ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08540

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 725 del 28/11/2012
Firmatari
Primo firmatario: MOLTENI LAURA
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 28/11/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28/11/2012
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 05/12/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 28/11/2012

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 05/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-08540
presentata da
LAURA MOLTENI
mercoledì 28 novembre 2012, seduta n.725

LAURA MOLTENI. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

la Corte costituzionale, con sentenza n. 230 del 22 luglio 2011, confermava la piena vigenza ed efficacia della legge n. 403 del 1971 sulla figura professionale del massofisioterapista e sul relativo percorso formativo;

anche la più autorevole giurisprudenza amministrativa ha più volte chiarito, in modo definitivo, che quella del massofisioterapista è professione sanitaria, configurata nei termini di cui al cosiddetto «vecchio ordinamento», con particolare riferimento alla già citata legge n. 403 del 1971 (che prevede un obbligo di formazione specifica presso strutture accreditate ed autorizzate - in tal senso, la sentenza del Consiglio di Stato n. 5225/2007) e che «non essendo intervenuto un atto di individuazione della figura del massofisioterapista come una di quelle da riordinare, né essendo intervenuti atti di riordinamento del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione, quella professione (e relativa abilitazione) è in sostanza rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento, con conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione» (si veda, per tutte, anche sentenza del Consiglio di Stato n. 3218 depositata in data 30 maggio 2011);

i principi sin qui enunciati sono stati recepiti dallo stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in una relazione al Parlamento italiano del 2010;

lo stesso Ministero della salute (si veda - per tutte - comunicazione prot. 2870 del 22 gennaio 2010 diretta agli assessorati regionali alla sanità ed al comando carabinieri per la tutela della salute ed a firma del Ministro pro tempore professor Ferruccio Fazio), chiariva che il massofisioterapista diplomato è abilitato allo svolgimento della relativa professione ex legge n. 403 del 1971, tanto che la professione sanitaria del massofisioterapista veniva inserita nell'elenco delle professioni sanitarie, presente all'interno del sito istituzionale del Ministero medesimo;

lo stesso tentativo di dequalificazione della figura professionale del massofisioterapista, attraverso l'istituzione della figura dell'operatore del benessere, è stata oggetto di censura - su iniziativa, fra gli altri, del Comitato nazionale massofisioterapisti - in tre distinti giudizi davanti al Tar Lazio, all'esito dei quali non solo è stata accolta la richiesta cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti e/o provvedimenti oggetto d'impugnazione, ma è stato altresì recentemente deciso nel merito il relativo annullamento, sulla base (così come già evidenziato in sede cautelare dall'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1727/2012 del 7 maggio 2012) del rilievo chiaramente costituzionale della controversia - con riferimento sia ai noti principi di solidarietà sociale di cui all'articolo 38 della Costituzione che all'obbligo di garantire ai disabili ed ai soggetti svantaggiati la migliore istruzione, concrete opportunità occupazionali ed una dignità professionale, con particolare riguardo al collocamento obbligatorio al lavoro - e della piena vigenza, validità ed efficacia della legge n. 403 del 1971 e del percorso formativo dei massofisioterapisti (in tal senso si vedano, Tar Lazio sentenza n. 6803/2012, depositata in data 23 luglio 2012; Tar Lazio sentenza n. 6804/2012 depositata in data 23 luglio 2012 e Tar Lazio sentenza n. 7811/2012 depositata in data 17 settembre 2012);

appare a dir poco inaccettabile che le associazioni più rappresentative della pur importante categoria dei massofisioterapisti italiani, ossia di circa 80.000 operatori del settore in tutto il territorio nazionale (AIMFI Associazione italiana massofisioterapisti italiani e Comitato nazionale massofisioterapisti), che - come si è detto - sono intervenute a più riprese, anche in sede giudiziaria, persino per la tutela dei massofisioterapisti non vedenti e del relativo percorso formativo statale, non siano state mai in alcun modo interpellate o coinvolte nell'ambito dei tavoli tecnici istituiti ad ogni livello, ed in particolare nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, e relativi al proprio profilo professionale, alla legge n. 403 del 1971 ed alla formazione statale dei massofisioterapisti non vedenti;

la Camera dei deputati, con ordine del giorno n. 9/4274-A/19 a firma di n. 26 parlamentari ancora oggi in carica, impegnava formalmente il precedente Governo «in esecuzione della legge n. 403 del 1971 a garantire lo svolgimento dei corsi di formazione professionale per massofisioterapisti non vedenti e a riconoscere attraverso un'adeguata comunicazione istituzionale tutte le funzioni legittimamente svolte dal massofisioterapista, con riguardo sia all'individuazione del suo profilo professionale, sia al relativo titolo di studio e percorso formativo;

devesi peraltro notare che, nel già avviato processo di liberalizzazione delle professioni - individuato come presupposto della crescita e ripresa economica a livello europeo e perseguito con particolare decisione anche dal Governo - risulterebbe ad avviso dell'interrogante del tutto illogico ed ingiustificato un qualsivoglia provvedimento normativo, volto alla dequalificazione o addirittura alla cancellazione della suddetta figura del massofisioterapista, stante la piena occupazione dei diplomati del settore, con percorso formativo privo di costi per l'Erario, e la loro specifica utilità, nel rispondere a conclamate esigenze assistenziali sull'intero territorio nazionale; un simile provvedimento andrebbe infatti ad aggravare ulteriormente i già drammatici dati sulla disoccupazione nel nostro Paese (così come recentemente rilevati dall'OCSE ed attestati ben sopra la media europea dell'11,6 per cento, nonché a generare un grave sovraccarico di domanda per i settori pubblici (locali e nazionali) coinvolti nel settore dei servizi assistenziali, con evidente e conseguente aggravio di costi;

eventuali modifiche - nell'ottica di una dequalificazione o persino di una soppressione - alla legge n. 403 del 1971 sulla figura professionale del massofisioterapista e sul relativo percorso formativo (con riguardo anche al collocamento obbligatorio dei diplomati non vedenti), senza dubbio contrasterebbero con i riferimenti normativi, anche di rango costituzionale, e con la copiosa e consolidata giurisprudenza sin qui citati -:

quale sia l'orientamento del Governo rispetto alla legge n. 403 del 1971 ed alla figura professionale del massofisioterapista, anche non vedente, al relativo percorso formativo nonché alla necessaria tutela dell'intera categoria. (5-08540)