ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08561

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 727 del 03/12/2012
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIANFRANCO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 03/12/2012


Commissione assegnataria
Commissione: IV COMMISSIONE (DIFESA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 03/12/2012
Stato iter:
04/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 04/12/2012
Resoconto PAGLIA GIANFRANCO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
 
RISPOSTA GOVERNO 04/12/2012
Resoconto MILONE FILIPPO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (DIFESA)
 
REPLICA 04/12/2012
Resoconto PAGLIA GIANFRANCO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 04/12/2012

SVOLTO IL 04/12/2012

CONCLUSO IL 04/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-08561
presentata da
GIANFRANCO PAGLIA
lunedì 3 dicembre 2012, seduta n.727

PAGLIA. -
Al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:

l'articolo 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), disciplina, in via generale le riserve di posti in favore del personale ex militare congedato senza demerito;

il comma 3, in particolare, stabilisce che per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni di personale non dirigente, la riserva obbligatoria di posti a favore dei militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, è elevata al 30 per cento;

tale disposizione ha, di fatto, sostituito l'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che recava disposizioni in materia di riserve di posti per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve, ampliando l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio della riserva;

ai sensi del comma 5 dell'articolo 627 del decreto legislativo n. 66 del 2010, la categoria dei militari di truppa comprende i militari di leva, i volontari in ferma prefissata, gli allievi carabinieri, gli allievi finanzieri, gli allievi delle scuole militari, navale e aeronautica, gli allievi marescialli in ferma, gli allievi ufficiali in ferma prefissata e gli allievi ufficiali delle accademie militari; l'articolo 631, al comma 2, precisa, inoltre, che militare di truppa senza alcun grado è, tra gli altri, anche l'allievo delle scuole militari, navale e aeronautica;

nonostante la chiarezza delle citate disposizioni, si sono registrati non pochi dubbi interpretativi con riferimento all'individuazione puntuale dei requisiti soggettivi richiesti per la fruizione del beneficio della riserva;

di fatto, alcune categorie di «militari» - in particolare si tratta di allievi delle scuole militari - si sono visti rigettare le loro istanze al riguardo e sono stati, così, costretti ad adire le competenti sedi giurisdizionali al fine di vedersi riconosciuto un loro legittimo diritto;

è importante, a questo proposito, sottolineare che, ai sensi dell'articolo 788 del citato decreto gli allievi, dal compimento del 15° anno di età e sino alla maggiore età, possono essere arruolati a domanda e con il consenso di chi esercita la potestà, e contraggono una ferma speciale di anni 3 per il completamento del corso di studi prescelto; a tal fine, possono contrarre successive rafferme di un anno; pertanto, gli allievi che presentano domanda di arruolamento volontario appartengono all'istituto militare;

si fa, altresì, presente, che, ai sensi della normativa vigente, il periodo di arruolamento volontario prestato presso le scuole militari è valutato anche ai fini pensionistici e allo stesso consegue la corresponsione del trattamento economico spettante al militare di truppa di leva;

alla luce di tali considerazioni, risulta, quindi, incomprensibile una lettura delle disposizioni di cui sopra che, escludendo gli allievi delle scuole militari dall'applicazione del beneficio della riserva di cui godono gli ex militari congedati, determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento;

risulta, quindi, quanto mai necessario ed urgente un intervento del Governo al fine di chiarire, in maniera inequivoca e definitiva, quali siano le categorie che effettivamente possono fruire del beneficio della riserva di posti -:

se il beneficio della riserva dei posti negli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni debba ritenersi, alla luce del combinato disposto delle disposizioni citate in premessa, applicabile anche a coloro che abbiano frequentato accademie o scuole militari. (5-08561)