ANTONIO PEPE e CONTENTO. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come risultante dalle modifiche successivamente intervenute, ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento, a decorrere dal 1° gennaio 2013;
il predetto articolo 14, al comma 10 definisce la superficie assoggettabile al tributo, e specifica, al comma 11, la composizione della tariffa, rinviando inoltre, al comma 12, ad un regolamento i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa stessa;
il comma 13 del medesimo articolo prevede altresì una maggiorazione della tariffa medesima, in misura pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, stabilendo che tale maggiorazione sia modificabile in aumento, fino a 0,40 euro, con delibera del consiglio comunale;
tuttavia il regolamento previsto dal comma 12, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 ottobre 2012, non risulta ancora intervenuto, ragion per cui, secondo il dettato dell'ultimo periodo del comma, dovrebbero trovare applicazione, in via transitoria, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante il regolamento per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani -:
se, in conseguenza della mancata adozione, entro i termini fissati, del regolamento previsto del comma 12 del predetto articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, non sia inibita l'applicazione della maggiorazione di cui al comma 13 del citato articolo. (5-08689)