRANATA BENEDETTO FABIO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 06/06/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SIRAGUSA ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO 06/06/2012
PES CATERINA PARTITO DEMOCRATICO 06/06/2012
DE TORRE MARIA LETIZIA PARTITO DEMOCRATICO 07/06/2012
ROSSA SABINA PARTITO DEMOCRATICO 07/06/2012
DE PASQUALE ROSA PARTITO DEMOCRATICO 07/06/2012
DE BIASI EMILIA GRAZIA PARTITO DEMOCRATICO 11/06/2012
COSCIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 15/06/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 14/06/2012
GRANATA BENEDETTO FABIO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 14/06/2012
SIRAGUSA ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 20/06/2012
GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO
CAPITANIO SANTOLINI LUISA UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
CENTEMERO ELENA POPOLO DELLA LIBERTA'
GOISIS PAOLA LEGA NORD PADANIA
 
INTERVENTO GOVERNO 20/06/2012
ROSSI DORIA MARCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 20/06/2012
SIRAGUSA ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO
ZAZZERA PIERFELICE ITALIA DEI VALORI
RIVOLTA ERICA LEGA NORD PADANIA
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 07/06/2012

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 11/06/2012

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 14/06/2012

DISCUSSIONE IL 14/06/2012

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 14/06/2012

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 15/06/2012

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 20/06/2012

DISCUSSIONE IL 20/06/2012

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 20/06/2012

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00894
presentata da
BENEDETTO FABIO GRANATA
mercoledì 6 giugno 2012, seduta n.645

La VII Commissione,

premesso che:

il decreto del Ministro del 10 settembre 2010, n. 249, definisce le modalità di formazione degli insegnanti, e attribuisce, in particolare, ai corsi di tirocinio formativo attivo, di durata annuale, attivati dalle università in collaborazione con le istituzioni scolastiche e conclusi da un esame finale, il valore abilitante all'insegnamento in una delle classi di concorso previste dal decreto ministeriale n. 39 del 1998;

tale decreto stabilisce altresì che l'accesso ai tirocini formativi attivi è a numero programmato con una prova di selezione;

esso è riservato in via generale ai candidati in possesso del diploma di laurea magistrale nelle classi specifiche per l'insegnamento, ma nella fase transitoria possono partecipare alle prove di selezione sia coloro che erano già in possesso, alla data del 15 febbraio 2011, dei titoli e dei diplomi di laurea specialistica (o magistrale corrispondente) e dei crediti in determinati settori scientifico-disciplinari, previsti per ciascuna classe di abilitazione dal decreto ministeriale n. 22 del 2005 (ex «requisiti SSIS»), ovvero dei requisiti previsti dalla normativa previgente, sia coloro che nell'anno accademico 2010/2011 erano iscritti a corsi finalizzati al conseguimento degli stessi titoli e requisiti, inclusi eventuali corsi volti al recupero di crediti necessari (nota ministeriale 29 aprile 2011 n. 1065) una volta portati a termine tali percorsi;

in data 9 maggio 2012 con una nota pubblicata sul proprio sito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica che per i docenti con 36 mesi di servizio, ma senza il possesso della prescritta abilitazione, verrà individuato un percorso ad hoc;

con nota stampa del 29 maggio 2012 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica «tempi più lunghi per i tirocini formativi per i professori privi di abilitazione che hanno almeno tre anni di insegnamento alle spalle. L'avvio dei moduli aggiuntivi ai corsi di Tfa (Tirocini formativi attivi) riservati ai docenti non abilitati con servizio richiede - spiega il Ministero sul suo sito - una modifica del decreto ministeriale n. 249/2010 con un altro provvedimento regolamentare di pari rango. L'iter di approvazione, già avviato, non potrà concludersi in tempi brevi per la necessaria e prescritta acquisizione di tutti i pareri degli Organi Consultivi previsti. L'approvazione del regolamento consentirà nella programmazione 2012-13 l'istituzione di un doppio percorso di Tfa: uno che prevede la selezione, la formazione in aula, il tirocinio e l'esame finale, l'altro che permette ai docenti con tre anni di servizio di accedere direttamente alla formazione in aula e all'esame finale»;

la normativa attualmente in vigore in materia di accesso del personale docente al tirocinio formativo attivo propedeutico all'abilitazione non prevede alcun tipo di percorso differenziato tra quei docenti che già da anni insegnano nelle classi e chi vi si accinge per la prima volta;

per i docenti non abilitati ma con servizio, il tirocinio formativo attivo risulta quindi al momento l'unica via percorribile per conseguire l'abilitazione; nonostante l'esperienza pluriennale di insegnamento già maturata, la normativa impone a questi docenti il superamento delle prove selettive a numero chiuso per accedere al tirocinio formativo attivo, senza che il periodo di servizio svolto venga loro riconosciuto. La stessa cosa è prevista anche per gli insegnanti tecnico-pratici (ITP) e i diplomati magistrali inseriti in III fascia di istituto;

gli insegnanti tecnico-pratici sono ad oggi l'unica categoria di docenti esclusa dalla possibilità di conseguire l'abilitazione;

il decreto ministeriale n. 85 del 2005 concedeva a coloro che avessero accumulato almeno 360 giorni di servizio nelle scuole entro il 6 giugno 2004 l'accesso ai corsi abilitanti della durata di un solo anno, con un esame finale ma senza un test di ammissione;

con il decreto ministeriale 14 marzo 2012, n. 31, si sono definiti i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di tirocinio formativo attivo per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado per l'anno accademico 2011-12;

il decreto associa ogni classe di concorso all'ateneo dove si svolgerà il corso;

la definizione dei posti disponibili per il tirocinio formativo attivo è tuttavia caratterizzata da distribuzioni anomale: in alcuni ampi territori mancano del tutto previsioni per alcune classi di concorso, per alcune delle quali ci sarebbe ampia necessità, perchè esaurite in molte province, in altri, si assiste ad un eccesso di posti messi a bando, in classi di concorso che sono in esubero perfino a livello nazionale;

dai primi bandi pubblicati dalle università si apprende che i costi di iscrizione e di partecipazione ai tirocini formativi attivi oscillano tra i 2.000 e 3.000 euro, ovvero il costo di un anno accademico, senza, tra l'altro, che sia stata prevista alcuna modulazione in base alle situazioni reddituali dei corsisti. Si tratta di costi esorbitanti, ingiustificati, e proibitivi per una larga fascia di popolazione, soprattutto quella meno abbiente, a cui di fatto viene precluso l'accesso all'insegnamento;

è poi particolarmente grave la mancata attivazione del tirocinio formativo attivo per tutte le discipline artistiche e musicali che afferiscono all'AFAM;

infine, un gruppo di docenti ha partecipato al corso abilitante speciale indetto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ex lege n. 143 del 2004 - decreto ministeriale n. 85 del 2005, giusto provvedimento del giudice amministrativo, ed è stato inserito con riserva nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, poichè al momento della presentazione della domanda di partecipazione al corso (22 dicembre 2005), non avevano maturato i 360 giorni di servizio, come previsto dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 27 febbraio 2009, n. 14, ma li avevano maturati successivamente e comunque prima dell'inizio dei corsi;

pur essendo stati ammessi con riserva, hanno frequentato i corsi, per un totale di 600 ore, suddivise in moduli di didattica frontale e laboratori. Hanno pagato una tassa di iscrizione di euro 1.750, hanno sostenuto con profitto gli esami in itinere (diciannove), nonchè l'esame finale di Stato. Dunque hanno concluso il loro percorso di formazione all'insegnamento, seppure senza un'abilitazione riconosciuta;

oggi questi docenti sarebbero costretti a concorrere per il tirocinio formativo attivo e a ricominciare un percorso formativo già completato;

sarebbe necessario che la formazione iniziale sia affrontata contestualmente al reclutamento,
impegna il Governo:
a rivedere i tirocini formativi attivi autorizzati e la loro effettiva corrispondenza con il fabbisogno reale, tenendo conto delle indicazioni in premessa, e a intervenire presso le università per contenere i costi del TFA e modularli in base al reddito;

ad assumere le necessarie iniziative per promuovere uno specifico percorso abilitante destinato a coloro che insegnano da almeno 360 giorni anche non consecutivi, seppure senza abilitazione, con un equa distribuzione territoriale delle tipologie dei corsi, ma senza limiti territoriali che vincolino la partecipazione ai corsi alle province in cui si sono effettuate le supplenze.

(7-00894) «Granata, Siragusa, Pes, De Torre, Rossa, De Pasquale, De Biasi, Coscia».