ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00405

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 381 del 12/10/2010
Abbinamenti
Atto 7/00393 abbinato in data 13/10/2010
Atto 7/00479 abbinato in data 26/01/2011
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00107
Firmatari
Primo firmatario: ZAMPARUTTI ELISABETTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/10/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 11/10/2010
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 11/10/2010
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 11/10/2010
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 11/10/2010
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 11/10/2010


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Stato iter:
01/02/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 13/10/2010
BRATTI ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO
REALACCI ERMETE PARTITO DEMOCRATICO
PIFFARI SERGIO MICHELE ITALIA DEI VALORI
 
INTERVENTO GOVERNO 13/10/2010
MENIA ROBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 26/01/2011
BRATTI ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO
GHIGLIA AGOSTINO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
ILLUSTRAZIONE 01/02/2011
BRATTI ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 01/02/2011
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO
PIFFARI SERGIO MICHELE ITALIA DEI VALORI
GHIGLIA AGOSTINO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 01/02/2011
PRESTIGIACOMO STEFANIA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 13/10/2010

DISCUSSIONE IL 13/10/2010

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 13/10/2010

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 26/01/2011

DISCUSSIONE IL 26/01/2011

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 26/01/2011

DISCUSSIONE IL 01/02/2011

IN PARTE APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 01/02/2011

CONCLUSO IL 01/02/2011

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00405
presentata da
ELISABETTA ZAMPARUTTI
martedì 12 ottobre 2010, seduta n.381

La VIII Commissione,

premesso che:

il benzo(a)pirene è il componente più tossico tra gli IPA (idrocarburi policiclici aromatici), è classificato dallo IARC nel gruppo 1 per pericolosità («cancerogeno per l'uomo») ed è immesso nell'atmosfera da combustioni industriali e da inquinamento da traffico;

al benzo(a)pirene è associato, secondo l'OMS, un rischio di incremento di 9 casi di cancro ai polmoni ogni 100 mila abitanti per ogni incremento di 1 nanogrammo a metro cubo della sua concentrazione nell'aria;

il benzo(a)pirene era normato dal decreto legislativo n. 152 del 2007 che recepiva la direttiva 2004/107/CE sugli IPA e sul benzo(a)pirene;

il recente decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 doveva avere come finalità l'attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e «per un'aria più pulita in Europa»;

tale direttiva europea non aveva come oggetto il benzo(a)pirene ma riguardava altri inquinanti;

la direttiva 2008/50/CE non prevedeva di «armonizzarsi» in un testo unico con la direttiva 2004/107/CE;

al «considerando 4» della 2008/50/CE si legge infatti: «Quando sarà stata maturata un'esperienza sufficiente a livello di attuazione della direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente, si potrà prendere in considerazione la possibilità di incorporare le disposizioni di tale direttiva nella presente direttiva»;

ciononostante il decreto legislativo n. 155 del 2010 recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, ha abrogato il sopraccitato decreto legislativo n. 152 del 2007 pretendendo di armonizzare due direttive che la Commissione europea raccomandava di tenere distinte;

il decreto ministeriale del 25 novembre 1994 prevedeva che - per le aree urbane con popolazione superiore a 150 mila abitanti ed elencate all'allegato III del decreto medesimo (Torino, Genova, Brescia, Milano, Padova, Venezia, Verona, Trieste, Bologna, Parma, Firenze, Livorno, Roma, Napoli, Bari, Foggia, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Messina, Palermo, Siracusa, Cagliari) - si dovesse perseguire un obiettivo di qualità finalizzato a non superare 1 nanogrammo a metro cubo per il benzo(a)pirene, rilevato come valore medio annuale;

il decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, faceva salve le suddette norme del decreto ministeriale 25 novembre 1994 per le aree urbane con oltre 150 mila abitanti (articolo 3, comma 5) per le quali pertanto veniva confermato l'obbligo di rispetto dell'obiettivo di qualità a partire dal 1o gennaio 1999;

il decreto legislativo n. 152 del 2007 richiamando il decreto ministeriale 25 novembre 1994 rendeva quindi cogente il rispetto di tale obiettivo di qualità dal 1o gennaio 1999 (confronta allegato IV del decreto ministeriale 25 novembre 1994);

il decreto legislativo n. 152 del 2007 fissava il raggiungimento del valore obiettivo entro il 31 dicembre 2012 solo per le aree urbane con meno di 150 mila abitanti;

abrogando il decreto legislativo n. 152 del 2007 è stata eliminata la data del 1o gennaio 1999 quale data a partire dalla quale non andava superata la media annua di 1 nanogrammo a metro cubo di benzo(a)pirene nell'aria delle aree urbane con più di 150 mila abitanti;

vi è una netta differenza fra valore obiettivo e obiettivo di qualità, avendo quest'ultimo, a differenza del precedente, valore cogente ed avendo attinenza diretta alle «norme di qualità ambientale» (confronta l'articolo 8 del decreto legislativo n. 59 del 2005 che può prescrivere «misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecnologie disponibili»);

nel decreto legislativo n. 155 del 2010 è stato compiuto un grave passo indietro in quanto è stata eliminata la definizione di obiettivo di qualità che nella precedente normativa vigeva per le aree urbane con più di 150 mila abitanti, facendo in tal modo regredire l'efficacia della normativa e rimuovendo in tal modo il nesso con il su citato articolo 8 del decreto legislativo n. 59 del 2005 che può prescrivere «misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecnologie disponibili»;

l'abrogazione del decreto legislativo n. 152 del 2007 ha comportato pertanto un peggioramento della legislazione ambientale e per la tutela della salute umana, rimuovendo norme cogenti afferenti alla definizione di «obiettivo di qualità»;

il decreto legislativo n. 152 del 2007 all'articolo 3, comma 5, fissava infatti il concetto di «obiettivo di qualità» (e non di «valore obiettivo») in quanto richiamava esplicitamente tale obiettivo di qualità «per i livelli del benzo(a)pirene nelle aree urbane elencate nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 25 novembre 1994»;

il decreto legislativo n. 152 del 2007, nelle aree urbane con più di 150 mila abitanti, obbligava le regioni e le province autonome ad adottare in caso di superamento dell'obiettivo di qualità, un piano di risanamento e, in caso di rischio di superamento dell'obiettivo di qualità, un piano di azione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;

il recepimento della direttiva 2008/50/CE non implicava in alcun modo la necessità di abrogare la precedente normativa sul benzo(a)pirene (decreto legislativo n. 152 del 2007 e normative ad esso collegate), tanto più che essa era un fiore all'occhiello della legislazione ambientale italiana in tema di perseguimento di norme di qualità ambientali relative alla riduzione di tale cancerogeno;

il decreto legislativo n. 155 del 2008 è ad avviso dei sottoscrittori del presente atto - in sintesi - una ciambella di salvataggio per chi oggi sfora i valori di benzo(a)pirene posticipando al 2013 l'obbligo di adozione di provvedimenti che in ogni caso non sarebbero risolutivi neanche nel 2013 in quanto il «valore obiettivo» non è vincolante come invece lo è quell'obiettivo di qualità che il decreto ha eliminato dalla normativa in quanto vincolante anche sotto il profilo penale,
impegna il Governo:
ad assumere iniziative volte a:

a) a reintrodurre le norme di cui al decreto legislativo n. 152 del 2007 (e norme ad esso afferenti) lì dove si fa riferimento al rispetto dell'obiettivo di qualità e alla sua applicazione a partire dal 1o gennaio 1999 per le aree urbane con più di 150 mila abitanti;

b) a ripristinare pertanto come vincolante l'obiettivo di qualità di 1 nanogrammo a metro cubo, con gli obblighi di intervento previsti dalla precedente normativa abrogata dal decreto legislativo n. 155 del 2010;

c) a reintrodurre l'obbligo di intervento delle Regioni in caso di superamento dell'obiettivo di qualità di 1 nanogrammo a metro cubo come media annua, secondo le modalità previste dalla normativa antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 155 del 2010;

d) a reintrodurre pertanto norme che, in caso di superamento dell'obiettivo di qualità, diano al cittadino il potere di denunciare chi inquina e/o chi, avendo l'obbligo istituzionale di intervenire, invece non lo fa.

(7-00405)
«Zamparutti, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci».