ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08576

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 728 del 04/12/2012
Firmatari
Primo firmatario: ALESSANDRI ANGELO
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 04/12/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 04/12/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 04/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-08576
presentata da
ANGELO ALESSANDRI
martedì 4 dicembre 2012, seduta n.728

ALESSANDRI. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

con la sentenza n. 6014/12 pronunciata in data 30 ottobre 2012 dal Consiglio di Stato è stato chiaramente stabilito che gli enti previdenziali di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, hanno natura pubblica;

da numerosi anni i legali degli inquilini degli immobili dei predetti enti previdenziali sostengono una tale tesi seppure troppo spesso inascoltati;

fino ad oggi, tra le amministrazioni pubbliche, il legislatore aveva compreso gli anche enti nazionali di previdenza e assistenza e le autorità amministrative indipendenti, senza ulteriori specificazioni;

diversamente dalla predetta tesi, gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, insieme ad alcuni sindacati, hanno più volte sostenuto la natura di soggetti privati degli stessi enti, attestando che essi svolgessero attività in regime privatista e di conseguenza, ne sarebbe illegittimo l'inserimento nel novero delle amministrazioni pubbliche tenute al rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 5, del predetto decreto legislativo;

in precedenza, il tribunale amministrativo aveva accolto questa ultima interpretazione, rilevando che l'attrazione nell'ambito della pubblica amministrazione di soggetti qualificati come privati e organizzati come tali dal legislatore del 1994 non è giustificata, dato che la finalità perseguita dalla suddetta norma, quello cioè di contenere la spesa pubblica, non potrebbe essere incisa da enti privati che non usufruiscono di finanziamenti pubblici, né gravano in alcun modo sul bilancio pubblico;

la sentenza del Consiglio di Stato caduca il giudizio del TAR ribaltando anni di iniquità e chiarisce la qualifica giuridica degli enti: «...l'attrazione degli enti previdenziali originari ricorrenti - nella sfera privatistica operata dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, riguarda il regime della loro personalità giuridica, ma lascia ferma l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione (articolo 1 decreto legislativo cit.); la natura di pubblico servizio, in coerenza con l'articolo 38 della Costituzione, dell'attività da essi svolte (articolo 2); il potere di ingerenza e di vigilanza ministeriale (articolo 3, per il cui comma 2 tutte le deliberazioni in materia di contributi e di prestazioni, per essere efficaci, devono ottenere l'approvazione dei Ministeri vigilanti), e fa permanere il controllo della Corte dei conti sulla gestione per assicurarne la legalità e l'efficacia (articolo 3). Inoltre, il finanziamento connesso con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, insieme alla obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione, garantiti agli Enti previdenziali privatizzati dall'articolo 1 comma 3 del predetto decreto legislativo, valgono a configurare un sistema di finanziamento pubblico, sia pure indiretto e mediato attraverso risorse comunque distolte dal cumulo di quelle destinate a fini generali;

tale conclusione è resa ancor più evidente dalla attrazione del settore della previdenza privata nella normativa dettata in tema di controllo del disavanzo del settore (si veda la legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativa a misure di razionalizzazione della finanza pubblica, e la legge 8 agosto 1995, n. 335 che, nel riformare il sistema pensionistico obbligatorio e complementare per l'esigenza di stabilizzazione della spesa nel settore, ha specifica attinenza anche alle forme garantite dagli Enti privatizzati). La trasformazione operata dal decreto legislativo 509 del 1994 ha lasciato, quindi, immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli Enti in esame, che conservano una funzione strettamente correlata all'interesse pubblico, costituendo la privatizzazione una innovazione di carattere essenzialmente organizzativo...»;

lo scenario aperto dalla sentenza del Consiglio di Stato sopra riportata ha una valenza assai positiva soprattutto per i vessati inquilini delle unità immobiliari ad uso residenziale degli enti privatizzati da anni alle prese con gli enti di riferimento perché obbligati a dover subire una gestione del relativo patrimonio abitativo che vede aumentare gli affitti anche del 300 per cento, l'esecuzione di sfratti per coloro che non accettano i nuovi canoni, la vendita degli alloggi a prezzi speculativi, costringendo moltissimi di loro ad acquistare gli immobili in cui abitano accettando mutui insostenibili. Tale situazione, colpisce lavoratori dipendenti e pensionati e li mette in condizioni di disparità rispetto ad altri inquilini degli immobili di proprietà di un ente pubblico che hanno ottenuto ed ottengono trattamenti maggiormente garantisti;

la sentenza di cui trattasi, quindi, rende automaticamente applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali privatizzati, la normativa garantista prescritta per gli enti pubblici (decreto legislativo n. 104 del 1996) -:

sa anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 6014/12, non intenda adottare urgenti iniziative volte a disporre la sospensione delle procedure di alienazione degli immobili ad uso residenziale degli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, nonché il blocco delle procedure di sfratto in corso e degli aumenti dei canoni connessi ai rinnovi contrattuali.(5-08576)