ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08649

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 733 del 12/12/2012
Firmatari
Primo firmatario: CENTEMERO ELENA
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 12/12/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALMIERI ANTONIO POPOLO DELLA LIBERTA' 12/12/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 12/12/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-08649
presentata da
ELENA CENTEMERO
mercoledì 12 dicembre 2012, seduta n.733

CENTEMERO e PALMIERI. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

con decreto-legge n. 200 del 2012 sugli enti locali, articolo 9, comma 6, il Governo ha introdotto una disposizione con l'intento di chiarire la questione inerente al pagamento dell'IMU per enti no profit e sui beni di enti ecclesiastici;

il testo del regolamento, già oggetto di alcuni rilievi da parte del Consiglio di Stato, è risultato poi in linea con il parere del Consiglio stesso. Il regolamento pubblicato prevede, all'articolo 3, tra i requisiti per l'esenzione il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi o capitale durante la vita dell'ente, l'obbligo del reinvestimento di eventuali utili esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali allo scopo istituzionale della solidarietà sociale, nonché l'obbligo di devolvere in caso di scioglimento il patrimonio dell'ente ad altro ente no profit che svolga un'attività analoga. Si tratta di requisiti necessari e utili a ribadire che l'esenzione spetta solo e soltanto ad opere non lucrative che non hanno scopo di lucro;

a questi principi di carattere generale il regolamento ne ha aggiunti altri contenuti all'articolo 4, condizioni che si prestano a giudizio degli interpellanti ad ambigue interpretazioni che rischiano di non consentire l'esenzione ad opere di carità, Onlus, no profit, cooperative sociali che operano servizi pubblici. Tali attività devono essere infatti, secondo l'articolo 4, svolte «a titolo gratuito o dietro il pagamento di rete di importo simbolico»;

il concetto di «attività non commerciale» risulta inoltre di difficile interpretazione dato che anche attività no profit possono operare senza fini di lucro ma mettendo in pratica attività commerciali connesse alle attività svolte, con rette, convenzioni, stipendi, contratti;

aggiungere come condizione per l'esenzione che il servizio deve essere «gratuito» o di «importo simbolico», punisce tutte quelle attività educative, sociali, assistenziali fatte da no profit che per svolgere l'attività devono garantire livelli di servizio e standard di qualità richieste dalle normative che obbligano ad ingenti spese. Ciò implica la necessità di una retta necessaria a coprire il servizio -:

quale sia l'orientamento del Governo sul pagamento dell'IMU da parte di enti no profit, Onlus, cooperative sociali e soggetti senza scopo di lucro quando svolgono attività di pubblica utilità o addirittura sussidiarie rispetto al pubblico per garantire servizi essenziali ai cittadini;

quali iniziative intenda intraprendere il Governo per chiarire e dare una interpretazione chiara ed univoca all'espressione e al concetto di «attività non commerciale», e al concetto di «retta o prestazione gratuita o di importo simbolico», riferito agli enti no profit, per l'eventuale mantenimento dell'esenzione dall'Imu.
(5-08649)