LORENZIN e MAZZUCA. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:
il sorteggio delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è regolamentato dal comma 6 dell'articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, ai sensi del quale il sorteggio avviene tramite procedure informatizzate, preventivamente validate da un Comitato tecnico composto da non più di cinque membri, che opera a titolo gratuito ed è nominato con decreto del Ministro, senza nuovi o maggiori oneri per finanza pubblica;
il Comitato tecnico, nominato con il decreto ministeriale 12 giugno 2012 n. 158, è composto dai seguenti membri: professor Paolo Rossi, professoressa Alessandra Petrucci, professor Giulio Vesperini, dottor Emanuele Fidora, dottor Fabrizio Pedranzini;
le modalità di sorteggio delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale sono illustrate nella nota intitolata «Modalità di sorteggio delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011», che spiega in modo dettagliato la procedura per sorteggiare le commissioni;
il punto 4 della richiamata nota tecnica precisa in modo inequivocabile che la sequenza di sorteggio «è unica per tutte le commissioni onde garantire la massima sicurezza e semplicità della procedura»;
tale regola della «sequenza unica» per tutte le estrazioni è stata valutata molto positivamente dalla comunità accademica, in quanto si configura come una elementare ma fondamentale regola cosiddetta «antibrogli». Ad esempio, considerando il motivo della ragione per cui l'uso di un'unica sequenza sorteggiata per la formazione di tutte le commissioni mette al riparo dai sorteggi pilotati, si è osservato che la ragione è semplice. Se anche venisse pilotato il sorteggio di un settore concorsuale (per esempio, con un finto sorteggio), tutti gli altri settori concorsuali dovrebbero usare la stessa chiave (la sequenza numerica) cosicché la scelta dei relativi commissari risulterebbe fissata e non pilotabile. Insomma, se la sequenza è unica, non è possibile pilotare più di una commissione. Basta imporre al sorteggiatore la pubblicazione dell'intera sequenza numerica: sulla base degli elenchi dei sorteggiabili, chiunque può controllare la correttezza delle operazioni. Cosa possiamo concludere? La Commissione tecnica, molto opportunamente, ha introdotto la regola dell'unicità della sequenza che funge da regola «anti-brogli» (così G. De Nicolao - A. Banfi, Commissioni per le abilitazioni: i misteri dei sorteggi fai-da-te del MIUR, in www.roars.it, 5 novembre 2012);
il rispetto della regola «anti-brogli», ovvero l'uso della prima sequenza numerica sorteggiata che funge poi da unica chiave per tutte le commissioni, risulta essenziale per l'imparzialità dell'esito dei sorteggi, in quanto, se le liste dei commissari sorteggiabili non sono più modificabili, non essendo consentito il ritiro delle candidature, l'avere fissato la prima sequenza numerica una volta per tutte determina univocamente la formazione delle commissioni, impedendo ogni forma di «pilotaggio» successiva, anche se l'operazione materiale di selezione dei commissari dovesse avvenire a distanza di qualche giorno o settimana;
i risultati dei primi sorteggi delle commissioni effettuati dal Ministero rivelano invece che non è stata usata un'unica chiave, ossia quella (l'unica legittima) sorteggiata nella prima seduta del 30 ottobre (cioè seguente: 11-14-1-5);
i risultati dei primi sorteggi delle commissioni effettuati dal Ministero rivelano piuttosto che il Ministero fa utilizzo di chiavi multiple (pare una per ogni giornata di sorteggi), il cui uso viola ad avviso dei firmatari del presente atto macroscopicamente la sopra descritta regola «anti-brogli», vanificandone assolutamente gli intenti;
anche se si volevano accelerare i decreti di nomina delle commissioni, sarebbe bastato sorteggiare una volta per tutte la chiave unica (quella estratta il 30 ottobre, che è l'unica valida ai sensi di legge) ed utilizzarla per formare tutte le commissioni mano a mano che diventavano definitive le liste dei sorteggiabili;
l'utilizzo di chiavi ulteriori rispetto alla prima estratta il 30 ottobre è secondo i firmatari del presente atto palesemente, viziato da illegittimità per violazione di legge, essendo contrario sia al disposto del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011 sia nota della commissione tecnica con cui sono state stabilite le regole per il sorteggio dell'unica chiave -:
quali urgenti iniziative il Ministro interrogato intenda assumere, anche in via di autotutela amministrativa evitando gli imminenti ricorsi dei soggetti legittimati, per ristabilire nei sorteggi delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il rispetto della legge e degli atti regolamentari, utilizzando per la formazione delle commissioni esclusivamente la prima chiave sorteggiata il 30 ottobre 2012, che è l'unica legittima ai sensi di legge. (5-08456)