ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00392

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 375 del 29/09/2010
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00094
Firmatari
Primo firmatario: DI BIAGIO ALDO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA
Data firma: 29/09/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
NARDUCCI FRANCO PARTITO DEMOCRATICO 27/10/2010


Commissione assegnataria
Commissione: III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
Stato iter:
27/10/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 27/10/2010
DI BIAGIO ALDO FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 27/10/2010
NARDUCCI FRANCO PARTITO DEMOCRATICO
 
PARERE GOVERNO 27/10/2010
SCOTTI VINCENZO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/10/2010

ACCOLTO IL 27/10/2010

PARERE GOVERNO IL 27/10/2010

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 27/10/2010

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 27/10/2010

CONCLUSO IL 27/10/2010

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00392
presentata da
ALDO DI BIAGIO
mercoledì 29 settembre 2010, seduta n.375

La III Commissione,

premesso che:

con l'entrata in vigore della legge 30 luglio 2010, n. 122, il Ministero degli affari esteri ha ventilato l'ipotesi dell'applicazione del portato dell'articolo 9 della stessa a tutti i dipendenti della citata amministrazione il cui profilo contrattuale è quello sottoposto alla legge locale di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;

la fattispecie professionale e contrattuale entro cui ricadono i dipendenti cosiddetti a contratto locale è diversa da quella entro cui sono conpresi i dipendenti pubblici sui quali ricadono gli effetti dell'articolo 9 della legge n. 122 del 2010, sussistendo una diversa regolamentazione giuridica del rapporto;

l'articolo 9 prevede che: «per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, (...) non può superare in ogni caso il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010 al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, (...)»;

per i dipendenti con contratto sottoposto alla normativa locale, stante la peculiarità della posizione giuridica e fattuale, l'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 prevede che «la retribuzione annua sia fissata dal contratto individuale tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi in primo luogo di quelli dell'Unione europea, nonché da organizzazioni internazionali». Inoltre, stando allo stesso articolo «la retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al precedente comma e all'andamento del costo della vita»;

lo stipendio dei dipendenti con contratto sottoposto a legge locale è legato al contratto sottoscritto e determinato da diversi e molteplici elementi variabili indipendenti dalle determinazioni del Ministero degli affari esteri. Tra l'altro le normative locali imperative sono variabili e rilevanti ai fini della determinazione della retribuzione;

la giurisdizione in materia è del foro locale ai sensi dell'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 che recita che «i contratti sono regolati dalla legge locale. Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme di diritto internazionale generale e convenzionale, competente a risolvere le eventuali controversie che possano insorgere dall'applicazione del presente decreto è il foro locale. Le rappresentanze diplomatiche, o, in assenza, gli uffici consolari di prima classe accertano, sentite anche le rappresentanze sindacali in sede, la compatibilità del contratto con le norme locali a carattere imperativo e assicurano in ogni caso l'applicazione delle norme locali più favorevoli al lavoratore in luogo delle disposizioni del presente titolo»;

ad avviso del firmatario del presente atto, la ventilata applicazione del citato articolo 9 a tutto il personale a contratto locale desta dubbi sotto il profilo della legittimità e costringerà i dipendenti a rivolgersi ai giudici locali per invocare l'applicazione dei contratti e degli elementi ricordati che determinano la retribuzione, essendo peraltro in violazione della normativa di altri Paesi sovrani;

l'applicazione sic et simpliciter dell'articolo 9 ai dipendenti con contratto disciplinato dalla legge locale, contrasterebbe, a giudizio del firmatario del presente atto, con la normativa vigente, anche in considerazione del fatto che in buona parte dei Paesi esteri in cui opera la suindicata categoria di impiegati, il trattamento retributivo di questi non risulta essere stato adeguato da anni ai sensi dell'articolo 157 citato;

il mancato adeguamento retributivo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 risulta essere stato determinato - stando ai dati a disposizione - dalla mancata trasmissione da parte delle ambasciate italiane delle schede tecniche relative agli elementi finalizzati all'adeguamento e miglioramento retributivo e/o comunque a causa della omessa applicazione da parte del Ministero degli affari esteri che, non sollecitando alle ambasciate tali adempimenti, non procede agli opportuni quanto necessari adeguamenti;

tali inadempienze ed inottemperanze del Ministero e delle ambasciate hanno causato, da ultimo per il 2010, il mancato adeguamento degli istituti retributivi, previsti dall'articolo 157 citato, in relazione agli stipendi dei dipendenti con contratto disciplinato dalla legge locale;

l'articolo 9 della legge n. 122 del 2010, che fa riferimento alle retribuzioni del 2010 presuppone che le stesse siano legittime ed in specie siano adeguate secundum legem. Di conseguenza la normativa successiva non può configurarsi come uno strumento per coprire e dare forza a quella che al firmatario del presente atto appare una oggettiva inadempienza dei datore di lavoro che, omettendo di adeguare gli stipendi, non applica il citato articolo 157;

in più occasioni è apparso evidente un atteggiamento deteriore della pubblica amministrazione nei confronti della categoria professionale degli impiegati con contratto sottoposto a legge locale sebbene lo stesso articolo 157 impone l'equiparazione a parità di mansioni rispetto ad altri dipendenti della stessa pubblica amministrazione e/o delle rappresentanze diplomatiche di altri Paesi;

paradossalmente l'amministrazione intende equiparare le due categorie professionali soltanto dinanzi ad un oggettivo onere: da un lato, continua a sussistere un diverso trattamento retributivo a parità di mansioni rispetto agli altri dipendenti ex articolo 157 citato, legittimato dalla diversa regolamentazione giuridica del rapporto di lavoro, di contro, si intende riservare uguale trattamento rispetto ai restanti dipendenti nonostante le peculiarità del rapporto e gli elementi specifici previsti dallo stesso articolo 157,
impegna il Governo:

a disporre gli adeguamenti retributivi per il personale a contratto a legge locale in servizio in tutte le sedi a far data dall'ultimo adeguamento effettuato, e comunque a valere per il 2010, previa disposizione alle ambasciate a trasmettere i dati di competenza;

ad assumere iniziative normative al fine di escludere l'applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al personale del Ministero degli affari esteri con contratto sottoposto a legge locale, anche al fine di scongiurare evitabili quanto onerosi contenziosi locali.

(7-00392) «Di Biagio».