FUGATTI e NEGRO. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
il comune di Arcole ha stipulato per l'anno scolastico 2012/2013 una convenzioni con una IPAB per la gestione della scuola dell'infanzia e del nido integrato;
la suddetta istituzione scolastica ha finalità sociali e di pubblica utilità senza fini di lucro ed è amministrata da un comitato di gestione con la presenza di rappresentanti nominati dall'amministrazione comunale;
per le medesime finalità, il comune in parola ha stipulato altre due convenzioni, con due scuole dell'infanzia non statali gestite da due parrocchie presenti nel territorio, che svolgono egualmente funzioni di carattere educativo e sociale;
la funzionalità didattica delle sopra citate due istituzioni scolastiche sarebbe assicurata dalle autorizzazioni e dalla vigilanza dell'autorità scolastica competente;
nelle convenzioni è solitamente prevista l'erogazione di un contributo annuo per far fronte alle normali attività di gestione;
il suddetto contributo viene assoggettato alla ritenuta d'acconto del 4 per cento, ai sensi del comma 2 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, applicata dal comune all'atto del pagamento;
al riguardo la commissione tributaria centrale si è espressa affermando che gli enti pubblici devono operare la ritenuta d'acconto del 4 per cento sull'ammontare dei contributi corrisposti ad «imprese commerciali»;
nel caso di specie, si tratta, come sopra esplicitato, di società di «pubblica utilità e senza fini di lucro»;
la medesima commissione tributaria ha esentato dall'assoggettamento a ritenuta d'acconto «i contributi ministeriali erogati ad una società non avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, ove detti contributi abbiano carattere di sussidi per incentivare il raggiungimento dei fini di cultura e di elevazione spirituale e non abbiano carattere di compensi per la perdita di avviamento ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600» -:
alla luce di quanto espresso in premessa, se non ritenga che, nel caso di specie, i suddetti contributi debbano essere esenti dall'assoggettamento a ritenuta d'acconto, dal momento che l'ente territoriale in parola persegue finalità istituzionali a scopo «esclusivamente socio-educativo», e nel caso, quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda intraprendere per esentare anche i comuni da un'ingiusta tassazione. (5-08525)