ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08691

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 735 del 18/12/2012
Firmatari
Primo firmatario: PICCOLO SALVATORE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/12/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FLUVI ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO 18/12/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 18/12/2012
Stato iter:
19/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 19/12/2012
Resoconto PICCOLO SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 19/12/2012
Resoconto CERIANI VIERI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 19/12/2012
Resoconto PICCOLO SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 19/12/2012

SVOLTO IL 19/12/2012

CONCLUSO IL 19/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-08691
presentata da
SALVATORE PICCOLO
martedì 18 dicembre 2012, seduta n.735

PICCOLO e FLUVI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

l'Isveimer (Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale), ente di diritto pubblico, trasformato in società per azioni nel 1993, è stato posto in liquidazione nel 1996;

la società agli inizi del 1999, ha liquidato il Fondo di previdenza per il personale e, in qualità di sostituto di imposta, ha versato all'Erario, per conto di ogni ex pensionato, l'imposta relativa a ciascuna quota di spettanza;

successivamente al versamento, l'Isveimer, nella liquidazione delle imposte, ha constatato di aver erroneamente omesso di detrarre dall'imponibile complessivo gli interessi per lire 29.485.269.557 su titoli, già assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e, pertanto, non più tassabili in sede di ripartizione agli aventi diritto, in applicazione del principio «ne bis in idem»;

in aggiunta, la stessa Isveimer ha riconosciuto di aver erroneamente omesso di detrarre dall'imponibile complessivo i contributi versati dai lavoratori al Fondo pensioni nei limiti del 4 per cento della retribuzione imponibile annua (al netto dei contributi obbligatori per legge) percepita in dipendenza del rapporto di lavoro, per un importo complessivo di lire 13.358.954.615;

al fine di ottenere il rimborso da parte dell'Agenzia delle entrate delle quote di imposta non dovute, ed erroneamente versate, l'Isveimer ha adito le vie legali sostenendo con successo i tre gradi di giudizio e ottenendo, con la sentenza n. 2741 del 5 febbraio 2009 della Corte di cassazione, l'accoglimento dell'istanza da essa proposta, già adottata, rispettivamente, dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli (n. 528/03) e dalla Commissione tributaria regionale della Campania (n. 264/18/05);
l'Agenzia delle entrate, dopo tre anni dalla citata sentenza, ha provveduto a rimborsare all'Isveimer l'imposta non dovuta, che la società a sua volta avrebbe dovuto retrocedere ai singoli ex pensionati ai quali è stata ingiustamente accollata all'atto della liquidazione del Fondo di previdenza;

di recente (giugno/luglio del 2012) la società ha provveduto a corrispondere l'importo delle imposte non dovute solo ad una parte degli ex pensionati sulla base di un elenco che sarebbe, secondo la stessa Isveimer, stato trasmesso dall'Agenzia delle entrate;

la procedura attivata negherebbe quindi il rimborso ad una parte degli ex pensionati che, pur aventi diritto, non risultano iscritti nel suddetto elenco;

ad alcuni di essi, l'Isveimer ha inviato una lettera asserendo testualmente che non erano «compresi nell'elenco dettagliato dei nominativi che, all'esito del complesso lavoro svolto dall'Agenzia delle entrate di ricostruzione delle singole posizioni dei potenziali beneficiari del rimborso delle somme corrispondenti alle ritenute operate, hanno titolo a ricevere il rimborso» e che, quindi, non c'erano importi da rimborsare a loro riferiti;

l'assenza di alcuni nominativi dall'elenco trasmesso dall'Agenzia delle entrate per il rimborso risulterebbe incomprensibile ed assolutamente ingiustificato, dal momento che gli ex pensionati dell'Isveimer si trovavano tutti nella medesima posizione giuridica, avendo tutti identica causa petendi;

appare quanto mai opportuno ed urgente verificare l'operato dell'Agenzia delle entrate in merito ai criteri di definizione degli aventi diritto il rimborso erariale, al fine di rimuovere una censurabile discriminazione che, peraltro, darebbe luogo inevitabilmente ad un ulteriore, dispendioso contenzioso a danno della stessa Agenzia, con un aggravio evidente di oneri -:

quali siano i criteri adottati dall'Agenzia delle entrate nella redazione del citato elenco degli aventi diritto al rimborso erariale per le ritenute operate indebitamente a carico dei soggetti iscritti, in considerazione del fatto che molti ex pensionati dell'Isveimer sembrerebbero, con evidente discriminazione, essere stati esclusi dal beneficio pur avendo i requisiti e trovandosi nella medesima posizione giuridica dei soggetti inseriti in elenco, anche al fine di provvedere all'immediato pagamento delle somme a loro dovute.
(5-08691)