ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08543

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 726 del 29/11/2012
Firmatari
Primo firmatario: GHIZZONI MANUELA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 29/11/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TOCCI WALTER PARTITO DEMOCRATICO 29/11/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 29/11/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 29/11/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-08543
presentata da
MANUELA GHIZZONI
giovedì 29 novembre 2012, seduta n.726

GHIZZONI e TOCCI. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

la legge 24 marzo 2012, n. 27, all'articolo 9, comma 5, è intervenuta a regolamentare il tirocinio per l'accesso alle professioni regolamentate stabilendo che «La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a diciotto mesi e, per i primi sei mesi, potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica»;

il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, emanato a norma dell'articolo 3, comma 5, della legge 14 settembre 2011, n. 148, stabilisce, all'articolo 6, comma 4, che «il tirocinio può essere altresì essere svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti»;

la nuova normativa, peraltro molto positiva, a giudizio degli interroganti, per un più rapido inserimento dei laureati nel mondo del lavoro professionale, mostra già nei testi primari citati qualche discordanza che pone problemi interpretativi e inoltre appare di complessa implementazione rispetto a norme precedenti in vigore da molti decenni, in particolare per quanto riguarda la fase transitoria tra le due normative;

solo il 27 settembre 2012, con nota ai rettori delle università n. 2992, la direzione generale per l'università del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha espresso l'avviso che, anche sulla base delle considerazioni contenute in una circolare del Ministro della giustizia del 4 luglio 2012, coloro che hanno iniziato il tirocinio prima dell'entrata in vigore della legge 24 marzo 2012, n. 27, e hanno già effettuato diciotto mesi di tirocinio possono essere ammessi all'esame di Stato;

nella medesima nota la direzione generale ha fatto comunque notare che il tirocinio deve comunque essere svolto per almeno dodici mesi successivamente al conseguimento della laurea;

peraltro, per poter effettuare il periodo di sei mesi di tirocinio prima della laurea, è necessaria la stipula di una convenzione quadro tra il Consiglio nazionale dell'ordine professionale interessato e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (legge n. 27 del 2012), nonché col Ministero vigilante (decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012), a cui devono seguire a livello locale analoghe e conformi convenzioni tra i consigli territoriali degli ordini e le università interessate;

per rendersi conto della complicazioni relative alla nuova normativa del tirocinio basta scorrere, a puro titolo di esempio, le indicazioni date sul loro sito da due università importanti e di grande tradizione, l'università di Pavia (www.unipv.eu) e l'università Bocconi (http://www.unibocconi.it), tenuto conto che esistevano già convenzioni stipulate tra università e consigli territoriali degli ordini per lo svolgimento dei tirocini da parte dei laureati;

sono molte migliaia, se non decine di migliaia, gli studenti laureandi che attendono con ansia di sapere al più presto quando e come potranno iniziare il tirocinio secondo la nuova e più favorevole normativa, con l'obiettivo di poter affrontare al più presto l'esame di Stato per l'accesso alla professione prescelta e dunque l'inserimento nel mondo lavorativo -:

quali tempi il Ministro preveda siano necessari per la stipula delle convenzioni quadro previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2012 e dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012;

in quale modo il Ministro intenda velocizzare tutta la procedura di applicazione e messa a regime delle nuove norme sul tirocinio per l'accesso agli esami di Stato per le professioni regolamentate, tenuto conto che sono norme intese a semplificare e accelerare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro in un periodo di disoccupazione giovanile purtroppo molto accentuata soprattutto in alcune aree del Paese. (5-08543)