ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08522

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 724 del 27/11/2012
Firmatari
Primo firmatario: FARINA RENATO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 27/11/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PAGANO ALESSANDRO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/11/2012
DI CATERINA MARCELLO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/11/2012
VELLA PAOLO POPOLO DELLA LIBERTA' 28/11/2012
MARINELLO GIUSEPPE FRANCESCO MARIA POPOLO DELLA LIBERTA' 28/11/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 27/11/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 27/11/2012

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 28/11/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-08522
presentata da
RENATO FARINA
martedì 27 novembre 2012, seduta n.724

RENATO FARINA, PAGANO, DI CATERINA, VELLA e MARINELLO. -
Al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:

il 28 agosto 2012, la II sezione della I camera della Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia sul divieto della diagnosi genetica preimpianto contenuta nella legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita»;

all'origine della sentenza, e quindi della causa, vi è il ricorso n. 54270/10 proposto contro la Repubblica italiana con cui due cittadini hanno adito la Corte il 20 settembre 2010 in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

dopo la nascita della loro figlia, nata nel 2006, i ricorrenti appresero di essere portatori sani della mucoviscidosi. La figlia era stata colpita da questa patologia;

i ricorrenti hanno lamentato di non poter accedere alla diagnosi genetica preimpianto al fine di selezionare un embrione che non sia affetto da tale patologia e sostengono che a tale tecnica possono accedere categorie di persone delle quali essi non fanno parte. A questo titolo hanno invocato gli articoli 8 e 14 della Convenzione;

i ricorrenti vorrebbero accedere alle tecniche della procreazione medicalmente assistita (PMA) e ad una diagnosi genetica preimpianto (DPI) prima che la ricorrente inizi una nuova gravidanza. Tuttavia, ai termini della legge 19 febbraio 2004, n. 40, le tecniche della procreazione medicalmente assistita sono accessibili soltanto alle coppie sterili o infertili. La diagnosi preimpianto è vietata ad ogni altra categoria di persone. Infatti, l'articolo 4, comma 1, rubricato «Accesso alle tecniche», stabilisce che «Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico»;

la Corte ha evidenziato che: «Il ricorso alla diagnosi preimpianto per indicazioni mediche è stato richiesto da coppie che presentavano un elevato rischio di trasmissione di una specifica malattia genetica di particolare gravità [...] e incurabile al momento della diagnosi. Questo rischio era stato spesso individuato sulla base dei precedenti familiari o dalla nascita di un bambino affetto dalla malattia. Numerose indicazioni monogeniche rispondono attualmente a questi criteri che giustificano l'esecuzione di una diagnosi preimpianto: la mucoviscidosi, la distrofia muscolare di Duchenne, la distrofia miotonica di Steinert, la malattia di Huntington, la amiotrofia spinale infantile e l'emofilia»; «Nei paesi in cui è praticata, la diagnosi preimpianto è diventata una metodica clinica ben sperimentata per analizzare le caratteristiche genetiche degli embrioni dopo fecondazione in vitro e per ottenere informazioni che consentano di selezionare gli embrioni da trasferire. La diagnosi preimpianto è richiesta principalmente dalle coppie portatrici di caratteri genetici che possono trasmettere ai loro discendenti malattie gravi o provocare decessi prematuri, che desiderano evitare una gravidanza che potrebbe non arrivare a termine o porli di fronte alla scelta difficile di una eventuale interruzione nel caso venga rilevato un problema genetico particolarmente grave»; e, in altro punto, «senza ombra di dubbio i ricorrenti sono interessati direttamente dalla misura interdittiva controversa: hanno un figlio affetto dalla patologia di cui sono portatori ed hanno già proceduto una volta all'interruzione medica di gravidanza in quanto il feto era colpito da mucoviscidosi»;

i ricorrenti hanno fatto appello all'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che dispone così nelle parti pertinenti: 1. «Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (...). Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria [...] alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui»;

il Governo italiano ha precisato alla Corte, come riportato nella sentenza, che, in sostanza, i ricorrenti invocano un «diritto ad avere un figlio sano», diritto non tutelato, in quanto tale, dalla Convenzione. Quindi la doglianza dei ricorrenti sarebbe irricevibile ratione materiae; se, malgrado ciò, la Corte dovesse ritenere che l'articolo 8 trovi applicazione nel caso di specie, il diritto dei ricorrenti al rispetto della vita privata e familiare non sarebbe stato comunque violato. Il divieto di accedere alla diagnosi preimpianto costituisce, infatti, una misura prevista dalla legge, volta al perseguimento di uno scopo legittimo, vale a dire la tutela dei diritti altrui e della morale, e necessaria in una società democratica. Infatti, disciplinando la materia, lo Stato ha tenuto conto della salute del bambino nonché di quella della donna, esposta al rischio di depressioni dovute alla stimolazione e alla puntura ovariche; la misura in questione sarebbe volta a tutelare la dignità e la libertà di coscienza delle professioni mediche ed eviterebbe il rischio di derive eugeniche; in mancanza di un consenso europeo in materia, gli Stati membri godrebbero di un ampio margine di apprezzamento, stante la natura morale, etica e sociale delle questioni sollevate dal ricorso;

la Corte ha stabilito di non prendere in considerazione le eccezioni sollevate dal Governo italiano. Infatti, a suo giudizio, il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 paragrafo 3 (a) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e non si oppone a nessun altro motivo di irricevibilità;

la Corte ha stabilito, nel caso di specie, che il desiderio dei ricorrenti di mettere al mondo un figlio non affetto dalla malattia genetica di cui sono portatori sani e di ricorrere, a tal fine, alla procreazione medicalmente assistita e alla diagnosi preimpianto rientra nel campo della tutela offerta dall'articolo 8. Una tale scelta costituisce, infatti, una forma di espressione della vita privata e familiare dei ricorrenti. Pertanto, tale disposizione trova applicazione nel caso di specie;

la Corte ha constatato che nel diritto italiano, la possibilità di accedere alla procreazione medicalmente assistita è aperta unicamente alle coppie sterili o infertili nonché alle coppie di cui l'uomo sia portatore di malattie virali sessualmente trasmissibili (H.I.V., epatite B e C) (si veda l'articolo 4, comma 1, della legge n. 40 del 2004 e il decreto del Ministero della salute n. 31639 dell'11 aprile 2008). I ricorrenti non rientrano in queste categorie di persone, quindi non possono accedere alla procreazione medicalmente assistita. Quanto all'accesso alla diagnosi preimpianto, il Governo riconosce esplicitamente che, nel diritto interno, l'accesso a questo tipo di diagnosi è vietato a qualsiasi categoria di persone (si veda il paragrafo 73 infra). Il divieto in questione costituisce quindi un'ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e familiare;

la Corte ha constatato che nel diritto italiano, per giustificare l'ingerenza, il Governo invoca la preoccupazione di tutelare la salute del «bambino» e della donna nonché la dignità e la libertà di coscienza delle professioni mediche, e l'interesse ad evitare il rischio di derive eugeniche;

la Corte ha espresso il giudizio che questi argomenti non sono convincenti, sottolineando che il concetto di «bambino» non è assimilabile a quello di «embrione», e la stessa Corte non vede come la tutela degli interessi menzionati dal Governo si concili con la possibilità offerta ai ricorrenti di procedere ad un aborto terapeutico qualora il feto risulti malato, tenuto conto in particolare delle conseguenze che ciò comporta sia per il feto, il cui sviluppo è evidentemente assai più avanzato di quello di un embrione, sia per la coppia di genitori, soprattutto per la donna; inoltre il Governo italiano ha omesso di spiegare in quale misura risulterebbero esclusi il rischio di derive eugeniche e quello di ledere la dignità e la libertà di coscienza delle professioni mediche nel caso di esecuzione legale di un'interruzione medica di gravidanza;

inoltre la Corte ha espresso il parere che, in materia, il sistema legislativo italiano manca di coerenza. Da un lato, esso vieta l'impianto limitato ai soli embrioni non affetti dalla malattia di cui i ricorrenti sono portatori sani; dall'altro, autorizza i ricorrenti ad abortire un feto affetto da quella stessa patologia;

a giudizio della Corte le conseguenze di un tale sistema sul diritto al rispetto della vita privata e familiare dei ricorrenti sono evidenti. Per tutelare il loro diritto a mettere al mondo un figlio non affetto dalla malattia di cui sono portatori sani, l'unica possibilità offerta ai ricorrenti è iniziare una gravidanza secondo natura e procedere a interruzioni mediche della gravidanza qualora l'esame prenatale dovesse rivelare che il feto è malato. Nello specifico, i ricorrenti hanno già proceduto una volta all'interruzione medica di gravidanza per tale motivo, nel mese di febbraio del 2010;

la Corte europea dei diritti dell'uomo ha inoltre affermato di non potere non tenere conto, da un lato, dello stato di angoscia della ricorrente, la quale, nell'impossibilità di procedere ad una diagnosi preimpianto, avrebbe come unica prospettiva di maternità quella legata alla possibilità che il figlio sia affetto dalla malattia in questione, e, dall'altro, della sofferenza derivante dalla scelta dolorosa di procedere, all'occorrenza, ad un aborto terapeutico; nelle conclusioni ha affermato che, stante l'incoerenza del sistema legislativo italiano in materia di diagnosi preimpianto nel senso sopra descritto, che l'ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e familiare sia stata sproporzionata. Pertanto, l'articolo 8 della Convenzione è stato violato nel caso di specie; ha quindi stabilito che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti congiuntamente, entro tre mesi a partire dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all'articolo 44 paragrafo 2 della Convenzione, le seguenti somme: 15.000 euro, oltre ad ogni importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per danni morali; 2.500 euro, oltre ad ogni importo eventualmente dovuto a titolo d'imposta, per spese e che, a partire dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;

il bambino non nato a parere dell'interrogante è a pieno titolo soggetto di diritti;

il Ministro interrogato, intervistato dal quotidiano Avvenire il 19 ottobre 2012, ha dichiarato che: la sentenza della Corte «è andata oltre le sue competenze e ha travisato la situazione normativa in Italia, creando un problema di sovrapposizione tra giurisdizione nazionale ed europea e, in generale, tra giustizia e politica» e che la Corte costituzionale «ha conservato a più riprese l'impianto della legge 40 e ha contribuito ad affermare nel Paese il dato culturale più importante: l'embrione ha una soggettività, non è un grumo di cellule» e ha assicurato la presentazione del ricorso, in uno dei successivi Consigli dei ministri;

la sentenza contrasta con l'articolo 1 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, che prevede l'accesso alla fecondazione solo delle coppie sterili, ed è a giudizio dell'interrogante il punto su cui è debole la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che viene ancora prima della discussione sul diritto della coppia in questione alla diagnosi preimpianto. Sterile, per l'ordinamento italiano, è considerato anche chi ha malattie sessualmente trasmissibili, ma non genetiche;

la diagnosi prenatale fornisce informazioni sulla salute del feto ed è vero che la legge 22 maggio 1978, n. 194, recante «Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza», permette di interrompere la gravidanza, ma non in quanto il feto sia malformato o abbia una malattia genetica (come viene spesso riportato), e quindi non degno di nascere, ma solo quando esiste una condizione che metta in grave pericolo la salute fisica o mentale della donna. In questa situazione, la legge, pur riconoscendo la dignità dei due soggetti, la madre e il feto, in caso di pericolo per la salute, dovendo obbligatoriamente scegliere tra «uno dei due», permette alla donna di interrompere una gravidanza. Le condizioni di pericolo per la salute della donna in gravidanza possono verificarsi anche con un feto non affetto da malattie genetiche. L'articolo 6, comma 2, della citata legge permette l'aborto dopo i 90 giorni «quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna»;

l'intento di conoscere la salute dell'embrione è principalmente quello di scegliere l'embrione sano da impiantare e di conseguenza scartare tutti gli altri, sia sani che malati. In questo caso, a giudizio dell'interrogante, si è realmente nella situazione in cui si propone volontariamente di selezionare esseri umani in base alla loro tipologia, scegliendo quelli senza difetti a scapito di diversi altri;

con l'approvazione, invece, del diritto alla diagnosi preimpianto a parere dell'interrogante si riconosce il diritto della selezione di embrioni della specie umana;

a quanto risulta all'interrogante si è verificato un errore di tipo procedurale nell'adire alla Corte europea dei diritti dell'uomo da parte dei ricorrenti, in quanto per ricorrervi il cittadino deve aver esaurito i ricorsi ai tribunali statali. In questo caso non ve ne è stato nemmeno uno;

la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accettato il ricorso affermando che, date le motivazioni del Governo, è evidente che i ricorsi sarebbero stati persi. A quanto risulta all'interrogante, questo è un errore perché il Governo non è il legislatore. Non solo, i due ricorrenti portano, in allegato al ricorso, come motivazione a loro favore, la sentenza del giudice di Salerno che permette a una coppia malata di accedere alla fecondazione, giudice che ha usato erroneamente le linee guida del 2008 (che accetta il ricorso alla fecondazione da parte di chi ha malattie sessualmente trasmissibili e non genetiche), le quali considerano sterili solo chi ha patologie sessualmente trasmissibili;

la legge 19 febbraio 2004, n. 40, permette l'accesso alla fecondazione solo alle coppie infertili per evitare operazioni di tipo eugenetico, ed è vero che la sentenza di Salerno si riferisce erroneamente a una fattispecie diversa. Infatti, contrariamente a quanto si sente dire, le linee guida accettano il ricorso alla fecondazione da parte di chi ha malattie sessualmente trasmissibili e chi le ha è considerato come un infertile e quindi ha accesso alla fecondazione assistita, ma questo non significa che sia permessa la selezione degli embrioni. Infatti, in questi casi, lo sperma può essere pulito prima della fecondazione -:

se il Ministro interrogato non ritenga opportuno e necessario, come tra l'altro da lui stesso affermato a mezzo stampa, che il Governo assuma iniziative di competenza per opporsi, ricorrendo, all'erronea valutazione da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo delle disposizioni interne italiane sulla materia del contendere rispetto alle norme dell'Unione europea, tenuto conto anche delle sentenze della Corte costituzionale italiana. (5-08522)