ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08509

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 723 del 26/11/2012
Firmatari
Primo firmatario: FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 23/11/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 23/11/2012
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 23/11/2012
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 23/11/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 23/11/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 23/11/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 23/11/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 26/11/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-08509
presentata da
MARIA ANTONIETTA FARINA COSCIONI
lunedì 26 novembre 2012, seduta n.723

FARINA COSCIONI, MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- Per sapere - premesso che:

la dottoressa Antonella Litta, referente per Viterbo dell'Associazione italiana medici per l'ambiente - Isde (International Society of Doctors for the Environment) ha inviato un articolato documento al responsabile per la direttiva 98/34 della Commissione europea, e per conoscenza al commissario europeo all'ambiente, al commissario europeo alla salute, al presidente della Commissione europea; di detto documento sono stati messi a conoscenza anche il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro della salute, i presidenti delle Commissioni «Igiene e sanità» e «Territorio, ambiente, beni ambientali» del Senato della Repubblica; i presidenti delle Commissioni «Ambiente, territorio e lavori pubblici» e «Affari sociali» della Camera dei deputati; il presidente della Commissione «Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare» del Parlamento europeo;

il citato documento contiene «osservazioni in opposizione allo schema di decreto interministeriale che propone l'introduzione di alcune modifiche al decreto legislativo n. 31 del 2001 relativamente ai requisiti di potabilità (notification number 2012/0534/I - C50A, title «schema di decreto interministeriale per l'introduzione, nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, del parametro «Microcistina-LR» e relativo valore di parametro»), affinché esso sia rigettato sia per palese illegittimità in quanto in flagrante conflitto con la vigente normativa europea ed italiana, sia per palese inammissibilità, in quanto in flagrante contrasto con le evidenze scientifiche e le inequivocabili indicazioni dello Iarc, dell'Oms e dell'Usepa, e in altrettanto flagrante violazione del principio di precauzione»;

l'approvazione del decreto renderebbe de facto lecita l'erogazione di acque destinate a consumo umano anche in presenza di contaminazione da cianobatteri e loro microcistine; è evidente che la legislazione vigente proibisce tale erogazione: ne consegue che lo schema di decreto interministeriale ipso facto si configura contra legem, e va quindi rigettato in quanto lungi dall'emendare il decreto legislativo n. 31 del 2001 inequivocabilmente lo viola nei suoi stessi fondamenti;

lo schema di decreto de quo, consentendo de facto l'erogazione per consumo umano di acqua contaminata da cianobatteri e relative microcistine appare altresì in contrasto con l'articolo 32 della Costituzione della Repubblica italiana che «tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività», e si configura pertanto non solo di dubbia legittimità, ma altresì non in linea con i princìpi costituzionali in quanto in irrimediabile conflitto con quanto disposto dalla Costituzione italiana;

sono acclarati senza possibilità di equivoco la gravità del problema dell'eutrofizzazione e il pericolo per la salute umana determinato della presenza di cianobatteri e microcistine in corpi idrici utilizzati per l'erogazione di acque potabili; è inoltre acclarata la grande, e in parte ancora sconosciuta, potenzialità tossica dei cianobatteri; e vi è chiara nozione della potenziale pericolosità della loro mutevole ed imprevedibile risposta a diverse condizioni climatiche ed ambientali, delle azioni tossiche, epigenetiche, genotossiche ed oncogene di tanti e vari tipi di microcistine da essi prodotte, delle documentate e croniche difficoltà in Italia di una potabilizzazione efficace, sicura e costante delle acque che presentano queste criticità, della mancanza di un reale e diffuso sistema di sorveglianza, allarme e gestione di questi fenomeni su tutto il territorio nazionale italiano, ed infine e soprattutto del documentato e concreto rischio per la salute umana e quindi della necessità di tutelare e preservare le caratteristiche di qualità delle acque come disposto dalla direttiva 98/83. Ne consegue che lo schema di decreto interministeriale citato si configura altresì come atto in contrasto con l'evidenza scientifica è la deontologia medica, ecologica e bioetica, oltre che con l'ortoprassi amministrativa e gestionale;


è sufficiente inoltre considerare quali siano in materia le indicazioni di tutte le agenzie internazionali, europee ed italiane di protezione dell'ambiente, della salute e dei diritti umani, per evincere come lo schema di decreto interministeriale citato nel suo esito effettuale si ponga in contrasto con tutte le indicazioni formulate dalle più autorevoli fonti scientifiche, oltre che legislative ed amministrative. Valga ad esempio il caso del gravissimo degrado e inquinamento del lago di Vico, affetto ormai da lungo tempo da un gravissimo processo di eutrofizzazione e da sempre più frequenti e massicce fioriture del cianobatterio Plankthotrix rubescens, detto anche alga rossa, capace di produrre una microcistina cancerogena, non termolabile e tossica per gli esseri umani, per la flora e la fauna lacustre, classificata dalla Iarc (Agenzia internazionale di ricerca sul cancro) come cancerogeno di classe 2 b;

nella relazione tecnica che costituisce parte integrante e sostanziale delle citate osservazioni, si presentano esaurientemente gli inconfutabili dati, le evidenze scientifiche e la vastissima bibliografia a sostegno delle osservazioni medesime; ne discende, ad avviso degli interroganti, che per le ragioni scientifiche esposte lo schema di decreto interministeriale de quo andrebbe ritirato;

ulteriori osservazioni sono formulabili altresì in ordine al metodo con cui l'atto è stato predisposto ed avviato nel suo iter procedimentale; ed in tale ambito si evidenzia che: a) a giudizio degli interroganti le proposte di emendamento delle leggi nazionali possono riguardare l'adozione di termini più stringenti, in ossequio al principio europeo di prevenzione, non termini più laschi; questo schema di decreto ammette invece ed effettualmente favorisce la presenza di una classe di tossici ora non prevista né tollerata dalla legge europea e italiana; b) il testo della proposta sembra essere stato indirizzato per verifica alla sola Commissione imprese e industrie dell'Unione europea (nel cui sito internet compare con la relativa scheda), mentre riguarda una classe di sostanze tossiche di diretto impatto ed interesse primario sanitario e non industriale, in quanto riguardante la totalità della popolazione nazionale utente di un servizio fondamentale per la qualità della vita, come la fornitura di acqua potabile; c) l'iter seguito si è quindi fin qui caratterizzato per aver effettualmente sostanzialmente eluso fin dall'origine indispensabili ed adeguati criteri, controlli e procedure; d) dal testo stesso della scheda di presentazione presente nel sito della Commissione imprese e industrie dell'Unione europea peraltro si evince come l'atto sia presentato in modo che appare a dir poco carente e pertanto come esso sia viziato per ragioni tanto di merito quanto di metodo, tanto sostanziali quanto formali; e) vi si legge che «esso non è una misura sanitaria o fitosanitaria», mentre è di assoluta evidenza che se approvato esso avrebbe una notevole ed assai negativa rilevanza sanitaria; f) analoga sottolineatura merita l'esplicita ammissione che «L'analisi di impatto non è disponibile al momento della notifica», e basterebbe questo solo dato a motivare il rigetto dello schema di decreto; g) il decreto, nel suo esito che effettualmente consente e favorisce l'erogazione per consumo umano di acqua contaminata, si pone in aperto contrasto con la necessità di contrastare ogni forma di inquinamento e degrado delle acque anche in considerazione degli obiettivi europei in tema di qualità delle acque previsti per l'anno 2015; h) ne discende che non solo per le ragioni giuridiche e scientifiche esposte, ma anche per ragioni di metodo, procedimentali, deontologiche, di congruità e coerenza, lo schema di decreto interministeriale de quo andrebbe ritirato;

alla luce delle suddette osservazioni si ribadisce che in relazione allo schema di decreto interministeriale citato dovrebbe esservi un ripensamento sia in quanto in flagrante conflitto con la vigente normativa europea ed italiana, sia in quanto in flagrante contrasto con le evidenze scientifiche e in altrettanto flagrante violazione del principio di precauzione;

l'associazione italiana medici per l'ambiente - Isde (International Society of Doctors for the Environment - Italia) si riserva ogni ulteriore azione in tutte le competenti sedi -:

se quanto sopra esposto ed evidenziato trovi conferma;

che tipo di risposta si intenda dare alla dottoressa Litta in ordine alle questioni e alle tematiche poste;

quali iniziative urgenti di competenza si intendano promuovere o adottare a fronte di una situazione che appare agli interroganti oggettivamente inquietante per la tutela della salute della popolazione interessata. (5-08509)