FARINA COSCIONI, MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:
la Corte dei Conti con Determinazione n. 105 del 2012 dopo anni di ritardo sui tempi previsti dalla legge per la presentazione delle relazioni al parlamento in merito al controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale sordi (ENS)-ONLUS per gli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, comunica alle Presidenze delle due Camere del Parlamento una sola relazione, insieme con i bilanci per gli esercizi 2006-2010, con la quale riferisce il risultato del controllo eseguito per i detti esercizi;
in tale relazione al punto 5.1. La vigilanza ministeriale, la Corte dei conti rileva che: «La legge istitutiva dell'ENS (articolo 3, legge 21 agosto 1950 n. 698) sottopone l'ente alla vigilanza del Ministero dell'Interno, al quale demanda l'approvazione dei bilanci. A tal fine, la disciplina di attuazione (articolo 52, decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1957 n. 826) della predetta legge dispone che, entro il mese di ottobre di ogni biennio, l'Ente è tenuto a trasmettere al Ministero dell'interno il bilancio consuntivo del biennio decorso e quello preventivo del biennio successivo, entrambi accompagnati dalla relazione del Collegio centrale dei revisori. Rileva la Corte al riguardo che, a tutt'oggi, il Ministero dell'interno non ha dato notizia alla stessa dell'avvenuta approvazione dei bilanci consuntivi degli esercizi dal 2006 al 2010, né di quelli preventivi dal 2006 al 2012 dell'ENS. Alla Corte non è pervenuto il bilancio consuntivo dell'ENS del 2011, il che determina l'impossibilità di verificare la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di quell'esercizio. Si resta pertanto in attesa di conoscere se e in qual modo sia stata in concreto espletata la funzione di vigilanza, nonché, viste le risultanze contabili emerse dai consuntivi esaminati, se il Ministero dell'interno ritenga che sussistano le condizioni per disporre gli interventi di cui al decreto-legge n. 98 del 2011. Su tale ultimo punto è da considerare che, con nota n. 58811 del 4 luglio 2012, il Ministero dell'economia e delle finanze, avendo ritenuto che l'ENS sia soggetto alla vigilanza non del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ma a quella del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e rilevato che l'Ente riceve un contributo ordinario annuo statale, si è rivolto al detto Dicastero del Lavoro, manifestando l'opinione che possano trovare applicazione nei confronti dell'ENS le disposizioni, di cui ai commi 1 e 1-bis, dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2011, n. 111, ed integrato dall'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che prevedono: «(...), quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni Indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono ed è nominato un commissario. (...) nel caso in cui il bilancio (.. ) presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o sindacale, decadono ed è nominato un commissario (...)»;
alla predetta nota, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha replicato, con nota n. 34/9753/MA002.A001 del 27 luglio 2012, manifestando l'avviso che, nonostante la perdita della personalità giuridica di diritto pubblico e l'assunzione di quella di diritto privato, per l'ENS continuino a valere le citate disposizioni, di cui all'articolo 3 della legge n. 698 del 21 agosto 1950, che sottopongono l'ente alla vigilanza del Ministero dell'interno, mentre, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 438 del 1998, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha solo il compito di redigere una relazione per il Parlamento, che illustri le attività poste in essere dall'ENS per il perseguimento delle finalità istituzionali. Il predetto Ministero ha pertanto concluso dichiarandosi non competente ad esprimere valutazioni circa l'applicazione nei confronti dell'ENS delle disposizioni dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 6 luglio 2011, n. 111 -:
se siano stati assolti i compiti di redigere da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le relazioni per il Parlamento previsti dell'articolo 3 della legge n. 438 del 1998 che illustrino le attività poste in essere dall'ENS per il perseguimento delle finalità istituzionali.
(5-08681)