ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00883

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 641 del 30/05/2012
Abbinamenti
Atto 7/00875 abbinato in data 06/06/2012
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00182
Firmatari
Primo firmatario: DI GIUSEPPE ANITA
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 30/05/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ROTA IVAN ITALIA DEI VALORI 30/05/2012
MESSINA IGNAZIO ITALIA DEI VALORI 30/05/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Stato iter:
14/06/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 06/06/2012
BRAGA FRANCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 06/06/2012
RUSSO PAOLO POPOLO DELLA LIBERTA'
DELFINO TERESIO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
 
INTERVENTO GOVERNO 14/06/2012
BRAGA FRANCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 14/06/2012
RUSSO PAOLO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 14/06/2012
BRAGA FRANCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 14/06/2012
BRANDOLINI SANDRO PARTITO DEMOCRATICO
DELFINO TERESIO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
DI GIUSEPPE ANITA ITALIA DEI VALORI
SERVODIO GIUSEPPINA PARTITO DEMOCRATICO
RAINIERI FABIO LEGA NORD PADANIA
RUVOLO GIUSEPPE POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, DEMOCRAZIA CRISTIANA)
 
PARERE GOVERNO 14/06/2012
BRAGA FRANCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 06/06/2012

IN PARTE ACCOLTO E IN PARTE NON ACCOLTO IL 06/06/2012

PARERE GOVERNO IL 06/06/2012

DISCUSSIONE IL 06/06/2012

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 06/06/2012

DISCUSSIONE IL 14/06/2012

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 14/06/2012

ACCOLTO IL 14/06/2012

PARERE GOVERNO IL 14/06/2012

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 14/06/2012

CONCLUSO IL 14/06/2012

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00883
presentata da
ANITA DI GIUSEPPE
mercoledì 30 maggio 2012, seduta n.641

La XIII Commissione,

premesso che:

la comunicazione della Commissione su un migliore funzionamento della filiera alimentare (COM(2009)0591) ha individuato notevoli squilibri a livello di potere negoziale che si traducono in pratiche commerciali sleali, quali, tra le altre, pagamenti tardivi, modifiche unilaterali dei contratti, clausole contrattuali inique, limitato accesso al mercato, mancanza di informazioni sulla formazione dei prezzi, disparità nella ripartizione dei margini di profitto lungo la catena alimentare, abusi di potere di mercato da parte di fornitori o acquirenti (ad esempio cartelli e imposizioni dei prezzi di rivendita) e alleanze di acquisto;

il livello di concentrazione della grande distribuzione nell'Unione europea incide negativamente sui produttori e gli altri fornitori, in quanto provoca crescenti squilibri nei rapporti di forza tra le parti contraenti, considerando che si registra una graduale perdita di potere negoziale da parte di produttori e trasformatori di prodotti agricoli in relazione al livello dei prezzi lungo la catena del valore, dalla produzione primaria al consumatore finale passando per la trasformazione;

l'eccessiva concentrazione sta attualmente generando un deterioramento in termini di varietà dei prodotti, patrimonio culturale, punti vendita al dettaglio, posti di lavoro e mezzi di sussistenza;

come più volte sottolineato, la situazione reddituale degli agricoltori è in continuo peggioramento e i prezzi al consumo dei prodotti non trovano riscontro in quelli corrisposti agli agricoltori per le rispettive produzioni;

tale circostanza non solo sta compromettendo la capacità degli stessi agricoltori di investire e innovare ma potrebbe altresì indurre molti di loro ad abbandonare le campagne;

la perdita di potere negoziale, l'aumento dei costi di produzione e l'impossibilità di recuperare detti costi lungo la catena di distribuzione alimentare mettono a rischio la sopravvivenza delle aziende agricole, soprattutto quelle di piccola e media dimensione, il cui potenziale produttivo a lungo termine potrebbe così risultare indebolito nei vari Stati membri, accentuando la dipendenza di questi ultimi dai mercati esterni;

con il cosiddetto decreto-legge decreto liberalizzazioni è stata definita una nuova disciplina sulle relazioni commerciali per la vendita dei prodotti agricoli ma anche una norma che si propone, in via generale, di riequilibrare i rapporti di forza all'interno del sistema agroalimentare e garantire maggiore trasparenza nei rapporti tra i diversi operatori della filiera agroalimentare;

nello specifico, con l'articolo 62 del citato decreto-legge vengono disciplinati i contratti conclusi tra i diversi operatori delle filiera agroalimentare che abbiano per oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, esclusi quelli conclusi con un consumatore finale: a pena di nullità le norme impongono la forma contrattuale scritta ed indicano il contenuto obbligatorio;

in particolare l'articolo individua un elenco tassativo di pratiche che se attuate nelle relazioni commerciali tra operatori economici, relazioni nelle quali sono compresi i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, vengono ritenute ope legis sleali;

l'ultimo comma dell'articolo in questione differisce l'applicazione dell'intero articolo 62, che esplicherà i suoi effetti decorsi sette mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012, e stabilisce che, con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto del Ministro dello sviluppo economico, siano definite le modalità applicative dell'articolo,
impegna il Governo:
ad adottare un decreto attuativo il più funzionale possibile alle esigenze del comparto, privo di eccessi di burocrazia e di aggravi per le imprese, soprattutto per le piccole e medie imprese agricole;

a seguire, nella definizione delle modalità applicative dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, i seguenti indirizzi:

a) nell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 62, comma 3, prevedere, nel caso di consegne effettuate da cooperative o loro consorzi, che una quota parte di quanto percepito dalla grande distribuzione organizzata, dall'industria alimentare o dai grossisti, ritorni, in un lasso di tempo non superiore a 30 giorni, calcolato dalla data del ricevimento del pagamento, ai soci conferenti;

b) a considerare clausola iniqua in danno del creditore la conclusione di contratti con determinazione di prezzi al di sotto dei costi di produzione dei prodotti oggetto delle cessioni, come rilevati dall'ISMEA attraverso il servizio certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008;

c) a prevedere, fermo restando che i contratti dovranno essere informati in base all'articolo 62, comma 1, a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti, che la stesura dei contratti medesimi e gli adempimenti a questi relativi siano a carico dell'acquirente;

a garantire una crescita della filiera più integrata che possa programmare volumi e richieste, al fine di sostenere le imprese e gli agricoltori in modo che possano contare su certezze e su una riduzione delle intermediazioni che ne limitano la redditività;

a proseguire nelle consultazioni esistenti, attraverso l'azione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, tenendo in considerazione tutti gli attori della catena alimentare, in modo da promuovere il dialogo e stabilire linee guida per l'instaurazione di rapporti più equi ed equilibrati;

ad adottare, per quanto di propria competenza, azioni volte a contrastare pratiche di acquisto abusive dei grossisti e dei dettaglianti dominanti che pongono sistematicamente gli agricoltori in una posizione negoziale estremamente sfavorevole;

ad assumere iniziative normative volte a prevedere che la pubblica amministrazione (mense, ospedali e altro) onori gli impegni contrattuali relativi al pagamento nei 90 giorni successivi alla consegna della merce esposta in bolla e che, nel caso di consegne effettuate da cooperative o loro consorzi, questi rimettano ai soci conferenti almeno il 40 per cento di quanto percepito dalla pubblica amministrazione a titolo di acconto entro 30 giorni dal ricevimento del pagamento.
(7-00883)«Di Giuseppe, Rota, Messina».