ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08458

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 720 del 20/11/2012
Firmatari
Primo firmatario: FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 16/11/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 16/11/2012
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 16/11/2012
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 16/11/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 16/11/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 16/11/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 16/11/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/11/2012

SOLLECITO IL 06/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-08458
presentata da
MARIA ANTONIETTA FARINA COSCIONI
martedì 20 novembre 2012, seduta n.720

FARINA COSCIONI, MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della salute.
- Per sapere - premesso che:




la legge 40/2004 recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», all'articolo 14 comma 5, che le coppie che accedono a trattamenti di procreazione medicalmente assistita siano «informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero». La medesima legge all'articolo 13 comma 2 prevede che «La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative;
il tribunale di Cagliari, con sentenza del 24 settembre 2007, ha ritenuto ammissibile la diagnosi preimpianto sulla base di un'interpretazione conforme a Costituzione e disapplicata la disposizione delle linee guida Ministeriali del 21 luglio 2004 che limitava la diagnosi preimpianto alla sola indagine osservazionale;



il tribunale di Firenze, con ordinanza del 17 dicembre 2007, ha ritenuto ammissibile la PGD sulla base di un'interpretarne conforme a Costituzione e disapplicata la disposizione delle linee guida Ministeriali del 21 luglio 2004 che limitava la diagnosi preimpianto alla sola indagine osservazionale;


il tribunale amministrativo regionale del Lazio, con decisione del 21 gennaio 2008, n. 398, ha annullato per eccesso di potere le linee guida di cui al decreto ministeriale 21 luglio 2004 nella parte contenuta nelle misure di tutela dell'embrione laddove si statuisce che ogni indagine relativa allo stato di salute degli embrioni creati in vitro, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, dovrà essere di «tipo osservazionale», sollevando la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 2 e 3, della legge n. 40 del 19 febbraio 2004 per contrasto con gli articoli 3 e 32 della Costituzione. Le motivazioni della sentenza evidenziano che «In buona sostanza, fermo il generale divieto di sperimentazione su ciascun embrione umano, la legge n. 40 del 2004 consente la ricerca e la sperimentazione e gli interventi necessari per finalità terapeutiche e diagnostiche». Pertanto a seguito della sentenza del TAR Lazio è confermata la portata della legge n. 40 del 2004 nella parte in cui prevede che possano essere effettuate indagini cliniche diagnostiche sull'embrione;


il Ministro della salute l'11 aprile 2008 ha firmato il testo delle nuove linee guida sulla legge 40 del 2004 che recepiscono la sentenza del TAR del Lazio 2008. Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 30 aprile 2008 serie generale numero 101; la Corte Costituzionale, con sentenza Corte Cost. n. 151/2009, con dichiarazione di incostituzionalità di una parte dell'articolo 14, comma 2, elimina il limite dei tre embrioni producibili e l'obbligo di contemporaneo impianto di tutti gli embrioni prodotti, confermando la deroga prevista nel testo normativo al divieto di crioconservazione previsto per la tutela della salute della donna e degli embrioni stessi;



il tribunale di Bologna con ordinanza del 29 giugno 2009 dà piena applicazione della sentenza della corte costituzionale 151 del 2009 e dispone l'applicazione della diagnosi preimpianto di un numero minimo di sei embrioni e il trasferimento in utero dei soli embrioni sani;



il tribunale Salerno, con ordinanza del 9 gennaio 2010, ordina l'esecuzione della PGD e il trasferimento in utero degli embrioni che non presentino mutazioni genetiche;



il tribunale di Salerno, con ordinanza del luglio 2010, ordina per seconda volta per altra coppia l'esecuzione della PGD e il trasferimento in utero degli embrioni che non presentino mutazioni genetiche. Per la seconda volta viene riconosciuto anche alla coppia non sterile in senso tecnico la possibilità di accedere alla procreazione medicalmente assistita in deroga a quanto previsto dalla legge;


la Corte europea dei diritti dell'uomo, con sentenza del 28 agosto 2012 nel caso Costa e Pavan contro l'Italia, nel quale i ricorrenti, portatori sani di fibrosi cistica, avevano richiesto di poter accedere alla fecondazione assistita e alla diagnosi preimpianto pur non essendo una coppia sterile, presupposto richiesto dalla legge n. 40 del 2004, ha affermato che il divieto di accesso alla diagnosi preimpianto, ritenuta dal Governo italiano applicabile a qualsiasi categoria di persone, costituisce una violazione dell'articolo 8 della Convenzione che così dispone: «1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (...) 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria [...] alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui». In particolare, a parere della Corte, l'ingerenza è da ritenersi incoerente, se si considera la possibilità offerta alle coppie di procedere ad un aborto terapeutico qualora il feto risulti malato e tenuto conto, in particolare, delle conseguenze che ciò comporta sia per il feto, il cui sviluppo è evidentemente assai più avanzato di quello di un embrione, sia per la coppia di genitori, soprattutto per la donna. La Corte osserva che i genitori dovrebbero iniziare una gravidanza secondo natura e procedere a interruzioni mediche della gravidanza qualora l'esame prenatale dovesse rivelare che il feto è malato, come realmente avvenuto nel caso esaminato dalla Corte. La Corte ritiene che non si tratta di valutare l'ampio margine di discrezionalità di cui dispone il legislatore nazionale nella materia della procreazione artificiale, bensì la proporzionalità della misura controversa. Tale decisione non è definitiva;


in Italia, attualmente esistono 357 centri di fecondazione medicalmente assistita attivi. Tra questi le strutture che applicano tecniche in vitro pertanto identificate di II e III terzo livello sono 202 e, nello specifico, di questi 76 svolgono servizio pubblico e 22 servizio privato convenzionato; i rimanenti 104 offrono servizio privato (fonte registro nazionale della procreazione medicalmente assistita);



l'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica con le associazioni di pazienti Cerco un bimbo, Amica Cicogna, L'altra Cicogna da anni evidenziano che le coppie ottengono informazioni sullo stato di salute degli embrioni a seguito di richiesta di esecuzione di indagine clinica diagnostica (PGD) solo nelle strutture private;


l'articolo 6 della legge n. 40 del 2004 prescrive che «prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, il medico informa in maniera dettagliata i soggetti (...) sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione del tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro (.....) nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa»;


in dottrina e diritto è consolidata la liceità dell'indagine preimpianto -:



quali iniziative intenda tempestivamente intraprendere al fine di verificare l'elenco dei centri di fecondazione medicalmente assistita che effettuano indagini cliniche diagnostiche sull'embrione (PGD);


quali iniziative di competenza intenda assumere, anche di carattere normativo, per impedire che le strutture di procreazione medicalmente assistita, in violazione di quanto disposto dalla legge 40 del 2004, articoli 6, 14, comma 5 e 13, comma 2, non applichino se richiesto dalla coppia indagini di diagnosi clinica sull'embrione PGD. (5-08458)