ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00587

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 474 del 18/05/2011
Firmatari
Primo firmatario: GINOBLE TOMMASO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/05/2011


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00587
presentata da
TOMMASO GINOBLE
mercoledì 18 maggio 2011, seduta n.474

La VIII Commissione,

premesso che:

la regione Marche e parte della regione Abruzzo sono state colpite, nei giorni dal 1o al 6 marzo 2011, da una eccezionale precipitazione piovosa che ha colpito e gravemente danneggiato le province marchigiane di Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e la provincia di Teramo;

secondo i dati della protezione civile, nelle due regioni sono state rilevate 52 zone allagate, 113 persone allontanate dalle abitazioni, 43 località senza elettricità, 70 le strade gravemente danneggiate ed interrotte. Tali rilevazioni, già di per sé gravi, non tengono conto dei danneggiamenti subiti dai cittadini e dalle aziende dislocate nelle aree danneggiate e di altri danni infrastrutturali ed economici;

le conseguenze più pesanti si sono avute nella provincia di Teramo dove, l'esondazione dei corsi di acqua ha provocato allagamenti di aziende artigiane, industriali e commerciali, con conseguente interruzione dell'attività e pregiudizio della ripresa generalizzata e fortemente compromesso le colture agricole;

sulla costa della provincia di Teramo si sono registrati forti danni alle strutture turistiche balneari e la drammatica erosione delle spiagge rischia di compromettere la prossima stagione;

le infrastrutture viarie della provincia hanno subito danni consistenti, stimati in circa 40 milioni di euro, dovuti a smottamenti e frane su tutto il territorio, con numerose strade ancora chiuse al traffico;

il regime delle acque e gli argini fluviali, la rete fognaria e di depurazione, per effetto dell'esondazione, sono fortemente compromessi in tutto il territorio provinciale, con gravi rischi per la popolazione e le attività produttive in caso di nuove precipitazioni;

la regione Abruzzo, sentita la provincia di Teramo e i comuni della provincia ha approntato una prima stima dei danni superiore a 100 milioni di euro per danni a privati ed infrastrutture pubbliche, mentre non è ancora quantificata la stima per i danni alle colture agricole;

il Governo, pur avendo deliberato lo stato di emergenza, non ha ancora provveduto ad emanare le conseguenti ordinanze per lo stato di calamità naturale e non risulta abbia provveduto a stanziare risorse finanziarie neanche per l'emergenza;

azioni urgenti vanno assunte per il riconoscimento dei danni alle aziende colpite di ogni settore fornendo gli strumenti per la ripresa produttiva con moratoria immediata sugli adempimenti fiscali e contributivi e sugli impegni bancari delle aziende;

al contempo occorre lo stanziamento di risorse per il ripristino della rete viaria, dei depuratori, delle infrastrutture e per la sistemazione del dissesto idro-geologico che si è prodotto, nonché per il ripristino delle aree della costa, sia per le infrastrutture che per il ripascimento delle spiagge;

la regione Abruzzo, nel corso degli ultimi anni è stata duramente colpita dalle calamità naturali che hanno profondamente compromesso l'economia del territorio. La provincia de L'Aquila, e in parte quella di Teramo e di Pescara, a seguito del terremoto del 6 aprile 2009, si trovano in una situazione di profondo disagio. La ricostruzione pesante non è ancora partita e le imprese operano in situazione di gravi difficoltà. La recente alluvione nella provincia di Teramo aggrava la situazione complessiva della regione, aprendo una questione che assume i connotati di rilevanza nazionale;

in coincidenza con tali eventi, la regione si è trovata ad affrontare la pesante situazione di deficit sanitario, con un piano di rientro particolarmente impegnativo non solo per le finanze regionali ma anche per i cittadini che hanno subito, per tale ragione, il massimo aumento possibile dell'addizionale regionale all'Irpef;

con la recente conversione in legge, del decreto-legge n. 225 del 29 dicembre 2010 riferito a «proroga termini» si è intervenuto (articolo 2, commi da 2-quater a 2-octies) con significative modifiche alla legge 24 febbraio 1992 n. 225 istitutiva del servizio nazionale della protezione civile;

in particolare, il comma 2-quater ha introdotto tre nuovi commi all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 relativo allo stato di emergenza e potere di ordinanza. Con il comma 5-quater all'articolo 5, della citata legge n. 225 del 1992, si attribuisce al presidente della regione interessata dalle calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il potere di deliberare, qualora il bilancio della regione sia insufficiente a coprire le relative spese, aumenti delle imposizioni tributarie attribuite alla regione, nonché di elevare la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione fino ad un massimo di cinque centesimi per litro ulteriori rispetto alla misura massima consentita;

il comma 5-quinquies all'articolo 5, della citata legge n. 225 del 1992, condiziona la possibilità per le regioni colpite da calamità naturali di accedere al Fondo per la protezione civile solo nel caso in cui le predette misure non siano sufficienti alla copertura dei relativi oneri;

nel caso in cui le regioni colpite da calamità naturali accedano al fondo di riserva per le spese impreviste, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 28 della legge n. 196 del 2009, le stesse devono essere reintegrate tramite l'aumento, su deliberazione dell'Agenzia delle dogane, delle accise sulla benzina e del gasolio usato come carburante;

la regione Abruzzo, alla luce delle disposizioni richiamate avrebbe notevoli difficoltà oggettive nell'accesso al Fondo per la protezione civile, non solo per ragioni di capacità contributiva dei propri cittadini ed imprese, ma per il fatto che l'aumento, al massimo consentito, dei tributi e delle addizionali attribuite alla Regione è già avvenuto per affrontare altre situazioni di emergenza;

l'interpretazione delle norme richiamate non è chiara, non essendo mai stata attuata la recente procedura e non sembra nel caso specifico dell'alluvione nella provincia di Teramo essere attuabile richiedendo decreti attuativi per la sua applicazione non ancora emessi. In ogni caso andrebbero emanate «linee guida» non ancora predisposte;

tali disposizioni, tra l'altro, ad avviso del firmatario del presente atto di indirizzo contrastano con il principio di solidarietà da un territorio all'altro del Paese, a fronte di catastrofi naturali, e con il principio costituzionale della capacità contributiva previsto dall'articolo 53 della Costituzione,
impegna il Governo:
a fornire, entro breve termine, tenuto conto della particolare ed eccezionale situazione della regione Abruzzo, una corretta interpretazione delle norme introdotte dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che modificano la legge n. 225 del 1992 istitutiva del servizio nazionale di protezione civile, nel senso di non ritenere applicabili le stesse in relazione all'emergenza alluvionale che ha colpito la provincia di Teramo, per effetto della preesistente situazione di emergenza legata al sisma del 6 aprile 2009 e agli effetti tuttora in essere, nonché considerato il già vigente aumento al livello massimo dell'addizionale Irpef e delle altre imposizioni tributarie attribuite alla regione in relazione al Piano di rientro sanitario;

ad assumere, conseguentemente, urgenti iniziative finalizzate allo stanziamento delle risorse necessarie per affrontare l'emergenza alluvionale che ha colpito la provincia di Teramo, evitando di aggravare la già pesante situazione di carico fiscale dei cittadini della regione Abruzzo, nonché per realizzare il ripristino infrastrutturale ed idrogeologico delle aree danneggiate;

ad assumere, in alternativa, un'opportuna iniziativa normativa, anche in via d'urgenza, finalizzata a rendere non applicabile per le regioni che si trovano nelle condizioni dell'Abruzzo, le norme di cui all'articolo 2, commi da 2-quater a 2-octies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

(7-00587) «Ginoble».