ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08600

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 730 del 06/12/2012
Firmatari
Primo firmatario: PALOMBA FEDERICO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 06/12/2012


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 06/12/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 06/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-08600
presentata da
FEDERICO PALOMBA
giovedì 6 dicembre 2012, seduta n.730

PALOMBA. -
Al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:

l'articolo 1, comma 2 della legge 14 settembre 2011, n. 148 ha conferito al Governo, tra le altre cose, la seguente delega: «... a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;

b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane...»;

con decreto legislativo del 7 settembre 2012, n. 155 è stata stabilita la soppressione di tutte le sezioni distaccate di Tribunale; siffatta disposizione attuativa di carattere generale sembra in contrasto con la legge di delega se riferita anche alle Sezioni esistenti nei capoluoghi di provincia. Infatti, la delega stabilisce il principio della sopravvivenza dei tribunali nei capoluoghi di provincia esistenti alla data del 30 giugno 2011. Cioè, in ogni capoluogo devono restare gli uffici giudiziari esistenti che trattano affari giudiziari riguardanti il livello circondariale. Ciò che vale per i tribunali autonomi deve, a maggior ragione, valere per le sezioni staccate, che comportano minori oneri finanziari;

è stata soppressa anche la sezione staccata di Sanluri, per la quale valgono altre specificità di merito idonee a escluderla dal novero delle sezioni staccate soppresse al fine del conseguimento di obiettivi di risparmio. Infatti, la sezione distaccata di Sanluri è presidio giudiziario per 45 comuni, ricomprendenti un territorio di circa 3.000,00 chilometri quadrati e un numero di oltre 153.000 abitanti. Tra i suddetti comuni vi sonori titolo di esempio, i centri di Villanovatulo, Orroli, Nurri, Escolca, Nuragus, Nurallao, Arbus e Laconi, che risultano essere non sufficientemente collegati con Cagliari, sia per la viabilità sia per la carenza di trasporti pubblici, elementi questi ultimi che creeranno enormi disagi al cittadino per l'accesso alla giustizia nel capoluogo della regione;

afferisce allo stesso ufficio giudiziario un numero rilevante di affari giudiziari in quanto nelle sue aule si celebrano annualmente circa 2500 processi civili, 500 penali, 1000 nella volontaria giurisdizione, 744 esecuzioni mobiliari (con circa 520 nuove iscrizioni annuale nel ruolo delle esecuzioni);

il mantenimento della sezione staccata di Sanluri realizzerebbe il dettato normativo alla luce dei criteri oggettivi e omogenei, dettati dalla lettera b) dell'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, in quanto terrebbe conto «dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale»;

neppure sotto il profilo della riduzione dei costi la soppressione in esame sarebbe giustificata in quanto i locali ove si trovano gli uffici giudiziari della sezione staccata di Sanluri sono di proprietà degli enti locali che provvedono a tutte le esigenze, senza alcuna spesa per lo Stato;

al contrario, il previsto accorpamento di quegli uffici presso la sede di Cagliari, oltre ai disagi per i cittadini, per gli impiegati e funzionari degli uffici soppressi, nonché per i professionisti, comporterebbe inevitabilmente un aggravio di costi a carico dell'Erario per la necessità di reperire nuovi spazi, a voler tacere dei costi di trasferimento, adeguamento e altro ancora, che farebbero apparire inesistente un risparmio mentre, al contrario, determinerebbero un maggiore costo;

la soppressione non porterebbe, a parere dell'interrogante, a un miglioramento, né tantomeno all'auspicata razionalizzazione, del servizio-giustizia;

circa 300 avvocati del foro di Cagliari, molti dei quali residenti nel capoluogo e che quindi devono recarsi a Sanluri per le loro esigenze professionali, si sono costituiti in assemblea permanente autoconvocata e con un documento in data 27 ottobre 2012 hanno chiesto con forza che la sezione staccata del tribunale di Sanluri venga salvaguardata e non soppressa;

ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della citata legge 14 settembre 2011, n. 148 il Governo «entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 2 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi», in questo caso istituendo/ripristinando la sezione staccata di Sanluri;

in attesa di una decisione sul reintegro alla luce di una più penetrante istruttoria secondo criteri giuridici e di merito, potrebbe essere opportuna la proroga dell'operatività della sezione staccata di Sanluri -:

se sia a conoscenza della situazione evidenziata in premessa e se ritenga opportuno valutare la possibilità di disporre una proroga dell'operatività della sezione staccata di Sanluri in attesa di una più puntuale verifica della situazione di fatto e di diritto, o ai sensi della legislazione di delega e delegata in materia o autonomamente in altri interventi normativi.
(5-08600)