FARINA COSCIONI, MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 32 della Costituzione definisce la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. L'articolo 117, comma secondo, lettera m), attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e al comma 3, attribuisce alla competenza legislativa concorrente la tutela della salute;
la riforma della sanità penitenziaria, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel 2008, con l'obiettivo di equiparare l'esistenza sanitaria dei detenuti a quella delle persone libere, affidava alle regioni e quindi alle asl il compito di occuparsi totalmente dell'organizzazione della sanità all'interno dei penitenziari. Ciò implica non solo mantenere il presidio esistente, ma organizzare un'eventuale turnazione di medici e parasanitari, occuparsi della medicina specialistica, sia all'interno dell'ambulatorio sia in ospedale. A differenza di quanto accaduto altrove, la regione Lazio, a quanto consta agli interroganti, non ha mai attuato la riforma e ciò ha determinato che la sanità nelle carceri avesse lo stesso personale, e non presentasse nessun ammodernamento delle strutture, salvo alcune eccezioni, e nessun piano per affrontare emergenze;
in un rapporto stilato sugli ultimi dati della situazione della salute dei reclusi di Rebibbia della associazione per i diritti e le garanzie nel sistema penale «Antigone», ha sottolineato che, i casi gravi sono almeno 20, ma numerose patologie comuni finiscono per cronicizzarsi, a causa della mancanza di interventi -:
se il Governo sia a conoscenza in generale della situazione in cui versano i detenuti con gravi bisogni sanitari;
se non ritenga che, nell'ambito del risanamento complessivo del debito della regione Lazio e alla luce delle competenze del commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari, non debba essere data specifica attenzione, tra gli altri, a programmazioni, progetti o investimenti in merito;
quali interventi, per quanto di competenza, si intendano attuare in risposta ad un'emergenza organizzativa destinata a peggiorare. (5-08627)