CESARIO. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
il sistema economico italiano è caratterizzato da un utilizzo ancora eccessivo del contante nei pagamenti;
tale circostanza, oltre a costituire un fattore di costo per il sistema bancario e finanziario, rappresenta un elemento negativo ai fini del contrasto all'evasione fiscale, in quanto transazioni effettuate con modalità non tracciabili consentono di occultare componenti reddituali;
una delle ragioni per le quali l'utilizzo di strumenti di pagamento in alternativo al contante, segnatamente le carte di pagamento, risulta nettamente più basso alla media europea, è legata al livello troppo elevato delle commissioni praticate sulle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, che sono più alte rispetto alla media dei principali Paesi europei;
al fine di affrontare tale problematica, l'articolo 12 del decreto-legge n. 201 del 2011, prevede, al comma 9, che l'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane spa, il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale, definiscano, entro il 1
o giugno 2012, regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti per le transazioni effettuate mediante carte di pagamento;
il comma 10 del medesimo articolo 12 stabilisce inoltre che entro i 6 mesi successivi, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite con l'accordo di cui al già citato comma 9, prevedendo soprattutto che, in caso di mancata stipula dell'accordo stesso, le misure di riduzione delle commissioni siano fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
il comma 10-bis del medesimo articolo 12 prevede altresì che, fino all'applicazione delle predette misure di riduzione delle commissioni, continua ad applicarsi la norma, di cui all'articolo 34, comma 7, della legge n. 183 del 2011, ai sensi della quale le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti, di importo inferiore ai 100 euro, sono gratuite sia per l'acquirente sia per il venditore;
al momento, tuttavia, le norme appena richiamate non sono ancora state in alcun modo attuate, in quanto l'accordo previsto dal predetto comma 9 non è stato stipulato, non è stato emanato il decreto ministeriale previsto, in mancanza di accordo, dal comma 10, e anche la previsione di gratuità dei pagamenti presso gli impianti di distribuzione di carburante risulta applicata solo per quanto riguarda le carte di debito;
in tale contesto, appare grave che, a circa un anno dall'entrata in vigore delle predette disposizioni, le quali potrebbero rappresentare un primo passo importante per allineare, sotto questo profilo, la realtà italiana alle migliori prassi che si registrano in altri Paesi europei, esse siano state, di fatto, poste nel nulla, a causa delle resistenze delle parti private e dell'inerzia delle amministrazioni che avrebbero dovuto curarne l'attuazione;
risulta quindi evidente la necessità che il Governo compia in tempi rapidi azioni concrete per sanare tale situazione -:
quali siano le motivazioni della mancata attuazione delle previsioni di cui all'articolo 12, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, quali iniziative intenda assumere per l'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 10 del citato articolo 12, ed entro quali termini ritenga che tale atto normativo possa entrare concretamente in vigore. (5-08528)