ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08494

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 722 del 22/11/2012
Firmatari
Primo firmatario: GHIGLIA AGOSTINO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 22/11/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 22/11/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 22/11/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-08494
presentata da
AGOSTINO GHIGLIA
giovedì 22 novembre 2012, seduta n.722

GHIGLIA. -
Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- Per sapere - premesso che:

la Commissione europea avrebbe inviato una lettera di richiamo all'Italia chiedendo allo Stato membro di conformarsi alla direttiva 94/62/CE in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, rispetto a quanto stabilito con il decreto legge n. 2 del 2012 convertito nella legge n. 28 del 2012 sul divieto di vendita dei sacchetti di plastica non biodegradabili;

tale richiamo sarebbe il secondo in ordine di tempo rispetto alla messa in mora del 4 luglio 2011 motivata dalla mancata notifica da parte dello Stato italiano della decisione di vietare la commercializzazione dei sacchetti di plastica non biodegradabile;

la Commissione europea avrebbe riscontrato nell'articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 del 2012 due elementi di criticità, in particolare:

l'articolo 2 del decreto-legge confermerebbe la violazione dell'obbligo di notifica in quanto sarebbe stato comunicato alla Commissione stessa dopo la sua entrata in vigore;

la normativa così come prevista violerebbe la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi, la quale, tesa ad armonizzare le misure nazionali in materia di gestione degli imballaggi, sia per prevenire e ridurre l'impatto sull'ambiente che per garantire il funzionamento del mercato interno e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi, indica come requisiti essenziali degli imballaggi il volume, la riutilizzabilità e la recuperabilità, rispetto alla quale la biodegradabilità è uno degli elementi, e non già la biodegradabilità tout court degli stessi;

l'articolo 2 del citato decreto-legge n. 2 del 2012 indica il 31 dicembre 2012 il termine per la vigenza della sospensione del divieto di vendita dei sacchetti di plastica non biodegradabile, rimandando ad un ulteriore decreto l'individuazione di ulteriori caratteristiche tecniche per la loro commercializzazione -:

quali provvedimenti intenda assumere al fine di uniformare la disciplina relativa alla commercializzazione dei sacchetti con la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi;

se non ritenga opportuno intervenire sul decreto-legge n. 2 del 2012 al fine di modificare la disciplina, conformandola a quanto richiesto dalla Commissione europea.(5-08494)