LUCIANO ROSSI. -
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 1 della legge 23 dicembre 1974, n. 694, reca la disciplina del porto delle armi a bordo degli aeromobili;
la disciplina è stata in seguito innovata dal Regolamento (UE) N. 185/2010 della Commissione del 4 marzo 2010;
in particolare la procedura adottata prevede che il passeggero in partenza con aeromobile adibito al servizio di pubblico trasporto, il quale porti con sé, sulla persona o nel bagaglio, armi o munizioni, ha l'obbligo di farne denunzia prima dell'accettazione da parte del vettore e di consegnarle all'ufficio di polizia di frontiera aeroportuale, o, in mancanza, all'ufficio di polizia dell'aeroporto, anche se munito di porto d'armi o di licenza di esportazione;
inoltre, si stabilisce che l'ufficio di polizia di frontiera aeroportuale o l'ufficio di polizia dell'aeroporto provvede a far ispezionare le armi o le munizioni e a consegnarle, d'intesa con il vettore, al comandante o ad altro membro dell'equipaggio da lui incaricato, che ne curano l'imbarco e la custodia nella stiva dell'aeromobile o in apposito contenitore;
per il servizio di imbarco e custodia le compagnie aeree operanti in Italia sono solite applicare tariffe speciali, ovvero sovrapprezzi sui biglietti, anche esosi;
il servizio reso dalle compagnie aeree può assimilarsi al trasporto di un bagaglio ordinario, di fatto gratuito, tanto è vero che in altri Paesi europei per tale servizio non è richiesto alcun esborso aggiuntivo;
poiché non esiste un tariffario comune, gli esborsi richiesti dalle compagnie aeree risultano tra loro sensibilmente diversi e concernono indistintamente tutte le tipologie di armi sopra richiamate, a prescindere dalla finalità del loro utilizzo, senza alcuna agevolazione, neppure, ad esempio, nel caso di trasporto di armi per uso sportivo -:
quali elementi di informazione possieda in ordine all'applicazione da parte delle compagnie aeree di tariffe e sovrapprezzi per il trasporto di armi e se intenda assumere idonee iniziative, al fine di rendere omogenei tali tariffe e sovrapprezzi e di prevedere specifiche agevolazioni nel caso del trasporto delle armi per uso sportivo.(5-08493)