Atto Camera
Risoluzione in Commissione 7-00383
presentata da
GERARDO SOGLIA
giovedì 29 luglio 2010, seduta n.361
La VI Commissione,
premesso che:
il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2000 n. 43, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per l'istituzione del gioco «Bingo» ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, prevede espressamente, all'articolo 9, comma 1, che: «il concessionario presta all'amministrazione finanziaria cauzione, a mezzo di fideiussione bancaria a prima richiesta o polizza assicurativa equivalente, di lire 1 miliardo (pari a euro 516.456,89) per ciascuna sala al fine di garantire l'adempimento dei propri obblighi»;
tale garanzia era originariamente finalizzata a garantire il pagamento del prelievo erariale sulle cartelle acquistate, nonché il rispetto degli obblighi organizzativi cui è tenuto il concessionario ai sensi della convenzione stipulata con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, consistenti nell'installazione degli strumenti informatici e multimediali conformi alle specifiche tecniche definite dalla stessa Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nel rispetto di una serie di caratteristiche strutturali della sala dove si svolge il gioco, nonché in una idonea presenza di personale;
la predetta garanzia, a distanza di circa dieci anni dall'attribuzione delle concessioni, sembra tuttavia aver perso gran parte della sua ragion d'essere, atteso che i concessionari, per ottenere la concessione stessa, devono avere in gran parte già ottemperato ai predetti obblighi organizzativi, e tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 5 del già citato decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, essi sono tenuti a pagare in anticipo all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato il prelievo erariale su ciascuna cartella di gioco, salva la possibilità, introdotta in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2010, dal decreto direttoriale 8 ottobre 2009, di effettuare il versamento del prelievo entro sessanta giorni dal ritiro delle cartelle;
pertanto, la fideiussione sembra, per lo più, destinata a garantire il pagamento, da parte dei concessionari, delle vincite in favore dei giocatori, che raggiungono tuttavia un ammontare molto più basso della garanzia richiesta, nonché, eventualmente, il pagamento differito delle cartelle;
il richiamato obbligo di fideiussione costituisce comunque un onere finanziario non secondario per i concessionari del gioco, e si è rivelato inoltre fonte di ulteriori difficoltà, nell'ipotesi, riscontrata concretamente dall'interrogazione n. 5-03256 Soglia, recentemente svolta presso la Commissione finanze della Camera, in cui il soggetto fideiussore sia oggetto di un provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria;
in tale contesto, ed attese le difficoltà che alcuni concessionari incontrano nel reperire le predette garanzie fideiussorie, in considerazione della generale, scarsa propensione del sistema bancario ad erogare finanziamenti alle imprese nell'attuale scenario economico e finanziario, appare opportuno riconsiderare la materia, rimodulando il citato obbligo di garanzia, al fine di sollevare il più possibile i concessionari da un onere finanziario che rischia, in molti casi, di pregiudicarne la stessa sopravvivenza economica,
impegna il Governo
ad assumere iniziative di carattere normativo volte a rivedere la disciplina relativa all'obbligo, per i concessionari del gioco «Bingo», di prestare fideiussione, nel senso di modulare l'importo della garanzia richiesta a ciascun concessionario, sulla base del numero medio di cartelle da questo ritirate durante l'anno precedente.
(7-00383) «Soglia».