ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08583

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 728 del 04/12/2012
Firmatari
Primo firmatario: FLUVI ALBERTO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/12/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LOVELLI MARIO PARTITO DEMOCRATICO 04/12/2012
FOGLIARDI GIAMPAOLO PARTITO DEMOCRATICO 05/12/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 04/12/2012
Stato iter:
05/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 05/12/2012
Resoconto FOGLIARDI GIAMPAOLO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 05/12/2012
Resoconto CERIANI VIERI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 05/12/2012
Resoconto FOGLIARDI GIAMPAOLO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 05/12/2012

DISCUSSIONE IL 05/12/2012

SVOLTO IL 05/12/2012

CONCLUSO IL 05/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-08583
presentata da
ALBERTO FLUVI
martedì 4 dicembre 2012, seduta n.728

FLUVI, LOVELLI e FOGLIARDI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

l'articolo 1, comma 155, della legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), modifica la disciplina del regime IVA secondo il meccanismo dell'inversione contabile (cosiddetto reverse-charge);

nel dettaglio si prevede l'irrogazione della sanzione amministrativa compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta non pagata, con un minimo di 258 euro, al cessionario o al committente che, nell'esercizio di imprese, arti e professioni, non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi, connessa all'errata applicazione del meccanismo dell'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; specularmente, è previsto che al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l'imposta in fattura omettendone il versamento si applica la medesima sanzione;

tuttavia, qualora l'imposta sia stata assolta dal cessionario o committente, ovvero dal cedente o prestatore, ancorchè irregolarmente, si applica la sanzione amministrativa ridotta che è determinata nella misura pari al tre cento dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro;

l'Agenzia delle entrate ha rilevato che tale regime intende punire in maniera incisiva le frodi e sanzionare in modo meno rigido le irregolarità meramente formali, in conformità ai princìpi comunitari di proporzionalità e neutralità dell'IVA (circolare n. 12/E/2008);

taluni uffici periferici della stessa Agenzia ritengono tuttavia applicabile la sanzione ridotta solamente ai casi in cui sia stata erroneamente emessa fattura con addebito dell'IVA laddove fosse previsto l'assoggettamento IVA obbligatorio in capo al committente con il meccanismo dell'inversione;

secondo tale interpretazione, la sanzione ridotta del tre per cento non sarebbe invece irrogabile alla situazione simmetrica, ossia quando il cedente o prestatore emette (erroneamente) la fattura senza indicare l'IVA, in osservanza del meccanismo del reverse-charge, e l'imposta sia invece liquidata dal cessionario o committente;

in tale situazione, al soggetto cedente o prestatore che emette la fattura senza indicare l'IVA si applicherebbe quindi la sanzione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che punisce l'emissione di fattura genericamente irregolare con una sanzione dal 100 al 200 per cento dell'imposta, mentre sul cessionario ricadrebbe la sanzione prevista dal comma 8 del citato articolo, pari al 100 per cento, per la mancata regolarizzazione della fattura;

il metodo dell'inversione contabile è stato introdotto, notoriamente, al fine di ridurre il rischio di frodi in determinati settori di attività: pertanto, non sarebbe corretto interpretare la sua (erronea) applicazione, in luogo del metodo ordinario, come un tentativo di frode, risultando illogica e sproporzionata l'applicazione di una sanzione variabile tra il 100 e il 200 per cento dell'imposta, laddove sussistano le condizioni per l'applicazione della sanzione ridotta, che nella fattispecie sono riscontrabili nel pieno versamento dell'imposta da parte del cessionario o committente e nella presenza di operazioni poste in essere in settori economici per i quali è previsto il meccanismo del reverse-charge;

stanti le incertezze interpretative, si rammenta che analogo quesito è stato inoltrato da Assonime (l'associazione di categoria fra le società italiane per azioni) all'Agenzia delle entrate, in data 18 ottobre 2012, con identiche conclusioni -:

se sia corretta l'interpretazione secondo la quale la sanzione ridotta al 3 per cento, prevista dall'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, trova applicazione anche alla fattispecie in cui, in luogo del regime IVA ordinario, sia stata erroneamente applicato il meccanismo dell'inversione contabile, sussistendo le citate condizioni di imposta assolta dal committente e presenza di operazioni effettuate in settori economici per cui è previsto il regime dell'inversione.(5-08583)